Erwägungen (7 Absätze)
E. 2 Gli assicurati interessati ricevono i sussidi, entro il termine quadro, per complessivamente sei mesi al massimo
E. 2.1 p. 243; arrêt 9C_1015/2009 du 20 mai 2010 consid. 3.1). La décision sur opposition du 30 août 2004 a finalement été entièrement annulée par l'autorité de recours (cf. ch. II du dispositif du jugement du 7 février 2006) dans la mesure où les incertitudes diagnostiques ressortant des informations médicales recueillies ne permettaient pas de statuer en toute connaissance de cause, raison pour laquelle il fallait procéder à un complément d'instruction. L'annulation de ladite décision et le renvoi du dossier à l'administration n'ont pas fait renaître la décision initiale mais ont consacré la mise à néant de la procédure administrative qui devait repartir du début (arrêts 9C_6/2010 et 9C_134/2010 du 2 juillet 2010 consid. 4) dans le cadre toutefois des mesures d'instruction requises. ” In proposito cfr. pure STF 9C_134/2010 del 2 luglio 2010; STCA 38.2019.28 del 22cgennaio 2020 consid. 2.2.; STCA 38.2015.35 d el 15 giugno 2015 consid. 2.6.; STCA 38.2013.58 del 14 novembre 2013 consid. 2.2.; STCA 38.2012.34 dell’8 agosto 2012 consid. 2.2.; 38.2010.72 del 7 febbraio 2011 consid.
E. 2.2 Il TCA è chiamato a stabilire se RI 1 ha diritto oppure no al sussidio per le spese di pendolare o soggiornante settimanale. Il 1° luglio 2003 è entrata in vigore la terza revisione della LADI del 22 marzo 2002, accettata dal popolo il 24 novembre 2002 (cfr. FF N. 14 del 9 aprile 2002 pag. 2502 segg.; RU N. 24 del 24 giugno 2003 pag. 1728 segg.). Questa revisione della LADI non ha sostanzialmente modificato i provvedimenti inerenti al mercato del lavoro, che peraltro erano già stati estesi con la seconda revisione della legge del 1995. Questi provvedimenti si sono rivelati un valido strumento di prevenzione e di lotta contro la disoccupazione e pertanto sono stati mantenuti (cfr. Consiglio federale, Messaggio concernente la revisione della legge sull'assicurazione contro la disoccupazione del 28 febbraio 2001, p.to 1.1.2., in FF 2001 N. 23 del 12 giugno 2001, pag. 1972): " (…) In linea di massima, la presente revisione non concerne gli URC recentemente istituiti né il rafforzamento dei PML conseguito sino ad oggi con la revisione del 1995. Entrambi gli strumenti si sono dimostrati validi e vanno pertanto mantenuti nella forma attuale, anche se leggermente migliorata. (…)" Per quel che riguarda i provvedimenti atti a favorire la mobilità geografica (cfr. Cattaneo , "Les mesures préventives et de réadaptation de l'assurance-chômage". Ed. Helbing & Lichtenhahn, Basilea e Francoforte sul Meno 1992 pag. 119-120 e pag. 486-511; Leu , "Die Abeitsmarktlichen Massnahmen". Ed. Schulthess Juristische Medien AG. Zurigo. Basilea. Ginevra, 2006 pag. 143 seg.; Rubin , "Commentaire sur l'assurance-chômage". Ed Schulthess Juristische Medien AG, Zurigo. Basilea. Ginevra, 2014 pag. 497-504 seg.), inseriti nella Sezione 4 ("Provvedimenti speciali") del Capitolo 6 (Provvedimenti inerenti al mercato del lavoro") della LADI la terza revisione della legge ha modificato l'art. 68 LADI. Questa disposizione legale ha attualmente il seguente tenore: " Sussidi per gli assicurati pendolari e soggiornanti settimanali; presupposti del diritto. 1 L'assicurazione accorda agli assicurati sussidi speciali se:
a. non è stato possibile procurare loro un'occupazione adeguata nella loro regione di domicilio; e
b. hanno adempiuto il periodo di contribuzione ai sensi dell'articolo 13.
E. 2.9 in fine . Nel caso di specie, come visto nei fatti, il TCA con sentenza 38.2021.18 del 3 maggio 2021 ha accolto ai sensi dei considerandi il ricorso di RI 1 contro la decisione su opposizione dell’UMA dell’11 febbraio 2021 e rinviato gli atti all’amministrazione per nuovi accertamenti. Con decisione su opposizione del 18 novembre 2021 l’UMA ha confermato la decisione del 19 gennaio 2021 (cfr. consid. 1.5.). L’amministrazione, a seguito della sentenza 38.2021.18, avrebbe invece dovuto emanare una nuova decisione formale, la quale avrebbe potuto essere impugnata con opposizione, e la relativa decisione su opposizione con ricorso al TCA. Nel caso concreto, tutto ben considerato, per motivi di economia processuale (cfr. STF 9C_222/2020 del 18 giugno 2020 consid. 4.3.; STF 9C_181/2015 del 10 febbraio 2016 consid. 2.1., pubblicata in DTF 142 V 67), ritenuto, in particolare, il principio di celerità vigente in ambito di assicurazioni sociali e di assistenza sociale (cfr. STF 9C_295/2015 del 10 novembre 2015 consid. 1; STF 9C_83/2012 del 9 maggio 2012 consid. 2; STF 9C_418/2009 del 24 agosto 2009 consid. 1), si rinuncia in ogni caso a trattare la decisione su opposizione del 18 novembre 2021 quale decisione formale (con la conseguenza che la presente vertenza dovrebbe essere dichiarata irricevibile) e a un rinvio degli atti all’UMA per emettere una decisione su opposizione, in quanto - alla luce dell’intero iter procedurale - “… una simile operazione si esaurirebbe in un vuoto esercizio formale e procrastinerebbe inutilmente il processo …” (cfr. STF 9C_961/2009 del 17 gennaio 2011 consid. 2; STCA 42.2021.40-41 del 30 agosto 2021 consid. 2.6.). Di conseguenza questa Corte entra nel merito del ricorso del 3 dicembre 2021. nel merito
E. 3 Essi ricevono sussidi solo nella misura in cui, a causa del lavoro esterno, subiscano perdite finanziarie rispetto alla loro ultima attività." 2.3. Le Direttive relative ai provvedimenti inerenti al mercato del lavoro (Prassi LADI PML) elaborate nel 2014 dalla Segreteria di Stato dell'economica (SECO) che, nella sua qualità di autorità di vigilanza “provvede all’applicazione uniforme del diritto e fornisce agli organi esecutivi le istruzioni necessarie per l’esecuzione della legge (art. 110 LADI)”, a proposito della durata delle prestazioni: " Principio L9 Conformemente all'art. 68 cpv. 2 LADI, i sussidi possono essere accordati, entro lo stesso termine quadro, per un massimo di sei mesi complessivi. L10 II termine di sei mesi decorre dalla data in cui rassicurato inizia a esercitare l'attività lavorativa fuori della propria regione di domicilio. Se presenta la sua domanda soltanto dopo tale data, rassicurato non potrà più aver diritto alle prestazioni durante i sei mesi (diminuzione proporzionale al ritardo ai sensi dell'art. 95 cpv. 1 OADI in combinato disposto con l'art. 81 e cpv. 1 OADI). L11 Non vi può essere alcun prolungamento della durata massima del versamento, indipendentemente dalle circostanze. Termine quadro L12 II procedimento può essere accordato più volte per termine quadro a condizione che la durata totale non superi sei mesi. In caso di apertura di un nuovo termine quadro per la riscossione della prestazione, è possibile concedere un sussidio a cavallo dei due termini quadro a condizione che siano pronunciate due decisioni e che la durata totale della prestazione non superi sei mesi.” 2.4. Le direttive amministrative
- come la Prassi LADI emanata dalla SECO - non costituiscono norme giuridiche e non sono vincolanti per il giudice delle assicurazioni sociali (cfr. STF 8C_503/2021 del 18 novembre 2021 consid. 4.2.; STF 8C_463/2021 del 9 novembre 2021 consid. 4.2.; STF 9C_458/2020 del 27 settembre 2021 consid. 4.1.; DTF 147 V 79 consid. 7.3.2.; STF 8C_721/2020 del 15 giugno 2021 consid. 5.5.2.2.; STF 9C_631/2019 del 19 giugno 2020 consid. 2.3.; DTF 144 V 195 ; DTF 138 V 50 consid. 4.1 pag. 54; DTF 137 V 434 consid. 4.2 pag. 438; DTF 133 V 169 consid. 10.1 pag. 181). Quest’ultimo deve tenerne conto per prendere la sua decisione nella misura in cui queste ultime permettono un’interpretazione delle disposizioni legali applicabili giustificata nel caso di specie (cfr. STF 8C_272/2021 del 17 novembre 2021 consid. 3.1.3.; STF 8C_721/2020 del 15 giugno 2021 consid. 5.5.2.2.; STF 8C_214/2020 del 18 febbraio 2021 consid. 3.2; DTF 146 V 224; DTF 146 V 104; STF 8C_405/2018 del 22 gennaio 2019 consid. 6.1.1; DTF 142 V 442 consid. 5.2 pag. 445 seg.; DTF 140 V 314 consid. 3.3 pag. 317; DTF 138 V 50 consid. 4.1; DTF 133 V 587 consid. 6.1 pag. 591; DTF 133 V 257 consid. 3.2 pag. 258 seg.; DTF 132 V 125 consid. 4.4; DTF 132 V 203 consid. 5.1.2; DTF 131 V 286 consid. 5.1.; DTF 131 V 45 consid. 2.3; DTF 130 V 229 consid. 2.1.; DTF 127 V 57 consid. 3a; DTF 125 V 377, consid. 1c, pag. 379 e riferimenti; SVR 1997 ALV Nr. 83 consid. 3d, pag. 252, ALV Nr. 86 consid. 2c, pag. 262, ALV Nr. 88 consid. 3c, pag. 267-268 = DLA 1998 N. 24, consid. 3c, pag. 127 e ALV Nr. 98 consid. 4a, pag. 300). Il giudice deve, invece, scostarsene quando esse sono incompatibili con i disposti legali in esame (cfr. STF 8C_405/2018 del 22 gennaio 2019 consid. 6.1.1.; DTF 130 V 229 consid. 2.1.; STF H 183/00 dell'8 maggio 2001; DTF 126 V 68 consid. 4b; DTF 125 V 379 consid. 1c e sentenze ivi citate; SVR 1997 ALV Nr. 86, consid. 2c, pag. 262, SVR 1997 ALV Nr. 88, consid. 3c, pag. 267-268 = DLA 1998 N. 24, consid. 3c, pag. 127, SVR 1997 ALV Nr. 98, consid. 4a, pag. 300; DTF 120 V 163 consid. 4b, DTF 119 V 65 consid. 5a; RCC 1992 pag. 514, RCC 1992 pag. 220 consid. 16; DLA 1992 N. 5, consid. 3b, pag. 91; DTF 117 V 284 consid. 4c, DTF 116 V 19 consid. 3c, DTF 114 V 16 consid. 1, DTF 112 V 233 consid. 2a, DTF 110 V 267 consid. 1a, DTF 109 V 4 consid. 3a; vedi inoltre Bois , "Procédures applicables aux requérants d'asile" in RSJ 1988 pag. 77ss; Duc-Greber : "La portée de l'art. 4 de la Constitution fédérale en droit de la sécurité sociale" in RDS 1992 II pag. 527; Cattaneo , "Les mesures préventives et de réadaptation de l'assurance-chômage", Ed. Helbing & Lichtenhahn, Basilea e Francoforte sul Meno 1992, pag. 296-297). Secondo la giurisprudenza, infatti, tramite le direttive non possono essere introdotte limitazioni ad una pretesa materiale che vadano al di là di quanto previsto da leggi e ordinanze (DTF 118 V 32, DTF 109 V 169 consid. 3b). 2.5. Nella presente fattispecie risulta dagli atti dell’incarto, in particolare dalla risposta di __________ al TCA, che il termine quadro originario dal 24 ottobre 2018 al 23 ottobre 2020, nel marzo 2020 è stato prolungato fino al 23 luglio 2021. Nel termine quadro prolungato l’assicurato ha beneficiato del sussidio per le spese di pendolare o di soggiornante settimanale durante il periodo massimo di 6 mesi ai sensi dell’art. 68 cpv. 2 LADI. Dagli accertamenti compiuti dall’UMA presso la SECO dopo la precedente sentenza del TCA è emerso che il legislatore non ha apportato nessuna modifica a questo articolo della LADI nel contesto delle misure introdotte per fare fronte, dal profilo economico, alla pandemia COVID-19 (cfr. consid. 1.4.: “Gli articoli 68-70 LADI non hanno subito alcuna alterazione riguardo la loro validità”). Non è dunque possibile aumentare in modo proporzionale la durata delle prestazioni, in caso di prolungamento del termine quadro per la riscossione delle prestazioni, come ipotizzato dal TCA nella precedente sentenza (cfr. consid. 1.2.). Dalle risposte fornite dalla Cassa di disoccupazione __________ all’UMA e poi più precisamente al TCA, emerge pure che al momento della scadenza del termine quadro non prolungato (il 23 ottobre 2020) RI 1 non aveva esaurito il proprio diritto alle indennità giornaliere di disoccupazione, visto che aveva beneficiato di soltanto 115 delle 400 a cui aveva diritto (cfr. consid. 1.9.). Inoltre dai medesimi accertamenti risulta che RI 1 ha concretamente beneficiato soltanto di una parte delle 120 indennità giornaliere speciali concesse a seguito della pandemia COVID-19 (dal 16 marzo al 5 maggio 2020, dal 2 novembre al 10 dicembre 2020 e dal 15 marzo al 24 marzo 2021; cfr. consid. 1.9.). In tale contesto va ricordato che il termine quadro per la riscossione e per il periodo di contribuzione si estendono in linea di principio su 2 anni e sono consecutivi (cfr. Rubin , “Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage”, Ed. Schulthess 2014, n. 7 : “ une fois fixé, un délai-cadre d’indemnisation ne peut pas être annulé ou déplacé dans le temps ” ; vedi pure n. 12 e STF C 151/99 consid. 2b : “ Nach der gesetzlichen Konzeption bleibt eine einmal laufende Rahmenfrist bestehen und kann eine neue frühestens nach deren Ablauf eröffnet werden ”). Come ricordato nella Prassi LADI ID va tuttavia ricordato che : " B40 Per quanto riguarda i termini quadro e la durata di 2 anni, la legge prevede le seguenti eccezioni:
• per gli assicurati che hanno intrapreso un’attività lucrativa indipendente senza l’aiuto dell’AD, il termine quadro per il periodo di contribuzione o il termine quadro per la riscossione della prestazione, a seconda dei casi, è prolungato di 2 anni al massimo (art. 9a LADI).
• Per gli assicurati che si sono dedicati all’educazione di figli di età inferiore ai 10 anni, il termine quadro per il periodo di contribuzione o il termine quadro per la riscossione della prestazione, a seconda dei casi, è prolungato di 2 anni. La nascita di un nuovo figlio comporta il prolungamento del termine quadro per il periodo di contribuzione (art.9b LADI).
• per gli assicurati che si sono iscritti alla disoccupazione negli ultimi 4 anni precedenti il raggiungimento dell’età che dà diritto alla rendita AVS, il termine quadro per la riscossione della prestazione è prolungato di 2 anni al massimo (art. 27 cpv. 3 LADI).
• per gli assicurati che percepiscono assegni di formazione, il termine quadro per la riscossione della prestazione è prolungato fino alla conclusione della formazione autorizzata (art. 66c cpv. 4 LADI).
• per gli assicurati che beneficiano di un provvedimento di sostegno a un’attività lucrativa indipendente e che intraprendono tale attività al termine della fase di progettazione, il termine quadro per la riscossione della prestazione è di 4 anni (art. 71d cpv. 2 LADI).” Per coloro che hanno avviato un’attività indipendente senza l’aiuto dell’AD “ il termine quadro prolungato è sostituito da un nuovo termine quadro per la riscossione della prestazione non appena l’assicurato che ha esaurito il suo diritto all’indennità adempie i presupposti per l’apertura di un nuovo termine quadro ” (cfr. Prassi LADI ID punto B56). Anche per coloro che hanno svolto un periodo educativo “ il termine quadro prolungato è sostituito da un nuovo termine quadro per la riscossione della prestazione non appena l’assicurato che ha esaurito il suo diritto all’indennità adempie i presupposti per l’apertura di un nuovo termine quadro ” (cfr. Prassi LADI ID punto B70). Pure per coloro che hanno beneficiato del prolungo del termine quadro in relazione alla Pandemia COVID-19 “ il termine quadro prolungato per la riscossione delle prestazioni può essere accorciato per analogia a B56 e B70 se la persona assicurata soddisfa i presupposti per l’apertura dei un nuovo termine quadro una volta esaurito il diritto massimo all’indennità giornaliera ” (cfr. “Direttiva 2021/22: adeguamenti delle Prassi LADI” del 17 dicembre 2021, punto 38b, pag. 8). Non ci troviamo dunque neppure in presenza dell’ipotesi, segnalata dalla SECO (cfr. consid. 1.4.), nella quale l’assicurato stesso può “tagliare” un periodo quadro in corso, dopo avere esaurito il suo diritto alle indennità giornaliere (cfr. Prassi LADI ID B38a, B38b e B38c, Direttiva SECO TC 2020/12 del 27 agosto 2020). Infine, nella risposta di causa l’UMA ha sottolineato che l’assicurato ha aperto un nuovo termine quadro con validità del 1° novembre 2021 al 31 ottobre 2023 ed ha beneficiato del sussidio per spese di pendolare o soggiornante settimanale con decisione del 5 novembre 2021 che ha accolto la domanda del 4 novembre 2021 (cfr. consid. 1.7.). Alla luce di tutti questi elementi (nessun prolungo proporzionale della durata del sussidio in caso di prolungo del periodo quadro, nessuna apertura anticipata di un termine quadro per esaurimento del diritto alle prestazioni, nuova apertura del termine quadro il 1° novembre 2021 con conseguente diritto al sussidio) questo Tribunale non può che confermare la decisione su opposizione del 18 novembre 2021. 2.6. L’art. 61 lett. a LPGA, in vigore fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti ; la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato. In data 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA enuncia ora unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica. Dalla medesima data è entrato in vigore l’art. 61 lett. f bis LPGA secondo cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato. Secondo l’art. 82a LPGA (Disposizione transitoria, cfr. RU 2021 358), ai ricorsi pendenti dinanzi al tribunale di primo grado al momento dell’entrata in vigore della modifica del 21 giugno 2019 si applica il diritto anteriore. In concreto il ricorso è del 3 dicembre 2021, per cui torna applicabile la disposizione legale valida dal 1° gennaio 2021. Trattandosi di prestazioni LADI, il legislatore non ha previsto di prelevare le spese (cfr. STCA 38.2021.32 del 13 settembre 2021 consid. 2.11.; STCA 38.2021.43-44 del 13 settembre 2021 consid.2.12.; STCA 38.2021.11 del 7 giugno 2021 consid. 2.7.; STCA 38.2021.9 del 18 maggio 2021 consid. 2.14.; STCA 38.2021.8 dell’8 marzo 2021 consid. 2.8.). Sul tema cfr. anche STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 e STF 9C_394/2021 del 3 gennaio 2022.
E. 17 p. 19; Meyer/von Zwehl, L'objet du litige en procédure de droit administratif fédéral, in Mélanges Pierre Moor, 2005, p. 435 ss; Hansjörg Seiler, Rechtsfragen des Einspracheverfahrens in der Sozialversicherung [Art. 52 ATSG], in Sozialversicherungsrechtstagung 2007, n° 10.5 p. 99 sv.) et a fixé la limite de l'état de fait déterminant du point du vue temporel (ATF 131 V 242consid.2.1 p. 243; arrêt 9C_1015/2009 du 20 mai 2010 consid. 3.1). La décision sur opposition du 30 août 2004 a finalement été entièrement annulée par l'autorité de recours (cf. ch. II du dispositif du jugement du 7 février 2006) dans la mesure où les incertitudes diagnostiques ressortant des informations médicales recueillies ne permettaient pas de statuer en toute connaissance de cause, raison pour laquelle il fallait procéder à un complément d'instruction. L'annulation de ladite décision et le renvoi du dossier à l'administration n'ont pas fait renaître la décision initiale mais ont consacré la mise à néant de la procédure administrative qui devait repartir du début (arrêts 9C_6/2010 et 9C_134/2010 du 2 juillet 2010 consid. 4) dans le cadre toutefois des mesures d'instruction requises.
In proposito cfr. pure STF 9C_134/2010 del 2 luglio 2010; STCA 38.2019.28 del 22cgennaio 2020 consid. 2.2.; STCA 38.2015.35 del 15 giugno 2015 consid. 2.6.; STCA 38.2013.58 del 14 novembre 2013 consid. 2.2.; STCA 38.2012.34 dell8 agosto 2012 consid. 2.2.; 38.2010.72 del 7 febbraio 2011 consid.2.9.in fine.
Nel caso di specie, come visto nei fatti, il TCA con sentenza 38.2021.18 del 3 maggio 2021 ha accolto ai sensi dei considerandi il ricorso di RI 1 contro la decisione su opposizione dellUMA dell11 febbraio 2021 e rinviato gli atti allamministrazione per nuovi accertamenti.
Con decisione su opposizione del 18 novembre 2021 lUMA ha confermato la decisione del
E. 19 gennaio 2021 (cfr. consid. 1.5.).
Lamministrazione, a seguito della sentenza 38.2021.18, avrebbe invece dovuto emanare una nuova decisione formale, la quale avrebbe potuto essere impugnata con opposizione, e la relativa decisione su opposizione con ricorso al TCA.
nel merito
2.4. Ledirettive amministrative- come la Prassi LADI emanata dalla SECO -non costituiscono norme giuridiche e non sono vincolanti per il giudice delle assicurazioni sociali (cfr. STF 8C_503/2021 del 18 novembre 2021 consid. 4.2.; STF 8C_463/2021 del 9 novembre 2021 consid. 4.2.; STF 9C_458/2020 del 27 settembre 2021 consid. 4.1.; DTF 147 V 79 consid. 7.3.2.; STF 8C_721/2020 del 15 giugno 2021 consid. 5.5.2.2.; STF9C_631/2019 del 19 giugno 2020 consid.2.3.; DTF 144 V 195; DTF 138 V 50 consid. 4.1 pag. 54; DTF 137 V 434 consid. 4.2 pag. 438; DTF 133 V 169 consid.10.1 pag. 181).
Questultimo deve tenerne conto per prendere la sua decisione nella misura in cui queste ultime permettono uninterpretazione delle disposizioni legali applicabili giustificata nel caso di specie (cfr. STF 8C_272/2021 del 17 novembre 2021 consid. 3.1.3.; STF 8C_721/2020 del 15 giugno 2021 consid. 5.5.2.2.; STF 8C_214/2020 del 18 febbraio 2021 consid. 3.2; DTF 146 V 224; DTF 146 V 104; STF 8C_405/2018 del 22 gennaio 2019 consid.6.1.1; DTF 142 V 442 consid. 5.2 pag. 445 seg.; DTF 140 V 314 consid. 3.3 pag. 317; DTF 138 V 50 consid.4.1;DTF 133 V 587 consid. 6.1 pag. 591; DTF 133 V 257 consid. 3.2 pag. 258 seg.;DTF 132 V 125 consid. 4.4; DTF 132 V 203 consid. 5.1.2; DTF 131 V 286 consid. 5.1.; DTF 131 V 45 consid.2.3; DTF 130 V 229 consid. 2.1.; DTF 127 V 57 consid. 3a; DTF 125 V 377, consid. 1c, pag. 379 e riferimenti; SVR 1997 ALV Nr. 83 consid. 3d, pag. 252, ALV Nr. 86 consid. 2c, pag. 262, ALV Nr. 88 consid. 3c, pag. 267-268 = DLA 1998 N. 24, consid. 3c, pag. 127 e ALV Nr. 98 consid. 4a, pag. 300).
Il giudice deve, invece, scostarsene quando esse sono incompatibili con i disposti legali in esame (cfr. STF 8C_405/2018 del 22 gennaio 2019 consid. 6.1.1.; DTF 130 V 229 consid. 2.1.; STF H 183/00 dell'8 maggio 2001; DTF 126 V 68 consid. 4b; DTF 125 V 379 consid. 1c e sentenze ivi citate; SVR 1997 ALV Nr. 86, consid. 2c, pag. 262, SVR 1997 ALV Nr. 88, consid. 3c, pag. 267-268 = DLA 1998 N. 24, consid. 3c, pag. 127, SVR 1997 ALV Nr. 98, consid. 4a, pag. 300; DTF 120 V 163 consid. 4b, DTF 119 V 65 consid.5a; RCC 1992 pag. 514, RCC 1992 pag. 220 consid. 16; DLA 1992 N. 5, consid. 3b, pag. 91; DTF 117 V 284 consid.4c, DTF 116 V 19 consid. 3c, DTF 114 V 16 consid. 1, DTF 112 V 233 consid.2a, DTF 110 V 267 consid. 1a, DTF 109 V 4 consid.3a; vedi inoltreBois, "Procédures applicables aux requérants d'asile" in RSJ 1988 pag. 77ss;Duc-Greber: "La portée de l'art. 4 de la Constitution fédérale en droit de la sécurité sociale" in RDS 1992 II pag. 527;Cattaneo, "Les mesures préventives et de réadaptation de l'assurance-chômage", Ed.Helbing & Lichtenhahn, Basilea e Francoforte sul Meno 1992, pag. 296-297).
Secondo la giurisprudenza, infatti, tramite le direttive non possono essere introdotte limitazioni ad una pretesa materiale che vadano al di là di quanto previsto da leggi e ordinanze (DTF 118 V 32, DTF 109 V 169 consid. 3b).
Dagli accertamenti compiuti dallUMA presso la SECO dopo la precedente sentenza del TCA è emerso che il legislatore non ha apportato nessuna modifica a questo articolo della LADI nel contesto delle misure introdotte per fare fronte, dal profilo economico, alla pandemia COVID-19 (cfr. consid. 1.4.: Gli articoli 68-70 LADI non hanno subito alcuna alterazione riguardo la loro validità).
Non è dunque possibile aumentare in modo proporzionale la durata delle prestazioni, in caso di prolungamento del termine quadro per la riscossione delle prestazioni, come ipotizzato dal TCA nella precedente sentenza (cfr. consid. 1.2.).
Dalle risposte fornite dalla Cassa di disoccupazione __________ allUMA e poi più precisamente al TCA, emerge pure che al momento della scadenza del termine quadro non prolungato (il 23 ottobre 2020) RI 1 non aveva esaurito il proprio diritto alle indennità giornaliere di disoccupazione, visto che aveva beneficiato di soltanto 115 delle 400 a cui aveva diritto (cfr. consid. 1.9.).
Inoltre dai medesimi accertamenti risulta che RI 1 ha concretamente beneficiato soltanto di una parte delle 120 indennità giornaliere speciali concesse a seguito della pandemia COVID-19 (dal 16 marzo al 5 maggio 2020, dal 2 novembre al 10 dicembre 2020 e dal 15 marzo al 24 marzo 2021; cfr. consid. 1.9.).
In tale contesto va ricordato che il termine quadro per la riscossione e per il periodo di contribuzione si estendono in linea di principio su 2 anni e sono consecutivi (cfr.Rubin, Commentaire de la loi sur lassurance-chômage, Ed.Schulthess 2014, n. 7 : une fois fixé, un délai-cadre dindemnisation ne peut pas être annulé ou déplacé dans le temps ; vedi pure n. 12 e STF C 151/99 consid. 2b : Nach der gesetzlichen Konzeption bleibt eine einmal laufende Rahmenfrist bestehen und kann eine neue frühestens nach deren Ablauf eröffnet werden).
Anche per coloro che hanno svolto un periodo educativo il termine quadro prolungato è sostituito da un nuovo termine quadro per la riscossione della prestazione non appena lassicurato che ha esaurito il suo diritto allindennità adempie i presupposti per lapertura di un nuovo termine quadro (cfr. Prassi LADI ID punto B70).
Pure per coloro che hanno beneficiato del prolungo del termine quadro in relazione alla Pandemia COVID-19 il termine quadro prolungato per la riscossione delle prestazioni può essere accorciato per analogia a B56 e B70 se la persona assicurata soddisfa i presupposti per lapertura dei un nuovo termine quadro una volta esaurito il diritto massimo allindennità giornaliera (cfr. Direttiva 2021/22: adeguamenti delle Prassi LADI del 17 dicembre 2021, punto 38b, pag. 8).
Non ci troviamo dunque neppure in presenza dellipotesi, segnalata dalla SECO (cfr. consid. 1.4.), nella quale lassicurato stesso può tagliare un periodo quadro in corso, dopo avere esaurito il suo diritto alle indennità giornaliere (cfr. Prassi LADI ID B38a, B38b e B38c, Direttiva SECO TC 2020/12 del 27 agosto 2020).
Infine, nella risposta di causa lUMA ha sottolineato che lassicurato ha aperto un nuovo termine quadro con validità del 1° novembre 2021 al 31 ottobre 2023 ed ha beneficiato del sussidio per spese di pendolare o soggiornante settimanale con decisione del 5 novembre 2021 che ha accolto la domanda del 4 novembre 2021 (cfr. consid. 1.7.).
2.6. Lart. 61 lett. a LPGA, in vigore fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve essere semplice, rapida, di regola pubblica egratuita per le parti; la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.
In data 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGA. Lart. 61 lett. a LPGA enuncia ora unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica.
Dalla medesima data è entrato in vigore lart. 61 lett. fbisLPGA secondo cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.
Secondo lart. 82a LPGA (Disposizione transitoria, cfr. RU 2021 358), ai ricorsi pendenti dinanzi al tribunale di primo grado al momento dellentrata in vigore della modifica del 21 giugno 2019 si applica il diritto anteriore.
In concreto il ricorso è del 3 dicembre 2021, per cui torna applicabile la disposizione legale valida dal 1° gennaio 2021.
Trattandosi di prestazioni LADI, il legislatore non ha previsto di prelevare le spese (cfr. STCA 38.2021.32 del 13 settembre 2021 consid. 2.11.; STCA 38.2021.43-44 del 13 settembre 2021 consid.2.12.; STCA 38.2021.11 del 7 giugno 2021 consid. 2.7.; STCA 38.2021.9 del 18 maggio 2021 consid. 2.14.; STCA 38.2021.8 dell8 marzo 2021 consid. 2.8.).
Sul tema cfr. anche STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 eSTF 9C_394/2021 del 3 gennaio 2022.
Dispositiv
- dichiara e pronuncia Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni Il presidente Il segretario di Camera Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Raccomandata
Incarto n.38.2021.98
DC/sc
Lugano
7 marzo 2022
In nomedella Repubblica e CantoneTicino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 3 dicembre 2021 di
RI 1
contro
la decisione su opposizione del 18 novembre 2021 emanata da
Sezione del lavoro - Ufficio delle misure attive,6501 Bellinzona
in materia di assicurazione contro la disoccupazione
ritenuto,in fatto
"( )
8.3 Ad ogni modo si ricorda alla ricorrente che l'accertamento dei fatti incombeva in primo luogo a lei stessa in forza dell'obbligo derivante dall'art. 43 LPGA, secondo il quale l'assicuratore esamina le domande, intraprende d'ufficio i necessari accertamenti e raccoglie le informazioni di cui ha bisogno (cfr. per analogia la sentenza 8C_122/2008 del 10 marzo 2008 consid. 3). Anche per questa ragione essa non può ora rimproverare alla Corte cantonale un accertamento asseritamente lacunoso per non avere approfondito un aspetto - per altro insufficientemente sostanziato in sede cantonale come pure in sede federale, non potendosi dal solo doppio ruolo assunto da F.________ inferire un serio indizio di manifesto abuso di diritto - che avrebbe potuto e dovuto essere da lei acclarato. Come già avuto modo di affermare in altro ambito, l'amministrazione non può infatti rimandare gli approfondimenti necessari all'accertamento dei fatti determinanti alla procedura di opposizione e tanto meno a quella giudiziaria di ricorso senza in questo modo contravvenire allo scopo perseguito dalle relative disposizioni che è quello di sgravare in definitiva i tribunali (cfr.DTF 132 V 368consid. 5 pag. 374; sul tema cfr. pure RAMI 1999 n. U 342 pag. 410 [U 51/98])."
in diritto
in ordine
Al riguardo in una sentenza 9C_236/2010 del 10 gennaio 2011 lAlta Corte ha stabilito che:
"( )En sopposantà la décision du 19 mai 2003, l'assurée a manifesté son désaccord avec la solution de l'administration et exprimé sa volonté de voir son droit réexaminé dans le cadre d'un acte administratif sujet à recours. Son opposition a eu comme effet d'empêcher l'entrée en force de chose décidée de la décision mentionnée (ATF 126 V 23consid. 4b p. 24 sv.). Au terme de la procédure d'opposition, l'office recourant a rendu une nouvelle décision le 30 août 2004. Celle-ci a remplacé la décision initiale, est devenu l'objet de la contestation de la procédure judiciaire subséquente (arrêt U 3/04 du 8 juin 2005 consid.2.2, in RAMA 2005 n° U 560 p. 398; Kieser, ATSG-Kommentar, 2e éd., 2009, n° 39 ad art. 52 LPGA; Ulrich Meyer-Blaser, Der Streitgegenstand im Streit - Erläuterungen zu BGE 125 V 413, in Aktuelle Rechtsfragen der Sozialversicherungspraxis, 2001, n° 17 p. 19; Meyer/von Zwehl, L'objet du litige en procédure de droit administratif fédéral, in Mélanges Pierre Moor, 2005, p. 435 ss; Hansjörg Seiler, Rechtsfragen des Einspracheverfahrens in der Sozialversicherung [Art. 52 ATSG], in Sozialversicherungsrechtstagung 2007, n° 10.5 p. 99 sv.) et a fixé la limite de l'état de fait déterminant du point du vue temporel (ATF 131 V 242consid.2.1 p. 243; arrêt 9C_1015/2009 du 20 mai 2010 consid. 3.1). La décision sur opposition du 30 août 2004 a finalement été entièrement annulée par l'autorité de recours (cf. ch. II du dispositif du jugement du 7 février 2006) dans la mesure où les incertitudes diagnostiques ressortant des informations médicales recueillies ne permettaient pas de statuer en toute connaissance de cause, raison pour laquelle il fallait procéder à un complément d'instruction. L'annulation de ladite décision et le renvoi du dossier à l'administration n'ont pas fait renaître la décision initiale mais ont consacré la mise à néant de la procédure administrative qui devait repartir du début (arrêts 9C_6/2010 et 9C_134/2010 du 2 juillet 2010 consid. 4) dans le cadre toutefois des mesures d'instruction requises.
In proposito cfr. pure STF 9C_134/2010 del 2 luglio 2010; STCA 38.2019.28 del 22cgennaio 2020 consid. 2.2.; STCA 38.2015.35 del 15 giugno 2015 consid. 2.6.; STCA 38.2013.58 del 14 novembre 2013 consid. 2.2.; STCA 38.2012.34 dell8 agosto 2012 consid. 2.2.; 38.2010.72 del 7 febbraio 2011 consid.2.9.in fine.
Nel caso di specie, come visto nei fatti, il TCA con sentenza 38.2021.18 del 3 maggio 2021 ha accolto ai sensi dei considerandi il ricorso di RI 1 contro la decisione su opposizione dellUMA dell11 febbraio 2021 e rinviato gli atti allamministrazione per nuovi accertamenti.
Con decisione su opposizione del 18 novembre 2021 lUMA ha confermato la decisione del 19 gennaio 2021 (cfr. consid. 1.5.).
Lamministrazione, a seguito della sentenza 38.2021.18, avrebbe invece dovuto emanare una nuova decisione formale, la quale avrebbe potuto essere impugnata con opposizione, e la relativa decisione su opposizione con ricorso al TCA.
nel merito
2.4. Ledirettive amministrative- come la Prassi LADI emanata dalla SECO -non costituiscono norme giuridiche e non sono vincolanti per il giudice delle assicurazioni sociali (cfr. STF 8C_503/2021 del 18 novembre 2021 consid. 4.2.; STF 8C_463/2021 del 9 novembre 2021 consid. 4.2.; STF 9C_458/2020 del 27 settembre 2021 consid. 4.1.; DTF 147 V 79 consid. 7.3.2.; STF 8C_721/2020 del 15 giugno 2021 consid. 5.5.2.2.; STF9C_631/2019 del 19 giugno 2020 consid.2.3.; DTF 144 V 195; DTF 138 V 50 consid. 4.1 pag. 54; DTF 137 V 434 consid. 4.2 pag. 438; DTF 133 V 169 consid.10.1 pag. 181).
Questultimo deve tenerne conto per prendere la sua decisione nella misura in cui queste ultime permettono uninterpretazione delle disposizioni legali applicabili giustificata nel caso di specie (cfr. STF 8C_272/2021 del 17 novembre 2021 consid. 3.1.3.; STF 8C_721/2020 del 15 giugno 2021 consid. 5.5.2.2.; STF 8C_214/2020 del 18 febbraio 2021 consid. 3.2; DTF 146 V 224; DTF 146 V 104; STF 8C_405/2018 del 22 gennaio 2019 consid.6.1.1; DTF 142 V 442 consid. 5.2 pag. 445 seg.; DTF 140 V 314 consid. 3.3 pag. 317; DTF 138 V 50 consid.4.1;DTF 133 V 587 consid. 6.1 pag. 591; DTF 133 V 257 consid. 3.2 pag. 258 seg.;DTF 132 V 125 consid. 4.4; DTF 132 V 203 consid. 5.1.2; DTF 131 V 286 consid. 5.1.; DTF 131 V 45 consid.2.3; DTF 130 V 229 consid. 2.1.; DTF 127 V 57 consid. 3a; DTF 125 V 377, consid. 1c, pag. 379 e riferimenti; SVR 1997 ALV Nr. 83 consid. 3d, pag. 252, ALV Nr. 86 consid. 2c, pag. 262, ALV Nr. 88 consid. 3c, pag. 267-268 = DLA 1998 N. 24, consid. 3c, pag. 127 e ALV Nr. 98 consid. 4a, pag. 300).
Il giudice deve, invece, scostarsene quando esse sono incompatibili con i disposti legali in esame (cfr. STF 8C_405/2018 del 22 gennaio 2019 consid. 6.1.1.; DTF 130 V 229 consid. 2.1.; STF H 183/00 dell'8 maggio 2001; DTF 126 V 68 consid. 4b; DTF 125 V 379 consid. 1c e sentenze ivi citate; SVR 1997 ALV Nr. 86, consid. 2c, pag. 262, SVR 1997 ALV Nr. 88, consid. 3c, pag. 267-268 = DLA 1998 N. 24, consid. 3c, pag. 127, SVR 1997 ALV Nr. 98, consid. 4a, pag. 300; DTF 120 V 163 consid. 4b, DTF 119 V 65 consid.5a; RCC 1992 pag. 514, RCC 1992 pag. 220 consid. 16; DLA 1992 N. 5, consid. 3b, pag. 91; DTF 117 V 284 consid.4c, DTF 116 V 19 consid. 3c, DTF 114 V 16 consid. 1, DTF 112 V 233 consid.2a, DTF 110 V 267 consid. 1a, DTF 109 V 4 consid.3a; vedi inoltreBois, "Procédures applicables aux requérants d'asile" in RSJ 1988 pag. 77ss;Duc-Greber: "La portée de l'art. 4 de la Constitution fédérale en droit de la sécurité sociale" in RDS 1992 II pag. 527;Cattaneo, "Les mesures préventives et de réadaptation de l'assurance-chômage", Ed.Helbing & Lichtenhahn, Basilea e Francoforte sul Meno 1992, pag. 296-297).
Secondo la giurisprudenza, infatti, tramite le direttive non possono essere introdotte limitazioni ad una pretesa materiale che vadano al di là di quanto previsto da leggi e ordinanze (DTF 118 V 32, DTF 109 V 169 consid. 3b).
Dagli accertamenti compiuti dallUMA presso la SECO dopo la precedente sentenza del TCA è emerso che il legislatore non ha apportato nessuna modifica a questo articolo della LADI nel contesto delle misure introdotte per fare fronte, dal profilo economico, alla pandemia COVID-19 (cfr. consid. 1.4.: Gli articoli 68-70 LADI non hanno subito alcuna alterazione riguardo la loro validità).
Non è dunque possibile aumentare in modo proporzionale la durata delle prestazioni, in caso di prolungamento del termine quadro per la riscossione delle prestazioni, come ipotizzato dal TCA nella precedente sentenza (cfr. consid. 1.2.).
Dalle risposte fornite dalla Cassa di disoccupazione __________ allUMA e poi più precisamente al TCA, emerge pure che al momento della scadenza del termine quadro non prolungato (il 23 ottobre 2020) RI 1 non aveva esaurito il proprio diritto alle indennità giornaliere di disoccupazione, visto che aveva beneficiato di soltanto 115 delle 400 a cui aveva diritto (cfr. consid. 1.9.).
Inoltre dai medesimi accertamenti risulta che RI 1 ha concretamente beneficiato soltanto di una parte delle 120 indennità giornaliere speciali concesse a seguito della pandemia COVID-19 (dal 16 marzo al 5 maggio 2020, dal 2 novembre al 10 dicembre 2020 e dal 15 marzo al 24 marzo 2021; cfr. consid. 1.9.).
In tale contesto va ricordato che il termine quadro per la riscossione e per il periodo di contribuzione si estendono in linea di principio su 2 anni e sono consecutivi (cfr.Rubin, Commentaire de la loi sur lassurance-chômage, Ed.Schulthess 2014, n. 7 : une fois fixé, un délai-cadre dindemnisation ne peut pas être annulé ou déplacé dans le temps ; vedi pure n. 12 e STF C 151/99 consid. 2b : Nach der gesetzlichen Konzeption bleibt eine einmal laufende Rahmenfrist bestehen und kann eine neue frühestens nach deren Ablauf eröffnet werden).
Anche per coloro che hanno svolto un periodo educativo il termine quadro prolungato è sostituito da un nuovo termine quadro per la riscossione della prestazione non appena lassicurato che ha esaurito il suo diritto allindennità adempie i presupposti per lapertura di un nuovo termine quadro (cfr. Prassi LADI ID punto B70).
Pure per coloro che hanno beneficiato del prolungo del termine quadro in relazione alla Pandemia COVID-19 il termine quadro prolungato per la riscossione delle prestazioni può essere accorciato per analogia a B56 e B70 se la persona assicurata soddisfa i presupposti per lapertura dei un nuovo termine quadro una volta esaurito il diritto massimo allindennità giornaliera (cfr. Direttiva 2021/22: adeguamenti delle Prassi LADI del 17 dicembre 2021, punto 38b, pag. 8).
Non ci troviamo dunque neppure in presenza dellipotesi, segnalata dalla SECO (cfr. consid. 1.4.), nella quale lassicurato stesso può tagliare un periodo quadro in corso, dopo avere esaurito il suo diritto alle indennità giornaliere (cfr. Prassi LADI ID B38a, B38b e B38c, Direttiva SECO TC 2020/12 del 27 agosto 2020).
Infine, nella risposta di causa lUMA ha sottolineato che lassicurato ha aperto un nuovo termine quadro con validità del 1° novembre 2021 al 31 ottobre 2023 ed ha beneficiato del sussidio per spese di pendolare o soggiornante settimanale con decisione del 5 novembre 2021 che ha accolto la domanda del 4 novembre 2021 (cfr. consid. 1.7.).
2.6. Lart. 61 lett. a LPGA, in vigore fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve essere semplice, rapida, di regola pubblica egratuita per le parti; la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.
In data 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGA. Lart. 61 lett. a LPGA enuncia ora unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica.
Dalla medesima data è entrato in vigore lart. 61 lett. fbisLPGA secondo cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.
Secondo lart. 82a LPGA (Disposizione transitoria, cfr. RU 2021 358), ai ricorsi pendenti dinanzi al tribunale di primo grado al momento dellentrata in vigore della modifica del 21 giugno 2019 si applica il diritto anteriore.
In concreto il ricorso è del 3 dicembre 2021, per cui torna applicabile la disposizione legale valida dal 1° gennaio 2021.
Trattandosi di prestazioni LADI, il legislatore non ha previsto di prelevare le spese (cfr. STCA 38.2021.32 del 13 settembre 2021 consid. 2.11.; STCA 38.2021.43-44 del 13 settembre 2021 consid.2.12.; STCA 38.2021.11 del 7 giugno 2021 consid. 2.7.; STCA 38.2021.9 del 18 maggio 2021 consid. 2.14.; STCA 38.2021.8 dell8 marzo 2021 consid. 2.8.).
Sul tema cfr. anche STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 eSTF 9C_394/2021 del 3 gennaio 2022.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti