Erwägungen (1 Absätze)
E. 2 pag. 321; 118 II 199 consid. 5 pag. 204; 110 V 138 consid. 2 pag. 141; 108 V 170 consid. 1 pag. 171; Elisabeth Escher, Revision und Erläuterung, in: Thomas Geiser/Peter Münch [a cura di], Prozessieren vor Bundesgericht, 2a ed., Basilea e Francoforte 1998, n. 8.21; René A. Rhinow/Beat Krähenmann, Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung, Ergänzungsband, Basilea e Francoforte 1990, n. 43 B I c, pag. 132). I fatti nuovi devono inoltre essere rilevanti, vale a dire devono essere di natura tale da modificare la fattispecie alla base della sentenza contestata e da condurre a un giudizio diverso in funzione di un apprezzamento giuridico corretto. Per quanto concerne i nuovi mezzi di prova, gli stessi devono servire a comprovare i fatti nuovi che giustificano la revisione oppure fatti già noti e allegati nel procedimento precedente, che tuttavia non avevano potuto venir provati, a discapito del richiedente (DTF 127 V 353 consid. 5b pag. 358). Se i nuovi mezzi sono destinati a provare dei fatti sostenuti in precedenza, il richiedente deve pure dimostrare di non essere stato in grado di invocarli in tale procedimento. Una prova deve essere considerata concludente quando bisogna ammettere che essa avrebbe condotto il giudice a statuire in modo diverso se egli ne avesse avuto conoscenza nella procedura principale. È decisiva la circostanza che il mezzo di prova non serva solamente all'apprezzamento dei fatti, ma alla determinazione degli stessi. Come già rilevato dai primi giudici, non costituisce pertanto motivo di revisione il semplice fatto che il tribunale potrebbe aver mal interpretato fatti conosciuti all'epoca del procedimento principale dal momento che la revisione non può determinare la correzione di una decisione apparentemente erronea agli occhi del richiedente. L'apprezzamento inesatto deve, al contrario, essere la conseguenza dell'ignoranza o della carenza di prove riguardanti fatti essenziali per la sentenza (DTF 127 V 353 consid. 5b pag. 358; 110 V 138 consid. 2 pag. 141, 291 consid. 2a pag. 293; 108 V 170 consid. 1 pag. 171; cfr. pure DTF 118 II 199 consid. 5 pag. 205)." In proposito cfr. pure STF 8C_244/2017 del 24 aprile 2017; STF 8C_120/2017 del 20 aprile 2017 consid. 2. 2.3. Lo scritto del 30 novembre 2018 con cui RI 1 ha chiesto il riconoscimento di un’indennità di disoccupazione a far tempo dal 1° ottobre 2012 calcolata sulla base di un guadagno assicurato di fr. 6'628.40, più elevato quindi di quello di fr. 2'471.- stabilito dalla Cassa con decisione su opposizione del 19 gennaio 2015 e confermato dal TCA con sentenza 38.2015.10 del 3 dicembre 2015, deve essere considerato, nonostante la denominazione di “ricorso”, quale istanza di revisione della STCA 38.2015.10. Come visto nei fatti (cfr. consid. 1.8.), l’assicurato, a sostegno della sua pretesa, ha in effetti prodotto, da una parte, delle ricevute in cui egli ha confermato di aver percepito dalla __________ nelle date del 19 aprile, 9 e 11 maggio, 5 e 13 luglio, 2 e 10 agosto e 10 settembre 2012 determinati importi “quale acconto per stipendio anno 2012” (cfr. doc. E1-E8), dall’altra, un estratto conto relativo al periodo 1° gennaio - 2 novembre 2012 della Banca __________ con l’indicazione di prelevamenti in contanti nelle date sopra citate (cfr. doc. F), precisando di non avere potuto fornire prima tale documentazione a causa del sequestro da parte del Ministero Pubblico (cfr. doc. I). Con la sentenza 38.2015.10 del 3 dicembre 2015, cresciuta in giudicato incontestata, questo Tribunale ha confermato l’importo del guadagno assicurato di fr. 2'471.- stabilito dalla Cassa (cfr. consid. 1.5.). Il TCA, ritenuto che determinanti ai fini del calcolo del guadagno assicurato ai sensi dell’art. 23 LADI sono i redditi effettivamente percepiti sotto forma di salario durante il periodo di calcolo, per il lasso di tempo da aprile a settembre 2012 non ha considerato alcunché, in quanto l’assicurato non aveva ricevuto alcun importo dalla società. In particolare l’assicurato non è stato in grado di produrre alcuna documentazione atta a comprovare l’effettivo pagamento del credito cedutogli dalla __________ (atto di cessione del 10 ottobre 2012) a saldo di stipendi arretrati. Inoltre dal giudizio 38.2015.10 consid. 2.4. si evince : " (…) Dalle verifiche degli estratti bancari agli atti sono risultati versamenti di salari sotto forma di acconti sino al mese di marzo 2012, non figura invece più alcun accredito per tutto il resto del periodo lavorativo, ossia fino al mese di settembre 2012. (…)” Al riguardo giova evidenziare che nel ricorso del 16 febbraio 2015 contro la decisione su opposizione del 19 gennaio 2015, l’assicurato, patrocinato dall’avv. __________, aveva del resto fatto valere che: " (…) Il signor RI 1, però, non percepiva salario dal marzo 2012 e ha continuato a non percepirlo nemmeno dopo la cessazione del rapporto di lavoro (doc. L). Per ovviare a ciò, la società ha ceduto all’opponente, un credito di CHF 64'768.85 (doc. M), a fronte di un ammontare lordo per salari non versati di CHF 74'268.-. (…)” (Doc. I inc. 38.2015.10 pag. 2) La rappresentante dell’assicurato, nell’impugnativa del 16 febbraio 2015, ha poi ribadito, da un lato, che quest’ultimo nei due anni precedenti l’iscrizione in disoccupazione dal 1° ottobre 2012 aveva ricevuto soltanto degli acconti di salario e dal mese di marzo 2012 più alcunché. Dall’altro, che il salario è stato conseguito e soggetto a contributi AVS mediante cessione di un credito da parte della Sagl (cfr. doc. I inc. 38.2015.10 pag. 2-3). Mai nel ricorso del 16 febbraio 2015, deciso dal TCA con la sentenza 38.2015.10 del 3 dicembre 2015, RI 1 e per suo conto l’avv. __________, hanno fatto riferimento ad acconti di stipendio versati dall’aprile al settembre 2012 che non potevano essere comprovati a seguito del sequestro della relativa documentazione da parte del Ministero Pubblico. Anche dalla sentenza 38.2017.89 del 31 gennaio 2018, cresciuta in giudicato incontestata e relativa al ricorso per denegata giustizia (cfr. consid. 1.7.), risulta che la nuova patrocinatrice di RI 1, avv. __________, a nome e per conto dell’assicurato, in una lettera del 19 ottobre 2017 alla Cassa, ha affermato: " (…) Avendo infatti il signor RI 1 assolto il periodo di contribuzione anche nell’arco di tempo aprile-agosto 2012 (di almeno 22 mesi), e non avendo egli mai rinunciato ai relativi stipendi (…). In effetti l’assicurato non ha ad oggi potuto concretamente comprovare di aver ricevuto i salari (computati per contro ai fini AVS), unicamente per il fatto che la procedura civile promossa dal signor RI 1 in data 13.03.2014 volta ad ottenere il rimborso del credito di CHF 64'768.85 lordi (ceduto dalla spett. __________ al signor RI 1) è stata sospesa in attesa della definizione della denuncia penale del 24.04.2014 e del 28.10.2016. (…)” (STCA 38.2017.89 del 31 gennaio 2018 consid. 1.4.) Il TCA in quell’occasione aveva d’altronde stabilito che: " (…) L’importo del guadagno assicurato del ricorrente, quindi, in virtù dell’acquisizione di forza di cosa giudicata materiale della sentenza 38.2015.10 (cfr. consid. 2.2.), non può essere rimesso in discussione. Ciò vale a maggiore ragione nella presente evenienza, visto che, come già esposto, dalle carte processuali risulta che la situazione non sia mutata rispetto al momento dell’emanazione del giudizio 38.2015.10, e meglio l’insorgente non ha fatto valere fatti nuovi nel senso di avere ricevuto concretamente del denaro a copertura (perlomeno parziale) del debito relativo agli stipendi successivi al marzo 2012. (…)” (STCA 38.2017.89 del 31 gennaio 2018 consid. 2.5.) In simili condizioni questa Corte non vede una valida ragione, né l’assicurato ne dà relativa spiegazione, per la quale il medesimo fino al 30 novembre 2018, e in particolare nelle procedure precedenti, non abbia perlomeno fatto valere di avere ricevuto degli acconti di stipendio nei mesi da aprile a settembre 2012, bensì ha dichiarato il contrario. A questo proposito è utile ricordare che nell'ambito delle assicurazioni sociali è data priorità alle dichiarazioni della prima ora, nel senso di dare la precedenza - in presenza di versioni contraddittorie di un assicurato - alle affermazioni fatte subito dopo l'evento, quando ancora l'interessato ne ignorava le conseguenze giuridiche (cfr. STF 8C_244/2017 del 24 aprile 2017 con cui il TF ha respinto, per quanto ammissibile, una domanda di revisione di una sentenza federale; STF 9C_664/2018 del 26 novembre 2018 consid. 6; STF 8C_483/2017 del 3 novembre 2017; DTF 142 V 590 consid. 5.2.; DTF 121 V 45 consid. 2a pag. 47). Va, altresì, osservato che dall’estratto conto del conto corrente (titolare del contratto: RI 1; titolare del conto __________; cfr. doc. F) della Banca __________ relativo al periodo 1° gennaio - 2 novembre 2012 si evincono unicamente dei prelevamenti in contanti nelle date del 19 aprile, 9 e 11 maggio, 5 e 13 luglio, 2 e 10 agosto e 10 settembre 2012 di importi di entità assai differente fra loro da fr. 400.-- a fr. 28'000.-- (cfr. doc. F) che nulla indicano riguardo al motivo del prelevamento. Non va peraltro dimenticato che l’assicurato, oltre a essere stato titolare del contratto bancario di cui sopra, era socio e gerente con diritto di firma individuale della __________ (cfr. doc. DD). Ne consegue che, indipendentemente dalla questione del rispetto dei termini per presentare domanda di revisione di una sentenza (cfr. consid. 2.1.), l’istanza di revisione del giudizio 38.2015.10 emesso dal TCA il 3 dicembre 2015 si rivela infondata.
Dispositiv
- dichiara e pronuncia Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni Il presidente Il segretario Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Raccomandata
Incarto n.38.2018.78
rs
Lugano
23 gennaio 2019
In nomedella Repubblica e CantoneTicino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattrice Raffaella Sartoris Vacchini, vicecancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sullistanza del 30 novembre 2018 di
RI 1
chiedente larevisionedella sentenza emessa il 3 dicembre 2015 da questo Tribunale (inc. 38.2015.10) nella causa da lui promossa con ricorso del 16 febbraio 2015
contro
CO 1
in materia di assicurazione contro la disoccupazione
ritenuto,in fatto
In proposito è stato ricordato che determinanti ai fini del calcolo del guadagno assicurato ai sensi dellart. 23 LADI sono i redditi effettivamente percepiti sotto forma di salario durante il periodo di calcolo.
in diritto
Inoltre dal giudizio 38.2015.10 consid. 2.4. si evince:
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario
Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti