Opposizione contro l'assegnazione di un Programma d'occupazione temporanea(POT) è irricevibile. Possibile contestazione solo per rimborso spese. Per il resto un'opposizione può essere interposta soltanto contro l'eventuale sanzione per la mancata partecipazione al POT. Ric.respinto
Erwägungen (1 Absätze)
E. 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (cfr. STF 8C_452/2011 del
12 marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF 9C_211/ 2010 del 18
febbraio 2011; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del
21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18
febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio
2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190
seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).
Nel merito
2.2. In virtù dell’art. 17 cpv. 3
LADI, l’assicurato è tenuto ad accettare un’occupazione adeguata propostagli.
E’ obbligato, su istruzione dell’ufficio del lavoro competente, a:
a. partecipare
a provvedimenti inerenti al mercato del lavoro atti a migliorare la sua
idoneità al collocamento;
b. partecipare
a colloqui di consulenza e sedute informative nonché a consultazioni
conformemente al capoverso 5, e
c. fornire i documenti
necessari per valutare l’idoneità al collocamento o l’adeguatezza di
un’occupazione.
Secondo l’art. 85 cpv. 1
lett. c LADI i servizi cantonali decidono sull’adeguatezza di un’occupazione,
assegnano agli assicurati un’occupazione adeguata e impartiscono loro
istruzioni giusta l’articolo 17 cpv. 3.
L’art. 85b cpv. 1 LADI
stabilisce ancora che i Cantoni istituiscono uffici regionali di collocamento a
cui affidano segnatamente compiti del servizio cantonale.
2.3. Secondo l'art. 30 cpv. 1
lett. d LADI l'assicurato è sospeso dal diritto all'indennità "se non
osserva le prescrizioni di controllo o le istruzioni del servizio competente, segnatamente
non accetta un’occupazione adeguata oppure non si è sottoposto a un
provvedimento inerente al mercato del lavoro o ne ha interrotto l’attuazione
oppure con il suo comportamento ne ha compromesso o reso impossibile
l’esecuzione o lo scopo".
Il 1° luglio 2003 è entrata in vigore la terza
revisione della LADI del 22 marzo 2002, accettata dal popolo il 24 novembre
2002 (cfr. FF N. 14 del 9 aprile 2002 pag. 2502 segg.; RU N. 24 del 24 giugno
2003 pag. 1728 segg.).
Questa
revisione della LADI non ha sostanzialmente modificato i provvedimenti inerenti
al mercato del lavoro, che peraltro erano già stati estesi con la seconda
revisione della legge del 1995.
Si tratta infatti di uno
strumento dimostratosi valido e pertanto è stato mantenuto, anche se
leggermente migliorato (cfr. Messaggio concernente la revisione della legge
sull'assicurazione contro la disoccupazione del 28.2.2001, p.to 1.1.2., in FF
2001 pag. 1972).
In particolare è stata
rivista la sistematica degli articoli relativi ai provvedimenti inerenti al
mercato del lavoro.
Al riguardo il TFA, in una
sentenza pubblicata in DTF 131 V 286 si è così espresso:
"
(...)
2.1
Nell'ambito della terza revisione della legge, i
Capitoli 6 e 7 del Titolo terzo della LADI (art. 59-75) sono stati sottoposti a
una riorganizzazione sistematica e, parzialmente, anche redazionale (cfr. la sentenza
del 24 dicembre 2004 in re B., C 77/04, consid. 3.2). II Messaggio 28 febbraio
2001 del Consiglio federale concernente la revisione della legge
sull'assicurazione contro la disoccupazione non prevedeva modifiche sostanziali
fondamentali (FF 2001 1967 segg.; cfr, pure la sentenza citata del 24 dicembre 2004 in re B., consid. 3.2). La riforma si proponeva in particolare di innalzare il periodo
contributivo, di ridurre la durata massima di riscossione dell'indennità di
disoccupazione come pure di conseguire, grazie a una migliore efficienza degli uffici
regionali di collocamento e ai provvedimenti inerenti al mercato del lavoro,
dei risparmi da contrapporre ai maggiori on derivanti dagli Accordi bilaterali
(Accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la
Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione
delle persone [sentenza citata del 24 dicembre 2004 in re B., consid. 3.4])."
Anche la
quarta revisione della LADI del 19 marzo 2011, in vigore dal 1° aprile 2011, non ha apportato sostanziali modifiche ai provvedimenti inerenti
al mercato del lavoro
La giurisprudenza relativa
ai provvedimenti inerenti al mercato del lavoro, sviluppata prima della terza
revisione della LADI, resta dunque sempre applicabile (cfr. DLA 2005 pag. 280
seg.).
2.4. Il Tribunale federale delle
assicurazioni (TFA; dal 1° gennaio 2007 Tribunale federale: TF), in una
decisione del 10 settembre 1997, pubblicata in SVR 1998 ALV Nr. 12, pag. 37, ha stabilito che qualora la precedente istanza sia ingiustamente entrata nel merito di un rimedio
giuridico, il Tribunale federale delle assicurazioni annulla la decisione di
tale istanza ed accerta che non si può entrare nel merito del rimedio giuridico
in mancanza di un presupposto processuale.
Se un ufficio del lavoro
pronuncia la sospensione del diritto alle indennità poiché l’assicurato ha
disatteso le istruzioni del competente ufficio del lavoro di frequentare un
corso di perfezionamento, nell’ambito dell’esame della decisione in merito ai
giorni di sospensione va esaminata pure la questione di sapere se le istruzioni
furono date a ragione. Se però le istruzioni dell’ufficio del lavoro vengono
esaminate a titolo preliminare in questo procedimento, non vi è interesse degno
di protezione a che le istruzioni volte a frequentare un corso di
perfezionamento possano essere impugnate a titolo indipendente.
Nel caso di specie si
trattava di statuire su una decisione di un Tribunale cantonale che era entrato
nel merito di un ricorso, inoltrato da un assicurato, contro una decisione che
lo obbligava a frequentare un corso.
Il Tribunale cantonale era
entrato nel merito ritenendo che altrimenti non si sarebbe mai potuto stabilire
se, in casi analoghi, l’obbligo di frequentare il corso fosse o meno
giustificato.
In quell’occasione il TFA
ha concluso che, a torto, l’autorità cantonale era entrata nel merito della
vertenza e, in particolare, ha rilevato che:
"
(...) Dieser Auffassung des kantonalen Gerichts kann nicht gefolgt
werden. In der Verfügung vom 30. September 1996 wurde der Beschwerdeführer
richtigerweise darauf hingewiesen, dass das Nichtbefolgen von Weisungen des
Arbeitsamtes gemäss Art. 30 Abs. 1 lit. d AVIG i.V.m. Art. 45 Abs. 2 AVIV
Kürzungen der Arbeitslosen-entschädigung in Form von Einstelltagen zur Folge
habe. Die angeführten Gesetzbestimmungen gelangen zur Anwendung, wenn ein
Versicherter entgegen der Weisung des Arbeitsamtes eine zumutbare Arbeit nicht
annimmt. In beiden Fällen (Missachtung der Weisung, einen Kurs zu besuchen und
Missachtung eine zumutbare Arbeit anzunehmen), hat die kantonale Amtstelle die
Einstellung in der Bezugsberechtigung zu verfügen (Art 30 Abs. 2 AVIG). Gegen
solche Verfügungen steht dem Versicherten nach Art. 100 AVIG der Beschwerdeweg
offen. Im Rahmen eines Anfechtungsverfahrens, welches im Anschluss an den
Erlass einer Einstellungsverfügung wegen Nichtannahme einer zumutbaren
zugewiesenen Arbeit angestrengt wird, ist jeweils zu prüfen, ob die
entsprechende Weisung des Arbeitsamtes rechtmässig, ob also namentlich die
zugewiesene Arbeit zumutbar war. Gleiches gilt für Fälle wie den vorliegenden:
Verfügt die kantonale Amtstelle eine Einstellung in der Bezugsberechtigung,
weil der Versicherte die Weisung des zuständigen Arbeitsamtes, einen
Weiterbildungskurs zu besuchen, missachtet hat, ist im Rahmen der Überprüfung
der Verfügung über die Einstelltage insbesondere auch zu prüfen, ob die
fragliche Weisung zu Recht ergangen ist. Es verhält sich demzufolge nicht so,
dass im Falle des Nichteintretens auf die Beschwerde vom 3. Oktober 1996 nie
ein Gerichtsentscheid zur Frage der Rechtmässigkeit der Weisung des KIGA vom
30. September 1996 hätte ergehen können. Das kantonale Gericht ist unter diesen
Umständen zu Unrecht auf die Beschwerde eingetreten."
