opencaselaw.ch

38.2018.21

Indennità per insolvenza. La Cassa ha riconosciuto all’assicurato soltanto Fr. 9'233.85 a titolo di indennità per insolvenza per il lavoro prestato e non remunerato presso la società. Decisione confermata e ricorso respinto

Ticino · 2018-07-09 · Italiano TI
Fonte Original Esporta Word PDF BibTeX RIS
Dispositiv
  1. dichiara e pronuncia Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni Il presidente                                                          Il segretario Daniele Cattaneo                                                 Gianluca Menghetti
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Raccomandata

Incarto n.38.2018.21

VF/sc

Lugano

9 luglio 2018

In nomedella Repubblica e CantoneTicino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattrice:

Vera Ferretti, vicecancelliera

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 29 marzo 2018 di

RI 1

contro

la decisione su opposizione del 20 marzo 2018 emanata da

Cassa cantonale di assicurazione contro la disoccupazione,6501 Bellinzona

in materia di assicurazione contro la disoccupazione

ritenuto,in fatto

Secondo il patrocinatore del ricorrente infatti, per espressa volontà della società ora posta in liquidazione, e come si evince dalla sua dichiarazione del 19 febbraio 2018 (cfr. doc. a pag. 14), è chiaro come l’importo versato al ricorrente in data 13 marzo 2017, e pari a Fr. 3'385.60,“() seppure combaciante con il relativo foglio paga, intendeva soddisfare parziale retribuzione della mensilità di gennaio 2017 rimasta scoperta ()”(cfr. doc. a pag. 9 inc. Cassa).

in diritto

a.   il loro datore di lavoro è stato dichiarato in fallimento e se a quel momento vantano crediti salariali oppure

b. il fallimento non viene dichiarato soltanto perché in seguito a manifesto indebitamento del datore di lavoro nessun creditore è disposto ad anticipare le spese o

c.   hanno presentato, contro il datore di lavoro, una domanda di pignoramento per crediti salariali.

Ai sensi dell'art. 58 LADI, in caso di moratoria concordataria le disposizioni riferite al fallimento sono applicabili per analogia.

Ciò significa che la concessione di una moratoria concordataria apre il diritto all'indennità per insolvenza e che l'assegnazione di dette indennità non è in tal caso subordinata alla realizzazione rispettivamente all'omologazione di un concordato (cfr. DTF 123 V 106 e la Circolare UFIAML concernente l'indennità per insolvenza, pag. 3).

Il cpv. 1 di questa disposizione stabilisce che l'indennità per insolvenza copre i crediti salariali concernenti gli ultimi quattro mesi del rapporto di lavoro prima della dichiarazione di fallimento e gli eventuali crediti salariali per le prestazioni lavorative dopo la dichiarazione di fallimento, tuttavia, per ogni mese, fino a concorrenza dell’importo massimo di cui all’articolo 3 capoverso

2. Sono considerati salario anche gli assegni dovuti.

Il cpv. 2 del medesimo articolo stabilisce poi che ove tale dichiarazione non venga fatta, il pagamento si imputerà al debito indicato dal creditore nella sua quietanza, a meno che il debitore non faccia immediatamente opposizione.

Precisa al proposito Weber, Berner Kommentar, Bd VI, ad Art. 86 OR N. 5, N. 6, N. 7, N. 23, N 24:

Questo viene confermato anche da Urs Leu, Basler Kommentar, Bd. 1, ad Art. 86 OR N. 3:

Secondo l'art. 87 cpv. 1 CO ove non esista una valida dichiarazione circa il debito estinto né una designazione risulti dalla quietanza, il pagamento sarà imputato al debito scaduto, fra più debiti scaduti, a quello per cui prima si procedette contro il debitore, e se non si procedette, al debito scaduto prima.

Se i debiti sono scaduti contemporaneamente, si farà una imputazione proporzionale (cfr. art. 87 cpv. 2 CO).

Se poi nessuno dei debiti è scaduto, il pagamento sarà imputato a quello che presenta per il creditore minori garanzie (cfr. art. 87 cpv. 3 CO).

Giusta l’art. 89 cpv. 1“quando siano dovuti interessi od altre prestazioni periodiche e senza riserva siasi rilasciata quietanza per una prestazione posteriore, si presumono

soddisfatte le prestazioni scadute prima”.

Secondo l’art. 341 cpv. 1 CO“durante il rapporto di lavoro e nel mese successivo alla sua fine, il lavoratore non può rinunciare ai crediti risultanti da disposizioni imperative

della legge o di un contratto collettivo”.

Le disposizioni generali sulla prescrizione sono applicabili ai crediti derivanti dal rapporto di lavoro (art. 341 cpv. 2 CO).

Il 28 aprile 2017 il datore di lavoro ha notificato all’assicurato la disdetta del contratto di lavoro con effetto al 31 maggio 2017, a causa di mancanza lavoro (cfr. doc. a pag. 27).

L’assicurato ha lavorato fino alla fine di maggio 2017 e, dagli atti, si evince che il salario gli è stato versato fino alla fine di dicembre 2016 (cfr. doc. a pag. 24; 42).

Il 6 novembre 2017, a seguito del fallimento della __________,pronunciato con decreto della Pretura del Distretto di __________ del 19 ottobre 2017 a far tempo dal 20 ottobre 2017 (cfr.www.zefix.ch, estratto del registro di commercio del Canton Ticino; cfr. doc. a pag. 38 inc. Cassa, istanza di fallimento presentata da __________), il patrocinatore del ricorrente ha inoltrato alla Cassa una “domanda d’indennità per insolvenza” per il lavoro prestato dall’assicurato alle dipendenze della società ma non remunerato.

Come si evince dal documento stesso, firmato dall’RA 1, il patrocinatore dell’assicurato inizialmente ha quantificato le indennità in Fr. 13'383.85 per il periodo che va dal 1° febbraio al 31 maggio 2017, ma poi ha corretto l’importo in Fr. 9‘233.85 facendo partire il periodo indicato soltanto dal 1° marzo 2017, con la seguente precisazione“() febbraio pagato vedi __________; gennaio non ricevuto, vedi dichiarazione fiduciaria (comunque fuori dai 4 mesi) ()”(cfr. doc. a pag. 22).

Tuttavia, questa Corte rileva che, dalla notifica di credito, inoltrata il 31 ottobre 2017 e quindi prima della domanda di insolvenza sopra citata, si evince che i crediti salariali arretrati per l’assicurato sono stati richiesti dall’RA 1 a partire dal mese di febbraio 2017 fino alla fine del mese di maggio 2017 per un importo pari a Fr. 15'476.08 (cfr. doc. a pag. 24); dall’istanza di fallimento presentata il 10 luglio 2017 sempre dall’RA 1 si evince è stato indicato un credito salariale a favore dell’assicuralo pari a Fr. 10'574.58 (cfr. doc. a pag. 38, 39) ed infine, dal precetto esecutivo che è stato fatto notificare dall’assicurato alla società, si evince che il credito riportato ammontava a Fr. 11'800.01 netti (cfr. doc. a pag. 41).

Agli atti vi è anche una dichiarazione della società __________ del 27 novembre 2017 dalla quale emerge che“() a causa di liquidità, i dipendenti della società __________, non hanno percepito lo stipendio di gennaio 2017 ()”(cfr. doc. a pag. 42).

Il 13 marzo 2017 l’ex datore di lavoro ha effettuato un versamento sul conto postale dell’assicurato con la dicitura di “stipendio febbraio 2017” pari a Fr. 3'385.60 (cfr. estratto del conto __________ a pag. 70). La cifra corrisponde esattamente a quella riportata nella busta paga dell’assicurato del mese corrispondente (cfr. busta paga di febbraio 2017 a pag. 86; cfr. doc. a pag. 14; 9; doc. I).

Il 5 febbraio 2018 il patrocinatore dell’assicurato ha inviato uno scritto alla Cassa nel quale ha dichiarato che“()siamo (cautelativamente) a contestarvi il conteggio di pagamento rilasciato a margine della domanda di insolvenza, considerato, come da nostra mail dello stesso 16 gennaio 2017 (ndr. recte: 2018), le disposizioni applicabili alle prestazioni periodiche di cui all’art. 89 CO ()”(cfr. doc. a pag. 17 inc. Cassa) e allegato l’e-mail citato.

L’e-mail è stato inviato dal patrocinatore del ricorrente alla Cassa e, dallo stesso, si evince che“() leggo all’art. 89 CO che, quando siano dovuti interessi od altre prestazioni periodiche e senza riserva siasi rilasciata per una prestazione posteriore (il salario di febbraio), si presumono soddisfatte le prestazioni scadute prima (quindi il salario di gennaio) ()”(cfr. doc. a pag. 18 inc. Cassa).

Con decisione del 13 febbraio 2018 la Cassa ha riconosciuto all’assicurato il diritto a prestazioni per un importo complessivo di Fr. 9'233.85 per il periodo dal va dal 1° marzo a fine maggio 2017, considerato retribuito il salario per il mese di febbraio 2017 (cfr. doc. a pag. 11 inc. Cassa).

Successivamente alla decisione sopra citata, il patrocinatore del ricorrente ha prodotto, a sostegno della sua tesi, una dichiarazione della società __________ del 19 febbraio 2018 dalla quale si evince che“() con la presente dichiariamo che, per il dipendente RI 1, abbiamo versato frs. 3'385.60 il 13.03.2017, anche se la cifra corrisponde allo stipendio netto di febbraio 2017, il versamento è da intendersi quale acconto dei salari precedenti ()”(cfr. doc. a pag. 14 inc. Cassa).

In sede d’opposizione egli ha poi ulteriormente specificato, con riferimento a questa dichiarazione, che questo versamento“() seppur combaciante con il relativo foglio paga, intendeva soddisfare la parziale retribuzione della mensilità di gennaio 2017 ()”(cfr. doc. a pag. 9 inc. Cassa).

Con decisione su opposizione del 20 marzo 2018 la Cassa ha respinto l’opposizione interposta dal ricorrente (cfr. doc. a pag. 9 inc. Cassa) e si è integralmente riconfermata nel contenuto della sua precedente decisione (cfr. doc. a pag. 2 inc. Cassa).

Del resto il patrocinatore dell’assicurato non solo non lo ha contestato né in sede d’opposizione né in sede ricorsuale, ma lo ha indicato egli stesso nella “domanda di indennità di insolvenza” del 6 novembre 2017.

In effetti, dalla stessa, si evince che l’RA 1 ha inizialmente richiesto indennità di insolvenza per un importo di Fr. 13'383.35 per il periodo che va dal 1° febbraio a fine giugno 2017, ma che ha poi corretto in Fr. 9'233.85 facendo partire il periodo indicato dal 1° marzo 2017, con la precisazione seguente“() febbraio pagato vedi __________; gennaio non ricevuto, vedi dichiarazione fiduciaria (comunque fuori dai 4 mesi) ()”(cfr. doc. a pag. 22 inc. Cassa).

Nel caso in esame, come riportato precedentemente, non solo l’ex datore di lavoro dell’assicurato ha specificato chiaramente a che cosa si riferiva il pagamento effettuato il 13 marzo 2017 nella dicitura “stipendio di febbraio 2017”, ma l’importo versato corrisponde esattamente con quello indicato nella busta paga del ricorrente per il mese in questione (cfr. doc. a pag. 70, 86 inc. Cassa).

Per quanto concerne inoltre quanto dichiarato dalla società nella dichiarazione del 19 febbraio 2018 sopracitata (cfr. doc. a pag. 14 inc. Cassa), questa Corte rileva innanzitutto, che la stessa è stata rilasciata dopo la decisione del 13 febbraio 2018 della Cassa (cfr. doc. a pag. 14 e 15 inc. Cassa), e, soprattutto, in un momento di molto posteriore rispetto a quello del versamento effettuato riportante la dicitura sopracitata (cfr. doc. a pag. 70 inc. Cassa). Inoltre ciò contrasta con quanto precisato dall’RA 1 stessa nelle osservazioni riportate nella “domanda di indennità di insolvenza” citata al considerando precedente (cfr. consid. 2.5.), ovvero che, mentre lo stipendio per il mese di gennaio 2017 è rimasto scoperto (ma in ogni caso non richiesto perché non rientra nei del termine degli ultimi 4 mesi di attività lavorativa coperto dalle indennità di insolvenza) quello di febbraio 2017 è stato retribuito (cfr. doc. a pag. 22 inc. Cassa).

In merito alla precisazione del patrocinatore del ricorrente secondo la quale con questo versamento l’ex datore di lavoro intendeva soddisfare parzialmente la mensilità di gennaio 2017 rimasta scoperta(cfr. doc. a pag. 9 inc. Cassa),questa Corte rileva quanto segue.

Dagli atti si evince che il ricorrente è stato pagato fino a fine dicembre 2016 (cfr. doc. a pag. 24 inc. Cassa) e che, per il mese di gennaio 2017, all’assicurato spettava un salario di Fr. 2'530.15 (cfr. busta paga a pag. 88) mentre il pagamento in questione, che coincide esattamente con il salario che sarebbe spettato al ricorrente per il mese di febbraio 2017, ammontava a Fr. 3'385.60 (cfr. busta paga a pag. 86 inc. Cassa).

Ne discende che questo Tribunale non può che confermare quanto sostenuto dalla Cassa nella sua risposta del 17 aprile 2018, ovvero che“() occorre inoltre precisare che l’importo corrisposto, pari a CHF 3'385.60, corrisponda esattamente al salario netto indicato sul conteggio salariale di febbraio 2017. Il sig. RI 1, per il mese di gennaio 2017, avrebbe avuto diritto a CHF 2'503.15. Le osservazioni presentate in sede ricorsuale della ditta __________ non trovano riscontro nei dati oggettivi ()”(cfr. doc. III).

Il creditore avrebbe potuto decidere a cosa si riferivano i pagamenti se il debitore non l’avesse indicato chiaramente.

Di conseguenza, il fatto che il ricorrente abbia contestato tale circostanza, tramite e-mail inviato del 16 gennaio 2018 e con successivo scritto del 5 febbraio 2018 inviati dal suo patrocinatore alla Cassa (cfr. doc. a pag. 17 e 18), non cambia nulla, né inficia l’applicazione della norma citata. Infatti l’art. 86 cpv. 2 CO specifica chiaramente che è semmai il debitore, nel caso in cui aveva inizialmente omesso di dichiarare a cosa si riferivano determinati pagamenti, e quindi il pagamento poteva essere imputato al debito indicato dal creditore, ad opporsi contro questa dichiarazione del creditore e non il contrario.

In effetti, giusta l’art. 89 cpv. 1 CO, quando un debitore paga un debito specificando in particolare quale debito sta pagando - e in questo caso si tratta del pagamento effettuato il 13 marzo 2017 con dicitura “salario di febbraio 2017” (cfr. doc. a pag. 70)-  vige per legge la presunzione secondo la quale tutti i debiti precedenti si intendono tacitati, a meno che non viene indicato il contrario dal debitore stesso. Di conseguenza, il fatto che nel caso concreto sia stato indicato, come si evince sia dalla domanda di insolvenza presentata dall’RA 1 (cfr. doc. a pag. 22), sia dall’ex datore di lavoro dell’assicurato nella sua dichiarazione del 27 novembre 2017 (cfr. doc. a pag. 42), che il salario del mese di gennaio 2017 è rimasto scoperto, non ha in alcun modo reso impossibile per l’ex datore di lavoro il pagamento del salario di febbraio 2017.

Infine il patrocinatore del ricorrente in sede ricorsuale dichiara che“() il denegato riconoscimento legale della quietanza con dicitura “stipendio febbraio 2017” contravverrebbe inoltre all’art. 341 CO, se considerato, che “elle contient une renonciation unilatéral du travailleur à une créance couverte” del diritto imperativo(précis Droit de travail, WYLER/HEINZER, 7.1.2 Quittance et transaction, pag. 268): mal si comprendono, quindi, i motivi per i quali, il ricorrente avrebbe dovuto interporre opposizione contro l’indicazione riportata a margine dell’accredito salariale con valuta del 13 marzo 2017 ()”(cfr. doc. I, pag. 2).

Considerando che l’indicazione riportata a margine dell’accredito salariale con valuta del 13 marzo 2017 corrisponde a “salario di febbraio 2017”, e che in effetti il ricorrente interpone opposizione contro la stessa affermando che questo pagamento si riferiva a“() parziale pagamento della mensilità del mese di gennaio 2017()”, mal si comprende l’applicazione di questo articolo al caso in questione. A maggior ragione se si tiene conto del fatto che il salario di febbraio 2017 è stato pagato al ricorrente, mentre quello del mese di gennaio 2017 è rimasto scoperto ma che non è in ogni caso stato richiesto dal ricorrente perché non rientra nel termine degli ultimi 4 mesi lavorativi coperti dalle indennità di insolvenza.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                          Il segretario

Daniele Cattaneo                                                 Gianluca Menghetti