Erwägungen (2 Absätze)
E. 2 ), di cui il conduttore è un amico,
dormendo sul divano del soggiorno, quando nel fine settimana era regolare il
rientro in Italia, non potesse costituire una residenza in Svizzera a norma
dell'art. 8 cpv. 1 lett. c LADI (cfr. recentemente sulla tematica sentenza
8C_592/2015 del 23 novembre 2015 consid. 5), condizione essenziale per
l'ottenimento delle prestazioni dell'assicurazione contro la disoccupazione. (…)”
Nella presente fattispecie
il centro delle relazioni personali di RI 1, è ad __________ (in provincia di __________),
dove ha una casa di sua proprietà e dove vive con la moglie, da quasi 40 anni (e
precisamente dal 1979).
Significativo è peraltro
il fatto che egli ha trasferito il domicilio a __________ dal 1° marzo 2016, verosimilmente
dopo avere saputo che non sarebbe più stato occupato a tempo pieno presso la
ditta __________ (cfr. la lettera di disdetta del 30 marzo 2016 nella quale si
fa riferimento a “quanto discusso verbalmente nelle scorse settimane” e cioè
che “la situazione congiunturale sfavorevolmente che costringe ad una
riorganizzazione interna”, cfr. doc. 11/1), sebbene sua madre, non
autosufficiente, di cui si prende cura con i fratelli e un aiuto domiciliare
sia rimasta vedova nel marzo 2015 (doc. doc. 11).
A nulla di diverso può portare
il fatto che l’assicurato abbia parenti (in particolare i figli maggiorenni) ed
amici in Svizzera o che effettui delle attività extra lavorative nel nostro
paese. Visto che lui e la moglie hanno scelto di risiedere a meno di due chilo-metri
dal confine, e di lavorare in Svizzera, è nella natura delle cose che rimangano
in Svizzera dopo il lavoro o che rientrino nel fine settimana per delle serate,
delle visite o per delle escursioni.
In tale contesto si ricorda
peraltro che il principio della priorità della dichiarazione della prima ora
prevede che, in presenza di due diverse versioni, la preferenza deve essere
accordata alle dichiarazioni che l’assicurato ha dato nella prima ora, quando
ne ignorava le conseguenze giuridiche. Le spiegazioni fornite in un secondo
tempo non possono integrare le prime constatazioni dettagliate, soprattutto se
esse le contraddicono (cfr. STF 8C_752/2016 del 3 febbraio 2017; STF 9C_762/2016
del 18 gennaio 2017;STF 8C_637/2016 del 13 dicembre 2016; SVR 2008 UV Nr. 12;
RAMI 2004 U 524, p. 546; DTF 121 V 47 consid. 2a, 115 V 143 consid. 3c; RAMI
1988 U 55, p. 363 consid. 3b/aa; STFA del 27 agosto 1992 nella causa M., non
pubbl.; RDAT II-1994 p. 189; per una critica, cfr. U. Kieser, Das
Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, Zurigo 1999, p. 217, n. 546).
Ora, sull’ “Analisi del
profilo della persona in cerca d’impiego” del 30 giugno 2016 l’assicurato ha
affermato di fare rientro settimanalmente a __________ (Italia).
Rettamente, dunque, nella
decisione su opposizione del 29 settembre 2016 la Sezione del lavoro ha
stabilito che il presupposto dell’art. 8 cpv. 1 lett. c LADI in relazione con
l’art. 12 LADI non è in concreto realizzato.
Questa Corte, per inciso,
rileva che la soluzione sarebbe stata differente - e quindi la realizzazione
del presupposto dell’art. 8 cpv. 1 lett. c LADI sarebbe stata verosimilmente
ammessa - nel caso di un assicurato solo senza figli o con figli adulti, che
avesse dimostrato di avere sufficienti legami con il nostro Paese oltre a
quello professionale, soprattutto qualora il rapporto di lavoro in Svizzera
fosse durato diversi anni (cfr. DTF 138 V 186 (193-194); STF 8C_405/2015 del 27
ottobre 2015; STCA 38.2015.30 del 20 novembre 2015 consid. 2.7.).
2.4. Vista la conclusione alla
quale il TCA è giunto al precedente considerando, si tratta ora di stabilire se
l’assicurata possa derivare il diritto alle prestazioni della LADI sulla base
delle disposizioni di diritto internazionale (cfr. DTF 133 V 172; DTF 131 V
222; STF 8C_273/2015 del 12 agosto 2015; DTF 139 V 88; Rubin, op.cit. p. 683 n.
24).
Il 1° giugno 2002 è
entrato in vigore l'Accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera,
da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall'altra, sulla
libera circolazione delle persone (ALC) e in particolare il suo Allegato II regolante
il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (
DTF 130 V 145
consid. 3 pag. 146;
DTF 128 V 315
, con riferimenti [RS
0.142.112.681]).
Giusta l'art. 1 cpv. 1
dell'Allegato II ALC, elaborato sulla base dell'
art. 8 ALC
e facente parte integrante
dello stesso (
art. 15 ALC
),
in unione con la sezione A di tale allegato, le parti contraenti applicano
nell'ambito delle loro relazioni in particolare il regolamento (CEE) n. 1408/71
del Consiglio, del 14 giugno 1971, relativo all'applicazione dei regimi di
sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro
familiari che si spostano all'interno della Comunità [RS 0.831.109.268.1]),
come pure il regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio, del 21 marzo 1972, che
stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71
relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati,
ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della
Comunità (RS 0.831.109.268.11), oppure disposizioni equivalenti. L'
art. 121 LADI
,
entrato in vigore il 1° giugno 2002, rinvia, alla lett. a, all'ALC e a questi
due regolamenti di coordinamento (SVR 2006 AlV n. 24 pag. 82 consid. 1.1, C
290/03, DTF 133 V 173).
Una decisione n. 1/2012
del Comitato misto del 31 marzo 2012 (RU 2012 2345) ha attualizzato il
contenuto dell’Allegato II all’ALC con effetto dal 1° aprile 2012, prevedendo
che le Parti applicheranno tra di loro il Regolamento (CE) n. 883/2004 del
Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 relativo al coordinamento
dei sistemi di sicurezza sociale, modificato dal regolamento (CE) n. 988/2009
del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 settembre 2009 (cfr. DTF 139 V
88; SVR 2014 ALV N. 9; DTF 140 V 98) e il Regolamento (CE) n. 987/2009 del
Parlamento europeo e del Consiglio del 16 settembre 2009 che stabilisce le
modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 883/2014 relativo al
coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale.
Il regolamento (CE) n.
883/2004 (RS 0.831.109.268.1) non permette di far valere alcun diritto per il
periodo anteriore alla data della sua applicazione (DTF 138 V 392 consid. 4.1.3).
Questi regolamenti sono
stati modificati dal Regolamento (UE) n. 465/2012 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 22 maggio 2012 (GU L 149 dell’8.6.2012 pag. 4) in vigore per la
Svizzera dal 1° gennaio 2015 (cfr. RU 2015 e 345; RS 0831.109.268.1; (cfr. B.
Kahil-Wolff, “Le Réglement UE 465/2012, la nouvelle Convention Suisse-US et
d’autres développements en termes d’assujettissement aux assurances sociales in
SZS/RSAS 2015 pag. 438 seg.; STF 8C_273/2015 del 12 agosto 2015 consid. 3.1).
L’art. 11 del Regolamento
(CE) n. 883/2004 stabilisce al cpv. 1 che le persone sono soggette alla
legislazione di un singolo Stato membro e al cpv. 3 lett. a che una persona che
esercita un’attività subordinata o autonoma in uno Stato membro è soggetta alla
legislazione di tale Stato membro.
In materia di
assicurazione contro la disoccupazione lo Stato competente è per principio
quello nel quale l’assicurato ha esercitato da ultimo la sua attività
lavorativa dipendente (cfr. DTF 139 V 88; STF 8C_273/2015 del 12 agosto 2015
consid. 3.1; B. Rubin, op.cit., pag. 683).
Per quel che concerne i
lavoratori frontalieri il legislatore comunitario ha previsto delle regole
differenti.
Secondo l’art. 1 lett. f
del Regolamento (CE) n. 883/2004 si intende per «lavoratore frontaliero»
qualsiasi persona che esercita un’attività subordinata o autonoma in uno Stato
membro e che risiede in un altro Stato membro, nel quale ritorna in linea di
massima ogni giorno o almeno una volta la settimana.
In effetti viene
considerato lavoratore frontaliero anche chi rientra almeno una volta la
settimana nel proprio Stato di residenza (cfr. DTF 133 V 175: “(…) dove, di
massima, ritorna ogni giorno o almeno una volta alla settimana (a tal proposito
il seco ricorda giustamente che il predetto regolamento è applicabile a tutti i
lavoratori che riempiono le suddette condizioni di lavoratore frontaliero,
indipendentemente dal fatto che abbiano la stessa qualifica ai sensi del
diritto della polizia degli stranieri). (…)”).
Questi assicurati
beneficiano delle prestazioni dello Stato competente (nel nostro caso: della
LADI) se si trovano in una situazione di lavoro ridotto (cfr. art. 1a cpv. 1
lett. b LADI e STCA 38.2015.12 del 5 febbraio 2016 in particolare consid. 2.6.)
alla luce dell’art. 65 par. 1 del Regolamento (CE) 883/2004 (“La persona che si
trova in disoccupazione parziale o accidentale e che, nel corso della sua
ultima attività subordinata o autonoma, risiedeva in uno Stato membro diverso
dallo Stato membro competente si mette a disposizione del suo datore di lavoro
o degli uffici del lavoro nello Stato membro competente. Egli beneficia delle
prestazioni in base alla legislazione dello Stato membro competente, come se
risiedesse in tale Stato membro. Tali prestazioni sono erogate dall'istituzione
dello Stato membro competente.”).
Gli assicurati frontalieri
in disoccupazione completa (cfr. art. 1a cpv. 1 lett. a LADI) devono invece
chiedere le prestazioni di disoccupazione nel loro Stato di residenza (nel
nostro caso: in Italia), sulla base dell’art. 65 par. 2 1a frase del
Regolamento (“La persona che si trova in disoccupazione completa e che, nel
corso della sua ultima attività subordinata o autonoma, risiedeva in uno Stato
membro diverso dallo Stato membro competente e continua a risiedere in tale
Stato membro o ritorna in tale Stato si mette a disposizione degli uffici del
lavoro nello Stato membro di residenza. Fatto salvo l'articolo 64, la persona
che si trova in disoccupazione completa può a titolo supplementare, porsi a disposizione
degli uffici del lavoro dello Stato membro nel quale ha esercitato la sua
ultima attività subordinata o autonoma.”) e dell’art. 65 par. 5 lett. a del
Regolamento (“Il disoccupato di cui al paragrafo 2, prima e seconda frase,
riceve le prestazioni in base alla legislazione dello Stato membro di residenza
come se fosse stato soggetto a tale legislazione durante la sua ultima attività
subordinata o autonoma. Tali prestazioni sono erogate dall'istituzione del
luogo di residenza.”; cfr. B. Rubin, op.cit. p. 683).
Da notare che i costi per
il rischio disoccupazione dei frontalieri è ripartito fra lo Stato di lavoro e
quello di residenza (cfr. B. Rubin, op. cit., p. 684: “L’institution suisse
rembourse, sur domande de l’institution étrangère, la totalité des prestations
versées aux frontaliers durant les premiers mois d’indemnisation (détails: art.
65 par. 6 a 8 du Regl. [CE] 883/2004)”; risposta del Consiglio federale del 16
novembre 2013 ad un interpellanza 13.3716 del consigliere nazionale Lorenzo
Quadri denominata “Uso improprio, da parte dell’Italia, dei fondi di
disoccupazione dei frontalieri”: “(…) Dal 1° aprile 2012, la Svizzera applica
il regolamento (CE) nr. 883/2004, che prevede segnatamente il rimborso allo
Stato di residenza, competente per l’indennizzo dei frontalieri disoccupati,
delle indennità versate durante i primi tre o cinque mesi di disoccupazione (a
secondo della durata del rapporto di lavoro individuale) (…)”).
In una Direttiva del 24
ottobre 2013, denominata Regolamento 883. Fine dello status di "lavoratore
frontaliere vero, atipico", la SECO ha ricordato che:
"
Ai sensi
dell'art. 65 paragrafo 5 lett. a) del regolamento (CE) n. 883/2004 (regolamento
883) il versamento delle prestazioni di disoccupazione ai veri lavoratori
frontalieri compete allo Stato di residenza. La Corte di giustizia dell'Unione europea ha precisato la portata di questa disposizione in una
sentenza dell'11.04.2013 sostenendo che la giurisprudenza Miethe, sviluppata
quando era ancora in vigore il regolamento (CEE) n. 1408/71 (regolamento
1408/1), non è più valida in virtù del regolamento 883. Secondo tale
giurisprudenza, un vero lavoratore frontaliero in disoccupazione che aveva
conservato con lo Stato di occupazione legami personali e professionali
particolarmente stretti poteva, come "lavoratore frontaliero
atipico", beneficiare delle prestazioni in quest'ultimo Stato.
Il versamento delle prestazioni ai veri lavoratori frontalieri in
disoccupazione completa spetta ormai senza eccezioni allo stato di
residenza."
Sul tema e per un
riassunto di casi di applicazione della giurisprudenza Miethe anche relativi al
Canton Ticino, cfr. STF 8C_203/2013 del 23 aprile 2014 pubblicata in SVR 2014
ALV N. 9; vedi pure DLA 2012 N. 1 pag. 71 seg. e la STCA 38.2015.6 del 25 giugno
2015 consid. 2.15 con successiva sentenza del Tribunale federale 8C_592/2015
del 23 novembre 2015 consid. 4.
In una sentenza
8C_577/2015 del 29 novembre 2016 (pubblicata in DLA 2016 Nr. 16 pag. 315 seg.) il
Tribunale federale ha considerato frontaliera un’assicurata domiciliata in
Francia che rimaneva a Ginevra a dormire al massimo una o due volte per
settimana (“Sur la base de l'ensemble de ces éléments, il convient d'admettre
que la recourante - qui rentrait plusieurs fois par semaine en France - répondait
à la définition de travailleuse frontalière au sens du règlement”.).
In quell’occasione l’Alta
Corte ha sviluppato le seguenti considerazioni:
"
(…)
6.2. Cette disposition du règlement
d'application n o 987/2009 assimile la résidence au centre d'intérêt de la
personne concernée. Elle codifie également les éléments élaborés par la
jurisprudence européenne qui peuvent être pris en compte pour déterminer ledit
centre d'intérêt, comme la durée et la continuité de la présence sur le
territoire des Etats membres concernés ou la situation familiale et les liens
de famille (arrêts de la CJUE du 11 septembre 2014 C-394/13 Ministerstvo
práce a sociálních vecí contre B., point 34; du 16 mai 2013 C-589/10
Wencel, points 49 et 50).
6.3. La recourante soutient que
l'application des critères règlementaires susmentionnés doit conduire à la
reconnaissance de sa résidence en Suisse. Elle met en évidence le fait qu'elle
a passé l'entier de sa vie en Suisse, que son activité professionnelle s'y est
toujours déroulée et que celle-ci était liée au territoire helvétique (elle y
travaillait en qualité de spécialiste de la sécurité au travail).
6.4. Ces éléments ne sont toutefois pas
absolument pertinents dans l'analyse de la condition de résidence pour
l'indemnisation d'un travailleur frontalier au chômage complet.
Par définition, un tel travailleur exerce une
activité dans un Etat membre autre que l'Etat de résidence. Peu importe qu'il
ait auparavant résidé longtemps dans le premier Etat. Admettre le contraire
viderait de sa substance l'art. 65 al. 2 du règlement n° 883/2004. En effet, ce
qui est décisif, à teneur de cette disposition, c'est que la personne, au cours
de sa dernière activité salariée (ou non salariée) résidait dans un Etat membre
autre que l'Etat membre compétent et qu'elle continue à y résider. La résidence
dans l'Etat membre autre que le pays d'emploi peut prendre fin après la
survenance du chômage ou, au contraire, être constituée immédiatement avant la
fin de l'activité. Dans le premier cas, l'Etat de résidence n'est plus
compétent pour le versement des prestations, alors qu'il peut le devenir dans
la seconde éventualité (voir EBERHARD EICHENHOFER, in Europäisches Sozialrecht,
E. 6 e éd. 2013, n° 8 ad art. 65 du règlement n o 883/2004; SUSANNE
DERN, in VO (EG) Nr. 883/2004, 2012, n° 5 ss ad art. 65).
N'est pas non plus un critère pertinent, dans le
cas particulier tout au moins, le statut fiscal de l'intéressée du moment que,
dans le canton de Genève, les travailleurs frontaliers sont imposés sur les rémunérations
qu'ils perçoivent en Suisse en raison seulement de l'activité qu'ils y exercent
(cf. l'art. 3 al. 1 let. e de la loi [du canton de Genève] du 27 septembre 2009
sur l'imposition des personnes physiques [LIPP; RS/GE D 3 08] et art. 7 de la
loi [du canton de Genève] du 23 septembre 1994 sur l'imposition à la source des
personnes physiques et morales [LISP; RS/GE D 3 20]). Le statut fiscal ne peut
constituer en l'espèce un indice d'une résidence en Suisse.
Quant à la situation familiale de l'intéressée,
elle plaide plutôt contre l'existence d'une résidence en Suisse (supra consid.
5.2). Il en va de même de la situation en matière de logement (l'acquisition
d'une maison en France étant un indice du caractère permanent de cette
situation). Enfin, il n'y a pas lieu d'examiner ce qu'il en est de l'exercice
d'activités non lucratives. La recourante se contente d'alléguer, sans autres
précisions, qu'elle a produit la preuve de ses nombreuses activités
associatives déployées sur le sol suisse et le jugement attaqué ne contient à
ce sujet aucune constatation. Au demeurant le fait que la recourante a conservé
avec la Suisse (Etat membre de son dernier emploi) des liens personnels
professionnels et associatifs étroits ne saurait à lui seul être décisif. De telles
circonstances justifient pour un chômeur de se mettre de manière complémentaire
à la disposition des services de l'emploi en Suisse, non pas en vue d'obtenir
dans ce dernier des allocations de chômage, mais uniquement aux fins d'y
bénéficier des services de reclassement (supra consid. 4.3; arrêt Jeltes
e.a. précité, qui modifie la jurisprudence antérieure rendue sous le
régime de l'ancien Règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971
relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs
salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se
déplacent à l'intérieur de la Communauté (RO 2004 121) et qui avait une portée
plus large; cf. à propos de l'ancienne jurisprudence, arrêt de la CJCE du 12
juin 1986 C-1/85, Miethe contre Bundesanstalt für Arbeit, Rec. 1986 1837
point 17; voir aussi l'arrêt 8C_60/2016 du 9 août 2016 consid. 4.2.3).
6.5. Par conséquent, même en tenant compte
des critères susmentionnés, si tant est qu'ils soient pertinents dans le cas
d'espèce, on doit admettre que la recourante résidait bel et bien en France dès
la survenance de son chômage et pendant la durée de celui-ci.
(…)"
In applicazione delle
disposizioni del Regolamento appena citate, con sentenza 38.2014.51 del 15
dicembre 2014, questa Corte ha confermato il diniego del diritto a indennità di
disoccupazione ad un assicurato, in quanto egli andava considerato un vero
lavoratore frontaliere, rientrando durante il fine settimana presso la propria
famiglia in Italia, dove si trovava, del resto, il centro dei suoi interessi
personali, soprattutto quelli familiari.
Le medesime argomentazioni
sono alla base di una sentenza 38.2014.13 del 30 marzo 2015 nella quale il TCA
ha pure confermato il diniego del diritto all’indennità di disoccupazione in
quanto un’assicurata non risiedeva in Svizzera e rientrava in Italia una volta
per settimana.
Con analoghe
argomentazioni il TCA ha respinto il ricorso di un’assicurata in una sentenza
38.2015.9 del 15 giugno 2015 fondandosi su di un verbale allestito da un
funzionario della Sezione del lavoro e firmato anche dall’interessata da cui
emergeva in particolare che rientrava settimanalmente presso l’abitazione
coniugale e che con la Svizzera aveva legami professionali.
Il successivo ricorso è
stato dichiarato inammissibile dal Tribunale federale con sentenza 8C_521/2015
del 9 settembre 2015, nella quale l’Alta Corte ha sottolineato che “la
ricorrente non si confronta in alcun modo con le motivazioni del Tribunale
cantonale delle assicurazioni, il quale, basandosi sulla di lei audizione del
18 settembre 2014 dinanzi alla Sezione del lavoro, ha spiegato le ragioni per
cui ella dovesse essere ritenuta frontaliera e quindi con diritto a prestazioni
in Italia.”.
In una sentenza 38.2015.6
del 25 giugno 2015 questo Tribunale ha ritenuto vero frontaliere un altro
assicurato, in possesso di un permesso di dimora B, visto che egli rientrava in
Italia una volta per settimana.
Il TCA si è fondato sul
contenuto di un verbale allestito presso la Sezione del lavoro e firmato anche
dall’assicurato oltre che su un Rapporto della polizia cantonale, sulle
dichiarazioni della custode dello stabile nel quale abitava e sull’estratto
conto attestante i prelevamenti in contanti.
L’assicurato ha contestato
la sentenza cantonale davanti all’Alta Corte.
Il
Tribunale federale, con sentenza 8C_592/2015 del 23 novembre 2015, massimata in
RtiD II-2016 n. 63 pag. 309, ha respinto il ricorso dell’assicurato,
ritenendolo manifestamente infondato, sulla base delle seguenti argomentazioni:
"
(…)
L’apprezzamento dei fatti operato dal Tribunale delle assicurazioni non può
essere criticato con successo, anche sotto il profilo dell’applicazione del
diritto federale. Il giudizio è fondato sulle dichiarazioni della prima ora espresse
dal ricorrente e sui fatti accertati. La pronuncia cantonale si confronta
altresì con le censure già sollevate dal ricorrente nel precedente grado di
giudizio. È peraltro anche più probabile che il centro dei propri interessi
fosse in Italia, presso la di lui coniuge, ove disponeva di un’abitazione più
spaziosa e non in Svizzera, ove si vedeva costretto, ospitato dal figlio, a
dividere un bilocale con lui. In tale evenienza, non possono essere date le
condizioni per ammettere la residenza in Svizzera del ricorrente. (…)”
In un’altra sentenza
38.2015.61 del 16 dicembre 2015 il TCA ha negato ad un assicurato il diritto
all’indennità di disoccupazione “Un ricorrente, titolare di un permesso B
dall’aprile 2012, la cui moglie abita in Italia – non lontano dal confine
svizzero – in una casa di loro proprietà e che ha dichiarato, da una parte, di
non avere altri legami con la Svizzera al di fuori di quelli professionali,
dall’altra, di aver abitato in Ticino dal lunedì al venerdì e di aver
soggiornato regolarmente in Italia nella sua abitazione il sabato e la domenica
sia durante lo svolgimento dell’attività lavorativa sia dopo l’iscrizione per
il collocamento non ha diritto alle indennità di disoccupazione in Svizzera
dal marzo 2015 né sulla base del diritto interno, né in virtù del diritto
internazionale. In effetti, in primo luogo, alla luce degli elementi concreto
agli atti va ritenuto che il medesimo abbia mantenuto in Italia il centro delle
proprie relazioni di vita. Non è, pertanto, dato il presupposto della residenza
in Svizzera secondo l’art. 8 cpv. 1 lett. c LADI. In secondo luogo, il
ricorrente deve essere considerato quale lavoratore vero frontaliere che si
trova in disoccupazione completa. Egli deve dunque, chiedere le prestazioni di
disoccupazione nel suo Stato di residenza.”.
Alla medesima conclusione
il TCA è arrivato sulla base delle stesse argomentazioni sviluppate nelle
decisioni precedenti in una sentenza 38.2015.47 del 20 gennaio 2016, in una
sentenza 38.2015.5 del 3 febbraio 2016, in una sentenza 38.2015.12 del 5
febbraio 2016, in una sentenza 38.2015.76 del 24 marzo 2016 e in una sentenza
38.2015.49 del 18 aprile 2016.
2.5. Nella presente fattispecie lo
stesso assicurato ha affermato di rientrare a casa sua “settimanalmente”.
Di conseguenza, dal
profilo del diritto internazionale, egli deve essere considerato un frontaliere
vero per cui ha diritto alle prestazioni di disoccupazione in Italia.
In
tale contesto il TCA ricorda che la vecchia giurisprudenza sul vero
frontaliere, ma atipico, non è più applicabile (cfr. consid. 2.4. e STF
8C_245/2016 del 19 gennaio 2017 consid. 4.2).
Anche da questo profilo
dunque va negato a RI 1 il diritto all’indennità di disoccupazione.
La decisione su
opposizione del 29 settembre 2016 impugnata deve, conseguentemente, essere
confermata.
2.6. A titolo abbondanziale va
segnalato che in una sentenza C-655/13 del 5 febbraio 2015 nella causa Mertens,
la Corte di giustizia dell’Unione europea (CGUE) ha stabilito che la nozione di
lavoratore frontaliero in disoccupazione parziale non esige che il lavoratore
continui ad esercitare la propria attività lucrativa nella stessa impresa nella
quale lavorava a tempo pieno (per un commento di questa sentenza, cfr. Europe.
Actualité du droit de l’Union européenne. Ed. Lexis Nexis, Rivista
mensile, aprile 2015, pag. 21).
B.
Kahil-Wolff, citando questa recente sentenza, sottolinea che “la notion de
chômage partiel inclut des situations de travail a temps partiel” (cfr. “La
coordination européenne des systemes nationaux de sécurité sociale” in Soziale
Sicherheit / Sécurité sociale, Ed Helbing Lichtenhahn 2016 pag. 233 n. 90) e
che “à noter qu’une personne qui travaille encore à temps partiel n’est pas au
chômage complet et échappe à la règle redoutée” (cfr. “Le Réglement UE
465/2012, la nouvelle Convention Suisse-US et d’autres développements en termes
d’assujettissement aux assurances sociales”, in SZS/RSAS 2015, pag. 438 seg.
(n.
2 pag. 443)).
Come ricordato anche dalla
SECO (cfr. consid. 1.5), il Tribunale federale ha stabilito che la nozione di
disoccupazione parziale nel contesto del diritto internazionale non
corrispondeva in precedenza a quella dell’art. 10 cpv. 2 lett. b LADI bensì a
quella di lavoro ridotto secondo gli art. 31 seg. LADI (cfr. DTF 133 V 137
consid. 7.3 pag. 146-147:
"
Nach Gemeinschaftsrecht bedeutet Vollarbeitslosigkeit einen
Erwerbsausfall infolge Auflösung des Arbeitsverhältnisses und Teilarbeitslosigkeit
einen vorübergehenden Arbeitsausfall bei andauerndem Arbeitsverhältnis,
insbesondere bei Kurzarbeit (IMHOF, a.a.O., S. 53; EICHENHOFE, a.a.O., N. 5 zu
Art. 71 der Verordnung Nr. 1408/71).“
La
nuova giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione europea (la quale
sebbene riferita al Regolamento (CEE) 1408/71 vale pure nel contesto del
Regolamento (CE) 883/2004; cfr. STF 8C_602/2015 del 7 gennaio 2016, consid.
1.3.3.), è ininfluente per la presente vertenza (cfr. per un caso analogo la
STCA 38.2015.12 del 5 febbraio 2016).
Essa apporta infatti una
modifica sostanziale, rispetto all’interpretazione precedente, che potrebbe
peraltro avere pesanti effetti finanziari sull’assicurazione contro la
disoccupazione per cui non può essere ritenuta vincolante per la Svizzera (cfr.
art. 16 cpv. 2 ALC; STF 9C_381/2015 del 17 dicembre 2015 consid. 6.3.3. -
6.5.2.; STF 2C_716/2014 del 26 novembre 2015 consid. 3.1 - 3.2; DTF 133 V 367
consid. 8.2 pag. 373; DTF 132 V 423 consid. 9.2 pag. 437; Borella/Grisanti, “La
rilevanza della giurisprudenza della Corte di giustizia delle Comunità europee
per il giudice svizzero nell’applicazione dell’Accordo sulla libera
circolazione delle persone” in: Corti/Mini/Postizzi [a cura di], Diritto senza
devianza, Studi in onore di Marco Borghi, Basilea/Ginevra/Monaco 2006, pag. 205
segg.; J. Racine, “Der Einfluss des Europäischen Gerichtshof auf die Schweiz”
in plädoyer 6/15 pag. 41 seg.; M. Oesch, “Der Einfluss des EU-Rechts auf die
Schweiz – von Gerichtsdolmetschern, Gerichtsgutachtern und Notaren”, in SJZ
2016 pag. 53 segg. (55-56)).
Spetterà al Comitato misto
stabilire se e quando tale giurisprudenza verrà semmai in futuro recepita nel
nostro paese (cfr. art. 16 cpv. 2 terza frase ALC, Borella/Grisanti, op.cit.,
pag. 212; B. Kahil-Wolff, op.cit., in SBVR pag. 236 n. 37; DTF 141 V 530
consid. 7.4.3 pag. 544).
2.7. Il patrocinatore
dell’assicurato ha chiesto l’audizione di alcuni testi.
Considerato
che i documenti già presenti nell’incarto consentono al TCA di emanare il
proprio giudizio, questo Tribunale ritiene che l’assunzione delle ulteriori
prove richieste non potrebbe mettere in luce nuovi elementi concreti ai fini
della risoluzione della vertenza.
Di
conseguenza la richiesta di audizione del ricorrente deve essere respinta.
A tale proposito va
rammentato che
c
onformemente alla costante giurisprudenza,
qualora l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduca l'amministrazione o il
giudice, in base a un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione
che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e
che altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato
(valutazione anticipata delle prove), si rinuncerà ad assumere altre prove
(cfr. SVR 2003 IV Nr. 1; STF 9C_737/2012 del 19 marzo 2013; STF 8C_556/2010 del
24 gennaio 2011 consid. 9; STF 8C_845/2009 del 7 dicembre 2009; STF I 1018/06
del 16 gennaio 2008 consid. 5.3.; STFA U 416/04 del 16 febbraio 2006, consid.
3.2.; STFA H 411/01 del 5 marzo 2003; STFA H 102/01 dell'11 gennaio 2002; STFA
H 103/01 dell'11 gennaio 2002; STFA H 299/99 dell'11 gennaio 2002; STFA U
257/01 del 26 novembre 2001; STFA U 82/01 del 15 novembre 2001; RCC 1986 p. 202
consid. 2d; STFA del 27 ottobre 1992 nella causa B.P.; STFA del 13 febbraio 1992 in re O.; STFA del 13 maggio 1991 nella causa A.; STCA del 25 novembre 1991 nella causa M.; F.
Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag. 274; U. Kieser, Das
Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, Zurigo 1999, p. 212;
Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2a
ed., p. 39 e p. 117), senza che ciò costituisca una lesione del diritto di
essere sentito sancito dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122
V 162 consid. 1d e sentenza ivi citata).
Dispositiv
- dichiara e pronuncia Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni Il presidente Il segretario Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Raccomandata
Incarto n.38.2016.64
dc/sc
Lugano
13 marzo 2017
In nomedella Repubblica e CantoneTicino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 2 novembre 2016 di
RI 1
contro
la decisione su opposizione del 29 settembre 2016 emanata da
Sezione del lavoro,6501 Bellinzona
in materia di assicurazione contro la disoccupazione
ritenuto,in fatto