Erwägungen (1 Absätze)
E. 13 settembre 2016, ha perciò posto i seguenti quesiti all’assicurato, stabilendo il termine del 29 settembre 2016 per le relative risposte: " (…)
1. Da quando svolge delle consulenze private nel ramo della progettazione d’impianti antincendio?
2. Inviare tutte le fatture emesse dall’inizio dell’attività fino ad oggi.
3. Inviare tutti i contratti di collaborazione stipulati dall’inizio dell’attività fino ad oggi.
4. Inviare tutta la documentazione inerente la sua affiliazione quale indipendente all’AVS (formulari ufficiali, documentazione aggiuntiva, decisione, altro).
5. Inviare la decisione a conclusione della causa contro l’ex datore di lavoro (__________).” (Doc. 6) L’amministrazione ha pure precisato che, nel caso in cui non avesse ricevuto alcuna risposta entro il termine fissato, avrebbe proceduto all’emissione di una decisione in base agli atti in suo possesso, citando l’art. 43 LPGA (cfr. doc. 6). Il 27 settembre 2016 l’avv. RA 1 per conto del ricorrente, ha indicato: " (...) In allegato Le trasmetto dunque il modulo compilato dal signor RI 1 in vista dell’avvio di un’attività indipendente nel settore della consulenza, progettazione e direzione lavori per impianti anti incendio. L’attività individuata dal signor RI 1 è per conto terzi nel senso che egli potrà assumere mandati in subappalto per conto di aziende omologate. Come spiega il signor RI 1 il subappalto dovrebbe essere un punto di forza siccome consentirebbe alle aziende omologate un risparmio sui costi del personale. D’altro canto il signor RI 1 non dovrebbe sopportare costi eccessivi di struttura posto che il materiale verrebbe pagato dall’azienda omologata dalla quale avrebbe ricevuto l’incarico. (…). L’inizio della sua attività quale indipendente è previsto per il 1° novembre 2016. Inizialmente presso il proprio domicilio. Non vi sono dunque fatture relative all’attività che il mio cliente si appresta ad iniziare e non è per colpevole reticenza che il signor RI 1 non lo ha ancora fatto. (…) Nel periodo di disoccupazione il mio cliente si è tuttavia scontrato all’impossibilità di trovare un impiego quale dipendente; questo lo ha convinto ad assumere il rischio di un’impresa individuale. (…)” (Doc. 7) Nel formulario “Attività indipendente – Bozza progetto” compilato il 21 settembre 2016 l’insorgente ha indicato che dal 1° febbraio 2016 ha deciso di provare la via imprenditoriale in relazione alla progettazione di sistemi antincendio, nonché la direzione lavori. Egli ha precisato, da un lato, che si tratta di un lavoro di subappaltante, quindi per la ditta omologata che gli affida l’incarico vi è un risparmio dei costi di manodopera. Dall’altro, che avrebbe potuto iniziare il 1° novembre 2016 (cfr. doc. 7 fogli 3-4). Il 5 ottobre 2016 l’assicurato ha compilato il “Questionario per l’affiliazione degli indipendenti” all’attenzione della Cassa __________, precisando il genere di attività è la “progettazione di impianti di spegnimento antincendio” e che la data d’inizio dell’attività indipendente era per il 1° novembre 2016 (cfr. doc. 8). La Sezione del lavoro, il 10 ottobre 2016, ha interpellato la parte ricorrente come segue: " (…)
1. In relazione all’attività svolta dal signor RI 1 quando era ancora alle dipendenze della ditta __________, voglia trasmetterci copia di tutte le fatture emesse negli anni 2015 e 2016;
2. In considerazione dell’imminente inizio d’attività (01.11.2016), voglia trasmetterci copia dei contratti di collaborazione stipulati dal signor RI 1.” (Doc. 9) Il 18 ottobre 2016 il rappresentante dell’assicurato ha comunicato che quest’ultimo avrebbe iniziato l’attività indipendente il 1° novembre 2016, di non vedere a quale titolo fossero richieste le fatture relative a lavori accessori svolti con l’accordo del datore di lavoro __________ quando l’insorgente era ancora dipendente e che rilevante era il fatto che durante la disoccupazione il medesimo non avesse svolto delle attività senza segnalarlo all’amministrazione (cfr. doc. 10). L’amministrazione, il 24 ottobre 2016, ha indicato: " (…) precisiamo che abbiamo avviato una procedura di accertamento in relazione al possibile svolgimento di un’attività di consulenza non dichiarata da parte del signor RI 1 (cfr. comunicazione URC del 08.09.2016, già in suo possesso). Il signor RI 1 dal 01.11.2016 inizierà un’attività indipendente presumibilmente solo per conto della ditta __________ di __________. Dalla documentazione a disposizione e trasmessa al signor RI 1 in data 13.09.2016, presumiamo che tale attività di consulenza sia iniziata già a fine anno 2015, tramite l’invio di diverse fatture contestate inizialmente dal precedente datore di lavoro (__________). La consulente del personale, nella citata comunicazione, ha segnalato l’ipotesi che tale attività sia continuata anche nel corso dell’anno 2016. Visto quanto precede, la invitiamo a trasmetterci quanto richiesto con lettera del 10.10.2016.” (Doc. 11) Il 27 ottobre 2016 l’avv. RA 1 ha osservato: " (…) dovreste essere stati informati che il licenziamento in tronco del mio cliente è datato 31.10.2015 (peraltro preceduto da una lettera di licenziamento ordinario datata 21.10.2015). Di conseguenza non vedo come possiate presumere che “già a fine 2015” il mio cliente possa aver svolto un’attività indipendente e/o che si appresti a farlo “solo per conto della ditta __________ di __________”. (Doc. 12) Il 31 ottobre 2016 la Sezione del lavoro, non avendo ricevuto la documentazione richiesta negli scritti del 13 settembre, 10 e 24 ottobre 2016, ha informato la parte ricorrente che avrebbe emesso una decisione in base agli atti in suo possesso ai sensi dell’art. 43 LPGA. L’amministrazione, al riguardo, da un lato, ha specificato di ritenere dai documenti a sua disposizione che l’insorgente svolgeva un’attività indipendente da fine anno 2015, per cui prospettava una decisione di inidoneità al collocamento e conseguentemente il rifiuto delle indennità di disoccupazione dal 1° marzo 2016. Dall’altro, ha invitato la parte ricorrente a formulare eventuali osservazioni scritte e a trasmettere quanto richiesto con lettera del 10 ottobre 2016 entro il 16 novembre 2016, rendendola attenta che, non ricevendo alcuna presa di posizione entro il termine fissato, avrebbe proceduto all’emissione della decisione menzionata (cfr. doc. 13). Non avendo l’assicurato prodotto alcunché entro il 16 novembre 2016, la Sezione del lavoro, il 22 novembre 2016, ha emesso un provvedimento con cui l’ha ritenuto inidoneo al collocamento dal 1° marzo 2016 (cfr. doc. 14; consid. 1.1.). Il nominativo dell’insorgente è stato annullato dal sistema COLSTA a far tempo dal 27 gennaio 2017 (cfr. doc. 28/1). Dal verbale del colloquio di consulenza con l’URC del 27 gennaio 2017, sottoscritto dall’insorgente, emerge che “(…) l’avvocato gli ha detto di chiudere da subito la pratica anche se andranno avanti con l’opposizione perché è andato nella direzione di indipendente” (cfr. doc. 28/2). Il 6 marzo 2017 la Sezione del lavoro, a seguito dell’opposizione interposta dall’assicurato contro la decisione del 22 novembre 2016 (cfr. doc. 15), l’ha invitato a rispondere a delle ulteriori domande entro il termine di dieci giorni: "
1. Da quando svolge delle consulenze private nel ramo della progettazione d’impianti antincendio?
2. Voglia p.f. trasmetterci tutte le fatture emesse dall’inizio dell’attività fino al 26 gennaio 2017.
3. Quando è stata svolta/conclusa la trattativa con __________?
4. Come è regolata la collaborazione con la __________?
5. Voglia p.f. trasmetterci il contratto di collaborazione con la __________, come pure tutti gli eventuali contratti di collaborazione con altre ditte. (…)” (Doc. 20) La parte resistente ha aggiunto che, non ricevendo alcuna risposta entro il termine fissato, avrebbe emanato una decisione in base agli atti in suo possesso (art. 43 LPGA; doc. 20). Il 23 marzo 2017 l’avv. RA 1 ha prodotto sette fatture emesse tra dicembre 2016 e gennaio 2017 dal suo assistito nei confronti della __________ di __________ e della __________ di __________ (cfr. doc. 23/1-23/7), oltre ai contratti di collaborazione con la __________ per il 2017 e con la __________ firmato nel dicembre 2016 (cfr. doc. 23/8; 23/10). Il legale ha, inoltre, risposto allo scritto del 6 marzo 2017 della Sezione del lavoro come segue: " 1./2. La formazione professionale del signor RI 1 è quella di Progettista specializzato in impianti di spegnimento ad acqua. Con questa posizione è stato negli anni dipendente di diverse società attive in quel settore specifico oppure in settori vicini o complementari. Vista l’impossibilità di ritrovare un posto di lavoro in questo specifico settore di attività, in dicembre 2016 si è messo in proprio, come aveva preannunciato di voler fare e d’allora e fino al 26.01.2017 ha emesso le 7 (sette) fatture che trova in allegato di cui 4 (quattro) alla __________ e 3 (tre) alla __________; 3./4. la trattativa con la __________ si è conclusa in gennaio 2017 con la firma del contratto quadro di collaborazione che trova in allegato e che riporta tutti i termini della collaborazione del signor RI 1 quale indipendente;
5. oltre al contratto quadro di collaborazione con la __________, il signor RI 1, sempre in qualità di prestatore d’opera indipendente, ha concluso solo un altro contratto con la __________ in dicembre 2016. Sottolineo che il contratto con la __________, di cui trova un esemplare allegato, è un classico contratto d’appalto, ovvero relativo ad un’opera concreta (in casu l’impianto presso la Residenza __________ di __________) e non necessariamente ripetibile.” (Doc. 23) L’amministrazione, il 29 marzo 2017, ha nuovamente scritto all’avv. RA 1: " (…) Da un controllo dell’incarto della Cassa disoccupazione __________, __________, relativo al suo assistito, costatiamo che vi sono già delle fatture emesse fino a luglio 2015 e numerate fino alla 026, che le alleghiamo in copia (doc. da 1-6). A questo proposito, nel termine di 10 giorni a far tempo dalla ricezione della presente, le chiediamo di:
1. Spiegare di cosa si tratta e per quale motivo non ne ha fatto menzione nel suo scritto 23 marzo 2017?
2. spedire tutte le fatture emesse dal suo assistito da gennaio 2015 al 26 gennaio 2017;
3. trasmettere l’estratto conto intestato al signor RI 1, presso la banca __________, __________ (IBAN/N: __________), da gennaio 2015 al 26 gennaio 2017. Inoltre, allo stato attuale della pratica, non escludiamo di porre alcune domande ala ditta __________ (__________). Richiamato l’obbligo di collaborazione di ogni assicurato nell’accertamento dei fatti (art. 28 LPGA) ed in particolare l’obbligo ad autorizzare - nel singolo caso - i terzi a fornire tutte le informazioni necessarie ad accertare il diritto delle prestazioni (art. 28 cpv. 3 LPGA), le chiediamo di controfirmare il presente documento a titolo di consenso e di ritornarcelo entro il termine indicato sopra. La preghiamo di osservare che non ricevendo alcuna risposta e documentazione entro il termine fissato sopra procederemo all’emissione di una decisione in base agli atti in nostro possesso (art. 43 LPGA).” (Doc. 24) In effetti agli atti risultano sei fatture emesse dall’assicurato già nell’anno 2015, e meglio il 17 febbraio, il 29 aprile, il 4, il 17 e il 27 luglio 2015, nei confronti della __________ e della __________ (cfr. doc. 19/2 fogli 39-41). In proposito il 17 novembre 2015 l’insorgente ha asserito di avere effettuato delle prestazioni private per le ditte di antincendio in questione mentre era alle dipendenze della __________ e che era grazie a tali prestazioni che riusciva a fare entrare lavoro alla __________ per quel che riguardava i lavori d’installazione di antincendio. Egli ha precisato di non avere rubato clientela alla __________, bensì di avere favorito le poche entrate di lavoro che ha avuto in un anno di lavoro nel Canton Ticino (cfr. doc. 19/2 foglio 43). Il 10 aprile 2017 la parte ricorrente ha affermato: " (…) In particolare le fatture allegate alla Vostra del 19.03.2017 sono quelle relative al 2015 quando il signor RI 1 lavorava ancora per la __________. Si tratta di piccoli lavori di progettazione e consulenza che il signor RI 1 aveva svolto con l’accordo e nell’interesse del datore di lavoro ma che in seguito lo stesso datore di lavoro ha preso a pretesto per licenziarlo (ottobre 2015). Quelle fatture non sono state prodotte con mia del 23.03.2017 siccome erano già di Vostra conoscenza da tempo nonché della Cassa disoccupazione __________. Per il resto il signor RI 1 considera di aver adempito adeguatamente all’onere di informazione e non è disposto a divulgare informazioni relative alla sua sfera privata.” (Doc. 25) Con decisione su opposizione del 19 giugno 2017 (cfr. doc. A) la Sezione del lavoro ha confermato il proprio precedente provvedimento del 22 novembre 2016 di inidoneità al collocamento dal 1° marzo 2016 emesso nei confronti dell’assicurato. 2.8. Chiamata a pronunciarsi in merito alla fattispecie, questa Corte ricorda dapprima che conformemente all’art. 43 cpv. 3 LPGA e alla giurisprudenza federale in merito (cfr. consid. 2.6.), l'amministrazione, quando deve effettuare degli accertamenti, può decidere in base agli atti solo se non può accertare in alcun modo i fatti determinanti e dopo aver diffidato l'assicurato per iscritto, avvertendolo delle conseguenze giuridiche e avergli impartito un adeguato termine di riflessione. Nel caso di specie l’assicurato, benché sia stato invitato, più volte, per iscritto dalla Sezione del lavoro a fornire tutta la documentazione necessaria a chiarire la fattispecie, non ha proceduto in tal senso (cfr. consid. 2.7.). In particolare il ricorrente non ha prodotto l’estratto del proprio conto bancario, né ha autorizzato l’amministrazione a interpellare la ditta __________ con cui ha collaborato già nel 2015 e in seguito - ritenuti il contratto di collaborazione per il 2017 e le fatture emesse nei suoi confronti nel gennaio 2017 - da fine 2016/inizio 2017, come invece postulato dalla parte resistente (cfr. doc. 24; 24/1 segg.; consid. 2.7.). La Sezione del lavoro, del resto, a reiterate riprese ha assegnato all’insorgente adeguati termini e l’ha informato sulle conseguenze giuridiche della mancata trasmissione di quanto domandato ai sensi dell’art. 43 cpv. 3 LPGA, e meglio che nel caso in cui non avesse dato seguito alle sue richieste avrebbe proceduto all’emissione di una decisione in base agli atti in suo possesso (cfr. doc. 6; 13; 20; 24; consid. 2.7.). Alla luce delle considerazioni che precedono, il TCA deve concludere che la Sezione del lavoro, in casu, ha ossequiato l’art. 43 cpv. 3 LPGA. 2.9. Questa Corte ritiene, poi, che il modo di operare della Sezione del lavoro, la quale sulla base degli atti in suo possesso ha ritenuto l’assicurato inidoneo al collocamento dal 1° marzo 2016, meriti conferma. Dapprima è utile evidenziare che l'idoneità al collocamento, quale presupposto materiale per il diritto alle prestazioni, deve essere valutata in modo prospettivo, e cioè al momento e alla luce di tutte le circostanze che esistevano allorché è stata emessa la decisione negativa (cfr. STF 8C_921/2009 dell’11 dicembre 2009; DTF 112 V 398 consid. 1a; DTF 110 V 102; DLA 1991 pag. 25). Omettendo di produrre la documentazione richiesta, segnatamente l’estratto del proprio conto bancario presso la __________, e non autorizzando la Sezione del lavoro a porre delle domande alla __________ (cfr. doc. 24; 25; consid. 2.7.), il ricorrente ha reso alquanto complesso, se non impossibile, il compito dell’amministrazione di chiarire le questioni concernenti la sua disponibilità lavorativa (cfr. STCA 38.2008.69 del 19 febbraio 2009 consid. 2.12. ). Ne consegue che, a ragione, la Sezione del lavoro ha proceduto decidendo sulla sola base degli atti a sua disposizione. 2.10. Inoltre il TCA evidenzia che è vero che l’assicurato ha dichiarato di avere iniziato la propria attività indipendente nel settore della progettazione di sistemi antincendio dal 1° novembre 2016 e che i contratti di collaborazione sono stati conclusi con le ditte __________ di __________ e __________ di __________ alla fine del 2016/inizio del 2017 (cfr. doc. 25; consid. 2.7.). È altrettanto vero, tuttavia, che dalle carte processuali risulta che il medesimo ha emesso delle fatture anche nel 2015, per di più indirizzate alla __________ e alla __________ (cfr. doc. 19/2 fogli 39-41; consid.2.7.). In proposito va sottolineato, come fatto notare dall’amministrazione (cfr. doc. A; V), che la numerazione delle fatture del 2015 agli atti non è consecutiva (fatture n. 006/2015 del 17 febbraio 2015; n. 007/2015 del 17 febbraio 2015; n. 019/2015 del 29 aprile 2015; n. 022/2015 del 4 luglio 2015; n. 024/2015 del 17 luglio 2015; n. 026/2015 del 27 luglio 2015; cfr. doc. 19/2 fogli 39-41). Riguardo all’affermazione della parte ricorrente secondo cui, essendo la numerazione un riferimento interno, la presenza di altre fatture non si può desumere dal fatto che i numeri sulle fatture presenti agli atti non siano consecutivi e sarebbe curioso immaginare quali conclusioni e presunzione potrebbe trarre l’amministrazione da un sistema di catalogazione delle fatturazioni basato su simboli o colori (cfr. doc. I pag. 9), il TCA ritiene alquanto inverosimile che le fatture siano state numerate in ordine crescente ma omettendo dei numeri. Del resto già nel verbale del colloquio di consulenza con l’URC del 23 novembre 2015 l’insorgente aveva indicato che “…non si sarebbe iscritto a febbraio 2016 perché o andava a lavorare a __________ da quella data o si sarebbe ev. messo in proprio se non veniva assunto a __________ …” (cfr. doc. 28/2). Il 27 gennaio 2016, in occasione di un ulteriore colloquio di consulenza, egli ha asserito che da fine febbraio 2016 avrebbe potuto avere due possibilità tramite la ditta __________ di __________ o per una posizione come collaboratore a tempo fisso al 100% o svolgere per loro incarichi quale libero professionista rappresentando la ditta in Ticino in qualità di specialista antincendio (cfr. doc. 28/2). Il 29 aprile 2016 l’assicurato ha dichiarato alla propria consulente del personale di aver deciso di avviarsi come indipendente in qualità di progettazione e installazione nel campo antincendio collaborando poi con la ditta __________ (cfr. doc. 28/2). Giova, altresì, osservare che il ricorrente non ha dato seguito all’assegnazione del 15 aprile 2016 di un impiego presso la __________ di __________ quale “Sicherheitsmitarbeiter (Allrounder) 50-100%” da parte dell’URC. Egli ha motivato il fatto di non avere preso contatto con il potenziale datore di lavoro indicando che non si trattava di un’occupazione nel campo antincendio (cfr. doc. 28/4). Questo sorprende, ritenuto, da una parte che l’assicurato stesso ha sottolineato che per una persona in disoccupazione con due figli a carico agli studi, come nel suo caso, la scelta di un’attività in proprio non è priva di conseguenze e non va presa alla leggera (cfr. doc. I pag. 10), dall’altra, che il grado di attività indicato era 50-100%, che il medesimo nemmeno abbia contattato la ditta per sapere esattamente che tipo di mansioni avrebbe dovuto svolgere, e se si trattava di un impiego a tempo pieno o parziale. Il ricorrente, nonostante l’esplicita richiesta della Sezione del lavoro (cfr. doc. 24), come visto, non ha poi prodotto l’estratto del proprio conto bancario, né ha acconsentito a che l’amministrazione interpellasse la ditta __________ (cfr. doc. 25; consid. 2.7.). È poi utile rilevare, in merito all’asserzione ricorsuale secondo cui l’insorgente ha iniziato l’attività indipendente solo dal 1° novembre 2016, in quanto nei mesi precedenti necessitava di un periodo di riflessione non avendo alcuna esperienza nella gestione di un’attività in proprio (cfr. doc. I pag. 10), che l’assicurato è già stato socio e gerente della __________ fallita nel 2007/08 (cfr. doc. 19/2 fogli 65; 75). Il ricorrente ha pure fatto valere che tra la fine dell’impiego presso la __________ e il novembre 2016 nemmeno avrebbe intrapreso sforzi tesi all’avvio dell’attività indipendente, come ad esempio investimenti importanti, iscrizione a RC di una ditta, l’affitto di locali commerciali (cfr. doc. I pag. 10). Tale affermazione risulta, però, ininfluente ai fini della risoluzione della presente vertenza. In effetti dallo scritto del 27 settembre 2016 dell’avv. RA 1 alla Sezione del lavoro si evince che “…L’attività individuata dal signor RI 1 è per conto terzi nel senso che egli potrà assumere mandati in subappalto per conto di aziende omologate. Come spiega il signor RI 1 il subappalto dovrebbe essere un punto di forza siccome consentirebbe alle aziende omologate un risparmio sui costi del personale. D’altro canto il signor RI 1 non dovrebbe sopportare costi eccessivi di struttura posto che il materiale verrebbe pagato dall’azienda omologata dalla quale avrebbe ricevuto l’incarico” (cfr. doc. 7; consid. 2.7.; la sottolineatura è del redattore). In simili condizioni, dopo attento esame dell’intera documentazione agli atti, non potendo fare capo a ulteriori informazioni, come i dati bancari relativi a eventuali versamenti da parte di terzi e le dichiarazioni delle ditte con le quali l’assicurato ha collaborato nel 2015 e da fine 2016/inizio 2017, a causa della violazione del suo dovere di collaborare, occorre concludere che per il periodo dal 1° marzo 2016 (ossia dalla data di annuncio per il collocamento; cfr. doc. 19/2 foglio 12) al 27 gennaio 2017 (quando è stata annullata la sua iscrizione in disoccupazione; cfr. doc. 28/1) non può essere stabilito, in applicazione dell’abituale criterio della probabilità preponderante valido nel settore delle assicurazioni sociali (cfr. STF 8C_794/2016 del 28 aprile 2017 consid. 4.1.; STF 8C_738/2016 del 28 marzo 2017 consid. 2; STF 8C_220/201 del 10 febbraio 2017 consid. 7.3.; STF 9C_316/2013 del 25 febbraio 2014 consid. 5.1.; STF 8C_999/2010 del 15 marzo 2011; STF 8C_911/2010 del 10 marzo 2011 consid. 3.2; STF 8C_909/2010 del 1° marzo 2011; DTF 129 V 177 consid. 3 pag. 181; DTF 126 V 353 consid. 5b pag. 360; DTF 125 V 193 consid. 2 pag. 195) , che il ricorrente fosse idoneo al collocamento. Al riguardo cfr. STF U 316/06 del 6 luglio 2007; STCA 38.2008.69 del 19 febbraio 2009 consid. 2.13. A tale proposito va d’altronde rilevato che il dovere processuale di collaborazione comprende in particolare l'obbligo delle parti di portare - ove ciò fosse ragionevolmente possibile - le prove necessarie, avuto riguardo alla natura della disputa e ai fatti invocati, ritenuto che altrimenti rischiano di dover sopportare le conseguenze della carenza di prove (cfr. STF 8C_309/2015 del 21 ottobre 2015 consid. 6.2.; STF 9C_694/2014 del 1° aprile 2015 consid. 3.2.; STF 9C_978/2010 del 14 aprile 2011 consid. 4.1.; STFA C 107/04 del 9 giugno 2005 consid. 3; STFA P 36/00 del 9 maggio 2001 consid. 3; DTF 125 V 195 consid. 2 con riferimenti). Il Tribunale federale, con sentenza 8C_743/2015 del 3 giugno 2016, ha peraltro confermato una decisione d’inidoneità al collocamento di un assicurato, in quanto non è stato possibile stabilire per quante ore al giorno egli sarebbe stato disponibile per il mercato del lavoro. Va infine segnalato, per un caso in senso contrario, la STCA 38.2016.41 del 30 novembre 2016 in cui questa Corte ha stralciato dai ruoli per intervenuta transazione una causa relativa a un ricorso inoltrato contro una decisione su opposizione di inidoneità al collocamento. La transazione è consistita nella modifica del provvedimento impugnato nel senso che l’assicurato è stato ritenuto idoneo al collocamento con una perdita di lavoro computabile del 50%. Dal decreto di stralcio si evince in particolare che dalle carte processuali, a differenza del caso concreto, si è potuto determinare il tempo in cui quell’assicurato era disponibile per il mercato del lavoro, e meglio: " (…)
c) Nella presente fattispecie, dall’esame della documentazione contenuta nell’incarto emerge che se, da una parte, l’attività a titolo indipendente avviata dall’assicurato (nato nel …) nel suo settore di bruciatorista dopo il licenziamento che l’ha portato ad iscriversi in disoccupazione il 1° dicembre 2014, non può essere considerata accessoria, d’altra parte tale attività, seppure duratura, non lo occupa certamente a tempo pieno (cfr. doc. I pag. 6, 7 e 14: “3-5 mattine alla settimana” e doc. 8, verbale del colloquio di consulenza del 28 maggio 2015: “Sul fronte occupazione, l’iniziativa dell’assicurato per quanto concerne l’avvio della prospettata attività non prosegue in quanto i servizi di sostegno competenti hanno considerato buono il suo progetto ma prematuro per quanto concerne le possibili entrate. L’attivazione come indipendente non garantirebbe entrate sufficienti a garantire il minimo sostegno vitale”). Si giustifica pertanto il riconoscimento dell’idoneità al collocamento e la fissazione di una perdita di lavoro computabile del 50%. (…)” La decisione su opposizione del 19 giugno 2017 deve pertanto essere confermata.
Dispositiv
- dichiara e pronuncia Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni Il presidente Il segretario Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Raccomandata
Incarto n.38.2017.60
rs
Lugano
20 marzo 2018
In nomedella Repubblica e CantoneTicino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattrice:
Raffaella Sartoris Vacchini, vicecancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 21 agosto 2017 di
RI 1
contro
la decisione su opposizione del 19 giugno 2017 emanata da
Sezione del lavoro,6501 Bellinzona
in materia di assicurazione contro la disoccupazione
ritenuto,in fatto
in diritto
L'idoneità al collocamento deve essere quindi valutata da un duplice punto di vista (cfr. STF 8C_825/2015 del 3 marzo 2016 consid. 3.1.)
Oggettivamente l'assicurato deve essere idoneo al collocamento per le sue condizioni fisiche e mentali (cfr. STF 8C_406/2010 del 18 maggio 2011 consid. 5.1.; STFA C 119/04 del 3 gennaio 2005; DLA 2001 consid. 1 pag. 146).
Soggettivamente la sua situazione personale deve essere tale da non impedirgli praticamente di essere collocato. Ciò implica dunque, oltre che la volontà, anche la disponibilità dell'assicurato a cercare ed accettare un'occupazione adeguata ai sensi dell'art. 16 LADI, senza restringere oltremodo le possibilità di collocamento, ponendo ad esempio condizioni di orario, di durata ed altre ancora più strettamente legate alla sua persona (cfr. STF 8C_406/2010 del 18 maggio 2011 consid. 5.1.; STFA C 119/04 del 3 gennaio 2005; DLA 2001 consid. 1 pag. 146).
L'assicurato dimostra una sufficiente disponibilità al collocamento quando può dedicare un ragionevole tempo all'esercizio di un'attività lucrativa e quando il numero di datori di lavoro in grado di assumerlo non è eccessivamente esiguo (cfr. STF 8C_459/2007 dell11 giugno 2008 consid. 6.1.; DTF 113 V 137 consid. 3 = DLA 1986 n. 20).
Vi è invece inidoneità al collocamento, ad esempio, quando un assicurato per motivi personali o familiari non può o non vuole impegnare la sua capacità lavorativa come normalmente lo pretende un datore di lavoro.
Assicurati che, a causa di ulteriori impegni o di particolari circostanze personali, vogliono lavorare soltanto durante certi giorni o durante un certo numero di ore settimanali, possono essere riconosciuti idonei al collocamento soltanto molto condizionatamente.
Quando l'assicurato è talmente limitato nella scelta di unoccupazione da rendere molto incerto il ritrovamento di un posto di lavoro occorre pronunciare l'inidoneità al collocamento. Il motivo della limitazione nelle possibilità di lavoro non ha nessuna importanza (cfr. STF 8C_459/2007 dell11 giugno 2008 consid. 6.1.; STFA C 245/04 del 10 febbraio 2005; STFA C 119/04 del 3 gennaio 2005; DLA 1998 consid. 3a pag. 101-102, DLA 1998 consid. 1b pag. 265).
In una sentenza C 108/03 del 2 settembre 2003 il Tribunale federale delle assicurazioni (TFA; Tribunale federale dal 1° gennaio 2007), in proposito ha rilevato che per lidoneità al collocamento sono determinanti le prospettive concrete di unassunzione in condizioni equilibrate del mercato del lavoro. In questo contesto bisogna tener conto della disponibilità temporale, delle circostanze congiunturali e di tutte le altre circostanze, segnatamente del tipo dattività. Le possibilità reali dassunzione sono da valutare unicamente considerando assunzioni ragionevoli per la persona assicurata in questione.
Al riguardo cfr. pure STF 8C_714/2014 del 26 marzo 2015 consid. 2.2.
L'idoneità al collocamento dell'assicurato non deve inoltre essere ostacolata dal mancato rispetto di norme di diritto pubblico (cfr. Stauffer, op.cit., pag. 37 e pag. 53-56).
Riguardo a quest'ultimo aspetto va sottolineato che se e fintanto che l'assicurato non beneficia di un'autorizzazione di lavoro l'idoneità al collocamento, e, di conseguenza, il diritto all'indennità di disoccupazione, deve essere negato (cfr. SVR 2001 ALV Nr. 3, pag. 5, DTF 125 V 465; DTF 120 V 379 - 380; DTF 120 V 395; DLA 1993/1994, pag. 12).
LAlta Corte ha pure stabilito che lidoneità al collocamento non è soggetta a graduazioni nel senso che esisterebbero situazioni intermedie tra lidoneità al collocamento e linidoneità al collocamento (idoneità parziale).
O la persona assicurata è collocabile, in particolare disposta ad accettare un lavoro esigibile in ragione di almeno 20% di un pensum normale, oppure non lo è (cfr. STF 8C_665/2014 del 23 marzo 2015 consid. 5.1; DTF 125 V 58 consid. 6a e riferimenti ivi menzionati).
È dal profilo della perdita di lavoro computabile (art. 11 cpv. 1 LADI) che occorre esaminare in che misura una persona assicurata è disposta o in grado di assumere unoccupazione adeguata a tempo pieno (cfr. DLA 2001 N. 5, consid. 2, pag. 78; DTF 126 V 124, consid. 2, pag. 126, DTF 125 V 51, consid. 6a, pag. 58 e riferimenti; STFA C 287/03 del 12 maggio 2004).
L'Alta Corte ha pure confermato la propria giurisprudenza secondo la quale la questione dell'idoneità al collocamento non si giudica esclusivamente in base alla disponibilità per quanto concerne il tempo, bensì in base a tutte le circostanze del singolo caso.
Determinanti sono a tal proposito le prospettive concrete di trovare un'occupazione sul mercato generale del lavoro concernente il richiedente, tenuto conto della situazione congiunturale concreta e di tutte le ulteriori circostanze, in particolare anche del tipo di attività svolta (cfr. STFA C 149/03 dell'8 marzo 2004 consid.3.1.).
In una sentenza pubblicata in DLA 2002 N. 5 pag. 54 seg., il TFA ha stabilito che l'assicurato che esercita un'attività indipendente durante la propria disoccupazione è idoneo al collocamento solo se può esercitare tale attività al di fuori dell'orario di lavoro normale.
Il fatto che l'assicurato cerchi di attuare un'attività indipendente è di per sé conciliabile con l'obbligo di ridurre il danno, se intraprende sforzi sufficienti per trovare un impiego salariato; in caso contrario, vi è inidoneità al collocamento.
Con sentenza C 283/05 del 15 marzo 2006, lAlta Corte ha confermato linidoneità al collocamento di un assicurato a decorrere dal mese di gennaio 2004 allorché lo stesso ha deciso di mettersi in proprio. Lassicurato, infatti, da un lato, a fare tempo da tale data aveva preso in locazione un locale commerciale, si era iscritto alla Cassa di compensazione AVS quale indipendente e aveva fatto iscrivere la nuova ditta a RC. Inoltre egli aveva allestito un business-plan e progettava numerosi contatti allestero. Dallaltro, aveva svolto delle ricerche di impiego qualitativamente insufficienti, in particolare poiché si limitavano al settore nel quale voleva rendersi indipendente. Il TFA ha così concluso che le pratiche di avvio della propria attività erano talmente avanzate che lassicurato non era più disponibile a essere collocato.
In una sentenza 8C_130/2010 del 20 settembre 2010, il Tribunale federale ha confermato la decisione con la quale lamministrazione, prima, e i giudici cantonali, poi, hanno giudicato un assicurato, socio gerente di una società Sagl con firma individuale, inidoneo al collocamento, considerando inverosimile che egli fosse realmente intenzionato ad accettare un impiego salariato dipendente e ritenendo che le ricerche di lavoro da lui svolte rendessero illusorie per non dire nulle le possibilità di conseguire unattività dipendente.
Con giudizio 8C_169/2014 del 2 marzo 2015 il Tribunale federale ha avallato quanto deciso dallamministrazione e dai giudici cantonali, confermando linidoneità al collocamento di un assicurato. LAlta Corte ha considerato inverosimile che egli fosse realmente temporaneamente intenzionato ad accettare un impiego salariato dipendente in ragione dellimminente avvio da parte del medesimo di una propria attività di infermiere indipendente, ritardato momentaneamente dai tempi relativi alla concessione dei documenti richiesti per svolgere lattività. In quelloccasione la nostra Massima istanza ha precisato , da una parte, che lassicurato non si era iscritto in disoccupazione al fine di ridurre il danno, bensì per compensare lassenza di reddito nel periodo tra la fine dellattività dipendente (da lui abbandonata) e linizio della sua attività indipendente. Dallaltra, che del resto lassicurato presentava una disponibilità limitata nel tempo a partire dalliscrizione in disoccupazione che lo rendeva di principio inidoneo al collocamento avendo poche possibilità di concludere un contratto di lavoro.
LAlta Corte, con giudizio 8C_665/2014 del 23 marzo 2015, ha confermato linidoneità al collocamento dal dicembre 2012 di un assicurato decisa dalla Sezione del lavoro e avallata da questo Tribunale, ritenendo che egli non fosse disponibile per il mercato del lavoro, visti il ruolo di direttore e i compiti assunti in seno a una società iscritta a RC nel giugno 2012.
Il TF, al riguardo, ha osservato:
Infine con una sentenza 8C_407/2015 del 13 agosto 2015 il Tribunale federale ha approvato loperato del TCA che aveva ritenuto inidoneo al collocamento un assicurato che aveva concluso un contratto di lavoro al 50% a tempo indeterminato con una Sagl di cui la compagna era gerente e nella quale aveva investito del denaro considerandosi una figura di vitale importanza per la società.
La nostra Massima Istanza ha, in particolare, rilevato:
La Massima istanza, con giudizio 8C_437/2016 del 10 gennaio 2017, ha respinto il ricorso inoltrato contro la sentenza appena esposta e confermato il giudizio cantonale.
In particolare lAlta Corte al riguardo ha osservato:
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario
Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti