Erwägungen (1 Absätze)
E. 12 LADI precisa che "in deroga all'articolo 13 LPGA, gli stranieri senza permesso di domicilio sono considerati residenti in Svizzera, fintanto che vi dimorano in virtù di un permesso di dimora per l'esercizio di un'attività lucrativa o in virtù di un permesso stagionale".
In una sentenza del 20 settembre 1989, pubblicata parzialmente in DTF 115 V 448 e riprodotta integralmente da Cattaneo (cfr."Les mesures préventives et de réadaptation de l'assurance-chômage", Ed.Helbing & Lichtenhahn, Basilea e Francoforte sul Meno 1992, pag. 422-424), il TFA (dal 1° gennaio 2007: Tribunale federale) ha stabilito che determinante, nel contesto dell'art. 8 cpv. 1 lett. c LADI, non è l'esistenza di un domicilio civile in Svizzera bensì la residenza effettiva (cfr. DTF 115 V 448-449).
Così, nel caso che era chiamata a giudicare, la nostra Massima istanza giudiziaria ha stabilito che un cittadino svizzero che aveva affittato un appartamento in Francia, ma risiedeva a Ginevra, adempiva il presupposto dell'art. 8 cpv. 1 lett. c LADI (cfr. D. Cattaneo, op. cit., p. 424, no 685).
In un'altra sentenza del 6 settembre 1999, pubblicata in DTF 125 V 465 il TFA ha stabilito che la giurisprudenza sviluppata a proposito all'art. 8 cpv. 1 lett. c LADI non viola l'art. 20 lett. a della Convenzione n. 168 dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) concernente la promozione dell'impiego e la protezione contro la disoccupazione del 21 giugno 1988 (RS 0.822.726.8; RU 1991 1914; in vigore per la Svizzera dal 17 ottobre 1991).
LAlta Corte ha pure ribadito la validità della propria giurisprudenza che subordina il diritto all'indennità di disoccupazione alla residenza effettiva in Svizzera, così come all'intenzione di conservarla durante un certo periodo e di farne, durante questo tempo, il centro delle proprie relazioni personali:
"( )
Orbene non si vede come la suddetta giurisprudenza relativa all'art. 8 cpv. 1 lett. c LADI esigente una presenza qualificata nel nostro Paese possaessere contraria alla Convenzione. In effetti, solo restando a diretto contatto con il mondo del lavoro nel quale intende essere reinserito il disoccupato può dar prova di un serio e costante impegno nella ricerca di un lavoro. Inoltre la presenza effettiva garantisce alle autorità competenti la possibilità di verificare l'idoneità al collocamento e di controllare la disoccupazione. Ridurre tale presenza a qualche ora al giorno, come richiesto dal ricorrente, equivarrebbe a non far obbligo agli interessati di mettersi nella situazione di concretamente poter reperire un impiego. Con un simile sistema verrebbe garantita solo l'indennizzazione degli assicurati, mentre sarebbe disatteso l'altro intento contenuto nella Convenzione, quello della promozione del pieno impiego, intento che può essere concretizzato solo con un disciplinamento che favorisca la ricerca di un'occupazione. La giurisprudenza di questa Corte che subordina il diritto all'indennità di disoccupazione, oltre che alla residenza effettiva in Svizzera, anche all'intenzione di conservarla durante un certo periodo e di farne - durante questo tempo - il centro delle proprie relazioni personali non è quindi in contrasto con il diritto convenzionale, questo a prescindere dal fatto che ciò non esclude necessariamente per l'interessato la possibilità di avere il domicilio all'estero presso la propria famiglia. ( )
In quelloccasione, il TFA, accogliendo il ricorso e rinviando gli atti all'amministrazione cantonale, ha poi concluso che:
"( )
Nella fattispecie si pone la questione di sapere se C. fosse nel periodo determinante effettivamente residente nel nostro Paese, ossia presente sul mercato del lavoro svizzero.
Orbene, per attestare la sua effettiva residenza in Svizzera il ricorrente rileva in particolare di avere avuto a disposizione una camera presso il "Personalhaus" dell'ex-datore di lavoro. A comprova di quanto affermato esibisce una dichiarazione 18 dicembre 1996 di quest'ultimo, da cui si evince che l'interessato, quale dipendente della ditta L. SA, abitava durante tutto l'anno nel "Personalhaus". Per contro, nulla si rileva per quanto concerne il periodo dopo il licenziamento.
In effetti, nell'incarto manca qualsivoglia documento attestante una costante presenza sul mercato del lavoro svizzero per consentire al giudice di statuire. Si rende pertanto necessario un complemento d'istruttoria. ( )" (cfr. DTF 125 V 465, consid. 6, pag. 469-470)
In una sentenza 8C_777/2010 del 20 giugno 2011, pubblicata in DLA 2012 Nr. 1 pag. 71, il Tribunale federale ha concluso che un assicurato non aveva la residenza in Svizzera, rilevando:
"( )
3.
3.1 Le droit à l'indemnité de chômage suppose, selon l'art. 8 al. 1 let. c LACI, la résidence effective en Suisse, ainsi que l'intention de conserver cette résidence pendant un certain temps et d'en faire, durant cette période, le centre de ses relations personnelles (ATF 133 V 169consid. 3 p. 172;125 V 465consid. 2a p. 466;115 V 448consid. 1b p. 449). ( )
3.3 ( ) Il convient donc, préalablement, de trancher le point de savoir si l'intimé remplissait ou non la condition prévue par l'art. 8 al. 1 let. c LACI.
A ce propos, il y a lieu de constater que l'intimé, même s'il logeait une partie de la semaine en Suisse, comme il l'affirme, résidait tout de même la plupart du temps en France, où il avait loué successivement plusieurs appartements à partir de l'année 2000. Il a vécu sans discontinuer en France voisine avec ses trois enfants, dont il avait la garde et sur lesquels il exerçait l'autorité parentale. Les trois enfants y étaient régulièrement scolarisés (cf. sur l'importance dans ce contexte du rôle de l'établissement de la famille, arrêt 4C.4/2005 du 16 juin 2005 consid. 4.1 publié in : SJ 2005 I p. 501). Par ailleurs, l'intimé bénéficiait en France de diverses prestations sociales (revenu minimum d'insertion, allocation de soutien familial, aide au logement), ce qui supposait nécessairement une résidence dans ce pays. Il disposait certes d'un pied-à-terre à Genève dans lequel toutefois, en raison de ses dimensions modestes, il ne pouvait visiblement pas accueillir sa famille. A un contrôleur de la CAF qui s'était interrogé en juillet 2002 sur la résidence effective de l'intéressé, celui-ci a déclaré qu'il conservait une adresse en Suisse pour bénéficier de la qualité de résident sur territoire helvétique (déclaration relatée par la CAF dans sa télécopie du 23 octobre 2008). Il signifiait par là clairement que ce seul intérêt justifiait le maintien d'un point d'attache en Suisse. Au regard de l'ensemble des circonstances, il ne fait dès lors pas de doute que le centre de ses intérêts personnels se trouvait en France.
Par conséquent, il n'avait pas droit aux prestations de l'assurance-chômage en application de la législation interne suisse.( )
Alrisultatoopposto lAlta Corte è giunta nella sentenza 8C_658/2012 del 15 febbraio 2013 nel caso di un assicurato, in possesso di un permesso di domicilio (tipo C), che dormiva su un materasso in un appartamento occupato dai suoi genitori e da sua sorella, senza che vi fossero i suoi effetti personali.
Il Tribunale federale ha ritenuto decisive le circostanze che lindirizzo era stato annunciato alla polizia degli stranieri, che lassicurato era presente nellabitazione durante un controllo non preannunciato, che lassicurato ha lavorato conseguendo un guadagno intermedio e che i genitori e la sorella hanno confermato per iscritto la presenza nellappartamento in questione.
In unaltra sentenza 8C_797/2013 del 21 febbraio 2014, a proposito di un'assicurata che aveva svolto la professione di badante e che è rimasta in disoccupazione soltanto per un mese e mezzo, il Tribunale federale ha stabilito che l'assicurata risiedeva in Svizzera rilevando:
"( )
4.1. L'argomentazione dell'istanza precedente non può essere seguita. La Corte cantonale ha in particolare ritenuto che l'assicurata aveva risieduto in Svizzera a partire dall'ottobre 2009 fino a fine gennaio 2012, ossia durante quasi due anni e mezzo, per poi interrompere questa sua residenza durante circa due mesi e mezzo e quindi riprenderla a contare da metà aprile 2012. L'istanza precedente ha evidentemente giudicato che l'assicurata durante il periodo da fine gennaio a metà aprile aveva risieduto a C.________, in Italia. Simile accertamento appare contrario al diritto federale, per i seguenti motivi.
La ricorrente sostiene di vivere da lungo tempo separata dal marito, che abita in Italia. L'affermazione appare senz'altro credibile in considerazione dell'ininterrotta residenza in Svizzera dell'interessata sin dall'ottobre del 2009. Le ragioni che avrebbero in siffatte circostanze indotto quest'ultima a interrompere questa sua residenza per la durata di due mesi e mezzo appaiono alquanto dubbie, visto in particolare che l'insorgente spiega di aver potuto soggiornare durante il periodo in parola presso la sua amica Y.________, la quale conferma tale asserzione. Non appare pertanto plausibile che l'interessata abbia per quel breve periodo ripreso a convivere con suo marito a C.________, dopo che ciò non era avvenuto durante i due anni e mezzo precedenti e neppure in seguito. Dal momento che le relazioni coniugali erano da parecchio tempo turbate, come la ricorrente espone in maniera credibile, il soggiorno presso un'amica appare assai più probabile, e anche comprensibile, che non quello presso il marito, considerata la turbata unione coniugale.( )"
In unaltra sentenza, pubblicata in SVR 2014 ALV Nr. 9, il Tribunale federale ha ribadito che il diritto allindennità di disoccupazione secondo lart. 8 cpv. 1 lett. c LADI presuppone la residenza effettiva in Svizzera, come pure lintenzione di conservarla per un certo periodo di tempo e di farne, durante quel periodo il centro delle proprie relazioni personali.
Questo presupposto è stato negato nel caso di un assicurato che ha subaffittato uno studio ad una famiglia di tre persone e che ha dichiarato di avere vissuto in un appartamento con la sua amica in Francia. LAlta Corte ha, tra laltro, sottolineato che appare difficilmente credibile laffermazione secondo cui quella allestero è una residenza secondaria visto che si tratta di un appartamento di sua proprietà.
In una sentenza 8C_405/2015 del 27 ottobre 2015 il Tribunale federale ha ritenuto che un assicurato di nazionalità svizzera, sposato e padre di due bambini, che ha lavorato in Svizzera dal 1° novembre 2012 al 31 dicembre 2013 e che è proprietario di una villa in Francia dove la famiglia si è trasferita nel 2010 soddisfa il presupposto dellart. 8 cpv. 1 lett. c LADI.
Egli infatti, dopo avere beneficiato nel settembre 2010 di indennità di disoccupazione quale vero frontaliere atipico già nellagosto 2012 e quindi ben prima del momento in cui si è iscritto per il collocamento (dal 1° gennaio
2014) aveva annunciato il suo ritorno allindirizzo del padre.
LAlta Corte ha confermato la sentenza dellautorità di ricorso, rilevando:
"( )
4.2.La caisse de chômage se plaint d'une constatation arbitraire des faits et de la violation de l'art. 8 al. 1 let. c LACI.
Elle fait valoir que lorsque l'assuré a annoncé son retour en Suisse, au mois d'août 2012, son droit aux indemnités était épuisé et que les mesures auxquelles il aurait pu prétendre, selon la législation cantonale en matière de chômage, requièrent un domicile en Suisse. La recourante soutient, par ailleurs, que le centre des intérêts de l'assuré est là où habite sa famille, soit à E.________. Elle fait valoir que cette commune ne se situe qu'à 12 kilomètres de l'appartement de C.________ et que celui-ci ne constituait qu'un pied-à-terre lui facilitant ses recherches d'emploi et lui permettant de retrouver les siens aisément, à tout le moins le weekend. En outre, le fait que des travaux ont été entrepris pour accueillir l'ensemble de la famille ne serait pas déterminant. Cet élément ne ressortirait, au demeurant, que de simples déclarations de l'intimé. Par ailleurs, l'implication de celui-ci dans la vie associative du canton et de Suisse ne serait pas non plus pertinente.
4.3.De son côté, l'intimé fait valoir qu'en janvier 2015 sa famille a emménagé à C.________, comme il s'y était engagé, et que son fils cadet y a débuté sa scolarité.
5.
5.1.Par son argumentation, la recourante se limite à contester la pertinence des faits retenus pour l'appréciation juridique du cas. Ce faisant, elle ne démontre pas en quoi les constatations cantonales seraient arbitraires. Partant, il n'y a pas lieu de s'écarter de l'état de fait retenu par la juridiction cantonale.
5.2.S'agissant du grief tiré de la violation de l'art. 8 al. 1 let. c LACI, il est mal fondé. En effet, le seul fait que la famille de l'assuré résidait à E.________ ne permet pas en soi d'exclure que celui-ci ait eu sa résidence effective en Suisse. Il ne s'agit pas du seul critère à prendre en considération pour déterminer le centre des relations personnelles de l'assuré (cf. BORIS RUBIN, op. cit., n. 10 et 11 ad art. 8 al. 1 let. c LACI). A ce propos, on ne saurait reprocher à la juridiction cantonale d'avoir tenu compte du fait que l'intéressé est membre de plusieurs associations dans le canton de Genève et en Suisse. En effet, cet élément tend à montrer que l'assuré s'est créé des attaches particulières avec la Suisse et constitue un critère pertinent pour apprécier la question de la résidence (cf. supra consid. 3). On ajoutera, par ailleurs, que le point de savoir si en 2012, l'assuré avait un intérêt - sur le plan de l'assurance-chômage - à être domicilié en Suisse, n'est pas susceptible d'influer sur le sort de la cause. En effet, l'intimé ne sollicite l'octroi d'une indemnité de chômage qu'à compter du 1 er janvier 2014, de sorte que les raisons qui l'ont poussé à annoncer son retour en Suisse en 2012 ne sont pas décisives. Vu ce qui précède, la cour cantonale pouvait donc admettre, sans violer l'art. 8 al. 1 let. c LACI, que l'intimé résidait effectivement à C.________, qu'il avait l'intention d'y rester et d'en faire le centre de ses relations personnelles.Le recours est mal fondé. ( )
In una sentenza pubblicata in DTF 138 V 186 il Tribunale federale ha ricordato che nella sua giurisprudenza, il domicilio (in questo contesto: la residenza abituale) viene determinato sulla base esclusivamente di criteri oggettivi e anche di quelli soggettivi.
La situazione familiare è soltanto uno dei diversi indizi da ritenere. Rilevanti sono pure la durata e la continuità del domicilio prima di iniziare unoccupazione; la durata e la modalità dellassenza, il tipo di attività svolta nellaltro Stato come pure lintenzione del lavoratore, risultante dallinsieme delle circostanze, di tornare nel luogo in cui si trovava prima di assumere unoccupazione.
2.2. A livello cantonale in una sentenza 38.2013.35 del 4 settembre 2013, massimata in RtiD I-2014 Nr. 67 pag. 376-377, questa Corte ha negato dal luglio 2012 il diritto a beneficiare delle indennità di disoccupazione ad un assicurato, ospitato dal 9 giugno 2012 da un amico in Ticino, la cui famiglia (moglie e due figli in età scolastica) risiedeva allestero e il cui statuto è stato modificato da lavoratore frontaliero a lavoratore dimorante con permesso CE/AELS (tipo B) secondo modalità inabituali nellimminenza del licenziamento e per di più quando il datore di lavoro era già fallito.
Secondo il TCA, anche se da una serie di elementi (versamento mensile all'amico che lo ospitava di fr. 500.--; controllo di polizia dal 15 al 29 novembre 2012 da cui è emerso che l'assicurato risiedeva effettivamente in Ticino; separazione giudiziale chiesta dal medesimo e dalla moglie il 24 settembre 2012 postulando l'assegnazione dei figli congiunta e il collocamento stabile presso la residenza della madre; messa all'asta il 12 novembre 2012 della casa coniugale; autorizzazione rilasciata il 7 gennaio 2013 ai coniugi di vivere separati; frequentazione da parte dell'assicurato in Ticino della chiesa evangelica e iscrizione in una palestra; visite regolari ai figli rientrando sempre la sera in Ticino) risultava che lassicurato, almeno dall'inoltro dell'istanza di separazione nel settembre 2012, risiedeva in Svizzera, il centro dei suoi interessi personali, soprattutto quelli familiari (figli e sorella che gli metteva pure a disposizione l'auto) ha continuato a essere all'estero.
Del resto in Svizzera l'assicurato non era membro di nessuna associazione o società, e non era abbonato a nessun giornale, salvo a quello sindacale che era peraltro destinato a tutti gli associati (e quindi anche ai lavoratori frontalieri).
Dal 23 maggio 2013 questo assicurato si è trasferito allestero per occuparsi direttamente dei figli e ha riacquistato lo statuto di frontaliero.
Il presupposto dellart. 8 cpv. 1 lett. c LADI è pure stato negato dal TCA in una sentenza 38.2012.51 del 30 settembre 2013 massimata in RtiD I-2014 n. 68 pag. 377-379, ad un assicurato con doppia nazionalità svizzera ed estera, nato in Ticino, dove ha frequentato le scuole dellobbligo e il liceo.
Questa Corte ha rilevato in primo luogo che lassicurato, perlomeno nellultimo periodo di impiego allestero (iniziato nel gennaio 2010 e concluso nel febbraio 2011) e nei mesi di marzo e aprile 2011, abitava in un proprio appartamento preso in locazione in tale Paese estero.
In secondo luogo, nella Scheda dati personali del 21 marzo 2011 e nel proprio curriculum vitae egli ha peraltro indicato quale indirizzo estero quello dellabitazione appena menzionata e un numero telefonico con prefisso estero. Durante un colloquio di consulenza dell11 aprile 2011 ha pure comunicato di avere in quel momento il domicilio in Ticino ma di trasferirsi regolarmente allestero dove era in affitto in appartamento. Anche una sua amica, nel dicembre 2011, ha affermato che fino al marzo 2011 lindirizzo dellassicurato allestero corrispondeva a quello dellappartamento citato.
Nei suoi scritti di candidatura presso potenziali datori di lavoro in Svizzera e allestero egli, inoltre, ha sempre indicato di essere «based» allestero.
Infine, allorché la Sezione del lavoro lha convocato il 22 novembre 2011 per il 24 novembre 2011, egli ha chiesto di posticipare lappuntamento al 5 dicembre 2011 poiché la documentazione da raccogliere era copiosa. Visto che lamministrazione ha risposto, da un lato, che aveva cercato di contattarlo telefonicamente al domicilio in Ticino senza esito e, dallaltro, che lo invitava comunque a presentarsi precisando che per i documenti gli avrebbe assegnato un ulteriore termine, egli, sempre il 23 novembre 2011, ha comunicato che non avrebbe potuto presenziare poiché aveva dovuto recarsi urgentemente allestero per un colloquio professionale.
Va, daltra parte, considerato che dallestratto del suo conto bancario è emerso che nel periodo 1° settembre-5 dicembre 2011, quali addebiti, oltre agli importi destinati alla cassa malati, risultavano unicamente delle transazioni effettuate con la carta di credito. Dalle stesse non si poteva evincere dove la carta di credito fosse stata utilizzata, se in Svizzera o allestero.
Per comprovare la residenza effettiva in Svizzera neppure è sufficiente pagare le imposte in Svizzera.
La presenza dellassicurato in Ticino il 7 ottobre 2011, attestata da un certificato del Pronto Soccorso, e lessere in cura presso un medico specialista del Cantone Ticino non hanno consentito di comprovare, poi, una sua residenza effettiva in Svizzera.
Neppure sono risultati sufficienti a dimostrare una residenza effettiva in Svizzera labbonamento svizzero del cellulare e laffiliazione a una cassa malati. Per concludere circa lesistenza di uneffettiva residenza in Svizzera non basta in ogni caso che lassicurato sia ritornato regolarmente in Svizzera allo scopo di ossequiare i suoi obblighi di disoccupato, ad esempio recandosi puntualmente ai colloqui con il consulente del personale.
Il TCA è arrivato alla medesima conclusione in un'altra sentenza 38.2013.73 del 6 agosto 2014, cresciuta in giudicato incontestata e massimata in RtiD I-2015 Nr. 53 pag. 781-782, relativa al caso di un assicurato che ha abitato presso un'amica in Svizzera, senza avere con lei nessuna relazione sentimentale, mentre la sua famiglia risiedeva in Italia a 37 km dal comune svizzero in cui abitava. La condizione dellart. 8 cpv. 1 lett. c LADI è, invece, stata ammessa dallamministrazione e dal Tribunale in unepoca posteriore quando sua moglie e i figli hanno lasciato lItalia dove vivevano per stabilirsi in un altro Stato estero e in considerazione del fatto che lassicurato ha dichiarato di avere da diversi mesi una relazione sentimentale con la sua amica.
Questa giurisprudenza è poi stata applicata anche in una sentenza 38.2014.15 del 6 ottobre 2014 cresciuta incontestata in giudicato e massimata in RtiD I-2015 Nr. 55 pag. 784, a proposito di un assicurato che aveva quasi sempre lavorato soltanto in Italia e che aveva un'abitazione di sua proprietà in tale Paese, presso la quale ritornava settimanalmente, nonché un appartamento in comproprietà con la moglie, da cui era separato da molti anni, in un'altra località, sempre in Italia a pochi chilometri di distanza, dove vivevano la moglie e i loro due figli.
Alla medesima conclusione il TCA è giunto pure in una sentenza 38.2014.10 del 6 agosto 2014, massimata in RtiD I-2015 Nr. 54 pag. 782 seg., nella quale è stato confermato il diniego a un assicurato del diritto a indennità di disoccupazione dal luglio 2013, in quanto il presupposto dellart. 8 cpv. 1 lett. c LADI non era in concreto realizzato.
In primo luogo, lassicurato, che si era trasferito in Ticino dal mese di aprile 2012 e che era in possesso di un permesso B non doveva essere qualificato come falso frontaliere.
Della categoria dei lavoratori diversi dai frontalieri (frontalieri "non veri") fanno infatti parte segnatamente i lavoratori stagionali, i lavoratori operanti nel settore dei trasporti internazionali, i lavoratori che esercitano normalmente la loro attività sul territorio di vari Stati membri e i lavoratori occupati da un'impresa frontaliera.
Questo non era manifestamente il caso dell'assicurato il quale nell'aprile 2012 si era stabilito in Svizzera per esercitare un'attività lucrativa dipendente di durata determinata (1.4.2012-30.6.2013), con possibilità di rinnovo per gli anni successivi.
In secondo luogo, anche ammettendo che l'assicurato fosse risieduto effettivamente in Svizzera nel periodo successivo all'iscrizione in disoccupazione, visto in particolare il contratto di locazione per l'appartamento in Ticino del 17 luglio 2013 sebbene già a dicembre 2012 fosse stato licenziato e liberato dall'obbligo di prestare la propria attività lavorativa fino al termine del contratto di lavoro del 30 giugno 2013, resta il fatto che lassicurato non aveva l'intenzione di risiedere in Svizzera durevolmente e non aveva neppure qui il centro delle proprie relazioni personali.
Lassicurato, infatti, fino al momento dell'iscrizione per il collocamento, aveva sempre lavorato allestero, salvo per il periodo 1° aprile 2012 30 giugno 2013 con dispensa dal prestare la propria attività lavorativa dal 10 dicembre 2012.
Lassicurato, inoltre, dopo il licenziamento, durante il mese di dicembre 2012 aveva soggiornato allestero e pochi giorni in Svizzera.
Dall'incarto URC era emerso, poi, che le ricerche di lavoro erano state svolte soprattutto sul mercato del lavoro estero
Nel mese di febbraio 2014 egli aveva sì reperito un impiego a tempo parziale da esercitare in Svizzera ma per un datore di lavoro estero.
Per quel che riguarda le relazioni personali del ricorrente, è emerso daltronde che la moglie e la figlia ventenne dell'assicurato e i suoi genitori vivevano allestero, mentre in Svizzera non aveva parenti ma solo alcune amicizie nate con l'impiego.
Al momento in cui nel febbraio 2014 ha avuto problemi di salute il ricorrente si è, infine, fatto curare allestero pur essendo assicurato presso una cassa malati svizzera.
Su questo tema B. Rubin in "Commentaire de la loi sur l'assurance-chômage, Ginevra-Zurigo-Basilea, Schultess Editions Romandes, 2014 pag. 77 e 78 ha sviluppato le seguenti considerazioni:
"( )
9L'exigence de la résidence en Suisse permet d'instaurer une corrélation entre le lieu où les recherches d'emploi sont effectuées et celui où les conseils des professionnels du placement sont donnés. Cette exigence garantit ainsi l'efficacité du placement. Elle permet en outre le contrôle du chômage et de l'aptitude au placement (ATF 115 V 448 consid. lb p. 449; FF 1950 11 546). Si l'exportation des prestations était possible, de tels contrôles seraient très difficiles à effectuer, ce qui favoriserait les abus (arrêt du 22 octobre 2002 [C 34/02] consid. 3). C'est seulement en restant en contact étroit avec le monde du travail dans lequel il désire être réinséré qu'un chômeur peut faire preuve d'efforts sérieux et constants dans la recherche d'un emploi (arrêt du 30 novembre 1999 [C 183/99] consid. 2c). C'est à l'assuré qu'il appartient de rendre vraisemblable qu'il réside en
Suisse (arrêt du 19 septembre 2000 [C 73/00]).
10Le domicile fiscal, le lieu où les papiers d'identité et autres documents offi-ciels ont été déposés (déclaration d'arrivée) ainsi que d'éventuelles indications dans des documents officiels ou des décisions judiciaires ne sont que des indices permettant de déterminer le lieu du domicile (ATF 136 II 405 consid. 4.3 p. 410; arrêt du 13 mars 2002 [C 149/01]). Pour pouvoir localiser le centre des intérêts personnels, il convient notamment de chercher à savoir où se trouvent la famille, les amis, les activités professionnelles et sociales, le logement, le mobilier et les affaires personnelles. Une visite des lieux est parfois indispensable (art. 12 let. d PA). Par ailleurs, le lieu où les enfants sont scolarisés joue un rôle. Le droit à des prestations sociales nécessite souvent d'être domicilié dans le pays qui les verse, de sorte que cet aspect doit également être pris en compte (DTA 2012 p. 71 consid. 3.3 p. 74).
11II convient de donner davantage de poids aux critères objectifs tels que le lieu du logement et celui des activités professionnelles. Les critères subjectifs tels que l'intention de s'établir et de créer un centre de vie passent au second plan car ils sont difficiles à vérifier. Il est cependant parfois nécessaire d'instruire au mieux l'élucidation des aspects subjectifs tels que les motifs de licenciement ou les raisons d'un changement de domicile (arrêt du 12 avril 2006 [C 339/05]). Un séjour éphémère ou de pur hasard en Suisse, de même que l'occupation, dans ce pays, d'un pied-à-terre une à deux fois par semaine, ne suffisent pas à démontrer que la résidence est en Suisse. Par contre, un séjour prolongé permanent et inin-terrompu n'est pas indispensable. Mais dans ce cas, un lien étroit avec le marché du travail suisse est exigé (arrêt du 7 décembre 2007 [8C_270/2007] consid.2.2).
Giusta l'art. 1 cpv. 1 dell'Allegato II ALC, elaborato sulla base dell'art. 8 ALC e facente parte integrante dello stesso (art. 15 ALC), in unione con la sezione A di tale allegato, le parti contraenti applicano nell'ambito delle loro relazioni in particolare il regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità [RS 0.831.109.268.1]), come pure il regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio, del 21 marzo 1972, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71 relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità (RS 0.831.109.268.11), oppure disposizioni equivalenti. L'art. 121 LADI, entrato in vigore il 1° giugno 2002, rinvia, alla lett. a, all'ALC e a questi due regolamenti di coordinamento (SVR 2006 AlV n. 24 pag. 82 consid. 1.1, C 290/03, DTF 133 V 173).
Una decisione n. 1/2012 del Comitato misto del 31 marzo 2012 (RU 2012 2345) ha attualizzato il contenuto dellAllegato II allALC con effetto dal 1° aprile 2012, prevedendo che le Parti applicheranno tra di loro il Regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, modificato dal regolamento (CE)
n. 988/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 settembre 2009 (cfr. DTF 139 V 88; SVR 2014 ALV N. 9; DTF 140 V 98) e il Regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 settembre 2009 che stabilisce le modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 883/2014 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale.
Il regolamento (CE) n. 883/2004 (RS 0.831.109.268.1) non permette di far valere alcun diritto per il periodo anteriore alla data della sua applicazione (DTF 138 V 392 consid. 4.1.3).
Questi regolamenti sono stati modificati dal Regolamento (UE) n. 465/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 maggio 2012 (GU L 149 dell8.6.2012 pag. 4) in vigore per la Svizzera dal 1° gennaio 2015 (cfr. RU 2015 e 345; RS 0831.109.268.1; (cfr. B. Kahil.Wolff, Le Réglement UE 465/2012, la nouvelle Convention Suisse-US et dautres développements en termes dassujettissement aux assurances sociales in SZS/RSAS 2015 pag. 438 seg.; STF 8C_273/2015 del 12 agosto 2015 consid. 3.1).
Lart. 11 del Regolamento (CE) n. 883/2004 stabilisce al cpv. 1 che le persone sono soggette alla legislazione di un singolo Stato membro e al cpv. 3 lett. a che una persona che esercita unattività subordinata o autonoma in uno Stato membro è soggetta alla legislazione di tale Stato membro.
In materia di assicurazione contro la disoccupazione lo Stato competente è per principio quello nel quale lassicurato ha esercitato da ultimo la sua attività lavorativa dipendente (cfr. DTF 139 V 88; STF 8C_273/2015 del 12 agosto 2015 consid. 3.1;
B. Rubin, op.cit., pag. 683).
Per quel che concerne i lavoratori frontalieri il legislatore comunitario ha previsto delle regole differenti.
Secondo lart. 1 lett. f del Regolamento (CE) n. 883/2004 si intende per «lavoratore frontaliero» qualsiasi persona che esercita unattività subordinata o autonoma in uno Stato membro e che risiede in un altro Stato membro, nel quale ritorna in linea di massima ogni giorno o almeno una volta la settimana.
Questi assicurati beneficiano delle prestazioni dello Stato competente (nel nostro caso: della LADI) se si trovano in una situazione di lavoro ridotto (cfr. art. 1a cpv. 1 lett. b LADI) alla luce dellart. 65 par. 1 del Regolamento (CE) 883/2014 (La persona che si trova in disoccupazione parziale o accidentale e che, nel corso della sua ultima attività subordinata o autonoma, risiedeva in uno Stato membro diverso dallo Stato membro competente si mette a disposizione del suo datore di lavoro o degli uffici del lavoro nello Stato membro competente. Egli beneficia delle prestazioni in base alla legislazione dello Stato membro competente, come se risiedesse in tale Stato membro. Tali prestazioni sono erogate dall'istituzione dello Stato membro competente.).
Gli assicurati frontalieri in disoccupazione completa (cfr. art. 1a cpv. 1 lett. a LADI) devono invece chiedere le prestazioni di disoccupazione nel loro Stato di residenza (nel nostro caso: in Italia), sulla base dellart. 65 par. 2 1a frase del Regolamento (La persona che si trova in disoccupazione completa e che, nel corso della sua ultima attività subordinata o autonoma, risiedeva in uno Stato membro diverso dallo Stato membro competente e continua a risiedere in tale Stato membro o ritorna in tale Stato si mette a disposizione degli uffici del lavoro nello Stato membro di residenza. Fatto salvo l'articolo 64, la persona che si trova in disoccupazione completa può a titolo supplementare, porsi a disposizione degli uffici del lavoro dello Stato membro nel quale ha esercitato la sua ultima attività subordinata o autonoma.) e dellart. 65 par. 5 lett. a del Regolamento (Il disoccupato di cui al paragrafo 2, prima e seconda frase, riceve le prestazioni in base alla legislazione dello Stato membro di residenza come se fosse stato soggetto a tale legislazione durante la sua ultima attività subordinata o autonoma. Tali prestazioni sono erogate dall'istituzione del luogo di residenza.; cfr. B. Rubin, op.cit. p. 683).
Da notare che i costi per il rischio disoccupazione dei frontalieri è ripartito fra lo Stato di lavoro e quello di residenza (cfr. B. Rubin, op. cit., p. 684: Linstitution suisse rembourse, sur domande de linstitution étrangère, la totalité des prestations versées aux frontaliers durant les premiers mois dindemnisation (détails: art. 65 par. 6 a 8 du Regl. [CE] 883/2004); risposta del Consiglio federale del 16 novembre 2013 ad un interpellanza 13.3716 del consigliere nazionale Lorenzo Quadri denominata Uso improprio, da parte dellItalia, dei fondi di disoccupazione dei frontalieri: ( ) Dal 1° aprile 2012, la Svizzera applica il regolamento (CE) nr. 883 (2004, che prevede segnatamente il rimborso allo Stato di residenza, competente per lindennizzo dei frontalieri disoccupati, delle indennità versate durante i primi tre o cinque mesi di disoccupazione (a secondo della durata del rapporto di lavoro individuale) ( )).
In una Direttiva del 24 ottobre 2013, denominata Regolamento 883. Fine dello status di "lavoratore frontaliere vero, atipico", la SECO ha ricordato che:
"Ai sensi dell'art. 65 paragrafo 5 lett. a) del regolamento (CE) n. 883/2004 (regolamento 883) il versamento delle prestazioni di disoccupazione ai veri lavoratori frontalieri compete allo Stato di residenza. La Corte di giustizia dell'Unione europea ha precisato la portata di questa disposizione in una sentenza dell'11.04.2013 sostenendo che la giurisprudenza Miethe, sviluppata quando era ancora in vigore il regolamento (CEE) n. 1408/71 (regolamento 1408/1), non è più valida in virtù del regolamento 883. Secondo tale giurisprudenza, un vero lavoratore frontaliero in disoccupazione che aveva conservato con lo Stato di occupazione legami personali e professionali particolarmente stretti poteva, come "lavoratore frontaliero atipico", beneficiare delle prestazioni in quest'ultimo Stato.
Il versamento delle prestazioni ai veri lavoratori frontalieri in disoccupazione completa spetta ormai senza eccezioni allo stato di residenza."
Sul tema e per un riassunto di casi di applicazione della giurisprudenza Miethe anche relativi al Canton Ticino, cfr. STF 8C_203/2013 del 23 aprile 2014 pubblicata in SVR 2014 ALV N. 9; vedi pure DLA 2012 N. 1 pag. 71 seg..
In applicazione delle disposizioni del Regolamento appena citate, con sentenza 38.2014.51 del 15 dicembre 2014, questa Corte ha confermato il diniego del diritto a indennità di disoccupazione ad un assicurato in quanto non aveva la residenza in Svizzera. Avendo dichiarato di tornare presso la propria famiglia in Italia durante il fine settimana, e quindi rientrando allestero una volta per settimana, egli andava considerato come, giustamente stabilito dalla Sezione del lavoro, un vero lavoratore frontaliere.
Lassicurato aveva così diritto alle prestazioni di disoccupazione nel suo paese di residenza.
Del resto in quello Stato si trovava, in applicazione dellabituale criterio della probabilità preponderante, il centro dei suoi interessi personali, soprattutto quelli familiari.
Le medesime argomentazioni sono alla base di una sentenza 38.2014.13 del 30 marzo 2015 nella quale il TCA ha pure confermato il diniego del diritto allindennità di disoccupazione in quanto unassicurata non risiedeva in Svizzera e rientrava in Italia una volta per settimana.
Con analoghe argomentazioni il TCA ha respinto il ricorso di unassicurata in una sentenza 38.2015.9 del 15 giugno 2015 fondandosi sul contenuto di un verbale allestito da un funzionario della Sezione del lavoro e firmato anche dallinteressata.
Da quel documento emergeva in particolare che suo marito viveva a X. (IT) in una casa monofamiliare, che la ricorrente non viveva con suo marito per motivi professionali (e meglio per evitare lunghe trasferte giornaliere), che ella, ancora nel settembre 2014, rientrava settimanalmente presso labitazione coniugale durante i giorni di libero, che l'assicurata aveva con la Svizzera legami professionali, che non era membro di società, associazioni o altri enti con e senza scopo di lucro e che non era abbonata a giornali e riviste.
Il successivo ricorso è stato dichiarato inammissibile dal Tribunale federale con sentenza 8C_521/2015 del 9 settembre 2015, nella quale lAlta Corte ha sottolineato che la ricorrente non si confronta in alcun modo con le motivazioni del Tribunale cantonale delle assicurazioni, il quale, fondandosi sulla di lei audizione del 18 settembre 2014 dinanzi alla Sezione del lavoro, ha spiegato le ragioni per cui ella dovesse essere ritenuta frontaliera e quindi con diritto a prestazioni in Italia..
In una sentenza 38.2015.6 del 25 giugno 2015 questo Tribunale ha ritenuto vero frontaliere un altro assicurato, visto che egli rientrava in Italia una volta per settimana. Il TCA si è fondato sul contenuto di un verbale allestito presso la Sezione del lavoro e firmato anche dallassicurato oltre che su un Rapporto della polizia cantonale, sulle dichiarazioni della custode dello stabile nel quale abitava e sullestratto conto attestante i prelevamenti in contanti.
Il 28 agosto 2015 lassicurato ha inoltrato un ricorso al Tribunale federale contro la citata sentenza. Il 1° settembre 2015 lAlta Corte ha chiesto al TCA di trasmettere lincarto completo, (ciò che è stato fatto il 4 settembre 2015), precisando che per il momento non vengono richieste osservazioni al ricorso.
In quelloccasione la Corte di giustizia aveva in particolare rilevato:
"L'elemento determinante, per l'applicazione dell'art. 71 nel suo complesso, è la residenza dell'interessato in uno Stato membro diverso da quello alla cui legislazione egli era soggetto durante la sua ultima occupazione.
Il trasferimento dell'onere delle prestazioni di disoccupazione dallo Stato membro dell'ultima occupazione allo Stato membro di residenza è giustificato per talune categorie di lavoratori che conservano stretti legami col paese in cui essi si sono stabiliti e dimorano abitualmente; esso non lo sarebbe più nel caso in cui, con un'interpretazione troppo lata della nozione di residenza, si arrivasse ad ammettere l'eccezione di cui all'art. 71 del regolamento n.
1408/71 per tutti i lavoratori migranti che sono occupati in uno Stato membro, mentre la loro famiglia continua a dimorare abitualmente in un altro Stato membro.
Ne consegue che le disposizioni di cui all'art. 71, n. 1, lett. b), ii), vanno interpretate restrittivamente.
Tali considerazioni hanno indotto la commissione amministrativa (per la previdenza sociale dei lavoratori migranti) istituita in forza dell'art. 80 del regolamento n. 1408/71, ad ammettere, nel suo parere 24 gennaio 1974, n. 94 (GU 1974, n. C 126, pag. 22), la possibilità di applicare l'art. 71, n. 1, lett. b), ii), solo per i lavoratori stagionali ed inoltre, per quelli contemplati all'art. 14, n. 1, lett. b), c) e d), del regolamento n. 1408/71.
Tale decisione, tuttavia, pur se fornisce alcune indicazioni, non si può intendere nel senso ch'essa si riferisca a tutte le categorie di lavoratori atte a fruire della disposizione, né che essa escluda da tale beneficio talune altre categorie, comprendenti lavoratori che hanno conservato analoghi stretti legami col loro paese di dimora abituale.
Coi termini «in cui risiede o che ritorna in tale territorio» l'art. 71, n. 1, lett. b), ii), contempla due categorie di lavoratori la cui situazione è sostanzialmente la medesima.
La nozione di «Stato membro in cui risiede» va riferita unicamente allo Stato in cui il lavoratore, pur se occupato in un altro Stato membro, continua a dimorare abitualmente e nel quale trovasi anche il centro principale dei suoi interessi.
All'uopo, la circostanza che il lavoratore abbia lasciato la propria famiglia nel suddetto Stato costituisce un indice del fatto che egli vi ha conservato la propria residenza, ma non potrebbe, di per sé sola essere sufficiente a giustificare l'applicazione della norma di cui all'art. 71, n. 1, lett. b), ii).
Non appena, infatti, il lavoratore abbia un'occupazione stabile in uno Stato membro, si presume ch'egli vi risieda, anche se abbia lasciato la propria famiglia in un altro Stato.
Vanno quindi presi in considerazione, oltre alla situazione familiare del lavoratore, anche i motivi che l'hanno indotto a spostarsi, e la natura del lavoro.
L'aggiunta dei termini «o che ritorna in tale territorio» implica semplicemente che la nozione di residenza, come sopra definita, non esclude necessariamente la dimora non abituale in un altro Stato membro.
Ai fini dell'applicazione dell'art. 71, n. 1, lett. b), ii), del regolamento n.
1408/71, vanno quindi presi in considerazione la durata e la continuità della residenza nel periodo precedente lo spostamento dell'interessato, la durata e lo scopo della sua assenza, la natura dell'occupazione trovata nell'altro Stato membro, nonché l'animus dell'interessato quale risulta dal complesso delle circostanze
del caso.
Nella presente evenienza,da una parte, lassicurato, in Ticino, condivide un appartamento di tre locali e mezzo con due ex colleghi a __________ (cfr. doc. 14/1; 6; 7).
Tale situazione alloggiativa non può essere definita precaria, né non commisurata alle esigenze di tre persone, ritenuto anche il fatto che __________, per sua stessa ammissione, durante i fine settimana non era presente (cfr. doc. 6; 7).
Come testimoniato anche dal coinquilino, __________, poi, la moglie e la figlia vengono regolarmente a trovarlo in Svizzera (cfr. consid. 2.8.; doc. 14/1; 6).
Lassicurato ha, peraltro, dichiarato di essere separato dal febbraio 2014 (cfr. doc. 4; I), ciò che è stato confermato anche da __________ (cfr. consid. 2.8.; doc. 6; STF 8C_797/2013 del 21 febbraio 2014 citata al consid. 2.1.).
Dispositiv
- dichiara e pronuncia Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni Il presidente Il segretario Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Raccomandata
Incarto n.38.2015.17
RS/DC/sc
Lugano
23 novembre 2015
In nomedella Repubblica e CantoneTicino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattrice:
Raffaella Sartoris Vacchini, vicecancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 24 febbraio 2015 di
RI 1
contro
la decisione su opposizione del 30 gennaio 2015 emanata da
Sezione del lavoro,6501 Bellinzona
in materia di assicurazione contro la disoccupazione
ritenuto,in fatto
in diritto
L'art. 12 LADI precisa che "in deroga all'articolo 13 LPGA, gli stranieri senza permesso di domicilio sono considerati residenti in Svizzera, fintanto che vi dimorano in virtù di un permesso di dimora per l'esercizio di un'attività lucrativa o in virtù di un permesso stagionale".
In una sentenza del 20 settembre 1989, pubblicata parzialmente in DTF 115 V 448 e riprodotta integralmente da Cattaneo (cfr."Les mesures préventives et de réadaptation de l'assurance-chômage", Ed.Helbing & Lichtenhahn, Basilea e Francoforte sul Meno 1992, pag. 422-424), il TFA (dal 1° gennaio 2007: Tribunale federale) ha stabilito che determinante, nel contesto dell'art. 8 cpv. 1 lett. c LADI, non è l'esistenza di un domicilio civile in Svizzera bensì la residenza effettiva (cfr. DTF 115 V 448-449).
Così, nel caso che era chiamata a giudicare, la nostra Massima istanza giudiziaria ha stabilito che un cittadino svizzero che aveva affittato un appartamento in Francia, ma risiedeva a Ginevra, adempiva il presupposto dell'art. 8 cpv. 1 lett. c LADI (cfr. D. Cattaneo, op. cit., p. 424, no 685).
In un'altra sentenza del 6 settembre 1999, pubblicata in DTF 125 V 465 il TFA ha stabilito che la giurisprudenza sviluppata a proposito all'art. 8 cpv. 1 lett. c LADI non viola l'art. 20 lett. a della Convenzione n. 168 dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) concernente la promozione dell'impiego e la protezione contro la disoccupazione del 21 giugno 1988 (RS 0.822.726.8; RU 1991 1914; in vigore per la Svizzera dal 17 ottobre 1991).
LAlta Corte ha pure ribadito la validità della propria giurisprudenza che subordina il diritto all'indennità di disoccupazione alla residenza effettiva in Svizzera, così come all'intenzione di conservarla durante un certo periodo e di farne, durante questo tempo, il centro delle proprie relazioni personali:
"( )
Orbene non si vede come la suddetta giurisprudenza relativa all'art. 8 cpv. 1 lett. c LADI esigente una presenza qualificata nel nostro Paese possaessere contraria alla Convenzione. In effetti, solo restando a diretto contatto con il mondo del lavoro nel quale intende essere reinserito il disoccupato può dar prova di un serio e costante impegno nella ricerca di un lavoro. Inoltre la presenza effettiva garantisce alle autorità competenti la possibilità di verificare l'idoneità al collocamento e di controllare la disoccupazione. Ridurre tale presenza a qualche ora al giorno, come richiesto dal ricorrente, equivarrebbe a non far obbligo agli interessati di mettersi nella situazione di concretamente poter reperire un impiego. Con un simile sistema verrebbe garantita solo l'indennizzazione degli assicurati, mentre sarebbe disatteso l'altro intento contenuto nella Convenzione, quello della promozione del pieno impiego, intento che può essere concretizzato solo con un disciplinamento che favorisca la ricerca di un'occupazione. La giurisprudenza di questa Corte che subordina il diritto all'indennità di disoccupazione, oltre che alla residenza effettiva in Svizzera, anche all'intenzione di conservarla durante un certo periodo e di farne - durante questo tempo - il centro delle proprie relazioni personali non è quindi in contrasto con il diritto convenzionale, questo a prescindere dal fatto che ciò non esclude necessariamente per l'interessato la possibilità di avere il domicilio all'estero presso la propria famiglia. ( )
In quelloccasione, il TFA, accogliendo il ricorso e rinviando gli atti all'amministrazione cantonale, ha poi concluso che:
"( )
Nella fattispecie si pone la questione di sapere se C. fosse nel periodo determinante effettivamente residente nel nostro Paese, ossia presente sul mercato del lavoro svizzero.
Orbene, per attestare la sua effettiva residenza in Svizzera il ricorrente rileva in particolare di avere avuto a disposizione una camera presso il "Personalhaus" dell'ex-datore di lavoro. A comprova di quanto affermato esibisce una dichiarazione 18 dicembre 1996 di quest'ultimo, da cui si evince che l'interessato, quale dipendente della ditta L. SA, abitava durante tutto l'anno nel "Personalhaus". Per contro, nulla si rileva per quanto concerne il periodo dopo il licenziamento.
In effetti, nell'incarto manca qualsivoglia documento attestante una costante presenza sul mercato del lavoro svizzero per consentire al giudice di statuire. Si rende pertanto necessario un complemento d'istruttoria. ( )" (cfr. DTF 125 V 465, consid. 6, pag. 469-470)
In una sentenza 8C_777/2010 del 20 giugno 2011, pubblicata in DLA 2012 Nr. 1 pag. 71, il Tribunale federale ha concluso che un assicurato non aveva la residenza in Svizzera, rilevando:
"( )
3.
3.1 Le droit à l'indemnité de chômage suppose, selon l'art. 8 al. 1 let. c LACI, la résidence effective en Suisse, ainsi que l'intention de conserver cette résidence pendant un certain temps et d'en faire, durant cette période, le centre de ses relations personnelles (ATF 133 V 169consid. 3 p. 172;125 V 465consid. 2a p. 466;115 V 448consid. 1b p. 449). ( )
3.3 ( ) Il convient donc, préalablement, de trancher le point de savoir si l'intimé remplissait ou non la condition prévue par l'art. 8 al. 1 let. c LACI.
A ce propos, il y a lieu de constater que l'intimé, même s'il logeait une partie de la semaine en Suisse, comme il l'affirme, résidait tout de même la plupart du temps en France, où il avait loué successivement plusieurs appartements à partir de l'année 2000. Il a vécu sans discontinuer en France voisine avec ses trois enfants, dont il avait la garde et sur lesquels il exerçait l'autorité parentale. Les trois enfants y étaient régulièrement scolarisés (cf. sur l'importance dans ce contexte du rôle de l'établissement de la famille, arrêt 4C.4/2005 du 16 juin 2005 consid. 4.1 publié in : SJ 2005 I p. 501). Par ailleurs, l'intimé bénéficiait en France de diverses prestations sociales (revenu minimum d'insertion, allocation de soutien familial, aide au logement), ce qui supposait nécessairement une résidence dans ce pays. Il disposait certes d'un pied-à-terre à Genève dans lequel toutefois, en raison de ses dimensions modestes, il ne pouvait visiblement pas accueillir sa famille. A un contrôleur de la CAF qui s'était interrogé en juillet 2002 sur la résidence effective de l'intéressé, celui-ci a déclaré qu'il conservait une adresse en Suisse pour bénéficier de la qualité de résident sur territoire helvétique (déclaration relatée par la CAF dans sa télécopie du 23 octobre 2008). Il signifiait par là clairement que ce seul intérêt justifiait le maintien d'un point d'attache en Suisse. Au regard de l'ensemble des circonstances, il ne fait dès lors pas de doute que le centre de ses intérêts personnels se trouvait en France.
Par conséquent, il n'avait pas droit aux prestations de l'assurance-chômage en application de la législation interne suisse.( )
Alrisultatoopposto lAlta Corte è giunta nella sentenza 8C_658/2012 del 15 febbraio 2013 nel caso di un assicurato, in possesso di un permesso di domicilio (tipo C), che dormiva su un materasso in un appartamento occupato dai suoi genitori e da sua sorella, senza che vi fossero i suoi effetti personali.
Il Tribunale federale ha ritenuto decisive le circostanze che lindirizzo era stato annunciato alla polizia degli stranieri, che lassicurato era presente nellabitazione durante un controllo non preannunciato, che lassicurato ha lavorato conseguendo un guadagno intermedio e che i genitori e la sorella hanno confermato per iscritto la presenza nellappartamento in questione.
In unaltra sentenza 8C_797/2013 del 21 febbraio 2014, a proposito di un'assicurata che aveva svolto la professione di badante e che è rimasta in disoccupazione soltanto per un mese e mezzo, il Tribunale federale ha stabilito che l'assicurata risiedeva in Svizzera rilevando:
"( )
4.1. L'argomentazione dell'istanza precedente non può essere seguita. La Corte cantonale ha in particolare ritenuto che l'assicurata aveva risieduto in Svizzera a partire dall'ottobre 2009 fino a fine gennaio 2012, ossia durante quasi due anni e mezzo, per poi interrompere questa sua residenza durante circa due mesi e mezzo e quindi riprenderla a contare da metà aprile 2012. L'istanza precedente ha evidentemente giudicato che l'assicurata durante il periodo da fine gennaio a metà aprile aveva risieduto a C.________, in Italia. Simile accertamento appare contrario al diritto federale, per i seguenti motivi.
La ricorrente sostiene di vivere da lungo tempo separata dal marito, che abita in Italia. L'affermazione appare senz'altro credibile in considerazione dell'ininterrotta residenza in Svizzera dell'interessata sin dall'ottobre del 2009. Le ragioni che avrebbero in siffatte circostanze indotto quest'ultima a interrompere questa sua residenza per la durata di due mesi e mezzo appaiono alquanto dubbie, visto in particolare che l'insorgente spiega di aver potuto soggiornare durante il periodo in parola presso la sua amica Y.________, la quale conferma tale asserzione. Non appare pertanto plausibile che l'interessata abbia per quel breve periodo ripreso a convivere con suo marito a C.________, dopo che ciò non era avvenuto durante i due anni e mezzo precedenti e neppure in seguito. Dal momento che le relazioni coniugali erano da parecchio tempo turbate, come la ricorrente espone in maniera credibile, il soggiorno presso un'amica appare assai più probabile, e anche comprensibile, che non quello presso il marito, considerata la turbata unione coniugale.( )"
In unaltra sentenza, pubblicata in SVR 2014 ALV Nr. 9, il Tribunale federale ha ribadito che il diritto allindennità di disoccupazione secondo lart. 8 cpv. 1 lett. c LADI presuppone la residenza effettiva in Svizzera, come pure lintenzione di conservarla per un certo periodo di tempo e di farne, durante quel periodo il centro delle proprie relazioni personali.
Questo presupposto è stato negato nel caso di un assicurato che ha subaffittato uno studio ad una famiglia di tre persone e che ha dichiarato di avere vissuto in un appartamento con la sua amica in Francia. LAlta Corte ha, tra laltro, sottolineato che appare difficilmente credibile laffermazione secondo cui quella allestero è una residenza secondaria visto che si tratta di un appartamento di sua proprietà.
In una sentenza 8C_405/2015 del 27 ottobre 2015 il Tribunale federale ha ritenuto che un assicurato di nazionalità svizzera, sposato e padre di due bambini, che ha lavorato in Svizzera dal 1° novembre 2012 al 31 dicembre 2013 e che è proprietario di una villa in Francia dove la famiglia si è trasferita nel 2010 soddisfa il presupposto dellart. 8 cpv. 1 lett. c LADI.
Egli infatti, dopo avere beneficiato nel settembre 2010 di indennità di disoccupazione quale vero frontaliere atipico già nellagosto 2012 e quindi ben prima del momento in cui si è iscritto per il collocamento (dal 1° gennaio
2014) aveva annunciato il suo ritorno allindirizzo del padre.
LAlta Corte ha confermato la sentenza dellautorità di ricorso, rilevando:
"( )
4.2.La caisse de chômage se plaint d'une constatation arbitraire des faits et de la violation de l'art. 8 al. 1 let. c LACI.
Elle fait valoir que lorsque l'assuré a annoncé son retour en Suisse, au mois d'août 2012, son droit aux indemnités était épuisé et que les mesures auxquelles il aurait pu prétendre, selon la législation cantonale en matière de chômage, requièrent un domicile en Suisse. La recourante soutient, par ailleurs, que le centre des intérêts de l'assuré est là où habite sa famille, soit à E.________. Elle fait valoir que cette commune ne se situe qu'à 12 kilomètres de l'appartement de C.________ et que celui-ci ne constituait qu'un pied-à-terre lui facilitant ses recherches d'emploi et lui permettant de retrouver les siens aisément, à tout le moins le weekend. En outre, le fait que des travaux ont été entrepris pour accueillir l'ensemble de la famille ne serait pas déterminant. Cet élément ne ressortirait, au demeurant, que de simples déclarations de l'intimé. Par ailleurs, l'implication de celui-ci dans la vie associative du canton et de Suisse ne serait pas non plus pertinente.
4.3.De son côté, l'intimé fait valoir qu'en janvier 2015 sa famille a emménagé à C.________, comme il s'y était engagé, et que son fils cadet y a débuté sa scolarité.
5.
5.1.Par son argumentation, la recourante se limite à contester la pertinence des faits retenus pour l'appréciation juridique du cas. Ce faisant, elle ne démontre pas en quoi les constatations cantonales seraient arbitraires. Partant, il n'y a pas lieu de s'écarter de l'état de fait retenu par la juridiction cantonale.
5.2.S'agissant du grief tiré de la violation de l'art. 8 al. 1 let. c LACI, il est mal fondé. En effet, le seul fait que la famille de l'assuré résidait à E.________ ne permet pas en soi d'exclure que celui-ci ait eu sa résidence effective en Suisse. Il ne s'agit pas du seul critère à prendre en considération pour déterminer le centre des relations personnelles de l'assuré (cf. BORIS RUBIN, op. cit., n. 10 et 11 ad art. 8 al. 1 let. c LACI). A ce propos, on ne saurait reprocher à la juridiction cantonale d'avoir tenu compte du fait que l'intéressé est membre de plusieurs associations dans le canton de Genève et en Suisse. En effet, cet élément tend à montrer que l'assuré s'est créé des attaches particulières avec la Suisse et constitue un critère pertinent pour apprécier la question de la résidence (cf. supra consid. 3). On ajoutera, par ailleurs, que le point de savoir si en 2012, l'assuré avait un intérêt - sur le plan de l'assurance-chômage - à être domicilié en Suisse, n'est pas susceptible d'influer sur le sort de la cause. En effet, l'intimé ne sollicite l'octroi d'une indemnité de chômage qu'à compter du 1 er janvier 2014, de sorte que les raisons qui l'ont poussé à annoncer son retour en Suisse en 2012 ne sont pas décisives. Vu ce qui précède, la cour cantonale pouvait donc admettre, sans violer l'art. 8 al. 1 let. c LACI, que l'intimé résidait effectivement à C.________, qu'il avait l'intention d'y rester et d'en faire le centre de ses relations personnelles.Le recours est mal fondé. ( )
In una sentenza pubblicata in DTF 138 V 186 il Tribunale federale ha ricordato che nella sua giurisprudenza, il domicilio (in questo contesto: la residenza abituale) viene determinato sulla base esclusivamente di criteri oggettivi e anche di quelli soggettivi.
La situazione familiare è soltanto uno dei diversi indizi da ritenere. Rilevanti sono pure la durata e la continuità del domicilio prima di iniziare unoccupazione; la durata e la modalità dellassenza, il tipo di attività svolta nellaltro Stato come pure lintenzione del lavoratore, risultante dallinsieme delle circostanze, di tornare nel luogo in cui si trovava prima di assumere unoccupazione.
2.2. A livello cantonale in una sentenza 38.2013.35 del 4 settembre 2013, massimata in RtiD I-2014 Nr. 67 pag. 376-377, questa Corte ha negato dal luglio 2012 il diritto a beneficiare delle indennità di disoccupazione ad un assicurato, ospitato dal 9 giugno 2012 da un amico in Ticino, la cui famiglia (moglie e due figli in età scolastica) risiedeva allestero e il cui statuto è stato modificato da lavoratore frontaliero a lavoratore dimorante con permesso CE/AELS (tipo B) secondo modalità inabituali nellimminenza del licenziamento e per di più quando il datore di lavoro era già fallito.
Secondo il TCA, anche se da una serie di elementi (versamento mensile all'amico che lo ospitava di fr. 500.--; controllo di polizia dal 15 al 29 novembre 2012 da cui è emerso che l'assicurato risiedeva effettivamente in Ticino; separazione giudiziale chiesta dal medesimo e dalla moglie il 24 settembre 2012 postulando l'assegnazione dei figli congiunta e il collocamento stabile presso la residenza della madre; messa all'asta il 12 novembre 2012 della casa coniugale; autorizzazione rilasciata il 7 gennaio 2013 ai coniugi di vivere separati; frequentazione da parte dell'assicurato in Ticino della chiesa evangelica e iscrizione in una palestra; visite regolari ai figli rientrando sempre la sera in Ticino) risultava che lassicurato, almeno dall'inoltro dell'istanza di separazione nel settembre 2012, risiedeva in Svizzera, il centro dei suoi interessi personali, soprattutto quelli familiari (figli e sorella che gli metteva pure a disposizione l'auto) ha continuato a essere all'estero.
Del resto in Svizzera l'assicurato non era membro di nessuna associazione o società, e non era abbonato a nessun giornale, salvo a quello sindacale che era peraltro destinato a tutti gli associati (e quindi anche ai lavoratori frontalieri).
Dal 23 maggio 2013 questo assicurato si è trasferito allestero per occuparsi direttamente dei figli e ha riacquistato lo statuto di frontaliero.
Il presupposto dellart. 8 cpv. 1 lett. c LADI è pure stato negato dal TCA in una sentenza 38.2012.51 del 30 settembre 2013 massimata in RtiD I-2014 n. 68 pag. 377-379, ad un assicurato con doppia nazionalità svizzera ed estera, nato in Ticino, dove ha frequentato le scuole dellobbligo e il liceo.
Questa Corte ha rilevato in primo luogo che lassicurato, perlomeno nellultimo periodo di impiego allestero (iniziato nel gennaio 2010 e concluso nel febbraio 2011) e nei mesi di marzo e aprile 2011, abitava in un proprio appartamento preso in locazione in tale Paese estero.
In secondo luogo, nella Scheda dati personali del 21 marzo 2011 e nel proprio curriculum vitae egli ha peraltro indicato quale indirizzo estero quello dellabitazione appena menzionata e un numero telefonico con prefisso estero. Durante un colloquio di consulenza dell11 aprile 2011 ha pure comunicato di avere in quel momento il domicilio in Ticino ma di trasferirsi regolarmente allestero dove era in affitto in appartamento. Anche una sua amica, nel dicembre 2011, ha affermato che fino al marzo 2011 lindirizzo dellassicurato allestero corrispondeva a quello dellappartamento citato.
Nei suoi scritti di candidatura presso potenziali datori di lavoro in Svizzera e allestero egli, inoltre, ha sempre indicato di essere «based» allestero.
Infine, allorché la Sezione del lavoro lha convocato il 22 novembre 2011 per il 24 novembre 2011, egli ha chiesto di posticipare lappuntamento al 5 dicembre 2011 poiché la documentazione da raccogliere era copiosa. Visto che lamministrazione ha risposto, da un lato, che aveva cercato di contattarlo telefonicamente al domicilio in Ticino senza esito e, dallaltro, che lo invitava comunque a presentarsi precisando che per i documenti gli avrebbe assegnato un ulteriore termine, egli, sempre il 23 novembre 2011, ha comunicato che non avrebbe potuto presenziare poiché aveva dovuto recarsi urgentemente allestero per un colloquio professionale.
Va, daltra parte, considerato che dallestratto del suo conto bancario è emerso che nel periodo 1° settembre-5 dicembre 2011, quali addebiti, oltre agli importi destinati alla cassa malati, risultavano unicamente delle transazioni effettuate con la carta di credito. Dalle stesse non si poteva evincere dove la carta di credito fosse stata utilizzata, se in Svizzera o allestero.
Per comprovare la residenza effettiva in Svizzera neppure è sufficiente pagare le imposte in Svizzera.
La presenza dellassicurato in Ticino il 7 ottobre 2011, attestata da un certificato del Pronto Soccorso, e lessere in cura presso un medico specialista del Cantone Ticino non hanno consentito di comprovare, poi, una sua residenza effettiva in Svizzera.
Neppure sono risultati sufficienti a dimostrare una residenza effettiva in Svizzera labbonamento svizzero del cellulare e laffiliazione a una cassa malati. Per concludere circa lesistenza di uneffettiva residenza in Svizzera non basta in ogni caso che lassicurato sia ritornato regolarmente in Svizzera allo scopo di ossequiare i suoi obblighi di disoccupato, ad esempio recandosi puntualmente ai colloqui con il consulente del personale.
Il TCA è arrivato alla medesima conclusione in un'altra sentenza 38.2013.73 del 6 agosto 2014, cresciuta in giudicato incontestata e massimata in RtiD I-2015 Nr. 53 pag. 781-782, relativa al caso di un assicurato che ha abitato presso un'amica in Svizzera, senza avere con lei nessuna relazione sentimentale, mentre la sua famiglia risiedeva in Italia a 37 km dal comune svizzero in cui abitava. La condizione dellart. 8 cpv. 1 lett. c LADI è, invece, stata ammessa dallamministrazione e dal Tribunale in unepoca posteriore quando sua moglie e i figli hanno lasciato lItalia dove vivevano per stabilirsi in un altro Stato estero e in considerazione del fatto che lassicurato ha dichiarato di avere da diversi mesi una relazione sentimentale con la sua amica.
Questa giurisprudenza è poi stata applicata anche in una sentenza 38.2014.15 del 6 ottobre 2014 cresciuta incontestata in giudicato e massimata in RtiD I-2015 Nr. 55 pag. 784, a proposito di un assicurato che aveva quasi sempre lavorato soltanto in Italia e che aveva un'abitazione di sua proprietà in tale Paese, presso la quale ritornava settimanalmente, nonché un appartamento in comproprietà con la moglie, da cui era separato da molti anni, in un'altra località, sempre in Italia a pochi chilometri di distanza, dove vivevano la moglie e i loro due figli.
Alla medesima conclusione il TCA è giunto pure in una sentenza 38.2014.10 del 6 agosto 2014, massimata in RtiD I-2015 Nr. 54 pag. 782 seg., nella quale è stato confermato il diniego a un assicurato del diritto a indennità di disoccupazione dal luglio 2013, in quanto il presupposto dellart. 8 cpv. 1 lett. c LADI non era in concreto realizzato.
In primo luogo, lassicurato, che si era trasferito in Ticino dal mese di aprile 2012 e che era in possesso di un permesso B non doveva essere qualificato come falso frontaliere.
Della categoria dei lavoratori diversi dai frontalieri (frontalieri "non veri") fanno infatti parte segnatamente i lavoratori stagionali, i lavoratori operanti nel settore dei trasporti internazionali, i lavoratori che esercitano normalmente la loro attività sul territorio di vari Stati membri e i lavoratori occupati da un'impresa frontaliera.
Questo non era manifestamente il caso dell'assicurato il quale nell'aprile 2012 si era stabilito in Svizzera per esercitare un'attività lucrativa dipendente di durata determinata (1.4.2012-30.6.2013), con possibilità di rinnovo per gli anni successivi.
In secondo luogo, anche ammettendo che l'assicurato fosse risieduto effettivamente in Svizzera nel periodo successivo all'iscrizione in disoccupazione, visto in particolare il contratto di locazione per l'appartamento in Ticino del 17 luglio 2013 sebbene già a dicembre 2012 fosse stato licenziato e liberato dall'obbligo di prestare la propria attività lavorativa fino al termine del contratto di lavoro del 30 giugno 2013, resta il fatto che lassicurato non aveva l'intenzione di risiedere in Svizzera durevolmente e non aveva neppure qui il centro delle proprie relazioni personali.
Lassicurato, infatti, fino al momento dell'iscrizione per il collocamento, aveva sempre lavorato allestero, salvo per il periodo 1° aprile 2012 30 giugno 2013 con dispensa dal prestare la propria attività lavorativa dal 10 dicembre 2012.
Lassicurato, inoltre, dopo il licenziamento, durante il mese di dicembre 2012 aveva soggiornato allestero e pochi giorni in Svizzera.
Dall'incarto URC era emerso, poi, che le ricerche di lavoro erano state svolte soprattutto sul mercato del lavoro estero
Nel mese di febbraio 2014 egli aveva sì reperito un impiego a tempo parziale da esercitare in Svizzera ma per un datore di lavoro estero.
Per quel che riguarda le relazioni personali del ricorrente, è emerso daltronde che la moglie e la figlia ventenne dell'assicurato e i suoi genitori vivevano allestero, mentre in Svizzera non aveva parenti ma solo alcune amicizie nate con l'impiego.
Al momento in cui nel febbraio 2014 ha avuto problemi di salute il ricorrente si è, infine, fatto curare allestero pur essendo assicurato presso una cassa malati svizzera.
Su questo tema B. Rubin in "Commentaire de la loi sur l'assurance-chômage, Ginevra-Zurigo-Basilea, Schultess Editions Romandes, 2014 pag. 77 e 78 ha sviluppato le seguenti considerazioni:
"( )
9L'exigence de la résidence en Suisse permet d'instaurer une corrélation entre le lieu où les recherches d'emploi sont effectuées et celui où les conseils des professionnels du placement sont donnés. Cette exigence garantit ainsi l'efficacité du placement. Elle permet en outre le contrôle du chômage et de l'aptitude au placement (ATF 115 V 448 consid. lb p. 449; FF 1950 11 546). Si l'exportation des prestations était possible, de tels contrôles seraient très difficiles à effectuer, ce qui favoriserait les abus (arrêt du 22 octobre 2002 [C 34/02] consid. 3). C'est seulement en restant en contact étroit avec le monde du travail dans lequel il désire être réinséré qu'un chômeur peut faire preuve d'efforts sérieux et constants dans la recherche d'un emploi (arrêt du 30 novembre 1999 [C 183/99] consid. 2c). C'est à l'assuré qu'il appartient de rendre vraisemblable qu'il réside en
Suisse (arrêt du 19 septembre 2000 [C 73/00]).
10Le domicile fiscal, le lieu où les papiers d'identité et autres documents offi-ciels ont été déposés (déclaration d'arrivée) ainsi que d'éventuelles indications dans des documents officiels ou des décisions judiciaires ne sont que des indices permettant de déterminer le lieu du domicile (ATF 136 II 405 consid. 4.3 p. 410; arrêt du 13 mars 2002 [C 149/01]). Pour pouvoir localiser le centre des intérêts personnels, il convient notamment de chercher à savoir où se trouvent la famille, les amis, les activités professionnelles et sociales, le logement, le mobilier et les affaires personnelles. Une visite des lieux est parfois indispensable (art. 12 let. d PA). Par ailleurs, le lieu où les enfants sont scolarisés joue un rôle. Le droit à des prestations sociales nécessite souvent d'être domicilié dans le pays qui les verse, de sorte que cet aspect doit également être pris en compte (DTA 2012 p. 71 consid. 3.3 p. 74).
11II convient de donner davantage de poids aux critères objectifs tels que le lieu du logement et celui des activités professionnelles. Les critères subjectifs tels que l'intention de s'établir et de créer un centre de vie passent au second plan car ils sont difficiles à vérifier. Il est cependant parfois nécessaire d'instruire au mieux l'élucidation des aspects subjectifs tels que les motifs de licenciement ou les raisons d'un changement de domicile (arrêt du 12 avril 2006 [C 339/05]). Un séjour éphémère ou de pur hasard en Suisse, de même que l'occupation, dans ce pays, d'un pied-à-terre une à deux fois par semaine, ne suffisent pas à démontrer que la résidence est en Suisse. Par contre, un séjour prolongé permanent et inin-terrompu n'est pas indispensable. Mais dans ce cas, un lien étroit avec le marché du travail suisse est exigé (arrêt du 7 décembre 2007 [8C_270/2007] consid.2.2).
Giusta l'art. 1 cpv. 1 dell'Allegato II ALC, elaborato sulla base dell'art. 8 ALC e facente parte integrante dello stesso (art. 15 ALC), in unione con la sezione A di tale allegato, le parti contraenti applicano nell'ambito delle loro relazioni in particolare il regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità [RS 0.831.109.268.1]), come pure il regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio, del 21 marzo 1972, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71 relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità (RS 0.831.109.268.11), oppure disposizioni equivalenti. L'art. 121 LADI, entrato in vigore il 1° giugno 2002, rinvia, alla lett. a, all'ALC e a questi due regolamenti di coordinamento (SVR 2006 AlV n. 24 pag. 82 consid. 1.1, C 290/03, DTF 133 V 173).
Una decisione n. 1/2012 del Comitato misto del 31 marzo 2012 (RU 2012 2345) ha attualizzato il contenuto dellAllegato II allALC con effetto dal 1° aprile 2012, prevedendo che le Parti applicheranno tra di loro il Regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, modificato dal regolamento (CE)
n. 988/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 settembre 2009 (cfr. DTF 139 V 88; SVR 2014 ALV N. 9; DTF 140 V 98) e il Regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 settembre 2009 che stabilisce le modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 883/2014 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale.
Il regolamento (CE) n. 883/2004 (RS 0.831.109.268.1) non permette di far valere alcun diritto per il periodo anteriore alla data della sua applicazione (DTF 138 V 392 consid. 4.1.3).
Questi regolamenti sono stati modificati dal Regolamento (UE) n. 465/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 maggio 2012 (GU L 149 dell8.6.2012 pag. 4) in vigore per la Svizzera dal 1° gennaio 2015 (cfr. RU 2015 e 345; RS 0831.109.268.1; (cfr. B. Kahil.Wolff, Le Réglement UE 465/2012, la nouvelle Convention Suisse-US et dautres développements en termes dassujettissement aux assurances sociales in SZS/RSAS 2015 pag. 438 seg.; STF 8C_273/2015 del 12 agosto 2015 consid. 3.1).
Lart. 11 del Regolamento (CE) n. 883/2004 stabilisce al cpv. 1 che le persone sono soggette alla legislazione di un singolo Stato membro e al cpv. 3 lett. a che una persona che esercita unattività subordinata o autonoma in uno Stato membro è soggetta alla legislazione di tale Stato membro.
In materia di assicurazione contro la disoccupazione lo Stato competente è per principio quello nel quale lassicurato ha esercitato da ultimo la sua attività lavorativa dipendente (cfr. DTF 139 V 88; STF 8C_273/2015 del 12 agosto 2015 consid. 3.1;
B. Rubin, op.cit., pag. 683).
Per quel che concerne i lavoratori frontalieri il legislatore comunitario ha previsto delle regole differenti.
Secondo lart. 1 lett. f del Regolamento (CE) n. 883/2004 si intende per «lavoratore frontaliero» qualsiasi persona che esercita unattività subordinata o autonoma in uno Stato membro e che risiede in un altro Stato membro, nel quale ritorna in linea di massima ogni giorno o almeno una volta la settimana.
Questi assicurati beneficiano delle prestazioni dello Stato competente (nel nostro caso: della LADI) se si trovano in una situazione di lavoro ridotto (cfr. art. 1a cpv. 1 lett. b LADI) alla luce dellart. 65 par. 1 del Regolamento (CE) 883/2014 (La persona che si trova in disoccupazione parziale o accidentale e che, nel corso della sua ultima attività subordinata o autonoma, risiedeva in uno Stato membro diverso dallo Stato membro competente si mette a disposizione del suo datore di lavoro o degli uffici del lavoro nello Stato membro competente. Egli beneficia delle prestazioni in base alla legislazione dello Stato membro competente, come se risiedesse in tale Stato membro. Tali prestazioni sono erogate dall'istituzione dello Stato membro competente.).
Gli assicurati frontalieri in disoccupazione completa (cfr. art. 1a cpv. 1 lett. a LADI) devono invece chiedere le prestazioni di disoccupazione nel loro Stato di residenza (nel nostro caso: in Italia), sulla base dellart. 65 par. 2 1a frase del Regolamento (La persona che si trova in disoccupazione completa e che, nel corso della sua ultima attività subordinata o autonoma, risiedeva in uno Stato membro diverso dallo Stato membro competente e continua a risiedere in tale Stato membro o ritorna in tale Stato si mette a disposizione degli uffici del lavoro nello Stato membro di residenza. Fatto salvo l'articolo 64, la persona che si trova in disoccupazione completa può a titolo supplementare, porsi a disposizione degli uffici del lavoro dello Stato membro nel quale ha esercitato la sua ultima attività subordinata o autonoma.) e dellart. 65 par. 5 lett. a del Regolamento (Il disoccupato di cui al paragrafo 2, prima e seconda frase, riceve le prestazioni in base alla legislazione dello Stato membro di residenza come se fosse stato soggetto a tale legislazione durante la sua ultima attività subordinata o autonoma. Tali prestazioni sono erogate dall'istituzione del luogo di residenza.; cfr. B. Rubin, op.cit. p. 683).
Da notare che i costi per il rischio disoccupazione dei frontalieri è ripartito fra lo Stato di lavoro e quello di residenza (cfr. B. Rubin, op. cit., p. 684: Linstitution suisse rembourse, sur domande de linstitution étrangère, la totalité des prestations versées aux frontaliers durant les premiers mois dindemnisation (détails: art. 65 par. 6 a 8 du Regl. [CE] 883/2004); risposta del Consiglio federale del 16 novembre 2013 ad un interpellanza 13.3716 del consigliere nazionale Lorenzo Quadri denominata Uso improprio, da parte dellItalia, dei fondi di disoccupazione dei frontalieri: ( ) Dal 1° aprile 2012, la Svizzera applica il regolamento (CE) nr. 883 (2004, che prevede segnatamente il rimborso allo Stato di residenza, competente per lindennizzo dei frontalieri disoccupati, delle indennità versate durante i primi tre o cinque mesi di disoccupazione (a secondo della durata del rapporto di lavoro individuale) ( )).
In una Direttiva del 24 ottobre 2013, denominata Regolamento 883. Fine dello status di "lavoratore frontaliere vero, atipico", la SECO ha ricordato che:
"Ai sensi dell'art. 65 paragrafo 5 lett. a) del regolamento (CE) n. 883/2004 (regolamento 883) il versamento delle prestazioni di disoccupazione ai veri lavoratori frontalieri compete allo Stato di residenza. La Corte di giustizia dell'Unione europea ha precisato la portata di questa disposizione in una sentenza dell'11.04.2013 sostenendo che la giurisprudenza Miethe, sviluppata quando era ancora in vigore il regolamento (CEE) n. 1408/71 (regolamento 1408/1), non è più valida in virtù del regolamento 883. Secondo tale giurisprudenza, un vero lavoratore frontaliero in disoccupazione che aveva conservato con lo Stato di occupazione legami personali e professionali particolarmente stretti poteva, come "lavoratore frontaliero atipico", beneficiare delle prestazioni in quest'ultimo Stato.
Il versamento delle prestazioni ai veri lavoratori frontalieri in disoccupazione completa spetta ormai senza eccezioni allo stato di residenza."
Sul tema e per un riassunto di casi di applicazione della giurisprudenza Miethe anche relativi al Canton Ticino, cfr. STF 8C_203/2013 del 23 aprile 2014 pubblicata in SVR 2014 ALV N. 9; vedi pure DLA 2012 N. 1 pag. 71 seg..
In applicazione delle disposizioni del Regolamento appena citate, con sentenza 38.2014.51 del 15 dicembre 2014, questa Corte ha confermato il diniego del diritto a indennità di disoccupazione ad un assicurato in quanto non aveva la residenza in Svizzera. Avendo dichiarato di tornare presso la propria famiglia in Italia durante il fine settimana, e quindi rientrando allestero una volta per settimana, egli andava considerato come, giustamente stabilito dalla Sezione del lavoro, un vero lavoratore frontaliere.
Lassicurato aveva così diritto alle prestazioni di disoccupazione nel suo paese di residenza.
Del resto in quello Stato si trovava, in applicazione dellabituale criterio della probabilità preponderante, il centro dei suoi interessi personali, soprattutto quelli familiari.
Le medesime argomentazioni sono alla base di una sentenza 38.2014.13 del 30 marzo 2015 nella quale il TCA ha pure confermato il diniego del diritto allindennità di disoccupazione in quanto unassicurata non risiedeva in Svizzera e rientrava in Italia una volta per settimana.
Con analoghe argomentazioni il TCA ha respinto il ricorso di unassicurata in una sentenza 38.2015.9 del 15 giugno 2015 fondandosi sul contenuto di un verbale allestito da un funzionario della Sezione del lavoro e firmato anche dallinteressata.
Da quel documento emergeva in particolare che suo marito viveva a X. (IT) in una casa monofamiliare, che la ricorrente non viveva con suo marito per motivi professionali (e meglio per evitare lunghe trasferte giornaliere), che ella, ancora nel settembre 2014, rientrava settimanalmente presso labitazione coniugale durante i giorni di libero, che l'assicurata aveva con la Svizzera legami professionali, che non era membro di società, associazioni o altri enti con e senza scopo di lucro e che non era abbonata a giornali e riviste.
Il successivo ricorso è stato dichiarato inammissibile dal Tribunale federale con sentenza 8C_521/2015 del 9 settembre 2015, nella quale lAlta Corte ha sottolineato che la ricorrente non si confronta in alcun modo con le motivazioni del Tribunale cantonale delle assicurazioni, il quale, fondandosi sulla di lei audizione del 18 settembre 2014 dinanzi alla Sezione del lavoro, ha spiegato le ragioni per cui ella dovesse essere ritenuta frontaliera e quindi con diritto a prestazioni in Italia..
In una sentenza 38.2015.6 del 25 giugno 2015 questo Tribunale ha ritenuto vero frontaliere un altro assicurato, visto che egli rientrava in Italia una volta per settimana. Il TCA si è fondato sul contenuto di un verbale allestito presso la Sezione del lavoro e firmato anche dallassicurato oltre che su un Rapporto della polizia cantonale, sulle dichiarazioni della custode dello stabile nel quale abitava e sullestratto conto attestante i prelevamenti in contanti.
Il 28 agosto 2015 lassicurato ha inoltrato un ricorso al Tribunale federale contro la citata sentenza. Il 1° settembre 2015 lAlta Corte ha chiesto al TCA di trasmettere lincarto completo, (ciò che è stato fatto il 4 settembre 2015), precisando che per il momento non vengono richieste osservazioni al ricorso.
In quelloccasione la Corte di giustizia aveva in particolare rilevato:
"L'elemento determinante, per l'applicazione dell'art. 71 nel suo complesso, è la residenza dell'interessato in uno Stato membro diverso da quello alla cui legislazione egli era soggetto durante la sua ultima occupazione.
Il trasferimento dell'onere delle prestazioni di disoccupazione dallo Stato membro dell'ultima occupazione allo Stato membro di residenza è giustificato per talune categorie di lavoratori che conservano stretti legami col paese in cui essi si sono stabiliti e dimorano abitualmente; esso non lo sarebbe più nel caso in cui, con un'interpretazione troppo lata della nozione di residenza, si arrivasse ad ammettere l'eccezione di cui all'art. 71 del regolamento n.
1408/71 per tutti i lavoratori migranti che sono occupati in uno Stato membro, mentre la loro famiglia continua a dimorare abitualmente in un altro Stato membro.
Ne consegue che le disposizioni di cui all'art. 71, n. 1, lett. b), ii), vanno interpretate restrittivamente.
Tali considerazioni hanno indotto la commissione amministrativa (per la previdenza sociale dei lavoratori migranti) istituita in forza dell'art. 80 del regolamento n. 1408/71, ad ammettere, nel suo parere 24 gennaio 1974, n. 94 (GU 1974, n. C 126, pag. 22), la possibilità di applicare l'art. 71, n. 1, lett. b), ii), solo per i lavoratori stagionali ed inoltre, per quelli contemplati all'art. 14, n. 1, lett. b), c) e d), del regolamento n. 1408/71.
Tale decisione, tuttavia, pur se fornisce alcune indicazioni, non si può intendere nel senso ch'essa si riferisca a tutte le categorie di lavoratori atte a fruire della disposizione, né che essa escluda da tale beneficio talune altre categorie, comprendenti lavoratori che hanno conservato analoghi stretti legami col loro paese di dimora abituale.
Coi termini «in cui risiede o che ritorna in tale territorio» l'art. 71, n. 1, lett. b), ii), contempla due categorie di lavoratori la cui situazione è sostanzialmente la medesima.
La nozione di «Stato membro in cui risiede» va riferita unicamente allo Stato in cui il lavoratore, pur se occupato in un altro Stato membro, continua a dimorare abitualmente e nel quale trovasi anche il centro principale dei suoi interessi.
All'uopo, la circostanza che il lavoratore abbia lasciato la propria famiglia nel suddetto Stato costituisce un indice del fatto che egli vi ha conservato la propria residenza, ma non potrebbe, di per sé sola essere sufficiente a giustificare l'applicazione della norma di cui all'art. 71, n. 1, lett. b), ii).
Non appena, infatti, il lavoratore abbia un'occupazione stabile in uno Stato membro, si presume ch'egli vi risieda, anche se abbia lasciato la propria famiglia in un altro Stato.
Vanno quindi presi in considerazione, oltre alla situazione familiare del lavoratore, anche i motivi che l'hanno indotto a spostarsi, e la natura del lavoro.
L'aggiunta dei termini «o che ritorna in tale territorio» implica semplicemente che la nozione di residenza, come sopra definita, non esclude necessariamente la dimora non abituale in un altro Stato membro.
Ai fini dell'applicazione dell'art. 71, n. 1, lett. b), ii), del regolamento n.
1408/71, vanno quindi presi in considerazione la durata e la continuità della residenza nel periodo precedente lo spostamento dell'interessato, la durata e lo scopo della sua assenza, la natura dell'occupazione trovata nell'altro Stato membro, nonché l'animus dell'interessato quale risulta dal complesso delle circostanze
del caso.
Nella presente evenienza,da una parte, lassicurato, in Ticino, condivide un appartamento di tre locali e mezzo con due ex colleghi a __________ (cfr. doc. 14/1; 6; 7).
Tale situazione alloggiativa non può essere definita precaria, né non commisurata alle esigenze di tre persone, ritenuto anche il fatto che __________, per sua stessa ammissione, durante i fine settimana non era presente (cfr. doc. 6; 7).
Come testimoniato anche dal coinquilino, __________, poi, la moglie e la figlia vengono regolarmente a trovarlo in Svizzera (cfr. consid. 2.8.; doc. 14/1; 6).
Lassicurato ha, peraltro, dichiarato di essere separato dal febbraio 2014 (cfr. doc. 4; I), ciò che è stato confermato anche da __________ (cfr. consid. 2.8.; doc. 6; STF 8C_797/2013 del 21 febbraio 2014 citata al consid. 2.1.).
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario
Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti