Erwägungen (2 Absätze)
E. 2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b; 122 V 162 consid. 1d e sentenza ivi citata).
2.12. In esito alle considerazioni di cui ai considerandi precedenti, questo Tribunale non può che confermare la decisione su opposizione impugnata del 17 dicembre 2018.
E. 30 aprile 2014 come aiuto contabile a tempo pieno percependo uno stipendio mensile di fr. 4'900.-- (cfr. doc. 392-393). In secondo luogo, che l’assicurata avrebbe lavorato alle dipendenze della __________ di __________ dal 1° novembre 2013 al 31 gennaio 2014 in qualità di impiegata amministrativa a tempo pieno con una retribuzione di fr. 4'900.-- al mese (cfr. doc. 416-417). Infine che l’insorgente, dal 1° dicembre 2012 al 28 febbraio 2013, avrebbe lavorato presso la __________ di __________ come impiegata amministrativa a tempo pieno con un salario di fr. 4'200.-- al mese (cfr. doc. 382-383). Dal verbale di audizione davanti alla Sezione del lavoro del 18 settembre 2015 emerge, poi, quanto segue: " (…) Da settembre-ottobre 2010 abbiamo preso in gestione il __________ a __________ ma ha aperto solamente a febbraio 2011. Da quel periodo ho cominciato a lavorare. Mentre la fine dell’attività non me la ricordo. Ho smesso in quanto non avevo un bel rapporto con la clientela benché il lavoro mi piacesse. Viviamo nello stabile del Ristorante. Mio marito ha ceduto l’attività a una Società alla ditta __________ non mi ricordo quando. Mio marito erra dipendente di questa società. Dopo aver smesso di lavorare per il ristorante ho iniziato un corso di contabilità cantonale (corsi per adulti) ma non ricordo esattamente quando. Ho preso il certificato. Il mio ultimo impiego non ricordo se era presso la __________ o la __________, non ricordo la data d’inizio e fine dell’impiego. Mi occupavo di contabilità. Percepivo 4'200 fr lordi. Per entrambe le società mi occupavo di registrazioni contabili, come per la __________. Ero solo dipendente per le tre ditte. (…). Per la società __________ ho svolto mansioni di portineria e poi sono riuscita ad entrare nelle mansioni d’ufficio. I contratti erano di breve durata in quanto si tratta della contabilità annuale di chiusura. Utilizzavo nelle mie attività contabili i programmi Banana ed excel. Presso le ditte __________ e __________ svolgevo le stesse mansioni di contabilità e registrazioni. Le sedi erano __________ a __________ (__________), __________ a __________ e la __________ ad __________. Quando venivo licenziata dalla società avevo contratto a termine o avvenivano a voce. __________ e __________ si occupavano di manutenzioni edili e gestioni immobiliare. La __________ unicamente di ristorazione. D: Dove e con chi lavorava? R: __________ di __________: Non ricordo dov’era l’ufficio, parcheggiavo vicino a un bar che non ricordo il nome, entravo in un ufficio (appartamento) al piano terra dove lavoravo sola. Non incontravo mai nessuno degli altri dipendenti. Mi lasciava anche svolgere il mio lavoro da casa. Aveva 7 dipendenti. __________ di __________ (__________): anche qui non ricordo dov’era l’ufficio né la via, lavoravo da sola senza mai incontrare nessuno e non rispondevo al telefono. Era una palazzina lavoravo al piano terra ma non ricordo quanti piani aveva. Qui ho lavorato in portineria e penso siano 4 piani, poi il signor Spagnoli ( n.d.r.: dal febbraio 2013 __________ è presidente del CdA con diritto di firma individuale della __________ e della __________; cfr. estratti RC reperibili nel sito www.zefix.ch ) mi ha assunto in ufficio con mansioni contabili. Anche qui potevo lavorare spesso da casa. Lavoravo solo io, ero l’unica dipendente della ditta. Sistemavo scontrini di parcheggio e benzina e lavoravo tutti i giorni a 4'200 fr al mese. La disdetta del 23.05.2012 che mi è stata mostrata era per le mansioni di portineria. __________ di __________ : ho lavorato solamente da casa, svolgendo mansioni contabili. Il contratto l’ho firmato a casa mia. Qui lavoravano 4 dipendenti. Per tutte e tre le società percepivo lo stipendio in contanti. __________ mi portava i soldi a casa o al __________ di __________.” (cfr. doc. 234-235) Interrogata dalla Polizia Cantonale il 13 luglio 2016, la ricorrente ha indicato di non ricordare i nomi degli impiegati delle varie società presso le quali si occupava dell’allestimento dei conteggi dei salari, che gli stipendi le venivano corrisposti dalle società in contanti e che firmava la busta paga quando riceveva il denaro, ma di non averne le copie poiché le lasciava alla società, per cui dovrebbero essere nella contabilità. La medesima ha pure precisato di avere tenuto una copia senza firma del foglio stipendio (cfr. doc. 96 segg.). Agli atti non figura, del resto, alcun estratto conto postale o bancario dell’insorgente o delle SA, sue ex datrici di lavoro, che comprovi il versamento dei salari. Nemmeno in sede ricorsuale l’insorgente ha prodotto della documentazione idonea a dimostrare la corresponsione degli stipendi per il periodo 2012-2014 precedente all’iscrizione in disoccupazione del maggio 2014. L ’omissione della ricorrente configura una violazione del dovere delle parti di collaborare all’istruzione della causa che limita la portata del principio inquisitorio reggente la procedura nell’ambito delle assicurazioni sociali e che comprende in particolare l'obbligo delle parti di apportare - ove ciò fosse ragionevolmente esigibile - le prove necessarie, avuto riguardo alla natura della disputa e ai fatti invocati (cfr. art. 61 lett. c LPGA; art. 16 cpv. 1 Lptca; STF 8C_832/2017 del 13 febbraio 2018 consid. 3.1.; STFA C 107/04 del 9 giugno 2005 consid., 3; STFA H 223/03 del 21 gennaio 2005 consid. 4.3.1.; STFA C 271/02 del 9 maggio 2003; SVR 2001 KV N. 50 pag. 145; DLA 2001 N. 12 pag. 145; STFA P 36/00 del 9 maggio 2001; DTF 125 V 195 consid. 2;). L’insorgente deve, perciò, sopportare le conseguenze della carenza di prove riguardo al fatto di avere ricevuto gli stipendi da parte della __________, della __________ e della __________ (cfr. STF 8C_59/2017 del 28 settembre 2017 consid. 5.2.; STF 9C_694/2014 del 1° aprile 2015 consid. 3.2.; DTF 125 V 195 consid. 2; STFA C 107/04 del 9 giugno 2005 consid. 3; STFA H 223/03 del 21 gennaio 2005 consid. 4.3.1.). Ne consegue che in concreto non risulta comprovata la reale riscossione dei salari che la ricorrente ha asserito di aver percepito presso le società menzionate. In proposito è utile rilevare che la prova che un salario è stato realmente pagato costituisce in ogni caso un indizio importante e significativo per dimostrare l’esercizio effettivo di un’attività dipendente, soprattutto nei casi critici (cfr. consid. 2.3.). Non va d’altronde dimenticato che dagli accertamenti esperiti dalla Polizia cantonale in relazione, segnatamente, alle società __________, __________ e __________ è emerso che tali società sono titolari di caselle postali (alcune hanno indirizzi di comodo presso abitazioni private) oppure sono cosiddette “società-bucalettere”, in nessun caso è stata constatata l’esistenza di propri uffici (cfr. doc. 189-190). Sorprende, peraltro, il fatto che negli ultimi sei mesi di attività lavorativa prima dell’annuncio in disoccupazione del maggio 2014 la ricorrente avrebbe percepito dalla __________ e dalla __________ per un’attività a tempo pieno quale impiegata amministrativa, rispettivamente aiuto contabile uno stipendio mensile di fr. 4’900.-- (cfr. doc. 392-393; 416-417), quando nei mesi precedenti - in particolare da marzo a ottobre 2013 - avrebbe guadagnato fr. 560.-- al mese quale impiegata di portineria a tempo parziale per la __________ (cfr. doc. 396-397; cfr. STF 8C_820/2017 del 19 dicembre 2017 citata al consid. 2.3.). Il certificato medico redatto dalla Dr.ssa med. __________, FMH Psichiatria e psicoterapia, il 29 gennaio 2019 e prodotto con il ricorso (cfr. doc. C) non è infine atto a sovvertire l’esito della presente vertenza. Da un lato, infatti, la specialista ha indicato che l’insorgente è stata in sua cura dal settembre 2010 al gennaio 2011, per cui in un periodo antecedente ai fatti in questione. Dall’altro, la Dr.ssa med. __________, ha comunque attestato che la ricorrente è “capace di far fronte alle richieste essenziali della vita di ogni giorno”. In ogni caso, a prescindere da un eventuale confusione durante l’audizione davanti alla Sezione del lavoro fatta valere nell’impugnativa (cfr. doc. I), l’insorgente non ha comunque comprovato nemmeno in seguito la riscossione di salari e lo svolgimento di attività lavorativa. 2.8. Stante quanto precede, questa Corte, in applicazione dell’abituale criterio della probabilità preponderante valido nel settore delle assicurazioni sociali (cfr. STF 8C_651/2018 del 1° febbraio 2019; STF 8C_794/2016 del 28 aprile 2017 consid. 4.1.; STF 8C_738/2016 del 28 marzo 2017 consid. 2; STF 8C_220/201 del 10 febbraio 2017 consid. 7.3., STF 9C_316/2013 del 25 febbraio 2014 consid. 5.1.; STF 8C_999/2010 del 15 marzo 2011; STF 8C_911/2010 del 10 marzo 2011 consid. 3.2; STF 8C_909/2010 del 1° marzo 2011; DTF 129 V 177 consid. 3 pag. 181; DTF 126 V 353 consid. 5b pag. 360; DTF 125 V 193 consid. 2 pag. 195), ritiene che non sia comprovato lo svolgimento da parte dell’insorgente di un’attività lavorativa presso __________ dal 1° marzo al 30 giugno 2012, dal 5 ottobre al 30 novembre 2012, dal 1° marzo al 31 ottobre 2013 e dal 1° febbraio al 30 aprile 2014, presso __________ dal 1° dicembre 2012 al 28 febbraio 2013 e presso __________ dal 1° novembre 2013 al 31 gennaio 2014 (cfr. STF 8C_820/2017 del 29 dicembre 2017 citata al consid. 2.3. che ha confermato la STCA 38.2017.47 del 19 ottobre 2017; STCA 38.2017.71 del 20 aprile 2018; STCA 38.2017.67 del 18 aprile 2018). In simili condizioni, la ricorrente non ha, nel termine quadro dal 1° maggio 2012 al 30 aprile 2014, compiuto il periodo minimo di contribuzione ai sensi dell’art. 13 cpv. 1 LADI secondo cui ha adempiuto il periodo di contribuzione colui che, entro il termine quadro, ha svolto durante almeno 12 mesi un’occupazione soggetta a contribuzione (cfr. consid. 2.1.). Al riguardo cfr. STF 8C_820/2017 del 29 dicembre 2017 citata e parzialmente riprodotta al consid. 2.3. 2.9. Va, infine, osservato, in relazione all’asserzione ricorsuale secondo cui l’incarto penale sia ancora in fase di istruzione (cfr. doc. I), che in concreto è stato stabilito che RI 1 non ha comprovato di aver svolto un’attività lavorativa soggetta a contribuzione e quindi di aver compiuto il periodo minimo di contribuzione ai sensi dell’art. 13 cpv. 1 LADI tenendo conto, vista la criticità della fattispecie in cui, in particolare, le società __________, __________ e __________ non hanno propri uffici, ma sono titolari di caselle postali (alcune hanno indirizzi di comodo presso abitazioni private) o sono cosiddette “società-bucalettere”
- come accertato dalla Polizia Cantonale (cfr. doc. 189-190) -, della mancata prova dell’effettiva riscossione dei salari quale indizio importante e significativo. In proposito giova ribadire che la riscossione dei salari è in ogni caso determinante per calcolare, nel caso in cui sia comprovato l’esercizio di un’attività soggetta a contribuzione per almeno dodici mesi nel termine quadro per il periodo di contribuzione, il guadagno assicurato ai sensi dell’art. 23 LADI (cfr. consid. 2.5.). Qualora il guadagno assicurato non sia determinabile in modo sufficientemente attendibile, la pretesa di prestazioni dell’assicurazione contro la disoccupazione va comunque negata (cfr. consid. 2.6.). Pertanto, indipendentemente dall’esito finale della vertenza penale, la restituzione delle indennità di disoccupazione s’impone già per ragioni connesse alla LADI. Nemmeno va, perciò, dato seguito alla richiesta dell’insorgente di richiamare dal Ministero pubblico l’incarto “n.__________, aperto tra l’altro a nome della ricorrente RI 1” (cfr. doc. V; cfr. STCA 38.2017.67 del 18 aprile 2018 consid. 2.9.). A tale proposito va rammentato che c onformemente alla costante giurisprudenza, qualora l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduca l'amministrazione o il giudice, in base a un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato (valutazione anticipata delle prove), si rinuncerà ad assumere altre prove (cfr. STF 9C_847/2017 del 31 maggio 2018 consid. 5.1.; STF 9C_35/2018 del 29 marzo 2018 consid. 6; STF 9C_588/2017 del 21 novembre 2017 consid. 7.2.; STF 9C_775/2016 del 2 giugno 2017 consid. 6.4.; STF 8C_794/2016 del 28 aprile 2017 consid. 4.2.; STF 9C_737/2012 del 19 marzo 2013; STF 8C_556/2010 del 24 gennaio 2011 consid. 9; STF 8C_845/2009 del 7 dicembre 2009; STF I 1018/06 del 16 gennaio 2008 consid. 5.3.; STFA U 416/04 del 16 febbraio 2006, consid. 3.2.), senza che ciò costituisca una lesione del diritto di essere sentito sancito dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b; 122 V 162 consid. 1d e sentenza ivi citata). 2.10. Alla luce di quanto esposto al considerando precedente, occorre concludere che la ricorrente, nei mesi da maggio 2014 a luglio 2015, ha beneficiato di indennità di disoccupazione a cui non aveva oggettivamente diritto, visto che non ha comprovato di aver svolto un’attività lavorativa soggetta a contribuzione e dunque di aver compiuto il periodo minimo di contribuzione ai sensi dell’art. 13 cpv. 1 LADI (cfr. consid. 2.8.). In simili condizioni questa Corte ritiene che nella presente evenienza siano adempiuti i presupposti di una revisione processuale ex art. 53 cpv. 1 LPGA delle decisioni iniziali con le quali sono state attribuite le indennità di disoccupazione all’insorgente per l’arco di tempo maggio 2014 – luglio 2015 (in proposito, si veda la giurisprudenza citata al consid. 2.1.; STF 8C_600/2015 dell’11 maggio 2016 consid. 4.3.). La circostanza che dalle verifiche condotte dalla Sezione del lavoro e dalla Cassa sia emerso che lo svolgimento di un’attività lavorativa presso le società __________, __________ e __________ non è stato debitamente comprovato costituisce, infatti, un fatto nuovo che, qualora fosse stato portato fin da subito a conoscenza della Cassa, l’avrebbe indotta a prendere una decisione differente in merito al diritto dell’insorgente alle indennità di disoccupazione. Ne discende che in concreto sono realizzate le condizioni per quanto attiene al principio della restituzione delle prestazioni percepite indebitamente durante il periodo maggio 2014 – luglio 2015 (cfr. STCA 38.2017.67 del 18 aprile 2018; STCA 38.2016.55 del 24 aprile 2017 consid. 2.9.; STCA 38.2015.8 del 7 dicembre 2016 consid. 2.7.; STCA 38.2015.36 del 9 novembre 2015 consid. 2.6.; STCA 38.2013.77 del 1° settembre 2014 consid. 2.7.). 2.11. A proposito dell’importo da restituire e della relativa correttezza questo Tribunale rileva che la Cassa ha chiesto alla ricorrente il rimborso di fr. 53'265.65, corrispondenti alla somma delle indennità di disoccupazione percepite da maggio 2014 a luglio 2015 (cfr. consid. 1.1.; doc. 17). Ritenuto che l’insorgente non aveva diritto a prestazioni LADI nel lasso di tempo citato, a ragione la Cassa ha richiesto la restituzione dell’integralità delle prestazioni erogate. La parte ricorrente, del resto, non ha formulato specifiche censure in merito all’entità della somma chiesta da rimborsare. 2.12. In esito alle considerazioni di cui ai considerandi precedenti, questo Tribunale non può che confermare la decisione su opposizione impugnata del 17 dicembre 2018.
Dispositiv
- dichiara e pronuncia Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni Il presidente Il segretario Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Raccomandata
Incarto n.38.2019.7
RS/sc
Lugano
22 maggio 2019
In nomedella Repubblica e CantoneTicino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattrice:
Raffaella Sartoris Vacchini, vicecancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 1 febbraio 2019 di
RI 1
contro
la decisione su opposizione del 17 dicembre 2018 emanata da
CO 1
in materia di assicurazione contro la disoccupazione
ritenuto,in fatto
in diritto
Linsorgente deve, perciò, sopportarele conseguenze della carenza di prove riguardo al fatto di avere ricevuto gli stipendi da parte della __________, della __________ e della __________ (cfr. STF 8C_59/2017 del 28 settembre 2017 consid. 5.2.; STF 9C_694/2014 del 1° aprile 2015 consid. 3.2.; DTF 125 V 195 consid. 2;STFA C 107/04 del 9 giugno 2005 consid. 3; STFA H 223/03 del 21 gennaio 2005 consid. 4.3.1.).
A tale proposito va rammentato checonformemente alla costante giurisprudenza, qualora l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduca l'amministrazione o il giudice, in base a un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato (valutazione anticipata delle prove), si rinuncerà ad assumere altre prove (cfr. STF 9C_847/2017 del 31 maggio 2018 consid. 5.1.; STF 9C_35/2018 del 29 marzo 2018 consid. 6;STF 9C_588/2017 del 21 novembre 2017 consid. 7.2.; STF 9C_775/2016 del 2 giugno 2017 consid. 6.4.; STF 8C_794/2016 del 28 aprile 2017 consid. 4.2.;STF 9C_737/2012 del 19 marzo 2013; STF 8C_556/2010 del 24 gennaio 2011 consid. 9; STF 8C_845/2009 del 7 dicembre 2009; STF I 1018/06 del 16 gennaio 2008 consid. 5.3.; STFA U 416/04 del 16 febbraio 2006, consid. 3.2.), senza che ciò costituisca una lesione del diritto di essere sentito sancito dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b; 122 V 162 consid. 1d e sentenza ivi citata).
2.12. In esito alle considerazioni di cui ai considerandi precedenti, questo Tribunale non può che confermare la decisione su opposizione impugnata del 17 dicembre 2018.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario
Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti