Erwägungen (2 Absätze)
E. 2 Sono considerati salario anche gli assegni dovuti.
I contributi legali alle assicurazioni sociali devono essere prelevati dallindennità per insolvenza. La cassa deve conteggiare i contributi prescritti con gli organi competenti e dedurre ai lavoratori la parte dei contributi da loro dovuta (cfr. art. 52 cpv. 2 LADI).
2.2.In una sentenza pubblicata in DTF 121 V 377 il Tribunale federale delle assicurazioni (TFA; dal 1° gennaio 2007 Tribunale federale: TF) ha stabilito che lindennità per insolvenza non copre le pretese determinate da un licenziamento immediato e ingiustificato del datore di lavoro né quelle derivanti da un licenziamento in tempo inopportuno, quando il lavoratore non ha prestato un lavoro, bensì i crediti di salario fondati su di unattività lavorativa svolta effettivamente.
LAlta Corte ha, in particolare, precisato che per delimitare lindennità di disoccupazione dallindennità per insolvenza occorre chiedersi se lassicurato, nel periodo in questione, sia idoneo al collocamento (art. 15 cpv. 1 LADI) e possa sottoporsi alle prescrizioni di controllo dellamministrazione (art. 17 LADI). In caso affermativo lassicurato non ha diritto alle indennità per insolvenza.
In simili condizioni colui che è stato licenziato con effetto immediato senza giusti motivi e che conseguentemente non lavora più è, in linea di principio, idoneo al collocamento. Il suo diritto alle indennità di disoccupazione deve, quindi, essere esaminato alla luce delle condizioni di cui allart. 8 segg. LADI.
Lassicurato che, però, ha ancora dei diritti da far valere derivanti dal contratto di lavoro (salario o indennità per risoluzione anticipata del rapporto di impiego) non subisce una perdita di lavoro e non può pretendere lindennità di disoccupazione. La cassa, tuttavia, in caso di dubbio quanto ai diritti derivanti dal contratto di lavoro, versa comunque lindennità. Alla cassa passano le pretese dellassicurato, compreso il privilegio legale nel fallimento, nel limite dellindennità giornaliera da essa versata come previsto allart. 29 cpv. 1 e 2 LADI.
2.3. La Prassi LADI II (Indennità per insolvenza) emessa dalla Segreteria di Stato dell'economia (SECO), quale autorità di sorveglianza che deve adoperarsi per garantire un'applicazione uniforme del diritto ed impartire le istruzioni generali (cfr. art. 110 LADI; STFA C 340/00 dell8 aprile 2004, consid. 4; STFA C 176/00 del 10 marzo 2003, consid. 3; STFA C 260/99 dell'8 agosto 2001, consid. 6b e DTF 127 V 57, consid. 3a pag. 61) nel marzo 2015 - e tuttora valida (cfr. la Prassi LADI II valida dal 1° gennaio 2019 - prevede che:
"DISTINZIONE TRA LID E LII
A2LII copre i crediti salariali dei lavoratori nei confronti dei loro datori di lavoro per il periodo in cui non potevano mettersi a disposizione del mercato del lavoro, mentre lID copre il mancato salario conseguente alla perdita di un impiego. LII copre di regola esclusivamente le pretese salariali insorte da unattività lavorativa effettivamente prestata (eccezione: cfr. A5)
A3Il criterio determinante per distinguere l'II dall'ID è il fatto che l'assicurato si sia messo a disposizione dellufficio di collocamento e che soddisfi le prescrizioni di controllo. Lassicurato ha diritto allID se è effettivamente o giuridicamente in disoccupazione e, di conseguenza, è iscritto alla disoccupazione per trovare un'occupazione e osserva le prescrizioni di controllo. Se sussistono dubbi giustificati sullesistenza, per il periodo della perdita di lavoro, di pretese dellassicurato nei confronti del suo ultimo datore di lavoro riguardanti il salario durante il periodo di disdetta o il risarcimento in seguito a risoluzione immediata del rapporto di lavoro, oppure sul soddisfacimento di tali pretese, è lID che viene versata allassicurato in virtù dellart. 29 cpv. 1 LADI. Tutti i diritti dellassicurato vengono trasferiti alla cassa, compreso il privilegio legale (cfr. Prassi LADI ID C198 segg.)
A4LII non copre le pretese determinate da un licenziamento immediato e ingiustificato del lavoratore (DTF 8C_244/2007 del 17.3.2008; DTF 132 V 82; TFA C109/02 del 10.1.2003; DTF 121 V 377). ()
Sulla portata delle direttive amministrative, cfr. DTF 132 V 121 consid. 4.4 pag. 125; STF 8C_742/2014 del 4 maggio 2015 consid. 1.3.; STF 9C_141/2012 del 16 aprile 2012; STF 2C_105/2009 del 18 settembre 2009; STF E 1/06 del 26 luglio 2007 consid. 4.3).
E. 2.2 In una sentenza pubblicata in DTF 121 V 377 il
Tribunale federale delle assicurazioni (TFA; dal 1° gennaio 2007 Tribunale
federale: TF) ha stabilito che l’indennità per insolvenza non copre le pretese
determinate da un licenziamento immediato e ingiustificato del datore di lavoro
né quelle derivanti da un licenziamento in tempo inopportuno, quando il
lavoratore non ha prestato un lavoro, bensì i crediti di salario fondati su di
un’attività lavorativa svolta effettivamente.
L’Alta Corte ha, in
particolare, precisato che per delimitare l’indennità di disoccupazione
dall’indennità per insolvenza occorre chiedersi se l’assicurato, nel periodo in
questione, sia idoneo al collocamento (art. 15 cpv. 1 LADI) e possa sottoporsi
alle prescrizioni di controllo dell’amministrazione (art. 17 LADI). In caso
affermativo l’assicurato non ha diritto alle indennità per insolvenza.
In simili condizioni colui che
è stato licenziato con effetto immediato senza giusti motivi e che
conseguentemente non lavora più è, in linea di principio, idoneo al
collocamento. Il suo diritto alle indennità di disoccupazione deve, quindi,
essere esaminato alla luce delle condizioni di cui all’art. 8 segg. LADI.
L’assicurato che, però, ha
ancora dei diritti da far valere derivanti dal contratto di lavoro (salario o
indennità per risoluzione anticipata del rapporto di impiego) non subisce una
perdita di lavoro e non può pretendere l’indennità di disoccupazione. La cassa,
tuttavia, in caso di dubbio quanto ai diritti derivanti dal contratto di
lavoro, versa comunque l’indennità. Alla cassa passano le pretese
dell’assicurato, compreso il privilegio legale nel fallimento, nel limite
dell’indennità giornaliera da essa versata come previsto all’art. 29 cpv. 1 e 2
LADI.
2.3. La
Prassi LADI II (Indennità per insolvenza) emessa dalla Segreteria di Stato
dell'economia (SECO), quale autorità di sorveglianza che deve adoperarsi per
garantire un'applicazione uniforme del diritto ed impartire le istruzioni
generali (cfr. art. 110 LADI; STFA C 340/00 dell’8 aprile 2004, consid. 4; STFA
C 176/00 del 10 marzo 2003, consid. 3; STFA C 260/99 dell'8 agosto 2001,
consid. 6b e DTF 127 V 57, consid. 3a pag. 61) nel marzo 2015 - e tuttora
valida (cfr. la Prassi LADI II valida dal 1° gennaio 2019 - prevede che:
"
DISTINZIONE TRA L’ID E L’II
A2
L’II
copre i crediti salariali dei lavoratori nei confronti dei loro datori di
lavoro per il periodo in cui non potevano mettersi a disposizione del mercato
del lavoro, mentre l’ID copre il mancato salario conseguente alla perdita di un
impiego. L’II copre di regola esclusivamente le pretese salariali insorte da
un’attività lavorativa effettivamente prestata (eccezione: cfr. A5)
A3
Il
criterio determinante per distinguere l'II dall'ID è il fatto che l'assicurato
si sia messo a disposizione dell’ufficio di collocamento e che soddisfi le
prescrizioni di controllo. L’assicurato ha diritto all’ID se è effettivamente o
giuridicamente in disoccupazione e, di conseguenza, è iscritto alla
disoccupazione per trovare un'occupazione e osserva le prescrizioni di controllo.
Se sussistono dubbi giustificati sull’esistenza, per il periodo della perdita
di lavoro, di pretese dell’assicurato nei confronti del suo ultimo datore di
lavoro riguardanti il salario durante il periodo di disdetta o il risarcimento
in seguito a risoluzione immediata del rapporto di lavoro, oppure sul
soddisfacimento di tali pretese, è l’ID che viene versata all’assicurato in
virtù dell’art. 29 cpv. 1 LADI. Tutti i diritti dell’assicurato vengono
trasferiti alla cassa, compreso il privilegio legale (cfr. Prassi LADI ID C198
segg.)
A4
L’II non
copre le pretese determinate da un licenziamento immediato e ingiustificato del
lavoratore (DTF 8C_244/2007 del 17.3.2008; DTF 132 V 82; TFA C109/02 del
10.1.2003; DTF 121 V 377). (…)”
Sulla
portata delle direttive amministrative, cfr. DTF 132 V 121 consid. 4.4 pag.
125; STF 8C_742/2014 del 4 maggio 2015 consid. 1.3.; STF 9C_141/2012 del 16
aprile 2012; STF 2C_105/2009 del 18 settembre 2009; STF E 1/06 del 26 luglio
2007 consid. 4.3).
2.4. Nella presente fattispecie
emerge dagli atti dell’incarto che RI 1 ha lavorato per la __________ dal 1°
settembre 2017 al 31 ottobre 2018 (cfr. doc. 63-64).
Egli è stato licenziato il
13 settembre 2018 per il 31 ottobre 2018 (cfr. doc. 26).
A seguito di un infortunio
subito il 6 febbraio 2018 l’assicurato è stato posto al beneficio di indennità
versate dall’assicuratore contro gli infortuni fino al 25 ottobre 2018 (cfr.
doc. 21).
L’assicurato, l’11 aprile
2019, ha presentato una domanda per insolvenza facendo valere crediti salariali
di fr. 6'294.90 relativi al mese di aprile 2018 e agli straordinari per il mese
di marzo 2018 (cfr. doc. 18-19).
Come visto, l’indennità
per insolvenza copre i crediti salariali concernenti gli ultimi quattro mesi
del rapporto di lavoro (cfr. consid. 2.1 in fine).
Nel caso concreto si
tratta del periodo 1° luglio - 31 ottobre 2018 nel quale egli è stato
indennizzato dall’assicuratore contro gli infortuni. Il ricorrente non fa
peraltro valere pretese relative a quel periodo non indennizzante
dall’assicuratore contro gli infortuni (cfr. B. Rubin, “Commentaire de la loi
sur l’assurance-chômage”. Ed. Schlthess 2014 pag. 431, nr. 16: “En cas de
versement de prestations d’une assurances consécutivement à une incapacité de
travail, l’indemnité ne peut être versée que pour la part de la perte de gain
non couverte par ladite assurance.”)
A ragione dunque la Cassa
ha respinto la richiesta dell’assicurato in quanto le sue pretese salariali si
riferiscono a un periodo (aprile 2018 e in parte marzo 2018) antecedente gli
ultimi quattro mesi del rapporto di lavoro.
La decisione su
opposizione del 7 giugno 2019 deve pertanto essere confermata.
Dispositiv
- dichiara e pronuncia Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni Il presidente Il segretario Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Incarto n.38.2019.42
dc/sc
Lugano
9 dicembre 2019
In nomedella Repubblica e CantoneTicino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 2 luglio 2019 di
RI 1
contro
la decisione su opposizione del 7 giugno 2019 emanata da
Cassa cantonale di assicurazione contro la disoccupazione,6501 Bellinzona
in materia di assicurazione contro la disoccupazione
ritenuto,in fatto
Lamministrazione ha così motivato la propria decisione su opposizione:
1.2. Contro la decisione su opposizione lassicurato ha inoltrato un ricorso al TCA nel quale postula il versamento dellindennità per insolvenza rilevando:
1.3. Nella sua risposta di causa del 7 agosto 2019 la Cassa propone di respingere il ricorso e osserva:
in diritto
2.1. Oggetto del contendere è la questione di sapere se la Cassa abbia a ragione o meno negato al ricorrente il diritto alle indennità per insolvenza per il mese di aprile 2018 e per gli straordinari relativi al mese di marzo 2018 (cfr. doc. B).
Secondo lart. 51 cpv. 1 LADI i lavoratori soggetti allobbligo di contribuzione, al servizio di datori di lavoro che sottostanno in Svizzera ad una procedura desecuzione forzata o che occupano in Svizzera lavoratori, hanno diritto allindennità per insolvenza se:
a. il loro datore di lavoro è stato dichiarato in fallimento e se a quel momento vantano crediti salariali oppure
b. il fallimento non viene dichiarato soltanto perché in seguito a manifesto indebitamento del datore di lavoro nessun creditore è disposto ad anticipare le spese o
c. hanno presentato, contro il datore di lavoro, una domanda di pignoramento per crediti salariali.
Non hanno diritto all'indennità per insolvenza le persone che, in qualità di soci, di membri di un organo dirigente dell'azienda o finanziariamente partecipi della società, prendono parte alle decisioni del datore di lavoro o possono esercitarvi un influsso considerevole, nonché i loro coniugi che lavorano nell'azienda (cfr. art. 51 cpv. 2 LADI).
Secondo lart. 52 cpv. 1 LADI lindennità per insolvenza copre i crediti salariali concernenti gli ultimi quattro mesi del rapporto di lavoro prima della dichiarazione di fallimento e gli eventuali crediti salariali per le prestazioni lavorative dopo la dichiarazione di fallimento, tuttavia, per ogni mese, fino a concorrenza dellimporto massimo di cui allarticolo 3 capoverso
2. Sono considerati salario anche gli assegni dovuti.
I contributi legali alle assicurazioni sociali devono essere prelevati dallindennità per insolvenza. La cassa deve conteggiare i contributi prescritti con gli organi competenti e dedurre ai lavoratori la parte dei contributi da loro dovuta (cfr. art. 52 cpv. 2 LADI).
2.2.In una sentenza pubblicata in DTF 121 V 377 il Tribunale federale delle assicurazioni (TFA; dal 1° gennaio 2007 Tribunale federale: TF) ha stabilito che lindennità per insolvenza non copre le pretese determinate da un licenziamento immediato e ingiustificato del datore di lavoro né quelle derivanti da un licenziamento in tempo inopportuno, quando il lavoratore non ha prestato un lavoro, bensì i crediti di salario fondati su di unattività lavorativa svolta effettivamente.
LAlta Corte ha, in particolare, precisato che per delimitare lindennità di disoccupazione dallindennità per insolvenza occorre chiedersi se lassicurato, nel periodo in questione, sia idoneo al collocamento (art. 15 cpv. 1 LADI) e possa sottoporsi alle prescrizioni di controllo dellamministrazione (art. 17 LADI). In caso affermativo lassicurato non ha diritto alle indennità per insolvenza.
In simili condizioni colui che è stato licenziato con effetto immediato senza giusti motivi e che conseguentemente non lavora più è, in linea di principio, idoneo al collocamento. Il suo diritto alle indennità di disoccupazione deve, quindi, essere esaminato alla luce delle condizioni di cui allart. 8 segg. LADI.
Lassicurato che, però, ha ancora dei diritti da far valere derivanti dal contratto di lavoro (salario o indennità per risoluzione anticipata del rapporto di impiego) non subisce una perdita di lavoro e non può pretendere lindennità di disoccupazione. La cassa, tuttavia, in caso di dubbio quanto ai diritti derivanti dal contratto di lavoro, versa comunque lindennità. Alla cassa passano le pretese dellassicurato, compreso il privilegio legale nel fallimento, nel limite dellindennità giornaliera da essa versata come previsto allart. 29 cpv. 1 e 2 LADI.
2.3. La Prassi LADI II (Indennità per insolvenza) emessa dalla Segreteria di Stato dell'economia (SECO), quale autorità di sorveglianza che deve adoperarsi per garantire un'applicazione uniforme del diritto ed impartire le istruzioni generali (cfr. art. 110 LADI; STFA C 340/00 dell8 aprile 2004, consid. 4; STFA C 176/00 del 10 marzo 2003, consid. 3; STFA C 260/99 dell'8 agosto 2001, consid. 6b e DTF 127 V 57, consid. 3a pag. 61) nel marzo 2015 - e tuttora valida (cfr. la Prassi LADI II valida dal 1° gennaio 2019 - prevede che:
"DISTINZIONE TRA LID E LII
A2LII copre i crediti salariali dei lavoratori nei confronti dei loro datori di lavoro per il periodo in cui non potevano mettersi a disposizione del mercato del lavoro, mentre lID copre il mancato salario conseguente alla perdita di un impiego. LII copre di regola esclusivamente le pretese salariali insorte da unattività lavorativa effettivamente prestata (eccezione: cfr. A5)
A3Il criterio determinante per distinguere l'II dall'ID è il fatto che l'assicurato si sia messo a disposizione dellufficio di collocamento e che soddisfi le prescrizioni di controllo. Lassicurato ha diritto allID se è effettivamente o giuridicamente in disoccupazione e, di conseguenza, è iscritto alla disoccupazione per trovare un'occupazione e osserva le prescrizioni di controllo. Se sussistono dubbi giustificati sullesistenza, per il periodo della perdita di lavoro, di pretese dellassicurato nei confronti del suo ultimo datore di lavoro riguardanti il salario durante il periodo di disdetta o il risarcimento in seguito a risoluzione immediata del rapporto di lavoro, oppure sul soddisfacimento di tali pretese, è lID che viene versata allassicurato in virtù dellart. 29 cpv. 1 LADI. Tutti i diritti dellassicurato vengono trasferiti alla cassa, compreso il privilegio legale (cfr. Prassi LADI ID C198 segg.)
A4LII non copre le pretese determinate da un licenziamento immediato e ingiustificato del lavoratore (DTF 8C_244/2007 del 17.3.2008; DTF 132 V 82; TFA C109/02 del 10.1.2003; DTF 121 V 377). ()
Sulla portata delle direttive amministrative, cfr. DTF 132 V 121 consid. 4.4 pag. 125; STF 8C_742/2014 del 4 maggio 2015 consid. 1.3.; STF 9C_141/2012 del 16 aprile 2012; STF 2C_105/2009 del 18 settembre 2009; STF E 1/06 del 26 luglio 2007 consid. 4.3).
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario
Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti