Rettamente negate ILR (9/21-1/22) al cuoco assunto al 50%. Andrebbe esaminato se riduz. orario cuoco computabile o no, come riusciva locale a soddisfare clienti impiegando cuoco a metà del 50% e che tipo di lavoro svolgeva gerente. Tuttavia decisivo diminuz. cifra d'affari (rispetto 2017-19 <25%)
Erwägungen (2 Absätze)
E. 31 LADI.
Questa disposizione prevede esaustivamente (cfr. DTF 119 V 36) quattro condizioni materiali, espresse positivamente, e tre condizioni personali, espresse negativamente, per potere beneficiare dell'indennità per lavoro ridotto.
Le condizioni positive sono enumerate al cpv. 1 dell'art. 31 LADI secondo cui i lavoratori, il cui tempo normale di lavoro è ridotto o il cui lavoro è integralmente sospeso, hanno diritto a una indennità per lavoro ridotto se:
"a. sono soggetti all'obbligo di contribuzione all'assicurazione contro la disoccupazione e non hanno ancora raggiunto l'età minima per l'obbligo di contribuzione nell'AVS;
b. la perdita di lavoro è computabile (art. 32);
c. il rapporto di lavoro non è stato disdetto;
d. la perdita di lavoro è probabilmente temporanea ed è presumibile che con la diminuzione del lavoro potranno essere conservati i loro posti di lavoro."
Secondo il cpv. 1bisin vigore dal 1° luglio 2003 per verificare i presupposti del diritto di cui al cpv. 1 lett. d, in casi eccezionali può essere effettuata un'analisi aziendale a carico del fondo di compensazione.
I requisiti appena esposti devono essere adempiuti nella loro totalità.
Lart.
E. 32 cpv. 1 LADI prevede che:
"Una perdita di lavoro è computabile se:
a.è dovuta a motivi economici ed è inevitabile e
b.per ogni periodo di conteggio è di almeno il 10 per cento delle ore di lavoro normalmente fornite in complesso dai lavoratori dellazienda.
Il cpv. 3 dellart. 32 LADI stabilisce che;
"Il Consiglio federale disciplina per i casi di rigore la computabilità di perdite di lavoro riconducibili a provvedimenti delle autorità, a perdite di clienti dovute alle condizioni meteorologiche o ad altre circostanze non imputabili al datore di lavoro. Esso può, per questi casi, prevedere termini di attesa più lunghi di quelli di cui al capoverso 2 e stabilire che la perdita di lavoro è computabile soltanto in caso di completa cessazione o considerevole limitazione dellesercizio.
Al riguardo, lart. 51 OADI precisa quanto segue:
"1Le perdite di lavoro dovute a provvedimenti delle autorità o ad altre circostanze non imputabili al datore di lavoro sono computabili se il datore di lavoro non può evitarle mediante provvedimenti adeguati ed economicamente sopportabili o rendere un terzo responsabile del danno.
2La perdita di lavoro è segnatamente computabile se è stata cagionata da:
a.il divieto di importare o di esportare materie prime o merci;
b.il contingentamento delle materie prime o dei materiali desercizio, compresi i combustibili;
c.restrizioni di trasporto o chiusura delle vie daccesso;
d.interruzioni di lunga durata o restrizioni notevoli dellapprovvigionamento energetico;
e.danni causati da forze naturali.
3La perdita di lavoro non è computabile se i provvedimenti delle autorità sono dovuti a circostanze delle quali il datore di lavoro è responsabile.
4La perdita di lavoro dovuta a un danno non è computata nella misura in cui sia coperta da unassicurazione privata. Se il datore di lavoro non è assicurato contro una tale perdita, ancorché lassicurazione sia possibile, la perdita di lavoro è computata il più presto dopo la fine del periodo di disdetta applicabile al contratto di lavoro individuale.
Lart. 33 LADI enuncia:
1Una perdita di lavoro non è computabile:
a. se è dovuta a misure dorganizzazione aziendale, come lavori di pulizia, di riparazione o di manutenzione, nonché ad altre interruzioni dellesercizio, usuali e ricorrenti, oppure a circostanze rientranti nella sfera normale del rischio aziendale del datore di lavoro;
b. se è usuale nel ramo, nella professione o nellazienda oppure se è causata da oscillazioni stagionali del grado doccupazione;
c. in quanto cada in giorni festivi, sia cagionata da vacanze aziendali o sia fatta valere soltanto per singoli giorni immediatamente prima o dopo giorni festivi o vacanze aziendali;
d. se il lavoratore non accetta il lavoro ridotto e devessere pertanto rimunerato secondo il contratto di lavoro;
e. in quanto concerna persone vincolate da un rapporto di lavoro di durata determinata o da un rapporto di tirocinio o al servizio di unorganizzazione per lavoro temporaneo oppure;
f. se è la conseguenza di un conflitto collettivo di lavoro nellazienda in cui lavora lassicurato.
2Il Consiglio federale, per evitare abusi, può prevedere altri casi in cui la perdita di lavoro non è computabile.
3Il Consiglio federale definisce il concetto di oscillazioni stagionali del grado doccupazione.
Le condizioni negative sono stabilite all'art. 31 cpv. 3 LADI, secondo cui non hanno diritto all'indennità per lavoro ridotto:
"a. i lavoratori, la cui perdita di lavoro non è determinabile o il cui tempo di lavoro non è
sufficientemente controllabile;
b. il coniuge del datore di lavoro occupato nell'azienda di
quest'ultimo;
c. le persone che, come soci, compartecipi finanziari o membri di un organo decisionale supremo dell'azienda, determinano o possono influenzare risolutamente le decisioni del datore di lavoro, come anche i loro coniugi occupati nell'azienda."
2.2. Nella Prassi LADI ILR, la Segreteria di Stato delleconomia (in seguito: SECO) ha stabilito che:
"()
C3La perdita di lavoro dovuta a motivi economici deve essere inevitabile. Questo presupposto è la conseguenza dellobbligo di diminuire il danno che impone al datore di lavoro di prendere tutte le misure ragionevolmente esigibili per evitare la perdita di lavoro.
C4La cassa nega il diritto allindennità soltanto se può dimostrare, in base a sufficienti motivi concreti, che la perdita di lavoro avrebbe potuto essere evitata e se vi sono misure che il datore di lavoro ha omesso di adottare.
C5Il lavoro ridotto non deve essere considerato a priori come una misura evitabile perché il datore di lavoro avrebbe potuto evitarlo licenziando parte del personale o perché i lavoratori avrebbero potuto trovare un'occupazione presso un altro datore di lavoro.
C6Se però il datore di lavoro è consapevole da tempo che la sua azienda necessita di una ristrutturazione, si può esigere che questultimo adotti per tempo i necessari provvedimenti (p. es. adeguamento della sua gamma di prodotti alle nuove esigenze del mercato).
().
C9Le perdite di lavoro dovute a provvedimenti delle autorità o ad altre circostanze non imputabili al datore di lavoro sono computabili se il datore di lavoro non può evitarle mediante provvedimenti adeguati ed economicamente sopportabili o non può rendere un terzo responsabile del danno.
().
D1Una perdita di lavoro non è computabile se:
·è dovuta ad altre interruzioni dellesercizio, usuali e ricorrenti, oppure a circostanze rientranti nella sfera normale del rischio aziendale del datore di lavoro;
·cade in giorni festivi, è cagionata da vacanze aziendali o è fatta valere soltanto per singoli giorni immediatamente prima o dopo giorni festivi o vacanze aziendali;
·concerne persone vincolate da un rapporto di lavoro di durata determinata;
·concerne persone al servizio di unorganizzazione per lavoro temporaneo;
·è la conseguenza di un conflitto collettivo di lavoro nellazienda in cui lavora lassicurato.
La perdita di lavoro non è computabile in nessuno di questi casi anche se è dovuta a provvedimenti delle autorità o ad altre circostanze non imputabili al datore di lavoro (C7 segg.).
ðGiurisprudenza
DLA 1996/1997 pag. 54 (Un istituto che si occupa essenzialmente di test di screening della tubercolosi presso i ragazzi in età scolastica subisce una perdita di lavoro in seguito a una decisione dell'autorità cantonale della sanità pubblica che ordina la soppressione di questi test. Una simile perdita di lavoro è legata ai progressi compiuti nella lotta contro la tubercolosi e rientra nei rischi normali di questo tipo di istituto)
DTF 121 V 371 (Una perdita di lavoro dovuta a una diminuzione dei sussidi rientra nella sfera normale del rischio aziendale di un'impresa di trasporto ferroviario, è usuale nel ramo e, con molta probabilità, considerata la situazione finanziaria della Confederazione, non è solo temporanea)
DTF 119 V 498 (Per unimpresa specializzata nella costruzione di gallerie, lafflusso imprevedibile di acqua ad alto tenore solforico e cloridrico malgrado le indagini preliminari non rientra nella sfera normale del rischio aziendale)
Sfera normale del rischio aziendale
D2Una perdita di lavoro non è computabile se è dovuta a misure dorganizzazione aziendale, come lavori di pulizia, di riparazione o di manutenzione, nonché ad altre interruzioni dellesercizio, usuali e ricorrenti, oppure a circostanze rientranti nella sfera normale del rischio aziendale. Rientrano nella sfera normale del rischio aziendale le perdite di lavoro usuali che si verificano regolarmente e che, pertanto, sono prevedibili e possono essere calcolate in anticipo.
D3I rischi aziendali «normali» non possono, secondo la giurisprudenza, essere determinati in base a un criterio applicabile a tutte le aziende. Vanno invece determinati nei singoli casi in base all'attività specifica dell'azienda e alla situazione che la caratterizza. Le perdite di lavoro che possono intervenire in ogni azienda rientrano nella sfera normale del rischio aziendale. Soltanto le perdite di lavoro straordinarie per l'azienda sono computabili.
()
D5Il fatto che il datore di lavoro si concentri su un grande cliente o su un cliente principale non è di per sé un motivo sufficiente per negargli il diritto allILR adducendo che la diminuzione delle ordinazioni rientra nella sfera normale del rischio aziendale. Il servizio cantonale si oppone al versamento dellindennità se l'azienda non dimostra in modo credibile che il cliente effettuerà in tempi brevi nuove ordinazioni che le permetteranno di ritornare a lavorare a pieno regime o che troverà nuovi sbocchi sul mercato.
D6Rientrano nella sfera normale del rischio aziendale in particolare: le fluttuazioni regolari delle ordinazioni e le perdite di lavoro dovute a lavori di rinnovo o di revisione; le oscillazioni del grado di occupazione causate da un aumento della concorrenza; le perdite di lavoro nel settore della costruzione derivanti dal rinvio dei lavori per insolvibilità del committente o dal ritardo di un progetto in seguito a una procedura di opposizione pendente; le perdite di lavoro dovute a malattia, infortunio o ad altre assenze del datore di lavoro o di un dirigente. ()
"()
2.1 Perdita di lavoro temporanea
Anche ammesso che la pandemia si verifichi in varie ondate, va notato che sia la pandemia stessa sia la perdita di lavoro ad essa associata devono essere considerate temporanee.
2.2 Perdite di lavoro per motivi economici
A causa dellinsorgenza improvvisa, dellentità e della gravità, una pandemia non può essere considerata un normale rischio aziendale a carico del datore di lavoro ai sensi dellarticolo 33 capoverso 1 lettera a LADI, anche se è probabile che colpisca qualsiasi datore di lavoro. Pertanto, le perdite di lavoro dovute al calo della domanda di beni e servizi per questo motivo sono computabili in applicazione dellarticolo 32 capoverso 1 lettera a LADI. Il datore di lavoro deve tuttavia comprovare in modo verosimile che le perdite di lavoro suscettibili di verificarsi nella sua impresa sono riconducibili allo scoppio della pandemia. Un semplice richiamo alla pandemia è una giustificazione insufficiente.
).
2.3 Perdite di lavoro dovute a provvedimenti delle autorità o ad altre circostanze non imputabili al datore di lavoro
Anche i provvedimenti adottati dalle autorità in relazione alla pandemia sono da considerarsi circostanze eccezionali, pertanto le perdite di lavoro dovute a tali provvedimenti rientrano nella regolamentazione speciale ai sensi dellarticolo 32 capoverso 3 LADI e dellarticolo 51 OADI. Ciò vale anche per le misure che interessano solo singoli settori o rami economici e per le misure disposte dalle autorità cantonali o comunali.
Sono computabili le perdite di lavoro non imputabili al datore di lavoro, come quelle dovute allimpossibilità per i lavoratori di raggiungere il luogo di lavoro.
Al contrario, non sono computabili le perdite di lavoro riconducibili a una condotta scorretta del datore di lavoro (art. 51 cpv. 3 OADI).
La Direttiva 2021/06 del 19 marzo 2021, che ha sostituito la Direttiva 2021/01 del 20 gennaio 2021, ai p.ti 2.1, 2.2., 2.3 e 2.5. ha aggiunto il p.to 2.2.c relativo alle aziende di nuova costituzione:
La Direttiva 2021/07 del 20 aprile 2021, che ha sostituito quella del 19 marzo 2021, non ha apportato modifiche ai p.ti 2.1, 2.2, 2.2 c, 2.3 e 2.5, mentre la Direttiva 2021/13 del 30 giugno 2021, che ha sostituito la Direttiva del 20 aprile 2021, ha adeguato il p.to 2.5in fine:
2.4. Ledirettive amministrative- come la Prassi LADI emanata dalla SECO -non costituiscono norme giuridiche e non sono vincolanti per il giudice delle assicurazioni sociali (cfr. STF 8C_503/2021 del 18 novembre 2021 consid. 4.2.; STF 8C_463/2021 del 9 novembre 2021 consid. 4.2.; STF 9C_458/2020 del 27 settembre 2021 consid. 4.1.; DTF 147 V 79 consid. 7.3.2.; STF 8C_721/2020 del 15 giugno 2021 consid. 5.5.2.2.; STF9C_631/2019 del 19 giugno 2020 consid.2.3.; DTF 144 V 195; DTF 138 V 50 consid. 4.1 pag. 54; DTF 137 V 434 consid. 4.2 pag. 438; DTF 133 V 169 consid.10.1 pag. 181).
Questultimo deve tenerne conto per prendere la sua decisione nella misura in cui queste ultime permettono uninterpretazione delle disposizioni legali applicabili giustificata nel caso di specie (cfr. STF 8C_272/2021 del 17 novembre 2021 consid. 3.1.3.; STF 8C_721/2020 del 15 giugno 2021 consid. 5.5.2.2.; STF 8C_214/2020 del 18 febbraio 2021 consid. 3.2; DTF 146 V 224; DTF 146 V 104; STF 8C_405/2018 del 22 gennaio 2019 consid.6.1.1; DTF 142 V 442 consid. 5.2 pag. 445 seg.; DTF 140 V 314 consid. 3.3 pag. 317; DTF 138 V 50 consid.4.1;DTF 133 V 587 consid. 6.1 pag. 591; DTF 133 V 257 consid. 3.2 pag. 258 seg.;DTF 132 V 125 consid. 4.4; DTF 132 V 203 consid. 5.1.2; DTF 131 V 286 consid. 5.1.; DTF 131 V 45 consid.2.3; DTF 130 V 229 consid. 2.1.; DTF 127 V 57 consid. 3a; DTF 125 V 377, consid. 1c, pag. 379 e riferimenti; SVR 1997 ALV Nr. 83 consid. 3d, pag. 252, ALV Nr. 86 consid. 2c, pag. 262, ALV Nr. 88 consid. 3c, pag. 267-268 = DLA 1998 N. 24, consid. 3c, pag. 127 e ALV Nr. 98 consid. 4a, pag. 300).
Il giudice deve, invece, scostarsene quando esse sono incompatibili con i disposti legali in esame (cfr. STF 8C_405/2018 del 22 gennaio 2019 consid. 6.1.1.; DTF 130 V 229 consid. 2.1.; STF H 183/00 dell'8 maggio 2001; DTF 126 V 68 consid. 4b; DTF 125 V 379 consid. 1c e sentenze ivi citate; SVR 1997 ALV Nr. 86, consid. 2c, pag. 262, SVR 1997 ALV Nr. 88, consid. 3c, pag. 267-268 = DLA 1998 N. 24, consid. 3c, pag. 127, SVR 1997 ALV Nr. 98, consid. 4a, pag. 300; DTF 120 V 163 consid. 4b, DTF 119 V 65 consid.5a; RCC 1992 pag. 514, RCC 1992 pag. 220 consid. 16; DLA 1992 N. 5, consid. 3b, pag. 91; DTF 117 V 284 consid.4c, DTF 116 V 19 consid. 3c, DTF 114 V 16 consid. 1, DTF 112 V 233 consid.2a, DTF 110 V 267 consid. 1a, DTF 109 V 4 consid.3a; vedi inoltreBois, "Procédures applicables aux requérants d'asile" in RSJ 1988 pag. 77ss;Duc-Greber: "La portée de l'art. 4 de la Constitution fédérale en droit de la sécurité sociale" in RDS 1992 II pag. 527;Cattaneo, "Les mesures préventives et de réadaptation de l'assurance-chômage", Ed.Helbing & Lichtenhahn, Basilea e Francoforte sul Meno 1992, pag. 296-297).
Secondo la giurisprudenza, infatti, tramite le direttive non possono essere introdotte limitazioni ad una pretesa materiale che vadano al di là di quanto previsto da leggi e ordinanze (DTF 118 V 32, DTF 109 V 169 consid. 3b).
In una successiva sentenza 8C_555/2021 del 24 novembre 2021, menzionata sopra, lAlta Corte ha respinto limpugnativa dellUfficio del lavoro interposta contro il giudizio emanato sempre dal Tribunale amministrativo del Canton Svitto con cui era stato accolto il ricorso inoltrato da una Sagl che gestiva un bar contro il diniego del diritto a ILR per i mesi di novembre e dicembre 2020, deciso dallamministrazione poiché, avendo ridotto i giorni e lorario di apertura dellesercizio pubblico, avrebbe violato lobbligo di ridurre il danno.
Il Tribunale federale ha evidenziato che,in prima battuta, lamministrazione aveva negato le ILR solo per i nuovi dipendenti, ossia per le persone assunte meno di sei mesi prima del preannuncio di lavoro ridotto. Tale decisione del 27 novembre 2020 era poi stata revocata il 2 dicembre 2020 e il diritto a ILR era stato negato a tutti i dipendenti per violazione dellobbligo di ridurre il danno. In simili condizioni la nostra Massima Istanza ha indicato che non era oggetto della lite la questione di sapere se tutti i dipendenti adempissero le condizioni per avere diritto alle ILR (cfr. consid. A.a e 3.1.).
L11 dicembre 2020 il Consiglio federale ha varato nuove restrizioni per le manifestazioni e per gli orari di apertura di ristoranti e altre strutture accessibili al pubblico.
2.7. In relazione alla domanda di indennità per lavoro ridotto inoltrata da RI 1, il TCA ricorda innanzitutto che lart. 31 cpv. 1 lett. d LADI, prevede che i lavoratori hanno diritto allindennità per lavoro ridotto sela perdita di lavoro è probabilmente temporanea ed è presumibile che con la diminuzione del lavoro potranno essere conservati i posti di lavoro.(cfr. consid. 2.3.)
Per costante giurisprudenza federale si presume che la perdita di lavoro sia temporanea (cfr. DTF 111 V 379 consid.2b pag. 384,Rubin, Commentaire de la loi sur lassurance-chômage.Ed. Schulthess 2014 pag. 345).
Le direttive della SECO (cfr. consid. 2.4.) stabiliscono peraltro chiaramente che sia la pandemia stessa, sia la perdita di lavoro ad essa associata devono essere considerate temporanee.
La ricorrente ha inoltrato la domanda di lavoro ridotto per il periodo dal 1° settembre 2021 al 31 gennaio 2022 per 3 dei 4 dipendenti (un cuoco e due dipendenti).
In sede ricorsuale il gerente della società ha precisato che la perdita di lavoro riguarda il cuoco, assunto con un contratto di lavoro al 50% (cfr. il contratto allegato al doc. 3; consid. 1.3 e 1.5).
La Sezione del lavoro ha negato il diritto ad indennità per lavoro ridotto innanzitutto perché avendo lesercizio pubblico limitato gli orari dapertura dalle 14:30 alle 17:00, ha violato il proprio obbligo di ridurre il danno.
Nella sentenza 8C_555/2021 del 24 novembre 2021, riassunta al consid. 2.5, il Tribunale amministrativo del Canton Svitto e il Tribunale federale hanno riconosciuto per principio il diritto ad indennità per lavoro ridotto ad una ditta che aveva ridotto i giorni e lorario di apertura durante i mesi di novembre e dicembre 2020 per ragioni legate alla pandemia.
Nella presente fattispecie il TCA ritiene superfluo approfondire tale questione, in quanto la limitazione degli orari di apertura dell__________ concerne unattività che veniva svolta dal gerente, per il quale non sono state chieste indennità per lavoro ridotto.
Teoricamente andrebbe invece esaminato se la riduzione dellorario di lavoro del cuoco (dalle 10:00 alle 12:00 invece che dalle 10:00 alle 14:30, orario normale di lavoro) sia o no computabile.
La Sezione del lavoro lo nega ritenendo che, siccome a quel momento non era in vigore nessuna restrizione (cfr. consid. 1.2: non vigeva alcun ordine di chiusura parziale per gli esercizi pubblici), non vi erano valide ragioni per ridurre lattività del cuoco, proprio nel momento in cui lesercizio pubblico svolge la sua massima attività.
Il ricorrente sostiene invece che vi è stata effettivamente una perdita di lavoro dovuta al fatto che il telelavoro ha ridotto drasticamente i clienti a pranzo (cfr. consid. 1.1 e 1.2).
Al riguardo il TCA si limita a ricordare che a partire dal 13 settembre 2021 (e quindi nel periodo per il quale è stata chiesta lindennità per lavoro ridotto) è stato introdotto lobbligo di presentare un certificato COVID attestante lavvenuta vaccinazione, la guarigione dal COVID-19 o il risultato negativo di un test per entrare nei ristoranti e nei bar e dal 20 dicembre 2021 è stato richiesto il certificato di vaccinazione e di guarigione (cfr. doc. 3).
Andrebbero dunque chiarite le modalità con le quali l__________ riusciva a soddisfare la propria clientela pur impiegando il cuoco a metà del tempo previsto nel contratto di lavoro (lorario di lavoro settimanale medio è di 22,5 ore pari a un impegno lavorativo del 50%) e per un certo periodo senza cuoco e andrebbe pure stabilito con precisione quale tipo di lavoro svolgeva il gerente sul mezzogiorno e cioè se realmente non sostituiva il cuoco nellattività abitualmente svolta da questultimo (nel qual caso la perdita di lavoro non sarebbe computabile; cfr. STCA 38.2021.92 del 14 febbraio 2022 riprodotta al consid. 2.5; cfr. consid. 1.2.: vista la scarsità di clientela, il cuoco si occupa di preparare la linea del mezzogiorno dalle 10.00 alle 12.00 ed il sottoscritto finisce le preparazioni ed impiatta per il servizio. () Dal 20 settembre(vista l'ulteriore diminuzione dei clienti a mezzogiorno constatata nella settimana successiva all'obbligo del certificato Covid)il gerente apre e dalle 09.45 va in cucina a preparare la linea e impiatta durante il servizio del mezzogiorno ).
Tale questione non deve comunque essere affrontata e risolta dal TCA alla luce delle considerazioni sviluppate nei prossimi considerandi.
In una sentenza C 302/05 del 25 luglio 2007 il Tribunale federale ha sviluppato le seguenti considerazioni riguardo alla prassi del TCA:
"6.1Per quel che attiene al merito della vertenza, può essere data adesione alla pronuncia impugnata, resa in ossequio ad una consolidata prassi giudiziaria cantonale, secondo la quale una flessione della cifra d'affari inferiore al 25% costituisce circostanza rientrante nella sfera normale del rischio aziendale di cui all'art. 33 cpv. 1 lett. a LADI.
È vero che il primo criterio entrante in linea di conto è quello delle ore di lavoro fornite. L'art. 32 cpv. 1 LADI dispone infatti che una perdita di lavoro è computabile, ai fini del diritto a indennità per lavoro ridotto, se è dovuta a motivi economici ed è inevitabile (lett. a) e se per ogni periodo di conteggio è di almeno il 10% delle ore di lavoro normalmente fornite in complesso dai lavoratori dell'azienda (lett. b). È però anche vero che talora, in casi particolari come quello in oggetto, può essere opportuno confrontarsi con il criterio della cifra d'affari. Simile riferimento - perlomeno nelle circostanze della fattispecie - non costituisce soluzione insostenibile, contraria al diritto. D'altronde, il criterio della cifra d'affari non è nozione estranea in materia di indennità per lavoro ridotto. Così, giusta l'art. 51a cpv. 3 OADI, che disciplina le perdite di lavoro in seguito a perdite di clientela dovute a condizioni meteorologiche, l'attività dell'azienda è considerata notevolmente limitata se la cifra d'affari conseguita nel corrispondente periodo di conteggio non supera il 25% della media delle cifre d'affari realizzate nel corso degli ultimi cinque anni durante il medesimo periodo (cfr. pure, sul tema della cifra d'affari, Boris
Rubin, Assurance-chômage, 2a ed., Zurigo/Basilea/Ginevra 2006, pag. 504 n. 6.1.8.1). Per quel che concerne poi gli eventuali rischi di una manipolazione arbitraria dei dati riferiti alla cifra d'affari, a prescindere da ipotesi di natura penale, occorre rilevare che è comunque possibile accertare agevolmente se vi siano stati spostamenti sospetti, esaminando la contabilità riferita ai periodi immediatamente precedenti e/o seguenti a quelli considerati. Ne consegue, in sostanza, che la soluzione adottata dalla Corte
cantonale, fondata sul criterio della cifra d'affari anziché su quello delle ore di lavoro fornite, può nella concreta fattispecie essere condivisa.
(...).
Da queste tavole sinottiche risulta un'oscillazione della cifra d'affari del 17,22% nei cinque mesi da gennaio a maggio 2004/2005 e del 16,3% nel corrispondente periodo 2003/2004. La variazione è invece del 17,61% nei tre mesi da marzo a maggio 2004/2005 e del 23,73% nel corrispondente trimestre 2003/2004.
Ora, in considerazione del fatto - come peraltro rilevato dai primi giudici e dalla Sezione cantonale del lavoro - che la cifra d'affari della X.________ Sagl, per il periodo entrante in linea di conto negli anni 2003-2005, ha avuto una variazione tra il 16,3% e il 23,73%, valori, questi, inferiori al limite determinante del 25%, le chieste prestazioni non possono essere assegnate.
A nulla giova alla ricorrente sostenere che i primi giudici hanno omesso di considerare in modo sufficiente la giovane età dell'azienda, fondata nel 1989 - ossia ben 16 anni prima della richiesta di indennità per lavoro ridotto -, quando la stessa ditta motiva l'introduzione del lavoro ridotto per mancanza di lavoro e per evitare eventuali licenziamenti. Premesso che la ditta in questione non può sicuramente essere considerata come "giovane", occorre
ricordare che, pur riconoscendo la difficile situazione del mercato in cui opera X.________ Sagl, riconducibile in parte anche all'apertura delle frontiere alle ditte estere, sicuramente concorrenziali, non è scopo dell'assicurazione contro la disoccupazione permettere al datore di lavoro di conservare personale in esubero quando già per sua stessa ammissione afferma esservi "crisi di lavoro", e in particolare quando asserisce che la perdita di lavoro temporanea è riconducibile ad una "politica sbagliata", verosimilmente intendendo la normativa entrata in vigore favorevole all'espansione nel Cantone Ticino di ditte italiane situate in prossimità del confine. Compete infatti al datore di lavoro, e non alle assicurazioni sociali, prevedere l'evoluzione e prendere provvedimenti adeguati e tempestivi per rendere efficiente e autonoma la ditta, a prescindere dall'evoluzione generale del mercato per effetto di mutamenti legislativi a livello europeo."
In una sentenza C 189/02 del 15 marzo 2004 il Tribunale federale, confermando un giudizio di questo Tribunale, ha negato il diritto a beneficiare di indennità per lavoro ridotto a una ditta attiva nel settore delle materie plastiche, rilevando in particolare:
Pure correttamente i primi giudici hanno infine asserito non essere scopo della LADI permettere al datore di lavoro di conservare personale in esubero, per poter far fronte, se del caso, ad eventuali aumenti di attività per periodi di tempo limitati. (...)"
In una sentenza 38.2009.39 del 7 settembre 2009 il TCA ha confermato il rifiuto del diritto ad indennità per lavoro ridotto, rilevando:
Infine, in una sentenza 38.2021.15 del 29 novembre 2021, il TCA ha ritenuto che loscillazione della cifra di affari realizzata da una ditta dopo lo scoppio della pandemia COVID-19 rientrava nel normale rischio aziendale in quanto, quella ottenuta da gennaio a maggio 2021 era inferiore del 10% rispetto a quella del 2020 ed era superiore, a parità di collaboratori, rispetto a quella del 2019.
2.9. Nella presente fattispecie la Sezione del lavoro ritiene che loscillazione della cifra daffari fatta registrare dalla RI 1 è inferiore del 25% per cui essa rientra nel normale rischio aziendale del datore di lavoro.
Lamministrazione ha confrontato la cifra daffari realizzata nei mesi di settembre e ottobre 2021 con quella conseguita nel medesimo periodo del triennio precedente la pandemia (2017-2019) riscontrando una diminuzione del 17,11%.
L8 settembre 2021 il ricorrente ha indicato che la cifra daffari di agosto 2021 è di fr. 7'495.-- (ATTENZIONE: due settimane di ferie!!!) (cfr. doc. 3).
Rispondendo ad una richiesta della Sezione del lavoro del 4 ottobre 2021 (cfr. doc. 4) il datore di lavoro ha comunicato che la cifra daffari conseguita in settembre 2021 è stata di fr. 17'080 (cfr. doc. IX/1).
Rispondendo ad unulteriore domanda della Sezione del lavoro del 15 novembre 2021, il 19 novembre 2021 il ricorrente ha indicato:
Nel formulario di Preannuncio di lavoro ridotto figurano le seguenti cifre daffari mensili degli ultimi quattro anni:
Lamministrazione ha confrontato la media della cifra daffari conseguita dalla RI 1 nei mesi di settembre e ottobre 2021, con quella ottenuta negli stessi mesi nel periodo 2017-2019, ottenendo una diminuzione del 17%.
In sede ricorsuale la ditta sottolinea che il calcolo andrebbe fatto prendendo in considerazione il quadriennio precedente (e quindi gli anni dal 2016 al 2019) e utilizzando i dati del trimestre settembre novembre 2021 e non solo quelli dei mesi di settembre e ottobre 2021.
Dalla tabella prodotta dal ricorrente figura una cifra daffari per il citato trimestre del 2021 di fr. 49'528 (settembre: fr. 16'750; ottobre fr. 17'350; novembre fr. 15'428). La media della cifra daffari conseguita nei corrispondenti mesi dal 2016 al 2019 ammonta a fr. 66'650 (fr. 60'280 nel 2019; fr. 63'800 nel 2018; fr. 69'790 nel 2017 e fr. 72'730 nel 2016).
Confrontando queste due cifre (fr. 49'528 e fr. 66'650) risulterebbero una oscillazione della cifra daffari del 25,69% (fr. 49'528 corrispondendo al 74,31% di fr. 66'650).
Nella risposta di causa la Sezione del lavoro ha innanzitutto rilevato che il quadriennio precedente corrisponde al periodo 2017-2020.
Siccome però il 2020 è stato lanno in cui è scoppiata la pandemia esso non è stato considerato a vantaggio della ricorrente. Volendo operare il confronto con la cifra daffari conseguita nei mesi di settembre e ottobre 2021 con quella ottenuta nel medesimo periodo del quadriennio 2017-2020, si constaterebbe una riduzione della cifra daffari di solo l11,82%.
Lamministrazione ha poi precisato di non avere operato il calcolo includendo la cifra daffari conseguita nel mese di novembre 2021 in quanto essa era solo indicativa.
La Sezione del lavoro ha sottolineato inoltre che nella tabella prodotta davanti al TCA è stata indicata per settembre 2021 una cifra daffari di fr. 16'750 (cfr. doc. B), mentre allamministrazione era stata indicata per quello stesso mese, una cifra daffari di fr. 17'080.
Infine lamministrazione ha rifatto il calcolo prendendo in considerazione anche il mese di novembre 2021. Confrontando i dati del trimestre settembre-novembre 2021 con quelli del triennio 2017-2019 la Sezione del lavoro è arrivata ad una diminuzione della cifra daffari del 23,15%.
Invece confrontando i dati prodotti con il ricorso e riferendosi allo stesso periodo, la diminuzione della cifra daffari sarebbe del 23,36%. In entrambi i casi loscillazione è inferiore al 25% e esclude il diritto allindennità per lavoro ridotto (cfr. consid. 1.4).
Il ricorrente in sede di nuove prove ha riconosciuto di avere commesso un errore non conteggiando i pagamenti effettuati con le carte di credito.
Egli ha allegato unulteriore tabella nella quale ha corretto il dato relativo al mese di settembre 2021; portandolo a fr. 17'080.--, per complessivi franchi 49'858.-- nel trimestre settembre-novembre 2021.
Questo dato, confrontato con i fr. 66'650.-- conseguiti nello stesso periodo dal 2016 al 2019 porta ad unoscillazione della cifra daffari del 25,19%.
Il ricorrente ribadisce che lanno 2020 non va considerato in quanto gli effetti della pandemia erano già ben visibili ed era già in atto un importante calo degli incassi.