Erwägungen (2 Absätze)
E. 2 Sono considerati salario anche gli assegni dovuti.
I contributi legali alle assicurazioni sociali devono essere prelevati dallindennità per insolvenza. La cassa deve conteggiare i contributi prescritti con gli organi competenti e dedurre ai lavoratori la parte dei contributi da loro dovuta (cfr. art. 52 cpv. 2 LADI).
2.2.In una sentenza pubblicata in DTF 121 V 377 il Tribunale federale delle assicurazioni (TFA; dal 1° gennaio 2007 Tribunale federale: TF) ha stabilito che lindennità per insolvenza non copre le pretese determinate da un licenziamento immediato e ingiustificato del datore di lavoro né quelle derivanti da un licenziamento in tempo inopportuno, quando il lavoratore non ha prestato un lavoro, bensì i crediti di salario fondati su di unattività lavorativa svolta effettivamente.
LAlta Corte ha, in particolare, precisato che per delimitare lindennità di disoccupazione dallindennità per insolvenza occorre chiedersi se lassicurato, nel periodo in questione, sia idoneo al collocamento (art. 15 cpv. 1 LADI) e possa sottoporsi alle prescrizioni di controllo dellamministrazione (art. 17 LADI). In caso affermativo lassicurato non ha diritto alle indennità per insolvenza.
In simili condizioni colui che è stato licenziato con effetto immediato senza giusti motivi e che conseguentemente non lavora più è, in linea di principio, idoneo al collocamento. Il suo diritto alle indennità di disoccupazione deve, quindi, essere esaminato ala luce delle condizioni di cui allart. 8 segg. LADI.
Lassicurato che, però, ha ancora dei diritti da far valere derivanti dal contratto di lavoro (salario o indennità per risoluzione anticipata del rapporto di impiego) non subisce una perdita di lavoro e non può pretendere lindennità di disoccupazione. La cassa, tuttavia, in caso di dubbio quanto ai diritti derivanti dal contratto di lavoro, versa comunque lindennità. Alla cassa passano le pretese dellassicurato, compreso il privilegio legale nel fallimento, nel limite dellindennità giornaliera da essa versata come previsto allart. 29 cpv. 1 e 2 LADI.
Il caso di specie deciso con giudizio pubblicato in DTF 121 V 377 riguardava unassicurata che, dopo aver messo alla luce un figlio il 17 luglio 1993, voleva riprendere lattività il 6 ottobre 1993 ma il proprio datore di lavoro lha impedito sottoponendole una convenzione da lei rifiutata, secondo la quale le avrebbe corrisposto il suo salario fino al 31 dicembre 1993 liberandola da tutti i suoi obblighi.
La nostra Massima Istanza ha ritenuto che la medesima, che dal mese di novembre 1993 ha compiuto delle ricerche per reperire un nuovo impiego e si è annunciata in disoccupazione il 15 gennaio 1994, nei tre mesi precedenti lapertura del fallimento (2 febbraio 1994) era idonea al collocamento e pertanto non aveva diritto allindennità per insolvenza.
In una successiva sentenza C 164/01 del 28 gennaio 2002 l'Alta Corte è stata chiamata a pronunciarsi sul diritto alle indennità di insolvenza di un assicurato durante il periodo da quando è stato liberato dai suoi obblighi contrattuali fino alla scadenza del termine regolare di disdetta (in casu: dal 24 al 30 luglio 1998). Il TFA ha confermato la decisione con la quale lamministrazione ha riconosciuto allassicurato il diritto alle indennità di insolvenza solo fino al 23 luglio 1998 ultimo giorno in cui egli aveva effettivamente lavorato.
La nostra Massima Istanza, in una decisione C 55/03 del 2 settembre 2003, si è confermata nella propria giurisprudenza e, nel caso di un assicurato che ha offerto al datore di lavoro la sua disponibilità a continuare lattività solo dopo la regolazione delle sue pretese salariali pendenti, ha riconosciuto al ricorrente il diritto alle indennità per insolvenza unicamente fino allultimo giorno in cui ha effettivamente lavorato.
Al riguardo cfr. pure STF 8C_749/2016 del 22 novembre 2017 consid. 3.2.; STF 8C_244/2007 del 17 marzo 2008, pubblicata in DLA 2008 N. 15 pag. 242; STFA C 214/04 del 15 aprile 2005, pubblicata in SVR 2005 ALV Nr. 10.
Per quanto concerne la giurisprudenza cantonale, il TCA, in una sentenza 38.2006.80 del 7 febbraio 2007, massimata in RtiD II-2007 N. 37 pag. 152, ha deciso che unassicurata non ha diritto allindennità per insolvenza, nel caso in cui, benché il Giudice civile abbia stabilito che il licenziamento subito non fosse con effetto immediato, bensì ordinario con un termine di preavviso di un mese, sia stata liberata dallobbligo di lavorare al momento in cui le è stato intimato il licenziamento oppure il datore di lavoro abbia rifiutato la sua offerta di proseguire lattività fino al termine del contratto. In queste circostanze la medesima va, infatti, ritenuta idonea al collocamento ed ha dunque per principio diritto allindennità di disoccupazione.
Con sentenza 38.2013.71 del 26 marzo 2014 questa Corte ha parzialmente accolto il ricorso inoltrato contro una decisione su opposizione emessa dalla Cassa con la quale lamministrazione aveva negato ad unassicurata il diritto alle indennità per insolvenza per il periodo 1° giugno 2012 15 luglio 2012 sulla base del supposto esonero con effetto immediato intimato alla ricorrente dal proprio datore di lavoro al momento della rescissione del contratto di lavoro. Questo Tribunale ha rilevato che, dal tenore della lettera di disdetta, non si poteva ritenere che il datore di lavoro avesse rinunciato volontariamente e incondizionatamente alle prestazioni della dipendente sino al termine del contratto di lavoro al 30 giugno 2012, ma lavesse semplicemente autorizzata momentaneamente a non presentarsi sul posto di lavoro, invitandola comunque a tenersi a disposizione in caso di necessità. Per questo motivo lassicurata non poteva, sino allo scadere del contratto (30 giugno 2012), essere ritenuta idonea al collocamento ed aveva quindi diritto a percepire le indennità per insolvenza ex artt. 51 e 52 LADI fino al 30 giugno 2012.
In una sentenza 38.2013.76 del 30 aprile 2014 il TCA ha, poi, confermato la decisione su opposizione emessa dalla Cassa con la quale lamministrazione aveva negato ad un assicurato il diritto alle indennità per insolvenza visto il suo esonero dallobbligo di prestare la propria attività lavorativa sino al termine del proprio contratto di lavoro. In quel caso di specie, questo Tribunale ha rilevato che il datore di lavoro aveva rinunciato volontariamente ed incondizionatamente alle prestazioni del dipendente, rendendo questultimo di fatto idoneo al collocamento ai sensi dellart. 15 LADI. Al riguardo il TCA ha poi evidenziato come non risultasse decisiva la circostanza che se aveva ancora diritto a pretese salariali lassicurato non subiva una perdita di lavoro computabile e non aveva dunque diritto allindennità di disoccupazione, in quanto lart. 29 cpv. 1 LADI prevede che se sussistono dubbi giustificati circa lesistenza, per il periodo della perdita di lavoro, di pretese dellassicurato, nei confronti del suo ultimo datore di lavoro riguardanti il salario o il risarcimento ai sensi dellart. 11 capoverso 3, oppure circa il soddisfacimento di tali pretese, la cassa versa comunque lindennità di disoccupazione.
Infine, per completezza, va rilevato che, con giudizio 38.2014.55 del 4 marzo 2015, pubblicato in RtiD II-2015 N. 65 pag. 253 segg., il TCA ha stabilito che nel caso di mora del datore di lavoro allorché il rapporto di impiego non è stato disdetto, il diritto alle indennità per insolvenza sussiste di principio qualora il datore di lavoro abbia esplicitamente garantito del lavoro al dipendente. Tale diritto sussiste pure quando, in mancanza di una promessa di lavoro, il lavoratore può in buona fede non più contare su unassegnazione di lavoro se linoltro della domanda di indennità per insolvenza non va considerato abusivo ai sensi dellart. 2 cpv. 2 CC.
In quel caso di specie concernente unassicurata che dopo il congedo maternità non ha più prestato attività lavorativa, per il periodo dal termine del menzionato congedo al giorno precedente la disdetta del contratto di impiego in relazione al quale il Pretore ha stabilito che il datore di lavoro si è ritrovato in mora nellaccettare il lavoro offertogli dallinteressata , la documentazione agli atti non era sufficiente per decidere sulleventuale suo diritto alle indennità per insolvenza. In relazione a tale lasso di tempo gli atti sono stati, pertanto, rinviati alla Cassa al fine di procedere a un complemento istruttorio, in particolare sentendo lassicurata e lallora amministratore unico della ditta datrice di lavoro, volto a determinare, da un lato, se lassicurata nel periodo in questione potesse o meno in buona fede aspettarsi che le venissero attribuite da parte del datore di lavoro delle mansioni da espletare. Dallaltro, nellipotesi negativa, se linoltro della domanda di indennità per insolvenza risultasse abusivo oppure no. Qualora linsorgente avesse potuto contare in buona fede sullattribuzione di lavoro oppure, nel caso contrario, se la domanda di indennità per insolvenza non si fosse rivelata abusiva, lassicurata avrebbe avuto diritto alle indennità per insolvenza per il periodo precedente alla disdetta del rapporto di impiego, sempre che gli ulteriori presupposti del diritto alle indennità per insolvenza risultassero adempiuti. Per il periodo a decorrere dalla disdetta del contratto di impiego, che peraltro non era avvenuta in tempo inopportuno, il diritto allindennità per insolvenza andava negato, in quanto non avendo prestato alcuna attività lavorativa dopo il licenziamento, si era trovata in una situazione di disoccupazione di fatto.
2.3. La Prassi LADI II (Indennità per insolvenza) emessa dalla Segreteria di Stato dell'economia (SECO), quale autorità di sorveglianza che deve adoperarsi per garantire un'applicazione uniforme del diritto ed impartire le istruzioni generali (cfr. art. 110 LADI; STFA C 340/00 dell8 aprile 2004, consid. 4; STFA C 176/00 del 10 marzo 2003, consid. 3; STFA C 260/99 dell'8 agosto 2001, consid. 6b e DTF 127 V 57, consid. 3a pag. 61) nel marzo 2015 - e tuttora valida - prevede che:
"DISTINZIONE TRA LID E LII
A2LII copre i crediti salariali dei lavoratori nei confronti dei loro datori di lavoro per il periodo in cui non potevano mettersi a disposizione del mercato del lavoro, mentre lID copre il mancato salario conseguente alla perdita di un impiego. LII copre di regola esclusivamente le pretese salariali insorte da unattività lavorativa effettivamente prestata (eccezione: cfr. A5)
A3Il criterio determinante per distinguere l'II dall'ID è il fatto che l'assicurato si sia messo a disposizione dellufficio di collocamento e che soddisfi le prescrizioni di controllo. Lassicurato ha diritto allID se è effettivamente o giuridicamente in disoccupazione e, di conseguenza, è iscritto alla disoccupazione per trovare un'occupazione e osserva le prescrizioni di controllo. Se sussistono dubbi giustificati sullesistenza, per il periodo della perdita di lavoro, di pretese dellassicurato nei confronti del suo ultimo datore di lavoro riguardanti il salario durante il periodo di disdetta o il risarcimento in seguito a risoluzione immediata del rapporto di lavoro, oppure sul soddisfacimento di tali pretese, è lID che viene versata allassicurato in virtù dellart. 29 cpv. 1 LADI. Tutti i diritti dellassicurato vengono trasferiti alla cassa, compreso il privilegio legale (cfr. Prassi LADI ID C198 segg.)
A4LII non copre le pretese determinate da un licenziamento immediato e ingiustificato del lavoratore (DTF 8C_244/2007 del 17.3.2008; DTF 132 V 82; TFA C109/02 del 10.1.2003; DTF 121 V 377). ()
Sulla portata delle direttive amministrative, cfr. DTF 132 V 121 consid. 4.4 pag. 125; STF 8C_742/2014 del 4 maggio 2015 consid. 1.3.; STF 9C_141/2012 del 16 aprile 2012; STF 2C_105/2009 del 18 settembre 2009; STF E 1/06 del 26 luglio 2007 consid. 4.3).
Il datore di lavoro ha dunque esplicitamente liberato lassicurato dallobbligo di prestare la propria attività lavorativa dal momento del licenziamento.
In simili condizioni questa Corte non può che tutelare loperato della Cassa che, nella risposta di causa, ha riconosciuto il diritto allindennità per insolvenza soltanto per il periodo dal 5 all8 giugno 2017. Infatti, per il periodo successivo, alla luce della giurisprudenza federale e cantonale citata al consid. 2.2., nonché della Prassi LADI emanata dalla SECO riprodotta al consid.2.3., il ricorrente è idoneo al collocamento (cfr. segnatamente STFA C 164/01 del 28 gennaio 2002:"l'assuré a été licencié le 23 juillet 1998 pour la fin du mois et dispensé dès cette date de l'obligation de fournir un travail.Sans emploi dès ce moment, il avait la disponibilité nécessaire pour être apte au placement selon l'art.15 al. 1 LACI. Cela suffit pour exclure le droit à l'indemnité d'insolvabilité.").
A ragione dunque la Cassa ha negato allassicurato il diritto allindennità per insolvenza dal 9 giugno 2017.
E. 2.2 In una sentenza pubblicata in DTF 121 V 377 il
Tribunale federale delle assicurazioni (TFA; dal 1° gennaio 2007 Tribunale
federale: TF) ha stabilito che l’indennità per insolvenza non copre le pretese
determinate da un licenziamento immediato e ingiustificato del datore di lavoro
né quelle derivanti da un licenziamento in tempo inopportuno, quando il
lavoratore non ha prestato un lavoro, bensì i crediti di salario fondati su di
un’attività lavorativa svolta effettivamente.
L’Alta Corte ha, in
particolare, precisato che per delimitare l’indennità di disoccupazione
dall’indennità per insolvenza occorre chiedersi se l’assicurato, nel periodo in
questione, sia idoneo al collocamento (art. 15 cpv. 1 LADI) e possa sottoporsi
alle prescrizioni di controllo dell’amministrazione (art. 17 LADI). In caso
affermativo l’assicurato non ha diritto alle indennità per insolvenza.
In simili condizioni colui che
è stato licenziato con effetto immediato senza giusti motivi e che
conseguentemente non lavora più è, in linea di principio, idoneo al
collocamento. Il suo diritto alle indennità di disoccupazione deve, quindi,
essere esaminato ala luce delle condizioni di cui all’art. 8 segg. LADI.
L’assicurato che, però, ha
ancora dei diritti da far valere derivanti dal contratto di lavoro (salario o
indennità per risoluzione anticipata del rapporto di impiego) non subisce una
perdita di lavoro e non può pretendere l’indennità di disoccupazione. La cassa,
tuttavia, in caso di dubbio quanto ai diritti derivanti dal contratto di
lavoro, versa comunque l’indennità. Alla cassa passano le pretese
dell’assicurato, compreso il privilegio legale nel fallimento, nel limite
dell’indennità giornaliera da essa versata come previsto all’art. 29 cpv. 1 e 2
LADI.
Il caso di
specie deciso con giudizio pubblicato in DTF 121 V 377 riguardava un’assicurata
che, dopo aver messo alla luce un figlio il 17 luglio 1993, voleva riprendere
l’attività il 6 ottobre 1993 ma il proprio datore di lavoro l’ha impedito
sottoponendole una convenzione da lei rifiutata, secondo la quale le avrebbe
corrisposto il suo salario fino al 31 dicembre 1993 liberandola da tutti i suoi
obblighi.
La nostra
Massima Istanza ha ritenuto che la medesima, che dal mese di novembre 1993 ha
compiuto delle ricerche per reperire un nuovo impiego e si è annunciata in
disoccupazione il 15 gennaio 1994, nei tre mesi precedenti l’apertura del
fallimento (2 febbraio 1994) era idonea al collocamento e pertanto non aveva
diritto all’indennità per insolvenza.
In
una successiva sentenza C 164/01 del 28 gennaio 2002
l'Alta Corte è stata chiamata a pronunciarsi sul diritto alle indennità di
insolvenza di un assicurato durante il periodo da quando è stato liberato dai
suoi obblighi contrattuali fino alla scadenza del termine regolare di disdetta
(in casu: dal 24 al 30 luglio 1998). Il TFA ha confermato la decisione con la
quale l’amministrazione ha riconosciuto all’assicurato il diritto alle
indennità di insolvenza solo fino al 23 luglio 1998 ultimo giorno in cui egli
aveva effettivamente lavorato.
La
nostra Massima Istanza, in una decisione C 55/03 del 2 settembre 2003, si è
confermata nella propria giurisprudenza e, nel caso di un assicurato che ha
offerto al datore di lavoro la sua disponibilità a continuare l’attività solo
dopo la regolazione delle sue pretese salariali pendenti, ha riconosciuto al
ricorrente il diritto alle indennità per insolvenza unicamente fino all’ultimo
giorno in cui ha effettivamente lavorato.
Al
riguardo cfr. pure STF 8C_749/2016 del 22 novembre 2017 consid. 3.2.; STF
8C_244/2007 del 17 marzo 2008, pubblicata in DLA 2008 N. 15 pag. 242; STFA C
214/04 del 15 aprile 2005, pubblicata in SVR 2005 ALV Nr. 10.
Per
quanto concerne la giurisprudenza cantonale, il TCA, in una sentenza 38.2006.80
del 7 febbraio 2007, massimata in RtiD II-2007 N. 37 pag. 152, ha deciso che un’assicurata
non ha diritto all’indennità per insolvenza, nel caso in cui, benché il Giudice
civile abbia stabilito che il licenziamento subito non fosse con effetto
immediato, bensì ordinario con un termine di preavviso di un mese, sia stata
liberata dall’obbligo di lavorare al momento in cui le è stato intimato il
licenziamento oppure il datore di lavoro abbia rifiutato la sua offerta di
proseguire l’attività fino al termine del contratto. In queste circostanze la
medesima va, infatti, ritenuta idonea al collocamento ed ha dunque per
principio diritto all’indennità di disoccupazione.
Con
sentenza 38.2013.71 del 26 marzo 2014 questa Corte ha parzialmente accolto il
ricorso inoltrato contro una decisione su opposizione emessa dalla Cassa con la
quale l’amministrazione aveva negato ad un’assicurata il diritto alle indennità
per insolvenza per il periodo 1° giugno 2012 – 15 luglio 2012 sulla base del
supposto esonero con effetto immediato intimato alla ricorrente dal proprio
datore di lavoro al momento della rescissione del contratto di lavoro. Questo
Tribunale ha rilevato che, dal tenore della lettera di disdetta, non si poteva
ritenere che il datore di lavoro avesse rinunciato volontariamente e
incondizionatamente alle prestazioni della dipendente sino al termine del
contratto di lavoro al 30 giugno 2012, ma l’avesse semplicemente autorizzata
momentaneamente a non presentarsi sul posto di lavoro, invitandola comunque a
tenersi a disposizione in caso di necessità. Per questo motivo l’assicurata non
poteva, sino allo scadere del contratto (30 giugno 2012), essere ritenuta
idonea al collocamento ed aveva quindi diritto a percepire le indennità per
insolvenza ex artt. 51 e 52 LADI fino al 30 giugno 2012.
In
una sentenza 38.2013.76 del 30 aprile 2014 il TCA ha, poi, confermato la
decisione su opposizione emessa dalla Cassa con la quale l’amministrazione
aveva negato ad un assicurato il diritto alle indennità per insolvenza visto il
suo esonero dall’obbligo di prestare la propria attività lavorativa sino al
termine del proprio contratto di lavoro. In quel caso di specie, questo
Tribunale ha rilevato che il datore di lavoro aveva rinunciato volontariamente
ed incondizionatamente alle prestazioni del dipendente, rendendo quest’ultimo
di fatto idoneo al collocamento ai sensi dell’art. 15 LADI. Al riguardo il TCA
ha poi evidenziato come non risultasse decisiva la circostanza che se aveva
ancora diritto a pretese salariali l’assicurato non subiva una perdita di
lavoro computabile e non aveva dunque diritto all’indennità di disoccupazione,
in quanto l’art. 29 cpv. 1 LADI prevede che “se sussistono dubbi giustificati
circa l’esistenza, per il periodo della perdita di lavoro, di pretese
dell’assicurato, nei confronti del suo ultimo datore di lavoro riguardanti il
salario o il risarcimento ai sensi dell’art. 11 capoverso 3, oppure circa il
soddisfacimento di tali pretese, la cassa versa comunque l’indennità di
disoccupazione”.
In una sentenza 38.2017.42
del 17 gennaio 2018 il TCA ha confermato una decisione della Cassa che aveva
negato il diritto all’indennità per insolvenza dal 12 al 30 novembre 2015 ad
un’assicurata che era stata licenziata il 31 ottobre 2015 e che dal 12 novembre
2015 non aveva più svolto alcuna attività lavorativa per una Sagl, essendo
stata esonerata dalla stessa del presentarsi sul posto di lavoro.
Infine,
per completezza, va rilevato che, con giudizio 38.2014.55 del 4 marzo 2015,
pubblicato in RtiD II-2015 N. 65 pag. 253 segg., il TCA ha stabilito che nel
caso di mora del datore di lavoro allorché il rapporto di impiego non è stato
disdetto, il diritto alle indennità per insolvenza sussiste di principio
qualora il datore di lavoro abbia esplicitamente garantito del lavoro al
dipendente. Tale diritto sussiste pure quando, in mancanza di una promessa di lavoro,
il lavoratore può in buona fede non più contare su un’assegnazione di lavoro se
l’inoltro della domanda di indennità per insolvenza non va considerato abusivo
ai sensi dell’art. 2 cpv. 2 CC.
In
quel caso di specie concernente un’assicurata che dopo il congedo maternità non
ha più prestato attività lavorativa, per il periodo dal termine del menzionato
congedo al giorno precedente la disdetta del contratto di impiego – in
relazione al quale il Pretore ha stabilito che il datore di lavoro si è ritrovato
in mora nell’accettare il lavoro offertogli dall’interessata –, la
documentazione agli atti non era sufficiente per decidere sull’eventuale suo
diritto alle indennità per insolvenza. In relazione a tale lasso di tempo gli
atti sono stati, pertanto, rinviati alla Cassa al fine di procedere a un
complemento istruttorio, in particolare sentendo l’assicurata e l’allora
amministratore unico della ditta datrice di lavoro, volto a determinare, da un
lato, se l’assicurata nel periodo in questione potesse o meno in buona fede
aspettarsi che le venissero attribuite da parte del datore di lavoro delle
mansioni da espletare. Dall’altro, nell’ipotesi negativa, se l’inoltro della
domanda di indennità per insolvenza risultasse abusivo oppure no. Qualora
l’insorgente avesse potuto contare in buona fede sull’attribuzione di lavoro
oppure, nel caso contrario, se la domanda di indennità per insolvenza non si
fosse rivelata abusiva, l’assicurata avrebbe avuto diritto alle indennità per
insolvenza per il periodo precedente alla disdetta del rapporto di impiego,
sempre che gli ulteriori presupposti del diritto alle indennità per insolvenza
risultassero adempiuti. Per il periodo a decorrere dalla disdetta del contratto
di impiego, che peraltro non era avvenuta in tempo inopportuno, il diritto
all’indennità per insolvenza andava negato, in quanto non avendo prestato
alcuna attività lavorativa dopo il licenziamento, si era trovata in una
situazione di disoccupazione di fatto.
2.3. La
Prassi LADI II (Indennità per insolvenza) emessa dalla Segreteria di Stato
dell'economia (SECO), quale autorità di sorveglianza che deve adoperarsi per
garantire un'applicazione uniforme del diritto ed impartire le istruzioni
generali (cfr. art. 110 LADI; STFA C 340/00 dell’8 aprile 2004, consid. 4; STFA
C 176/00 del 10 marzo 2003, consid. 3; STFA C 260/99 dell'8 agosto 2001,
consid. 6b e DTF 127 V 57, consid. 3a pag. 61) nel marzo 2015 - e tuttora
valida - prevede che:
"
DISTINZIONE TRA L’ID E L’II
A2
L’II
copre i crediti salariali dei lavoratori nei confronti dei loro datori di
lavoro per il periodo in cui non potevano mettersi a disposizione del mercato
del lavoro, mentre l’ID copre il mancato salario conseguente alla perdita di un
impiego. L’II copre di regola esclusivamente le pretese salariali insorte da
un’attività lavorativa effettivamente prestata (eccezione: cfr. A5)
A3
Il
criterio determinante per distinguere l'II dall'ID è il fatto che l'assicurato
si sia messo a disposizione dell’ufficio di collocamento e che soddisfi le
prescrizioni di controllo. L’assicurato ha diritto all’ID se è effettivamente o
giuridicamente in disoccupazione e, di conseguenza, è iscritto alla
disoccupazione per trovare un'occupazione e osserva le prescrizioni di
controllo. Se sussistono dubbi giustificati sull’esistenza, per il periodo
della perdita di lavoro, di pretese dell’assicurato nei confronti del suo
ultimo datore di lavoro riguardanti il salario durante il periodo di disdetta o
il risarcimento in seguito a risoluzione immediata del rapporto di lavoro,
oppure sul soddisfacimento di tali pretese, è l’ID che viene versata
all’assicurato in virtù dell’art. 29 cpv. 1 LADI. Tutti i diritti
dell’assicurato vengono trasferiti alla cassa, compreso il privilegio legale
(cfr. Prassi LADI ID C198 segg.)
A4
L’II non
copre le pretese determinate da un licenziamento immediato e ingiustificato del
lavoratore (DTF 8C_244/2007 del 17.3.2008; DTF 132 V 82; TFA C109/02 del
10.1.2003; DTF 121 V 377). (…)”
Sulla
portata delle direttive amministrative, cfr. DTF 132 V 121 consid. 4.4 pag.
125; STF 8C_742/2014 del 4 maggio 2015 consid. 1.3.; STF 9C_141/2012 del 16
aprile 2012; STF 2C_105/2009 del 18 settembre 2009; STF E 1/06 del 26 luglio
2007 consid. 4.3).
2.4. Nella presente fattispecie
l’assicurato ha iniziato un’attività lavorativa presso __________ di __________
dal 12 ottobre 2015 (cfr. doc. 35) con la funzione di muratore classe C (cfr.
doc. 56 e doc. 35).
Il 3 maggio 2016 egli è stato
vittima di un infortunio che ha provocato un lungo periodo di inabilità
lavorativa protrattosi fino al 4 giugno 2017 (cfr. doc. 35).
Il 2 giugno 2017 l’assicurato
ha inviato alla __________ uno scritto nel quale ha così annunciato il rientro
sul posto di lavoro:
"
Con la
presente sono a informarLa che dal 6/6/2017 sono stato dichiarato idoneo a
riprendere l’attività lavorativa presso codesta azienda, vedasi certificato
d’infortunio LAINF in copia allegato, pertanto chiedo che mi venga indicato
entro il 5/6/2017 il posto e l’ora dove devo riprendere il lavoro. In subordine
qualora, come da vs. facoltà, intendete portare avanti il proponimento di
disdetta immediata del rapporto di lavoro del 29/04/2016, comunicato tramite
email dalla sig.ra __________, lo scrivente prende atto della vs. volontà,
significando fin d’ora che lo scrivente non rinuncia ai propri diritti maturati
e/o maturandi in questo rapporto di lavoro.
Cortesemente si chiede un pronto riscontro nella forma scritta e
di evitare qualsiasi forma di ostruzionismo alla ripresa lavorativa, grazie.”
(Doc. 41)
L’8 giugno 2017 __________,
Direttore della __________, ha inviato al ricorrente una disdetta del contratto
di lavoro del seguente tenore:
"
Con la
presente siamo ad inoltrarle, confermando la decisione già maturata un anno fa,
la disdetta del contratto di lavoro, come da accordi con due mesi di preavviso,
con effetto immediato e termine del rapporto lavorativo presso la nostra
ditta al 08.08.2017, questo in risposta alla sua prossima condotta sia nei
confronti dei colleghi di lavoro in cantiere che nei confronti della scrivente
direzione.
Visto quanto sopra, la esortiamo a non presentarsi presso qual si
voglia nostro cantiere e ad astenersi dal ricontattare il nostro ufficio, in
quanto persona non gradita.
Provvederemo a versarle i salari e contributi dovuti secondo
contratto fino al 08.08.2017, dopo di che faremo nostro il diritto di
sospendere ogni rapporto sociale ed economico con la sua persona.” (Doc. 40)
Il
datore di lavoro ha dunque esplicitamente liberato l’assicurato dall’obbligo di
prestare la propria attività lavorativa dal momento del licenziamento.
In
simili condizioni questa Corte non può che tutelare l’operato della Cassa che,
nella risposta di causa, ha riconosciuto il diritto all’indennità per
insolvenza soltanto per il periodo dal 5 all’8 giugno 2017. Infatti, per il
periodo successivo, alla luce della giurisprudenza federale e cantonale citata
al consid. 2.2., nonché della Prassi LADI emanata dalla SECO riprodotta al
consid.
2.3., il ricorrente è idoneo al collocamento (cfr. segnatamente
STFA C 164/01 del 28 gennaio 2002:
"…
l'assuré
a été licencié le 23 juillet 1998 pour la fin du mois et dispensé dès cette
date de l'obligation de fournir un travail.
Sans
emploi dès ce moment, il avait la disponibilité nécessaire pour être apte au
placement selon l'art.
15 al. 1 LACI. Cela
suffit pour exclure le droit à l'indemnité d'insolvabilité."
).
A
ragione dunque la Cassa ha negato all’assicurato il diritto all’indennità per
insolvenza dal 9 giugno 2017.
Dispositiv
- dichiara e pronuncia Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni Il presidente Il segretario Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Raccomandata
Incarto n.38.2018.13
DC/sc
Lugano
7 maggio 2018
In nomedella Repubblica e CantoneTicino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 20 febbraio 2018 di
RI 1
contro
la decisione su opposizione del 19 gennaio 2018 emanata da
CO 1
in materia di assicurazione contro la disoccupazione
ritenuto,in fatto
Lamministrazione ha così motivato la propria decisione su opposizione:
1.2. Contro la succitata decisione su opposizione lassicurato ha fatto inoltrare un tempestivo ricorso al TCA nel quale il suo patrocinatore chiede il riconoscimento di indennità per insolvenza per il periodo dal 5 giugno al 13 luglio 2017.
Egli così riassume innanzitutto le circostanze alla base del licenziamento del ricorrente:
Il patrocinatore dellassicurato sottolinea poi che nel caso di specie occorre rapportarsi al periodo dal 13 luglio al 14 marzo 2017 e che lassicurato fino al 4 giugno 2017 ha ricevuto la prestazione Lainf in esito al trauma subito il 3 maggio 2016, che comprendeva anche la quota parte della tredicesima mensilità, e dunque rimane impagato unicamente il periodo dal 5 giugno al 13 luglio 2017, nonostante il rapporto di lavoro sarebbe potenzialmente cessato con effetto al 31 agosto 2017 (cfr. doc. I pag. 4).
Il rappresentante del ricorrente sostiene che, in caso di disdetta del rapporto di lavoro con preavviso ordinario ma con esonero dellattività lavorativa, occorrono maggiori approfondimenti rispetto alla disdetta con effetto immediato, argomentando:
1.3. Nella sua risposta del 14 marzo 2018 la Cassa propone di accogliere parzialmente il ricorso e di riconoscere ad RI 1 il diritto allindennità per insolvenza per il periodo dal 5 all8 giugno 2017 e di negarlo invece per quello successivo:
1.4. Il 15 marzo 2018 il TCA ha assegnato alle parti un termine di 10 giorni per presentare eventuali altri mezzi di prova (cfr. doc. IV).
in diritto
2.1. Oggetto del contendere è la questione di sapere se la Cassa abbia a ragione o meno negato al ricorrente il diritto alle indennità per insolvenza richieste dal 5 giugno al 13 luglio 2017.
Secondo lart. 51 cpv. 1 LADI i lavoratori soggetti allobbligo di contribuzione, al servizio di datori di lavoro che sottostanno in Svizzera ad una procedura desecuzione forzata o che occupano in Svizzera lavoratori, hanno diritto allindennità per insolvenza se:
a. il loro datore di lavoro è stato dichiarato in fallimento e se a quel momento vantano crediti salariali oppure
b. il fallimento non viene dichiarato soltanto perché in seguito a manifesto indebitamento del datore di lavoro nessun creditore è disposto ad anticipare le spese o
c. hanno presentato, contro il datore di lavoro, una domanda di pignoramento per crediti salariali.
Non hanno diritto all'indennità per insolvenza le persone che, in qualità di soci, di membri di un organo dirigente dell'azienda o finanziariamente partecipi della società, prendono parte alle decisioni del datore di lavoro o possono esercitarvi un influsso considerevole, nonché i loro coniugi che lavorano nell'azienda (cfr. art. 51 cpv. 2 LADI).
Secondo lart. 52 cpv. 1 LADI lindennità per insolvenza copre i crediti salariali concernenti gli ultimi quattro mesi del rapporto di lavoro prima della dichiarazione di fallimento e gli eventuali crediti salariali per le prestazioni lavorative dopo la dichiarazione di fallimento, tuttavia, per ogni mese, fino a concorrenza dellimporto massimo di cui allarticolo 3 capoverso
2. Sono considerati salario anche gli assegni dovuti.
I contributi legali alle assicurazioni sociali devono essere prelevati dallindennità per insolvenza. La cassa deve conteggiare i contributi prescritti con gli organi competenti e dedurre ai lavoratori la parte dei contributi da loro dovuta (cfr. art. 52 cpv. 2 LADI).
2.2.In una sentenza pubblicata in DTF 121 V 377 il Tribunale federale delle assicurazioni (TFA; dal 1° gennaio 2007 Tribunale federale: TF) ha stabilito che lindennità per insolvenza non copre le pretese determinate da un licenziamento immediato e ingiustificato del datore di lavoro né quelle derivanti da un licenziamento in tempo inopportuno, quando il lavoratore non ha prestato un lavoro, bensì i crediti di salario fondati su di unattività lavorativa svolta effettivamente.
LAlta Corte ha, in particolare, precisato che per delimitare lindennità di disoccupazione dallindennità per insolvenza occorre chiedersi se lassicurato, nel periodo in questione, sia idoneo al collocamento (art. 15 cpv. 1 LADI) e possa sottoporsi alle prescrizioni di controllo dellamministrazione (art. 17 LADI). In caso affermativo lassicurato non ha diritto alle indennità per insolvenza.
In simili condizioni colui che è stato licenziato con effetto immediato senza giusti motivi e che conseguentemente non lavora più è, in linea di principio, idoneo al collocamento. Il suo diritto alle indennità di disoccupazione deve, quindi, essere esaminato ala luce delle condizioni di cui allart. 8 segg. LADI.
Lassicurato che, però, ha ancora dei diritti da far valere derivanti dal contratto di lavoro (salario o indennità per risoluzione anticipata del rapporto di impiego) non subisce una perdita di lavoro e non può pretendere lindennità di disoccupazione. La cassa, tuttavia, in caso di dubbio quanto ai diritti derivanti dal contratto di lavoro, versa comunque lindennità. Alla cassa passano le pretese dellassicurato, compreso il privilegio legale nel fallimento, nel limite dellindennità giornaliera da essa versata come previsto allart. 29 cpv. 1 e 2 LADI.
Il caso di specie deciso con giudizio pubblicato in DTF 121 V 377 riguardava unassicurata che, dopo aver messo alla luce un figlio il 17 luglio 1993, voleva riprendere lattività il 6 ottobre 1993 ma il proprio datore di lavoro lha impedito sottoponendole una convenzione da lei rifiutata, secondo la quale le avrebbe corrisposto il suo salario fino al 31 dicembre 1993 liberandola da tutti i suoi obblighi.
La nostra Massima Istanza ha ritenuto che la medesima, che dal mese di novembre 1993 ha compiuto delle ricerche per reperire un nuovo impiego e si è annunciata in disoccupazione il 15 gennaio 1994, nei tre mesi precedenti lapertura del fallimento (2 febbraio 1994) era idonea al collocamento e pertanto non aveva diritto allindennità per insolvenza.
In una successiva sentenza C 164/01 del 28 gennaio 2002 l'Alta Corte è stata chiamata a pronunciarsi sul diritto alle indennità di insolvenza di un assicurato durante il periodo da quando è stato liberato dai suoi obblighi contrattuali fino alla scadenza del termine regolare di disdetta (in casu: dal 24 al 30 luglio 1998). Il TFA ha confermato la decisione con la quale lamministrazione ha riconosciuto allassicurato il diritto alle indennità di insolvenza solo fino al 23 luglio 1998 ultimo giorno in cui egli aveva effettivamente lavorato.
La nostra Massima Istanza, in una decisione C 55/03 del 2 settembre 2003, si è confermata nella propria giurisprudenza e, nel caso di un assicurato che ha offerto al datore di lavoro la sua disponibilità a continuare lattività solo dopo la regolazione delle sue pretese salariali pendenti, ha riconosciuto al ricorrente il diritto alle indennità per insolvenza unicamente fino allultimo giorno in cui ha effettivamente lavorato.
Al riguardo cfr. pure STF 8C_749/2016 del 22 novembre 2017 consid. 3.2.; STF 8C_244/2007 del 17 marzo 2008, pubblicata in DLA 2008 N. 15 pag. 242; STFA C 214/04 del 15 aprile 2005, pubblicata in SVR 2005 ALV Nr. 10.
Per quanto concerne la giurisprudenza cantonale, il TCA, in una sentenza 38.2006.80 del 7 febbraio 2007, massimata in RtiD II-2007 N. 37 pag. 152, ha deciso che unassicurata non ha diritto allindennità per insolvenza, nel caso in cui, benché il Giudice civile abbia stabilito che il licenziamento subito non fosse con effetto immediato, bensì ordinario con un termine di preavviso di un mese, sia stata liberata dallobbligo di lavorare al momento in cui le è stato intimato il licenziamento oppure il datore di lavoro abbia rifiutato la sua offerta di proseguire lattività fino al termine del contratto. In queste circostanze la medesima va, infatti, ritenuta idonea al collocamento ed ha dunque per principio diritto allindennità di disoccupazione.
Con sentenza 38.2013.71 del 26 marzo 2014 questa Corte ha parzialmente accolto il ricorso inoltrato contro una decisione su opposizione emessa dalla Cassa con la quale lamministrazione aveva negato ad unassicurata il diritto alle indennità per insolvenza per il periodo 1° giugno 2012 15 luglio 2012 sulla base del supposto esonero con effetto immediato intimato alla ricorrente dal proprio datore di lavoro al momento della rescissione del contratto di lavoro. Questo Tribunale ha rilevato che, dal tenore della lettera di disdetta, non si poteva ritenere che il datore di lavoro avesse rinunciato volontariamente e incondizionatamente alle prestazioni della dipendente sino al termine del contratto di lavoro al 30 giugno 2012, ma lavesse semplicemente autorizzata momentaneamente a non presentarsi sul posto di lavoro, invitandola comunque a tenersi a disposizione in caso di necessità. Per questo motivo lassicurata non poteva, sino allo scadere del contratto (30 giugno 2012), essere ritenuta idonea al collocamento ed aveva quindi diritto a percepire le indennità per insolvenza ex artt. 51 e 52 LADI fino al 30 giugno 2012.
In una sentenza 38.2013.76 del 30 aprile 2014 il TCA ha, poi, confermato la decisione su opposizione emessa dalla Cassa con la quale lamministrazione aveva negato ad un assicurato il diritto alle indennità per insolvenza visto il suo esonero dallobbligo di prestare la propria attività lavorativa sino al termine del proprio contratto di lavoro. In quel caso di specie, questo Tribunale ha rilevato che il datore di lavoro aveva rinunciato volontariamente ed incondizionatamente alle prestazioni del dipendente, rendendo questultimo di fatto idoneo al collocamento ai sensi dellart. 15 LADI. Al riguardo il TCA ha poi evidenziato come non risultasse decisiva la circostanza che se aveva ancora diritto a pretese salariali lassicurato non subiva una perdita di lavoro computabile e non aveva dunque diritto allindennità di disoccupazione, in quanto lart. 29 cpv. 1 LADI prevede che se sussistono dubbi giustificati circa lesistenza, per il periodo della perdita di lavoro, di pretese dellassicurato, nei confronti del suo ultimo datore di lavoro riguardanti il salario o il risarcimento ai sensi dellart. 11 capoverso 3, oppure circa il soddisfacimento di tali pretese, la cassa versa comunque lindennità di disoccupazione.
Infine, per completezza, va rilevato che, con giudizio 38.2014.55 del 4 marzo 2015, pubblicato in RtiD II-2015 N. 65 pag. 253 segg., il TCA ha stabilito che nel caso di mora del datore di lavoro allorché il rapporto di impiego non è stato disdetto, il diritto alle indennità per insolvenza sussiste di principio qualora il datore di lavoro abbia esplicitamente garantito del lavoro al dipendente. Tale diritto sussiste pure quando, in mancanza di una promessa di lavoro, il lavoratore può in buona fede non più contare su unassegnazione di lavoro se linoltro della domanda di indennità per insolvenza non va considerato abusivo ai sensi dellart. 2 cpv. 2 CC.
In quel caso di specie concernente unassicurata che dopo il congedo maternità non ha più prestato attività lavorativa, per il periodo dal termine del menzionato congedo al giorno precedente la disdetta del contratto di impiego in relazione al quale il Pretore ha stabilito che il datore di lavoro si è ritrovato in mora nellaccettare il lavoro offertogli dallinteressata , la documentazione agli atti non era sufficiente per decidere sulleventuale suo diritto alle indennità per insolvenza. In relazione a tale lasso di tempo gli atti sono stati, pertanto, rinviati alla Cassa al fine di procedere a un complemento istruttorio, in particolare sentendo lassicurata e lallora amministratore unico della ditta datrice di lavoro, volto a determinare, da un lato, se lassicurata nel periodo in questione potesse o meno in buona fede aspettarsi che le venissero attribuite da parte del datore di lavoro delle mansioni da espletare. Dallaltro, nellipotesi negativa, se linoltro della domanda di indennità per insolvenza risultasse abusivo oppure no. Qualora linsorgente avesse potuto contare in buona fede sullattribuzione di lavoro oppure, nel caso contrario, se la domanda di indennità per insolvenza non si fosse rivelata abusiva, lassicurata avrebbe avuto diritto alle indennità per insolvenza per il periodo precedente alla disdetta del rapporto di impiego, sempre che gli ulteriori presupposti del diritto alle indennità per insolvenza risultassero adempiuti. Per il periodo a decorrere dalla disdetta del contratto di impiego, che peraltro non era avvenuta in tempo inopportuno, il diritto allindennità per insolvenza andava negato, in quanto non avendo prestato alcuna attività lavorativa dopo il licenziamento, si era trovata in una situazione di disoccupazione di fatto.
2.3. La Prassi LADI II (Indennità per insolvenza) emessa dalla Segreteria di Stato dell'economia (SECO), quale autorità di sorveglianza che deve adoperarsi per garantire un'applicazione uniforme del diritto ed impartire le istruzioni generali (cfr. art. 110 LADI; STFA C 340/00 dell8 aprile 2004, consid. 4; STFA C 176/00 del 10 marzo 2003, consid. 3; STFA C 260/99 dell'8 agosto 2001, consid. 6b e DTF 127 V 57, consid. 3a pag. 61) nel marzo 2015 - e tuttora valida - prevede che:
"DISTINZIONE TRA LID E LII
A2LII copre i crediti salariali dei lavoratori nei confronti dei loro datori di lavoro per il periodo in cui non potevano mettersi a disposizione del mercato del lavoro, mentre lID copre il mancato salario conseguente alla perdita di un impiego. LII copre di regola esclusivamente le pretese salariali insorte da unattività lavorativa effettivamente prestata (eccezione: cfr. A5)
A3Il criterio determinante per distinguere l'II dall'ID è il fatto che l'assicurato si sia messo a disposizione dellufficio di collocamento e che soddisfi le prescrizioni di controllo. Lassicurato ha diritto allID se è effettivamente o giuridicamente in disoccupazione e, di conseguenza, è iscritto alla disoccupazione per trovare un'occupazione e osserva le prescrizioni di controllo. Se sussistono dubbi giustificati sullesistenza, per il periodo della perdita di lavoro, di pretese dellassicurato nei confronti del suo ultimo datore di lavoro riguardanti il salario durante il periodo di disdetta o il risarcimento in seguito a risoluzione immediata del rapporto di lavoro, oppure sul soddisfacimento di tali pretese, è lID che viene versata allassicurato in virtù dellart. 29 cpv. 1 LADI. Tutti i diritti dellassicurato vengono trasferiti alla cassa, compreso il privilegio legale (cfr. Prassi LADI ID C198 segg.)
A4LII non copre le pretese determinate da un licenziamento immediato e ingiustificato del lavoratore (DTF 8C_244/2007 del 17.3.2008; DTF 132 V 82; TFA C109/02 del 10.1.2003; DTF 121 V 377). ()
Sulla portata delle direttive amministrative, cfr. DTF 132 V 121 consid. 4.4 pag. 125; STF 8C_742/2014 del 4 maggio 2015 consid. 1.3.; STF 9C_141/2012 del 16 aprile 2012; STF 2C_105/2009 del 18 settembre 2009; STF E 1/06 del 26 luglio 2007 consid. 4.3).
Il datore di lavoro ha dunque esplicitamente liberato lassicurato dallobbligo di prestare la propria attività lavorativa dal momento del licenziamento.
In simili condizioni questa Corte non può che tutelare loperato della Cassa che, nella risposta di causa, ha riconosciuto il diritto allindennità per insolvenza soltanto per il periodo dal 5 all8 giugno 2017. Infatti, per il periodo successivo, alla luce della giurisprudenza federale e cantonale citata al consid. 2.2., nonché della Prassi LADI emanata dalla SECO riprodotta al consid.2.3., il ricorrente è idoneo al collocamento (cfr. segnatamente STFA C 164/01 del 28 gennaio 2002:"l'assuré a été licencié le 23 juillet 1998 pour la fin du mois et dispensé dès cette date de l'obligation de fournir un travail.Sans emploi dès ce moment, il avait la disponibilité nécessaire pour être apte au placement selon l'art.15 al. 1 LACI. Cela suffit pour exclure le droit à l'indemnité d'insolvabilité.").
A ragione dunque la Cassa ha negato allassicurato il diritto allindennità per insolvenza dal 9 giugno 2017.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario
Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti