Erwägungen (5 Absätze)
E. 2 novembre 2020 ed un prelievo in contantidal 6 novembre 2020, per Euro 100.- (pari a fr. 109.25) effettuato dopo che in data 31 ottobre 2020 lassicurato aveva già prelevato Euro 100.- in contanti dal conto risparmio (cfr. all. a doc. 11) - cui, sino al 30 novembre 2020, allorquando cè stato un prelievo di fr. 100., non ha fatto seguito alcun movimento (cfr. all. a doc. 11).
In tale contesto questa Corte ribadisce che secondo la giurisprudenza federale per concludere circa lesistenza di uneffettiva residenza in Svizzera non basta in ogni caso che lassicurato ritorni regolarmente in Svizzera allo scopo di ossequiare i suoi obblighi di disoccupato (cfr. STF C 290/03 del 6 marzo 2006).
Daltra parte è sufficiente dimostrare una costante presenza sul mercato del lavoro svizzero(cfr. DTF 125 V 469), indipendentemente dal carattere più o meno precario delle abitazioni reperite.
Alla luce di tali elementi, questo Tribunale ritiene che anche la questione relativa alla dimora in Svizzera dellassicurato nel periodo dal 1° novembre 2020 al 30 aprile 2021 debba essere approfondita dallamministrazione, cui gli atti devono essere rinviati anche affinché appuri se il ricorrente ha dimorato effettivamente in Svizzera in quel lasso di tempo (verificando altresì la qualità e la quantità delle ricerche di impiego effettuate).
Qualora dagli accertamenti che lamministrazione esperirà emerga che linsorgente è regolarmente stato presente su suolo elvetico nel periodo indicato, la Sezione del lavoro esaminerà anche gli altri presupposti fissati dallart. 8 LADI per riconoscere il diritto allindennità di disoccupazione.
E. 23 novembre 2015, massimata in RtiD II-2016 N. 63 pag. 309, il Tribunale federale, confermando la sentenza del TCA (cfr. qui sotto al consid. 2.5.), ha sottolineato che “ è peraltro anche più probabile che il centro dei propri interessi fosse in Italia, presso la di lui coniuge, ove disponeva di un’abitazione più spaziosa e non in Svizzera ” dove viveva in un bilocale con il figlio. In una sentenza pubblicata in DLA 2016 n° 10 pag. 227 il Tribunale federale ha ribadito che l’articolo 8 LADI stabilisce che per aver diritto alle indennità di disoccupazione un assicurato deve risiedere in Svizzera (cpv. 1 lett. c). Questa condizione vale anche per i cittadini svizzeri residenti in uno Stato dell’UE. In tal caso si applicano anche l’ALC e il Regolamento n. 883/2004, benché il diritto comunitario non specifichi la questione del domicilio e lasci che siano le legislazioni nazionali a farlo. Se, in quel caso di specie, l’assicurato non risiede in Svizzera e non soddisfa quindi il presupposto di cui all’articolo 8 capoverso 1 lettera c LADI, la competenza sulle prestazioni non è dunque della Confederazione. In una sentenza 8C_157/2016 del
E. 24 marzo 2016 l’Alta Corte, dichiarando inammissibile il ricorso di un assicurato interposto contro una sentenza del TCA con la quale gli era stato negato il diritto a indennità di disoccupazione, ha evidenziato che: " (…) la Corte in modo particolare ha concluso come la condivisione dell'appartamento di due locali e mezzo (60 m 2 ), di cui il conduttore è un amico, dormendo sul divano del soggiorno, quando nel fine settimana era regolare il rientro in Italia, non potesse costituire una residenza in Svizzera a norma dell'art. 8 cpv. 1 lett. c LADI (cfr. recentemente sulla tematica sentenza 8C_592/2015 del 23 novembre 2015 consid. 5), condizione essenziale per l'ottenimento delle prestazioni dell'assicurazione contro la disoccupazione.” In una sentenza 8C_245/2016 del 19 gennaio 2017 il Tribunale federale ha negato il diritto alle indennità di disoccupazione ad un assicurato che, pur avendo il centro delle relazioni personali in Svizzera, aveva la residenza effettiva in Francia. In quell’occasione l’Alta Corte si è così espressa: " 4.1. Les motifs exposés par la juridiction cantonale sont convaincants. Il n'est pas contesté que le recourant et sa famille entretiennent des liens privilégiés avec la Suisse, plus particulièrement à D.________ où réside la mère du recourant, où sont scolarisés ses enfants et où certains membres de la famille pratiquent des activités de loisirs. Il n'en demeure pas moins que les premiers juges étaient fondés à conclure à l'absence d'un domicile en Suisse pendant la période en cause. En effet, à lui seul, l'existence d'un centre de relations personnelles à D.________ n'est pas déterminant. Il faut bien plutôt accorder un poids décisif au fait que la famille résidait dans une villa sise en France. Les circonstances invoquées par l'intéressé ne suffisent pas à remettre en cause l'argumentation de la juridiction cantonale. Par ses affirmations, le recourant ne conteste d'ailleurs pas concrètement les motifs de l'arrêt entrepris, ni n'indique précisément en quoi l'autorité précédente aurait établi les faits déterminants de façon manifestement inexacte au sens de l'art. 97 al. 1 LTF.” In una sentenza 8C_420/2017 del 21 giugno 2017 il Tribunale federale ha dichiarato manifestamente inammissibile il ricorso inoltrato contro la sentenza 38.2016.72 del 24 aprile 2017 con la quale il TCA aveva considerato un assicurato frontaliere vero, argomentando: " (…) che il ricorrente non si confronta con le motivazioni del Tribunale cantonale delle assicurazioni, il quale, fondandosi sugli atti al fascicolo e sulle di lui dichiarazioni, ha spiegato le ragioni per cui facesse difetto una residenza in Svizzera a norma dell'art. 8 cpv. 1 lett. c LADI, che in modo particolare la Corte cantonale ha accertato, negando un centro delle relazioni personali in Svizzera, come il ricorrente avesse dimora in un monolocale arredato, precedentemente in albergo o da terze persone, fosse proprietario in Italia di una parte di casa, ove era domiciliata la di lui madre, e di un appartamento occupato dalla compagna e dai propri figli peraltro iscritti in scuole della Lombardia, luogo in cui vi faceva ritorno settimanalmente, nonché egli con la sua famiglia non abbia mai avuto l'intenzione di trasferirsi in Svizzera, che il ricorrente si limita a evocare genericamente in poche righe un "dovere di genitore", corsi extra lavorativi e diplomi conseguiti in Svizzera, nonché asseriti rientri settimanali in Italia mai effettuati. (…)” In una sentenza 8C_186/2017 del 1° settembre 2017, massimata in RtiD I-2018 N. 61 pag. 281, il Tribunale federale ha confermato la STCA 38.2016.57 del 6 febbraio 2017 che aveva stabilito che un assicurato aveva la residenza all’estero. Si trattava di un ricorrente nato a Lugano, che all'età di tre anni si è trasferito con la madre e i fratelli in Italia. In Svizzera era attivo come falegname, era iscritto all'anagrafe degli italiani residenti all'estero e mentre lavorava risiedeva in locazione a Lugano in un appartamento di 2.5 locali con il fratello. Le spese dell'abitazione erano divise fra il ricorrente, suo fratello e i genitori. Egli era in possesso di un veicolo, il quale non era ancora stato sdoganato. Il ricorrente rientrava nel fine settimana in Italia. Il suo profilo Facebook indicava il proprio domicilio in Italia ed egli era vicepresidente di un'associazione sportiva come anche era tesserato a una federazione italiana. Il TCA ha concluso che il centro delle relazioni professionali era in Svizzera, mentre quello delle relazioni personali, era in Italia. L’Alta Corte ha al riguardo sviluppato le seguenti considerazioni: " 5.2. Il presupposto della residenza in Svizzera non può essere ammesso o negato a priori o stabilito in maniera astratta, ma può essere data una risposta unicamente prendendo in considerazione le prove e le circostanze del singolo caso (cfr. DTF 142 V 590 consid. 5.2 pag. 595). Il ricorrente se non in maniera generica non dimostra l'insostenibilità (consid. 1.1) degli accertamenti della Corte cantonale. Si duole unicamente del peso dato asseritamente ad alcune prove. L'assicurato in realtà tenta impropriamente di dare una propria visione agli accertamenti svolti dai giudici ticinesi, i quali hanno valutato il caso alla luce di tutti gli elementi nel fascicolo. Invano, il ricorrente potrebbe pretendere che il Tribunale delle assicurazioni si sia fondato unicamente sull'estratto del profilo facebook o estrapolando singoli frasi. Egli poi pare dimenticare che per prassi invalsa il giudice deve dare più peso alle prime dichiarazioni, le quali sono espresse in generale in un momento in cui la persona interessata non è ancora cosciente delle conseguenze giuridiche (cosiddette dichiarazioni della prima ora; DTF 142 V 590 consid. 5.2 pag. 594 seg.). Resta in definitiva solo da valutare se dagli accertamenti dei giudici di merito si possa negare il presupposto della residenza in Svizzera. 5.3. Il ricorrente ancora in sede federale si limita a mettere in luce aspetti della sua vita professionale (formazione), anziché porre l'accento sulle proprie relazioni personali in Svizzera. È vero, il ricorrente condivide un appartamento a Lugano con il fratello. Tuttavia, per sua stessa dichiarazione le spese sono infatti assunte in parte dalla famiglia, che risiede in Italia (sull'importanza del luogo di dimora della propria famiglia; sentenza 8C_777/2010 del 20 giugno 2011 consid. 3.3). La medesima abitazione è condivisa con suo fratello (in caso di concubinato si veda sentenza 8C_203/2013 del 23 aprile 2014 consid. 2.2). Inoltre, il ricorrente è attivo in società sportive oltreconfine, come anche ivi frequenta alcune amicizie. In tale ottica, anche il profilo facebook può essere considerato fra gli elementi di valutazione. Alla luce di questi elementi, il Tribunale cantonale delle assicurazioni non ha però violato il diritto federale. Diversamente dall'opinione del ricorrente, la vicinanza alla frontiera, specialmente nel Sottoceneri, e la grande mobilità non possono essere viste come una sorta di espediente e non possono portare a voler ammettere più facilmente una residenza in Svizzera. Al contrario, queste circostanze inducono tutt'al più a un maggior rigore nell'applicazione della normativa, al fine di sincerarsi veramente che l'assicurato abbia il centro delle sue relazioni personali in Svizzera. La conoscenza di un'altra lingua nazionale non è decisiva se non in relazione con altri spiccati elementi personali, trattandosi di lingue parlate non soltanto in Svizzera (cfr. sentenza 8C_723/2012 dell'11 dicembre 2012 consid. 4.3). Del resto, il ricorrente non ha mai preteso di avere altra residenza in Svizzera al di fuori di Lugano, ove la lingua ufficiale è quella italiana. Le critiche ricorsuali pertanto sotto questo profilo sono infondate. (…)” Al riguardo cfr. pure STF 8C_632/2020 dell’8 giugno 2021; STF 8C_380/2020 del 24 settembre 2020; STF 8C_703/2017 del 29 marzo 2018; STCA 38.2017.43 del 25 ottobre 2017, massimata in RtiD I-2018 N. 62 pag. 282; STCA 38.2020.51 del 25 gennaio 2021; STCA 38.2020.74 del 15 marzo 2021; STCA 38.2021.2 del 10 maggio 2021. In una sentenza 8C_280/2019 del 5 settembre 2019, pubblicata in DLA 2019 Nr. 13 pag.360-364, il Tribunale federale ha stabilito che: " (…) ai disoccupati si applica la legislazione dell’ultimo Stato di occupazione prima dell’inizio della disoccupazione. Se l’ultimo Stato in cui era impiegata una persona disoccupata – nella fattispecie una cittadina tedesca – è la Svizzera, per l’esame delle prestazioni è determinante la legislazione svizzera. Secondo l’articolo 8 capoverso 1 lettera c LADI, il diritto all’indennità di disoccupazione presuppone che l’assicurato abbia la sua dimora abituale in Svizzera. Spetta alla persona assicurata rendere verosimile o dimostrare con tutti i mezzi disponibili (fattura dell’elettricità, contratto di affitto, ecc.) che dimora effettivamente in Svizzera. Tuttavia, se necessario, la Cassa deve procedere ai chiarimenti necessari; la cassa deve segnatamente assumere le prove fornite dalla persona assicurata.” In un’altra sentenza 8C_163/2019 del 5 agosto 2019, massimata in RtiD I-2020 N. 44 pag. 253-254, l’Alta Corte ha confermato la STCA 38.2018.7 del 28 gennaio 2019 aveva stabilito che un assicurato aveva la residenza all’estero. Si trattava di un assicurato di nazionalità italiana, in possesso di un permesso B rilasciato nel gennaio 2013, nonché di un permesso C da novembre 2017 e la cui famiglia – composta della moglie e di tre figli minorenni – abitava in Italia (in una villetta di proprietà) vicino all’appartamento dei suoceri dove, in prima battuta, ha dichiarato di recarsi una volta alla settimana e che, non avendovi la residenza ai sensi dell’art. 8 cpv. 1 lett. c LADI, non aveva diritto a percepire le indennità di disoccupazione in Svizzera a decorrere dal 1° luglio 2017. 2.3. Nella presente evenienza questo Tribunale ricorda innanzitutto che, dal profilo del diritto interno, un assicurato ha diritto alle indennità di disoccupazione se risiede in Svizzera ai sensi dell’art. 8 cpv. 1 lett. c LADI, ossia se ha la residenza effettiva in Svizzera, nonché l’intenzione di conservarla durante un certo periodo e di farne il centro delle proprie relazioni personali (cfr. supra consid. 2.2.) Inoltre va osservato che la nozione di residenza secondo la LADI ha un carattere autonomo e si distingue sia dal domicilio civile (art. 13 cpv. 1 LPGA e 23 CC), sia dalla dimora abituale (art. 13 cpv. 2 LPGA), sia, ancora, dal domicilio secondo la legislazione sugli stranieri (cfr. consid. 2.3.; DTF 125 V 465 consid. 2a pag. 466 seg.). In una sentenza 8C_703/2017 del
E. 29 marzo 2018 consid. 3.1. il Tribunale federale ha ribadito che possedere un indirizzo ufficiale in Svizzera, rispettivamente pagarvi le imposte non è determinante se altri indizi consentono di concludere per l’esistenza di una residenza abituale all’estero (cfr. pure STF 8C_245/2016 del 19 gennaio 2017 consid. 2). In una sentenza 8C_380/2020 del 24 settembre 2020 il Tribunale federale ha confermato il concetto di residenza secondo la LADI ed ha sottolineato che questo presupposto non deve essere adempiuto soltanto quando si realizza il caso di assicurazione (cioè quando viene aperto il termine quadro) bensì deve valere durante tutto il periodo per il quale vengono pretese le prestazioni. RI 1 (nato il __________ 1960), di nazionalità italiana ed attualmente in possesso di un permesso B UE/AELS - rilasciato il 20 agosto 2019 e valido fino al 19 agosto 2024 (cfr. doc. 3) -, dopo aver lavorato presso il __________ dal 13 marzo al 15 maggio 2019 (cfr. doc. 4 ed all. a doc. 7) e successivamente agli impieghi svolti, tra agosto 2019 e marzo 2020, nella Svizzera tedesca, dapprima nella ristorazione (come pizzaiolo) e poi come stalliere (cfr. doc. 4, 7 e 9/17), dal 1° luglio al 31 ottobre 2020 è stato assunto come pizzaiolo con contratto di lavoro di durata determinata presso il __________ (cfr. doc. 9/11, 9/15, 9/16). Giova rilevare che il ricorrente, prima dell’impiego dell’estate 2020, era già stato attivo, sempre in qualità di pizzaiolo nei periodi dall’11 maggio al 31 ottobre 2015 e dal 1° maggio al 31 ottobre 2018, presso tale ultima struttura, e meglio come risulta dal curriculum vitae prodotto dal medesimo (cfr. doc. 4). Dal “ contratto di lavoro determinato ” emerge che per un impiego di 43.5 ore settimanali, RI 1 avrebbe dovuto percepire un “ salario fisso ” di fr. 3'700.-/mese cui si aggiungevano fr. 300.- a valere quale quota parte della tredicesima, per un salario mensile lordo pari a, quindi, fr. 4'000.- ed un netto di fr. 3'138.95 al mese (cfr. doc. 9/16). Dai conteggi stipendi agli atti si evince però, ch’egli, ha avrebbe lavorato ben oltre le 43.5 ore convenute, e meglio anche nel corso di quelli che dovevano essere i giorni liberi, percependo i seguenti stipendi: - mese di luglio 2020: o salario lordo fr. 3'800.- o liberi 8 giorni fr. 1'008.- o tredicesima fr. 320.- o totale salario lordo fr. 5'128.- e, al netto delle deduzioni, fr. 4'105.13 (sui quali il ricorrente aveva già ricevuto un acconto di fr. 500.-; cfr. doc. 9/15); - mese di agosto 2020: o salario lordo fr. 3'800.- o liberi 9 giorni fr. 1'134.- o tredicesima fr. 320.- o totale salario lordo fr. 5'254.- e, al netto delle deduzioni, fr. 4'213.48 (cfr. doc. 9/15); - mese di settembre 2020: o salario lordo fr. 3'800.- o liberi 5 giorni fr. 630.- o tredicesima fr. 320.- o totale salario lordo fr. 4’750.- e, al netto delle deduzioni, fr. 3'776.39 (cfr. doc. 9/15); - mese di ottobre 2020: o salario lordo fr. 3'800.- o liberi 14 giorni fr. 1’764.- o tredicesima fr. 320.- o totale salario lordo fr. 5’884.- e, al netto delle deduzioni, fr. 4'759.85 (cfr. doc. 9/15); Al termine del rapporto lavorativo, vale a dire a decorrere dal 1° novembre 2020 l’assicurato ha postulato il diritto a beneficiare delle indennità di disoccupazione (cfr. doc. 1). In data 16 ottobre 2020, RI 1, nel compilare il “ Modulo – informazioni integrative per la registrazione all’Ufficio regionale di collocamento (URC)” ha indicato, d’un lato, di essere alla ricerca di un impiego “ dal lunedì al venerdì” e, d’altro lato, che il proprio nucleo familiare era composto dalla “ coniuge/partner” __________ (nata l’__________ 1984) e dal “ figlio ” __________ (nato il __________ 2011), che ha indicato risiedere entrambi in Via __________ ad __________ (cfr. doc. 6), e cioè in quello che, due giorni prima, in occasione della registrazione presso l’URC, aveva indicato corrispondere al suo “ indirizzo completo all’estero” (cfr. doc. 5). Con scritto di data 21 ottobre 2020, l’amministrazione, preso atto che l’assicurato, dal 1° luglio 2020, risiedeva “ presso un conoscente a __________” , e necessitando di “ ulteriori informazioni in merito alla sua residenza in Svizzera” gli ha chiesto di fornire riscontro ad una serie di quesiti cui RI 1, il 2 novembre 2020, ha (in parte) risposto, e meglio come segue: “01 Lei è iscritto all’AIRE? No. 02 Di quanti locali è composto l’appartamento di __________? 4 ½. 03 Quanto paga di affitto mensile? 04 Esiste un contratto di locazione? 05 Chi ha stipulato il contratto? Nessun contratto. 06 Nell’appartamento di __________ vive da solo? No. 07 Dove risiede la sua famiglia? In Italia. 08 In casa propria o in affitto? In affitto. 09 Quando era occupato presso l’ultimo datore di lavoro, quanto rientrava dalla sua famiglia? 1 volta al mese. 10 Dalla data di iscrizione alla disoccupazione quando rientra dalla sua famiglia? Quando ho libero. 11 Ha un veicolo privato? Sì. 12 Quale è il numero di targa? __________ Ticino. 13 Quale è la sua cassa malattia? __________. 14 Chi è il suo medico curante? __________. 15 Quale è la durata settimanale del suo soggiorno in Ticino? 5 giorni. 16 Quali legami ha con la Svizzera? Lavoro. 17 È membro di società, associazioni o altri enti in Svizzera? No 18 È abbondato a giornali o riviste? No.” (cfr. doc. 9/1). L’11 novembre 2020, oltre a compilare la “ domanda d’indennità di disoccupazione ”, l’assicurato, per gli “ obblighi di mantenimento nei confronti di figli ” ha indicato di essere il padre di __________, domiciliato ad “__________ (__________) ” e nato il __________ 2011 in __________ (cfr. doc. 9/12). In data 24 novembre 2020, la Cassa, preso atto delle risposte fornite dal ricorrente e della documentazione ricevuta, ha interpellato l’ufficio giuridico della Sezione del Lavoro per sapere se “ il signor RI 1 è da ritenere idoneo al collocamento ” e “ se sì perché la residenza effettiva è nel nostro Paese ” (cfr. doc. 9). Il 27 novembre 2020, la Sezione del Lavoro – “ preso atto della sua situazione personale, segnatamente, del suo contro di relazioni personali e affetti (…) che si colloca in Italia e del suo pendolarismo settimanale ” - ha, da parte sua, comunicato all’assicurato quanto segue (assegnandogli, altresì, un termine per produrre eventuali osservazioni): " In particolare, l’esame del suo caso s’impone nella misura in cui dalle risposte fornite il 2 novembre 2020 alla Cassa __________ in merito alla verifica della residenza in Svizzera, in buona sostanza ha dichiarato: - Di non essere iscritto all’A.I.R.E. (Anagrafe Italiani Residenti all’estero); - Di non aver stipulato nessun contratto di locazione (ndr. poiché soggiorna presso un ex collega di lavoro: __________ che dimora con il figlio __________); - La sua famiglia risiede in Italia (__________); - Di rientrare dalla sua famiglia ogni qual volta è libero da lavoro; - La sua durata del soggiorno in Ticino è di 5 giorni settimanali; - Con la Svizzera ha unicamente legami di lavoro” (cfr. doc. 10) In data 10 dicembre 2020, l’assicurato ha comunicato alla Sezione del Lavoro quanto segue: " (…) In merito al punto quando sono libero, io non pensavo che fosse una colpa andare in Italia a prendere il mio bambino e condurlo al mio domicilio a ___________ per due giorni; forse mi sarò spiegato male, quindi penso di non aver commesso alcuna infrazione, quindi mi metto al vostro giudizio. In merito al certificato di residenza della signora __________, non posso produrlo perché la signora non vuole più avere nessun rapporto col sottoscritto e appena arriveranno gli estratti conti della ___________, li invierò.” (cfr. doc. 11). Contestualmente, ha prodotto la seguente documentazione: - certificato di residenza / certificato di stato di famiglia di data 30 novembre 2020 rilasciato dal Comune di __________, da cui emerge che RI 1 “ è residente in questo Comune del 28-03-2006 per immigrazione da __________ (__________) ” - la richiesta di iscrizione all’AIRE di data 3 dicembre 2020 indicante l’arrivo in Svizzera dal 20 agosto 2020, dalla quale emerge che il figlio dell’assicurato risiede in __________; - la copia della carta d’identità e della tessera sanitaria italiane, nonché del permesso B; - la visura per soggetto aggiornata al 3 dicembre 2020, dalla quale emerge che RI 1 non ha terreni e fabbricati nella provincia di __________; - la copia del contratto di locazione sottoscritto per la durata di quattro anni (dal 1° settembre 2019 al 31 agosto 2023) tra __________ (locatore) e RI 1 (conduttore) per un appartamento di 5.5. locali sito ad __________, indicante il “ divieto di sublocazione parziale o totale ”, così come il divieto “ di immettere nell’alloggio persone estranee al nucleo familiare della “parte conduttrice ”; - la richiesta di registrazione del contratto di locazione presso l’Agenzia delle entrate (importo del canone euro 5'400.-); - gli estratti conto postali dell’ “ E-conto di risparmio ” intestato al ricorrente “ c/o __________ ” dal 1° gennaio al 31 ottobre 2020 sui quali non figurano accrediti riconducibili a versamenti da parte del datore di lavoro per l’attività svolta presso il ristorante di __________; - gli estratti conto postali e del “ Conto privato ” per il periodo dal 16 luglio al 30 novembre 2020 dai quali emerge, tra le voci di addebito, una “ tassa domicilio all’estero ” mensile di fr. 25.- e sui quali non figurano accrediti riconducibili a versamenti del datore di lavoro per l’attività svolta presso il ristorante di __________; - una “ lista movimenti ” del conto presso ___________ intestato a “RI 1 __________ ” dalla quale emergono, d’un lato, un cospicuo accredito a contanti (euro 4'770.-) e, d’altro lato, un successivo addebito di euro 4'768.21 avente quale causale “ saldo arretrati affitto luglio agosto settembre + spese processuali ”; - contrattualista e CG di __________; - il “ riepilogo conto corrente ” relativo al conto presso __________ relativo al periodo dal 31 marzo al 30 giugno 2020 ed all’intervallo tra il 31 dicembre 2019 ed il 31 marzo 2020 (cfr. all. a doc. 11). Con la decisione del 14 gennaio 2021, la Sezione del lavoro ha negato a RI 1 l’erogazione delle indennità di disoccupazione in quanto “ l’assicurato non adempie al presupposto del diritto all’indennità di disoccupazione (residenza in Svizzera) a decorrere dal 1° novembre 2020”. In particolare, l’amministrazione ha motivato il proprio provvedimento sulla base di quanto segue: " (…) dalle dichiarazioni rese mediante il formulario risposte verifica residenza in svizzera del 2 novembre 2020 dall’assicurato, nonché, dal Certificato di residenza del Comune di __________ (Italia), supportato dall’avente diritto alla Tessera sanitaria italiana, rileviamo che di fatto dal 28 marzo 2006 a tutt’oggi il signor RI 1 risiede in Italia e la famiglia (figlio e la di Lui madre) dell’assicurato risiede stabilmente anch’essa in Italia dove il figlio è scolarizzato. In particolare, sia durante lo svolgimento dell’attività lavorativa, sia durante la disoccupazione, l’assicurato rientra regolarmente in Italia presso la sua abitazione e/o la famiglia, tant’è che egli riferisce che durante i giorni liberi rientra in Italia dove si collocano il centro delle sue relazione personali e gli affetti. In Svizzera ha unicamente interessi professionali, dispone di un’abitazione precaria / temporanea e la durata del suo soggiorno è di 5 giorni. Si constata quindi, da dove egli soggiorni, come la residenza principale dell’interessato sia permanentemente in Italia. Attualmente non è quindi possibile ammettere che egli abbia concretizzato un legame con il Ticino (Svizzera), tale da poter considerare il luogo in cui si trova, la sua residenza primaria, che presuppone, occorre ricordarlo, la creazione nel nostro Paese del centro delle relazioni personali e non soltanto di quelle professionali. A nulla di diverso può portare il fatto che l’assicurato sia iscritto all’A.I.R.E. peraltro solamente il 3 dicembre 2020 e soltanto dopo aver avviato l’esame del suo Stato di residenza, che sia affiliato ad una Cassa malati e che il suo veicolo a motore sia immatricolato in Ticino. 3.2. Visto che, in conclusione, l’assicurato non ha la residenza in Svizzera ma in Italia, rimane ora da stabilire – benché le nozioni di dimore per pronunciare una Decisione negativa siano sufficientemente chiarite - se egli ha diritto alle prestazioni LADI sulla base delle disposizioni di diritto internazionale (…). Considerati i rientri settimanali del medesimo presso la sua abitazione ad __________ e/o la famiglia in Italia prima (e dopo) l’iscrizione in disoccupazione, occorre tuttavia ritenerlo vero lavoratore frontaliero che ha diritto in quale tale, alle prestazioni di disoccupazione n Italia, non potendo egli neppure sulla base delle disposizioni di diritto internazionale, beneficiare delle prestazioni in Svizzera.” (cfr. doc. 12). In data 12 febbraio 2021, RI 1, rappresentato dall’avv. RA 1, ha interposto opposizione contro la decisione del 14 gennaio precedente, ponendo in evidenza
– oltre agli elementi poi richiamati in sede ricorsuale a pretesa comprova dell’effettiva residenza in Svizzera del proprio assistito (cfr. supra consid. 1.2.) – il fatto che la situazione alloggiativa del ricorrente presso l’amico e collega __________, seppure in assenza di un contratto di locazione, sarebbe stabile (e meglio come dimostrerebbe anche la dichiarazione rilasciata da quest’ultimo e contestualmente versata agli atti) e puntualizzato che “ l’appartamento di 4,5 vani è abitato solamente dall'opponente, dal Signor __________ che ne è il proprietario e dal figlio di quest'ultimo ”. L’avv. RA 1, inoltre, ed a pretesa “ conferma della presenza stabile del RI 1 in Ticino ”, ha trasmesso “ i movimenti bancari del periodo contestat o” rilevando che dai medesimi emergono “ continue operazioni agli sportelli postali del Ticino, in tutti giorni della settimana, anche di sabato ”. A sostegno delle pretese del proprio assistito, la legale ha, poi, fatto valere le seguenti argomentazioni: " (…) Ebbene, a questo punto, occorre chiarire che il RI 1 non rientrava settimanalmente presso la casa di __________ in quanto dall'anno 2019 non ha alcun rapporto con la Signora __________, dalla quale quindi si è separato di fatto (come già confermato dalla lettera del 10.12.2020 - si richiama Vostro incarto __________ Estratto Dichiarazione Scritta - documentazione già in Vs. possesso all. n. 11) Pertanto, egli si recava in Italia, il più delle volte per fare visita al figlio __________ (rientrando sempre la sera in Ticino) ovvero per prendere il figlio e portarlo nella sua abitazione in Ticino, e mai per soggiornare in Italia (PROVE: Doc. n. 14: Dichiarazione __________; PROVE TESTE __________). Quindi, l'opponente non ha altra abitazione al di fuori di quella in Svizzera. A dire il vero era - ed è - in procinto di locare in un immobile per conto suo, ma la situazione pandemica non gli ha permesso di svolgere una ricerca in modo preciso e assiduo. Tuttavia, secondo il Tribunale Federale è sufficiente dimostrare una "costante presenza sul mercato del lavoro svizzero" (cfr. DTF 125 V 469), indipendentemente dal carattere più o meno precario delle abitazioni reperite .D'alto conto, non avrebbe alcun senso acquistare un'autovettura in Svizzera, abitare in Svizzera regolarmente ed essere assoggettato alla cassa malati se lo scopo non fosse quello di vivere effettivamente in Svizzera; se avesse voluto vivere a pochi km dal lavoro nulla glielo avrebbe impedito: avrebbe usufruito di un permesso L per frontalieri e avrebbe svolto la vita da vero frontaliere. E invece l'opponente si è stabilito in Svizzera con l'intenzione di rimanerci e i fatti già menzionati lo attestano. Inoltre, le relazioni personali del RI 1 si sono regolarmente instaurate in Svizzera e a dimostrazione di quanto esposto si significa che il Sig. __________ e il Sig. __________, sono residenti in Svizzera e il primo, proprio per via del rapporto instaurato in Svizzera, gli permette di essere ospite presso la sua abitazione. Altro elemento di notevole importanza, a conferma di quanto già argomentato, è il lavoro svolto dal ricorrente: il sig. RI 1 svolgeva la mansione di pizzaiolo e di certo non poteva assentarsi nel fine settimana atteso il flusso di clientela proprio durante quei giorni. Ad unire tutti gli elementi si dimostra una presenza costante del sig. RI 1 nel territorio svizzero. Inoltre, tipo di lavoro e conseguenti orari nonché la separazione e l'età del figlio, non gli permettono al momento di farlo vivere solamente con lui. Ad ogni buon conto tali limiti anche in presenza di abitazione in Italia (e così non è!) non gli avrebbero comunque permesso un'adeguata e costante familiarità con il figlio. Sul predetto punto occorre riportare la Sentenza S 13 155 (consid. 3b) del Tribunale amministrativo del Cantone __________ secondo cui "... il fatto di avere la famiglia in Italia non depone necessariamente per l’assenza di legami con la Svizzera e quindi di una residenza in detto paese, giacché l'impiego dell'istante non gli permetterebbe comunque di restare presso la propria famiglia neppure se la stessa vivesse in Svizzera, almeno durante parte del tempo libero. Per questo il fatto che la famiglia dell'istante non si sia mai trasferita in Svizzera è da imputare al particolare tipo di lavoro dell'assicurato e non ad una deliberata volontà di mantenere il centro delle proprie relazioni familiari in Italia". E ancora in un'altra Sentenza il Tribunale federale ha ricordato che nella sua giurisprudenza, il domicilio (in questo contesto: la residenza abituale) viene determinato sulla base esclusivamente di criteri oggettivi e anche di quelli soggettivi. La situazione familiare è soltanto uno dei diversi indizi da ritenere. Rilevanti sono pure la durata e la continuità del domicilio prima di iniziare un'occupazione; la durata e la modalità dell'assenza, il tipo di attività svolta nell'altro Stato come pure l'intenzione del lavoratore, risultante dall'insieme delle circostanze, di tornare nel luogo in cui si trovava prima di assumere un'occupazione Di conseguenza, la circostanza che il figlio non si fosse trasferito in Svizzera non pub essere qualificata — vista la particolarità del caso in esame come mantenimento (all'estero) del centro delle proprie relazioni personali. A nulla rileva che il contratto di locazione dell'abitazione ad __________ sia intestato all'opponente, poiché non potrebbe essere il contrario, dal momento che la Signora __________ non svolge alcuna attività retributiva e che il RI 1 al fine di assicurare una casa al figlio, non potendo vivere al momento con solamente con lui, ha preferito intestarsi il contratto di locazione. Anche su tale punto si richiama la Decisione della nostra Massima Istanza giudiziaria che ha stabilito che un cittadino svizzero che aveva affittato un appartamento in Francia, ma risiedeva a Ginevra, adempiva il presupposto dell'art. 8 cpv. 1 lett. c LADI (cfr. D. Cattaneo, op. cit., p. 424, n. 685). Infine, occorre chiarire che il formulario sul quale si basa erroneamente la decisione di Codesta Autorità non consente di comprendere se l'istante si sia recato in Italia per soggiornarvi o semplicemente per visita al figlio. È evidente che le due ipotesi determinano due conclusioni nettamente differenti: la prima consolida un legame con il territorio di partenza, mentre la seconda non inficia sull'adempimento dei requisiti per ottenere l'indennità di disoccupazione. Si contesta, altresì, la decisione del 14.1.2021 in toto e in particolare ove indica che in base al formulario l'assicurato abbia esposto di aver in Svizzera unicamente rapporti professionali, in quanto il formulario, non seguito almeno da un'audizione e/o da ulteriori accertamenti, non può essere considerata la fonte sulla quale si basa la decisione oggetto della presente opposizione e con la quale si contesta al RI 1 l'inadempimento del requisito della residenza. Infatti, seppur vero che l'esistenza di un permesso di soggiorno non costituisce più una garanzia di residenza effettiva in Svizzera (Prassi LADI ED/B139), è altrettanto vero che non sono stati eseguiti adeguati controlli per accertare la mancanza di tale requisito. Tanto è vero che se la cassa, dopo aver ascoltato l'assicurato, avesse avuto dei dubbi giustificati circa la residenza di quest'ultimo in Svizzera, avrebbe dovuto sollecitare l'intervento della polizia o dei servizi cantonali competenti nell'ambito dell'assistenza amministrativa (ex art. 32 LPGA). Pertanto, il requisito della residenza è ampiamente adempiuto, in quanto l'abitazione primaria del Signor RI 1 è in Ticino.” (cfr. doc. 16) In subordine, segnatamente “ nella denegata ipotesi in cui, le prerogative dell'art. 12 LADI non siano adempiute ”, la legale dell’assicurato ha postulato che il medesimo venga ritenuto falso frontaliere: " (…) si deve ritenere l'opponente, comunque, come "falso frontaliero" con conseguente diritto d'opzione. Infatti, in riferimento all'art. 65 Reg. CEE 883/2004, l'unico criterio per l'applicazione di un'eccezione al principio in base al quale un richiedente non ha diritto alle prestazioni dell'assicurazione contro la disoccupazione nel paese in cui ha lavorato previsto dalle norme applicabili è il seguente: la persona richiedente deve essere definita in qualità di "frontaliere vero". In secondo luogo, che come correttamente riportato dalla Circolare ID 883 della SECO la nozione di “frontaliere vero" deve essere applicata alle persone che sono attive professionalmente in uno Stato ma risiedono in un altro Stato, nel quale rientrano ogni giorno o almeno una volta alla settimana. Tale lavoratore di norma non dimora nello Stato in cui lavora e il luogo dell'attività professionale e quello in cui vive si trovano in una zona vicina al confine. Nel caso di specie, non é possibile ammettere che l'opponente risponda ai criteri per essere definito "frontaliere vero" ai sensi delle norme applicabile e per i fatti già menzionati, egli non soggiornava in Italia ma quelle poche volte si recava in Italia per prendere il figlio e portarlo con lui in Svizzera per l'esercizio del diritto di visita a settimane alterne. L'unica categoria nella quale sarebbe quindi possibile inserirlo, se contrariamente a quanto richiesto in sede di ricorso e quindi seguendo la logica della Sezione del lavoro in base alla quale egli disponga di una residenza all'estero, è quella del lavoratore frontaliere cosiddetto "falso", poiché tali lavoratori sono attivi professionalmente in uno Stato e risiedono in un altro Stato nel quale non tornano almeno una volta la settimana. Tanto è vero che in base alla giurisprudenza della massima Corte tali lavoratori dispongono di un diritto di opzione tra le prestazioni dello Stato d'impiego e quelle dello Stato di residenza. Inoltre, un'applicazione della LADI come viene suggerita nella decisione del 14.01.2021 contravviene al diritto federale, ai principi di diritto quali l'uguaglianza di trattamento e la proporzionalità, al diritto costituzionale, violando il diritto all'uguaglianza di trattamento e alla protezione dall'arbitrio e, infine agli obblighi previsti dagli Accordi bilaterali che la Svizzera ha stipulato con l'Unione Europea e in particolare all'Accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone. In effetti, restringerebbe in modo contrario agli accordi la possibilità dei cittadini europei di spostarsi e di lavorare nei Paesi dell'Unione nonché in Svizzera, poiché se da una parte tale diritto dovesse essere riconosciuto e accordato, diverrebbe privo di senso nel momento in cui venisse esclusa la possibilità di usufruire dei sistemi di protezione sociale nei paesi d'impiego. Dunque, in riferimento a quanto summenzionato e comprovato, è evidente che il ricorrente non rientri al domicilio italiano tutti i giorni o almeno una volta alla settimana e che deve essere quantomeno considerato quale falso lavoratore frontaliere, mancando il requisito dello spostamento giornaliero o settimanale (pendolare), e che ha pertanto esercitato correttamente il suo diritto di scelta e adempiendo fondamentalmente gli ulteriori criteri previsti dalla LADI, pertanto, la presente opposizione dev'essere accolta e riconoscere perlomeno al ricorrente il beneficio delle indennità di disoccupazione.” (cfr. doc. 16) Giova rilevare che, in allegato all’opposizione, la legale del ricorrente ha trasmesso alla resistente, tra gli altri, i seguenti documenti: - copia del certificato di domicilio rilasciato dall’Ufficio controllo abitanti di __________ in data 7 dicembre 2020 dal quale emerge che l’assicurato sarebbe domiciliato a __________ dal 28 luglio 2020 (cfr. all. 3 a doc. 16); - copia della fattura di data 21 settembre 2020 per l’imposta di circolazione del veicolo __________, il rilascio della licenza di circolazione e della targa nuova (cfr. all. 5 a doc. 16); - copia del contratto di assicurazione veicoli a motore __________ stipulato il 21 settembre 2020 (cfr. all. 6 a doc. 16); - copia della licenza di condurre svizzera rilasciata in data 7 settembre 2020, del tesserino della cassa malati __________, della tessera “swisspass.ch”, nonché della tessera “__________” (cfr. all. 10 e 11 a doc. 16); - dettagli dei movimenti sul conto privato di RI 1 presso la __________ dal 1° al 30 settembre 2020 (cfr. all. 13 a doc. 16); - la dichiarazione di __________, da cui risulta, d’un lato, che ospita RI 1 dal 25 luglio 2020 e che quest’ultimo è, quindi, domiciliato presso la sua abitazione “ come amico ed in modo permanente da luglio 2020 e al fine settimana anche con suo figlio ” e, d’altro lato, che, invece, il proprio figlio, __________, “ ha la residenza da me, ma lavora e abita a __________ con la sua ragazza e non può fornire informazioni in merito” (cfr. all. 12 a doc. 16); - gli estratti conto dei mesi di settembre e ottobre 2020 del Conto Privato __________ di “RI 1 __________ ” “__________” e quello del mese di dicembre 2020, intestato a “RI 1 __________ ”, “__________” (cfr. all. 13 a doc. 16); - la dichiarazione (non datata) sottoscritta da __________, dalla quale emerge che RI 1 “(…) talvolta veniva a prendere nostro figlio, __________, presso la mia abitazione di __________ per passare il weekend con lui a __________ ” (cfr. all. 14 a doc. 16). In data 26 febbraio 2021 la Sezione del lavoro ha sottoposto all’assicurato, per il tramite della patrocinatrice, una serie di quesiti cui l’avv. RA 1, con risposta del 5 marzo 2021, ha fornito i riscontri seguenti: " Domanda 1 Il signor __________ era collega di lavoro del signor RI 1 fra il 1° luglio 2020 ed il 31 ottobre 2020 presso il ristorante __________? Confermo che il Sig. __________ era collega di lavoro del Sig. RI 1 fra il 1° luglio 2020 ed il 31 ottobre 2020 presso il ristorante __________; Domanda 2 Premessa: unitamente all’opposizione, il signor RI 1 ha esibito quale doc. 3 un “Certificato di domicilio” dal quale si evince la sua domiciliazione a __________ a partire dal 28 luglio 2020. Fra il 1° luglio 2020 (giorno di inizio dell’attività lavorativa presso il ristorante __________) ed il 27 luglio 2020 dove risiedeva? Il sig. RI 1 ha iniziato a lavorare dal 1° luglio 2020 a __________ al __________ e pertanto fin dal 1° luglio 2020 il sig. RI 1 vive stabilmente a __________ nell’abitazione del sig. __________. Appena ha avuto tempo il sig. RI 1 si è recato presso il Municipio di __________ per comunicare la partenza; Domanda 3 Voglia brevemente descrivere l’abitazione sita ad __________ (IT, __________), sia internamente che esternamente. L’abitazione sita ad __________, __________ (IT, __________), è un’abitazione posta su un unico piano. L’abitazione è composta da cucina, soggiorno, camera da letto, seconda cameretta da letto, bagno. Esternamente c’è un piccolo balcone e il locale lavanderia; Domanda 4 Voglia indicare la tipologia del veicolo (numero di targa, marca, colore) utilizzato dal signor RI 1 previamente all’immatricolazione dell’__________ targata __________. Prima dell’__________ targata TI __________, il sig. RI 1 aveva sdoganato l’auto __________ (targata __________, colore blu) come da allegato. Nel frattempo che aspettava per il collaudo, a tale auto si è rotto il motore durante l’estate (nella seconda metà di luglio circa), e quindi appena ha potuto l’ha sostituita con il veicolo __________. Si precisa che l’auto con il motore rotto non era utilizzabile, pertanto il sig. RI 1 è rimasto alcuni mesi senza auto ed i suoi spostamenti erano comunque prevalentemente da casa (__________) al lavoro (__________) a piedi o in bus, ciò a dimostrazione del fatto che egli vive stabilmente in __________. A dimostrazione del fatto che il sig. RI 1 vive stabilmente in __________ e la sua intenzione è sempre stata quella di stabilirsi in modo stabile in Ticino è il fatto che il sig. RI 1 si è già attivato per la ricerca di un’abitazione da prendere in affitto in modo da non gravare sull’amico collega __________.” (cfr. doc. 18 e 19). L’11 marzo seguente, l’amministrazione –allegando “ copia della documentazione ottenibile tramite il portale “Google Maps – Street View” inserendo l’indirizzo __________” e meglio delle fotografie ritraenti l’immobile sito in __________, il vialetto che conduce al garage ed uno spiazzo di fianco all’abitazione - ha sottoposto dei nuovi quesiti all’assicurato, la cui legale, il 18 marzo seguente, ha fornito le risposte di seguito indicate (e dalle quali, in sostanza, emerge che il contratto di locazione non si estende all’intero immobile ma a parte di esso): " Domanda 5 La casa visibile sulla documentazione fotografica (doc. 1, 2, 3, allegati alla presente) corrisponde all’oggetto di 5,5, locali da lei locato dal 1° settembre 2019 in virtù del contratto stipulato con il signor __________? Foto vostro doc. 1 il garage (segnato con una X al doc. che si allega in doc. 1) non corrisponde all’immobile da voi citato (composto da cucina, soggiorno, camera da letto, seconda cameretta da letto, bagno) e sito in __________, in quanto il garage non è compreso nell’immobile, così come non corrisponde la finestra sulla destra e segnata con una X nel documento che allego doc. 1, in quanto non fa parte dell’immobile sopracitato (il tutto come segnato e indicato nel doc. 1 allegato alla presente e a cui ci si richiama); Foto vostro doc. 2 il giardino e la strada innanzi al garage non corrisponde all’immobile sopra citato (come segnato nel doc. 2 allegato alla presente e a cui ci si richiama); Foto vostro doc. 3 il garage e la strada innanzi non corrispondono all’immobile sopracitato, in quanto estraneo allo stesso (come segnato nel doc. 3 allegato alla presente e a cui ci si richiama); Foto vostro doc. 4 la parte sinistra dello spiazzo non corrisponde (come segnato nel doc. 4 allegato alla presente e a cui ci si richiama); Domanda 6 L’automobile __________ (colore blu) visibile nella documentazione fotografica annessa (Doc. 4 allegato alla presente), parcheggiata a lato dell’abitazione sita in __________, corrisponde al veicolo da lei utilizzato prima dell’immatricolazione dell’__________? Sì, ma come già comunicato nello scritto del 5 marzo 2021, l’auto è rotto, ferma, inamovibile, inutilizzabile da fine luglio, l’auto ha tuttora il motore smontato come da foto che allego ed è ferma da fine luglio, non si può spostare se non con un carroattrezzi, e lì depositata in quanto il sig. RI 1 non ha la possibilità economica di muoverla o farla rottamare (che ha un costo) o di farla riparare (che ha un costo). Non sapendo dove metterla, non potendo di certo lasciarla in mezzo alla strada in Ticino, non potendo permettersi un deposito, l’ha momentaneamente depositata in tale spiazzo. Si precisa che da quando si è rotto il motore, l’auto è stata semplicemente trasportata e depositata lì e non è più stata mossa (come da sospensione del certificato d’assicurazione che allego doc. 5) e ha addirittura il motore smontato (doc. 6); Si ribadisce che nel mese di luglio, agosto e settembre il sig RI 1 lavorava al __________ a __________, i suoi spostamenti avvenivano in bus o a piedi da casa per recarsi al lavoro. Ma certamente non poteva neppure volendo fare il frontaliero (…) considerati gli orari di lavoro (di sera finiva tardi) e considerato il fatto che era a piedi, non aveva neppure i mezzi per farlo (ad es. auto per spostarsi). Pertanto il fatto di essere stato per così tanto tempo (quasi due mesi) senza auto è una riprova che il sig. RI 1 non aveva necessità dell’auto, non aveva necessità di spostarsi vivendo stabilmente in ___________ (avendo la residenza effettiva in Svizzera). Essendo a piedi, non si spostava da __________ se non di qualche km da casa con il bus per andare a ___________, quella di ___________ era ed è la sua dimora abituale fino a quando non ricomincerà a lavorare, e potrà permettersi di affittare qualcosa di proprio in Ticino. Domanda 7 Conferma che il veicolo __________ è stato messo in circolazione a suo nome il 21 settembre 2020?” (cfr. doc. 20 ed allegati, segnatamente3 fotografie della casa di __________, e del piazzale sito a fianco dell’immobile, sul quale è posteggiato un veicolo __________). Si conferma che l’__________ è stata immatricolata a suo nome il 21 settembre 2020 come da Libretto di circolazione che si allega.” (cfr. doc. 20 e 21). Con la decisione su opposizione del 2 aprile 2021, la resistente ha respinto l’opposizione del qui ricorrente, e meglio sulla base delle argomentazioni già esposte (cfr. supra consid. 1.1. e doc. 22). In data 25 aprile 2021, RI 1 ha sottoscritto un nuovo contratto di lavoro a tempo determinato dal 1° maggio al
E. 31 ottobre 2021, nuovamente come pizzaiolo e presso il __________ (cfr. doc. 23). Il suo nominativo è, quindi, stato annullato dalla banca dati COLSTA dal 30 aprile 2021 (cfr. doc. 24). 2.4. Chiamata a pronunciarsi in merito alla fattispecie questa Corte evidenzia preliminarmente che è la data della decisione su opposizione impugnata che delimita temporalmente il potere cognitivo del giudice delle assicurazioni sociali (cfr. STF 8C_562/2018 del 14 novembre 2018 consid. 3.2.; STF 8C_30/2018 del 17 luglio 2018 consid. 5.2.4.1.; STF 9C_32/2017 del 31 ottobre 2017; STF 8C_661/2013 del 22 settembre 2014 consid. 3.1.2.; STF 9C_5/2012 del 31 gennaio 2012; DTF 132 V 215 consid. 3.1.1; STFA I 525/04 del 15 aprile 2005 consid. 2). In concreto, applicando l’abituale criterio della probabilità preponderante valido nel settore delle assicurazioni sociali (cfr. STF 8C_794/2016 del 28 aprile 2017 consid. 4.1.; STF 8C_738/2016 del 28 marzo 2017 consid. 2; STF 8C_220/201 del 10 febbraio 2017 consid. 7.3.; STF 9C_316/2013 del 25 febbraio 2014 consid. 5.1.; STF 8C_999/2010 del 15 marzo 2011; STF 8C_911/2010 del 10 marzo 2011 consid. 3.2; STF 8C_909/2010 del 1° marzo 2011; DTF 129 V 177 consid. 3 pag. 181; DTF 126 V 353 consid. 5b pag. 360; DTF 125 V 193 consid. 2 pag. 195), il TCA deve concludere che, a giusta ragione, la Sezione del lavoro ha ritenuto che il ricorrente non avesse in Svizzera il centro delle proprie relazioni di vita. L’insorgente, e meglio per i motivi di seguito esposti, non ha infatti concretizzato un legame con il Ticino, tale da poterlo considerare il luogo in cui si trova, utilizzando dei criteri oggettivi, la sua residenza ai sensi della giurisprudenza federale (cfr. supra consid. 2.1.-2.2.), la quale esige come terza condizione che si sia creato nel nostro Paese il centro delle relazioni personali e non soltanto di quelle professionali (cfr. STF 8C_592/2015 del 23 novembre 2015; DTF 138 V 186 pag. 192: “Lebensmittelpunkt”; STF C 227/05 dell’8 novembre 2006, consid. 4 non pubblicato in DTF 133 V 137 “Schwerpunkt ihrer Lebensbeziehungen” all’estero nella quale l’Alta Corte ha precisato che non basta avere amici e conoscenti in Svizzera; DTF 133 V 178: “Esse vi soggiornano piuttosto per mero scopo lavorativo e una volta terminato il rapporto di lavoro non hanno più motivo di rimanervi, bensì ritornano nel loro luogo di residenza, là dove si trova il centro dei loro interessi”). Il centro delle relazioni professionali è peraltro dimostrato attraverso la realizzazione della prima condizione (residenza effettiva), che chiede all’assicurato di essere presente nel nostro mercato del lavoro (cfr. DTF 125 V 465). Al riguardo cfr. pure STF 8C_186/2017 del 1° settembre 2017 , massimata in RtiD I-2018 N. 61 pag. 281 e già menzionata. Nel presente caso il centro delle relazioni personali dell’insorgente risultava essere in Italia, dove, d’un lato, vive il figlio dell’assicurato, __________ (nato il _________ 2011) e dove, d’altro lato, il ricorrente ha locato un’abitazione composta da 5.5 locali che, quanto meno fino a metà ottobre 2020, rispettivamente fino all’11 novembre 2020, identificava sia come indirizzo della “ coniuge / partner ”, che del figlio - vale a dire di coloro che costituivano, pure secondo quanto indicato dal ricorrente a metà ottobre il suo “ nucleo familiare / economia domestica ” -, sia come il proprio indirizzo all’estero (cfr. supra consid. 2.3.). A proposito della separazione dalla compagna, giova rilevare che in una sentenza 38.2015.6 del 25 giugno 2015, contro la quale è stato inoltrato un ricorso dichiarato irricevibile dal Tribunale federale (STF 8C_157/2016 del 24 marzo 2016), il TCA aveva sottolineato che “la circostanza che il ricorrente si sia separato di fatto dalla moglie, non implica che egli non abbia più il centro dei suoi interessi in X._____, visto in particolare il rientro settimanale in Italia, secondo quanto dichiarato dall’assicurato sia alla Sezione del lavoro sia alla Polizia cantonale” (vedi pure STCA 38.2019.50 del 17 dicembre 2019; STCA 38.2017.57 del 14 dicembre 2017; STCA 38.2015.49 del 18 aprile 2016). In tal senso, è a mero titolo abbondanziale che si rileva che la tesi ricorsuale secondo cui la separazione di fatto tra RI 1 e la (ex) compagna risalirebbe al 2019 non può, comunque, essere seguita, ritenuto che iscrivendosi all’URC il 16 ottobre 2020, il ricorrente ha indicato la donna sia come componente “ del nucleo famigliare / economia domestica ”, che come sua “ coniuge / partner ” (cfr. supra consid. 2.3.). Ne consegue, applicando il criterio della verosimiglianza preponderante valido nel settore delle assicurazioni sociali (cfr. STF 8C_742/2019 dell’8 maggio 2020 consid. 7.3.; STF 8C_651/2018 del 1° febbraio 2019; STF 8C_794/2016 del 28 aprile 2017 consid. 4.1.; STF 8C_738/2016 del 28 marzo 2017 consid. 2; STF 8C_220/201 del 10 febbraio 2017 consid. 7.3., STF 9C_316/2013 del 25 febbraio 2014 consid. 5.1.; STF 8C_999/2010 del 15 marzo 2011; STF 8C_911/2010 del 10 marzo 2011 consid. 3.2; STF 8C_909/2010 del 1° marzo 2011; DTF 129 V 177 consid. 3 pag. 181; DTF 126 V 353 consid. 5b pag. 360; DTF 125 V 193 consid. 2 pag. 195), che la riconduzione (peraltro, contrariamente a quanto sostenuto in sede ricorsuale, non tacita) a decorrere dal 1° settembre 2019 del contratto di locazione già in essere dal 2015, non può essere conseguente alla separazione dei due (che la tesi ricorsuale pretende essere risalente al 2019) e finalizzata ad assicurare al figlio comune un’abitazione: fungeva, semmai, da abitazione per il “ nucleo familiare ” dell’assicurato e ciò, quindi, anche durante il periodo che lo ha visto attivo, anche nel 2020, presso il __________. Per il periodo successivo alla scadenza del contratto di lavoro si rileva che agli atti non figurano, inoltre, elementi atti a comprovare la pretesa sublocazione dell’abitazione di __________ dopo il trasferimento a __________ della (ex) compagna e del figlio. Emerge, anzi, d’un lato, che il contratto in essere tra locatore e conduttore, vieta la sublocazione (cfr. supra consid. 2.3.) e che l’assicurato disponeva dell’immobile in questione, avendovi egli depositato, e meglio nello spiazzo posto a lato dell’edificio, il veicolo __________ per (almeno) oltre un anno (“ nei pressi dell’abitazione in Italia”, cfr. doc. I). Circa l’asserita sublocazione dell’abitazione di __________ si rileva, peraltro, che il principio inquisitorio non è incondizionato, ma trova il suo correlato nell’obbligo delle parti di collaborare (cfr. art. 43 cpv. 3 e 61 lett. c LPGA; art. 16 Lptca; DLA 2001 N. 12 pag. 145; RAMI 1994 pag. 211; AHI praxis pag. 212; DLA 1992 pag. 113; DTF 117 V 261; DTF 116 V 26 consid. 3c; DTF 115 V 142 consid. 8a). Questo obbligo comprende in particolare quello di motivare le pretese di cui le parti si avvalgono e quello di apportare, nella misura in cui può essere ragionevolmente richiesto da loro, le prove dettate dalla natura della vertenza o dai fatti invocati: in difetto di ciò esse rischiano di dover sopportare le conseguenze dell’assenza di prove (cfr. STF 8C_832/2017 del 13 febbraio 2018 consid. 3.1.; STF 9C_694/2014 del 1° aprile 2015 consid. 3.2.; DTF 125 V 195 consid. 2; STFA U 94/01 del 5 settembre 2001; STFA P 36/00 del 9 maggio 2001; SVR 1995 AHV Nr. 57 pag. 164 consid. 5a). Avendo omesso di sostanziare quanto allegato in relazione alla pretesa sublocazione dell’ente sito ad __________, RI 1 deve sopportare le conseguenze della carenza di prove (cfr. STF 8C_309/2015 del 21 ottobre 2015 consid. 6.2.; STF 9C_694/2014 del 1° aprile 2015 consid. 3.2.; STF 9C_978/2010 del 14 aprile 2011 consid. 4.1.; DTF 125 V 195 consid. 2; STCA 42.2013.23-24 del 5 maggio 2014 consid. 2.12.; STCA 38.2011.12 del 22 giugno 2011). Sulla frequenza e sui motivi dei propri rientri in Italia, RI 1 ha fornito dichiarazioni contradditorie, comunicando, dapprima, che successivamente all’iscrizione in disoccupazione rientrava dalla sua famiglia “ quando ho libero ” e, poco dopo, rispondendo alla domanda a sapere “ quale è la durata settimanale del soggiorno in Ticino ”, ha riferito di rimanere nel nostro Cantone “ 5 giorni ” alla settimana (cfr. supra consid. 2.3. e doc.9/1). Sennonché il 10 dicembre 2020, conscio ed informato dall’Ufficio giuridico della Sezione del lavoro che, sulla base delle sue precedenti indicazioni fornite e meglio del fatto, pure sottoposto alla sua attenzione, che il “ suo centro di relazioni personale e affetti – condizione cumulativa per il riconoscimento della dimora abituale in Svizzera – (…) si colloca in Italia ” e preso atto che si prospettava “ una decisione relativa al presupposto del diritto alle indennità di disoccupazione (residenza in Svizzera) ”, ha riferito di essersi “ spiegato male ” e di limitarsi, in realtà, ad “ andare in Italia a prendere il (…) bambino e condurlo al (…) domicilio di __________ per due giorni ” (cfr. supra consis. 2.3. e doc. 11). Ricordato, d’un lato, che il presupposto della residenza deve valere ed essere, quindi, adempiuto durante tutto il periodo per il quale vengono pretese le prestazioni e, d’altro lato, che nell'ambito delle assicurazioni sociali è data priorità alle dichiarazioni della prima ora, nel senso di dare la precedenza - in presenza di versioni contraddittorie di un assicurato - alle affermazioni fatte subito dopo l'evento, quando ancora l'interessato ne ignorava le conseguenze giuridiche (cfr. STF 9C_495/2019 del 31 ottobre 2019; DTF 142 V 590 consid. 5.2. pag. 594 ss.; STF 8C_163/2019 del 5 agosto 2019 consid. 4.2.; STF 8C_483/2017 del 3 novembre 2017; STF 8C_186/2017 del 1° settembre 2017 consid. 5.2. = RtiD I-2018 N. 61 pag. 281; STF 8C_244/2017 del 24 aprile 2017; DTF 121 V 45 consid. 2a pag. 47) se ne conclude che, con verosimiglianza preponderante, almeno dopo il termine del rapporto di lavoro che sino al 31 ottobre 2020 lo legava al Ristorante Pizzeria __________, l’assicurato rientrava regolarmente in Italia per trascorrere, presso l’abitazione locata nella vicina Penisola i fine settimana con il figlio, limitando così facendo la durata del suo soggiorno in Ticino agli inizialmente riferiti cinque giorni a settimana. Del resto, anche la portata delle dichiarazioni rese dalla (ex) compagna, in merito al fatto che “ talvolta veniva a prendere nostro figlio, __________, presso la mia abitazione di __________ per passare il weekend con lui a __________ ” (cfr. supra consid. 2.3. ed all 14 a doc. 16) deve essere quanto meno ridimensionata alla luce di quanto, poi, osservato dalla legale di RI 1, la quale, nelle ondivaghe indicazioni fornite circa la fine della relazione sentimentale tra quest’ultimo e la madre di suo figlio, dopo aver prodotto agli atti la dichiarazione della donna ne ha minato la credibilità, indicando che “(…) il sig. RI 1 non è a conoscenza dell’indirizzo della compagna, in quanto Ella non glielo vuole comunicare. Lo scambio del figlio per i diritti di visita avviene a __________ o a __________ .” (ndr: sottolineature della redattrice” (cfr. supra consid. 2.3.). Relativamente alla situazione alloggiativa di __________ – che giova rilevare, nei limiti temporali del potere cognitivo di questo Tribunale, essere rimasta immutata – si rileva, poi, che l’insorgente, già solo sul momento del suo arrivo nell’appartamento dell’amico e collega, ha riferito tutto, ed il contrario di tutto. In particolare: - dal contratto di lavoro sottoscritto il 27 giugno 2020 emerge già come indirizzo “ c/o __________, __________ ” (cfr. doc. 9/16); - l “ attestazione di domicilio” ed il certificato di domicilio riportano che il ricorrente risiederebbe nel Comune di __________ dal 28 luglio 2020 (cfr. doc. 9/9 e all. a doc. 16); - il permesso B, rilasciato il 9 ottobre 2020 indica sia l’indirizzo (corretto, a differenza di quanto emerge dal contratto di lavoro, con il nr. __________) di __________ sia il 20 agosto 2019 come data di entrata (cfr. all. a doc. 11 ed all. a doc. 16); - la richiesta di iscrizione all’AIRE, invece, dà atto del fatto che la data di arrivo sarebbe il 20 agosto 2020, sempre con indirizzo a __________, __________ (cfr. all. a doc. 11); - __________, nella sua dichiarazione, comunica che l’amico e collega sarebbe domiciliato da lui da luglio 2020 (cfr. doc. 12). Il tutto a fronte, d’un lato, del fatto che il rapporto lavorativo è iniziato il 1° luglio 2020 e che RI 1 ha continuato a corrispondere, ma si tratta solo di un esempio, la “ tassa domicilio all’estero ” mensile di fr. 25.- per il “ Conto privato ” __________ almeno sino a fine novembre 2020 (cfr. supra consid. 2.3.). Forza ne è concludere che l’assicurato, quindi, in Svizzera, e meglio a __________ – a soli 46 chilometri da __________ -, non disponeva di una situazione alloggiativa stabile visto era ospitato da un amico a titolo gratuito (tant’è che, per il tramite della propria legale ha indicato di essersi “ attivato per la ricerca di un’abitazione da prendere in affitto in modo da non gravare sull’amico e collega __________ .” (sottolineatura della redattrice; cfr. supra consid. 2.3., doc. 18 e 19). Secondo questo Tribunale si tratta semplicemente di una residenza secondaria (cfr. STCA 38.2021.2. del 10 maggio 2021; STCA 38.2020.74 del 15 marzo 2021; STCA 38.2020.49 del 1° febbraio 2021; STCA 38.2019.12 del 17 aprile 2019; STF 8C_511/2018 del 12 marzo 2019; STCA 38.2018.11 del 10 ottobre 2018; STCA 38.2017.57 del 14 dicembre 2017; STF 8C_592/2015 del 23 novembre 2015; STCA 38.2014.12 del 30 marzo 2015). A nulla di diverso può portare la circostanza che il ricorrente abbia stretto dei legami di amicizia nel nostro Paese, si pensi al rapporto che lo lega all’amico ed ex collega __________. Per quanto riguarda le conoscenze, va infatti in particolare osservato che non è certamente escluso intrattenere dei rapporti di amicizia in uno Stato differente da quello in cui si risiede. In proposito in una sentenza 8C_656/2009 del 14 aprile 2010 consid. 8.2. il Tribunale federale ha, del resto, evidenziato come l'esistenza di rapporti d’amicizia sia una situazione certamente non insolita per la maggior parte dei frontalieri italiani attivi per un certo periodo nel nostro Paese (cfr. pure STF C 227/05 dell’8 novembre 2006 consid. 4 citata sopra). La nostra Massima Istanza, nella sentenza 8C_186/2017 del 1° settembre 2017, massimata in RtiD I-2018 N. 61 pag. 281 e citata al consid. 2.2., al consid. 5.3. ha d’altronde evidenziato che: " (…) la vicinanza alla frontiera, specialmente nel Sottoceneri, e la grande mobilità non possono essere viste come una sorta di espediente e non possono portare a voler ammettere più facilmente una residenza in Svizzera. Al contrario, queste circostanze inducono tutt'al più a un maggior rigore nell'applicazione della normativa, al fine di sincerarsi veramente che l'assicurato abbia il centro delle sue relazioni personali in Svizzera. (…)”. Decisivo, in concreto, per stabilire dove si trovava (e si trova) il centro di interessi di RI 1 è, semmai, il luogo in cui si trova il figlio, nato nel 2011 (cfr. STF 8C_522/2015 del 21 aprile 2016 consid. 2.2.1; STF 8C_713/2014 del 4 maggio 2015 consid. 3.2.). In tal senso, l’asserzione ricorsuale secondo cui “(…) il __________ e i colleghi, gli amici in __________ sono diventati una vera e propria famiglia per il Sig. RI 1 ” mentre il medesimo “ in Italia non ha più alcun legame affettivo, non avendo neppure buoni rapporti con la ex compagna __________ la quale non vuole più' avere nessun tipo di rapporto con lui ” (cfr. supra consid. 2.3. e doc. I) così come quanto indicato in sede di replica, e meglio che “ dopo 16 anni di lavoro in Ticino è naturale che il sig RI 1 abbia creato il centro dei suoi interessi, affetti e amicizie nel __________ (…) ed è anche naturale che abbia perso ogni legame con l'Italia soprattutto e ancora di più' con la separazione di fatto dalla ex compagna ” è quantomeno sorprendente se si considera che è proprio in questi 16 anni ch’egli ha costituito una famiglia con la (ex) compagna dalla quale nel 2011 ha avuto un figlio, che madre e bambino risiedono in Italia e meglio (sino ad almeno la metà ottobre 2020) ad __________, nell’ente locato da RI 1 perlomeno dal 2015. Del resto, neppure deve essere dimenticato che è stato l’insorgente medesimo ad indicare, interrogato sulla natura dei propri legami con la Svizzera, che questi sarebbero limitato al “l avoro ” (cfr. supra consid. 2.3. e doc. 9/1) A proposito del fatto che l’assicurato dispone di un permesso B, si rileva che già con decisione 38.2019.51 dell’11 novembre 2019 il TCA ha posto in evidenza che: " Ininfluente ai fini della presente vertenza risulta, poi, la circostanza fatta valere dalla parte ricorrente secondo cui l’assicurata disponesse di un permesso B il quale consente di assentarsi dalla Svizzera per un massimo di sei mesi prima di essere considerato scaduto (cfr. doc. I pag. 7). È vero che l’art. 61 cpv. 2 LStr prevede che se lo straniero lascia la Svizzera senza notificare la propria partenza, il permesso di soggiorno di breve durata decade dopo tre mesi e il permesso di dimora e il permesso di domicilio dopo sei mesi. Il permesso di domicilio può, su richiesta, essere mantenuto per quattro anni. È altrettanto vero, tuttavia, che la nozione di residenza secondo la LADI ha un carattere autonomo e si distingue in particolare dal domicilio secondo la legislazione sugli stranieri. Il giudice delle assicurazioni sociali non è vincolato dalle decisioni rese in materia di diritto degli stranieri. La concessione di un determinato permesso è soltanto un elemento, che deve essere corroborato però da altri elementi oggettivi concordanti (cfr. consid. 2.2.; STF 8C_163/2019 del 5 agosto 2019 consid. 4.1. e 4.4.; DTF 125 V 465 consid. 2a pag. 466 seg.).” Il fatto che l’assicurato disponga di una licenza di condurre svizzera non soccorre la tesi ricorsuale, tosto a norma dell’art. 42 cpv. 3bis lett. a OAC ne devono essere in possesso tutti i conducenti provenienti dall’estero, residenti in Svizzera da 12 mesi e che durante questo periodo non hanno soggiornato per più di tre mesi consecutivi all’estero. Analogamente vale per il fatto che il veicolo da lui detenuto sia assicurato a norma dell’art. 63 LCStr ed abbia targa svizzera, tosto che, quand’anche egli avesse continuato ad utilizzare il veicolo __________, avrebbe dovuto, nel termine di un anno dal rilascio del permesso B, richiedere la targa di controllo svizzera presso l’ufficio cantonale della circolazione. Neppure l’affiliazione ad una cassa malati può giovare alla posizione del ricorrente (ritenuto, peraltro, che il beneficiario di un permesso di dimora B è tenuto ad assicurarsi ex artt. 1 cpv. 2 lett. a OAMal e 33 LStr). Per quanto concerne l’iscrizione all’Anagrafe degli italiani residenti all’estero - AIRE (ai sensi dell’art. 6 della Legge italiana del 27 ottobre 1988 n. 470 “Anagrafe e censimento degli italiani all'estero” i cittadini italiani che trasferiscono la loro residenza da un comune italiano all'estero devono farne dichiarazione all'ufficio consolare della circoscrizione di immigrazione entro novanta giorni dalla immigrazione. Inoltre la corretta registrazione all’AIRE permette, tra l'altro, l'esercizio di tutti i diritti e i doveri ai cittadini. In particolare è rilevante per aspetti quali l’esercizio del diritto di voto e l’estensione dell’assistenza sanitaria in Italia; cfr. www.esteri.it/MAE/normative/leg27.10.88.pdf; www.conslugano.esteri.it/consolato_lugano/it/i_servizi/per_i_cittadini/anagrafe ; doc. III p.to 2.6.), è utile osservare che la stessa è un indizio che va valutato congiuntamente ad altri elementi, per stabilire se un assicurato ha, oppure no, costituito la propria residenza effettiva in Svizzera ai sensi dell’art. 8 cpv. 1 lett. c LADI (cfr. STCA 38.2018.16 del 28 settembre 2016 consid. 2.4.). L’iscrizione all’AIRE, pertanto, di per sé, nel caso di specie avvenuta oltretutto oltremodo tardivamente (e meglio in data 3 dicembre 2020), non comprova la residenza effettiva nel nostro Paese. In simili circostanze, rettamente, dunque, nella decisione su opposizione del 2 aprile 2021, la Cassa ha stabilito che il presupposto dell’art. 8 cpv. 1 lett. c LADI in relazione con l’art. 12 LADI non è in concreto realizzato (cfr. al riguardo STF 8C_163/2019 dl 5 agosto 2019; STF 8C_777/2010 del 20 giugno 2011, pubblicata in SVR 2012 ALV N. 5; STF 8C_270/2007 del 7 dicembre 2007; DTF 125 V 465; STCA 38.2019.50 del 17 dicembre 2019; STCA 38.2018.16 del 28 settembre 2018; STCA 38.2014.10 del 6 agosto 2014; STCA 38.2012.51 del 30 settembre 2013, massimata in RtiD I-2014 N. 68 pag. 377; STCA 38.2013.35 del 4 settembre 2013, massimata in RtiD I-2014 N. 67 pag. 376). Questa Corte rileva, per inciso, che la soluzione avrebbe potuto essere stata diversa - e quindi la realizzazione del presupposto dell’art. 8 cpv. 1 lett. c LADI sarebbe verosimilmente stata ammessa - nel caso, non corrispondente ad ogni modo alla fattispecie qui in esame, di un assicurato solo o con figli adulti, che avesse dimostrato di avere sufficienti legami con il nostro Paese oltre a quello professionale (cfr. DTF 138 V 186 (193-194); STF 8C_405/2015 del 27 ottobre 2015; STCA 38.2015.30 del 20 novembre 2015 consid. 2.7.). 2.5. Vista la conclusione alla quale il TCA è giunto al precedente considerando, si tratta ora di stabilire se l’assicurata possa ottenere le prestazioni della LADI sulla base delle disposizioni di diritto internazionale (cfr. DTF 133 V 172; DTF 131 V 222; STF 8C_273/2015 del 12 agosto 2015; DTF 139 V 88; Boris Rubin, in "Commentaire de la loi sur l'assurance-chômage, Ginevra-Zurigo-Basilea, Schulthess Editions Romandes, 2014, pag. 683 n. 24). Il 1° giugno 2002 è entrato in vigore l'Accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone (ALC) e in particolare il suo Allegato II regolante il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale ( DTF 130 V 145 consid. 3 pag. 146; DTF 128 V 315 , con riferimenti [RS 0.142.112.681]). Giusta l'art. 1 cpv. 1 dell'Allegato II ALC, elaborato sulla base dell'art. 8 ALC e facente parte integrante dello stesso (art. 15 ALC), in unione con la sezione A di tale allegato, le parti contraenti applicano nell'ambito delle loro relazioni in particolare il Regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità [RS 0.831.109.268.1]), come pure il Regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio, del 21 marzo 1972, che stabilisce le modalità di applicazione del Regolamento (CEE) n. 1408/71 relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità (RS 0.831.109.268.11), oppure disposizioni equivalenti. L'art. 121 LADI, entrato in vigore il 1° giugno 2002, rinvia, alla lett. a, all'ALC e a questi due Regolamenti di coordinamento (SVR 2006 AHV n. 24 pag. 82 consid. 1.1, C 290/03, DTF 133 V 173). Una decisione n. 1/2012 del Comitato misto del 31 marzo 2012 (RU 2012 2345) ha attualizzato il contenuto dell’Allegato II all’ALC con effetto dal 1° aprile 2012, prevedendo che le Parti applicheranno tra di loro il Regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, modificato dal Regolamento (CE) n. 988/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 settembre 2009 (cfr. DTF 139 V 88; SVR 2014 ALV N. 9; DTF 140 V 98) e il Regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 settembre 2009 che stabilisce le modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 883/2014 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale. Il Regolamento (CE) n. 883/2004 (RS 0.831.109.268.1) non permette di far valere alcun diritto per il periodo anteriore alla data della sua applicazione (DTF 138 V 392 consid. 4.1.3). Questi Regolamenti sono stati modificati dal Regolamento (UE) n. 465/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 maggio 2012 (GU L 149 dell’8.6.2012 pag. 4) in vigore per la Svizzera dal Kahil-Wolff, “Le Réglement UE 465/2012, la nouvelle Convention 1° gennaio 2015 (cfr. RU 2015 e 345; RS 0831.109.268.1; (cfr. B. Suisse-US et d’autres développements en termes d’assujettissement aux assurances sociales in SZS/RSAS 2015 pag. 438 seg.; STF 8C_273/2015 del 12 agosto 2015 consid. 3.1; DTF 142 V 590 consid. 4.2 pag. 592 seg.; STF 8C_186/2017 del 1° settembre 2017 , massimata in RtiD I-2018 N. 61 pag. 281). L’art. 11 del Regolamento (CE) n. 883/2004 stabilisce al cpv. 1 che le persone sono soggette alla legislazione di un singolo Stato membro e al cpv. 3 lett. a che una persona che esercita un’attività subordinata o autonoma in uno Stato membro è soggetta alla legislazione di tale Stato membro. In materia di assicurazione contro la disoccupazione lo Stato competente è per principio quello nel quale l’assicurato ha esercitato da ultimo la sua attività lavorativa dipendente (cfr. STF 8C_186/2017 del 1° settembre 201 7, massimata in RtiD I-2018 N. 61 pag. 281; DTF 142 V 590 consid. 4.2; DTF 139 V 88; STF 8C_273/2015 del 12 agosto 2015 consid. 3.1; B. Rubin, op.cit., pag. 683). Per quel che concerne i lavoratori frontalieri il legislatore comunitario ha previsto delle regole differenti. Secondo l’art. 1 lett. f del Regolamento (CE) n. 883/2004 si intende per «lavoratore frontaliero» qualsiasi persona che esercita un’attività subordinata o autonoma in uno Stato membro e che risiede in un altro Stato membro, nel quale ritorna in linea di massima ogni giorno o almeno una volta la settimana. In effetti viene considerato lavoratore frontaliero anche chi rientra almeno una volta la settimana nel proprio Stato di residenza (cfr. DTF 133 V 175: “(…) dove, di massima, ritorna ogni giorno o almeno una volta alla settimana (a tal proposito il seco ricorda giustamente che il predetto Regolamento è applicabile a tutti i lavoratori che riempiono le suddette condizioni di lavoratore frontaliero, indipendentemente dal fatto che abbiano la stessa qualifica ai sensi del diritto della polizia degli stranieri). (…)”). Questi assicurati beneficiano delle prestazioni dello Stato competente (nel nostro caso: della LADI) se si trovano in una situazione di lavoro ridotto (cfr. art. 1a cpv. 1 lett. b LADI e STCA 38.2015.12 del 5 febbraio 2016 in particolare consid. 2.6.) alla luce dell’art. 65 par. 1 del Regolamento (CE) 883/2004 (“La persona che si trova in disoccupazione parziale o accidentale e che, nel corso della sua ultima attività subordinata o autonoma, risiedeva in uno Stato membro diverso dallo Stato membro competente si mette a disposizione del suo datore di lavoro o degli uffici del lavoro nello Stato membro competente. Egli beneficia delle prestazioni in base alla legislazione dello Stato membro competente, come se risiedesse in tale Stato membro. Tali prestazioni sono erogate dall'istituzione dello Stato membro competente.”). Gli assicurati frontalieri in disoccupazione completa (cfr. art. 1a cpv. 1 lett. a LADI) devono invece chiedere le prestazioni di disoccupazione nel loro Stato di residenza (nel nostro caso: in Italia), sulla base dell’art. 65 par. 2 1a frase del Regolamento (“La persona che si trova in disoccupazione completa e che, nel corso della sua ultima attività subordinata o autonoma, risiedeva in uno Stato membro diverso dallo Stato membro competente e continua a risiedere in tale Stato membro o ritorna in tale Stato si mette a disposizione degli uffici del lavoro nello Stato membro di residenza. Fatto salvo l'articolo 64, la persona che si trova in disoccupazione completa può a titolo supplementare, porsi a disposizione degli uffici del lavoro dello Stato membro nel quale ha esercitato la sua ultima attività subordinata o autonoma.”) e dell’art. 65 par. 5 lett. a del Regolamento (“Il disoccupato di cui al paragrafo 2, prima e seconda frase, riceve le prestazioni in base alla legislazione dello Stato membro di residenza come se fosse stato soggetto a tale legislazione durante la sua ultima attività subordinata o autonoma. Tali prestazioni sono erogate dall'istituzione del luogo di residenza.”; cfr. B. Rubin, op.cit. p. 683). Nella STF 8C_186/2017 del 1° settembre 2017, massimata in RtiD I-2018 N. 61 pag. 281, il Tribunale federale ha ricordato che “questa facoltà (e non un obbligo), che esclude il versamento di prestazioni in denaro, permette al lavoratore frontaliere di ottenere un aiuto in più al collocamento ( DTF 142 V 590 consid. 4.3 pag. 593 seg.; sentenza dell'11 aprile 2013 Corte di giustizia dell'Unione europea C-443/11 Jeltes e.a., punti 31 e 32). Da notare che i costi per il rischio disoccupazione dei frontalieri è ripartito fra lo Stato di lavoro e quello di residenza (cfr. B. Rubin, op. cit., pag. 684: “L’institution suisse rembourse, sur domande de l’institution étrangère, la totalité des prestations versées aux frontaliers durant les premiers mois d’indemnisation (détails: art. 65 par. 6 a 8 du Regl. [CE] 883/2004)”; risposta del Consiglio federale del 16 novembre 2013 ad un’interpellanza 13.3716 del consigliere nazionale Lorenzo Quadri denominata “Uso improprio, da parte dell’Italia, dei fondi di disoccupazione dei frontalieri”: “(…) Dal 1° aprile 2012, la Svizzera applica il Regolamento (CE) nr. 883/2004, che prevede segnatamente il rimborso allo Stato di residenza, competente per l’indennizzo dei frontalieri disoccupati, delle indennità versate durante i primi tre o cinque mesi di disoccupazione (a seconda della durata del rapporto di lavoro individuale) (…)”). In una Direttiva del 24 ottobre 2013, denominata Regolamento 883. Fine dello status di "lavoratore frontaliere vero, atipico", la SECO ha ricordato che: " Ai sensi dell'art. 65 paragrafo 5 lett. a) del regolamento (CE) n. 883/2004 (regolamento
883) il versamento delle prestazioni di disoccupazione ai veri lavoratori frontalieri compete allo Stato di residenza. La Corte di giustizia dell'Unione europea ha precisato la portata di questa disposizione in una sentenza dell'11.04.2013 sostenendo che la giurisprudenza Miethe, sviluppata quando era ancora in vigore il regolamento (CEE) n. 1408/71 (regolamento 1408/1), non è più valida in virtù del regolamento 883. Secondo tale giurisprudenza, un vero lavoratore frontaliero in disoccupazione che aveva conservato con lo Stato di occupazione legami personali e professionali particolarmente stretti poteva, come "lavoratore frontaliero atipico", beneficiare delle prestazioni in quest'ultimo Stato. Il versamento delle prestazioni ai veri lavoratori frontalieri in disoccupazione completa spetta ormai senza eccezioni allo stato di residenza." Sul tema e per un riassunto di casi di applicazione della giurisprudenza Miethe anche relativi al Canton Ticino, cfr. STF 8C_203/2013 del 23 aprile 2014 pubblicata in SVR 2014 ALV N. 9; vedi pure DLA 2012 N. 1 pag. 71 seg. e la STCA 38.2015.6 del 25 giugno 2015 consid. 2.15 con successiva sentenza del Tribunale federale 8C_592/2015 del 23 novembre 2015 consid. 4, massimata in RtiD II-2016 N. 63 pag. 309. In una sentenza pubblicata in DTF 142 V 590 il Tribunale federale ha considerato frontaliera un’assicurata domiciliata in Francia che rimaneva a Ginevra a dormire al massimo una o due volte per settimana (“Sur la base de l'ensemble de ces éléments, il convient d'admettre que la recourante - qui rentrait plusieurs fois par semaine en France - répondait à la définition de travailleuse frontalière au sens du règlement”.). In quell’occasione l’Alta Corte ha sviluppato le seguenti considerazioni: " (…) 6.2. Cette disposition du règlement d'application n o 987/2009 assimile la résidence au centre d'intérêt de la personne concernée. Elle codifie également les éléments élaborés par la jurisprudence européenne qui peuvent être pris en compte pour déterminer ledit centre d'intérêt, comme la durée et la continuité de la présence sur le territoire des Etats membres concernés ou la situation familiale et les liens de famille (arrêts de la CJUE du 11 septembre 2014 C-394/13 Ministerstvo práce a sociálních vecí contre B., point 34; du 16 mai 2013 C-589/10 Wencel, points 49 et 50). 6.3. La recourante soutient que l'application des critères règlementaires susmentionnés doit conduire à la reconnaissance de sa résidence en Suisse. Elle met en évidence le fait qu'elle a passé l'entier de sa vie en Suisse, que son activité professionnelle s'y est toujours déroulée et que celle-ci était liée au territoire helvétique (elle y travaillait en qualité de spécialiste de la sécurité au travail). 6.4. Ces éléments ne sont toutefois pas absolument pertinents dans l'analyse de la condition de résidence pour l'indemnisation d'un travailleur frontalier au chômage complet. Par définition, un tel travailleur exerce une activité dans un Etat membre autre que l'Etat de résidence. Peu importe qu'il ait auparavant résidé longtemps dans le premier Etat. Admettre le contraire viderait de sa substance l'art. 65 al. 2 du règlement n° 883/2004. En effet, ce qui est décisif, à teneur de cette disposition, c'est que la personne, au cours de sa dernière activité salariée (ou non salariée) résidait dans un Etat membre autre que l'Etat membre compétent et qu'elle continue à y résider. La résidence dans l'Etat membre autre que le pays d'emploi peut prendre fin après la survenance du chômage ou, au contraire, être constituée immédiatement avant la fin de l'activité. Dans le premier cas, l'Etat de résidence n'est plus compétent pour le versement des prestations, alors qu'il peut le devenir dans la seconde éventualité (voir EBERHARD EICHENHOFER, in Europäisches Sozialrecht, 6 e éd. 2013, n° 8 ad art. 65 du règlement n o 883/2004; SUSANNE DERN, in VO (EG) Nr. 883/2004, 2012, n° 5 ss ad art. 65). N'est pas non plus un critère pertinent, dans le cas particulier tout au moins, le statut fiscal de l'intéressée du moment que, dans le canton de Genève, les travailleurs frontaliers sont imposés sur les rémunérations qu'ils perçoivent en Suisse en raison seulement de l'activité qu'ils y exercent (cf. l'art. 3 al. 1 let. e de la loi [du canton de Genève] du 27 septembre 2009 sur l'imposition des personnes physiques [LIPP; RS/GE D 3 08] et art. 7 de la loi [du canton de Genève] du 23 septembre 1994 sur l'imposition à la source des personnes physiques et morales [LISP; RS/GE D 3 20]). Le statut fiscal ne peut constituer en l'espèce un indice d'une résidence en Suisse. Quant à la situation familiale de l'intéressée, elle plaide plutôt contre l'existence d'une résidence en Suisse (supra consid. 5.2). Il en va de même de la situation en matière de logement (l'acquisition d'une maison en France étant un indice du caractère permanent de cette situation). Enfin, il n'y a pas lieu d'examiner ce qu'il en est de l'exercice d'activités non lucratives. La recourante se contente d'alléguer, sans autres précisions, qu'elle a produit la preuve de ses nombreuses activités associatives déployées sur le sol suisse et le jugement attaqué ne contient à ce sujet aucune constatation. Au demeurant le fait que la recourante a conservé avec la Suisse (Etat membre de son dernier emploi) des liens personnels professionnels et associatifs étroits ne saurait à lui seul être décisif. De telles circonstances justifient pour un chômeur de se mettre de manière complémentaire à la disposition des services de l'emploi en Suisse, non pas en vue d'obtenir dans ce dernier des allocations de chômage, mais uniquement aux fins d'y bénéficier des services de reclassement (supra consid. 4.3; arrêt Jeltes e.a. précité, qui modifie la jurisprudence antérieure rendue sous le régime de l'ancien Règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté (RO 2004 121) et qui avait une portée plus large; cf. à propos de l'ancienne jurisprudence, arrêt de la CJCE du 12 juin 1986 C-1/85, Miethe contre Bundesanstalt für Arbeit, Rec. 1986 1837 point 17; voir aussi l'arrêt 8C_60/2016 du 9 août 2016 consid. 4.2.3). 6.5. Par conséquent, même en tenant compte des critères susmentionnés, si tant est qu'ils soient pertinents dans le cas d'espèce, on doit admettre que la recourante résidait bel et bien en France dès la survenance de son chômage et pendant la durée de celui-ci. (…)" In applicazione delle disposizioni del Regolamento appena citate, con sentenza 38.2014.51 del 15 dicembre 2014, questa Corte ha confermato il diniego del diritto a indennità di disoccupazione ad un assicurato, in quanto egli andava considerato un vero lavoratore frontaliere, rientrando durante il fine settimana presso la propria famiglia in Italia, dove si trovava, del resto, il centro dei suoi interessi personali, soprattutto quelli familiari. Le medesime argomentazioni sono alla base di una sentenza 38.2014.13 del 30 marzo 2015 nella quale il TCA ha pure confermato il diniego del diritto all’indennità di disoccupazione in quanto un’assicurata non risiedeva in Svizzera e rientrava in Italia una volta per settimana. Con analoghe argomentazioni il TCA ha respinto il ricorso di un’assicurata in una sentenza 38.2015.9 del 15 giugno 2015 fondandosi su di un verbale allestito da un funzionario della Sezione del lavoro e firmato anche dall’interessata da cui emergeva in particolare che rientrava settimanalmente presso l’abitazione coniugale e che con la Svizzera aveva legami professionali. Il successivo ricorso è stato dichiarato inammissibile dal Tribunale federale con sentenza 8C_521/2015 del 9 settembre 2015, nella quale l’Alta Corte ha sottolineato che “la ricorrente non si confronta in alcun modo con le motivazioni del Tribunale cantonale delle assicurazioni, il quale, basandosi sulla di lei audizione del 18 settembre 2014 dinanzi alla Sezione del lavoro, ha spiegato le ragioni per cui ella dovesse essere ritenuta frontaliera e quindi con diritto a prestazioni in Italia.”. In una sentenza 38.2015.6 del 25 giugno 2015 questo Tribunale ha ritenuto vero frontaliere un altro assicurato, in possesso di un permesso di dimora B, visto che egli rientrava in Italia una volta per settimana. Il TCA si è fondato sul contenuto di un verbale allestito presso la Sezione del lavoro e firmato anche dall’assicurato oltre che su un Rapporto della polizia cantonale, sulle dichiarazioni della custode dello stabile nel quale abitava e sull’estratto conto attestante i prelevamenti in contanti. L’assicurato ha contestato la sentenza cantonale davanti all’Alta Corte. Il Tribunale federale, con sentenza 8C_592/2015 del 23 novembre 2015, massimata in RtiD II-2016 n. 63 pag. 309, ha respinto il ricorso dell’assicurato, ritenendolo manifestamente infondato, sulla base delle seguenti argomentazioni: " (…) L’apprezzamento dei fatti operato dal Tribunale delle assicurazioni non può essere criticato con successo, anche sotto il profilo dell’applicazione del diritto federale. Il giudizio è fondato sulle dichiarazioni della prima ora espresse dal ricorrente e sui fatti accertati. La pronuncia cantonale si confronta altresì con le censure già sollevate dal ricorrente nel precedente grado di giudizio. È peraltro anche più probabile che il centro dei propri interessi fosse in Italia, presso la di lui coniuge, ove disponeva di un’abitazione più spaziosa e non in Svizzera, ove si vedeva costretto, ospitato dal figlio, a dividere un bilocale con lui. In tale evenienza, non possono essere date le condizioni per ammettere la residenza in Svizzera del ricorrente. (…)”. In un’altra sentenza 38.2015.61 del 16 dicembre 2015 il TCA ha negato ad un assicurato il diritto all’indennità di disoccupazione stabilendo che “un ricorrente, titolare di un permesso B dall’aprile 2012, la cui moglie abita in Italia – non lontano dal confine svizzero – in una casa di loro proprietà e che ha dichiarato, da una parte, di non avere altri legami con la Svizzera al di fuori di quelli professionali, dall’altra, di aver abitato in Ticino dal lunedì al venerdì e di aver soggiornato regolarmente in Italia nella sua abitazione il sabato e la domenica sia durante lo svolgimento dell’attività lavorativa sia dopo l’iscrizione per il collocamento non ha diritto alle indennità di disoccupazione in Svizzera dal marzo 2015 né sulla base del diritto interno, né in virtù del diritto internazionale. In effetti, in primo luogo, alla luce degli elementi concreto agli atti va ritenuto che il medesimo abbia mantenuto in Italia il centro delle proprie relazioni di vita. Non è, pertanto, dato il presupposto della residenza in Svizzera secondo l’art. 8 cpv. 1 lett. c LADI. In secondo luogo, il ricorrente deve essere considerato quale lavoratore vero frontaliere che si trova in disoccupazione completa. Egli deve dunque, chiedere le prestazioni di disoccupazione nel suo Stato di residenza”. Alla medesima conclusione il TCA è arrivato sulla base delle stesse argomentazioni sviluppate nelle decisioni precedenti in una sentenza 38.2015.47 del 20 gennaio 2016, in una sentenza 38.2015.5 del 3 febbraio 2016, in una sentenza 38.2015.12 del 5 febbraio 2016, in una sentenza 38.2015.76 del 24 marzo 2016 e in una sentenza 38.2015.49 del 18 aprile 2016. Infine in una sentenza 8C_186/2017 del 1° settembre 2017, massimata in RtiD I-2018 N. 61 pag. 281 e citata sopra, il Tribunale federale ha confermato una sentenza del TCA che aveva considerato un assicurato vero frontaliere rilevando: " (…) 7.6. Anche considerando i criteri del diritto europeo, il ricorrente non potrebbe fondare una residenza in Svizzera. Il richiamo a precedenti giudizi del Tribunale cantonale delle assicurazioni non hanno alcuna portata, dal momento che tali pronunce sono rimaste incontestate e che nel frattempo, come indicato dalla Corte cantonale, sono stati resi altri giudizi che negavano la residenza in Svizzera. Del resto, il ricorrente nemmeno invoca a ragione una violazione del principio della parità di trattamento fra il suo e quei casi. Come si è già visto (consid. 5.3), la Corte cantonale ha emanato il suo giudizio considerando tutti i fatti oggettivi del caso, che collimano anche con i criteri di cui all'art. 11 paragrafo 1 del Regolamento n. 987/2009. Nella misura in cui l'assicurato si concentra sull'apprezzamento dei giudici ticinesi alla risposta alla domanda sulla frequenza di rientro in Italia "nel weekend", egli non ne dimostra la manifesta infondatezza, ma semplicemente oppone impropriamente la sua opinione a quella dei giudici cantonali (cfr. sul grande potere discrezionale di cui fruisce il giudice di merito in ambito di apprezzamento delle prove: DTF 137 I 58 consid. 4.1.2 pag. 62; 134 V 53 consid. 4.3 pag. 62 e rinvii). Questo per non nascondere che l'accezione data dal ricorrente è oltretutto poco credibile. Infatti, a una domanda sufficientemente circostanziata, ci si attende una risposta altrettanto precisa. Ad ogni modo, indipendentemente dalla risposta a quella domanda, alla luce di tutti gli elementi oggettivi di questo caso concreto, non si sarebbe potuto oggettivamente concludere nel senso auspicato dal ricorrente. 7.7. Il ricorso non è destinato a miglior sorte nemmeno quando il ricorrente contesta lo statuto di vero frontaliere concluso dal Tribunale cantonale delle assicurazioni. Quand'anche dovesse essere considerato falso frontaliere non potrebbe trarre alcun vantaggio al riguardo. Dall'art. 65 comma 2 terza frase del Regolamento n. 883/2004 alla persona che si trova in disoccupazione, la quale non è frontaliere ("falso frontaliere"; "unechter Grenzgänger"), a cui ancora è permesso un diritto di opzione, il ricorrente non può far derivare alcunché, siccome, come è anche stato ampiamente dimostrato dalla Corte cantonale (consid. 5.2, 5.3 e 7.6), non ha rinunciato a un rientro nel suo paese di residenza (sentenza citata 8C_60/2016 consid. 4.2.2 con riferimenti). Perfino il riconoscimento dello statuto di frontaliere vero atipico ( DTF 133 V 169 ) non sarebbe di soccorso alle pretese ricorsuali, poiché questa costruzione giurisprudenziale resa in applicazione del Regolamento (CE) n. 1408/71 è stata abbandonata dalla stessa Corte di giustizia dall'entrata in vigore del Regolamento
n. 883/2004 ( DTF 142 V 590 consid. 6.4 pag. 597; cfr. già sentenza 8C_592/2015 del 23 novembre 2015 consid. 4; sentenza C-443/11; THOMAS NUSSBAUMER, Arbeitslosenversicherung, in: Soziale Sicherheit, SBVR, Volume XIV, 2016, Nota marginale 997, pag. 2573 con riferimenti). (…)”. 2.6. Il Regolamento (CE) 883/2004 prevede inoltre all’art. 65 par. 2 terza frase che il disoccupato diverso dal lavoratore frontaliero, che non ritorna nel suo Stato membro di residenza, si mette a disposizione degli uffici del lavoro nell’ultimo Stato membro alla cui legislazione era soggetto (cfr. B. Rubin, op.cit. pag. 683). Questa disposizione regola la situazione di taluni assicurati che hanno mantenuto la loro residenza in uno Stato diverso da quello dell’ultimo impiego (cfr. DTF 131 V 229) e che non sono dei lavoratori frontalieri. Questi assicurati hanno un diritto d’opzione tra le prestazioni dello Stato in cui hanno lavorato e quello in cui risiedono (cfr. DTF 131 V 228). Il Tribunale federale ha stabilito che della categoria dei lavoratori diversi dai frontalieri (frontalieri "non veri") fanno parte segnatamente i lavoratori stagionali, i lavoratori operanti nel settore dei trasporti internazionali, i lavoratori che esercitano normalmente la loro attività sul territorio di vari Stati membri e i lavoratori occupati da un'impresa frontaliera (cfr. DTF 133 V 140; DTF 133 V 169 (176-177); STF 8C_273/2015 del 12 agosto 2015, consid. 3.5.1-3.5.2; STF 8C_656/2009 del 14 aprile 2010). Nella Circolare relativa alle ripercussioni dei Regolamenti (CE) 883/2004 e 987/2009 sull’assicurazione contro la disoccupazione (Circ. ID 883), in vigore dal 1° giugno 2016, la SECO ha precisato che: " A80 Poiché la determinazione della competenza dello Stato di residenza secondo l’articolo 65 RB costituisce un’eccezione al principio della competenza dello Stato dell’ultima attività, tale eccezione non deve essere applicata, tramite un’interpretazione troppo ampia della nozione di residenza, a tutti i lavoratori migranti occupati in uno Stato membro che continuano ad avere una famiglia che risiede in un altro Stato membro 14. A81 La decisione U2 stabilisce che non sarebbe accettabile il fatto che, estendendo eccessivamente il concetto di «residenza», il campo di applicazione dell’articolo 65 RB venisse ampliato fino a includervi tutte le persone che esercitano abbastanza stabilmente un’attività subordinata o autonoma in uno Stato membro, lasciando le loro famiglie nel Paese di origine. A82 In generale si presuppone che i disoccupati che non vengono contemplati nella decisione U2 e che al termine dell’attività in un altro Stato membro rientrano in Svizzera, avevano quale luogo di dimora abituale (residenza) il luogo in cui lavoravano e, di conseguenza, non possano appellarsi allo status di falsi lavoratori frontalieri per rivendicare il diritto alle prestazioni. A83 Vale il presupposto che i lavoratori risiedono nel luogo in cui hanno un impiego fisso.” ed ancora che: “ A29 È considerato falso lavoratore frontaliero colui che è attivo professionalmente in uno Stato e risiede in un altro Stato nel quale non torna ameno una volta la settimana. Per rientrare nella categoria di veri lavoratori frontalieri, a questi lavoratori manca il requisito dello spostamento giornaliero o settimanale (pendolare). Per dimostrare la condizione di lavoratore frontaliero, anche a tali persone devono essere posti requisiti severi poiché di norma vale il presupposto che tali persone abbiano la residenza nello Stato in cui lavorano (n. marg. A80 segg.).” L’autorità di sorveglianza cita esplicitamente una vecchia sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee – dal 1° dicembre 2009 Corte di giustizia dell’Unione europea – del 17 febbraio 1977 Silva di Paolo c/Office national de l’emploi consid. 12 e 13 (reperibile al sito www.eur-lex.europa.eu) nella quale la Corte ha sottolineato i motivi per i quali il concetto di falso frontaliero non può essere applicato in modo esteso (e non dunque a tutti i lavoratori migranti), in considerazione soprattutto del fatto che non è corretto fare assumere i costi per il rischio disoccupazione allo Stato di residenza mentre i contributi sono stati versati nello Stato dell’ultimo impiego. In quell’occasione la Corte di giustizia aveva in particolare rilevato: " L'elemento determinante, per l'applicazione dell'art. 71 nel suo complesso, è la residenza dell'interessato in uno Stato membro diverso da quello alla cui legislazione egli era soggetto durante la sua ultima occupazione. Il trasferimento dell'onere delle prestazioni di disoccupazione dallo Stato membro dell'ultima occupazione allo Stato membro di residenza è giustificato per talune categorie di lavoratori che conservano stretti legami col paese in cui essi si sono stabiliti e dimorano abitualmente; esso non lo sarebbe più nel caso in cui, con un'interpretazione troppo lata della nozione di residenza, si arrivasse ad ammettere l'eccezione di cui all'art. 71 del regolamento n. 1408/71 per tutti i lavoratori migranti che sono occupati in uno Stato membro, mentre la loro famiglia continua a dimorare abitualmente in un altro Stato membro. Ne consegue che le disposizioni di cui all'art. 71, n. 1, lett. b), ii), vanno interpretate restrittivamente. Tali considerazioni hanno indotto la commissione amministrativa (per la previdenza sociale dei lavoratori migranti) istituita in forza dell'art. 80 del regolamento n. 1408/71, ad ammettere, nel suo parere 24 gennaio 1974, n. 94 (GU 1974, n. C 126, pag. 22), la possibilità di applicare l'art. 71, n. 1, lett. b), ii), solo per i lavoratori stagionali ed inoltre, per quelli contemplati all'art. 14, n. 1, lett. b), c) e d), del regolamento n. 1408/71. Tale decisione, tuttavia, pur se fornisce alcune indicazioni, non si può intendere nel senso ch'essa si riferisca a tutte le categorie di lavoratori atte a fruire della disposizione, né che essa escluda da tale beneficio talune altre categorie, comprendenti lavoratori che hanno conservato analoghi stretti legami col loro paese di dimora abituale. Coi termini «in cui risiede o che ritorna in tale territorio» l'art. 71, n. 1, lett. b), ii), contempla due categorie di lavoratori la cui situazione è sostanzialmente la medesima. La nozione di «Stato membro in cui risiede» va riferita unicamente allo Stato in cui il lavoratore, pur se occupato in un altro Stato membro, continua a dimorare abitualmente e nel quale trovasi anche il centro principale dei suoi interessi. All'uopo, la circostanza che il lavoratore abbia lasciato la propria famiglia nel suddetto Stato costituisce un indice del fatto che egli vi ha conservato la propria residenza, ma non potrebbe, di per sé sola essere sufficiente a giustificare l'applicazione della norma di cui all'art. 71, n. 1, lett. b), ii). Non appena, infatti, il lavoratore abbia un'occupazione stabile in uno Stato membro, si presume ch'egli vi risieda, anche se abbia lasciato la propria famiglia in un altro Stato. Vanno quindi presi in considerazione, oltre alla situazione familiare del lavoratore, anche i motivi che l'hanno indotto a spostarsi, e la natura del lavoro. L'aggiunta dei termini «o che ritorna in tale territorio» implica semplicemente che la nozione di residenza, come sopra definita, non esclude necessariamente la dimora non abituale in un altro Stato membro. Ai fini dell'applicazione dell'art. 71, n. 1, lett. b), ii), del regolamento n. 1408/71, vanno quindi presi in considerazione la durata e la continuità della residenza nel periodo precedente lo spostamento dell'interessato, la durata e lo scopo della sua assenza, la natura dell'occupazione trovata nell'altro Stato membro, nonché l'animus dell'interessato quale risulta dal complesso delle circostanze del caso.” Nella sua Circolare la SECO ricorda inoltre che: “A30 Secondo la decisione U2 della Commissione amministrativa, rientrano nella categoria dei falsi lavoratori frontalieri in particolare: · le persone che lavorano a bordo di una nave (art. 11 par. 4 RB); · le persone che normalmente esercitano la loro attività in due o più Stati membri (art. 13 RB); · le persone cui si applica un accordo come quello menzionato all'articolo 16 paragrafo 1 RB, se nel corso della loro ultima attività, esse risiedono in uno Stato membro diverso da quello competente (ai fini dell'obbligo di assicurazione).” e che: “A31 La decisione U2 non fornisce un elenco esaustivo dei beneficiari. Il presupposto – valido anche per questa categoria – che una persona risieda nello Stato in cui lavora (n. marg. A80 segg.) può essere confutata considerando tutte le circostanze per ogni singolo caso. Per una valutazione in merito devono essere osservati i criteri riportati al n. marg. A80.” Infine, a proposito della determinazione dello Stato di residenza, la SECO fa il seguente esempio: " A85 (…) Un lavoratore accetta un’attività subordinata in un altro Stato membro e vive in un alloggio messo a disposizione dal datore di lavoro. La sua residenza principale e la sua famiglia, dalla quale torna regolarmente, continuano ad essere in Svizzera. Il modo in cui vive mostra che durante l’attività subordinata all’estero il centro degli interessi vitali continuava a essere la Svizzera.” Le direttive amministrative non costituiscono norme giuridiche e non sono vincolanti per il giudice delle assicurazioni sociali (cfr. STF 8C_688/2011 del 13 febbraio 2012 consid. 3.2.1; DTF 138 V 50 consid. 4.1 pag. 54; DTF 137 V 434 consid. 4.2 pag. 438; DTF 133 V 169 consid. 10.1 pag. 181). Quest’ultimo deve tenerne conto per prendere la sua decisione nella misura in cui queste ultime permettono un’interpretazione delle disposizioni legali applicabili giustificata nel caso di specie (cfr. DTF 138 V 50 consid. 4.1; DTF 132 V125 consid.4.4; DTF 132 V 203 consid. 5.1.2;DTF 131 V 286 consid. 5.1.; DTF 131 V 45 consid. 2.3; DTF 130 V 229 consid. 2.1.; DTF 127 V 57 consid. 3a; STFA I 102/00 del 22 agosto 2000; DTF 125 V 377, consid. 1c, pag. 379 e riferimenti; SVR 1997 ALV Nr. 83 consid. 3d, pag. 252, ALV Nr. 86 consid. 2c, pag. 262, ALV Nr. 88 consid. 3c, pag. 267-268 = DLA 1998 N. 24, consid. 3c, pag. 127 e ALV Nr. 98 consid. 4a, pag. 300). Il giudice deve, invece, scostarsene quando esse sono incompatibili con i disposti legali in esame (cfr. DTF 130 V 229 consid. 2.1.; STFA H 183/00 dell'8 maggio 2001; DTF 126 V 68 consid. 4b; DTF 125 V 379 consid. 1c e sentenze ivi citate; SVR 1997 ALV Nr. 86, consid. 2c, pag. 262, SVR 1997 ALV Nr. 88, consid. 3c, pag. 267-268 = DLA 1998 N. 24, consid. 3c, pag. 127, SVR 1997 ALV Nr. 98, consid. 4a, pag. 300; DTF 120 V 163 consid. 4b, DTF 119 V 65 consid. 5a; RCC 1992 pag. 514, RCC 1992 pag. 220 consid. 16; DLA 1992 N. 5, consid. 3b, pag. 91; DTF 117 V 284 consid. 4c, DTF 116 V 19 consid. 3c, DTF 114 V 16 consid. 1, DTF 112 V 233 consid. 2a, DTF 110 V 267 consid. 1a, DTF 109 V 4 consid. 3a; vedi inoltre Bois, "Procédures applicables aux requérants d'asile" in RSJ 1988 pag. 77ss; Duc-Greber: "La portée de l'art . 4 de la Constitution fédérale en droit de la sécurité sociale" in RDS 1992 II pag. 527; Cattaneo, "Les mesures préventives et de réadaptation de l'assurance-chômage", Ed. Helbing & Lichtenhahn, Basilea e Francoforte sul Meno 1992, pag. 296-297). Secondo la giurisprudenza, infatti, tramite le direttive non possono essere introdotte limitazioni ad una pretesa materiale che vadano al di là di quanto previsto da leggi e ordinanze (DTF 118 V 32, DTF 109 V 169 consid. 3b). In una sentenza 2C_105/2009 del 18 settembre 2009, l'Alta Corte, a proposito delle direttive, ha ricordato che: " Simili atti servono a favorire un'applicazione uniforme del diritto e a garantire la parità di trattamento. Essi non hanno forza di legge e non fondano quindi diritti ed obblighi dei cittadini né vincolano gli amministrati, i tribunali o la stessa amministrazione. Ciò non significa tuttavia che siano irrilevanti per le istanze di ricorso. Queste ultime verificano in effetti se le direttive riflettono il senso reale del testo di legge e ne tengono conto nella misura in cui propongono un'interpretazione corretta ed adeguata al caso specifico. Più specificatamente, tali autorità non si scostano senza motivi importanti da un'ordinanza amministrativa, se la stessa concretizza in modo convincente i presupposti di legge e di regolamento a cui è subordinato l'ottenimento di una determinata prestazione ( DTF 133 II 305 consid. 8.1; 133 V 394 consid. 3.3; 130 V 163 consid. 4.3.1; 128 I 167 consid. 4.3)." Lo statuto di lavoratore falso frontaliere è stato riconosciuto da questa Corte nelle sentenze 38.2015.30 del 20 novembre 2015 e STCA 38.2015.53 del 2 dicembre 2015 relative ad assicurati con permesso B che sono stati attivi in Svizzera uno come caposquadra minatore dal 2010 al 2013, l’altro quale carpentiere dal 2011 al 2014 presso il medesimo cantiere e alloggiavano nelle baracche del cantiere. Inoltre con giudizio 38.2015.17 del 23 novembre 2015 il TCA ha considerato lavoratore falso frontaliere un assicurato con permesso L e in seguito B che ha lavorato in Svizzera quale macchinista, ragnista, caposquadra con diversi contratti di durata determinata dal 2011 al 2013 e le cui moglie e figlia minore abitano in Italia, che dista dal luogo di lavoro in Svizzera 94/95 km, in una casa di loro proprietà. Anche con sentenza 38.2015.39 del 9 marzo 2016 questo Tribunale ha qualificato quale lavoratrice falsa frontaliera un’assicurata al beneficio di un permesso tipo L e attiva quale cuoca in virtù di contratti d’impiego di durata determinata in ambito turistico, ciò che implicava, perlomeno nell’alta stagione, un impegno lavorativo nei giorni feriali e nei giorni festivi, impedendole il rientro regolare nel suo Stato di residenza . Nella STCA 38.2020.53 del 14 dicembre 2020, questo tribunale ha, poi, riconosciuto ad un assicurato la qualità di frontaliere “non vero” avendo egli lavorato, negli ultimi cinque anni, a bordo di una nave, mantenendo sempre la propria residenza nel nostro Cantone, dove tornava regolarmente tra una crociera e l’altra e stabilito che questi aveva, pertanto, il diritto di esercitare il diritto di opzione tra lo Stato di lavoro e quello di residenza, ciò che egli ha fatto iscrivendosi agli organi dell’assicurazione contro la disoccupazione nel nostro Cantone. In una sentenza 38.2014.10 del 6 agosto 2014 massimata in RtiD I-2015 Nr. 54 pag. 782-784 e già citata al consid. 2.2, non è, per contro, stato ritenuto lavoratore falso frontaliere un assicurato, al beneficio di un permesso B dall’aprile 2012 e iscrittosi in disoccupazione da giugno 2013, che rivestiva una posizione dirigenziale (guadagno assicurato di fr. 9'625.--) con contratto di durata determinata (aprile 2012-giugno 2013), dispensato poi anzitempo, nel dicembre 2012, dal prestare la propria attività lavorativa. Egli, inoltre, aveva trascorso la maggior parte del tempo tra dicembre 2012 e giugno 2013 all’estero. Neppure è stato riconosciuto lo statuto di falso frontaliere nel giudizio 38.2015.44 del 18 maggio 2016 concernente un assicurato, in possesso di un permesso di dimora B dal 1° giugno 2012, che dall’aprile 2010 è stato legato – fino al licenziamento nel 2014 – alla stessa ditta in qualità dapprima di segretario e poi come responsabile di specifici settori tramite un contratto d’impiego di durata indeterminata che prevedeva una durata settimanale del lavoro di mediamente 42 ore suddivise in cinque giorni lavorativi. Questa Corte non ha potuto pronunciarsi in merito alla fattispecie di un assicurato considerato (in un secondo tempo nella nuova decisione su opposizione emessa pendente causa davanti al TCA) dalla Sezione del lavoro - visti la tipologia dell'attività svolta con orari irregolari, la soluzione abitativa e i rientri sporadici nel suo Paese di residenza - falso frontaliere, poiché il caso è sfociato in uno stralcio (inc. 38.2015.77) . Il Presidente del TCA, nello stralcio del 13 gennaio 2016, ha in ogni caso citato le sentenze cantonali da cui emerge un’interpretazione restrittiva della nozione di falso frontaliere (cfr. STCA 38.2015.30 del 20 novembre 2015; STCA 38.2015.53 del 2 dicembre 2015; STCA 38.2015.17 del 23 novembre 2015). In tale contesto è utile ricordare che secondo il Tribunale federale nella categoria dei lavoratori falsi frontalieri fanno parte segnatamente i lavoratori stagionali, i lavoratori operanti nel settore dei trasporti internazionali, i lavoratori che esercitano normalmente la loro attività sul territorio di vari Stati membri e i lavoratori occupati da un'impresa frontaliera (cfr. DTF 133 V 140; DTF 133 V 169 (176-177); STF 8C_273/2015 del 12 agosto 2015, consid. 3.5.1-3.5.2; STF 8C_656/2009 del 14 aprile 2010; decisione U2 della Commissione ammnistrativa per il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale del 12 giugno 2009 riguardante il campo d’applicazione dell’articolo 65, paragrafo 2, del Regolamento (CE) n. 883/2004 di cui la Svizzera tiene conto dal 1° aprile 2012). In una sentenza 38.2016.15 del 12 luglio 2016, questo Tribunale ha innanzitutto negato che si trattasse di un vero frontaliere nel caso di un assicurato che lavorava in Svizzera presso una ditta di impieghi temporanei. In Italia vivevano nella casa di proprietà dei genitori sua moglie e due figli che in quel Paese pure studiavano. Il TCA è arrivato a questa conclusione dopo avere constatato che l’assicurato ha sempre dichiarato di rientrare in Italia una volta al mese, e che a volte lavorava anche il sabato e la domenica. Inoltre la persona con cui divideva la camera e i suoi conoscenti hanno confermato che egli soggiornava in Ticino per almeno un mese intero. Il patrocinatore del ricorrente ha poi enumerato con precisione le date nelle quali il ricorrente era rientrato in Italia nel periodo luglio 2014 – dicembre 2015 e il rientro solo a scadenza mensile si spiega con il fatto che l’assicurato vive “separato in casa” dalla moglie e che sarebbe in corso una procedura per formalizzare la separazione presso lo studio di un avvocato. Infine l’assicurato trascorreva i fine settimana con i colleghi giocando a carte o a dama, andando nei boschi o per funghi e la sera andando a mangiare una pizza. Il TCA ha poi concluso che ci troviamo in presenza di un falso frontaliere in quanto la situazione del ricorrente (al beneficio presso una società di impieghi temporanei che talvolta lo occupavano anche durante i fine settimana ) è assimilabile a quella dei lavoratori stagionali. In una sentenza 38.2016.62 del 15 marzo 2017 il TCA ha concluso che non si era in presenza di un falso frontaliere nel caso di un assicurato che rientrava ogni quindici giorni in Italia, vista la tipologia del lavoro svolto (tagliapietre, lavoro in cava), la durata (per 12 anni presso la stessa ditta), il tipo di contratto (di durata indeterminata che lo occupava dal lunedì al venerdì). 2.7. Attentamente valutate tutte le circostanze del caso di specie, questa Corte, per quanto concerne il periodo durante il quale era attivo presso il __________ - vale a dire tra il 1° luglio ed il 31 ottobre 2020 - rileva che RI 1 (al beneficio di un permesso di dimora B), da una parte, in merito ai rientri in Italia, e meglio nel “ Formulario risposte verifica residenza in Svizzera”, ha indicato che si recava dalla sua famiglia, allora residente nella casa che il medesimo locava ad __________, a 46 chilometri da __________, “ 1 volta al mese ”. D’altra parte, e meglio come emerge dai fogli paga in atti dai quali risultano essere stati pagati al dipendente diversi giorni liberi non goduti sull’arco dell’intero rapporto di lavoro, la situazione di RI 1, al beneficio di contratti di durata determinata e che svolgeva un’attività (quella di pizzaiolo presso il ristorante presente in un campeggio) eventualmente suscettibile di permettergli di rientrare in Italia solo saltuariamente sull’arco di più mesi consecutivi richiedendo, in alta stagione, una sua presenza accresciuta, sarebbe assimilabile a quella dei lavoratori stagionali il cui luogo di lavoro si trova in uno Stato differente rispetto a quello di residenza e che rientrano, quindi, nella categoria dei falsi frontalieri che possono beneficiare del diritto di opzione, ossia possono scegliere di mettersi a disposizione degli organi competenti in ambito di assicurazione contro la disoccupazione del Paese in cui hanno esercitato l’ultima attività lavorativa oppure del Paese di residenza (cfr. supra consid. 2.6.) . Il Presidente di questa Corte, in un altro procedimento vertente sull’assicurazione contro la disoccupazione (cfr. consid. 1.5. della STCA 38.2015.17 del 23 novembre 2015 già citata al consid. 2.7.) ha interpellato la Segreteria di Stato dell’economia SECO riguardo ai falsi frontalieri. L’avv. __________ della SECO, il 25 agosto 2015, ha affermato: " (…) Relativamente ai falsi frontalieri, va rilevato che tali assicurati hanno la possibilità di scegliere in quale Stato percepire le indennità di disoccupazione. Una volta la scelta effettuata, essi devono sottoporsi al diritto dello Stato in questione. Ora, nel diritto svizzero, il soggiorno effettivo in Svizzera rappresenta una condizione essenziale del diritto alle indennità di disoccupazione. Conseguentemente, agli stagionali provenienti dall’UE/AELE viene concesso il diritto alle indennità di disoccupazione se tutte le condizioni dell’art. 8 LADI sono adempite, compresa la residenza effettiva in Svizzera.” (cfr. inc. 38.2015.17, doc. X) L’8 settembre 2015 il Presidente del TCA, nel contesto di un’altra vertenza in ambito LADI (cfr. STCA 38.2015.30 del 20 novembre 2015 già citata ai consid. 2.4. e 2.6.), ha posto all’avv. __________ i seguenti quesiti: " (…) Nella Circolare ID 883 viene precisato quanto segue: “Falsi lavoratori frontalieri con residenza all’estero: residenza in Svizzera non necessaria (…) A90 Il diritto alle prestazioni non può essere messo in discussione appellandosi al fatto che la persona è residente all'estero. Gli Stati contraenti non devono fissare presupposti della disponibilità dell’assicurato (condizione della residenza) in modo così restrittivo da costringere il disoccupato a cambiare residenza e dunque rendere vana la facoltà di scelta. In tal caso si deve derogare ai requisiti restrittivi fissati all’articolo 8 capoverso 1 lettera c LADI.” A91 L’articolo 7 RB prevede in combinato disposto con l’articolo 63 RB, per quanto riguarda i lavoratori frontalieri, l’abolizione delle clausole di residenza. A92 Il requisito della residenza in Svizzera secondo l’articolo 8 capoverso 1 lettera c LADI decade quindi per lavoratori falsi frontalieri che fanno valere il diritto all’indennità in Svizzera. Tali persone devono soddisfare le prescrizioni di controllo in Svizzera; l’autorità cantonale decide nel singolo caso se le prescrizioni debbano prevedere il mantenimento del luogo di dimora in Svizzera. (…)”. Le domande sono le seguenti: Alla luce delle vostre chiare direttive, in presenza di un falso frontaliere , ritiene che il requisito dell’art. 8 capoverso 1 lettera c LADI debba comunque essere ancora esaminato oppure no ? Se sì, tale requisito deve essere realizzato in misura completa oppure in una forma attenuata (ad esempio: basta la costante presenza sul mercato del lavoro svizzero)? (…)” (Inc. 38.2015.30, doc. XII) L’avv. __________, aggiunto scientifico della SECO, il 21 settembre 2015, ha risposto: " (…) possiamo solamente precisare che se dal falso frontaliero non può essere preteso che trasferisca il domicilio in Svizzera, la residenza effettiva è nondimeno necessario al fine di percepire le indennità di disoccupazione (art. 12 LADI; Circolare ID 883 cifra marg., A92; Prassi LADI B136 e segg.). Infatti, considerato lo scopo dell’iscrizione alla disoccupazione svizzera è di trovare un nuovo lavoro nel nostro Paese, non può essere ammesso ad esempio che l’assicurato risieda all’estero durante la settimana e che si presenti in Svizzera soltanto per recarsi al colloquio di consulenza presso l’URC. Spetta comunque all’autorità cantonale esaminare i singoli casi e determinare se un assicurato adempie correttamente i suoi obblighi. Non ci è pertanto possibile fornire ulteriori indicazioni generiche in merito.” (cfr.inc. 38.2015.3, doc. XIV ; STCA 38.2015.17 massimata in RtiD II-2016 Nr. 60 pag. 293-307 ). In simili condizioni, in concreto gli atti devono essere rinviati alla Sezione del lavoro affinché sia appurato, segnatamente presso l’ex datrice di lavoro - la quale dovrà fornirne prova documentale - in che misura, in quali orari ed in quali giorni RI 1 vi era attivo in qualità di pizzaiolo dal 1° luglio al 31 ottobre 2020. Ciò al fine di determinare se l’attività svolta, ritenuta peraltro la prossimità dell’abitazione locata da RI 1 ad __________ (indipendentemente dal fatto che ci potesse arrivare con un veicolo privato o con eventuali mezzi pubblici) rispetto al luogo di lavoro, ne permetteva il rientro in Italia s olo saltuariamente sull’arco di più mesi consecutivi e se la situazione dell’insorgente, considerando la sua residenza all’estero (cfr. consid. 2.4.; STCA 38.2015.39 del 9 marzo 2016 consid. 2.10.) , era, quindi, assimilabile a quella dei lavoratori stagionali il cui luogo di lavoro si trova in uno Stato differente rispetto a quello di residenza e che rientrano nella categoria dei falsi frontalieri che possono beneficiare del diritto di opzione. 2.8. Per quanto concerne, invece, il periodo di disoccupazione (dal 1° novembre 2020 al 30 aprile 2021), giova ribadire che per i lavoratori falsi frontalieri decade la condizione della residenza secondo l’art. 8 cpv. 1 lett. c LADI, ma che essi devono in ogni caso dimostrare di dimorare regolarmente in Svizzera, cercandovi attivamente un lavoro (cfr. supra consid. 2.7; STCA 38.2015.39 del 9 marzo 2016; STCA 38.2015.17 del 23 novembre 2015 consid. 2.11., pubblicata in RtiD II-2016 N. 60 pag. 293 segg.). Nel caso concreto, per il lasso di tempo da novembre 2020 al 30 aprile 2021 (ritenuto che ricorrente ha ripreso a lavorare presso il __________ a decorrere dal 1 maggio 2021), il TCA rileva che RI 1 ha affermato di vivere presso l’ex collega ed amico __________, in un appartamento di 4.5. locali di proprietà di quest’ultimo che da parte sua ha dichiarato che l’insorgente abiterebbe con lui “ come amico ed in modo permanente da luglio 2020 e al fine settimana anche con suo figlio” (cfr. all. 12 a doc. 16). In proposito va osservato che agli atti, a parte la dichiarazione testé indicata, non risultano ulteriori elementi (si pensi, per esempio, ad eventuali variazioni dei consumi di elettricità presso l’appartamento di __________) che attestino la costante presenza del ricorrente sul suolo ticinese durante il periodo di disoccupazione. In tal senso, per esempio, si rileva che dalla documentazione bancaria emergono sì prelievi in contanti dal conto privato presso bancomat siti nel ___________, ma temporalmente collocati a settimane di distanza l’uno dall’altro. In particolare, dai dettagli dei movimenti sul conto privato emergono un “ versamento sul proprio conto” di fr. 400.— di data 2 novembre 2020 ed un “ prelievo in contanti” dal 6 novembre 2020, per Euro 100.- (pari a fr. 109.25) – effettuato dopo che in data 31 ottobre 2020 l’assicurato aveva già prelevato Euro 100.- in contanti dal conto risparmio (cfr. all. a doc. 11) - cui, sino al 30 novembre 2020, allorquando c’è stato un prelievo di fr. 100.—, non ha fatto seguito alcun movimento (cfr. all. a doc. 11). In tale contesto questa Corte ribadisce che secondo la giurisprudenza federale per concludere circa l’esistenza di un’effettiva residenza in Svizzera non basta in ogni caso che l’assicurato ritorni regolarmente in Svizzera allo scopo di ossequiare i suoi obblighi di disoccupato (cfr. STF C 290/03 del 6 marzo 2006). D’altra parte è sufficiente dimostrare una “ costante presenza sul mercato del lavoro svizzero” (cfr. DTF 125 V 469), indipendentemente dal carattere più o meno precario delle abitazioni reperite. Alla luce di tali elementi, questo Tribunale ritiene che anche la questione relativa alla dimora in Svizzera dell’assicurato nel periodo dal 1° novembre 2020 al 30 aprile 2021 debba essere approfondita dall’amministrazione, cui gli atti devono essere rinviati anche affinché appuri se il ricorrente ha dimorato effettivamente in Svizzera in quel lasso di tempo (verificando altresì la qualità e la quantità delle ricerche di impiego effettuate). Qualora dagli accertamenti che l’amministrazione esperirà emerga che l’insorgente è regolarmente stato presente su suolo elvetico nel periodo indicato, la Sezione del lavoro esaminerà anche gli altri presupposti fissati dall’art. 8 LADI per riconoscere il diritto all’indennità di disoccupazione. Visto l’esito del ricorso il TCA rinuncia ad assumere ulteriori mezzi di prova (sull’apprezzamento anticipato delle prove, cfr. STF 8C_69/2020 del 21 febbraio 2020, consid. 5.3.; STF 8C_139/2019 del 18 giugno 2019 consid. 3.3.; STF 9C_847/2017 del 31 maggio 2018 consid. 5.1.; STF 9C_35/2018 del 29 marzo 2018 consid. 6; STF 9C_588/2017 del 21 novembre 2017 consid. 7.2.; STF 9C_775/2016 del 2 giugno 2017 consid. 6.4.; STF 8C_794/2016 del 28 aprile 2017 consid. 4.2.; STF 9C_737/2012 del 19 marzo 2013; STF 8C_556/2010 del 24 gennaio 2011 consid. 9 ). 2.9. Vincente in causa, il ricorrente, rappresentato da un avvocato, ha diritto all’importo di fr. 1’200.-- a titolo di ripetibili da mettere a carico della resistente (cfr. art. 61 lett. g LPGA; art. 30 Lptca). 2.10. L’art. 61 lett. a LPGA, in vigore fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti ; la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato. In data 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA prevede ora unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica. Dalla medesima data è entrato in vigore l’art. 61 lett. f bis LPGA secondo cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato. Secondo l’art. 82a LPGA (Disposizione transitoria, cfr. RU 2021 358) ai ricorsi pendenti dinanzi al tribunale di primo grado al momento dell’entrata in vigore della modifica del 21 giugno 2019 si applica il diritto anteriore. In concreto, il ricorso è del 10 maggio 2021 per cui si applica la nuova disposizione legale. Trattandosi di prestazioni LADI, il legislatore non ha previsto di prelevare le spese.
Dispositiv
- dichiara e pronuncia § La decisione su opposizione del 2 aprile 2021 è annullata. §§ Gli atti sono rinviati alla Sezione del lavoro affinché proceda nel senso di quanto indicato nei considerandi. Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni Il presidente Il segretario di Camera Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Incarto n.38.2021.30
CL/RS/gm
Lugano
30 agosto 2021
In nomedella Repubblica e CantoneTicino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattrice:
Christiana Lepori, vicecancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 10 maggio 2021 di
RI 1
contro
la decisione su opposizione del 2 aprile 2021 emanata da
Sezione del lavoro,6501 Bellinzona
in materia di assicurazione contro la disoccupazione
ritenuto,in fatto
in diritto
In particolare, lamministrazione ha motivato il proprio provvedimento sulla base di quanto segue:
L11 marzo seguente, lamministrazione allegando copia della documentazione ottenibile tramite il portale Google Maps Street View inserendo lindirizzo __________e meglio delle fotografie ritraenti limmobile sito in __________, il vialetto che conduce al garage ed uno spiazzo di fianco allabitazione - ha sottoposto dei nuovi quesiti allassicurato, la cui legale, il 18 marzo seguente, ha fornito le risposte di seguito indicate (e dalle quali, in sostanza, emerge che il contratto di locazione non si estende allintero immobile ma a parte di esso):
Con la decisione su opposizione del 2 aprile 2021, la resistente ha respinto lopposizione del qui ricorrente, e meglio sulla base delle argomentazioni già esposte (cfr. supra consid. 1.1. e doc. 22).
In concreto, applicandolabituale criterio della probabilità preponderante valido nel settore delle assicurazioni sociali(cfr. STF 8C_794/2016 del 28 aprile 2017 consid. 4.1.; STF 8C_738/2016 del 28 marzo 2017 consid. 2; STF 8C_220/201 del 10 febbraio 2017 consid. 7.3.; STF 9C_316/2013 del 25 febbraio 2014 consid. 5.1.; STF 8C_999/2010 del 15 marzo 2011; STF 8C_911/2010 del 10 marzo 2011 consid. 3.2; STF 8C_909/2010 del 1° marzo 2011; DTF 129 V 177 consid. 3 pag. 181; DTF 126 V 353 consid. 5b pag. 360; DTF 125 V 193 consid. 2 pag. 195), il TCA deve concludere che, a giusta ragione, la Sezione del lavoro ha ritenuto che il ricorrente non avesse in Svizzera il centro delle proprie relazioni di vita.
Al riguardo cfr. pure STF 8C_186/2017 del 1° settembre 2017,massimata in RtiD I-2018 N. 61 pag. 281 e già menzionata.
Circa lasserita sublocazione dellabitazione di __________ si rileva, peraltro, che il principio inquisitorio non è incondizionato, ma trova il suo correlato nellobbligo delle parti di collaborare (cfr. art. 43 cpv. 3 e 61 lett. c LPGA; art. 16 Lptca; DLA 2001 N. 12 pag. 145; RAMI 1994 pag. 211; AHI praxis pag. 212; DLA 1992 pag. 113; DTF 117 V 261; DTF 116 V 26 consid. 3c; DTF 115 V 142 consid. 8a).
Questo obbligo comprende in particolare quello di motivare le pretese di cui le parti si avvalgono e quello di apportare, nella misura in cui può essere ragionevolmente richiesto da loro, le prove dettate dalla natura della vertenza o dai fatti invocati: in difetto di ciò esse rischiano di dover sopportare le conseguenze dellassenza di prove (cfr. STF 8C_832/2017 del 13 febbraio 2018 consid. 3.1.; STF 9C_694/2014 del 1° aprile 2015 consid. 3.2.; DTF 125 V 195 consid. 2; STFA U 94/01 del 5 settembre 2001; STFA P 36/00 del 9 maggio 2001; SVR 1995 AHV Nr. 57 pag. 164 consid. 5a).
Secondo questo Tribunale si tratta semplicemente di una residenza secondaria (cfr. STCA 38.2021.2. del 10 maggio 2021; STCA 38.2020.74 del 15 marzo 2021; STCA 38.2020.49 del 1° febbraio 2021; STCA 38.2019.12 del 17 aprile 2019; STF 8C_511/2018 del 12 marzo 2019; STCA 38.2018.11 del 10 ottobre 2018; STCA 38.2017.57 del 14 dicembre 2017; STF 8C_592/2015 del 23 novembre 2015; STCA 38.2014.12 del 30 marzo 2015).
Il Tribunale federale, con sentenza 8C_592/2015 del 23 novembre 2015, massimata in RtiD II-2016 n. 63 pag. 309, ha respinto il ricorso dellassicurato, ritenendolo manifestamente infondato, sulla base delle seguenti argomentazioni:
In simili condizioni, in concreto gli atti devono essere rinviati alla Sezione del lavoro affinché sia appurato, segnatamente presso lex datrice di lavoro - la quale dovrà fornirne prova documentale - in che misura, in quali orari ed in quali giorni RI 1 vi era attivo in qualità di pizzaiolo dal 1° luglio al 31 ottobre 2020.
Ciò al fine di determinare se lattività svolta, ritenuta peraltro la prossimità dellabitazione locata da RI 1 ad __________ (indipendentemente dal fatto che ci potesse arrivare con un veicolo privato o con eventuali mezzi pubblici) rispetto al luogo di lavoro, ne permetteva il rientro in Italia solo saltuariamente sullarco di più mesi consecutivi e se la situazione dellinsorgente,considerando la sua residenza allestero (cfr. consid. 2.4.; STCA 38.2015.39 del 9 marzo 2016 consid. 2.10.), era, quindi,assimilabile a quella dei lavoratori stagionali il cui luogo di lavoro si trova in uno Stato differente rispetto a quello di residenza e che rientrano nella categoria dei falsi frontalieri che possono beneficiare del diritto di opzione.
Nel caso concreto, per il lasso di tempo da novembre 2020 al 30 aprile 2021 (ritenuto che ricorrente ha ripreso a lavorare presso il __________ a decorrere dal 1 maggio 2021), il TCA rileva che RI 1 ha affermato di vivere presso lex collega ed amico __________, in un appartamento di 4.5. locali di proprietà di questultimo che da parte sua ha dichiarato che linsorgente abiterebbe con lui come amico ed in modo permanente da luglio 2020 e al fine settimana anche con suo figlio(cfr. all. 12 a doc. 16).
In proposito va osservato che agli atti, a parte la dichiarazione testé indicata, non risultano ulteriori elementi (si pensi, per esempio, ad eventuali variazioni dei consumi di elettricità presso lappartamento di __________) che attestino la costante presenza del ricorrente sul suolo ticinese durante il periodo di disoccupazione.
In tal senso, per esempio, si rileva che dalla documentazione bancaria emergono sì prelievi in contanti dal conto privato presso bancomat siti nel ___________, ma temporalmente collocati a settimane di distanza luno dallaltro. In particolare, dai dettagli dei movimenti sul conto privato emergono un versamento sul proprio contodi fr. 400. di data 2 novembre 2020 ed un prelievo in contantidal 6 novembre 2020, per Euro 100.- (pari a fr. 109.25) effettuato dopo che in data 31 ottobre 2020 lassicurato aveva già prelevato Euro 100.- in contanti dal conto risparmio (cfr. all. a doc. 11) - cui, sino al 30 novembre 2020, allorquando cè stato un prelievo di fr. 100., non ha fatto seguito alcun movimento (cfr. all. a doc. 11).
In tale contesto questa Corte ribadisce che secondo la giurisprudenza federale per concludere circa lesistenza di uneffettiva residenza in Svizzera non basta in ogni caso che lassicurato ritorni regolarmente in Svizzera allo scopo di ossequiare i suoi obblighi di disoccupato (cfr. STF C 290/03 del 6 marzo 2006).
Daltra parte è sufficiente dimostrare una costante presenza sul mercato del lavoro svizzero(cfr. DTF 125 V 469), indipendentemente dal carattere più o meno precario delle abitazioni reperite.
Alla luce di tali elementi, questo Tribunale ritiene che anche la questione relativa alla dimora in Svizzera dellassicurato nel periodo dal 1° novembre 2020 al 30 aprile 2021 debba essere approfondita dallamministrazione, cui gli atti devono essere rinviati anche affinché appuri se il ricorrente ha dimorato effettivamente in Svizzera in quel lasso di tempo (verificando altresì la qualità e la quantità delle ricerche di impiego effettuate).
Qualora dagli accertamenti che lamministrazione esperirà emerga che linsorgente è regolarmente stato presente su suolo elvetico nel periodo indicato, la Sezione del lavoro esaminerà anche gli altri presupposti fissati dallart. 8 LADI per riconoscere il diritto allindennità di disoccupazione.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
§ La decisione su opposizione del 2 aprile 2021 è annullata.
§§ Gli atti sono rinviati alla Sezione del lavoro affinché proceda nel senso di quanto indicato nei considerandi.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti