Erwägungen (1 Absätze)
E. 3.2 In merito alle modalità con le quali bisogna effettuare le ricerche di lavoro, il TCA ricorda innanzitutto che secondo l'art. 17 cpv. 1 in fine LADI, l'assicurato devecomprovareil suo impegno per trovare un nuovo posto di lavoro, fornendo al servizio competente le prove relative agli sforzi intrapresi a tal fine (cfr. art. 26 cpv. 2 e cpv. 2 bis OADI; cfr. STFA C 280/01 del 23 gennaio 2003; DLA 1988 p. 95; DTF 120 V 74).
La legge non prevede nessun modo particolare per svolgere le ricerche: esse possono così venire effettuate sia per iscritto, sia presentandosi personalmente presso i diversi datori di lavoro, sia per telefono. Ciò che importa è che l'assicurato, alla fine di ogni periodo di controllo, sia in grado di dimostrare al servizio competente d'avere realmente compiuto gli sforzi da lui indicati (cfr. STFA del 29 gennaio 1992 nella causa E. R., non pubblicata).
Concretamente ciò significa che, in caso di ricerca scritta, l'assicurato dovrà consegnare all'amministrazione la fotocopia della sua offerta o della risposta del datore di lavoro interpellato o rendere in altro modo assolutamente credibile l'avvenuta ricerca.
In caso di ricerca personale il disoccupato non può limitarsi a un puro e semplice elenco dei datori di lavoro presso i quali avrebbe compiuto delle ricerche, ma è necessario che il datore di lavoro interpellato attesti, apponendo il suo "timbro" sul formulario (cfr. DTF 120 V 74) o in qualsiasi altra forma scritta, che la ricerca di lavoro è realmente avvenuta (cfr. STCA del 28 gennaio 1987 nella causa S. P., AD 5/87).
Inoltre deve essere indicata in modo preciso la data completa in cui il disoccupato si è proposto per un determinato impiego (cfr. STFA del 14 dicembre 1999 nella causa P., pubblicata in DLA 2000 pag. 118).
L'assicurato potrà servirsi dell'apposito formulario messo a disposizione dalla SECO (dal 1° luglio 1999 la Segreteria di Stato dell'economia ha sostituito lUfficio federale dello sviluppo economico e del lavoro).
In caso di rifiuto del datore di lavoro di apporre "il timbro", il disoccupato potrà comunque limitarsi ad annotare sul formulario l'avvenuta ricerca segnalando al servizio competente tale rifiuto.
Infine, in caso di ricerca telefonica, secondo la giurisprudenza federale, l'assicurato deve, di regola, confermare l'avvenuta ricerca mediante una successiva conferma per iscritto (cfr. DLA 1988 pag. 95).
In una sentenza del 20 marzo 2000, pubblicata in DLA 2000pag. 156 segg., il TFA ha ritenuto che viola l'obbligo di ridurre il danno l'assicurato che effettua le ricerche di lavoro esclusivamente per telefono.
2.5.Secondo l'art. 30 cpv. 3 LADI la durata della sospensione è determinata in base alla gravità della colpa e ammonta, per ogni motivo di sospensione a 60 giorni al massimo o, nel caso di cui al capoverso 1 lettera g, a 25 giorni.
La sospensione dal diritto all'indennità va da 1 a 15 giorni in caso di colpa lieve, da 16 a 30 giorni in caso di colpa mediamente grave e da 31 a 60 in caso di colpa grave(cfr. cfr. art. 45 cpv. 3 OADI in vigore dal 1° aprile 2011; 45 cpv. 2 vOADI).
La sua durata è determinata secondo la gravità della colpa(cfr. art. 30 cpv. 3 LADI), soggiace in altre parole al principio della proporzionalità (cfr. DTF 123 V 151-155).
In virtù dell'art. 45 cpv. 5 OADI, se l'assicurato è ripetutamente sospeso dal diritto all'indennità, la durata della sospensione è prolungata in modo adeguato. Per determinare il prolungamento sono prese in considerazione le sospensioni degli ultimi due anni.
Nella già citata sentenza 8C_589/2009 del 28 giugno 2010 il Tribunale federale ha ricordato che "la gravité de la faute dépend de l'ensemble des circonstances du cas, en particulier des recherches d'emploi qui peuvent être mises au crédit de l'assuré malgré le caractère globalement insuffisant de ses démarches, ou encore d'éventuelles instructions de l'ORP qu'il n'aurait pas suivies en dépit de leur pertinence".
Per quel che attiene alla sospensione dal diritto all'indennità di disoccupazione fondata sull'art. 30 cpv. 1 lett. c LADI, la prassi amministrativa prevede una sanzione da 4 a 6 giorni per mancate ricerche di lavoro e una sanzione da 3 a 4 giorni per insufficienti ricerche di lavoro nel periodo di disdetta.
Per ogni periodo di controllo successivo i parametri della SECO e della Sezione del lavoro prevedono da 5 a 9 giorni di sanzione per mancate ricerche di lavoro e da 3 a 4 giorni di sanzione per insufficienti ricerche di lavoro, in caso di prima sospensione, con proporzionali aumenti per i periodi successivi, visto l'art. 45cpv. 5 OADI (cfr. Prassi LADI ID D79 punto 1 dellottobre 2011; Lista delle sospensioni SdL n. 464 del 23 dicembre 2011).
Queste direttive sono conformi alla legge (cfr. D.Cattaneo, "Alcuni compiti , pag. 43-44) e le sanzioni inflitte dall'amministrazione su queste basi vengono regolarmente confermate dal TCA.
Anche il TFA ha approvato il modo di procedere dell'amministrazione (cfr. STFA C 10/05 del 25 aprile 2005; STFA C 210/04 del 10 dicembre 2004; STFA C 275/02 del 2 maggio 2003; STFA C 286/02 del 3 luglio 2003; STFA C 280/01 del 23 gennaio 2003; STFA C 338/01 del 6 agosto 2002).
Lassicurato è stato inabile al lavoro per malattia dal 22 ottobre al 9 dicembre 2018 (cfr.- doc. 7).
Il 10 dicembre 2018 egli si è poi iscritto in disoccupazione, dichiarando una disponibilità lavorativa del 100% e di essere alla ricerca di un impiego quale magazziniere, cuoco, agente di sicurezza (cfr. doc. 21; C).
Il 4 aprile 2019 lURC ha inviato allinsorgente, il quale durante il mese di marzo 2019 ha svolto undici ricerche di lavoro (cfr. doc. 71-72) ritenute qualitativamente insufficienti dallamministrazione, una Richiesta di giustificazione, con la quale lha invitato a motivare, entro il 12 aprile 2019, il proprio comportamento, allegando leventuale documentazione a sostegno delle proprie dichiarazioni.
Il consulente del personale ha pure precisato che, oltre la data indicata, lautorità cantonale avrebbe deciso sulla base degli atti in suo possesso, menzionando espressamente lart. 30 cpv. 1 lett. c LADI, il quale prevede proprio la sospensione del diritto alle indennità di disoccupazione nel caso in cui un assicurato non faccia il suo possibile per ottenere unoccupazione adeguata (cfr. doc. 73).
Lamministrazione, con decisione formale del 12 aprile 2019, ha sospeso lassicurato per dieci giorni dal diritto alle indennità di disoccupazione a causa di insufficienti ricerche di lavoro nel periodo di controllo del mese di marzo 2019 (cfr. doc. B; consid. 1.1.).
2.7. Chiamata a pronunciarsi in merito alla fattispecie, questa Corte rileva innanzitutto che il ricorrente ha posto il quesito di sapere se il suo diritto di essere sentito sia stato o meno ossequiato da parte dellURC, in particolare facendo riferimento alle argomentazioni sviluppate dallamministrazione soltanto in sede di decisione su opposizione, come ad esempio il dubbio sollevato circa la sua reale presenza a __________ in dieci giorni differenti per svolgere ricerche di lavoro (cfr. doc. I pag. 4).
Al riguardo il TCA osserva dapprima che lURC, con la Richiesta di giustificazione trasmessa allinsorgente prima di emettere la decisione formale del 12 aprile 2019, gli ha dato la possibilità di motivare la circostanza di avere compiuto, nel mese di marzo 2019, ricerche di lavoro qualitativamente insufficienti (cfr. consid. 2.6.).
Per quanto concerne la censura di non aver concesso al ricorrente, prima di emanare la decisione su opposizione, lopportunità di esprimersi circa le considerazioni formulate dallURC durante la procedura di opposizione, questo Tribunale ritiene che tale questione non meriti di particolari approfondimenti, in quanto, anche nel caso di violazione del diritto di essere sentito, la stessa in casu va considerata sanata.
Il Tribunale federale ha, inoltre, stabilito che il dovere di effettuare delle ricerche di impiego rappresenta una regola di comportamento elementare, la quale deve essere seguita anche senza una precedente informazione o - in caso di insufficienti ricerche - avvertimento da parte dellamministrazione. Gli assicurati, del resto, devono intraprendere sforzi volti allottenimento di unoccupazione già prima della disoccupazione e pure nel periodo di disdetta (cfr. DTF 139 V524; STF 8C_209/2018 del 14 novembre 2018 consid. 3.2.; STFA C 14/06 del 6 settembre 2006 consid. 2.2; STFA C 138/05 del 3 luglio 2006 già citata; STFA C 50/06 del 23 maggio 2006 consid. 2.1.; STFA C 144/05 del 1° dicembre 2005 consid. 5.2.1.).
Un assicurato deve, invece, principalmente intraprendere sforzi mirati rispondendo ad annunci pubblicati nella stampa cartacea oppure online che si riferiscono a posti vacanti concreti (cfr., ad esempio, STCA 38.2014.22 del 20 agosto 2014 consid. 2.8.; STCA 38.2012.59 del 4 febbraio 2013 consid. 2.8.; STCA 38.2012.36 del 10 dicembre 2012 consid. 2.7. - il TF ha dichiarato inammissibile il ricorso inoltrato contro tale sentenza dallassicurata con giudizio 8C_1017/2012 del 10 dicembre 2012; 38.2008.72 del 18 marzo 2009; STCA 38.2003.18 del 19 gennaio 2004 consid. 2.12; STCA 38.2006.4 del 12 giugno 2006 consid. 2.12.).
È in caso di carenza di annunci pubblicati che vanno svolte anche ricerche di lavoro spontanee.
In proposito cfr. pure STCA 38.2019.22 dell8 luglio 2019 consid. 2.8.; STCA 38.2018.9 del 16 luglio 2018.
Va, altresì, osservato che le ricerche svolte nel periodo di controllo del mese di marzo 2019 sono state tutte compiute a __________ e __________ (cfr. doc. 71-72; D1-D11; C).
Alla luce di tutto quanto esposto, questo Tribunale deve concludere che il comportamento del ricorrente, nel mese di marzo 2019 - durante il quale, nonostante frequentasse il corso assegnatogli dallURC, era tenuto a compiere validi sforzi volti al reperimento di unoccupazione (nella decisione di assegnazione del corso del 21 febbraio 2019 è stato peraltro specificato chedevono essere effettuate le normali ricerche dimpiego; cfr. doc. 48) - non corrisponde a quanto richiesto dalla legge e dalla giurisprudenza federale, non risultando le relative ricerche di impiego valide dal profilo qualitativo.
Lassicurato, in tale arco di tempo, ha così violato lobbligo di ridurre il danno che la legge gli impone (cfr. consid. 2.3.).
A ragione, dunque, lURC lha sospeso dal diritto alle indennità di disoccupazione giusta lart. 30 cpv. 1 lett. c. (cfr. consid. 2.3.).
2.9.Per quanto concerne lentità della sanzione,lURC ha inflitto allinsorgente dieci giorni di sospensione, considerando le precedenti due sanzioni del 30 gennaio (tre giorni di sospensione) e dell11 febbraio 2019 (cinque giorni di sospensione), anchesse dovute a ricerche di lavoro insufficienti nel mese di dicembre 2018, rispettivamente nel mese di gennaio 2019 (cfr. consid. 2.6.).
Dispositiv
- dichiara e pronuncia § La decisione su opposizione del 31 maggio 2019 dellURC di __________ è riformata nel senso che lassicurato è sospeso dal diritto alle indennità di disoccupazione per cinque giorni. LURC verserà allassicurato limporto di fr. 700.-- (IVA inclusa) a titolo di ripetibili. Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni Il presidente Il segretario di Camera Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Raccomandata
Incarto n.38.2019.41
rs
Lugano
31 gennaio 2020
In nomedella Repubblica e CantoneTicino
Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattrice:
Raffaella Sartoris Vacchini, vicecancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 1° luglio 2019 di
RI 1
contro
la decisione su opposizione del 31 maggio 2019 emanata da
Ufficio regionale di collocamento,__________
in materia di assicurazione contro la disoccupazione
ritenutoin fatto
In proposito lamministrazione ha precisato:
"()Dal profilo qualitativole ricerche di lavoro non rispecchiano quanto sottoscritto nell'azione di reinserimento del 18.12.2018. In particolare nessuna di esse corrisponde ad un concreto posto di lavoro esistente. La maggioranza delle imprese contattate corrispondono ad aziende a conduzione famigliare, medie o piccole, dove le probabilità che queste ultime siano alla ricerca di manodopera sono estremamente limitate. Lo scrivente Ufficio, nutre pure dei dubbi circa la corrispondenza del profilo professionale che potenzialmente queste aziende potrebbero necessitare rispetto al profilo professionale del signor RI 1.
1.3. LURC, con risposta dell8 luglio 2019, ha postulato il parziale accoglimento dellimpugnativa, rilevando:
in diritto
2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dellistruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sullorganizzazione giudiziaria (cfr. STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015, in particolare consid. 5.2, 5.3 e 6.1; STF 8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011, consid. 2.1; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999. Vedi pure: STF 9C_807/2014 del 9 settembre 2015; STF 9C_585/2014 dell8 settembre 2015).
2.3. Tra gli obblighi dell'assicurato rientra quello di cercare personalmente un'occupazioneadeguata (secondo l'art. 16 cpv. 1 e 2 LADI il cui tenore non è stato modificato dalla quarta revisione della LADI), se necessario anche fuori della professione precedente (cfr. art. 17 cpv. 1 LADI il cui testo è rimasto invariato in occasione della quarta revisione LADI) ed anche fuori del proprio luogo di domicilio (cfr. art. 16 cpv. 2 lett. f LADI).
Alla fine di ogni periodo di controllo egli dovrà, dunque, presentare al servizio competente le prove documentali relative alle ricerche di lavoro intraprese (cfr. STFA C 77/91 del 29 gennaio 1992 nella causa E.R., non pubblicata).
Secondo l'art. 26 cpv. 1 OADI:
"L'assicurato deve finalizzare i propri sforzi di ricerca di lavoro, di regola sotto forma di domande d'impiego ordinarie."
L'art. 26 cpv. 2 OADI prevede che:
"Lassicurato deve inoltrarela prova delle ricerche di lavoro per ogni periodo di controllo al più tardi il quinto giorno del mese seguente o il primo giorno lavorativo successivo a tale data. Se lassicurato lascia scadere il termine senza valido motivo, le ricerche di lavoro non potranno più essere prese in considerazione."
L'art. 26 cpv. 3 OADI stabilisce che:
"Il servizio competente verifica ogni mese le ricerche di lavoro dell'assicurato."
La LADI ha, dunque, previsto che l'assicurato deve fare tutto quanto è nelle sue possibilità per evitare o ridurre lo stato di disoccupazione.
Tale principio non è stato messo in discussione contestualmente alla quarta revisione della LADI (cfr. Messaggio concernente la modifica della legge sullassicurazione contro la disoccupazione del 3 settembre 2008, FF N. 38 dl 23 settembre 2008).
L'obbligo di ridurre il danno, valido anche nell'assicurazione contro la disoccupazione (cfr. DTF 125 V 197 consid. 6b; Stauffer, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, Bundesgesetz über die obligatorische Arbeitslosenversicherung und Insolvenzentschädigung, 2a ed., Zurigo 1998, p. 48), è violato, fra l'altro, quando l'assicurato compie sforzi insufficienti per trovare lavoro.
Se non adempie il suo obbligo egli deve essere sanzionato sulla base dell'art. 30 cpv. 1 lett. c LADI, secondo cui l'assicurato è sospeso dal diritto all'indennità se non fa il suo possibile per ottenere un'occupazione adeguata (al riguardo cfr. STF 8C_180/2010 del 4 agosto 2010; STF 8C_589/2009 del 28 giugno 2010; STFA C 221/02 del 3 agosto 2003).
Lart. 30 cpv. 1 lett. c LADI è stato ritenuto dal Tribunale federale delle assicurazioni (TFA; dal 1° gennaio 2007 Tribunale federale) conforme alle disposizioni della Convenzione OIL Nr. 168, in vigore per la Svizzera dal 17 ottobre 1991 (cfr. DTF 124 V 228-230;D. Cattaneo, "Les mesures préventives et de réadaptation de l'assurance chômage", Ed. Helbing & Lichtenhahn, Basilea e Francoforte sul Meno 1992, pag. 193s.).
La giurisprudenza ha stabilito che deve essere sospeso dal diritto all'indennità l'assicurato che non può provare di aver cercato un impiego durante il periodo che precede l'adempimento dell'obbligo di controllo (cfr. STF 8C_589/2009 del 28 giugno 2010).
Per costante giurisprudenza, chiunque si accinge ad iscriversi in disoccupazione deve attivarsi per cercare un nuovo impiego.
In una sentenza C 138/05 del 3 luglio 2006 la nostra Alta Corte ha così sottolineato che l'obbligo di cercare un'occupazione adeguata nel periodo precedente la disoccupazione vige anche con l'entrata in vigore della LPGA. Tale dovere è ancorato nella legge stessa (cfr. art. 17 cpv. 1 LADI), cosicché gli assicurati non possono discolparsi asserendo di non aver saputo di essere tenuti a intraprendere dei validi sforzi anche antecedentemente all'iscrizione in disoccupazione.
L'assicurato deve così, ad esempio, adoperarsi già durante il periodo di disdetta (e cioè a partire dal momento in cui gli viene notificato il licenziamento) per trovare una nuova occupazione (cfr. STF 8C_209/2018 del 14 novembre 2018 consid. 3.2.; STF 8C_192/2016 del 22 settembre 2016 consid. 3.1.; STF 8C_463/2016 del 20 settembre 2016 consid. 3.2.; STF 8C_544/2014 del 26 novembre 2014 consid. 4.2.; STF 8C_278/2013 del 22 ottobre 2013 consid. 2.1.2.pubblicata in DTF 139 V 524; STF 8C_589/2009 del 28 giugno 2010, consid. 3.1; STF 8C_800/2008 dell'8 aprile 2009, consid. 2.1; STFA C 208/03 del 26 marzo 2004, consid. 3.1 in DLA 2005 n. 4 p. 56; STFA C 77/91 del 29 gennaio 1992; SVR 1998 ALV N° 22; D. Cattaneo, "Alcuni compiti degli Uffici regionali di collocamento alla luce della giurisprudenza". Appunti sociali, fascicolo n. 3. Ed. OCST, Pregassona 2000, pag. 16 segg.; vedi pure art. 45 cpv. 1 lett. a OADI).
Inoltre gli assicurati con un contratto di lavoro di durata determinata devono compiere sforzi per cercare da sé un'occupazione durante un periodo ragionevole che precede la fine del rapporto di lavoro (cfr. STF 8C_44/2018 del 4 luglio 2018 consid. 5 in cui è stato confermato un periodo di valutazione delle ricerche di impiego di tre mesi prima del termine del contratto di durata determinata; STF 8C_863/2014 del 16 marzo 2015 consid. 2.2., pubblicata in DTF 141 V 365; D. Cattaneo, Alcuni compiti , pag. 17).
2.4. Per stabilire se un assicurato si è sforzato a sufficienza per trovare un'occupazione adeguata non è importante soltanto la quantità bensì anche la qualità delle ricerche effettuate (cfr. DTF 124 V 231 consid. 4a; DTF 120 V 76 consid. 2 con riferimenti; STFA C 49/00 del 15 gennaio 2001).
Per quel che attiene allaspetto quantitativo, va evidenziato che la LADI non prevede un numero minimo di ricerche di impiego da svolgere mensilmente.
La giurisprudenza cantonale ha, tuttavia, stabilito quale linea di riferimento (e non quale regola con carattere assoluto), che per ogni periodo di controllo vanno comprovate almeno quattro ricerche qualitativamente valide (cfr., per tutte, la STCA AD 247/86 del 28 gennaio 1987).
L'Alta Corte, pur confermando tale principio (cfr. STFA C 33/87; STFA C 286/02 del 3 luglio 2003), ha precisato che occorre valutare nel singolo caso concreto quante ricerche mensili siano esigibili da ogni assicurato, sottolineando che la prassi amministrativa esige in media da dieci a dodici ricerche di impiego al mese (cfr. STF 8C_209/2018 del 14 novembre 2018 consid. 3.3.; STFA C 106/04 del 12 luglio 2005 consid. 2.1.; STFA C 199/05 del 29 settembre 2005; STFA C 6/05 del 6 marzo 2006 consid. 3.2.).
In una sentenza 8C_589/2009 del 28 giugno 2010 il Tribunale federale ha confermato la propria giurisprudenza e ha rilevato:
"()
3.2 Pour trancher le point de savoir si l'assuré a fait des efforts suffisants pour trouver un travail convenable, il faut tenir compte aussi bien de la quantité que de la qualité des démarches entreprises (ATF 124 V 225consid. 4a p. 231). Sur le plan quantitatif, la jurisprudence considère que dix à douze recherches d'emploi par mois sont en principe suffisantes (cf.ATF 124 V 225consid. 6 p. 234; arrêt C 258/06 du 6 février 2007 consid. 2.2). On ne peut cependant pas s'en tenir de manière schématique à une limite purement quantitative et il faut examiner la qualité des démarches de l'assuré au regard des circonstances concrètes, des recherches ciblées et bien présentées valant parfois mieux que des recherches nombreuses (arrêt C 176/05 du 28 août 2006 consid.2.2; RUBIN, op. cit. p. 392). ()"
Al riguardo cfr. pure STF 8C_278/2013 del 22 ottobre 2013 consid. 2.1.4., pubblicata in DTF 139 V 524; STF 8C_544/2014 del 26 novembre 2014 consid. 4.4.; STF 8C_192/2016 del 22 settembre 2016 consid. 3.2. (al consid. 5 lAlta Corte ha in particolare precisato che non va effettuata alcuna distinzione tra il numero di ricerche da svolgere in un periodo di controllo e il relativo numero durante il periodo di disdetta); STF 8C_463/2016 del 20 settembre 2016 consid. 3.2.
In merito alle modalità con le quali bisogna effettuare le ricerche di lavoro, il TCA ricorda innanzitutto che secondo l'art. 17 cpv. 1 in fine LADI, l'assicurato devecomprovareil suo impegno per trovare un nuovo posto di lavoro, fornendo al servizio competente le prove relative agli sforzi intrapresi a tal fine (cfr. art. 26 cpv. 2 e cpv. 2 bis OADI; cfr. STFA C 280/01 del 23 gennaio 2003; DLA 1988 p. 95; DTF 120 V 74).
La legge non prevede nessun modo particolare per svolgere le ricerche: esse possono così venire effettuate sia per iscritto, sia presentandosi personalmente presso i diversi datori di lavoro, sia per telefono. Ciò che importa è che l'assicurato, alla fine di ogni periodo di controllo, sia in grado di dimostrare al servizio competente d'avere realmente compiuto gli sforzi da lui indicati (cfr. STFA del 29 gennaio 1992 nella causa E. R., non pubblicata).
Concretamente ciò significa che, in caso di ricerca scritta, l'assicurato dovrà consegnare all'amministrazione la fotocopia della sua offerta o della risposta del datore di lavoro interpellato o rendere in altro modo assolutamente credibile l'avvenuta ricerca.
In caso di ricerca personale il disoccupato non può limitarsi a un puro e semplice elenco dei datori di lavoro presso i quali avrebbe compiuto delle ricerche, ma è necessario che il datore di lavoro interpellato attesti, apponendo il suo "timbro" sul formulario (cfr. DTF 120 V 74) o in qualsiasi altra forma scritta, che la ricerca di lavoro è realmente avvenuta (cfr. STCA del 28 gennaio 1987 nella causa S. P., AD 5/87).
Inoltre deve essere indicata in modo preciso la data completa in cui il disoccupato si è proposto per un determinato impiego (cfr. STFA del 14 dicembre 1999 nella causa P., pubblicata in DLA 2000 pag. 118).
L'assicurato potrà servirsi dell'apposito formulario messo a disposizione dalla SECO (dal 1° luglio 1999 la Segreteria di Stato dell'economia ha sostituito lUfficio federale dello sviluppo economico e del lavoro).
In caso di rifiuto del datore di lavoro di apporre "il timbro", il disoccupato potrà comunque limitarsi ad annotare sul formulario l'avvenuta ricerca segnalando al servizio competente tale rifiuto.
Infine, in caso di ricerca telefonica, secondo la giurisprudenza federale, l'assicurato deve, di regola, confermare l'avvenuta ricerca mediante una successiva conferma per iscritto (cfr. DLA 1988 pag. 95).
In una sentenza del 20 marzo 2000, pubblicata in DLA 2000pag. 156 segg., il TFA ha ritenuto che viola l'obbligo di ridurre il danno l'assicurato che effettua le ricerche di lavoro esclusivamente per telefono.
2.5.Secondo l'art. 30 cpv. 3 LADI la durata della sospensione è determinata in base alla gravità della colpa e ammonta, per ogni motivo di sospensione a 60 giorni al massimo o, nel caso di cui al capoverso 1 lettera g, a 25 giorni.
La sospensione dal diritto all'indennità va da 1 a 15 giorni in caso di colpa lieve, da 16 a 30 giorni in caso di colpa mediamente grave e da 31 a 60 in caso di colpa grave(cfr. cfr. art. 45 cpv. 3 OADI in vigore dal 1° aprile 2011; 45 cpv. 2 vOADI).
La sua durata è determinata secondo la gravità della colpa(cfr. art. 30 cpv. 3 LADI), soggiace in altre parole al principio della proporzionalità (cfr. DTF 123 V 151-155).
In virtù dell'art. 45 cpv. 5 OADI, se l'assicurato è ripetutamente sospeso dal diritto all'indennità, la durata della sospensione è prolungata in modo adeguato. Per determinare il prolungamento sono prese in considerazione le sospensioni degli ultimi due anni.
Nella già citata sentenza 8C_589/2009 del 28 giugno 2010 il Tribunale federale ha ricordato che "la gravité de la faute dépend de l'ensemble des circonstances du cas, en particulier des recherches d'emploi qui peuvent être mises au crédit de l'assuré malgré le caractère globalement insuffisant de ses démarches, ou encore d'éventuelles instructions de l'ORP qu'il n'aurait pas suivies en dépit de leur pertinence".
Per quel che attiene alla sospensione dal diritto all'indennità di disoccupazione fondata sull'art. 30 cpv. 1 lett. c LADI, la prassi amministrativa prevede una sanzione da 4 a 6 giorni per mancate ricerche di lavoro e una sanzione da 3 a 4 giorni per insufficienti ricerche di lavoro nel periodo di disdetta.
Per ogni periodo di controllo successivo i parametri della SECO e della Sezione del lavoro prevedono da 5 a 9 giorni di sanzione per mancate ricerche di lavoro e da 3 a 4 giorni di sanzione per insufficienti ricerche di lavoro, in caso di prima sospensione, con proporzionali aumenti per i periodi successivi, visto l'art. 45cpv. 5 OADI (cfr. Prassi LADI ID D79 punto 1 dellottobre 2011; Lista delle sospensioni SdL n. 464 del 23 dicembre 2011).
Queste direttive sono conformi alla legge (cfr. D.Cattaneo, "Alcuni compiti , pag. 43-44) e le sanzioni inflitte dall'amministrazione su queste basi vengono regolarmente confermate dal TCA.
Anche il TFA ha approvato il modo di procedere dell'amministrazione (cfr. STFA C 10/05 del 25 aprile 2005; STFA C 210/04 del 10 dicembre 2004; STFA C 275/02 del 2 maggio 2003; STFA C 286/02 del 3 luglio 2003; STFA C 280/01 del 23 gennaio 2003; STFA C 338/01 del 6 agosto 2002).
Lassicurato è stato inabile al lavoro per malattia dal 22 ottobre al 9 dicembre 2018 (cfr.- doc. 7).
Il 10 dicembre 2018 egli si è poi iscritto in disoccupazione, dichiarando una disponibilità lavorativa del 100% e di essere alla ricerca di un impiego quale magazziniere, cuoco, agente di sicurezza (cfr. doc. 21; C).
Il 4 aprile 2019 lURC ha inviato allinsorgente, il quale durante il mese di marzo 2019 ha svolto undici ricerche di lavoro (cfr. doc. 71-72) ritenute qualitativamente insufficienti dallamministrazione, una Richiesta di giustificazione, con la quale lha invitato a motivare, entro il 12 aprile 2019, il proprio comportamento, allegando leventuale documentazione a sostegno delle proprie dichiarazioni.
Il consulente del personale ha pure precisato che, oltre la data indicata, lautorità cantonale avrebbe deciso sulla base degli atti in suo possesso, menzionando espressamente lart. 30 cpv. 1 lett. c LADI, il quale prevede proprio la sospensione del diritto alle indennità di disoccupazione nel caso in cui un assicurato non faccia il suo possibile per ottenere unoccupazione adeguata (cfr. doc. 73).
Lamministrazione, con decisione formale del 12 aprile 2019, ha sospeso lassicurato per dieci giorni dal diritto alle indennità di disoccupazione a causa di insufficienti ricerche di lavoro nel periodo di controllo del mese di marzo 2019 (cfr. doc. B; consid. 1.1.).
2.7. Chiamata a pronunciarsi in merito alla fattispecie, questa Corte rileva innanzitutto che il ricorrente ha posto il quesito di sapere se il suo diritto di essere sentito sia stato o meno ossequiato da parte dellURC, in particolare facendo riferimento alle argomentazioni sviluppate dallamministrazione soltanto in sede di decisione su opposizione, come ad esempio il dubbio sollevato circa la sua reale presenza a __________ in dieci giorni differenti per svolgere ricerche di lavoro (cfr. doc. I pag. 4).
Al riguardo il TCA osserva dapprima che lURC, con la Richiesta di giustificazione trasmessa allinsorgente prima di emettere la decisione formale del 12 aprile 2019, gli ha dato la possibilità di motivare la circostanza di avere compiuto, nel mese di marzo 2019, ricerche di lavoro qualitativamente insufficienti (cfr. consid. 2.6.).
Per quanto concerne la censura di non aver concesso al ricorrente, prima di emanare la decisione su opposizione, lopportunità di esprimersi circa le considerazioni formulate dallURC durante la procedura di opposizione, questo Tribunale ritiene che tale questione non meriti di particolari approfondimenti, in quanto, anche nel caso di violazione del diritto di essere sentito, la stessa in casu va considerata sanata.
Il Tribunale federale ha, inoltre, stabilito che il dovere di effettuare delle ricerche di impiego rappresenta una regola di comportamento elementare, la quale deve essere seguita anche senza una precedente informazione o - in caso di insufficienti ricerche - avvertimento da parte dellamministrazione. Gli assicurati, del resto, devono intraprendere sforzi volti allottenimento di unoccupazione già prima della disoccupazione e pure nel periodo di disdetta (cfr. DTF 139 V524; STF 8C_209/2018 del 14 novembre 2018 consid. 3.2.; STFA C 14/06 del 6 settembre 2006 consid. 2.2; STFA C 138/05 del 3 luglio 2006 già citata; STFA C 50/06 del 23 maggio 2006 consid. 2.1.; STFA C 144/05 del 1° dicembre 2005 consid. 5.2.1.).
Un assicurato deve, invece, principalmente intraprendere sforzi mirati rispondendo ad annunci pubblicati nella stampa cartacea oppure online che si riferiscono a posti vacanti concreti (cfr., ad esempio, STCA 38.2014.22 del 20 agosto 2014 consid. 2.8.; STCA 38.2012.59 del 4 febbraio 2013 consid. 2.8.; STCA 38.2012.36 del 10 dicembre 2012 consid. 2.7. - il TF ha dichiarato inammissibile il ricorso inoltrato contro tale sentenza dallassicurata con giudizio 8C_1017/2012 del 10 dicembre 2012; 38.2008.72 del 18 marzo 2009; STCA 38.2003.18 del 19 gennaio 2004 consid. 2.12; STCA 38.2006.4 del 12 giugno 2006 consid. 2.12.).
È in caso di carenza di annunci pubblicati che vanno svolte anche ricerche di lavoro spontanee.
In proposito cfr. pure STCA 38.2019.22 dell8 luglio 2019 consid. 2.8.; STCA 38.2018.9 del 16 luglio 2018.
Va, altresì, osservato che le ricerche svolte nel periodo di controllo del mese di marzo 2019 sono state tutte compiute a __________ e __________ (cfr. doc. 71-72; D1-D11; C).
Alla luce di tutto quanto esposto, questo Tribunale deve concludere che il comportamento del ricorrente, nel mese di marzo 2019 - durante il quale, nonostante frequentasse il corso assegnatogli dallURC, era tenuto a compiere validi sforzi volti al reperimento di unoccupazione (nella decisione di assegnazione del corso del 21 febbraio 2019 è stato peraltro specificato chedevono essere effettuate le normali ricerche dimpiego; cfr. doc. 48) - non corrisponde a quanto richiesto dalla legge e dalla giurisprudenza federale, non risultando le relative ricerche di impiego valide dal profilo qualitativo.
Lassicurato, in tale arco di tempo, ha così violato lobbligo di ridurre il danno che la legge gli impone (cfr. consid. 2.3.).
A ragione, dunque, lURC lha sospeso dal diritto alle indennità di disoccupazione giusta lart. 30 cpv. 1 lett. c. (cfr. consid. 2.3.).
2.9.Per quanto concerne lentità della sanzione,lURC ha inflitto allinsorgente dieci giorni di sospensione, considerando le precedenti due sanzioni del 30 gennaio (tre giorni di sospensione) e dell11 febbraio 2019 (cinque giorni di sospensione), anchesse dovute a ricerche di lavoro insufficienti nel mese di dicembre 2018, rispettivamente nel mese di gennaio 2019 (cfr. consid. 2.6.).
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
§ La decisione su opposizione del 31 maggio 2019 dellURC di __________ è riformata nel senso che lassicurato è sospeso dal diritto alle indennità di disoccupazione per cinque giorni.
LURC verserà allassicurato limporto di fr. 700.-- (IVA inclusa) a titolo di ripetibili.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti