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38.2019.54

Ricorso contro la dec.incidentale con cui la Cassa ha sospeso la proced.di oppos.(contro una sanzione di 35gg perché l'ass.avrebbe fornito al DL motivo per rescindere il contratto con eff.immed.)in attesa dell'esito del proced.civile in Pretura è irricev.Dec.incid.non causa al ric.danno irreparabile

Ticino · 2019-11-06 · Italiano TI
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Erwägungen (1 Absätze)

E. 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999. Vedi pure: STF 9C_807/2014 del 9 settembre 2015; STF 9C_585/2014 dell’8 settembre 2015).

Ogni altra questione, in particolare concernente un eventuale risarcimento danni (cfr. doc. V), esula dalla presente causa.

Di conseguenza questa Corte non può chinarsi su altre problematiche diverse da quella che attiene alla correttezza o meno della sospensione della procedura di opposizione relativa alla penalità di 35 giorni.

L’art. 56 LPGA prevede che:

"Le decisioni su opposizione e quelle contro cui un'opposizione è esclusa possono essere impugnate mediante ricorso. (cpv. 1)

Il ricorso può essere interposto anche se l'assicuratore, nonostante la domanda dell'assicurato, non emana una decisione o una decisione su opposizione. (cpv. 2)

Contro le decisioni incidentali non è dato, dunque, il rimedio dell’opposizione bensì, di principio, del ricorso diretto al Tribunale cantonale delle assicurazioni (cfr. U. Kieser, ATSG-Kommentar, 3° ed., Zurigo-Basilea-Ginevra 2015, ad art. 52, n. 44).

La LPGA, tuttavia, non contempla alcunché relativamente alla questione di sapere se e quando vanno emesse decisioni incidentali e se le stesse possono essere impugnate in modo indipendente.

Ciò non significa che con l’adozione della LPGA si sia voluto prescindere dalla condizione di ricevibilità del pregiudizio irreparabile di cui all’art. 46 PA (cfr. STFA H 111/06 del 22 novembre 2006 consid. 3.4.).

Nei lavori preparatori, infatti, non risulta alcuna indicazione in tal senso. Al contrario il legislatore ha affermato di non voler introdurre alcun cambiamento con l’art. 56 LPGA (cfr. STFA H 111/06 del 22 novembre 2006 consid. 3.4.; FF 1991 II 263; U. Kieser, op. cit., ad art. 56, n. 16).

Ne discende che in virtù di un principio giuridico generale anche nel caso di decisioni incidentali che ricadono nel campo di applicazione della LPGA deve essere avantutto esaminata la condizione di ammissibilità del danno irreparabile (cfr. STF 9C_548/2010 del 10 agosto 2010 consid. 3.2.; STFA H 111/06 del 22 novembre 2006 consid.3.4.; DTF 132 V 93 consid. 6.1.; U. Kieser, op. cit., ad art. 56, n. 17).

Spetta alla parte ricorrente allegare e dimostrare la possibilità che una decisione incidentale le causi un danno irreparabile (cfr.DTF 134 III 426consid. 1.2 e riferimenti ivi menzionati), a meno che la presenza di quest’ultimo appaia a priori data (cfr. STF 8C_871/2013 del 20 dicembre 2013 consid. 1.2; 8C_780/2011 del 4 dicembre 2012 consid. 1.2.1);

Il Tribunale federale di regola nega l’esistenza di un pregiudizio irreparabile nel caso di impugnazione di decisioni di sospensione della causa fino alla definizione di un’altra procedura pendente dal cui esito dipende anche il giudizio della vertenza sospesa (cfr. STF 9C_828/2015 del 3 dicembre 2015; STFA H 111/06 del 22 novembre 2006 consid. 4.1.; SVR 1996 IV Nr. 93 pag. 281;U. Kieser, op. cit., ad art. 56, n. 19).

Eccezionalmente è stato ammesso il pregiudizio irreparabile nel caso di una vertenza riguardante la continuazione dell’erogazione di prestazioni dell’assicurazione malattia, in quanto la sospensione di tale causa in attesa dell’esito di una procedura AI pendente provocava per un assicurato uno squilibrio finanziario che avrebbe potuto costringerlo a misure inaccettabili (cfr. STFA H 111/06 del 22 novembre 2006 consid. 4.1.).

Per completezza giova rilevare che in una sentenza B 5/05 del 17 luglio 2006 l’Alta Corte, precisando la propria giurisprudenza, ha stabilito che il ricorso contro una decisione incidentale di sospensione della causa non solo è ricevibile nel caso di pregiudizio irreparabile, ma a maggior ragione si deve entrare nel merito dell’impugnativa - indipendentemente dal presupposto del pregiudizio irreparabile - quando nel ricorso viene fatta valere espressamente (e non in modo evidentemente immotivato) una ritardata giustizia oppure vengono addotti elementi fattuali che possono configurare una ritardata giustizia. Concerne poi il giudizio di merito la questione di sapere se è effettivamente data una ritardata giustizia (cfr. STF 2C_1156/2018 del 12 luglio 2019 consid. 4.4.1.; STFA H 111/06 del 22 novembre 2006 consid. 4.2.).

Siccome non è dimostrato che dalla decisione incidentale del 15 luglio 2019 possa insorgere un danno irreparabile per l’insorgente, fa difetto un presupposto per l’entrata in materia nel relativo ricorso.

L’impugnativa dell’11 settembre 2019 va, dunque, dichiarata irricevibile.

Dispositiv
  1. dichiara e pronuncia Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni Il presidente                                                          Il segretario Daniele Cattaneo                                                 Gianluca Menghetti
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Incarto n.38.2019.54

rs

Lugano

6 novembre 2019

In nomedella Repubblica e CantoneTicino

Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Daniele Cattaneo

con redattrice:

Raffaella Sartoris Vacchini, vicecancelliera

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso dell’11 settembre 2019 di

RI 1

contro

la decisione incidentale del 15 luglio 2019 emanata da

CO 1

in materia di assicurazione contro la disoccupazione

ritenuto,in fatto

in diritto

2.1.   La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (cfr. STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015, in particolare consid. 5.2, 5.3 e 6.1; STF 8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011, consid. 2.1; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999. Vedi pure: STF 9C_807/2014 del 9 settembre 2015; STF 9C_585/2014 dell’8 settembre 2015).

Ogni altra questione, in particolare concernente un eventuale risarcimento danni (cfr. doc. V), esula dalla presente causa.

Di conseguenza questa Corte non può chinarsi su altre problematiche diverse da quella che attiene alla correttezza o meno della sospensione della procedura di opposizione relativa alla penalità di 35 giorni.

L’art. 56 LPGA prevede che:

"Le decisioni su opposizione e quelle contro cui un'opposizione è esclusa possono essere impugnate mediante ricorso. (cpv. 1)

Il ricorso può essere interposto anche se l'assicuratore, nonostante la domanda dell'assicurato, non emana una decisione o una decisione su opposizione. (cpv. 2)

Contro le decisioni incidentali non è dato, dunque, il rimedio dell’opposizione bensì, di principio, del ricorso diretto al Tribunale cantonale delle assicurazioni (cfr. U. Kieser, ATSG-Kommentar, 3° ed., Zurigo-Basilea-Ginevra 2015, ad art. 52, n. 44).

La LPGA, tuttavia, non contempla alcunché relativamente alla questione di sapere se e quando vanno emesse decisioni incidentali e se le stesse possono essere impugnate in modo indipendente.

Ciò non significa che con l’adozione della LPGA si sia voluto prescindere dalla condizione di ricevibilità del pregiudizio irreparabile di cui all’art. 46 PA (cfr. STFA H 111/06 del 22 novembre 2006 consid. 3.4.).

Nei lavori preparatori, infatti, non risulta alcuna indicazione in tal senso. Al contrario il legislatore ha affermato di non voler introdurre alcun cambiamento con l’art. 56 LPGA (cfr. STFA H 111/06 del 22 novembre 2006 consid. 3.4.; FF 1991 II 263; U. Kieser, op. cit., ad art. 56, n. 16).

Ne discende che in virtù di un principio giuridico generale anche nel caso di decisioni incidentali che ricadono nel campo di applicazione della LPGA deve essere avantutto esaminata la condizione di ammissibilità del danno irreparabile (cfr. STF 9C_548/2010 del 10 agosto 2010 consid. 3.2.; STFA H 111/06 del 22 novembre 2006 consid.3.4.; DTF 132 V 93 consid. 6.1.; U. Kieser, op. cit., ad art. 56, n. 17).

Spetta alla parte ricorrente allegare e dimostrare la possibilità che una decisione incidentale le causi un danno irreparabile (cfr.DTF 134 III 426consid. 1.2 e riferimenti ivi menzionati), a meno che la presenza di quest’ultimo appaia a priori data (cfr. STF 8C_871/2013 del 20 dicembre 2013 consid. 1.2; 8C_780/2011 del 4 dicembre 2012 consid. 1.2.1);

Il Tribunale federale di regola nega l’esistenza di un pregiudizio irreparabile nel caso di impugnazione di decisioni di sospensione della causa fino alla definizione di un’altra procedura pendente dal cui esito dipende anche il giudizio della vertenza sospesa (cfr. STF 9C_828/2015 del 3 dicembre 2015; STFA H 111/06 del 22 novembre 2006 consid. 4.1.; SVR 1996 IV Nr. 93 pag. 281;U. Kieser, op. cit., ad art. 56, n. 19).

Eccezionalmente è stato ammesso il pregiudizio irreparabile nel caso di una vertenza riguardante la continuazione dell’erogazione di prestazioni dell’assicurazione malattia, in quanto la sospensione di tale causa in attesa dell’esito di una procedura AI pendente provocava per un assicurato uno squilibrio finanziario che avrebbe potuto costringerlo a misure inaccettabili (cfr. STFA H 111/06 del 22 novembre 2006 consid. 4.1.).

Per completezza giova rilevare che in una sentenza B 5/05 del 17 luglio 2006 l’Alta Corte, precisando la propria giurisprudenza, ha stabilito che il ricorso contro una decisione incidentale di sospensione della causa non solo è ricevibile nel caso di pregiudizio irreparabile, ma a maggior ragione si deve entrare nel merito dell’impugnativa - indipendentemente dal presupposto del pregiudizio irreparabile - quando nel ricorso viene fatta valere espressamente (e non in modo evidentemente immotivato) una ritardata giustizia oppure vengono addotti elementi fattuali che possono configurare una ritardata giustizia. Concerne poi il giudizio di merito la questione di sapere se è effettivamente data una ritardata giustizia (cfr. STF 2C_1156/2018 del 12 luglio 2019 consid. 4.4.1.; STFA H 111/06 del 22 novembre 2006 consid. 4.2.).

Siccome non è dimostrato che dalla decisione incidentale del 15 luglio 2019 possa insorgere un danno irreparabile per l’insorgente, fa difetto un presupposto per l’entrata in materia nel relativo ricorso.

L’impugnativa dell’11 settembre 2019 va, dunque, dichiarata irricevibile.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                          Il segretario

Daniele Cattaneo                                                 Gianluca Menghetti