Erwägungen (3 Absätze)
E. 1 Disoccupazione imputabile allassicurato
(art. 30 cpv. 1 lett. a LADI ; 44 e 45, cpv. 3, 4 e
E. 5 OADI; art. 20
Convenzione n.168 dellOrganizzazione internazionale del lavoro)
1.A
Accettazione da parte dellassicurato di una disdetta in tempo inopportuno (art. 336c CO) o senza rispetto del termine di disdetta, anche in caso di applicazione dellarticolo 29 LADI (Prassi LADI ID C244)
Vi è colpa se lassicurato ha conoscenze in materia di diritto del lavoro, o se non ne ha e non offre i propri servizi nonostante lingiunzione della cassa.
Lentità delle pretese salariali perse influisce sul grado della colpa. Lo scopo della sospensione è far partecipare in modo adeguato lassicurato al danno che ha cagionato allassicurazione con il suo comportamento scorretto (Prassi LADI ID D1)
1
Fino a un mese di pretese salariali perse
L
2
Fino a due mesi di pretese salariali perse
M
3
Più di due mesi di pretese salariali perse
M-G
Ledirettive amministrative non costituiscono norme giuridiche e non sono vincolanti per il giudice delle assicurazioni sociali (cfr. STF 8C_503/2021 del 18 novembre 2021 consid. 4.2.; STF 8C_463/2021 del 9 novembre 2021 consid. 4.2.; STF 9C_458/2020 del 27 settembre 2021 consid. 4.1.; DTF 147 V 79 consid. 7.3.2.; STF 8C_721/2020 del 15 giugno 2021 consid. 5.5.2.2.; STF9C_631/2019 del 19 giugno 2020 consid.2.3.; DTF 144 V 195; DTF 138 V 50 consid. 4.1 pag. 54; DTF 137 V 434 consid. 4.2 pag. 438; DTF 133 V 169 consid.10.1 pag. 181).
Questultimo deve tenerne conto per prendere la sua decisione nella misura in cui queste ultime permettono uninterpretazione delle disposizioni legali applicabili giustificata nel caso di specie (cfr. STF 8C_272/2021 del 17 novembre 2021 consid. 3.1.3.; STF 8C_721/2020 del 15 giugno 2021 consid. 5.5.2.2.; STF 8C_214/2020 del 18 febbraio 2021 consid. 3.2; DTF 146 V 224; DTF 146 V 104; STF 8C_405/2018 del 22 gennaio 2019 consid.6.1.1; DTF 142 V 442 consid. 5.2 pag. 445 seg.; DTF 140 V 314 consid. 3.3 pag. 317; DTF 138 V 50 consid.4.1;DTF 133 V 587 consid. 6.1 pag. 591; DTF 133 V 257 consid. 3.2 pag. 258 seg.;DTF 132 V 125 consid. 4.4; DTF 132 V 203 consid. 5.1.2; DTF 131 V 286 consid. 5.1.; DTF 131 V 45 consid.2.3; DTF 130 V 229 consid. 2.1.; DTF 127 V 57 consid. 3a; DTF 125 V 377, consid. 1c, pag. 379 e riferimenti; SVR 1997 ALV Nr. 83 consid. 3d, pag. 252, ALV Nr. 86 consid. 2c, pag. 262, ALV Nr. 88 consid. 3c, pag. 267-268 = DLA 1998 N. 24, consid. 3c, pag. 127 e ALV Nr. 98 consid. 4a, pag. 300).
Il giudice deve, invece, scostarsene quando esse sono incompatibili con i disposti legali in esame (cfr. STF 8C_405/2018 del 22 gennaio 2019 consid. 6.1.1.; DTF 130 V 229 consid. 2.1.; STF H 183/00 dell'8 maggio 2001; DTF 126 V 68 consid. 4b; DTF 125 V 379 consid. 1c e sentenze ivi citate; SVR 1997 ALV Nr. 86, consid. 2c, pag. 262, SVR 1997 ALV Nr. 88, consid. 3c, pag. 267-268 = DLA 1998 N. 24, consid. 3c, pag. 127, SVR 1997 ALV Nr. 98, consid. 4a, pag. 300; DTF 120 V 163 consid. 4b, DTF 119 V 65 consid.5a; RCC 1992 pag. 514, RCC 1992 pag. 220 consid. 16; DLA 1992 N. 5, consid. 3b, pag. 91; DTF 117 V 284 consid.4c, DTF 116 V 19 consid. 3c, DTF 114 V 16 consid. 1, DTF 112 V 233 consid.2a, DTF 110 V 267 consid. 1a, DTF 109 V 4 consid.3a; vedi inoltreBois, "Procédures applicables aux requérants d'asile" in RSJ 1988 pag. 77ss;Duc-Greber: "La portée de l'art. 4 de la Constitution fédérale en droit de la sécurité sociale" in RDS 1992 II pag. 527;Cattaneo, "Les mesures préventives et de réadaptation de l'assurance-chômage", Ed.Helbing & Lichtenhahn, Basilea e Francoforte sul Meno 1992, pag. 296-297).
Questa Corte ritiene che, visto leffetto devolutivo del deposito dellimpugnativa - implicante il passaggio allautorità di ricorso della trattazione della causa, oggetto della decisione impugnata (cfr. DTF 143 V 393 consid. 8.2.; STF 8C_284/2014 del 16 dicembre 2014 consid. 5.2.2.; DTF 127 V 228 consid. 2.b.aa; STF C 325/00 del 28 marzo 2002) -, la Cassa non avrebbe dovuto procedere a nessun atto istruttorio mentre era pendente la procedura ricorsuale davanti al TCA.
Di questo aspetto il responsabile cantonale della Cassa sembra esserne peraltro cosciente (cfr. consid. 1.8: nonostante siamo in sede di ricorso abbiamo ritenuto di avere il diritto di chiedere unulteriore precisazione allex datore di lavoro).
La questione di sapere se questa violazione procedurale implica automaticamente lannullamento della decisione su opposizione impugnata oppure no non merita ulteriori approfondimenti.
La decisione contestata deve infatti essere comunque annullata per altri motivi.
A tale proposito va preliminarmente ricordato che percostante giurisprudenza federale è la decisione impugnatache costituisce il presupposto e il contenuto della contestazione sottoposta all'esame giudiziale (cfr. STF 8C_787/2020 del 26 maggio 2021 consid. 2.3.; STF 8C_542/2019 del 4 dicembre 2019 consid. 4.1.; STF 8C_784/2016 del 9 marzo 2017 consid. 3.1.; STF 8C_448/2016 del 6 dicembre 2016 consid. 2; STF 8C_360/2010 del 30 novembre 2010 consid. 1 e 2; DTF 134 V 418 consid. 5.2.1.; DTF 131 V 164; DTF 130 V 388; DTF 122 V 36 consid. 2a, DTF 110 V 51 consid. 3b e giurisprudenza ivi citata; SVR 1997 UV 81 pag. 294; STCA 38.2021.64 dell8 novembre 2021).
Si tratta evidentemente di due questioni ben distinte, le quali possono entrambe giustificare una sospensione dal diritto allindennità di disoccupazione se la colpa dellassicurata è debitamente comprovata.
Su questi fatti, che sono peraltro oggetto di due distinte denunce penali (del datore di lavoro datata 11 giugno 2021, cfr. doc. 18 e dellassicurata datata 18 giugno 2021, cfr. doc. 20), la Cassa non si è pronunciata in modo chiaro, non essendo in condizione, allo stato attuale, di decidere quale delle due versioni è quella veritiera.
Essa si è limitata a ridurre la sanzione dopo avere però sottolineato, da una parte, che è difficilmente credibile che tra le due parti non sia accaduto nulla e i fatti descritti nella denuncia della sig.ra RI 1 sono precisi (cfr. consid. 1.3.) e, daltra parte, che la sig.ra RI 1 ha dato le chiavi dellufficio al suo ex fidanzato che si è comportato in maniera violenta e aggressiva (cfr. consid. 1.5.) precisando poi successivamente che dalla versione dell'Assicurata e del suo compagno risulta non sia stata lei a dare la chiave dell'ufficio del suo ex datore di lavoro mentre il suo datore di lavoro ritiene che sia stata lei a consegnargliela.
Chiaramente, con questi nuovi documenti, vi sono due versioni opposte e quindi anche su questo punto sarà il Ministero Pubblico, come già ribadito, a pronunciarsi sui fatti (cfr. consid. 1.8.). La Cassa si è dichiarata pronta a eventualmente modificare la decisione su opposizione nel caso dovessero emergere nuovi elementi dai procedimenti in corso (cfr. consid. 1.4 in fine e consid. 1.7 in fine).
Sul secondo punto questa Corte rileva innanzitutto che, sul formulario di richiesta di indennità di disoccupazione datato 25 maggio 2021 (cfr. Doc. 3) con il quale ha rivendicato il diritto allindennità dal 17 giugno 2021 (punto 1), lassicurata ha indicato di avere lavorato dall11 gennaio al 9 giugno 2021 (punto 15), di essere stata licenziata dal datore di lavoro il 9 giugno 2021 (9 giugno 2021 durante la malattia, punto 18) e di essere stata in malattia dal 9 giugno al 18 giugno 2021 e dal 21 giugno al 28 giugno 2021 (punto 23).
RI 1 ha poi risposto sì alla domanda 25 (Ha avanzato presso il datore di lavoro pretese salariali concernenti il termine di disdetta?), precisando di avere chiesto il pagamento del mese intero di luglio.
Il TCA rileva inoltre che la patrocinatrice della ricorrente, il 6 luglio 2021, ha inviato allex datore di lavoro uno scritto del seguente tenore:
Il 15 luglio 2201 la rappresentante della datrice di lavoro ha comunicato alla patrocinatrice dellassicurata che:
"( )
8.3 Ad ogni modo si ricorda alla ricorrente che l'accertamento dei fatti incombeva in primo luogo a lei stessa in forza dell'obbligo derivante dall'art. 43 LPGA, secondo il quale l'assicuratore esamina le domande, intraprende d'ufficio i necessari accertamenti e raccoglie le informazioni di cui ha bisogno (cfr. per analogia la sentenza 8C_122/2008 del 10 marzo 2008 consid. 3). Anche per questa ragione essa non può ora rimproverare alla Corte cantonale un accertamento asseritamente lacunoso per non avere approfondito un aspetto - per altro insufficientemente sostanziato in sede cantonale come pure in sede federale, non potendosi dal solo doppio ruolo assunto da F.________ inferire un serio indizio di manifesto abuso di diritto - che avrebbe potuto e dovuto essere da lei acclarato. Come già avuto modo di affermare in altro ambito, l'amministrazione non può infatti rimandare gli approfondimenti necessari all'accertamento dei fatti determinanti alla procedura di opposizione e tanto meno a quella giudiziaria di ricorso senza in questo modo contravvenire allo scopo perseguito dalle relative disposizioni che è quello di sgravare in definitiva i tribunali (cfr.DTF 132 V 368consid. 5 pag. 374; sul tema cfr. pure RAMI 1999 n. U 342 pag. 410 [U 51/98])."
Nel caso concretosi giustifica, di conseguenza, lannullamento della decisione su opposizione e il rinvio degli atti alla Cassa affinché, da un parte, chiarisca, alla luce dellesito dei procedimenti penali in corso, se lassicurata è realmente colpevole della perdita del posto di lavoro per il suo comportamento diretto (accuse inveritiere allex datore di lavoro) o indiretto (per avere favorito e/o sollecitato la reazione violenta del suo ex compagno nei confronti dellex datore di lavoro, consegnandogli a questo scopo le chiavi del suo ufficio) (cfr. doc. 18 pag. 3 con le chiavi consegnate dalla compagna il signor __________ ha tentato di aprire la porta e si ritiene che la signora RI 1, che ha consegnato le chiavi al compagno sia instigatrice e complice del modo di agire di questultimo, vedi pure, doc. VIIA pag. 7).
In caso di risposta negativa a questo quesito (e quindi se non vi è nessuna colpa per il licenziamento con effetto immediato) la Cassa dovrà verificare se realmente la ricorrente ha rinunciato a fare valere le proprie pretese di risarcimento per licenziamento immediato ingiustificato (cfr. art. 337c CO).
Questa questione deve essere affrontata successivamente alla prima (cfr. la STF 8C_99/2021 del 27 ottobre 2021 riprodotta al consid. 2.3. nella quale una penalità è stata inflitta ad un assicurato dopo avere innanzitutto constatato che la prosecuzione del rapporto di lavoro non era ragionevolmente esigibile ed averle però contestato il fatto di avere abbandonato il suo impiego con effetto immediato).
Lamministrazione dovrà in particolare verificare se è stata introdotta una procedura esecutiva presso il foro competente (e quale esito ha avuto) e per quale motivo lassicurata non ha inoltrato unazione in Pretura (nel caso non lavesse fatto nel frattempo) mediante la sua patrocinatrice personalmente (cfr. scritto del 6 luglio 2021) o attraverso unaltra persona alla quale è riconosciuto il diritto di rappresentare le assicurate e gli assicurati nelle cause relative al diritto del lavoro.
2.7. Lart. 61 lett. a LPGA, in vigore fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve essere semplice, rapida, di regola pubblica egratuita per le parti; la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.
Il 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGA. Lart. 61 lett. a LPGA enuncia ora unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica. Dalla medesima data è entrato in vigore lart. 61 lett. fbisLPGA secondo cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.
Secondo lart. 82a LPGA (Disposizione transitoria, cfr. RU 2021 358), ai ricorsi pendenti dinanzi al tribunale di primo grado al momento dellentrata in vigore della modifica del 21 giugno 2019 si applica il diritto anteriore.
In concreto il ricorso è del 18 novembre 2021, per cui torna applicabile la disposizione legale valida dal 1° gennaio 2021.
Trattandosi di prestazioni LADI, il legislatore non ha previsto di prelevare le spese (cfr. STCA 38.2021.32 del 13 settembre 2021 consid. 2.11.; STCA 38.2021.43-44 del 13 settembre 2021 consid.2.12.; STCA 38.2021.11 del 7 giugno 2021 consid. 2.7.; STCA 38.2021.9 del 18 maggio 2021 consid. 2.14.; STCA 38.2021.8 dell8 marzo 2021 consid. 2.8.).
Sul tema cfr. anche STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 e STF 9C_394/2021 del 3 gennaio 2022.
E. 30 cpv. 3 LADI scada prima di tale data. C245 È quindi necessario pronunciare ed eseguire senza indugio una sospensione per disoccupazione colposa se, dopo aver sentito l’assicurato, sussistono importanti indizi contro di lui. Nella decisione occorre indicare che quest’ultima sarà sostituita da una nuova decisione al termine del procedimento in materia di diritto del lavoro indipendentemente dall’esito della controversia. Se l’assicurato interpone opposizione contro la decisione di sospensione per disoccupazione colposa della cassa, quest’ultima deve sospendere il procedimento fino alla conclusione del procedimento in materia di diritto del lavoro (decisione pregiudiziale). Se da tale procedimento risulta che non può essere imputata alcuna colpa all’assicurato in merito allo scioglimento del rapporto di lavoro, la decisione di sospensione va annullata. La sanzione legata a una simile fattispecie è discussa alla D15 segg. 2.4. Secondo l'art. 30 cpv. 3 LADI la durata della sospensione è determinata in base alla gravità della colpa e ammonta, per ogni motivo di sospensione a 60 giorni al massimo o, nel caso di cui al capoverso 1 lettera g, a 25 giorni. La sospensione del diritto a indennità va da 1 a 15 giorni in caso di colpa lieve, da 16 a 30 giorni in caso di colpa mediamente grave e da 31 a 60 in caso di colpa grave (cfr. art. 45 cpv. 2 OADI). La sua durata è determinata secondo la gravità della colpa (cfr. art. 30 cpv. 3 LADI e DLA 2000 N. 9, consid. 1, pag. 47-48), soggiace in altre parole al principio della proporzionalità (cfr. DTF 125 V 193, consid. 4b, pag. 197; DTF 123 V 150; sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni C 278/01 del 17 marzo 2003, consid. 1.3). In virtù dell'art. 45 cpv. 2 bis OADI, se l'assicurato è ripetutamente sospeso dal diritto all'indennità entro il termine quadro per la riscossione della prestazione, la durata della sospensione è prolungata in modo adeguato. L'art. 45 cpv. 3 OADI stabilisce che la colpa grave è data se l'assicurato ha abbandonato senza valido motivo un impiego idoneo senza garanzia di uno nuovo o ha rifiutato un lavoro idoneo. Per costante giurisprudenza l’entità della sanzione dipende della qualità della colpa e non della durata della disoccupazione (cfr. DLA 1999 Nr. 32 pag. 184). Occorre pure tenere conto del principio di proporzionalità e considerare così tutte le circostanze soggettive (ad esempio problemi di salute, situazioni familiari, appartenenza religiosa) o soggettive (ad esempio rifiuto di un’occupazione limitata nel tempo, cfr. STF 8C_38/2012 del 10 aprile 2012, consid. 3.3; DTF 130 V 125; in un altro contesto vedi pure la STF 8C_808/2019 del 17 giugno 2020 in SVR 2021 UV pag. 8). 2.5. La Segreteria di Stato per l’economia (in seguito: SECO) quale autorità di vigilanza che deve adoperarsi per un’applicazione uniforme del diritto ed in particolare le istruzioni generali (cfr. art. 110 LADI) ha elaborato una “Tabella delle sospensioni per le Casse di disoccupazione, i Servizi cantonali e gli URC” la quale “ha lo scopo, per quanto possibile, di stabilire la parità di trattamento a livello nazionale per gli tutti assicurati e costituisce un aiuto per gli organi d’esecuzione nell’attività decisionale. In nessun caso la tabella deve limitare il potere di apprezzamento degli organi d’esecuzione né li esonera dal dovere di tenere conto di tutte le circostanze oggettive e soggettive della fattispecie. Per ogni sospensione deve essere preso in considerazione il comportamento dell’assicurato in generale. Sono applicabili i principi generali del diritto amministrativo di legalità, di proporzionalità e di colpevolezza.” (D72), per dei casi d’applicazione, cfr. STCA 38.2012.54 del 15 maggio 2013; STCA 38.2017.23 del 19 giusto 2017; STCA 38.2019.27 del 5 settembre 2019). La Tabella prevede una colpa da lieve a grave in caso di licenziamento del lavoratore nel rispetto del termine di disdetta a causa del suo comportamento, in particolare della violazione dei suoi obblighi contrattuali di lavoro e precisa che gli avvertimenti del datore di lavoro possono comportare un inasprimento della sanzione; sono rilevanti il numero dei avvertimenti, la loro frequenza, il motivo, nonché il tempo trascorso tra l’ultimo avvertimento ed il licenziamento (cfr. D75 punto 1B). La Tabella sottolinea ancora che per la determinazione della colpa individuale e del numero di giorni di sospensione relativi alla colpa grave, secondo il Tribunale federale il calcolo deve partire dalla metà dell’ambito delle sospensioni da 31 a 60 giorni (art. 45 cpv. 3 lett. c OADI), ossia 45 giorni, e tenere conto di fattori aggravanti, attenuanti e del principio di proporzionalità (DTF 123 V 153). Lo stesso principio è da applicarsi per le colpe lievi e mediamente gravi. Art. 45 cpv. 3 lett. a e b OADI) (cfr. D77). Le direttive amministrative non costituiscono norme giuridiche e non sono vincolanti per il giudice delle assicurazioni sociali (cfr. STF 8C_503/2021 del 18 novembre 2021 consid. 4.2.; STF 8C_463/2021 del 9 novembre 2021 consid. 4.2.; STF 9C_458/2020 del 27 settembre 2021 consid. 4.1.; DTF 147 V 79 consid. 7.3.2.; STF 8C_721/2020 del 15 giugno 2021 consid. 5.5.2.2.; STF 9C_631/2019 del 19 giugno 2020 consid. 2.3.; DTF 144 V 195 ; DTF 138 V 50 consid. 4.1 pag. 54; DTF 137 V 434 consid. 4.2 pag. 438; DTF 133 V 169 consid. 10.1 pag. 181). Quest’ultimo deve tenerne conto per prendere la sua decisione nella misura in cui queste ultime permettono un’interpretazione delle disposizioni legali applicabili giustificata nel caso di specie (cfr. STF 8C_272/2021 del 17 novembre 2021 consid. 3.1.3.; STF 8C_721/2020 del 15 giugno 2021 consid. 5.5.2.2.; STF 8C_214/2020 del 18 febbraio 2021 consid. 3.2; DTF 146 V 224; DTF 146 V 104; STF 8C_405/2018 del 22 gennaio 2019 consid. 6.1.1; DTF 142 V 442 consid. 5.2 pag. 445 seg.; DTF 140 V 314 consid. 3.3 pag. 317; DTF 138 V 50 consid. 4.1; DTF 133 V 587 consid. 6.1 pag. 591; DTF 133 V 257 consid. 3.2 pag. 258 seg.; DTF 132 V 125 consid. 4.4; DTF 132 V 203 consid. 5.1.2; DTF 131 V 286 consid. 5.1.; DTF 131 V 45 consid. 2.3; DTF 130 V 229 consid. 2.1.; DTF 127 V 57 consid. 3a; DTF 125 V 377, consid. 1c, pag. 379 e riferimenti; SVR 1997 ALV Nr. 83 consid. 3d, pag. 252, ALV Nr. 86 consid. 2c, pag. 262, ALV Nr. 88 consid. 3c, pag. 267-268 = DLA 1998 N. 24, consid. 3c, pag. 127 e ALV Nr. 98 consid. 4a, pag. 300). Il giudice deve, invece, scostarsene quando esse sono incompatibili con i disposti legali in esame (cfr. STF 8C_405/2018 del 22 gennaio 2019 consid. 6.1.1.; DTF 130 V 229 consid. 2.1.; STF H 183/00 dell'8 maggio 2001; DTF 126 V 68 consid. 4b; DTF 125 V 379 consid. 1c e sentenze ivi citate; SVR 1997 ALV Nr. 86, consid. 2c, pag. 262, SVR 1997 ALV Nr. 88, consid. 3c, pag. 267-268 = DLA 1998 N. 24, consid. 3c, pag. 127, SVR 1997 ALV Nr. 98, consid. 4a, pag. 300; DTF 120 V 163 consid. 4b, DTF 119 V 65 consid. 5a; RCC 1992 pag. 514, RCC 1992 pag. 220 consid. 16; DLA 1992 N. 5, consid. 3b, pag. 91; DTF 117 V 284 consid. 4c, DTF 116 V 19 consid. 3c, DTF 114 V 16 consid. 1, DTF 112 V 233 consid. 2a, DTF 110 V 267 consid. 1a, DTF 109 V 4 consid. 3a; vedi inoltre Bois , "Procédures applicables aux requérants d'asile" in RSJ 1988 pag. 77ss; Duc-Greber : "La portée de l'art. 4 de la Constitution fédérale en droit de la sécurité sociale" in RDS 1992 II pag. 527; Cattaneo , "Les mesures préventives et de réadaptation de l'assurance-chômage", Ed. Helbing & Lichtenhahn, Basilea e Francoforte sul Meno 1992, pag. 296-297). Secondo la giurisprudenza, infatti, tramite le direttive non possono essere introdotte limitazioni ad una pretesa materiale che vadano al di là di quanto previsto da leggi e ordinanze (DTF 118 V 32, DTF 109 V 169 consid. 3b). 2.6. Chiamata a pronunciarsi in merito alla fattispecie, questo Tribunale constata innanzitutto che la Cassa di disoccupazione, dopo avere ricevuto dal TCA per formulare osservazioni i verbali d’interrogatorio di RI 1 e di __________ prodotti dalla patrocinatrice della ricorrente a titolo di nuovi mezzi di prova (cfr. consid. 1.6.), ha interpellato l’ex datore di lavoro il quale le ha fornito della documentazione, in particolare i verbali di interrogatorio dell’ex datore di lavoro, della moglie di quest’ultimo e di un collega di lavoro. Tale documentazione è stata utilizzata dalla Cassa per formulare le osservazioni del 12 gennaio 2022 (cfr. consid. 1.8.). Questa Corte ritiene che, visto l’effetto devolutivo del deposito dell’impugnativa - implicante il passaggio all’autorità di ricorso della trattazione della causa, oggetto della decisione impugnata (cfr. DTF 143 V 393 consid. 8.2.; STF 8C_284/2014 del 16 dicembre 2014 consid. 5.2.2.; DTF 127 V 228 consid. 2.b.aa; STF C 325/00 del 28 marzo 2002) -, la Cassa non avrebbe dovuto procedere a nessun atto istruttorio mentre era pendente la procedura ricorsuale davanti al TCA. Di questo aspetto il responsabile cantonale della Cassa sembra esserne peraltro cosciente (cfr. consid. 1.8: “ nonostante siamo in sede di ricorso abbiamo ritenuto di avere il diritto di chiedere un’ulteriore precisazione all’ex datore di lavoro ”). La questione di sapere se questa violazione procedurale implica automaticamente l’annullamento della decisione su opposizione impugnata oppure no non merita ulteriori approfondimenti. La decisione contestata deve infatti essere comunque annullata per altri motivi. A tale proposito va preliminarmente ricordato che per costante giurisprudenza federale è la decisione impugnata che costituisce il presupposto e il contenuto della contestazione sottoposta all'esame giudiziale (cfr. STF 8C_787/2020 del 26 maggio 2021 consid. 2.3.; STF 8C_542/2019 del 4 dicembre 2019 consid. 4.1.; STF 8C_784/2016 del 9 marzo 2017 consid. 3.1.; STF 8C_448/2016 del 6 dicembre 2016 consid. 2; STF 8C_360/2010 del 30 novembre 2010 consid. 1 e 2; DTF 134 V 418 consid. 5.2.1.; DTF 131 V 164; DTF 130 V 388; DTF 122 V 36 consid. 2a, DTF 110 V 51 consid. 3b e giurisprudenza ivi citata; SVR 1997 UV 81 pag. 294; STCA 38.2021.64 dell’8 novembre 2021). Ora, nel caso concreto, questa Corte constata che i motivi posti alla base della decisione su opposizione del 25 ottobre 2021, per giustificare la sospensione per 26 giorni dal diritto alle indennità di disoccupazione (e cioè il comportamento dell’assicurata in relazione al licenziamento come tale, cfr. consid. 1.3.), divergono da quelli accennati già nella risposta di causa (cfr. consid. 1.4.) e poi ancora più esplicitati nelle osservazioni del 12 gennaio 2022, e cioè per non avere fatto tempestivamente valere le proprie pretese di salario o di risarcimento (cfr. consid. 1.8.). Si tratta evidentemente di due questioni ben distinte, le quali possono entrambe giustificare una sospensione dal diritto all’indennità di disoccupazione se la colpa dell’assicurata è debitamente comprovata. Sul primo punto (cfr. al riguardo la giurisprudenza riprodotta ai consid. 2.1. e 2.2.) dagli atti dell’incarto risulta che l’assicurata ha affermato di essere stata molestata sessualmente fisicamente e verbalmente (cfr. doc. 16) dal suo ex datore di lavoro (circostanza che quest’ultimo contesta, cfr. doc. 18 pag. 2: “ L’uomo arrabbiato accusava il signor __________ di aver “toccato il culo alla mia donna”, ciò che non corrisponde in nessun modo alla verità” e doc. VIIA pag. 4: “ Sì oltre alla diffamazione ci sono anche le minacce che ho appena dichiarato ”) e di non avere nulla a che fare con la reazione violenta del suo fidanzato nei confronti del suo ex datore di lavoro (in particolare nega di avergli dato le chiavi del suo ufficio per commettere gli atti avvenuti la mattina del 9 giugno 2021; cfr. doc. H2 pag. 7 e 8). Su questi fatti, che sono peraltro oggetto di due distinte denunce penali (del datore di lavoro datata 11 giugno 2021, cfr. doc. 18 e dell’assicurata datata 18 giugno 2021, cfr. doc. 20), la Cassa non si è pronunciata in modo chiaro, non essendo in condizione, allo stato attuale, di decidere quale delle due versioni è quella veritiera. Essa si è limitata a ridurre la sanzione dopo avere però sottolineato, da una parte, che “ è difficilmente credibile che tra le due parti non sia accaduto nulla e i fatti descritti nella denuncia della sig.ra RI 1 sono precisi ” (cfr. consid. 1.3.) e, d’altra parte, che la sig.ra RI 1 “ ha dato le chiavi dell’ufficio al suo ex fidanzato che si è comportato in maniera violenta e aggressiva ” (cfr. consid. 1.5.) precisando poi successivamente che “ dalla versione dell'Assicurata e del suo compagno risulta non sia stata lei a dare la chiave dell'ufficio del suo ex datore di lavoro mentre il suo datore di lavoro ritiene che sia stata lei a consegnargliela. Chiaramente, con questi nuovi documenti, vi sono due versioni opposte e quindi anche su questo punto sarà il Ministero Pubblico, come già ribadito, a pronunciarsi sui fatti ” (cfr. consid. 1.8.). La Cassa si è dichiarata pronta a eventualmente modificare la decisione su opposizione nel caso dovessero emergere nuovi elementi dai procedimenti in corso (cfr. consid. 1.4 in fine e consid. 1.7 in fine). Sul secondo punto questa Corte rileva innanzitutto che, sul formulario di richiesta di indennità di disoccupazione datato 25 maggio 2021 (cfr. Doc. 3) con il quale ha rivendicato il diritto all’indennità dal 17 giugno 2021 (punto 1), l’assicurata ha indicato di avere lavorato dall’11 gennaio al 9 giugno 2021 (punto 15), di essere stata licenziata dal datore di lavoro il 9 giugno 2021 (“ 9 giugno 2021 durante la malattia ”, punto 18) e di essere stata in malattia dal 9 giugno al 18 giugno 2021 e dal 21 giugno al 28 giugno 2021 (punto 23). RI 1 ha poi risposto sì alla domanda 25 (“ Ha avanzato presso il datore di lavoro pretese salariali concernenti il termine di disdetta? ”), precisando di avere chiesto “ il pagamento del mese intero di luglio ”. Il TCA rileva inoltre che la patrocinatrice della ricorrente, il 6 luglio 2021, ha inviato all’ex datore di lavoro uno scritto del seguente tenore: " Egregio signor __________, la signora RI 1 si è rivolta al RA 1 a seguito dei problemi sorti con la notifica di licenziamento datata 9 giugno. Preliminarmente il licenziamento con effetto immediato viene contestato con la presente opposizione in quanto non sono presenti gli elementi atti a giustificarlo. I gravi motivi semmai le sono interamente attribuibili avendo lei molestato sessualmente e ripetutamente la signora RI 1. Secondariamente osservo che lo stipendio dovuto alla signora RI 1 non è ancora stato corrisposto. La signora ha comunque lavorato perlomeno fino all'8 giugno compresi, per cui lei avrebbe dovuto secondo la sua tesi (comunque contestata) pagarla almeno fino a quella data. Per chiudere l’intera questione la invito a voler corrispondere due mensilità piene alla signora RI 1 sul conto a lei già noto, con l'esenzione dal presentarsi sul posto di lavoro e questo entro il termine di dieci giorni dalla presente. In caso contrario procederò senz'altro con un'istanza in Pretura.” (Doc. B) Il 15 luglio 2201 la rappresentante della datrice di lavoro ha comunicato alla patrocinatrice dell’assicurata che: " Le scrivo in nome e per conto della società __________, che rappresento, e con la presente sono a comunicarLe che entro fine mese la contatterò per la procedura indicata in epigrafe.” (Doc. C) Rispondendo ad uno scritto del 13 ottobre 2021 della Cassa che chiedeva in particolare informazioni sui motivi per cui “ Lei o il RA 1 che rappresenta non avete continuato la procedura a livello giudiziario ” (cfr. doc. 51), la patrocinatrice di RI 1 ha rilevato che: " (…) Il RA 1 è un’associazione e non un’istituzione con molti mezzi (al contrario dell’CO 1) e non può rappresentare le parti né a livello di giudicatura di pace né in Pretura. Come certamente saprà i costi legati ad una procedura civile sono importanti e la signora RI 1 non ha alcun mezzo finanziario, grazie anche alla decisione di penalizzarla pesantemente presa dalla vostra cassa. (…)” (Doc. 52) Rispondendo ad un ulteriore scritto del 14 ottobre 2021 di __________ (cfr. doc. 53), la patrocinatrice dell’assicurata ha precisato quanto segue: " (…) Dal nostro logo, che le consiglio di leggere meglio, risulta che noi facciamo consulenza giuridica, ma come le ho già spiegato non possiamo patrocinare una parte in giustizia, non essendoci riconosciuta la legittimazione per il patrocinio. Nell'eventualità che non capisse la mia spiegazione può chiamarci quando vuole e cercherò di essere più chiara. Non capisco poi l'affermazione secondo cui (cit. a pag. 1) "quando una persona da una disdetta immediata normalmente i giorni di disdetta previsti dalla giurisprudenza vanno da 45 a 60". Forse intendeva dire i giorni di penalità? Le chiedo gentilmente di cambiare tono o di chiedere a qualcun altro in seno all'CO 1 di occuparsi dell'incarto poiché i suoi pregiudizi nei confronti della signora RI 1 appaiono continuamente dal contenuto dei suoi scritti. Dovrebbe infatti sapere che nei casi di violenze sessuali l'enorme difficoltà della vittima sta proprio nel portare le prove poiché tali atti avvengono generalmente in assenza di (testimoni, per cui bisognerebbe avere la sensibilità di dar credito anche alla versione della vittima. Detto ciò la informo che la signora RI 1 inoltrerà nei prossimi giorni un precetto esecutivo nei confronti dell'ex datore di lavoro e che si attende una presa di posizione dell'avv. __________ che lo patrocina.” (Doc. 54) Al riguardo il TCA si limita a ricordare innanzitutto che, secondo l’art. 68 cpv. 2 CPC, sono autorizzati a esercitare la rappresentanza professionale in giudizio “in tutti i procedimenti, gli avvocati legittimati ad esercitare la rappresentanza dinanzi a un tribunale svizzero giusta la legge del 23 giugno 2000 sugli avvocati” (lett. a) e “dinanzi al giudice della locazione e al giudice del lavoro, i rappresentanti professionalmente qualificati, se il diritto cantonale lo prevede” (lett. d) e che secondo l’art. 12 cpv. 1 lett. b della legge di applicazione del Codice di diritto processuale civile svizzero (LCA CPC) “la rappresentanza processuale in materia di contratto di lavoro è pure riconosciuta ai rappresentanti o impiegati di associazioni professionali o di categoria e ai fiduciari con l’autorizzazione cantonale e ai loro impiegati”. L’art. 34 cpv. 1 CPC prevede poi che “per le azioni in materia di diritto del lavoro è competente il giudice del domicilio o della sede del convenuto o il giudice del luogo in cui il lavoratore svolge abitualmente il lavoro”. Inoltre questa Corte constata che nel sito online __________ figurano in particolare le seguenti indicazioni: " Si garantisce consulenza legale personalizzata su appuntamento o telefonica, grazie alla presenza di due avvocate professioniste specializzate in questioni legate alla parità e al diritto del lavoro. ottenere ascolto e consigli in caso di problemi legali in ambito lavorativo; scrivere delle lettere al datore di lavoro in caso di violazioni; accompagnare la lavoratrice ad un incontro con il datore di lavoro per trovare una soluzione in caso di conflitti; farsi patrocinare davanti all’Ufficio cantonale di conciliazione per la parità dei sessi; segnalare all’utente altri servizi competenti ed accompagnarla se necessario; accompagnare l’utente presso una/un giurista per il proseguimento della pratica.” L’Ufficio di esecuzione di __________ ha dichiarato irricevibile la domanda di esecuzione inoltrata il 15 ottobre 2021 (cfr. doc. 55 e doc. 56) contro la __________ con la motivazione “sede principale a __________, vogliate inviare la domanda all’ufficio competente del distretto di __________” (cfr. Doc. F). Il 17 novembre 2021 RI 1 ha dato incarico alla __________ di presentare la domanda di esecuzione presso l’Ufficio competente (cfr. Doc. G). In conclusione. alla luce degli elementi qui sopra esposti. questo Tribunale ritiene che non è possibile concludere al momento attuale e sulla base degli atti dell’incarto che l’assicurata ha colpevolmente perso il proprio impiego (cfr. sul tema STCA 38.2020.62 del 18 gennaio 2021) e neppure che RI 1 ha colpevolmente rinunciato a fare valere le proprie pretese di risarcimento nei confronti del datore di lavoro (in tale contesto va peraltro ricordato che il licenziamento con effetto immediato del contratto di lavoro costituisce l’esercizio di un atto formatore unilaterale e irrevocabile; cfr. W. Gloor , “Commentaire du contrat du travail”. A cura di J. Ph. Dunant e P. Mahon, Ed Stämpfli, Berna 2013, art. 337, pag. 735-736; R. Wyler - B. Heinzer , Droit du travail, Ed. Stämpfli, Berna 2014 pag. 596: “ La déclaration de résilation est irrévocable, sauf accord contraire des parties ”; F. Trezzini “Commentario pratico sul contratto di lavoro”, Ed. La Buona Stampa 2020, art. 337 CO, pag. 446-448). La presente vertenza non può, pertanto, essere decisa senza preliminarmente procedere ad approfondimenti istruttori. La fattispecie deve essere ulteriormente indagata dall’amministrazione. A proposito dello scopo della procedura di opposizione, secondo l’art. 52 LPGA, la nostra Alta Corte ha sviluppato le seguenti considerazioni: " (…) Le but de la procédure d'opposition est d'obliger l'assureur à revoir sa décision de plus près, parfois même en confiant l'examen du dossier à une autre personne que l'auteur de la décision contestée. Elle doit lui permettre, en particulier, de compléter au mieux le dossier, par des mesures d'instruction appropriées - souvent nécessitées par les nouveaux allégués de l'assuré - afin de décharger les tribunaux, ce qui est le but final recherché ( ATF 125 V 188 consid.1b p. 191). (…)” (STF C 273/06 del 25 settembre 2007 consid. 3.2.) Cfr. pure STF C 279/03 del 30 settembre 2005 consid. 4. In una sentenza 9C_675/2009 del 28 maggio 2010 consid. 8.3., il Tribunale federale ha, inoltre, ricordato che l'accertamento dei fatti incombe in primo luogo all'amministrazione in forza dell'obbligo derivante dall'art. 43 LPGA, ed ha rilevato: " (…) 8.3 Ad ogni modo si ricorda alla ricorrente che l'accertamento dei fatti incombeva in primo luogo a lei stessa in forza dell'obbligo derivante dall'art. 43 LPGA, secondo il quale l'assicuratore esamina le domande, intraprende d'ufficio i necessari accertamenti e raccoglie le informazioni di cui ha bisogno (cfr. per analogia la sentenza 8C_122/2008 del 10 marzo 2008 consid. 3). Anche per questa ragione essa non può ora rimproverare alla Corte cantonale un accertamento asseritamente lacunoso per non avere approfondito un aspetto - per altro insufficientemente sostanziato in sede cantonale come pure in sede federale, non potendosi dal solo doppio ruolo assunto da F.________ inferire un serio indizio di manifesto abuso di diritto - che avrebbe potuto e dovuto essere da lei acclarato. Come già avuto modo di affermare in altro ambito, l'amministrazione non può infatti rimandare gli approfondimenti necessari all'accertamento dei fatti determinanti alla procedura di opposizione e tanto meno a quella giudiziaria di ricorso senza in questo modo contravvenire allo scopo perseguito dalle relative disposizioni che è quello di sgravare in definitiva i tribunali (cfr. DTF 132 V 368 consid. 5 pag. 374; sul tema cfr. pure RAMI 1999 n. U 342 pag. 410 [U 51/98])." Cfr. pure STCA 38.2021.87 del 7 febbraio 2022 consid. 2.6.; STCA 42.2016.28 del 30 novembre 2016 consid. 2.8. Nel caso concreto si giustifica, di conseguenza, l’annullamento della decisione su opposizione e il rinvio degli atti alla Cassa affinché, da un parte, chiarisca, alla luce dell’esito dei procedimenti penali in corso, se l’assicurata è realmente colpevole della perdita del posto di lavoro per il suo comportamento diretto (accuse inveritiere all’ex datore di lavoro) o indiretto (per avere favorito e/o sollecitato la reazione violenta del suo ex compagno nei confronti dell’ex datore di lavoro, consegnandogli a questo scopo le chiavi del suo ufficio) (cfr. doc. 18 pag. 3 “ con le chiavi consegnate dalla compagna il signor __________ ha tentato di aprire la porta ” e “ si ritiene che la signora RI 1, che ha consegnato le chiavi al compagno sia instigatrice e complice del modo di agire di quest’ultimo ”, vedi pure, doc. VIIA pag. 7). In caso di risposta negativa a questo quesito (e quindi se non vi è nessuna colpa per il licenziamento con effetto immediato) la Cassa dovrà verificare se realmente la ricorrente ha rinunciato a fare valere le proprie pretese di risarcimento per licenziamento immediato ingiustificato (cfr. art. 337c CO). Questa questione deve essere affrontata successivamente alla prima (cfr. la STF 8C_99/2021 del 27 ottobre 2021 riprodotta al consid. 2.3. nella quale una penalità è stata inflitta ad un assicurato dopo avere innanzitutto constatato che la prosecuzione del rapporto di lavoro non era ragionevolmente esigibile ed averle però contestato il fatto di avere abbandonato il suo impiego con effetto immediato). L’amministrazione dovrà in particolare verificare se è stata introdotta una procedura esecutiva presso il foro competente (e quale esito ha avuto) e per quale motivo l’assicurata non ha inoltrato un’azione in Pretura (nel caso non l’avesse fatto nel frattempo) mediante la sua patrocinatrice personalmente (cfr. scritto del 6 luglio 2021) o attraverso un’altra persona alla quale è riconosciuto il diritto di rappresentare le assicurate e gli assicurati nelle cause relative al diritto del lavoro. Se dai nuovi accertamenti dovessero emergere motivi che giustificano una sanzione nella prima, oppure eventualmente nella seconda ipotesi, la Cassa infliggerà all’assicurata una penalità di una entità tale che sia proporzionata alla gravità della colpa, tenuto conto di tutte le circostanze del caso concreto. 2.7. L’art. 61 lett. a LPGA, in vigore fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti ; la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato. Il 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA enuncia ora unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica. Dalla medesima data è entrato in vigore l’art. 61 lett. f bis LPGA secondo cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato. Secondo l’art. 82a LPGA (Disposizione transitoria, cfr. RU 2021 358), ai ricorsi pendenti dinanzi al tribunale di primo grado al momento dell’entrata in vigore della modifica del 21 giugno 2019 si applica il diritto anteriore. In concreto il ricorso è del 18 novembre 2021, per cui torna applicabile la disposizione legale valida dal 1° gennaio 2021. Trattandosi di prestazioni LADI, il legislatore non ha previsto di prelevare le spese (cfr. STCA 38.2021.32 del 13 settembre 2021 consid. 2.11.; STCA 38.2021.43-44 del 13 settembre 2021 consid.2.12.; STCA 38.2021.11 del 7 giugno 2021 consid. 2.7.; STCA 38.2021.9 del 18 maggio 2021 consid. 2.14.; STCA 38.2021.8 dell’8 marzo 2021 consid. 2.8.). Sul tema cfr. anche STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 e STF 9C_394/2021 del 3 gennaio 2022. 2.8. La ricorrente, vincente in causa e rappresentata dall’avv. __________ del RA 1, ha diritto all'importo di fr. 1’000 a titolo di ripetibili (cfr. art. 61 lett. g LPGA; 30 Lptca; STF C 130/04 del 9 novembre 2005).
Dispositiv
- dichiara e pronuncia §§ Gli atti sono rinviati alla Cassa CO 1 perché proceda come indicato al consid. 2.6. Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni Il presidente Il segretario di Camera Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Raccomandata
Incarto n.38.2021.93
dc/sc
Lugano
14 marzo 2022
In nomedella Repubblica e CantoneTicino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 18 novembre 2021 di
RI 1
contro
la decisione su opposizione del 25 ottobre 2021 emanata da
CO 1
in materia di assicurazione contro la disoccupazione
ritenuto,in fatto
in diritto
Questi principi sono stati ribaditi dal Tribunale federale in una sentenza 8C_99/2021 del 27 ottobre 2021, pubblicata in DLA 2021 Nr. 14 pag. 420-423, relativa ad unassicurata che si era licenziata con effetto immediato presentando un certificato medico, dopo avere subito del mobbing sul posto di lavoro.
Il Tribunale federale, contrariamente allautorità cantonale di ricorso, ha ritenuto che, a ragione, la Cassa di disoccupazione aveva inflitto una sanzione allassicurata e al riguardo si è così espresso:
Fattispecie/base legale
Colpa
1.
Disoccupazione imputabile allassicurato
(art. 30 cpv. 1 lett. a LADI ; 44 e 45, cpv. 3, 4 e 5 OADI; art. 20
Convenzione n.168 dellOrganizzazione internazionale del lavoro)
1.A
Accettazione da parte dellassicurato di una disdetta in tempo inopportuno (art. 336c CO) o senza rispetto del termine di disdetta, anche in caso di applicazione dellarticolo 29 LADI (Prassi LADI ID C244)
Vi è colpa se lassicurato ha conoscenze in materia di diritto del lavoro, o se non ne ha e non offre i propri servizi nonostante lingiunzione della cassa.
Lentità delle pretese salariali perse influisce sul grado della colpa. Lo scopo della sospensione è far partecipare in modo adeguato lassicurato al danno che ha cagionato allassicurazione con il suo comportamento scorretto (Prassi LADI ID D1)
1
Fino a un mese di pretese salariali perse
L
2
Fino a due mesi di pretese salariali perse
M
3
Più di due mesi di pretese salariali perse
M-G
Ledirettive amministrative non costituiscono norme giuridiche e non sono vincolanti per il giudice delle assicurazioni sociali (cfr. STF 8C_503/2021 del 18 novembre 2021 consid. 4.2.; STF 8C_463/2021 del 9 novembre 2021 consid. 4.2.; STF 9C_458/2020 del 27 settembre 2021 consid. 4.1.; DTF 147 V 79 consid. 7.3.2.; STF 8C_721/2020 del 15 giugno 2021 consid. 5.5.2.2.; STF9C_631/2019 del 19 giugno 2020 consid.2.3.; DTF 144 V 195; DTF 138 V 50 consid. 4.1 pag. 54; DTF 137 V 434 consid. 4.2 pag. 438; DTF 133 V 169 consid.10.1 pag. 181).
Questultimo deve tenerne conto per prendere la sua decisione nella misura in cui queste ultime permettono uninterpretazione delle disposizioni legali applicabili giustificata nel caso di specie (cfr. STF 8C_272/2021 del 17 novembre 2021 consid. 3.1.3.; STF 8C_721/2020 del 15 giugno 2021 consid. 5.5.2.2.; STF 8C_214/2020 del 18 febbraio 2021 consid. 3.2; DTF 146 V 224; DTF 146 V 104; STF 8C_405/2018 del 22 gennaio 2019 consid.6.1.1; DTF 142 V 442 consid. 5.2 pag. 445 seg.; DTF 140 V 314 consid. 3.3 pag. 317; DTF 138 V 50 consid.4.1;DTF 133 V 587 consid. 6.1 pag. 591; DTF 133 V 257 consid. 3.2 pag. 258 seg.;DTF 132 V 125 consid. 4.4; DTF 132 V 203 consid. 5.1.2; DTF 131 V 286 consid. 5.1.; DTF 131 V 45 consid.2.3; DTF 130 V 229 consid. 2.1.; DTF 127 V 57 consid. 3a; DTF 125 V 377, consid. 1c, pag. 379 e riferimenti; SVR 1997 ALV Nr. 83 consid. 3d, pag. 252, ALV Nr. 86 consid. 2c, pag. 262, ALV Nr. 88 consid. 3c, pag. 267-268 = DLA 1998 N. 24, consid. 3c, pag. 127 e ALV Nr. 98 consid. 4a, pag. 300).
Il giudice deve, invece, scostarsene quando esse sono incompatibili con i disposti legali in esame (cfr. STF 8C_405/2018 del 22 gennaio 2019 consid. 6.1.1.; DTF 130 V 229 consid. 2.1.; STF H 183/00 dell'8 maggio 2001; DTF 126 V 68 consid. 4b; DTF 125 V 379 consid. 1c e sentenze ivi citate; SVR 1997 ALV Nr. 86, consid. 2c, pag. 262, SVR 1997 ALV Nr. 88, consid. 3c, pag. 267-268 = DLA 1998 N. 24, consid. 3c, pag. 127, SVR 1997 ALV Nr. 98, consid. 4a, pag. 300; DTF 120 V 163 consid. 4b, DTF 119 V 65 consid.5a; RCC 1992 pag. 514, RCC 1992 pag. 220 consid. 16; DLA 1992 N. 5, consid. 3b, pag. 91; DTF 117 V 284 consid.4c, DTF 116 V 19 consid. 3c, DTF 114 V 16 consid. 1, DTF 112 V 233 consid.2a, DTF 110 V 267 consid. 1a, DTF 109 V 4 consid.3a; vedi inoltreBois, "Procédures applicables aux requérants d'asile" in RSJ 1988 pag. 77ss;Duc-Greber: "La portée de l'art. 4 de la Constitution fédérale en droit de la sécurité sociale" in RDS 1992 II pag. 527;Cattaneo, "Les mesures préventives et de réadaptation de l'assurance-chômage", Ed.Helbing & Lichtenhahn, Basilea e Francoforte sul Meno 1992, pag. 296-297).
Questa Corte ritiene che, visto leffetto devolutivo del deposito dellimpugnativa - implicante il passaggio allautorità di ricorso della trattazione della causa, oggetto della decisione impugnata (cfr. DTF 143 V 393 consid. 8.2.; STF 8C_284/2014 del 16 dicembre 2014 consid. 5.2.2.; DTF 127 V 228 consid. 2.b.aa; STF C 325/00 del 28 marzo 2002) -, la Cassa non avrebbe dovuto procedere a nessun atto istruttorio mentre era pendente la procedura ricorsuale davanti al TCA.
Di questo aspetto il responsabile cantonale della Cassa sembra esserne peraltro cosciente (cfr. consid. 1.8: nonostante siamo in sede di ricorso abbiamo ritenuto di avere il diritto di chiedere unulteriore precisazione allex datore di lavoro).
La questione di sapere se questa violazione procedurale implica automaticamente lannullamento della decisione su opposizione impugnata oppure no non merita ulteriori approfondimenti.
La decisione contestata deve infatti essere comunque annullata per altri motivi.
A tale proposito va preliminarmente ricordato che percostante giurisprudenza federale è la decisione impugnatache costituisce il presupposto e il contenuto della contestazione sottoposta all'esame giudiziale (cfr. STF 8C_787/2020 del 26 maggio 2021 consid. 2.3.; STF 8C_542/2019 del 4 dicembre 2019 consid. 4.1.; STF 8C_784/2016 del 9 marzo 2017 consid. 3.1.; STF 8C_448/2016 del 6 dicembre 2016 consid. 2; STF 8C_360/2010 del 30 novembre 2010 consid. 1 e 2; DTF 134 V 418 consid. 5.2.1.; DTF 131 V 164; DTF 130 V 388; DTF 122 V 36 consid. 2a, DTF 110 V 51 consid. 3b e giurisprudenza ivi citata; SVR 1997 UV 81 pag. 294; STCA 38.2021.64 dell8 novembre 2021).
Si tratta evidentemente di due questioni ben distinte, le quali possono entrambe giustificare una sospensione dal diritto allindennità di disoccupazione se la colpa dellassicurata è debitamente comprovata.
Su questi fatti, che sono peraltro oggetto di due distinte denunce penali (del datore di lavoro datata 11 giugno 2021, cfr. doc. 18 e dellassicurata datata 18 giugno 2021, cfr. doc. 20), la Cassa non si è pronunciata in modo chiaro, non essendo in condizione, allo stato attuale, di decidere quale delle due versioni è quella veritiera.
Essa si è limitata a ridurre la sanzione dopo avere però sottolineato, da una parte, che è difficilmente credibile che tra le due parti non sia accaduto nulla e i fatti descritti nella denuncia della sig.ra RI 1 sono precisi (cfr. consid. 1.3.) e, daltra parte, che la sig.ra RI 1 ha dato le chiavi dellufficio al suo ex fidanzato che si è comportato in maniera violenta e aggressiva (cfr. consid. 1.5.) precisando poi successivamente che dalla versione dell'Assicurata e del suo compagno risulta non sia stata lei a dare la chiave dell'ufficio del suo ex datore di lavoro mentre il suo datore di lavoro ritiene che sia stata lei a consegnargliela.
Chiaramente, con questi nuovi documenti, vi sono due versioni opposte e quindi anche su questo punto sarà il Ministero Pubblico, come già ribadito, a pronunciarsi sui fatti (cfr. consid. 1.8.). La Cassa si è dichiarata pronta a eventualmente modificare la decisione su opposizione nel caso dovessero emergere nuovi elementi dai procedimenti in corso (cfr. consid. 1.4 in fine e consid. 1.7 in fine).
Sul secondo punto questa Corte rileva innanzitutto che, sul formulario di richiesta di indennità di disoccupazione datato 25 maggio 2021 (cfr. Doc. 3) con il quale ha rivendicato il diritto allindennità dal 17 giugno 2021 (punto 1), lassicurata ha indicato di avere lavorato dall11 gennaio al 9 giugno 2021 (punto 15), di essere stata licenziata dal datore di lavoro il 9 giugno 2021 (9 giugno 2021 durante la malattia, punto 18) e di essere stata in malattia dal 9 giugno al 18 giugno 2021 e dal 21 giugno al 28 giugno 2021 (punto 23).
RI 1 ha poi risposto sì alla domanda 25 (Ha avanzato presso il datore di lavoro pretese salariali concernenti il termine di disdetta?), precisando di avere chiesto il pagamento del mese intero di luglio.
Il TCA rileva inoltre che la patrocinatrice della ricorrente, il 6 luglio 2021, ha inviato allex datore di lavoro uno scritto del seguente tenore:
Il 15 luglio 2201 la rappresentante della datrice di lavoro ha comunicato alla patrocinatrice dellassicurata che:
"( )
8.3 Ad ogni modo si ricorda alla ricorrente che l'accertamento dei fatti incombeva in primo luogo a lei stessa in forza dell'obbligo derivante dall'art. 43 LPGA, secondo il quale l'assicuratore esamina le domande, intraprende d'ufficio i necessari accertamenti e raccoglie le informazioni di cui ha bisogno (cfr. per analogia la sentenza 8C_122/2008 del 10 marzo 2008 consid. 3). Anche per questa ragione essa non può ora rimproverare alla Corte cantonale un accertamento asseritamente lacunoso per non avere approfondito un aspetto - per altro insufficientemente sostanziato in sede cantonale come pure in sede federale, non potendosi dal solo doppio ruolo assunto da F.________ inferire un serio indizio di manifesto abuso di diritto - che avrebbe potuto e dovuto essere da lei acclarato. Come già avuto modo di affermare in altro ambito, l'amministrazione non può infatti rimandare gli approfondimenti necessari all'accertamento dei fatti determinanti alla procedura di opposizione e tanto meno a quella giudiziaria di ricorso senza in questo modo contravvenire allo scopo perseguito dalle relative disposizioni che è quello di sgravare in definitiva i tribunali (cfr.DTF 132 V 368consid. 5 pag. 374; sul tema cfr. pure RAMI 1999 n. U 342 pag. 410 [U 51/98])."
Nel caso concretosi giustifica, di conseguenza, lannullamento della decisione su opposizione e il rinvio degli atti alla Cassa affinché, da un parte, chiarisca, alla luce dellesito dei procedimenti penali in corso, se lassicurata è realmente colpevole della perdita del posto di lavoro per il suo comportamento diretto (accuse inveritiere allex datore di lavoro) o indiretto (per avere favorito e/o sollecitato la reazione violenta del suo ex compagno nei confronti dellex datore di lavoro, consegnandogli a questo scopo le chiavi del suo ufficio) (cfr. doc. 18 pag. 3 con le chiavi consegnate dalla compagna il signor __________ ha tentato di aprire la porta e si ritiene che la signora RI 1, che ha consegnato le chiavi al compagno sia instigatrice e complice del modo di agire di questultimo, vedi pure, doc. VIIA pag. 7).
In caso di risposta negativa a questo quesito (e quindi se non vi è nessuna colpa per il licenziamento con effetto immediato) la Cassa dovrà verificare se realmente la ricorrente ha rinunciato a fare valere le proprie pretese di risarcimento per licenziamento immediato ingiustificato (cfr. art. 337c CO).
Questa questione deve essere affrontata successivamente alla prima (cfr. la STF 8C_99/2021 del 27 ottobre 2021 riprodotta al consid. 2.3. nella quale una penalità è stata inflitta ad un assicurato dopo avere innanzitutto constatato che la prosecuzione del rapporto di lavoro non era ragionevolmente esigibile ed averle però contestato il fatto di avere abbandonato il suo impiego con effetto immediato).
Lamministrazione dovrà in particolare verificare se è stata introdotta una procedura esecutiva presso il foro competente (e quale esito ha avuto) e per quale motivo lassicurata non ha inoltrato unazione in Pretura (nel caso non lavesse fatto nel frattempo) mediante la sua patrocinatrice personalmente (cfr. scritto del 6 luglio 2021) o attraverso unaltra persona alla quale è riconosciuto il diritto di rappresentare le assicurate e gli assicurati nelle cause relative al diritto del lavoro.
2.7. Lart. 61 lett. a LPGA, in vigore fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve essere semplice, rapida, di regola pubblica egratuita per le parti; la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.
Il 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGA. Lart. 61 lett. a LPGA enuncia ora unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica. Dalla medesima data è entrato in vigore lart. 61 lett. fbisLPGA secondo cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.
Secondo lart. 82a LPGA (Disposizione transitoria, cfr. RU 2021 358), ai ricorsi pendenti dinanzi al tribunale di primo grado al momento dellentrata in vigore della modifica del 21 giugno 2019 si applica il diritto anteriore.
In concreto il ricorso è del 18 novembre 2021, per cui torna applicabile la disposizione legale valida dal 1° gennaio 2021.
Trattandosi di prestazioni LADI, il legislatore non ha previsto di prelevare le spese (cfr. STCA 38.2021.32 del 13 settembre 2021 consid. 2.11.; STCA 38.2021.43-44 del 13 settembre 2021 consid.2.12.; STCA 38.2021.11 del 7 giugno 2021 consid. 2.7.; STCA 38.2021.9 del 18 maggio 2021 consid. 2.14.; STCA 38.2021.8 dell8 marzo 2021 consid. 2.8.).
Sul tema cfr. anche STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 e STF 9C_394/2021 del 3 gennaio 2022.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
§§ Gli atti sono rinviati alla Cassa CO 1 perché proceda come indicato al consid. 2.6.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti