Erwägungen (3 Absätze)
E. 8 cpv. 1 lett. b LADI, e megliolaver subìto una perdita di lavoro computabile (cfr. doc. 28), in prima battuta negato (cfr. doc. 12).
Se un lavoratore si è impegnato nei confronti di un datore di lavoro a fornire un lavoro su chiamata per una durata indeterminata e se queste chiamate diminuiscono, si può derogare al principio della non computabilità della perdita di lavoro e di guadagno quando il lavoratore è stato chiamato in modo più o meno costante durante un periodo prolungato. In questo caso, il tempo di lavoro effettivo è considerato normale (cfr. DLA 1995 N. 9 pag. 45).
Con giudizio C 9/06 del 12 maggio 2006, pubblicato in SVR 2006 ALV Nr. 29 pag. 99, la Prima Camera del TFA ha considerato contraria alla legge la Circolare ID della SECO (p.tp B47) nella misura in cui faceva riferimento a un periodo di osservazione di soli 12 mesi anche nel caso di assicurati legati da un contratto di lavoro che durava da diversi anni. In quest'ultimo caso, per determinare la durata normale di lavoro, occorreva riferirsi piuttosto al numero di ore di lavoro annuali ed esaminare in che misura tale numero si scostava dalla media annuale.
Il TCA, inoltre, con sentenza 38.2006.13 del 27 novembre 2006, massimata in RtiD I-2007 N. 57 pag. 225, ha dapprima ricordato, da un lato, che nel caso di contratti di lavoro che non garantiscono un numero minimo di ore lavorative da svolgere, la perdita di lavoro è computabile soltanto se il lavoratore è chiamato in modo più o meno costante durante un periodo prolungato. Dallaltro, che quando il rapporto di impiego dura da diversi anni il confronto delle ore svolte annualmente va effettuato con un periodo di osservazione pluriannuale e che, quindi, la direttiva del SECO, nella misura in cui fa riferimento a un periodo di osservazione di dodici mesi anche per gli assicurati legati da un contratto di lavoro da diversi anni, è in effetti contraria alla legge come stabilito dal Tribunale federale con giudizio C 9/06 del 12 maggio 2006.
Questo Tribunale, in quel caso di specie, ha poi considerato di lunga durata il rapporto di impiego (contratto di lavoro a tempo parziale senza garanzia di un numero di ore di lavoro mensili nel settore della ristorazione), in quanto al momento della riduzione delle ore di lavoro durava da 3 anni e 8 mesi.
Le oscillazioni orarie sono state così confrontate su base annua con un periodo di osservazione di tre anni. Visto che la variazione delle ore è sempre stata inferiore al 20%, lorario di lavoro è stato ritenuto normale e la perdita di lavoro computabile.
Non essendo adempiute le condizioni per una riconsiderazione della decisione con cui allassicurata erano state corrisposte le indennità di disoccupazione, questa Corte ha deciso che limporto percepito non andava restituito.
Con sentenza 38.2012.63 del 18 giugno 2013 il TCA, nel caso di unassicurata con due rapporti di impiego di lunga durata (di 9 anni, rispettivamente di 5 anni e mezzo) su chiamata che si era annunciata in disoccupazione a seguito della riduzione delle ore lavorative, ha poi stabilito che erroneamente la Cassa aveva esaminato loscillazione delle ore mensili, invece della variazione delle ore annuali con un periodo di osservazione di cinque anni.
Gli atti sono stati rinviati alla Cassa per effettuare, relativamente a ciascun rapporto di lavoro, i calcoli delloscillazione delle ore annuali, considerando gli ultimi cinque anni di attività lavorativa dellassicurata ed emettere una nuova decisione in merito al diritto della medesima alle indennità di disoccupazione.
Questa Corte ha precisato che, qualora perlomeno in relazione a uno dei due rapporti di impiego lorario di lavoro fosse risultato normale, ossia loscillazione delle ore annue si fosse rivelata inferiore del 20%, avrebbe dovuto essere concluso che lassicurata aveva subito una perdita di lavoro computabile.
Riguardo al temalavoro su chiamata e perdita di lavorocfr. pureSTCA 38.2019.38 del 17 febbraio 2020;D. Cattaneo, Nouvautés en matière dassurance-chômage in Quoi de neuf en droit social ?Ed. Stämpli SA, Berna 2009 pag. 67 segg. (79-84).
2.6. Ledirettive amministrative non costituiscono norme giuridiche e non sono vincolanti per il giudice delle assicurazioni sociali (cfr. STF9C_631/2019 del 19 giugno 2020 consid. 2.3.;STF 8C_331/2019 del 18 settembre 2019 consid. 4.3.; STF 8C_902/2017 del 12 giugno 2018 consid. 4.2., pubblicata in DTF 144 V 195; STF 8C_688/2011 del 13 febbraio 2012 consid.3.2.1; DTF 138 V 50 consid. 4.1 pag. 54; DTF 137 V 434 consid. 4.2 pag. 438; DTF 133 V 169 consid.10.1 pag. 181).
Questultimo deve tenerne conto per prendere la sua decisione nella misura in cui queste ultime permettono uninterpretazione delle disposizioni legali applicabili giustificata nel caso di specie (cfr. STF 8C_214/2020 del 18 febbraio 2021 consid. 3.2; DTF 146 V 224; DTF 146 V 104; STF 8C_405/2018 del 22 gennaio 2019 consid.6.1.1; DTF 142 V 442 consid. 5.2 pag. 445 seg.; DTF 140 V 314 consid. 3.3 pag. 317; DTF 138 V 50 consid.4.1;DTF 133 V 587 consid. 6.1 pag. 591; DTF 133 V 257 consid. 3.2 pag. 258 seg.;DTF 132 V 125 consid. 4.4; DTF 132 V 203 consid. 5.1.2; DTF 131 V 286 consid. 5.1.; DTF 131 V 45 consid.2.3; DTF 130 V 229 consid. 2.1.; DTF 127 V 57 consid. 3a; STFA I 102/00 del 22 agosto 2000; DTF 125 V 377, consid. 1c, pag. 379 e riferimenti; SVR 1997 ALV Nr. 83 consid. 3d, pag. 252, ALV Nr. 86 consid. 2c, pag. 262, ALV Nr. 88 consid. 3c, pag. 267-268 = DLA 1998 N. 24, consid. 3c, pag. 127 e ALV Nr. 98 consid. 4a, pag. 300).
Il giudice deve, invece, scostarsene quando esse sono incompatibili con i disposti legali in esame (cfr. STF 8C_405/2018 del 22 gennaio 2019 consid. 6.1.1.; DTF 130 V 229 consid. 2.1.; STFA H 183/00 dell'8 maggio 2001; DTF 126 V 68 consid. 4b; DTF 125 V 379 consid. 1c e sentenze ivi citate; SVR 1997 ALV Nr. 86, consid. 2c, pag. 262, SVR 1997 ALV Nr. 88, consid. 3c, pag. 267-268 = DLA 1998 N. 24, consid. 3c, pag. 127, SVR 1997 ALV Nr. 98, consid. 4a, pag. 300; DTF 120 V 163 consid. 4b, DTF 119 V 65 consid.5a; RCC 1992 pag. 514, RCC 1992 pag. 220 consid. 16; DLA 1992 N. 5, consid. 3b, pag. 91; DTF 117 V 284 consid.4c, DTF 116 V 19 consid. 3c, DTF 114 V 16 consid. 1, DTF 112 V 233 consid.2a, DTF 110 V 267 consid. 1a, DTF 109 V 4 consid.3a; vedi inoltre Bois, "Procédures applicables aux requérants d'asile" in RSJ 1988 pag. 77ss; Duc-Greber: "La portée de l'art. 4 de la Constitution fédérale en droit de la sécurité sociale" in RDS 1992 II pag. 527; Cattaneo, "Les mesures préventives et de réadaptation de l'assurance-chômage", Ed.Helbing & Lichtenhahn, Basilea e Francoforte sul Meno 1992, pag. 296-297).
Secondo la giurisprudenza, infatti, tramite le direttive non possono essere introdotte limitazioni ad una pretesa materiale che vadano al di là di quanto previsto da leggi e ordinanze (DTF 118 V 32, DTF 109 V 169 consid. 3b).
In proposito cfr. pure STF 2C_105/2009 del 18 settembre 2009.
E pertanto prematuro chinarsi sulla questione.
Al riguardo va evidenziato che ildovere delle parti di collaborare allistruzione della causa, che limita la portata del principio inquisitorio reggente la procedura nellambito delle assicurazioni sociali,comprende in particolare l'obbligo delle parti di apportare - ove ciò fosse ragionevolmente esigibile,ritenuto che altrimenti esse rischiano di dover sopportare le conseguenze della carenza di prove(cfr. art. 43 cpv.3; 61 lett. c LPGA; art. 16 cpv. 1 Lptca; STF 8C_741/2019 dell8 maggio 2020 consid. 6.3.1.; STF 8C_832/2017 del 13 febbraio 2018 consid. 3.1.; STFA C 107/04 del 9 giugno 2005 consid., 3; STFA H 223/03 del 21 gennaio 2005 consid. 4.3.1.; STFA C 271/02 del
E. 9 maggio 2003; DLA 2002 pag. 178 (179); SVR 2001 KV N. 50 pag. 145; DLA 2001 N.
E. 12 pag. 145; STFA P 36/00 del 9 maggio 2001; DTF 125 V 195 consid. 2).
La causa da questo profilo è, pertanto, priva di oggetto (in questo senso, cfr. ordinanza del TF 9C_541/2015 del 12 novembre 2015; STF 9C_433/2009 del 19 agosto 2009 consid. 1; STFA I 760/05 del 24 maggio 2006 consid. 1 e i riferimenti ivi menzionati; STCA 42.2020.1 del 27 aprile 2020; STCA 42.2018.15 del 12 settembre 2018 consid. 2.1.; STCA 38.2017.91 del 22 gennaio 2018; STCA 35.2017.57 del 22 giugno 2017 consid. 2.2.; STCA 38.2014.19 dell11 giugno 2014 consid. 2.2.).
Ogni altra questione, in particolare concernente un eventuale risarcimento per torto morale e altri danni (cfr. doc. I), esula, quindi, dalla presente causa.
Di conseguenza questa Corte non può chinarsi su tale problematica.
Dispositiv
- dichiara e pronuncia 2.Gli atti vanno trasmessi alla Cassa affinché proceda senza indugio come indicato al considerando 2.8. Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni Il presidente Il segretario di Camera Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Raccomandata
Incarto n.38.2020.64
CL/RS
Lugano
12 aprile 2021
In nomedella Repubblica e CantoneTicino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattrice:
Christiana Lepori, vicecancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 9 novembre 2020 di
RI 1
contro
la decisione su opposizione del 9 ottobre 2020 emanata da
CO 1
in materia di assicurazione contro la disoccupazione
ritenuto,in fatto
Comune
Anno
Salario
Comune
Anno
Salario
Comune
Anno
Salario
Anno
Totale
__________
2016
3'145.00
__________
2016
__________
2016
2016
3'145.00
2017
3'145.00
2017
2017
1'900.00
2017
5'045.00
2018
3'353.30
2018
1'208.00
2018
1'820.00
2018
12'633.30
2019
2019
2019
1'550.00
2019
16'449.15
2020
2020
1'292.00
2020
813.00
2020
2'150.00
Città
Anno
Salario
Comune
Anno
Salario
Città
Anno
Salario
__________
2016
__________
2016
__________
2016
2017
2017
2017
2018
2018
2018
6'252.00
2019
1'550.00
2019
1'550.40
2019
11'798.75
2020
2020
1
2020
Salario ipotetico mensile x anno
2016 262.08
2017 420.42
2018 1'052.78
2019 1'370.76
2020 701.67
1° anno
dal più recente
Ore
2° anno
dal più recente
Ore
Mese 1
1.00
Mese 13
1..0
Mese 2
1.00
Mese 14
1.00
Mese 3
1.00
Mese 15
1.00
Mese 4
1.00
Mese 16
1.00
Mese 5
1.00
Mese 17
1.00
Mese 6
1.00
SI
Mese 18
1.00
SI
Mese 7
1.00
Mese 19
1.00
Mese 8
1.00
Mese 20
1.00
Mese 9
1.00
Mese 21
1.00
Mese 10
1.00
Mese 22
1.00
Mese 11
1.00
Mese 23
1.00
Mese 12
13703.30
Mese 24
14134.15
Totale anno
13714.30
14145.15
in diritto
Competente è il tribunale delle assicurazioni del Cantone dove lassicurato o il terzo è domiciliato nel momento in cui interpone ricorso (art. 58 cpv. 1 LPGA).
Lart. 59 LPGA,applicabile nel caso di specie in virtù del rinvio di cui allart. 33 cpv. 3 Lapse relativo alla legittimazione ricorsuale, stabilisce che ha diritto di ricorrere chiunque è toccato dalla decisione o dalla decisione su opposizione e ha un interesse degno di protezione al suo annullamento o alla sua modificazione.
La giurisprudenza considera degno di protezione ogni interesse pratico o giuridico a domandare la modificazione o lannullamento della decisione impugnata che può fare valere una persona toccata da questultima. Linteresse degno di protezione consiste pertanto nellutilità pratica che laccoglimento dellimpugnativa procurerebbe al ricorrente o, in altri termini, nel fatto di evitare un pregiudizio economico, ideale, materiale o di altra natura che la decisione impugnata gli cagionerebbe (cfr. DTF 130 V 196, consid. 3 e riferimenti ivi citati).
Linteresse deve essere diretto e concreto. In particolare, la persona deve trovarsi in un rapporto sufficientemente stretto con la decisione; ciò non è il caso di colui che è toccato soltanto in modo indiretto o mediato.
Questo presupposto assume, inoltre, un particolare significato quando la decisione non viene impugnata dal suo destinatario in senso materiale, ma da un terzo (cfr. DTF 130 V 560, consid. 3.3).
Su questo tema cfr. pure STF 8C_251/2014 dell11 marzo 2015; STF 8C_68/2008 del 27 gennaio 2009 consid. 2.1.; STF I 112/07 del 25 gennaio 2008; RtiD II-2006 pag. 190 e RtiD II-2006 pag. 195.
In un giudizio 9C_499/2012 del 27 maggio 2013 consid. 2.1. lAlta Corte ha, segnatamente, rilevato che:
"( ) È dato un interesse degno di protezione se l'esito della procedura è suscettibile di influenzare la situazione fattuale o giuridica del ricorrente (DTF 133 II 409consid. 1.3 pag. 413 con riferimenti). L'interesse - pratico e attuale - non deve sussistere soltanto al momento dell'inoltro del ricorso, bensì anche quando è pronunciata la sentenza (DTF 136 II 101consid.1.1 pag. 103; cfr. pure Steinmann, in Basler Kommentar zum Bundesgerichtsgesetz, 2a ed. 2011, n. 74 all'art.89). Questa esigenza garantisce, nell'interesse dell'economia processuale, che il Tribunale federale statuisca su questioni concrete e non soltanto teoriche (DTF 136 I 274consid.1.3 pag. 276 seg.)."
2.2. In una sentenza I 239/05 del 22 marzo 2007 il Tribunale federale ha ricordato che l'esistenza di uninteresse degnodi protezione all'annullamento o alla modifica della decisione impugnata, necessario per ammettere la legittimazione a ricorrere,dev'essere negata se il ricorso di diritto amministrativo è unicamente rivolto contro la motivazione della stessa senza chiedere la modifica del dispositivo, solo oggetto suscettibile di essere impugnato (cfr.DTF 115 V 416consid. 3b/aa pag. 418;106 V 91consid. 1 pag. 92 con riferimento). È fatta salva l'eventualità in cui il dispositivo rinvia ai considerandi (cfr.DTF 113 V 159).
In caso di ricorso contro le motivazioni occorre di conseguenza esaminare se linsorgente, in realtà, non chieda la modifica del dispositivo (cfr. DTF 115 V 416 consid. 3b)aa). In questo senso va verificato se l'interessato si può prevalere di un interesse degno di protezione all'accertamento immediato del punto litigioso stabilito nella decisione impugnata (cfr.DTF 115 V 416consid. 3b/aa pag. 418 e i riferimenti ivi citati; cfr. ancheDTF 119 V 171consid. 1 pag. 173).
In una sentenza 8C_539/2008 del 13 gennaio 2009 il TF si è pronunciato sul caso di unassicurata che non contestava né lentità della rendita AI attribuita, né linizio della determinazione della rendita, ma nellottica del riconoscimento di una rendita dinvalidità della previdenza professionale, pretendeva soltanto unaltra definizione dellinsorgenza dellinvalidità. LAlta Corte non ha riconosciuto un interesse degno di protezione allannullamento della decisione dellAI, in quanto linsorgente non aveva chiesto alcuna modificazione del dispositivo della decisione, ma censurava un elemento della determinazione della rendita e, con ciò la motivazione della prestazione riconosciutale (SVR 2009 BVG nr. 27).
Al riguardo cfr. pure STCA 42.2020.26 del 25 gennaio 2021; STCA 42.2018.13 del 21 giugno 2018; STCA 42.2018.12. del 5 aprile 2018; STCA 38.2015.74 del 30 novembre 2015; STCA 32.2012.98 del 16 settembre 2013 consid. 2.2.
2.3. Nel caso di specie dal dispositivo della decisione su opposizione del 9 ottobre 2020 risulta che la Cassa ha accolto lopposizione del ricorrente interposta contro la decisione del 20 aprile 2020 con cui gli era stato negato il diritto a indennità di disoccupazione non potendo determinare se il medesimo presentasse o meno una perdita di lavoro computabile (cfr. doc. 12; 13).
La Cassa ha motivato laccoglimento dellopposizione, indicando di aver considerato che le oscillazioni del reddito dellinsorgente quale curatore, attività che è stata assimilata a quella su chiamata, nei due anni precedenti liscrizione in disoccupazione non superassero il 20% (in più o in meno) della media di ore annue.
La parte resistente ha così, di fatto, riconosciuto al ricorrente il diritto a indennità di disoccupazione, ritenendo adempiuto il presupposto di cui allart. 8 cpv. 1 lett. b LADI, e megliolaver subìto una perdita di lavoro computabile (cfr. doc. 28), in prima battuta negato (cfr. doc. 12).
Se un lavoratore si è impegnato nei confronti di un datore di lavoro a fornire un lavoro su chiamata per una durata indeterminata e se queste chiamate diminuiscono, si può derogare al principio della non computabilità della perdita di lavoro e di guadagno quando il lavoratore è stato chiamato in modo più o meno costante durante un periodo prolungato. In questo caso, il tempo di lavoro effettivo è considerato normale (cfr. DLA 1995 N. 9 pag. 45).
Con giudizio C 9/06 del 12 maggio 2006, pubblicato in SVR 2006 ALV Nr. 29 pag. 99, la Prima Camera del TFA ha considerato contraria alla legge la Circolare ID della SECO (p.tp B47) nella misura in cui faceva riferimento a un periodo di osservazione di soli 12 mesi anche nel caso di assicurati legati da un contratto di lavoro che durava da diversi anni. In quest'ultimo caso, per determinare la durata normale di lavoro, occorreva riferirsi piuttosto al numero di ore di lavoro annuali ed esaminare in che misura tale numero si scostava dalla media annuale.
Il TCA, inoltre, con sentenza 38.2006.13 del 27 novembre 2006, massimata in RtiD I-2007 N. 57 pag. 225, ha dapprima ricordato, da un lato, che nel caso di contratti di lavoro che non garantiscono un numero minimo di ore lavorative da svolgere, la perdita di lavoro è computabile soltanto se il lavoratore è chiamato in modo più o meno costante durante un periodo prolungato. Dallaltro, che quando il rapporto di impiego dura da diversi anni il confronto delle ore svolte annualmente va effettuato con un periodo di osservazione pluriannuale e che, quindi, la direttiva del SECO, nella misura in cui fa riferimento a un periodo di osservazione di dodici mesi anche per gli assicurati legati da un contratto di lavoro da diversi anni, è in effetti contraria alla legge come stabilito dal Tribunale federale con giudizio C 9/06 del 12 maggio 2006.
Questo Tribunale, in quel caso di specie, ha poi considerato di lunga durata il rapporto di impiego (contratto di lavoro a tempo parziale senza garanzia di un numero di ore di lavoro mensili nel settore della ristorazione), in quanto al momento della riduzione delle ore di lavoro durava da 3 anni e 8 mesi.
Le oscillazioni orarie sono state così confrontate su base annua con un periodo di osservazione di tre anni. Visto che la variazione delle ore è sempre stata inferiore al 20%, lorario di lavoro è stato ritenuto normale e la perdita di lavoro computabile.
Non essendo adempiute le condizioni per una riconsiderazione della decisione con cui allassicurata erano state corrisposte le indennità di disoccupazione, questa Corte ha deciso che limporto percepito non andava restituito.
Con sentenza 38.2012.63 del 18 giugno 2013 il TCA, nel caso di unassicurata con due rapporti di impiego di lunga durata (di 9 anni, rispettivamente di 5 anni e mezzo) su chiamata che si era annunciata in disoccupazione a seguito della riduzione delle ore lavorative, ha poi stabilito che erroneamente la Cassa aveva esaminato loscillazione delle ore mensili, invece della variazione delle ore annuali con un periodo di osservazione di cinque anni.
Gli atti sono stati rinviati alla Cassa per effettuare, relativamente a ciascun rapporto di lavoro, i calcoli delloscillazione delle ore annuali, considerando gli ultimi cinque anni di attività lavorativa dellassicurata ed emettere una nuova decisione in merito al diritto della medesima alle indennità di disoccupazione.
Questa Corte ha precisato che, qualora perlomeno in relazione a uno dei due rapporti di impiego lorario di lavoro fosse risultato normale, ossia loscillazione delle ore annue si fosse rivelata inferiore del 20%, avrebbe dovuto essere concluso che lassicurata aveva subito una perdita di lavoro computabile.
Riguardo al temalavoro su chiamata e perdita di lavorocfr. pureSTCA 38.2019.38 del 17 febbraio 2020;D. Cattaneo, Nouvautés en matière dassurance-chômage in Quoi de neuf en droit social ?Ed. Stämpli SA, Berna 2009 pag. 67 segg. (79-84).
2.6. Ledirettive amministrative non costituiscono norme giuridiche e non sono vincolanti per il giudice delle assicurazioni sociali (cfr. STF9C_631/2019 del 19 giugno 2020 consid. 2.3.;STF 8C_331/2019 del 18 settembre 2019 consid. 4.3.; STF 8C_902/2017 del 12 giugno 2018 consid. 4.2., pubblicata in DTF 144 V 195; STF 8C_688/2011 del 13 febbraio 2012 consid.3.2.1; DTF 138 V 50 consid. 4.1 pag. 54; DTF 137 V 434 consid. 4.2 pag. 438; DTF 133 V 169 consid.10.1 pag. 181).
Questultimo deve tenerne conto per prendere la sua decisione nella misura in cui queste ultime permettono uninterpretazione delle disposizioni legali applicabili giustificata nel caso di specie (cfr. STF 8C_214/2020 del 18 febbraio 2021 consid. 3.2; DTF 146 V 224; DTF 146 V 104; STF 8C_405/2018 del 22 gennaio 2019 consid.6.1.1; DTF 142 V 442 consid. 5.2 pag. 445 seg.; DTF 140 V 314 consid. 3.3 pag. 317; DTF 138 V 50 consid.4.1;DTF 133 V 587 consid. 6.1 pag. 591; DTF 133 V 257 consid. 3.2 pag. 258 seg.;DTF 132 V 125 consid. 4.4; DTF 132 V 203 consid. 5.1.2; DTF 131 V 286 consid. 5.1.; DTF 131 V 45 consid.2.3; DTF 130 V 229 consid. 2.1.; DTF 127 V 57 consid. 3a; STFA I 102/00 del 22 agosto 2000; DTF 125 V 377, consid. 1c, pag. 379 e riferimenti; SVR 1997 ALV Nr. 83 consid. 3d, pag. 252, ALV Nr. 86 consid. 2c, pag. 262, ALV Nr. 88 consid. 3c, pag. 267-268 = DLA 1998 N. 24, consid. 3c, pag. 127 e ALV Nr. 98 consid. 4a, pag. 300).
Il giudice deve, invece, scostarsene quando esse sono incompatibili con i disposti legali in esame (cfr. STF 8C_405/2018 del 22 gennaio 2019 consid. 6.1.1.; DTF 130 V 229 consid. 2.1.; STFA H 183/00 dell'8 maggio 2001; DTF 126 V 68 consid. 4b; DTF 125 V 379 consid. 1c e sentenze ivi citate; SVR 1997 ALV Nr. 86, consid. 2c, pag. 262, SVR 1997 ALV Nr. 88, consid. 3c, pag. 267-268 = DLA 1998 N. 24, consid. 3c, pag. 127, SVR 1997 ALV Nr. 98, consid. 4a, pag. 300; DTF 120 V 163 consid. 4b, DTF 119 V 65 consid.5a; RCC 1992 pag. 514, RCC 1992 pag. 220 consid. 16; DLA 1992 N. 5, consid. 3b, pag. 91; DTF 117 V 284 consid.4c, DTF 116 V 19 consid. 3c, DTF 114 V 16 consid. 1, DTF 112 V 233 consid.2a, DTF 110 V 267 consid. 1a, DTF 109 V 4 consid.3a; vedi inoltre Bois, "Procédures applicables aux requérants d'asile" in RSJ 1988 pag. 77ss; Duc-Greber: "La portée de l'art. 4 de la Constitution fédérale en droit de la sécurité sociale" in RDS 1992 II pag. 527; Cattaneo, "Les mesures préventives et de réadaptation de l'assurance-chômage", Ed.Helbing & Lichtenhahn, Basilea e Francoforte sul Meno 1992, pag. 296-297).
Secondo la giurisprudenza, infatti, tramite le direttive non possono essere introdotte limitazioni ad una pretesa materiale che vadano al di là di quanto previsto da leggi e ordinanze (DTF 118 V 32, DTF 109 V 169 consid. 3b).
In proposito cfr. pure STF 2C_105/2009 del 18 settembre 2009.
E pertanto prematuro chinarsi sulla questione.
Al riguardo va evidenziato che ildovere delle parti di collaborare allistruzione della causa, che limita la portata del principio inquisitorio reggente la procedura nellambito delle assicurazioni sociali,comprende in particolare l'obbligo delle parti di apportare - ove ciò fosse ragionevolmente esigibile,ritenuto che altrimenti esse rischiano di dover sopportare le conseguenze della carenza di prove(cfr. art. 43 cpv.3; 61 lett. c LPGA; art. 16 cpv. 1 Lptca; STF 8C_741/2019 dell8 maggio 2020 consid. 6.3.1.; STF 8C_832/2017 del 13 febbraio 2018 consid. 3.1.; STFA C 107/04 del 9 giugno 2005 consid., 3; STFA H 223/03 del 21 gennaio 2005 consid. 4.3.1.; STFA C 271/02 del 9 maggio 2003; DLA 2002 pag. 178 (179); SVR 2001 KV N. 50 pag. 145; DLA 2001 N. 12 pag. 145; STFA P 36/00 del 9 maggio 2001; DTF 125 V 195 consid. 2).
La causa da questo profilo è, pertanto, priva di oggetto (in questo senso, cfr. ordinanza del TF 9C_541/2015 del 12 novembre 2015; STF 9C_433/2009 del 19 agosto 2009 consid. 1; STFA I 760/05 del 24 maggio 2006 consid. 1 e i riferimenti ivi menzionati; STCA 42.2020.1 del 27 aprile 2020; STCA 42.2018.15 del 12 settembre 2018 consid. 2.1.; STCA 38.2017.91 del 22 gennaio 2018; STCA 35.2017.57 del 22 giugno 2017 consid. 2.2.; STCA 38.2014.19 dell11 giugno 2014 consid. 2.2.).
Ogni altra questione, in particolare concernente un eventuale risarcimento per torto morale e altri danni (cfr. doc. I), esula, quindi, dalla presente causa.
Di conseguenza questa Corte non può chinarsi su tale problematica.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
2.Gli atti vanno trasmessi alla Cassa affinché proceda senza indugio come indicato al considerando 2.8.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti