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38.2020.59

Concesse ILR dal 25/3 al 30/4/20 a SA per l'AU giusta l'Ordinanza COVID-19 AD. Rettamente la ditta è stata indennizzata con un importo forfettario ex art. 5 Ordinanza (fr. 3'320 pari all'80% di fr.4'150). Da 17.9.20 a seguito della LF COVID-19 per persone con posizione analoga a DL sono previste IPG

Ticino · 2021-01-25 · Italiano TI
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Erwägungen (6 Absätze)

E. 3 Il Consiglio federale può emanare disposizioni concernenti:

a. le persone aventi diritto all’indennità e in particolare il diritto alle indennità giornaliere delle persone particolarmente a rischio;

b. l’inizio e la fine del diritto all’indennità;

c. il numero massimo di indennità giornaliere;

d. l’importo e il calcolo dell’indennità;

e. la procedura.

E. 4 Il Consiglio federale si assicura che le indennità siano versate in funzione delle perdite di guadagno dichiarate dagli interessati. La correttezza delle indicazioni fornite è verificata in particolare mediante controlli a campione.

E. 4.4 Die vom Bundesrat am 16. März 2020 erklärte

ausserordentliche Lage hat hinsichtlich der Funktionsfähigkeit der Justiz mit

den Verordnungen vom 20. März 2020 und vom 16. April 2020 eine rechtliche

Regelung erfahren. Zur Verfassungs- und Gesetzeskonformität dieser Verordnungen

- die sich ausweislich ihrer Ingresse auf

Art. 185 Abs.

3 BV

, den bundesrätlichen Erläuterungen (S. 3) zufolge "evtl. auch

auf

Art. 184 Abs. 3 BV

" stützen - braucht

sich das Bundesgericht in diesem Verfahren nicht zu äussern; die

COVID-19-Verordnung Justiz und Verfahrensrecht ist erst nach der

strittigen vorinstanzlichen Hauptverhandlung in Kraft getreten.

Sie scheidet somit als rechtliche Grundlage für die auf den 7.

April

2020 angeordnete Videokonferenz aus.”).

Ci si potrebbe chiedere se

l’Ordinanza sulle misure nel settore dell’assicurazione contro la

disoccupazione riguardo al coronavirus (COVID-19), adottata dal Consiglio

federale sulla base di una precisa disposizione costituzionale (l’art. 185 cpv.

3) e per definizione limitata nel tempo con la quale è stata introdotta una

deroga a talune disposizioni della LADI, deve oppure no essere parificata, da

questo profilo ad una legge federale (sul tema cfr. R. Trümpler / F. Uhlmann, “Problemstellungen

und Lehren aus der Corona-Krise aus staats- und verwaltungsrechtlich Sicht” in

COVID-19. Ein Panorama der Rechtsfragen zur Corona-Krise, Ed. Helbing &

Lichtenhahn, Basilea 2020 pag. 567 seg. /582, in particolare nota 64 e 583; U.

Saxer, “Die schweizerische Bundesverfassung” St. Galler Kommentar Dike Verlag

AG 2014, 185 Cost. pag. 2956-2986; pag. 2979-2988 n. 101-104).

B. Märkli, “Notrecht in

der Anwendungsprobe – Grundlegendes am Beispiel der COVID-19-Vorordnungen” in

Sicherheit & Recht 2/2020 pag. 59 seg., sottolinea a pag. 62 che non

fondandosi direttamente su una legge federale (cfr. ad esempio la legge sulle

epidemie, LEp, la quale all’art. 7 prevede che se una situazione straordinaria

lo richiede il Consiglio federale può ordinare provvedimenti necessari per

tutto il Paese o per talune parti di esso) questo tipo di ordinanze possono

essere per principio esaminate dai tribunali:

"

(…) Schon

unter der geltenden Rechtslage macht die Wahl der Rechtsgrundlage freilich

einen Unterschied, und zwar, neben der Befristungspflicht gemäss Art. 7d

RVOG, vor allem im Zusammenhang mit Art. 190 BV bezüglich des

Rechtsschutzes. Die COVID-19-Verordnung 2, die sich auf Art. 7 EpG

stützt, erklärt damit, eine unselbständige Verordnung zu sein. Sofern sie sich

innerhalb des Rahmens des Epidemiengesetzes bewegt, ist sie von der

Massgeblichkeit des Bundesgesetzes nach Art. 190 BV miterfasst und

gerichtlich zwar überprüf-, aber nicht übersteuerbar, zumindest, soweit sie

keine Verstösse gegen völkerrechtlich verbürgte Grundrechte, insbesondere

diejenigen der EMRK, enthält. Die viel zu weite Formulierung des Art.

E. 5 Si applica fino al 30 giugno 2021.

II

La presente ordinanza entra retroattivamente in vigore il 17

settembre 2020” (RU 2020 pag. 4571-4573)

Attraverso un ulteriore

modifica del 18 dicembre 2020, entrata in vigore il 19 dicembre 2020, il

Consiglio federale ha così modificato l’art. 2 cpv. 3ter primo periodo dell’Ordinanza

COVID-19:

"

Art. 2

cpv. 3ter, primo periodo

3ter L’attività lucrativa è ritenuta limitata

in modo considerevole, se si è registrata una diminuzione della cifra d’affari

mensile pari almeno al 40 per cento rispetto alla cifra d’affari mensile media

degli anni 2015-2019. …” (RU 2020 pag. 5829)

Per completezza va ricordato

che, a livello cantonale, il 20 aprile 2020 sono state presentate due mozioni

da Nadia Ghisolfi per il Gruppo PPD + CG denominata “Diritto all’indennità per

lavoro ridotto anche per gli indipendenti” e di Nadia Ghisolfi e Maddalena

Ermotti Lepori “Prolungare il diritto alle indennità di disoccupazione - prevedere

delle indennità cantonali straordinarie”.

Nel suo Rapporto del 25

novembre 2020 (cfr. Messaggio N° 7933), con il quale ha considerato evase le

mozioni, il Consiglio di Stato ha in particolare sottolineato quanto segue:

"

(…) In

questo senso, è importante ricordare come il Consiglio di Stato si sia subito

attivato, anche proprio presso le autorità federali, per favorire l'adozione di

misure di sostegno per aziende, lavoratori (dipendenti e indipendenti) e

cittadini. Questa azione ha portato non solo, ad esempio, all'allargamento

della cerchia dei beneficiari delle indennità per lavoro ridotto (ILR) o

all'adozione delle indennità per perdita di guadagno Corona (IPG Corona), ma

anche alla concessione di "finestre di crisi" specifiche per il

nostro Cantone.

In questo contesto, per quanto riguarda la richiesta della prima

mozione, ricordiamo che le disposizioni straordinarie in materia di lavoro

ridotto, varate dal Consiglio federale, prevedevano a partire dal 17 marzo 2020

anche il versamento ai titolari dell'azienda e ai coniugi o partner registrarti

di un importo forfettario di 3320 franchi per un'attività lucrativa a tempo

pieno (vedi art. 5 Ordinanza COVID-19 assicurazione contro la disoccupazione,

abrogato il 10 giugno 2020). In seguito, dal 10 giugno al 16 settembre 2020,

queste categorie – limitatamente al settore delle manifestazioni – hanno potuto

beneficiare di un sostegno attraverso lo strumento delle IPG Corona (vedi art.

2 cpv. 3

ter

Ordinanza COVI D-19

perdita di guadagno nella versione in vigore fino al 16 settembre 2020). Dal 17

settembre 2020, infine, sono stati disposti nuovi provvedimenti per

indennizzare la perdita di guadagno, decisi dal Parlamento federale nell'ambito

della Legge COVID-19 (vedi art. 15) e disciplinati nel dettaglio dal Consiglio

federale con l'adeguamento dell'Ordinanza COVI D-19 perdita di guadagno. (…)”

2.3.   Da

quanto esposto al considerando precedente, risulta con evidenza che - a ragione

- la Cassa sulla base dell’art. 2 dell’Ordinanza sulle misure nel settore

dell’assicurazione contro la disoccupazione (COVID-19) ha riconosciuto alla RI

1 il diritto all’indennità per lavoro ridotto dal 25 marzo al 30 aprile 2020

per __________, malgrado quest’ultimo abbia una posizione analoga a quella di

un datore di lavoro, visto che si tratta dell’amministratore unico con diritto

di firma individuale (cfr. sul tema consid. 2.1).

Pure correttamente la

Cassa, in applicazione dell’art. 5 della medesima ordinanza, il cui tenore è chiaro

e non si presta ad interpretazione, ha indennizzato la ditta sulla base di un

importo forfettario (fr. 3'320 pari all’80% di fr. 4'150.--) e non in misura

dell’80% dalla perdita di salario effettiva.

La ricorrente ritiene

l’art. 5 contrario alla Costituzione federale (cfr. doc. V: “Lavoratori di

serie A e lavoratori di serie B”) la quale all’art. 8 garantisce l’uguaglianza

di trattamento (cfr. cpv. 1: “Tutti sono uguali davanti alla legge”) questo

Tribunale ricorda innanzitutto che, in virtù dell’art. 190 della Cost. fed. (“le

leggi federali e il diritto internazionale sono determinanti per il Tribunale

federale e per le altre autorità incaricate dell’applicazione del diritto.”) le

autorità giudiziarie sono tenute ad applicare le leggi federali (cfr. DTF 146 V

271 consid. 8.2 pag. 289; STF 572/2019 del 23 dicembre 2019 consid. 5.2 (“contrariamente

a quanto preteso dal ricorrente, non spetta tuttavia al giudice correggere la

pretesa disuguaglianza ma semmai al legislatore apportare i correttivi

necessari.”); STF 9C_659/2019 del 15 novembre 2019 consid. 4.2; STF 9C_377/2019

dell’11 luglio 2019 (“si rileva altresì che il Tribunale federale è tenuto ad

applicare la legge federale (

art. 190 Cost.

)”; STF

9C_360/2019 del 20 agosto 2019 consid.

5.2.2; STF 8C_871/2017

del 15 gennaio 2018 consid. 5.2.1. “(…) il appartient au législateur, et non

pas au juge, d'apporter les correctifs nécessaires.”); STF 9C_477/2007 del 21

maggio 2008 consid. 2.3; STF 9C_521/2008 del 5 ottobre 2009 consid. 4.3 (“On

rappellera que le Tribunal fédéral est tenu, selon l'

art.

190 Cst.

, d'appliquer les lois fédérales. Il n'est pas habilité à en

contrôler la constitutionnalité.”); STF 8C_497/2019 del 18 ottobre 2019

pubblicata in DLA 2019 N. 14 pag. 365 seg. consid. 4 (“An die revidierte

Gesetzesbestimmung, die bezüglich Altersgrenze keinen Auslegungsspielraum

belässt, ist das Bundesgericht gebunden (

Art. 190 BV

).”.

In

una sentenza 2C_280/2020 del 15 aprile 2020, pubblicata in SVR del 15 aprile

2020, pubblicata in SVR 2020 AHV Nr. 14 l’Alta Corte ha stabilito che il

controllo normativo astratto della costituzionalità dell’Ordinanza COVID-19 è escluso

dalla legge sul Tribunale federale (consid. 2.2).

In una sentenza

4A_180/2020 del 6 luglio 2020 relativo al dibattimento per videoconferenza in

ambito civile, pubblicata in DTF 146 III 194 il Tribunale federale ha ritenuto

in quell’occasione non applicabile l’Ordinanza del 16 aprile 2020 sulle misure

nella giustizia e nel diritto procedurale in relazione al coronavirus

(Ordinanza COVID-19 sulla giustizia e sul diritto procedurale e non ne ha

quindi esaminato la Costituzionalità e la legalità (cfr. consid. 4.4: “

E. 7 EpG wirkt sich hier erneut negativ aus, da sie kaum eine Handhabe bietet,

etwas als nicht vom Gesetzeszweck erfasst zu betrachten. Demgegenüber sind die

selbständigen Verordnungen nicht «massgeblich» gemäss Art. 190 BV und

die Gerichte können sie - zwar zurückhaltend - überprüfen,  wobei allerdings Art.

32 Abs. 1 Bst. a VGG und Art. 83 Bst. a BGG zu beachten sind. (…)”

Tale questione può stare

aperta. Infatti nella misura in cui si volesse ritenere che un controllo della

costituzionalità e della legalità sia possibile (cfr. R. Trümpler / F. Uhlmann,

op.cit., pag. 584-586 e pag. 588-590 e 595-596), questo Tribunale sottolinea

che, attraverso queste disposizioni dell’Ordinanza adottata dal Consiglio

federale si sono potute versare, durante un periodo limitato, le prestazioni

dell’assicurazione contro la disoccupazione anche alle persone che rivestono

una posizione analoga a quella di un datore di lavoro le quali, normalmente,

secondo la legge e la relativa giurisprudenza, non ne avrebbero diritto (cfr.

pure U. Kieser, COVID-19 “Erlassen und Versicherungsrecht” in COVID-19 già

citato pag. 731 seg., pag. 752 nr. 56-58 e pag. 795 nr. 63).

In tale situazione

eccezionale che deroga alla LADI, si giustifica di versare a tutte le persone

interessate il medesimo importo forfettario (cfr. U. Kieser pag. 753 nr. 58:

“Der Anspruch der vorgennanten beiden Personenkategorie ist freilich frankemassig

stark begrentt. Die betreffenen Personen erhalten bei kurzarbeit für eine

Vollzeitstelle eine Pauschalbetrag von CHF 3'320.--), tanto più che si è

trattato di una soluzione molto limitata nel tempo.

Infatti, dal 17 settembre

2020, dopo l’entrata in vigore della Legge federale sulle basi legali delle

ordinanze del Consiglio federale volte a fronte all’epidemia di COVID-19 (Legge

COVID-19) del 25 settembre 2020 e la modifica dell’Ordinanza COVID-19 perdita

di guadagno, le persone la cui posizione è assimilabile a quella di un datore

di lavoro non vengono più indennizzate attraverso le prestazioni della LADI

bensì mediante le indennità per perdita di guadagno (cfr. consid. 2.2; Ordinanza

COVID-19 K. Häcki, “GmbH: Corona-Entschädigung statt Kuzarbeit für Inhaber” in Penso

3/2020 pag. 40-41).

Alla luce di quanto appena

esposto, la decisione su opposizione del 14 settembre 2020 deve essere

confermata.

E. 17 Legge COVID-19 (“Provvedimenti nel settore dell’assicurazione contro la disoccupazione”) stabilisce invece che:

A proposito dell’entrata in vigore, l’art. 21 Legge COVID-19, ai cpv. 2-5, prevede che:

Dispositiv
  1. dichiara e pronuncia Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni Il presidente                                                          Il segretario di Camera Daniele Cattaneo                                                 Gianluca Menghetti
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Raccomandata

Incarto n.38.2020.59

DC/sc

Lugano

25 gennaio 2021

In nomedella Repubblica e CantoneTicino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 13 ottobre 2020 di

RI 1

contro

la decisione su opposizione del 14 settembre 2020 emanata da

CO 1

in materia di assicurazione contro la disoccupazione

ritenuto,in fatto

in diritto

c.le persone che, come soci, compartecipi finanziari o membri di un organo decisionale supremo dell’azienda, determinano o possono influenzare risolutivamente le decisioni del datore di lavoro, come anche i loro coniugi occupati nell’azienda.

L’art. 17 Legge COVID-19 (“Provvedimenti nel settore dell’assicurazione contro la disoccupazione”) stabilisce invece che:

A proposito dell’entrata in vigore, l’art. 21 Legge COVID-19, ai cpv. 2-5, prevede che:

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                          Il segretario di Camera

Daniele Cattaneo                                                 Gianluca Menghetti