opencaselaw.ch

38.2017.33

Rattamente negate ID. Egli non risiede in CH ex art. 8 cpv.1 lett.c LADI (centro delle relaz. person.in Italia) ed è vero frontaliere (rientro in Italia ogni settimana x esercitare diritto di custodia sul figlio)

Ticino · 2017-07-27 · Italiano TI
Fonte Original Esporta Word PDF BibTeX RIS
Erwägungen (1 Absätze)

E. 30 settembre 2013, massimata in RtiD I-2014 Nr. 68 pag. 377-379, ad un

assicurato con doppia nazionalità svizzera ed estera, nato in Ticino, dove ha

frequentato le scuole dell’obbligo e il liceo, poiché non aveva la residenza

effettiva in Svizzera, bensì in un Paese estero dove abitava in un proprio

appartamento preso in locazione.

Il TCA è arrivato alla

medesima conclusione in un'altra sentenza 38.2013.73 del 6 agosto 2014,

cresciuta in giudicato incontestata e massimata in RtiD I-2015 Nr. 53 pag.

781-782, relativa al caso di un assicurato che ha abitato presso un'amica in

Svizzera, senza avere con lei nessuna relazione sentimentale, mentre la sua

famiglia risiedeva in Italia a 37 km dal comune svizzero in cui abitava. La

condizione dell’art. 8 cpv. 1 lett. c LADI è, invece, stata ammessa

dall’amministrazione e dal Tribunale in un’epoca posteriore quando sua moglie e

i figli hanno lasciato l’Italia dove vivevano per stabilirsi in un altro Stato

estero e in considerazione del fatto che l’assicurato ha dichiarato di avere da

diversi mesi una relazione sentimentale con la sua amica.

Questa

giurisprudenza è poi stata applicata anche in una sentenza 38.2014.15 del 6

ottobre 2014 cresciuta incontestata in giudicato e massimata in RtiD I-2015 Nr.

55 pag. 784, a proposito di un assicurato che aveva quasi sempre lavorato

soltanto in Italia e che aveva un'abitazione di sua proprietà in tale Paese,

presso il quale ritornava settimanalmente, nonché un appartamento in

comproprietà con la moglie, da cui era separato da molti anni, in un'altra

località, sempre in Italia a pochi chilometri di distanza, dove vivevano la

moglie e i loro due figli.

Alla medesima conclusione

il TCA è giunto pure in una sentenza 38.2014.10 del 6 agosto 2014, massimata in

RtiD I-2015 Nr. 54 pag. 782 seg., nella quale è stato confermato il diniego a

un assicurato del diritto a indennità di disoccupazione dal luglio 2013, in

quanto il presupposto dell’art. 8 cpv. 1 lett. c LADI non era in concreto

realizzato.

In primo luogo,

l’assicurato, il quale nell'aprile 2012 si era stabilito in Svizzera per

esercitare un'attività lucrativa dipendente di durata determinata

(1.4.2012-30.6.2013), con possibilità di rinnovo per gli anni successivi, e che

era in possesso di un permesso B, non doveva essere qualificato come falso

frontaliere.

In secondo luogo, anche

ammettendo che l'assicurato fosse risieduto effettivamente in Svizzera nel

periodo successivo all'iscrizione in disoccupazione, visto in particolare il

contratto di locazione per l'appartamento in Ticino del 17 luglio 2013 sebbene

già a dicembre 2012 fosse stato licenziato e liberato dall'obbligo di prestare

la propria attività lavorativa fino al termine del contratto di lavoro del 30

giugno 2013, resta il fatto che l’assicurato non aveva l'intenzione di

risiedere in Svizzera durevolmente e non aveva neppure qui il centro delle

proprie relazioni personali.

Su questo tema B. Rubin in

"Commentaire de la loi sur l'assurance-chômage, Ginevra-Zurigo-Basilea,

Schulthess Editions Romandes, 2014 pag. 77 e 78 ha sviluppato le seguenti

considerazioni:

"

(…)

9

L'exigence de la

résidence en Suisse permet d'instaurer une corrélation entre le lieu où les

recherches d'emploi sont effectuées et celui où les conseils des professionnels

du placement sont donnés. Cette exigence garantit ainsi l'efficacité du

placement. Elle permet en outre le contrôle du chômage et de l'aptitude au

placement (ATF 115 V 448 consid. lb p. 449; FF 1950 11 546). Si l'exportation

des prestations était possible, de tels contrôles seraient très difficiles à

effectuer, ce qui favoriserait les abus (arrêt du 22 octobre 2002 [C 34/02]

consid. 3). C'est seulement en restant en contact étroit avec le monde du

travail dans lequel il désire être réinséré qu'un chômeur peut faire preuve

d'efforts sérieux et constants dans la recherche d'un emploi (arrêt du 30

novembre 1999 [C 183/99] consid. 2c). C'est à l'assuré qu'il appartient de

rendre vraisemblable qu'il réside en

Suisse (arrêt du 19 septembre 2000 [C 73/00]).

10

Le domicile

fiscal, le lieu où les papiers d'identité et autres documents officiels ont été

déposés (déclaration d'arrivée) ainsi que d'éventuelles indications dans des

documents officiels ou des décisions judiciaires ne sont que des indices

permettant de déterminer le lieu du domicile (ATF 136 II 405 consid. 4.3 p.

410; arrêt du 13 mars 2002 [C 149/01]). Pour pouvoir localiser le centre des

intérêts personnels, il convient notamment de chercher à savoir où se trouvent

la famille, les amis, les activités professionnelles et sociales, le logement,

le mobilier et les affaires personnelles. Une visite des lieux est parfois

indispensable (art. 12 let. d PA). Par ailleurs, le lieu où les enfants sont

scolarisés joue un rôle. Le droit à des prestations sociales nécessite souvent

d'être domicilié dans le pays qui les verse, de sorte que cet aspect doit

également être pris en compte (DTA 2012 p. 71 consid. 3.3 p. 74).

11

II convient de

donner davantage de poids aux critères objectifs tels que le lieu du logement

et celui des activités professionnelles. Les critères subjectifs tels que

l'intention de s'établir et de créer un centre de vie passent au second plan

car ils sont difficiles à vérifier. Il est cependant parfois nécessaire

d'instruire au mieux l'élucidation des aspects subjectifs tels que les motifs

de licenciement ou les raisons d'un changement de domicile (arrêt du 12 avril

2006 [C 339/05]). Un séjour éphémère ou de pur hasard en Suisse, de même que

l'occupation, dans ce pays, d'un pied-à-terre une à deux fois par semaine, ne

suffisent pas à démontrer que la résidence est en Suisse. Par contre, un séjour

prolongé permanent et ininterrompu n'est pas indispensable. Mais dans ce cas,

un lien étroit avec le marché du travail suisse est exigé (arrêt du 7 décembre

2007 [8C_270/2007] consid.

2.2).”

2.3.   Nella presente fattispecie,

questo Tribunale osserva innanzitutto che, dal profilo del diritto interno, un

assicurato ha diritto alle indennità di disoccupazione se risiede in Svizzera

ai sensi dell’art. 8 cpv. 1 lett. c LADI, ossia se ha la residenza effettiva in

Svizzera, nonché l’intenzione di conservarla durante un certo periodo e di

farne il centro delle proprie relazioni personali (cfr. consid. 2.1.-2.3.).

Il 3 ottobre 2016 RI 1,

nato nel 1992, cittadino svizzero, iscritto in disoccupazione dal 2 settembre

2015 (cfr. doc. 1), è stato sentito dall’ispettore __________ della Sezione del

lavoro.

In quell’occasione è stato

allestito un “Verbale di audizione”, sottoscritto pure dall’assicurato, del

seguente tenore:

"

Sono nato

il __________ a __________

Dalla nascita fino alla fine del 2010 sono stato domiciliato a __________

Italia in __________ con i miei genitori, in seguito ci siamo trasferiti a __________

in __________ in una casa di proprietà dei miei genitori.

Sono rimasto domiciliato a __________ con i miei genitori fino a

novembre 2012, in seguito mi sono trasferito a __________ in __________ con la

mia compagna. A gennaio 2013 è nato nostro figlio e nel mese di giugno 2013 ci

siamo trasferiti a __________ in __________ nell’abitazione dei suoceri.

Estate 2013/2014 (non mi ricorso l’anno esatto), ci siamo

trasferiti per circa 6 mesi a __________ in __________.

Fine anno 2014 ci siamo lasciati e ognuno è andato a vivere dai

rispettivi genitori, lei a __________ in __________ mentre io a __________.

Dal 29.08.2015 mi sono trasferito in Svizzera a __________ in __________.

Ho svolto le scuole dell’obbligo in Italia fino alle medie e un

anno di Scuola superiore in informatica (ITIS). In seguito ho svolto la scuola

Media Superiore di __________ per apprendisti pittori, tre anni di formazione

presso la ditta __________ di __________ e 1 anno presso la ditta __________ di

__________. Il 02.07.2012 ho ottenuto l’Attestato Federale di Capacità.

Durante la formazione di apprendista pittore rientravo in Italia

presso il mio domicilio giornalmente.

Da agosto a dicembre 2012 ho lavorato come pittore per la ditta __________,

chiusa in seguito a fallimento.

Nel 2013 sono rimasto disoccupato ma non avevo diritto alle

indennità di disoccupazione in Italia, in Svizzera non avevo diritto in quanto

non avevo la residenza.

Dal 13.01.2014 fino al 31.08.2015 ho lavorato come pittore per la

ditta __________ di __________.

Quando ero occupato presso la ditta __________, rientravo in

Italia presso il mio domicilio giornalmente.

La lettera di disdetta del 25.06.2015 porta l'indirizzo di __________

in quanto ero domiciliato assieme ai miei genitori.

Fino a quando lavoravo non mi sono mai deciso a trasferirmi in

Svizzera, con la perdita del posto di lavoro ho deciso di trasferirmi per poter

usufruire delle indennità di disoccupazione e stabilirmi fisso in Svizzera.

Sono andato a vivere a __________ in __________ da mia nonna, in

quanto mia madre beneficiaria dell'assistenza sociale non poteva ospitarmi

altrimenti le avrebbero riconosciuto soltanto metà dell'affitto, in quanto

l'altra metà l'avrei dovuta pagare io e al momento non potevo.

Ho condiviso l'appartamento con mia nonna __________, mia zia __________

e mia cugina __________.

Avevo a disposizione la stanza per gli ospiti, in quanto mia zia e

mia cugina dormono nella stessa stanza mentre mia nonna ha una stanza da sola.

Il salone, la cucina e un bagno sono in comune.

Non son in grado di dire se il proprietario dell'appartamento è

stato informato della mia presenza nell'appartamento di mia nonna.

Ho usufruito dell'appartamento gratuitamente.

La spesa per alimentari veniva fatta da mia nonna e ogni tanto le

davo fr. 100.- al mese.

Ho portato unicamente i miei effetti personali.

Prendo atto della lettera del Comune di __________ datata

02.08.2016.

Nel mese di giugno 2016 (non mi ricordo la data esatta) sono stato

convocato nel Comune di __________ per spiegare la mia situazione abitativa.

Alla presenza di un agente di polizia (non mi ricordo il nome) e di una signora

(non mi ricordo il nome e la funzione), ho spiegato di abitare a __________

presso mia nonna e di essere separato dalla mia ex compagna con la quale

abbiamo avuto un figlio. Al termine del colloquio mi sono recato con l'agente

di polizia a __________ presso l'Ufficio delle dogane per verificare

l'effettivo sdoganamento dell'automobile.

Un giovedì del mese di giugno o luglio 2016 (non mi ricordo la

data esatta), alle ore 0800/0830 è venuto lo stesso agente di polizia a casa di

mia nonna per un controllo.

Ho spiegato all'agente di polizia di essere venuto a vivere a __________

presso mia nonna in quanto avevo perso il posto di lavoro e per poter usufruire

delle indennità di disoccupazione.

Non ho mai dichiarato all'agente di polizia di pernottare a __________

saltuariamente.

L'agente di polizia ha spiegato che se restavo a vivere da mia

nonna avrebbe perso la prestazione complementare. A questo punto l'agente di

polizia ha comunicato a mia nonna che avrebbe scritto che io ero ospite per non

farle perdere la prestazione complementare. In seguito mi sono informato

personalmente con mia madre che questo non è vero.

Da quando sono iscritto in disoccupazione ho abitato a __________

di regola il lunedì, martedì, mercoledì mattina, giovedì e venerdì. Il

mercoledì pomeriggio ero con mio figlio in Italia come anche durante il fine

settimana (sabato, domenica e a volte il venerdì sera). Quando vedo il figlio

il punto di appoggio la casa di mio padre a __________. La domenica sera

riporto il figlio dalla madre a __________ e rientravo al mio domicilio a __________

da mia nonna.

Nel mese di giugno 2016 (non mi ricordo il periodo esatto) sono

stato una/due settimane a casa di mio padre a __________, in quanto mio figlio

era ammalato e la mia ex compagna non poteva tenerlo. Appena mio figlio è

guarito è tornato dalla madre a __________ ed io sono tornato a __________

riprendendo la solita routine.

Dopo la visita della polizia, mia nonna era molto spaventata e

pertanto ho deciso di andarmene e mi sono trasferito ad inizio agosto 2016 da

mia madre a __________ in __________, app. n. __________. Nel frattempo ho

ricevuto una lettera di espulsione dal Comune di __________.

Condivido l'appartamento solo con mia madre.

L'appartamento è un monolocale con cucina e bagno separato.

Il proprietario dell'appartamento è stato informato e sono stato

autorizzato a vivere con mia madre.

Non pago affitto e per le necessità provvede mia madre in quanto

al momento non ho alcuna entrata finanziaria (i pagamenti della Cassa

disoccupazione sono bloccati da giugno 2016).

La mia automobile si trova a __________ e attualmente è ancora

targata in Italia, ho ricevuto una proroga fino alla fine dell'anno per

collaudarla.

Ho una carta prepagata con Sunrise (non mi ricordo il numero) e

una carta prepagata con Wind (__________).

Da sempre sono in cura in Svizzera, precedentemente a __________

dal dr. __________, in seguito dal dr. __________ di __________ ed ora dalla

dr.ssa __________ di __________.

Mio figlio __________ è nato il __________ e vive a __________ con

la madre.

Verso in contanti alla mia ex compagna euro 600.- al mese di

contributo alimentare e per l'asilo di nostro figlio.

Mio padre risiede a __________ mentre mia madre a __________, non

ho fratelli o sorelle.

Da due anni sono abbonato ad una palestra di __________ __________.”

(Doc. 10)

Fra gli atti dell’incarto

figurano inoltre altri documenti rilevanti.

Innanzitutto un Rapporto

della Cassa di disoccupazione del 15 dicembre 2015 del seguente tenore:

"

Convocato

l'assicurato presso il nostro ufficio per alcuni chiarimenti in merito alle

risposte date nel formulario per la verifica dell'effettiva residenza.

L'assicurato, su mia richiesta, specifica che non sta più insieme

alla madre di suo figlio (di fatto la sua ex compagna). Pertanto nei fine

settimana ha sempre in custodia il figlio (per decisione giudiziaria) e di

conseguenza lo prende all'asilo venerdì sera a __________, dorme dal Padre a __________

venerdì sera e sabato sera, poi lascia il figlio dalla madre la domenica sera e

rientra al suo domicilio a __________.

A __________ abita con la nonna e una zia ed ha una stanza a sua

disposizione. Infatti la cugina studia a __________ e rientra qualche volta a __________

nei fine settimana; pertanto ha a disposizione la stanza lasciata libera

dall'assicurato per il fine settimana.

Per quanto concerne l'auto, è intestata al padre dell'assicurato,

il quale l'ha in seguito cointestata per non avere problemi di permesso di

circolazione; ora ha intenzione di acquistarne un'altra ed intestarla a lui

immatricolandola ovviamente in Ticino.” (doc. 8/1)

In seguito, dal Rapporto

di esecuzione del 30 giugno 2016 della Polizia __________, ad opera del Sgt __________

relativo ad una richiesta del controllo abitanti del Comune di __________, si

rileva che:

"

Ricevuta la

richiesta di informazioni il 16 06.2016, abbiamo esperito un controllo

immediato presso il domicilio del rubricato. Si tratta di un appartamento di 4

1/2 locali (tre camere da letto) un salotto ed una cucina abitabile.

Presso l'appartamento presente unicamente la signora __________ __________.

La stessa ci mostra la camera "occupata" dal rubricato

"cugino". Si tratta di una camera ammobiliata, sul letto sono

presenti numerosi capi stirati, presente pure l'asse da stiro aperto, il letto è

stato sistemato come se non venisse quasi mai utilizzato e nell'armadio vi sono

solo vestiti appartenenti alla titolare dell'appartamento __________ (nonna).

La __________ ha dichiarato che il cugino dorme ca 2/3 volte al

mese ed il resto del tempo lo passa presso l'abitazione di proprietà del padre

sita a __________ (I) in __________. Si provvede a contattare telefonicamente

il RI 1 ed a fissare un appuntamento per il primo pomeriggio per avere

ulteriori ragguagli.

Alle ore 14:00 del 16.06.2016, presso la sede del comune di __________

unitamente all'impiegata __________ ed al rubricato, abbiamo provveduto ad

indicare al rubricate) che nei sui confronti sono in corso una serie di

accertamenti intenti a chiarire la sua posizione in Svizzera. Il RI 1 viene

messo al corrente in merito a quanto abbiamo appreso al mattino e gli vengono

poste delle domande specifiche più precisamente:

- Dove vive?

Ha dichiarato di vivere a __________ in __________ nella camera

descritta di cui sopra.

- Dove sono i suoi indumenti?

Ha dichiarato che porta con sè, sempre una borsa con il cambio

vestiario e che gli stessi si trovano presso l'abitazione del padre. (oggi non

ha la borsa in quanto non si fermerà ma rientrerà in Italia)

Viste le risposte di cui sopra, gli è stato chiesto come mai non ä

presente lo spazzolino per i denti?

Ha dichiarato che non può comprarne due e che il suo

"elettrico" si trova a casa, riferendosi alla casa del padre.

Riferisce di essere padre di un bambino RI 1 di 3 1/2 anni che

vive con l'ex compagne a __________ in __________.

Lui tutti i fine settimana da venerdì sera fino alla domenica sera

e tutti i mercoledì pomeriggio fino a giovedì mattino, quando lo porta a scuola

il bimbo è con lui presso la casa del padre.

Racconta che ha sempre vissuto in Italia ed ha sempre lavorato in

Svizzera.

- Visto che i sui interessi sono in Italia cosa l'ha spinto a

chiedere il domicilio in Svizzera?

Ha dichiarato che lui è cittadino Svizzero e che ora i suoi

interessi sono in Svizzera.

Essendo giunto a __________ alla guida della sua vettura con

targhe Italiane abbiamo chiesto di esibire il salvacondotto.

Non essendo in grado di presentare il documento ci siamo recati

presso l'ufficio doganale per un ulteriore accertamento.

Alle ore 15.00 presso l'ufficio doganale __________

Presso l'ufficio doganale è emerso che il veicolo risulta

regolarmente sdoganato e che è stato rilasciato il formulario 15/30 (nuova

immatricolazione) la documentazione per __________ è stata inoltrata il 09

02.2016.

Dai controlli eseguiti nei giorni successivi e più precisamente i

giorni 21; 23; 24; 27; 28, in questo periodo abbiamo rilevato la presenza della

vettura di cui sopra solo due volte e come confermato dalla cugina, uniche due

notti nel quale il rubricato ha pernottato nell'appartamento della nonna.

In data odierna 30.08.2018 presso il domicilio presente la __________,

nonne e titolare dell'appartamento.

La donna, appena rientrata da un periodo di ferie trascorso dai

parenti nel __________, h dichiarato:

"Mio nipote si trova in Svizzera per motivi finanziari, in

quanto ha obblighi di mantenimento nei confronti del figlio e non svolge

attività lucrativa."

Presso l'appartamento presente pure il rubricato.

Quest'ultimo dopo aver conferito con la nonna, ha dichiarato:

"Come ho già affermato ho sempre sempre lavorato in Svizzera

per diversi datori di lavoro, l'ultimo impiego l'ho svolto presso la ditta __________.

Ho sempre risieduto in Italia ed in seguito alla perdita dell'impiego avvenuta

nel 2015, ho trasferito il domicilio in Svizzera per usufruire del piano di

disoccupazione e degli aiuti sociali in quanto devo provvedere al mantenimento

di mio figlio".

Essendo dunque chiarito, che la presenza del rubricato sul

territorio Svizzero è dovuta unicamente ad un fattore economico e che i suoi

interessi gravitano nella vicina penisola riteniamo conclusi i nostri

accertamenti.” (Doc. 12/2)

L’11 agosto 2016 il

Municipio di __________ ha poi revocato il domicilio di RI 1 a __________ “in

quanto l’interessato effettivamente non risiede nel Comune” (cfr. doc. 12/1).

Questa decisione è

cresciuta in giudicato (cfr. doc. 12).

Chiamato ora a

pronunciarsi, il TCA ricorda preliminarmente che è la data della decisione su

opposizione impugnata (nel presente caso: il 24 febbraio 2017) che

delimita temporalmente il potere cognitivo del giudice

delle assicurazioni

sociali

(cfr. STF 8C_661/2013 del 22

settembre 2014 consid. 3.1.2.; STF 9C_5/2012 del 31 gennaio 2012;

DTF 132 V 215

consid.

3.1.1;

STFA

I 525/04 del 15 aprile

2005 consid. 2).

Alla luce della

giurisprudenza qui sopra illustrata (cfr. consid. 2.2. e 2.3.), le

dichiarazioni contenute nel “Verbale di audizione” e le circostanze che

emergono dal Rapporto di esecuzione della Polizia di __________ assumono

un'importanza decisiva (cfr. doc. 12.2.: “Lui tutti i fine settimana da venerdì

sera fino alla domenica sera e tutti i mercoledì pomeriggio fino a giovedì

mattino, quando lo porta a scuola il bimbo è con lui presso la casa del padre”;

“La __________, nonna e titolare dell’appartamento ha dichiarato: Mio nipote si

trova in Svizzera per motivi finanziari, in quanto ha obblighi di mantenimento

nei confronti del figlio e non svolge attività lucrativa.”).

Applicando

l’abituale criterio della probabilità preponderante valido nel

settore delle assicurazioni sociali (cfr. STF 9C_316/2013 del 25 febbraio 2014

consid. 5.1.; STF 8C_999/2010 del 15 marzo 2011; STF 8C_911/2010 del 10 marzo

2011 consid. 3.2; STF 8C_909/2010 del 1° marzo 2011; DTF 129 V 177 consid. 3

pag. 181; DTF 126 V 353 consid. 5b pag. 360; DTF 125 V 193 consid. 2 pag. 195),

questo Tribunale deve concludere che, a giusta ragione, la Sezione del lavoro ha

ritenuto che RI 1 ha in Italia il centro delle proprie relazioni di vita.

Il ricorrente, non ha

concretizzato un legame con il Ticino, tale da poterlo considerare il luogo in

cui si trova, utilizzando dei criteri oggettivi, la sua residenza ai sensi

della giurisprudenza federale (cfr. consid. 2.1), cantonale (cfr. consid. 2.2)

e della prassi amministrativa (cfr. consid. 2.3), le quali esigono come terza

condizione che si sia creato nel nostro Paese il centro delle relazioni

personali e non soltanto di quelle professionali (cfr. STF 8C_592/2015 del 23

novembre 2015; DTF 138 V 186 pag. 192: “Lebensmittelpunkt”; STF C 227/05 dell’8

novembre 2006, consid. 4 non pubblicato in DTF 133 V 137 “Schwerpunkt ihrer

Lebensbeziehungen” all’estero nella quale l’Alta Corte ha precisato che non

basta avere amici e conoscenti in Svizzera; DTF 133 V 178: “Esse vi soggiornano

piuttosto per mero scopo lavorativo e una volta terminato il rapporto di lavoro

non hanno più motivo di rimanervi, bensì ritornano nel loro luogo di residenza,

là dove si trova il centro dei loro interessi”).

Il centro delle relazioni

professionali è peraltro dimostrato attraverso la realizzazione della prima

condizione (residenza effettiva), che chiede all’assicurato di essere presente

nel nostro mercato del lavoro (cfr. DTF 125 V 465).

Giova ribadire che con

giudizio 8C_592/2015 del 23 novembre 2015, già citato (cfr. consid. 2.1.), il

Tribunale federale, confermando la sentenza del TCA (cfr. qui sotto al consid.

2.5.), ha sottolineato che “è peraltro anche più probabile che il centro dei

propri interessi fosse in Italia, presso la di lui coniuge, ove disponeva di

un’abitazione più spaziosa e non in Svizzera” dove viveva in un bilocale con il

figlio.

In una sentenza

8C_157/2016 del 24 marzo 2016 l’Alta Corte, ritenendo inammissibile il ricorso

di un assicurato interposto contro una sentenza del TCA con la quale gli era

stato negato il diritto a indennità di disoccupazione, ha inoltre evidenziato

che:

"

(…) la

Corte in modo particolare ha concluso come la condivisione dell'appartamento di

due locali e mezzo (60 m

2

), di cui il conduttore è un amico,

dormendo sul divano del soggiorno, quando nel fine settimana era regolare il rientro

in Italia, non potesse costituire una residenza in Svizzera a norma dell'art. 8

cpv. 1 lett. c LADI (cfr. recentemente sulla tematica sentenza 8C_592/2015 del

23 novembre 2015 consid. 5), condizione essenziale per l'ottenimento delle

prestazioni dell'assicurazione contro la disoccupazione. (…)”

In un’altra sentenza

8C_420/2017 del 21 giugno 2017 il Tribunale federale ha pure ritenuto

inammissibile un ricorso rilevando che:

"

(…)

che il ricorrente non si confronta con le

motivazioni del Tribunale cantonale delle assicurazioni, il quale, fondandosi

sugli atti al fascicolo e sulle di lui dichiarazioni, ha spiegato le ragioni

per cui facesse difetto una residenza in Svizzera a norma dell'art. 8 cpv. 1

lett. c LADI,

che in modo particolare la Corte cantonale ha

accertato, negando un centro delle relazioni personali in Svizzera, come il

ricorrente avesse dimora in un monolocale arredato, precedentemente in albergo

o da terze persone, fosse proprietario in Italia di una parte di casa, ove era

domiciliata la di lui madre, e di un appartamento occupato dalla compagna e dai

propri figli peraltro iscritti in scuole della Lombardia, luogo in cui vi

faceva ritorno settimanalmente, nonché egli con la sua famiglia non abbia mai

avuto l'intenzione di trasferirsi in Svizzera,

che il ricorrente si limita a evocare genericamente

in poche righe un "dovere di genitore", corsi extralavorativi e

diplomi conseguiti in Svizzera, nonché asseriti rientri settimanali in Italia

mai effettuati, (…)”

Nella presente fattispecie

il centro delle relazioni personali di RI 1 è in Italia, a __________

(provincia di __________), che dista soli 14 Km da __________, in un’abitazione

di proprietà della famiglia (cfr. STCA 38.2016.64 del 13 marzo 2017), dove

risiede suo padre e dove egli esercita il diritto di custodia del figlio (sul

tema cfr. STCA 38.2015.49 del 18 aprile 2016).

Da notare che pure la sua

ex compagna ed affidataria del minore risiede in Italia a __________ (Comune di

__________).

La camera di cui disponeva

prima a __________ presso la nonna e la zia e poi a __________ presso la mamma

va semplicemente considerata una residenza secondaria.

Il fatto che una parte del

suo centro d’interesse sia in Svizzera dove vivono la madre, la nonna e altri

parenti, non è peraltro decisivo, secondo la giurisprudenza federale (cfr.

consid. 2.3).

Lo stesso vale per le

attività effettuate nel tempo libero (palestra).

Rettamente, dunque, nella

decisione su opposizione del 24 febbraio 2017 la Sezione del lavoro ha

stabilito che il presupposto dell’art. 8 cpv. 1 lett. c LADI in relazione con

l’art. 12 LADI non è in concreto realizzato.

2.4.   Vista la conclusione alla

quale il TCA è giunto al precedente considerando, si tratta ora di stabilire se

l’assicurato possa ottenere le prestazioni della LADI sulla base delle

disposizioni di diritto internazionale (cfr. DTF 133 V 172; DTF 131 V 222; STF

8C_273/2015 del 12 agosto 2015; DTF 139 V 88; Rubin, op.cit. p. 683 n. 24).

Il 1° giugno 2002 è

entrato in vigore l'Accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera,

da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall'altra, sulla

libera circolazione delle persone (ALC) e in particolare il suo Allegato II

regolante il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (

DTF 130 V 145

consid.

3 pag. 146;

DTF 128 V 315

, con

riferimenti [RS 0.142.112.681]).

Giusta l'art. 1 cpv. 1

dell'Allegato II ALC, elaborato sulla base dell'

art. 8 ALC

e facente parte integrante

dello stesso (

art. 15 ALC

),

in unione con la sezione A di tale allegato, le parti contraenti applicano

nell'ambito delle loro relazioni in particolare il regolamento (CEE) n. 1408/71

del Consiglio, del 14 giugno 1971, relativo all'applicazione dei regimi di

sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro

familiari che si spostano all'interno della Comunità [RS 0.831.109.268.1]),

come pure il regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio, del 21 marzo 1972, che

stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71

relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori

subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano

all'interno della Comunità (RS 0.831.109.268.11), oppure disposizioni

equivalenti. L'

art. 121

LADI

, entrato in vigore il 1° giugno 2002, rinvia, alla lett. a,

all'ALC e a questi due regolamenti di coordinamento (SVR 2006 AlV n. 24 pag. 82

consid. 1.1, C 290/03, DTF 133 V 173).

Una decisione n. 1/2012

del Comitato misto del 31 marzo 2012 (RU 2012 2345) ha attualizzato il

contenuto dell’Allegato II all’ALC con effetto dal 1° aprile 2012, prevedendo

che le Parti applicheranno tra di loro il Regolamento (CE) n. 883/2004 del

Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 relativo al coordinamento

dei sistemi di sicurezza sociale, modificato dal regolamento (CE) n. 988/2009

del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 settembre 2009 (cfr. DTF 139 V

88; SVR 2014 ALV N. 9; DTF 140 V 98) e il Regolamento (CE) n. 987/2009 del

Parlamento europeo e del Consiglio del 16 settembre 2009 che stabilisce le

modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 883/2014 relativo al

coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale.

Il regolamento (CE) n.

883/2004 (RS 0.831.109.268.1) non permette di far valere alcun diritto per il

periodo anteriore alla data della sua applicazione (DTF 138 V 392 consid.

4.1.3).

Questi regolamenti sono

stati modificati dal Regolamento (UE) n. 465/2012 del Parlamento europeo e del

Consiglio del 22 maggio 2012 (GU L 149 dell’8.6.2012 pag. 4) in vigore per la

Svizzera dal 1° gennaio 2015 (cfr. RU 2015 e 345; RS 0831.109.268.1; (cfr. B.

Kahil-Wolff, “Le Réglement UE 465/2012, la nouvelle Convention Suisse-US et

d’autres développements en termes d’assujettissement aux assurances sociales in

SZS/RSAS 2015 pag. 438 seg.; STF 8C_273/2015 del 12 agosto 2015 consid. 3.1).

L’art. 11 del Regolamento

(CE) n. 883/2004 stabilisce al cpv. 1 che le persone sono soggette alla

legislazione di un singolo Stato membro e al cpv. 3 lett. a che una persona che

esercita un’attività subordinata o autonoma in uno Stato membro è soggetta alla

legislazione di tale Stato membro.

In materia di

assicurazione contro la disoccupazione lo Stato competente è per principio

quello nel quale l’assicurato ha esercitato da ultimo la sua attività

lavorativa dipendente (cfr. DTF 139 V 88; STF 8C_273/2015 del 12 agosto 2015

consid. 3.1; B. Rubin, op.cit., pag. 683).

Per quel che concerne i

lavoratori frontalieri il legislatore comunitario ha previsto delle regole

differenti.

Secondo l’art. 1 lett. f

del Regolamento (CE) n. 883/2004 si intende per «lavoratore frontaliero»

qualsiasi persona che esercita un’attività subordinata o autonoma in uno Stato

membro e che risiede in un altro Stato membro, nel quale ritorna in linea di massima

ogni giorno o almeno una volta la settimana.

In effetti viene

considerato lavoratore frontaliero anche chi rientra almeno una volta la

settimana nel proprio Stato di residenza (cfr. DTF 133 V 175: “(…) dove, di

massima, ritorna ogni giorno o almeno una volta alla settimana (a tal proposito

il seco ricorda giustamente che il predetto regolamento è applicabile a tutti i

lavoratori che riempiono le suddette condizioni di lavoratore frontaliero,

indipendentemente dal fatto che abbiano la stessa qualifica ai sensi del

diritto della polizia degli stranieri). (…)”).

Questi assicurati

beneficiano delle prestazioni dello Stato competente (nel nostro caso: della

LADI) se si trovano in una situazione di lavoro ridotto (cfr. art. 1a cpv. 1

lett. b LADI e STCA 38.2015.12 del 5 febbraio 2016 in particolare consid. 2.6.)

alla luce dell’art. 65 par. 1 del Regolamento (CE) 883/2004 (“La persona che si

trova in disoccupazione parziale o accidentale e  che, nel corso della sua

ultima attività subordinata o autonoma, risiedeva in uno Stato membro diverso

dallo Stato membro competente si mette a disposizione del suo datore di lavoro

o degli uffici del lavoro nello Stato membro competente. Egli beneficia delle

prestazioni in base alla legislazione dello Stato membro competente, come se

risiedesse in tale Stato membro. Tali prestazioni sono erogate dall'istituzione

dello Stato membro competente.”).

Gli assicurati frontalieri

in disoccupazione completa (cfr. art. 1a cpv. 1 lett. a LADI) devono invece

chiedere le prestazioni di disoccupazione nel loro Stato di residenza (nel

nostro caso: in Italia), sulla base dell’art. 65 par. 2 1a frase del

Regolamento (“La persona che si trova in disoccupazione completa e che, nel

corso della sua ultima attività subordinata o autonoma, risiedeva in uno Stato

membro diverso dallo Stato membro competente e continua a risiedere in tale

Stato membro o ritorna in tale Stato si mette a disposizione degli uffici del

lavoro nello Stato membro di residenza. Fatto salvo l'articolo 64, la persona

che si trova in disoccupazione completa può a titolo supplementare, porsi a

disposizione degli uffici del lavoro dello Stato membro nel quale ha esercitato

la sua ultima attività subordinata o autonoma.”) e dell’art. 65 par. 5 lett. a

del Regolamento (“Il disoccupato di cui al paragrafo 2, prima e seconda frase,

riceve le prestazioni in base alla legislazione dello Stato membro di residenza

come se fosse stato soggetto a tale legislazione durante la sua ultima attività

subordinata o autonoma. Tali prestazioni sono erogate dall'istituzione del

luogo di residenza.”; cfr. B. Rubin, op.cit. p. 683).

Da notare che i costi per

il rischio disoccupazione dei frontalieri è ripartito fra lo Stato di lavoro e

quello di residenza (cfr. B. Rubin, op. cit., p. 684: “L’institution suisse

rembourse, sur domande de l’institution étrangère, la totalité des prestations

versées aux frontaliers durant les premiers mois d’indemnisation (détails: art.

65 par. 6 a 8 du Regl. [CE] 883/2004)”; risposta del Consiglio federale del 16

novembre 2013 ad un interpellanza 13.3716 del consigliere nazionale Lorenzo

Quadri denominata “Uso improprio, da parte dell’Italia, dei fondi di

disoccupazione dei frontalieri”: “(…) Dal 1° aprile 2012, la Svizzera applica

il regolamento (CE) nr. 883/2004, che prevede segnatamente il rimborso allo

Stato di residenza, competente per l’indennizzo dei frontalieri disoccupati,

delle indennità versate durante i primi tre o cinque mesi di disoccupazione (a

secondo della durata del rapporto di lavoro individuale) (…)”).

In una Direttiva del 24

ottobre 2013, denominata Regolamento 883. Fine dello status di "lavoratore

frontaliere vero, atipico", la SECO ha ricordato che:

"

Ai sensi

dell'art. 65 paragrafo 5 lett. a) del regolamento (CE) n. 883/2004 (regolamento

883) il versamento delle prestazioni di disoccupazione ai veri lavoratori

frontalieri compete allo Stato di residenza. La Corte di giustizia dell'Unione

europea ha precisato la portata di questa disposizione in una sentenza

dell'11.04.2013 sostenendo che la giurisprudenza Miethe, sviluppata quando era

ancora in vigore il regolamento (CEE) n. 1408/71 (regolamento 1408/1), non è

più valida in virtù del regolamento 883. Secondo tale giurisprudenza, un vero

lavoratore frontaliero in disoccupazione che aveva conservato con lo Stato di

occupazione legami personali e professionali particolarmente stretti poteva,

come "lavoratore frontaliero atipico", beneficiare delle prestazioni

in quest'ultimo Stato.

Il versamento delle prestazioni ai veri lavoratori frontalieri in

disoccupazione completa spetta ormai senza eccezioni allo stato di

residenza."

Sul tema e per un

riassunto di casi di applicazione della giurisprudenza Miethe anche relativi al

Canton Ticino, cfr. STF 8C_203/2013 del 23 aprile 2014 pubblicata in SVR 2014

ALV N. 9; vedi pure DLA 2012 N. 1 pag. 71 seg. e la STCA 38.2015.6 del 25

giugno 2015 consid. 2.15 con successiva sentenza del Tribunale federale

8C_592/2015 del 23 novembre 2015 consid. 4.

In una sentenza pubblicata

in DTF 142 V 591 il Tribunale federale ha considerato frontaliera un’assicurata

domiciliata in Francia che rimaneva a Ginevra a dormire al massimo una o due

volte per settimana (“Sur la base de l'ensemble de ces éléments, il convient

d'admettre que la recourante - qui rentrait plusieurs fois par semaine en

France - répondait à la définition de travailleuse frontalière au sens du

règlement”.).

In quell’occasione l’Alta

Corte ha sviluppato le seguenti considerazioni:

"

(…)

6.2. Cette disposition du règlement

d'application n o 987/2009 assimile la résidence au centre d'intérêt de la

personne concernée. Elle codifie également les éléments élaborés par la

jurisprudence européenne qui peuvent être pris en compte pour déterminer ledit

centre d'intérêt, comme la durée et la continuité de la présence sur le

territoire des Etats membres concernés ou la situation familiale et les liens

de famille (arrêts de la CJUE du 11 septembre 2014 C-394/13  Ministerstvo

práce a sociálních vecí contre B., point 34; du 16 mai 2013 C-589/10

Wencel, points 49 et 50).

6.3. La recourante soutient que

l'application des critères règlementaires susmentionnés doit conduire à la

reconnaissance de sa résidence en Suisse. Elle met en évidence le fait qu'elle

a passé l'entier de sa vie en Suisse, que son activité professionnelle s'y est

toujours déroulée et que celle-ci était liée au territoire helvétique (elle y

travaillait en qualité de spécialiste de la sécurité au travail).

6.4. Ces éléments ne sont toutefois pas

absolument pertinents dans l'analyse de la condition de résidence pour

l'indemnisation d'un travailleur frontalier au chômage complet.

Par définition, un tel travailleur exerce une

activité dans un Etat membre autre que l'Etat de résidence. Peu importe qu'il

ait auparavant résidé longtemps dans le premier Etat. Admettre le contraire

viderait de sa substance l'art. 65 al. 2 du règlement n° 883/2004. En effet, ce

qui est décisif, à teneur de cette disposition, c'est que la personne, au cours

de sa dernière activité salariée (ou non salariée) résidait dans un Etat membre

autre que l'Etat membre compétent et qu'elle continue à y résider. La résidence

dans l'Etat membre autre que le pays d'emploi peut prendre fin après la

survenance du chômage ou, au contraire, être constituée immédiatement avant la

fin de l'activité. Dans le premier cas, l'Etat de résidence n'est plus

compétent pour le versement des prestations, alors qu'il peut le devenir dans

la seconde éventualité (voir EBERHARD EICHENHOFER, in Europäisches Sozialrecht,

6 e éd. 2013, n° 8 ad art. 65 du règlement n o 883/2004; SUSANNE

DERN, in VO (EG) Nr. 883/2004, 2012, n° 5 ss ad art. 65).

N'est pas non plus un critère pertinent, dans le

cas particulier tout au moins, le statut fiscal de l'intéressée du moment que,

dans le canton de Genève, les travailleurs frontaliers sont imposés sur les

rémunérations qu'ils perçoivent en Suisse en raison seulement de l'activité

qu'ils y exercent (cf. l'art. 3 al. 1 let. e de la loi [du canton de Genève] du

27 septembre 2009 sur l'imposition des personnes physiques [LIPP; RS/GE D 3 08]

et art. 7 de la loi [du canton de Genève] du 23 septembre 1994 sur l'imposition

à la source des personnes physiques et morales [LISP; RS/GE D 3 20]). Le statut

fiscal ne peut constituer en l'espèce un indice d'une résidence en Suisse.

Quant à la situation familiale de l'intéressée,

elle plaide plutôt contre l'existence d'une résidence en Suisse (supra consid.

5.2). Il en va de même de la situation en matière de logement (l'acquisition

d'une maison en France étant un indice du caractère permanent de cette

situation). Enfin, il n'y a pas lieu d'examiner ce qu'il en est de l'exercice

d'activités non lucratives. La recourante se contente d'alléguer, sans autres

précisions, qu'elle a produit la preuve de ses nombreuses activités

associatives déployées sur le sol suisse et le jugement attaqué ne contient à

ce sujet aucune constatation. Au demeurant le fait que la recourante a conservé

avec la Suisse (Etat membre de son dernier emploi) des liens personnels

professionnels et associatifs étroits ne saurait à lui seul être décisif. De

telles circonstances justifient pour un chômeur de se mettre de manière

complémentaire à la disposition des services de l'emploi en Suisse, non pas en

vue d'obtenir dans ce dernier des allocations de chômage, mais uniquement aux

fins d'y bénéficier des services de reclassement (supra consid. 4.3;

arrêt  Jeltes e.a. précité, qui modifie la jurisprudence antérieure

rendue sous le régime de l'ancien Règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil du 14

juin 1971 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux

travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur

famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté (RO 2004 121) et qui

avait une portée plus large; cf. à propos de l'ancienne jurisprudence, arrêt de

la CJCE du 12 juin 1986 C-1/85,  Miethe contre Bundesanstalt für Arbeit,

Rec. 1986 1837 point 17; voir aussi l'arrêt 8C_60/2016 du 9 août 2016 consid.

4.2.3).

6.5. Par conséquent, même en tenant compte

des critères susmentionnés, si tant est qu'ils soient pertinents dans le cas

d'espèce, on doit admettre que la recourante résidait bel et bien en France dès

la survenance de son chômage et pendant la durée de celui-ci.

(…)"

In applicazione delle

disposizioni del Regolamento appena citate, con sentenza 38.2014.51 del 15

dicembre 2014, questa Corte ha confermato il diniego del diritto a indennità di

disoccupazione ad un assicurato, in quanto egli andava considerato un vero

lavoratore frontaliere, rientrando durante il fine settimana presso la propria

famiglia in Italia, dove si trovava, del resto, il centro dei suoi interessi

personali, soprattutto quelli familiari.

Le medesime argomentazioni

sono alla base di una sentenza 38.2014.13 del 30 marzo 2015 nella quale il TCA

ha pure confermato il diniego del diritto all’indennità di disoccupazione in

quanto un’assicurata non risiedeva in Svizzera e rientrava in Italia una volta

per settimana.

Con analoghe

argomentazioni il TCA ha respinto il ricorso di un’assicurata in una sentenza

38.2015.9 del 15 giugno 2015 fondandosi su di un verbale allestito da un

funzionario della Sezione del lavoro e firmato anche dall’interessata da cui

emergeva in particolare che rientrava settimanalmente presso l’abitazione

coniugale e che con la Svizzera aveva legami professionali.

Il successivo ricorso è

stato dichiarato inammissibile dal Tribunale federale con sentenza 8C_521/2015

del 9 settembre 2015, nella quale l’Alta Corte ha sottolineato che “la

ricorrente non si confronta in alcun modo con le motivazioni del Tribunale

cantonale delle assicurazioni, il quale, basandosi sulla di lei audizione del

18 settembre 2014 dinanzi alla Sezione del lavoro, ha spiegato le ragioni per

cui ella dovesse essere ritenuta frontaliera e quindi con diritto a prestazioni

in Italia.”.

In una sentenza 38.2015.6

del 25 giugno 2015 questo Tribunale ha ritenuto vero frontaliere un altro

assicurato, in possesso di un permesso di dimora B, visto che egli rientrava in

Italia una volta per settimana.

Il TCA si è fondato sul

contenuto di un verbale allestito presso la Sezione del lavoro e firmato anche

dall’assicurato oltre che su un Rapporto della polizia cantonale, sulle

dichiarazioni della custode dello stabile nel quale abitava e sull’estratto

conto attestante i prelevamenti in contanti.

L’assicurato ha contestato

la sentenza cantonale davanti all’Alta Corte.

Il

Tribunale federale, con sentenza 8C_592/2015 del 23 novembre 2015, massimata in

RtiD II-2016 n. 63 pag. 309, ha respinto il ricorso dell’assicurato,

ritenendolo manifestamente infondato, sulla base delle seguenti argomentazioni:

"

(…)

L’apprezzamento dei fatti operato dal Tribunale delle assicurazioni non può

essere criticato con successo, anche sotto il profilo dell’applicazione del

diritto federale. Il giudizio è fondato sulle dichiarazioni della prima ora

espresse dal ricorrente e sui fatti accertati. La pronuncia cantonale si

confronta altresì con le censure già sollevate dal ricorrente nel precedente

grado di giudizio. È peraltro anche più probabile che il centro dei propri interessi

fosse in Italia, presso la di lui coniuge, ove disponeva di un’abitazione più

spaziosa e non in Svizzera, ove si vedeva costretto, ospitato dal figlio, a

dividere un bilocale con lui. In tale evenienza, non possono essere date le

condizioni per ammettere la residenza in Svizzera del ricorrente. (…)”

In un’altra sentenza

38.2015.61 del 16 dicembre 2015 il TCA ha negato ad un assicurato il diritto

all’indennità di disoccupazione “Un ricorrente, titolare di un permesso B

dall’aprile 2012, la cui moglie abita in Italia – non lontano dal confine

svizzero – in una casa di loro proprietà e che ha dichiarato, da una parte, di

non avere altri legami con la Svizzera al di fuori di quelli professionali,

dall’altra, di aver abitato in Ticino dal lunedì al venerdì e di aver

soggiornato regolarmente in Italia nella sua abitazione il sabato e la domenica

sia durante lo svolgimento dell’attività lavorativa sia dopo l’iscrizione per

il collocamento non ha diritto alle indennità di disoccupazione in Svizzera dal

marzo 2015 né sulla base del diritto interno, né in virtù del diritto

internazionale. In effetti, in primo luogo, alla luce degli elementi concreto

agli atti va ritenuto che il medesimo abbia mantenuto in Italia il centro delle

proprie relazioni di vita. Non è, pertanto, dato il presupposto della residenza

in Svizzera secondo l’art. 8 cpv. 1 lett. c LADI. In secondo luogo, il

ricorrente deve essere considerato quale lavoratore vero frontaliere che si

trova in disoccupazione completa. Egli deve dunque, chiedere le prestazioni di

disoccupazione nel suo Stato di residenza.”.

Alla medesima conclusione

il TCA è arrivato sulla base delle stesse argomentazioni sviluppate nelle

decisioni precedenti in  una sentenza 38.2015.47 del 20 gennaio 2016, in una

sentenza 38.2015.5 del 3 febbraio 2016, in una sentenza 38.2015.12 del 5

febbraio 2016, in una sentenza 38.2015.76 del 24 marzo 2016 e in una sentenza

38.2015.49 del 18 aprile 2016.

2.5.   Nella presente fattispecie lo

stesso assicurato ha affermato di rientrare ogni settimana in Italia per

esercitare il diritto di custodia sul figlio (cfr. STCA 38.2015.49 del 18

aprile 2016).

Di conseguenza, dal

profilo del diritto internazionale egli deve essere considerato un frontaliere

vero per cui ha diritto alle prestazioni di disoccupazione in Italia.

Come già costantemente sottolineato

dal TCA (cfr. le sentenze  38.2016.72 del 24 aprile 2017; 38.2015.12 del 5

febbraio 2016; 38.2015.61 del 16 dicembre 2015) è indubbio che tale soluzione

può risultare svantaggiosa per l’assicurato. Ciò deriva tuttavia dall’assenza

di armonizzazione del livello delle prestazioni di sicurezza sociale a livello

europeo (cfr. D. Cattaneo, “Assurance-chômage et droit du travail: quelques cas

tessinois” in op.cit., pag. 90-91) e dalla scelta di porre a carico dei Paesi

di residenza i lavoratori frontalieri in disoccupazione completa (sui motivi

cfr. DTF 133 V 169, consid. 6.2-6.3 pag. 176-178. Vedi pure: STCA 38.2015.30

del 20 novembre 2015, STCA 38.2015.17 del 23 novembre 2015 e STCA 38.2015.53 del

2 dicembre 2015 nelle quali il TCA ha riconosciuto ad alcuni assicurati lo

statuto di falso lavoratore frontaliero con conseguente diritto di opzione tra

le prestazioni di disoccupazione svizzera e quelle del paese di residenza).

In

tale contesto il TCA ricorda che la vecchia giurisprudenza sul vero

frontaliere, ma atipico, non è più applicabile (cfr. consid. 2.4. e STF

8C_245/2016 del 19 gennaio 2017 consid. 4.2).

Anche da questo profilo

dunque, va negato ad RI 1 il diritto all’indennità di disoccupazione.

La decisione su

opposizione del 24 febbraio 2017 impugnata deve, conseguentemente, essere

confermata.

Dispositiv
  1. dichiara e pronuncia Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni Il presidente                                                          La segretaria Daniele Cattaneo                                                 Stefania Cagni
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Raccomandata

Incarto n.38.2017.33

dc/sc

Lugano

27 luglio 2017

In nomedella Repubblica e CantoneTicino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

segretaria:

Stefania Cagni

statuendo sul ricorso del 31 marzo 2017 di

RI 1

contro

la decisione su opposizione del 24 febbraio 2017 emanata da

Sezione del lavoro,6501 Bellinzona

in materia di assicurazione contro la disoccupazione

ritenuto,in fatto

Egli ha poi in particolare rilevato che:

in diritto

Con giudizio 8C_855/2015 del 29 febbraio 2016 l’Alta Corte ha poi stabilito che un’assicurata, dopo essere stata attiva all’estero in ambito umanitario, si è iscritta in disoccupazione in Svizzera il 2 giugno 2014, non adempiva la condizione della residenza effettiva in Svizzera dal suo annuncio per il collocamento al 22 luglio 2014. Il Tribunale federale ha in particolare sottolineato che, siccome dal 14 giugno al 22 luglio 2014 ha lasciato la Svizzera per raggiungere all’estero il suo compagno ed essere seguita dal suo medico curante fino alla fine della gravidanza, l’assicurata non aveva l’intenzione di creare in Svizzera il centro della sua vita.

In una sentenza pubblicata in DTF 141 V 530 e in SVR 2015 IV Nr. 42 il Tribunale federale si è chinato sulla questione della differenza tra la nozione di domicilio a norma degli art. 13 cpv. 1 LPGA e 23 cpv. 1 prima frase CC e quella di dimora abituale a norma dell’art. 13 cpv. 2 LPGA.

Questa giurisprudenza è poi stata applicata anche in una sentenza 38.2014.15 del 6 ottobre 2014 cresciuta incontestata in giudicato e massimata in RtiD I-2015 Nr. 55 pag. 784, a proposito di un assicurato che aveva quasi sempre lavorato soltanto in Italia e che aveva un'abitazione di sua proprietà in tale Paese, presso il quale ritornava settimanalmente, nonché un appartamento in comproprietà con la moglie, da cui era separato da molti anni, in un'altra località, sempre in Italia a pochi chilometri di distanza, dove vivevano la moglie e i loro due figli.

Applicandol’abituale criterio della probabilità preponderante valido nel settore delle assicurazioni sociali (cfr. STF 9C_316/2013 del 25 febbraio 2014 consid. 5.1.; STF 8C_999/2010 del 15 marzo 2011; STF 8C_911/2010 del 10 marzo 2011 consid. 3.2; STF 8C_909/2010 del 1° marzo 2011; DTF 129 V 177 consid. 3 pag. 181; DTF 126 V 353 consid. 5b pag. 360; DTF 125 V 193 consid. 2 pag. 195),questo Tribunale deve concludere che, a giusta ragione, la Sezione del lavoro ha ritenuto che RI 1 ha in Italia il centro delle proprie relazioni di vita.

Il Tribunale federale, con sentenza 8C_592/2015 del 23 novembre 2015, massimata in RtiD II-2016 n. 63 pag. 309, ha respinto il ricorso dell’assicurato, ritenendolo manifestamente infondato, sulla base delle seguenti argomentazioni:

In tale contesto il TCA ricorda che la vecchia giurisprudenza sul vero frontaliere, ma atipico, non è più applicabile (cfr. consid. 2.4. e STF 8C_245/2016 del 19 gennaio 2017 consid. 4.2).

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                          La segretaria

Daniele Cattaneo                                                 Stefania Cagni