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38.2016.65

Resituz.d'indenn.x insolvenza a causa della posiz.del ricorr.nella Sagl presso cui era alle dipend.Capitale soc.della Sagl era detenuto da una SA che aveva sottoscritto a titolo fiduciario 33,5% quote soc.della Sagl x conto del ric.Egli aveva quindi una partec.finanz.import.,benché non iscritto a RC

Ticino ·06 · 1987-03-09 · Italiano TI
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Erwägungen (1 Absätze)

E. 3 lett. c LADI.

Dispositiv
  1. dichiara e pronuncia Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni Il presidente                                                          Il segretario Daniele Cattaneo                                                 Gianluca Menghetti
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Raccomandata

Incarto n.38.2016.65

dc/sc

Lugano

6 marzo 2017

In nomedella Repubblica e CantoneTicino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 4 novembre 2016 di

RI 1

contro

la decisione su opposizione del 5 ottobre 2016 emanata da

Cassa cantonale di assicurazione contro la disoccupazione,6501 Bellinzona

in materia di assicurazione contro la disoccupazione

ritenuto,                          in fatto

1.2.   Contro la decisione su opposizione l’assicurato ha fatto inoltrare un tempestivo ricorso al TCA.

Il suo patrocinatore ritiene che RI 1 abbia legittimamente ricevuto le indennità per insolvenza, in quanto non può essere considerato alla stessa stregua di un dirigente societario.

Egli sostiene innanzitutto che il ricorrente non era detentore di quote sociali nella Sagl e che, comunque, la sua parte di quote non era di maggioranza:

Secondo il suo patrocinatore RI 1, non disponeva neppure di poteri decisionali:

1.3.   Nella sua risposta del 5 ottobre 2016 la Cassa propone di respingere il ricorso e osserva:

1.4.   Il 29 novembre 2016 il TCA ha assegnato alle parti un termine di 10 giorni per presentare eventuali altri mezzi di prova (cfr. doc. V). Le parti non hanno prodotto nessuna nuova prova.

in diritto

In una sentenza del 9 marzo 1987, pubblicata in DTF 113 V 74, il TFA (dal 1° gennaio 2007: tribunale federale, TF) ha precisato che, contrariamente alla giurisprudenza relativa al vecchio art. 31 cpv. 1 lett. c OADI, il diritto è escluso per le persone menzionate dall'art. 31 cpv. 3 lett. c LADI.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                          Il segretario

Daniele Cattaneo                                                 Gianluca Menghetti