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38.2019.49

Diniego del diritto a ID ad assicurata che l'ha rivendicato nel 04/19 quando aveva già compiuto 64 anni. Iscrizione a URC non va retrodatata al 1.11.18. Non comprovato di avere inviato scritto 2.11.18 a URC relativo a ev. disocc., per cui non può fondarsi su mancata informazione

Ticino · 2019-12-09 · Italiano TI
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Erwägungen (2 Absätze)

E. 4 Infine, nel discorso sempre non richiesto, mi è stato detto che le disposizioni cantonali rendono diversa la pratica in materia di disoccupazione. Ero costernata, mi sono limitata a dire - "dovrebbe essere specificato all'inizio e di non avanzare come uno scudo che è la legge federale che fa fede”. Se questo «leitmotiv» non mi fosse stato riportato ad ogni turno, con le giuste informazioni avrei potuto (forse) prendere altre disposizioni alla fine dell'anno scorso. Concludo, Gentile Signore e Egregi Signori, argomentando che il mio sentimento di ambivalenza nel mio confronto durante le consulenze URC mi porta a sollecitare ancora una volta un mediatore neutrale. Temo la confusione delle attuali circostanze alle quali l'URC non fa alcun riferimento, confusione che non mi sembra più potere o dovere attribuire (o solo?) a un problema «di comunicazione». Nel mio lavoro, fraintendimenti non hanno mai avuto o hanno luogo. Non credo più che la particolarità tra «due cantoni» giustifichi tanti «quiproquos». (Doc. XV) Questo scritto è stato trasmesso per conoscenza all’URC (cfr. doc. XVI). 1.11.   La ricorrente, il 27 novembre 2019, ha prodotto un messaggio di posta elettronica del 26 novembre 2019 da lei inviato all’URC concernente al suo cambiamento di indirizzo dal 30 novembre 2019 (cfr. doc. XVII + 1). Inoltre il 4 dicembre 2019 la medesima, tramite un messaggio di posta elettronica, ha inviato due sue comunicazione del 2 dicembre 2019 al controllo abitanti di __________, rispettivamente all’URC (cfr. doc. XVIII+1). I doc. XVII+1 e XVIII+1 sono stati spediti per conoscenza alla parte resistente (cfr. doc. XIX). in diritto In ordine 2.1. La costante giurisprudenza federale ha stabilito che è la decisione impugnata che costituisce il presupposto e il contenuto della contestazione sottoposta all'esame giudiziale (cfr. STF 8C_722/2018 del 14 gennaio 2019 consid. 2.1.; STF 8C_784/2016 del 9 marzo 2017 consid. 3.1.; STF 8C_448/2016 del 6 dicembre 2016 consid. 2; STF 8C_360/2010 del 30 novembre 2010 consid. 1 e 2; DTF 131 V164; DTF 130 V 388; DTF 122 V 36 consid. 2a, DTF 110 V 51 consid. 3b e giurisprudenza ivi citata; SVR 1997 UV 81, pag. 294). Nella presente fattispecie la decisione su opposizione del 26 luglio 2019 riguarda esclusivamente il rifiuto da parte dell’URC di retrodatare l’iscrizione per il collocamento della ricorrente dal 15 aprile 2019 al 1° novembre 2018 (cfr. doc. A1; 33). Ogni altra questione sollevata dall’insorgente, in particolare concernente il posticipo della rendita AVS (cfr. doc. VI; VIII) ed eventuali conflitti con l’URC (cfr. doc. VIII; XV), esula dalla presente causa. Di conseguenza questa Corte non può chinarsi su altre problematiche diverse da quella che attiene alla correttezza o meno del diniego di anticipare la data di iscrizione presso l’URC all’inizio del mese di novembre 2018. Nel merito 2.2.   Questa Corte osserva innanzitutto che a ragione l’URC – organo di applicazione e di esecuzione della LADI competente per pronunciarsi sulla decorrenza dell’iscrizione all’assicurazione contro la disoccupazione (cfr. STF 8C_62/2009 del 9 giugno 2009 consid. 5.2., massimata e parzialmente pubblicata in RtiD I-2010 N. 66 pag. 305 segg.; STCA 38.2017.55 del 29 novembre 2017 consid. 2.3) –, da una parte, a seguito dell’opposizione interposta dalla ricorrente il 19 luglio 2019 contro la “Conferma di registrazione nel sistema COLSTA” del 6 maggio 2019 che riporta quale data d’inizio di disoccupazione il 15 aprile 2019 (cfr. doc. 3=102; 33) ha emesso la decisione su opposizione del 26 luglio 2019 (cfr. doc. A1). Dall’altra, in quest’ultimo provvedimento è entrato nel merito dell’opposizione, considerandola quindi tempestiva. In effetti, in primo luogo, la “Conferma di registrazione nel sistema COLSTA” presenta le caratteristiche di una decisione informale (cfr. STCA 38.2017.55 del 29 novembre 2017 consid. 2.2.; STCA 38.2011.37 del 16 febbraio 2012 consid. 2.3.segg.; STCA 38.2008.41 del 4 dicembre 2008 consid. 2.4. e STF 8C_62/2009 del 9 giugno 2009, massimata e parzialmente pubblicata in RtiD I-2010 N. 66 pag. 305 segg. in cui l’Alta Corte ha implicitamente avallato quanto stabilito da questa Corte circa la natura di decisione informale della “Conferma di registrazione nel sistema COLSTA”). Con la stessa viene regolata una situazione concreta e individuale in maniera imperativa (cfr. art. 5 cpv. 1 Legge STF 8C_141/2009 del 2 luglio 2009 consid. 2; DTF 122 V 189 consid. 1), ossia si determina la data a partire dalla quale un assicurato è iscritto in disoccupazione (cfr. STCA 38.2017.55 del 29 novembre 2017 consid. 2.2.; STCA 38.2011.37 del 16 febbraio 2012 consid. 2.6.; STCA 38.2008.41 del 4 dicembre 2008 consid. 2.4.). Pertanto contro la “Conferma di registrazione nel sistema COLSTA” del 6 maggio 2019 poteva essere interposta opposizione ai sensi dell’art. 52 LPGA. In secondo luogo, la contestazione di decisioni informali non necessita il rispetto del termine previsto per l’impugnazione delle decisioni formali di 30 giorni ai sensi dell’art. 52 cpv. 1 LPGA, bensì possono essere contestate entro un congruo termine d'esame e di riflessione. Il Tribunale federale delle assicurazioni (TFA; dal 1° gennaio 2007 Tribunale federale) ha stabilito che, di principio, un atto amministrativo informale avente però carattere di decisione sostanziale dev'essere impugnato mediante ricorso entro 90 giorni (cfr. STF 8C_789/2014 del 7 settembre 2015 consid. 2.2.; STFA U 325/02 del 24 ottobre 2003; STFA C 7/02 del 14 luglio 2003, pubblicata in SVR 2004 ALV Nr. 1 pag. 1). In proposito cfr. pure STCA 38.2017.55 del 29 novembre 2017 consid. 2.5. Nel caso di specie l’opposizione del 19 luglio 2019 è stata presentata entro il termine di 90 giorni dall’emissione della “Conferma di registrazione nel sistema COLSTA” del

E. 6 maggio 2019 che riporta quale data di inizio della disoccupazione il 15

aprile 2019 (cfr. doc. 3=102).

Nell’opposizione RI 1 ha

menzionato una lettera che avrebbe inviato all’URC tramite Posta A Plus (A+)

già nel novembre 2018 (cfr. doc. 3=102).

Con lo scritto del 2

novembre 2018 la ricorrente, dopo aver indicato, da un lato, che il suo

contratto di lavoro con la __________ non era più in essere dal 30 settembre

2018, dall’altro, che tuttavia la sua posizione nella banca era pianificata per

l’anno seguente, chiedeva informazioni circa una registrazione preventiva in

disoccupazione (cfr. doc. 103).

L’URC ha negato di avere

ricevuto tale lettera (cfr. doc. A1; III).

In effetti lo scritto del

2 novembre 2018 agli atti riporta la data di entrata presso l’URC del 24 luglio

2019 (cfr. doc. 103).

2.4.   Chiamata a pronunciarsi in

merito alla fattispecie, questa Corte evidenzia che

il dovere processuale di collaborazione comprende in

particolare l'obbligo delle parti di

portare - ove ciò fosse ragionevolmente possibile - le

prove necessarie, avuto riguardo alla natura della disputa e ai fatti invocati,

ritenuto che altrimenti rischiano di dover sopportare le conseguenze della carenza

delle stesse (cfr. STF 9C_495/2019 del 31 ottobre 2019 consid. 6.1.; STF

8C_832/2017 del 13 febbraio 2018 consid. 3.1.; STF 8C_309/2015 del 21 ottobre

2015 consid. 6.2.; STF 9C_694/2014 del 1° aprile 2015 consid. 3.2.; STF

9C_978/2010 del 14 aprile 2011 consid. 4.1.; STFA C 107/04 del 9 giugno 2005

consid. 3; STFA P 36/00 del 9 maggio 2001 consid. 3; DTF 125 V 195 consid. 2

con riferimenti).

In

particolare per costante dottrina e giurisprudenza, l’onere della prova di un

invio incombe a chi se ne prevale (cfr. STFA B 109/05 del 27 gennaio 2006

consid. 2.4.; DTF 99 Ib 359, consid. 2; E. Catenazzi, Le insidie di un invio non

raccomandato, in RTT 1974, pag. 65segg.). Pertanto, se l’interessato non è in

grado di fornirne la prova, ne deve sopportare le conseguenze giuridiche (cfr. STF

8C_747/2018 del 20 marzo 2019; STF 8C_237/2017 del 4 ottobre 2017 consid. 5.3.;

E. Catenazzi, op. cit., pag. 67; cfr., pure, A. Borella, L’affiliation à

l’assurance-maladie sociale suisse, Losanna 1993, pag. 288).

La ricorrente non ha

apportato alcuna prova riguardo all’effettivo recapito dello scritto del 2

novembre 2018 alla parte resistente.

L’insorgente, che ha

indicato di avere spedito tale lettera tramite Posta A Plus (A+), non ha, ad

esempio, prodotto il tracciamento dell’invio da cui si evince la data del

deposito dello stesso nella cassetta delle lettere o nella casella postale del

destinatario (cfr. STF 8C_61/2019 del 17 aprile 2019; STF 8C_559/2018 del 26

novembre 2018; STCA 38.2019.18 del 1° luglio 2019).

Inoltre non risultano, né

sono stati fatti valere, dei solleciti da parte dell’insorgente nei confronti dell’URC

alla luce del mancato

“riscontro telefonico o scritto”

chiesto nella

lettera del 2 novembre 2018 (cfr. doc. 103).

La ricorrente stessa ha

peraltro affermato di non essersi rivolta anche alla Cassa nel novembre 2018

(cfr. doc. 84).

In simili condizioni RI 1

deve farsi carico della carenza probatoria relativa alla notifica dello scritto

del 2 novembre 2018 all’URC (cfr. STF 8C_452/2019 del 12 novembre 2019 consid.

4.1.).

Giova d’altronde rilevare

che l’insorgente, nei messaggi di posta elettronica dell’aprile 2019 all’avv. __________

- in occasione dei quali l’allora capoufficio dell’Ufficio giuridico della

Sezione del lavoro le ha precisato che il diritto all’indennità di

disoccupazione termina con il raggiungimento dell’età ordinaria di

pensionamento AVS (cfr. doc. 172, consid. 2.3.) - non ha menzionato la lettera

del 2 novembre 2018.

Tale scritto nemmeno è

stato citato nello scambio di messaggi di fine aprile-inizio maggio 2019 con __________,

capoufficio dell’URC di __________, relativi alla questione se fosse possibile

o meno preservare, quale data di iscrizione in disoccupazione, il 15 aprile

2019 (data dell’annuncio all’URC) nonostante a fine aprile 2019 la ricorrente non

avesse ancora proceduto con l’iscrizione effettiva (cfr. doc. 159-170).

Neppure durante il primo

colloquio di consulenza con l’URC del 13 maggio 2019 l’insorgente ha fatto

riferimento alla lettera del 2 novembre 2018.

Ne discende che RI 1 non

può pretendere che la data dell’iscrizione a URC sia anticipata al 1° novembre

2018 fondandosi su una mancata informazione da parte dell’amministrazione

(circa la possibilità di iscriversi in disoccupazione benché fosse in corso una

trattativa di riassunzione da parte dell’ex datore di lavoro, rispettivamente

circa il fatto che il diritto

all’indennità

di disoccupazione

decade con il compimento dell’età ordinaria AVS ai

sensi dell’art. 8 cpv. 1 lett. d LADI) a seguito del suo scritto del novembre

2018, nel quale peraltro non ha evidenziato la sua età o la sua data di

nascita.

Difettando, nel caso di

specie, la prova del recapito della lettera del 2 novembre 2018 all’URC, una

violazione dell’art. 27 LPGA

(dovere di informazione e consulenza da parte

dell’amministrazione) da parte dell’amministrazione non può in effetti entrare

in considerazione.

Del resto come indicato

nella risposta di causa (cfr. doc. III), la ricorrente aveva già ricorso in

passato all’assicurazione contro la disoccupazione (cfr. doc. 35; 47), per cui la

medesima avrebbe dovuto conoscere l’iter per procedere all’iscrizione già a

novembre 2018, se ciò corrispondeva alla sua volontà.

2.5.   RI 1 ha chiesto al TCA un

confronto con il capoufficio dell’URC, __________, e ha indicato di essere a

“completa

disposizione per rispondere a qualsiasi domanda”

(cfr. doc. I; XIII

in

fine

).

Giusta

l'art. 6 n. 1 CEDU, ogni persona ha diritto a un'equa e pubblica udienza entro

un termine ragionevole, davanti a un tribunale indipendente e imparziale

costituito per legge, al fine della determinazione sia dei suoi diritti e dei

suoi doveri di carattere civile, sia della fondatezza di ogni accusa penale che

gli venga rivolta.

Nel

campo di applicazione dell’art. 6 CEDU rientrano anche i litigi relativi a

prestazioni delle assicurazioni sociali e dell’assistenza sociale (cfr. STF

8C_522/2012 del 2 novembre 2012 consid. 2.3.).

Secondo

la giurisprudenza del Tribunale federale, confermata in DTF 122 V 54 seg.

consid. 3, la pubblicità del dibattimento, imposta dall'art. 6 n. 1 CEDU ed

ormai ancorata anche nella Costituzione svizzera all'art. 30 cpv. 3, dev'essere

principalmente garantita nella procedura di ricorso di prima istanza (cfr. STF

8C_504/2010 del 2 febbraio 2011). Tuttavia, lo svolgimento di un pubblico

dibattimento in materia di assicurazioni sociali presuppone l'esistenza di una

richiesta chiara e inequivocabile di una parte nel corso della procedura

ricorsuale di prima istanza (cfr. STF 8C_63/2019, 8C_65/2019 dell’11 giugno

2019 consid. 5.1.; STF 8C_528/2017 del 19 dicembre 2017 consid. 1.3.,

pubblicata in SJ 2018 I 275; STF 8C_186/2017 del 1° settembre 2017 consid.

2.3.; STF 8C_665/2014 del 23 marzo 2015 consid. 4; STF 9C_578/2008 del 29

maggio 2009 consid. 4.8.; DTF 122 V 55 consid. 3a con riferimenti).

Una semplice richiesta di assunzione di

prove, come ad esempio istanze di audizione personale – nella misura in cui si

traducono in una richiesta di interrogatorio nel senso di un’assunzione di

prove, ma non invece se tendono a esporre il proprio punto di vista personale

sulle risultanze probatorie davanti a un tribunale indipendente – o di

interrogatorio delle parti o di testimoni, oppur richieste di sopralluogo, non

bastano per creare un simile obbligo (cfr. STF 9C_903/2011 del 25 gennaio 2013

consid. 6.3.; SVR 2009 IV Nr. 22 pag. 62; DTF 125 V 38 consid. 2).

L’Alta

Corte ha, inoltre, stabilito che il rifiuto di differire un'udienza pubblica

fondato su motivi obiettivi non è in contrasto con il diritto federale e, in

particolare, con l'art. 6 n. 1 CEDU (sul tema cfr. tuttavia DTF 136 I 279; DTF

127 V 491; STF 8C_504/2010 succitata).

In

proposito cfr. pure STCA 38.2018.31 del 12 ottobre 2018 consid. 2.7.; STCA

38.2018.39 del 10 ottobre 2018 consid. 2.8.

Nella

presente evenienza - contrariamente a quanto esige la giurisprudenza federale

-, la ricorrente non ha formulato un'esplicita richiesta di indire un pubblico

dibattimento, né una richiesta di audizione al fine di esporre il proprio punto

di vista sulle risultanze probatorie, ma ha semplicemente indicato di essere a

disposizione per rispondere a qualsiasi domanda (cfr. doc. I).

La

medesima ha, quindi, chiesto l’assunzione di una nuova prova.

Inoltre,

da una parte, in ossequio dell’art. 29 cpv. 2 Cost, l’insorgente ha potuto far

valere le proprie argomentazioni per iscritto (cfr. STF 8C_550/2017 del 12

gennaio 2018).

Dall’altra,

si può in ogni caso prescindere dall’indire un pubblico dibattimento allorché

risulta evidente, anche senza il medesimo, in particolare che un ricorso è

infondato o inammissibile (cfr.

STF

8C_63/2019, 8C_65/2019 dell’11 giugno 2019 consid. 5.2.;

STF 8C_528/2017

del 19 dicembre 2017, pubblicata in SJ 2018 I 275; STF 9C_350/2016 del 4 maggio

2017 consid. 1.1.; STF 8C_504/2010 del 2 febbraio 2011 consid. 1.3.; STTCA

38.2018.23 del 16 luglio 2018 consid. 2.9.).

In concreto, difettando la

prova del recapito all’URC dello scritto dl 2 novembre 2018 (cfr. consid.

2.4.), l’infondatezza dell’impugnativa è risultata manifesta già al momento

dell’inoltro del ricorso.

C

onformemente,

poi, alla costante giurisprudenza, qualora l'istruttoria da effettuare

d'ufficio conduca l'amministrazione o il giudice, in base a un apprezzamento

coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati

fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori

più non potrebbero modificare il risultato (valutazione anticipata delle

prove), si rinuncerà ad assumere altre prove (cfr. STF 8C_139/2019 del 18

giugno 2019 consid. 3.3.; STF 9C_847/2017 del 31 maggio 2018 consid. 5.1.; STF

9C_35/2018 del 29 marzo 2018 consid. 6; STF 9C_588/2017 del 21 novembre 2017

consid. 7.2.; STF 9C_775/2016 del 2 giugno 2017 consid. 6.4.; STF 8C_794/2016

del 28 aprile 2017 consid. 4.2.; STF 9C_737/2012 del 19 marzo 2013; STF

8C_556/2010 del 24 gennaio 2011 consid. 9), senza che ciò costituisca una

lesione del diritto di essere sentito sancito dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (cfr.

DTF 124 V 94 consid. 4b; 122 V 162 consid. 1d e sentenza ivi citata).

Nel caso di specie, ritenuto che i

documenti già presenti all’inserto consentono al TCA di emanare il proprio

giudizio, questo Tribunale ritiene che l’audizione del capoufficio dell’URC non

potrebbe mettere in luce nuovi elementi concreti ai fini della risoluzione

della vertenza.

Ne

discende che

la richiesta di assunzione di prove dell’insorgente,

segnatamente l’audizione di __________ e la sua, deve essere respinta.

2.6.   Alla luce di tutto quanto

esposto, la decisione su opposizione del 26 luglio 2019 deve essere confermata.

Dispositiv
  1. dichiara e pronuncia Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni Il presidente                                                          Il segretario Daniele Cattaneo                                                 Gianluca Menghetti
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Incarto n.38.2019.49

RS/DC/sc

Lugano

9 dicembre 2019

In nomedella Repubblica e CantoneTicino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattrice:

Raffaella Sartoris Vacchini, vicecancelliera

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 9 settembre 2019 di

RI 1

contro

la decisione su opposizione del 26 luglio 2019 emanata da

Ufficio regionale di collocamento,__________

in materia di assicurazione contro la disoccupazione

ritenuto,in fatto

in diritto

Ogni altra questione sollevata dall’insorgente, in particolare concernente il posticipo della rendita AVS (cfr. doc. VI; VIII) ed eventuali conflitti con l’URC (cfr. doc. VIII; XV), esula dalla presente causa.

Di conseguenza questa Corte non può chinarsi su altre problematiche diverse da quella che attiene alla correttezza o meno del diniego di anticipare la data di iscrizione presso l’URC all’inizio del mese di novembre 2018.

Con la stessa viene regolata una situazione concreta e individuale in maniera imperativa (cfr. art. 5 cpv. 1 LeggeSTF 8C_141/2009 del 2 luglio 2009 consid.2; DTF 122 V 189 consid.1),ossia si determina la data a partire dalla quale un assicurato è iscritto in disoccupazione (cfr. STCA 38.2017.55 del 29 novembre 2017 consid. 2.2.; STCA 38.2011.37 del 16 febbraio 2012 consid. 2.6.; STCA 38.2008.41 del 4 dicembre 2008 consid. 2.4.).

Il Tribunale federale delle assicurazioni (TFA; dal 1° gennaio 2007 Tribunale federale) ha stabilito che, di principio, un atto amministrativo informale avente però carattere di decisione sostanziale dev'essere impugnato mediante ricorso entro 90 giorni (cfr.STF 8C_789/2014 del 7 settembre 2015 consid. 2.2.; STFA U 325/02 del 24 ottobre 2003; STFA C 7/02 del 14 luglio 2003, pubblicata in SVR 2004 ALV Nr. 1 pag. 1).

Giusta l'art. 6 n. 1 CEDU, ogni persona ha diritto a un'equa e pubblica udienza entro un termine ragionevole, davanti a un tribunale indipendente e imparziale costituito per legge, al fine della determinazione sia dei suoi diritti e dei suoi doveri di carattere civile, sia della fondatezza di ogni accusa penale che gli venga rivolta.

Nel campo di applicazione dell’art. 6 CEDU rientrano anche i litigi relativi a prestazioni delle assicurazioni sociali e dell’assistenza sociale (cfr. STF 8C_522/2012 del 2 novembre 2012 consid. 2.3.).

Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, confermata in DTF 122 V 54 seg. consid. 3, la pubblicità del dibattimento, imposta dall'art. 6 n. 1 CEDU ed ormai ancorata anche nella Costituzione svizzera all'art. 30 cpv. 3, dev'essere principalmente garantita nella procedura di ricorso di prima istanza (cfr. STF 8C_504/2010 del 2 febbraio 2011). Tuttavia, lo svolgimento di un pubblico dibattimento in materia di assicurazioni sociali presuppone l'esistenza di una richiesta chiara e inequivocabile di una parte nel corso della procedura ricorsuale di prima istanza (cfr. STF 8C_63/2019, 8C_65/2019 dell’11 giugno 2019 consid. 5.1.; STF 8C_528/2017 del 19 dicembre 2017 consid. 1.3., pubblicata in SJ 2018 I 275; STF 8C_186/2017 del 1° settembre 2017 consid. 2.3.; STF 8C_665/2014 del 23 marzo 2015 consid. 4; STF 9C_578/2008 del 29 maggio 2009 consid. 4.8.; DTF 122 V 55 consid. 3a con riferimenti).

Una semplice richiesta di assunzione di prove, come ad esempio istanze di audizione personale – nella misura in cui si traducono in una richiesta di interrogatorio nel senso di un’assunzione di prove, ma non invece se tendono a esporre il proprio punto di vista personale sulle risultanze probatorie davanti a un tribunale indipendente – o di interrogatorio delle parti o di testimoni, oppur richieste di sopralluogo, non bastano per creare un simile obbligo (cfr. STF 9C_903/2011 del 25 gennaio 2013 consid. 6.3.; SVR 2009 IV Nr. 22 pag. 62; DTF 125 V 38 consid. 2).

L’Alta Corte ha, inoltre, stabilito che il rifiuto di differire un'udienza pubblica fondato su motivi obiettivi non è in contrasto con il diritto federale e, in particolare, con l'art. 6 n. 1 CEDU (sul tema cfr. tuttavia DTF 136 I 279; DTF 127 V 491; STF 8C_504/2010 succitata).

In proposito cfr. pure STCA 38.2018.31 del 12 ottobre 2018 consid. 2.7.; STCA 38.2018.39 del 10 ottobre 2018 consid. 2.8.

Nella presente evenienza - contrariamente a quanto esige la giurisprudenza federale -, la ricorrente non ha formulato un'esplicita richiesta di indire un pubblico dibattimento, né una richiesta di audizione al fine di esporre il proprio punto di vista sulle risultanze probatorie, ma ha semplicemente indicato di essere a disposizione per rispondere a qualsiasi domanda (cfr. doc. I).

La medesima ha, quindi, chiesto l’assunzione di una nuova prova.

Inoltre, da una parte, in ossequio dell’art. 29 cpv. 2 Cost, l’insorgente ha potuto far valere le proprie argomentazioni per iscritto (cfr. STF 8C_550/2017 del 12 gennaio 2018).

Dall’altra, si può in ogni caso prescindere dall’indire un pubblico dibattimento allorché risulta evidente, anche senza il medesimo, in particolare che un ricorso è infondato o inammissibile (cfr.STF 8C_63/2019, 8C_65/2019 dell’11 giugno 2019 consid. 5.2.;STF 8C_528/2017 del 19 dicembre 2017, pubblicata in SJ 2018 I 275; STF 9C_350/2016 del 4 maggio 2017 consid. 1.1.; STF 8C_504/2010 del 2 febbraio 2011 consid. 1.3.; STTCA 38.2018.23 del 16 luglio 2018 consid. 2.9.).

In concreto, difettando la prova del recapito all’URC dello scritto dl 2 novembre 2018 (cfr. consid. 2.4.), l’infondatezza dell’impugnativa è risultata manifesta già al momento dell’inoltro del ricorso.

Conformemente, poi, alla costante giurisprudenza, qualora l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduca l'amministrazione o il giudice, in base a un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato (valutazione anticipata delle prove), si rinuncerà ad assumere altre prove (cfr. STF 8C_139/2019 del 18 giugno 2019 consid. 3.3.; STF 9C_847/2017 del 31 maggio 2018 consid. 5.1.; STF 9C_35/2018 del 29 marzo 2018 consid. 6; STF 9C_588/2017 del 21 novembre 2017 consid. 7.2.; STF 9C_775/2016 del 2 giugno 2017 consid. 6.4.; STF 8C_794/2016 del 28 aprile 2017 consid. 4.2.; STF 9C_737/2012 del 19 marzo 2013; STF 8C_556/2010 del 24 gennaio 2011 consid. 9), senza che ciò costituisca una lesione del diritto di essere sentito sancito dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (cfr. DTF 124 V 94 consid. 4b; 122 V 162 consid. 1d e sentenza ivi citata).

Nel caso di specie, ritenuto che i documenti già presenti all’inserto consentono al TCA di emanare il proprio giudizio, questo Tribunale ritiene che l’audizione del capoufficio dell’URC non potrebbe mettere in luce nuovi elementi concreti ai fini della risoluzione della vertenza.

Ne discende chela richiesta di assunzione di prove dell’insorgente, segnatamente l’audizione di __________ e la sua, deve essere respinta.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                          Il segretario

Daniele Cattaneo                                                 Gianluca Menghetti