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38.2016.62

Assicurato non risiede in CH ex art.8 LADI (centro relazioni personali in Italia). Inoltre vero frontaliere (benché dich. rientro in Italia ogni 15gg, vista situaz. familiare, verosimilmente rientro settimanale). Non falso frontaliere ritenuta tipologia lavoro

Ticino · 2017-03-15 · Italiano TI
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Erwägungen (1 Absätze)

E. 30 settembre 2013, massimata in RtiD I-2014 Nr. 68 pag. 377-379, ad un

assicurato con doppia nazionalità svizzera ed estera, nato in Ticino, dove ha

frequentato le scuole dell’obbligo e il liceo, poiché non aveva la residenza

effettiva in Svizzera, bensì in un Paese estero dove abitava in un proprio

appartamento preso in locazione.

Il TCA è arrivato alla

medesima conclusione in un'altra sentenza 38.2013.73 del 6 agosto 2014,

cresciuta in giudicato incontestata e massimata in RtiD I-2015 Nr. 53 pag.

781-782, relativa al caso di un assicurato che ha abitato presso un'amica in

Svizzera, senza avere con lei nessuna relazione sentimentale, mentre la sua

famiglia risiedeva in Italia a 37 km dal comune svizzero in cui abitava. La

condizione dell’art. 8 cpv. 1 lett. c LADI è, invece, stata ammessa

dall’amministrazione e dal Tribunale in un’epoca posteriore quando sua moglie e

i figli hanno lasciato l’Italia dove vivevano per stabilirsi in un altro Stato

estero e in considerazione del fatto che l’assicurato ha dichiarato di avere da

diversi mesi una relazione sentimentale con la sua amica.

Questa

giurisprudenza è poi stata applicata anche in una sentenza 38.2014.15 del 6

ottobre 2014 cresciuta incontestata in giudicato e massimata in RtiD I-2015 Nr.

55 pag. 784, a proposito di un assicurato che aveva quasi sempre lavorato

soltanto in Italia e che aveva un'abitazione di sua proprietà in tale Paese,

presso il quale ritornava settimanalmente, nonché un appartamento in

comproprietà con la moglie, da cui era separato da molti anni, in un'altra località,

sempre in Italia a pochi chilometri di distanza, dove vivevano la moglie e i

loro due figli.

Alla medesima conclusione

il TCA è giunto pure in una sentenza 38.2014.10 del 6 agosto 2014, massimata in

RtiD I-2015 Nr. 54 pag. 782 seg., nella quale è stato confermato il diniego a

un assicurato del diritto a indennità di disoccupazione dal luglio 2013, in quanto il presupposto dell’art. 8 cpv. 1 lett. c LADI non era in concreto realizzato.

In primo luogo,

l’assicurato, il quale nell'aprile 2012 si era stabilito in Svizzera per

esercitare un'attività lucrativa dipendente di durata determinata

(1.4.2012-30.6.2013), con possibilità di rinnovo per gli anni successivi, e che

era in possesso di un permesso B, non doveva essere qualificato come falso

frontaliere.

In secondo luogo, anche

ammettendo che l'assicurato fosse risieduto effettivamente in Svizzera nel

periodo successivo all'iscrizione in disoccupazione, visto in particolare il

contratto di locazione per l'appartamento in Ticino del 17 luglio 2013 sebbene

già a dicembre 2012 fosse stato licenziato e liberato dall'obbligo di prestare

la propria attività lavorativa fino al termine del contratto di lavoro del 30

giugno 2013, resta il fatto che l’assicurato non aveva l'intenzione di

risiedere in Svizzera durevolmente e non aveva neppure qui il centro delle

proprie relazioni personali.

Su questo tema B. Rubin in

"Commentaire de la loi sur l'assurance-chômage, Ginevra-Zurigo-Basilea,

Schulthess Editions Romandes, 2014 pag. 77 e 78 ha sviluppato le seguenti

considerazioni:

"

(…)

9

L'exigence de la

résidence en Suisse permet d'instaurer une corrélation entre le lieu où les

recherches d'emploi sont effectuées et celui où les conseils des professionnels

du placement sont donnés. Cette exigence garantit ainsi l'efficacité du

placement. Elle permet en outre le contrôle du chômage et de l'aptitude au

placement (ATF 115 V 448 consid. lb p. 449; FF 1950 11 546). Si l'exportation

des prestations était possible, de tels contrôles seraient très difficiles à

effectuer, ce qui favoriserait les abus (arrêt du 22 octobre 2002 [C 34/02]

consid. 3). C'est seulement en restant en contact étroit avec le monde du

travail dans lequel il désire être réinséré qu'un chômeur peut faire preuve

d'efforts sérieux et constants dans la recherche d'un emploi (arrêt du 30

novembre 1999 [C 183/99] consid. 2c). C'est à l'assuré qu'il appartient de

rendre vraisemblable qu'il réside en

Suisse (arrêt du 19 septembre 2000 [C 73/00]).

10

Le domicile

fiscal, le lieu où les papiers d'identité et autres documents officiels ont été

déposés (déclaration d'arrivée) ainsi que d'éventuelles indications dans des

documents officiels ou des décisions judiciaires ne sont que des indices

permettant de déterminer le lieu du domicile (ATF 136 II 405 consid. 4.3 p.

410; arrêt du 13 mars 2002 [C 149/01]). Pour pouvoir localiser le centre des

intérêts personnels, il convient notamment de chercher à savoir où se trouvent

la famille, les amis, les activités professionnelles et sociales, le logement,

le mobilier et les affaires personnelles. Une visite des lieux est parfois

indispensable (art. 12 let. d PA). Par ailleurs, le lieu où les enfants sont

scolarisés joue un rôle. Le droit à des prestations sociales nécessite souvent

d'être domicilié dans le pays qui les verse, de sorte que cet aspect doit

également être pris en compte (DTA 2012 p. 71 consid. 3.3 p. 74).

11

II convient de

donner davantage de poids aux critères objectifs tels que le lieu du logement

et celui des activités professionnelles. Les critères subjectifs tels que

l'intention de s'établir et de créer un centre de vie passent au second plan

car ils sont difficiles à vérifier. Il est cependant parfois nécessaire

d'instruire au mieux l'élucidation des aspects subjectifs tels que les motifs

de licenciement ou les raisons d'un changement de domicile (arrêt du 12 avril

2006 [C 339/05]). Un séjour éphémère ou de pur hasard en Suisse, de même que

l'occupation, dans ce pays, d'un pied-à-terre une à deux fois par semaine, ne

suffisent pas à démontrer que la résidence est en Suisse. Par contre, un séjour

prolongé permanent et ininterrompu n'est pas indispensable. Mais dans ce cas,

un lien étroit avec le marché du travail suisse est exigé (arrêt du 7 décembre

2007 [8C_270/2007] consid.

2.2).”

2.3.   Nella presente fattispecie,

questo Tribunale osserva innanzitutto che, dal profilo del diritto interno, un

assicurato ha diritto alle indennità di disoccupazione se risiede in Svizzera

ai sensi dell’art. 8 cpv. 1 lett. c LADI, ossia se ha la residenza effettiva in

Svizzera, nonché l’intenzione di conservarla durante un certo periodo e di

farne il centro delle proprie relazioni personali (cfr. consid. 2.1.-2.3.).

L’11 gennaio 2016 RI 1,

nato nel 1973, è stato sentito dall’ispettore __________ della Sezione del

lavoro.

In quell’occasione è stato

allestito un “Verbale di audizione”, sottoscritto pure dall’assicurato, del

seguente tenore:

"

D:  Da che

data è iscritto in disoccupazione?

R: Mi sono

iscritto il 1° dicembre 2015 a seguito del licenziamento ricevuto da parte del

mio datore di lavoro

D: Quando si è

iscritto in disoccupazione, di quale permesso di soggiorno beneficiava?

R: Sono al

beneficio del permesso C dal 2007, quindi al momento del licenziamento ero in

possesso di tale permesso

D: Attualmente sta lavorando?

R: No. Mi sono

iscritto presso diverse agenzie private e spero di poter trovare lavoro al più

presto possibile

D:  Quale è

stato il suo ultimo impiego prima di iscriversi in disoccupazione?

R: Ho lavorato

per 12 anni presso la ditta di __________ di __________. Ero occupato quale __________,

lavoro in __________, ecc. Facevo un po’ di tutto.

D: Per quale motivo e da chi è stato disdetto il rapporto di

lavoro?

R: Sono stato

licenziato da parte del datore di lavoro a causa di mancanza di lavoro. Il dl,

oltre a me ha pure licenziato 3 persone compreso me. Ci ha pure comunicato che

nel caso rientra lavoro è possibile una riassunzione nel corso della primavera

2016.

D: In precedenza aveva già lavorato in Svizzera?

(p.f. precisare il datore di lavoro,

la funzione, il tipo di contratto, periodi lavorativi e luogo)

R: Ho lavorato

per __________ nel 1998, __________ dal 1999 al 2004, dal 1995 al 1997 ho

lavorato nel Canton __________, a __________

D: Qual è la

sua formazione professionale, dove e quando si è formato?

R: Sono in

possesso del diploma di scuola media. Ho iniziato poi a 15 anni lavorare nel

settore delle __________.

D: Presso la

ditta __________ (ultimo datore di lavoro) come era organizzato il tempo di

lavoro? (orari di lavoro, ev. turni, periodi di libero)

R: Si lavorava

dal lunedì al venerdì dalle ore 07.00 (7.30 in inverno) e si terminava alle

17.00 (16.30). Giorni di libero il sabato e domenica.

D: Mentre lavorava dove abitava?

(p.f. fornire una breve descrizione

della abitazione, delle condizioni d'uso e da quando vi abita; se disponibile

produrre una copia del contratto d'affitto o ev. accordi scritti)

R: Da quando ho

lavorato presso la ditta __________ ho abitato ad __________ e per ultimo da

aprile 2015 a Personico, che è tuttora la mia abituale dimora.

D: Dopo la fine

del lavoro, dall'inizio della disoccupazione è cambiato qualcosa nella

situazione abitativa?

R: No, abito tutt'ora a __________.

D:  E' previsto qualche cambiamento?

R: Per il momento non sono previsti cambiamenti

D: Qual è la sua situazione famigliare?

R: Sono sposato

con __________, nata il __________1973, casalinga. Ho un figlio nato il __________2008

che frequenta le scuole a __________

D: Dove risiedono i suoi famigliari?

R: La famiglia risieda a __________, in Via __________

D: Con quale frequenza rientrava in Italia mentre lavorava?

R: Tutti i

week-end sto con la famiglia. A volte sono loro che vengono a __________, altre

sono io che mi reco in Italia. Di regola, si fa una volta a testa il tragitto

D: Con l'inizio della disoccupazione è cambiato qualcosa?

R: Non è

cambiato nulla, pure ora da disoccupato ci si vede al fine settimana. Le

abitudini sono sempre le stesse a meno di qualche urgenza legata allo stato di

salute dei miei genitori.

Al momento la mia preoccupazione

principale è quella di poter trovare al più presto un'occupazione.

D: Come svolge le sue ricerche di lavoro?

R: Le ricerche

di lavoro vengono svolte sia di persona che in forma scritta. Sono alla ricerca

di un posto di lavoro in tutto il Ticino

D: Di che tipo di lavoro è alla ricerca?

R: Sono alla

ricerca di un posto di lavoro a tempo pieno in tutte le professioni adeguate

alla mia persona, ad esempio come tagliaboschi, imprese edili, ecc.

D: Da quale data e dove risiede in Svizzera?

R:  Nel 1995 e

sino a fine 1997 sono stato a __________ e da marzo 1998 sino ad oggi sono

giunto in Ticino, dapprima sono arrivato con il permesso A della durata di 9

mesi, poi dopo le 4 stagioni complete ho beneficiato del permesso ed infine dal

2007 ho ottenuto il permesso C

D: Vive solo in Svizzera?

R: Vivo assieme

a due amici, che il Signor __________ e __________. Sono entrambi dipendenti

della __________, pure loro sono italiani, di __________ e di __________. __________

è in possesso di un permesso C mentre __________ del permesso B.

Ognuno è indipendente e pertanto non

siamo legati per eventuali rientri in Italia.

D: Come è composta la sua attuale abitazione?

(p.f. fornire una breve descrizione

della abitazione, delle condizioni d'uso e da quando vi abita; se disponibile

produrre una copia del contratto d'affitto o ev. accordi scritti)?

R:  La casa è

composta da 3 camere da letto, cucina e salone più ovviamente i servizi. Il

contratto è stato firmato da tutti e tre

D: A quanto ammonta l'affitto mensile?

R:  L'affitto è Fr. 770.-- + 120.-- di spese, diviso per le tre

persone

D: Ha stipulato un contratto di locazione?

R: Sì, a dire il vero non so dire per quale durata

D: Si è iscritto all'AIRE, da quando?

R:  Sì mi sono

iscritto unicamente in settembre 2015. Tengo a precisare che non sapevo nemmeno

che cosa era l'Aire. Non sono mai stato avvisato da nessuno che bisogna

iscriversi presso questo ente quando si lascia l'Italia. Sono venuto a

conoscenza di questo fatto quando un mio collega di lavoro rientrando in Italia

con la propria auto si è visto fermare in un posto di controllo da parte della

polizia e non potendo dimostrare che abitava in Svizzera gli è stata

sequestrata l'auto.

D:  Siete proprietari di immobili in Italia?

R:  No, non

posseggo nessun immobile. La moglie con il figlio abitano presso i miei

suoceri.

D: Sua moglie lavora?

R: No, è casalinga

D: Come mai sua

moglie e i suoi figli non sono venuti ad abitare con lei in Svizzera?

R: E' da anni

che si discute di ricongiungere la famiglia in Svizzera. A causa di problemi di

salute di mia suocera, la moglie al momento non si fida a lasciare la mamma a

casa da sola. E' comunque previsto un ricongiungimento famigliare. Mi sono pure

già interessato per eventualmente ritirare il II° pilastro per poter acquistare

qualcosa qua. Mi sono interessato per eventualmente far beneficiare del

permesso di soggiorno per la moglie e figli. Stiamo valutando se far arrivare

la famiglia in Svizzera in concomitanza con l'inizio del nuovo anno scolastico

2016/17

D: Ha fratelli o sorelle?

R:  No

D: Ha famigliari che risiedono in Svizzera?

R:  Ho una zia che abita a __________

D: Per che motivi rientra in Italia?

R:  Per stare con la famiglia

D: Quali legami ha con il territorio svizzero?

R: Conosco una

marea di gente, sia amici che compagni di lavoro. Sono pure stato assiduo

frequentare di una palestra a __________ di cui non ricordo al momento il nome,

dal 1999 al 2004 avevo l'abbonamento annuale.

D:  È in possesso di una licenza di condurre Svizzera?

R: Sì dal 2004 sono in possesso della patente Svizzera

D: Ha un veicolo immatricolato in Svizzera?

R:  Sì ho una __________

targata __________, mentre in precedenza era targata __________

D: Beneficia di un'assicurazione malattia in Svizzera?

R:  Sì, __________

D: Ha un medico curante in Ticino?

R: Sì, prima

andavo dal Dr. __________ a __________, in seguito causa cessazione

dell'attività rivolgo al Dr. __________ ad __________

D: Ha stipulato qualche assicurazione in Ticino?

R:  Sì, sono assicurato per l'auto ma non ricordo il nome” (Doc.

8)

Chiamato ora a

pronunciarsi il TCA ricorda preliminarmente che è la data della decisione su

opposizione impugnata (nel presente caso: il 7 settembre 2016) che

delimita temporalmente il potere cognitivo del giudice

delle assicurazioni

sociali

(cfr. STF 8C_661/2013 del 22

settembre 2014 consid. 3.1.2.; STF 9C_5/2012 del 31 gennaio 2012;

DTF 132 V 215

consid.

3.1.1;

STFA

I 525/04 del 15 aprile

2005 consid. 2).

Alla luce della

giurisprudenza appena illustrata le dichiarazioni contenute nel “Verbale di

audizione”, assumono un'importanza decisiva.

Applicando

l’abituale criterio della probabilità preponderante valido nel

settore delle assicurazioni sociali (cfr. STF 9C_316/2013 del 25 febbraio 2014

consid. 5.1.; STF 8C_999/2010 del 15 marzo 2011; STF 8C_911/2010 del 10 marzo

2011 consid. 3.2; STF 8C_909/2010 del 1° marzo 2011; DTF 129 V 177 consid. 3

pag. 181; DTF 126 V 353 consid. 5b pag. 360; DTF 125 V 193 consid. 2 pag. 195),

questo Tribunale deve concludere che, a giusta ragione, la CO 1 ha ritenuto che

RI 1 ha in Italia il centro delle proprie relazioni di vita.

Il ricorrente, seppure in

possesso di un permesso C, non ha concretizzato un legame con il Ticino, tale

da poterlo considerare il luogo in cui si trova, utilizzando dei criteri

oggettivi, la sua residenza ai sensi della giurisprudenza federale (cfr.

consid. 2.1), cantonale (cfr. consid. 2.2) e della prassi amministrativa (cfr.

consid. 2.3), le quali esigono come terza condizione che si sia creato nel

nostro Paese il centro delle relazioni personali e non soltanto di quelle

professionali (cfr. STF 8C_592/2015 del 23 novembre 2015; DTF 138 V 186 pag.

192: “Lebensmittelpunkt”; STF C 227/05 dell’8 novembre 2006, consid. 4 non

pubblicato in DTF 133 V 137 “Schwerpunkt ihrer Lebensbeziehungen” all’estero

nella quale l’Alta Corte ha precisato che non basta avere amici e conoscenti in

Svizzera; DTF 133 V 178: “Esse vi soggiornano piuttosto per mero scopo

lavorativo e una volta terminato il rapporto di lavoro non hanno più motivo di

rimanervi, bensì ritornano nel loro luogo di residenza, là dove si trova il centro

dei loro interessi”).

Il centro delle relazioni

professionali è peraltro dimostrato attraverso la realizzazione della prima

condizione (residenza effettiva), che chiede all’assicurato di essere presente

nel nostro mercato del lavoro (cfr. DTF 125 V 465).

Giova ribadire che con

giudizio 8C_592/2015 del 23 novembre 2015, già citato (cfr. consid. 2.1.), il

Tribunale federale, confermando la sentenza del TCA (cfr. qui sotto al consid.

2.5.), ha sottolineato che “è peraltro anche più probabile che il centro dei

propri interessi fosse in Italia, presso la di lui coniuge, ove disponeva di

un’abitazione più spaziosa e non in Svizzera” dove viveva in un bilocale con il

figlio.

In una sentenza

8C_157/2016 del 24 marzo 2016 l’Alta Corte, ritenendo inammissibile il ricorso

di un assicurato interposto contro una sentenza del TCA con la quale gli era

stato negato il diritto a indennità di disoccupazione, ha inoltre evidenziato

che:

"

(…) la

Corte in modo particolare ha concluso come la condivisione dell'appartamento di

due locali e mezzo (60 m

2

), di cui il conduttore è un amico,

dormendo sul divano del soggiorno, quando nel fine settimana era regolare il

rientro in Italia, non potesse costituire una residenza in Svizzera a norma

dell'art. 8 cpv. 1 lett. c LADI (cfr. recentemente sulla tematica sentenza

8C_592/2015 del 23 novembre 2015 consid. 5), condizione essenziale per

l'ottenimento delle prestazioni dell'assicurazione contro la disoccupazione. (…)”

Nella presente fattispecie

il centro delle relazioni personali di RI 1 è a __________ (provincia di __________)

dove vivono la moglie, attualmente casalinga, e il figlio di 9 anni (nato nel

2008) nella casa dei suoi suoceri. In Italia vivono pure i suoi genitori (cfr.

doc. 8: “le abitudini sono sempre le stesse a meno di qualche urgenza legata

allo stato di salute dei miei genitori”).

Rettamente, dunque, nella

decisione su opposizione del 7 settembre 2016 la Cassa ha stabilito che il

presupposto dell’art. 8 cpv. 1 lett. c LADI in relazione con l’art. 12 LADI non

è in concreto realizzato.

Questa Corte, per inciso,

rileva che la soluzione sarebbe stata differente - e quindi la realizzazione

del presupposto dell’art. 8 cpv. 1 lett. c LADI sarebbe stata verosimilmente

ammessa - nel caso di un assicurato solo senza figli o con figli adulti, che

avesse dimostrato di avere sufficienti legami con il nostro Paese oltre a

quello professionale, soprattutto qualora il rapporto di lavoro in Svizzera

fosse durato diversi anni (cfr. DTF 138 V 186 (193-194); STF 8C_405/2015 del 27

ottobre 2015; STCA 38.2015.30 del 20 novembre 2015 consid. 2.7.).

2.4.   Vista la conclusione alla

quale il TCA è giunto al precedente considerando, si tratta ora di stabilire se

l’assicurata possa derivare il diritto alle prestazioni della LADI sulla base

delle disposizioni di diritto internazionale (cfr. DTF 133 V 172; DTF 131 V

222; STF 8C_273/2015 del 12 agosto 2015; DTF 139 V 88; Rubin, op.cit. p. 683 n.

24).

Il 1° giugno 2002 è

entrato in vigore l'Accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera,

da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall'altra, sulla

libera circolazione delle persone (ALC) e in particolare il suo Allegato II regolante

il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (

DTF 130 V 145

consid. 3 pag. 146;

DTF 128 V 315

, con riferimenti [RS

0.142.112.681]).

Giusta l'art. 1 cpv. 1

dell'Allegato II ALC, elaborato sulla base dell'

art. 8 ALC

e facente parte integrante

dello stesso (

art. 15 ALC

),

in unione con la sezione A di tale allegato, le parti contraenti applicano

nell'ambito delle loro relazioni in particolare il regolamento (CEE) n. 1408/71

del Consiglio, del 14 giugno 1971, relativo all'applicazione dei regimi di

sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro

familiari che si spostano all'interno della Comunità [RS 0.831.109.268.1]),

come pure il regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio, del 21 marzo 1972, che

stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71 relativo

all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai

lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della

Comunità (RS 0.831.109.268.11), oppure disposizioni equivalenti. L'

art. 121 LADI

,

entrato in vigore il 1° giugno 2002, rinvia, alla lett. a, all'ALC e a questi

due regolamenti di coordinamento (SVR 2006 AlV n. 24 pag. 82 consid. 1.1, C

290/03, DTF 133 V 173).

Una decisione n. 1/2012

del Comitato misto del 31 marzo 2012 (RU 2012 2345) ha attualizzato il

contenuto dell’Allegato II all’ALC con effetto dal 1° aprile 2012, prevedendo

che le Parti applicheranno tra di loro il Regolamento (CE) n. 883/2004 del

Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 relativo al coordinamento

dei sistemi di sicurezza sociale, modificato dal regolamento (CE) n. 988/2009

del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 settembre 2009 (cfr. DTF 139 V

88; SVR 2014 ALV N. 9; DTF 140 V 98) e il Regolamento (CE) n. 987/2009 del

Parlamento europeo e del Consiglio del 16 settembre 2009 che stabilisce le

modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 883/2014 relativo al

coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale.

Il regolamento (CE) n.

883/2004 (RS 0.831.109.268.1) non permette di far valere alcun diritto per il

periodo anteriore alla data della sua applicazione (DTF 138 V 392 consid.

4.1.3).

Questi regolamenti sono

stati modificati dal Regolamento (UE) n. 465/2012 del Parlamento europeo e del

Consiglio del 22 maggio 2012 (GU L 149 dell’8.6.2012 pag. 4) in vigore per la

Svizzera dal 1° gennaio 2015 (cfr. RU 2015 e 345; RS 0831.109.268.1; (cfr. B.

Kahil.Wolff, “Le Réglement UE 465/2012, la nouvelle Convention Suisse-US et

d’autres développements en termes d’assujettissement aux assurances sociales in

SZS/RSAS 2015 pag. 438 seg.; STF 8C_273/2015 del 12 agosto 2015 consid. 3.1).

L’art. 11 del Regolamento

(CE) n. 883/2004 stabilisce al cpv. 1 che le persone sono soggette alla

legislazione di un singolo Stato membro e al cpv. 3 lett. a che una persona che

esercita un’attività subordinata o autonoma in uno Stato membro è soggetta alla

legislazione di tale Stato membro.

In materia di

assicurazione contro la disoccupazione lo Stato competente è per principio

quello nel quale l’assicurato ha esercitato da ultimo la sua attività

lavorativa dipendente (cfr. DTF 139 V 88; STF 8C_273/2015 del 12 agosto 2015

consid. 3.1; B. Rubin, op.cit., pag. 683).

Per quel che concerne i

lavoratori frontalieri il legislatore comunitario ha previsto delle regole

differenti.

Secondo l’art. 1 lett. f

del Regolamento (CE) n. 883/2004 si intende per «lavoratore frontaliero»

qualsiasi persona che esercita un’attività subordinata o autonoma in uno Stato

membro e che risiede in un altro Stato membro, nel quale ritorna in linea di

massima ogni giorno o almeno una volta la settimana.

In effetti viene

considerato lavoratore frontaliero anche chi rientra almeno una volta la

settimana nel proprio Stato di residenza (cfr. DTF 133 V 175: “(…) dove, di

massima, ritorna ogni giorno o almeno una volta alla settimana (a tal proposito

il seco ricorda giustamente che il predetto regolamento è applicabile a tutti i

lavoratori che riempiono le suddette condizioni di lavoratore frontaliero,

indipendentemente dal fatto che abbiano la stessa qualifica ai sensi del

diritto della polizia degli stranieri). (…)”).

Questi assicurati

beneficiano delle prestazioni dello Stato competente (nel nostro caso: della

LADI) se si trovano in una situazione di lavoro ridotto (cfr. art. 1a cpv. 1

lett. b LADI e STCA 38.2015.12 del 5 febbraio 2016 in particolare consid. 2.6.)

alla luce dell’art. 65 par. 1 del Regolamento (CE) 883/2004 (“La persona che si

trova in disoccupazione parziale o accidentale e  che, nel corso della sua

ultima attività subordinata o autonoma, risiedeva in uno Stato membro diverso

dallo Stato membro competente si mette a disposizione del suo datore di lavoro

o degli uffici del lavoro nello Stato membro competente. Egli beneficia delle

prestazioni in base alla legislazione dello Stato membro competente, come se

risiedesse in tale Stato membro. Tali prestazioni sono erogate dall'istituzione

dello Stato membro competente.”).

Gli assicurati frontalieri

in disoccupazione completa (cfr. art. 1a cpv. 1 lett. a LADI) devono invece

chiedere le prestazioni di disoccupazione nel loro Stato di residenza (nel

nostro caso: in Italia), sulla base dell’art. 65 par. 2 1a frase del

Regolamento (“La persona che si trova in disoccupazione completa e che, nel

corso della sua ultima attività subordinata o autonoma, risiedeva in uno Stato

membro diverso dallo Stato membro competente e continua a risiedere in tale

Stato membro o ritorna in tale Stato si mette a disposizione degli uffici del

lavoro nello Stato membro di residenza. Fatto salvo l'articolo 64, la persona

che si trova in disoccupazione completa può a titolo supplementare, porsi a

disposizione degli uffici del lavoro dello Stato membro nel quale ha esercitato

la sua ultima attività subordinata o autonoma.”) e dell’art. 65 par. 5 lett. a

del Regolamento (“Il disoccupato di cui al paragrafo 2, prima e seconda frase,

riceve le prestazioni in base alla legislazione dello Stato membro di residenza

come se fosse stato soggetto a tale legislazione durante la sua ultima attività

subordinata o autonoma. Tali prestazioni sono erogate dall'istituzione del

luogo di residenza.”; cfr. B. Rubin, op.cit. p. 683).

Da notare che i costi per

il rischio disoccupazione dei frontalieri è ripartito fra lo Stato di lavoro e

quello di residenza (cfr. B. Rubin, op. cit., p. 684: “L’institution suisse

rembourse, sur domande de l’institution étrangère, la totalité des prestations

versées aux frontaliers durant les premiers mois d’indemnisation (détails: art.

65 par. 6 a 8 du Regl. [CE] 883/2004)”; risposta del Consiglio federale del 16

novembre 2013 ad un interpellanza 13.3716 del consigliere nazionale Lorenzo

Quadri denominata “Uso improprio, da parte dell’Italia, dei fondi di

disoccupazione dei frontalieri”: “(…) Dal 1° aprile 2012, la Svizzera applica

il regolamento (CE) nr. 883/2004, che prevede segnatamente il rimborso allo

Stato di residenza, competente per l’indennizzo dei frontalieri disoccupati,

delle indennità versate durante i primi tre o cinque mesi di disoccupazione (a

secondo della durata del rapporto di lavoro individuale) (…)”).

In una Direttiva del 24

ottobre 2013, denominata Regolamento 883. Fine dello status di "lavoratore

frontaliere vero, atipico", la SECO ha ricordato che:

"

Ai sensi

dell'art. 65 paragrafo 5 lett. a) del regolamento (CE) n. 883/2004 (regolamento

883) il versamento delle prestazioni di disoccupazione ai veri lavoratori

frontalieri compete allo Stato di residenza. La Corte di giustizia dell'Unione europea ha precisato la portata di questa disposizione in una

sentenza dell'11.04.2013 sostenendo che la giurisprudenza Miethe, sviluppata

quando era ancora in vigore il regolamento (CEE) n. 1408/71 (regolamento

1408/1), non è più valida in virtù del regolamento 883. Secondo tale

giurisprudenza, un vero lavoratore frontaliero in disoccupazione che aveva

conservato con lo Stato di occupazione legami personali e professionali

particolarmente stretti poteva, come "lavoratore frontaliero

atipico", beneficiare delle prestazioni in quest'ultimo Stato.

Il versamento delle prestazioni ai veri lavoratori frontalieri in

disoccupazione completa spetta ormai senza eccezioni allo stato di

residenza."

Sul tema e per un

riassunto di casi di applicazione della giurisprudenza Miethe anche relativi al

Canton Ticino, cfr. STF 8C_203/2013 del 23 aprile 2014 pubblicata in SVR 2014

ALV N. 9; vedi pure DLA 2012 N. 1 pag. 71 seg. e la STCA 38.2015.6 del 25

giugno 2015 consid. 2.15 con successiva sentenza del Tribunale federale

8C_592/2015 del 23 novembre 2015 consid. 4.

In una sentenza

8C_577/2015 del 29 novembre 2016 il Tribunale federale ha considerato

frontaliera un’assicurata domiciliata in Francia che rimaneva a Ginevra a

dormire al massimo una o due volte per settimana (“Sur la base de l'ensemble de

ces éléments, il convient d'admettre que la recourante - qui rentrait plusieurs

fois par semaine en France - répondait à la définition de travailleuse

frontalière au sens du règlement”.).

In quell’occasione l’Alta

Corte ha sviluppato le seguenti considerazioni:

"

(…)

6.2. Cette disposition du règlement

d'application n o 987/2009 assimile la résidence au centre d'intérêt de la

personne concernée. Elle codifie également les éléments élaborés par la

jurisprudence européenne qui peuvent être pris en compte pour déterminer ledit

centre d'intérêt, comme la durée et la continuité de la présence sur le

territoire des Etats membres concernés ou la situation familiale et les liens

de famille (arrêts de la CJUE du 11 septembre 2014 C-394/13  Ministerstvo

práce a sociálních vecí contre B., point 34; du 16 mai 2013 C-589/10

Wencel, points 49 et 50).

6.3. La recourante soutient que

l'application des critères règlementaires susmentionnés doit conduire à la

reconnaissance de sa résidence en Suisse. Elle met en évidence le fait qu'elle

a passé l'entier de sa vie en Suisse, que son activité professionnelle s'y est

toujours déroulée et que celle-ci était liée au territoire helvétique (elle y

travaillait en qualité de spécialiste de la sécurité au travail).

6.4. Ces éléments ne sont toutefois pas

absolument pertinents dans l'analyse de la condition de résidence pour

l'indemnisation d'un travailleur frontalier au chômage complet.

Par définition, un tel travailleur exerce une

activité dans un Etat membre autre que l'Etat de résidence. Peu importe qu'il

ait auparavant résidé longtemps dans le premier Etat. Admettre le contraire

viderait de sa substance l'art. 65 al. 2 du règlement n° 883/2004. En effet, ce

qui est décisif, à teneur de cette disposition, c'est que la personne, au cours

de sa dernière activité salariée (ou non salariée) résidait dans un Etat membre

autre que l'Etat membre compétent et qu'elle continue à y résider. La résidence

dans l'Etat membre autre que le pays d'emploi peut prendre fin après la

survenance du chômage ou, au contraire, être constituée immédiatement avant la

fin de l'activité. Dans le premier cas, l'Etat de résidence n'est plus

compétent pour le versement des prestations, alors qu'il peut le devenir dans

la seconde éventualité (voir EBERHARD EICHENHOFER, in Europäisches Sozialrecht,

6 e éd. 2013, n° 8 ad art. 65 du règlement n o 883/2004; SUSANNE

DERN, in VO (EG) Nr. 883/2004, 2012, n° 5 ss ad art. 65).

N'est pas non plus un critère pertinent, dans le

cas particulier tout au moins, le statut fiscal de l'intéressée du moment que,

dans le canton de Genève, les travailleurs frontaliers sont imposés sur les

rémunérations qu'ils perçoivent en Suisse en raison seulement de l'activité

qu'ils y exercent (cf. l'art. 3 al. 1 let. e de la loi [du canton de Genève] du

27 septembre 2009 sur l'imposition des personnes physiques [LIPP; RS/GE D 3 08]

et art. 7 de la loi [du canton de Genève] du 23 septembre 1994 sur l'imposition

à la source des personnes physiques et morales [LISP; RS/GE D 3 20]). Le statut

fiscal ne peut constituer en l'espèce un indice d'une résidence en Suisse.

Quant à la situation familiale de l'intéressée,

elle plaide plutôt contre l'existence d'une résidence en Suisse (supra consid.

5.2). Il en va de même de la situation en matière de logement (l'acquisition

d'une maison en France étant un indice du caractère permanent de cette

situation). Enfin, il n'y a pas lieu d'examiner ce qu'il en est de l'exercice

d'activités non lucratives. La recourante se contente d'alléguer, sans autres

précisions, qu'elle a produit la preuve de ses nombreuses activités

associatives déployées sur le sol suisse et le jugement attaqué ne contient à

ce sujet aucune constatation. Au demeurant le fait que la recourante a conservé

avec la Suisse (Etat membre de son dernier emploi) des liens personnels

professionnels et associatifs étroits ne saurait à lui seul être décisif. De

telles circonstances justifient pour un chômeur de se mettre de manière

complémentaire à la disposition des services de l'emploi en Suisse, non pas en

vue d'obtenir dans ce dernier des allocations de chômage, mais uniquement aux

fins d'y bénéficier des services de reclassement (supra consid. 4.3;

arrêt  Jeltes e.a. précité, qui modifie la jurisprudence antérieure

rendue sous le régime de l'ancien Règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil du 14

juin 1971 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux

travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur

famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté (RO 2004 121) et qui

avait une portée plus large; cf. à propos de l'ancienne jurisprudence, arrêt de

la CJCE du 12 juin 1986 C-1/85,  Miethe contre Bundesanstalt für Arbeit,

Rec. 1986 1837 point 17; voir aussi l'arrêt 8C_60/2016 du 9 août 2016 consid.

4.2.3).

6.5. Par conséquent, même en tenant compte

des critères susmentionnés, si tant est qu'ils soient pertinents dans le cas

d'espèce, on doit admettre que la recourante résidait bel et bien en France dès

la survenance de son chômage et pendant la durée de celui-ci.

(…)"

In applicazione delle

disposizioni del Regolamento appena citate, con sentenza 38.2014.51 del 15

dicembre 2014, questa Corte ha confermato il diniego del diritto a indennità di

disoccupazione ad un assicurato, in quanto egli andava considerato un vero

lavoratore frontaliere, rientrando durante il fine settimana presso la propria

famiglia in Italia, dove si trovava, del resto, il centro dei suoi interessi

personali, soprattutto quelli familiari.

Le medesime argomentazioni

sono alla base di una sentenza 38.2014.13 del 30 marzo 2015 nella quale il TCA

ha pure confermato il diniego del diritto all’indennità di disoccupazione in

quanto un’assicurata non risiedeva in Svizzera e rientrava in Italia una volta

per settimana.

Con analoghe

argomentazioni il TCA ha respinto il ricorso di un’assicurata in una sentenza

38.2015.9 del 15 giugno 2015 fondandosi su di un verbale allestito da un

funzionario della Sezione del lavoro e firmato anche dall’interessata da cui

emergeva in particolare che rientrava settimanalmente presso l’abitazione

coniugale e che con la Svizzera aveva legami professionali.

Il successivo ricorso è

stato dichiarato inammissibile dal Tribunale federale con sentenza 8C_521/2015

del 9 settembre 2015, nella quale l’Alta Corte ha sottolineato che “la

ricorrente non si confronta in alcun modo con le motivazioni del Tribunale cantonale

delle assicurazioni, il quale, basandosi sulla di lei audizione del 18

settembre 2014 dinanzi alla Sezione del lavoro, ha spiegato le ragioni per cui

ella dovesse essere ritenuta frontaliera e quindi con diritto a prestazioni in

Italia.”.

In una sentenza 38.2015.6

del 25 giugno 2015 questo Tribunale ha ritenuto vero frontaliere un altro

assicurato, in possesso di un permesso di dimora B, visto che egli rientrava in

Italia una volta per settimana.

Il TCA si è fondato sul

contenuto di un verbale allestito presso la Sezione del lavoro e firmato anche

dall’assicurato oltre che su un Rapporto della polizia cantonale, sulle

dichiarazioni della custode dello stabile nel quale abitava e sull’estratto

conto attestante i prelevamenti in contanti.

L’assicurato ha contestato

la sentenza cantonale davanti all’Alta Corte.

Il

Tribunale federale, con sentenza 8C_592/2015 del 23 novembre 2015, massimata in

RtiD II-2016 n. 63 pag. 309, ha respinto il ricorso dell’assicurato,

ritenendolo manifestamente infondato, sulla base delle seguenti argomentazioni:

"

(…)

L’apprezzamento dei fatti operato dal Tribunale delle assicurazioni non può

essere criticato con successo, anche sotto il profilo dell’applicazione del

diritto federale. Il giudizio è fondato sulle dichiarazioni della prima ora

espresse dal ricorrente e sui fatti accertati. La pronuncia cantonale si

confronta altresì con le censure già sollevate dal ricorrente nel precedente

grado di giudizio. È peraltro anche più probabile che il centro dei propri

interessi fosse in Italia, presso la di lui coniuge, ove disponeva di

un’abitazione più spaziosa e non in Svizzera, ove si vedeva costretto, ospitato

dal figlio, a dividere un bilocale con lui. In tale evenienza, non possono

essere date le condizioni per ammettere la residenza in Svizzera del

ricorrente. (…)”

In un’altra sentenza

38.2015.61 del 16 dicembre 2015 il TCA ha negato ad un assicurato il diritto

all’indennità di disoccupazione “Un ricorrente, titolare di un permesso B

dall’aprile 2012, la cui moglie abita in Italia – non lontano dal confine

svizzero – in una casa di loro proprietà e che ha dichiarato, da una parte, di

non avere altri legami con la Svizzera al di fuori di quelli professionali,

dall’altra, di aver abitato in Ticino dal lunedì al venerdì e di aver

soggiornato regolarmente in Italia nella sua abitazione il sabato e la domenica

sia durante lo svolgimento dell’attività lavorativa sia dopo l’iscrizione per

il collocamento non ha diritto alle indennità di disoccupazione  in Svizzera

dal marzo 2015 né sulla base del diritto interno, né in virtù del diritto

internazionale. In effetti, in primo luogo, alla luce degli elementi concreto

agli atti va ritenuto che il medesimo abbia mantenuto in Italia il centro delle

proprie relazioni di vita. Non è, pertanto, dato il presupposto della residenza

in Svizzera secondo l’art. 8 cpv. 1 lett. c LADI. In secondo luogo, il

ricorrente deve essere considerato quale lavoratore vero frontaliere che si

trova in disoccupazione completa. Egli deve dunque, chiedere le prestazioni di

disoccupazione nel suo Stato di residenza.”.

Alla medesima conclusione

il TCA è arrivato sulla base delle stesse argomentazioni sviluppate nelle

decisioni precedenti in  una sentenza 38.2015.47 del 20 gennaio 2016, in una

sentenza 38.2015.5 del 3 febbraio 2016, in una sentenza 38.2015.12 del 5

febbraio 2016, in una sentenza 38.2015.76 del 24 marzo 2016 e in una sentenza

38.2015.49 del 18 aprile 2016.

2.5.   Il Regolamento (CE) 883/2004

prevede inoltre all’art. 65 par. 2 terza frase che il disoccupato diverso dal

lavoratore frontaliero, che non ritorna nel suo Stato membro di residenza, si

mette a disposizione degli uffici del lavoro nell’ultimo Stato membro alla cui

legislazione era soggetto (cfr. B. Rubin, op.cit. pag. 683).

Questa disposizione regola

la situazione di taluni assicurati che hanno mantenuto la loro residenza in uno

Stato diverso da quello dell’ultimo impiego (cfr. DTF 131 V 229) e che non sono

dei lavoratori frontalieri.

Questi assicurati hanno un

diritto d’opzione tra le prestazioni dello Stato in cui hanno lavorato e quello

in cui risiedono (cfr. DTF 131 V 228).

Il Tribunale federale ha stabilito

che della categoria dei lavoratori

diversi dai frontalieri

(frontalieri "non veri") fanno parte segnatamente i lavoratori stagionali,

i lavoratori operanti nel settore dei trasporti internazionali, i lavoratori

che esercitano normalmente la loro attività sul territorio di vari Stati membri

e i lavoratori occupati da un'impresa frontaliera (cfr. DTF 133 V 140; DTF 133

V 169 (176-177); STF 8C_273/2015 del 12 agosto 2015, consid. 3.5.1-3.5.2; STF

8C_656/2009 del 14 aprile 2010).

Lo statuto

di lavoratore falso frontaliere è stato riconosciuto da questa Corte nelle

sentenze 38.2015.30 del 20 novembre 2015 e STCA

38.2015.53 del 2 dicembre

2015

relative ad assicurati con permesso B che sono stati attivi

in Svizzera uno come caposquadra minatore dal 2010 al 2013, l’altro quale

carpentiere dal 2011 al 2014 presso il medesimo cantiere e alloggiavano nelle

baracche del cantiere.

Inoltre con

giudizio 38.2015.17 del 23 novembre 2015 il TCA ha considerato lavoratore falso

frontaliere un assicurato con permesso L e in seguito B che ha lavorato in

Svizzera quale macchinista, ragnista, caposquadra con diversi contratti di

durata determinata dal 2011 al 2013 e le cui moglie e figlia minore abitano in

Italia, che dista dal luogo di lavoro in Svizzera 94/95 km, in una casa di loro

proprietà.

Anche con sentenza

38.2015.39 del 9 marzo 2016 questo Tribunale ha qualificato quale lavoratrice

falsa frontaliera un’assicurata al beneficio di un permesso tipo L e attiva

quale cuoca in virtù di contratti d’impiego di durata determinata in ambito

turistico, ciò che implicava, perlomeno nell’alta stagione, un impegno

lavorativo nei giorni feriali e nei giorni festivi, impedendole il rientro

regolare nel suo Stato di residenza.

In una

sentenza 38.2014.10 del 6 agosto 2014 massimata in RtiD I-2015 Nr. 54 pag.

782-784 e già citata al consid. 2.2, non è, per contro, stato ritenuto

lavoratore falso frontaliere un assicurato, al beneficio di un permesso B

dall’aprile 2012 e iscrittosi in disoccupazione da giugno 2013, che rivestiva

una posizione dirigenziale (guadagno assicurato di fr. 9'625.--) con contratto

di durata determinata (aprile 2012-giugno 2013), dispensato poi anzitempo, nel

dicembre 2012, dal prestare la propria attività lavorativa.

Egli, inoltre, aveva trascorso la maggior parte del tempo tra

dicembre 2012 e giugno 2013 all’estero.

Neppure è

stato riconosciuto lo statuto di falso frontaliere nel giudizio 38.2015.44 del

18 maggio 2016 concernente un assicurato,

in possesso di un permesso di

dimora B dal 1° giugno 2012, che dall’aprile 2010 è stato legato – fino al

licenziamento nel 2014 – alla stessa ditta in qualità dapprima di segretario e

poi come responsabile di specifici settori tramite un contratto d’impiego di

durata indeterminata che prevedeva una durata settimanale del lavoro di

mediamente 42 ore suddivise in cinque giorni lavorativi.

Questa Corte

non ha potuto pronunciarsi in merito alla fattispecie di un assicurato

considerato (in un secondo tempo nella nuova decisione su opposizione emessa

pendente causa davanti al TCA) dalla Sezione del lavoro -

visti

la tipologia dell'attività svolta con orari irregolari, la soluzione abitativa

e i rientri sporadici nel suo Paese di residenza -

falso

frontaliere, poiché il caso è sfociato in uno stralcio (inc.

38.2015.77)

. Il Presidente del TCA,

nello stralcio del 13 gennaio 2016, ha in ogni caso citato le sentenze

cantonali da cui emerge un’interpretazione restrittiva della nozione di falso

frontaliere (cfr. STCA 38.2015.30 del 20 novembre 2015; STCA

38.2015.53

del 2 dicembre 2015; STCA

38.2015.17 del 23 novembre 2015).

In tale contesto è utile

ricordare che secondo il Tribunale federale nella categoria dei lavoratori

falsi frontalieri fanno parte segnatamente i lavoratori stagionali, i

lavoratori operanti nel settore dei trasporti internazionali, i lavoratori che

esercitano normalmente la loro attività sul territorio di vari Stati membri e i

lavoratori occupati da un'impresa frontaliera (cfr. DTF 133 V 140; DTF 133 V

169 (176-177); STF 8C_273/2015 del 12 agosto 2015, consid. 3.5.1-3.5.2; STF

8C_656/2009 del 14 aprile 2010; decisione U2

della Commissione

ammnistrativa per il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale del 12

giugno 2009 riguardante il campo d’applicazione dell’articolo 65, paragrafo 2,

del regolamento (CE) n. 883/2004 di cui la Svizzera tiene conto dal 1° aprile

2012).

In una sentenza 38.2016.15

del 12 luglio 2016, questo Tribunale ha innanzitutto negato che si trattasse di

un vero frontaliere nel caso di un assicurato che lavorava in Svizzera presso

una ditta di impieghi temporanei. In provincia di X. vivevano nella casa di

proprietà dei genitori sua moglie e due figli che studiavano in provincia di X.

rispettivamente in Provincia di Y..

Il TCA è arrivato a questa

conclusione dopo avere constatato che l’assicurato ha sempre dichiarato di

rientrare in Italia una volta al mese, e che a volte lavorava anche il sabato e

la domenica. Inoltre la persona con cui divideva la camera e i suoi conoscenti

hanno confermato che egli soggiornava in Ticino per almeno un mese intero. Il

patrocinatore del ricorrente ha poi enumerato con precisione le date nelle

quali il ricorrente era rientrato in Italia nel periodo luglio 2014 – dicembre

2015 e il rientro solo a scadenza mensile si spiega con il fatto che l’assicurato

vive “separato in casa” dalla moglie e che sarebbe in corso una procedura per

formalizzare la separazione presso lo studio di un avvocato.

Infine l’assicurato trascorreva

i fine settimana con i colleghi giocando a carte o a dama, andando nei boschi o

per funghi e la sera andando a mangiare una pizza.

Il TCA ha poi concluso che

ci troviamo in presenza di un falso frontaliere in quanto la situazione del

ricorrente (al beneficio presso X. di impieghi temporanei che talvolta lo

occupavano anche durante i fine settimana) è assimilabile a quella dei

lavoratori stagionali.

2.6.   Nella presente fattispecie, è

vero che l’assicurato in sede di audizione ha dichiarato di rientrare in Italia

non settimanalmente ma ogni 15 giorni (

“di regola si fa una volta a testa il

tragitto”

; cfr. doc. 8). D’altra parte però tenuto conto della sua

situazione familiare complessiva (moglie con figlio di 9 anni che abitano a __________

che dista 88 km da __________ e 97 km da __________; cfr. www.viamichelin.ch;

moglie - casalinga - che accudisce sua madre a causa di problemi di salute e

che non si fida a lasciarla a casa da sola; cfr. doc. 8) ed abitativa

(appartamento a __________ occupato anche da due colleghi, cfr. doc. 6/11) è

verosimile, applicando il criterio della probabilità preponderante, che il

rientro in Italia del ricorrente avvenisse di regola settimanalmente, con visite

saltuarie della moglie e del figlio.

Secondo il TCA RI 1 deve

dunque essere considerato un vero frontaliere come stabilito

dall’amministrazione (cfr. consid. 2.4).

Va comunque rilevato che,

anche volendo per ipotesi, ammettere che il rientro non avveniva

settimanalmente, la conclusione non sarebbe quella auspicata dal rappresentante

del ricorrente.

Vista la tipologia del

lavoro svolto (__________), la durata (per 12 anni presso la stessa ditta), con

un contratto di durata indeterminata, che lo occupava per tutto l’anno dal

lunedì al venerdì (cfr. doc. 3; doc. 6/3; doc. 6/7) l’assicurato non può essere

qualificato come falso frontaliere, analogamente a quanto stabilito da questa

Corte nella STCA 38.2015.44 del 18 maggio 2016 e diversamente da quanto deciso

nella STCA 38.2016.15 del 12 luglio 2016 (cfr. consid. 2.5).

In simili condizioni la

decisione su opposizione del 7 settembre 2016 deve essere confermata.

Dispositiv
  1. dichiara e pronuncia Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni Il presidente                                                          Il segretario Daniele Cattaneo                                                 Gianluca Menghetti
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Raccomandata

Incarto n.38.2016.62

dc/sc

Lugano

15 marzo 2017

In nomedella Repubblica e CantoneTicino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 28 settembre 2016 di

RI 1

contro

la decisione su opposizione del 7 settembre 2016 emanata da

Sezione del lavoro,6501 Bellinzona

in materia di assicurazione contro la disoccupazione

ritenuto,in fatto

in diritto

Con giudizio 8C_855/2015 del 29 febbraio 2016 l’Alta Corte ha poi stabilito che un’assicurata, dopo essere stata attiva all’estero in ambito umanitario, si è iscritta in disoccupazione in Svizzera il 2 giugno 2014, non adempiva la condizione della residenza effettiva in Svizzera dal suo annuncio per il collocamento al 22 luglio 2014. Il Tribunale federale ha in particolare sottolineato che, siccome dal 14 giugno al 22 luglio 2014 ha lasciato la Svizzera per raggiungere all’estero il suo compagno ed essere seguita dal suo medico curante fino alla fine della gravidanza, l’assicurata non aveva l’intenzione di creare in Svizzera il centro della sua vita.

In una sentenza pubblicata in DTF 141 V 530 e in SVR 2015 IV Nr. 42 il Tribunale federale si è chinato sulla questione della differenza tra la nozione di domicilio a norma degli art. 13 cpv. 1 LPGA e 23 cpv. 1 prima frase CC e quella di dimora abituale a norma dell’art. 13 cpv. 2 LPGA.

Questa giurisprudenza è poi stata applicata anche in una sentenza 38.2014.15 del 6 ottobre 2014 cresciuta incontestata in giudicato e massimata in RtiD I-2015 Nr. 55 pag. 784, a proposito di un assicurato che aveva quasi sempre lavorato soltanto in Italia e che aveva un'abitazione di sua proprietà in tale Paese, presso il quale ritornava settimanalmente, nonché un appartamento in comproprietà con la moglie, da cui era separato da molti anni, in un'altra località, sempre in Italia a pochi chilometri di distanza, dove vivevano la moglie e i loro due figli.

Applicandol’abituale criterio della probabilità preponderante valido nel settore delle assicurazioni sociali (cfr. STF 9C_316/2013 del 25 febbraio 2014 consid. 5.1.; STF 8C_999/2010 del 15 marzo 2011; STF 8C_911/2010 del 10 marzo 2011 consid. 3.2; STF 8C_909/2010 del 1° marzo 2011; DTF 129 V 177 consid. 3 pag. 181; DTF 126 V 353 consid. 5b pag. 360; DTF 125 V 193 consid. 2 pag. 195),questo Tribunale deve concludere che, a giusta ragione, la CO 1 ha ritenuto che RI 1 ha in Italia il centro delle proprie relazioni di vita.

Il Tribunale federale, con sentenza 8C_592/2015 del 23 novembre 2015, massimata in RtiD II-2016 n. 63 pag. 309, ha respinto il ricorso dell’assicurato, ritenendolo manifestamente infondato, sulla base delle seguenti argomentazioni:

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                          Il segretario

Daniele Cattaneo                                                 Gianluca Menghetti