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38.2018.4

Negato diritto a ID da 1/2017 in quanto non disocc. parzialmente. L'orario è stato solo temporaneamente ridotto dal 100 al 25%. Per stabilire l'esistenza della disoccupazione decisiva è l'effettiva e definitiva interruzione del rapp. di lavoro e non cessazione giuridica dei rapp. contratto di lavoro

Ticino ·28 · 1997-01-16 · Italiano TI
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Dispositiv
  1. dichiara e pronuncia Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni Il presidente                                                          Il segretario Daniele Cattaneo                                                 Gianluca Menghetti
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Raccomandata

Incarto n.38.2018.4

dc/gm

Lugano

28 marzo 2018

In nomedella Repubblica e CantoneTicino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 22 gennaio 2018 di

RI 1

contro

la decisione su opposizione del 30 novembre 2017 emanata da

Sezione del lavoro,6501 Bellinzona

in materia di assicurazione contro la disoccupazione

ritenuto,in fatto

in diritto

In un’altra sentenza del 16 gennaio 1997, pubblicata in DLA 1996/1997 pag. 170 seg., l’Alta Corte ha stabilito che due soci di una S.r.l. che si sono licenziati a vicenda e che si sono in seguito riassunti a tempo parziale – a causa di una diminuzione delle ordinazioni – non hanno diritto all’indennità di disoccupazione ai sensi dell’articolo 10 capoverso 2bisLADI. Infatti, queste convenzioni fanno pensare piuttosto a una riduzione temporanea del lavoro – in attesa di una ripresa delle ordinazioni – e pertanto a un’elusione della fattispecie prevista all’articolo 31 capoverso 3 lettera c LADI.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                          Il segretario

Daniele Cattaneo                                                 Gianluca Menghetti