Erwägungen (4 Absätze)
E. 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999. Vedi pure: STF 9C_807/2014 del 9 settembre 2015; STF 9C_585/2014 dell’8 settembre 2015). nel merito 2.2. Oggetto della presente vertenza è la questione di sapere se correttamente o meno la Sezione del lavoro abbia ritenuto l'assicurata inidonea al collocamento dal 7 aprile 2020. Fondamentale presupposto per il riconoscimento del diritto all'indennità di disoccupazione è infatti, tra l'altro, che l'assicurato sia idoneo al collocamento (cfr. art. 8 cpv. 1 lett. f LADI). A norma dell’art. 15 LADI il disoccupato è idoneo al collocamento se è disposto, capace e autorizzato ad accettare un’occupazione adeguata e a partecipare a provvedimenti di reintegrazione. L'idoneità al collocamento deve essere quindi valutata da un duplice punto di vista (cfr. STF 8C_825/2015 del 3 marzo 2016 consid. 3.1.) Oggettivamente l'assicurato deve essere idoneo al collocamento per le sue condizioni fisiche e mentali (cfr. STF 8C_406/2010 del 18 maggio 2011 consid. 5.1.; STFA C 119/04 del 3 gennaio 2005; DLA 2001 consid. 1 pag. 146). Soggettivamente la sua situazione personale deve essere tale da non impedirgli praticamente di essere collocato. Ciò implica dunque, oltre che la volontà, anche la disponibilità dell'assicurato a cercare ed accettare un'occupazione adeguata ai sensi dell'art. 16 LADI, senza restringere oltremodo le possibilità di collocamento, ponendo ad esempio condizioni di orario, di durata ed altre ancora più strettamente legate alla sua persona (cfr. STF 8C_282/2018 del 14 novembre 2018 consid. 4.1.; STF 8C_406/2010 del 18 maggio 2011 consid. 5.1.; STFA C 119/04 del 3 gennaio 2005; DLA 2001 consid. 1 pag. 146). L'assicurato dimostra una sufficiente disponibilità al collocamento quando può dedicare un ragionevole tempo all'esercizio di un'attività lucrativa e quando il numero di datori di lavoro in grado di assumerlo non è eccessivamente esiguo (cfr. STF 8C_474/2017 del 22 agosto 2018 consid. 2.2.; STF 8C_459/2007 dell’11 giugno 2008 consid. 6.1.; DTF 113 V 137 consid. 3 = DLA 1986 n. 20). Vi è invece inidoneità al collocamento, ad esempio, quando un assicurato per motivi personali o familiari non può o non vuole impegnare la sua capacità lavorativa come normalmente lo pretende un datore di lavoro. Assicurati che, a causa di ulteriori impegni o di particolari circostanze personali, vogliono lavorare soltanto durante certi giorni o durante un certo numero di ore settimanali, possono essere riconosciuti idonei al collocamento soltanto molto condizionatamente. Quando l'assicurato è talmente limitato nella scelta di un’occupazione da rendere molto incerto il ritrovamento di un posto di lavoro occorre pronunciare l'inidoneità al collocamento. Il motivo della limitazione nelle possibilità di lavoro non ha nessuna importanza (cfr. STF 8C_459/2007 dell’11 giugno 2008 consid. 6.1.; STFA C 245/04 del 10 febbraio 2005; STFA C 119/04 del 3 gennaio 2005; DLA 1998 consid. 3a pag. 101-102, DLA 1998 consid. 1b pag. 265). In una sentenza C 108/03 del 2 settembre 2003 il Tribunale federale delle assicurazioni (TFA; Tribunale federale delle assicurazioni) in proposito ha rilevato che per l’idoneità al collocamento sono determinanti le prospettive concrete di assunzione sul mercato generale del lavoro entrante in considerazione per la persona assicurata. In questo contesto occorre tener conto della disponibilità temporale, delle circostanze congiunturali e di tutte le altre circostanze, segnatamente del tipo d’attività. Le effettive possibilità d’assunzione vanno valutate considerando soltanto i posti di lavoro ragionevolmente esigibili dalla persona assicurata. Al riguardo cfr. pure STF 8C_714/2014 del 26 marzo 2015 consid. 2.2. L'idoneità al collocamento dell'assicurato non deve, inoltre, essere ostacolata dal mancato rispetto di norme di diritto pubblico. Riguardo a quest'ultimo aspetto va sottolineato che se e fintanto che l'assicurato non beneficia di un'autorizzazione di lavoro l'idoneità al collocamento, e, di conseguenza, il diritto all'indennità di disoccupazione, deve essere negato (cfr. STF 8C_318/2020 del 3 luglio 2020; STF 8C_654/2019 del 14 aprile 2020, pubblicata in DLA 2020 N. 7 pag. 174; SVR 2001 ALV Nr. 3, pag. 5, DTF 125 V 465; DTF 120 V 379 - 380; DTF 120 V 395; DLA 1993/1994, pag. 12). L’Alta Corte ha pure stabilito che l’idoneità al collocamento non è soggetta a graduazioni nel senso che esisterebbero situazioni intermedie tra l’idoneità al collocamento e l’inidoneità al collocamento (idoneità parziale). O la persona assicurata è collocabile, in particolare disposta ad accettare un lavoro esigibile in ragione di almeno 20% di un pensum normale, oppure non lo è (cfr. STF 8C_56/2019 del 16 maggio 2019 consid. 2.3., pubblicata in SVR 2020 ALV Nr. 5 pag. 15; STF 8C_686/2018 del 25 gennaio 2019 consid. 3.1.; STF 8C_665/2014 del
E. 23 marzo 2015 consid. 5.1; DTF 125 V 58 consid. 6a e riferimenti ivi menzionati).
È dal profilo della perdita di lavoro computabile (art. 11 cpv. 1 LADI) che occorre esaminare in che misura una persona assicurata è disposta o in grado di assumere unoccupazione adeguata a tempo pieno (cfr. DLA 2001 N. 5, consid. 2, pag. 78; DTF 126 V 124, consid. 2, pag. 126, DTF 125 V 51, consid. 6a, pag. 58 e riferimenti; STFA C 287/03 del 12 maggio 2004).
2.3. Il Tribunale federaleha stabilito il principio generale secondo cui lassicurato che prende un impegno a partire da una determinata data e, di conseguenza, è disponibile sul mercato del lavoro soltanto per un breve periodo è, in principio, inidoneo al collocamento (cfr. STF 8C_435/2019 dell11 febbraio 2020 consid. 3.1., pubblicata in DTF 146 V 210 e SVR 2020 ALV Nr. 8 pag. 25; STF C 169/06 del 9 marzo 2007; STFA C 236/05 del 10 novembre 2005; STFA C 215/97 del 29 aprile 1998).
In una sentenza pubblicata in DTF 131 V 473 consid. 1 il TFA è arrivato alla stessa conclusione nel caso di un assicurato che era a disposizione del mercato del lavoro per due mesi e mezzo prima di recarsi all'estero per cinque mesi per effettuare un perfezionamento linguistico.
Al riguardo cfr. pure STF 8C_721/2019 del 4 febbraio 2020.
Con ulteriore giudizio C 37/05 del 6 luglio 2005 il TF ha stabilito che un assicurato, iscrittosi per il collocamento il 15 dicembre 2003 e che il 13 febbraio 2004 era stato dichiarato abile al servizio e aveva poi iniziato la scuola reclute il 15 marzo 2004, doveva essere ritenuto idoneo al collocamento fino al 13 febbraio 2004 (visto che in un primo tempo aveva pensato di svolgere il servizio miliare nell'estate 2005). Per il periodo successivo egli doveva invece essere ritenuto inidoneo al collocamento.
LAlta Corte, inoltre, nella sentenza 8C_509/2017 del 31 agosto 2017, con cui ha considerato irricevibile - in quanto non sufficientemente motivato - il ricorso di un assicurato che era stato ritenuto inidoneo al collocamento nel mese prima di iniziare il servizio militare e che aveva fatto valere di avere effettuato ricerche di lavoro, di essersi iscritto a unagenzia di lavoro interinale, come pure che il servizio militare risultava da un obbligo federale, ha comunque precisato:
Il TCA, con sentenza 38.99.34 del 19 aprile 1999, pubblicata in RDAT II-1999 N. 71 pag. 258, ha riconosciuto lidoneità al collocamento di un assicurato, iscrittosi in disoccupazione il 2 novembre 1998, che avrebbe dovuto assolvere due periodi di servizio militare (scuola sottufficiali) dal 18 gennaio al 26 febbraio 1999 e dal 1° marzo al 21 maggio 1999 nel frattempo, per vari motivi, differiti in date da stabilire dopo lestate 2000.
Contestualmente questa Corte ha rilevato che:
"( )Nella presente fattispecie se realmente lassicurato avesse dovuto svolgere i periodi di servizio militare indicati dallURC di __________ (cfr. consid. 1.1 ), alla luce della costante giurisprudenza federale citata, egli avrebbe dovuto essere ritenuto inidoneo al collocamento (cfr. consid. 2.5).
In realtà il ricorrente è stato esentato dal servizio militare. A mente del TCA non sussistono dunque i motivi invocati dallamministrazione per negare all'assicurato il diritto allindennità di disoccupazione. X.__________ è pertanto idoneo al collocamento sin dal 2 novembre 1998.
Con giudizio 38.1999.160 del 24 settembre 1999, pubblicato in RDAT I-2000 N. 69 pag. 589, il TCA ha, invece, confermato la decisione di inidoneità al collocamento dal 12 aprile 1999 emanata dallamministrazione nei confronti di un assicurato disponibile per il mercato del lavoro solo per un breve periodo che separava la prima parte (8 febbraio 29 marzo 1999) dalla seconda parte (21 giugno - 13 agosto 1999) della scuola reclute che era astretto a effettuare in due fasi.
Questo Tribunale, con sentenza 38.2000.144 del 12 ottobre 2000, ha poi accolto il ricorso per violazione del diritto di essere sentito di un assicurato ritenuto inidoneo al collocamento dall11 febbraio 2000, poiché dal 3 aprile al 24 novembre 2000 era tenuto a prestare servizio civile presso un ospedale, e ha rinviato gli atti allamministrazione per ulteriori accertamenti.
Il TCA, a titolo abbondanziale, ha tuttavia osservato quanto segue:
"( )va, comunque, segnalato che questo Tribunale, fondandosi sulla costante giurisprudenza federale citata, ha sempre confermato le decisioni dell'UCL che stabiliscono l'inidoneità al collocamento di un assicurato, allorché quest'ultimo è disponibile per il mercato del lavoro solo per un breve periodo perché astretto ad effettuare la scuola reclute o i corsi di istruzione per ottenere i diversi gradi dell'esercito (cfr. STCA del 2 maggio 2000 nella causa M.B.; STCA del 6 aprile 2000 nella causa S.D.; STCA del
E. 24 settembre 1999 nella causa M. pubblicata in RDAT I-2000 pag. 589).
Lassicurato che, al momento in cui si annuncia alla disoccupazione, può mettersi a disposizione del mercato del lavoro soltanto per un periodo relativamente breve in quanto ha pianificato il proprio tempo a partire da una certa data (es.: viaggio allestero, rientro definitivo al Paese dorigine per un cittadino straniero, servizio militare, formazione, o inizio di unattività lucrativa indipendente), non è in linea di massima idoneo al collocamento siccome le probabilità di essere assunto da un datore di lavoro sono minime.
Se è disponibile per il collocamento per almeno 3 mesi, lassicurato è considerato idoneo al collocamento. In caso di disponibilità inferiore a 3 mesi, lassicurato può essere riconosciuto idoneo al collocamento se, considerata la situazione del mercato del lavoro e la flessibilità dellassicurato (ad esempio se è disposto a esercitare unattività che non rientra nellambito della professione da lui appresa e ad accettare impieghi temporanei), ha buone probabilità di essere assunto da un datore di lavoro. (La sottolineatura è della redattrice)
Sulla portata delle direttive amministrative, cfr. STF 9C_631/2019 del 19 giugno 2020 consid. 2.3.; STF 8C_331/2019 del 18 settembre 2019 consid. 4.3., pubblicata in SVR 2020 Nr. 11 pag. 35; STF 8C_405/2018 del 22 gennaio 2019 consid. 6.1.1.; STF 8C_902/2017 del 12 giugno 2018 consid. 4.2., pubblicata in DTF 144 V 195 e in DLA 2018 N. 10 pag. 260; DTF 138 V 50 consid. 4.1.; DTF 132 V 121 consid. 4.4 pag. 125; STF 8C_834/2016 del 28 settembre 2017 consid. 6.2.1.; STF 2C_105/2009 del 18 settembre 2009; STF E 1/06 del 26 luglio 2007 consid. 4.3.
2.6. Nellevenienza concreta dalla documentazione agli atti emerge che RI 1 (__________ 2001), la quale nel luglio 2019, dopo tre anni di apprendistato ad __________, ha conseguito lattestato federale di capacità quale parrucchiera (cfr. doc. 4; 7), ha lavorato presso la __________ di __________ come ausiliaria (barista) a ore dal 26 dicembre 2019 al 31 marzo 2020 (cfr. doc. 9/1; 8/1).
Il 17 aprile 2020 lURC di Locarno ha sottoposto alla Sezione del lavoro una Richiesta di verifica dellidoneità al collocamento, specificando:
"La signora RI 1 si è iscritta allUfficio di collocamento il 7.4 2020. Ha presentato un ordine di marcia per il periodo 29.06.2020-30.10.2020. (Doc. 8)
Tale provvedimento è stato confermato con decisione su opposizione dell11 agosto 2020 (cfr. doc. A; consid. 1.1.).
2.7. Chiamata a pronunciarsi in merito alla fattispecie, questa Corte, richiamata in particolare la giurisprudenza sopra menzionata (cfr. consid. 2.3.; 2.4.), ritiene che a ragione la Sezione del lavoro abbia deciso linidoneità al collocamento della ricorrente dal 7 aprile 2020.
Linsorgente, dovendo iniziare il 29 giugno 2020 la scuola reclute, poteva essere a disposizione del mercato del lavoro soltanto per due mesi e ventuno giorni.
In effetti la possibilità di trovare unoccupazione per un così breve periodo (dal 7 aprile al 28 giugno 2020) nellambito professionale in cui la ricorrente ha compiuto le proprie ricerche nei mesi di aprile e maggio 2020, ossia quello della ristorazione (lassicurata si è candidata in esercizi pubblici quali bar, pub, ristoranti; cfr. doc. 19), oggetto di chiusura a causa del coronavirus da parte delle autorità cantonali e federali da metà marzo all11 maggio 2020 (cfr. art. 6 Ordinanza 2 COVID-19 modifica del 16 marzo 2020 valida dal 17 marzo 2020, RU 2020 783; Risoluzione n. 1298 emessa dal Consiglio di Stato del Cantone Ticino il 14 marzo 2020; Risoluzione n. 1570 emanata dal Consiglio di Stato ticinese il 20 marzo 2020; Risoluzione n. 1649 del Consiglio di Stato del 27 marzo 2020; Risoluzione n. 1827 del Consiglio di Stato del 15 aprile 2020; https://www.admin.ch/gov/it/pagina-iniziale/documentazione/comunicati-stampa.msg-id-78948.html), era praticamente nulla per il lasso di tempo dal 7 aprile al 10 maggio 2020 ed estremamente limitata dall11 maggio al 28 giugno 2020 (cfr. STCA 38.2020.21 del 1° settembre 2020 consid. 2.7.; STCA 38.2012.14 del 10 ottobre 2012 consid. 2.8.; STCA 38.2007.27 del 27 agosto 2007; STCA 38.2005.27 del 13 luglio 2005).
In casu è vero che linsorgente ha reperito un impiego quale cameriera ad ore presso il __________ di __________ dal 29 maggio 2020 (cfr. doc. 14/1).
È altrettanto vero, tuttavia, che, lAlta Corte, da una parte, nella sentenza C 169/06 del 9 marzo 2007 menzionata al consid. 2.3., ha indicato che il reperimento di un impiego per un breve arco di tempo - in quella fattispecie per i due mesi e mezzo circa in cui l'assicurata era disponibile sul mercato del lavoro - deve essere definito unicamente quale caso di fortuna (cfr. pure STF C 141/98 del 3 agosto 1998, citata al consid. 2.4.).
E. 28 giugno 2020, prima dell'inizio della scuola reclute il 29 giugno 2020 (cfr. doc. 13; consid. 1.1.). Tale provvedimento è stato confermato con decisione su opposizione dell’11 agosto 2020 (cfr. doc. A; consid. 1.1.). 2.7. Chiamata a pronunciarsi in merito alla fattispecie, questa Corte, richiamata in particolare la giurisprudenza sopra menzionata (cfr. consid. 2.3.; 2.4.), ritiene che a ragione la Sezione del lavoro abbia deciso l’inidoneità al collocamento della ricorrente dal 7 aprile 2020. Innanzitutto è utile evidenziare che l'idoneità al collocamento, quale presupposto materiale per il diritto alle prestazioni, deve essere valutata in modo prospettivo, e cioè al momento e alla luce di tutte le circostanze che esistevano allorché è stata emessa la decisione negativa (cfr. STF 8C_318/2020 del 3 luglio 2020 consid. 3.2.2; STF 8C_56/2019 del 16 maggio 2019 consid. 2.3., pubblicata in SVR 2020 ALV Nr. 5 pag. 15; STF 8C_581/2018 del 25 gennaio 2019 consid. 2.2.2.; STF 8C_665/2014 del 23 marzo 2015 consid. 5.3.; STF 8C_479/2011 del 10 febbraio 2012 consid. 2.2.; DTF 129 V 167 consid. 1; DTF 120 V 385 consid. 2). Inoltre giova ribadire che in linea di principio gli assicurati che prendono un impegno a partire da una determinata data e, di conseguenza, sono disponibili sul mercato del lavoro soltanto per un breve periodo vanno considerati inidonei al collocamento (cfr. consid. 2.3.). L’insorgente, dovendo iniziare il 29 giugno 2020 la scuola reclute, poteva essere a disposizione del mercato del lavoro soltanto per due mesi e ventuno giorni. A prescindere dagli sforzi intrapresi dall’assicurata al fine di reperire un impiego, il tempo a disposizione della medesima, ritenuta la situazione del mercato del lavoro (cfr. consid. 2.2.; 2.5.), era troppo limitato per avere un sufficiente numero di potenziali datori di lavoro disposti ad assumerla (cfr. STF 8C_509/2017 del 31 agosto 2017; DTF 123 V 214; STFA C 141/98 del 3 agosto 1998; STCA 38.2005.27 del 13 luglio 2005; STCA 38.99.160 del 24 settembre 1999, pubblicato in RDAT I-2000 N. 69 pag. 589). In effetti la possibilità di trovare un’occupazione per un così breve periodo (dal 7 aprile al 28 giugno 2020) nell’ambito professionale in cui la ricorrente ha compiuto le proprie ricerche nei mesi di aprile e maggio 2020, ossia quello della ristorazione (l’assicurata si è candidata in esercizi pubblici quali bar, pub, ristoranti; cfr. doc. 19), oggetto di chiusura a causa del coronavirus da parte delle autorità cantonali e federali da metà marzo all’11 maggio 2020 (cfr. art. 6 Ordinanza 2 COVID-19 modifica del 16 marzo 2020 valida dal 17 marzo 2020, RU 2020 783; Risoluzione n. 1298 emessa dal Consiglio di Stato del Cantone Ticino il 14 marzo 2020; Risoluzione n. 1570 emanata dal Consiglio di Stato ticinese il 20 marzo 2020; Risoluzione n. 1649 del Consiglio di Stato del 27 marzo 2020; Risoluzione n. 1827 del Consiglio di Stato del 15 aprile 2020; https://www.admin.ch/gov/it/pagina-iniziale/documentazione/comunicati-stampa.msg-id-78948.html), era praticamente nulla per il lasso di tempo dal 7 aprile al 10 maggio 2020 ed estremamente limitata dall’11 maggio al 28 giugno 2020 (cfr. STCA 38.2020.21 del 1° settembre 2020 consid. 2.7.; STCA 38.2012.14 del 10 ottobre 2012 consid. 2.8.; STCA 38.2007.27 del 27 agosto 2007; STCA 38.2005.27 del 13 luglio 2005). In casu è vero che l’insorgente ha reperito un impiego quale cameriera ad ore presso il __________ di __________ dal 29 maggio 2020 (cfr. doc. 14/1). È altrettanto vero, tuttavia, che, l’Alta Corte, da una parte, nella sentenza C 169/06 del 9 marzo 2007 menzionata al consid. 2.3., ha indicato che il reperimento di un impiego per un breve arco di tempo - in quella fattispecie per i due mesi e mezzo circa in cui l'assicurata era disponibile sul mercato del lavoro - deve essere definito unicamente quale caso di fortuna (cfr. pure STF C 141/98 del 3 agosto 1998, citata al consid. 2.4.). Dall’altra, ha stabilito che decisivo per la valutazione dell’idoneità al collocamento di un assicurato che ha preso un impegno per una determinata data non è segnatamente l’effettivo reperimento di un impiego per il breve periodo, bensì se è probabile che un datore di lavoro assumerebbe l’assicurato per il breve lasso di tempo concretamente a sua disposizione (cfr. consid. 2.3.). Infine quanto asserito nel ricorso, e meglio che “vista la situazione sanitaria non ero sicura che sarei potuta partire” (cfr. doc. I; consid. 1.3.), si rivela ininfluente. In proposito determinante risulta essere l’ordine di marcia che prevedeva la partenza per la scuola reclute il 29 giugno 2020, peraltro comunicata dall’assicurata stessa senza indugio all’URC al momento dell’annuncio per il collocamento (cfr. consid. 2.6.). L’insorgente mai ha indicato – né tantomeno comprovato - di avere ricevuto da parte dell’Esercito comunicazioni concernenti un eventuale rinvio del servizio militare. 2.8. Alla luce di quanto sopra esposto, la decisione su opposizione dell’11 agosto 2020 va conseguentemente confermata.
Dispositiv
- dichiara e pronuncia Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni Il presidente Il segretario di Camera Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Raccomandata
Incarto n.38.2020.46
rs
Lugano
7 dicembre 2020
In nomedella Repubblica e CantoneTicino
Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattrice:
Raffaella Sartoris Vacchini, vicecancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 31 agosto 2020 di
RI 1
contro
la decisione su opposizione del 11 agosto 2020 emanata da
Sezione del lavoro,6501 Bellinzona
in materia di assicurazione contro la disoccupazione
ritenuto,in fatto
in diritto
in ordine
nel merito
2.2.Oggetto della presente vertenza è la questione di sapere se correttamente o meno la Sezione del lavoro abbia ritenuto l'assicurata inidonea al collocamento dal 7 aprile 2020.
Fondamentale presupposto per il riconoscimento del diritto all'indennità di disoccupazione è infatti, tra l'altro, che l'assicurato sia idoneo al collocamento (cfr. art. 8 cpv. 1 lett. f LADI).
A norma dellart. 15 LADI il disoccupato è idoneo al collocamento se è disposto, capace e autorizzato ad accettare unoccupazione adeguata e a partecipare a provvedimenti di reintegrazione.
L'idoneità al collocamento deve essere quindi valutata da un duplice punto di vista (cfr. STF 8C_825/2015 del 3 marzo 2016 consid. 3.1.)
Oggettivamente l'assicurato deve essere idoneo al collocamento per le sue condizioni fisiche e mentali (cfr. STF 8C_406/2010 del 18 maggio 2011 consid. 5.1.; STFA C 119/04 del 3 gennaio 2005; DLA 2001 consid. 1 pag. 146).
Soggettivamente la sua situazione personale deve essere tale da non impedirgli praticamente di essere collocato. Ciò implica dunque, oltre che la volontà, anche la disponibilità dell'assicurato a cercare ed accettare un'occupazione adeguata ai sensi dell'art. 16 LADI, senza restringere oltremodo le possibilità di collocamento, ponendo ad esempio condizioni di orario, di durata ed altre ancora più strettamente legate alla sua persona (cfr. STF 8C_282/2018 del 14 novembre 2018 consid. 4.1.; STF 8C_406/2010 del 18 maggio 2011 consid. 5.1.; STFA C 119/04 del 3 gennaio 2005; DLA 2001 consid. 1 pag. 146).
L'assicurato dimostra una sufficiente disponibilità al collocamento quando può dedicare un ragionevole tempo all'esercizio di un'attività lucrativa e quando il numero di datori di lavoro in grado di assumerlo non è eccessivamente esiguo (cfr. STF 8C_474/2017 del 22 agosto 2018 consid. 2.2.; STF 8C_459/2007 dell11 giugno 2008 consid. 6.1.; DTF 113 V 137 consid. 3 = DLA 1986 n. 20).
Vi è invece inidoneità al collocamento, ad esempio, quando un assicurato per motivi personali o familiari non può o non vuole impegnare la sua capacità lavorativa come normalmente lo pretende un datore di lavoro.
Assicurati che, a causa di ulteriori impegni o di particolari circostanze personali, vogliono lavorare soltanto durante certi giorni o durante un certo numero di ore settimanali, possono essere riconosciuti idonei al collocamento soltanto molto condizionatamente.
Quando l'assicurato è talmente limitato nella scelta di unoccupazione da rendere molto incerto il ritrovamento di un posto di lavoro occorre pronunciare l'inidoneità al collocamento. Il motivo della limitazione nelle possibilità di lavoro non ha nessuna importanza (cfr. STF 8C_459/2007 dell11 giugno 2008 consid. 6.1.; STFA C 245/04 del 10 febbraio 2005; STFA C 119/04 del 3 gennaio 2005; DLA 1998 consid. 3a pag. 101-102, DLA 1998 consid. 1b pag. 265).
In una sentenza C 108/03 del 2 settembre 2003 il Tribunale federale delle assicurazioni (TFA; Tribunale federale delle assicurazioni) in proposito ha rilevato che per lidoneità al collocamento sono determinanti le prospettive concrete di assunzione sul mercato generale del lavoro entrante in considerazione per la persona assicurata. In questo contesto occorre tener conto della disponibilità temporale, dellecircostanze congiunturalie di tutte le altre circostanze, segnatamente del tipo dattività. Le effettive possibilità dassunzione vanno valutate considerando soltanto i posti di lavoro ragionevolmente esigibili dalla persona assicurata.
Al riguardo cfr. pure STF 8C_714/2014 del 26 marzo 2015 consid. 2.2.
L'idoneità al collocamento dell'assicurato non deve, inoltre, essere ostacolata dal mancato rispetto di norme di diritto pubblico. Riguardo a quest'ultimo aspetto va sottolineato che se e fintanto che l'assicurato non beneficia di un'autorizzazione di lavoro l'idoneità al collocamento, e, di conseguenza, il diritto all'indennità di disoccupazione, deve essere negato (cfr. STF 8C_318/2020 del 3 luglio 2020; STF 8C_654/2019 del 14 aprile 2020, pubblicata in DLA 2020 N. 7 pag. 174; SVR 2001 ALV Nr. 3, pag. 5, DTF 125 V 465; DTF 120 V 379 - 380; DTF 120 V 395; DLA 1993/1994, pag. 12).
LAlta Corte ha pure stabilito che lidoneità al collocamento non è soggetta a graduazioni nel senso che esisterebbero situazioni intermedie tra lidoneità al collocamento e linidoneità al collocamento (idoneità parziale).
O la persona assicurata è collocabile, in particolare disposta ad accettare un lavoro esigibile in ragione di almeno 20% di un pensum normale, oppure non lo è (cfr. STF 8C_56/2019 del 16 maggio 2019 consid. 2.3., pubblicata in SVR 2020 ALV Nr. 5 pag. 15; STF 8C_686/2018 del 25 gennaio 2019 consid. 3.1.; STF 8C_665/2014 del 23 marzo 2015 consid. 5.1; DTF 125 V 58 consid. 6a e riferimenti ivi menzionati).
È dal profilo della perdita di lavoro computabile (art. 11 cpv. 1 LADI) che occorre esaminare in che misura una persona assicurata è disposta o in grado di assumere unoccupazione adeguata a tempo pieno (cfr. DLA 2001 N. 5, consid. 2, pag. 78; DTF 126 V 124, consid. 2, pag. 126, DTF 125 V 51, consid. 6a, pag. 58 e riferimenti; STFA C 287/03 del 12 maggio 2004).
2.3. Il Tribunale federaleha stabilito il principio generale secondo cui lassicurato che prende un impegno a partire da una determinata data e, di conseguenza, è disponibile sul mercato del lavoro soltanto per un breve periodo è, in principio, inidoneo al collocamento (cfr. STF 8C_435/2019 dell11 febbraio 2020 consid. 3.1., pubblicata in DTF 146 V 210 e SVR 2020 ALV Nr. 8 pag. 25; STF C 169/06 del 9 marzo 2007; STFA C 236/05 del 10 novembre 2005; STFA C 215/97 del 29 aprile 1998).
In una sentenza pubblicata in DTF 131 V 473 consid. 1 il TFA è arrivato alla stessa conclusione nel caso di un assicurato che era a disposizione del mercato del lavoro per due mesi e mezzo prima di recarsi all'estero per cinque mesi per effettuare un perfezionamento linguistico.
Al riguardo cfr. pure STF 8C_721/2019 del 4 febbraio 2020.
Con ulteriore giudizio C 37/05 del 6 luglio 2005 il TF ha stabilito che un assicurato, iscrittosi per il collocamento il 15 dicembre 2003 e che il 13 febbraio 2004 era stato dichiarato abile al servizio e aveva poi iniziato la scuola reclute il 15 marzo 2004, doveva essere ritenuto idoneo al collocamento fino al 13 febbraio 2004 (visto che in un primo tempo aveva pensato di svolgere il servizio miliare nell'estate 2005). Per il periodo successivo egli doveva invece essere ritenuto inidoneo al collocamento.
LAlta Corte, inoltre, nella sentenza 8C_509/2017 del 31 agosto 2017, con cui ha considerato irricevibile - in quanto non sufficientemente motivato - il ricorso di un assicurato che era stato ritenuto inidoneo al collocamento nel mese prima di iniziare il servizio militare e che aveva fatto valere di avere effettuato ricerche di lavoro, di essersi iscritto a unagenzia di lavoro interinale, come pure che il servizio militare risultava da un obbligo federale, ha comunque precisato:
Il TCA, con sentenza 38.99.34 del 19 aprile 1999, pubblicata in RDAT II-1999 N. 71 pag. 258, ha riconosciuto lidoneità al collocamento di un assicurato, iscrittosi in disoccupazione il 2 novembre 1998, che avrebbe dovuto assolvere due periodi di servizio militare (scuola sottufficiali) dal 18 gennaio al 26 febbraio 1999 e dal 1° marzo al 21 maggio 1999 nel frattempo, per vari motivi, differiti in date da stabilire dopo lestate 2000.
Contestualmente questa Corte ha rilevato che:
"( )Nella presente fattispecie se realmente lassicurato avesse dovuto svolgere i periodi di servizio militare indicati dallURC di __________ (cfr. consid. 1.1 ), alla luce della costante giurisprudenza federale citata, egli avrebbe dovuto essere ritenuto inidoneo al collocamento (cfr. consid. 2.5).
In realtà il ricorrente è stato esentato dal servizio militare. A mente del TCA non sussistono dunque i motivi invocati dallamministrazione per negare all'assicurato il diritto allindennità di disoccupazione. X.__________ è pertanto idoneo al collocamento sin dal 2 novembre 1998.
Con giudizio 38.1999.160 del 24 settembre 1999, pubblicato in RDAT I-2000 N. 69 pag. 589, il TCA ha, invece, confermato la decisione di inidoneità al collocamento dal 12 aprile 1999 emanata dallamministrazione nei confronti di un assicurato disponibile per il mercato del lavoro solo per un breve periodo che separava la prima parte (8 febbraio 29 marzo 1999) dalla seconda parte (21 giugno - 13 agosto 1999) della scuola reclute che era astretto a effettuare in due fasi.
Questo Tribunale, con sentenza 38.2000.144 del 12 ottobre 2000, ha poi accolto il ricorso per violazione del diritto di essere sentito di un assicurato ritenuto inidoneo al collocamento dall11 febbraio 2000, poiché dal 3 aprile al 24 novembre 2000 era tenuto a prestare servizio civile presso un ospedale, e ha rinviato gli atti allamministrazione per ulteriori accertamenti.
Il TCA, a titolo abbondanziale, ha tuttavia osservato quanto segue:
"( )va, comunque, segnalato che questo Tribunale, fondandosi sulla costante giurisprudenza federale citata, ha sempre confermato le decisioni dell'UCL che stabiliscono l'inidoneità al collocamento di un assicurato, allorché quest'ultimo è disponibile per il mercato del lavoro solo per un breve periodo perché astretto ad effettuare la scuola reclute o i corsi di istruzione per ottenere i diversi gradi dell'esercito (cfr. STCA del 2 maggio 2000 nella causa M.B.; STCA del 6 aprile 2000 nella causa S.D.; STCA del 24 settembre 1999 nella causa M. pubblicata in RDAT I-2000 pag. 589).
Lassicurato che, al momento in cui si annuncia alla disoccupazione, può mettersi a disposizione del mercato del lavoro soltanto per un periodo relativamente breve in quanto ha pianificato il proprio tempo a partire da una certa data (es.: viaggio allestero, rientro definitivo al Paese dorigine per un cittadino straniero, servizio militare, formazione, o inizio di unattività lucrativa indipendente), non è in linea di massima idoneo al collocamento siccome le probabilità di essere assunto da un datore di lavoro sono minime.
Se è disponibile per il collocamento per almeno 3 mesi, lassicurato è considerato idoneo al collocamento. In caso di disponibilità inferiore a 3 mesi, lassicurato può essere riconosciuto idoneo al collocamento se, considerata la situazione del mercato del lavoro e la flessibilità dellassicurato (ad esempio se è disposto a esercitare unattività che non rientra nellambito della professione da lui appresa e ad accettare impieghi temporanei), ha buone probabilità di essere assunto da un datore di lavoro. (La sottolineatura è della redattrice)
Sulla portata delle direttive amministrative, cfr. STF 9C_631/2019 del 19 giugno 2020 consid. 2.3.; STF 8C_331/2019 del 18 settembre 2019 consid. 4.3., pubblicata in SVR 2020 Nr. 11 pag. 35; STF 8C_405/2018 del 22 gennaio 2019 consid. 6.1.1.; STF 8C_902/2017 del 12 giugno 2018 consid. 4.2., pubblicata in DTF 144 V 195 e in DLA 2018 N. 10 pag. 260; DTF 138 V 50 consid. 4.1.; DTF 132 V 121 consid. 4.4 pag. 125; STF 8C_834/2016 del 28 settembre 2017 consid. 6.2.1.; STF 2C_105/2009 del 18 settembre 2009; STF E 1/06 del 26 luglio 2007 consid. 4.3.
2.6. Nellevenienza concreta dalla documentazione agli atti emerge che RI 1 (__________ 2001), la quale nel luglio 2019, dopo tre anni di apprendistato ad __________, ha conseguito lattestato federale di capacità quale parrucchiera (cfr. doc. 4; 7), ha lavorato presso la __________ di __________ come ausiliaria (barista) a ore dal 26 dicembre 2019 al 31 marzo 2020 (cfr. doc. 9/1; 8/1).
Il 17 aprile 2020 lURC di Locarno ha sottoposto alla Sezione del lavoro una Richiesta di verifica dellidoneità al collocamento, specificando:
"La signora RI 1 si è iscritta allUfficio di collocamento il 7.4 2020. Ha presentato un ordine di marcia per il periodo 29.06.2020-30.10.2020. (Doc. 8)
Tale provvedimento è stato confermato con decisione su opposizione dell11 agosto 2020 (cfr. doc. A; consid. 1.1.).
2.7. Chiamata a pronunciarsi in merito alla fattispecie, questa Corte, richiamata in particolare la giurisprudenza sopra menzionata (cfr. consid. 2.3.; 2.4.), ritiene che a ragione la Sezione del lavoro abbia deciso linidoneità al collocamento della ricorrente dal 7 aprile 2020.
Linsorgente, dovendo iniziare il 29 giugno 2020 la scuola reclute, poteva essere a disposizione del mercato del lavoro soltanto per due mesi e ventuno giorni.
In effetti la possibilità di trovare unoccupazione per un così breve periodo (dal 7 aprile al 28 giugno 2020) nellambito professionale in cui la ricorrente ha compiuto le proprie ricerche nei mesi di aprile e maggio 2020, ossia quello della ristorazione (lassicurata si è candidata in esercizi pubblici quali bar, pub, ristoranti; cfr. doc. 19), oggetto di chiusura a causa del coronavirus da parte delle autorità cantonali e federali da metà marzo all11 maggio 2020 (cfr. art. 6 Ordinanza 2 COVID-19 modifica del 16 marzo 2020 valida dal 17 marzo 2020, RU 2020 783; Risoluzione n. 1298 emessa dal Consiglio di Stato del Cantone Ticino il 14 marzo 2020; Risoluzione n. 1570 emanata dal Consiglio di Stato ticinese il 20 marzo 2020; Risoluzione n. 1649 del Consiglio di Stato del 27 marzo 2020; Risoluzione n. 1827 del Consiglio di Stato del 15 aprile 2020; https://www.admin.ch/gov/it/pagina-iniziale/documentazione/comunicati-stampa.msg-id-78948.html), era praticamente nulla per il lasso di tempo dal 7 aprile al 10 maggio 2020 ed estremamente limitata dall11 maggio al 28 giugno 2020 (cfr. STCA 38.2020.21 del 1° settembre 2020 consid. 2.7.; STCA 38.2012.14 del 10 ottobre 2012 consid. 2.8.; STCA 38.2007.27 del 27 agosto 2007; STCA 38.2005.27 del 13 luglio 2005).
In casu è vero che linsorgente ha reperito un impiego quale cameriera ad ore presso il __________ di __________ dal 29 maggio 2020 (cfr. doc. 14/1).
È altrettanto vero, tuttavia, che, lAlta Corte, da una parte, nella sentenza C 169/06 del 9 marzo 2007 menzionata al consid. 2.3., ha indicato che il reperimento di un impiego per un breve arco di tempo - in quella fattispecie per i due mesi e mezzo circa in cui l'assicurata era disponibile sul mercato del lavoro - deve essere definito unicamente quale caso di fortuna (cfr. pure STF C 141/98 del 3 agosto 1998, citata al consid. 2.4.).
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti