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38.2017.34

Sosp. 10 gg x avere consegnato tardivam.ric. di lavoro di 12/2016 senza valida giustifcaz. e ritenuta già sanzionata in 9/16. Influenza grave: posta vicino a casa e c.que poteva incaricare altra P. Riduzione a 6 gg poiché prec.sosp. di 2gg e, considerati i gg non lavorativi (6,7,8/1),ritardo di 1 g

Ticino · 2017-11-29 · Italiano TI
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Erwägungen (1 Absätze)

E. 30 luglio 2015; STCA 38.2014.60 dell’11 dicembre 2014 consid. 2.7.). 2.9. Per quanto attiene all’entità della penalità, va ribadito che nel caso di specie l’amministrazione ha inflitto all’assicurata dieci giorni di sospensione dal diritto alle indennità di disoccupazione, in considerazione di una precedente sanzione di due giorni a causa della consegna tardiva delle ricerche di settembre 2016 (cfr. consid. 1.1.; doc. A4; III; 5i). L’insorgente ha consegnato dodici ricerche di lavoro per il mese di dicembre 2016, pervenute all’URC il 9 gennaio 2017 (cfr. doc. 4J; 5J; A4; A1). Come visto in precedenza (cfr. consid. 2.4.), la SECO prevede da 5 a 9 giorni di sanzione per mancate ricerche di lavoro durante un periodo di controllo, in caso di prima sospensione, con proporzionale aumento per le inadempienze successive (da 10 a 19 giorni per la seconda volta e rinvio al servizio cantonale per decisione alla terza volta). Anche nel caso di prove della ricerca di lavoro inoltrate oltre il termine la SECO contempla una sospensione dal diritto all’indennità di disoccupazione da 5 a 9 giorni per il primo invio oltre il termine, da 10 a 19 il secondo invio tardivo e il rinvio al servizio cantonale per decisione alla terza volta (cfr. Prassi LADI/D72 punti 1.D; 1.E). In proposito va ricordato che il Tribunale federale, in una sentenza 8C_64/2012 del 26 giugno 2012, ha indicato che il fatto che dall’aprile 2011 la sanzione prevista dall’art. 26 cpv. 2 OADI, ovvero che le ricerche consegnate tardivamente senza valido motivo non possono più essere prese in considerazione, intervenga già quando le prove delle ricerche non sono consegnate entro il termine previsto dall’OADI stessa - senza quindi assegnazione di un termine supplementare come in passato - non significa ancora che una sanzione di durata identica si imponga all'assicurato che non effettua ricerche di lavoro in un determinato periodo di controllo e a quello che compie sforzi sufficienti dal profilo qualitativo e quantitativo e consegna tuttavia le ricerche con un lieve ritardo. Inoltre in una sentenza 8C_257/2014 del 10 giugno 2014, pubblicata in DLA 2014 N. 11 pag. 219, l’Alta Corte ha lasciato aperta la questione di sapere se la direttiva della SECO che prevede la medesima sanzione nel caso di mancate ricerche in un periodo di controllo e nel caso di consegna tardiva delle ricerche (Prassi LADI p.to D.72) sia conforme alla legge, rispettivamente all’ordinanza. In proposito il TF ha ricordato che determinante per la commisurazione della durata della sospensione è unicamente la gravità della colpa di un assicurato da definire sulla base del suo comportamento generale. La nostra Massima Istanza ha comunque osservato che infliggere la stessa sanzione a entrambe le fattispecie (mancate ricerche in un periodo di controllo e consegna tardiva delle ricerche effettuate) appare, alla luce dell’entità della violazione dell’obbligo di ridurre il danno, perlomeno dubbio. Infatti mentre l’assicurato che viola il proprio dovere di ricercare un impiego compromette le probabilità di uscire al più presto dalla disoccupazione, nel caso dell’assicurato che compie le ricerche di lavoro in modo conforme alla legge ma le comprova tardivamente le possibilità di reperire un’occupazione non si riducono. In proposito cfr. pure consid. 2.5.; art. 30 cpv. 3 LADI; DLA 2006 N.20 pag. 229 segg. consid. 2.3. Il TCA rileva che in concreto è vero che la ricorrente è già stata sanzionata a causa della consegna tardiva delle ricerche relative al mese di settembre 2016. E’ altrettanto vero, tuttavia, che la sospensione inflittale il 7 novembre 2016 è stata di due giorni (cfr. doc. 5i). Inoltre va tenuto conto, che in ragione dei giorni non lavorativi (venerdì 6, sabato 7 e domenica 8 gennaio 2017), l’URC ha ricevuto le ricerche di dicembre 2016 con un solo giorno di ritardo (cfr. STCA 38.2012.25 del 26 luglio 2012 consid. 2.6. in fine , pubblicata in RtiD I-2013 N. 68 pag. 322 segg.). In simili condizioni, tutto ben considerato, a mente del TCA, alla luce della giurisprudenza federale, si giustifica la riduzione della sanzione da dieci a sei giorni di penalità. La decisione su opposizione del 7 marzo 2017 è, dunque, modificata nel senso che l’insorgente è sospesa per sei giorni dal diritto all'indennità di disoccupazione.

Dispositiv
  1. dichiara e pronuncia Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni Il presidente                                                          Il segretario Daniele Cattaneo                                                 Gianluca Menghetti
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Incarto n.38.2017.34

rs

Lugano

29 novembre 2017

In nomedella Repubblica e CantoneTicino

Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Daniele Cattaneo

con redattrice:

Raffaella Sartoris Vacchini, vicecancelliera

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 10 aprile 2017 di

RI 1

contro

la decisione su opposizione del 7 marzo 2017 emanata da

Ufficio regionale di collocamento,__________

in materia di assicurazione contro la disoccupazione

ritenuto,in fatto

3. Nel caso concreto da parte del nostro ufficio è stato fatto un controllo di tutte le buca lettere nella mattinata del 6 gennaio 2017 e posso affermare che le stesse sono state trovate durante il nuovo controllo effettuato alle ore 7.00 del lunedì 9 gennaio 2017 e, pertanto anche le giustificazioni apportate in sede di opposizione non sono veritiere “A causa di malattia ho recapitato all’URC la busta contenente la giustificazione delle mie ricerche la sera del 5 gennaio 2017”.” (Doc. A1)

in diritto

Al riguardo giova ricordare che nella procedura amministrativa federale, il principio inquisitorio dispensa le parti dall'obbligo di provare i fatti ma non le libera dall'onere di sopportare le conseguenze della mancanza di prova, nel senso che in tal caso il giudice deciderà a sfavore di quella parte che intendeva dedurre un diritto dalla circostanza di fatto rimasta non provata (cfr. STF 8C_535/2017 del 7 novembre 2017 consid. 4.2.;DTF 117 V 261consid. 3b pag. 264;114 V 213consid. 5 pag. 218 con riferimenti). Ora, mentre per quel che concerne la notifica di una decisione o di una comunicazione dell'amministrazione essa dev'essere dimostrata - dall'amministrazione stessa - secondo il grado della verosimiglianza preponderante valido in materia di assicurazioni sociali, questa attenuazione del grado della prova - dettata da esigenze legate all'attuabilità dell'amministrazione di massa - non si giustifica laddove si tratta di dover dimostrare circostanze di fatto a sostegno - come in concreto - della tempestività dell'esercizio di un diritto soggetto a termine e a perenzione. In questi casi infatti la prova della verosimiglianza preponderante non basta. La tempestività dell'atto o della dichiarazione deve essere determinata con certezza (cfr. STF 8C_237/2017 del 4 ottobre 2017 consid. 5.1.; DTF 142 V 389; DTF 9C_448/2009 del 28 agosto 2009;DTF 119 V 7consid. 3c/bb pag. 10; DLA 2000 n. 25 pag. 118 [C 294/99] consid. 2a; cfr. pureDTF 121 V 204consid. 6b;120 V 33consid. 3c pag. 37).

La prova del rispetto del termine che incombe al ricorrente, può essere fornita mediante testimonianza (cfr. STCA 38.2012.8 del 18 giugno 2012 consid. 2.6., massimata in RtiD I-2013 N.69 pag. 326; STCA 35.2011.77 del 28 marzo 2012).

L’insorgente ha consegnato dodici ricerche di lavoro per il mese di dicembre 2016, pervenute all’URC il 9 gennaio 2017 (cfr. doc. 4J; 5J; A4; A1).

In proposito va ricordato che il Tribunale federale, in una sentenza 8C_64/2012 del 26 giugno 2012, ha indicato che il fatto che dall’aprile 2011 la sanzione prevista dall’art. 26 cpv. 2 OADI, ovvero che le ricerche consegnate tardivamente senza valido motivo non possono più essere prese in considerazione, intervenga già quando le prove delle ricerche non sono consegnate entro il termine previsto dall’OADI stessa - senza quindi assegnazione di un termine supplementare come in passato - non significa ancora che una sanzione di durata identica si imponga all'assicurato che non effettua ricerche di lavoro in un determinato periodo di controllo e a quello che compie sforzi sufficienti dal profilo qualitativo e quantitativo e consegna tuttavia le ricerche con un lieve ritardo.

In simili condizioni, tutto ben considerato, a mente del TCA,alla luce della giurisprudenza federale, si giustifica la riduzione della sanzione da dieci a sei giorni di penalità.

La decisione su opposizione del 7 marzo 2017 è, dunque, modificata nel senso che l’insorgente è sospesa per sei giorni dal diritto all'indennità di disoccupazione.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                          Il segretario

Daniele Cattaneo                                                 Gianluca Menghetti