Erwägungen (2 Absätze)
E. 2 Sono considerati salario anche gli assegni dovuti.
I contributi legali alle assicurazioni sociali devono essere prelevati dallindennità per insolvenza. La cassa deve conteggiare i contributi prescritti con gli organi competenti e dedurre ai lavoratori la parte dei contributi da loro dovuta (cfr. art. 52 cpv. 2 LADI).
2.2.In una sentenza pubblicata in DTF 121 V 377 il Tribunale federale delle assicurazioni (TFA; dal 1° gennaio 2007 Tribunale federale: TF) ha stabilito che lindennità per insolvenza non copre le pretese determinate da un licenziamento immediato e ingiustificato del datore di lavoro né quelle derivanti da un licenziamento in tempo inopportuno, quando il lavoratore non ha prestato un lavoro, bensì i crediti di salario fondati su di unattività lavorativa svolta effettivamente.
LAlta Corte ha, in particolare, precisato che per delimitare lindennità di disoccupazione dallindennità per insolvenza occorre chiedersi se lassicurato, nel periodo in questione, sia idoneo al collocamento (art. 15 cpv. 1 LADI) e possa sottoporsi alle prescrizioni di controllo dellamministrazione (art. 17 LADI). In caso affermativo lassicurato non ha diritto alle indennità per insolvenza.
In simili condizioni colui che è stato licenziato con effetto immediato senza giusti motivi e che conseguentemente non lavora più è, in linea di principio, idoneo al collocamento. Il suo diritto alle indennità di disoccupazione deve, quindi, essere esaminato ala luce delle condizioni di cui allart. 8 segg. LADI.
Lassicurato che, però, ha ancora dei diritti da far valere derivanti dal contratto di lavoro (salario o indennità per risoluzione anticipata del rapporto di impiego) non subisce una perdita di lavoro e non può pretendere lindennità di disoccupazione. La cassa, tuttavia, in caso di dubbio quanto ai diritti derivanti dal contratto di lavoro, versa comunque lindennità. Alla cassa passano le pretese dellassicurato, compreso il privilegio legale nel fallimento, nel limite dellindennità giornaliera da essa versata come previsto allart. 29 cpv. 1 e 2 LADI.
2.3. La Prassi LADI II (Indennità per insolvenza) emessa dalla Segreteria di Stato dell'economia (SECO), quale autorità di sorveglianza che deve adoperarsi per garantire un'applicazione uniforme del diritto ed impartire le istruzioni generali (cfr. art. 110 LADI; STFA C 340/00 dell8 aprile 2004, consid. 4; STFA C 176/00 del 10 marzo 2003, consid. 3; STFA C 260/99 dell'8 agosto 2001, consid. 6b e DTF 127 V 57, consid. 3a pag. 61) nel marzo 2015 - e tuttora valida (cfr. la Prassi LADI II valida dal 1° gennaio 2019 - prevede che:
"DISTINZIONE TRA LID E LII
A2LII copre i crediti salariali dei lavoratori nei confronti dei loro datori di lavoro per il periodo in cui non potevano mettersi a disposizione del mercato del lavoro, mentre lID copre il mancato salario conseguente alla perdita di un impiego. LII copre di regola esclusivamente le pretese salariali insorte da unattività lavorativa effettivamente prestata (eccezione: cfr. A5)
A3Il criterio determinante per distinguere l'II dall'ID è il fatto che l'assicurato si sia messo a disposizione dellufficio di collocamento e che soddisfi le prescrizioni di controllo. Lassicurato ha diritto allID se è effettivamente o giuridicamente in disoccupazione e, di conseguenza, è iscritto alla disoccupazione per trovare un'occupazione e osserva le prescrizioni di controllo. Se sussistono dubbi giustificati sullesistenza, per il periodo della perdita di lavoro, di pretese dellassicurato nei confronti del suo ultimo datore di lavoro riguardanti il salario durante il periodo di disdetta o il risarcimento in seguito a risoluzione immediata del rapporto di lavoro, oppure sul soddisfacimento di tali pretese, è lID che viene versata allassicurato in virtù dellart. 29 cpv. 1 LADI. Tutti i diritti dellassicurato vengono trasferiti alla cassa, compreso il privilegio legale (cfr. Prassi LADI ID C198 segg.)
A4LII non copre le pretese determinate da un licenziamento immediato e ingiustificato del lavoratore (DTF 8C_244/2007 del 17.3.2008; DTF 132 V 82; TFA C109/02 del 10.1.2003; DTF 121 V 377). ()
Sulla portata delle direttive amministrative, cfr. DTF 132 V 121 consid. 4.4 pag. 125; STF 8C_742/2014 del 4 maggio 2015 consid. 1.3.; STF 9C_141/2012 del 16 aprile 2012; STF 2C_105/2009 del 18 settembre 2009; STF E 1/06 del 26 luglio 2007 consid. 4.3).
E. 2.2 In una sentenza pubblicata in DTF 121 V 377 il
Tribunale federale delle assicurazioni (TFA; dal 1° gennaio 2007 Tribunale
federale: TF) ha stabilito che l’indennità per insolvenza non copre le pretese
determinate da un licenziamento immediato e ingiustificato del datore di lavoro
né quelle derivanti da un licenziamento in tempo inopportuno, quando il
lavoratore non ha prestato un lavoro, bensì i crediti di salario fondati su di
un’attività lavorativa svolta effettivamente.
L’Alta Corte ha, in
particolare, precisato che per delimitare l’indennità di disoccupazione
dall’indennità per insolvenza occorre chiedersi se l’assicurato, nel periodo in
questione, sia idoneo al collocamento (art. 15 cpv. 1 LADI) e possa sottoporsi
alle prescrizioni di controllo dell’amministrazione (art. 17 LADI). In caso
affermativo l’assicurato non ha diritto alle indennità per insolvenza.
In simili condizioni colui che
è stato licenziato con effetto immediato senza giusti motivi e che
conseguentemente non lavora più è, in linea di principio, idoneo al
collocamento. Il suo diritto alle indennità di disoccupazione deve, quindi,
essere esaminato ala luce delle condizioni di cui all’art. 8 segg. LADI.
L’assicurato che, però, ha
ancora dei diritti da far valere derivanti dal contratto di lavoro (salario o
indennità per risoluzione anticipata del rapporto di impiego) non subisce una
perdita di lavoro e non può pretendere l’indennità di disoccupazione. La cassa,
tuttavia, in caso di dubbio quanto ai diritti derivanti dal contratto di
lavoro, versa comunque l’indennità. Alla cassa passano le pretese
dell’assicurato, compreso il privilegio legale nel fallimento, nel limite
dell’indennità giornaliera da essa versata come previsto all’art. 29 cpv. 1 e 2
LADI.
2.3. La
Prassi LADI II (Indennità per insolvenza) emessa dalla Segreteria di Stato
dell'economia (SECO), quale autorità di sorveglianza che deve adoperarsi per
garantire un'applicazione uniforme del diritto ed impartire le istruzioni
generali (cfr. art. 110 LADI; STFA C 340/00 dell’8 aprile 2004, consid. 4; STFA
C 176/00 del 10 marzo 2003, consid. 3; STFA C 260/99 dell'8 agosto 2001,
consid. 6b e DTF 127 V 57, consid. 3a pag. 61) nel marzo 2015 - e tuttora
valida (cfr. la Prassi LADI II valida dal 1° gennaio 2019 - prevede che:
"
DISTINZIONE TRA L’ID E L’II
A2
L’II
copre i crediti salariali dei lavoratori nei confronti dei loro datori di
lavoro per il periodo in cui non potevano mettersi a disposizione del mercato
del lavoro, mentre l’ID copre il mancato salario conseguente alla perdita di un
impiego. L’II copre di regola esclusivamente le pretese salariali insorte da
un’attività lavorativa effettivamente prestata (eccezione: cfr. A5)
A3
Il
criterio determinante per distinguere l'II dall'ID è il fatto che l'assicurato
si sia messo a disposizione dell’ufficio di collocamento e che soddisfi le
prescrizioni di controllo. L’assicurato ha diritto all’ID se è effettivamente o
giuridicamente in disoccupazione e, di conseguenza, è iscritto alla
disoccupazione per trovare un'occupazione e osserva le prescrizioni di
controllo. Se sussistono dubbi giustificati sull’esistenza, per il periodo
della perdita di lavoro, di pretese dell’assicurato nei confronti del suo
ultimo datore di lavoro riguardanti il salario durante il periodo di disdetta o
il risarcimento in seguito a risoluzione immediata del rapporto di lavoro,
oppure sul soddisfacimento di tali pretese, è l’ID che viene versata
all’assicurato in virtù dell’art. 29 cpv. 1 LADI. Tutti i diritti
dell’assicurato vengono trasferiti alla cassa, compreso il privilegio legale
(cfr. Prassi LADI ID C198 segg.)
A4
L’II non
copre le pretese determinate da un licenziamento immediato e ingiustificato del
lavoratore (DTF 8C_244/2007 del 17.3.2008; DTF 132 V 82; TFA C109/02 del
10.1.2003; DTF 121 V 377). (…)”
Sulla
portata delle direttive amministrative, cfr. DTF 132 V 121 consid. 4.4 pag.
125; STF 8C_742/2014 del 4 maggio 2015 consid. 1.3.; STF 9C_141/2012 del 16
aprile 2012; STF 2C_105/2009 del 18 settembre 2009; STF E 1/06 del 26 luglio
2007 consid. 4.3).
2.4. Nella presente fattispecie
emerge dagli atti dell’incarto che __________, amministratore unico della __________,
il 20 dicembre 2017 ha sciolto il contratto di lavoro con uno scritto del
seguente tenore:
"
Con la
presente Le notifichiamo regolare disdetta del contratto di lavoro con effetto
al 31 gennaio 2018. La preghiamo di prendere buona nota del fatto che Lei dovrà
presenziare sul posto di lavoro sino alla data del 31 gennaio 2018. Per quanto
attiene ai doveri di discrezione e di divieto di concorrenza, si rimanda alle
clausole 11 e 12 del contratto di lavoro, così come alle topiche normative
legali. Chiediamo gentilmente di voler provvedere a consegnare le chiavi
aziendali e quant’altro di proprietà aziendale in suo possesso.
Ringraziandola per la collaborazione, porgiamo distinti saluti.”
(Doc. J)
Il 21 dicembre 2017 la
patrocinatrice dell’assicurata ha inviato al __________, all’attenzione di __________,
la seguente lettera:
"
(…) La mia
cliente con la presente intende recedere immediatamente dal rapporto di lavoro,
in quanto nonostante le numerose richieste – di cui l’ultima datata 27 novembre
2017 –, non ha più ricevuto alcun salario a contare da ottobre u.s. (compreso)
e non ha più avuto alcuna garanzia relativa a pretese salariali future derivanti
dal rapporto di lavoro.
Infine, la rendo attenta sulla sua responsabilità per i rifiuti
chimici attualmente stoccati negli stabilimenti della __________.” (Doc. K)
Questo scritto è stato
inviato lo stesso giorno anche “VIA E-MAIL” (cfr. doc. 74).
Chiamato ora a
pronunciarsi il TCA ritiene che, a ragione, la Cassa ha stabilito che avendo
l’assicurata sciolto con effetto immediato il contratto di lavoro in data 21
dicembre 2017 (cfr. art. 337a CO, “In caso d'insolvenza del datore di lavoro,
il lavoratore può recedere immediatamente dal rapporto di lavoro, in quanto non
gli sia prestata entro congruo termine una garanzia per le pretese derivanti da
tale rapporto” e art. 337b cpv. 1 CO “se la causa grave per la risoluzione
immediata consiste in una violazione del contratto da parte di un contraente,
questi dovrà il pieno risarcimento del danno, tenuto conto di tutte le pretese
derivanti dal rapporto di lavoro”. Al riguardo, vedi G. Aubert in Commentaire
Romand, 2
a
Edizione, Basilea 2012, pag 2099-2100 in particolare n. 6
e pag. 2101-2102 in particolare n. 1 e 2), durante il periodo ordinario di
disdetta, dal 22 dicembre 2017 non aveva più diritto all’indennità per
insolvenza bensì semmai alla normale indennità di disoccupazione (cfr. consid.
2.1), prestazione della quale ella ha peraltro beneficiato dal 3 gennaio 2018.
2.5. L’art. 74 OAI stabilisce che
la Cassa può pagare l’indennità per insolvenza soltanto se il lavoratore rende
verosimile il credito salariale verso il datore di lavoro (cfr. DLA 2018 Nr. 13
pag. 346 seg., in particolare consid. 3.3. e 4.1.-4.2.).
A questo proposito la già
citata Prassi II prevede che:
"
B15
La
cassa può versare l’II soltanto se il lavoratore rende
Verosimile il credito salariale verso il
datore di lavoro. In effetti non è sufficiente che l’assicurato affermi di
avere diritto a un certo salario, alle vacanze o al pagamento delle ore
supplementari. Poiché non è sempre possibile fornire una prova oggettiva già
all’inizio della procedura, la verosimiglianza del credito salariale
costituisce un livello intermedio tra la mera affermazione e la prova
oggettiva.
B16
Per
rendere verosimile il credito salariale, l’assicurato può, in particolare,
presentare le informazioni sul salario contenute nel contratto di lavoro
scritto, il rapporto sulle ore di lavoro, le buste paga ricevute, gli estratti
conto bancari o postali, un riconoscimento di debito dell’ex datore di lavoro,
eventuali certificati dell’Ufficio esecuzione e fallimenti o, a seconda dei
casi, le dichiarazioni di precedenti superiori o collaboratori.
Le informazioni possono essere reperite
presso l’ex datore di lavoro o l’Ufficio esecuzione e fallimenti. Il diritto al
salario derivante dalle vacanze non godute, dalle ore supplementari o dalle ore
di recupero deve essere di norma comprovato tramite il sistema di registrazione
del tempo di lavoro.
B17
La
cassa versa l’II solamente dopo aver esaminato la verosimiglianza delle
informazioni e dei documenti forniti dall’assicurato, senza dover aspettare la
decisione in merito al credito dell’assicurato nell’ambito della dichiarazione
di fallimento.
Nei casi in cui la procedura di
pignoramento o di fallimento sia già in fase avanzata, la cassa verifica se
l’assicurato ha già ottenuto dei pagamenti.”
2.6. Nella presente fattispecie,
la Cassa ha negato all’assicurata il diritto all’indennità per insolvenza per
la quota parte relativa alle vacanze sottolineando che nel precetto esecutivo
fatto spiccare il 3 gennaio 2018 figura esclusivamente l’importo del salario
mensile di fr. 9'166.-- per ottobre e novembre 2017 (cfr. doc. 164).
Il TCA ritiene che
quest’unica motivazione non è sufficiente per negare all’assicurata la
prestazione richiesta.
Del resto, sebbene tale
precetto esecutivo si riferisse solo a prestazioni salariali per i mesi di
ottobre e novembre l’amministrazione ha riconosciuto giustamente il diritto
all’indennità per insolvenza fino al 21 dicembre 2017, momento in cui sono
state inoltrate le dimissioni con effetto immediato da parte dell’assicurata.
Nella domanda d’indennità
per insolvenza del 22 marzo 2018 l’assicurata ha invece indicato un importo di
fr. 24'541.20 a titolo di “vacanze non richieste su P.E.” (cfr. doc. 87).
Le spiegazioni
sull’esercizio del diritto all’indennità per insolvenza che figurano sul
relativo formulario sottolineano del resto che:
"
(…)
d Eventuali
diritti per vacanze non godute o per indennità di vacanze non pagate, nonché i
diritti maturati per ricuperi anticipati del tempo di lavoro possono parimenti
essere fatti valere soltanto pro rata e al massimo per gli ultimi 4 mesi del
rapporto di lavoro. (…)”
Tale questione merita di
essere approfondita dalla Cassa.
Su questo punto il ricorso
deve essere accolto ai sensi dei considerandi.
Dispositiv
- dichiara e pronuncia Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni Il presidente Il segretario Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Raccomandata
Incarto n.38.2018.73
dc/sc
Lugano
18 febbraio 2019
In nomedella Repubblica e CantoneTicino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 15 novembre 2018 di
RI 1
contro
la decisione su opposizione del 15 ottobre 2018 emanata da
Cassa cantonale di assicurazione contro la disoccupazione,6501 Bellinzona
in materia di assicurazione contro la disoccupazione
ritenuto,in fatto
Lamministrazione ha così motivato la propria decisione su opposizione:
1.2. Contro la decisione su opposizione lassicurata ha fatto inoltrare un ricorso al TCA.
La sua patrocinatrice chiede il versamento di indennità per insolvenza per il periodo 1° ottobre 2017 31 gennaio 2018.
Dopo avere ricordato che RI 1 è stata assunta a partire dal 15 aprile 2017 quale responsabile del laboratorio __________ alla __________ e che a partire dal mese di ottobre 2017 non ha più ricevuto il salario, malgrado numerosi solleciti, la rappresentante dellassicurata ha sottolineato che il 20 dicembre 2017 la datrice di lavoro ha intimato alla ricorrente una disdetta ordinaria per il 31 gennaio 2018.
Il 21 dicembre 2017 RI 1 ha disdetto con effetto immediato il contratto di lavoro ed ha pure inoltrato una domanda di esecuzione nei confronti della datrice di lavoro per i salari di ottobre e novembre 2017.
La patrocinatrice dellassicurata ritiene innanzitutto che la decisione della Cassa sia errata nella misura in cui ha ritenuto che il rapporto di lavoro si sia concluso prima del 31 gennaio 2018:
1.3. Nella sua risposta del 30 novembre 2018 la Cassa propone di respingere il ricorso e osserva:
Il 12 febbraio 2019 la patrocinatrice dellassicurata ha trasmesso un documento dellUfficio dei fallimenti (cfr. doc. V) e precisamente lo scritto 8 febbraio 2019 denominato Offerta per lacquisto in blocco dellinventario della ditta __________, __________ (cfr. doc. V/1). Tale documento è stato inviato alla Cassa per conoscenza.
in diritto
2.1. Oggetto del contendere è la questione di sapere se la Cassa abbia a ragione o meno negato alla ricorrente il diritto alle indennità per insolvenza nel periodo dal 22 dicembre 2017 al 31 gennaio 2018 e un importo pro rata per le ferie.
Secondo lart. 51 cpv. 1 LADI i lavoratori soggetti allobbligo di contribuzione, al servizio di datori di lavoro che sottostanno in Svizzera ad una procedura desecuzione forzata o che occupano in Svizzera lavoratori, hanno diritto allindennità per insolvenza se:
a. il loro datore di lavoro è stato dichiarato in fallimento e se a quel momento vantano crediti salariali oppure
b. il fallimento non viene dichiarato soltanto perché in seguito a manifesto indebitamento del datore di lavoro nessun creditore è disposto ad anticipare le spese o
c. hanno presentato, contro il datore di lavoro, una domanda di pignoramento per crediti salariali.
Non hanno diritto all'indennità per insolvenza le persone che, in qualità di soci, di membri di un organo dirigente dell'azienda o finanziariamente partecipi della società, prendono parte alle decisioni del datore di lavoro o possono esercitarvi un influsso considerevole, nonché i loro coniugi che lavorano nell'azienda (cfr. art. 51 cpv. 2 LADI).
Secondo lart. 52 cpv. 1 LADI lindennità per insolvenza copre i crediti salariali concernenti gli ultimi quattro mesi del rapporto di lavoro prima della dichiarazione di fallimento e gli eventuali crediti salariali per le prestazioni lavorative dopo la dichiarazione di fallimento, tuttavia, per ogni mese, fino a concorrenza dellimporto massimo di cui allarticolo 3 capoverso
2. Sono considerati salario anche gli assegni dovuti.
I contributi legali alle assicurazioni sociali devono essere prelevati dallindennità per insolvenza. La cassa deve conteggiare i contributi prescritti con gli organi competenti e dedurre ai lavoratori la parte dei contributi da loro dovuta (cfr. art. 52 cpv. 2 LADI).
2.2.In una sentenza pubblicata in DTF 121 V 377 il Tribunale federale delle assicurazioni (TFA; dal 1° gennaio 2007 Tribunale federale: TF) ha stabilito che lindennità per insolvenza non copre le pretese determinate da un licenziamento immediato e ingiustificato del datore di lavoro né quelle derivanti da un licenziamento in tempo inopportuno, quando il lavoratore non ha prestato un lavoro, bensì i crediti di salario fondati su di unattività lavorativa svolta effettivamente.
LAlta Corte ha, in particolare, precisato che per delimitare lindennità di disoccupazione dallindennità per insolvenza occorre chiedersi se lassicurato, nel periodo in questione, sia idoneo al collocamento (art. 15 cpv. 1 LADI) e possa sottoporsi alle prescrizioni di controllo dellamministrazione (art. 17 LADI). In caso affermativo lassicurato non ha diritto alle indennità per insolvenza.
In simili condizioni colui che è stato licenziato con effetto immediato senza giusti motivi e che conseguentemente non lavora più è, in linea di principio, idoneo al collocamento. Il suo diritto alle indennità di disoccupazione deve, quindi, essere esaminato ala luce delle condizioni di cui allart. 8 segg. LADI.
Lassicurato che, però, ha ancora dei diritti da far valere derivanti dal contratto di lavoro (salario o indennità per risoluzione anticipata del rapporto di impiego) non subisce una perdita di lavoro e non può pretendere lindennità di disoccupazione. La cassa, tuttavia, in caso di dubbio quanto ai diritti derivanti dal contratto di lavoro, versa comunque lindennità. Alla cassa passano le pretese dellassicurato, compreso il privilegio legale nel fallimento, nel limite dellindennità giornaliera da essa versata come previsto allart. 29 cpv. 1 e 2 LADI.
2.3. La Prassi LADI II (Indennità per insolvenza) emessa dalla Segreteria di Stato dell'economia (SECO), quale autorità di sorveglianza che deve adoperarsi per garantire un'applicazione uniforme del diritto ed impartire le istruzioni generali (cfr. art. 110 LADI; STFA C 340/00 dell8 aprile 2004, consid. 4; STFA C 176/00 del 10 marzo 2003, consid. 3; STFA C 260/99 dell'8 agosto 2001, consid. 6b e DTF 127 V 57, consid. 3a pag. 61) nel marzo 2015 - e tuttora valida (cfr. la Prassi LADI II valida dal 1° gennaio 2019 - prevede che:
"DISTINZIONE TRA LID E LII
A2LII copre i crediti salariali dei lavoratori nei confronti dei loro datori di lavoro per il periodo in cui non potevano mettersi a disposizione del mercato del lavoro, mentre lID copre il mancato salario conseguente alla perdita di un impiego. LII copre di regola esclusivamente le pretese salariali insorte da unattività lavorativa effettivamente prestata (eccezione: cfr. A5)
A3Il criterio determinante per distinguere l'II dall'ID è il fatto che l'assicurato si sia messo a disposizione dellufficio di collocamento e che soddisfi le prescrizioni di controllo. Lassicurato ha diritto allID se è effettivamente o giuridicamente in disoccupazione e, di conseguenza, è iscritto alla disoccupazione per trovare un'occupazione e osserva le prescrizioni di controllo. Se sussistono dubbi giustificati sullesistenza, per il periodo della perdita di lavoro, di pretese dellassicurato nei confronti del suo ultimo datore di lavoro riguardanti il salario durante il periodo di disdetta o il risarcimento in seguito a risoluzione immediata del rapporto di lavoro, oppure sul soddisfacimento di tali pretese, è lID che viene versata allassicurato in virtù dellart. 29 cpv. 1 LADI. Tutti i diritti dellassicurato vengono trasferiti alla cassa, compreso il privilegio legale (cfr. Prassi LADI ID C198 segg.)
A4LII non copre le pretese determinate da un licenziamento immediato e ingiustificato del lavoratore (DTF 8C_244/2007 del 17.3.2008; DTF 132 V 82; TFA C109/02 del 10.1.2003; DTF 121 V 377). ()
Sulla portata delle direttive amministrative, cfr. DTF 132 V 121 consid. 4.4 pag. 125; STF 8C_742/2014 del 4 maggio 2015 consid. 1.3.; STF 9C_141/2012 del 16 aprile 2012; STF 2C_105/2009 del 18 settembre 2009; STF E 1/06 del 26 luglio 2007 consid. 4.3).
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario
Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti