Erwägungen (1 Absätze)
E. 30 settembre 2013, massimata in RtiD I-2014 Nr. 68 pag. 377-379, ad un
assicurato con doppia nazionalità svizzera ed estera, nato in Ticino, dove ha
frequentato le scuole dell’obbligo e il liceo, poiché non aveva la residenza
effettiva in Svizzera, bensì in un Paese estero dove abitava in un proprio
appartamento preso in locazione.
Il TCA è arrivato alla
medesima conclusione in un'altra sentenza 38.2013.73 del 6 agosto 2014,
cresciuta in giudicato incontestata e massimata in RtiD I-2015 Nr. 53 pag.
781-782, relativa al caso di un assicurato che ha abitato presso un'amica in
Svizzera, senza avere con lei nessuna relazione sentimentale, mentre la sua
famiglia risiedeva in Italia a 37 km dal comune svizzero in cui abitava. La
condizione dell’art. 8 cpv. 1 lett. c LADI è, invece, stata ammessa
dall’amministrazione e dal Tribunale in un’epoca posteriore quando sua moglie e
i figli hanno lasciato l’Italia dove vivevano per stabilirsi in un altro Stato
estero e in considerazione del fatto che l’assicurato ha dichiarato di avere da
diversi mesi una relazione sentimentale con la sua amica.
Questa
giurisprudenza è poi stata applicata anche in una sentenza 38.2014.15 del 6
ottobre 2014 cresciuta incontestata in giudicato e massimata in RtiD I-2015 Nr.
55 pag. 784, a proposito di un assicurato che aveva quasi sempre lavorato
soltanto in Italia e che aveva un'abitazione di sua proprietà in tale Paese,
presso il quale ritornava settimanalmente, nonché un appartamento in
comproprietà con la moglie, da cui era separato da molti anni, in un'altra
località, sempre in Italia a pochi chilometri di distanza, dove vivevano la
moglie e i loro due figli.
Alla medesima conclusione
il TCA è giunto pure in una sentenza 38.2014.10 del 6 agosto 2014, massimata in
RtiD I-2015 Nr. 54 pag. 782 seg., nella quale è stato confermato il diniego a
un assicurato del diritto a indennità di disoccupazione dal luglio 2013, in
quanto il presupposto dell’art. 8 cpv. 1 lett. c LADI non era in concreto
realizzato.
In primo luogo,
l’assicurato, il quale nell'aprile 2012 si era stabilito in Svizzera per
esercitare un'attività lucrativa dipendente di durata determinata
(1.4.2012-30.6.2013), con possibilità di rinnovo per gli anni successivi, e che
era in possesso di un permesso B, non doveva essere qualificato come falso
frontaliere.
In secondo luogo, anche
ammettendo che l'assicurato fosse risieduto effettivamente in Svizzera nel
periodo successivo all'iscrizione in disoccupazione, visto in particolare il
contratto di locazione per l'appartamento in Ticino del 17 luglio 2013 sebbene
già a dicembre 2012 fosse stato licenziato e liberato dall'obbligo di prestare
la propria attività lavorativa fino al termine del contratto di lavoro del 30
giugno 2013, resta il fatto che l’assicurato non aveva l'intenzione di
risiedere in Svizzera durevolmente e non aveva neppure qui il centro delle
proprie relazioni personali.
Su questo tema B. Rubin in
"Commentaire de la loi sur l'assurance-chômage, Ginevra-Zurigo-Basilea,
Schulthess Editions Romandes, 2014 pag. 77 e 78 ha sviluppato le seguenti
considerazioni:
"
(…)
9
L'exigence de la
résidence en Suisse permet d'instaurer une corrélation entre le lieu où les
recherches d'emploi sont effectuées et celui où les conseils des professionnels
du placement sont donnés. Cette exigence garantit ainsi l'efficacité du
placement. Elle permet en outre le contrôle du chômage et de l'aptitude au
placement (ATF 115 V 448 consid. lb p. 449; FF 1950 11 546). Si l'exportation
des prestations était possible, de tels contrôles seraient très difficiles à
effectuer, ce qui favoriserait les abus (arrêt du 22 octobre 2002 [C 34/02]
consid. 3). C'est seulement en restant en contact étroit avec le monde du
travail dans lequel il désire être réinséré qu'un chômeur peut faire preuve
d'efforts sérieux et constants dans la recherche d'un emploi (arrêt du 30
novembre 1999 [C 183/99] consid. 2c). C'est à l'assuré qu'il appartient de
rendre vraisemblable qu'il réside en
Suisse (arrêt du 19 septembre 2000 [C 73/00]).
10
Le domicile
fiscal, le lieu où les papiers d'identité et autres documents officiels ont été
déposés (déclaration d'arrivée) ainsi que d'éventuelles indications dans des
documents officiels ou des décisions judiciaires ne sont que des indices
permettant de déterminer le lieu du domicile (ATF 136 II 405 consid. 4.3 p.
410; arrêt du 13 mars 2002 [C 149/01]). Pour pouvoir localiser le centre des
intérêts personnels, il convient notamment de chercher à savoir où se trouvent
la famille, les amis, les activités professionnelles et sociales, le logement,
le mobilier et les affaires personnelles. Une visite des lieux est parfois
indispensable (art. 12 let. d PA). Par ailleurs, le lieu où les enfants sont
scolarisés joue un rôle. Le droit à des prestations sociales nécessite souvent
d'être domicilié dans le pays qui les verse, de sorte que cet aspect doit
également être pris en compte (DTA 2012 p. 71 consid. 3.3 p. 74).
11
II convient de
donner davantage de poids aux critères objectifs tels que le lieu du logement
et celui des activités professionnelles. Les critères subjectifs tels que
l'intention de s'établir et de créer un centre de vie passent au second plan
car ils sont difficiles à vérifier. Il est cependant parfois nécessaire
d'instruire au mieux l'élucidation des aspects subjectifs tels que les motifs
de licenciement ou les raisons d'un changement de domicile (arrêt du 12 avril
2006 [C 339/05]). Un séjour éphémère ou de pur hasard en Suisse, de même que
l'occupation, dans ce pays, d'un pied-à-terre une à deux fois par semaine, ne
suffisent pas à démontrer que la résidence est en Suisse. Par contre, un séjour
prolongé permanent et ininterrompu n'est pas indispensable. Mais dans ce cas,
un lien étroit avec le marché du travail suisse est exigé (arrêt du 7 décembre
2007 [8C_270/2007] consid.
2.2).”
2.3. Nella presente fattispecie,
questo Tribunale osserva innanzitutto che, dal profilo del diritto interno, un
assicurato ha diritto alle indennità di disoccupazione se risiede in Svizzera
ai sensi dell’art. 8 cpv. 1 lett. c LADI, ossia se ha la residenza effettiva in
Svizzera, nonché l’intenzione di conservarla durante un certo periodo e di
farne il centro delle proprie relazioni personali (cfr. consid. 2.1.-2.3.).
Il 3 ottobre 2016 RI 1,
nato nel 1992, cittadino svizzero, iscritto in disoccupazione dal 2 settembre
2015 (cfr. doc. 1), è stato sentito dall’ispettore __________ della Sezione del
lavoro.
In quell’occasione è stato
allestito un “Verbale di audizione”, sottoscritto pure dall’assicurato, del
seguente tenore:
"
Sono nato
il __________ a __________
Dalla nascita fino alla fine del 2010 sono stato domiciliato a __________
Italia in __________ con i miei genitori, in seguito ci siamo trasferiti a __________
in __________ in una casa di proprietà dei miei genitori.
Sono rimasto domiciliato a __________ con i miei genitori fino a
novembre 2012, in seguito mi sono trasferito a __________ in __________ con la
mia compagna. A gennaio 2013 è nato nostro figlio e nel mese di giugno 2013 ci
siamo trasferiti a __________ in __________ nell’abitazione dei suoceri.
Estate 2013/2014 (non mi ricorso l’anno esatto), ci siamo
trasferiti per circa 6 mesi a __________ in __________.
Fine anno 2014 ci siamo lasciati e ognuno è andato a vivere dai
rispettivi genitori, lei a __________ in __________ mentre io a __________.
Dal 29.08.2015 mi sono trasferito in Svizzera a __________ in __________.
Ho svolto le scuole dell’obbligo in Italia fino alle medie e un
anno di Scuola superiore in informatica (ITIS). In seguito ho svolto la scuola
Media Superiore di __________ per apprendisti pittori, tre anni di formazione
presso la ditta __________ di __________ e 1 anno presso la ditta __________ di
__________. Il 02.07.2012 ho ottenuto l’Attestato Federale di Capacità.
Durante la formazione di apprendista pittore rientravo in Italia
presso il mio domicilio giornalmente.
Da agosto a dicembre 2012 ho lavorato come pittore per la ditta __________,
chiusa in seguito a fallimento.
Nel 2013 sono rimasto disoccupato ma non avevo diritto alle
indennità di disoccupazione in Italia, in Svizzera non avevo diritto in quanto
non avevo la residenza.
Dal 13.01.2014 fino al 31.08.2015 ho lavorato come pittore per la
ditta __________ di __________.
Quando ero occupato presso la ditta __________, rientravo in
Italia presso il mio domicilio giornalmente.
La lettera di disdetta del 25.06.2015 porta l'indirizzo di __________
in quanto ero domiciliato assieme ai miei genitori.
Fino a quando lavoravo non mi sono mai deciso a trasferirmi in
Svizzera, con la perdita del posto di lavoro ho deciso di trasferirmi per poter
usufruire delle indennità di disoccupazione e stabilirmi fisso in Svizzera.
Sono andato a vivere a __________ in __________ da mia nonna, in
quanto mia madre beneficiaria dell'assistenza sociale non poteva ospitarmi
altrimenti le avrebbero riconosciuto soltanto metà dell'affitto, in quanto
l'altra metà l'avrei dovuta pagare io e al momento non potevo.
Ho condiviso l'appartamento con mia nonna __________, mia zia __________
e mia cugina __________.
Avevo a disposizione la stanza per gli ospiti, in quanto mia zia e
mia cugina dormono nella stessa stanza mentre mia nonna ha una stanza da sola.
Il salone, la cucina e un bagno sono in comune.
Non son in grado di dire se il proprietario dell'appartamento è
stato informato della mia presenza nell'appartamento di mia nonna.
Ho usufruito dell'appartamento gratuitamente.
La spesa per alimentari veniva fatta da mia nonna e ogni tanto le
davo fr. 100.- al mese.
Ho portato unicamente i miei effetti personali.
Prendo atto della lettera del Comune di __________ datata
02.08.2016.
Nel mese di giugno 2016 (non mi ricordo la data esatta) sono stato
convocato nel Comune di __________ per spiegare la mia situazione abitativa.
Alla presenza di un agente di polizia (non mi ricordo il nome) e di una signora
(non mi ricordo il nome e la funzione), ho spiegato di abitare a __________
presso mia nonna e di essere separato dalla mia ex compagna con la quale
abbiamo avuto un figlio. Al termine del colloquio mi sono recato con l'agente
di polizia a __________ presso l'Ufficio delle dogane per verificare
l'effettivo sdoganamento dell'automobile.
Un giovedì del mese di giugno o luglio 2016 (non mi ricordo la
data esatta), alle ore 0800/0830 è venuto lo stesso agente di polizia a casa di
mia nonna per un controllo.
Ho spiegato all'agente di polizia di essere venuto a vivere a __________
presso mia nonna in quanto avevo perso il posto di lavoro e per poter usufruire
delle indennità di disoccupazione.
Non ho mai dichiarato all'agente di polizia di pernottare a __________
saltuariamente.
L'agente di polizia ha spiegato che se restavo a vivere da mia
nonna avrebbe perso la prestazione complementare. A questo punto l'agente di
polizia ha comunicato a mia nonna che avrebbe scritto che io ero ospite per non
farle perdere la prestazione complementare. In seguito mi sono informato
personalmente con mia madre che questo non è vero.
Da quando sono iscritto in disoccupazione ho abitato a __________
di regola il lunedì, martedì, mercoledì mattina, giovedì e venerdì. Il
mercoledì pomeriggio ero con mio figlio in Italia come anche durante il fine
settimana (sabato, domenica e a volte il venerdì sera). Quando vedo il figlio
il punto di appoggio la casa di mio padre a __________. La domenica sera
riporto il figlio dalla madre a __________ e rientravo al mio domicilio a __________
da mia nonna.
Nel mese di giugno 2016 (non mi ricordo il periodo esatto) sono
stato una/due settimane a casa di mio padre a __________, in quanto mio figlio
era ammalato e la mia ex compagna non poteva tenerlo. Appena mio figlio è
guarito è tornato dalla madre a __________ ed io sono tornato a __________
riprendendo la solita routine.
Dopo la visita della polizia, mia nonna era molto spaventata e
pertanto ho deciso di andarmene e mi sono trasferito ad inizio agosto 2016 da
mia madre a __________ in __________, app. n. __________. Nel frattempo ho
ricevuto una lettera di espulsione dal Comune di __________.
Condivido l'appartamento solo con mia madre.
L'appartamento è un monolocale con cucina e bagno separato.
Il proprietario dell'appartamento è stato informato e sono stato
autorizzato a vivere con mia madre.
Non pago affitto e per le necessità provvede mia madre in quanto
al momento non ho alcuna entrata finanziaria (i pagamenti della Cassa
disoccupazione sono bloccati da giugno 2016).
La mia automobile si trova a __________ e attualmente è ancora
targata in Italia, ho ricevuto una proroga fino alla fine dell'anno per
collaudarla.
Ho una carta prepagata con Sunrise (non mi ricordo il numero) e
una carta prepagata con Wind (__________).
Da sempre sono in cura in Svizzera, precedentemente a __________
dal dr. __________, in seguito dal dr. __________ di __________ ed ora dalla
dr.ssa __________ di __________.
Mio figlio __________ è nato il __________ e vive a __________ con
la madre.
Verso in contanti alla mia ex compagna euro 600.- al mese di
contributo alimentare e per l'asilo di nostro figlio.
Mio padre risiede a __________ mentre mia madre a __________, non
ho fratelli o sorelle.
Da due anni sono abbonato ad una palestra di __________ __________.”
(Doc. 10)
Fra gli atti dell’incarto
figurano inoltre altri documenti rilevanti.
Innanzitutto un Rapporto
della Cassa di disoccupazione del 15 dicembre 2015 del seguente tenore:
"
Convocato
l'assicurato presso il nostro ufficio per alcuni chiarimenti in merito alle
risposte date nel formulario per la verifica dell'effettiva residenza.
L'assicurato, su mia richiesta, specifica che non sta più insieme
alla madre di suo figlio (di fatto la sua ex compagna). Pertanto nei fine
settimana ha sempre in custodia il figlio (per decisione giudiziaria) e di
conseguenza lo prende all'asilo venerdì sera a __________, dorme dal Padre a __________
venerdì sera e sabato sera, poi lascia il figlio dalla madre la domenica sera e
rientra al suo domicilio a __________.
A __________ abita con la nonna e una zia ed ha una stanza a sua
disposizione. Infatti la cugina studia a __________ e rientra qualche volta a __________
nei fine settimana; pertanto ha a disposizione la stanza lasciata libera
dall'assicurato per il fine settimana.
Per quanto concerne l'auto, è intestata al padre dell'assicurato,
il quale l'ha in seguito cointestata per non avere problemi di permesso di
circolazione; ora ha intenzione di acquistarne un'altra ed intestarla a lui
immatricolandola ovviamente in Ticino.” (doc. 8/1)
In seguito, dal Rapporto
di esecuzione del 30 giugno 2016 della Polizia __________, ad opera del Sgt __________
relativo ad una richiesta del controllo abitanti del Comune di __________, si
rileva che:
"
Ricevuta la
richiesta di informazioni il 16 06.2016, abbiamo esperito un controllo
immediato presso il domicilio del rubricato. Si tratta di un appartamento di 4
1/2 locali (tre camere da letto) un salotto ed una cucina abitabile.
Presso l'appartamento presente unicamente la signora __________ __________.
La stessa ci mostra la camera "occupata" dal rubricato
"cugino". Si tratta di una camera ammobiliata, sul letto sono
presenti numerosi capi stirati, presente pure l'asse da stiro aperto, il letto è
stato sistemato come se non venisse quasi mai utilizzato e nell'armadio vi sono
solo vestiti appartenenti alla titolare dell'appartamento __________ (nonna).
La __________ ha dichiarato che il cugino dorme ca 2/3 volte al
mese ed il resto del tempo lo passa presso l'abitazione di proprietà del padre
sita a __________ (I) in __________. Si provvede a contattare telefonicamente
il RI 1 ed a fissare un appuntamento per il primo pomeriggio per avere
ulteriori ragguagli.
Alle ore 14:00 del 16.06.2016, presso la sede del comune di __________
unitamente all'impiegata __________ ed al rubricato, abbiamo provveduto ad
indicare al rubricate) che nei sui confronti sono in corso una serie di
accertamenti intenti a chiarire la sua posizione in Svizzera. Il RI 1 viene
messo al corrente in merito a quanto abbiamo appreso al mattino e gli vengono
poste delle domande specifiche più precisamente:
- Dove vive?
Ha dichiarato di vivere a __________ in __________ nella camera
descritta di cui sopra.
- Dove sono i suoi indumenti?
Ha dichiarato che porta con sè, sempre una borsa con il cambio
vestiario e che gli stessi si trovano presso l'abitazione del padre. (oggi non
ha la borsa in quanto non si fermerà ma rientrerà in Italia)
Viste le risposte di cui sopra, gli è stato chiesto come mai non ä
presente lo spazzolino per i denti?
Ha dichiarato che non può comprarne due e che il suo
"elettrico" si trova a casa, riferendosi alla casa del padre.
Riferisce di essere padre di un bambino RI 1 di 3 1/2 anni che
vive con l'ex compagne a __________ in __________.
Lui tutti i fine settimana da venerdì sera fino alla domenica sera
e tutti i mercoledì pomeriggio fino a giovedì mattino, quando lo porta a scuola
il bimbo è con lui presso la casa del padre.
Racconta che ha sempre vissuto in Italia ed ha sempre lavorato in
Svizzera.
- Visto che i sui interessi sono in Italia cosa l'ha spinto a
chiedere il domicilio in Svizzera?
Ha dichiarato che lui è cittadino Svizzero e che ora i suoi
interessi sono in Svizzera.
Essendo giunto a __________ alla guida della sua vettura con
targhe Italiane abbiamo chiesto di esibire il salvacondotto.
Non essendo in grado di presentare il documento ci siamo recati
presso l'ufficio doganale per un ulteriore accertamento.
Alle ore 15.00 presso l'ufficio doganale __________
Presso l'ufficio doganale è emerso che il veicolo risulta
regolarmente sdoganato e che è stato rilasciato il formulario 15/30 (nuova
immatricolazione) la documentazione per __________ è stata inoltrata il 09
02.2016.
Dai controlli eseguiti nei giorni successivi e più precisamente i
giorni 21; 23; 24; 27; 28, in questo periodo abbiamo rilevato la presenza della
vettura di cui sopra solo due volte e come confermato dalla cugina, uniche due
notti nel quale il rubricato ha pernottato nell'appartamento della nonna.
In data odierna 30.08.2018 presso il domicilio presente la __________,
nonne e titolare dell'appartamento.
La donna, appena rientrata da un periodo di ferie trascorso dai
parenti nel __________, h dichiarato:
"Mio nipote si trova in Svizzera per motivi finanziari, in
quanto ha obblighi di mantenimento nei confronti del figlio e non svolge
attività lucrativa."
Presso l'appartamento presente pure il rubricato.
Quest'ultimo dopo aver conferito con la nonna, ha dichiarato:
"Come ho già affermato ho sempre sempre lavorato in Svizzera
per diversi datori di lavoro, l'ultimo impiego l'ho svolto presso la ditta __________.
Ho sempre risieduto in Italia ed in seguito alla perdita dell'impiego avvenuta
nel 2015, ho trasferito il domicilio in Svizzera per usufruire del piano di
disoccupazione e degli aiuti sociali in quanto devo provvedere al mantenimento
di mio figlio".
Essendo dunque chiarito, che la presenza del rubricato sul
territorio Svizzero è dovuta unicamente ad un fattore economico e che i suoi
interessi gravitano nella vicina penisola riteniamo conclusi i nostri
accertamenti.” (Doc. 12/2)
L’11 agosto 2016 il
Municipio di __________ ha poi revocato il domicilio di RI 1 a __________ “in
quanto l’interessato effettivamente non risiede nel Comune” (cfr. doc. 12/1).
Questa decisione è
cresciuta in giudicato (cfr. doc. 12).
Chiamato ora a
pronunciarsi, il TCA ricorda preliminarmente che è la data della decisione su
opposizione impugnata (nel presente caso: il 24 febbraio 2017) che
delimita temporalmente il potere cognitivo del giudice
delle assicurazioni
sociali
(cfr. STF 8C_661/2013 del 22
settembre 2014 consid. 3.1.2.; STF 9C_5/2012 del 31 gennaio 2012;
DTF 132 V 215
consid.
3.1.1;
STFA
I 525/04 del 15 aprile
2005 consid. 2).
Alla luce della
giurisprudenza qui sopra illustrata (cfr. consid. 2.2. e 2.3.), le
dichiarazioni contenute nel “Verbale di audizione” e le circostanze che
emergono dal Rapporto di esecuzione della Polizia di __________ assumono
un'importanza decisiva (cfr. doc. 12.2.: “Lui tutti i fine settimana da venerdì
sera fino alla domenica sera e tutti i mercoledì pomeriggio fino a giovedì
mattino, quando lo porta a scuola il bimbo è con lui presso la casa del padre”;
“La __________, nonna e titolare dell’appartamento ha dichiarato: Mio nipote si
trova in Svizzera per motivi finanziari, in quanto ha obblighi di mantenimento
nei confronti del figlio e non svolge attività lucrativa.”).
Applicando
l’abituale criterio della probabilità preponderante valido nel
settore delle assicurazioni sociali (cfr. STF 9C_316/2013 del 25 febbraio 2014
consid. 5.1.; STF 8C_999/2010 del 15 marzo 2011; STF 8C_911/2010 del 10 marzo
2011 consid. 3.2; STF 8C_909/2010 del 1° marzo 2011; DTF 129 V 177 consid. 3
pag. 181; DTF 126 V 353 consid. 5b pag. 360; DTF 125 V 193 consid. 2 pag. 195),
questo Tribunale deve concludere che, a giusta ragione, la Sezione del lavoro ha
ritenuto che RI 1 ha in Italia il centro delle proprie relazioni di vita.
Il ricorrente, non ha
concretizzato un legame con il Ticino, tale da poterlo considerare il luogo in
cui si trova, utilizzando dei criteri oggettivi, la sua residenza ai sensi
della giurisprudenza federale (cfr. consid. 2.1), cantonale (cfr. consid. 2.2)
e della prassi amministrativa (cfr. consid. 2.3), le quali esigono come terza
condizione che si sia creato nel nostro Paese il centro delle relazioni
personali e non soltanto di quelle professionali (cfr. STF 8C_592/2015 del 23
novembre 2015; DTF 138 V 186 pag. 192: “Lebensmittelpunkt”; STF C 227/05 dell’8
novembre 2006, consid. 4 non pubblicato in DTF 133 V 137 “Schwerpunkt ihrer
Lebensbeziehungen” all’estero nella quale l’Alta Corte ha precisato che non
basta avere amici e conoscenti in Svizzera; DTF 133 V 178: “Esse vi soggiornano
piuttosto per mero scopo lavorativo e una volta terminato il rapporto di lavoro
non hanno più motivo di rimanervi, bensì ritornano nel loro luogo di residenza,
là dove si trova il centro dei loro interessi”).
Il centro delle relazioni
professionali è peraltro dimostrato attraverso la realizzazione della prima
condizione (residenza effettiva), che chiede all’assicurato di essere presente
nel nostro mercato del lavoro (cfr. DTF 125 V 465).
Giova ribadire che con
giudizio 8C_592/2015 del 23 novembre 2015, già citato (cfr. consid. 2.1.), il
Tribunale federale, confermando la sentenza del TCA (cfr. qui sotto al consid.
2.5.), ha sottolineato che “è peraltro anche più probabile che il centro dei
propri interessi fosse in Italia, presso la di lui coniuge, ove disponeva di
un’abitazione più spaziosa e non in Svizzera” dove viveva in un bilocale con il
figlio.
In una sentenza
8C_157/2016 del 24 marzo 2016 l’Alta Corte, ritenendo inammissibile il ricorso
di un assicurato interposto contro una sentenza del TCA con la quale gli era
stato negato il diritto a indennità di disoccupazione, ha inoltre evidenziato
che:
"
(…) la
Corte in modo particolare ha concluso come la condivisione dell'appartamento di
due locali e mezzo (60 m
2
), di cui il conduttore è un amico,
dormendo sul divano del soggiorno, quando nel fine settimana era regolare il rientro
in Italia, non potesse costituire una residenza in Svizzera a norma dell'art. 8
cpv. 1 lett. c LADI (cfr. recentemente sulla tematica sentenza 8C_592/2015 del
23 novembre 2015 consid. 5), condizione essenziale per l'ottenimento delle
prestazioni dell'assicurazione contro la disoccupazione. (…)”
In un’altra sentenza
8C_420/2017 del 21 giugno 2017 il Tribunale federale ha pure ritenuto
inammissibile un ricorso rilevando che:
"
(…)
che il ricorrente non si confronta con le
motivazioni del Tribunale cantonale delle assicurazioni, il quale, fondandosi
sugli atti al fascicolo e sulle di lui dichiarazioni, ha spiegato le ragioni
per cui facesse difetto una residenza in Svizzera a norma dell'art. 8 cpv. 1
lett. c LADI,
che in modo particolare la Corte cantonale ha
accertato, negando un centro delle relazioni personali in Svizzera, come il
ricorrente avesse dimora in un monolocale arredato, precedentemente in albergo
o da terze persone, fosse proprietario in Italia di una parte di casa, ove era
domiciliata la di lui madre, e di un appartamento occupato dalla compagna e dai
propri figli peraltro iscritti in scuole della Lombardia, luogo in cui vi
faceva ritorno settimanalmente, nonché egli con la sua famiglia non abbia mai
avuto l'intenzione di trasferirsi in Svizzera,
che il ricorrente si limita a evocare genericamente
in poche righe un "dovere di genitore", corsi extralavorativi e
diplomi conseguiti in Svizzera, nonché asseriti rientri settimanali in Italia
mai effettuati, (…)”
Nella presente fattispecie
il centro delle relazioni personali di RI 1 è in Italia, a __________
(provincia di __________), che dista soli 14 Km da __________, in un’abitazione
di proprietà della famiglia (cfr. STCA 38.2016.64 del 13 marzo 2017), dove
risiede suo padre e dove egli esercita il diritto di custodia del figlio (sul
tema cfr. STCA 38.2015.49 del 18 aprile 2016).
Da notare che pure la sua
ex compagna ed affidataria del minore risiede in Italia a __________ (Comune di
__________).
La camera di cui disponeva
prima a __________ presso la nonna e la zia e poi a __________ presso la mamma
va semplicemente considerata una residenza secondaria.
Il fatto che una parte del
suo centro d’interesse sia in Svizzera dove vivono la madre, la nonna e altri
parenti, non è peraltro decisivo, secondo la giurisprudenza federale (cfr.
consid. 2.3).
Lo stesso vale per le
attività effettuate nel tempo libero (palestra).
Rettamente, dunque, nella
decisione su opposizione del 24 febbraio 2017 la Sezione del lavoro ha
stabilito che il presupposto dell’art. 8 cpv. 1 lett. c LADI in relazione con
l’art. 12 LADI non è in concreto realizzato.
2.4. Vista la conclusione alla
quale il TCA è giunto al precedente considerando, si tratta ora di stabilire se
l’assicurato possa ottenere le prestazioni della LADI sulla base delle
disposizioni di diritto internazionale (cfr. DTF 133 V 172; DTF 131 V 222; STF
8C_273/2015 del 12 agosto 2015; DTF 139 V 88; Rubin, op.cit. p. 683 n. 24).
Il 1° giugno 2002 è
entrato in vigore l'Accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera,
da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall'altra, sulla
libera circolazione delle persone (ALC) e in particolare il suo Allegato II
regolante il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (
DTF 130 V 145
consid.
3 pag. 146;
DTF 128 V 315
, con
riferimenti [RS 0.142.112.681]).
Giusta l'art. 1 cpv. 1
dell'Allegato II ALC, elaborato sulla base dell'
art. 8 ALC
e facente parte integrante
dello stesso (
art. 15 ALC
),
in unione con la sezione A di tale allegato, le parti contraenti applicano
nell'ambito delle loro relazioni in particolare il regolamento (CEE) n. 1408/71
del Consiglio, del 14 giugno 1971, relativo all'applicazione dei regimi di
sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro
familiari che si spostano all'interno della Comunità [RS 0.831.109.268.1]),
come pure il regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio, del 21 marzo 1972, che
stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71
relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori
subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano
all'interno della Comunità (RS 0.831.109.268.11), oppure disposizioni
equivalenti. L'
art. 121
LADI
, entrato in vigore il 1° giugno 2002, rinvia, alla lett. a,
all'ALC e a questi due regolamenti di coordinamento (SVR 2006 AlV n. 24 pag. 82
consid. 1.1, C 290/03, DTF 133 V 173).
Una decisione n. 1/2012
del Comitato misto del 31 marzo 2012 (RU 2012 2345) ha attualizzato il
contenuto dell’Allegato II all’ALC con effetto dal 1° aprile 2012, prevedendo
che le Parti applicheranno tra di loro il Regolamento (CE) n. 883/2004 del
Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 relativo al coordinamento
dei sistemi di sicurezza sociale, modificato dal regolamento (CE) n. 988/2009
del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 settembre 2009 (cfr. DTF 139 V
88; SVR 2014 ALV N. 9; DTF 140 V 98) e il Regolamento (CE) n. 987/2009 del
Parlamento europeo e del Consiglio del 16 settembre 2009 che stabilisce le
modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 883/2014 relativo al
coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale.
Il regolamento (CE) n.
883/2004 (RS 0.831.109.268.1) non permette di far valere alcun diritto per il
periodo anteriore alla data della sua applicazione (DTF 138 V 392 consid.
4.1.3).
Questi regolamenti sono
stati modificati dal Regolamento (UE) n. 465/2012 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 22 maggio 2012 (GU L 149 dell’8.6.2012 pag. 4) in vigore per la
Svizzera dal 1° gennaio 2015 (cfr. RU 2015 e 345; RS 0831.109.268.1; (cfr. B.
Kahil-Wolff, “Le Réglement UE 465/2012, la nouvelle Convention Suisse-US et
d’autres développements en termes d’assujettissement aux assurances sociales in
SZS/RSAS 2015 pag. 438 seg.; STF 8C_273/2015 del 12 agosto 2015 consid. 3.1).
L’art. 11 del Regolamento
(CE) n. 883/2004 stabilisce al cpv. 1 che le persone sono soggette alla
legislazione di un singolo Stato membro e al cpv. 3 lett. a che una persona che
esercita un’attività subordinata o autonoma in uno Stato membro è soggetta alla
legislazione di tale Stato membro.
In materia di
assicurazione contro la disoccupazione lo Stato competente è per principio
quello nel quale l’assicurato ha esercitato da ultimo la sua attività
lavorativa dipendente (cfr. DTF 139 V 88; STF 8C_273/2015 del 12 agosto 2015
consid. 3.1; B. Rubin, op.cit., pag. 683).
Per quel che concerne i
lavoratori frontalieri il legislatore comunitario ha previsto delle regole
differenti.
Secondo l’art. 1 lett. f
del Regolamento (CE) n. 883/2004 si intende per «lavoratore frontaliero»
qualsiasi persona che esercita un’attività subordinata o autonoma in uno Stato
membro e che risiede in un altro Stato membro, nel quale ritorna in linea di massima
ogni giorno o almeno una volta la settimana.
In effetti viene
considerato lavoratore frontaliero anche chi rientra almeno una volta la
settimana nel proprio Stato di residenza (cfr. DTF 133 V 175: “(…) dove, di
massima, ritorna ogni giorno o almeno una volta alla settimana (a tal proposito
il seco ricorda giustamente che il predetto regolamento è applicabile a tutti i
lavoratori che riempiono le suddette condizioni di lavoratore frontaliero,
indipendentemente dal fatto che abbiano la stessa qualifica ai sensi del
diritto della polizia degli stranieri). (…)”).
Questi assicurati
beneficiano delle prestazioni dello Stato competente (nel nostro caso: della
LADI) se si trovano in una situazione di lavoro ridotto (cfr. art. 1a cpv. 1
lett. b LADI e STCA 38.2015.12 del 5 febbraio 2016 in particolare consid. 2.6.)
alla luce dell’art. 65 par. 1 del Regolamento (CE) 883/2004 (“La persona che si
trova in disoccupazione parziale o accidentale e che, nel corso della sua
ultima attività subordinata o autonoma, risiedeva in uno Stato membro diverso
dallo Stato membro competente si mette a disposizione del suo datore di lavoro
o degli uffici del lavoro nello Stato membro competente. Egli beneficia delle
prestazioni in base alla legislazione dello Stato membro competente, come se
risiedesse in tale Stato membro. Tali prestazioni sono erogate dall'istituzione
dello Stato membro competente.”).
Gli assicurati frontalieri
in disoccupazione completa (cfr. art. 1a cpv. 1 lett. a LADI) devono invece
chiedere le prestazioni di disoccupazione nel loro Stato di residenza (nel
nostro caso: in Italia), sulla base dell’art. 65 par. 2 1a frase del
Regolamento (“La persona che si trova in disoccupazione completa e che, nel
corso della sua ultima attività subordinata o autonoma, risiedeva in uno Stato
membro diverso dallo Stato membro competente e continua a risiedere in tale
Stato membro o ritorna in tale Stato si mette a disposizione degli uffici del
lavoro nello Stato membro di residenza. Fatto salvo l'articolo 64, la persona
che si trova in disoccupazione completa può a titolo supplementare, porsi a
disposizione degli uffici del lavoro dello Stato membro nel quale ha esercitato
la sua ultima attività subordinata o autonoma.”) e dell’art. 65 par. 5 lett. a
del Regolamento (“Il disoccupato di cui al paragrafo 2, prima e seconda frase,
riceve le prestazioni in base alla legislazione dello Stato membro di residenza
come se fosse stato soggetto a tale legislazione durante la sua ultima attività
subordinata o autonoma. Tali prestazioni sono erogate dall'istituzione del
luogo di residenza.”; cfr. B. Rubin, op.cit. p. 683).
Da notare che i costi per
il rischio disoccupazione dei frontalieri è ripartito fra lo Stato di lavoro e
quello di residenza (cfr. B. Rubin, op. cit., p. 684: “L’institution suisse
rembourse, sur domande de l’institution étrangère, la totalité des prestations
versées aux frontaliers durant les premiers mois d’indemnisation (détails: art.
65 par. 6 a 8 du Regl. [CE] 883/2004)”; risposta del Consiglio federale del 16
novembre 2013 ad un interpellanza 13.3716 del consigliere nazionale Lorenzo
Quadri denominata “Uso improprio, da parte dell’Italia, dei fondi di
disoccupazione dei frontalieri”: “(…) Dal 1° aprile 2012, la Svizzera applica
il regolamento (CE) nr. 883/2004, che prevede segnatamente il rimborso allo
Stato di residenza, competente per l’indennizzo dei frontalieri disoccupati,
delle indennità versate durante i primi tre o cinque mesi di disoccupazione (a
secondo della durata del rapporto di lavoro individuale) (…)”).
In una Direttiva del 24
ottobre 2013, denominata Regolamento 883. Fine dello status di "lavoratore
frontaliere vero, atipico", la SECO ha ricordato che:
"
Ai sensi
dell'art. 65 paragrafo 5 lett. a) del regolamento (CE) n. 883/2004 (regolamento
883) il versamento delle prestazioni di disoccupazione ai veri lavoratori
frontalieri compete allo Stato di residenza. La Corte di giustizia dell'Unione
europea ha precisato la portata di questa disposizione in una sentenza
dell'11.04.2013 sostenendo che la giurisprudenza Miethe, sviluppata quando era
ancora in vigore il regolamento (CEE) n. 1408/71 (regolamento 1408/1), non è
più valida in virtù del regolamento 883. Secondo tale giurisprudenza, un vero
lavoratore frontaliero in disoccupazione che aveva conservato con lo Stato di
occupazione legami personali e professionali particolarmente stretti poteva,
come "lavoratore frontaliero atipico", beneficiare delle prestazioni
in quest'ultimo Stato.
Il versamento delle prestazioni ai veri lavoratori frontalieri in
disoccupazione completa spetta ormai senza eccezioni allo stato di
residenza."
Sul tema e per un
riassunto di casi di applicazione della giurisprudenza Miethe anche relativi al
Canton Ticino, cfr. STF 8C_203/2013 del 23 aprile 2014 pubblicata in SVR 2014
ALV N. 9; vedi pure DLA 2012 N. 1 pag. 71 seg. e la STCA 38.2015.6 del 25
giugno 2015 consid. 2.15 con successiva sentenza del Tribunale federale
8C_592/2015 del 23 novembre 2015 consid. 4.
In una sentenza pubblicata
in DTF 142 V 591 il Tribunale federale ha considerato frontaliera un’assicurata
domiciliata in Francia che rimaneva a Ginevra a dormire al massimo una o due
volte per settimana (“Sur la base de l'ensemble de ces éléments, il convient
d'admettre que la recourante - qui rentrait plusieurs fois par semaine en
France - répondait à la définition de travailleuse frontalière au sens du
règlement”.).
In quell’occasione l’Alta
Corte ha sviluppato le seguenti considerazioni:
"
(…)
6.2. Cette disposition du règlement
d'application n o 987/2009 assimile la résidence au centre d'intérêt de la
personne concernée. Elle codifie également les éléments élaborés par la
jurisprudence européenne qui peuvent être pris en compte pour déterminer ledit
centre d'intérêt, comme la durée et la continuité de la présence sur le
territoire des Etats membres concernés ou la situation familiale et les liens
de famille (arrêts de la CJUE du 11 septembre 2014 C-394/13 Ministerstvo
práce a sociálních vecí contre B., point 34; du 16 mai 2013 C-589/10
Wencel, points 49 et 50).
6.3. La recourante soutient que
l'application des critères règlementaires susmentionnés doit conduire à la
reconnaissance de sa résidence en Suisse. Elle met en évidence le fait qu'elle
a passé l'entier de sa vie en Suisse, que son activité professionnelle s'y est
toujours déroulée et que celle-ci était liée au territoire helvétique (elle y
travaillait en qualité de spécialiste de la sécurité au travail).
6.4. Ces éléments ne sont toutefois pas
absolument pertinents dans l'analyse de la condition de résidence pour
l'indemnisation d'un travailleur frontalier au chômage complet.
Par définition, un tel travailleur exerce une
activité dans un Etat membre autre que l'Etat de résidence. Peu importe qu'il
ait auparavant résidé longtemps dans le premier Etat. Admettre le contraire
viderait de sa substance l'art. 65 al. 2 du règlement n° 883/2004. En effet, ce
qui est décisif, à teneur de cette disposition, c'est que la personne, au cours
de sa dernière activité salariée (ou non salariée) résidait dans un Etat membre
autre que l'Etat membre compétent et qu'elle continue à y résider. La résidence
dans l'Etat membre autre que le pays d'emploi peut prendre fin après la
survenance du chômage ou, au contraire, être constituée immédiatement avant la
fin de l'activité. Dans le premier cas, l'Etat de résidence n'est plus
compétent pour le versement des prestations, alors qu'il peut le devenir dans
la seconde éventualité (voir EBERHARD EICHENHOFER, in Europäisches Sozialrecht,
6 e éd. 2013, n° 8 ad art. 65 du règlement n o 883/2004; SUSANNE
DERN, in VO (EG) Nr. 883/2004, 2012, n° 5 ss ad art. 65).
N'est pas non plus un critère pertinent, dans le
cas particulier tout au moins, le statut fiscal de l'intéressée du moment que,
dans le canton de Genève, les travailleurs frontaliers sont imposés sur les
rémunérations qu'ils perçoivent en Suisse en raison seulement de l'activité
qu'ils y exercent (cf. l'art. 3 al. 1 let. e de la loi [du canton de Genève] du
27 septembre 2009 sur l'imposition des personnes physiques [LIPP; RS/GE D 3 08]
et art. 7 de la loi [du canton de Genève] du 23 septembre 1994 sur l'imposition
à la source des personnes physiques et morales [LISP; RS/GE D 3 20]). Le statut
fiscal ne peut constituer en l'espèce un indice d'une résidence en Suisse.
Quant à la situation familiale de l'intéressée,
elle plaide plutôt contre l'existence d'une résidence en Suisse (supra consid.
5.2). Il en va de même de la situation en matière de logement (l'acquisition
d'une maison en France étant un indice du caractère permanent de cette
situation). Enfin, il n'y a pas lieu d'examiner ce qu'il en est de l'exercice
d'activités non lucratives. La recourante se contente d'alléguer, sans autres
précisions, qu'elle a produit la preuve de ses nombreuses activités
associatives déployées sur le sol suisse et le jugement attaqué ne contient à
ce sujet aucune constatation. Au demeurant le fait que la recourante a conservé
avec la Suisse (Etat membre de son dernier emploi) des liens personnels
professionnels et associatifs étroits ne saurait à lui seul être décisif. De
telles circonstances justifient pour un chômeur de se mettre de manière
complémentaire à la disposition des services de l'emploi en Suisse, non pas en
vue d'obtenir dans ce dernier des allocations de chômage, mais uniquement aux
fins d'y bénéficier des services de reclassement (supra consid. 4.3;
arrêt Jeltes e.a. précité, qui modifie la jurisprudence antérieure
rendue sous le régime de l'ancien Règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil du 14
juin 1971 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux
travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur
famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté (RO 2004 121) et qui
avait une portée plus large; cf. à propos de l'ancienne jurisprudence, arrêt de
la CJCE du 12 juin 1986 C-1/85, Miethe contre Bundesanstalt für Arbeit,
Rec. 1986 1837 point 17; voir aussi l'arrêt 8C_60/2016 du 9 août 2016 consid.
4.2.3).
6.5. Par conséquent, même en tenant compte
des critères susmentionnés, si tant est qu'ils soient pertinents dans le cas
d'espèce, on doit admettre que la recourante résidait bel et bien en France dès
la survenance de son chômage et pendant la durée de celui-ci.
(…)"
In applicazione delle
disposizioni del Regolamento appena citate, con sentenza 38.2014.51 del 15
dicembre 2014, questa Corte ha confermato il diniego del diritto a indennità di
disoccupazione ad un assicurato, in quanto egli andava considerato un vero
lavoratore frontaliere, rientrando durante il fine settimana presso la propria
famiglia in Italia, dove si trovava, del resto, il centro dei suoi interessi
personali, soprattutto quelli familiari.
Le medesime argomentazioni
sono alla base di una sentenza 38.2014.13 del 30 marzo 2015 nella quale il TCA
ha pure confermato il diniego del diritto all’indennità di disoccupazione in
quanto un’assicurata non risiedeva in Svizzera e rientrava in Italia una volta
per settimana.
Con analoghe
argomentazioni il TCA ha respinto il ricorso di un’assicurata in una sentenza
38.2015.9 del 15 giugno 2015 fondandosi su di un verbale allestito da un
funzionario della Sezione del lavoro e firmato anche dall’interessata da cui
emergeva in particolare che rientrava settimanalmente presso l’abitazione
coniugale e che con la Svizzera aveva legami professionali.
Il successivo ricorso è
stato dichiarato inammissibile dal Tribunale federale con sentenza 8C_521/2015
del 9 settembre 2015, nella quale l’Alta Corte ha sottolineato che “la
ricorrente non si confronta in alcun modo con le motivazioni del Tribunale
cantonale delle assicurazioni, il quale, basandosi sulla di lei audizione del
18 settembre 2014 dinanzi alla Sezione del lavoro, ha spiegato le ragioni per
cui ella dovesse essere ritenuta frontaliera e quindi con diritto a prestazioni
in Italia.”.
In una sentenza 38.2015.6
del 25 giugno 2015 questo Tribunale ha ritenuto vero frontaliere un altro
assicurato, in possesso di un permesso di dimora B, visto che egli rientrava in
Italia una volta per settimana.
Il TCA si è fondato sul
contenuto di un verbale allestito presso la Sezione del lavoro e firmato anche
dall’assicurato oltre che su un Rapporto della polizia cantonale, sulle
dichiarazioni della custode dello stabile nel quale abitava e sull’estratto
conto attestante i prelevamenti in contanti.
L’assicurato ha contestato
la sentenza cantonale davanti all’Alta Corte.
Il
Tribunale federale, con sentenza 8C_592/2015 del 23 novembre 2015, massimata in
RtiD II-2016 n. 63 pag. 309, ha respinto il ricorso dell’assicurato,
ritenendolo manifestamente infondato, sulla base delle seguenti argomentazioni:
"
(…)
L’apprezzamento dei fatti operato dal Tribunale delle assicurazioni non può
essere criticato con successo, anche sotto il profilo dell’applicazione del
diritto federale. Il giudizio è fondato sulle dichiarazioni della prima ora
espresse dal ricorrente e sui fatti accertati. La pronuncia cantonale si
confronta altresì con le censure già sollevate dal ricorrente nel precedente
grado di giudizio. È peraltro anche più probabile che il centro dei propri interessi
fosse in Italia, presso la di lui coniuge, ove disponeva di un’abitazione più
spaziosa e non in Svizzera, ove si vedeva costretto, ospitato dal figlio, a
dividere un bilocale con lui. In tale evenienza, non possono essere date le
condizioni per ammettere la residenza in Svizzera del ricorrente. (…)”
In un’altra sentenza
38.2015.61 del 16 dicembre 2015 il TCA ha negato ad un assicurato il diritto
all’indennità di disoccupazione “Un ricorrente, titolare di un permesso B
dall’aprile 2012, la cui moglie abita in Italia – non lontano dal confine
svizzero – in una casa di loro proprietà e che ha dichiarato, da una parte, di
non avere altri legami con la Svizzera al di fuori di quelli professionali,
dall’altra, di aver abitato in Ticino dal lunedì al venerdì e di aver
soggiornato regolarmente in Italia nella sua abitazione il sabato e la domenica
sia durante lo svolgimento dell’attività lavorativa sia dopo l’iscrizione per
il collocamento non ha diritto alle indennità di disoccupazione in Svizzera dal
marzo 2015 né sulla base del diritto interno, né in virtù del diritto
internazionale. In effetti, in primo luogo, alla luce degli elementi concreto
agli atti va ritenuto che il medesimo abbia mantenuto in Italia il centro delle
proprie relazioni di vita. Non è, pertanto, dato il presupposto della residenza
in Svizzera secondo l’art. 8 cpv. 1 lett. c LADI. In secondo luogo, il
ricorrente deve essere considerato quale lavoratore vero frontaliere che si
trova in disoccupazione completa. Egli deve dunque, chiedere le prestazioni di
disoccupazione nel suo Stato di residenza.”.
Alla medesima conclusione
il TCA è arrivato sulla base delle stesse argomentazioni sviluppate nelle
decisioni precedenti in una sentenza 38.2015.47 del 20 gennaio 2016, in una
sentenza 38.2015.5 del 3 febbraio 2016, in una sentenza 38.2015.12 del 5
febbraio 2016, in una sentenza 38.2015.76 del 24 marzo 2016 e in una sentenza
38.2015.49 del 18 aprile 2016.
2.5. Nella presente fattispecie lo
stesso assicurato ha affermato di rientrare ogni settimana in Italia per
esercitare il diritto di custodia sul figlio (cfr. STCA 38.2015.49 del 18
aprile 2016).
Di conseguenza, dal
profilo del diritto internazionale egli deve essere considerato un frontaliere
vero per cui ha diritto alle prestazioni di disoccupazione in Italia.
Come già costantemente sottolineato
dal TCA (cfr. le sentenze 38.2016.72 del 24 aprile 2017; 38.2015.12 del 5
febbraio 2016; 38.2015.61 del 16 dicembre 2015) è indubbio che tale soluzione
può risultare svantaggiosa per l’assicurato. Ciò deriva tuttavia dall’assenza
di armonizzazione del livello delle prestazioni di sicurezza sociale a livello
europeo (cfr. D. Cattaneo, “Assurance-chômage et droit du travail: quelques cas
tessinois” in op.cit., pag. 90-91) e dalla scelta di porre a carico dei Paesi
di residenza i lavoratori frontalieri in disoccupazione completa (sui motivi
cfr. DTF 133 V 169, consid. 6.2-6.3 pag. 176-178. Vedi pure: STCA 38.2015.30
del 20 novembre 2015, STCA 38.2015.17 del 23 novembre 2015 e STCA 38.2015.53 del
2 dicembre 2015 nelle quali il TCA ha riconosciuto ad alcuni assicurati lo
statuto di falso lavoratore frontaliero con conseguente diritto di opzione tra
le prestazioni di disoccupazione svizzera e quelle del paese di residenza).
In
tale contesto il TCA ricorda che la vecchia giurisprudenza sul vero
frontaliere, ma atipico, non è più applicabile (cfr. consid. 2.4. e STF
8C_245/2016 del 19 gennaio 2017 consid. 4.2).
Anche da questo profilo
dunque, va negato ad RI 1 il diritto all’indennità di disoccupazione.
La decisione su
opposizione del 24 febbraio 2017 impugnata deve, conseguentemente, essere
confermata.
Dispositiv
- dichiara e pronuncia Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni Il presidente La segretaria Daniele Cattaneo Stefania Cagni
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Raccomandata
Incarto n.38.2017.33
dc/sc
Lugano
27 luglio 2017
In nomedella Repubblica e CantoneTicino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretaria:
Stefania Cagni
statuendo sul ricorso del 31 marzo 2017 di
RI 1
contro
la decisione su opposizione del 24 febbraio 2017 emanata da
Sezione del lavoro,6501 Bellinzona
in materia di assicurazione contro la disoccupazione
ritenuto,in fatto
Egli ha poi in particolare rilevato che:
in diritto
Con giudizio 8C_855/2015 del 29 febbraio 2016 lAlta Corte ha poi stabilito che unassicurata, dopo essere stata attiva allestero in ambito umanitario, si è iscritta in disoccupazione in Svizzera il 2 giugno 2014, non adempiva la condizione della residenza effettiva in Svizzera dal suo annuncio per il collocamento al 22 luglio 2014. Il Tribunale federale ha in particolare sottolineato che, siccome dal 14 giugno al 22 luglio 2014 ha lasciato la Svizzera per raggiungere allestero il suo compagno ed essere seguita dal suo medico curante fino alla fine della gravidanza, lassicurata non aveva lintenzione di creare in Svizzera il centro della sua vita.
In una sentenza pubblicata in DTF 141 V 530 e in SVR 2015 IV Nr. 42 il Tribunale federale si è chinato sulla questione della differenza tra la nozione di domicilio a norma degli art. 13 cpv. 1 LPGA e 23 cpv. 1 prima frase CC e quella di dimora abituale a norma dellart. 13 cpv. 2 LPGA.
Questa giurisprudenza è poi stata applicata anche in una sentenza 38.2014.15 del 6 ottobre 2014 cresciuta incontestata in giudicato e massimata in RtiD I-2015 Nr. 55 pag. 784, a proposito di un assicurato che aveva quasi sempre lavorato soltanto in Italia e che aveva un'abitazione di sua proprietà in tale Paese, presso il quale ritornava settimanalmente, nonché un appartamento in comproprietà con la moglie, da cui era separato da molti anni, in un'altra località, sempre in Italia a pochi chilometri di distanza, dove vivevano la moglie e i loro due figli.
Applicandolabituale criterio della probabilità preponderante valido nel settore delle assicurazioni sociali (cfr. STF 9C_316/2013 del 25 febbraio 2014 consid. 5.1.; STF 8C_999/2010 del 15 marzo 2011; STF 8C_911/2010 del 10 marzo 2011 consid. 3.2; STF 8C_909/2010 del 1° marzo 2011; DTF 129 V 177 consid. 3 pag. 181; DTF 126 V 353 consid. 5b pag. 360; DTF 125 V 193 consid. 2 pag. 195),questo Tribunale deve concludere che, a giusta ragione, la Sezione del lavoro ha ritenuto che RI 1 ha in Italia il centro delle proprie relazioni di vita.
Il Tribunale federale, con sentenza 8C_592/2015 del 23 novembre 2015, massimata in RtiD II-2016 n. 63 pag. 309, ha respinto il ricorso dellassicurato, ritenendolo manifestamente infondato, sulla base delle seguenti argomentazioni:
In tale contesto il TCA ricorda che la vecchia giurisprudenza sul vero frontaliere, ma atipico, non è più applicabile (cfr. consid. 2.4. e STF 8C_245/2016 del 19 gennaio 2017 consid. 4.2).
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente La segretaria
Daniele Cattaneo Stefania Cagni