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38.2018.73

A ragione negato ind. per insolvenza da 22.12.17, poiché contratto sciolto con effetto immediato da assic. il 21.12.17. Il fatto invece che nel PE non figura quota parte relativa alle vacanze non suffic. per negare tale prest.Credito salar.deve essere reso verosimile. Rinvio atti per approfondimento

Ticino · 2019-02-18 · Italiano TI
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Erwägungen (2 Absätze)

E. 2 Sono considerati salario anche gli assegni dovuti.

I contributi legali alle assicurazioni sociali devono essere prelevati dall’indennità per insolvenza. La cassa deve conteggiare i contributi prescritti con gli organi competenti e dedurre ai lavoratori la parte dei contributi da loro dovuta (cfr. art. 52 cpv. 2 LADI).

2.2.In una sentenza pubblicata in DTF 121 V 377 il Tribunale federale delle assicurazioni (TFA; dal 1° gennaio 2007 Tribunale federale: TF) ha stabilito che l’indennità per insolvenza non copre le pretese determinate da un licenziamento immediato e ingiustificato del datore di lavoro né quelle derivanti da un licenziamento in tempo inopportuno, quando il lavoratore non ha prestato un lavoro, bensì i crediti di salario fondati su di un’attività lavorativa svolta effettivamente.

L’Alta Corte ha, in particolare, precisato che per delimitare l’indennità di disoccupazione dall’indennità per insolvenza occorre chiedersi se l’assicurato, nel periodo in questione, sia idoneo al collocamento (art. 15 cpv. 1 LADI) e possa sottoporsi alle prescrizioni di controllo dell’amministrazione (art. 17 LADI). In caso affermativo l’assicurato non ha diritto alle indennità per insolvenza.

In simili condizioni colui che è stato licenziato con effetto immediato senza giusti motivi e che conseguentemente non lavora più è, in linea di principio, idoneo al collocamento. Il suo diritto alle indennità di disoccupazione deve, quindi, essere esaminato ala luce delle condizioni di cui all’art. 8 segg. LADI.

L’assicurato che, però, ha ancora dei diritti da far valere derivanti dal contratto di lavoro (salario o indennità per risoluzione anticipata del rapporto di impiego) non subisce una perdita di lavoro e non può pretendere l’indennità di disoccupazione. La cassa, tuttavia, in caso di dubbio quanto ai diritti derivanti dal contratto di lavoro, versa comunque l’indennità. Alla cassa passano le pretese dell’assicurato, compreso il privilegio legale nel fallimento, nel limite dell’indennità giornaliera da essa versata come previsto all’art. 29 cpv. 1 e 2 LADI.

2.3.   La Prassi LADI II (Indennità per insolvenza) emessa dalla Segreteria di Stato dell'economia (SECO), quale autorità di sorveglianza che deve adoperarsi per garantire un'applicazione uniforme del diritto ed impartire le istruzioni generali (cfr. art. 110 LADI; STFA C 340/00 dell’8 aprile 2004, consid. 4; STFA C 176/00 del 10 marzo 2003, consid. 3; STFA C 260/99 dell'8 agosto 2001, consid. 6b e DTF 127 V 57, consid. 3a pag. 61) nel marzo 2015 - e tuttora valida (cfr. la Prassi LADI II valida dal 1° gennaio 2019 - prevede che:

"DISTINZIONE TRA L’ID E L’II

A2L’II copre i crediti salariali dei lavoratori nei confronti dei loro datori di lavoro per il periodo in cui non potevano mettersi a disposizione del mercato del lavoro, mentre l’ID copre il mancato salario conseguente alla perdita di un impiego. L’II copre di regola esclusivamente le pretese salariali insorte da un’attività lavorativa effettivamente prestata (eccezione: cfr. A5)

A3Il criterio determinante per distinguere l'II dall'ID è il fatto che l'assicurato si sia messo a disposizione dell’ufficio di collocamento e che soddisfi le prescrizioni di controllo. L’assicurato ha diritto all’ID se è effettivamente o giuridicamente in disoccupazione e, di conseguenza, è iscritto alla disoccupazione per trovare un'occupazione e osserva le prescrizioni di controllo. Se sussistono dubbi giustificati sull’esistenza, per il periodo della perdita di lavoro, di pretese dell’assicurato nei confronti del suo ultimo datore di lavoro riguardanti il salario durante il periodo di disdetta o il risarcimento in seguito a risoluzione immediata del rapporto di lavoro, oppure sul soddisfacimento di tali pretese, è l’ID che viene versata all’assicurato in virtù dell’art. 29 cpv. 1 LADI. Tutti i diritti dell’assicurato vengono trasferiti alla cassa, compreso il privilegio legale (cfr. Prassi LADI ID C198 segg.)

A4L’II non copre le pretese determinate da un licenziamento immediato e ingiustificato del lavoratore (DTF 8C_244/2007 del 17.3.2008; DTF 132 V 82; TFA C109/02 del 10.1.2003; DTF 121 V 377). ()”

Sulla portata delle direttive amministrative, cfr. DTF 132 V 121 consid. 4.4 pag. 125; STF 8C_742/2014 del 4 maggio 2015 consid. 1.3.; STF 9C_141/2012 del 16 aprile 2012; STF 2C_105/2009 del 18 settembre 2009; STF E 1/06 del 26 luglio 2007 consid. 4.3).

E. 2.2 In una sentenza pubblicata in DTF 121 V 377 il

Tribunale federale delle assicurazioni (TFA; dal 1° gennaio 2007 Tribunale

federale: TF) ha stabilito che l’indennità per insolvenza non copre le pretese

determinate da un licenziamento immediato e ingiustificato del datore di lavoro

né quelle derivanti da un licenziamento in tempo inopportuno, quando il

lavoratore non ha prestato un lavoro, bensì i crediti di salario fondati su di

un’attività lavorativa svolta effettivamente.

L’Alta Corte ha, in

particolare, precisato che per delimitare l’indennità di disoccupazione

dall’indennità per insolvenza occorre chiedersi se l’assicurato, nel periodo in

questione, sia idoneo al collocamento (art. 15 cpv. 1 LADI) e possa sottoporsi

alle prescrizioni di controllo dell’amministrazione (art. 17 LADI). In caso

affermativo l’assicurato non ha diritto alle indennità per insolvenza.

In simili condizioni colui che

è stato licenziato con effetto immediato senza giusti motivi e che

conseguentemente non lavora più è, in linea di principio, idoneo al

collocamento. Il suo diritto alle indennità di disoccupazione deve, quindi,

essere esaminato ala luce delle condizioni di cui all’art. 8 segg. LADI.

L’assicurato che, però, ha

ancora dei diritti da far valere derivanti dal contratto di lavoro (salario o

indennità per risoluzione anticipata del rapporto di impiego) non subisce una

perdita di lavoro e non può pretendere l’indennità di disoccupazione. La cassa,

tuttavia, in caso di dubbio quanto ai diritti derivanti dal contratto di

lavoro, versa comunque l’indennità. Alla cassa passano le pretese

dell’assicurato, compreso il privilegio legale nel fallimento, nel limite

dell’indennità giornaliera da essa versata come previsto all’art. 29 cpv. 1 e 2

LADI.

2.3.   La

Prassi LADI II (Indennità per insolvenza) emessa dalla Segreteria di Stato

dell'economia (SECO), quale autorità di sorveglianza che deve adoperarsi per

garantire un'applicazione uniforme del diritto ed impartire le istruzioni

generali (cfr. art. 110 LADI; STFA C 340/00 dell’8 aprile 2004, consid. 4; STFA

C 176/00 del 10 marzo 2003, consid. 3; STFA C 260/99 dell'8 agosto 2001,

consid. 6b e DTF 127 V 57, consid. 3a pag. 61) nel marzo 2015 - e tuttora

valida (cfr. la Prassi LADI II valida dal 1° gennaio 2019 - prevede che:

"

DISTINZIONE TRA L’ID E L’II

A2

L’II

copre i crediti salariali dei lavoratori nei confronti dei loro datori di

lavoro per il periodo in cui non potevano mettersi a disposizione del mercato

del lavoro, mentre l’ID copre il mancato salario conseguente alla perdita di un

impiego. L’II copre di regola esclusivamente le pretese salariali insorte da

un’attività lavorativa effettivamente prestata (eccezione: cfr. A5)

A3

Il

criterio determinante per distinguere l'II dall'ID è il fatto che l'assicurato

si sia messo a disposizione dell’ufficio di collocamento e che soddisfi le

prescrizioni di controllo. L’assicurato ha diritto all’ID se è effettivamente o

giuridicamente in disoccupazione e, di conseguenza, è iscritto alla

disoccupazione per trovare un'occupazione e osserva le prescrizioni di

controllo. Se sussistono dubbi giustificati sull’esistenza, per il periodo

della perdita di lavoro, di pretese dell’assicurato nei confronti del suo

ultimo datore di lavoro riguardanti il salario durante il periodo di disdetta o

il risarcimento in seguito a risoluzione immediata del rapporto di lavoro,

oppure sul soddisfacimento di tali pretese, è l’ID che viene versata

all’assicurato in virtù dell’art. 29 cpv. 1 LADI. Tutti i diritti

dell’assicurato vengono trasferiti alla cassa, compreso il privilegio legale

(cfr. Prassi LADI ID C198 segg.)

A4

L’II non

copre le pretese determinate da un licenziamento immediato e ingiustificato del

lavoratore (DTF 8C_244/2007 del 17.3.2008; DTF 132 V 82; TFA C109/02 del

10.1.2003; DTF 121 V 377). (…)”

Sulla

portata delle direttive amministrative, cfr. DTF 132 V 121 consid. 4.4 pag.

125; STF 8C_742/2014 del 4 maggio 2015 consid. 1.3.; STF 9C_141/2012 del 16

aprile 2012; STF 2C_105/2009 del 18 settembre 2009; STF E 1/06 del 26 luglio

2007 consid. 4.3).

2.4.   Nella presente fattispecie

emerge dagli atti dell’incarto che __________, amministratore unico della __________,

il 20 dicembre 2017 ha sciolto il contratto di lavoro con uno scritto del

seguente tenore:

"

Con la

presente Le notifichiamo regolare disdetta del contratto di lavoro con effetto

al 31 gennaio 2018. La preghiamo di prendere buona nota del fatto che Lei dovrà

presenziare sul posto di lavoro sino alla data del 31 gennaio 2018. Per quanto

attiene ai doveri di discrezione e di divieto di concorrenza, si rimanda alle

clausole 11 e 12 del contratto di lavoro, così come alle topiche normative

legali. Chiediamo gentilmente di voler provvedere a consegnare le chiavi

aziendali e quant’altro di proprietà aziendale in suo possesso.

Ringraziandola per la collaborazione, porgiamo distinti saluti.”

(Doc. J)

Il 21 dicembre 2017 la

patrocinatrice dell’assicurata ha inviato al __________, all’attenzione di __________,

la seguente lettera:

"

(…) La mia

cliente con la presente intende recedere immediatamente dal rapporto di lavoro,

in quanto nonostante le numerose richieste – di cui l’ultima datata 27 novembre

2017 –, non ha più ricevuto alcun salario a contare da ottobre u.s. (compreso)

e non ha più avuto alcuna garanzia relativa a pretese salariali future derivanti

dal rapporto di lavoro.

Infine, la rendo attenta sulla sua responsabilità per i rifiuti

chimici attualmente stoccati negli stabilimenti della __________.” (Doc. K)

Questo scritto è stato

inviato lo stesso giorno anche “VIA E-MAIL” (cfr. doc. 74).

Chiamato ora a

pronunciarsi il TCA ritiene che, a ragione, la Cassa ha stabilito che avendo

l’assicurata sciolto con effetto immediato il contratto di lavoro in data 21

dicembre 2017 (cfr. art. 337a CO, “In caso d'insolvenza del datore di lavoro,

il lavoratore può recedere immediatamente dal rapporto di lavoro, in quanto non

gli sia prestata entro congruo termine una garanzia per le pretese derivanti da

tale rapporto” e art. 337b cpv. 1 CO “se la causa grave per la risoluzione

immediata consiste in una violazione del contratto da parte di un contraente,

questi dovrà il pieno risarcimento del danno, tenuto conto di tutte le pretese

derivanti dal rapporto di lavoro”. Al riguardo, vedi G. Aubert in Commentaire

Romand, 2

a

Edizione, Basilea 2012, pag 2099-2100 in particolare n. 6

e pag. 2101-2102 in particolare n. 1 e 2), durante il periodo ordinario di

disdetta, dal 22 dicembre 2017 non aveva più diritto all’indennità per

insolvenza bensì semmai alla normale indennità di disoccupazione (cfr. consid.

2.1), prestazione della quale ella ha peraltro beneficiato dal 3 gennaio 2018.

2.5.   L’art. 74 OAI stabilisce che

la Cassa può pagare l’indennità per insolvenza soltanto se il lavoratore rende

verosimile il credito salariale verso il datore di lavoro (cfr. DLA 2018 Nr. 13

pag. 346 seg., in particolare consid. 3.3. e 4.1.-4.2.).

A questo proposito la già

citata Prassi II prevede che:

"

B15

La

cassa può versare l’II soltanto se il lavoratore rende

Verosimile il credito salariale verso il

datore di lavoro. In effetti non è sufficiente che l’assicurato affermi di

avere diritto a un certo salario, alle vacanze o al pagamento delle ore

supplementari. Poiché non è sempre possibile fornire una prova oggettiva già

all’inizio della procedura, la verosimiglianza del credito salariale

costituisce un livello intermedio tra la mera affermazione e la prova

oggettiva.

B16

Per

rendere verosimile il credito salariale, l’assicurato può, in particolare,

presentare le informazioni sul salario contenute nel contratto di lavoro

scritto, il rapporto sulle ore di lavoro, le buste paga ricevute, gli estratti

conto bancari o postali, un riconoscimento di debito dell’ex datore di lavoro,

eventuali certificati dell’Ufficio esecuzione e fallimenti o, a seconda dei

casi, le dichiarazioni di precedenti superiori o collaboratori.

Le informazioni possono essere reperite

presso l’ex datore di lavoro o l’Ufficio esecuzione e fallimenti. Il diritto al

salario derivante dalle vacanze non godute, dalle ore supplementari o dalle ore

di recupero deve essere di norma comprovato tramite il sistema di registrazione

del tempo di lavoro.

B17

La

cassa versa l’II solamente dopo aver esaminato la verosimiglianza delle

informazioni e dei documenti forniti dall’assicurato, senza dover aspettare la

decisione in merito al credito dell’assicurato nell’ambito della dichiarazione

di fallimento.

Nei casi in cui la procedura di

pignoramento o di fallimento sia già in fase avanzata, la cassa verifica se

l’assicurato ha già ottenuto dei pagamenti.”

2.6.   Nella presente fattispecie,

la Cassa ha negato all’assicurata il diritto all’indennità per insolvenza per

la quota parte relativa alle vacanze sottolineando che nel precetto esecutivo

fatto spiccare il 3 gennaio 2018 figura esclusivamente l’importo del salario

mensile di fr. 9'166.-- per ottobre e novembre 2017 (cfr. doc. 164).

Il TCA ritiene che

quest’unica motivazione non è sufficiente per negare all’assicurata la

prestazione richiesta.

Del resto, sebbene tale

precetto esecutivo si riferisse solo a prestazioni salariali per i mesi di

ottobre e novembre l’amministrazione ha riconosciuto giustamente il diritto

all’indennità per insolvenza fino al 21 dicembre 2017, momento in cui sono

state inoltrate le dimissioni con effetto immediato da parte dell’assicurata.

Nella domanda d’indennità

per insolvenza del 22 marzo 2018 l’assicurata ha invece indicato un importo di

fr. 24'541.20 a titolo di “vacanze non richieste su P.E.” (cfr. doc. 87).

Le spiegazioni

sull’esercizio del diritto all’indennità per insolvenza che figurano sul

relativo formulario sottolineano del resto che:

"

(…)

d  Eventuali

diritti per vacanze non godute o per indennità di vacanze non pagate, nonché i

diritti maturati per ricuperi anticipati del tempo di lavoro possono parimenti

essere fatti valere soltanto pro rata e al massimo per gli ultimi 4 mesi del

rapporto di lavoro. (…)”

Tale questione merita di

essere approfondita dalla Cassa.

Su questo punto il ricorso

deve essere accolto ai sensi dei considerandi.

Dispositiv
  1. dichiara e pronuncia Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni Il presidente                                                          Il segretario Daniele Cattaneo                                                 Gianluca Menghetti
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Raccomandata

Incarto n.38.2018.73

dc/sc

Lugano

18 febbraio 2019

In nomedella Repubblica e CantoneTicino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 15 novembre 2018 di

RI 1

contro

la decisione su opposizione del 15 ottobre 2018 emanata da

Cassa cantonale di assicurazione contro la disoccupazione,6501 Bellinzona

in materia di assicurazione contro la disoccupazione

ritenuto,in fatto

L’amministrazione ha così motivato la propria decisione su opposizione:

1.2.   Contro la decisione su opposizione l’assicurata ha fatto inoltrare un ricorso al TCA.

La sua patrocinatrice chiede il versamento di indennità per insolvenza per il periodo 1° ottobre 2017 – 31 gennaio 2018.

Dopo avere ricordato che RI 1 è stata assunta a partire dal 15 aprile 2017 quale responsabile del laboratorio __________ alla __________ e che a partire dal mese di ottobre 2017 non ha più ricevuto il salario, malgrado numerosi solleciti, la rappresentante dell’assicurata ha sottolineato che il 20 dicembre 2017 la datrice di lavoro ha intimato alla ricorrente una disdetta ordinaria per il 31 gennaio 2018.

Il 21 dicembre 2017 RI 1 ha disdetto con effetto immediato il contratto di lavoro ed ha pure inoltrato una domanda di esecuzione nei confronti della datrice di lavoro per i salari di ottobre e novembre 2017.

La patrocinatrice dell’assicurata ritiene innanzitutto che la decisione della Cassa sia errata nella misura in cui ha ritenuto che il rapporto di lavoro si sia concluso prima del 31 gennaio 2018:

1.3.   Nella sua risposta del 30 novembre 2018 la Cassa propone di respingere il ricorso e osserva:

Il 12 febbraio 2019 la patrocinatrice dell’assicurata ha trasmesso un documento dell’Ufficio dei fallimenti (cfr. doc. V) e precisamente lo scritto 8 febbraio 2019 denominato “Offerta per l’acquisto in blocco dell’inventario della ditta __________, __________” (cfr. doc. V/1). Tale documento è stato inviato alla Cassa per conoscenza.

in diritto

2.1.   Oggetto del contendere è la questione di sapere se la Cassa abbia a ragione o meno negato alla ricorrente il diritto alle indennità per insolvenza nel periodo dal 22 dicembre 2017 al 31 gennaio 2018 e un importo pro rata per le ferie.

Secondo l’art. 51 cpv. 1 LADI i lavoratori soggetti all’obbligo di contribuzione, al servizio di datori di lavoro che sottostanno in Svizzera ad una procedura d’esecuzione forzata o che occupano in Svizzera lavoratori, hanno diritto all’indennità per insolvenza se:

a.   il loro datore di lavoro è stato dichiarato in fallimento e se a quel momento vantano crediti salariali oppure

b.   il fallimento non viene dichiarato soltanto perché in seguito a manifesto indebitamento del datore di lavoro nessun creditore è disposto ad anticipare le spese o

c.   hanno presentato, contro il datore di lavoro, una domanda di pignoramento per crediti salariali.

Non hanno diritto all'indennità per insolvenza le persone che, in qualità di soci, di membri di un organo dirigente dell'azienda o finanziariamente partecipi della società, prendono parte alle decisioni del datore di lavoro o possono esercitarvi un influsso considerevole, nonché i loro coniugi che lavorano nell'azienda (cfr. art. 51 cpv. 2 LADI).

Secondo l’art. 52 cpv. 1 LADI l’indennità per insolvenza copre i crediti salariali concernenti gli ultimi quattro mesi del rapporto di lavoro prima della dichiarazione di fallimento e gli eventuali crediti salariali per le prestazioni lavorative dopo la dichiarazione di fallimento, tuttavia, per ogni mese, fino a concorrenza dell’importo massimo di cui all’articolo 3 capoverso

2. Sono considerati salario anche gli assegni dovuti.

I contributi legali alle assicurazioni sociali devono essere prelevati dall’indennità per insolvenza. La cassa deve conteggiare i contributi prescritti con gli organi competenti e dedurre ai lavoratori la parte dei contributi da loro dovuta (cfr. art. 52 cpv. 2 LADI).

2.2.In una sentenza pubblicata in DTF 121 V 377 il Tribunale federale delle assicurazioni (TFA; dal 1° gennaio 2007 Tribunale federale: TF) ha stabilito che l’indennità per insolvenza non copre le pretese determinate da un licenziamento immediato e ingiustificato del datore di lavoro né quelle derivanti da un licenziamento in tempo inopportuno, quando il lavoratore non ha prestato un lavoro, bensì i crediti di salario fondati su di un’attività lavorativa svolta effettivamente.

L’Alta Corte ha, in particolare, precisato che per delimitare l’indennità di disoccupazione dall’indennità per insolvenza occorre chiedersi se l’assicurato, nel periodo in questione, sia idoneo al collocamento (art. 15 cpv. 1 LADI) e possa sottoporsi alle prescrizioni di controllo dell’amministrazione (art. 17 LADI). In caso affermativo l’assicurato non ha diritto alle indennità per insolvenza.

In simili condizioni colui che è stato licenziato con effetto immediato senza giusti motivi e che conseguentemente non lavora più è, in linea di principio, idoneo al collocamento. Il suo diritto alle indennità di disoccupazione deve, quindi, essere esaminato ala luce delle condizioni di cui all’art. 8 segg. LADI.

L’assicurato che, però, ha ancora dei diritti da far valere derivanti dal contratto di lavoro (salario o indennità per risoluzione anticipata del rapporto di impiego) non subisce una perdita di lavoro e non può pretendere l’indennità di disoccupazione. La cassa, tuttavia, in caso di dubbio quanto ai diritti derivanti dal contratto di lavoro, versa comunque l’indennità. Alla cassa passano le pretese dell’assicurato, compreso il privilegio legale nel fallimento, nel limite dell’indennità giornaliera da essa versata come previsto all’art. 29 cpv. 1 e 2 LADI.

2.3.   La Prassi LADI II (Indennità per insolvenza) emessa dalla Segreteria di Stato dell'economia (SECO), quale autorità di sorveglianza che deve adoperarsi per garantire un'applicazione uniforme del diritto ed impartire le istruzioni generali (cfr. art. 110 LADI; STFA C 340/00 dell’8 aprile 2004, consid. 4; STFA C 176/00 del 10 marzo 2003, consid. 3; STFA C 260/99 dell'8 agosto 2001, consid. 6b e DTF 127 V 57, consid. 3a pag. 61) nel marzo 2015 - e tuttora valida (cfr. la Prassi LADI II valida dal 1° gennaio 2019 - prevede che:

"DISTINZIONE TRA L’ID E L’II

A2L’II copre i crediti salariali dei lavoratori nei confronti dei loro datori di lavoro per il periodo in cui non potevano mettersi a disposizione del mercato del lavoro, mentre l’ID copre il mancato salario conseguente alla perdita di un impiego. L’II copre di regola esclusivamente le pretese salariali insorte da un’attività lavorativa effettivamente prestata (eccezione: cfr. A5)

A3Il criterio determinante per distinguere l'II dall'ID è il fatto che l'assicurato si sia messo a disposizione dell’ufficio di collocamento e che soddisfi le prescrizioni di controllo. L’assicurato ha diritto all’ID se è effettivamente o giuridicamente in disoccupazione e, di conseguenza, è iscritto alla disoccupazione per trovare un'occupazione e osserva le prescrizioni di controllo. Se sussistono dubbi giustificati sull’esistenza, per il periodo della perdita di lavoro, di pretese dell’assicurato nei confronti del suo ultimo datore di lavoro riguardanti il salario durante il periodo di disdetta o il risarcimento in seguito a risoluzione immediata del rapporto di lavoro, oppure sul soddisfacimento di tali pretese, è l’ID che viene versata all’assicurato in virtù dell’art. 29 cpv. 1 LADI. Tutti i diritti dell’assicurato vengono trasferiti alla cassa, compreso il privilegio legale (cfr. Prassi LADI ID C198 segg.)

A4L’II non copre le pretese determinate da un licenziamento immediato e ingiustificato del lavoratore (DTF 8C_244/2007 del 17.3.2008; DTF 132 V 82; TFA C109/02 del 10.1.2003; DTF 121 V 377). ()”

Sulla portata delle direttive amministrative, cfr. DTF 132 V 121 consid. 4.4 pag. 125; STF 8C_742/2014 del 4 maggio 2015 consid. 1.3.; STF 9C_141/2012 del 16 aprile 2012; STF 2C_105/2009 del 18 settembre 2009; STF E 1/06 del 26 luglio 2007 consid. 4.3).

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                          Il segretario

Daniele Cattaneo                                                 Gianluca Menghetti