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38.2015.78

Ricorso al TCA irricevib., poiché al momento dell'emanaz.da parte della Cassa della dec.su opp.(diniego dt a ID x non avere adempiuto il periodo di contribuz.e non poterne essere esonerata)l'ass. non era più domiciliata in Ticino.TCA incompetente ratione loci.Trasm.atti a aut.comp.dell'altro Cantone

Ticino · 2016-03-03 · Italiano TI
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Erwägungen (2 Absätze)

E. 1 dal 31 ottobre 2015 non risulta più essere domiciliata in Ticino. La medesima è in effetti partita dal Ticino con destinazione __________ a partire dalla data menzionata (cfr. sistema informatico relativo alla banca dati MOVPOP che gestisce l’anagrafe del Cantone Ticino).

La ricorrente, pertanto, già al momento dell’emissione della decisione su opposizione impugnata del 18 novembre 2015 non era più domiciliata in Ticino, bensì nel Canton __________.

Competente a trattare la causa che vede l’assicurata opposta alla Cassa è, pertanto, la Corte di giustizia del Canton __________, Camera delle assicurazioni sociali.

Il ricorso in esame si rivela, di conseguenza, irricevibile per mancanza di competenzaratione loci(cfr. STCA 38.2013.68 del 20 febbraio 2014; STCA 38.2010.71 del 8 aprile 2011).

Gli atti vanno trasmessi alla Corte di giustizia del Canton __________, Camera delle assicurazioni sociali per ragione di competenza (cfr. art. 58 cpv. 3 LPGA; consid. 2.2.).

Il termine di ricorso è in ogni caso salvaguardato in virtù dell’art. 39 cpv. 2 LPGA, al quale rinvia l’art. 60 cpv. 2 LPGA concernente il termine di ricorso, che prevede che se la parte si rivolge in tempo utile a un assicuratore incompetente, si considera che il termine è stato rispettato (cfr. STF 9C_794/2014 del 13 marzo 2015 consid. 3.1.).

E. 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (cfr. STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015, in particolare consid. 5.2, 5.3 e 6.1; STF 8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011, consid. 2.1; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre

1999. Vedi pure: STF 9C_807/2014 del 9 settembre 2015; STF 9C_585/2014 dell’8 settembre 2015). 2.2.   Questa Corte deve preliminarmente esaminare la propria competenza ratione loci . La competenza territoriale, così come quella materiale, è in effetti un presupposto processuale che deve essere verificato d’ufficio (DTF 119 V 68 consid. 2a). Nel caso in cui il tribunale delle assicurazioni sociali constati la propria incompetenza, trasmette d’ufficio il ricorso all’autorità competente (cfr. art. 58 cpv. 3 LPGA). 2.3.   Le decisioni possono essere impugnate entro trenta giorni facendo opposizione presso il servizio che le ha notificate (art. 52 LPGA); le decisioni su opposizione e quelle contro cui un’opposizione è esclusa possono essere impugnate mediante ricorso (art. 56 LPGA). L’art. 58 LPGA stabilisce che competente è il tribunale delle assicurazioni del Cantone dove l’assicurato o il terzo è domiciliato nel momento in cui interpone ricorso (cpv. 1). Se l’assicurato o il terzo è domiciliato all’estero, è competente il tribunale delle assicurazioni del Cantone dell’ultimo domicilio o in cui il suo ultimo datore di lavoro aveva domicilio; se non è possibile determinare alcuna di queste località, la competenza spetta al tribunale delle assicurazioni del Cantone in cui ha sede l’organo d’esecuzione (cpv. 2). L’autorità che si considera incompetente trasmette senza indugio il ricorso al competente tribunale delle assicurazioni (cpv. 3). Secondo l’art. 58 cpv. 1 LPGA, quindi, la data decisiva per stabilire la competenza ratione loci del tribunale delle assicurazioni è quella dell’inoltro del ricorso e non quella dell’emanazione della decisione impugnata (cfr. DTF 139 V 170; STF 8C_769/2013 del 12 maggio 2014; STF 8C_466/2011, 8C_565/2011, 8C_832/2011 del 10 maggio 2012 consid. 4.1). 2.4.   L’art. 100 cpv. 3 LADI enuncia, poi, che il Consiglio federale può disciplinare la competenza per territorio del tribunale cantonale delle assicurazioni in deroga all’art. 58 capoversi 1 e 2 LPGA. Giusta l’art. 128 cpv. 1 OADI la competenza del tribunale cantonale delle assicurazioni per giudicare i ricorsi contro le decisioni delle casse è disciplinata in analogia con l’articolo 119 dell’Ordinanza. L’art. 119 OADI, relativo alla competenza locale, prevede che: " 1 La competenza locale del servizio cantonale è determinata:

a. secondo il luogo in cui l’assicurato adempie l’obbligo di controllo, riguardo all’indennità di disoccupazione e al controllo in caso di lavoro ridotto (art. 40 LADI) e perdita di lavoro dovuta ad intemperie (art. 49 LADI);

b. secondo il luogo dell’azienda, riguardo all’indennità per lavoro ridotto;

c. secondo il luogo di lavoro, riguardo all’indennità per intemperie in Svizzera; secondo il luogo dell’azienda, se il luogo di lavoro si trova all’estero;

d. secondo il luogo dell’ufficio d’esecuzione e di fallimento competente, riguardo all’indennità per insolvenza. Se il datore di lavoro non sottostà all’esecuzione forzata in Svizzera, la competenza è determinata secondo il precedente luogo di lavoro dell’assicurato;

e. secondo la sede dell’istituzione richiedente, riguardo ai sussidi per i corsi di riqualificazione e di perfezionamento o per i programmi di occupazione temporanea;

f.  per le persone giusta l’articolo 20 a, secondo il Cantone nel quale la persona in cerca di lavoro deve adempiere le prescrizioni di controllo;

g. secondo il luogo di domicilio dell’assicurato, in tutti gli altri casi. 2 Determinante è il momento in cui è presa la decisione. 3 Competente a decidere su una domanda di condono è il servizio cantonale del Cantone in cui l’assicurato era domiciliato al momento in cui gli è stata notificata la decisione di restituzione. 4 Un servizio, se ha dubbi riguardo alla sua competenza, si accorda con il servizio che potrebbe essere parimenti competente. Se non giungono a un accordo, tali servizi si rivolgono all’ufficio di compensazione; questi designa il servizio competente.” 2.5.   Nel caso in esame, alla luce degli art. 128 cpv. 1 e 119 cpv. 1 lett. g e cpv. 2 OADI, determinante per stabilire la competenza territoriale del tribunale delle assicurazioni è, dunque, il luogo di domicilio dell’assicurata al momento in cui è stata emanata la decisione su opposizione del 18 novembre 2015 impugnata con cui la Cassa le ha negato il diritto all’indennità di disoccupazione in quanto non avrebbe adempiuto il periodo di contribuzione minimo di dodici mesi e non può essere sospesa dal medesimo (cfr. consid. 1.1.). RI 1 dal 31 ottobre 2015 non risulta più essere domiciliata in Ticino. La medesima è in effetti partita dal Ticino con destinazione __________ a partire dalla data menzionata (cfr. sistema informatico relativo alla banca dati MOVPOP che gestisce l’anagrafe del Cantone Ticino). Al riguardo va rilevato che l’assicurata nel ricorso datato 18 novembre 2015 e spedito il 18 dicembre 2015 (cfr. doc. I + busta d’invio), come pure negli allegati seguenti inviati al TCA (cfr. doc. III; VII), ha indicato quale proprio indirizzo “ B__________, ora __________” (cfr. doc. I). La ricorrente, pertanto, già al momento dell’emissione della decisione su opposizione impugnata del 18 novembre 2015 non era più domiciliata in Ticino, bensì nel Canton __________. Competente a trattare la causa che vede l’assicurata opposta alla Cassa è, pertanto, la Corte di giustizia del Canton __________, Camera delle assicurazioni sociali. Il ricorso in esame si rivela, di conseguenza, irricevibile per mancanza di competenza ratione loci (cfr. STCA 38.2013.68 del 20 febbraio 2014; STCA 38.2010.71 del 8 aprile 2011). Gli atti vanno trasmessi alla Corte di giustizia del Canton __________, Camera delle assicurazioni sociali per ragione di competenza (cfr. art. 58 cpv. 3 LPGA; consid. 2.2.). Il termine di ricorso è in ogni caso salvaguardato in virtù dell’art. 39 cpv. 2 LPGA, al quale rinvia l’art. 60 cpv. 2 LPGA concernente il termine di ricorso, che prevede che se la parte si rivolge in tempo utile a un assicuratore incompetente, si considera che il termine è stato rispettato (cfr. STF 9C_794/2014 del 13 marzo 2015 consid. 3.1.).

Dispositiv
  1. dichiara e pronuncia Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni Il presidente                                                          Il segretario Daniele Cattaneo                                                 Gianluca Menghetti
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Incarto n.38.2015.78

rs

Lugano

3 marzo 2016

In nomedella Repubblica e CantoneTicino

Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Daniele Cattaneo

con redattrice:

Raffaella Sartoris Vacchini, vicecancelliera

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 18 dicembre 2015 di

RI 1

contro

la decisione su opposizione del 18 novembre 2015 emanata da

Cassa CO 1

in materia di assicurazione contro la disoccupazione

ritenuto,in fatto

in diritto

2.3.   Le decisioni possono essere impugnate entro trenta giorni facendo opposizione presso il servizio che le ha notificate (art. 52 LPGA); le decisioni su opposizione e quelle contro cui un’opposizione è esclusa possono essere impugnate mediante ricorso (art. 56 LPGA).

L’art. 58 LPGA stabilisce che competente è il tribunale delle assicurazioni del Cantone dove l’assicurato o il terzo è domiciliato nel momento in cui interpone ricorso (cpv. 1). Se l’assicurato o il terzo è domiciliato all’estero, è competente il tribunale delle assicurazioni del Cantone dell’ultimo domicilio o in cui il suo ultimo datore di lavoro aveva domicilio; se non è possibile determinare alcuna di queste località, la competenza spetta al tribunale delle assicurazioni del Cantone in cui ha sede l’organo d’esecuzione (cpv. 2). L’autorità che si considera incompetente trasmette senza indugio il ricorso al competente tribunale delle assicurazioni (cpv. 3).

Secondo l’art. 58 cpv. 1 LPGA, quindi, la data decisiva per stabilire la competenzaratione locidel tribunale delle assicurazioni è quella dell’inoltro del ricorso e non quella dell’emanazione della decisione impugnata (cfr. DTF 139 V 170; STF 8C_769/2013 del 12 maggio 2014; STF8C_466/2011, 8C_565/2011, 8C_832/2011 del 10 maggio 2012 consid. 4.1).

2.4.   L’art. 100 cpv. 3 LADI enuncia, poi, che il Consiglio federale può disciplinare la competenza per territorio del tribunale cantonale delle assicurazioni in deroga all’art. 58 capoversi 1 e 2 LPGA.

Giusta l’art. 128 cpv. 1 OADI la competenza del tribunale cantonale delle assicurazioni per giudicare i ricorsi contro le decisioni delle casse è disciplinata in analogia con l’articolo 119 dell’Ordinanza.

L’art. 119 OADI, relativo alla competenza locale, prevede che:

"1La competenza locale del servizio cantonale è determinata:

a. secondo il luogo in cui l’assicurato adempie l’obbligo di controllo, riguardo all’indennità di disoccupazione e al controllo in caso di lavoro ridotto (art. 40 LADI) e perdita di lavoro dovuta ad intemperie (art. 49 LADI);

b. secondo il luogo dell’azienda, riguardo all’indennità per lavoro ridotto;

c. secondo il luogo di lavoro, riguardo all’indennità per intemperie in Svizzera; secondo il luogo dell’azienda, se il luogo di lavoro si trova all’estero;

d. secondo il luogo dell’ufficio d’esecuzione e di fallimento competente, riguardo all’indennità per insolvenza. Se il datore di lavoro non sottostà all’esecuzione forzata in Svizzera, la competenza è determinata secondo il precedente luogo di lavoro dell’assicurato;

e. secondo la sede dell’istituzione richiedente, riguardo ai sussidi per i corsi di riqualificazione e di perfezionamento o per i programmi di occupazione temporanea;

f.  per le persone giusta l’articolo 20a, secondo il Cantone nel quale la persona in cerca di lavoro deve adempiere le prescrizioni di controllo;

g. secondo il luogo di domicilio dell’assicurato, in tutti gli altri casi.

2Determinante è il momento in cui è presa la decisione.

3Competente a decidere su una domanda di condono è il servizio cantonale del Cantone in cui l’assicurato era domiciliato al momento in cui gli è stata notificata la decisione di restituzione.

4Un servizio, se ha dubbi riguardo alla sua competenza, si accorda con il servizio che potrebbe essere parimenti competente. Se non giungono a un accordo, tali servizi si rivolgono all’ufficio di compensazione; questi designa il servizio competente.”

2.5.   Nel caso in esame, alla luce degli art. 128 cpv. 1 e 119 cpv. 1 lett. g e cpv. 2 OADI, determinante per stabilire la competenza territoriale del tribunale delle assicurazioni è, dunque, il luogo di domicilio dell’assicurata al momento in cui è stata emanata la decisione su opposizione del 18 novembre 2015 impugnata con cui la Cassa le ha negato il diritto all’indennità di disoccupazione in quanto non avrebbe adempiuto il periodo di contribuzione minimo di dodici mesi e non può essere sospesa dal medesimo (cfr. consid. 1.1.).

RI 1 dal 31 ottobre 2015 non risulta più essere domiciliata in Ticino. La medesima è in effetti partita dal Ticino con destinazione __________ a partire dalla data menzionata (cfr. sistema informatico relativo alla banca dati MOVPOP che gestisce l’anagrafe del Cantone Ticino).

La ricorrente, pertanto, già al momento dell’emissione della decisione su opposizione impugnata del 18 novembre 2015 non era più domiciliata in Ticino, bensì nel Canton __________.

Competente a trattare la causa che vede l’assicurata opposta alla Cassa è, pertanto, la Corte di giustizia del Canton __________, Camera delle assicurazioni sociali.

Il ricorso in esame si rivela, di conseguenza, irricevibile per mancanza di competenzaratione loci(cfr. STCA 38.2013.68 del 20 febbraio 2014; STCA 38.2010.71 del 8 aprile 2011).

Gli atti vanno trasmessi alla Corte di giustizia del Canton __________, Camera delle assicurazioni sociali per ragione di competenza (cfr. art. 58 cpv. 3 LPGA; consid. 2.2.).

Il termine di ricorso è in ogni caso salvaguardato in virtù dell’art. 39 cpv. 2 LPGA, al quale rinvia l’art. 60 cpv. 2 LPGA concernente il termine di ricorso, che prevede che se la parte si rivolge in tempo utile a un assicuratore incompetente, si considera che il termine è stato rispettato (cfr. STF 9C_794/2014 del 13 marzo 2015 consid. 3.1.).

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                          Il segretario

Daniele Cattaneo                                                 Gianluca Menghetti