(cfr. SVR 1998 ALV Nr. 12, consid. 3. d), pag. 38)
Questa giurisprudenza è
stata confermata in un’altra sentenza, pubblicata in DLA 2004 pag. 282 seg.,
nella quale l'Alta Corte ha ribadito che un assicurato tenuto a seguire un
corso di perfezionamento o a partecipare a un programma di occupazione
temporanea non ha alcun interesse legittimo a contestare la relativa decisione
di assegnazione. Se, ingiustificatamente, egli non si conforma a questa
decisione, il suo diritto all'indennità viene sospeso. Soltanto dopo che egli
avrà interposto ricorso contro la decisione di sospensione, il Tribunale
verificherà, a titolo pregiudiziale, se l'assegnazione al corso o al programma
di occupazione temporanea sia stata pronunciata a giusta ragione.
Al riguardo cfr. pure STFA
C 221/03 del 18 dicembre 2003.
2.5. Nell’evenienza concreta, alla
luce della giurisprudenza federale qui sopra riprodotta (cfr. consid. 2.4.), il
TCA deve concludere che, a ragione, l’amministrazione non è entrata nel merito
dell’opposizione inoltrata dall’assicurata contro la decisione con la quale le
è stato assegnato un provvedimento inerente al mercato del lavoro.
Un’opposizione può,
infatti, essere interposta soltanto contro un'eventuale sanzione inflitta a
seguito della mancata partecipazione al corso.
Un assicurato può, invece,
contestare le prestazioni fornitegli durante la frequentazione della misura
inerente al mercato del lavoro, alla quale accetta comunque di partecipare
(cfr. STFA del 6 dicembre 1999, nella causa M.M.; STCA 38.2011.72 del 30
novembre 2011).
L'URC di __________ nella
sua decisione del 30 dicembre 2014 ha del resto precisamente indicato che:
"Contro la presente decisione è possibile inoltrare opposizione scritta,
ma solamente per le eventuali disposizioni riguardanti il riconoscimento del
rimborso delle spese di viaggio, vitto, alloggio e materiale didattico"
(cfr. consid. 1.1; doc. A3).
Di conseguenza la
decisione su opposizione del 5 febbraio 2015 deve essere confermata.
Dispositiv
- dichiara e pronuncia Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni Il presidente Il segretario Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Tessin Tribunale cantonale delle assicurazioni 02.06.2015 38.2015.18 Tessin Tribunale cantonale delle assicurazioni 02.06.2015 38.2015.18 Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 02.06.2015 38.2015.18
Opposizione contro l'assegnazione di un Programma d'occupazione temporanea(POT) è irricevibile. Possibile contestazione solo per rimborso spese. Per il resto un'opposizione può essere interposta soltanto contro l'eventuale sanzione per la mancata partecipazione al POT. Ric.respinto
Raccomandata Incarto n. 38.2015.18 rs Lugano 2 giugno 2015 In nome della Repubblica e Cantone Ticino Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni Giudice Daniele Cattaneo con redattrice: Raffaella Sartoris Vacchini, vicecancelliera segretario: Gianluca Menghetti statuendo sul ricorso del 25 febbraio 2015 di RI 1 contro la decisione su opposizione del 5 febbraio 2015 emanata da Ufficio regionale di collocamento, ___________ in materia di assicurazione contro la disoccupazione ritenuto, in fatto 1.1. In data 30 dicembre 2014 l'Ufficio regionale di collocamento di __________ (in seguito : URC) ha assegnato a RI 1 un programma d’occupazione temporanea (POT) presso __________ nel periodo dal 12 gennaio al 15 maggio 2015. L’amministrazione ha così indicato i rimedi giuridici : " Contro la presente decisione è possibile inoltrare opposizione scritta, ma solamente per le eventuali disposizioni riguardanti il riconoscimento del rimborso delle spese di viaggio, vitto, alloggio e materiale didattico, entro 30 giorni dalla notifica a: Ufficio regionale di collocamento, __________ " (Doc. A3) 1.2. Il 23 gennaio 2015 l’assicurata si è opposta all’ordine di frequentare il programma d’occupazione temporanea in questione (cfr. doc. A2). Il 5 febbraio 2015 l’amministrazione ha dichiarato l’opposizione irricevibile (cfr. doc. A1). 1.3. Contro la decisione su opposizione l’assicurata ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA nel quale ha chiesto di non applicarle la decisione emessa dall’URC il 30 dicembre 2014. L’insorgente ha contestato la mancata entrata nel merito del suo ricorso da parte dell’amministrazione, rilevando che nel provvedimento del 30 dicembre 2014 è stato indicato che contro il medesimo era possibile interporre ricorso all’URC stesso (cfr. doc. I). 1.4. Nella sua risposta del 10 marzo 2015 l’URC ha proposto di confermare la decisione su opposizione del 5 febbraio 2015, osservando: " (…) Come chiaramente indicato a pagina 3 della decisione di partecipazione al Programma di occupazione temporanea, nel paragrafo dedicato ai rimedi giuridici (allegato 50) “Contro la presente decisione è possibile inoltrare opposizione scritta, ma solamente per le eventuali disposizioni riguardanti il riconoscimento del rimborso delle spese di viaggio, vitto, alloggio e materiale didattico, entro 30 giorni dalla notifica”, mentre la decisione in sé non può essere impugnata. Può semmai essere impugnata l’eventuale decisione di sospensione che dovesse scaturire dal rifiuto di partecipare alla misura. (…)." (Doc. III) in diritto In ordine 2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (cfr. STF 8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999). Nel merito 2.2. In virtù dell’art. 17 cpv. 3 LADI, l’assicurato è tenuto ad accettare un’occupazione adeguata propostagli. E’ obbligato, su istruzione dell’ufficio del lavoro competente, a:
a. partecipare a provvedimenti inerenti al mercato del lavoro atti a migliorare la sua idoneità al collocamento;
b. partecipare a colloqui di consulenza e sedute informative nonché a consultazioni conformemente al capoverso 5, e
c. fornire i documenti necessari per valutare l’idoneità al collocamento o l’adeguatezza di un’occupazione. Secondo l’art. 85 cpv. 1 lett. c LADI i servizi cantonali decidono sull’adeguatezza di un’occupazione, assegnano agli assicurati un’occupazione adeguata e impartiscono loro istruzioni giusta l’articolo 17 cpv. 3. L’art. 85b cpv. 1 LADI stabilisce ancora che i Cantoni istituiscono uffici regionali di collocamento a cui affidano segnatamente compiti del servizio cantonale. 2.3. Secondo l'art. 30 cpv. 1 lett. d LADI l'assicurato è sospeso dal diritto all'indennità "se non osserva le prescrizioni di controllo o le istruzioni del servizio competente, segnatamente non accetta un’occupazione adeguata oppure non si è sottoposto a un provvedimento inerente al mercato del lavoro o ne ha interrotto l’attuazione oppure con il suo comportamento ne ha compromesso o reso impossibile l’esecuzione o lo scopo". Il 1° luglio 2003 è entrata in vigore la terza revisione della LADI del 22 marzo 2002, accettata dal popolo il 24 novembre 2002 (cfr. FF N. 14 del 9 aprile 2002 pag. 2502 segg.; RU N. 24 del 24 giugno 2003 pag. 1728 segg.). Questa revisione della LADI non ha sostanzialmente modificato i provvedimenti inerenti al mercato del lavoro, che peraltro erano già stati estesi con la seconda revisione della legge del 1995. Si tratta infatti di uno strumento dimostratosi valido e pertanto è stato mantenuto, anche se leggermente migliorato (cfr. Messaggio concernente la revisione della legge sull'assicurazione contro la disoccupazione del 28.2.2001, p.to 1.1.2., in FF 2001 pag. 1972). In particolare è stata rivista la sistematica degli articoli relativi ai provvedimenti inerenti al mercato del lavoro. Al riguardo il TFA, in una sentenza pubblicata in DTF 131 V 286 si è così espresso: " (...) 2.1 Nell'ambito della terza revisione della legge, i Capitoli 6 e 7 del Titolo terzo della LADI (art. 59-75) sono stati sottoposti a una riorganizzazione sistematica e, parzialmente, anche redazionale (cfr. la sentenza del 24 dicembre 2004 in re B., C 77/04, consid. 3.2). II Messaggio 28 febbraio 2001 del Consiglio federale concernente la revisione della legge sull'assicurazione contro la disoccupazione non prevedeva modifiche sostanziali fondamentali (FF 2001 1967 segg.; cfr, pure la sentenza citata del 24 dicembre 2004 in re B., consid. 3.2). La riforma si proponeva in particolare di innalzare il periodo contributivo, di ridurre la durata massima di riscossione dell'indennità di disoccupazione come pure di conseguire, grazie a una migliore efficienza degli uffici regionali di collocamento e ai provvedimenti inerenti al mercato del lavoro, dei risparmi da contrapporre ai maggiori on derivanti dagli Accordi bilaterali (Accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone [sentenza citata del 24 dicembre 2004 in re B., consid. 3.4])." Anche la quarta revisione della LADI del 19 marzo 2011, in vigore dal 1° aprile 2011, non ha apportato sostanziali modifiche ai provvedimenti inerenti al mercato del lavoro La giurisprudenza relativa ai provvedimenti inerenti al mercato del lavoro, sviluppata prima della terza revisione della LADI, resta dunque sempre applicabile (cfr. DLA 2005 pag. 280 seg.). 2.4. Il Tribunale federale delle assicurazioni (TFA; dal 1° gennaio 2007 Tribunale federale: TF), in una decisione del 10 settembre 1997, pubblicata in SVR 1998 ALV Nr. 12, pag. 37, ha stabilito che qualora la precedente istanza sia ingiustamente entrata nel merito di un rimedio giuridico, il Tribunale federale delle assicurazioni annulla la decisione di tale istanza ed accerta che non si può entrare nel merito del rimedio giuridico in mancanza di un presupposto processuale. Se un ufficio del lavoro pronuncia la sospensione del diritto alle indennità poiché l’assicurato ha disatteso le istruzioni del competente ufficio del lavoro di frequentare un corso di perfezionamento, nell’ambito dell’esame della decisione in merito ai giorni di sospensione va esaminata pure la questione di sapere se le istruzioni furono date a ragione. Se però le istruzioni dell’ufficio del lavoro vengono esaminate a titolo preliminare in questo procedimento, non vi è interesse degno di protezione a che le istruzioni volte a frequentare un corso di perfezionamento possano essere impugnate a titolo indipendente. Nel caso di specie si trattava di statuire su una decisione di un Tribunale cantonale che era entrato nel merito di un ricorso, inoltrato da un assicurato, contro una decisione che lo obbligava a frequentare un corso. Il Tribunale cantonale era entrato nel merito ritenendo che altrimenti non si sarebbe mai potuto stabilire se, in casi analoghi, l’obbligo di frequentare il corso fosse o meno giustificato. In quell’occasione il TFA ha concluso che, a torto, l’autorità cantonale era entrata nel merito della vertenza e, in particolare, ha rilevato che: " (...) Dieser Auffassung des kantonalen Gerichts kann nicht gefolgt werden. In der Verfügung vom 30. September 1996 wurde der Beschwerdeführer richtigerweise darauf hingewiesen, dass das Nichtbefolgen von Weisungen des Arbeitsamtes gemäss Art. 30 Abs. 1 lit. d AVIG i.V.m. Art. 45 Abs. 2 AVIV Kürzungen der Arbeitslosen-entschädigung in Form von Einstelltagen zur Folge habe. Die angeführten Gesetzbestimmungen gelangen zur Anwendung, wenn ein Versicherter entgegen der Weisung des Arbeitsamtes eine zumutbare Arbeit nicht annimmt. In beiden Fällen (Missachtung der Weisung, einen Kurs zu besuchen und Missachtung eine zumutbare Arbeit anzunehmen), hat die kantonale Amtstelle die Einstellung in der Bezugsberechtigung zu verfügen (Art 30 Abs. 2 AVIG). Gegen solche Verfügungen steht dem Versicherten nach Art. 100 AVIG der Beschwerdeweg offen. Im Rahmen eines Anfechtungsverfahrens, welches im Anschluss an den Erlass einer Einstellungsverfügung wegen Nichtannahme einer zumutbaren zugewiesenen Arbeit angestrengt wird, ist jeweils zu prüfen, ob die entsprechende Weisung des Arbeitsamtes rechtmässig, ob also namentlich die zugewiesene Arbeit zumutbar war. Gleiches gilt für Fälle wie den vorliegenden: Verfügt die kantonale Amtstelle eine Einstellung in der Bezugsberechtigung, weil der Versicherte die Weisung des zuständigen Arbeitsamtes, einen Weiterbildungskurs zu besuchen, missachtet hat, ist im Rahmen der Überprüfung der Verfügung über die Einstelltage insbesondere auch zu prüfen, ob die fragliche Weisung zu Recht ergangen ist. Es verhält sich demzufolge nicht so, dass im Falle des Nichteintretens auf die Beschwerde vom 3. Oktober 1996 nie ein Gerichtsentscheid zur Frage der Rechtmässigkeit der Weisung des KIGA vom
30. September 1996 hätte ergehen können. Das kantonale Gericht ist unter diesen Umständen zu Unrecht auf die Beschwerde eingetreten." (cfr. SVR 1998 ALV Nr. 12, consid. 3. d), pag. 38) Questa giurisprudenza è stata confermata in un’altra sentenza, pubblicata in DLA 2004 pag. 282 seg., nella quale l'Alta Corte ha ribadito che un assicurato tenuto a seguire un corso di perfezionamento o a partecipare a un programma di occupazione temporanea non ha alcun interesse legittimo a contestare la relativa decisione di assegnazione. Se, ingiustificatamente, egli non si conforma a questa decisione, il suo diritto all'indennità viene sospeso. Soltanto dopo che egli avrà interposto ricorso contro la decisione di sospensione, il Tribunale verificherà, a titolo pregiudiziale, se l'assegnazione al corso o al programma di occupazione temporanea sia stata pronunciata a giusta ragione. Al riguardo cfr. pure STFA C 221/03 del 18 dicembre 2003. 2.5. Nell’evenienza concreta, alla luce della giurisprudenza federale qui sopra riprodotta (cfr. consid. 2.4.), il TCA deve concludere che, a ragione, l’amministrazione non è entrata nel merito dell’opposizione inoltrata dall’assicurata contro la decisione con la quale le è stato assegnato un provvedimento inerente al mercato del lavoro. Un’opposizione può, infatti, essere interposta soltanto contro un'eventuale sanzione inflitta a seguito della mancata partecipazione al corso. Un assicurato può, invece, contestare le prestazioni fornitegli durante la frequentazione della misura inerente al mercato del lavoro, alla quale accetta comunque di partecipare (cfr. STFA del 6 dicembre 1999, nella causa M.M.; STCA 38.2011.72 del 30 novembre 2011). L'URC di __________ nella sua decisione del 30 dicembre 2014 ha del resto precisamente indicato che: "Contro la presente decisione è possibile inoltrare opposizione scritta, ma solamente per le eventuali disposizioni riguardanti il riconoscimento del rimborso delle spese di viaggio, vitto, alloggio e materiale didattico" (cfr. consid. 1.1; doc. A3). Di conseguenza la decisione su opposizione del 5 febbraio 2015 deve essere confermata. Per questi motivi dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto .
2. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione. L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta. Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni Il presidente Il segretario Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti