Erwägungen (2 Absätze)
E. 22 dicembre 2020
– dopo aver chiesto alla RA 1 di trasmettere una procura debitamente sottoscritta dalla ricorrente in suo favore (cfr. doc. 12), poi inviata da quest’ultima il 22 dicembre 2020 (cfr. doc. 13) – ha sottoposto alla rappresentante della RI 1 i seguenti quesiti: " (…) Ha qualche prova relativa all’invio del conteggio di luglio 2020, effettuato, secondo le sue indicazioni, in data 2 ottobre 2020? In che data è arrivato il sollecito della ditta alla vostra fiduciaria (per e-mail o tramite telefonata)?” (cfr. doc. 14) Questo il riscontro fornito dalla RA 1 in data 8 gennaio 2021: " (…) Non abbiamo purtroppo una prova relativa all’invio della domanda di rimborso per il mese di luglio. Non essendoci l’obbligo di un invio di conferma di ricezione abbiamo inviato la documentazione per posta A. Alleghiamo però la corrispondenza intercorsa all’interno della nostra azienda dove si evince che la documentazione era stata allestita e inviata per conoscenza al nostro cliente Signor __________. Il cliente ha chiesto una verifica dello stato della pratica verbalmente (tramite telefonata con il titolare Sig. __________) il 05.11.2020. Abbiamo quindi preso subito contatto con la Cassa di disoccupazione di __________ (come dimostra anche l’e-mail inviata lo stesso giorno).” (cfr. doc. 15) Dalla corrispondenza interna alla RA 1 testé indicata, e meglio dalla mail trasmessa il 23 ottobre 2020 d (presumibilmente in uso ad un (presumibilmente in uso al titolare), emerge quanto segue: " Ciao __________, come richiesto per RI 1 ti allego:
- Copia modulo domanda lavoro ridotto luglio 2020 da consegnare a __________
- Copia allegato alla domanda di lavoro ridotto
- File excel con i calcoli per l’allestimento della busta paga di __________ con i conguagli degli assegni familiari di formazione di __________ e __________ e con le indennità del lavoro ridotto di aprile, maggio e luglio.” (cfr. doc. 16) 2.6. Chiamata a pronunciarsi in merito alla fattispecie, questa Corte evidenzia, innanzitutto, che il dovere processuale di collaborazione comprende in particolare l'obbligo delle parti di portare - ove ciò fosse ragionevolmente possibile - le prove necessarie, avuto riguardo alla natura della disputa e ai fatti invocati, ritenuto che altrimenti rischiano di dover sopportare le conseguenze della carenza delle stesse (cfr. STF 9C_495/2019 del 31 ottobre 2019 consid. 6.1.; STF 8C_832/2017 del 13 febbraio 2018 consid. 3.1.; STF 8C_309/2015 del 21 ottobre 2015 consid. 6.2.; STF 9C_694/2014 del 1° aprile 2015 consid. 3.2.; STF 9C_978/2010 del 14 aprile 2011 consid. 4.1.; STF C 107/04 del 9 giugno 2005 consid. 3; STF P 36/00 del 9 maggio 2001 consid. 3; DTF 125 V 195 consid. 2 con riferimenti). In particolare per costante dottrina e giurisprudenza, l’onere della prova di un invio incombe a chi se ne prevale (cfr. STF B 109/05 del 27 gennaio 2006 consid. 2.4.; DTF 99 Ib 359, consid. 2; E. Catenazzi, Le insidie di un invio non raccomandato, in RTT 1974, pag. 65segg.). Pertanto, se l’interessato non è in grado di fornirne la prova, ne deve sopportarne le conseguenze giuridiche (cfr. STF 8C_747/2018 del 20 marzo 2019; STF 8C_237/2017 del 4 ottobre 2017 consid. 5.3.; E. Catenazzi, op. cit., pag. 67; cfr., pure, A. Borella, L’affiliation à l’assurance-maladie sociale suisse, Losanna 1993, pag. 288). In concreto, si rileva che, d’un lato, la parte ricorrente non ha apportato alcuna prova riguardo all’effettivo invio all’amministrazione della “ domanda e calcolo di indennità per lavoro ridotto ” a valere per il mese di luglio 2020 entro il termine di cui all’art. 38 cpv. 1 LADI e, d’altro lato, che la mail interna alla RA 1, prodotta a pretesa comprova del fatto che “ la documentazione era stata allestita e inviata per conoscenza al nostro cliente Signor __________ ” non è, indicativa del tempestivo invio della domanda alla Cassa, bensì conferma un semplice scambio di comunicazioni interno alla rappresentante della RI 1. Da quanto appena esposto, il TCA deve concludere che la domanda d'indennità per lavoro ridotto per il mese di luglio 2020 non è stata consegnata alla Posta (o altrimenti trasmessa all’amministrazione) nel termine di cui all’art. 38 cpv. 1 LADI ed è, quindi tardiva. È vero che non esiste un obbligo di trasmettere all’amministrazione la documentazione necessaria con conferma di spedizione, essendo sufficiente un invio tramite posta semplice (cfr. doc. I p.to 5; III; consid. 1.4.; 1.5.). È altrettanto vero, tuttavia, che, come evidenziato dalla Cassa (cfr. doc. III; consid. 1.5.), l’insorgente avrebbe potuto garantirsi la prova dell’invio dei documenti determinanti per il diritto alle indennità per lavoro ridotto, a maggior ragione in un periodo di “estrema necessità” (cfr. consid. I p.to 6; consid. 1.4.) come quello connesso alla pandemia, utilizzando la posta raccomandata o la posta A Plus - meno dispendiosa - che attesta la notificazione elettronicamente, quando l'invio è inserito nella casella postale o nella cassetta delle lettere del destinatario (cfr. STF 8C_559/2018 del 26 novembre 2018 consid. 3.3.). Nel caso di specie, questa Corte ritiene, inoltre, che, non essendo ravvisabili validi motivi che rendano scusabile l’inoltro tardivo della domanda, non sono dati i presupposti per restituire il termine per far valere il diritto all’indennità per lavoro ridotto. Per quanto attiene alla censura ricorsuale secondo cui il rifiuto del versamento delle indennità per un’asserita intempestività della relativa domanda costituisce un formalismo eccessivo , tenuto conto segnatamente del contesto particolare connesso alla pandemia Sars Covid-19 che ha costretto numerosi datori di lavoro a chiedere le ILR (cfr. doc. I; consid. 1.4.), giova osservare che il formalismo eccessivo è una forma particolare di diniego di giustizia formale vietato dagli art. 29 cpv. 1 Cost. e 6 par. 1 CEDU. Esso è ravvisabile nell'ipotesi in cui per una determinata procedura sono predisposte delle regole rigide, senza che simile rigore sia materialmente giustificato. La giurisprudenza ha certo sempre affermato che le regole di procedura sono necessarie nell'istituzione delle vie di diritto ai fini di assicurare un decorso della procedura conformemente al principio della parità di trattamento, nonché per garantire l'applicazione del diritto materiale. Le esigenze formali non sono quindi in contrasto con l'art. 29 cpv. 1 Cost.: vi è infatti formalismo eccessivo, come ricordato dalla parte ricorrente (cfr. doc. I), solo qualora l'applicazione rigorosa delle regole di procedura non è giustificata da nessun interesse degno di protezione, diventa un fine a sé stante e impedisce o complica in modo insostenibile la realizzazione del diritto materiale (cfr. STF 8D_6/2016 del 1° giugno 2017 consid. 3.1.-3.2.; STF 9C_903/2011 del 25 gennaio 2013 consid. 7.1. e riferimenti ivi menzionati; STF 9C_923/2009 del 10 maggio 2010 consid. 4.1.1., pubblicata in SVR 2010 IV Nr. 62 pag. 189 segg.). In concreto il termine di tre mesi contemplato all’art. 38 cpv. 1 LADI non costituisce una semplice prescrizioni d'ordine, ma ha carattere perentorio. Il mancato rispetto del termine previsto dalla legge per fare valere il diritto, provoca del resto l'estinzione del diritto alle prestazioni (cfr. consid. 2.2.; 2.3.). La decisione della Cassa non viola, pertanto, il principio del divieto di formalismo eccessivo. Va infine ricordato che, per costante giurisprudenza, gli assicurati devono sopportare le conseguenze delle azioni od omissioni delle persone alle quali hanno affidato il compito di fare valere i propri diritti (cfr. STF 8C_126/2019 del 5 marzo 2019; STF 9C_739/2018 del 14 febbraio 2019; STF 8C_787/2018 del 17 dicembre 2018; STF 8C_563/2010 del 29 settembre 2010 consid. 2.2.; STF 8C_984/2008 dell'11 maggio 2009; DLA 2002 pag. 259; SVR 2001 KV Nr. 3; DTF 111 1b 222; STCA 38.2008.1 dell'8 maggio 2008 confermata dal TF con sentenza 8C_466/2008 del 1° aprile 2009; STCA 38.2016 24 del 25 agosto 2016; STCA 38.2014.69 del 24 giugno 2015; STCA 39.2002.67 del 20 febbraio 2003; STCA 35.2006.39 del 7 settembre 2006). 2.7. L’art. 61 lett. a LPGA, in vigore fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti ; la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato. In data 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA prevede ora unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica. Dalla medesima data è entrato in vigore l’art. 61 lett. f bis LPGA secondo cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato. La procedura è pertanto di principio onerosa se concerne la fissazione dei contributi (cfr. Messaggio concernente la modifica della legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, FF 2018, pag. 1303 e seguenti, pag. 1334: “ La mozione Gruppo UDC 09.3406 chiede che venga abolito il principio della gratuità delle procedure di ricorso davanti ai tribunali cantonali nell’ambito delle assicurazioni sociali. L’indicazione secondo cui la procedura è gratuita va pertanto soppressa (art. 61 lett. a D-LPGA). Saranno così applicabili le disposizioni del diritto cantonale relative alle spese di procedura. Per quanto riguarda invece le controversie relative a prestazioni, la lettera fbis contempla l’addebito di spese soltanto nel caso in cui la singola legge lo preveda. Nell’assicurazione invalidità una tale regolamentazione è già in vigore dal 1° luglio 2006 (art. 69 cpv. 1bis LAI)” ). Secondo l’art. 83 LPGA (disposizione transitoria), ai ricorsi pendenti dinanzi al tribunale di primo grado al momento dell’entrata in vigore della modifica del 21 giugno 2019 si applica il diritto anteriore. In concreto, il ricorso è del
E. 25 marzo 2021 per cui si applica la nuova disposizione legale. Trattandosi di prestazioni LADI, il legislatore non ha previsto di prelevare le spese (cfr. STCA 38.2021.8 dell’8 marzo 2021 consid. 2.8.).
Dispositiv
- dichiara e pronuncia Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni Il presidente Il segretario di Camera Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
RA 1Raccomandata
Incarto n.38.2021.21
CL/RS/gm
Lugano
21 giugno 2021
In nomedella Repubblica e CantoneTicino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattrice:
Christiana Lepori, vicecancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 25 marzo 2021 di
RI 1
contro
la decisione su opposizione del 22 febbraio 2021 emanata da
CO 1
in materia di assicurazione contro la disoccupazione
ritenuto,in fatto
consideratoin diritto
2.4. Il termine di perenzione di cui allart. 38 cpv. 1 LADI (cfr. consid. 2.3.) può, a determinate condizioni, essere restituito in applicazione dellart. 41 LPGA (cfr. tra le altre DTF 114 V 123, consid. 3.a) a norma del quale, se il richiedente o il suo rappresentante è stato impedito, senza sua colpa, di agire entro il termine stabilito, lo stesso è restituito, sempre che l'interessato lo domandi adducendone i motivi entro 30 giorni dalla cessazione dell'impedimento e compia latto omesso (cfr., pure, art. 14 Lptca).
Per "impedimento non colpevole" si intende, non soltanto l'impossibilità oggettiva o la forza maggiore, bensì anche l'impossibilità soggettiva che risulta da circostanze personali o da un errore scusabile. Queste circostanze devono comunque essere valutate oggettivamente. In definitiva, al richiedente non deve potere essere rimproverata una negligenza.
Lassenza di colpa deve essere manifesta (cfr. STF 8C_666/2014 del 7 gennaio 2015 consid. 4.2.; STF 8C_898/2009 del 4 dicembre 2009 consid.2; STFA I 393/01 del 21 novembre 2001; DTF 96 II 265 consid.1a; U. Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, Zurigo 1999, pag. 170 segg.; Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, Zurigo 1998, n. 151).
La giurisprudenza federale ammette in particolare che un incidente o una grave malattia contratta improvvisamente possono costituire un impedimento non colpevole. Non basta, però, che l'interessato medesimo sia stato impedito di agire entro il termine stabilito, lo stesso dovendo oltre a ciò essere pure stato impossibilitato ad incaricare un terzo di compiere gli atti di procedura necessari (cfr. STF 9C_54/2017 del 2 giugno 2017 consid. 2.2.; STF 8C_666/2014 del 7 gennaio 2015 consid. 4.2.; RDAT II-1999 n. 8, pag. 32; DTF 119 II 86, consid. 2a, DTF 112 V 255, consid. 2a; cfr., pure, STFA K 34/03 del 2 luglio 2003).
Tra gli impedimenti non colpevoli ad agire tempestivamente che possono giustificare la restituzione del termine va annoverata anche la morte di un parente se la stessa interviene poco prima della scadenza del termine (cfr. STF 9C_54/2017 del 2 giugno 2017 consid. 2.2.).
Per la questione dell'impedimento senza colpa non fa differenza se esso colpisce l'assicurato oppure il suo rappresentante, quest'ultimo - a maggior ragione se integrato in una struttura più grande - dovendosi organizzare, segnatamente con la designazione immediata di un sostituto laddove questa possibilità è ammessa in modo tale da garantire il rispetto dei termini anche in caso di proprio impedimento (cfr. STF 9C_749/2012 del 26 novembre 2012 consid. 3).
La restituzione di un termine può, altresì, essere accordata in applicazione del principio della buona fede quando la mancata osservanza di un termine deriva da un comportamento di unautorità tale da fondare in modo sufficiente la fiducia di un assicurato (cfr. art. 9 Cost.; STF 9C_628/2017 del 9 maggio 2018 consid. 2.2.; STF 8C_50/2007 del 4 settembre 2007 consid. 5.1.; STF C 189/04 del 28 novembre 2005 consid. 4.1.; STF C 189/01 del 18 settembre 2001 DLA 2000 N. 6 pag. 27.).
La restituzione di un termine è, in particolare, giustificata allorquando occorre tutelare la buona fede dell'assicurato, in quanto egli non ha rispettato un determinato termine a causa di informazioni sbagliate fornite dall'autorità competente (cfr. STF 8C_50/2007 del 4 settembre 2007 consid. 5.1.; STF C 189/04 del 28 novembre 2005 consid. 4.1.; STFA C 189/01 del 18 settembre 2001; DLA 2000 N. 6 pag. 27).
Deve ancora essere sottolineato che l'istituto della restituzione in intero costituisce un rimedio di carattere straordinario che incide profondamente nella sicurezza del diritto, per cui occorre valutare l'adempimento dei requisiti con rigore e seguire criteri restrittivi (cfr. STF K 34/03 del 2 luglio 2003).
Va infine ricordato che,per costante giurisprudenza, gli assicurati devono sopportare le conseguenze delle azioni od omissioni delle persone alle quali hanno affidato il compito di fare valere i propri diritti (cfr. STF 8C_126/2019 del 5 marzo 2019; STF 9C_739/2018 del 14 febbraio 2019; STF 8C_787/2018 del 17 dicembre 2018; STF 8C_563/2010 del 29 settembre 2010 consid. 2.2.; STF 8C_984/2008 dell'11 maggio 2009; DLA 2002 pag. 259; SVR 2001 KV Nr. 3; DTF 111 1b 222; STCA 38.2008.1 dell'8 maggio 2008 confermata dal TF con sentenza 8C_466/2008 del 1° aprile 2009; STCA 38.2016 24 del 25 agosto 2016; STCA 38.2014.69 del 24 giugno 2015; STCA 39.2002.67 del 20 febbraio 2003; STCA 35.2006.39 del 7 settembre 2006).
2.7.Lart. 61 lett. a LPGA, in vigore fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve essere semplice, rapida, di regola pubblica egratuita per le parti; la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.
In data 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGA. Lart. 61 lett. a LPGA prevede ora unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica. Dalla medesima data è entrato in vigore lart. 61 lett. fbisLPGA secondo cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.
La procedura è pertanto di principio onerosa se concerne la fissazione dei contributi (cfr. Messaggio concernente la modifica della legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, FF 2018, pag. 1303 e seguenti, pag. 1334: La mozione Gruppo UDC 09.3406 chiede che venga abolito il principio della gratuità delle procedure di ricorso davanti ai tribunali cantonali nellambito delle assicurazioni sociali. Lindicazione secondo cui la procedura è gratuita va pertanto soppressa (art. 61 lett. a D-LPGA). Saranno così applicabili le disposizioni del diritto cantonale relative alle spese di procedura. Per quanto riguarda invece le controversie relative a prestazioni, la lettera fbis contempla laddebito di spese soltanto nel caso in cui la singola legge lo preveda. Nellassicurazione invalidità una tale regolamentazione è già in vigore dal 1° luglio 2006 (art. 69 cpv. 1bis LAI)).
Secondo lart. 83 LPGA (disposizione transitoria), ai ricorsi pendenti dinanzi al tribunale di primo grado al momento dellentrata in vigore della modifica del 21 giugno 2019 si applica il diritto anteriore.
In concreto, il ricorso è del25 marzo 2021per cui si applica la nuova disposizione legale. Trattandosi di prestazioni LADI, il legislatore non ha previsto di prelevare le spese (cfr. STCA 38.2021.8 dell8 marzo 2021 consid. 2.8.).
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti