Erwägungen (1 Absätze)
E. 31 maggio 2016 ed è stata regolarmente stipendiata, e la dichiarazione dei salari e degli assegni familiari per l’anno 2016 ove è indicato un salario complessivo di fr. 4'500.-, pari a fr. 900.- mensili, sottoscritta e datata 30 gennaio 2017 (cfr. doc. E). Anche per l’attività svolta presso __________ l’insorgente ha allegato la relativa dichiarazione del datore di lavoro e la dichiarazione dei salari e degli assegni familiari per l’anno 2016, ove è indicato un salario complessivo di fr. 35'637.-, pari a fr. 11'879.- mensili, sottoscritta e datata 30 gennaio 2017 (cfr. doc. C). A proposito dei contributi AVS/AI/IPG/AD dell’anno 2016 si ricorda che, come è stato comunicato dalla Cassa di compensazione, i relativi dati saranno disponibili solo durante il mese di settembre 2017 siccome i datori di lavoro dovranno presentare il rendiconto relativo all’anno 2016 solo all’inizio dell’anno successivo (cfr. doc. 9). Per quanto attiene al conto individuale AVS, va però osservato che il TF ha indicato che le registrazioni nel conto individuale costituiscono al massimo degli indizi di un effettivo pagamento dei salario (cfr. DTF 131 V 444 consid. 1.2.; STF 8C_75/2013 del 25 giugno 2013 consid. 3.4.). 2.8. Stante quanto precede, questa Corte, in applicazione dell’abituale criterio della probabilità preponderante valido nel settore delle assicurazioni sociali (cfr. STF 9C_316/2013 del 25 febbraio 2014 consid. 5.1.; STF 8C_999/2010 del 15 marzo 2011; STF 8C_911/2010 del 10 marzo 2011 consid. 3.2; STF 8C_909/2010 del 1° marzo 2011; DTF 129 V 177 consid. 3 pag. 181; DTF 126 V 353 consid. 5b pag. 360; DTF 125 V 193 consid. 2 pag. 195), ritiene che l’assicurata, nel termine quadro dal 1° dicembre 2014 al 30 novembre 2016, non abbia compiuto il periodo minimo di contribuzione ai sensi dell’art. 13 cpv. 1 LADI secondo cui ha adempiuto il periodo di contribuzione colui che, entro il termine quadro, ha svolto durante almeno 12 mesi un’occupazione soggetta a contribuzione (cfr. consid. 2.1.). Del resto, l’assicurata neppure può essere esonerata dal compimento del periodo di contribuzione ex art. 14 LADI, in quanto, in casu, non entra in linea di conto alcun motivo di esenzione. L’assicurata non ha, peraltro, preteso il contrario. 2.9. In ogni caso si ricorda che la riscossione dei salari è determinante per stabilire, nel caso in cui sia comprovato l’esercizio di un’attività soggetta a contribuzione per almeno dodici mesi nel termine quadro per il periodo di contribuzione, il guadagno assicurato ai sensi dell’art. 23 LADI (cfr. consid. 2.4.). D’altronde nella presente fattispecie il guadagno assicurato dovrebbe essere stabilito in funzione dei redditi effettivamente percepiti sotto forma di salario durante il periodo di calcolo. L’eccezione secondo la quale è sufficiente l’accordo salariale fra il datore di lavoro e lavoratore non potrebbe trovare applicazione (cfr. consid. 2.5.), dato che in casu non può essere escluso un abuso nel senso di accordi in merito a salari fittizi (salario molto elevato negli ultimi sei mesi della pretesa attività lavorativa; dopo aver percepito indennità di disoccupazione fino al maggio 2015 la ricorrente è stata assunta da società collegate ai suoi ex datori di lavoro per il periodo maggio 2013 - aprile 2014; cfr. consid. 2.6.; 2.7.). Nel caso in cui il guadagno assicurato non sia determinabile in modo sufficientemente attendibile, la pretesa di prestazioni dell’assicurazione contro la disoccupazione va negata (cfr. consid. 2.5.). 2.10. In conclusione la Cassa ha, dunque, giustamente negato all’assicurata il diritto alle indennità di disoccupazione a decorrere dal 1° dicembre 2016. La decisione su opposizione del 10 maggio 2017 deve, conseguentemente, essere confermata.
Dispositiv
- dichiara e pronuncia Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni Il presidente Il segretario Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Raccomandata
Incarto n.38.2017.47
KE/RS/sc
Lugano
19 ottobre 2017
In nomedella Repubblica e CantoneTicino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattrice:
Kathrin Erne, vicecancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 6 giugno 2017 di
RI 1
contro
la decisione su opposizione del 10 maggio 2017 emanata da
CO 1
in materia di assicurazione contro la disoccupazione
ritenuto,in fatto
in diritto
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario
Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti