Erwägungen (6 Absätze)
E. 11 cpv. 1 LADI la perdita di lavoro è computabile se provoca una perdita di guadagno e dura almeno due giorni lavorativi interi consecutivi.
2.5. Secondo lart. 24 cpv. 1 LADI è considerato guadagno intermedio il reddito proveniente da unattività lucrativa dipendente o indipendente che il disoccupato ottiene entro un periodo di controllo. Lassicurato ha diritto alla compensazione della perdita di guadagno. Il tasso dindennità è determinato secondo larticolo 22 (cfr. supra consid. 2.2.). Il Consiglio federale determina in che modo deve essere calcolato il reddito proveniente da unattività lucrativa indipendente.
In virtù dellart. 24 cpv. 3 LADI è considerata perdita di guadagno la differenza tra il guadagno intermedio ottenuto nel periodo di controllo, ma corrispondente almeno allaliquota usuale per la professione e il luogo, e il guadagno assicurato. Un guadagno accessorio (art. 23 cpv. 3) non è preso in considerazione.
Il guadagno intermedio, ai sensi dell'art. 24 LADI, deve essere inteso nel senso di salario lordo (cfr. SVR 1995 ALV Nr. 48 nella quale, a proposito del guadagno intermedio si parla di "Bruttomonatslohn" o di "Bruttolohn"; STCA 38.2015.36 del 9 novembre 2015 consid. 2.3.; STCA 38.2005.52 dell8 settembre 2005 consid. 1.6. e 2.4.).
In una sentenza pubblicata in SVR 1994, ALV Nr. 20, p. 45 seg., in DTF 127 V 479; 122 V 433; 120 V 233 seg. e in 8C_721/2010, il Tribunale federale delle assicurazioni ha stabilito che tutte le forme di attività dipendente, comprese in passato sotto le diverse norme relative al lavoro a tempo parziale (art. 18 cpv. 1 in relazione con l'art. 22 seg. LADI), al guadagno intermedio (vecchio art. 24 LADI), e del lavoro sostitutivo (vecchio art. 25 LADI), costituiscono l'oggetto del nuovo art. 24 LADI.
In tale contesto, dopo avere precisato che decisiva è la perdita di guadagno e non la perdita di lavoro (in effetti una perdita di lavoro senza perdita di guadagno non dà diritto a indennità di disoccupazione; cfr. STF 8C_150/2020 dell8 aprile 2020 consid. 4; commentata da Patricia Usinger-Egger in SZS/RSAS 4/2020), la nostra Massima istanza ha stabilito che l'assicurato ha diritto all'indennizzo della perdita di guadagno secondo l'art. 24 cpv. 1 a 3 LADI fino a quando non assume, nel periodo di controllo in questione, un'occupazione adeguata ai sensi dell'art. 16 LADI, e segnatamente dell'art. 16 cpv. 1 lett. e LADI.
Pertanto, secondo il Tribunale federale, se durante il periodo di controllo litigioso l'assicurato accetta - specialmente riguardo al salario - un'occupazione adeguata, cioè un'attività che gli procuri un guadagno corrispondente almeno all'indennità di disoccupazione, ogni guadagno intermedio non è più ammissibile (cfr. ad esempio SVR 1994 ALV Nr. 20 p. 46-47).
In una sentenza pubblicata in DTF 121 V 51 = SVR 1995, ALV Nr. 48, il TFA ha stabilito che nel caso di assicurati impiegati con salario mensile il guadagno giornaliero lordo si determina mediante il divisore 21,7. Se il guadagno giornaliero lordo è inferiore allindennità giornaliera lorda si tratta di guadagno intermedio; i presupposti per una compensazione della differenza secondo lart. 24 cpv. 2 e 3 sono quindi adempiuti.
Sul tema cfr. pure STFA C 287/05 del 21 agosto 2006 e C 170/04 del 16 febbraio 2005.
Sulla portata delle direttive amministrative, cfr. STF 8C_272/2021 del 17 novembre 2021 consid. 3.1.3.; STF 9C_458/2020 del 27 settembre 2021 consid. 4.1.; DTF 147 V 79 consid. 7.3.2.; DTF 146 V 224; DTF 146 V 104; STF 9C_631/2019 del 19 giugno 2020 consid. 2.3.; STF 8C_331/2019 del 18 settembre 2019 consid. 4.3.; STF 8C_405/2018 del 22 gennaio 2019 consid.6.1.1.; DTF 144 V 195 consid. 4.2. = DLA 2018 N. 10 pag. 260; DTF 138 V 50 consid. 4.1.; DTF 132 V 121 consid.4.4 pag. 125.
2.7. Nellevenienza concreta, dagli atti emerge che RI ,1 docente di ___________, cittadina svizzera nata il _________ 1960, si è iscritta in disoccupazione a decorrere da settembre 2018 (cfr. doc. 1).
Il 3 giugno 2021, scaduto il primo termine quadro di riscossione, lassicurata ha nuovamente rivendicato il diritto a percepire le indennità di disoccupazione, indicando di essere disposta e capace di lavorare a tempo pieno, di percepire un reddito da attività dipendente essendo attiva, sulla base di un incarico in essere dal 1° settembre 2020, presso le Scuole __________ (nella misura del 56.25 %; cfr. doc. 92), nonché presso la __________, e ciò dal 1° gennaio 2021 fino a fine giugno 2021. Proprio la scadenza di tale rapporto lavorativo è stata indicata dalla ricorrente a valere quale ultimo giorno di lavoro effettuato (cfr. doc. 91).
Quale motivo della disdetta, RI 1 ha indicato quanto segue:
Il 27 luglio 2021, la Cassa ha respinto la domanda presentata dalla ricorrente il 3 giugno precedente, rilevando che il guadagno assicurato di RI 1 a decorrere dal 3 giugno 2021 ammontava a fr. 4'020.- mensili e che, tenuto conto dello stipendio percepito, a quel momento, ella non subiva alcuna perdita di guadagno e non poteva, dunque, beneficiarie delle indennità di disoccupazione (cfr. doc. 89).
Il 28 luglio 2021, la resistente ha trasmesso allassicurata il conteggio a valere per il mese di giugno 2021 (per due giorni di controllo), dal quale emerge che le indennità giornaliere indennizzabili ammontavano a fr. 205.05 (cfr. all. a doc. 94).
Con mail del 9 agosto 2021, la ricorrente ha comunicato alla Cassa quanto segue:
Il 19 agosto 2021, la Cassa ha risposto come segue alla mail della ricorrente:
In data 13 settembre 2021, lassicurata, già rappresentata dallavv. RA 1, ha, quindi, interposto opposizione contro la decisione del 27 luglio 2021. Contestualmente, oltre a porre in evidenza il fatto che quella della propria assistita non sarebbe una situazione lavorativa stabile, la legale ha osservato quanto suindicato (poi ripreso, pressoché in toto, nel ricorso presentato innanzi a questa Corte; cfr. supra consid. 1.2. e doc. 97).
Il 2 novembre 2021, la Cassa ha, come visto (cfr. supra consid. 1.1. e doc. 102), respinto lopposizione di RI 1.
L11 novembre 2021, la resistente ha chiesto allassicurata, al fine di stabilire se subisce una perdita indennizzabile, di trasmettere gli attestati di guadagno intermedi allestiti dai seguenti datori di lavoro:
Il
E. 12 novembre 2021, lassicurata ha comunicato alla Cassa che:
ed inoltrato la seguente mail, trasmessa al proprio legale dopo che lavv. RA 1 le aveva comunicato lesito dellopposizione interposta contro la decisione del 27 luglio 2021:
Il
E. 15 novembre 2021, RI 1 ha fornito riscontro allo scritto del precedente 11 novembre dellamministrazione cui ha trasmesso la documentazione richiesta, eccezion fatta per i dettagli relativi agli stipendi corrispostile dai Comuni di __________ e __________, non ancora disponibili (cfr. all. C a doc. I).
Ne emerge che gli stipendi lordi percepiti dalla ricorrente ammontano a fr. 6'494.05 per il mese di luglio, fr. 5'437.85 per agosto, fr. 3'035.45 per settembre e fr. 3'093.30 per ottobre 2021 (cfr. all. C a doc. I).
2.8.Chiamata ora a pronunciarsi, questa Corte rileva che dalla documentazione agli atti emerge che lassicurata, durante il primo termine quadro per la riscossione di prestazioni (dal 3 settembre 2018, prolungato fino ad inizio giugno 2021), ha sempre conseguito un guadagno intermedio, lavorando quale docente di __________ presso, in particolare, scuole elementari ed associazioni (cfr. attestati di guadagno intermedio agli atti; e supra consid. 2.7.)
Alla richiesta di apertura di un nuovo termine quadro, rettamente la Cassa ha provveduto, ai sensi degli artt. 23 LADI e 37 OADI (cfr. supra consid. 2.3. e 2.4.), a riesaminare se tutti i presupposti del diritto allindennità fossero soddisfatti e, per quanto attiene in particolare le pretese ricorsuali a ricalcolare il guadagno assicurato.
Nel caso di specie tale operazione ha visto diminuire il guadagno assicurato mensile dai fr. 7'678.- calcolati per il primo termine quadro di riscossione, a fr. 4'020.-.
Tale ultimo importo - il cui calcolo non è, peraltro, contestato dalla ricorrente nellammontare, ritenuto che la medesima si limita a ritenere che la Cassa avrebbe dovuto riprendere il vecchio guadagno assicurato - è stato rettamente determinato dalla Cassa sulla base del salario medio conseguito dalla ricorrente negli ultimi sei mesi di contribuzione che hanno preceduto il nuovo termine quadro per la riscossione della prestazione (art. 37 cpv. 1 OADI). A ragione la resistente non ha, infatti, tenuto in considerazione il salario medio degli ultimi dodici mesi, essendo pari a fr. 3'980.80 (cfr. doc. 90) e, quindi, inferiore a quello conteggiato dallamministrazione.
Quanto ai salari conseguiti da RI 1 nel corso del mese di giugno 2021, dagli atti emerge che allassicurata sono stati corrisposti, rispettivamente, dalla __________ (cfr. doc. 83), dal __________ (cfr. doc. 85), dalla __________ (cfr. doc. 86) e dalla __________ (cfr. doc. 87), oltre complessivi fr. 4'020.- di modo che la conclusione della resistente, che ha stabilito che in tali condizioni, a fronte di un guadagno assicurato pari a fr. 4'020.- (dal quale va, poi, dedotta la percentuale relativa al tasso di indennità ai sensi dellart. 22 LADI; cfr. supra consid. 2.2.), la ricorrente non ha subito alcuna perdita di guadagno nel periodo in esame, non presta fianco a critiche.
Per il mese di giugno 2021 non erano, perciò, adempiute tutte le condizioni connesse al diritto alle prestazioni LADI, e meglio lassicurata non subiva alcuna perdita di lavoro computabile, non presentando alcuna perdita di guadagno (cfr. STCA 38.2011.81 del 10 dicembre 2012).
Ne consegue che la decisione su opposizione del 2 novembre 2021 deve essere confermata ed il ricorso respinto.
2.9. Lart. 61 lett. a LPGA, in vigore fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve essere semplice, rapida, di regola pubblica egratuita per le parti; la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.
In data 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGA. Lart. 61 lett. a LPGA enuncia ora unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica. Dalla medesima data è entrato in vigore lart. 61 lett. fbisLPGA secondo cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.
Secondolart. 82a LPGA (Disposizione transitoria, cfr. RU 2021 358), ai ricorsi pendenti dinanzi al tribunale di primo grado al momento dellentrata in vigore della modifica del 21 giugno 2019 si applica il diritto anteriore.
In concreto, il ricorso è del 3 dicembre 2021, per cui torna applicabile la nuova disposizione legale. Trattandosi di prestazioni LADI, il legislatore non ha previsto di prelevare le spese (cfr. STCA 38.2021.11 del 7 giugno 2021 consid. 2.7.; STCA 38.2021.9 del
E. 17 novembre 2021 consid. 3.1.3.; STF 9C_458/2020 del 27 settembre 2021 consid. 4.1.; DTF 147 V 79 consid. 7.3.2.; DTF 146 V 224; DTF 146 V 104; STF 9C_631/2019 del 19 giugno 2020 consid. 2.3.; STF 8C_331/2019 del 18 settembre 2019 consid. 4.3.; STF 8C_405/2018 del 22 gennaio 2019 consid. 6.1.1.; DTF 144 V 195 consid. 4.2. = DLA 2018 N. 10 pag. 260; DTF 138 V 50 consid. 4.1.; DTF 132 V 121 consid. 4.4 pag. 125. 2.7. Nell’evenienza concreta, dagli atti emerge che RI ,1 docente di ___________, cittadina svizzera nata il _________ 1960, si è iscritta in disoccupazione a decorrere da settembre 2018 (cfr. doc. 1). Il 3 giugno 2021, scaduto il primo termine quadro di riscossione, l’assicurata ha nuovamente rivendicato il diritto a percepire le indennità di disoccupazione, indicando di essere disposta e capace di lavorare a tempo pieno, di percepire un reddito da attività dipendente essendo attiva, sulla base di un incarico in essere dal 1° settembre 2020, presso le Scuole __________ (nella misura del 56.25 %; cfr. doc. 92), nonché presso la __________, e ciò dal 1° gennaio 2021 fino a fine giugno 2021. Proprio la scadenza di tale rapporto lavorativo è stata indicata dalla ricorrente a valere quale “ ultimo giorno di lavoro effettuato ” (cfr. doc. 91). Quale motivo della disdetta, RI 1 ha indicato quanto segue: " Il contratto __________ verrà probabilmente ripreso da settembre e valutando quantità di ginnaste e allenatori presenti con la nuova stagione a selezioni effettuate. In data 28.5.21 sono usciti i Concorsi comunali ai quali parteciperò come tutte gli anni, saprò solo a fine agosto se ci saranno incarichi previsti per me o sarò iscritta alle supplenze come gli ultimi anni.” (cfr. doc. 91) Il 27 luglio 2021, la Cassa ha respinto la domanda presentata dalla ricorrente il 3 giugno precedente, rilevando che il guadagno assicurato di RI 1 a decorrere dal 3 giugno 2021 ammontava a fr. 4'020.- mensili e che, tenuto conto dello stipendio percepito, a quel momento, ella non subiva alcuna perdita di guadagno e non poteva, dunque, beneficiarie delle indennità di disoccupazione (cfr. doc. 89). Il 28 luglio 2021, la resistente ha trasmesso all’assicurata il conteggio a valere per il mese di giugno 2021 (per due giorni di controllo), dal quale emerge che le indennità giornaliere indennizzabili ammontavano a fr. 205.05 (cfr. all. a doc. 94). Con mail del 9 agosto 2021, la ricorrente ha comunicato alla Cassa quanto segue: " (…) In data 03.08.2021 ho ricevuto la decisione in merito al rinnovo del termine quadro per la disoccupazione che mi concerne, e qualche giorno dopo il vostro Conteggio per il mese di giugno che riporto qui sotto: - Pagati fr. 404.40 OK - Diritto rimanente fr. 218.9 Avrei ancora diritto a questi giorni rimasti? - Vacanze maturate 13 giorni Avrei ancora diritto a questi giorni di vacanza? Se sì entro quale termine? Accompagno l’allegato di cui sopra con il mio CV; visto che non ci conosciamo in modo approfondito le inoltro altre informazioni che ritengo possano tornare utili. Le chiedo cortesemente di voler verificare i dati in vostro possesso, confrontandoli con quelli che vi sto trasmettendo, in quanto ho delle discrepanze che non mi spiego. Non vorrei, che proprio a causa di informazioni incomplete e/o dati mancanti, la decisione negativa da voi presa (qui in copia) e trasmessami, avrebbe potuto essere diversa. Mi diceva giorni fa al telefono che la mia richiesta sarebbe stata visionata e/o verificata da un vostro dipendente o superiore, per cui la prego di voler girare questi miei scritti e i relativi allegati anche a questa persona. A tale scopo, invio anche l’Atto di Incarico, scaturito a posteriori dalla presa di posizione del __________ che ha retroattivamente (8.3.-31.8.2021) trasformato la supplenza in incarico per l’anno scolastico 2020-2021 per 18 UD, pari al 56.250% come potete leggere questo incarico è a termine: perciò allego anche quello della sig. __________ dove è specificato il termine di fine agosto 2021. Preciso anche che il contratto con la __________ era terminato a giugno quindi non mi pagano poiché non lavoro i mesi di luglio e agosto (sono previste vacanze e numero ridotto di allenatori per le poche ginnaste presenti) un nuovo contratto dovrebbe ripartire da settembre 2021. Come annunciato anche al consulente URC sig. __________, da luglio ho diretto, pe le prime due settimane, __________ e le prime due settimane di agosto lavoro la mattina per la __________. Nota bene: citazione “tenuto conto che continua a lavorare con uno stipendio complessivo…” non corrisponde quindi alla realtà, come sopra spiegato. A giugno di ogni anno inoltro le candidature in quasi tutto il Cantone nei tre ambiti seguenti: titolare SE al 100% o 50%, docente EF per il quale ho l’abilitazione e per le ore d’insegnante d’appoggio assegnate ad ogni sede con più di 22 allievi. Ci tengo a sottolineare la mia buona volontà nelle ricerche di lavoro, considerando tutti i concorsi effettuati (più di un centinaio) i quali, purtroppo, non hanno dato finora esito positivo. Inoltre a tutt’oggi sono ancora in attesa alcune risposte da parte dei Municipi presso i quali ho inoltro e continuo ad inviare concorsi relativi ai posti vacanti nel Cantone. Purtroppo, le ricerche effettuate, ad oggi hanno dato esito negativo in ben 54 candidature! Mi è stato detto molto chiaramente che, essendo al massimo della scala di stipendio, costo troppo e pertanto la scelta cade su candidati più giovani, che generano spese di contributi inferiori. Ribadisco tuttavia il mio impegno e la mia serietà: purtroppo, l’età non gioca a mio favore, ma questo fatto esula dalla mia capacità di incidere su eventuali decisioni. Mi domando cosa può dunque fare una persona alla quale mancano una manciata di anni per andare in pensione? Erodere magari i risparmi di una vita e accedere all’assistenza sociale? Auspico vivamente, che ci possa essere un epilogo diverso alla mia carriera lavorativa. Ritornando al nocciolo della questione mi è inoltre poco comprensibile il motivo per il quale, per la decisione finale, vi siate basati unicamente sulle entrate del mese di giugno 2021, che come detto poco sopra ritengo non siano rappresentative. Lo stesso discorso vale anche per le cifre che avete indicato nel calcolo e che si discostano dai dati in mio possesso: non ho ricevuto alcuna ricalcolazione delle Sede di __________. A tal proposito chiedo quindi di volermi chiarire: 1) Per i vostri calcoli, considerate gli stipendi LORDI, oppure il NETTO dei diversi salari? 2) Come mai non si è tenuto conto della particolare situazione e dei dati completi di tutti i 3 anni (comprensivi dei prolungamenti dovuti al Covid)? In considerazione di quanto esposto mi vedo costretta a ricorrere contro la vostra decisione. (…)” (cfr. doc. 94) Il
E. 18 maggio 2021 consid. 2.14.; STCA 38.2021.8 dell8 marzo 2021 consid. 2.8.).
Sul tema cfr. anche STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 e STF 9C_394/2021 del 3 gennaio 2022.
E. 19 agosto 2021, la Cassa ha risposto come segue alla mail della ricorrente: " (…) I giorni di indennità e giorni di vacanza a saldo alla scadenza del Termine Quadro decadono e non possono più essere indennizzati. Per quanto riguarda la decisione circa il rifiuto delle prestazioni dal 03.06.2021 se non fosse d’accordo ha la facoltà di presentare opposizione scritta presso la nostra __________, entro il termine di 30 giorni dal momento della ricezione della decisione. Questo termine non decorre nel periodo dal 15.07.2021 al 15.08.2021. Pertanto i 30 giorni decorrono dal 16.08.2021. Per presentare opposizione può anche inoltrare l’e-mail del 09.08.2021 firmata che ha scritto. Alle domande che pone qui di seguito le elenco le risposte: 1) Per i nostri calcoli consideriamo sempre gli stipendi lordi; 2) Si è tenuto conto per il periodo contributivo anche dei periodi prolungati a seguito del COVID, mentre per il calcolo del guadagno assicurato bisogno tener conto della media dei salari degli ultimi 6 mesi o se il calcolo è più favorevole per l’assicurato, la media degli ultimi 12 mesi.” (cfr. doc. 94) In data 13 settembre 2021, l’assicurata, già rappresentata dall’avv. RA 1, ha, quindi, interposto opposizione contro la decisione del 27 luglio 2021. Contestualmente, oltre a porre in evidenza il fatto che quella della propria assistita non sarebbe una situazione lavorativa stabile, la legale ha osservato quanto suindicato (poi ripreso, pressoché in toto, nel ricorso presentato innanzi a questa Corte; cfr. supra consid. 1.2. e doc. 97). Il 2 novembre 2021, la Cassa ha, come visto (cfr. supra consid. 1.1. e doc. 102), respinto l’opposizione di RI 1. L’11 novembre 2021, la resistente ha chiesto all’assicurata, al fine di stabilire “ se subisce una perdita indennizzabile ”, di trasmettere gli attestati di guadagno intermedi allestiti dai seguenti datori di lavoro: " Per il mese di luglio 2021: __________ __________ Per il mese di agosto 2021: __________ __________ Per il mese di settembre 2021: __________ __________ Per il mese di ottobre 2021: __________ __________ __________ __________” (cfr. doc. 103) Il 12 novembre 2021, l’assicurata ha comunicato alla Cassa che: " (…) Come può leggere sotto in risposta al mio avvocato la mia situazione finanziaria è molto critica. Chiedo se può chiamarmi ancora nel pomeriggio entro le 15:30 oppure nei pomeriggi di settimana prossima, per capire se ci sono reali possibilità di riaprire un nuovo termine quadro che mi permetterebbe di compensare con la disoccupazione ed arrivare almeno al minimo vitale alla somma di fr. 4'020.-.” (cfr. doc. 104), ed inoltrato la seguente mail, trasmessa al proprio legale dopo che l’avv. RA 1 le aveva comunicato l’esito dell’opposizione interposta contro la decisione del 27 luglio 2021: " (…) Buongiorno avvocato, la mia situazione è la seguente da settembre ho un incarico di solo 10 UD settimanali alle SE di __________ pari a meno di 1/3 di stipendio per l’esattezza fr. 2.044.30 a cui si aggiungono le 6 ore settimanali della __________ come da contratto a 25.- fr. orari: 6 x 4= 24 x 25= 600 per un totale di 2'644.30 a questo qualche volta di possono aggiungere supplenze scolastiche o sostituzioni di colleghi… settembre nessuna supplenza scolastica svolgibile mi è pervenuta, a ottobre ho lavorato due mattinate di mercoledì 4UD a __________ e __________ in seguito 3 UD giovedì pomeriggio; mentre per la __________ ho percepito 687.50 fr. a settembre e 635.40 fr. a ottobre per qualche ora supplementare. Nell’art. 9 LADI al capoverso seguente il 4…si cita: “qualora la sig.ra RI 1 dovesse subire nei prossimi mesi una diminuzione delle ore lavorative la sua domanda relativa al diritto alle indennità potrebbe essere accolta qualora il suo guadagno mensile fosse inferiore del suo nuovo guadagno assicurato rapportato all’80 rispettivamente al 70%. Più sopra nella medesima pagina: “Secondo l’art. 11 LADI al capoverso cito di nuovo “Nel caso specifico la nostra Amministrazione ha verificato nuovamente il caso dell’Assicurata e comunichiamo che non è possibile tenere in considerazione il guadagno assicurato vecchio di fr. 7'678.-… Ne deriva che se si aprisse un nuovo termine quadro da 03.06.202 il guadagno assicurato sarebbe fr. 4.020.- … nel calcolo dell’Avvocato nel suo atto di opposizione è di fr. 4.021.-. Questo valeva per il mese di maggio e giugno 2021. Siccome ritengo impossibile vivere in Svizzera ad uno stipendio di fr. 2'644.30 ritengo di aver subito una notevole diminuzione delle ore lavorative (18 UD lo scorso anno scolastico e solo 10! questo). Sarebbe per me importantissima la somma a coprire 70/80 della cifra indicata di 4.020.- fr. per questo intendo lottare ulteriormente per i miei diritti. Non sono una lazzarona e sto facendo tutto quanto è nelle mie possibilità per arrivare a una degna pensione senza dover intaccare i miei risparmi che dovrebbero sostentarmi nella vecchiaia. Non intendo finire in assistenza!!!” (cfr. doc. 104) Il 15 novembre 2021, RI 1 ha fornito riscontro allo scritto del precedente 11 novembre dell’amministrazione cui ha trasmesso la documentazione richiesta, eccezion fatta per i dettagli relativi agli stipendi corrispostile dai Comuni di __________ e __________, non ancora disponibili (cfr. all. C a doc. I). Ne emerge che gli stipendi lordi percepiti dalla ricorrente ammontano a fr. 6'494.05 per il mese di luglio, fr. 5'437.85 per agosto, fr. 3'035.45 per settembre e fr. 3'093.30 per ottobre 2021 (cfr. all. C a doc. I). 2.8. Chiamata ora a pronunciarsi, questa Corte rileva che dalla documentazione agli atti emerge che l’assicurata, durante il primo termine quadro per la riscossione di prestazioni (dal 3 settembre 2018, prolungato fino ad inizio giugno 2021), ha sempre conseguito un guadagno intermedio, lavorando quale docente di __________ presso, in particolare, scuole elementari ed associazioni (cfr. attestati di guadagno intermedio agli atti; e supra consid. 2.7.) Alla richiesta di apertura di un nuovo termine quadro, rettamente la Cassa ha provveduto, ai sensi degli artt. 23 LADI e 37 OADI (cfr. supra consid. 2.3. e 2.4.), a riesaminare se tutti i presupposti del diritto all’indennità fossero soddisfatti e, per quanto attiene in particolare le pretese ricorsuali a ricalcolare il guadagno assicurato. Nel caso di specie tale operazione ha visto diminuire il guadagno assicurato mensile dai fr. 7'678.- calcolati per il primo termine quadro di riscossione, a fr. 4'020.-. Tale ultimo importo - il cui calcolo non è, peraltro, contestato dalla ricorrente nell’ammontare, ritenuto che la medesima si limita a ritenere che la Cassa avrebbe dovuto riprendere il “vecchio” guadagno assicurato - è stato rettamente determinato dalla Cassa sulla base del salario medio conseguito dalla ricorrente negli ultimi sei mesi di contribuzione che hanno preceduto il nuovo termine quadro per la riscossione della prestazione (art. 37 cpv. 1 OADI). A ragione la resistente non ha, infatti, tenuto in considerazione il salario medio degli ultimi dodici mesi, essendo pari a fr. 3'980.80 (cfr. doc. 90) e, quindi, inferiore a quello conteggiato dall’amministrazione. Quanto ai salari conseguiti da RI 1 nel corso del mese di giugno 2021, dagli atti emerge che all’assicurata sono stati corrisposti, rispettivamente, dalla __________ (cfr. doc. 83), dal __________ (cfr. doc. 85), dalla __________ (cfr. doc. 86) e dalla __________ (cfr. doc. 87), oltre complessivi fr. 4'020.- di modo che la conclusione della resistente, che ha stabilito che in tali condizioni, a fronte di un guadagno assicurato pari a fr. 4'020.- (dal quale va, poi, dedotta la percentuale relativa al tasso di indennità ai sensi dell’art. 22 LADI; cfr. supra consid. 2.2.), la ricorrente non ha subito alcuna perdita di guadagno nel periodo in esame, non presta fianco a critiche. Per il mese di giugno 2021 non erano, perciò, adempiute tutte le condizioni connesse al diritto alle prestazioni LADI, e meglio l’assicurata non subiva alcuna perdita di lavoro computabile, non presentando alcuna perdita di guadagno (cfr. STCA 38.2011.81 del 10 dicembre 2012). Ne consegue che la decisione su opposizione del 2 novembre 2021 deve essere confermata ed il ricorso respinto. 2.9. L’art. 61 lett. a LPGA, in vigore fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti ; la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato. In data 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA enuncia ora unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica. Dalla medesima data è entrato in vigore l’art. 61 lett. f bis LPGA secondo cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato. Secondo l’art. 82a LPGA (Disposizione transitoria, cfr. RU 2021 358) , ai ricorsi pendenti dinanzi al tribunale di primo grado al momento dell’entrata in vigore della modifica del 21 giugno 2019 si applica il diritto anteriore. In concreto, il ricorso è del 3 dicembre 2021, per cui torna applicabile la nuova disposizione legale. Trattandosi di prestazioni LADI, il legislatore non ha previsto di prelevare le spese (cfr. STCA 38.2021.11 del 7 giugno 2021 consid. 2.7.; STCA 38.2021.9 del 18 maggio 2021 consid. 2.14.; STCA 38.2021.8 dell’8 marzo 2021 consid. 2.8.). Sul tema cfr. anche STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 e STF 9C_394/2021 del 3 gennaio 2022.
Dispositiv
- dichiara e pronuncia Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni Il presidente Il segretario di Camera Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Raccomandata
Incarto n.38.2021.99
Lugano
7 marzo 2022
In nomedella Repubblica e CantoneTicino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 3 dicembre 2021 di
RI 1
contro
la decisione su opposizione del 2 novembre 2021 emanata da
CO 1
in materia di assicurazione contro la disoccupazione
ritenuto,in fatto
in diritto
A proposito della differenza tra salario determinante (cfr. art. 5 LAVS) e guadagno assicurato (cfr. art. 23 LADI), B. Rubin (in Commentaire de la loi sur l'assurance-chômage, Ginevra-Zurigo-Basilea 2014 pag. 248 rileva del resto:
"Salaire AVS «obtenu normalement». Est réputé gain assuré le salaire déterminant au sens de la législation sur l'AVS qui est obtenu normalement au cours d'un ou de plusieurs rapports de travail durant une période de référence, y compris les allocations régulièrement versées et convenues contractuellement, dans la mesure où elles ne sont pas des indemnités pour inconvénients liés à l'exécution du travail (art. 23 al. 1 LACI 1erphrase). Le salaire pris en compte comme gain assuré se rapproche de la notion de salaire déterminant au sens de l'art. 5 al. 2 LAVS mais ne se recouvre pas exactement avec celui-ci, ce qui ressort de la formulation «normalement» du texte légal. Certains montants perçus par le salarié, certes soumis à cotisation, n'entrent pas en considération dans le calcul du gain assuré au sens de l'art. 23 al. 1 LACI (DTA 2006 p. 305 consid. 4.1 p. 307)."
2.4. In virtù e nellambito della delega legislativa di cui allart. 23 cpv. 1in fine(cfr. consid. 2.3.), in particolare per quanto attiene al periodo di calcolo per il guadagno assicurato, il Consiglio federale ha stabilito che il guadagno assicurato è calcolato in base al salario medio degli ultimi sei mesi di contribuzione (art. 11) che precedono il termine quadro per la riscossione della prestazione (art. 37 cpv. 1 OADI).
Il guadagno assicurato è calcolato in base al salario medio degli ultimi dodici mesi di contribuzione che precedono il termine quadro per la riscossione della prestazione se tale salario è più elevato del salario medio di cui al cpv. 1 (cfr. art. 37 cpv. 2 OADI).
Il periodo di calcolo decorre dal giorno che precede linizio della perdita di guadagno computabile, indipendentemente dalla data dellannuncio alla disoccupazione. A quel momento, lassicurato deve aver versato contributi per almeno dodici mesi durante il termine quadro per il periodo di contribuzione (cfr. art. 37 cpv. 3 OADI).
Secondo lart. 8 cpv. 1 lett. b LADI lassicurato ha diritto allindennità di disoccupazione se, tra laltro, ha subito una perdita di lavoro computabile, mentre, ai sensi dellart. 11 cpv. 1 LADI la perdita di lavoro è computabile se provoca una perdita di guadagno e dura almeno due giorni lavorativi interi consecutivi.
2.5. Secondo lart. 24 cpv. 1 LADI è considerato guadagno intermedio il reddito proveniente da unattività lucrativa dipendente o indipendente che il disoccupato ottiene entro un periodo di controllo. Lassicurato ha diritto alla compensazione della perdita di guadagno. Il tasso dindennità è determinato secondo larticolo 22 (cfr. supra consid. 2.2.). Il Consiglio federale determina in che modo deve essere calcolato il reddito proveniente da unattività lucrativa indipendente.
In virtù dellart. 24 cpv. 3 LADI è considerata perdita di guadagno la differenza tra il guadagno intermedio ottenuto nel periodo di controllo, ma corrispondente almeno allaliquota usuale per la professione e il luogo, e il guadagno assicurato. Un guadagno accessorio (art. 23 cpv. 3) non è preso in considerazione.
Il guadagno intermedio, ai sensi dell'art. 24 LADI, deve essere inteso nel senso di salario lordo (cfr. SVR 1995 ALV Nr. 48 nella quale, a proposito del guadagno intermedio si parla di "Bruttomonatslohn" o di "Bruttolohn"; STCA 38.2015.36 del 9 novembre 2015 consid. 2.3.; STCA 38.2005.52 dell8 settembre 2005 consid. 1.6. e 2.4.).
In una sentenza pubblicata in SVR 1994, ALV Nr. 20, p. 45 seg., in DTF 127 V 479; 122 V 433; 120 V 233 seg. e in 8C_721/2010, il Tribunale federale delle assicurazioni ha stabilito che tutte le forme di attività dipendente, comprese in passato sotto le diverse norme relative al lavoro a tempo parziale (art. 18 cpv. 1 in relazione con l'art. 22 seg. LADI), al guadagno intermedio (vecchio art. 24 LADI), e del lavoro sostitutivo (vecchio art. 25 LADI), costituiscono l'oggetto del nuovo art. 24 LADI.
In tale contesto, dopo avere precisato che decisiva è la perdita di guadagno e non la perdita di lavoro (in effetti una perdita di lavoro senza perdita di guadagno non dà diritto a indennità di disoccupazione; cfr. STF 8C_150/2020 dell8 aprile 2020 consid. 4; commentata da Patricia Usinger-Egger in SZS/RSAS 4/2020), la nostra Massima istanza ha stabilito che l'assicurato ha diritto all'indennizzo della perdita di guadagno secondo l'art. 24 cpv. 1 a 3 LADI fino a quando non assume, nel periodo di controllo in questione, un'occupazione adeguata ai sensi dell'art. 16 LADI, e segnatamente dell'art. 16 cpv. 1 lett. e LADI.
Pertanto, secondo il Tribunale federale, se durante il periodo di controllo litigioso l'assicurato accetta - specialmente riguardo al salario - un'occupazione adeguata, cioè un'attività che gli procuri un guadagno corrispondente almeno all'indennità di disoccupazione, ogni guadagno intermedio non è più ammissibile (cfr. ad esempio SVR 1994 ALV Nr. 20 p. 46-47).
In una sentenza pubblicata in DTF 121 V 51 = SVR 1995, ALV Nr. 48, il TFA ha stabilito che nel caso di assicurati impiegati con salario mensile il guadagno giornaliero lordo si determina mediante il divisore 21,7. Se il guadagno giornaliero lordo è inferiore allindennità giornaliera lorda si tratta di guadagno intermedio; i presupposti per una compensazione della differenza secondo lart. 24 cpv. 2 e 3 sono quindi adempiuti.
Sul tema cfr. pure STFA C 287/05 del 21 agosto 2006 e C 170/04 del 16 febbraio 2005.
Sulla portata delle direttive amministrative, cfr. STF 8C_272/2021 del 17 novembre 2021 consid. 3.1.3.; STF 9C_458/2020 del 27 settembre 2021 consid. 4.1.; DTF 147 V 79 consid. 7.3.2.; DTF 146 V 224; DTF 146 V 104; STF 9C_631/2019 del 19 giugno 2020 consid. 2.3.; STF 8C_331/2019 del 18 settembre 2019 consid. 4.3.; STF 8C_405/2018 del 22 gennaio 2019 consid.6.1.1.; DTF 144 V 195 consid. 4.2. = DLA 2018 N. 10 pag. 260; DTF 138 V 50 consid. 4.1.; DTF 132 V 121 consid.4.4 pag. 125.
2.7. Nellevenienza concreta, dagli atti emerge che RI ,1 docente di ___________, cittadina svizzera nata il _________ 1960, si è iscritta in disoccupazione a decorrere da settembre 2018 (cfr. doc. 1).
Il 3 giugno 2021, scaduto il primo termine quadro di riscossione, lassicurata ha nuovamente rivendicato il diritto a percepire le indennità di disoccupazione, indicando di essere disposta e capace di lavorare a tempo pieno, di percepire un reddito da attività dipendente essendo attiva, sulla base di un incarico in essere dal 1° settembre 2020, presso le Scuole __________ (nella misura del 56.25 %; cfr. doc. 92), nonché presso la __________, e ciò dal 1° gennaio 2021 fino a fine giugno 2021. Proprio la scadenza di tale rapporto lavorativo è stata indicata dalla ricorrente a valere quale ultimo giorno di lavoro effettuato (cfr. doc. 91).
Quale motivo della disdetta, RI 1 ha indicato quanto segue:
Il 27 luglio 2021, la Cassa ha respinto la domanda presentata dalla ricorrente il 3 giugno precedente, rilevando che il guadagno assicurato di RI 1 a decorrere dal 3 giugno 2021 ammontava a fr. 4'020.- mensili e che, tenuto conto dello stipendio percepito, a quel momento, ella non subiva alcuna perdita di guadagno e non poteva, dunque, beneficiarie delle indennità di disoccupazione (cfr. doc. 89).
Il 28 luglio 2021, la resistente ha trasmesso allassicurata il conteggio a valere per il mese di giugno 2021 (per due giorni di controllo), dal quale emerge che le indennità giornaliere indennizzabili ammontavano a fr. 205.05 (cfr. all. a doc. 94).
Con mail del 9 agosto 2021, la ricorrente ha comunicato alla Cassa quanto segue:
Il 19 agosto 2021, la Cassa ha risposto come segue alla mail della ricorrente:
In data 13 settembre 2021, lassicurata, già rappresentata dallavv. RA 1, ha, quindi, interposto opposizione contro la decisione del 27 luglio 2021. Contestualmente, oltre a porre in evidenza il fatto che quella della propria assistita non sarebbe una situazione lavorativa stabile, la legale ha osservato quanto suindicato (poi ripreso, pressoché in toto, nel ricorso presentato innanzi a questa Corte; cfr. supra consid. 1.2. e doc. 97).
Il 2 novembre 2021, la Cassa ha, come visto (cfr. supra consid. 1.1. e doc. 102), respinto lopposizione di RI 1.
L11 novembre 2021, la resistente ha chiesto allassicurata, al fine di stabilire se subisce una perdita indennizzabile, di trasmettere gli attestati di guadagno intermedi allestiti dai seguenti datori di lavoro:
Il 12 novembre 2021, lassicurata ha comunicato alla Cassa che:
ed inoltrato la seguente mail, trasmessa al proprio legale dopo che lavv. RA 1 le aveva comunicato lesito dellopposizione interposta contro la decisione del 27 luglio 2021:
Il 15 novembre 2021, RI 1 ha fornito riscontro allo scritto del precedente 11 novembre dellamministrazione cui ha trasmesso la documentazione richiesta, eccezion fatta per i dettagli relativi agli stipendi corrispostile dai Comuni di __________ e __________, non ancora disponibili (cfr. all. C a doc. I).
Ne emerge che gli stipendi lordi percepiti dalla ricorrente ammontano a fr. 6'494.05 per il mese di luglio, fr. 5'437.85 per agosto, fr. 3'035.45 per settembre e fr. 3'093.30 per ottobre 2021 (cfr. all. C a doc. I).
2.8.Chiamata ora a pronunciarsi, questa Corte rileva che dalla documentazione agli atti emerge che lassicurata, durante il primo termine quadro per la riscossione di prestazioni (dal 3 settembre 2018, prolungato fino ad inizio giugno 2021), ha sempre conseguito un guadagno intermedio, lavorando quale docente di __________ presso, in particolare, scuole elementari ed associazioni (cfr. attestati di guadagno intermedio agli atti; e supra consid. 2.7.)
Alla richiesta di apertura di un nuovo termine quadro, rettamente la Cassa ha provveduto, ai sensi degli artt. 23 LADI e 37 OADI (cfr. supra consid. 2.3. e 2.4.), a riesaminare se tutti i presupposti del diritto allindennità fossero soddisfatti e, per quanto attiene in particolare le pretese ricorsuali a ricalcolare il guadagno assicurato.
Nel caso di specie tale operazione ha visto diminuire il guadagno assicurato mensile dai fr. 7'678.- calcolati per il primo termine quadro di riscossione, a fr. 4'020.-.
Tale ultimo importo - il cui calcolo non è, peraltro, contestato dalla ricorrente nellammontare, ritenuto che la medesima si limita a ritenere che la Cassa avrebbe dovuto riprendere il vecchio guadagno assicurato - è stato rettamente determinato dalla Cassa sulla base del salario medio conseguito dalla ricorrente negli ultimi sei mesi di contribuzione che hanno preceduto il nuovo termine quadro per la riscossione della prestazione (art. 37 cpv. 1 OADI). A ragione la resistente non ha, infatti, tenuto in considerazione il salario medio degli ultimi dodici mesi, essendo pari a fr. 3'980.80 (cfr. doc. 90) e, quindi, inferiore a quello conteggiato dallamministrazione.
Quanto ai salari conseguiti da RI 1 nel corso del mese di giugno 2021, dagli atti emerge che allassicurata sono stati corrisposti, rispettivamente, dalla __________ (cfr. doc. 83), dal __________ (cfr. doc. 85), dalla __________ (cfr. doc. 86) e dalla __________ (cfr. doc. 87), oltre complessivi fr. 4'020.- di modo che la conclusione della resistente, che ha stabilito che in tali condizioni, a fronte di un guadagno assicurato pari a fr. 4'020.- (dal quale va, poi, dedotta la percentuale relativa al tasso di indennità ai sensi dellart. 22 LADI; cfr. supra consid. 2.2.), la ricorrente non ha subito alcuna perdita di guadagno nel periodo in esame, non presta fianco a critiche.
Per il mese di giugno 2021 non erano, perciò, adempiute tutte le condizioni connesse al diritto alle prestazioni LADI, e meglio lassicurata non subiva alcuna perdita di lavoro computabile, non presentando alcuna perdita di guadagno (cfr. STCA 38.2011.81 del 10 dicembre 2012).
Ne consegue che la decisione su opposizione del 2 novembre 2021 deve essere confermata ed il ricorso respinto.
2.9. Lart. 61 lett. a LPGA, in vigore fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve essere semplice, rapida, di regola pubblica egratuita per le parti; la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.
In data 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGA. Lart. 61 lett. a LPGA enuncia ora unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica. Dalla medesima data è entrato in vigore lart. 61 lett. fbisLPGA secondo cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.
Secondolart. 82a LPGA (Disposizione transitoria, cfr. RU 2021 358), ai ricorsi pendenti dinanzi al tribunale di primo grado al momento dellentrata in vigore della modifica del 21 giugno 2019 si applica il diritto anteriore.
In concreto, il ricorso è del 3 dicembre 2021, per cui torna applicabile la nuova disposizione legale. Trattandosi di prestazioni LADI, il legislatore non ha previsto di prelevare le spese (cfr. STCA 38.2021.11 del 7 giugno 2021 consid. 2.7.; STCA 38.2021.9 del 18 maggio 2021 consid. 2.14.; STCA 38.2021.8 dell8 marzo 2021 consid. 2.8.).
Sul tema cfr. anche STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 e STF 9C_394/2021 del 3 gennaio 2022.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti