Erwägungen (6 Absätze)
E. 3 Il Consiglio federale può emanare disposizioni concernenti:
a. le persone aventi diritto all’indennità e in particolare il diritto alle indennità giornaliere delle persone particolarmente a rischio;
b. l’inizio e la fine del diritto all’indennità;
c. il numero massimo di indennità giornaliere;
d. l’importo e il calcolo dell’indennità;
e. la procedura.
E. 4 Il Consiglio federale si assicura che le indennità siano versate in funzione delle perdite di guadagno dichiarate dagli interessati. La correttezza delle indicazioni fornite è verificata in particolare mediante controlli a campione.
E. 4.4 Die vom Bundesrat am 16. März 2020 erklärte
ausserordentliche Lage hat hinsichtlich der Funktionsfähigkeit der Justiz mit
den Verordnungen vom 20. März 2020 und vom 16. April 2020 eine rechtliche
Regelung erfahren. Zur Verfassungs- und Gesetzeskonformität dieser Verordnungen
- die sich ausweislich ihrer Ingresse auf
Art. 185 Abs.
3 BV
, den bundesrätlichen Erläuterungen (S. 3) zufolge "evtl. auch
auf
Art. 184 Abs. 3 BV
" stützen - braucht
sich das Bundesgericht in diesem Verfahren nicht zu äussern; die
COVID-19-Verordnung Justiz und Verfahrensrecht ist erst nach der
strittigen vorinstanzlichen Hauptverhandlung in Kraft getreten.
Sie scheidet somit als rechtliche Grundlage für die auf den 7.
April
2020 angeordnete Videokonferenz aus.”).
Ci si potrebbe chiedere se
l’Ordinanza sulle misure nel settore dell’assicurazione contro la
disoccupazione riguardo al coronavirus (COVID-19), adottata dal Consiglio
federale sulla base di una precisa disposizione costituzionale (l’art. 185 cpv.
3) e per definizione limitata nel tempo con la quale è stata introdotta una
deroga a talune disposizioni della LADI, deve oppure no essere parificata, da
questo profilo ad una legge federale (sul tema cfr. R. Trümpler / F. Uhlmann, “Problemstellungen
und Lehren aus der Corona-Krise aus staats- und verwaltungsrechtlich Sicht” in
COVID-19. Ein Panorama der Rechtsfragen zur Corona-Krise, Ed. Helbing &
Lichtenhahn, Basilea 2020 pag. 567 seg. /582, in particolare nota 64 e 583; U.
Saxer, “Die schweizerische Bundesverfassung” St. Galler Kommentar Dike Verlag
AG 2014, 185 Cost. pag. 2956-2986; pag. 2979-2988 n. 101-104).
B. Märkli, “Notrecht in
der Anwendungsprobe – Grundlegendes am Beispiel der COVID-19-Vorordnungen” in
Sicherheit & Recht 2/2020 pag. 59 seg., sottolinea a pag. 62 che non
fondandosi direttamente su una legge federale (cfr. ad esempio la legge sulle
epidemie, LEp, la quale all’art. 7 prevede che se una situazione straordinaria
lo richiede il Consiglio federale può ordinare provvedimenti necessari per
tutto il Paese o per talune parti di esso) questo tipo di ordinanze possono
essere per principio esaminate dai tribunali:
"
(…) Schon
unter der geltenden Rechtslage macht die Wahl der Rechtsgrundlage freilich
einen Unterschied, und zwar, neben der Befristungspflicht gemäss Art. 7d
RVOG, vor allem im Zusammenhang mit Art. 190 BV bezüglich des
Rechtsschutzes. Die COVID-19-Verordnung 2, die sich auf Art. 7 EpG
stützt, erklärt damit, eine unselbständige Verordnung zu sein. Sofern sie sich
innerhalb des Rahmens des Epidemiengesetzes bewegt, ist sie von der
Massgeblichkeit des Bundesgesetzes nach Art. 190 BV miterfasst und
gerichtlich zwar überprüf-, aber nicht übersteuerbar, zumindest, soweit sie
keine Verstösse gegen völkerrechtlich verbürgte Grundrechte, insbesondere
diejenigen der EMRK, enthält. Die viel zu weite Formulierung des Art.
E. 5 Si applica fino al 30 giugno 2021.
II
La presente ordinanza entra retroattivamente in vigore il 17
settembre 2020” (RU 2020 pag. 4571-4573)
Attraverso un ulteriore
modifica del 18 dicembre 2020, entrata in vigore il 19 dicembre 2020, il
Consiglio federale ha così modificato l’art. 2 cpv. 3ter primo periodo dell’Ordinanza
COVID-19:
"
Art. 2
cpv. 3ter, primo periodo
3ter L’attività lucrativa è ritenuta limitata
in modo considerevole, se si è registrata una diminuzione della cifra d’affari
mensile pari almeno al 40 per cento rispetto alla cifra d’affari mensile media
degli anni 2015-2019. …” (RU 2020 pag. 5829)
Per completezza va ricordato
che, a livello cantonale, il 20 aprile 2020 sono state presentate due mozioni
da Nadia Ghisolfi per il Gruppo PPD + CG denominata “Diritto all’indennità per
lavoro ridotto anche per gli indipendenti” e di Nadia Ghisolfi e Maddalena
Ermotti Lepori “Prolungare il diritto alle indennità di disoccupazione - prevedere
delle indennità cantonali straordinarie”.
Nel suo Rapporto del 25
novembre 2020 (cfr. Messaggio N° 7933), con il quale ha considerato evase le
mozioni, il Consiglio di Stato ha in particolare sottolineato quanto segue:
"
(…) In
questo senso, è importante ricordare come il Consiglio di Stato si sia subito
attivato, anche proprio presso le autorità federali, per favorire l'adozione di
misure di sostegno per aziende, lavoratori (dipendenti e indipendenti) e
cittadini. Questa azione ha portato non solo, ad esempio, all'allargamento
della cerchia dei beneficiari delle indennità per lavoro ridotto (ILR) o
all'adozione delle indennità per perdita di guadagno Corona (IPG Corona), ma
anche alla concessione di "finestre di crisi" specifiche per il
nostro Cantone.
In questo contesto, per quanto riguarda la richiesta della prima
mozione, ricordiamo che le disposizioni straordinarie in materia di lavoro
ridotto, varate dal Consiglio federale, prevedevano a partire dal 17 marzo 2020
anche il versamento ai titolari dell'azienda e ai coniugi o partner registrarti
di un importo forfettario di 3320 franchi per un'attività lucrativa a tempo
pieno (vedi art. 5 Ordinanza COVID-19 assicurazione contro la disoccupazione,
abrogato il 10 giugno 2020). In seguito, dal 10 giugno al 16 settembre 2020,
queste categorie – limitatamente al settore delle manifestazioni – hanno potuto
beneficiare di un sostegno attraverso lo strumento delle IPG Corona (vedi art.
2 cpv. 3
ter
Ordinanza COVI D-19
perdita di guadagno nella versione in vigore fino al 16 settembre 2020). Dal 17
settembre 2020, infine, sono stati disposti nuovi provvedimenti per
indennizzare la perdita di guadagno, decisi dal Parlamento federale nell'ambito
della Legge COVID-19 (vedi art. 15) e disciplinati nel dettaglio dal Consiglio
federale con l'adeguamento dell'Ordinanza COVI D-19 perdita di guadagno. (…)”
2.3. Da
quanto esposto al considerando precedente, risulta con evidenza che - a ragione
- la Cassa sulla base dell’art. 2 dell’Ordinanza sulle misure nel settore
dell’assicurazione contro la disoccupazione (COVID-19) ha riconosciuto alla RI
1 il diritto all’indennità per lavoro ridotto dal 25 marzo al 30 aprile 2020
per __________, malgrado quest’ultimo abbia una posizione analoga a quella di
un datore di lavoro, visto che si tratta dell’amministratore unico con diritto
di firma individuale (cfr. sul tema consid. 2.1).
Pure correttamente la
Cassa, in applicazione dell’art. 5 della medesima ordinanza, il cui tenore è chiaro
e non si presta ad interpretazione, ha indennizzato la ditta sulla base di un
importo forfettario (fr. 3'320 pari all’80% di fr. 4'150.--) e non in misura
dell’80% dalla perdita di salario effettiva.
La ricorrente ritiene
l’art. 5 contrario alla Costituzione federale (cfr. doc. V: “Lavoratori di
serie A e lavoratori di serie B”) la quale all’art. 8 garantisce l’uguaglianza
di trattamento (cfr. cpv. 1: “Tutti sono uguali davanti alla legge”) questo
Tribunale ricorda innanzitutto che, in virtù dell’art. 190 della Cost. fed. (“le
leggi federali e il diritto internazionale sono determinanti per il Tribunale
federale e per le altre autorità incaricate dell’applicazione del diritto.”) le
autorità giudiziarie sono tenute ad applicare le leggi federali (cfr. DTF 146 V
271 consid. 8.2 pag. 289; STF 572/2019 del 23 dicembre 2019 consid. 5.2 (“contrariamente
a quanto preteso dal ricorrente, non spetta tuttavia al giudice correggere la
pretesa disuguaglianza ma semmai al legislatore apportare i correttivi
necessari.”); STF 9C_659/2019 del 15 novembre 2019 consid. 4.2; STF 9C_377/2019
dell’11 luglio 2019 (“si rileva altresì che il Tribunale federale è tenuto ad
applicare la legge federale (
art. 190 Cost.
)”; STF
9C_360/2019 del 20 agosto 2019 consid.
5.2.2; STF 8C_871/2017
del 15 gennaio 2018 consid. 5.2.1. “(…) il appartient au législateur, et non
pas au juge, d'apporter les correctifs nécessaires.”); STF 9C_477/2007 del 21
maggio 2008 consid. 2.3; STF 9C_521/2008 del 5 ottobre 2009 consid. 4.3 (“On
rappellera que le Tribunal fédéral est tenu, selon l'
art.
190 Cst.
, d'appliquer les lois fédérales. Il n'est pas habilité à en
contrôler la constitutionnalité.”); STF 8C_497/2019 del 18 ottobre 2019
pubblicata in DLA 2019 N. 14 pag. 365 seg. consid. 4 (“An die revidierte
Gesetzesbestimmung, die bezüglich Altersgrenze keinen Auslegungsspielraum
belässt, ist das Bundesgericht gebunden (
Art. 190 BV
).”.
In
una sentenza 2C_280/2020 del 15 aprile 2020, pubblicata in SVR del 15 aprile
2020, pubblicata in SVR 2020 AHV Nr. 14 l’Alta Corte ha stabilito che il
controllo normativo astratto della costituzionalità dell’Ordinanza COVID-19 è escluso
dalla legge sul Tribunale federale (consid. 2.2).
In una sentenza
4A_180/2020 del 6 luglio 2020 relativo al dibattimento per videoconferenza in
ambito civile, pubblicata in DTF 146 III 194 il Tribunale federale ha ritenuto
in quell’occasione non applicabile l’Ordinanza del 16 aprile 2020 sulle misure
nella giustizia e nel diritto procedurale in relazione al coronavirus
(Ordinanza COVID-19 sulla giustizia e sul diritto procedurale e non ne ha
quindi esaminato la Costituzionalità e la legalità (cfr. consid. 4.4: “
E. 7 EpG wirkt sich hier erneut negativ aus, da sie kaum eine Handhabe bietet,
etwas als nicht vom Gesetzeszweck erfasst zu betrachten. Demgegenüber sind die
selbständigen Verordnungen nicht «massgeblich» gemäss Art. 190 BV und
die Gerichte können sie - zwar zurückhaltend - überprüfen, wobei allerdings Art.
32 Abs. 1 Bst. a VGG und Art. 83 Bst. a BGG zu beachten sind. (…)”
Tale questione può stare
aperta. Infatti nella misura in cui si volesse ritenere che un controllo della
costituzionalità e della legalità sia possibile (cfr. R. Trümpler / F. Uhlmann,
op.cit., pag. 584-586 e pag. 588-590 e 595-596), questo Tribunale sottolinea
che, attraverso queste disposizioni dell’Ordinanza adottata dal Consiglio
federale si sono potute versare, durante un periodo limitato, le prestazioni
dell’assicurazione contro la disoccupazione anche alle persone che rivestono
una posizione analoga a quella di un datore di lavoro le quali, normalmente,
secondo la legge e la relativa giurisprudenza, non ne avrebbero diritto (cfr.
pure U. Kieser, COVID-19 “Erlassen und Versicherungsrecht” in COVID-19 già
citato pag. 731 seg., pag. 752 nr. 56-58 e pag. 795 nr. 63).
In tale situazione
eccezionale che deroga alla LADI, si giustifica di versare a tutte le persone
interessate il medesimo importo forfettario (cfr. U. Kieser pag. 753 nr. 58:
“Der Anspruch der vorgennanten beiden Personenkategorie ist freilich frankemassig
stark begrentt. Die betreffenen Personen erhalten bei kurzarbeit für eine
Vollzeitstelle eine Pauschalbetrag von CHF 3'320.--), tanto più che si è
trattato di una soluzione molto limitata nel tempo.
Infatti, dal 17 settembre
2020, dopo l’entrata in vigore della Legge federale sulle basi legali delle
ordinanze del Consiglio federale volte a fronte all’epidemia di COVID-19 (Legge
COVID-19) del 25 settembre 2020 e la modifica dell’Ordinanza COVID-19 perdita
di guadagno, le persone la cui posizione è assimilabile a quella di un datore
di lavoro non vengono più indennizzate attraverso le prestazioni della LADI
bensì mediante le indennità per perdita di guadagno (cfr. consid. 2.2; Ordinanza
COVID-19 K. Häcki, “GmbH: Corona-Entschädigung statt Kuzarbeit für Inhaber” in Penso
3/2020 pag. 40-41).
Alla luce di quanto appena
esposto, la decisione su opposizione del 14 settembre 2020 deve essere
confermata.
E. 17 Legge COVID-19 (Provvedimenti nel settore dellassicurazione contro la disoccupazione) stabilisce invece che:
A proposito dellentrata in vigore, lart. 21 Legge COVID-19, ai cpv. 2-5, prevede che:
Dispositiv
- dichiara e pronuncia Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni Il presidente Il segretario di Camera Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Raccomandata
Incarto n.38.2020.59
DC/sc
Lugano
25 gennaio 2021
In nomedella Repubblica e CantoneTicino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 13 ottobre 2020 di
RI 1
contro
la decisione su opposizione del 14 settembre 2020 emanata da
CO 1
in materia di assicurazione contro la disoccupazione
ritenuto,in fatto
in diritto
c.le persone che, come soci, compartecipi finanziari o membri di un organo decisionale supremo dellazienda, determinano o possono influenzare risolutivamente le decisioni del datore di lavoro, come anche i loro coniugi occupati nellazienda.
Lart. 17 Legge COVID-19 (Provvedimenti nel settore dellassicurazione contro la disoccupazione) stabilisce invece che:
A proposito dellentrata in vigore, lart. 21 Legge COVID-19, ai cpv. 2-5, prevede che:
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti