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38.2020.61

Contestato importo del guadagno assicurato: il salario da prendere in considerazione per determinare il GA comprende anche le provvigioni. Il guadagno conseguito è computato nei mesi in cui il lavoro è stato fornito (principio di sopravvenienza)

Ticino · 2020-08-03 · Italiano TI
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Erwägungen (7 Absätze)

E. 1 sono stati versati, oltre al salario mensile convenuto (fr. 4'500.-) ed alla tredicesima (fr. 4'500.-), fr. 3'182.05 di provvigioni e fr. 1'600.- quale “Bonus per Giubileo Aziendale” (cfr. doc. 9, conteggio dicembre 2018).

Nel mese di gennaio 2019, il ricorrente, oltre al salario ed alla tredicesima, ha percepito fr. 55'600.- a valere quali provvigioni (cfr. doc. 9, conteggio gennaio 2019), mentre nel mese di settembre 2019, alla conclusione del contratto di lavoro, gli sono stati corrisposti, oltre ai consueti fr. 4'500.- a valere quale stipendio e fr. 3'375.- come quota parte della tredicesima, ulteriori fr. 104'214.25 di provvigioni (cfr. doc. 9, conteggio settembre 2019).

Dal certificato di salario relativo al periodo dal 1° gennaio al 30 settembre 2019 emerge che all’assicurato sono stati corrisposti un salario lordo di fr. 43'875.- e provvigioni pari a complessivi fr. 159'814.25 (e non a totali fr. 104'214.25 come risulta dall’ “Attestato del datore di lavoro”), per totali fr. 189'563.50 netti (cfr. doc. 7).

A proposito delle citate provvigioni, l’ex datrice di lavoro, con scritto del 5 novembre 2019, ha specificato come segue la natura ed il periodo cui si riferisce l’operato che ha dato diritto al dipendente a percepire tali compensi:

Il 18 novembre 2019, la Cassa ha determinato il guadagno assicurato tenendo conto di quanto comunicato dall’ex datrice di lavoro in data 5 novembre 2019, fondandosi sulla media dei redditi percepiti dall’assicurato negli ultimi 12 mesi di contribuzione (cfr. consid. 2.1.; art. 37 cpv. 2 OADI), ovvero per il periodo dal 1° ottobre 2018 al 30 settembre 2019, e meglio come segue:

- mese di ottobre 2018: fr. 4'874.85 (stipendio base + 13a) + 8'173.43 (assegni vari) = fr. 13'048.28

- mese di novembre 2018: fr. 4'874.85 (stipendio base + 13a) + 8'173.43 (assegni vari) = fr. 13'048.28

- mese di dicembre 2018: fr. 4'874.85 (stipendio base + 13a) + 8'173.43 (assegni vari) = fr. 13'048.23

- mese di gennaio 2019: fr. 4'874.85 (stipendio base + 13a) + 859.22 (assegni vari) = fr. 5'734.07

- mese di febbraio 2019: fr. 4'874.85 (stipendio base + 13a) + 859.22 (assegni vari) = fr. 5'734.07

- mese di marzo 2019: fr. 4'874.85 (stipendio base + 13a) + 859.22 (assegni vari) = fr. 5'734.07

- mese di aprile 2019: fr. 4'874.85 (stipendio base + 13a) + 859.22 (assegni vari) = fr. 5'734.07

- mese di maggio 2019: fr. 4'874.85 (stipendio base + 13a) + 859.22 (assegni vari) = fr. 5'734.07

- mese di giugno 2019: fr. 4'874.85 (stipendio base + 13a) + 859.22 (assegni vari) = fr. 5'734.07

- mese di luglio 2019: fr. 4'874.85 (stipendio base + 13a) + 859.22 (assegni vari) = fr. 5'734.07

- mese di agosto 2019: fr. 4'874.85 (stipendio base + 13a) + 859.22 (assegni vari) = fr. 5'734.07

- mese di settembre 2019: fr. 4'874.85 (stipendio base + 13a) + 859.22 (assegni vari) = fr. 5'734.07

In totale: fr. 90'751.45 -.

Il guadagno assicurato è, poi, stato così stabilito: fr. 90'751.45 / 12 = 7'652.62 approssimati a fr. 7'563.-(cfr. doc. 6).

Con mail del 22 novembre 2019, __________, responsabile Human Resources di __________, ha comunicato alla Cassa quando segue:

__________, sempre in data 22 novembre 2019 ha, inoltre, confermato l’esattezza di quanto indicato di seguito:

La Cassa, con decisione del 30 gennaio 2020, ha, quindi, riconosciuto all’assicurato, a partire dal 1° ottobre 2019, “tenuto conto della media salariale (…) più favorevole di 12 mesi”, un guadagno assicurato di fr. 7’563.- (cfr. doc. 8). Contestualmente, l’amministrazione ha precisato di avere determinato l’importo in questione sulla scorta di quanto comunicato dall’ex datrice di lavoro, e meglio come segue:

Con opposizione del 31 gennaio 2020, RI 1 ha precisato quanto segue in relazione alle provvigioni versategli dall’ex datrice di lavoro:

Pertanto, come voi stessi indicato alpunto 5 della decisione,è fondamentale stabilire quando ho fornito la prestazione che mi ha dato diritto alla provvigione.

Quanto affermato dal datore di lavoro e specificato nell’esempio soprastante rende evidente che la prestazione retribuita attraversouna provvigione è riconducibile unicamente all’acquisto.

Il mancato acquisto non dà alcun diritto al versamento di una provvigione in quanto il lavoro di procacciamento, riservazione, gestione del cliente e accompagnamento è già pagato con il salario mensile ed è totalmente separato dalla vera prestazione che fa nascere il diritto.

Tenuto conto di quanto sopra vi presento il calcolo corretto del guadagno assicurato (in allegato troverete una tabella dettagliata):

Come si evince dalla tabella di calcolo allegata la media a me più favorevole risulta essere quella su 6 mesi, pari ad un importo di CHF 15'571.60.

Tenuto conto che il guadagno assicurato massimo riconosciuto dalla Legge sull’Assicurazione contro a disoccupazione ammonta a CHF 12'350.00 chiedo che mi venga riconosciuto quale guadagno assicurato quest’ultimo importo.” (cfr. doc. 10)

Il 17 febbraio 2020, la Cassa ha, poi, chiesto all’ex datore di lavoro dell’assicurato di inviare la documentazione relativa ai mandati per l’attività del ricorrente (cfr. doc. 11). L’__________ ha, quindi, trasmesso il “rendiconto vendite 2018/2019” ed il “rendiconto vendite 2019/2020” di RI 1 (cfr. doc. 12). Da tali documenti risultano le indicazioni in merito alla “data di maturazione provvigioni”, intesa come il momento di “inizio locazione ed esercizio del diritto di compera” con riferimento ai clienti ed ai relativi immobili per i quali l’assicurato aveva prestato il proprio operato. I rendiconti in esame danno, quindi, atto del momento in cui i singoli mandati sono stati portati a termine. Non vi è, per contro alcuna indicazione in merito alla durata di ogni singolo mandato assunto da RI 1.

Il provvedimento del 30 gennaio 2020 è stato, poi, confermato con la decisione su opposizione del 25 giugno 2020 (cfr. doc. 14 esupra,consid. 1.1.), avverso la quale RI 1 ha interposto ricorso postulando, con argomenti di cui già si è detto, il riconoscimento di un guadagno assicurato maggiore rispetto a quanto stabilito dalla Cassa (cfr.supraconsid. 1.2.).

Dagli atti, e meglio dal documento n. 9 allegato al ricorso, vale a dire dalla “Dichiarazione” di data 22 lug) - , emerge che l’operato di __________ consiste nel ricevere dei mandati su progetti immobiliari ed iniziare a promuoverne la vendita contestualmente al debutto dei lavori di costruzione. La società si occupa, in seguito, delle varie fasi che portano sino al completamento del bene immobiliare, “in collaborazione con architetti, artigiani, imprese, banche, assicurazioni, avvocati, notai, ecc. e per ogni promozione immobiliare la durata di queste attività è di circa 1 o 2 anni. (…) Il signor RI 1 è stato assunto da __________ con il compito di reperire e seguite l’interessato durante tutte queste fasi (…).”.

Il riconoscimento delle provvigioni ai dipendenti – ha precisato __________ – è regolato come segue:

Il legale del ricorrente, pure in allegato al ricorso di data 3 agosto 2020 ha trasmesso a questo Tribunale ulteriori rendiconti relativi ai mandati affidati a RI 1. Tali documenti si differenziano da quelli precedentemente trasmessi dall’ex datrice di lavoro in quando si riferiscono ai singoli anni (2018 e 2019, quindi non a bienni) e danno atto di dati ulteriori rispetto a quanto già comunicato, segnatamente delle “provvigioni generate 2018”, rispettivamente delle “provvigioni generate 2019” (cfr. all. 12 a doc. I).

2.5.   Chiamato a pronunciarsi in merito, il TCA ricorda innanzitutto che, secondo la prassi LADI ID C2 il salario da prendere in considerazione deve comprendere in particolare anche le provvigioni di vendita/locazione; che è determinante, in genere, il salario convenuto contrattualmente nella misura in cui l’assicurato l’abbia effettivamente riscosso; e che il guadagno conseguito è computato nei mesi di contribuzione in cui il lavoro è stato fornito (principio di sopravvenienza), mentre il momento in cui il pagamento è effettuato è pertanto irrilevante (per esempio 13a mensilità, provvigioni, bonus,…; cfr. consid. 2.3.).

L’Alta Corte, in una sentenza pubblicata in DTF 128 V 189, citata al considerando 2.2., ha infatti confermato il principio secondo il quale il guadagno assicurato è determinato in funzione dei redditi effettivamente percepiti sotto forma di salario durante il periodo di calcolo.

Il Tribunale federale ha confermato la propria giurisprudenza in una sentenza 8C_358/2007 del 26 maggio 2008, nella quale si è così espresso:

L’Alta Corte ha ribadito questo principio in una sentenza 8C_472/2010 del 21 ottobre 2010 pronunciandosi su un ricorso presentato da un assicurato contro la decisione del Tribunale cantonale delle assicurazioni sociali di Ginevra concernente l’importo del guadagno assicurato.

Con sentenza STF 8C_61/2020 del 10 dicembre 2019 (pubblicata in DLA 3/2020, n. 11, pag. 278 e segg.), il Tribunale federale ha confermato che, ai sensi dell’art. 23 cpv. 1 LADI, è considerato guadagno assicurato il salario determinante ai sensi dell’art. 5 cpv. 2 LAVS normalmente riscosso durante un periodo di calcolo nel corso di uno o più rapporti di lavoro, ivi compresi anche gli assegni contrattuali periodici che non siano indennità per inconvenienti connessi al lavoro. L’Alta Corte – oltre a confermare che per il calcolo del guadagno assicurato è rilevante il salario effettivamente riscosso e non quello convenuto contrattualmente – ha precisato che le provvigioni dovute per il lavoro svolto durante il periodo di calcolo interessato sono comprese nel salario determinante (art. 7 lett. g OAVS) e devono, quindi, essere prese in considerazione nel calcolo del guadagno assicurato. Anche in tal caso, ci si basa principalmente su quanto effettivamente riscosso e non su eventuali accordi previsti nel contratto. Nel caso concreto, il Tribunale federale aveva stabilito che si sarebbero dovuti tener in considerazione gli anticipi di provvigioni versati mensilmente dal datore di lavoro e che non sono stati chiesti in restituzione.

Alla luce di quanto appena esposto il TCA non può che confermare, nel principio, quanto stabilito dalla Cassa che si è basata su quanto comunicato dall’ex datrice di lavoro dell’assicurato in relazione ai periodi in cui l’assicurato ha svolto le prestazioni lavorative che gli hanno, poi, dato consentito di percepire le differenti provvigioni che gli sono state versate.

Ciò ritenuto che agli atti non figura documentazione che permette a questa Corte di determinare altrimenti la durata di ogni singolo mandato.

In particolare, né la dichiarazione di data 22 luglio 2020 di __________, né i “rendiconti vendite” inerenti il 2018 ed il 2019 - prodotti successivamente rispetto a quelli richiesti dalla Cassa in data 17 febbraio 2020 e da questi in parte difformi (cfr. doc. 11, 12 e all. n. 9 a doc. I) - soccorrono la tesi ricorsuale.

Quanto dichiarato da __________, e meglio che “(…) se il dipendente percepisce la provvigione nel corso dell’anno 2019 è perché egli ha svolto l’attività che ha portato a questo risultato nell’anno 2019” (cfr. all. n. 9 a doc. I, pag. 2) non può essere seguito. In primo luogo, infatti, come visto (cfr. supra consid. 2.4.), dall’ “Accordo sulle provvigioni” emerge che “(…)Le provvigioni sono versate dal datore di lavoro nel mese di gennaio successivo l’anno in cui nasce il diritto alle provvigioni” (cfr. all. a doc. 3) e quindi non vengono corrisposte nell’anno in cui è stata svolta la prestazione lavorativa come, invece, preteso in sede ricorsuale.

Vi è, poi, che anche dai moduli “Rendiconto vendite” presentati in un secondo momento, e meglio allegati al ricorso (cfr. all. 12 e 13 a doc. I), emerge che le “provvigioni generate nel 2018” vengono, poi, anche “(…) maturate nel 2019”, quindi non necessariamente, come sembra, invece, indicare __________, nel medesimo anno in cui sono generate.

È del resto poco verosimile, alla luce della complessa e prolungata assistenza che il dipendente di __________ fornisce al futuro acquirente (cfr.supraconsid. 1.2.), che i mandati si concludano (si pensi, in particolare, a quelli iniziati nella seconda metà di un anno civile) entro il termine dell’anno.

In concreto, dalla documentazione agli atti emerge che né i rendiconti trasmessi alla Cassa in risposta alla richiesta del 17 febbraio 2020 (cfr. doc. 11 e 12), né quelli forniti in sede ricorsuale (cfr. all. n. 9 a doc. I) permettono di evincere la durata di ogni singolo mandato e, quindi, di comprendere quando il dipendente abbia fornito le singole prestazioni lavorative a beneficio dell’ex datrice.

Tali documenti danno, infatti, unicamente atto del momento di chiusura dei singoli mandati, coincidente, come del resto risulta dalla mail del 22 novembre 2019 trasmessa dall’ex datrice di lavoro alla Cassa (cfr. supra consid. 2.4.), con la “data maturazione provvigioni” e, dunque, con l’esercizio del diritto di compera, rispettivamente l’inizio della locazione. In relazione, invece, a quando è iniziato ogni singolo affare e, quindi, alla durata della “parte preponderante se non determinante degli obblighi posti dal contratto di lavoro” non vi sono indicazioni.

Ne consegue che a ragione la Cassa ha stabilito – nelle modalità di calcolo suindicate (cfr. supra consid. 1.1. e 2.4) e tenendo in considerazione unperiodo di calcolo corrispondente agli ultimi 12 mesi di contribuzione, in quanto esso è più favorevole rispetto a quello calcolato per gli ultimi 6 mesi (cfr. supra consid. 2.1., art. 37 cpv. 2 OADI) -in fr. 7'563.- il guadagno assicurato, sulla scorta di quanto comunicato dall’ex datrice di lavoro.

La decisione su opposizione deve pertanto essere confermata.

2.6.   Il patrocinatore ha chiesto l’assunzione testimoniale di __________(cfr. supra consid. 1.4.).

Conformemente, alla costante giurisprudenza, qualora l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduca l'amministrazione o il giudice, in base a un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato (valutazione anticipata delle prove), si rinuncerà ad assumere altre prove (cfr. STF 9C_588/2017 del 21 novembre 2017 consid. 7.2.; STF 9C_775/2016 del 2 giugno 2017 consid. 6.4.; STF 8C_794/2016 del 28 aprile 2017 consid. 4.2.; STF 9C_737/2012 del 19 marzo 2013; STF 8C_556/2010 del 24 gennaio 2011 consid. 9; STF 8C_845/2009 del 7 dicembre 2009; STF I 1018/06 del 16 gennaio 2008 consid. 5.3.; STFA U 416/04 del 16 febbraio 2006, consid. 3.2.), senza che ciò costituisca una lesione del diritto di essere sentito sancito dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b; 122 V 162 consid. 1d e sentenza ivi citata).

In concreto, ritenuto, d’un lato, che agli atti figura già una dichiarazione di __________ in relazione al rapporto contrattuale che legava __________ all’__________ ed alla relazione temporale con il guadagno conseguito e che, d’altro lato, comunque, i documenti già presenti all’inserto consentono al TCA di emanare il proprio giudizio, questo Tribunale ritiene che l’assunzione della prova richiesta non potrebbe mettere in luce nuovi elementi concreti ai fini della risoluzione della vertenza.

Ne discende che la richiesta di assunzione di ulteriori prove deve essere respinta.

E. 5 Ai fini del calcolo del guadagno assicurato è determinante quando il lavoratore ha fornito la prestazione, a prescindere da quando la prestazione è stata effettivamente retribuita dal datore di lavoro.

E. 5.1 Dans un premier moyen, la recourante fait grief à la juridiction cantonale de s'être fondée sur une jurisprudence consacrant le principe de la survenance en matière de gain assuré alors que cette jurisprudence ne concerne, selon elle, que le calcul du gain intermédiaire. Ce grief n'est pas fondé. En matière de commissions ou de provisions, on applique aussi bien pour la détermination du gain intermédiaire que du gain assuré, la règle selon laquelle un revenu est réputé avoir été réalisé au moment où l'assuré a fourni la prestation de travail rémunératoire et non pas le moment de l'encaissement (ATF 122 V 367 consid. 5b p. 371; DTA 2003 n° 24 p. 246 consid. 2 [arrêt C 269/02 du 23 janvier 2003]; arrêt C 179/06 du 15 novembre 2006 consid. 4 et 5; Thomas Nussbaumer, Arbeitslosenversicherung, in : Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Soziale Sicherheit, 2ème éd., n. 365 p. 2287). (…)” L’Alta Corte ha ribadito questo principio in una sentenza 8C_472/2010 del 21 ottobre 2010 pronunciandosi su un ricorso presentato da un assicurato contro la decisione del Tribunale cantonale delle assicurazioni sociali di Ginevra concernente l’importo del guadagno assicurato. Con sentenza STF 8C_61/2020 del 10 dicembre 2019 (pubblicata in DLA 3/2020, n. 11, pag. 278 e segg.), il Tribunale federale ha confermato che, ai sensi dell’art. 23 cpv. 1 LADI, è considerato guadagno assicurato il salario determinante ai sensi dell’art. 5 cpv. 2 LAVS normalmente riscosso durante un periodo di calcolo nel corso di uno o più rapporti di lavoro, ivi compresi anche gli assegni contrattuali periodici che non siano indennità per inconvenienti connessi al lavoro. L’Alta Corte – oltre a confermare che per il calcolo del guadagno assicurato è rilevante il salario effettivamente riscosso e non quello convenuto contrattualmente – ha precisato che le provvigioni dovute per il lavoro svolto durante il periodo di calcolo interessato sono comprese nel salario determinante (art. 7 lett. g OAVS) e devono, quindi, essere prese in considerazione nel calcolo del guadagno assicurato. Anche in tal caso, ci si basa principalmente su quanto effettivamente riscosso e non su eventuali accordi previsti nel contratto. Nel caso concreto, il Tribunale federale aveva stabilito che si sarebbero dovuti tener in considerazione gli anticipi di provvigioni versati mensilmente dal datore di lavoro e che non sono stati chiesti in restituzione. Alla luce di quanto appena esposto il TCA non può che confermare, nel principio, quanto stabilito dalla Cassa che si è basata su quanto comunicato dall’ex datrice di lavoro dell’assicurato in relazione ai periodi in cui l’assicurato ha svolto le prestazioni lavorative che gli hanno, poi, dato consentito di percepire le differenti provvigioni che gli sono state versate. Ciò ritenuto che agli atti non figura documentazione che permette a questa Corte di determinare altrimenti la durata di ogni singolo mandato. In particolare, né la dichiarazione di data 22 luglio 2020 di __________, né i “ rendiconti vendite ” inerenti il 2018 ed il 2019 - prodotti successivamente rispetto a quelli richiesti dalla Cassa in data 17 febbraio 2020 e da questi in parte difformi (cfr. doc. 11, 12 e all. n. 9 a doc. I) - soccorrono la tesi ricorsuale. Quanto dichiarato da __________, e meglio che “ (…) se il dipendente percepisce la provvigione nel corso dell’anno 2019 è perché egli ha svolto l’attività che ha portato a questo risultato nell’anno 2019 ” (cfr. all. n. 9 a doc. I, pag. 2) non può essere seguito. In primo luogo, infatti, come visto (cfr. supra consid. 2.4.), dall’ “ Accordo sulle provvigioni ” emerge che “(…) Le provvigioni sono versate dal datore di lavoro nel mese di gennaio successivo l’anno in cui nasce il diritto alle provvigioni ” (cfr. all. a doc. 3) e quindi non vengono corrisposte nell’anno in cui è stata svolta la prestazione lavorativa come, invece, preteso in sede ricorsuale. Vi è, poi, che anche dai moduli “ Rendiconto vendite ” presentati in un secondo momento, e meglio allegati al ricorso (cfr. all. 12 e 13 a doc. I), emerge che le “ provvigioni generate nel 2018 ” vengono, poi, anche “ (…) maturate nel 2019 ”, quindi non necessariamente, come sembra, invece, indicare __________, nel medesimo anno in cui sono generate. È del resto poco verosimile, alla luce della complessa e prolungata assistenza che il dipendente di __________ fornisce al futuro acquirente (cfr. supra consid. 1.2.), che i mandati si concludano (si pensi, in particolare, a quelli iniziati nella seconda metà di un anno civile) entro il termine dell’anno. In concreto, dalla documentazione agli atti emerge che né i rendiconti trasmessi alla Cassa in risposta alla richiesta del 17 febbraio 2020 (cfr. doc. 11 e 12), né quelli forniti in sede ricorsuale (cfr. all. n. 9 a doc. I) permettono di evincere la durata di ogni singolo mandato e, quindi, di comprendere quando il dipendente abbia fornito le singole prestazioni lavorative a beneficio dell’ex datrice. Tali documenti danno, infatti, unicamente atto del momento di chiusura dei singoli mandati, coincidente, come del resto risulta dalla mail del 22 novembre 2019 trasmessa dall’ex datrice di lavoro alla Cassa (cfr. supra consid. 2.4.), con la “ data maturazione provvigioni ” e, dunque, con l’esercizio del diritto di compera, rispettivamente l’inizio della locazione. In relazione, invece, a quando è iniziato ogni singolo affare e, quindi, alla durata della “ parte preponderante se non determinante degli obblighi posti dal contratto di lavoro ” non vi sono indicazioni. Ne consegue che a ragione la Cassa ha stabilito – nelle modalità di calcolo suindicate (cfr. supra consid. 1.1. e 2.4) e tenendo in considerazione un periodo di calcolo corrispondente agli ultimi 12 mesi di contribuzione, in quanto esso è più favorevole rispetto a quello calcolato per gli ultimi 6 mesi (cfr. supra consid. 2.1., art. 37 cpv. 2 OADI) - in fr. 7'563.- il guadagno assicurato, sulla scorta di quanto comunicato dall’ex datrice di lavoro. La decisione su opposizione deve pertanto essere confermata. 2.6.   Il patrocinatore ha chiesto l’assunzione testimoniale di __________ (cfr. supra consid. 1.4.). Conformemente, alla costante giurisprudenza, qualora l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduca l'amministrazione o il giudice, in base a un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato (valutazione anticipata delle prove), si rinuncerà ad assumere altre prove (cfr. STF 9C_588/2017 del 21 novembre 2017 consid. 7.2.; STF 9C_775/2016 del 2 giugno 2017 consid. 6.4.; STF 8C_794/2016 del 28 aprile 2017 consid. 4.2.; STF 9C_737/2012 del 19 marzo 2013; STF 8C_556/2010 del 24 gennaio 2011 consid. 9; STF 8C_845/2009 del 7 dicembre 2009; STF I 1018/06 del 16 gennaio 2008 consid. 5.3.; STFA U 416/04 del 16 febbraio 2006, consid. 3.2.), senza che ciò costituisca una lesione del diritto di essere sentito sancito dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b; 122 V 162 consid. 1d e sentenza ivi citata). In concreto, ritenuto, d’un lato, che agli atti figura già una dichiarazione di __________ in relazione al rapporto contrattuale che legava __________ all’__________ ed alla relazione temporale con il guadagno conseguito e che, d’altro lato, comunque, i documenti già presenti all’inserto consentono al TCA di emanare il proprio giudizio, questo Tribunale ritiene che l’assunzione della prova richiesta non potrebbe mettere in luce nuovi elementi concreti ai fini della risoluzione della vertenza. Ne discende che la richiesta di assunzione di ulteriori prove deve essere respinta.

E. 6 Lei ha lavorato dal 01.06.2016 al 30.09.2019 presso la società __________ di __________ in qualità di consulente immobiliare.

E. 7 Il suo contratto di lavoro prevede il versamento di un salario mensile fisso di CHF 4'500.00 lordi versato per 13 mensilità. In aggiunta al salario mensile le viene riconosciuto il versamento di una provvigione.

E. 8 Il 5 novembre 2019, su richiesta della nostra Cassa, il datore di lavoro ha specificato la natura ed il periodo di riferimento dei compensi a Lei riconosciuti, segnatamente: - CHF 3'182.05 provvigioni relative al 2017 e maturate nel 2017; - CHF 1'600.0: bonus per giubileo aziendale relativo al 50° del gruppo di competenza del 2018; - CHF 55'600.00. provvigioni relative al 2017 e maturate nel 2018; - CHF 7’943.40: provvigioni relative al 2018 e maturate nel 2018; - CHF 88'537.80: provvigioni relative al 2018 e maturate nel 2019; - CHF 7'733.05: provvigioni relative al 2019 e maturate nel 2019. Con e-mail del 22.11.2019 il suo datore di lavoro ha precisato che “come si evince dall’estratto contrattuale, il diritto alla provvigione nasce quando l’acquirente ha versato l’intero saldo dell’oggetto se in acquisto mentre dopo aver versato le prime 3 mensilità se in locazione”. In considerazione di quanto sopra l’affare può ritenersi concluso unicamente alla realizzazione delle condizioni sopra menzionate che nel caso specifico riguardano la colonna provvigioni maturate nel 2019 (vedi tabelle rendiconto vendite in nostro possesso). Su richiesta della Cassa disoccupazione il suo datore di lavoro ha confermato il principio seguente: · Il contratto di lavoro sottoscritto dall’assicurato prevede che le provvigioni per i contratti di compravendita e i diritti di compera sono dovute al dipendente e sono da lui esigibili per intero solo dopo che l’acquirente avrà versato al datore di lavoro l’intero prezzo di compravendita · Le provvigioni per i contratti di locazione sono dovute al dipendente e sono esigibili solo dopo che l’inquilino avrà versato la prima trimestralità del contratto Ed i seguenti esempi: · Locali affittati con contratto di locazione dal 01.12.2018. In questo caso il diritto alla provvigione nasce dal 01.02.2019 (con il pagamento del terzo affitto); · Oggetto compravendita. Il potenziale cliente firma un “diritto d’opzione” sull’acquisto dell’immobile nel 2018 . L’atto di compravendita con iscrizione a Registro fondiario viene formalizzato nel 2019. Il cliente prende possesso dell’immobile e ne diviene proprietario solo nel 2019. In questo caso il diritto alla provvigione nasce dopo che l’acquirente ha versato il saldo del prezzo d’acquisto che avviene nel 2019. Tenuto conto di quanto sopra la Cassa disoccupazione ha considerato ai fini del calcolo del guadagno assicurato le seguenti provvigioni: · CHF 7'943.40 provvigioni relative al 2018 e maturate nel 2018 CHF 7'943.40/12 mesi = CHF 661.95 · CHF 88'537.80 provvigioni relative al 2018 e maturate nel 2019 CHF 88'537.80/12 mesi = CHF 7'378.15 · CHF 7'733.05 provvigioni relative al 2019 e maturate nel 2019 CHF 7'733.05/9 mesi = CHF 859.22

E. 9 Nel suo caso, il guadagno assicurato ammonta a CHF 7'563.00 (cfr. tabella di calcolo allegata).” (cfr. doc. 8) Con opposizione del 31 gennaio 2020, RI 1 ha precisato quanto segue in relazione alle provvigioni versategli dall’ex datrice di lavoro: " La provvigione mi viene riconosciuta unicamente se sono rispettate le condizioni dettate dal regolamento interno all’azienda, come indicato anche da parte vostra nella decisione, da comunicazione del responsabile risorse umane dal mio ex datore di lavoro e dal mio contratto fornito agli uffici di CO 1: · Le provvigioni per i contratti di compravendita e l’esercizio del diritto di compera (riservazione) sono dovute al dipendente e sono da lui esigibili e valevoli solo dopo che l’acquirente avrà acquistato l’oggetto e si potrà quindi ritenere fornita la prestazione da parte del collaboratore. Quanto sopra può essere facilmente rappresentato da un esempio pratico: “ Il cliente X è interessato all’acquisto di immobile. Il sottoscritto si occupa di seguirlo, accompagnarlo nel visitare l’oggetto, illustrare prospetti, valutare l’eventuale interesse del cliente promuovendo l’oggetto, firmando delle riservazioni. Per questo lavoro il mio ex datore di lavoro mi riconosce il versamento di un salario mensile di CHF 4'500.00, più tredicesima. Se e solo se il cliente decide di acquistare/affittare l’oggetto e di formalizzare l’acquisto il datore di lavoro, solo in questo caso, mi riconosce il versamento di una provvigione. La prestazione che dà diritto al versamento della provvigione è pertanto da intendersi fornita unicamente all’atto dell’acquisto del cliente, fino a quel momento il mio lavoro è pagato con lo stipendio fisso” · Per questo motivo il datore lavoro specifica che: § CHF 88'537.80 provvigioni relative al 2018 e maturate nel 2019. 2018 : ho iniziato ad avere contatti con il cliente (illustrando, proponendo e facendo un accordo non vincolante con riservazioni). Questa prestazione mi è stata retribuita con il versamento di CHF 4'500.00 lordi. 2019 : l’affare si è concluso positivamente, e la mia prestazione (acquisto dell’oggetto) viene retribuita con il versamento di una provvigione. Qui nasce il diritto alla provvigione e dunque la fornitura della mia prestazione. Pertanto, come voi stessi indicato al punto 5 della decisione , è fondamentale stabilire quando ho fornito la prestazione che mi ha dato diritto alla provvigione . Quanto affermato dal datore di lavoro e specificato nell’esempio soprastante rende evidente che la prestazione retribuita attraverso una provvigione è riconducibile unicamente all’acquisto . Il mancato acquisto non dà alcun diritto al versamento di una provvigione in quanto il lavoro di procacciamento, riservazione, gestione del cliente e accompagnamento è già pagato con il salario mensile ed è totalmente separato dalla vera prestazione che fa nascere il diritto. Tenuto conto di quanto sopra vi presento il calcolo corretto del guadagno assicurato (in allegato troverete una tabella dettagliata): - Provvigione 1 CHF 88'537.80 (provvigioni maturate nel 2019) / 9 mesi (dal 1.1.2019 al 30.9.2019) = CHF 9'837.53 - Provvigione 2 CHF 7'733.05 (provvigioni maturate nel 2019) / 9 mesi (dal 1.1.2019 al 30.9.2019) = 859.22 - Provvigione 3 CHF 7'943.40 (provvigioni maturate nel 2018) / 12 mesi (dal 1.1.2018 al 31.12.2018) = 661.95 - Provvigione 4 CHF 55'600 (provvigioni maturate nel 2018) / 12 (dal 1.1.2018 al 31.12.2018) = CHF 4'633.33 Come si evince dalla tabella di calcolo allegata la media a me più favorevole risulta essere quella su 6 mesi, pari ad un importo di CHF 15'571.60. Tenuto conto che il guadagno assicurato massimo riconosciuto dalla Legge sull’Assicurazione contro a disoccupazione ammonta a CHF 12'350.00 chiedo che mi venga riconosciuto quale guadagno assicurato quest’ultimo importo .” (cfr. doc. 10) Il 17 febbraio 2020, la Cassa ha, poi, chiesto all’ex datore di lavoro dell’assicurato di inviare la documentazione relativa ai mandati per l’attività del ricorrente (cfr. doc. 11). L’__________ ha, quindi, trasmesso il “ rendiconto vendite 2018/2019 ” ed il “ rendiconto vendite 2019/2020 ” di RI 1 (cfr. doc. 12). Da tali documenti risultano le indicazioni in merito alla “ data di maturazione provvigioni ”, intesa come il momento di “ inizio locazione ed esercizio del diritto di compera ” con riferimento ai clienti ed ai relativi immobili per i quali l’assicurato aveva prestato il proprio operato. I rendiconti in esame danno, quindi, atto del momento in cui i singoli mandati sono stati portati a termine. Non vi è, per contro alcuna indicazione in merito alla durata di ogni singolo mandato assunto da RI 1. Il provvedimento del 30 gennaio 2020 è stato, poi, confermato con la decisione su opposizione del 25 giugno 2020 (cfr. doc. 14 e supra, consid. 1.1.), avverso la quale RI 1 ha interposto ricorso postulando, con argomenti di cui già si è detto, il riconoscimento di un guadagno assicurato maggiore rispetto a quanto stabilito dalla Cassa (cfr. supra consid. 1.2.). Dagli atti, e meglio dal documento n. 9 allegato al ricorso, vale a dire dalla “ Dichiarazione ” di data 22 lug) - , emerge che l’operato di __________ consiste nel ricevere dei mandati su progetti immobiliari ed iniziare a promuoverne la vendita contestualmente al debutto dei lavori di costruzione. La società si occupa, in seguito, delle varie fasi che portano sino al completamento del bene immobiliare, “ in collaborazione con architetti, artigiani, imprese, banche, assicurazioni, avvocati, notai, ecc. e per ogni promozione immobiliare la durata di queste attività è di circa 1 o 2 anni. (…) Il signor RI 1 è stato assunto da __________ con il compito di reperire e seguite l’interessato durante tutte queste fasi (…) .”. Il riconoscimento delle provvigioni ai dipendenti – ha precisato __________ – è regolato come segue: " (…) La sottoscrizione della riservazione (ciò che viene indicato come “provvigioni relative all’anno”) comprende la minima parte del lavoro da svolgere; questa è comunque coperta dall’importo fisso mensile di Fr. 4'500.00. In tutti i casi la sottoscrizione della riservazione non dà alcun diritto alla provvigione; proprio perché tutto il relativo lavoro deve ancora essere svolto. (…) Qualora il rapporto contrattuale si conclude positivamente, il dipendente ha diritto alla provvigione. Questo proprio perché il dipendente ha seguito tutte le fasi della procedura di vendita con l’interessato all’acquisto. Questo onere lavorativo corrisponde generalmente all’anno di conclusione del contratto di compravendita, di esercizio del diritto di compera o di conclusione del contratto di locazione; nel senso che usualmente l’attività lavorativa corrispondente al riconoscimento della provvigione avviene durante l’anno che segue la sottoscrizione dell’accordo di riservazione. Ergo se il dipendente percepisce la provvigione nel corso dell’anno 2019 è perché egli ha svolto l’attività che ha portato a questo risultato nell’anno 2019. L’anno di sottoscrizione dell’atto di riservazione non ha nessuna incidenza né sul diritto alla riservazione, né sul lavoro ancora da eseguire per l’ottenimento delle provvigioni. Di conseguenza a dicitura “provvigione maturata nel corso dell’anno 2019” significa proprio che il dipendente ha avuto diritto di ottenere questo risultato perché è riuscito a concludere il contratto definitivo nel corso di questo anno grazie al lavoro svolto in questo medesimo periodo. Tanto è vero che il versamento delle provvigioni è considerato nello stipendio del dipendente per l’anno corrispondente al lavoro da lui svolto (…) e gli oneri sociali di questo reddito sono versati durante il corrispondente anno.” (cfr. all. n. 9 a doc. I) Il legale del ricorrente, pure in allegato al ricorso di data 3 agosto 2020 ha trasmesso a questo Tribunale ulteriori rendiconti relativi ai mandati affidati a RI 1. Tali documenti si differenziano da quelli precedentemente trasmessi dall’ex datrice di lavoro in quando si riferiscono ai singoli anni (2018 e 2019, quindi non a bienni) e danno atto di dati ulteriori rispetto a quanto già comunicato, segnatamente delle “ provvigioni generate 2018 ”, rispettivamente delle “ provvigioni generate 2019 ” (cfr. all. 12 a doc. I). 2.5.   Chiamato a pronunciarsi in merito, il TCA ricorda innanzitutto che, secondo la prassi LADI ID C2 il salario da prendere in considerazione deve comprendere in particolare anche le provvigioni di vendita/locazione; che è determinante, in genere, il salario convenuto contrattualmente nella misura in cui l’assicurato l’abbia effettivamente riscosso; e che il guadagno conseguito è computato nei mesi di contribuzione in cui il lavoro è stato fornito (principio di sopravvenienza), mentre il momento in cui il pagamento è effettuato è pertanto irrilevante (per esempio 13a mensilità, provvigioni, bonus,…; cfr. consid. 2.3.). L’Alta Corte, in una sentenza pubblicata in DTF 128 V 189, citata al considerando 2.2., ha infatti confermato il principio secondo il quale il guadagno assicurato è determinato in funzione dei redditi effettivamente percepiti sotto forma di salario durante il periodo di calcolo. Il Tribunale federale ha confermato la propria giurisprudenza in una sentenza 8C_358/2007 del 26 maggio 2008, nella quale si è così espresso: " (…)

Dispositiv
  1. dichiara e pronuncia Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni Il presidente                                                          Il segretario di Camera Daniele Cattaneo                                                 Gianluca Menghetti
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Raccomandata

Incarto n.38.2020.61

CL/gm

Lugano

1° marzo 2021

In nomedella Repubblica e CantoneTicino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattrice:

Christiana Lepori, vicecancelliera

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 3 agosto 2020 di

RI 1

contro

la decisione su opposizione del 25 giugno 2020 emanata da

CO 1

in materia di assicurazione contro la disoccupazione

ritenuto,in fatto

in diritto

2.4.   Nell’evenienza concreta, dalla documentazione agli atti emerge che il ricorrente è stato alle dipendenze di __________ dal 1° giugno 2016 al 30 settembre 2019 in qualità di consulente immobiliare con un tasso di occupazione del 100% (cfr. doc. 2 e 3).

Dal contratto di lavoro (nonché dall’ “Aggiunta al contratto individuale di lavoro”) risulta che lo stipendio mensile di RI 1 ammontava a fr. 4'500.- lordi, per totali tredici mensilità. Se le entrate generate, tramite vendite, affitti e locazioni, a beneficio della datrice di lavoro superavano la soglia dei fr. 10'000'000.- annui il dipendente aveva, inoltre, diritto a percepire una provvigione lorda, fino ad un massimo di fr. 250'000.- annui, e meglio come risulta, in particolare, dall’ “Accordo sulle provvigioni” allegato all’ “Aggiunta al contratto individuale di lavoro”, nel quale è specificato, inoltre, che “(…)Le provvigioni sono versate dal datore di lavoro nel mese di gennaio successivo l’anno in cui nasce il diritto alle provvigioni” (cfr. all. a doc. 3)

Il rapporto lavorativo è stato disdetto da parte dell’ex datrice di lavoro in data 31 luglio 2019, a valere per il 30 settembre 2019, per “motivi di riorganizzazione aziendale” (cfr. doc. 4)

Il 1° ottobre 2019, il ricorrente si è annunciato all’Ufficio regionale di collocamento (in seguito: URC) di __________ rivendicando il diritto alle indennità di disoccupazione a decorrere dalla medesima data (cfr. doc. 1).

Contestualmente ha compilato il formulario “Domanda d’indennità di disoccupazione”precisando di cercare un’occupazione a tempo pieno di durata indeterminata (cfr. doc. 1).

Dall’ “Attestato del datore di lavoro”, compilato il 3 ottobre 2019 da __________, si evince che il ricorrente ha guadagnato, dal 1° ottobre 2017 al 30 settembre 2019, fr. 286'971.-, che il suo salario mensile corrispondeva a fr. 4'500.- lordi e che, nel 2019, oltre allo stipendio mensile, gli sono stati corrisposti la quota parte (fine al mese di settembre, compreso) di tredicesima, e meglio fr. 3'375.-, oltre a fr. 104'214.25 di provvigioni (cfr. doc. 3 ed allegati).

Dai conteggi di salario agli atti, risulta, poi, che nel mese di dicembre 2018, a RI 1 sono stati versati, oltre al salario mensile convenuto (fr. 4'500.-) ed alla tredicesima (fr. 4'500.-), fr. 3'182.05 di provvigioni e fr. 1'600.- quale “Bonus per Giubileo Aziendale” (cfr. doc. 9, conteggio dicembre 2018).

Nel mese di gennaio 2019, il ricorrente, oltre al salario ed alla tredicesima, ha percepito fr. 55'600.- a valere quali provvigioni (cfr. doc. 9, conteggio gennaio 2019), mentre nel mese di settembre 2019, alla conclusione del contratto di lavoro, gli sono stati corrisposti, oltre ai consueti fr. 4'500.- a valere quale stipendio e fr. 3'375.- come quota parte della tredicesima, ulteriori fr. 104'214.25 di provvigioni (cfr. doc. 9, conteggio settembre 2019).

Dal certificato di salario relativo al periodo dal 1° gennaio al 30 settembre 2019 emerge che all’assicurato sono stati corrisposti un salario lordo di fr. 43'875.- e provvigioni pari a complessivi fr. 159'814.25 (e non a totali fr. 104'214.25 come risulta dall’ “Attestato del datore di lavoro”), per totali fr. 189'563.50 netti (cfr. doc. 7).

A proposito delle citate provvigioni, l’ex datrice di lavoro, con scritto del 5 novembre 2019, ha specificato come segue la natura ed il periodo cui si riferisce l’operato che ha dato diritto al dipendente a percepire tali compensi:

Il 18 novembre 2019, la Cassa ha determinato il guadagno assicurato tenendo conto di quanto comunicato dall’ex datrice di lavoro in data 5 novembre 2019, fondandosi sulla media dei redditi percepiti dall’assicurato negli ultimi 12 mesi di contribuzione (cfr. consid. 2.1.; art. 37 cpv. 2 OADI), ovvero per il periodo dal 1° ottobre 2018 al 30 settembre 2019, e meglio come segue:

- mese di ottobre 2018: fr. 4'874.85 (stipendio base + 13a) + 8'173.43 (assegni vari) = fr. 13'048.28

- mese di novembre 2018: fr. 4'874.85 (stipendio base + 13a) + 8'173.43 (assegni vari) = fr. 13'048.28

- mese di dicembre 2018: fr. 4'874.85 (stipendio base + 13a) + 8'173.43 (assegni vari) = fr. 13'048.23

- mese di gennaio 2019: fr. 4'874.85 (stipendio base + 13a) + 859.22 (assegni vari) = fr. 5'734.07

- mese di febbraio 2019: fr. 4'874.85 (stipendio base + 13a) + 859.22 (assegni vari) = fr. 5'734.07

- mese di marzo 2019: fr. 4'874.85 (stipendio base + 13a) + 859.22 (assegni vari) = fr. 5'734.07

- mese di aprile 2019: fr. 4'874.85 (stipendio base + 13a) + 859.22 (assegni vari) = fr. 5'734.07

- mese di maggio 2019: fr. 4'874.85 (stipendio base + 13a) + 859.22 (assegni vari) = fr. 5'734.07

- mese di giugno 2019: fr. 4'874.85 (stipendio base + 13a) + 859.22 (assegni vari) = fr. 5'734.07

- mese di luglio 2019: fr. 4'874.85 (stipendio base + 13a) + 859.22 (assegni vari) = fr. 5'734.07

- mese di agosto 2019: fr. 4'874.85 (stipendio base + 13a) + 859.22 (assegni vari) = fr. 5'734.07

- mese di settembre 2019: fr. 4'874.85 (stipendio base + 13a) + 859.22 (assegni vari) = fr. 5'734.07

In totale: fr. 90'751.45 -.

Il guadagno assicurato è, poi, stato così stabilito: fr. 90'751.45 / 12 = 7'652.62 approssimati a fr. 7'563.-(cfr. doc. 6).

Con mail del 22 novembre 2019, __________, responsabile Human Resources di __________, ha comunicato alla Cassa quando segue:

__________, sempre in data 22 novembre 2019 ha, inoltre, confermato l’esattezza di quanto indicato di seguito:

La Cassa, con decisione del 30 gennaio 2020, ha, quindi, riconosciuto all’assicurato, a partire dal 1° ottobre 2019, “tenuto conto della media salariale (…) più favorevole di 12 mesi”, un guadagno assicurato di fr. 7’563.- (cfr. doc. 8). Contestualmente, l’amministrazione ha precisato di avere determinato l’importo in questione sulla scorta di quanto comunicato dall’ex datrice di lavoro, e meglio come segue:

Con opposizione del 31 gennaio 2020, RI 1 ha precisato quanto segue in relazione alle provvigioni versategli dall’ex datrice di lavoro:

Pertanto, come voi stessi indicato alpunto 5 della decisione,è fondamentale stabilire quando ho fornito la prestazione che mi ha dato diritto alla provvigione.

Quanto affermato dal datore di lavoro e specificato nell’esempio soprastante rende evidente che la prestazione retribuita attraversouna provvigione è riconducibile unicamente all’acquisto.

Il mancato acquisto non dà alcun diritto al versamento di una provvigione in quanto il lavoro di procacciamento, riservazione, gestione del cliente e accompagnamento è già pagato con il salario mensile ed è totalmente separato dalla vera prestazione che fa nascere il diritto.

Tenuto conto di quanto sopra vi presento il calcolo corretto del guadagno assicurato (in allegato troverete una tabella dettagliata):

Come si evince dalla tabella di calcolo allegata la media a me più favorevole risulta essere quella su 6 mesi, pari ad un importo di CHF 15'571.60.

Tenuto conto che il guadagno assicurato massimo riconosciuto dalla Legge sull’Assicurazione contro a disoccupazione ammonta a CHF 12'350.00 chiedo che mi venga riconosciuto quale guadagno assicurato quest’ultimo importo.” (cfr. doc. 10)

Il 17 febbraio 2020, la Cassa ha, poi, chiesto all’ex datore di lavoro dell’assicurato di inviare la documentazione relativa ai mandati per l’attività del ricorrente (cfr. doc. 11). L’__________ ha, quindi, trasmesso il “rendiconto vendite 2018/2019” ed il “rendiconto vendite 2019/2020” di RI 1 (cfr. doc. 12). Da tali documenti risultano le indicazioni in merito alla “data di maturazione provvigioni”, intesa come il momento di “inizio locazione ed esercizio del diritto di compera” con riferimento ai clienti ed ai relativi immobili per i quali l’assicurato aveva prestato il proprio operato. I rendiconti in esame danno, quindi, atto del momento in cui i singoli mandati sono stati portati a termine. Non vi è, per contro alcuna indicazione in merito alla durata di ogni singolo mandato assunto da RI 1.

Il provvedimento del 30 gennaio 2020 è stato, poi, confermato con la decisione su opposizione del 25 giugno 2020 (cfr. doc. 14 esupra,consid. 1.1.), avverso la quale RI 1 ha interposto ricorso postulando, con argomenti di cui già si è detto, il riconoscimento di un guadagno assicurato maggiore rispetto a quanto stabilito dalla Cassa (cfr.supraconsid. 1.2.).

Dagli atti, e meglio dal documento n. 9 allegato al ricorso, vale a dire dalla “Dichiarazione” di data 22 lug) - , emerge che l’operato di __________ consiste nel ricevere dei mandati su progetti immobiliari ed iniziare a promuoverne la vendita contestualmente al debutto dei lavori di costruzione. La società si occupa, in seguito, delle varie fasi che portano sino al completamento del bene immobiliare, “in collaborazione con architetti, artigiani, imprese, banche, assicurazioni, avvocati, notai, ecc. e per ogni promozione immobiliare la durata di queste attività è di circa 1 o 2 anni. (…) Il signor RI 1 è stato assunto da __________ con il compito di reperire e seguite l’interessato durante tutte queste fasi (…).”.

Il riconoscimento delle provvigioni ai dipendenti – ha precisato __________ – è regolato come segue:

Il legale del ricorrente, pure in allegato al ricorso di data 3 agosto 2020 ha trasmesso a questo Tribunale ulteriori rendiconti relativi ai mandati affidati a RI 1. Tali documenti si differenziano da quelli precedentemente trasmessi dall’ex datrice di lavoro in quando si riferiscono ai singoli anni (2018 e 2019, quindi non a bienni) e danno atto di dati ulteriori rispetto a quanto già comunicato, segnatamente delle “provvigioni generate 2018”, rispettivamente delle “provvigioni generate 2019” (cfr. all. 12 a doc. I).

2.5.   Chiamato a pronunciarsi in merito, il TCA ricorda innanzitutto che, secondo la prassi LADI ID C2 il salario da prendere in considerazione deve comprendere in particolare anche le provvigioni di vendita/locazione; che è determinante, in genere, il salario convenuto contrattualmente nella misura in cui l’assicurato l’abbia effettivamente riscosso; e che il guadagno conseguito è computato nei mesi di contribuzione in cui il lavoro è stato fornito (principio di sopravvenienza), mentre il momento in cui il pagamento è effettuato è pertanto irrilevante (per esempio 13a mensilità, provvigioni, bonus,…; cfr. consid. 2.3.).

L’Alta Corte, in una sentenza pubblicata in DTF 128 V 189, citata al considerando 2.2., ha infatti confermato il principio secondo il quale il guadagno assicurato è determinato in funzione dei redditi effettivamente percepiti sotto forma di salario durante il periodo di calcolo.

Il Tribunale federale ha confermato la propria giurisprudenza in una sentenza 8C_358/2007 del 26 maggio 2008, nella quale si è così espresso:

L’Alta Corte ha ribadito questo principio in una sentenza 8C_472/2010 del 21 ottobre 2010 pronunciandosi su un ricorso presentato da un assicurato contro la decisione del Tribunale cantonale delle assicurazioni sociali di Ginevra concernente l’importo del guadagno assicurato.

Con sentenza STF 8C_61/2020 del 10 dicembre 2019 (pubblicata in DLA 3/2020, n. 11, pag. 278 e segg.), il Tribunale federale ha confermato che, ai sensi dell’art. 23 cpv. 1 LADI, è considerato guadagno assicurato il salario determinante ai sensi dell’art. 5 cpv. 2 LAVS normalmente riscosso durante un periodo di calcolo nel corso di uno o più rapporti di lavoro, ivi compresi anche gli assegni contrattuali periodici che non siano indennità per inconvenienti connessi al lavoro. L’Alta Corte – oltre a confermare che per il calcolo del guadagno assicurato è rilevante il salario effettivamente riscosso e non quello convenuto contrattualmente – ha precisato che le provvigioni dovute per il lavoro svolto durante il periodo di calcolo interessato sono comprese nel salario determinante (art. 7 lett. g OAVS) e devono, quindi, essere prese in considerazione nel calcolo del guadagno assicurato. Anche in tal caso, ci si basa principalmente su quanto effettivamente riscosso e non su eventuali accordi previsti nel contratto. Nel caso concreto, il Tribunale federale aveva stabilito che si sarebbero dovuti tener in considerazione gli anticipi di provvigioni versati mensilmente dal datore di lavoro e che non sono stati chiesti in restituzione.

Alla luce di quanto appena esposto il TCA non può che confermare, nel principio, quanto stabilito dalla Cassa che si è basata su quanto comunicato dall’ex datrice di lavoro dell’assicurato in relazione ai periodi in cui l’assicurato ha svolto le prestazioni lavorative che gli hanno, poi, dato consentito di percepire le differenti provvigioni che gli sono state versate.

Ciò ritenuto che agli atti non figura documentazione che permette a questa Corte di determinare altrimenti la durata di ogni singolo mandato.

In particolare, né la dichiarazione di data 22 luglio 2020 di __________, né i “rendiconti vendite” inerenti il 2018 ed il 2019 - prodotti successivamente rispetto a quelli richiesti dalla Cassa in data 17 febbraio 2020 e da questi in parte difformi (cfr. doc. 11, 12 e all. n. 9 a doc. I) - soccorrono la tesi ricorsuale.

Quanto dichiarato da __________, e meglio che “(…) se il dipendente percepisce la provvigione nel corso dell’anno 2019 è perché egli ha svolto l’attività che ha portato a questo risultato nell’anno 2019” (cfr. all. n. 9 a doc. I, pag. 2) non può essere seguito. In primo luogo, infatti, come visto (cfr. supra consid. 2.4.), dall’ “Accordo sulle provvigioni” emerge che “(…)Le provvigioni sono versate dal datore di lavoro nel mese di gennaio successivo l’anno in cui nasce il diritto alle provvigioni” (cfr. all. a doc. 3) e quindi non vengono corrisposte nell’anno in cui è stata svolta la prestazione lavorativa come, invece, preteso in sede ricorsuale.

Vi è, poi, che anche dai moduli “Rendiconto vendite” presentati in un secondo momento, e meglio allegati al ricorso (cfr. all. 12 e 13 a doc. I), emerge che le “provvigioni generate nel 2018” vengono, poi, anche “(…) maturate nel 2019”, quindi non necessariamente, come sembra, invece, indicare __________, nel medesimo anno in cui sono generate.

È del resto poco verosimile, alla luce della complessa e prolungata assistenza che il dipendente di __________ fornisce al futuro acquirente (cfr.supraconsid. 1.2.), che i mandati si concludano (si pensi, in particolare, a quelli iniziati nella seconda metà di un anno civile) entro il termine dell’anno.

In concreto, dalla documentazione agli atti emerge che né i rendiconti trasmessi alla Cassa in risposta alla richiesta del 17 febbraio 2020 (cfr. doc. 11 e 12), né quelli forniti in sede ricorsuale (cfr. all. n. 9 a doc. I) permettono di evincere la durata di ogni singolo mandato e, quindi, di comprendere quando il dipendente abbia fornito le singole prestazioni lavorative a beneficio dell’ex datrice.

Tali documenti danno, infatti, unicamente atto del momento di chiusura dei singoli mandati, coincidente, come del resto risulta dalla mail del 22 novembre 2019 trasmessa dall’ex datrice di lavoro alla Cassa (cfr. supra consid. 2.4.), con la “data maturazione provvigioni” e, dunque, con l’esercizio del diritto di compera, rispettivamente l’inizio della locazione. In relazione, invece, a quando è iniziato ogni singolo affare e, quindi, alla durata della “parte preponderante se non determinante degli obblighi posti dal contratto di lavoro” non vi sono indicazioni.

Ne consegue che a ragione la Cassa ha stabilito – nelle modalità di calcolo suindicate (cfr. supra consid. 1.1. e 2.4) e tenendo in considerazione unperiodo di calcolo corrispondente agli ultimi 12 mesi di contribuzione, in quanto esso è più favorevole rispetto a quello calcolato per gli ultimi 6 mesi (cfr. supra consid. 2.1., art. 37 cpv. 2 OADI) -in fr. 7'563.- il guadagno assicurato, sulla scorta di quanto comunicato dall’ex datrice di lavoro.

La decisione su opposizione deve pertanto essere confermata.

2.6.   Il patrocinatore ha chiesto l’assunzione testimoniale di __________(cfr. supra consid. 1.4.).

Conformemente, alla costante giurisprudenza, qualora l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduca l'amministrazione o il giudice, in base a un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato (valutazione anticipata delle prove), si rinuncerà ad assumere altre prove (cfr. STF 9C_588/2017 del 21 novembre 2017 consid. 7.2.; STF 9C_775/2016 del 2 giugno 2017 consid. 6.4.; STF 8C_794/2016 del 28 aprile 2017 consid. 4.2.; STF 9C_737/2012 del 19 marzo 2013; STF 8C_556/2010 del 24 gennaio 2011 consid. 9; STF 8C_845/2009 del 7 dicembre 2009; STF I 1018/06 del 16 gennaio 2008 consid. 5.3.; STFA U 416/04 del 16 febbraio 2006, consid. 3.2.), senza che ciò costituisca una lesione del diritto di essere sentito sancito dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b; 122 V 162 consid. 1d e sentenza ivi citata).

In concreto, ritenuto, d’un lato, che agli atti figura già una dichiarazione di __________ in relazione al rapporto contrattuale che legava __________ all’__________ ed alla relazione temporale con il guadagno conseguito e che, d’altro lato, comunque, i documenti già presenti all’inserto consentono al TCA di emanare il proprio giudizio, questo Tribunale ritiene che l’assunzione della prova richiesta non potrebbe mettere in luce nuovi elementi concreti ai fini della risoluzione della vertenza.

Ne discende che la richiesta di assunzione di ulteriori prove deve essere respinta.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                          Il segretario di Camera

Daniele Cattaneo                                                 Gianluca Menghetti