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38.2021.62

Decisione formale non nulla (ric. sostiene sia firmata da un solo collab. senza delega). Firma non condiz. di validità. Comunque dec. su opp. firmata da capo uff. e giurista. Rettamente negato condono ILR percepite a torto (controllo SECO: ditta non aveva sistema di registr. tempo di lavoro). No BF

Ticino · 2021-10-11 · Italiano TI
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Erwägungen (2 Absätze)

E. 1 LADI che regola la restituzione di prestazioni rinvia all'art. 25 LPGA.

L'art. 25 cpv. 1 LPGA stabilisce che le prestazioni indebitamente riscosse devono essere restituite. La restituzione non deve essere chiesta se l'interessato era in buona fede e verrebbe a trovarsi in gravi difficoltà.

La giurisprudenza federale sviluppata in merito al condono regolato dal vecchio art. 95 LADI conserva in ogni caso tutta la sua validità anche con l’entrata in vigore dell’art. 25 LPGA (cfr. STF C 21/07 dell’11 febbraio 2008 consid. 1.3.; STF C 174/04 del 27 aprile 2005).

2.3.   La buona fede presuppone che l'assicurato ignori che una prestazione gli è versata indebitamente. Di detta ignoranza egli non si può prevalere se la stessa è stata determinata da sua negligenza.

Inoltre, la buona fede deve essere negata se colui che si è arricchito, al momento del versamento, poteva attendersi di dover restituire, in quanto sapeva o doveva sapere, facendo prova dell’attenzione richiesta, che la prestazione era indebita (art. 3 cpv. 2 CC; STF 9C_795/2020 del 10 marzo 2021; DTF 130 V 414 consid. 4.3 e i riferimenti ivi menzionati).

Al riguardo dalla sentenza del TAF B-269/2019 del 31 marzo 2020 consid. 3.3.5. si evince:

L'Info-Service “Informazione per i datori di lavoro, Indennità per lavoro ridotto" al numero 7, pag. 8 enuncia:

Questo testo, come indicato anche dal TAF, corrispondea quanto riportatoalla voce "Richiami import­anti riguardo all'indennità per lavoro ridotto" nelle decisioni del 13 marzo 2017, 7 giugno 2017 e 31 agosto 2017 con le quali la Sezione del lavoro ha riconosciuto alla SA il diritto all'indennità per lavoro ridotto (cfr. doc. 1-3), e meglio che"per i lavoratori sottoposti al regime dell'orario ridotto bisogna ricorrere al sistema di controllo aziendale (per es. schede di timbratura, rapporti delle ore) che indicano quotidianamente le ore di lavoro prestate, comprese eventuali ore in più, ore perse per motivi economici nonché tutte le altre assenze quali ad es. vacanze, giorni di malattia, infortunio, servizio militare".

Nonostante le precise indicazioni riguardo alla necessità di implementare un sistema di controllo del tempo di lavoro che dia informazioni sulle ore di lavoro effettivamente compiute quotidianamente, l’insorgente, fino alla verifica intrapresa nel luglio 2018 dalla SECO, non ha attuato alcun sistema di verifica del tempo di lavoro idoneo, né d’altronde ha chiesto ragguagli in merito all’amministrazione.

Il fatto che l’amministrazione abbia versato alla ricorrente le indennità per lavoro ridotto per il lasso di tempo febbraio - ottobre 2017 senza sollevare alcuna obiezione circa il sistema di controllo delle ore di lavoro non è del resto di alcun ausilio per la ricorrente.

Tale circostanza è da far risalire unicamente alla mancata verifica prima del luglio 2018 da parte della SECO del sistema di registrazione del tempo di lavoro della ditta.

Ciò non è, tuttavia, da imputare all’amministrazione, in particolare alla Cassa di disoccupazione, non essendo tenuta a predisporre dei controlli approfonditi, regolari e sistematici per ogni singola impresa al momento del riconoscimento del diritto alle ILR o durante il periodo di versamento delle indennità. È infatti sufficiente che simili controlli vengano eseguiti dalla SECO in un secondo tempo nell’ambito della revisione o per sondaggio (cfr. consid. 2.4.; STAF B-269/2019 del 31 marzo 2020 consid. 3.3.6; STF 8C_129/2015 del 13 luglio 2015).

Questa Corte, considerato che i documenti già presenti all’incarto consentono al TCA di emanare il proprio giudizio, ritiene che l’assunzione di ulteriori prove non potrebbe mettere in luce nuovi elementi concreti ai fini della risoluzione della vertenza.

Di conseguenza la richiesta dell’insorgente concernente l’audizione dei testi deve essere respinta.

A tale proposito va rammentato che conformemente alla costante giurisprudenza, qualora l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduca l'amministrazione o il giudice, in base a un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato (valutazione anticipata delle prove), si rinuncerà ad assumere altre prove (cfr. STF 9C_430/2020 del 17 marzo 2021 consid. 5.1.; STF 8C_117/2020 del 4 dicembre 2020 consid. 4.3.; STF 8C_139/2019 del 18 giugno 2019 consid. 3.3.; 9C_35/2018 del 29 marzo 2018 consid. 6; STF 9C_588/2017 del 21 novembre 2017 consid. 7.2.; STF 9C_775/2016 del 2 giugno 2017 consid. 6.4.; STF 8C_794/2016 del 28 aprile 2017 consid. 4.2.; STF 9C_737/2012 del 19 marzo 2013; STF 8C_556/2010 del 24 gennaio 2011 consid. 9; STF 8C_845/2009 del 7 dicembre 2009; STF I 1018/06 del 16 gennaio 2008 consid. 5.3.; STF U 416/04 del 16 febbraio 2006, consid. 3.2.), senza che ciò costituisca una lesione del diritto di essere sentito sancito dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (cfr. DTF 124 V 94 consid. 4b; 122 V 162 consid. 1d e sentenza ivi citata).

Secondo l’art. 82a LPGA (disposizione transitoria; RU 2021 358), ai ricorsi pendenti dinanzi al tribunale di primo grado al momento dell’entrata in vigore della modifica del 21 giugno 2019 si applica il diritto anteriore.

In concreto, il ricorsoè datato 23 agosto 2021 ed è stato inoltrato il 24 agosto 2021. Pertanto è applicabile ilnuovo diritto.

L’oggetto della lite sottoposta all’esame del TCA concerne la richiesta di condono respinta dalla Sezione del lavoro.

E. 21 giugno 2019 si applica il diritto anteriore. In concreto, il ricorso è datato 23 agosto 2021 ed è stato inoltrato il 24 agosto 2021. Pertanto è applicabile il nuovo diritto . L’oggetto della lite sottoposta all’esame del TCA concerne la richiesta di condono respinta dalla Sezione del lavoro. In casu può restare aperta la questione di sapere se si tratti o meno di una controversia relativa a prestazioni secondo l’art. 61 lett. f bis LPGA. Nel caso sia una lite di prestazioni, non verrebbero accollate spese, in quanto la LADI non ne prevede l’applicazione. Anche qualora la causa non riguardasse prestazioni (in proposito cfr. STF 9C_639/2011 del 30 agosto 2012 consid. 3.2. in cui l’Alta Corte ha stabilito che non si è in presenza di controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI in caso di vertenze concernenti il condono della restituzione di prestazioni), non verrebbero comunque imposte spese. In effetti il Tribunale federale, in una sentenza 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 consid. 4.4.1., ha evidenziato che “(…) eliminando il principio della gratuità generalizzata di cui all'art. 61 lett. a LPGA, il legislatore federale non ha voluto imporre in maniera generalizzata per tutta la Svizzera l'applicazione di spese giudiziarie al di fuori del campo di applicazione dell'art. 61 lett. f bis LPGA, ma ha lasciato ai Cantoni la libertà di disciplinare la questione. Nulla impedisce a un Cantone in tale contesto di prevedere la gratuità della procedura integralmente o soltanto per alcune controversie (FF 2018 1334; BU 2018 S 668 segg; BU 2019 N 329 segg.). Se però un Cantone desidera imporre spese al di fuori del campo di applicazione dell'art. 61 lett. f bis LPGA, trattandosi di un tributo causale, deve prevedere una base legale formale chiara ed esplicita (art. 127 Cost.; DTF 145 I 52 consid. 5.2; 143 I 227 consid. 4.3.1; 124 I 241 consid. 4a, con riferimenti; UELI KIESER, Kommentar zum Bundesgesetz über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts ATSG, 2020, n. 209 ad art. 61 LPGA).” Nel Cantone Ticino, come rilevato dall’Alta Corte nella citata STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 consid. 4.4.3., “vige tuttora il principio della gratuità generalizzata (art. 29 cpv. 1 Lptca/TI)” . Ne discende che nel presente caso non si riscuotono spese giudiziarie (cfr. STCA 38.2021.39 del 25 agosto 2021).

Dispositiv
  1. dichiara e pronuncia Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni Il presidente                                                          Il segretario di Camera Daniele Cattaneo                                                 Gianluca Menghetti
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Raccomandata

Incarto n.38.2021.62

rs

Lugano

11 ottobre 2021

In nomedella Repubblica e CantoneTicino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattrice:

Raffaella Sartoris Vacchini, vicecancelliera

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 23 agosto 2021 di

RI 1

contro

la decisione su opposizione del 24 giugno 2021 emanata da

Sezione del lavoro,6501 Bellinzona

in materia di assicurazione contro la disoccupazione

ritenuto,in fatto

1.5.   Nella sua risposta del 14 settembre 2021 la Sezione del lavoro ha postulato la reiezione dell’impugnativa con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (doc. III).

in diritto

Il TF, nella sentenza 1P.330/2000 del 12 dicembre 2000, pubblicata in DTF 127 I 44, al consid.3b, non pubblicato, ha peraltro affermato che “Nach Lehre und Rechtsprechung ist die Unterschrift nicht von Bundesrechts wegen Gültigkeitserfordernis für eine Verfügung, solange das anwendbare Recht nicht ausdrücklich eine Unterschrift verlangt (BGE 112 V 87 E. 1; 105 V 248 E. 4 S. 251 ff.). Das Fehlen einer vorgeschriebenen Unterschrift führt zudem in der Regel nicht zur Nichtigkeit, sondern höchstens zur Anfechtbarkeit der Verfügung (Alfred Kölz/Isabelle Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2. Aufl. , Zürich 1998, S. 131 Rz. 365; René A. Rhinow/Beat Krähenmann, Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung, Ergänzungsband, Basel/Frankfurt 1990, S. 104, 283). Dies gilt zumindest dann, wenn sie anstatt von zwei nur von einer Person unterzeichnet wurde (Rhinow/Krähenmann, a.a.O., S. 120 f.).”

Sul tema cfr. STF 9C_412/2007 del 9 luglio 2008; D. Cattaneo, "Sentenze recenti del Tribunale cantonale delle assicurazioni" in Temi scelti di diritto delle assicurazioni sociali. Ed. CFPG 2006 pag. 135 seg. (139-141).

2.2.   Per quanto attiene alla questione di merito relativa alla domanda di condono della restituzione di indennità per lavoro ridotto percepite a torto, l'art. 95 cpv. 1 LADI che regola la restituzione di prestazioni rinvia all'art. 25 LPGA.

L'art. 25 cpv. 1 LPGA stabilisce che le prestazioni indebitamente riscosse devono essere restituite. La restituzione non deve essere chiesta se l'interessato era in buona fede e verrebbe a trovarsi in gravi difficoltà.

La giurisprudenza federale sviluppata in merito al condono regolato dal vecchio art. 95 LADI conserva in ogni caso tutta la sua validità anche con l’entrata in vigore dell’art. 25 LPGA (cfr. STF C 21/07 dell’11 febbraio 2008 consid. 1.3.; STF C 174/04 del 27 aprile 2005).

2.3.   La buona fede presuppone che l'assicurato ignori che una prestazione gli è versata indebitamente. Di detta ignoranza egli non si può prevalere se la stessa è stata determinata da sua negligenza.

Inoltre, la buona fede deve essere negata se colui che si è arricchito, al momento del versamento, poteva attendersi di dover restituire, in quanto sapeva o doveva sapere, facendo prova dell’attenzione richiesta, che la prestazione era indebita (art. 3 cpv. 2 CC; STF 9C_795/2020 del 10 marzo 2021; DTF 130 V 414 consid. 4.3 e i riferimenti ivi menzionati).

Al riguardo dalla sentenza del TAF B-269/2019 del 31 marzo 2020 consid. 3.3.5. si evince:

L'Info-Service “Informazione per i datori di lavoro, Indennità per lavoro ridotto" al numero 7, pag. 8 enuncia:

Questo testo, come indicato anche dal TAF, corrispondea quanto riportatoalla voce "Richiami import­anti riguardo all'indennità per lavoro ridotto" nelle decisioni del 13 marzo 2017, 7 giugno 2017 e 31 agosto 2017 con le quali la Sezione del lavoro ha riconosciuto alla SA il diritto all'indennità per lavoro ridotto (cfr. doc. 1-3), e meglio che"per i lavoratori sottoposti al regime dell'orario ridotto bisogna ricorrere al sistema di controllo aziendale (per es. schede di timbratura, rapporti delle ore) che indicano quotidianamente le ore di lavoro prestate, comprese eventuali ore in più, ore perse per motivi economici nonché tutte le altre assenze quali ad es. vacanze, giorni di malattia, infortunio, servizio militare".

Nonostante le precise indicazioni riguardo alla necessità di implementare un sistema di controllo del tempo di lavoro che dia informazioni sulle ore di lavoro effettivamente compiute quotidianamente, l’insorgente, fino alla verifica intrapresa nel luglio 2018 dalla SECO, non ha attuato alcun sistema di verifica del tempo di lavoro idoneo, né d’altronde ha chiesto ragguagli in merito all’amministrazione.

Il fatto che l’amministrazione abbia versato alla ricorrente le indennità per lavoro ridotto per il lasso di tempo febbraio - ottobre 2017 senza sollevare alcuna obiezione circa il sistema di controllo delle ore di lavoro non è del resto di alcun ausilio per la ricorrente.

Tale circostanza è da far risalire unicamente alla mancata verifica prima del luglio 2018 da parte della SECO del sistema di registrazione del tempo di lavoro della ditta.

Ciò non è, tuttavia, da imputare all’amministrazione, in particolare alla Cassa di disoccupazione, non essendo tenuta a predisporre dei controlli approfonditi, regolari e sistematici per ogni singola impresa al momento del riconoscimento del diritto alle ILR o durante il periodo di versamento delle indennità. È infatti sufficiente che simili controlli vengano eseguiti dalla SECO in un secondo tempo nell’ambito della revisione o per sondaggio (cfr. consid. 2.4.; STAF B-269/2019 del 31 marzo 2020 consid. 3.3.6; STF 8C_129/2015 del 13 luglio 2015).

Questa Corte, considerato che i documenti già presenti all’incarto consentono al TCA di emanare il proprio giudizio, ritiene che l’assunzione di ulteriori prove non potrebbe mettere in luce nuovi elementi concreti ai fini della risoluzione della vertenza.

Di conseguenza la richiesta dell’insorgente concernente l’audizione dei testi deve essere respinta.

A tale proposito va rammentato che conformemente alla costante giurisprudenza, qualora l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduca l'amministrazione o il giudice, in base a un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato (valutazione anticipata delle prove), si rinuncerà ad assumere altre prove (cfr. STF 9C_430/2020 del 17 marzo 2021 consid. 5.1.; STF 8C_117/2020 del 4 dicembre 2020 consid. 4.3.; STF 8C_139/2019 del 18 giugno 2019 consid. 3.3.; 9C_35/2018 del 29 marzo 2018 consid. 6; STF 9C_588/2017 del 21 novembre 2017 consid. 7.2.; STF 9C_775/2016 del 2 giugno 2017 consid. 6.4.; STF 8C_794/2016 del 28 aprile 2017 consid. 4.2.; STF 9C_737/2012 del 19 marzo 2013; STF 8C_556/2010 del 24 gennaio 2011 consid. 9; STF 8C_845/2009 del 7 dicembre 2009; STF I 1018/06 del 16 gennaio 2008 consid. 5.3.; STF U 416/04 del 16 febbraio 2006, consid. 3.2.), senza che ciò costituisca una lesione del diritto di essere sentito sancito dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (cfr. DTF 124 V 94 consid. 4b; 122 V 162 consid. 1d e sentenza ivi citata).

Secondo l’art. 82a LPGA (disposizione transitoria; RU 2021 358), ai ricorsi pendenti dinanzi al tribunale di primo grado al momento dell’entrata in vigore della modifica del 21 giugno 2019 si applica il diritto anteriore.

In concreto, il ricorsoè datato 23 agosto 2021 ed è stato inoltrato il 24 agosto 2021. Pertanto è applicabile ilnuovo diritto.

L’oggetto della lite sottoposta all’esame del TCA concerne la richiesta di condono respinta dalla Sezione del lavoro.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                          Il segretario di Camera

Daniele Cattaneo                                                 Gianluca Menghetti