Erwägungen (1 Absätze)
E. 3 mesi dalla scadenza di ogni periodo di conteggio presso la cassa di disoccupazione designata.” e precisano, inoltre, che l’inosservanza del termine in questione “(…) determina l’estinzione del diritto ” (cfr. doc. 1 e 4). Tali provvedimenti invitano, peraltro, la richiedente delle indennità per lavoro ridotto a consultare l’opuscolo “ Info-Service Indennità per lavoro ridotto ”, che pure indica, nella versione per i datori di lavoro consultata in data 13 gennaio 2022 sul sito internet https://www.arbeit.swiss/secoalv/it/home/service/ publikationen/broschueren.html , al punto 13, pag. 12, che le richieste di indennità per lavoro ridotto devono essere fatte valere entro il termine di tre mesi dalla fine del relativo periodo di conteggio. Il fatto che l’inoltro della richiesta di indennità per lavoro ridotto debba avvenire “ entro i tre mesi successivi alla scadenza di ogni periodo di conteggio ” emerge, inoltre, dalle “ domande e calcolo di indennità per lavoro ridotto” presentate e sottoscritte dalla ricorrente sia per il 2020, che nel 2021 (cfr. doc. 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15 e 16). In concreto, dalla “ domanda e calcolo di indennità per lavoro ridotto”, datata, timbrata e sottoscritta dalla ricorrente il 20 settembre 2021, emerge che, per aprile 2021, il Bar RI 1 ha postulato il versamento di indennità per lavoro ridotto per complessivi fr. 4'009.20 (cfr. doc. 14). Con la “ domanda e calcolo di indennità per lavoro ridotto ”, pure datata e firmata il 20 settembre 2021, a valere per maggio 2021, la ditta ha, invece, postulato il versamento di indennità per complessivi fr. 3'999.50 (cfr. doc. 15). Con decisione del 21 settembre 2021, la Cassa, rilevando che le due richieste sono state inoltrate oltre il termine di tre mesi previsto dall’art. 38 cpv. 1 LADI, ha negato al Bar RI 1 l’erogazione delle indennità postulate (cfr. supra consid. 1.2. e doc. 18). Nell’opposizione tempestivamente interposta contro tale decisione, la ditta ha fatto valere quanto segue: " (…) La nostra domanda è stata inoltrata secondo le indicazioni ricevute ed inoltre il nostro locale, durante i due mesi in questione è stato chiuso.” (cfr. doc. 21) Il 5 ottobre 2021, la resistente ha comunicato alla ricorrente di aver ricevuto l’opposizione da quest’ultima presentata il 2 ottobre 2021 e comunicato di averla inoltrata all’ “ amministrazione centrale ”, precisando quanto segue: " (…) In questa nostra decisione è stato chiaramente indicato il motivo per il quale abbiamo rifiutato il pagamento delle prestazioni di Aprile e Maggio 2021. In effetti il termine di tre mesi è scaduto e di conseguenza la nostra cassa ha dovuto elaborare tale decisione. Rammentiamo che il diritto [recte: termine] perentorio di tre mese è pure chiaramente indicato su tutte le decisioni emesse dalla Sezione del Lavoro di Bellinzona.” (cfr. doc. 22) Con decisione su opposizione del 2 novembre 2021, la Cassa ha, come visto, respinto l’opposizione interposta dalla ricorrente (cfr. supra consid. 1.3. e doc. 24). 2.5. Chiamata a pronunciarsi in merito alla fattispecie, questa Corte rileva, innanzitutto che la ricorrente, se d’un lato fa valere di “ aver inviato correttamente la documentazione ”, rispettando “ le direttive, i tempi e le modalità ricevute ” e pretende che sia la Cassa a doverne comprovare la data di ricezione, d’altro lato non contesta di aver sottoscritto in data 20 settembre 2021 le domande tese all’erogazione delle indennità per lavoro ridotto a valere per i mesi di aprile e maggio 2021, né pretende di averle inviate alla Cassa in un momento precedente rispetto a tale data. Ne consegue che l’invio alla resistente delle richieste di indennità per lavoro ridotto per i mesi di aprile e maggio 2021 è avvenuto oltre i tre mesi dalla fine dei singoli periodi di conteggio ed è, pertanto, tardivo (art. 38 cpv. 1 LADI). . Secondo questo Tribunale, richiamata la costante giurisprudenza federale e cantonale riprodotta ai consid. 2.2 e 2.3., inoltre, non vi sono, in concreto (né la ricorrente li fa valere), validi motivi atti a giustificare la tardività dell’inoltro alla Cassa della richiesta di indennità per lavoro ridotto. In tal senso, giova rammentare che prima di richiedere le indennità per lavoro ridotto relative ai mesi di aprile e maggio 2021, la ditta ne aveva, come visto (cfr. supra consid. 2.4.) già beneficiato. Ciò implica che relativi procedura e termini dovevano essere noti al Bar RI 1. Si pone, inoltre, nuovamente in evidenza il fatto che le indicazioni e le avvertenze circa il termine di inoltro delle richieste di indennità figurano peraltro chiaramente sia nelle decisioni notificate nel tempo alla ricorrente dalla Sezione del lavoro, sia nelle “ domande e calcolo di indennità per lavoro ridotto” da questa sottoscritte e trasmesse all’amministrazione, sia nell’opuscolo Info-Service che la ditta era stata invitata, a più riprese, a consultare (cfr. supra consid. 2.4.). Ne consegue che il ricorso deve essere respinto e la decisione su opposizione del 2 novembre 2021 confermata. 2.6. L’art. 61 lett. a LPGA, in vigore fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti ; la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato. In data 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA enuncia ora unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica. Dalla medesima data è entrato in vigore l’art. 61 lett. f bis LPGA secondo cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato. Secondo l’art. 82a LPGA (Disposizione transitoria, cfr. RU 2021 358) , ai ricorsi pendenti dinanzi al tribunale di primo grado al momento dell’entrata in vigore della modifica del 21 giugno 2019 si applica il diritto anteriore. In concreto, il ricorso è del 18 novembre 2021, per cui torna applicabile la nuova disposizione legale. Trattandosi di prestazioni LADI, il legislatore non ha previsto di prelevare le spese (cfr. STCA 38.2021.11 del 7 giugno 2021 consid. 2.7.; STCA 38.2021.9 del 18 maggio 2021 consid. 2.14.; STCA 38.2021.8 dell’8 marzo 2021 consid. 2.8.). Sul tema cfr. anche STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 e STF 9C_394/2021 del 3 gennaio 2022.
Dispositiv
- dichiara e pronuncia Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni Il presidente Il segretario di Camera Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Raccomandata
Incarto n.38.2021.94
CL/gm
Lugano
24 gennaio 2022
In nomedella Repubblica e CantoneTicino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattrice:
Christiana Lepori, vicecancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 18 novembre 2021 di
RI 1
contro
la decisione su opposizione del 2 novembre 2021 emanata da
CO 1
in materia di assicurazione contro la disoccupazione
ritenuto,in fatto
in diritto
2.3. Il termine di perenzione di cui allart. 38 cpv. 1 LADI (cfr. consid. 2.3.) può, a determinate condizioni, essere restituito in applicazione dellart. 41 LPGA (cfr. tra le altre DTF 114 V 123, consid. 3.a) a norma del quale, se il richiedente o il suo rappresentante è stato impedito, senza sua colpa, di agire entro il termine stabilito, lo stesso è restituito, sempre che l'interessato lo domandi adducendone i motivi entro 30 giorni dalla cessazione dell'impedimento e compia latto omesso (cfr., pure, art. 14 Lptca).
Per "impedimento non colpevole" si intende, non soltanto l'impossibilità oggettiva o la forza maggiore, bensì anche l'impossibilità soggettiva che risulta da circostanze personali o da un errore scusabile. Queste circostanze devono comunque essere valutate oggettivamente. In definitiva, al richiedente non deve potere essere rimproverata una negligenza.
Lassenza di colpa deve essere manifesta (cfr. STF 8C_666/2014 del 7 gennaio 2015 consid. 4.2.; STF 8C_898/2009 del 4 dicembre 2009 consid.2; STF I 393/01 del 21 novembre 2001; DTF 96 II 265 consid.1a;U. Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, Zurigo 1999, pag. 170 segg.;Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, Zurigo 1998, n. 151).
La giurisprudenza federale ammette in particolare che un incidente o una grave malattia contratta improvvisamente possono costituire un impedimento non colpevole. Non basta, però, che l'interessato medesimo sia stato impedito di agire entro il termine stabilito, lo stesso dovendo oltre a ciò essere pure stato impossibilitato ad incaricare un terzo di compiere gli atti di procedura necessari (cfr. STF 9C_54/2017 del 2 giugno 2017 consid. 2.2.; STF 8C_666/2014 del 7 gennaio 2015 consid. 4.2.; RDAT II-1999 n. 8, pag. 32; DTF 119 II 86, consid. 2a, DTF 112 V 255, consid. 2a; cfr., pure, STF K 34/03 del 2 luglio 2003).
Tra gli impedimenti non colpevoli ad agire tempestivamente che possono giustificare la restituzione del termine va annoverata anche la morte di un parente se la stessa interviene poco prima della scadenza del termine (cfr. STF 9C_54/2017 del 2 giugno 2017 consid. 2.2.).
Per la questione dell'impedimento senza colpa non fa differenza se esso colpisce l'assicurato oppure il suo rappresentante, quest'ultimo - a maggior ragione se integrato in una struttura più grande - dovendosi organizzare, segnatamente con la designazione immediata di un sostituto laddove questa possibilità è ammessa in modo tale da garantire il rispetto dei termini anche in caso di proprio impedimento (cfr. STF 9C_749/2012 del 26 novembre 2012 consid. 3).
La restituzione di un termine può, altresì, essere accordata in applicazione del principio della buona fede quando la mancata osservanza di un termine deriva da un comportamento di unautorità tale da fondare in modo sufficiente la fiducia di un assicurato (cfr. art. 9 Cost.; STF 9C_628/2017 del 9 maggio 2018 consid. 2.2.; STF 8C_50/2007 del 4 settembre 2007 consid. 5.1.; STF C 189/04 del 28 novembre 2005 consid. 4.1.; STF C 189/01 del 18 settembre 2001 DLA 2000 N. 6 pag. 27.).
La restituzione di un termine è, in particolare, giustificata allorquando occorre tutelare la buona fede dell'assicurato, in quanto egli non ha rispettato un determinato termine a causa di informazioni sbagliate fornite dall'autorità competente (cfr. STF 8C_50/2007 del 4 settembre 2007 consid. 5.1.; STF C 189/04 del 28 novembre 2005 consid. 4.1.; STF C 189/01 del 18 settembre 2001; DLA 2000 N. 6 pag. 27).
Deve ancora essere sottolineato che l'istituto della restituzione in intero costituisce un rimedio di carattere straordinario che incide profondamente nella sicurezza del diritto, per cui occorre valutare l'adempimento dei requisiti con rigore e seguire criteri restrittivi (cfr. STF K 34/03 del 2 luglio 2003).
Secondo questo Tribunale, richiamata la costante giurisprudenza federale e cantonale riprodotta ai consid. 2.2 e 2.3., inoltre, non vi sono, in concreto (né la ricorrente li fa valere), validi motivi atti a giustificare la tardività dellinoltro alla Cassa della richiesta di indennità per lavoro ridotto.
2.6.Lart. 61 lett. a LPGA, in vigore fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve essere semplice, rapida, di regola pubblica egratuita per le parti; la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.
In data 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGA. Lart. 61 lett. a LPGA enuncia ora unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica. Dalla medesima data è entrato in vigore lart. 61 lett. fbisLPGA secondo cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.
Secondolart. 82a LPGA (Disposizione transitoria, cfr. RU 2021 358), ai ricorsi pendenti dinanzi al tribunale di primo grado al momento dellentrata in vigore della modifica del 21 giugno 2019 si applica il diritto anteriore.
In concreto, il ricorso è del 18 novembre 2021, per cui torna applicabile lanuovadisposizione legale. Trattandosi di prestazioni LADI, il legislatore non ha previsto di prelevare le spese (cfr. STCA 38.2021.11 del 7 giugno 2021 consid. 2.7.; STCA 38.2021.9 del 18 maggio 2021 consid. 2.14.; STCA 38.2021.8 dell8 marzo 2021 consid. 2.8.).
Sul tema cfr. anche STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 e STF 9C_394/2021 del 3 gennaio 2022.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti