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38.2021.2

Negate indennità di disoccupazione. Residenza ex art. 8 cpv. 1 lett. c LADI non in Svizzera: centro relazioni personali in Italia dove vivono moglie e figli. Secondo il diritto internazionale non è né vero né falso frontaliere

Ticino · 2020-08-25 · Italiano TI
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Erwägungen (3 Absätze)

E. 2 a doc. XV) Con decisione del 25 agosto 2020, la Cassa ha negato a RI 1 il diritto a percepire le indennità di disoccupazione dal 1° agosto 2020 ritenendo, in particolare, quanto segue: " Nel caso concreto si evince che lei dichiara di risiedere a titolo principale in Ticino e di rientrare in Italia mediamente ogni tre settimane. Tuttavia tenuto conto della sua situazione abitativa in Italia ed in Ticino, nonché della sua situazione famigliare, appare chiaramente che la soluzione abitativa in Ticino rappresenta unicamente un luogo di soggiorno settimanale. Inoltre, anche dal profilo delle norme usualmente applicabili non sarebbe possibile riconoscerle un diritto alle indennità. Infatti (…) oltre alla residenza effettiva in Svizzera (condizione che non si ritiene adempiuta nel caso concreto), lei deve essere intenzionato a continuare a risiedervi e contemporaneamente ad avervi il centro delle proprie relazioni personali. Tuttavia, il fulcro dei suoi interessi famigliari appare essere all’estero (Italia), dove risiedono le persone con le quali conserva il rapporto più stretto, ossia la moglie e i due figli. Per questa ragione lei non ha purtroppo diritto all’indennità di disoccupazione dal 1° agosto 2020.” (cfr. all. a doc. IX) In data 3 settembre 2020, RI 1 ha trasmesso ad __________ (collaboratore dell’URC) delle osservazioni in cui, oltre ad informarlo circa gli sforzi personali intrapresi per trovare un’attività lavorativa, gli ha comunicato quanto segue in merito alle risultanze del colloquio del 17 luglio 2020: " (…) su altre questioni sono stato frainteso (ad es. sul fatto che è la mia famiglia a trascorrere la maggior parte delle ferie da me a __________ e non il contrario). In quella occasione mi ha negato la possibilità di modificare sostanzialmente il testo del relativo verbale e mi ha indotto [ndr: a] firmare comunque il rapporto sostenendo ed assicurandomi che sarebbe stato del tutto inutile correggerlo in quanto il solo fatto di essere sposato e non separato e avere moglie e figli attualmente residenti in Italia sarebbe stato sufficiente a precludermi l’idoneità alla percezione dell’indennità di disoccupazione svizzera.” (cfr. all. C a doc. VII) Il ricorrente - già rappresentato in quell’occasione dall’avv. RA 1 - ha, poi, interposto opposizione avverso la decisione resa nei suoi confronti e ciò sulla base di argomentazioni sostanzialmente analoghe a quelle esposte in sede ricorsuale (cfr. supra consid. 1.2.). Giova rilevare, come brevemente anticipato (cfr. supra consid. 1.2.) che già in sede di opposizione, il legale di RI 1 aveva trasmesso ampia documentazione che pretendeva (e pretende) valere a comprova, d’un lato, dell’effettiva residenza nell’appartamento di Tenero e quindi in Svizzera del proprio assistito e, d’altro lato, del fatto che anche il centro delle relazioni personali di quest’ultimo si trova nel nostro Paese e non, come concluso dalla resistente, in Italia. In particolare, dal contratto di locazione dell’appartamento sito a __________ - composto da 1.5 locali, destinato ad uso personale e sottoscritto a valere dal 1° febbraio 2019 - emerge che l’assicurato corrisponde al locatore fr. 700.- mensili (di cui fr. 620.- a valere quale pigione mensile e fr. 80.- mensili di anticipo spese; cfr. doc. 12). Risulta, poi, che RI 1 ha sottoscritto una polizza assicurativa per l’economia domestica (“ responsabilità civile privata, persona sola ”; cfr. doc. 18), che è intestatario di un’utenza di telefonia mobile e di un pacchetto “__________” __________ (cfr. doc. 20), affiliato ad una cassa malati (__________; cfr. doc. 17) e che sostiene le spese per la fornitura dell’energia elettrica in relazione all’ente locato a __________ (cfr. 19), così come il canone radiotelevisivo (cfr. doc. 21). Oltre ad essere iscritto all’AIRE dal 9 luglio 2014 (cfr. doc. 11), RI 1 dispone della licenza di condurre svizzera dal 30 gennaio 2015 (cfr. doc. 13) ed è detentore del veicolo __________, targato __________, come attesta il libretto di circolazione agli atti (cfr. doc. 14). Dalle fotografie trasmesse dal ricorrente già in sede di opposizione (e dai dettagli circa luogo e data di presa delle immagini in questione), emerge che la consorte ed i figli dell’insorgente, si trovavano in Svizzera in coincidenza delle ferie scolastiche sia nel corso del termine quadro (che in casu va dal 1° agosto 2018 al 31 luglio 2020), che successivamente, e meglio come segue: · il 4 agosto 2018 (sabato), ore 11:17 a __________ - persone ritratte: moglie e figli; · il 10 agosto 2018 (venerdì), ore 14:16 a __________ - persone ritratte: ricorrente e moglie; · il 15 agosto 2018 (mercoledì), ore 11:43 a __________ - persone ritratte: figli; · il 26 dicembre 2018 (mercoledì), ore 11:09 a __________ - persone ritratte: figli; · il 28 dicembre 2018 (venerdì), ore 11:11 a __________ - persone ritratte: ricorrente, moglie e figli; · il 30 dicembre 2018 (domenica), ore 17:55 a __________ - persone ritratte: ricorrente, moglie e figli; · il 1° gennaio 2019 (martedì), ore 11:34 a __________ - persone ritratte: ricorrente e figli; · il 18 aprile 2019 (giovedì), ore 18:51 a __________ - persone ritratte: figli; · il 20 aprile 2019 (sabato), ore 11:58 a __________ - persone ritratte: moglie; · il 22 aprile 2019 (lunedì di Pasquetta), ore 15:45, a __________

- persone ritratte: ricorrente, moglie e figli; · il 25 aprile 2019 (giovedì), ore 11:23 a __________ - persone ritratte: figli; · il 4 agosto 2019 (domenica), ore 18:48 a __________ - persone ritratte: figlio; · il 9 agosto 2019 (venerdì), ore 20:17 a __________ - persone ritratte: ricorrente, moglie e figli; · l’11 agosto 2019 (domenica), ore 11:10 a __________ - persone ritratte: ricorrente e moglie; · il 14 agosto 2019 (mercoledì), ore 18:48 in Canton Ticino - persone ritratte: ricorrente e moglie; · il 29 agosto 2019 (giovedì), ore 19:16 a __________ - persone ritratte: ricorrente e moglie; · il 31 dicembre 2019 (martedì), ore 16:01 a __________ - persone ritratte: figli; · il 1° gennaio 2020 (mercoledì), ore 17:02 ad __________ - persone ritratte: ricorrente, moglie e figli; · il 4 gennaio 2020 (sabato), ore 13:25 a __________ - persone ritratte: figlio; · il 1° marzo 2020 (domenica), ore 15:34 a __________ - persone ritratte: ricorrente e moglie; · il 3 marzo 2020 (martedì), ore 15:54 a __________ - persone ritratte: figlio; · il 16 luglio 2020 (giovedì), ore 18:57a __________ - persone ritratte: moglie e figli; · il 18 luglio 2020 (sabato), ore 16:32 a __________ - persone ritratte: ricorrente, moglie e figli; · il 26 luglio 2020 (domenica), ore 16:40 a __________ - persone ritratte: figli; · il 14 agosto 2020 (venerdì), ore 17:15, a __________ - persone ritratte: moglie e figlia; · il 22 agosto 2020 (sabato), a __________ - persone ritratte: moglie; · il 28 agosto 2020 (venerdì), a __________ - persone ritratte: figli (cfr. doc. 23 ed allegati). Come parimenti anticipato (cfr. supra consid. 1.2.) agli atti vi sono, poi, diverse dichiarazioni - rese da moglie, genitori, amici, conoscenti ed ex colleghi del ricorrente (e/o della consorte) - attestanti che il ricorrente si reca a __________, dove raggiunge la famiglia, ogni tre settimane e che l’intento dei coniugi __________ sarebbe quello di tornare, insieme ai figli, a vivere in Svizzera una volta che la situazione lavorativa dell’istante si sarà stabilizzata. In particolare, __________ (moglie di RI 1), nella dichiarazione del 19 settembre 2020, ha riferito che quando il marito lavorava a __________ (e meglio fino al 2017), la famiglia aveva progettato “ di comprarci casa in zona. Pensavamo a tal scopo anche di vendere la casa di __________ (…) ”. In particolare, la consorte del ricorrente ha, poi, dichiarato quanto segue: " Nel 2017 RI 1 ha saputo che l’azienda __________ progettava di chiudere e avrebbe quindi perso il lavoro. Ha subito constatato che ricollocarsi in zona non sarebbe stato semplice, soprattutto in quanto per la sua posizione gli veniva richiesto un livello di tedesco B2 che non aveva. A quel punto non me la sono sentita di rifiutare il posto di ruolo come insegnante di scuola primaria, peraltro in una scuola vicino casa di __________, anche perché, per quanto mi risultava, dopo il lungo periodo di aspettativa che mi ero presa, sarei stata depennata dalla graduatoria la cui posizione avevo guadagnato con il conseguimento di due lauree e tanti anni di incarichi temporanei lontani da casa.” __________ ha descritto la situazione familiare successiva al ritorno (suo e dei figli) in Italia come segue: " (…) RI 1 torna a __________ di norma ogni tre settimane, compatibilmente con impegni ed eventi, quali ad esempio le feste di compleanno dei bambini. Solitamente arriva da noi il venerdì sera quando i bambini già dormono per ripartire dopo il pranzo di domenica. Dal canto nostro ci rechiamo spesso e volentieri da lui in Svizzera, quando possiamo, vi trascorriamo anche lunghi periodi, nonostante RI 1 ora viva, in via provvisoria, in un piccolo appartamento.” precisando che l’attuale sistemazione del marito sarebbe transitoria, in attesa di poter riunire tutta la famiglia in Ticino non appena quest’ultimo riuscirà a reperire un impiego (cfr. all. a doc. 24). Anche il padre del ricorrente, __________, con dichiarazione dell’11 settembre 2020 ha riferito che la famiglia del figlio vivrebbe separata transitoriamente, e meglio fino a quando la situazione lavorativa del ricorrente non si sarà stabilizzata. Ha, poi, precisato di riuscire a vedere il figlio raramente, e meglio quando, da parte sua, dalla __________ rientra in __________, dove vive, ed è quindi di passaggio a __________, oppure quando il figlio e la di lui famiglia, nel corso dell’estate, trascorrono a __________ tre giorni di ferie (cfr. all. a doc. 24). La madre di RI 1, __________, con dichiarazione del 10 settembre 2020, ha precisato che la nuora, di professione insegnante, “ utilizza, insieme ai figli, le vacanze estive e festive, per raggiungere il marito in Svizzera e unire la famiglia, in attesa di stabilirvisi definitivamente ” (cfr. all. a doc. 24). __________, vicino di casa di RI 1 e della moglie, a __________, ha precisato che il ricorrente “ viene di solito a trovare la famiglia circa ogni tre settimane ” e che, da parte sua, si prende “ cura delle piante di __________ quando vanno a passare in Svizzera i periodi in cui la scuola è chiusa (…) ”. È consapevole, ha poi indicato, che “(…) purtroppo è loro [ndr: del ricorrente e della moglie] intenzione di lasciarci per trasferirsi un giorno tutti in Svizzera ” (cfr. all. a doc. 24). Nella sua dichiarazione di data 16 settembre 2020, __________, amico del qui ricorrente sin dai tempi dell’università e residente a __________, ha riferito che il rientro in Italia della moglie e dei figli di RI 1 è stato conseguente alla perdita del lavoro da parte di quest’ultimo. Ha, poi, precisato quanto segue: " __________ mantiene tuttora il proposito di tornare in Svizzera quando le condizioni lavorative di RI 1 si fossero stabilizzate, quindi il suo trasferimento in Italia era dovuto ad un senso di responsabilità di madre di famiglia. Sono a conoscenza del fatto che ad oggi, per Tiziana, la prospettiva di vivere in Ticino è ancora più allettante rispetto a quanto lo era nella Svizzera tedesca, tanto è vero che ormai, non perde occasione per recarvisi insieme ai bambini quando ci sono dei periodi liberi dal lavoro abbastanza lunghi da valerne il lungo viaggio (…) Mentre RI 1 normalmente rientra a __________ con cadenza all’incirca mensile per il fine settimana.” (cfr. all. a doc. 24) __________, ex collega di RI 1, il 10 settembre 2020, ha dichiarato di aver instaurato con quest’ultimo un rapporto di amicizia che perdura e precisato che se l’ultimo impiego del ricorrente non fosse giunto al termine, con l’iniziare del nuovo anno scolastico l’intera famiglia __________ si sarebbe trasferita in Ticino. Ha poi indicato che, mentre la moglie ed i figli del ricorrente trascorrono “ spesso (..) lunghi periodi ” nel locarnese, RI 1 “ rientra in Italia raramente, perché il tempo effettivo che riesce a stare in famiglia è veramente poco ” (cfr. all. a doc. 24). __________, anch’egli ex collega del ricorrente (quando RI 1 ancora lavorava ed abitava nel Canton __________) ed amico di quest’ultimo, il 12 settembre 2020, ha indicato che l’istante si è trasferito nel nostro Cantone per lavoro. Ticino che, ha precisato il dichiarante, “(…) so piacere molto a __________ soprattutto per il clima e la lingua, invece col tedesco aveva ancora dei problemi a lanciarsi completamente nel parlarlo .” (cfr. all. a doc. 24). __________, collega di RI 1 sino al febbraio 2018, il 14 settembre 2020 ha, da parte sua, dichiarato che in seguito alla fine del rapporto lavorativo del marito presso __________, __________ “ ha deciso di lavorare in Italia come insegnante ”, mentre il coniuge è rimasto in Svizzera, inizialmente a __________, “ soprattutto considerando le possibilità di carriera che il posto poteva offrirgli. Nel frattempo la sua famiglia tornava a __________ per quanto il lavoro di __________ lo permetteva ” (cfr. all. a doc. 24). __________, amica dei coniugi __________ da quando i due abitavano a __________, il 12 settembre 2020 ha dichiarato che “ a fine estate 2017 __________ è andata a lavorare in Italia in conseguenza della perdita di lavoro di RI 1 ” e che l’anno successivo aveva avuto occasione di rivederla allorquando la consorte del ricorrente, accompagnata dai figli della coppia, aveva trascorso “ gran parte dell’estate ed un periodo durante le ferie natalizie ” a __________ (cfr. all. a doc. 24). __________, ex collega di __________, in data 15 settembre 2020 ha dichiarato di sapere che la decisione dell’amica di tornare a __________ era stata dettata dalla perdita di lavoro del marito e che, non appena la situazione lavorativa del ricorrente si sarà stabilizzata, la consorte ed i figli di quest’ultimo si ritrasferiranno in Svizzera, “ nello specifico in Ticino, dove nel frattempo RI 1 si è trasferito per lavoro e __________ avrà la possibilità di provare a fare il suo lavoro di insegnante ” e dove, ha aggiunto, “ potranno giovare dell’ufficialità della lingua italiana e di uno stile di vita (…) che molto più si confanno alla loro personalità rispetto alla realtà riscontrata e comunque adorata oltralpe ”. Da parte sua, ha precisato di vedere il ricorrente “ molto di rado in quanto rientra all’incirca una volta al mese e non è sempre facile organizzare una cena fuori (…) Inoltre durante i periodi in cui __________ è in ferie si reca di consuetudine da RI 1 in Svizzera, anche se lui sta lavorando (…) ” (cfr. all. a doc. 24). __________, madre di una compagna di scuola della figlia maggiore del ricorrente e di sua moglie, nonché loro vicina di casa a __________, il 9 settembre 2020 ha dichiarato di vedere RI 1 sporadicamente, “ in quanto scende giù a __________ con frequenza di varie settimane, mentre durante le ferie, è __________ a raggiungerlo con i bambini in Svizzera .”. Anch’ella ha, poi, riferito di sapere che l’intenzione della famiglia è quella di riunirsi in Svizzera (cfr. all. a doc. 24). Con decisione su opposizione del 3 dicembre 2020, la Cassa ha respinto l’opposizione interposta da RI 1, e meglio sulla base delle motivazioni per le quali, alla pari delle pretese ricorsuali, già si è detto (cfr. rispettivamente, consid. 1.1. e 1.2.). 2.4.   Chiamato ora a pronunciarsi, il TCA ricorda che secondo la giurisprudenza del Tribunale federale il concetto di residenza ai sensi dell’art. 8 cpv. 1 lett. c LADI esige, oltre alla residenza effettiva in Svizzera e all'intenzione di conservarla durante un certo periodo, che il centro delle proprie relazioni personali sia in Svizzera. In tal senso, la presenza di sole relazioni professionali, ancorché molto intense, con la Svizzera non è sufficiente (cfr. STF 8C_326/2020 del 4 agosto 2020 consid. 3; STF 8C_280/2019 del 5 settembre 2019 consid. 3.1.; STF 8C_163/2019 del 5 agosto 2019 consid. 4.1., massimata in RtiD I-2020 N. 44 pag. 253-254 ). Secondo l’Alta Corte l’accento va posto sulle proprie relazioni personali in Svizzera (cfr. 8C_186/2017 del 1° settembre 2017, consid. 5.3., massimata in RtiD I-2018 N. 61 pag. 281 In concreto, applicando l’abituale criterio della probabilità preponderante valido nel settore delle assicurazioni sociali (cfr. STF 8C_794/2016 del 28 aprile 2017 consid. 4.1.; STF 8C_738/2016 del 28 marzo 2017 consid. 2; STF 8C_220/201 del 10 febbraio 2017 consid. 7.3.; STF 9C_316/2013 del 25 febbraio 2014 consid. 5.1.; STF 8C_999/2010 del 15 marzo 2011; STF 8C_911/2010 del 10 marzo 2011 consid. 3.2; STF 8C_909/2010 del 1° marzo 2011; DTF 129 V 177 consid. 3 pag. 181; DTF 126 V 353 consid. 5b pag. 360; DTF 125 V 193 consid. 2 pag. 195), si deve concludere che, a giusta ragione, la Cassa, se d’un lato ha ritenuto ipotizzabili sia il fatto che RI 1 risiede effettivamente nell’ente locato a __________, sia la circostanza che il medesimo avrebbe intenzione di continuare a risiedere nel nostro Paese, d’altro lato ha concluso che il ricorrente non ha in Svizzera il centro delle proprie relazioni di vita. RI 1, seppur in possesso di un permesso C, non ha, infatti, concretizzato un legame con il Ticino (ma, più in generale, con la Svizzera) tale da poterlo considerare il luogo in cui si trova, utilizzando dei criteri oggettivi, la sua residenza ai sensi della giurisprudenza federale (cfr. supra consid. 2.2.), la quale esige come terza condizione che si sia creato nel nostro Paese il centro delle relazioni personali e non soltanto di quelle professionali (cfr. STF 8C_592/2015 del 23 novembre 2015; DTF 138 V 186 pag. 192: “Lebensmittelpunkt”; STF C 227/05 dell’8 novembre 2006, consid. 4 non pubblicato in DTF 133 V 137 “Schwerpunkt ihrer Lebensbeziehungen” all’estero nella quale l’Alta Corte ha precisato che non basta avere amici e conoscenti in Svizzera; DTF 133 V 178: “Esse vi soggiornano piuttosto per mero scopo lavorativo e una volta terminato il rapporto di lavoro non hanno più motivo di rimanervi, bensì ritornano nel loro luogo di residenza, là dove si trova il centro dei loro interessi”). Il centro delle relazioni professionali è peraltro dimostrato attraverso la realizzazione della prima condizione (residenza effettiva), che chiede all’assicurato di essere presente nel nostro mercato del lavoro (cfr. DTF 125 V 465). Al riguardo cfr. pure STF 8C_186/2017 del 1° settembre 2017 , massimata in RtiD I-2018 N. 61 pag. 281 e già menzionata (cfr. supra consid. 2.2.). Nel presente caso, il centro delle relazioni personali dell’insorgente risulta essere in Italia, e meglio a __________, dove vivono la moglie - insegnante di ruolo di scuola __________ a __________ (cfr. consid. 2.3.) - ed i due figli in età scolastica del ricorrente, __________ e __________, nati, rispettivamente, nel 2013 e nel 2016 (cfr. doc. 7). In proposito giova ribadire che con giudizio 8C_592/2015 del 23 novembre 2015 (già citato, cfr. supra consid. 2.2.), il Tribunale federale, confermando la sentenza 38.2015.6. del 25 giugno 2015 del TCA, ha sottolineato che “ è peraltro anche più probabile che il centro dei propri interessi fosse in Italia, presso la di lui coniuge, ove disponeva di un’abitazione più spaziosa e non in Svizzera ” dove viveva in un bilocale col figlio. In concreto, giova innanzitutto evidenziare, alla luce di quanto sollevato dal ricorrente con riferimento alla frequenza con cui si reca da moglie e figli, a __________ (distante da __________ 422 km; cfr. https://it.viamichelin.ch/ ), che in occasione del colloquio del 17 luglio 2020 presso gli uffici dell’URC, RI 1, come visto (cfr. supra consid. 2.3.), alla domanda volta a sapere “con quale frequenza incontra il coniuge? ” ha risposto “ ca. 2 volte/mese ”. Analogamente ha fatto seguito al quesito, postogli poco dopo, “ con quale frequenza lei si reca nell’abitazione in Italia? ” rispondendo “ Ca. 2 volte/mese ”. (cfr. doc. 25). È solo in un secondo momento, e meglio a partire dalla risposta alle domande postegli dalla Cassa il 10 agosto 2020, che RI 1 ha, invece, riferito che le visite a moglie e figli avvenivano “ mediamente [ndr: ogni]

E. 2.6 L’art. 61 lett. a LPGA, in vigore fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti ; la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato. In data 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA prevede ora unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica. Dalla medesima data è entrato in vigore l’art. 61 lett. f bis LPGA secondo cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato. La procedura è pertanto di principio onerosa se concerne la fissazione dei contributi (cfr. Messaggio concernente la modifica della legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, FF 2018, pag. 1303 e seguenti, pag. 1334: “ La mozione Gruppo UDC 09.3406 chiede che venga abolito il principio della gratuità delle procedure di ricorso davanti ai tribunali cantonali nell’ambito delle assicurazioni sociali. L’indicazione secondo cui la procedura è gratuita va pertanto soppressa (art. 61 lett. a D-LPGA). Saranno così applicabili le disposizioni del diritto cantonale relative alle spese di procedura. Per quanto riguarda invece le controversie relative a prestazioni, la lettera fbis contempla l’addebito di spese soltanto nel caso in cui la singola legge lo preveda. Nell’assicurazione invalidità una tale regolamentazione è già in vigore dal 1° luglio 2006 (art. 69 cpv. 1bis LAI)” ). Secondo l’art. 83 LPGA (disposizione transitoria), ai ricorsi pendenti dinanzi al tribunale di primo grado al momento dell’entrata in vigore della modifica del 21 giugno 2019 si applica il diritto anteriore. In concreto, il ricorso è del 4 gennaio 2021 per cui si applica la nuova disposizione legale. Trattandosi di prestazioni LADI, il legislatore non ha previsto di prelevare le spese.

E. 3 settimane ” (cfr. doc. XV 2 all. a doc. XV). Sempre il 17 luglio 2020, l’istante aveva, inoltre, riferito, a seguito della domanda volta a chiarire “ di consuetudine, lei dove trascorre il tempo libero per vacanze, nei periodi festivi ?”, di passare le proprie ferie “ con la famiglia nella casa in __________ ” (cfr. doc. 25; supra consid. 2.3.). Anche in questo caso, è stato solo in un secondo momento, e meglio con scritto del 3 settembre 2020 - successivo, quindi, alla decisione emessa dalla Cassa il 25 agosto 2020 e, dunque, redatto dopo che l’insorgente è stato edotto circa le conseguenze giuridiche della mancanza del centro delle relazioni personali in Svizzera

– indirizzato all’URC ed in particolare al collaboratore che si era occupato del colloquio tenutosi il 17 luglio 2020, che RI 1 ha, come visto (cfr. supra consid. 2.3.) modificato le proprie precedenti dichiarazioni ed affermato che non sarebbe lui a passare le proprie ferie in Italia, con la famiglia, bensì moglie e figli a recarsi a __________ in occasione delle ferie scolastiche. Pure con scritto del 3 settembre 2020, il ricorrente ha, poi, indicato di aver sottoscritto il verbale del colloquio del 17 luglio 2020 senza nulla osservare in proposito, poiché il collaboratore dell’URC gli avrebbe “ negato la possibilità di modificare sostanzialmente il testo del relativo verbale e mi ha indotto [ndr: a] firmare comunque il rapporto sostenendo ed assicurandomi che sarebbe stato del tutto inutile correggerlo in quanto il solo fatto di essere sposato e non sapere e avere moglie e figli attualmente residenti in Italia sarebbe stato sufficiente a precludermi l’idoneità alla percezione dell’indennità di disoccupazione svizzera .” (cfr. all. C a doc. VII). In tale contesto si ricorda che il principio della priorità della dichiarazione della prima ora prevede che, in presenza di due diverse versioni, la preferenza deve essere accordata alle dichiarazioni che l’assicurato ha dato nella prima ora, quando ne ignorava le conseguenze giuridiche. Le spiegazioni fornite in un secondo tempo non possono integrare le prime constatazioni dettagliate, soprattutto se esse le contraddicono ( cfr. STF 8C_163/2019 del 5 agosto 2019 consid. 4.2.; STF 8C_483/2017 del 3 novembre 2017; STF 8C_186/2017 del 1° settembre 2017 consid. 5.2. = RtiD I-2018 N. 61 pag. 281; STF 8C_244/2017 del 24 aprile 2017; DTF 121 V 45 consid. 2a pag. 47 ). In concreto, se, d’un lato, può rimanere indecisa la questione a sapere se RI 1 si recava dalla moglie e dai figli ogni due oppure ogni tre settimane - ritenuto che non si parlerebbe, comunque, di un rientro settimanale (e meglio come si vedrà nel prosieguo) - d’altro lato, sulla questione a sapere dove il ricorrente trascorreva le proprie ferie, emerge che le dichiarazioni rese inizialmente non solo devono essere preferite poiché rilasciate quando RI 1 ne ignorava le conseguenze, ma anche che le stesse sono confermate dagli elementi agli atti. Sebbene, infatti, risulta - in particolare, dalle dichiarazioni e dalle immagini prodotte dal ricorrente - che __________ (insegnante di scuola elementare di ruolo a __________ e moglie dell’assicurato) trascorre, in compagnia dei figli della coppia, parte delle ferie scolastiche a __________, ciò non significa e non comporta che anche RI 1 benefici delle ferie cui ha diritto negli stessi periodi in cui la sua famiglia si trova in Ticino. In particolare è sempre dalle fotografie in atti che risulta, anzi, che generalmente quando la consorte ed i bambini si trovano in Ticino, RI 1, con ogni verosimiglianza, lavora (in questo sensi vedasi anche le dichiarazioni rilasciate da __________; cfr. supra consid. 2.3). Nelle immagini in questione, infatti, il ricorrente è per lo più ritratto dopo le ore lavorative, e quindi la sera, oppure il sabato o nei giorni festivi (cfr. supra consid. 2.3.). È, quindi, verosimile ch’egli goda delle proprie ferie in altri momenti e che le trascorra nella vicina Penisola, con la propria famiglia, com’è, per esempio, stato il caso nei giorni che hanno preceduto il colloquio del 17 luglio 2020, dal cui verbale (sottoscritto dal ricorrente) emerge che RI 1 “ si trovava in vacanza dal 03.07.2020 al 13.07.2020 in Italia con moglie e figli ” (cfr. doc. 25). Oppure, ancora, com’è il caso quando la famiglia trascorre qualche giorno di vacanza in __________ (cfr. dichiarazioni di __________, supra consid. 2.3.). Il fatto, quindi, che la moglie abitualmente raggiunga, in compagnia dei bambini, nei periodi di vacanza dei quali ella beneficia (anche lunghi, in particolare in ragione della professione svolta), il marito e che quest’ultimo, pure, trascorra le proprie ferie raggiungendo a sua volta la famiglia, in Italia, è semmai indizio del fatto che il fulcro delle relazioni personali del ricorrente è costituito proprio dalla consorte e dai figli e si trova, quindi, alla pari di questi ultimi, a __________ (dove la moglie insegna e la coppia dispone, peraltro, di un appartamento di proprietà). Nemmeno soccorre la tesi ricorsuale il fatto che la moglie ed i figli del ricorrente sarebbero, come indicato nella maggioranza delle dichiarazioni agli atti (cfr. supra consid. 2.3.), pronti a raggiungerlo nel nostro Cantone non appena RI 1 troverà un lavoro stabile. In primo luogo, si tratta unicamente di una possibilità e di un’eventualità futura e, secondariamente, per costante giurisprudenza, la data della decisione su opposizione segna il limite temporale (in concreto, corrispondente al 3 dicembre 2020) del potere cognitivo del giudice delle assicurazioni sociali (cfr. DTF 132 V 368; DTF 131 V 412; DTF 130 V 140 e DTF 129 V 4). Le dichiarazioni allegate dal ricorrente già in sede di opposizione sono, poi, ininfluenti costituendo, per lo più, affermazioni generiche che si limitano a sostenere che RI 1 fa rientro ogni tre settimane a __________, che la moglie lo raggiunge quando ella gode delle ferie e che la volontà dei coniugi sarebbe quella di tornare, in futuro, a vivere tutti insieme in Ticino; elementi, questi, che come visto, non dimostrano che il centro delle relazioni personali del ricorrente si trovava - nel limite temporale del potere cognitivo di questo Tribunale - nel nostro Cantone (cfr. doc. 24 ed allegati). A nulla di diverso può, poi, portare il fatto che l’assicurato abbia stretto relazioni, oltre che professionali, di amicizia nel nostro Paese. Ciò ritenuto, in particolare, che, p er quanto riguarda le conoscenze, va osservato che non è certamente escluso intrattenere dei rapporti di amicizia in uno Stato differente da quello in cui si risiede. Al riguardo giova, infatti, ricordare che l’Alta Corte nella DTF 133 V 137, menzionata sopra, ha stabilito che non basta avere amici e conoscenti in Svizzera per creare il centro delle proprie relazioni personali nel nostro Paese. Per quanto concerne l’iscrizione all’Anagrafe degli italiani residenti all’estero - AIRE (ai sensi dell’art. 6 della Legge italiana del 27 ottobre 1988 n. 470 “Anagrafe e censimento degli italiani all'estero” i cittadini italiani che trasferiscono la loro residenza da un comune italiano all'estero devono farne dichiarazione all'ufficio consolare della circoscrizione di immigrazione entro novanta giorni dalla immigrazione. Inoltre la corretta registrazione all’AIRE permette, tra l'altro, l'esercizio di tutti i diritti e i doveri ai cittadini. In particolare è rilevante per aspetti quali l’esercizio del diritto di voto e l’estensione dell’assistenza sanitaria in Italia; cfr. www.esteri.it/MAE/normative/leg27.10.88.pdf; www.conslugano.esteri.it/consolato_lugano/it/i_servizi/per_i_cittadini/anagrafe ), è utile osservare che la stessa è un indizio che va valutato congiuntamente ad altri elementi, per stabilire se un assicurato ha oppure no costituito la propria residenza effettiva in Svizzera ai sensi dell’art. 8 cpv. 1 lett. c LADI (cfr. STCA 38.2018.16 del 28 settembre 2016 consid. 2.4.). L’iscrizione all’AIRE, pertanto, di per sé, non comprova la residenza effettiva nel nostro Paese. Neppure l’affiliazione ad una cassa malati può giovare alla posizione del ricorrente (ritenuto, peraltro, che il beneficiario di un permesso C è tenuto ad assicurarsi ex artt. 1 cpv. 1 OAMal e 34 LStr). In simili circostanze, rettamente, dunque, nella decisione su opposizione del 3 dicembre 2020, la Cassa ha stabilito che il presupposto dell’art. 8 cpv. 1 lett. c LADI in relazione con l’art. 12 LADI non è in concreto realizzato (cfr. al riguardo STF 8C_163/2019 dl 5 agosto 2019; STF 8C_777/2010 del 20 giugno 2011, pubblicata in SVR 2012 ALV N. 5; STF 8C_270/2007 del 7 dicembre 2007; DTF 125 V 465; STCA 38.2019.50 del 17 dicembre 2019; STCA 38.2018.16 del 28 settembre 2018; STCA 38.2014.10 del 6 agosto 2014; STCA 38.2012.51 del 30 settembre 2013, massimata in RtiD I-2014 N. 68 pag. 377; STCA 38.2013.35 del 4 settembre 2013, massimata in RtiD I-2014 N. 67 pag. 376). Questa Corte rileva, per inciso, che la soluzione avrebbe potuto stata diversa - e quindi la realizzazione del presupposto dell’art. 8 cpv. 1 lett. c LADI sarebbe verosimilmente stata ammessa - nel caso, non corrispondente ad ogni modo alla fattispecie qui in esame, di un assicurato solo o con figli adulti, che avesse dimostrato di avere sufficienti legami con il nostro Paese oltre a quello professionale (cfr. DTF 138 V 186 (193-194); STF 8C_405/2015 del 27 ottobre 2015; STCA 38.2015.30 del 20 novembre 2015 consid. 2.7.). 2.5.   L’assicurato nemmeno può ottenere le prestazioni della LADI sulla base delle disposizioni di diritto internazionale (cfr. DTF 133 V 172; DTF 131 V 222; STF 8C_273/2015 del 12 agosto 2015; DTF 139 V 88; B. Rubin , in "Commentaire de la loi sur l'assurance-chômage, Ginevra-Zurigo-Basilea, Schulthess Editions Romandes, 2014, pag. 683 n. 24). Nella presente fattispecie il ricorrente, che, da una parte, lavorava in Svizzera e, dall’altra, a __________ è proprietario (unitamente alla moglie) di un appartamento per cui paga il mutuo e dove abitano figli e consorte (cfr. consid. 2.3.), non è un vero lavoratore frontaliero in quanto non rientra in Italia almeno una volta alla settimana (cfr. art. 1 cpv. 1 dell'Allegato II ALC, elaborato sulla base dell' art. 8 ALC; art.1 lett. f, 65 par. 2 1a frase e par. 5 lett. a del Regolamento (CE) 883/2004; DTF 142 V 590; STF 8C_186/2017 del 1° settembre 2017, massimata in RtiD I-2018 N. 61 pag. 281). Al riguardo va rilevato che conseguentemente, come visto (cfr. supra consid. 2.4.), la questione a sapere se il ricorrente si recasse in Italia, a __________, da moglie e figli, due oppure tre volte al mese può rimanere indecisa. Tuttavia l’assicurato, considerando la sua residenza in Italia (in proposito va osservato che il Tribunale federale ha stabilito che nelle relazioni euro-internazionali in materia di sicurezza sociale il domicilio viene determinato dal luogo in cui si trova il centro principale degli interessi; cfr. il consid. 4.3.3. della STF C 101/04 del 9 maggio 2007, pubblicata in DTF 133 V 367; P. Usinger-Egger , Ausgewählte Rechtsfragen des Arbeitslosenversicherungsrechts im Verhältnis Schweiz-EU, in: Thomas Gächter [editore], Das europäische Koordinationsrecht der sozialen Sicherheit und die Schweiz, Erfahrungen und Perspektiven, Zurigo/Basilea/Ginevra 2006, pag. 37 e 39, note 24 e 38 ) e che lo Stato di occupazione risulta essere la Svizzera, non può (né, del resto, lo pretende) essere qualificato come falso frontaliere (cfr. art. 65 par. 2 terza frase Regolamento (CE) 883/2004; DTF 131 V 228; DTF 133 V 140; DTF 133 V 169 (176-177); STF 8C_273/2015 del 12 agosto 2015, consid. 3.5.1-3.5.2; STF 8C_656/2009 del 14 aprile 2010 ), ritenuta la tipologia di lavoro svolto (ingegnere meccanico), che lo occupava per 174 ore mensili, e ciò analogamente a quanto deciso da questa Corte nelle STCA 38.2019.51 dell’11 novembre 2019; STCA 38.2018.16 del 28 settembre 2018; STCA 38.2017.77 del 12 marzo 2018; STCA 38.2017.57 del 14 dicembre 2017 consid. 2.5.; STCA 38.2016.62 del 15 marzo 2017 e STCA 38.2015.44 del 18 maggio 2016 e diversamente da quanto deciso nelle STCA 38.2016.15 del 12 luglio 2016 e STCA 38.2015.39 del 9 marzo 2016 consid. 2.11. A titolo abbondanziale, riguardo a eventuali futuri cambiamenti per quanto attiene ai lavoratori attivi professionalmente in uno Stato differente da quello di residenza, il TCA rileva che S. Cueni , “Où les frontaliers sont-ils assurés” in La Vie économique 3/2021 pag. 10 seg., ricorda che: " (…) Des efforts sont déployés depuis plusieurs années au sein de l’UE pour modifier les compétences en cas de chômage complet. Si le système change, c’est le pays où l’activité professionnelle était exercée qui versera l’allocation de chômage et non plus le pays de domicile. Le pays qui souhaitent cette réforme, comme la France ou le Portugal, sont en effet d’avis que c’est au pays qui perçoit les cotisations, donc à celui qui emploie les frontaliers, de verser les prestations. Les pays qui s’opposent à la réforme, notamment l’Allemagne et le Luxembourg, estiment en revanche que le versement des allocations de chômage doit rester du ressort du pays de domicile, auquel incombe aussi la réinsertion professionnelle de la personne concernée. Aucun accord n’a été trouvé pour le moment. (…).” (pag. 12) In esito a quanto sopra, la decisione su opposizione impugnata deve essere confermata.

Dispositiv
  1. dichiara e pronuncia Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni Il presidente                                                          Il segretario di Camera Daniele Cattaneo                                                 Gianluca Menghetti
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Raccomandata

Incarto n.38.2021.2

CL/RS/gm

Lugano

10 maggio 2021

In nomedella Repubblica e CantoneTicino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattrice:

Christiana Lepori, vicecancelliera

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 4 gennaio 2021 di

RI 1

contro

la decisione su opposizione del 3 dicembre 2020 emanata da

CO 1

in materia di assicurazione contro la disoccupazione

ritenuto,in fatto

in diritto

Con decisione del 25 agosto 2020, la Cassa ha negato a RI 1 il diritto a percepire le indennità di disoccupazione dal 1° agosto 2020 ritenendo, in particolare, quanto segue:

In data 3 settembre 2020, RI 1 ha trasmesso ad __________ (collaboratore dell’URC) delle osservazioni in cui, oltre ad informarlo circa gli sforzi personali intrapresi per trovare un’attività lavorativa, gli ha comunicato quanto segue in merito alle risultanze del colloquio del 17 luglio 2020:

Il ricorrente - già rappresentato in quell’occasione dall’avv. RA 1 - ha, poi, interposto opposizione avverso la decisione resa nei suoi confronti e ciò sulla base di argomentazioni sostanzialmente analoghe a quelle esposte in sede ricorsuale (cfr. supra consid. 1.2.).

Giova rilevare, come brevemente anticipato (cfr. supra consid. 1.2.) che già in sede di opposizione, il legale di RI 1 aveva trasmesso ampia documentazione che pretendeva (e pretende) valere a comprova, d’un lato, dell’effettiva residenza nell’appartamento di Tenero e quindi in Svizzera del proprio assistito e, d’altro lato, del fatto che anche il centro delle relazioni personali di quest’ultimo si trova nel nostro Paese e non, come concluso dalla resistente, in Italia.

In particolare, dal contratto di locazione dell’appartamento sito a __________ - composto da 1.5 locali, destinato ad uso personale e sottoscritto a valere dal 1° febbraio 2019 - emerge che l’assicurato corrisponde al locatore fr. 700.- mensili (di cui fr. 620.- a valere quale pigione mensile e fr. 80.- mensili di anticipo spese; cfr. doc. 12).

Risulta, poi, che RI 1 ha sottoscritto una polizza assicurativa per l’economia domestica (“responsabilità civile privata, persona sola”; cfr. doc. 18), che è intestatario di un’utenza di telefonia mobile e di un pacchetto “__________” __________ (cfr. doc. 20), affiliato ad una cassa malati (__________; cfr. doc. 17) e che sostiene le spese per la fornitura dell’energia elettrica in relazione all’ente locato a __________ (cfr. 19), così come il canone radiotelevisivo (cfr. doc. 21).

Oltre ad essere iscritto all’AIRE dal 9 luglio 2014 (cfr. doc. 11), RI 1 dispone della licenza di condurre svizzera dal 30 gennaio 2015 (cfr. doc. 13) ed è detentore del veicolo __________, targato __________, come attesta il libretto di circolazione agli atti (cfr. doc. 14).

Dalle fotografie trasmesse dal ricorrente già in sede di opposizione (e dai dettagli circa luogo e data di presa delle immagini in questione), emerge che la consorte ed i figli dell’insorgente, si trovavano in Svizzera in coincidenza delle ferie scolastiche sia nel corso del termine quadro (chein casuva dal 1° agosto 2018 al 31 luglio 2020), che successivamente, e meglio come segue:

Come parimenti anticipato (cfr. supra consid. 1.2.) agli atti vi sono, poi, diverse dichiarazioni - rese da moglie, genitori, amici, conoscenti ed ex colleghi del ricorrente (e/o della consorte) - attestanti che il ricorrente si reca a __________, dove raggiunge la famiglia, ogni tre settimane e che l’intento dei coniugi __________ sarebbe quello di tornare, insieme ai figli, a vivere in Svizzera una volta che la situazione lavorativa dell’istante si sarà stabilizzata.

In particolare, __________ (moglie di RI 1), nella dichiarazione del 19 settembre 2020, ha riferito che quando il marito lavorava a __________ (e meglio fino al 2017), la famiglia aveva progettato “di comprarci casa in zona. Pensavamo a tal scopo anche di vendere la casa di __________ (…)”. In particolare, la consorte del ricorrente ha, poi, dichiarato quanto segue:

__________ ha descritto la situazione familiare successiva al ritorno (suo e dei figli) in Italia come segue:

precisando che l’attuale sistemazione del marito sarebbe transitoria, in attesa di poter riunire tutta la famiglia in Ticino non appena quest’ultimo riuscirà a reperire un impiego (cfr. all. a doc. 24).

Anche il padre del ricorrente, __________, con dichiarazione dell’11 settembre 2020 ha riferito che la famiglia del figlio vivrebbe separata transitoriamente, e meglio fino a quando la situazione lavorativa del ricorrente non si sarà stabilizzata. Ha, poi, precisato di riuscire a vedere il figlio raramente, e meglio quando, da parte sua, dalla __________ rientra in __________, dove vive, ed è quindi di passaggio a __________, oppure quando il figlio e la di lui famiglia, nel corso dell’estate, trascorrono a __________ tre giorni di ferie (cfr. all. a doc. 24).

La madre di RI 1, __________, con dichiarazione del 10 settembre 2020, ha precisato che la nuora, di professione insegnante, “utilizza, insieme ai figli, le vacanze estive e festive, per raggiungere il marito in Svizzera e unire la famiglia, in attesa di stabilirvisi definitivamente” (cfr. all. a doc. 24).

__________, vicino di casa di RI 1 e della moglie, a __________, ha precisato che il ricorrente “viene di solito a trovare la famiglia circa ogni tre settimane” e che, da parte sua, si prende “cura delle piante di __________ quando vanno a passare in Svizzera i periodi in cui la scuola è chiusa (…)”.

È consapevole, ha poi indicato, che“(…) purtroppo è loro[ndr: del ricorrente e della moglie]intenzione di lasciarci per trasferirsi un giorno tutti in Svizzera” (cfr. all. a doc. 24).

Nella sua dichiarazione di data 16 settembre 2020, __________, amico del qui ricorrente sin dai tempi dell’università e residente a __________, ha riferito che il rientro in Italia della moglie e dei figli di RI 1 è stato conseguente alla perdita del lavoro da parte di quest’ultimo. Ha, poi, precisato quanto segue:

__________, ex collega di RI 1, il 10 settembre 2020, ha dichiarato di aver instaurato con quest’ultimo un rapporto di amicizia che perdura e precisato che se l’ultimo impiego del ricorrente non fosse giunto al termine, con l’iniziare del nuovo anno scolastico l’intera famiglia __________ si sarebbe trasferita in Ticino. Ha poi indicato che, mentre la moglie ed i figli del ricorrente trascorrono “spesso (..) lunghi periodi” nel locarnese, RI 1 “rientra in Italia raramente, perché il tempo effettivo che riesce a stare in famiglia è veramente poco” (cfr. all. a doc. 24).

__________, anch’egli ex collega del ricorrente (quando RI 1 ancora lavorava ed abitava nel Canton __________) ed amico di quest’ultimo, il 12 settembre 2020, ha indicato che l’istante si è trasferito nel nostro Cantone per lavoro. Ticino che, ha precisato il dichiarante, “(…)so piacere molto a __________ soprattutto per il clima e la lingua, invece col tedesco aveva ancora dei problemi a lanciarsi completamente nel parlarlo.” (cfr. all. a doc. 24).

__________, collega di RI 1 sino al febbraio 2018, il 14 settembre 2020 ha, da parte sua, dichiarato che in seguito alla fine del rapporto lavorativo del marito presso __________, __________ “ha deciso di lavorare in Italia come insegnante”, mentre il coniuge è rimasto in Svizzera, inizialmente a __________, “soprattutto considerando le possibilità di carriera che il posto poteva offrirgli. Nel frattempo la sua famiglia tornava a __________ per quanto il lavoro di __________ lo permetteva” (cfr. all. a doc. 24).

__________, amica dei coniugi __________ da quando i due abitavano a __________, il 12 settembre 2020 ha dichiarato che “a fine estate 2017 __________ è andata a lavorare in Italia in conseguenza della perdita di lavoro di RI 1” e che l’anno successivo aveva avuto occasione di rivederla allorquando la consorte del ricorrente, accompagnata dai figli della coppia, aveva trascorso “gran parte dell’estate ed un periodo durante le ferie natalizie” a __________ (cfr. all. a doc. 24).

__________, ex collega di __________, in data 15 settembre 2020 ha dichiarato di sapere che la decisione dell’amica di tornare a __________ era stata dettata dalla perdita di lavoro del marito e che, non appena la situazione lavorativa del ricorrente si sarà stabilizzata, la consorte ed i figli di quest’ultimo si ritrasferiranno in Svizzera, “nello specifico in Ticino, dove nel frattempo RI 1 si è trasferito per lavoro e __________ avrà la possibilità di provare a fare il suo lavoro di insegnante” e dove, ha aggiunto, “potranno giovare dell’ufficialità della lingua italiana e di uno stile di vita (…) che molto più si confanno alla loro personalità rispetto alla realtà riscontrata e comunque adorata oltralpe”. Da parte sua, ha precisato di vedere il ricorrente “molto di rado in quanto rientra all’incirca una volta al mese e non è sempre facile organizzare una cena fuori (…) Inoltre durante i periodi in cui __________ è in ferie si reca di consuetudine da RI 1 in Svizzera, anche se lui sta lavorando (…)” (cfr. all. a doc. 24).

__________, madre di una compagna di scuola della figlia maggiore del ricorrente e di sua moglie, nonché loro vicina di casa a __________, il 9 settembre 2020 ha dichiarato di vedere RI 1 sporadicamente, “in quanto scende giù a __________ con frequenza di varie settimane, mentre durante le ferie, è __________ a raggiungerlo con i bambini in Svizzera.”. Anch’ella ha, poi, riferito di sapere che l’intenzione della famiglia è quella di riunirsi in Svizzera (cfr. all. a doc. 24).

Con decisione su opposizione del 3 dicembre 2020, la Cassa ha respinto l’opposizione interposta da RI 1, e meglio sulla base delle motivazioni per le quali, alla pari delle pretese ricorsuali, già si è detto (cfr. rispettivamente, consid. 1.1. e 1.2.).

2.4.   Chiamato ora a pronunciarsi, il TCA ricorda che secondo la giurisprudenza del Tribunale federale il concetto di residenza ai sensi dell’art. 8 cpv. 1 lett. c LADIesige, oltre alla residenza effettiva in Svizzera e all'intenzione di conservarla durante un certo periodo, che il centro delle proprie relazioni personali sia in Svizzera. In tal senso, la presenza di sole relazioni professionali, ancorché molto intense, con la Svizzera non è sufficiente (cfr. STF 8C_326/2020 del 4 agosto 2020 consid. 3; STF 8C_280/2019 del 5 settembre 2019 consid. 3.1.; STF 8C_163/2019 del 5 agosto 2019 consid. 4.1.,massimata inRtiD I-2020 N. 44 pag. 253-254).

In concreto, applicandol’abituale criterio della probabilità preponderante valido nel settore delle assicurazioni sociali(cfr. STF 8C_794/2016 del 28 aprile 2017 consid. 4.1.; STF 8C_738/2016 del 28 marzo 2017 consid. 2; STF 8C_220/201 del 10 febbraio 2017 consid. 7.3.; STF 9C_316/2013 del 25 febbraio 2014 consid. 5.1.; STF 8C_999/2010 del 15 marzo 2011; STF 8C_911/2010 del 10 marzo 2011 consid. 3.2; STF 8C_909/2010 del 1° marzo 2011; DTF 129 V 177 consid. 3 pag. 181; DTF 126 V 353 consid. 5b pag. 360; DTF 125 V 193 consid. 2 pag. 195), si deve concludere che, a giusta ragione, la Cassa, se d’un lato ha ritenuto ipotizzabili sia il fatto che RI 1 risiede effettivamente nell’ente locato a __________, sia la circostanza che il medesimo avrebbe intenzione di continuare a risiedere nel nostro Paese, d’altro lato ha concluso che il ricorrente non ha in Svizzera il centro delle proprie relazioni di vita.

Al riguardo cfr. pure STF 8C_186/2017 del 1° settembre 2017,massimata in RtiD I-2018 N. 61 pag. 281 e già menzionata (cfr. supra consid. 2.2.).

Le dichiarazioni allegate dal ricorrente già in sede di opposizione sono, poi, ininfluenti costituendo, per lo più, affermazioni generiche che si limitano a sostenere che RI 1 fa rientro ogni tre settimane a __________, che la moglie lo raggiunge quando ella gode delle ferie e che la volontà dei coniugi sarebbe quella di tornare, in futuro, a vivere tutti insieme in Ticino; elementi, questi, che come visto, non dimostrano che il centro delle relazioni personali del ricorrente si trovava - nel limite temporale del potere cognitivo di questo Tribunale - nel nostro Cantone (cfr. doc. 24 ed allegati).

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                          Il segretario di Camera

Daniele Cattaneo                                                 Gianluca Menghetti