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38.2012.56

A un'assicurata a ragione è stato negato il diritto a ind.di disoccupazione dal 1°.5.12.In effetti l'ass. non era parzialmente disoccupata, siccome l'orario di lavoro è stato ridotto dal DL solo temporaneamente (in luglio e agosto 2012 di nuoco aumentato le ore) e non definitivamente

Ticino ·13 · 1997-01-16 · Italiano TI
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Dispositiv
  1. dichiara e pronuncia Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni Il presidente                                                           Il segretario Daniele Cattaneo                                                  Fabio Zocchetti
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Incarto n.38.2012.56

dc/sc

Lugano

13 dicembre 2012

In nomedella Repubblica e CantoneTicino

Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Daniele Cattaneo

statuendo sul ricorso del 18 settembre 2012 di

RI 1

contro

la decisione su opposizione del 7 settembre 2012 emanata da

Sezione del lavoro,6501 Bellinzona

in materia di assicurazione contro la disoccupazione

ritenuto,in fatto

in diritto

In un’altra sentenza del 16 gennaio 1997, pubblicata in DLA 1996/1997 pag. 170 seg., l’Alta Corte ha stabilito che due soci di una S.r.l. che si sono licenziati a vicenda e che si sono in seguito riassunti a tempo parziale – a causa di una diminuzione delle ordinazioni – non hanno diritto all’indennità di disoccupazione ai sensi dell’articolo 10 capoverso 2bisLADI. Infatti, queste convenzioni fanno pensare piuttosto a una riduzione temporanea del lavoro – in attesa di una ripresa delle ordinazioni – e pertanto a un’elusione della fattispecie prevista all’articolo 31 capoverso 3 lettera c LADI.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                           Il segretario

Daniele Cattaneo                                                  Fabio Zocchetti