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38.2019.42

Negate ind. per insolvenza per pretese salariali riferite a 03-04/2018. Licenziamento per fine 10/2018 e a seguito inf. 02/18 ricevuto IG fino al 25.10.2018. Pertanto le pretese del ricorrente non rientrano negli ultimi 4 mesi del rapporto di lavoro

Ticino · 2019-12-09 · Italiano TI
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Erwägungen (2 Absätze)

E. 2 Sono considerati salario anche gli assegni dovuti.

I contributi legali alle assicurazioni sociali devono essere prelevati dall’indennità per insolvenza. La cassa deve conteggiare i contributi prescritti con gli organi competenti e dedurre ai lavoratori la parte dei contributi da loro dovuta (cfr. art. 52 cpv. 2 LADI).

2.2.In una sentenza pubblicata in DTF 121 V 377 il Tribunale federale delle assicurazioni (TFA; dal 1° gennaio 2007 Tribunale federale: TF) ha stabilito che l’indennità per insolvenza non copre le pretese determinate da un licenziamento immediato e ingiustificato del datore di lavoro né quelle derivanti da un licenziamento in tempo inopportuno, quando il lavoratore non ha prestato un lavoro, bensì i crediti di salario fondati su di un’attività lavorativa svolta effettivamente.

L’Alta Corte ha, in particolare, precisato che per delimitare l’indennità di disoccupazione dall’indennità per insolvenza occorre chiedersi se l’assicurato, nel periodo in questione, sia idoneo al collocamento (art. 15 cpv. 1 LADI) e possa sottoporsi alle prescrizioni di controllo dell’amministrazione (art. 17 LADI). In caso affermativo l’assicurato non ha diritto alle indennità per insolvenza.

In simili condizioni colui che è stato licenziato con effetto immediato senza giusti motivi e che conseguentemente non lavora più è, in linea di principio, idoneo al collocamento. Il suo diritto alle indennità di disoccupazione deve, quindi, essere esaminato alla luce delle condizioni di cui all’art. 8 segg. LADI.

L’assicurato che, però, ha ancora dei diritti da far valere derivanti dal contratto di lavoro (salario o indennità per risoluzione anticipata del rapporto di impiego) non subisce una perdita di lavoro e non può pretendere l’indennità di disoccupazione. La cassa, tuttavia, in caso di dubbio quanto ai diritti derivanti dal contratto di lavoro, versa comunque l’indennità. Alla cassa passano le pretese dell’assicurato, compreso il privilegio legale nel fallimento, nel limite dell’indennità giornaliera da essa versata come previsto all’art. 29 cpv. 1 e 2 LADI.

2.3.   La Prassi LADI II (Indennità per insolvenza) emessa dalla Segreteria di Stato dell'economia (SECO), quale autorità di sorveglianza che deve adoperarsi per garantire un'applicazione uniforme del diritto ed impartire le istruzioni generali (cfr. art. 110 LADI; STFA C 340/00 dell’8 aprile 2004, consid. 4; STFA C 176/00 del 10 marzo 2003, consid. 3; STFA C 260/99 dell'8 agosto 2001, consid. 6b e DTF 127 V 57, consid. 3a pag. 61) nel marzo 2015 - e tuttora valida (cfr. la Prassi LADI II valida dal 1° gennaio 2019 - prevede che:

"DISTINZIONE TRA L’ID E L’II

A2L’II copre i crediti salariali dei lavoratori nei confronti dei loro datori di lavoro per il periodo in cui non potevano mettersi a disposizione del mercato del lavoro, mentre l’ID copre il mancato salario conseguente alla perdita di un impiego. L’II copre di regola esclusivamente le pretese salariali insorte da un’attività lavorativa effettivamente prestata (eccezione: cfr. A5)

A3Il criterio determinante per distinguere l'II dall'ID è il fatto che l'assicurato si sia messo a disposizione dell’ufficio di collocamento e che soddisfi le prescrizioni di controllo. L’assicurato ha diritto all’ID se è effettivamente o giuridicamente in disoccupazione e, di conseguenza, è iscritto alla disoccupazione per trovare un'occupazione e osserva le prescrizioni di controllo. Se sussistono dubbi giustificati sull’esistenza, per il periodo della perdita di lavoro, di pretese dell’assicurato nei confronti del suo ultimo datore di lavoro riguardanti il salario durante il periodo di disdetta o il risarcimento in seguito a risoluzione immediata del rapporto di lavoro, oppure sul soddisfacimento di tali pretese, è l’ID che viene versata all’assicurato in virtù dell’art. 29 cpv. 1 LADI. Tutti i diritti dell’assicurato vengono trasferiti alla cassa, compreso il privilegio legale (cfr. Prassi LADI ID C198 segg.)

A4L’II non copre le pretese determinate da un licenziamento immediato e ingiustificato del lavoratore (DTF 8C_244/2007 del 17.3.2008; DTF 132 V 82; TFA C109/02 del 10.1.2003; DTF 121 V 377). ()”

Sulla portata delle direttive amministrative, cfr. DTF 132 V 121 consid. 4.4 pag. 125; STF 8C_742/2014 del 4 maggio 2015 consid. 1.3.; STF 9C_141/2012 del 16 aprile 2012; STF 2C_105/2009 del 18 settembre 2009; STF E 1/06 del 26 luglio 2007 consid. 4.3).

E. 2.2 In una sentenza pubblicata in DTF 121 V 377 il

Tribunale federale delle assicurazioni (TFA; dal 1° gennaio 2007 Tribunale

federale: TF) ha stabilito che l’indennità per insolvenza non copre le pretese

determinate da un licenziamento immediato e ingiustificato del datore di lavoro

né quelle derivanti da un licenziamento in tempo inopportuno, quando il

lavoratore non ha prestato un lavoro, bensì i crediti di salario fondati su di

un’attività lavorativa svolta effettivamente.

L’Alta Corte ha, in

particolare, precisato che per delimitare l’indennità di disoccupazione

dall’indennità per insolvenza occorre chiedersi se l’assicurato, nel periodo in

questione, sia idoneo al collocamento (art. 15 cpv. 1 LADI) e possa sottoporsi

alle prescrizioni di controllo dell’amministrazione (art. 17 LADI). In caso

affermativo l’assicurato non ha diritto alle indennità per insolvenza.

In simili condizioni colui che

è stato licenziato con effetto immediato senza giusti motivi e che

conseguentemente non lavora più è, in linea di principio, idoneo al

collocamento. Il suo diritto alle indennità di disoccupazione deve, quindi,

essere esaminato alla luce delle condizioni di cui all’art. 8 segg. LADI.

L’assicurato che, però, ha

ancora dei diritti da far valere derivanti dal contratto di lavoro (salario o

indennità per risoluzione anticipata del rapporto di impiego) non subisce una

perdita di lavoro e non può pretendere l’indennità di disoccupazione. La cassa,

tuttavia, in caso di dubbio quanto ai diritti derivanti dal contratto di

lavoro, versa comunque l’indennità. Alla cassa passano le pretese

dell’assicurato, compreso il privilegio legale nel fallimento, nel limite

dell’indennità giornaliera da essa versata come previsto all’art. 29 cpv. 1 e 2

LADI.

2.3.   La

Prassi LADI II (Indennità per insolvenza) emessa dalla Segreteria di Stato

dell'economia (SECO), quale autorità di sorveglianza che deve adoperarsi per

garantire un'applicazione uniforme del diritto ed impartire le istruzioni

generali (cfr. art. 110 LADI; STFA C 340/00 dell’8 aprile 2004, consid. 4; STFA

C 176/00 del 10 marzo 2003, consid. 3; STFA C 260/99 dell'8 agosto 2001,

consid. 6b e DTF 127 V 57, consid. 3a pag. 61) nel marzo 2015 - e tuttora

valida (cfr. la Prassi LADI II valida dal 1° gennaio 2019 - prevede che:

"

DISTINZIONE TRA L’ID E L’II

A2

L’II

copre i crediti salariali dei lavoratori nei confronti dei loro datori di

lavoro per il periodo in cui non potevano mettersi a disposizione del mercato

del lavoro, mentre l’ID copre il mancato salario conseguente alla perdita di un

impiego. L’II copre di regola esclusivamente le pretese salariali insorte da

un’attività lavorativa effettivamente prestata (eccezione: cfr. A5)

A3

Il

criterio determinante per distinguere l'II dall'ID è il fatto che l'assicurato

si sia messo a disposizione dell’ufficio di collocamento e che soddisfi le

prescrizioni di controllo. L’assicurato ha diritto all’ID se è effettivamente o

giuridicamente in disoccupazione e, di conseguenza, è iscritto alla

disoccupazione per trovare un'occupazione e osserva le prescrizioni di controllo.

Se sussistono dubbi giustificati sull’esistenza, per il periodo della perdita

di lavoro, di pretese dell’assicurato nei confronti del suo ultimo datore di

lavoro riguardanti il salario durante il periodo di disdetta o il risarcimento

in seguito a risoluzione immediata del rapporto di lavoro, oppure sul

soddisfacimento di tali pretese, è l’ID che viene versata all’assicurato in

virtù dell’art. 29 cpv. 1 LADI. Tutti i diritti dell’assicurato vengono

trasferiti alla cassa, compreso il privilegio legale (cfr. Prassi LADI ID C198

segg.)

A4

L’II non

copre le pretese determinate da un licenziamento immediato e ingiustificato del

lavoratore (DTF 8C_244/2007 del 17.3.2008; DTF 132 V 82; TFA C109/02 del

10.1.2003; DTF 121 V 377). (…)”

Sulla

portata delle direttive amministrative, cfr. DTF 132 V 121 consid. 4.4 pag.

125; STF 8C_742/2014 del 4 maggio 2015 consid. 1.3.; STF 9C_141/2012 del 16

aprile 2012; STF 2C_105/2009 del 18 settembre 2009; STF E 1/06 del 26 luglio

2007 consid. 4.3).

2.4.   Nella presente fattispecie

emerge dagli atti dell’incarto che RI 1 ha lavorato per la __________ dal 1°

settembre 2017 al 31 ottobre 2018 (cfr. doc. 63-64).

Egli è stato licenziato il

13 settembre 2018 per il 31 ottobre 2018 (cfr. doc. 26).

A seguito di un infortunio

subito il 6 febbraio 2018 l’assicurato è stato posto al beneficio di indennità

versate dall’assicuratore contro gli infortuni fino al 25 ottobre 2018 (cfr.

doc. 21).

L’assicurato, l’11 aprile

2019, ha presentato una domanda per insolvenza facendo valere crediti salariali

di fr. 6'294.90 relativi al mese di aprile 2018 e agli straordinari per il mese

di marzo 2018 (cfr. doc. 18-19).

Come visto, l’indennità

per insolvenza copre i crediti salariali concernenti gli ultimi quattro mesi

del rapporto di lavoro (cfr. consid. 2.1 in fine).

Nel caso concreto si

tratta del periodo 1° luglio - 31 ottobre 2018 nel quale egli è stato

indennizzato dall’assicuratore contro gli infortuni. Il ricorrente non fa

peraltro valere pretese relative a quel periodo non indennizzante

dall’assicuratore contro gli infortuni (cfr. B. Rubin, “Commentaire de la loi

sur l’assurance-chômage”. Ed. Schlthess 2014 pag. 431, nr. 16: “En cas de

versement de prestations d’une assurances consécutivement à une incapacité de

travail, l’indemnité ne peut être versée que pour la part de la perte de gain

non couverte par ladite assurance.”)

A ragione dunque la Cassa

ha respinto la richiesta dell’assicurato in quanto le sue pretese salariali si

riferiscono a un periodo (aprile 2018 e in parte marzo 2018) antecedente gli

ultimi quattro mesi del rapporto di lavoro.

La decisione su

opposizione del 7 giugno 2019 deve pertanto essere confermata.

Dispositiv
  1. dichiara e pronuncia Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni Il presidente                                                          Il segretario Daniele Cattaneo                                                 Gianluca Menghetti
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Incarto n.38.2019.42

dc/sc

Lugano

9 dicembre 2019

In nomedella Repubblica e CantoneTicino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 2 luglio 2019 di

RI 1

contro

la decisione su opposizione del 7 giugno 2019 emanata da

Cassa cantonale di assicurazione contro la disoccupazione,6501 Bellinzona

in materia di assicurazione contro la disoccupazione

ritenuto,in fatto

L’amministrazione ha così motivato la propria decisione su opposizione:

1.2.   Contro la decisione su opposizione l’assicurato ha inoltrato un ricorso al TCA nel quale postula il versamento dell’indennità per insolvenza rilevando:

1.3.   Nella sua risposta di causa del 7 agosto 2019 la Cassa propone di respingere il ricorso e osserva:

in diritto

2.1.   Oggetto del contendere è la questione di sapere se la Cassa abbia a ragione o meno negato al ricorrente il diritto alle indennità per insolvenza per il mese di aprile 2018 e per gli straordinari relativi al mese di marzo 2018 (cfr. doc. B).

Secondo l’art. 51 cpv. 1 LADI i lavoratori soggetti all’obbligo di contribuzione, al servizio di datori di lavoro che sottostanno in Svizzera ad una procedura d’esecuzione forzata o che occupano in Svizzera lavoratori, hanno diritto all’indennità per insolvenza se:

a.   il loro datore di lavoro è stato dichiarato in fallimento e se a quel momento vantano crediti salariali oppure

b.   il fallimento non viene dichiarato soltanto perché in seguito a manifesto indebitamento del datore di lavoro nessun creditore è disposto ad anticipare le spese o

c.   hanno presentato, contro il datore di lavoro, una domanda di pignoramento per crediti salariali.

Non hanno diritto all'indennità per insolvenza le persone che, in qualità di soci, di membri di un organo dirigente dell'azienda o finanziariamente partecipi della società, prendono parte alle decisioni del datore di lavoro o possono esercitarvi un influsso considerevole, nonché i loro coniugi che lavorano nell'azienda (cfr. art. 51 cpv. 2 LADI).

Secondo l’art. 52 cpv. 1 LADI l’indennità per insolvenza copre i crediti salariali concernenti gli ultimi quattro mesi del rapporto di lavoro prima della dichiarazione di fallimento e gli eventuali crediti salariali per le prestazioni lavorative dopo la dichiarazione di fallimento, tuttavia, per ogni mese, fino a concorrenza dell’importo massimo di cui all’articolo 3 capoverso

2. Sono considerati salario anche gli assegni dovuti.

I contributi legali alle assicurazioni sociali devono essere prelevati dall’indennità per insolvenza. La cassa deve conteggiare i contributi prescritti con gli organi competenti e dedurre ai lavoratori la parte dei contributi da loro dovuta (cfr. art. 52 cpv. 2 LADI).

2.2.In una sentenza pubblicata in DTF 121 V 377 il Tribunale federale delle assicurazioni (TFA; dal 1° gennaio 2007 Tribunale federale: TF) ha stabilito che l’indennità per insolvenza non copre le pretese determinate da un licenziamento immediato e ingiustificato del datore di lavoro né quelle derivanti da un licenziamento in tempo inopportuno, quando il lavoratore non ha prestato un lavoro, bensì i crediti di salario fondati su di un’attività lavorativa svolta effettivamente.

L’Alta Corte ha, in particolare, precisato che per delimitare l’indennità di disoccupazione dall’indennità per insolvenza occorre chiedersi se l’assicurato, nel periodo in questione, sia idoneo al collocamento (art. 15 cpv. 1 LADI) e possa sottoporsi alle prescrizioni di controllo dell’amministrazione (art. 17 LADI). In caso affermativo l’assicurato non ha diritto alle indennità per insolvenza.

In simili condizioni colui che è stato licenziato con effetto immediato senza giusti motivi e che conseguentemente non lavora più è, in linea di principio, idoneo al collocamento. Il suo diritto alle indennità di disoccupazione deve, quindi, essere esaminato alla luce delle condizioni di cui all’art. 8 segg. LADI.

L’assicurato che, però, ha ancora dei diritti da far valere derivanti dal contratto di lavoro (salario o indennità per risoluzione anticipata del rapporto di impiego) non subisce una perdita di lavoro e non può pretendere l’indennità di disoccupazione. La cassa, tuttavia, in caso di dubbio quanto ai diritti derivanti dal contratto di lavoro, versa comunque l’indennità. Alla cassa passano le pretese dell’assicurato, compreso il privilegio legale nel fallimento, nel limite dell’indennità giornaliera da essa versata come previsto all’art. 29 cpv. 1 e 2 LADI.

2.3.   La Prassi LADI II (Indennità per insolvenza) emessa dalla Segreteria di Stato dell'economia (SECO), quale autorità di sorveglianza che deve adoperarsi per garantire un'applicazione uniforme del diritto ed impartire le istruzioni generali (cfr. art. 110 LADI; STFA C 340/00 dell’8 aprile 2004, consid. 4; STFA C 176/00 del 10 marzo 2003, consid. 3; STFA C 260/99 dell'8 agosto 2001, consid. 6b e DTF 127 V 57, consid. 3a pag. 61) nel marzo 2015 - e tuttora valida (cfr. la Prassi LADI II valida dal 1° gennaio 2019 - prevede che:

"DISTINZIONE TRA L’ID E L’II

A2L’II copre i crediti salariali dei lavoratori nei confronti dei loro datori di lavoro per il periodo in cui non potevano mettersi a disposizione del mercato del lavoro, mentre l’ID copre il mancato salario conseguente alla perdita di un impiego. L’II copre di regola esclusivamente le pretese salariali insorte da un’attività lavorativa effettivamente prestata (eccezione: cfr. A5)

A3Il criterio determinante per distinguere l'II dall'ID è il fatto che l'assicurato si sia messo a disposizione dell’ufficio di collocamento e che soddisfi le prescrizioni di controllo. L’assicurato ha diritto all’ID se è effettivamente o giuridicamente in disoccupazione e, di conseguenza, è iscritto alla disoccupazione per trovare un'occupazione e osserva le prescrizioni di controllo. Se sussistono dubbi giustificati sull’esistenza, per il periodo della perdita di lavoro, di pretese dell’assicurato nei confronti del suo ultimo datore di lavoro riguardanti il salario durante il periodo di disdetta o il risarcimento in seguito a risoluzione immediata del rapporto di lavoro, oppure sul soddisfacimento di tali pretese, è l’ID che viene versata all’assicurato in virtù dell’art. 29 cpv. 1 LADI. Tutti i diritti dell’assicurato vengono trasferiti alla cassa, compreso il privilegio legale (cfr. Prassi LADI ID C198 segg.)

A4L’II non copre le pretese determinate da un licenziamento immediato e ingiustificato del lavoratore (DTF 8C_244/2007 del 17.3.2008; DTF 132 V 82; TFA C109/02 del 10.1.2003; DTF 121 V 377). ()”

Sulla portata delle direttive amministrative, cfr. DTF 132 V 121 consid. 4.4 pag. 125; STF 8C_742/2014 del 4 maggio 2015 consid. 1.3.; STF 9C_141/2012 del 16 aprile 2012; STF 2C_105/2009 del 18 settembre 2009; STF E 1/06 del 26 luglio 2007 consid. 4.3).

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                          Il segretario

Daniele Cattaneo                                                 Gianluca Menghetti