Erwägungen (2 Absätze)
E. 2 bis OADI, se l'assicurato è ripetutamente sospeso dal diritto all'indennità
entro il termine quadro per la riscossione della prestazione, la durata della
sospensione è prolungata in modo adeguato.
L'art. 45 cpv. 3 OADI
stabilisce che la colpa grave è data se l'assicurato ha abbandonato senza
valido motivo un impiego idoneo senza garanzia di uno nuovo o ha rifiutato un
lavoro idoneo.
2.6. Nella presente fattispecie,
risulta dagli atti dell’incarto che l’URC di __________ il 4 novembre 2016 ha
assegnato ad RI 1, in disoccupazione dal 1° giugno 2016, con un guadagno
assicurato di fr.4929 (cfr. doc.15) un’occupazione presso la __________,
invitandolo a contattare il potenziale datore di lavoro entro 24 ore (cfr.
Doc. 4).
In
un colloquio di consulenza, avvenuto il 9 novembre 2016 (cfr. doc. 5), il
ricorrente si è impegnato a trasmettere la candidatura.
L’11 novembre 2016
l’assicurato è stato interpellato dalla sua consulente del personale. Ella era
stata contattata dal potenziale datore di lavoro il quale aveva segnalato di
non avere ancora ricevuto nulla (cfr. doc. 6).
L’11 novembre 2016 RI 1,
ha affermato di avere inoltrato la candidatura il giorno stesso. (cfr. doc. 6),
che in effetti è stata inviata “come suggeritomi da parte della mia consulente
URC” (cfr. doc. 10 retro).
La persona di contratto (__________)
il 14 novembre 2016 ha convocato l’assicurato per il 21 novembre 2016 alle
10.30 e gli ha chiesto, se possibile, di inviargli tutti i certificati di
studio e lavorativi (cfr. doc. 10).
Lo stesso giorno
l’assicurato ha inviato a __________ un messaggio di posta elettronica del
seguente tenore:
"
La
ringrazio per la sua tempestiva risposta e per il colloquio conoscitivo
propostomi.
A tal proposito mi permetto, avendo scarse informazioni a
riguardo, di chiederle qualche dettaglio preliminare in più; così da poter
definire almeno a grandi linee la posizione per la quale mi propongo.
Si tratta cli un impiego a tempo indeterminato ed un grado
d'occupazione al 100%?
Quale sarebbe il ruolo che andrei potenzialmente ad assumere, o
più in generale in quale ambito?
Ravvivandomi del fatto che il mio excursus professionale abbia
destato interesse, crede che la proposta salariale possa essere in linea con
quella dei miei passati impieghi?
La ringrazio anticipatamente per le sue risposte e per ciò che
concerne l'inoltro come richiestomi dei certificati di studio/lavoro conseguiti,
purtroppo il file supera la dimensione consentita e sarà dunque eventualmente
mia premura portarne una copia con me.” (Doc. 7/1)
Il 14 novembre __________
ha così risposto:
"
Il posto
di lavoro offerto dal nostro cliente è inizialmente dell’80%, ma con
l’intenzione di portare il grado d’occupazione al 100%.
Si tratta di organizzare insieme al titolare camp calcistici per
bambini (da 6 a 16 anni) della durata di una settimana l’uno.
La figura dovrà intensificarsi in linea di principio con i
genitori e gestire le iscrizioni, emettere fatture, verificare i pagamenti,
dare informazioni al telefono (italiano, tedesco e francese) mostrando una
certa capacità di marketing. Inoltre dovrà supportare il titolare
nell’organizzazione dell’evento stesso.
Ci potrà essere l’occasione di muoversi all’interno della
Svizzera.
Se vuole darmi lei un’idea della retribuzione desiderata, posso
poi discutere con il nostro cliente in merito.” (Doc. 7/1)
L’assicurato ha subito
replicato il giorno stesso:
"
La
ringrazio della delucidazione in quanto tali informazioni così complete non
erano in mio possesso; il lavoro da svolgere e le mansioni richieste sono al
contempo stimolanti e nelle mie piene capacità.
Avendo sempre svolto un ruolo a contatto con la clientela d
essendo stata spesso quest'ultima se pur eterogenea di un determinato
potenziale, non ho mai avuto difficoltà nel relazionarmi e nel sapermi porre
nell'adeguata maniera o contestualizzare il mio operato.
Per ciò che riguarda il grado d'occupazione non le nego che la
priorità e ciò che auspico sia un 100%.
In merito alla retribuzione, conscio di non potermi avvalere
esclusivamente sulle mie esperienze passate per quantificare ma dovendo tener in
considerazione sia la mia situazione sia il fatto che potrebbe essere
confacente "entrare" ad un livello per poi per meritocrazia salire,
visto che mi chiede una cifra la quantificherei in uno stipendio annuale di
70'000.- chf.
Rinnovandole il mio ringraziamento, le porgo distinti saluti.”
(Doc. 7/1)
Il 16 novembre 2016 __________
ha comunicato quanto segue all’assicurato:
"
Mi
dispiace comunicarle che le sue richieste non sono in linea con l’offerta del
nostro cliente, motivo per il quale ci vediamo costretti ad annullare il
colloquio del 21/11.
La ringraziamo per l’interesse dimostrato nella posizione e le
facciamo i nostri migliori auguri per il suo futuro professionale.”
(Doc. 10)
Il 16 novembre 2016 il
potenziale datore di lavoro ha precisato all’URC di __________ che l’assicurato
ha preso contatto l’11 novembre 2016, ma che non è stato assunto in quanto “al
candidato è stato proposto un colloquio, ma durante il successivo scambio di
email il sig. RI 1 ha voluto maggiori informazioni sul salario e la sua
richiesta è fuori budget.” (doc. 7).
Il 17 novembre 2016 il
ricorrente ha affermato di non essere stato assunto in quanto “a seguito della
richiesta da parte del datore di lavoro di fornirgli una cifra indicativa
salariale, quest’ultimo l’ha ritenuta non in linea senza neppure scendere a
trattativa” (doc. 9).
Alla luce di tutto quanto
appena esposto, il TCA deve concludere che l’assicurato ha perso la possibilità
di reperire un nuovo impiego a causa di pretese salariali ritenute eccessive da
parte del potenziale datore di lavoro. In tale ipotesi, secondo la
giurisprudenza federale, riprodotta ai consid. 2.2 e 2.4, anche in assenza di
un rifiuto esplicito dell’occupazione il comportamento dell’assicurato deve
essere sanzionato sulla base dell’art. 30 cpv. 1 lett. d LADI. In particolare
nel caso concreto va sottolineato che, dopo avere ricevuto la comunicazione
secondo cui la sua richiesta salariale non era in linea con l’offerta del
cliente avrebbe dovuto immediatamente contattare la persona di contatto
manifestando la sua piena disponibilità ad accettare un salario inferiore,
tenuto peraltro conto del guadagno assicurato di fr. 4'929.- e della funzione
che avrebbe dovuto occupare di assistente amministrativo (cfr. STF8C_337/2008
del 1° luglio 2008 consid. 3.3.2: “Konkret hätte er sich - mit oder ohne
Rücksprache mit der RAV-Beraterin - sehr kurze Zeit nach dem Anruf der Firma
nochmals mit dieser in Verbindung setzen müssen”).
Una sospensione dal
diritto all’indennità di disoccupazione entra tuttavia in considerazione
soltanto se l’occupazione in questione era adeguata (cfr. consid. 2.1. e 2.3.).
L’art. 16 cpv. 2 lett. a
LADI, prevede che è non adeguata ed esula dall’obbligo di accettazione
un’occupazione che “non è conforme agli usi professionali e locali, in
particolare alle condizioni dei contratti collettivi o normali di lavoro”.
Questo
Tribunale ha, ad esempio, ritenuto non conforme ad un contratto normale di
lavoro un’occupazione presso un call-center in una sentenza 38.2012.24 del 15
ottobre 2012 pubblicata in RtiD I-2013 N. 67 pag. 313-322 (cfr. D. Cattaneo,
“Assurance-chômage et droit du travail: quelques cas tessinois” in Rèmy
Wyler/Anne Meier/Sylvain Marchand (ed.), Regards croisé sur le droit du
travail: Liber Amicorum pour Gabriel Aubert, Ginevra/Zurigo 2015, Schulthess
Editions Romandes, pag. 73 seg. (83-88)).
Nel
caso concreto manca totalmente nell’incarto ogni riferimento al salario che il
potenziale datore di lavoro avrebbe accordato al ricorrente. In particolare
nessuna indicazione al riguardo figura nella lettera di assegnazione (cfr. doc.
E. 4 retro). Di conseguenza il TCA è impossibilitato a stabilire se loccupazione proposta era adeguata oppure no dal profilo salariale. La proposta del datore di lavoro era invece ben chiara ad esempio nelle STF 8C_275/2012 del 13 luglio 2012; STF 8C_337/2008 del 1° luglio 2008 e STF C 218/06 del 22 febbraio 2007 oppure nella recente STCA 38.2017.14 del 22 maggio 2017.
Dispositiv
- dichiara e pronuncia § La decisione su opposizione del 29 marzo 2017 è annullata e gli atti sono rinviati alla Sezione del lavoro per nuovi accertamenti. Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni Il presidente La segretaria Daniele Cattaneo Stefania Cagni
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Raccomandata
Incarto n.38.2017.39
dc/sc
Lugano
27 luglio 2017
In nomedella Repubblica e CantoneTicino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretaria:
Stefania Cagni
statuendo sul ricorso del 30 marzo 2017 di
RI 1
contro
la decisione su opposizione del 29 marzo 2017 emanata da
Sezione del lavoro,6501 Bellinzona
in materia di assicurazione contro la disoccupazione
ritenuto,in fatto
in diritto
In un colloquio di consulenza, avvenuto il 9 novembre 2016 (cfr. doc. 5), il ricorrente si è impegnato a trasmettere la candidatura.
Questo Tribunale ha, ad esempio, ritenuto non conforme ad un contratto normale di lavoro unoccupazione presso un call-center in una sentenza 38.2012.24 del 15 ottobre 2012 pubblicata in RtiD I-2013 N. 67 pag. 313-322 (cfr. D. Cattaneo, Assurance-chômage et droit du travail: quelques cas tessinois in Rèmy Wyler/Anne Meier/Sylvain Marchand (ed.), Regards croisé sur le droit du travail: Liber Amicorum pour Gabriel Aubert, Ginevra/Zurigo 2015, Schulthess Editions Romandes, pag. 73 seg. (83-88)).
Nel caso concreto manca totalmente nellincarto ogni riferimento al salario che il potenziale datore di lavoro avrebbe accordato al ricorrente. In particolare nessuna indicazione al riguardo figura nella lettera di assegnazione (cfr. doc. 4 retro). Di conseguenza il TCA è impossibilitato a stabilire se loccupazione proposta era adeguata oppure no dal profilo salariale. La proposta del datore di lavoro era invece ben chiara ad esempio nelle STF 8C_275/2012 del 13 luglio 2012; STF 8C_337/2008 del 1° luglio 2008 e STF C 218/06 del 22 febbraio 2007 oppure nella recente STCA 38.2017.14 del 22 maggio 2017.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
§ La decisione su opposizione del 29 marzo 2017 è annullata e gli atti sono rinviati alla Sezione del lavoro per nuovi accertamenti.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente La segretaria
Daniele Cattaneo Stefania Cagni