opencaselaw.ch

38.2017.83

Negato diritto a ID poiché non residente in CH ex art. 8 cpv. 1 lett. c LADI (centro relazioni personali all'estero). Dal profilo del diritto internazionale è una vera frontaliera. Disoccupazione parziale nel contesto del diritto internazionale equivale al lavoro ridotto nel diritto interno

Ticino · 2018-02-19 · Italiano TI
Fonte Original Esporta Word PDF BibTeX RIS
Erwägungen (7 Absätze)

E. 2 ), di cui il

conduttore è un amico, dormendo sul divano del soggiorno, quando nel fine

settimana era regolare il rientro in Italia, non potesse costituire una

residenza in Svizzera a norma dell'art. 8 cpv. 1 lett. c LADI (cfr.

recentemente sulla tematica sentenza 8C_592/2015 del 23 novembre 2015 consid.

5), condizione essenziale per l'ottenimento delle prestazioni

dell'assicurazione contro la disoccupazione.”

In una sentenza

8C_245/2016 del 19 gennaio 2017 il Tribunale federale ha negato il diritto alle

indennità di disoccupazione ad un assicurato che, pur avendo il centro delle

relazioni personali in Svizzera, aveva la residenza effettiva in Francia. In

quell’occasione l’Alta Corte si è così espressa:

"

4.1.

Les motifs exposés par la

juridiction cantonale sont convaincants. Il n'est pas contesté que le recourant

et sa famille entretiennent des liens privilégiés avec la Suisse, plus

particulièrement à D.________ où réside la mère du recourant, où sont

scolarisés ses enfants et où certains membres de la famille pratiquent des

activités de loisirs. Il n'en demeure pas moins que les premiers juges étaient

fondés à conclure à l'absence d'un domicile en Suisse pendant la période en

cause. En effet, à lui seul, l'existence d'un centre de relations personnelles

à D.________ n'est pas déterminant. Il faut bien plutôt accorder un poids

décisif au fait que la famille résidait dans une villa sise en France. Les

circonstances invoquées par l'intéressé ne suffisent pas à remettre en cause

l'argumentation de la juridiction cantonale. Par ses affirmations, le recourant

ne conteste d'ailleurs pas concrètement les motifs de l'arrêt entrepris, ni

n'indique précisément en quoi l'autorité précédente aurait établi les faits

déterminants de façon manifestement inexacte au sens de l'art.

97 al. 1

LTF.”

In una sentenza 8C_420/2017

del 21 giugno 2017 il Tribunale federale ha dichiarato manifestamente

inammissibile il ricorso inoltrato contro la sentenza 38.2016.72 del 24 aprile

2017 con la quale il TCA aveva considerato un assicurato frontaliere vero,

argomentando:

"

(…)

che il ricorrente non si confronta con le

motivazioni del Tribunale cantonale delle assicurazioni, il quale, fondandosi

sugli atti al fascicolo e sulle di lui dichiarazioni, ha spiegato le ragioni

per cui facesse difetto una residenza in Svizzera a norma dell'art. 8 cpv. 1

lett. c LADI,

che in modo particolare la Corte cantonale ha

accertato, negando un centro delle relazioni personali in Svizzera, come il

ricorrente avesse dimora in un monolocale arredato, precedentemente in albergo

o da terze persone, fosse proprietario in Italia di una parte di casa, ove era

domiciliata la di lui madre, e di un appartamento occupato dalla compagna e dai

propri figli peraltro iscritti in scuole della Lombardia, luogo in cui vi

faceva ritorno settimanalmente, nonché egli con la sua famiglia non abbia mai

avuto l'intenzione di trasferirsi in Svizzera,

che il ricorrente si limita a evocare genericamente

in poche righe un "dovere di genitore", corsi extra lavorativi e

diplomi conseguiti in Sviz-zera, nonché asseriti rientri settimanali in Italia

mai effettuati. (…)”

In una

sentenza 8C_186/2017 del 1° settembre 2017 il Tribunale federale ha confermato

la STCA 38.2016.57 del 6 febbraio 2017 che aveva stabilito che un assicurato

aveva la residenza all’estero.

Si trattava di un ricorrente nato a

Lugano, che all'età di tre anni si è trasferito con la madre e i fratelli in

Italia. In Svizzera era attivo come falegname, era iscritto all'anagrafe degli

italiani residenti all'estero e mentre lavorava risiedeva in locazione a Lugano

in un appartamento di 2.5 locali con il fratello. Le spese dell'abitazione

erano divise fra il ricorrente, suo fratello e i genitori. Egli era in possesso

di un veicolo, il quale non era ancora stato sdoganato. Il ricorrente rientrava

nel fine settimana in Italia. Il suo profilo Facebook indicava il proprio

domicilio in Italia ed egli era vicepresidente di un'associazione sportiva come

anche era tesserato a una federazione italiana. Il TCA ha concluso che il

centro delle relazioni professionali era in Svizzera, mentre quello delle

relazioni personali, era in Italia.

L’Alta Corte

ha al riguardo sviluppato le seguenti considerazioni:

"

(…)

5.2.

Il presupposto

della residenza in Svizzera non può essere ammesso o negato a priori o

stabilito in maniera astratta, ma può essere data una risposta unicamente

prendendo in considerazione le prove e le circostanze del singolo caso (cfr.

DTF 142 V 590

consid. 5.2 pag. 595). Il

ricorrente se non in maniera generica non dimostra l'insostenibilità (consid.

1.1) degli accertamenti della Corte cantonale. Si duole unicamente del peso

dato asseritamente ad alcune prove. L'assicurato in realtà tenta impropriamente

di dare una propria visione agli accertamenti svolti dai giudici ticinesi, i

quali hanno valutato il caso alla luce di tutti gli elementi nel fascicolo.

Invano, il ricorrente potrebbe pretendere che il Tribunale delle assicurazioni

si sia fondato unicamente sull'estratto del profilo facebook o estrapolando singoli

frasi. Egli poi pare dimenticare che per prassi invalsa il giudice deve dare

più peso alle prime dichiarazioni, le quali sono espresse in generale in un

momento in cui la persona interessata non è ancora cosciente delle conseguenze

giuridiche (cosiddette dichiarazioni della prima ora;

DTF 142 V 590

consid. 5.2 pag. 594 seg.). Resta

in definitiva solo da valutare se dagli accertamenti dei giudici di merito si

possa negare il presupposto della residenza in Svizzera.

5.3.

Il ricorrente

ancora in sede federale si limita a mettere in luce aspetti della sua vita

professionale (formazione), anziché porre l'accento sulle proprie relazioni

personali in Svizzera. È vero, il ricorrente condivide un appartamento a Lugano

con il fratello. Tuttavia, per sua stessa dichiarazione le spese sono infatti

assunte in parte dalla famiglia, che risiede in Italia (sull'importanza del

luogo di dimora della propria famiglia; sentenza 8C_777/2010 del 20 giugno 2011

consid. 3.3). La medesima abitazione è condivisa con suo fratello (in caso di

concubinato si veda sentenza 8C_203/2013 del 23 aprile 2014 consid. 2.2).

Inoltre, il ricorrente è attivo in società sportive oltreconfine, come anche

ivi frequenta alcune amicizie. In tale ottica, anche il profilo facebook può

essere considerato fra gli elementi di valutazione. Alla luce di questi

elementi, il Tribunale cantonale delle assicurazioni non ha però violato il

diritto federale. Diversamente dall'opinione del ricorrente, la vicinanza alla

frontiera, specialmente nel Sottoceneri, e la grande mobilità non possono

essere viste come una sorta di espediente e non possono portare a voler

ammettere più facilmente una residenza in Svizzera. Al contrario, queste

circostanze inducono tutt'al più a un maggior rigore nell'applicazione della

normativa, al fine di sincerarsi veramente che l'assicurato abbia il centro

delle sue relazioni personali in Svizzera. La conoscenza di un'altra lingua

nazionale non è decisiva se non in relazione con altri spiccati elementi

personali, trattandosi di lingue parlate non soltanto in Svizzera (cfr.

sentenza 8C_723/2012 dell'11 dicembre 2012 consid. 4.3). Del resto, il

ricorrente non ha mai preteso di avere altra residenza in Svizzera al di fuori

di Lugano, ove la lingua ufficiale è quella italiana. Le critiche ricorsuali

pertanto sotto questo profilo sono infondate. (…)”

Al riguardo cfr. pure STCA

38.2017.43 del 25 ottobre 2017.

2.2.   Nella presente evenienza questo

Tribunale ricorda innanzitutto che, dal profilo del diritto interno, un

assicurato ha diritto alle indennità di disoccupazione se risiede in Svizzera

ai sensi dell’art. 8 cpv. 1 lett. c LADI, ossia se ha la residenza effettiva in

Svizzera, nonché l’intenzione di conservarla durante un certo periodo e di

farne il centro delle proprie relazioni personali (cfr. consid. 2.1.).

La nozione di residenza

secondo la LADI ha un carattere autonomo e si distingue sia dal domicilio

civile (art. 13 cpv. 1 LPGA e 23 CC), sia dalla dimora abituale (art. 13 cpv. 2

LPGA) sia ancora dal domicilio secondo la legislazione sugli stranieri (cfr.

consid. 2.1.;

DTF 125 V 465

consid.

2a pag. 466 seg.).

RI 1 (__________ 1956), di

nazionalità italiana e in possesso di un permesso B UE/AELS rilasciato il 15

luglio 2014 e valido fino al 31 marzo 2018 (cfr. doc. 10/10), dopo alcune

precedenti esperienze professionali in Ticino, dal 2000 ha lavorato nel settore

alberghiero quale cameriera ai piani, cameriera e aiuto cucina. In particolare

dal mese di agosto 2014 è attiva presso l’__________ di __________ in qualità

di aiuto cucina in virtù di contratti di durata determinata (a tempo pieno dal

1° agosto al 31 ottobre 2014, dal 1° aprile al 31 ottobre 2015, dal 1° marzo al

31 ottobre 2016; cfr. doc. 5).

Dal 1° luglio 2015

l’assicurata svolge pure lavori di portineria in uno stabile di __________ per

un salario lordo mensile di fr. 266.65 (cfr. doc. 8/6; 7).

La ricorrente si è

iscritta in disoccupazione il 21 ottobre 2016 con effetto dal 1° novembre 2016

(cfr. doc. 2).

Il 2 novembre 2016 la

medesima ha concluso un ulteriore contratto di lavoro quale aiuto cucina presso

l’__________ di __________ per il periodo dal 1° novembre 2016 al 30 marzo 2017,

ma con attività al 50% (cfr. doc. 8/6; 7). L’assicurata è, dunque, parzialmente

senza lavoro ai sensi dell’art. 10 cpv. 2 lett. b LADI.

Nel mese di febbraio 2017

la ricorrente ha subito un infortunio. Nel verbale di Pronto Soccorso allestito

presso l’Azienda Socio Sanitaria Territoriale __________, Ospedale di __________

(__________), il 2 febbraio 2017 è stato indicato che l’assicurata la sera

precedente è caduta riportando la frattura limitante superiore di D12 (cfr.

doc. 8/2).

Inoltre il Dott. __________

di __________, il 3 febbraio 2017, ha certificato che:

"

(…)

La Sig.ra RI 1

Residente in via __________

Risulta affetta da frattura vertebrale di

D12 da caduta a terra accidentale

Dichiara di essere ammalata dal 02/02/2017

Necessita di riposo e cure domiciliari fino

al 07/04/2017 compreso s.s.

Data rilascio 02/02/2017” (Doc. 8/1)

La Cassa di disoccupazione

__________, che ha ricevuto il certificato medico del Dott. __________, il 10

febbraio 2017 ha sottoposto il caso dell’insorgente alla Sezione del lavoro per

decidere se l’assicurata sia da ritenere idonea al collocamento e se sì, se è

perché risiede effettivamente in Svizzera (cfr. doc. 8).

Sempre il 10 febbraio 2017

la Sezione del lavoro ha inviato alla ricorrente il seguente scritto invitandola

a formulare eventuali osservazioni:

"

(…)

Dalla documentazione in nostro possesso

rileviamo che ha dichiarato di avere subito un infortunio non professionale

nella propria abitazione di __________ (CH). Si è tuttavia recata al Pronto

soccorso di __________ (I) per gli accertamenti del caso.

Secondo il certificato medico del dr. __________

di __________ è residente a __________ in Via __________ (I) e non a __________

(CH), come ha invece dichiarato alla Cassa. (…)” (Doc. 9)

Con lettera pervenuta all’amministrazione

il 17 febbraio 2017 l’assicurata ha indicato:

"

(…) vi

comunico che la dimora in Svizzera è a __________ Via __________ mentre la

residenza è in Italia in Via __________ in quanto casa di proprietà congiunta

con mio figlio __________ e mia nuora __________.

Al momento vista la necessità di assistenza

mi trovo presso mia madre e mio fratello a __________ in Via __________ perché

mio figlio e mia nuora lavorano e non possono assistermi adeguatamente.

Comunque in via normale io vivo costantemente

a __________ e vado in Italia nei giorni di riposo lavorativo. (…)” (Doc. 10)

Con ulteriore scritto,

anch’esso pervenuto alla Sezione del lavoro il 17 febbraio 2017, la ricorrente,

relativamente all’infortunio, ha spiegato:

"

L’infortunio

è successo verso le 15.00 del 02/02/17 in casa a __________ dopo essere tornata

dal lavoro dall’__________ di __________ verso le 14.00.

Tornata a casa mi sono messa a fare i

lavori domestici e sono scivolata picchiando il sedere e la schiena.

Al momento ho pensato fosse solo la botta

ma poi sentendo pungere al lato sinistro ho chiamato mio fratello che da __________

è venuto a prendermi per portarmi all’ospedale di __________ dove hanno

riscontrato lesione alla D12.

Mi è stato ordinato di mettere busto

ortopedico da tenere giorno e notte poi di fare RSM e dopo 3 settimane rifare

RX e visita ortopedica. Il motivo che sono stata portata a __________ è che io

a __________ vivo sola e non è possibile avere assistenza e pensando di dovere

essere magari ricoverata i miei famigliari possono essere vicini per aiuto,

cosa impossibile se rimango a __________. (…)” (Doc. 10/1

Il 28 febbraio 2017

l’amministrazione ha nuovamente interpellato l’assicurata come segue:

"

(…)

Lei ha precisato che durante la

riabilitazione soggiorna presso l’abitazione di sua madre e di suo fratello a __________

(I-__________), tuttavia normalmente risiede stabilmente a __________ e

soggiorna a __________ (I-__________) unicamente durante i giorni di riposo

lavorativo.

La invitiamo cortesemente a precisare:

-   Prima

dell’iscrizione all’URC (01.11.2016), quali erano i giorni di lavoro e i

relativi giorni di riposo?

-   Dopo

l’iscrizione all’URC (01.11.2016), quali sono i giorni di lavoro e i relativi

giorni di riposo?

-   Ha

sottoscritto il nuovo contratto di lavoro per la stagione pressoi l’__________

di __________? Può trasmetterne una copia?

-   Voglia

cortesemente trasmettere copia della conferma d’iscrizione all’A.I.R.E. (…)”

(Doc. 12)

L’insorgente, con scritto

pervenuto alla Sezione del lavoro il 9 marzo 2017, ha risposto:

"

(…) le

comunico che i giorni di riposo prima del 1.11.16 lavoravo al 100% e quindi 5

giorni su 7 con 2 giorni di riposo, mentre dopo il 1.11.16 lavoravo al 50% per

E. 2.1 Nella presente fattispecie

il centro delle relazioni personali dell’insorgente si situa a __________

(provincia di __________), che dista da __________ circa 66 km (cfr.

www.viamichelin.ch

). In quella località la medesima è

proprietaria di una casa congiuntamente al figlio (nato nel 1980; cfr. doc. 5)

e alla nuora (cfr. doc. 10).

A __________, che dista

peraltro 6 km da __________ (cfr.

www.viamichelin.ch

),

abitano sua madre e suo fratello (cfr. doc. 10).

Con i familiari menzionati

l’assicurata intrattiene peraltro delle ottime e strette relazioni, visto che

quando ha subito l’infortunio nel febbraio 2017 a __________ non ha chiamato eventuali

amici o conoscenti residenti in Ticino, bensì il fratello che l’ha condotta al

Pronto soccorso di __________. In seguito quest’ultimo e la madre l’hanno

ospitata a __________, ritenuto, come specificato dalla ricorrente, che il figlio

e la nuora lavorano, per cui non avrebbero potuto provvedere a lei nella

maniera adeguata (cfr. doc. 10).

Al riguardo cfr. STCA

38.2015.49 del 18 aprile 2016, menzionata dalla Sezione del lavoro nella

risposta di causa (cfr. doc. III; consid. 1.3.), in cui è stato deciso che un

assicurato aveva mantenuto in Italia il centro delle proprie relazioni di vita.

Contestualmente il TCA ha indicato che

“(…) le dichiarazioni contenute nel

verbale del 13 marzo 2015, sottoscritto dall'assicurato, e in particolare

quella secondo cui sia durante il periodo in cui ha esercitato un’attività

lucrativa sia dopo l’iscrizione in disoccupazione egli abitava in Ticino dal

lunedì al venerdì e soggiornava regolarmente in Italia il fine settimana,

mentre dopo l’infortunio del 18 gennaio 2015, nel periodo in cui non poteva

stare seduto, né guidare, si è stabilito presso l’abitazione di sua madre a X.,

provincia di Y., assumono pertanto un'importanza decisiva.”

È, inoltre, utile rilevare

che il Dott. __________ di __________ che ha visitato la ricorrente nel

febbraio 2017 e nell’aprile 2017 ha indicato che la medesima è residente a __________

(cfr. doc. 8/1; 15).

La ricorrente in Ticino, e

meglio a __________, dispone sì di un appartamento di 2 locali (58,50 m2) per

una pigione di fr. 600.-- mensili (cfr. doc. 10/12), tuttavia la medesima ha affermato

nel febbraio/marzo 2017 di vivere a __________ ma di recarsi in Italia nei

giorni di riposo lavorativo, sempre corrispondenti sia quando lavorava al 100%

prima della disoccupazione che in seguito allorché era impiegata al 50% (su

cinque giorni), a due giorni settimanali (cfr. doc. 10; 13).

In proposito giova

sottolineare che l’assicurata, precisando alla Sezione del lavoro quali fossero

i suoi giorni di lavoro e di riposo, non ha minimamente contestato la premessa

formulata dall’amministrazione, ossia che

“(…) normalmente risiede

stabilmente a __________ e soggiorna a __________ (I-__________) unicamente

durante i giorni di riposo lavorativo”

(cfr. doc. 12; 13).

Nemmeno va dimenticato che

in relazione al suo mancato annuncio all’Anagrafe degli italiani residenti

all’estero (AIRE) la ricorrente ha asserito di poter non iscriversi, avendo la

residenza in Italia, e che per motivi famigliari non può togliere quest’ultima

(cfr. doc. 13).

Rettamente, dunque, nella

decisione su opposizione del 10 ottobre 2017 la Sezione del lavoro ha stabilito

che il presupposto dell’art. 8 cpv. 1 lett. c LADI in relazione con l’art. 12

LADI non è in concreto realizzato.

2.4.   Vista la conclusione alla

quale il TCA è giunto al precedente considerando, si tratta ora di stabilire se

l’assicurata possa ottenere le prestazioni della LADI sulla base delle

disposizioni di diritto internazionale (cfr. DTF 133 V 172; DTF 131 V 222; STF

8C_273/2015 del 12 agosto 2015; DTF 139 V 88; Boris Rubin, in "Commentaire

de la loi sur l'assurance-chômage, Ginevra-Zurigo-Basilea, Schultess Editions

Romandes, 2014, pag. 683 n. 24).

Il 1° giugno 2002 è

entrato in vigore l'Accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera,

da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall'altra, sulla

libera circolazione delle persone (ALC) e in particolare il suo Allegato II

regolante il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (

DTF 130 V 145

consid.

3 pag. 146;

DTF 128 V 315

, con

riferimenti [RS 0.142.112.681]).

Giusta l'art. 1 cpv. 1

dell'Allegato II ALC, elaborato sulla base dell'

art. 8 ALC

e facente parte integrante

dello stesso (

art. 15 ALC

),

in unione con la sezione A di tale allegato, le parti contraenti applicano

nell'ambito delle loro relazioni in particolare il regolamento (CEE) n. 1408/71

del Consiglio, del 14 giugno 1971, relativo all'applicazione dei regimi di

sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro

familiari che si spostano all'interno della Comunità [RS 0.831.109.268.1]),

come pure il regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio, del 21 marzo 1972, che

stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71 relativo

all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai

lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della

Comunità (RS 0.831.109.268.11), oppure disposizioni equivalenti. L'

art. 121 LADI

,

entrato in vigore il 1° giugno 2002, rinvia, alla lett. a, all'ALC e a questi

due regolamenti di coordinamento (SVR 2006 AHV n. 24 pag. 82 consid. 1.1, C

290/03, DTF 133 V 173).

Una decisione n. 1/2012

del Comitato misto del 31 marzo 2012 (RU 2012 2345) ha attualizzato il

contenuto dell’Allegato II all’ALC con effetto dal 1° aprile 2012, prevedendo

che le Parti applicheranno tra di loro il Regolamento (CE) n. 883/2004 del

Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 relativo al coordinamento

dei sistemi di sicurezza sociale, modificato dal regolamento (CE) n. 988/2009

del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 settembre 2009 (cfr. DTF 139 V

88; SVR 2014 ALV N. 9; DTF 140 V 98) e il Regolamento (CE) n. 987/2009 del

Parlamento europeo e del Consiglio del 16 settembre 2009 che stabilisce le

modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 883/2014 relativo al

coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale.

Il regolamento (CE) n.

883/2004 (RS 0.831.109.268.1) non permette di far valere alcun diritto per il

periodo anteriore alla data della sua applicazione (DTF 138 V 392 consid.

4.1.3).

Questi regolamenti sono

stati modificati dal Regolamento (UE) n. 465/2012 del Parlamento europeo e del

Consiglio del 22 maggio 2012 (GU L 149 dell’8.6.2012 pag. 4) in vigore per la

Svizzera dal 1° gennaio 2015 (cfr. RU 2015 e 345; RS 0831.109.268.1; (cfr. B.

Kahil-Wolff, “Le Réglement UE 465/2012, la nouvelle Convention Suisse-US et

d’autres développements en termes d’assujettissement aux assurances sociales in

SZS/RSAS 2015 pag. 438 seg.; STF 8C_273/2015 del 12 agosto 2015 consid. 3.1;

DTF 142 V 590 consid. 4.2 pag. 592 seg.; STF 8C_186/2017 del 1° settembre 2017).

L’art. 11 del Regolamento

(CE) n. 883/2004 stabilisce al cpv. 1 che le persone sono soggette alla

legislazione di un singolo Stato membro e al cpv. 3 lett. a che una persona che

esercita un’attività subordinata o autonoma in uno Stato membro è soggetta alla

legislazione di tale Stato membro.

In materia di

assicurazione contro la disoccupazione lo Stato competente è per principio

quello nel quale l’assicurato ha esercitato da ultimo la sua attività

lavorativa dipendente (cfr. STF 8C_186/2017 del 1° settembre 2017; DTF 142 V

590 consid. 4.2; DTF 139 V 88; STF 8C_273/2015 del 12 agosto 2015 consid. 3.1; B.

Rubin, op.cit., pag. 683).

Per quel che concerne i

lavoratori frontalieri il legislatore comunitario ha previsto delle regole

differenti.

Secondo l’art. 1 lett. f

del Regolamento (CE) n. 883/2004 si intende per «lavoratore frontaliero»

qualsiasi persona che esercita un’attività subordinata o autonoma in uno Stato

membro e che risiede in un altro Stato membro, nel quale ritorna in linea di

massima ogni giorno o almeno una volta la settimana.

In effetti viene

considerato lavoratore frontaliero anche chi rientra almeno una volta la

settimana nel proprio Stato di residenza (cfr. DTF 133 V 175: “(…) dove, di

massima, ritorna ogni giorno o almeno una volta alla settimana (a tal proposito

il seco ricorda giustamente che il predetto regolamento è applicabile a tutti i

lavoratori che riempiono le suddette condizioni di lavoratore frontaliero,

indipendentemente dal fatto che abbiano la stessa qualifica ai sensi del

diritto della polizia degli stranieri). (…)”).

Questi assicurati

beneficiano delle prestazioni dello Stato competente (nel nostro caso: della

LADI) se si trovano in una situazione di lavoro ridotto (cfr. art. 1a cpv. 1

lett. b LADI e STCA 38.2015.12 del 5 febbraio 2016 in particolare consid. 2.6.)

alla luce dell’art. 65 par. 1 del Regolamento (CE) 883/2004 (“La persona che si

trova in disoccupazione parziale o accidentale e  che, nel corso della sua

ultima attività subordinata o autonoma, risiedeva in uno Stato membro diverso

dallo Stato membro competente si mette a disposizione del suo datore di lavoro

o degli uffici del lavoro nello Stato membro competente. Egli beneficia delle

prestazioni in base alla legislazione dello Stato membro competente, come se

risiedesse in tale Stato membro. Tali prestazioni sono erogate dall'istituzione

dello Stato membro competente.”).

Gli assicurati frontalieri

in disoccupazione completa (cfr. art. 1a cpv. 1 lett. a LADI) devono invece

chiedere le prestazioni di disoccupazione nel loro Stato di residenza (nel

nostro caso: in Italia), sulla base dell’art. 65 par. 2 1a frase del Regolamento

(“La persona che si trova in disoccupazione completa e che, nel corso della sua

ultima attività subordinata o autonoma, risiedeva in uno Stato membro diverso

dallo Stato membro competente e continua a risiedere in tale Stato membro o

ritorna in tale Stato si mette a disposizione degli uffici del lavoro nello

Stato membro di residenza. Fatto salvo l'articolo 64, la persona che si trova

in disoccupazione completa può a titolo supplementare, porsi a disposizione

degli uffici del lavoro dello Stato membro nel quale ha esercitato la sua

ultima attività subordinata o autonoma.”) e dell’art. 65 par. 5 lett. a del

Regolamento (“Il disoccupato di cui al paragrafo 2, prima e seconda frase,

riceve le prestazioni in base alla legislazione dello Stato membro di residenza

come se fosse stato soggetto a tale legislazione durante la sua ultima attività

subordinata o autonoma. Tali prestazioni sono erogate dall'istituzione del

luogo di residenza.”; cfr. B. Rubin, op.cit. p. 683).

Nella STF 186/2017 del 1°

settembre 2017 il Tribunale federale ha ricordato che “questa facoltà (e non un

obbligo), che esclude il versamento di prestazioni in denaro, permette al

lavoratore frontaliere di ottenere un aiuto in più al collocamento (

DTF 142 V 590

consid.

4.3 pag. 593 seg.; sentenza dell'11 aprile 2013 Corte di giustizia dell'Unione

europea C-443/11  Jeltes e.a., punti 31 e 32).

Da notare che i costi per

il rischio disoccupazione dei frontalieri è ripartito fra lo Stato di lavoro e

quello di residenza (cfr. B. Rubin, op. cit., pag. 684: “L’institution suisse

rembourse, sur domande de l’institution étrangère, la totalité des prestations

versées aux frontaliers durant les premiers mois d’indemnisation (détails: art.

65 par. 6 a 8 du Regl. [CE] 883/2004)”; risposta del Consiglio federale del 16

novembre 2013 ad un interpellanza 13.3716 del consigliere nazionale Lorenzo

Quadri denominata “Uso improprio, da parte dell’Italia, dei fondi di

disoccupazione dei frontalieri”: “(…) Dal 1° aprile 2012, la Svizzera applica

il regolamento (CE) nr. 883/2004, che prevede segnatamente il rimborso allo

Stato di residenza, competente per l’indennizzo dei frontalieri disoccupati,

delle indennità versate durante i primi tre o cinque mesi di disoccupazione (a

secondo della durata del rapporto di lavoro individuale) (…)”).

In una Direttiva del 24

ottobre 2013, denominata Regolamento 883. Fine dello status di "lavoratore

frontaliere vero, atipico", la SECO ha ricordato che:

"

Ai sensi

dell'art. 65 paragrafo 5 lett. a) del regolamento (CE) n. 883/2004 (regolamento

883) il versamento delle prestazioni di disoccupazione ai veri lavoratori

frontalieri compete allo Stato di residenza. La Corte di giustizia dell'Unione europea ha precisato la portata di questa disposizione in una

sentenza dell'11.04.2013 sostenendo che la giurisprudenza Miethe, sviluppata

quando era ancora in vigore il regolamento (CEE) n. 1408/71 (regolamento

1408/1), non è più valida in virtù del regolamento 883. Secondo tale

giurisprudenza, un vero lavoratore frontaliero in disoccupazione che aveva

conservato con lo Stato di occupazione legami personali e professionali

particolarmente stretti poteva, come "lavoratore frontaliero

atipico", beneficiare delle prestazioni in quest'ultimo Stato.

Il versamento delle prestazioni ai veri lavoratori frontalieri in

disoccupazione completa spetta ormai senza eccezioni allo stato di

residenza."

Sul tema e per un

riassunto di casi di applicazione della giurisprudenza Miethe anche relativi al

Canton Ticino, cfr. STF 8C_203/2013 del 23 aprile 2014 pubblicata in SVR 2014

ALV N. 9; vedi pure DLA 2012 N. 1 pag. 71 seg. e la STCA 38.2015.6 del 25

giugno 2015 consid. 2.15 con successiva sentenza del Tribunale federale

8C_592/2015 del 23 novembre 2015 consid. 4.

In una sentenza pubblicata

in DTF 142 V 590 il Tribunale federale ha considerato frontaliera un’assicurata

domiciliata in Francia che rimaneva a Ginevra a dormire al massimo una o due

volte per settimana (“Sur la base de l'ensemble de ces éléments, il convient

d'admettre que la recourante - qui rentrait plusieurs fois par semaine en

France - répondait à la définition de travailleuse frontalière au sens du

règlement”.).

In quell’occasione l’Alta

Corte ha sviluppato le seguenti considerazioni:

"

(…)

6.2. Cette disposition du règlement

d'application n o 987/2009 assimile la résidence au centre d'intérêt de la

personne concernée. Elle codifie également les éléments élaborés par la

jurisprudence européenne qui peuvent être pris en compte pour déterminer ledit

centre d'intérêt, comme la durée et la continuité de la présence sur le

territoire des Etats membres concernés ou la situation familiale et les liens

de famille (arrêts de la CJUE du 11 septembre 2014 C-394/13  Ministerstvo práce

a sociálních vecí contre B., point 34; du 16 mai 2013 C-589/10  Wencel,

points 49 et 50).

6.3. La recourante soutient que

l'application des critères règlementaires susmentionnés doit conduire à la

reconnaissance de sa résidence en Suisse. Elle met en évidence le fait qu'elle

a passé l'entier de sa vie en Suisse, que son activité professionnelle s'y est

toujours déroulée et que celle-ci était liée au territoire helvétique (elle y

travaillait en qualité de spécialiste de la sécurité au travail).

6.4. Ces éléments ne sont toutefois pas

absolument pertinents dans l'analyse de la condition de résidence pour

l'indemnisation d'un travailleur frontalier au chômage complet.

Par définition, un tel travailleur exerce une

activité dans un Etat membre autre que l'Etat de résidence. Peu importe qu'il

ait auparavant résidé longtemps dans le premier Etat. Admettre le contraire

viderait de sa substance l'art. 65 al. 2 du règlement n° 883/2004. En effet, ce

qui est décisif, à teneur de cette disposition, c'est que la personne, au cours

de sa dernière activité salariée (ou non salariée) résidait dans un Etat membre

autre que l'Etat membre compétent et qu'elle continue à y résider. La résidence

dans l'Etat membre autre que le pays d'emploi peut prendre fin après la

survenance du chômage ou, au contraire, être constituée immédiatement avant la

fin de l'activité. Dans le premier cas, l'Etat de résidence n'est plus

compétent pour le versement des prestations, alors qu'il peut le devenir dans

la seconde éventualité (voir EBERHARD EICHENHOFER, in Europäisches Sozialrecht,

E. 5 giorni settimanali con elasticità in base al lavoro. Quindi 2 giorni di riposo più mezze giornate e fatto anche giorni di ferie scaglionati durante l’anno sempre in base al bisogno. Vi allego nuovo contratto di lavoro a partire dal 1/4/17 al 100% fino al 31/10/17. Per quanto riguarda l’iscrizione all’A.I.R.E. mi è stato detto che posso non farla avendo la residenza in Italia e per motivi famigliari non posso toglierla. (…)” (Doc. 13) L’8 marzo 2017 il Dott. __________ ha nuovamente attestato: " Certifico che La Sig.ra RI 1 Residente in via __________ Risulta affetta da frattura vertebrale di D12 da caduta a terra accidentale Necessita di riposo e cure fisiatriche fino al 10/05/2017 compreso s.c. Data rilascio 08/04/2017” (Doc. 15) 2.3.   Chiamato ora a pronunciarsi in merito alla fattispecie, questo Tribunale osserva preliminarmente che è la data della decisione su opposizione impugnata (nel presente caso: il 10 ottobre

2017) che delimita temporalmente il potere cognitivo del giudice delle assicurazioni sociali (cfr. STF 9C_32/2017 del 31 ottobre 2017; STF 8C_661/2013 del 22 settembre 2014 consid. 3.1.2.; STF 9C_5/2012 del 31 gennaio 2012; DTF 132 V 215 consid. 3.1.1; STFA I 525/04 del 15 aprile 2005 consid. 2). Il TCA evidenzia, poi, che, per costante giurisprudenza, in presenza di due versioni differenti, la preferenza deve essere accordata alle dichiarazioni che l'assicurato ha dato nella prima ora, quando ne ignorava le conseguenze giuridiche. Le spiegazioni fornite in un secondo tempo non possono integrare le prime constatazioni dettagliate, soprattutto se esse le contraddicono (cfr. STF 8C_399/2014 del 22 maggio 2015 consid. 4.2; STCA 38.2009.74 dell'8 marzo 2010; SVR 2008 UV Nr. 12; RAMI 2004 U 524, p. 546; DTF 121 V 47 consid. 2a, 115 V 143 consid. 3c; RAMI 1998 U 55, p. 363 consid. 3b/aa; STFA del 27 agosto 1992 nella causa M., non pubbl.; RDAT II-1994 p. 189; per una critica, cfr. U. Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, Zurigo 1999, p. 217, n. 546). Al riguardo, in una sentenza 8C_186/2017 del 1° settembre 2017 l’Alta Corte ha ribadito che “per prassi invalsa il giudice deve dare più peso alle prime dichiarazioni, le quali sono espresse in generale in un momento in cui la persona interessata non è ancora cosciente delle conseguenze giuridiche (cosiddette dichiarazioni della prima ora; DTF 142 V 590 consid.

E. 5.2 pag. 594 seg.)”.

Alla

luce della giurisprudenza appena illustrata le dichiarazioni dell’assicurata

contenute negli scritti pervenuti alla Sezione del lavoro il 17 febbraio,

rispettivamente il 9 marzo 2017 hanno un’importanza decisiva.

Applicando

l’abituale criterio della probabilità preponderante valido nel

settore delle assicurazioni sociali

(cfr. STF 8C_794/2016 del 28 aprile

2017 consid. 4.1.; STF 8C_738/2016 del 28 marzo 2017 consid. 2; STF 8C_220/201

del 10 febbraio 2017 consid. 7.3.; STF 9C_316/2013 del 25 febbraio 2014 consid.

5.1.; STF 8C_999/2010 del 15 marzo 2011; STF 8C_911/2010 del 10 marzo 2011

consid. 3.2; STF 8C_909/2010 del 1° marzo 2011; DTF 129 V 177 consid. 3 pag.

181; DTF 126 V 353 consid. 5b pag. 360; DTF 125 V 193 consid. 2 pag. 195), il

TCA deve dunque concludere che, a giusta ragione, la Sezione del lavoro ha ritenuto

che la ricorrente ha in Italia il centro delle proprie relazioni di vita.

L’insorgente non ha

concretizzato un legame con il Ticino, tale da poterlo considerare il luogo in

cui si trova, utilizzando dei criteri oggettivi, la sua residenza ai sensi

della giurisprudenza federale (cfr. consid. 2.1), la quale esige come terza

condizione che si sia creato nel nostro Paese il centro delle relazioni

personali e non soltanto di quelle professionali (cfr. STF 8C_592/2015 del 23

novembre 2015; DTF 138 V 186 pag. 192: “Lebensmittelpunkt”; STF C 227/05 dell’8

novembre 2006, consid. 4 non pubblicato in DTF 133 V 137 “Schwerpunkt ihrer

Lebensbeziehungen” all’estero nella quale l’Alta Corte ha precisato che non

basta avere amici e conoscenti in Svizzera; DTF 133 V 178: “Esse vi soggiornano

piuttosto per mero scopo lavorativo e una volta terminato il rapporto di lavoro

non hanno più motivo di rimanervi, bensì ritornano nel loro luogo di residenza,

là dove si trova il centro dei loro interessi”).

Il centro delle relazioni

professionali è peraltro dimostrato attraverso la realizzazione della prima

condizione (residenza effettiva), che chiede all’assicurato di essere presente

nel nostro mercato del lavoro (cfr. DTF 125 V 465).

Al

riguardo cfr. pure STF 8C_186/2017 del 1° settembre 2017 menzionata al consid.

E. 5.3 e 7.6), non ha rinunciato a un rientro nel suo paese di residenza (sentenza citata 8C_60/2016 consid. 4.2.2 con riferimenti). Perfino il riconoscimento dello statuto di frontaliere vero atipico (DTF 133 V 169) non sarebbe di soccorso alle pretese ricorsuali, poiché questa costruzione giurisprudenziale resa in applicazione del Regolamento (CE) n. 1408/71 è stata abbandonata dalla stessa Corte di giustizia dall'entrata in vigore del Regolamento n. 883/2004 (DTF 142 V 590 consid.

E. 6 e éd. 2013, n° 8 ad art. 65 du règlement n o 883/2004; SUSANNE

DERN, in VO (EG) Nr. 883/2004, 2012, n° 5 ss ad art. 65).

N'est pas non plus un critère pertinent, dans le

cas particulier tout au moins, le statut fiscal de l'intéressée du moment que,

dans le canton de Genève, les travailleurs frontaliers sont imposés sur les

rémunérations qu'ils perçoivent en Suisse en raison seulement de l'activité

qu'ils y exercent (cf. l'art. 3 al. 1 let. e de la loi [du canton de Genève] du

27 septembre 2009 sur l'imposition des personnes physiques [LIPP; RS/GE D 3 08]

et art. 7 de la loi [du canton de Genève] du 23 septembre 1994 sur l'imposition

à la source des personnes physiques et morales [LISP; RS/GE D 3 20]). Le statut

fiscal ne peut constituer en l'espèce un indice d'une résidence en Suisse.

Quant à la situation familiale de l'intéressée,

elle plaide plutôt contre l'existence d'une résidence en Suisse (supra consid.

5.2). Il en va de même de la situation en matière de logement (l'acquisition

d'une maison en France étant un indice du caractère permanent de cette

situation). Enfin, il n'y a pas lieu d'examiner ce qu'il en est de l'exercice

d'activités non lucratives. La recourante se contente d'alléguer, sans autres

précisions, qu'elle a produit la preuve de ses nombreuses activités

associatives déployées sur le sol suisse et le jugement attaqué ne contient à

ce sujet aucune constatation. Au demeurant le fait que la recourante a conservé

avec la Suisse (Etat membre de son dernier emploi) des liens personnels

professionnels et associatifs étroits ne saurait à lui seul être décisif. De

telles circonstances justifient pour un chômeur de se mettre de manière

complémentaire à la disposition des services de l'emploi en Suisse, non pas en

vue d'obtenir dans ce dernier des allocations de chômage, mais uniquement aux

fins d'y bénéficier des services de reclassement (supra consid. 4.3;

arrêt  Jeltes e.a. précité, qui modifie la jurisprudence antérieure

rendue sous le régime de l'ancien Règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil du 14

juin 1971 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux

travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur

famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté (RO 2004 121) et qui

avait une portée plus large; cf. à propos de l'ancienne jurisprudence, arrêt de

la CJCE du 12 juin 1986 C-1/85,  Miethe contre Bundesanstalt für Arbeit,

Rec. 1986 1837 point 17; voir aussi l'arrêt 8C_60/2016 du 9 août 2016 consid.

4.2.3).

6.5. Par conséquent, même en tenant compte

des critères susmentionnés, si tant est qu'ils soient pertinents dans le cas

d'espèce, on doit admettre que la recourante résidait bel et bien en France dès

la survenance de son chômage et pendant la durée de celui-ci.

(…)"

In applicazione delle

disposizioni del Regolamento appena citate, con sentenza 38.2014.51 del 15

dicembre 2014, questa Corte ha confermato il diniego del diritto a indennità di

disoccupazione ad un assicurato, in quanto egli andava considerato un vero

lavoratore frontaliere, rientrando durante il fine settimana presso la propria

famiglia in Italia, dove si trovava, del resto, il centro dei suoi interessi

personali, soprattutto quelli familiari.

Le medesime argomentazioni

sono alla base di una sentenza 38.2014.13 del 30 marzo 2015 nella quale il TCA

ha pure confermato il diniego del diritto all’indennità di disoccupazione in

quanto un’assicurata non risiedeva in Svizzera e rientrava in Italia una volta

per settimana.

Con analoghe argomentazioni

il TCA ha respinto il ricorso di un’assicurata in una sentenza 38.2015.9 del 15

giugno 2015 fondandosi su di un verbale allestito da un funzionario della

Sezione del lavoro e firmato anche dall’interessata da cui emergeva in

particolare che rientrava settimanalmente presso l’abitazione coniugale e che

con la Svizzera aveva legami professionali.

Il successivo ricorso è

stato dichiarato inammissibile dal Tribunale federale con sentenza 8C_521/2015

del 9 settembre 2015, nella quale l’Alta Corte ha sottolineato che “la

ricorrente non si confronta in alcun modo con le motivazioni del Tribunale

cantonale delle assicurazioni, il quale, basandosi sulla di lei audizione del

18 settembre 2014 dinanzi alla Sezione del lavoro, ha spiegato le ragioni per

cui ella dovesse essere ritenuta frontaliera e quindi con diritto a prestazioni

in Italia.”.

In una sentenza 38.2015.6

del 25 giugno 2015 questo Tribunale ha ritenuto vero frontaliere un altro

assicurato, in possesso di un permesso di dimora B, visto che egli rientrava in

Italia una volta per settimana.

Il TCA si è fondato sul

contenuto di un verbale allestito presso la Sezione del lavoro e firmato anche

dall’assicurato oltre che su un Rapporto della polizia cantonale, sulle

dichiarazioni della custode dello stabile nel quale abitava e sull’estratto

conto attestante i prelevamenti in contanti.

L’assicurato ha contestato

la sentenza cantonale davanti all’Alta Corte.

Il

Tribunale federale, con sentenza 8C_592/2015 del 23 novembre 2015, massimata in

RtiD II-2016 n. 63 pag. 309, ha respinto il ricorso dell’assicurato,

ritenendolo manifestamente infondato, sulla base delle seguenti argomentazioni:

"

(…)

L’apprezzamento dei fatti operato dal Tribunale delle assicurazioni non può

essere criticato con successo, anche sotto il profilo dell’applicazione del

diritto federale. Il giudizio è fondato sulle dichiarazioni della prima ora

espresse dal ricorrente e sui fatti accertati. La pronuncia cantonale si

confronta altresì con le censure già sollevate dal ricorrente nel precedente

grado di giudizio. È peraltro anche più probabile che il centro dei propri

interessi fosse in Italia, presso la di lui coniuge, ove disponeva di

un’abitazione più spaziosa e non in Svizzera, ove si vedeva costretto, ospitato

dal figlio, a dividere un bilocale con lui. In tale evenienza, non possono

essere date le condizioni per ammettere la residenza in Svizzera del

ricorrente. (…)”

In un’altra sentenza

38.2015.61 del 16 dicembre 2015 il TCA ha negato ad un assicurato il diritto

all’indennità di disoccupazione stabilendo che “un ricorrente, titolare di un

permesso B dall’aprile 2012, la cui moglie abita in Italia – non lontano dal

confine svizzero – in una casa di loro proprietà e che ha dichiarato, da una

parte, di non avere altri legami con la Svizzera al di fuori di quelli

professionali, dall’altra, di aver abitato in Ticino dal lunedì al venerdì e di

aver soggiornato regolarmente in Italia nella sua abitazione il sabato e la

domenica sia durante lo svolgimento dell’attività lavorativa sia dopo l’iscrizione

per il collocamento non ha diritto alle indennità di disoccupazione in Svizzera

dal marzo 2015 né sulla base del diritto interno, né in virtù del diritto

internazionale. In effetti, in primo luogo, alla luce degli elementi concreto

agli atti va ritenuto che il medesimo abbia mantenuto in Italia il centro delle

proprie relazioni di vita. Non è, pertanto, dato il presupposto della residenza

in Svizzera secondo l’art. 8 cpv. 1 lett. c LADI. In secondo luogo, il

ricorrente deve essere considerato quale lavoratore vero frontaliere che si

trova in disoccupazione completa. Egli deve dunque, chiedere le prestazioni di

disoccupazione nel suo Stato di residenza”.

Alla medesima conclusione

il TCA è arrivato sulla base delle stesse argomentazioni sviluppate nelle

decisioni precedenti in una sentenza 38.2015.47 del 20 gennaio 2016, in una

sentenza 38.2015.5 del 3 febbraio 2016, in una sentenza 38.2015.12 del 5

febbraio 2016, in una sentenza 38.2015.76 del 24 marzo 2016 e in una sentenza

38.2015.49 del 18 aprile 2016.

Infine in una sentenza

8C_186/2017 del 1° settembre 2017 il Tribunale federale ha confermato una

sentenza del TCA che aveva considerato un assicurato vero frontaliere

rilevando:

"

(…)

7.6.

Anche considerando i criteri del diritto europeo,

il ricorrente non potrebbe fondare una residenza in Svizzera. Il richiamo a

precedenti giudizi del Tribunale cantonale delle assicurazioni non hanno alcuna

portata, dal momento che tali pronunce sono rimaste incontestate e che nel

frattempo, come indicato dalla Corte cantonale, sono stati resi altri giudizi

che negavano la residenza in Svizzera. Del resto, il ricorrente nemmeno invoca

a ragione una violazione del principio della parità di trattamento fra il suo e

quei casi. Come si è già visto (consid. 5.3), la Corte cantonale ha emanato il

suo giudizio considerando tutti i fatti oggettivi del caso, che collimano anche

con i criteri di cui all'art. 11 paragrafo 1 del Regolamento n. 987/2009. Nella

misura in cui l'assicurato si concentra sull'apprezzamento dei giudici ticinesi

alla risposta alla domanda sulla frequenza di rientro in Italia "nel

weekend", egli non ne dimostra la manifesta infondatezza, ma semplicemente

oppone impropriamente la sua opinione a quella dei giudici cantonali (cfr. sul

grande potere discrezionale di cui fruisce il giudice di merito in ambito di

apprezzamento delle prove:

DTF 137 I 58

consid.

4.1.2 pag. 62;

134 V 53

consid. 4.3

pag. 62 e rinvii). Questo per non nascondere che l'accezione data dal

ricorrente è oltretutto poco credibile. Infatti, a una domanda sufficientemente

circostanziata, ci si attende una risposta altrettanto precisa. Ad ogni modo,

indipendentemente dalla risposta a quella domanda, alla luce di tutti gli

elementi oggettivi di questo caso concreto, non si sarebbe potuto

oggettivamente concludere nel senso auspicato dal ricorrente.

7.7.

Il ricorso non è destinato a miglior sorte

nemmeno quando il ricorrente contesta lo statuto di vero frontaliere concluso

dal Tribunale cantonale delle assicurazioni. Quand'anche dovesse essere

considerato falso frontaliere non potrebbe trarre alcun vantaggio al riguardo.

Dall'art. 65 comma 2 terza frase del Regolamento n. 883/2004 alla persona che

si trova in disoccupazione, la quale non è frontaliere ("falso

frontaliere"; "unechter Grenzgänger"), a cui ancora è permesso

un diritto di opzione, il ricorrente non può far derivare alcunché, siccome,

come è anche stato ampiamente dimostrato dalla Corte cantonale (consid. 5.2,

E. 6.4 pag. 597; cfr. già sentenza 8C_592/2015 del 23 novembre 2015 consid. 4;

sentenza C-443/11; THOMAS NUSSBAUMER, Arbeitslosenversicherung, in: Soziale

Sicherheit, SBVR, Volume XIV, 2016, Nota marginale 997, pag. 2573 con

riferimenti). (…)”

2.5.   Il Regolamento (CE) 883/2004

prevede inoltre all’art. 65 par. 2 terza frase che il disoccupato diverso dal

lavoratore frontaliero, che non ritorna nel suo Stato membro di residenza, si

mette a disposizione degli uffici del lavoro nell’ultimo Stato membro alla cui

legislazione era soggetto (cfr. B. Rubin, op.cit. pag. 683).

Questa disposizione regola

la situazione di taluni assicurati che hanno mantenuto la loro residenza in uno

Stato diverso da quello dell’ultimo impiego (cfr. DTF 131 V 229) e che non sono

dei lavoratori frontalieri.

Questi assicurati hanno un

diritto d’opzione tra le prestazioni dello Stato in cui hanno lavorato e quello

in cui risiedono (cfr. DTF 131 V 228).

Il Tribunale federale ha

stabilito che della categoria dei lavoratori

diversi dai

frontalieri (frontalieri "non veri") fanno parte segnatamente i

lavoratori stagionali, i lavoratori operanti nel settore dei trasporti

internazionali, i lavoratori che esercitano normalmente la loro attività sul

territorio di vari Stati membri e i lavoratori occupati da un'impresa

frontaliera (cfr. DTF 133 V 140; DTF 133 V 169 (176-177); STF 8C_273/2015 del

12 agosto 2015, consid. 3.5.1-3.5.2; STF 8C_656/2009 del 14 aprile 2010).

Lo statuto

di lavoratore falso frontaliere è stato riconosciuto da questa Corte nelle

sentenze 38.2015.30 del 20 novembre 2015 e STCA

38.2015.53 del 2

dicembre 2015

relative ad assicurati con permesso B che sono

stati attivi in Svizzera uno come caposquadra minatore dal 2010 al 2013,

l’altro quale carpentiere dal 2011 al 2014 presso il medesimo cantiere e

alloggiavano nelle baracche del cantiere.

Inoltre con

giudizio 38.2015.17 del 23 novembre 2015 il TCA ha considerato lavoratore falso

frontaliere un assicurato con permesso L e in seguito B che ha lavorato in

Svizzera quale macchinista, ragnista, caposquadra con diversi contratti di

durata determinata dal 2011 al 2013 e le cui moglie e figlia minore abitano in

Italia, che dista dal luogo di lavoro in Svizzera 94/95 km, in una casa di loro

proprietà.

Anche con sentenza

38.2015.39 del 9 marzo 2016 questo Tribunale ha qualificato quale lavoratrice

falsa frontaliera un’assicurata al beneficio di un permesso tipo L e attiva

quale cuoca in virtù di contratti d’impiego di durata determinata in ambito

turistico, ciò che implicava, perlomeno nell’alta stagione, un impegno

lavorativo nei giorni feriali e nei giorni festivi,

impedendole il rientro

regolare nel suo Stato di residenza

.

In una

sentenza 38.2014.10 del 6 agosto 2014 massimata in RtiD I-2015 Nr. 54 pag.

782-784 e già citata al consid. 2.2, non è, per contro, stato ritenuto

lavoratore falso frontaliere un assicurato, al beneficio di un permesso B

dall’aprile 2012 e iscrittosi in disoccupazione da giugno 2013, che rivestiva

una posizione dirigenziale (guadagno assicurato di fr. 9'625.--) con contratto

di durata determinata (aprile 2012-giugno 2013), dispensato poi anzitempo, nel

dicembre 2012, dal prestare la propria attività lavorativa.

Egli,

inoltre, aveva trascorso la maggior parte del tempo tra dicembre 2012 e giugno

2013 all’estero.

Neppure è

stato riconosciuto lo statuto di falso frontaliere nel giudizio 38.2015.44 del

18 maggio 2016 concernente un assicurato,

in possesso di un permesso di

dimora B dal 1° giugno 2012, che dall’aprile 2010 è stato legato – fino al

licenziamento nel 2014 – alla stessa ditta in qualità dapprima di segretario e

poi come responsabile di specifici settori tramite un contratto d’impiego di

durata indeterminata che prevedeva una durata settimanale del lavoro di

mediamente 42 ore suddivise in cinque giorni lavorativi.

Questa Corte

non ha potuto pronunciarsi in merito alla fattispecie di un assicurato

considerato (in un secondo tempo nella nuova decisione su opposizione emessa

pendente causa davanti al TCA) dalla Sezione del lavoro -

visti la

tipologia dell'attività svolta con orari irregolari, la soluzione abitativa e i

rientri sporadici nel suo Paese di residenza -

falso frontaliere,

poiché il caso è sfociato in uno stralcio (inc.

38.2015.77)

. Il Presidente del TCA, nello stralcio del 13 gennaio 2016, ha in ogni

caso citato le sentenze cantonali da cui emerge un’interpretazione restrittiva

della nozione di falso frontaliere (cfr. STCA 38.2015.30 del 20 novembre 2015;

STCA

38.2015.53 del 2 dicembre 2015; STCA

38.2015.17 del

23 novembre 2015).

In tale contesto è utile

ricordare che secondo il Tribunale federale nella categoria dei lavoratori

falsi frontalieri fanno parte segnatamente i lavoratori stagionali, i

lavoratori operanti nel settore dei trasporti internazionali, i lavoratori che

esercitano normalmente la loro attività sul territorio di vari Stati membri e i

lavoratori occupati da un'impresa frontaliera (cfr. DTF 133 V 140; DTF 133 V

169 (176-177); STF 8C_273/2015 del 12 agosto 2015, consid. 3.5.1-3.5.2; STF

8C_656/2009 del 14 aprile 2010; decisione U2

della Commissione

ammnistrativa per il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale del 12

giugno 2009 riguardante il campo d’applicazione dell’articolo 65, paragrafo 2,

del regolamento (CE) n. 883/2004 di cui la Svizzera tiene conto dal 1° aprile

2012).

In una sentenza 38.2016.15

del 12 luglio 2016, questo Tribunale ha innanzitutto negato che si trattasse di

un vero frontaliere nel caso di un assicurato che lavorava in Svizzera presso

una ditta di impieghi temporanei. In provincia di X. vivevano nella casa di

proprietà dei genitori sua moglie e due figli che studiavano in provincia di X.

rispettivamente in Provincia di Y..

Il TCA è arrivato a questa

conclusione dopo avere constatato che l’assicurato ha sempre dichiarato di

rientrare in Italia una volta al mese, e che a volte lavorava anche il sabato e

la domenica. Inoltre la persona con cui divideva la camera e i suoi conoscenti

hanno confermato che egli soggiornava in Ticino per almeno un mese intero. Il

patrocinatore del ricorrente ha poi enumerato con precisione le date nelle

quali il ricorrente era rientrato in Italia nel periodo luglio 2014 – dicembre

2015 e il rientro solo a scadenza mensile si spiega con il fatto che

l’assicurato vive “separato in casa” dalla moglie e che sarebbe in corso una

procedura per formalizzare la separazione presso lo studio di un avvocato.

Infine l’assicurato

trascorreva i fine settimana con i colleghi giocando a carte o a dama, andando

nei boschi o per funghi e la sera andando a mangiare una pizza.

Il TCA ha poi concluso che

ci troviamo in presenza di un falso frontaliere in quanto la situazione del

ricorrente (al beneficio presso X. di impieghi temporanei

che talvolta lo

occupavano anche durante i fine settimana

) è assimilabile a quella dei

lavoratori stagionali.

In una

sentenza 38.2016.62 del 15 marzo 2017 il TCA ha concluso che non si era in

presenza di un falso frontaliere nel caso di un assicurato che rientrava ogni

quindici giorni in Italia, vista la tipologia del lavoro svolto (tagliapietre,

lavoro in cava), la durata (per 12 anni presso la stessa ditta), il tipo di

contratto (di durata indeterminata che lo occupava dal lunedì al venerdì).

2.6.   Nella presente

fattispecie l’assicurata ha dichiarato, nel mese di febbraio 2017, di vivere a __________

e di andare in Italia nei giorni di riposo lavorativo (cfr. doc. 10),

corrispondenti, come indicato dalla stessa nel marzo 2017, a due giorni alla

settimana (cfr. doc. 13).

Il TCA non

ignora che il rappresentante dell’insorgente nell’opposizione e nel ricorso ha

fatto valere che

il fatto poi che nel tempo libero dal lavoro

si recasse in Italia a rendere visita ai familiari, non comporta la perdita

della residenza effettiva in Svizzera. Difatti non sembra emergere il fatto che

tale comportamento avesse il carattere di continuità e di sistematicità. Dagli

atti emerge infatti la circostanza che la ricorrente vive costantemente a __________

e che si reca nei giorni di riposo a far visita ai familiari.

Ciò non

conduce tuttavia a ritenere che l’opponente si recasse sistematicamente in

Italia, ogni volta che aveva i giorni liberi.”

(cfr. doc. 18; I).

Tuttavia la ricorrente,

come visto (cfr. consid. 2.2.), nel marzo 2017 rispondendo al quesito della

Sezione del lavoro in merito a quali fossero i suoi giorni di lavoro e di

riposo, non ha sollevato alcuna obiezione circa l’affermazione dell’amministrazione

secondo cui

“(…) normalmente risiede stabilmente a __________ e soggiorna a __________

(I-__________) unicamente durante i giorni di riposo lavorativo”

(cfr. doc.

12; 13). Più precisamente l’insorgente, in quell’occasione, non ha specificato

che la frase della Sezione del lavoro

non

era da intendersi che si

recava in Italia ogni volta che aveva dei giorni di riposo.

In simili condizioni, questo

Tribunale, considerato

il principio della priorità della dichiarazione

della prima ora che prevede che, in presenza di due diverse versioni, la

preferenza deve essere accordata alle dichiarazioni che l’assicurato ha dato in

prima battuta, quando ne ignorava le conseguenze giuridiche (cfr. consid. 2.3.)

e

in applicazione del criterio della probabilità preponderante

(cfr. consid. 2.3.), ritiene che il rientro dell’assicurata in Italia avvenisse

di regola una volta alla settimana (cfr.

STF

8C_186/2017 del 1° settembre 2017, riprodotta al consid. 2.3. in fine; STCA

38.2017.53 del 14 dicembre 2017 consid. 2.4.).

Di conseguenza, dal

profilo del diritto internazionale, la ricorrente deve essere considerata una

frontaliera vera, per cui ha diritto alle prestazioni di disoccupazione in

Italia.

Va, infine, rilevato che,

anche volendo per ipotesi, ammettere che il rientro non avveniva ogni settimana,

la conclusione non cambierebbe.

L’insorgente, infatti, visto,

da un lato, che ai sensi dell’assicurazione contro la disoccupazione risiede in

Italia non lontano dal confine svizzero, e meglio in provincia di Varese (cfr.

consid. 2.3.), dall’altro, che era occupata professionalmente cinque giorni alla

settimana con due di libero (cfr. doc. 13), non era impedita a rientrare

regolarmente in Italia.

Di conseguenza la medesima

non può essere qualificata come falsa frontaliera, analogamente a quanto

stabilito da questa Corte nelle STCA 38.2017.57 del 14 dicembre 2017 consid.

2.5.; STCA 38.2016.62 del 15 marzo 2017 e STCA 38.2015.44 del 18 maggio 2016 e

diversamente da quanto deciso nelle STCA 38.2016.15 del 12 luglio 2016 e STCA

38.2015.39 del 9 marzo 2016 consid. 2.11. (cfr. consid. 2.5.).

Anche da questo profilo

dunque, va negato all’assicurata il diritto all’indennità di disoccupazione.

Come già sottolineato dal

TCA in una sentenza 38.2015.12 del 5 febbraio 2016 è indubbio che tale

soluzione può risultare svantaggiosa per l’assicurato. Ciò deriva tuttavia

dall’assenza di armonizzazione del livello delle prestazioni di sicurezza

sociale a livello europeo (cfr. D. Cattaneo, “Assurance-chômage et droit du

travail: quelques cas tessinois” in op.cit., pag. 90-91) e dalla scelta di

porre a carico dei Paesi di residenza i lavoratori frontalieri in

disoccupazione completa (sui motivi cfr. DTF 133 V 169, consid. 6.2-6.3 pag.

176-178.

In

tale contesto il TCA ricorda inoltre che la vecchia giurisprudenza sul vero

frontaliere, ma atipico, non è più applicabile (cfr. consid. 2.3.; STF

8C_186/2017 del 1° settembre 2017 consid. 7.7. e STF 8C_245/2016 del 19 gennaio

2017 consid. 4.2).

In simili condizioni la

decisione su opposizione del 10 ottobre 2017 deve essere confermata.

2.7.   A titolo abbondanziale va

segnalato che in una sentenza C-655/13 del 5 febbraio 2015 nella causa Mertens,

la Corte di giustizia dell’Unione europea (CGUE) ha stabilito che la nozione di

lavoratore frontaliero in disoccupazione parziale non esige che il lavoratore

continui ad esercitare la propria attività lucrativa nella stessa impresa nella

quale lavorava a tempo pieno (per un commento di questa sentenza, cfr. Europe.

Actualité du droit de l’Union européenne. Ed. Lexis Nexis, Rivista

mensile, aprile 2015, pag. 21).

B.

Kahil-Wolff, citando questa recente sentenza, sottolinea che “la notion de

chômage partiel inclut des situations de travail a temps partiel” (cfr. “La

coordination européenne des systemes nationaux de sécurité sociale” in Soziale

Sicherheit / Sécurité sociale, Ed Helbing Lichtenhahn 2016 pag. 233 n. 90) e

che “à noter qu’une personne qui travaille encore à temps partiel n’est pas au

chômage complet et échappe à la règle redoutée” (cfr. “Le Réglement UE

465/2012, la nouvelle Convention Suisse-US et d’autres développements en termes

d’assujettissement aux assurances sociales”, in SZS/RSAS 2015, pag. 438 seg.

(n.

2 pag. 443)).

Come ricordato anche dalla

SECO (cfr. consid. 1.5), il Tribunale federale ha stabilito che la nozione di

disoccupazione parziale nel contesto del diritto internazionale non

corrispondeva in precedenza a quella dell’art. 10 cpv. 2 lett. b LADI bensì a

quella di lavoro ridotto secondo gli art. 31 seg. LADI (cfr. DTF 133 V 137

consid. 7.3 pag. 146-147:

"

Nach Gemeinschaftsrecht bedeutet Vollarbeitslosigkeit einen

Erwerbsausfall infolge Auflösung des Arbeitsverhältnisses und Teilarbeitslosigkeit

einen vorübergehenden Arbeitsausfall bei andauerndem Arbeitsverhältnis, insbesondere

bei Kurzarbeit (IMHOF, a.a.O., S. 53; EICHENHOFE, a.a.O., N. 5 zu Art. 71 der

Verordnung Nr. 1408/71).“

La

nuova giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione europea (la quale

sebbene riferita al Regolamento (CEE) 1408/71 vale pure nel contesto del

Regolamento (CE) 883/2004; cfr. STF 8C_602/2015 del 7 gennaio 2016, consid.

1.3.3.), è ininfluente per la presente vertenza (cfr. per un caso analogo la

STCA 38.2015.12 del 5 febbraio 2016).

Essa apporta infatti una

modifica sostanziale, rispetto all’interpretazione precedente, che potrebbe

peraltro avere pesanti effetti finanziari sull’assicurazione contro la

disoccupazione per cui non può essere ritenuta vincolante per la Svizzera (cfr.

art. 16 cpv. 2 ALC; STF 9C_381/2015 del 17 dicembre 2015 consid. 6.3.3. -

6.5.2.; STF 2C_716/2014 del 26 novembre 2015 consid. 3.1 - 3.2; DTF 133 V 367

consid. 8.2 pag. 373; DTF 132 V 423 consid. 9.2 pag. 437; Borella/Grisanti, “La

rilevanza della giurisprudenza della Corte di giustizia delle Comunità europee

per il giudice svizzero nell’applicazione dell’Accordo sulla libera

circolazione delle persone” in: Corti/Mini/Postizzi [a cura di], Diritto senza

devianza, Studi in onore di Marco Borghi, Basilea/Ginevra/Monaco 2006, pag. 205

segg.; J. Racine, “Der Einfluss des Europäischen Gerichtshof auf die Schweiz”

in plädoyer 6/15 pag. 41 seg.; M. Oesch, “Der Einfluss des EU-Rechts auf die

Schweiz – von Gerichtsdolmetschern, Gerichtsgutachtern und Notaren”, in SJZ

2016 pag. 53 segg. (55-56)).

Spetterà al Comitato misto

stabilire se e quando tale giurisprudenza verrà semmai in futuro recepita nel

nostro paese (cfr. art. 16 cpv. 2 terza frase ALC, Borella/Grisanti, op.cit.,

pag. 212; B. Kahil-Wolff, op.cit., in SBVR pag. 236 n. 37; DTF 141 V 530

consid. 7.4.3 pag. 544).

Al riguardo cfr. pure STCA

38.2016.64 del 13 marzo 2017 consid. 2.6.; STCA 38.2015.12 del 5 febbraio 2016

consid. 2.6.

Dispositiv
  1. dichiara e pronuncia Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni Il presidente                                                          Il segretario Daniele Cattaneo                                                 Gianluca Menghetti
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Raccomandata

Incarto n.38.2017.83

RS

Lugano

19 febbraio 2018

In nomedella Repubblica e CantoneTicino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattrice:                       Raffaella Sartoris Vacchini, vicecancelliera

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 10 novembre 2017 di

RI 1

contro

la decisione su opposizione del 10 ottobre 2017 emanata da

Sezione del lavoro,6501 Bellinzona

in materia di assicurazione contro la disoccupazione

ritenuto,in fatto

in diritto

Alla luce della giurisprudenza appena illustrata le dichiarazioni dell’assicurata contenute negli scritti pervenuti alla Sezione del lavoro il 17 febbraio, rispettivamente il 9 marzo 2017 hanno un’importanza decisiva.

Applicandol’abituale criterio della probabilità preponderante valido nel settore delle assicurazioni sociali(cfr. STF 8C_794/2016 del 28 aprile 2017 consid. 4.1.; STF 8C_738/2016 del 28 marzo 2017 consid. 2; STF 8C_220/201 del 10 febbraio 2017 consid. 7.3.; STF 9C_316/2013 del 25 febbraio 2014 consid. 5.1.; STF 8C_999/2010 del 15 marzo 2011; STF 8C_911/2010 del 10 marzo 2011 consid. 3.2; STF 8C_909/2010 del 1° marzo 2011; DTF 129 V 177 consid. 3 pag. 181; DTF 126 V 353 consid. 5b pag. 360; DTF 125 V 193 consid. 2 pag. 195), il TCA deve dunque concludere che, a giusta ragione, la Sezione del lavoro ha ritenuto che la ricorrente ha in Italia il centro delle proprie relazioni di vita.

Al riguardo cfr. pure STF 8C_186/2017 del 1° settembre 2017 menzionata al consid. 2.1.

Il Tribunale federale, con sentenza 8C_592/2015 del 23 novembre 2015, massimata in RtiD II-2016 n. 63 pag. 309, ha respinto il ricorso dell’assicurato, ritenendolo manifestamente infondato, sulla base delle seguenti argomentazioni:

In simili condizioni, questo Tribunale, consideratoil principio della priorità della dichiarazione della prima ora che prevede che, in presenza di due diverse versioni, la preferenza deve essere accordata alle dichiarazioni che l’assicurato ha dato in prima battuta, quando ne ignorava le conseguenze giuridiche (cfr. consid. 2.3.) ein applicazione del criterio della probabilità preponderante (cfr. consid. 2.3.), ritiene che il rientro dell’assicurata in Italia avvenisse di regola una volta alla settimana (cfr.STF 8C_186/2017 del 1° settembre 2017, riprodotta al consid. 2.3. in fine; STCA 38.2017.53 del 14 dicembre 2017 consid. 2.4.).

In tale contesto il TCA ricorda inoltre che la vecchia giurisprudenza sul vero frontaliere, ma atipico, non è più applicabile (cfr. consid. 2.3.; STF 8C_186/2017 del 1° settembre 2017 consid. 7.7. e STF 8C_245/2016 del 19 gennaio 2017 consid. 4.2).

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                          Il segretario

Daniele Cattaneo                                                 Gianluca Menghetti