Erwägungen (1 Absätze)
E. 30 cpv. 1 lett. c LADI, la prassi amministrativa prevede una sanzione da 4 a 6 giorni per mancate ricerche di lavoro e una sanzione da 3 a 4 giorni per insufficienti ricerche di lavoro nel periodo di disdetta, con proporzionale aumento per le inadempienze successive (da 8 a 12 giorni per la seconda volta in caso di mancate ricerche e da 6 a 8 giorni per la seconda volta in caso di ricerche insufficienti).
Per ogni periodo di controllo successivo i parametri della SECO e della Sezione del lavoro prevedono da 5 a 9 giorni di sanzione per mancate ricerche di lavoro e da 3 a 4 giorni di sanzione per insufficienti ricerche di lavoro, in caso di prima sospensione, con proporzionali aumenti per i periodi successivi, visto l'art. 45 cpv. 5 OADI (cfr. Prassi LADI/ID D72 punto 1.A - 1.C. dellottobre 2011).
Invece per le prove della ricerca di lavoro inoltrate oltre il termine, è prevista una sanzione da 5 a 9 giorni in caso del primo invio oltre il termine. Per il secondo invio oltre il termine è prevista una sanzione da 10 a 19 giorni e per il terzo invio oltre il termine, lincarto va rinviato al servizio cantonale per la decisione (cfr. Prassi LADI/ID D72 punto 1.E dellottobre 2011).
Queste direttive sono conformi alla legge (cfr. D.Cattaneo, "Alcuni compiti degli Uffici regionali di collocamento alla luce della giurisprudenza. Appunti sociali, fascicolo n. 3 Ed. OCST, Pregassona 2000, pag. 43-44) e le sanzioni inflitte dall'amministrazione su queste basi vengono regolarmente confermate dal TCA.
Anche il TFA ha approvato il modo di procedere dell'amministrazione (cfr. STFA C 10/05 del 25 aprile 2005; STFA C 210/04 del 10 dicembre 2004; STFA C 275/02 del 2 maggio 2003; STFA C 286/02 del 3 luglio 2003; STFA C 280/01 del 23 gennaio 2003; STFA C 338/01 del 6 agosto 2002).
2.4. Nel caso concreto lURC ha sospeso lassicurato, iscrittosi in disoccupazione dal 1° agosto 2016 (cfr. doc. 21), per cinque giorni dal diritto allindennità di disoccupazione, in quanto non ha consegnato le ricerche di lavoro relative al mese di novembre 2016 entro il termine legale contemplato dallart. 26 cpv. 2 OADI (cfr. consid. 2.2.), senza alcuna valida giustificazione.
Linsorgente non ha consegnato nessuna ricerca di lavoro per il mese di novembre 2016.
In proposito va ricordato che il Tribunale federale, in una sentenza 8C_64/2012 del 26 giugno 2012, ha indicato che il fatto che dallaprile 2011 la sanzione prevista dallart. 26 cpv. 2 OADI, ovvero che le ricerche consegnate tardivamente senza valido motivo non possono più essere prese in considerazione, intervenga già quando le prove delle ricerche non sono consegnate entro il termine previsto dallOADI stessa - senza quindi assegnazione di un termine supplementare come in passato - non significa ancora che una sanzione di durata identica si imponga all'assicurato che non effettua ricerche di lavoro in un determinato periodo di controllo e a quello che compie sforzi sufficienti dal profilo qualitativo e quantitativo e consegna tuttavia le ricerche con un lieve ritardo.
La durata della penalità da infliggere nei confronti di un assicurato non dipende, per contro, dalle sue condizioni economiche (cfr. STCA 38.2015.24 del 30 luglio 2015 consid. 2.8.; STCA 38.2014.60 dell11 dicembre 2014 consid. 2.8.).
Il TCA rileva che nel caso presente lassicurato non ha consegnato le ricerche di lavoro relative al mese di novembre 2016 e nemmeno ha fornito una fotocopia o allestito un nuovo formulario.
In simili condizioni, tutto ben considerato, a mente del TCA,alla luce della giurisprudenza federale, la sanzione di cinque giorni inflitta al ricorrente risulta conforme al principio della proporzionalità (cfr. STF 8C_946/2015 del 2 marzo 2015).
In tale contesto si ricorda, peraltro, che il giudice non può mettere in discussione senza validi motivi il margine di apprezzamento dellamministrazione (cfr. STF 8C_22/2016 del 3 marzo 2016; DLA 2016 Nr. 3 pag. 58 seg.; DTF 137 V 75; STFA C 221/2002 del 4 agosto 2003; STCA 38.2012.43 del 24 settembre 2012, il cui ricorso al TF è stato dichiarato inammissibile con sentenza 8C_841/2012 del 3 dicembre 2012; STCA 38.2011.84 del 6 febbraio 2012).
2.10.La decisione su opposizione del 6 febbraio 2017 deve, conseguentemente, essere confermata.
Dispositiv
- dichiara e pronuncia Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni Il presidente Il segretario Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Raccomandata
Incarto n.38.2017.24
KE/sc
Lugano
4 luglio 2017
In nomedella Repubblica e CantoneTicino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattrice:
Kathrin Erne, vicecancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 7 marzo 2017 di
RI 1
contro
la decisione su opposizione del 6 febbraio 2017 emanata da
Ufficio regionale di collocamento,__________
in materia di assicurazione contro la disoccupazione
ritenuto,in fatto
in diritto
2.2. Tra gli obblighi dell'assicurato rientra quello di cercare personalmente un'occupazioneadeguata (secondo l'art. 16 cpv. 1 e 2 LADI il cui tenore non è stato modificato dalla quarta revisione della LADI), se necessario anche fuori della professione precedente (cfr. art. 17 cpv. 1 LADI il cui testo è rimasto invariato in occasione della quarta revisione LADI) ed anche fuori del proprio luogo di domicilio (cfr. art. 16 cpv. 2 lett. f LADI).
Alla fine di ogni periodo di controllo egli dovrà, dunque, presentare al servizio competente le prove documentali relative alle ricerche di lavoro intraprese (cfr. STFA C 77/91 del 29 gennaio 1992 nella causa E.R., non pubblicata).
Secondo l'art. 26 cpv. 1 OADI:
"L'assicurato deve finalizzare i propri sforzi di ricerca di lavoro, di regola sotto forma di domande d'impiego ordinarie."
L'art. 26 cpv. 2 OADI prevede che:
"Lassicurato deve inoltrarela prova delle ricerche di lavoro per ogni periodo di controllo al più tardi il quinto giorno del mese seguente o il primo giorno lavorativo successivo a tale data. Se lassicurato lascia scadere il termine senza valido motivo, le ricerche di lavoro non potranno più essere prese in considerazione."
L'art. 26 cpv. 3 OADI stabilisce che:
"Il servizio competente verifica ogni mese le ricerche di lavoro dell'assicurato."
La LADI ha, dunque, previsto che l'assicurato deve fare tutto quanto è nelle sue possibilità per evitare o ridurre lo stato di disoccupazione.
Tale principio non è stato messo in discussione contestualmente alla quarta revisione della LADI (cfr. Messaggio concernente la modifica delle legge sullassicurazione contro la disoccupazione del 3 settembre 2008, FF N. 38 dl 23 settembre 2008).
L'obbligo di ridurre il danno, valido anche nell'assicurazione contro la disoccupazione (cfr. DTF 125 V 197 consid. 6b; Stauffer, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, Bundesgesetz über die obligatorische Arbeitslosenversicherung und Insolvenzentschädigung, 2a ed., Zurigo 1998, p. 48), è violato, fra l'altro, quando l'assicurato compie sforzi insufficienti per trovare lavoro.
Se non adempie il suo obbligo egli deve essere sanzionato sulla base dell'art. 30 cpv. 1 lett. c LADI, secondo cui l'assicurato è sospeso dal diritto all'indennità se non fa il suo possibile per ottenere un'occupazione adeguata (al riguardo cfr. STF 8C_40/2016 del 21 aprile 2016; STF 8C_180/2010 del 4 agosto 2010; STF 8C_589/2009 del 28 giugno 2010; STFA C 221/02 del 3 agosto 2003).
Lart. 30 cpv. 1 lett. c LADI è stato ritenuto dal Tribunale federale delle assicurazioni (TFA; dal 1° gennaio 2007 Tribunale federale) conforme alle disposizioni della Convenzione OIL Nr. 168, in vigore per la Svizzera dal 17 ottobre 1991 (cfr. DTF 124 V 228-230;D. Cattaneo, "Les mesures préventives et de réadaptation de l'assurance chômage", Ed. Helbing & Lichtenhahn, Basilea e Francoforte sul Meno 1992, p. 193s.).
Nella già citatasentenza 8C_589/2009 del 28 giugno 2010 il Tribunale federale ha ricordato che "La gravité de la faute dépend de l'ensemble des circonstances du cas, en particulier des recherches d'emploi qui peuvent être mises au crédit de l'assuré malgré le caractère globalement insuffisant de ses démarches, ou encore d'éventuelles instructions de l'ORP qu'il n'aurait pas suivies en dépit de leur pertinence".
Per quel che attiene alla sospensione dal diritto all'indennità di disoccupazione fondata sull'art. 30 cpv. 1 lett. c LADI, la prassi amministrativa prevede una sanzione da 4 a 6 giorni per mancate ricerche di lavoro e una sanzione da 3 a 4 giorni per insufficienti ricerche di lavoro nel periodo di disdetta, con proporzionale aumento per le inadempienze successive (da 8 a 12 giorni per la seconda volta in caso di mancate ricerche e da 6 a 8 giorni per la seconda volta in caso di ricerche insufficienti).
Per ogni periodo di controllo successivo i parametri della SECO e della Sezione del lavoro prevedono da 5 a 9 giorni di sanzione per mancate ricerche di lavoro e da 3 a 4 giorni di sanzione per insufficienti ricerche di lavoro, in caso di prima sospensione, con proporzionali aumenti per i periodi successivi, visto l'art. 45 cpv. 5 OADI (cfr. Prassi LADI/ID D72 punto 1.A - 1.C. dellottobre 2011).
Invece per le prove della ricerca di lavoro inoltrate oltre il termine, è prevista una sanzione da 5 a 9 giorni in caso del primo invio oltre il termine. Per il secondo invio oltre il termine è prevista una sanzione da 10 a 19 giorni e per il terzo invio oltre il termine, lincarto va rinviato al servizio cantonale per la decisione (cfr. Prassi LADI/ID D72 punto 1.E dellottobre 2011).
Queste direttive sono conformi alla legge (cfr. D.Cattaneo, "Alcuni compiti degli Uffici regionali di collocamento alla luce della giurisprudenza. Appunti sociali, fascicolo n. 3 Ed. OCST, Pregassona 2000, pag. 43-44) e le sanzioni inflitte dall'amministrazione su queste basi vengono regolarmente confermate dal TCA.
Anche il TFA ha approvato il modo di procedere dell'amministrazione (cfr. STFA C 10/05 del 25 aprile 2005; STFA C 210/04 del 10 dicembre 2004; STFA C 275/02 del 2 maggio 2003; STFA C 286/02 del 3 luglio 2003; STFA C 280/01 del 23 gennaio 2003; STFA C 338/01 del 6 agosto 2002).
2.4. Nel caso concreto lURC ha sospeso lassicurato, iscrittosi in disoccupazione dal 1° agosto 2016 (cfr. doc. 21), per cinque giorni dal diritto allindennità di disoccupazione, in quanto non ha consegnato le ricerche di lavoro relative al mese di novembre 2016 entro il termine legale contemplato dallart. 26 cpv. 2 OADI (cfr. consid. 2.2.), senza alcuna valida giustificazione.
Linsorgente non ha consegnato nessuna ricerca di lavoro per il mese di novembre 2016.
In proposito va ricordato che il Tribunale federale, in una sentenza 8C_64/2012 del 26 giugno 2012, ha indicato che il fatto che dallaprile 2011 la sanzione prevista dallart. 26 cpv. 2 OADI, ovvero che le ricerche consegnate tardivamente senza valido motivo non possono più essere prese in considerazione, intervenga già quando le prove delle ricerche non sono consegnate entro il termine previsto dallOADI stessa - senza quindi assegnazione di un termine supplementare come in passato - non significa ancora che una sanzione di durata identica si imponga all'assicurato che non effettua ricerche di lavoro in un determinato periodo di controllo e a quello che compie sforzi sufficienti dal profilo qualitativo e quantitativo e consegna tuttavia le ricerche con un lieve ritardo.
La durata della penalità da infliggere nei confronti di un assicurato non dipende, per contro, dalle sue condizioni economiche (cfr. STCA 38.2015.24 del 30 luglio 2015 consid. 2.8.; STCA 38.2014.60 dell11 dicembre 2014 consid. 2.8.).
Il TCA rileva che nel caso presente lassicurato non ha consegnato le ricerche di lavoro relative al mese di novembre 2016 e nemmeno ha fornito una fotocopia o allestito un nuovo formulario.
In simili condizioni, tutto ben considerato, a mente del TCA,alla luce della giurisprudenza federale, la sanzione di cinque giorni inflitta al ricorrente risulta conforme al principio della proporzionalità (cfr. STF 8C_946/2015 del 2 marzo 2015).
In tale contesto si ricorda, peraltro, che il giudice non può mettere in discussione senza validi motivi il margine di apprezzamento dellamministrazione (cfr. STF 8C_22/2016 del 3 marzo 2016; DLA 2016 Nr. 3 pag. 58 seg.; DTF 137 V 75; STFA C 221/2002 del 4 agosto 2003; STCA 38.2012.43 del 24 settembre 2012, il cui ricorso al TF è stato dichiarato inammissibile con sentenza 8C_841/2012 del 3 dicembre 2012; STCA 38.2011.84 del 6 febbraio 2012).
2.10.La decisione su opposizione del 6 febbraio 2017 deve, conseguentemente, essere confermata.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario
Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti