Sospensione di 12 gg per avere interrotto un programma d'occupazione confermata. Da attest.mediche risulta che le condiz. di salute dell'ass. non gli impedivano di frequentare il POT.TCA non ha motivi per dubitare della versione fornita dai resp.del POT:interr.da ascrivere al comport.dell'assicurato
Erwägungen (3 Absätze)
E. 16 capoverso 2 lettere c, e-h è applicabile per analogia alla partecipazione a
un'occupazione temporanea secondo il capoverso 1 lettera b.
4
Gli articoli 16 capoverso 2 lettera c e 59d capoverso 1 sono applicabili per
analogia alla partecipazione a un'occupazione temporanea secondo il capoverso 1
lettera c."
Per quel
che riguarda i programmi d'occupazione in istituzioni pubbliche o private senza
scopo lucrativo la nuova disposizione legale ha mantenuto l'esclusivo richiamo
all'art. 16 cpv. 2 lett. c LADI, come già faceva l'art. 72a cpv. 2 LADI in
vigore fino al 30 giugno 2003 (cfr. STFA C 274/04 del 29 marzo 2005; STFA C
269/04 del 12 aprile 2005; STFA C 279/03 del 30 settembre 2005).
A questo
proposito, in una sentenza C 376/98 del 6 dicembre 1999 il TFA ha rilevato:
"
In effetti, per l'art. 72a cpv. 2 LADI, valgono
ai fini dell'assegnazione di un'occupazione temporanea conformemente all'art.
72 cpv. 1 LADI solo i criteri di cui all'art. 16 cpv. 2 lett. c LADI, e non
quelli di cui alle lettere a ed i, concernenti la retribuzione (cfr. anche
Nussbaumer,
Arbeitslosenversicherung, in Schweizerisches
Bundesverwaltungs- recht
, cifra marg. 672): l'occupazione
temporanea giusta quanto suesposto ha, secondo l'art. 72 a cpv. 1 LADI, carattere sussidiario, nel senso segnatamente che essa entra in considerazione solo
qualora non sia possibile assegnare un'occupazione adeguata, adempiente essa
tutti i criteri, inclusi quelli relativi alla rimunerazione (cfr. Nussbaumer in
op. cit., cifra marg. 666; sentenza non ancora pubblicata 21 giugno 1999 in re G., C 279/98).
Vero è che vi è chi (Jacqueline Chopard,
Die
Einstellung in der Anspruchsberechtigung
, tesi Zurigo 1998,
pag. 88) sostiene essere l'art. 72 a cpv. 2 LADI, nella misura in cui limita i
criteri perché l'occupazione sia da considerare adeguata, in contrasto con
l'art. 21 cifra 2 della Convenzione n. 168 dell'Organizzazione internazionale
del Lavoro (OIL) concernente la promozione dell'impiego e la protezione contro la
disoccupazione del 21 giugno 1988, il quale sarebbe direttamente applicabile
(cfr. Chopard, op. cit., pag. 75). Orbene, a prescindere dalla questione della
fondatezza di queste considerazioni, deve essere osservato che la norma della
Convenzione non si riferisce al punto oggetto della lite nella presente
procedura, ossia quello della retribuzione (cfr. sempre Chopard, op. cit., pag.
78 seg.)."
In DTF
125 V 367 il TFA ha ricordato che:
"
Zum andern gelten für die Zuweisung einer
vorübergehenden Beschäftigung herabgesetzte Anforderungen an die Zumutbarkeit,
muss die Arbeit doch nur dem Alter, den persönlichen Verhältnissen und dem
Gesundheitszustand des Versicherten angemessen sein (Art. 72a Abs. 2 AVIG in
Verbindung mit Art. 16 Abs. 2 lit. c AVIG).
(…)"
L'art. 16
cpv. 2 lett. c LADI stabilisce che non è considerata adeguata e di conseguenza
è esclusa dall'obbligo di accettazione un'occupazione che non è conforme
all'età, alla situazione personale (ad esempio: le proprie convinzioni
religiose, su questo aspetto cfr. comunque SVR 1997 ALV Nr. 90; sentenza del
TFA C 274/04 del 29 marzo 2005) o allo stato di salute dell'assicurato.
In una sentenza C 184/05 dell'11 ottobre 2005 il TFA ha ricordato
che "ein Kurs, zu dessen Besuch die versicherte Person angewiesen wurde,
unzumutbar ist, wenn er ihren persönlichen Verhältnissen oder ihrem
Gesundheitszustand nicht angemessen ist. Nach der Rechtsprechung fallen - in
Nachachtung des Art. 21 Übereinkommen Nr. 168 der Internationalen Arbeitsorganisation
(IAO) über Beschäftigungsförderung und den Schutz gegen Arbeitslosigkeit vom
E. 21 Juni 1988 (SR 0.822.726.8) - bei der Prüfung der Zumutbarkeit einer Arbeit
oder eines Kursbesuches unter dem Gesichtspunkt der persönlichen Verhältnisse
insbesondere die gesundheitlichen und familiären Umstände der versicherten
Person in Betracht (BGE 120 V 375; ARV 1999 Nr. 9 S. 46 Erw. 2b mit Hinweisen; Urteil
Z. vom 25.
Juni 2004 Erw. 2.2, C 43/04)".
Boris Rubin (in: B. Rubin,
Assurance-chômage
,
Ed.
Schulthess Juristiche Medien AG, Zurigo/Basilea/Ginevra 2006, pag.
425) ricorda che:
"
(...)
Les critères d'un emploi convenable au sens de
l'art. 16 LACI ne sont de loin pas tous appliqués lorsqu'il s'agit de
déterminer si un PET est convenable. Seuls entrent en considération les
critères de l'âge, de la situation personnelles et de la santé de l'assuré (v.
l'art. 64a al. 2, en corrélation avec l'art. 16 al. 2, let. c LACI [ch 7.4.1].
Aussi la liberté de choisir sa profession n'existe-t-elle pas lorsqu'un PET est
assigné.
Pour un programmeur de formation employé à
l'utilisation d'une machine de microfilmage, un PET dans le domaine de la
protection de l'environnement ne porte atteinte ni à sa dignité, ni à sa
liberté personnelle, lorsqu'il dispose d'assez de temps pour poursuivre ses
recherches d'emploi et qu'il peut mettre fin au PET dès qu'il en trouve un.
S'agissant des stages professionnels, les critères sont plus nombreux (v.
l'art. 64a al. 3 LACI en corrélation avec l'art. 16 al. 2, let. c, e, f, g et h
LACI)".
2.3. Secondo la giurisprudenza colui che, senza valido motivo,
rifiuta un adeguato programma occupazionale temporaneo, ai sensi dell'art. 64a
cpv. 1 LADI deve essere sospeso dal diritto alle indennità di disoccupazione
per inosservanza delle istruzioni dell'ufficio del lavoro sulla base dell’art.
30 cpv. 1 lett. d LADI (cfr. STFA C 126/02 del 24 giugno 2003; DTF 125 V 361).
Il
Tribunale federale ha deciso che deve essere sospeso dal diritto all’indennità
di disoccupazione anche colui che, con il suo comportamento, fornisce all’organizzatore
un motivo per interrompere il programma d’occupazione (cfr. STFA C 387/1999 del
E. 22 giugno 1999; STF C 307/02 del 27 gennaio 2004).
Una
sanzione può tuttavia essere inflitta soltanto se il comportamento contestato
all’assicurato può essere chiaramente stabilito.
Ad
esempio nella già citata sentenza C 307/02 del 27 gennaio 2004 l’Alta Corte ha confermato
una sanzione di 25 giorni, ritenendo più credibile la versione
dell’organizzatore del POT, e ha rilevato:
"
(…)
La suspension du droit à l'indemnité prononcée en
raison du chômage dû à une faute de l'assuré ne suppose pas une résiliation des
rapports de travail pour de justes motifs au sens des art. 337 et 346 al. 2 CO.
Il suffit que le comportement général de l'assuré ait donné lieu au congédiement
de celui-ci, même sans qu'il y ait des reproches d'ordre professionnel à lui
faire. Tel peut être le cas aussi lorsque l'employé présente un caractère, dans
un sens large, qui rend les rapports de travail intenables (
ATF 112 V 244
consid. 1 et les arrêts cités). Une suspension du droit à l'indemnité
ne peut cependant être infligée à l'assuré que si le comportement reproché à
celui-ci est clairement établi. Lorsqu'un différend oppose l'assuré à son
employeur, les seules affirmations de ce dernier ne suffisent pas à établir une
faute contestée par l'assuré et non confirmée par d'autres preuves ou indices
aptes à convaincre l'administration ou le juge (
ATF 112 V 245
consid.
1 et les arrêts cités; DTA 2001 n° 22
p. 170 consid.3; Gerhards, Kommentar zum Arbeitslosenversicherungsgesetz, n. 10
ss ad art. 3).
2.2 En l'espèce, face à deux versions des faits
divergentes, les premiers juges ont retenu que les explications de la commune,
organisatrice de la mesure, étaient plus crédibles et convaincantes que celle
du recourant au motif, notamment, que ce dernier s'était borné à contester de
manière générale les griefs qui lui étaient adressés sans se prononcer sur les
reproches ciblés formulés par la commune dans sa lettre du 23 avril 2002
(différents comportements du recourant pendant l'initiation au travail et les
premiers jours du programme). Or en procédure fédérale, le recourant conteste
expressément ces faits en expliquant qu'il n'a pris connaissance de cette
lettre qu'à la lecture du jugement cantonal.
2.3 Le recourant oublie cependant que l'OPEM s'est
référé expressément à la détermination de la commune dans ses observations au
recours et qu'il a versé cette pièce au dossier du Tribunal. Dans sa réplique,
le recourant ne s'est pas prononcé sur ce point, alors qu'il avait demandé une
prolongation de délai pour déposer des écritures complémentaires. Cela étant,
même si la procédure avait été entachée d'une irrégularité, il y aurait lieu de
suivre les premiers juges.
2.3.1 Le recourant fait grief aux premiers juges
d'avoir considéré comme établis les faits allégués par la commune. Sur le plan
professionnel, il fait valoir en substance qu'il s'est impliqué à 200 % dans
son travail et conteste tous les faits qui lui sont reprochés. La commune, pour
sa part, considère qu'il n'a pas satisfait aux exigences minimales requises.
Face à des conceptions aussi opposées en matière d'investissement dans le
travail, on doit admettre que celle de la commune est plus proche de la
réalité, dans la mesure où, en sa qualité d'organisateur habituel de PET, elle
est à même de juger en pleine connaissance des attentes que l'on peut
raisonnablement fonder sur un participant à ce programme. En d'autres termes,
sa version des faits sur ce point est plus convaincante que celle du recourant.
Sur le plan personnel, le recourant se défend d'avoir fait preuve d'une
quelconque agressivité verbale ou de manque de respect à l'égard de ses
supérieurs. Or, il ne nie pas avoir fait l'objet d'un avertissement oral
précédant de peu l'interruption de la mesure, motivée par son manque
d'implication dans le travail et par son attitude irrespectueuse à l'égard de
ses supérieurs. Dès lors, il apparaît plus vraisemblable que l'avertissement
portait sur ces deux points et non pas sur le rythme de travail insuffisant,
comme il l'allègue en procédure fédérale; l'avertissement constitue ainsi un
autre indice plaidant en faveur de la version des faits de la commune, comme l'est
d'ailleurs également le caractère abrupt de l'interruption du PET quelques
jours seulement après le début d'une mesure prévue pour une durée de six mois.
2.3.2 Dans ce contexte, le moyen du recourant, selon
lequel il n'a pas pu disposer d'un temps suffisant pour maîtriser la tâche qui
lui avait été confiée, ne lui est d'aucun secours. D'une part, il n'a pas été
exclu de la mesure à cause d'une production trop faible, mais en raison d'une
attitude négative face au travail et de son comportement envers sa hiérarchie,
d'autre part, l'activité proposée dans le cadre de PET est justement prévue
pour des personnes peu ou pas qualifiées. En l'occurrence, forte de son
expérience, la commune estime qu'une demi-journée suffit amplement à assimiler
la procédure de démontage assignée au recourant. En outre, le recourant semble
maîtriser le français bien mieux qu'il ne l'affirme, si l'on en juge à la
lecture de la lettre manuscrite qu'il a faite parvenir à l'ORP le 28 janvier
2002 pour expliquer les motifs de son exclusion de la mesure. La commune a
d'ailleurs fait observer que l'assuré parle suffisamment bien le français pour
ce genre d'activité manuelle, contrairement à d'autres participants qui,
néanmoins, s'acquittent fort bien de leur tâche. Partant, on ne saurait non
plus retenir que la langue a constitué un obstacle au bon accomplissement de
son travail. Enfin, c'est également en vain que le recourant fait valoir, pour
le première fois, qu'il a été appelé à exécuter des tâches contre-indiquées
pour son état de santé, tâches qu'il a néanmoins accomplies, à un rythme
ralenti. Une fois de plus, les reproches qui lui ont été adressés ne visaient
pas son rythme de production, mais bien son attitude négative face au travail.
Quoi qu'il en soit, ce point n'avait pas échappé aux organisateurs de la mesure
qui ont considéré que le travail de démontage n'était «pas trop difficile pour
l'assuré vu son problème de dos», ainsi qu'il ressort du dossier de l'ORP.
3.
Dans de telles circonstances, l'OPEM était fondé à
prononcer à l'encontre du recourant une suspension du droit à l'indemnité. La
durée de la suspension, par ailleurs, n'est pas discutable (cf. arrêt H. du 22
juin 1999, déjà cité).
(…)”
Anche in
un’altra sentenza 8C-746/2007 del’11 luglio 2008 il Tribunale federale ha
ritenuto più credibile la versione fornita dal datore di lavoro e ha confermato
la sospensione di 31 giorni dal diritto all’indennità di disoccupazione
inflitta ad un’assicurata che aveva rifiutato un’ occupazione, argomentando:
"
(…)
Il n'existe pas, en droit des assurances sociales,
de principe selon lequel le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de
l'assuré (
ATF 126 V 319
consid. 5a p. 322). Dans ce domaine, le juge fonde sa décision, sauf
dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de
manière irréfutable, présentent un degré de vraisemblance prépondérante; parmi
tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas
échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (
ATF 126 V 353
consid. 5b p. 360, 125 V 193 consid. 2 p. 195 et les références; cf.
ATF 130 III 321
consid. 3.2 et 3.3 p. 324/325). En l'occurrence, confrontée à deux
versions des faits inconciliables, il incombait à l'autorité cantonale appelée
à trancher le litige de déterminer laquelle, de G.________ ou de A.________,
était, au degré de la vraisemblance prépondérante, la plus crédible. En
définitive, c'est essentiellement à la manière dont les premiers juges ont
forgé leur conviction à cet égard que s'en prend la recourante, c'est-à-dire à
leur appréciation des preuves.
5.2 L
'appréciation des preuves
est arbitraire lorsqu'elle est manifestement insoutenable, en contradiction
avec le dossier, ou contraire au sens de la justice et de l'équité (
ATF 120 Ia 31
consid. 4b p. 40, 118 Ia 28 consid. 1b p. 30) ou lorsque l'autorité ne
tient pas compte, sans raison sérieuse, d'un élément propre à modifier la
décision, se trompe sur le sens et la portée de celui-ci ou, se fondant sur les
éléments recueillis, en tire des constatations insoutenables (
ATF 129 I 8
consid. 2.1 p. 9, 127 I 38 consid. 2a p. 41).
5.3 D'abord, aucun reproche ne peut être fait aux
premiers juges d'avoir arbitrairement méconnu des moyens de preuve pertinents
pour la solution du litige. En effet, les circonstances dont la recourante se
prévaut ont eu lieu avant et après l'entretien en cause et ne disent rien sur
les faits à établir. Il ressort au demeurant du dossier que l'assurée
rencontrait à l'époque des difficultés à gérer les entretiens d'embauche, ce
qui a même conduit l'ORP à lui organiser un coaching personnalisé en
communication. C'est ensuite en vain que la recourante relève de graves
contradictions dans l'attitude et les propos de A.________. Celui-ci a expliqué
qu'il avait, dans un premier temps, simplement classé le dossier de candidature
de l'assurée et que c'est plus tard, à un moment où il était davantage
disponible, qu'il avait voulu mieux comprendre ce qui s'était passé et qu'il
s'était renseigné auprès de Y.________, puis avait contacté l'ORP dans l'idée
qu'une information plus détaillée intéresserait cet office. Cette attitude
montre seulement qu'il s'est senti concerné par l'échec de l'entretien qu'il a
eu avec G.________ et on ne voit pas, comme l'ont relevé les premiers juges,
quel aurait été son intérêt à faire des déclarations mensongères à l'autorité
de chômage et à consacrer du temps à lui fournir des renseignements. Si,
véritablement, le profil de la prénommée n'entrait pas du tout en ligne de
compte pour le poste, il aurait, selon toute vraisemblance, simplement annoncé
à l'ORP que son choix s'était porté sur une autre postulation. Quant à la
recourante, elle aurait mentionné ce fait sur le formulaire de résultat de
candidature de l'ORP qu'elle n'a justement pas rempli à la suite de cette
assignation. Par ailleurs, vu le développement de la situation, elle ne saurait
rien déduire à son avantage de la lettre standard que le service du personnel
de Z.________ lui a adressée quelques mois plus tard. Enfin, on ne peut
qu'adhérer au point de vue des premiers juges sur la faible plausibilité de
l'absence d'une discussion entre les intéressés sur la question de la
rémunération du poste. Au regard de l'ensemble de ces éléments, l'autorité
cantonale pouvait, sans arbitraire, accorder plus de crédit aux déclarations de
A.________ et retenir que l'assurée avait amené l'employeur à renoncer à sa
candidature, comportement qui remplit les éléments constitutifs d'un refus de
travail et qui est sanctionné par l'art. 30 al. 1 let. d LACI. Les autres
points du jugement cantonal ne prêtent pas flanc à la critique.
Le
recours est mal fondé. (…)“
2.4. Secondo
l'art. 30 cpv. 3 LADI la durata della sospensione è determinata in base alla
gravità della colpa e ammonta, per ogni motivo di sospensione a 60 giorni al
massimo o, nel caso di cui al capoverso 1 lettera g, a 25 giorni.
La
sospensione del diritto a indennità va da 1 a 15 giorni in caso di colpa lieve, da 16 a 30 giorni in caso di colpa mediamente grave e da 31 a 60 in caso di colpa grave (cfr. art. 45 cpv. 2 OADI).
La sua durata
è determinata secondo la gravità della colpa (cfr. art. 30 cpv. 3 LADI),
soggiace in altre parole al principio della proporzionalità (cfr. DTF 123 V
50).
In virtù
dell'art. 45 cpv. 2
bis
OADI, se l'assicurato è ripetutamente sospeso
dal diritto all'indennità entro il termine quadro per la riscossione della
prestazione, la durata della sospensione è prolungata in modo adeguato.
L'art. 45
cpv. 3 OADI stabilisce che la colpa grave è data se l'assicurato ha abbandonato
senza valido motivo un impiego idoneo senza garanzia di uno nuovo o ha
rifiutato un lavoro idoneo.
L'Alta Corte, in una sentenza C 262/01 del 25 febbraio 2003, si è
pronunciata su un ricorso inoltrato dall'amministrazione contro una decisione
del TCA in cui la sanzione inflitta a un'assicurata che si era rifiutata di
partecipare a un programma occupazionale di sei mesi era stata ridotta da 21
giorni a 12 giorni di sospensione dal diritto all'indennità di disoccupazione,
in quanto l'amministrazione non aveva tenuto conto degli importanti oneri
familiari e della necessità per l'assicurata di riorganizzarsi la vita per il
periodo limitato di sei mesi.
La nostra
Massima Istanza, benché il principio stesso della sospensione non fosse più
controverso, ha rilevato che l'occupazione temporanea prospettata
all'interessata della durata di sei mesi al 50% era stata giustamente
considerata adeguata e conforme all'età, alla situazione personale e allo stato
di salute dell'assicurata, poiché essa, pur lavorando al mattino al 50% quale
impiegata di banca e dovendosi occupare della figlia di due anni, oltre che del
marito preparandogli il pranzo, era comunque alla ricerca di un'occupazione a
tempo pieno.
Il TFA ha
accolto il ricorso dell'UCL, ritenendo che nella fattispecie, a prescindere
dall'eventuale legittimità e portata delle direttive del SECO, il cui utilizzo
non dispenserebbe comunque dall'esaminare l'esistenza di eventuali motivi
plausibili atti a escludere ogni forma di colpa e dal tenere conto delle
singole particolarità del caso, la sospensione inflitta dall'UCL di 21 giorni
non appariva eccessiva. Nemmeno erano ravvisabili circostanze particolari che
avrebbero giustificato una riduzione, tali da rendere lieve la colpa
dell'assicurata.
In una
sentenza 8C_202/2008, 8C_206/2008 del 4 febbraio 2009 il Tribunale federale ha
accolto un ricorso alla Segreteria di Stato dell'economia (SECO) e della
Sezione del Lavoro che avevano contestato la riduzione della durata della
sospensione da 21 a 8 giorni decisa dal TCA nel caso di un'assicurata che aveva
rifiutato un programma d'occupazione argomentando:
"
(…)
Per la giurisprudenza, la valutazione della colpa
come leggera, di una certa gravità e grave è una questione di diritto, per la
quale il Tribunale federale fruisce di libero potere di esame. In concreto i
giudici di primo grado hanno giustamente considerato che l'occupazione
temporanea prospettata all'interessata ai sensi dell'art. 64a cpv. 1 LADI fosse
adeguata e conforme all'età, alla situazione personale e allo stato di salute
dell'assicurata (art. 16 cpv. 2 lett. c in relazione con l'art. 64a cpv. 2
LADI), rendendo di riflesso ingiustificato il rifiuto di quest'ultima. Nel
fissare la sospensione in 21 giorni, l'amministrazione ha reputato che la colpa
dell'assicurata era di natura mediamente grave (art. 45 cpv. 2 OADI). In
considerazione della prassi applicata in casi analoghi, tale valutazione merita
di essere condivisa. Infatti, il Tribunale federale delle assicurazioni (dal
2007 Tribunale federale) ha già avuto modo di confermare sospensioni per 18 e
20 giorni decretate nei confronti di assicurati che avevano interrotto, senza
validi motivi, un (adeguato) programma occupazionale di sei, rispettivamente
quattro mesi (DLA 2005 no. 6 pag. 67 consid. 5.3, C 222/03, 2004 no. 30 pag.
284 consid. 3, C 85/03; Thomas Nussbaumer, Arbeitslosenversicherung, in:
Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Soziale Sicherheit, 2a ed., cifra
marginale 860; cfr. anche la casistica riassunta nella sentenza C 262/01 del 25
febbraio 2003 consid. 3.1). Né sono ravvisabili circostanze particolari che
giustificherebbero una riduzione nella misura stabilita dalla Corte cantonale,
tali da rendere lieve la colpa dell'assicurata, la quale non soltanto ha
interrotto l'occupazione temporanea assegnatale, ma ha rifiutato di iniziare il
programma occupazionale presso la ditta S.________. In particolare, non può
essere considerato un motivo di riduzione della colpa il fatto che l'assicurata
avrebbe beneficiato di una rendita di vecchiaia (anticipata) prima di aver
portato a termine la misura occupazionale. A partire dal momento in cui
l'istanza precedente ha concluso, a ragione, che l'occupazione temporanea in
oggetto fosse ammissibile anche dal profilo dell'età e della situazione
personale dell'interessata, non vi era (più) spazio alcuno per tenere conto di
questo motivo meramente oggettivo. Una riduzione della sospensione inflitta
dall'amministrazione in ragione del motivo invocato dai primi giudici era tanto
meno giustificata, in concreto, se si considera che al momento in cui doveva
iniziare il programma occupazionale (1° giugno 2007), l'intimata non aveva
ancora formulato la sua richiesta di rendita anticipata (la domanda è stata
inoltrata nel mese di settembre 2007). Anche se l'assicurata aveva già nel
maggio 2007 l'intenzione di richiedere la pensione di vecchiaia anticipata,
essa poteva naturalmente cambiare opinione e decidere, finalmente, di
continuare a beneficiare delle indennità di disoccupazione. (…)"
In una
sentenza 8C_759/2009 del 17 giugno 2010 il Tribunale federale, contrariamente
al parere del Tribunale delle assicurazioni del Canton Ginevra che aveva
ridotto a 3 giorni la durata della sanzione, ha confermato la sospensione di 25
giorni dal diritto all'indennità di disoccupazione inflitta ad un assicurato
che non aveva partecipato ad un provvedimento inerente al mercato del lavoro.
In una
sentenza C 224/02 del 16 aprile 2003, l'Alta Corte ha ritenuto incensurabile la
sospensione di 23 giorni inflitta a un assicurato per non aver accettato un
programma occupazionale senza validi motivi. Il rifiuto dell'assicurato non
poteva infatti essere giustificato, visto che dalle dichiarazioni
dell'organizzatore e del collocatore risultava che si sarebbero tenute in
considerazione le sue difficoltà nell'espletare determinati lavori dovute a
problemi di salute. Inoltre la comprensione della lingua tedesca da parte
dell'assicurato, benché non fosse la sua lingua madre, era buona, per cui non
appariva convincente la sua tesi, secondo la quale egli avrebbe capito di dover
effettuare lavori pesanti.
In una
sentenza 8C_135/2009 del 24 giugno 2009, riguardante il caso di un assicurato
che nel corso di un colloquio di consulenza si era comportato in maniera
assolutamente passiva, non rispondendo a nessuna delle domande poste dal rappresentante
di una ditta, e che per questo atteggiamento era stato sospeso per 21 giorni
dal diritto all’indennità di disoccupazione, il TF ha rilevato che in quel caso
non era contrario al diritto federale basarsi su una nota contenuta
nell'incarto, dopo un accertamento telefonico, in quanto quell'annotazione ha
semplicemente confermato il contenuto di un precedente scritto inerente
l’assicurato. Né è determinante che tale scritto sia stato firmato non dalla
persona che ha svolto il colloquio, bensì dal suo diretto superiore.
2.5. Nell’evenienza
concreta emerge dagli atti nell'incarto che RI 1 nato nel 1972, si è annunciato
in disoccupazione dal 2 novembre 2009, alla ricerca di un impiego a tempo
pieno come venditore drogheria, venditore alimentari, netturbino, magazziniere
(cfr. doc.26).
In data 2
novembre 2010 l’URC di __________ ha ufficialmente assegnato all’assicurato un
programma d’occupazione della durata di 4 mesi (2 novembre 2010 – 1°marzo
2011) presso la __________ (__________, cfr. doc. 23). L’occupazione
consisteva nell’esecuzione di vari lavori manuali (ad esempio : creazione di
cestini di vimini, ecc) e nel sostegno al collocamento (cfr. doc.25).
Sul
formulario “Esito del colloquio” con il responsabile del POT avvenuto il 28 ottobre
2010, l’assicurato si è così espresso:
"
(…)
Ulteriori osservazioni al colloquio:
Trovo tale proposta ridicola e senza alcuno sviluppo atto a
trovare un lavoro nell’immediato futuro. La sede inoltre “laboratorio” mi mette
molto a disagio, non sono persona da rinchiudere a fare canestri di vimini.
A seguito di quanto proposto e discusso
decido che:
ý
inizierò il programma
d’occupazione temporanea
¨
non
inizierò il programma d’occupazione temporanea per il seguente motivo:
Vorrei fosse chiaro che tutto ciò è un’imposizione e a
parer mio, non essendo nuovo ad esperienze tali, essendo sicuro che ciò non
porterà a quello che dovrebbe essere lo scopo finale di questo (programma) un
posto di lavoro.
2)
¨
Non ho mai preso contatto (telefonicamente o di persona o per
iscritto) con l’organizzatore per il seguente motivo:
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
3)
¨
altro: Non
precludendomi nessuna possibilità a malincuore accetto questa altra buffonata
rinnovando il mio acceso disagio psicologico (o futuri traumi)” (Doc. 23)
In data 5
novembre 2011 è stato allestito un Rapporto di colloquio individuale, redatto
dal responsabile del laboratorio __________ e sottoscritto pure dal ricorrente,
del seguente tenore:
"
Concerne: comportamento all’interno del P.O.
In seguito ad una discussione avvenuta in un
momento di condivisione al quale ha preso parte tutto il gruppo, Ivan alterato
per una presunta mancanza di rispetto nei suoi confronti si alza e se ne va
sbattendo la porta.
Questo genere di atteggiamento non è compatibile
con le esigenze del P.O. per questo motivo se l’episodio dovesse ripetersi ne
seguirà l’immediata espulsione.
RI 1 si impegna a cercare per quanto possibile di
avere un atteggiamento compatibile con il P.O. o per lo meno di non eccedere
oltre il limite di una possibile collaborazione.
Nel caso la collaborazione e la contrattazione
uscissero dalla possibilità di trovare un accordo, cadrebbe il rapporto di
fiducia necessario al proseguimento del programma.” (Doc. 25)
Il 15
novembre 2011 la responsabile di laboratorio __________ ha allestito un
rapporto nel quale si è così espressa:
"
Concerne: proseguimento del PO
L’assicurato ha espresso il suo disinteresse per
l’attività di laboratorio.
E’ difficile trovare un accordo per stabilire un
percorso idoneo per l’assicurato. Il suo atteggiamento nei confronti della
misura e del rispetto di basilari competenze, ostacola un terreno di dialogo
costruttivo.
Queste premesse rendono difficile la permanenza
in PO.
Il sig. RI 1 propone uno spostamento in un
Programma nel quale trovare uno “sfogo fisico” come per esempio attività di
trasloco alla quale fa continuamente riferimento.
Se le cose non dovessero sostanzialmente
cambiare, ci vedremo quindi costretti a interrompere la misura.” (Doc. 25)
Il 17
novembre 1011 i responsabili di laboratorio __________ e __________ e la
formatrice __________, hanno sottoscritto un ulteriore Rapporto di colloquio
individuale, così formulato:
"
Concerne: proseguimento del PO
In data 16/11/2010 la PCI chiede un colloquio con
il terzo responsabile (non presente al momento dei fatti) per mettere in
discussione la situazione documentata nel rapporto del 15/11/2010. In sede di
colloquio l’assicurato ribatte alla situazione conflittuale, creatasi dopo
l’assegnazione di nuovi compiti artigianali, argomentando nuovamente e continuamente
sul senso della loro inutilità e sull’inadeguatezza delle nostre procedure
professionali.
Le argomentazioni sono sempre le stesse, espresse
quotidianamente sin dall’inizio del PO, perturbando, in tali occasioni, anche
le dinamiche di gruppo.
Considerato lo stallo della situazione,
proponiamo l’interruzione immediata del programma occupazionale in relazione
alle problematiche dell’assicurato che non si adeguano alle dinamiche
propositive della nostra struttura.” (Doc. 25)
Infine,
il 23 novembre 2011 i responsabili del laboratorio hanno allestito un Rapporto
concernente l’interruzione del POT nel quale hanno rilevato:
"
Concerne: interruzione PO
In data 17/11/2010 è stata comunicata la
decisione, da parte nostra, di interrompere il PO con il Sig. RI 1, in seguito allo stallo comunicativo causato dalla continua messa in discussione delle attività
proposte e a un atteggiamento non rispettoso.
La comunicazione dell’interruzione del PO ha
generato un’immediata reazione aggressiva con insulti e minacce di lesioni
corporali, lancio di un oggetto e sfogo fisico sulle varie porte durante
l’uscita dalla struttura.
La PCI non ha firmato, per presa visione, il
rapporto di decisione.” (Doc. 25)
Riguardo
al contenuto di questa documentazione l’assicurato il 3 dicembre 2010 ha formulato le seguenti osservazioni:
"
(…) condividendo in parte le considerazioni
espresse rendo noto quanto segue.
Non ho mai tenuto comportamenti violenti,
scagliato nessun oggetto su porte o altrove. Ammettendo uno scambio di opinioni
non idoneo, rendendo difficile la comunicazione e lasciando l’edificio
sbattendo la porta.
Facendo riferimento alla possibilità da me
espressa di un diverso PO ad es. Traslochi. Considerazione da me fatta in un
colloquio privato dove mi fu detto che __________ non faceva per me non a più
riprese come riportato.
Riguardo ai fatti del 16 novembre 2010, chiesi un
chiarimento ad un responsabile sulle considerazioni a carattere personale nei
miei confronti, non avendo risposta.
Vorrei far notare l’incompatibilità del programma
espressa a più riprese con più di un responsabile.
Sentendomi emotivamente profondamente a disagio
per i metodi usati nel programma per un mio vissuto strettamente personale,
disagio sfociato in disturbi di carattere medico.
Disagio ribadito a gran voce dal giorno del
colloquio preliminare. Senza nulla togliere, sarei ben lieto di prendere parte
ad un qualsiasi altro programma occupazionale più idoneo al quale vorrete
assegnarmi, sicuro di una mia più che motivata partecipazione. Esprimendo il
mio rammarico vi sarei grato se voleste prendere in considerazione il fatto di
non voler adottare misure di penalizzazione, che andrebbero a danneggiare una
situazione finanziaria e di stabilità già precaria. (…)” (Doc. 22)
Il 5 aprile
2011 __________ e __________, membri del consiglio direttivo della __________,
hanno così risposto ad alcune domande poste loro dalla Sezione del lavoro:
“1. Il
Signor RI 1 già in fase di colloquio d’entrata, ha sostenuto esplicitamente
l’inutilità e l’insensatezza delle Misure Attive, definendole una perdita di
tempo. In oltre, visto l’obbligo di parteciparvi, avrebbe preferito un PO che
lo occupasse all’esterno (vedi rapporto del 15 novembre 2010);
2. L’atteggiamento di rifiuto e di ostilità nei confronti di
qualsivoglia attività propostagli lo ha accompagnato costantemente provocando
in lui risentimenti nei confronti nostri manifestati pubblicamente con
comportamenti irrispettosi delle persone e degli oggetti (vedi rapporto del 5
novembre 2010);
3. Il Signor RI 1 ha espresso apprezzamenti sessisti nei confronti
della nostra Responsabile di laboratorio Signora __________, apprezzamenti che
ci hanno indotto ad allontanarlo dal PO;
4. Durante e dopo il colloquio nel corso del quale abbiamo
comunicato al RI 1 la decisione di interrompere la relazione, questi ha assunto
comportamenti aggressivi giungendo persino a minacciare di morte i nostri
collaboratori;
5. Neghiamo decisamente di aver mai espresso commenti lesivi nei
confronti del RI 1;
6. A seguito delle numerose assenze del RI 1 per visite mediche,
gli abbiamo chiesto se il suo stato di salute fosse compatibile con lo
svolgimento del PO. E’ in quest’occasione che il RI 1 ci ha confidato dei suoi
problemi di salute che, a nostro giudizio, non avrebbero compromesso la
realizzazione dei piccoli lavori assegnatigli. Per questo motivo non abbiamo
ritenuto necessario adottare particolari misure;
7. Al Signor RI 1 abbiamo proposto, come per tutti i nuovi
inseriti, la costruzione di una semplice scatola di legno. A questa prima
attività ne sarebbero seguite altre finalizzate all’osservazione e valutazione
delle competenze trasferibili di base utili per definire un progetto realistico
di rientro nel mondo del lavoro (vedi progetto __________ allegato);
8. Segnaliamo anche il Signor RI 1, dopo il 5 novembre 2010, si è
sempre rifiutato di firmare i rapporti redatti a suo carico.
Inoltre, nella sua lettera del 22 novembre 2010 (vedi
allegato) e in quella da voi sottopostaci, il Signor RI 1, a nostro avviso, esprime accuse calunniose nei nostri confronti e infondate sulle quali ci
riserviamo il diritto di procedere per le vie legali.” (Doc. 9)
Il 6
aprile 2011 la Sezione del lavoro ha posto i seguenti quesiti al medico curante
dell’assicurato:
"
(…)
1.
Tenuto conto delle affezioni di cui ha sofferto/soffre il paziente,
ritiene che un impiego come quello assegnato nel POT in questione – che
comportava di svolgere attività quali progettazione e realizzazione di oggetti
in legno, carta, vimini, lana di uso domestico (giocattoli, mobiletti, oggetti
decorativi): disegno, misurazione, taglio, uso attrezzi specifici, levigatura,
stucco, incollatura, rifinitura, verniciatura – era compatibile con lo stato di
salute del signor RI 1? (p.f. fornire una dettagliata risposta)
2.
Dopo l’allontanamento dal POT, vi è stato un peggioramento dello
stato di salute del paziente? Se sì, di che genere? (p.f. dettagliare la
risposta)” (Doc. 6)
Il dottor
__________ ha risposto richiamando un suo scritto del 24 febbraio 2011 del
seguente tenore:
"
A conferma del nostro colloquio telefonico
riguardanti le motivazioni per l’interruzione del corso da parte del paziente
citato, specifico che come detto in precedenza, le stesse sono da ascrivere
alla sua patologia caratteriale, quindi non necessariamente da penalizzare.
Per ciò che riguarda il lavoro che svolgeva
durante il corso ritengo che egli è assolutamente in grado di continuarlo
avendo in passato svolto lavori ben più faticosi.” (Doc. 5)
Chiamata
a pronunciarsi sul ricorso dell'assicurato questa Corte ricorda innanzitutto
che, trattandosi di programma d'occupazione in istituzioni pubbliche o private
senza scopo lucrativo, il legislatore non ha voluto che si tenga conto di tutti
i criteri fissati all'art. 16 cpv. 2 LADI, ma soltanto quello dell'art. 16 cpv.
2 lett. c (cfr. art. 64a cpv. 2 LADI; STF 8C_878/2008 del 25 giugno 2009).
Ad
esempio, in una sentenza C 279/03 del 30 settembre 2005 l'Alta Corte ha
ritenuto adeguata per un carpentiere la partecipazione ad un programma di
occupazione denominato "Laboratorio di artigianato".
Questo Tribunale segnala poi
che
secondo la giurisprudenza, spetta ai consulenti degli URC
di decidere di volta in volta quali sono i provvedimenti più idonei per il
singolo assicurato (cfr. art. 85 cpv. 1 lett. a e c LADI; art. 85 b LADI, art.
17 cpv. 3 LADI; STCA 38.2009.72 del 22 febbraio 2010; STCA 38.2009.90 del 21
gennaio 2010; STCA 38.2007.107 del 4 marzo 2008; STCA 38.2007.8 del 31 luglio
2007; STCA 38.2000.74 del 5 ottobre 2000 e STFA C 121/92 del 13 maggio 1993).
Ciò vale anche per il caso
presente, malgrado il desiderio dell’assicurato di essere assegnato ad un altro
tipo di programma (ad esempio : effettuare traslochi). Questa soluzione si giustifica
tanto più se si considerano la durata limitata della misura (quattro mesi, cfr.
STCA 38. 2010.81 del 16 febbraio 2011; STCA 38.2009.90 del 21 gennaio 2010) e
il fatto che __________ si trovava in disoccupazione da due anni.
Il TCA rileva inoltre che,
per
costante giurisprudenza, eventuali problemi di salute,
che possono rendere inadeguata l'occupazione (cfr. art. 16 cpv. 2 lett. c
LADI), devono essere comprovati da adeguati attestati medici (cfr. STFA I
550/00 del 18 aprile 2002; STFA I 11/01 del 28 giugno 2001; STFA C 12/96 del 10
settembre 1996; DLA 2000 pag. 38, consid. 2a, pag. 40; DTF 125 V 351, consid.
3a pag. 352; DTF 124 V 234, consid. 4b/bb/ e riferimenti pag. 238; STCA
38.01.126 del 6 novembre 2001; STCA 38.01.90 del 19 febbraio 2001; STCA
38.99.227 del 17 aprile 2000; STCA 38.99.92 del 6 maggio 1999; STCA 38.96.304
del 15 maggio 1997; STCA 38.96.216 del 13 febbraio 1997).
Questo
Tribunale, viste le affermazioni del medico curante, ritiene che nel caso
concreto le condizioni di salute non impedivano all’assicurato di frequentare
il provvedimento inerente al mercato del lavoro che gli è stato assegnato.
Il TCA non ha poi motivi di
dubitare della versione fornita dai responsabili del programma d’occupazione
secondo cui l’interruzione del POT, già pochi giorni dopo il suo inizio, è da
ascrivere al comportamento dell’assicurato che sin da subito ha manifestato
insofferenza per la tipologia e per le modalità con le quali era strutturato il
provvedimento inerente al mercato del lavoro (cfr. consid. 2.5).
In particolare, come
ricordato dall’Alta Corte nella sentenza C 307/02 del 27 gennaio 2004 consid.
2.3.1 riprodotta al consid. 2.3, occorre considerare che un organizzatore
abituale di programmi d’occupazione è in condizione di giudicare con cognizione
di causa quanto ci si può ragionevolmente attendere da un partecipante al
provvedimento inerente al mercato del lavoro.
Significativa è peraltro la
circostanza che l’assicurato stesso ammette la legittimità della sanzione (cfr.
consid.1.2 e 1.3), limitandosi a contestare la durata della sospensione dal
diritto all’indennità di disoccupazione, ritenendola eccessiva. Sennonché
l’entità della sanzione (12 giorni di sospensione per colpa lieve) è conforme
ai criteri fissati dalla giurisprudenza federale (cfr. consid. 2.4).
Di conseguenza la decisione
su opposizione del 20 aprile 2011 deve essere confermata.
Dispositiv
- dichiara e pronuncia Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni Il presidente Il segretario Daniele Cattaneo Fabio Zocchetti
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Tessin Tribunale cantonale delle assicurazioni 08.09.2011 38.2011.47 Tessin Tribunale cantonale delle assicurazioni 08.09.2011 38.2011.47 Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 08.09.2011 38.2011.47
Sospensione di 12 gg per avere interrotto un programma d'occupazione confermata. Da attest.mediche risulta che le condiz. di salute dell'ass. non gli impedivano di frequentare il POT.TCA non ha motivi per dubitare della versione fornita dai resp.del POT:interr.da ascrivere al comport.dell'assicurato
Raccomandata Incarto n. 38.2011.47 DC /gm Lugano 8 settembre 2011 In nome della Repubblica e Cantone Ticino Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni Giudice Daniele Cattaneo statuendo sul ricorso del 17 maggio 2011 di RI 1 contro la decisione su opposizione del 20 aprile 2011 emanata da Sezione del lavoro, 6501 Bellinzona in materia di assicurazione contro la disoccupazione ritenuto, in fatto 1.1. Con decisione su opposizione del 20 aprile 2011 la Sezione del lavoro ha confermato la sospensione di 12 giorni dal diritto all'indennità di disoccupazione inflitta a RI 1 il 1° marzo 2011 (cfr. Doc. 13) per avere interrotto un programma d'occupazione (in seguito : POT), argomentando: " (…) Il comportamento assunto dall’opponente durante la misura ha quindi impedito la prosecuzione della collaborazione tra le parti e determinato il suo allontanamento dal POT. Si giustifica pertanto la sospensione decretata con la decisione qui contestata, sanzione peraltro proporzionata tenuto anche conto che si situa ancora nella fascia della colpa lieve. (…)” (Doc. A1) 1.2. Contro questa decisione l'assicurato ha inoltrato un tempestivo ricorso nel quale sottolinea di essersi rivolto al TCA “non tanto per la decisione condivisibile e accettabile, quanto per forma e maniera in cui è stata trattata la mia persona”. Egli rileva che il responsabile del programma gli ha rivolto un commento inopportuno ed offensivo sulla sua persona; che a torto si è ritenuta più credibile la versione dell’organizzatore; che le accuse che le sono state rivolte, in particolare quella sessista alla signora __________ non sono veritiere e, infine, che egli ha dovuto assentarsi dal programma d’occupazione per motivi di salute (Doc. I). 1.3. Il 30 maggio 2011 l’assicurato ha inoltrato uno scritto al TCA nel quale chiede, di fatto, una riduzione della sanzione (cfr. Doc. III: “non per valenza legale, condivisibile per ammessa colpa lieve, se bene ritenuta troppo severa. Sanzione non proporzionale alla contestata inadempienza”). 1.4. Nella sua risposta del 5 luglio 2011 la Sezione del lavoro propone di respingere il ricorso (Doc. III). in diritto In ordine 2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (cfr. STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999). Nel merito 2.2. Il TCA è chiamato a stabilire se a ragione oppure no la Sezione del lavoro ha sospeso l’assicurato per 12 giorni dal diritto all’indennità di disoccupazione per avere interrotto un programma d'occupazione. Secondo l'art. 30 cpv. 1 lett. d LADI l'assicurato è sospeso dal diritto all'indennità "se non osserva le prescrizioni di controllo o le istruzioni del servizio competente, segnatamente non accetta un’occupazione adeguata oppure non si è sottoposto a un provvedimento inerente al mercato del lavoro o ne ha interrotto l’attuazione oppure con il suo comportamento ne ha compromesso o reso impossibile l’esecuzione o lo scopo". La terza revisione della LADI, in vigore dal 1° luglio 2003 (cfr. consid. 2.2.), non ha sostanzialmente modificato i provvedimenti inerenti al mercato del lavoro. Si tratta infatti di uno strumento dimostratosi valido e pertanto è stato mantenuto, anche se leggermente migliorato (cfr. Messaggio concernente la revisione della legge sull'assicurazione contro la disoccupazione del 28.2.2001, p.to 1.1.2., in FF 2001 pag. 1972). In particolare è stata rivista la sistematica degli articoli relativi ai provvedimenti inerenti al mercato del lavoro. Al riguardo il TFA (dal 1° gennaio 2007: Tribunale federale - TF), in una sentenza pubblicata in DTF 131 V 286 si è così espresso: " (...) 2.1 Nell'ambito della terza revisione della legge, i Capitoli 6 e 7 del Titolo terzo della LADI (art. 59-75) sono stati sottoposti a una riorga-nizzazione sistematica e, parzialmente, anche redazionale (cfr. la sentenza del 24 dicembre 2004 in re B., C 77/04, consid. 3.2). II Messaggio 28 febbraio 2001 del Consiglio federale concernente la revisione della legge sull'assicurazione contro la disoccupazione non prevedeva modifiche sostanziali fondamentali (FF 2001 1967 segg.; cfr, pure la sentenza citata del 24 dicembre 2004 in re B., consid. 3.2). La riforma si proponeva in particolare di innalzare il periodo contributivo, di ridurre la durata massima di riscossione dell'indennità di disoccupazione come pure di conseguire, grazie a una migliore efficienza degli uffici regionali di collocamento e ai provvedimenti inerenti al mercato del lavoro, dei risparmi da contrapporre ai mag-giori on derivanti dagli Accordi bilaterali (Accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone [sentenza citata del 24 dicembre 2004 in re B., consid. 3.4])." La giurisprudenza relativa ai provvedimenti inerenti al mercato del lavoro, sviluppata prima della terza revisione della LADI, resta dunque sempre applicabile (cfr. DLA 2005 pag. 280 seg.). L'art. 59 LADI enuncia, da un lato, il principio generale secondo cui l'assicurazione fornisce prestazioni finanziarie per provvedimenti inerenti al mercato del lavoro (cpv. 1), dall'altro, i criteri che tali provvedimenti (cpv. 2) e gli assicurati devono adempiere affinché l'assicurazione contro la disoccupazione finanzi queste misure (cpv. 3). In particolare l'art. 59 cpv. 2 LADI stabilisce che: " I provvedimenti inerenti al mercato del lavoro sono volti a promuovere la reintegrazione di assicurati il cui collocamento è reso difficile da motivi inerenti al mercato del lavoro. Tali provvedimenti devono in particolare:
a. migliorare l’idoneità al collocamento degli assicurati in modo da permettere loro una rapida e durevole reintegrazione;
b. promuovere le qualifiche professionali secondo i bisogni del mercato del lavoro;
c. diminuire il rischio di una disoccupazione di lunga durata; o
d. offrire la possibilità di acquisire esperienze professionali." L'art. 64a LADI concerne più specificatamente i provvedimenti di occupazione. Il tenore di questa disposizione è il seguente: "1 Per provvedimenti di occupazione si intendono in particolare le occupazioni temporanee nell'ambito di:
a. programmi di istituzioni pubbliche o private senza scopo lucrativo; tali programmi non devono essere in diretta concorrenza con l'economia privata;
b. pratiche professionale in imprese o nell'amministrazione;
c. semestri di motivazione per gli assicurati che al termine dell'obbligo scolastico sono alla ricerca di un posto di formazione: 2 L'articolo 16 capoverso 2 lettera c è applicabile per analogia alla partecipazione a un'occupazione temporanea secondo il capoverso 1 lettera a. 3 L'articolo 16 capoverso 2 lettere c, e-h è applicabile per analogia alla partecipazione a un'occupazione temporanea secondo il capoverso 1 lettera b. 4 Gli articoli 16 capoverso 2 lettera c e 59d capoverso 1 sono applicabili per analogia alla partecipazione a un'occupazione temporanea secondo il capoverso 1 lettera c." Per quel che riguarda i programmi d'occupazione in istituzioni pubbliche o private senza scopo lucrativo la nuova disposizione legale ha mantenuto l'esclusivo richiamo all'art. 16 cpv. 2 lett. c LADI, come già faceva l'art. 72a cpv. 2 LADI in vigore fino al 30 giugno 2003 (cfr. STFA C 274/04 del 29 marzo 2005; STFA C 269/04 del 12 aprile 2005; STFA C 279/03 del 30 settembre 2005). A questo proposito, in una sentenza C 376/98 del 6 dicembre 1999 il TFA ha rilevato: " In effetti, per l'art. 72a cpv. 2 LADI, valgono ai fini dell'assegnazione di un'occupazione temporanea conformemente all'art. 72 cpv. 1 LADI solo i criteri di cui all'art. 16 cpv. 2 lett. c LADI, e non quelli di cui alle lettere a ed i, concernenti la retribuzione (cfr. anche Nussbaumer, Arbeitslosenversicherung, in Schweizerisches Bundesverwaltungs- recht, cifra marg. 672): l'occupazione temporanea giusta quanto suesposto ha, secondo l'art. 72 a cpv. 1 LADI, carattere sussidiario, nel senso segnatamente che essa entra in considerazione solo qualora non sia possibile assegnare un'occupazione adeguata, adempiente essa tutti i criteri, inclusi quelli relativi alla rimunerazione (cfr. Nussbaumer in op. cit., cifra marg. 666; sentenza non ancora pubblicata 21 giugno 1999 in re G., C 279/98). Vero è che vi è chi (Jacqueline Chopard, Die Einstellung in der Anspruchsberechtigung, tesi Zurigo 1998, pag. 88) sostiene essere l'art. 72 a cpv. 2 LADI, nella misura in cui limita i criteri perché l'occupazione sia da considerare adeguata, in contrasto con l'art. 21 cifra 2 della Convenzione n. 168 dell'Organizzazione internazionale del Lavoro (OIL) concernente la promozione dell'impiego e la protezione contro la disoccupazione del 21 giugno 1988, il quale sarebbe direttamente applicabile (cfr. Chopard, op. cit., pag. 75). Orbene, a prescindere dalla questione della fondatezza di queste considerazioni, deve essere osservato che la norma della Convenzione non si riferisce al punto oggetto della lite nella presente procedura, ossia quello della retribuzione (cfr. sempre Chopard, op. cit., pag. 78 seg.)." In DTF 125 V 367 il TFA ha ricordato che: " Zum andern gelten für die Zuweisung einer vorübergehenden Beschäftigung herabgesetzte Anforderungen an die Zumutbarkeit, muss die Arbeit doch nur dem Alter, den persönlichen Verhältnissen und dem Gesundheitszustand des Versicherten angemessen sein (Art. 72a Abs. 2 AVIG in Verbindung mit Art. 16 Abs. 2 lit. c AVIG). (…)" L'art. 16 cpv. 2 lett. c LADI stabilisce che non è considerata adeguata e di conseguenza è esclusa dall'obbligo di accettazione un'occupazione che non è conforme all'età, alla situazione personale (ad esempio: le proprie convinzioni religiose, su questo aspetto cfr. comunque SVR 1997 ALV Nr. 90; sentenza del TFA C 274/04 del 29 marzo 2005) o allo stato di salute dell'assicurato. In una sentenza C 184/05 dell'11 ottobre 2005 il TFA ha ricordato che "ein Kurs, zu dessen Besuch die versicherte Person angewiesen wurde, unzumutbar ist, wenn er ihren persönlichen Verhältnissen oder ihrem Gesundheitszustand nicht angemessen ist. Nach der Rechtsprechung fallen - in Nachachtung des Art. 21 Übereinkommen Nr. 168 der Internationalen Arbeitsorganisation (IAO) über Beschäftigungsförderung und den Schutz gegen Arbeitslosigkeit vom
21. Juni 1988 (SR 0.822.726.8) - bei der Prüfung der Zumutbarkeit einer Arbeit oder eines Kursbesuches unter dem Gesichtspunkt der persönlichen Verhältnisse insbesondere die gesundheitlichen und familiären Umstände der versicherten Person in Betracht (BGE 120 V 375; ARV 1999 Nr. 9 S. 46 Erw. 2b mit Hinweisen; Urteil Z. vom 25. Juni 2004 Erw. 2.2, C 43/04)". Boris Rubin (in: B. Rubin, Assurance-chômage, Ed. Schulthess Juristiche Medien AG, Zurigo/Basilea/Ginevra 2006, pag.
425) ricorda che: " (...) Les critères d'un emploi convenable au sens de l'art. 16 LACI ne sont de loin pas tous appliqués lorsqu'il s'agit de déterminer si un PET est convenable. Seuls entrent en considération les critères de l'âge, de la situation personnelles et de la santé de l'assuré (v. l'art. 64a al. 2, en corrélation avec l'art. 16 al. 2, let. c LACI [ch 7.4.1]. Aussi la liberté de choisir sa profession n'existe-t-elle pas lorsqu'un PET est assigné. Pour un programmeur de formation employé à l'utilisation d'une machine de microfilmage, un PET dans le domaine de la protection de l'environnement ne porte atteinte ni à sa dignité, ni à sa liberté personnelle, lorsqu'il dispose d'assez de temps pour poursuivre ses recherches d'emploi et qu'il peut mettre fin au PET dès qu'il en trouve un. S'agissant des stages professionnels, les critères sont plus nombreux (v. l'art. 64a al. 3 LACI en corrélation avec l'art. 16 al. 2, let. c, e, f, g et h LACI)". 2.3. Secondo la giurisprudenza colui che, senza valido motivo, rifiuta un adeguato programma occupazionale temporaneo, ai sensi dell'art. 64a cpv. 1 LADI deve essere sospeso dal diritto alle indennità di disoccupazione per inosservanza delle istruzioni dell'ufficio del lavoro sulla base dell’art. 30 cpv. 1 lett. d LADI (cfr. STFA C 126/02 del 24 giugno 2003; DTF 125 V 361). Il Tribunale federale ha deciso che deve essere sospeso dal diritto all’indennità di disoccupazione anche colui che, con il suo comportamento, fornisce all’organizzatore un motivo per interrompere il programma d’occupazione (cfr. STFA C 387/1999 del 22 giugno 1999; STF C 307/02 del 27 gennaio 2004). Una sanzione può tuttavia essere inflitta soltanto se il comportamento contestato all’assicurato può essere chiaramente stabilito. Ad esempio nella già citata sentenza C 307/02 del 27 gennaio 2004 l’Alta Corte ha confermato una sanzione di 25 giorni, ritenendo più credibile la versione dell’organizzatore del POT, e ha rilevato: " (…) La suspension du droit à l'indemnité prononcée en raison du chômage dû à une faute de l'assuré ne suppose pas une résiliation des rapports de travail pour de justes motifs au sens des art. 337 et 346 al. 2 CO. Il suffit que le comportement général de l'assuré ait donné lieu au congédiement de celui-ci, même sans qu'il y ait des reproches d'ordre professionnel à lui faire. Tel peut être le cas aussi lorsque l'employé présente un caractère, dans un sens large, qui rend les rapports de travail intenables (ATF 112 V 244 consid. 1 et les arrêts cités). Une suspension du droit à l'indemnité ne peut cependant être infligée à l'assuré que si le comportement reproché à celui-ci est clairement établi. Lorsqu'un différend oppose l'assuré à son employeur, les seules affirmations de ce dernier ne suffisent pas à établir une faute contestée par l'assuré et non confirmée par d'autres preuves ou indices aptes à convaincre l'administration ou le juge (ATF 112 V 245 consid. 1 et les arrêts cités; DTA 2001 n° 22
p. 170 consid.3; Gerhards, Kommentar zum Arbeitslosenversicherungsgesetz, n. 10 ss ad art. 3). 2.2 En l'espèce, face à deux versions des faits divergentes, les premiers juges ont retenu que les explications de la commune, organisatrice de la mesure, étaient plus crédibles et convaincantes que celle du recourant au motif, notamment, que ce dernier s'était borné à contester de manière générale les griefs qui lui étaient adressés sans se prononcer sur les reproches ciblés formulés par la commune dans sa lettre du 23 avril 2002 (différents comportements du recourant pendant l'initiation au travail et les premiers jours du programme). Or en procédure fédérale, le recourant conteste expressément ces faits en expliquant qu'il n'a pris connaissance de cette lettre qu'à la lecture du jugement cantonal. 2.3 Le recourant oublie cependant que l'OPEM s'est référé expressément à la détermination de la commune dans ses observations au recours et qu'il a versé cette pièce au dossier du Tribunal. Dans sa réplique, le recourant ne s'est pas prononcé sur ce point, alors qu'il avait demandé une prolongation de délai pour déposer des écritures complémentaires. Cela étant, même si la procédure avait été entachée d'une irrégularité, il y aurait lieu de suivre les premiers juges. 2.3.1 Le recourant fait grief aux premiers juges d'avoir considéré comme établis les faits allégués par la commune. Sur le plan professionnel, il fait valoir en substance qu'il s'est impliqué à 200 % dans son travail et conteste tous les faits qui lui sont reprochés. La commune, pour sa part, considère qu'il n'a pas satisfait aux exigences minimales requises. Face à des conceptions aussi opposées en matière d'investissement dans le travail, on doit admettre que celle de la commune est plus proche de la réalité, dans la mesure où, en sa qualité d'organisateur habituel de PET, elle est à même de juger en pleine connaissance des attentes que l'on peut raisonnablement fonder sur un participant à ce programme. En d'autres termes, sa version des faits sur ce point est plus convaincante que celle du recourant. Sur le plan personnel, le recourant se défend d'avoir fait preuve d'une quelconque agressivité verbale ou de manque de respect à l'égard de ses supérieurs. Or, il ne nie pas avoir fait l'objet d'un avertissement oral précédant de peu l'interruption de la mesure, motivée par son manque d'implication dans le travail et par son attitude irrespectueuse à l'égard de ses supérieurs. Dès lors, il apparaît plus vraisemblable que l'avertissement portait sur ces deux points et non pas sur le rythme de travail insuffisant, comme il l'allègue en procédure fédérale; l'avertissement constitue ainsi un autre indice plaidant en faveur de la version des faits de la commune, comme l'est d'ailleurs également le caractère abrupt de l'interruption du PET quelques jours seulement après le début d'une mesure prévue pour une durée de six mois. 2.3.2 Dans ce contexte, le moyen du recourant, selon lequel il n'a pas pu disposer d'un temps suffisant pour maîtriser la tâche qui lui avait été confiée, ne lui est d'aucun secours. D'une part, il n'a pas été exclu de la mesure à cause d'une production trop faible, mais en raison d'une attitude négative face au travail et de son comportement envers sa hiérarchie, d'autre part, l'activité proposée dans le cadre de PET est justement prévue pour des personnes peu ou pas qualifiées. En l'occurrence, forte de son expérience, la commune estime qu'une demi-journée suffit amplement à assimiler la procédure de démontage assignée au recourant. En outre, le recourant semble maîtriser le français bien mieux qu'il ne l'affirme, si l'on en juge à la lecture de la lettre manuscrite qu'il a faite parvenir à l'ORP le 28 janvier 2002 pour expliquer les motifs de son exclusion de la mesure. La commune a d'ailleurs fait observer que l'assuré parle suffisamment bien le français pour ce genre d'activité manuelle, contrairement à d'autres participants qui, néanmoins, s'acquittent fort bien de leur tâche. Partant, on ne saurait non plus retenir que la langue a constitué un obstacle au bon accomplissement de son travail. Enfin, c'est également en vain que le recourant fait valoir, pour le première fois, qu'il a été appelé à exécuter des tâches contre-indiquées pour son état de santé, tâches qu'il a néanmoins accomplies, à un rythme ralenti. Une fois de plus, les reproches qui lui ont été adressés ne visaient pas son rythme de production, mais bien son attitude négative face au travail. Quoi qu'il en soit, ce point n'avait pas échappé aux organisateurs de la mesure qui ont considéré que le travail de démontage n'était «pas trop difficile pour l'assuré vu son problème de dos», ainsi qu'il ressort du dossier de l'ORP. 3. Dans de telles circonstances, l'OPEM était fondé à prononcer à l'encontre du recourant une suspension du droit à l'indemnité. La durée de la suspension, par ailleurs, n'est pas discutable (cf. arrêt H. du 22 juin 1999, déjà cité). (…)” Anche in un’altra sentenza 8C-746/2007 del’11 luglio 2008 il Tribunale federale ha ritenuto più credibile la versione fornita dal datore di lavoro e ha confermato la sospensione di 31 giorni dal diritto all’indennità di disoccupazione inflitta ad un’assicurata che aveva rifiutato un’ occupazione, argomentando: " (…) Il n'existe pas, en droit des assurances sociales, de principe selon lequel le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré (ATF 126 V 319 consid. 5a p. 322). Dans ce domaine, le juge fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, présentent un degré de vraisemblance prépondérante; parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 126 V 353 consid. 5b p. 360, 125 V 193 consid. 2 p. 195 et les références; cf. ATF 130 III 321 consid. 3.2 et 3.3 p. 324/325). En l'occurrence, confrontée à deux versions des faits inconciliables, il incombait à l'autorité cantonale appelée à trancher le litige de déterminer laquelle, de G.________ ou de A.________, était, au degré de la vraisemblance prépondérante, la plus crédible. En définitive, c'est essentiellement à la manière dont les premiers juges ont forgé leur conviction à cet égard que s'en prend la recourante, c'est-à-dire à leur appréciation des preuves. 5.2 L 'appréciation des preuves est arbitraire lorsqu'elle est manifestement insoutenable, en contradiction avec le dossier, ou contraire au sens de la justice et de l'équité (ATF 120 Ia 31 consid. 4b p. 40, 118 Ia 28 consid. 1b p. 30) ou lorsque l'autorité ne tient pas compte, sans raison sérieuse, d'un élément propre à modifier la décision, se trompe sur le sens et la portée de celui-ci ou, se fondant sur les éléments recueillis, en tire des constatations insoutenables (ATF 129 I 8 consid. 2.1 p. 9, 127 I 38 consid. 2a p. 41). 5.3 D'abord, aucun reproche ne peut être fait aux premiers juges d'avoir arbitrairement méconnu des moyens de preuve pertinents pour la solution du litige. En effet, les circonstances dont la recourante se prévaut ont eu lieu avant et après l'entretien en cause et ne disent rien sur les faits à établir. Il ressort au demeurant du dossier que l'assurée rencontrait à l'époque des difficultés à gérer les entretiens d'embauche, ce qui a même conduit l'ORP à lui organiser un coaching personnalisé en communication. C'est ensuite en vain que la recourante relève de graves contradictions dans l'attitude et les propos de A.________. Celui-ci a expliqué qu'il avait, dans un premier temps, simplement classé le dossier de candidature de l'assurée et que c'est plus tard, à un moment où il était davantage disponible, qu'il avait voulu mieux comprendre ce qui s'était passé et qu'il s'était renseigné auprès de Y.________, puis avait contacté l'ORP dans l'idée qu'une information plus détaillée intéresserait cet office. Cette attitude montre seulement qu'il s'est senti concerné par l'échec de l'entretien qu'il a eu avec G.________ et on ne voit pas, comme l'ont relevé les premiers juges, quel aurait été son intérêt à faire des déclarations mensongères à l'autorité de chômage et à consacrer du temps à lui fournir des renseignements. Si, véritablement, le profil de la prénommée n'entrait pas du tout en ligne de compte pour le poste, il aurait, selon toute vraisemblance, simplement annoncé à l'ORP que son choix s'était porté sur une autre postulation. Quant à la recourante, elle aurait mentionné ce fait sur le formulaire de résultat de candidature de l'ORP qu'elle n'a justement pas rempli à la suite de cette assignation. Par ailleurs, vu le développement de la situation, elle ne saurait rien déduire à son avantage de la lettre standard que le service du personnel de Z.________ lui a adressée quelques mois plus tard. Enfin, on ne peut qu'adhérer au point de vue des premiers juges sur la faible plausibilité de l'absence d'une discussion entre les intéressés sur la question de la rémunération du poste. Au regard de l'ensemble de ces éléments, l'autorité cantonale pouvait, sans arbitraire, accorder plus de crédit aux déclarations de A.________ et retenir que l'assurée avait amené l'employeur à renoncer à sa candidature, comportement qui remplit les éléments constitutifs d'un refus de travail et qui est sanctionné par l'art. 30 al. 1 let. d LACI. Les autres points du jugement cantonal ne prêtent pas flanc à la critique. Le recours est mal fondé. (…)“ 2.4. Secondo l'art. 30 cpv. 3 LADI la durata della sospensione è determinata in base alla gravità della colpa e ammonta, per ogni motivo di sospensione a 60 giorni al massimo o, nel caso di cui al capoverso 1 lettera g, a 25 giorni. La sospensione del diritto a indennità va da 1 a 15 giorni in caso di colpa lieve, da 16 a 30 giorni in caso di colpa mediamente grave e da 31 a 60 in caso di colpa grave (cfr. art. 45 cpv. 2 OADI). La sua durata è determinata secondo la gravità della colpa (cfr. art. 30 cpv. 3 LADI), soggiace in altre parole al principio della proporzionalità (cfr. DTF 123 V 50). In virtù dell'art. 45 cpv. 2 bis OADI, se l'assicurato è ripetutamente sospeso dal diritto all'indennità entro il termine quadro per la riscossione della prestazione, la durata della sospensione è prolungata in modo adeguato. L'art. 45 cpv. 3 OADI stabilisce che la colpa grave è data se l'assicurato ha abbandonato senza valido motivo un impiego idoneo senza garanzia di uno nuovo o ha rifiutato un lavoro idoneo. L'Alta Corte, in una sentenza C 262/01 del 25 febbraio 2003, si è pronunciata su un ricorso inoltrato dall'amministrazione contro una decisione del TCA in cui la sanzione inflitta a un'assicurata che si era rifiutata di partecipare a un programma occupazionale di sei mesi era stata ridotta da 21 giorni a 12 giorni di sospensione dal diritto all'indennità di disoccupazione, in quanto l'amministrazione non aveva tenuto conto degli importanti oneri familiari e della necessità per l'assicurata di riorganizzarsi la vita per il periodo limitato di sei mesi. La nostra Massima Istanza, benché il principio stesso della sospensione non fosse più controverso, ha rilevato che l'occupazione temporanea prospettata all'interessata della durata di sei mesi al 50% era stata giustamente considerata adeguata e conforme all'età, alla situazione personale e allo stato di salute dell'assicurata, poiché essa, pur lavorando al mattino al 50% quale impiegata di banca e dovendosi occupare della figlia di due anni, oltre che del marito preparandogli il pranzo, era comunque alla ricerca di un'occupazione a tempo pieno. Il TFA ha accolto il ricorso dell'UCL, ritenendo che nella fattispecie, a prescindere dall'eventuale legittimità e portata delle direttive del SECO, il cui utilizzo non dispenserebbe comunque dall'esaminare l'esistenza di eventuali motivi plausibili atti a escludere ogni forma di colpa e dal tenere conto delle singole particolarità del caso, la sospensione inflitta dall'UCL di 21 giorni non appariva eccessiva. Nemmeno erano ravvisabili circostanze particolari che avrebbero giustificato una riduzione, tali da rendere lieve la colpa dell'assicurata. In una sentenza 8C_202/2008, 8C_206/2008 del 4 febbraio 2009 il Tribunale federale ha accolto un ricorso alla Segreteria di Stato dell'economia (SECO) e della Sezione del Lavoro che avevano contestato la riduzione della durata della sospensione da 21 a 8 giorni decisa dal TCA nel caso di un'assicurata che aveva rifiutato un programma d'occupazione argomentando: " (…) Per la giurisprudenza, la valutazione della colpa come leggera, di una certa gravità e grave è una questione di diritto, per la quale il Tribunale federale fruisce di libero potere di esame. In concreto i giudici di primo grado hanno giustamente considerato che l'occupazione temporanea prospettata all'interessata ai sensi dell'art. 64a cpv. 1 LADI fosse adeguata e conforme all'età, alla situazione personale e allo stato di salute dell'assicurata (art. 16 cpv. 2 lett. c in relazione con l'art. 64a cpv. 2 LADI), rendendo di riflesso ingiustificato il rifiuto di quest'ultima. Nel fissare la sospensione in 21 giorni, l'amministrazione ha reputato che la colpa dell'assicurata era di natura mediamente grave (art. 45 cpv. 2 OADI). In considerazione della prassi applicata in casi analoghi, tale valutazione merita di essere condivisa. Infatti, il Tribunale federale delle assicurazioni (dal 2007 Tribunale federale) ha già avuto modo di confermare sospensioni per 18 e 20 giorni decretate nei confronti di assicurati che avevano interrotto, senza validi motivi, un (adeguato) programma occupazionale di sei, rispettivamente quattro mesi (DLA 2005 no. 6 pag. 67 consid. 5.3, C 222/03, 2004 no. 30 pag. 284 consid. 3, C 85/03; Thomas Nussbaumer, Arbeitslosenversicherung, in: Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Soziale Sicherheit, 2a ed., cifra marginale 860; cfr. anche la casistica riassunta nella sentenza C 262/01 del 25 febbraio 2003 consid. 3.1). Né sono ravvisabili circostanze particolari che giustificherebbero una riduzione nella misura stabilita dalla Corte cantonale, tali da rendere lieve la colpa dell'assicurata, la quale non soltanto ha interrotto l'occupazione temporanea assegnatale, ma ha rifiutato di iniziare il programma occupazionale presso la ditta S.________. In particolare, non può essere considerato un motivo di riduzione della colpa il fatto che l'assicurata avrebbe beneficiato di una rendita di vecchiaia (anticipata) prima di aver portato a termine la misura occupazionale. A partire dal momento in cui l'istanza precedente ha concluso, a ragione, che l'occupazione temporanea in oggetto fosse ammissibile anche dal profilo dell'età e della situazione personale dell'interessata, non vi era (più) spazio alcuno per tenere conto di questo motivo meramente oggettivo. Una riduzione della sospensione inflitta dall'amministrazione in ragione del motivo invocato dai primi giudici era tanto meno giustificata, in concreto, se si considera che al momento in cui doveva iniziare il programma occupazionale (1° giugno 2007), l'intimata non aveva ancora formulato la sua richiesta di rendita anticipata (la domanda è stata inoltrata nel mese di settembre 2007). Anche se l'assicurata aveva già nel maggio 2007 l'intenzione di richiedere la pensione di vecchiaia anticipata, essa poteva naturalmente cambiare opinione e decidere, finalmente, di continuare a beneficiare delle indennità di disoccupazione. (…)" In una sentenza 8C_759/2009 del 17 giugno 2010 il Tribunale federale, contrariamente al parere del Tribunale delle assicurazioni del Canton Ginevra che aveva ridotto a 3 giorni la durata della sanzione, ha confermato la sospensione di 25 giorni dal diritto all'indennità di disoccupazione inflitta ad un assicurato che non aveva partecipato ad un provvedimento inerente al mercato del lavoro. In una sentenza C 224/02 del 16 aprile 2003, l'Alta Corte ha ritenuto incensurabile la sospensione di 23 giorni inflitta a un assicurato per non aver accettato un programma occupazionale senza validi motivi. Il rifiuto dell'assicurato non poteva infatti essere giustificato, visto che dalle dichiarazioni dell'organizzatore e del collocatore risultava che si sarebbero tenute in considerazione le sue difficoltà nell'espletare determinati lavori dovute a problemi di salute. Inoltre la comprensione della lingua tedesca da parte dell'assicurato, benché non fosse la sua lingua madre, era buona, per cui non appariva convincente la sua tesi, secondo la quale egli avrebbe capito di dover effettuare lavori pesanti. In una sentenza 8C_135/2009 del 24 giugno 2009, riguardante il caso di un assicurato che nel corso di un colloquio di consulenza si era comportato in maniera assolutamente passiva, non rispondendo a nessuna delle domande poste dal rappresentante di una ditta, e che per questo atteggiamento era stato sospeso per 21 giorni dal diritto all’indennità di disoccupazione, il TF ha rilevato che in quel caso non era contrario al diritto federale basarsi su una nota contenuta nell'incarto, dopo un accertamento telefonico, in quanto quell'annotazione ha semplicemente confermato il contenuto di un precedente scritto inerente l’assicurato. Né è determinante che tale scritto sia stato firmato non dalla persona che ha svolto il colloquio, bensì dal suo diretto superiore. 2.5. Nell’evenienza concreta emerge dagli atti nell'incarto che RI 1 nato nel 1972, si è annunciato in disoccupazione dal 2 novembre 2009, alla ricerca di un impiego a tempo pieno come venditore drogheria, venditore alimentari, netturbino, magazziniere (cfr. doc.26). In data 2 novembre 2010 l’URC di __________ ha ufficialmente assegnato all’assicurato un programma d’occupazione della durata di 4 mesi (2 novembre 2010 – 1°marzo
2011) presso la __________ (__________, cfr. doc. 23). L’occupazione consisteva nell’esecuzione di vari lavori manuali (ad esempio : creazione di cestini di vimini, ecc) e nel sostegno al collocamento (cfr. doc.25). Sul formulario “Esito del colloquio” con il responsabile del POT avvenuto il 28 ottobre 2010, l’assicurato si è così espresso: " (…) Ulteriori osservazioni al colloquio: Trovo tale proposta ridicola e senza alcuno sviluppo atto a trovare un lavoro nell’immediato futuro. La sede inoltre “laboratorio” mi mette molto a disagio, non sono persona da rinchiudere a fare canestri di vimini. A seguito di quanto proposto e discusso decido che: ý inizierò il programma d’occupazione temporanea ¨ non inizierò il programma d’occupazione temporanea per il seguente motivo: Vorrei fosse chiaro che tutto ciò è un’imposizione e a parer mio, non essendo nuovo ad esperienze tali, essendo sicuro che ciò non porterà a quello che dovrebbe essere lo scopo finale di questo (programma) un posto di lavoro. 2) ¨ Non ho mai preso contatto (telefonicamente o di persona o per iscritto) con l’organizzatore per il seguente motivo: ………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………… 3) ¨ altro: Non precludendomi nessuna possibilità a malincuore accetto questa altra buffonata rinnovando il mio acceso disagio psicologico (o futuri traumi)” (Doc. 23) In data 5 novembre 2011 è stato allestito un Rapporto di colloquio individuale, redatto dal responsabile del laboratorio __________ e sottoscritto pure dal ricorrente, del seguente tenore: " Concerne: comportamento all’interno del P.O. In seguito ad una discussione avvenuta in un momento di condivisione al quale ha preso parte tutto il gruppo, Ivan alterato per una presunta mancanza di rispetto nei suoi confronti si alza e se ne va sbattendo la porta. Questo genere di atteggiamento non è compatibile con le esigenze del P.O. per questo motivo se l’episodio dovesse ripetersi ne seguirà l’immediata espulsione. RI 1 si impegna a cercare per quanto possibile di avere un atteggiamento compatibile con il P.O. o per lo meno di non eccedere oltre il limite di una possibile collaborazione. Nel caso la collaborazione e la contrattazione uscissero dalla possibilità di trovare un accordo, cadrebbe il rapporto di fiducia necessario al proseguimento del programma.” (Doc. 25) Il 15 novembre 2011 la responsabile di laboratorio __________ ha allestito un rapporto nel quale si è così espressa: " Concerne: proseguimento del PO L’assicurato ha espresso il suo disinteresse per l’attività di laboratorio. E’ difficile trovare un accordo per stabilire un percorso idoneo per l’assicurato. Il suo atteggiamento nei confronti della misura e del rispetto di basilari competenze, ostacola un terreno di dialogo costruttivo. Queste premesse rendono difficile la permanenza in PO. Il sig. RI 1 propone uno spostamento in un Programma nel quale trovare uno “sfogo fisico” come per esempio attività di trasloco alla quale fa continuamente riferimento. Se le cose non dovessero sostanzialmente cambiare, ci vedremo quindi costretti a interrompere la misura.” (Doc. 25) Il 17 novembre 1011 i responsabili di laboratorio __________ e __________ e la formatrice __________, hanno sottoscritto un ulteriore Rapporto di colloquio individuale, così formulato: " Concerne: proseguimento del PO In data 16/11/2010 la PCI chiede un colloquio con il terzo responsabile (non presente al momento dei fatti) per mettere in discussione la situazione documentata nel rapporto del 15/11/2010. In sede di colloquio l’assicurato ribatte alla situazione conflittuale, creatasi dopo l’assegnazione di nuovi compiti artigianali, argomentando nuovamente e continuamente sul senso della loro inutilità e sull’inadeguatezza delle nostre procedure professionali. Le argomentazioni sono sempre le stesse, espresse quotidianamente sin dall’inizio del PO, perturbando, in tali occasioni, anche le dinamiche di gruppo. Considerato lo stallo della situazione, proponiamo l’interruzione immediata del programma occupazionale in relazione alle problematiche dell’assicurato che non si adeguano alle dinamiche propositive della nostra struttura.” (Doc. 25) Infine, il 23 novembre 2011 i responsabili del laboratorio hanno allestito un Rapporto concernente l’interruzione del POT nel quale hanno rilevato: " Concerne: interruzione PO In data 17/11/2010 è stata comunicata la decisione, da parte nostra, di interrompere il PO con il Sig. RI 1, in seguito allo stallo comunicativo causato dalla continua messa in discussione delle attività proposte e a un atteggiamento non rispettoso. La comunicazione dell’interruzione del PO ha generato un’immediata reazione aggressiva con insulti e minacce di lesioni corporali, lancio di un oggetto e sfogo fisico sulle varie porte durante l’uscita dalla struttura. La PCI non ha firmato, per presa visione, il rapporto di decisione.” (Doc. 25) Riguardo al contenuto di questa documentazione l’assicurato il 3 dicembre 2010 ha formulato le seguenti osservazioni: " (…) condividendo in parte le considerazioni espresse rendo noto quanto segue. Non ho mai tenuto comportamenti violenti, scagliato nessun oggetto su porte o altrove. Ammettendo uno scambio di opinioni non idoneo, rendendo difficile la comunicazione e lasciando l’edificio sbattendo la porta. Facendo riferimento alla possibilità da me espressa di un diverso PO ad es. Traslochi. Considerazione da me fatta in un colloquio privato dove mi fu detto che __________ non faceva per me non a più riprese come riportato. Riguardo ai fatti del 16 novembre 2010, chiesi un chiarimento ad un responsabile sulle considerazioni a carattere personale nei miei confronti, non avendo risposta. Vorrei far notare l’incompatibilità del programma espressa a più riprese con più di un responsabile. Sentendomi emotivamente profondamente a disagio per i metodi usati nel programma per un mio vissuto strettamente personale, disagio sfociato in disturbi di carattere medico. Disagio ribadito a gran voce dal giorno del colloquio preliminare. Senza nulla togliere, sarei ben lieto di prendere parte ad un qualsiasi altro programma occupazionale più idoneo al quale vorrete assegnarmi, sicuro di una mia più che motivata partecipazione. Esprimendo il mio rammarico vi sarei grato se voleste prendere in considerazione il fatto di non voler adottare misure di penalizzazione, che andrebbero a danneggiare una situazione finanziaria e di stabilità già precaria. (…)” (Doc. 22) Il 5 aprile 2011 __________ e __________, membri del consiglio direttivo della __________, hanno così risposto ad alcune domande poste loro dalla Sezione del lavoro: “1. Il Signor RI 1 già in fase di colloquio d’entrata, ha sostenuto esplicitamente l’inutilità e l’insensatezza delle Misure Attive, definendole una perdita di tempo. In oltre, visto l’obbligo di parteciparvi, avrebbe preferito un PO che lo occupasse all’esterno (vedi rapporto del 15 novembre 2010);
2. L’atteggiamento di rifiuto e di ostilità nei confronti di qualsivoglia attività propostagli lo ha accompagnato costantemente provocando in lui risentimenti nei confronti nostri manifestati pubblicamente con comportamenti irrispettosi delle persone e degli oggetti (vedi rapporto del 5 novembre 2010);
3. Il Signor RI 1 ha espresso apprezzamenti sessisti nei confronti della nostra Responsabile di laboratorio Signora __________, apprezzamenti che ci hanno indotto ad allontanarlo dal PO;
4. Durante e dopo il colloquio nel corso del quale abbiamo comunicato al RI 1 la decisione di interrompere la relazione, questi ha assunto comportamenti aggressivi giungendo persino a minacciare di morte i nostri collaboratori;
5. Neghiamo decisamente di aver mai espresso commenti lesivi nei confronti del RI 1;
6. A seguito delle numerose assenze del RI 1 per visite mediche, gli abbiamo chiesto se il suo stato di salute fosse compatibile con lo svolgimento del PO. E’ in quest’occasione che il RI 1 ci ha confidato dei suoi problemi di salute che, a nostro giudizio, non avrebbero compromesso la realizzazione dei piccoli lavori assegnatigli. Per questo motivo non abbiamo ritenuto necessario adottare particolari misure;
7. Al Signor RI 1 abbiamo proposto, come per tutti i nuovi inseriti, la costruzione di una semplice scatola di legno. A questa prima attività ne sarebbero seguite altre finalizzate all’osservazione e valutazione delle competenze trasferibili di base utili per definire un progetto realistico di rientro nel mondo del lavoro (vedi progetto __________ allegato);
8. Segnaliamo anche il Signor RI 1, dopo il 5 novembre 2010, si è sempre rifiutato di firmare i rapporti redatti a suo carico. Inoltre, nella sua lettera del 22 novembre 2010 (vedi allegato) e in quella da voi sottopostaci, il Signor RI 1, a nostro avviso, esprime accuse calunniose nei nostri confronti e infondate sulle quali ci riserviamo il diritto di procedere per le vie legali.” (Doc. 9) Il 6 aprile 2011 la Sezione del lavoro ha posto i seguenti quesiti al medico curante dell’assicurato: " (…) 1. Tenuto conto delle affezioni di cui ha sofferto/soffre il paziente, ritiene che un impiego come quello assegnato nel POT in questione – che comportava di svolgere attività quali progettazione e realizzazione di oggetti in legno, carta, vimini, lana di uso domestico (giocattoli, mobiletti, oggetti decorativi): disegno, misurazione, taglio, uso attrezzi specifici, levigatura, stucco, incollatura, rifinitura, verniciatura – era compatibile con lo stato di salute del signor RI 1? (p.f. fornire una dettagliata risposta) 2. Dopo l’allontanamento dal POT, vi è stato un peggioramento dello stato di salute del paziente? Se sì, di che genere? (p.f. dettagliare la risposta)” (Doc. 6) Il dottor __________ ha risposto richiamando un suo scritto del 24 febbraio 2011 del seguente tenore: " A conferma del nostro colloquio telefonico riguardanti le motivazioni per l’interruzione del corso da parte del paziente citato, specifico che come detto in precedenza, le stesse sono da ascrivere alla sua patologia caratteriale, quindi non necessariamente da penalizzare. Per ciò che riguarda il lavoro che svolgeva durante il corso ritengo che egli è assolutamente in grado di continuarlo avendo in passato svolto lavori ben più faticosi.” (Doc. 5) Chiamata a pronunciarsi sul ricorso dell'assicurato questa Corte ricorda innanzitutto che, trattandosi di programma d'occupazione in istituzioni pubbliche o private senza scopo lucrativo, il legislatore non ha voluto che si tenga conto di tutti i criteri fissati all'art. 16 cpv. 2 LADI, ma soltanto quello dell'art. 16 cpv. 2 lett. c (cfr. art. 64a cpv. 2 LADI; STF 8C_878/2008 del 25 giugno 2009). Ad esempio, in una sentenza C 279/03 del 30 settembre 2005 l'Alta Corte ha ritenuto adeguata per un carpentiere la partecipazione ad un programma di occupazione denominato "Laboratorio di artigianato". Questo Tribunale segnala poi che secondo la giurisprudenza, spetta ai consulenti degli URC di decidere di volta in volta quali sono i provvedimenti più idonei per il singolo assicurato (cfr. art. 85 cpv. 1 lett. a e c LADI; art. 85 b LADI, art. 17 cpv. 3 LADI; STCA 38.2009.72 del 22 febbraio 2010; STCA 38.2009.90 del 21 gennaio 2010; STCA 38.2007.107 del 4 marzo 2008; STCA 38.2007.8 del 31 luglio 2007; STCA 38.2000.74 del 5 ottobre 2000 e STFA C 121/92 del 13 maggio 1993). Ciò vale anche per il caso presente, malgrado il desiderio dell’assicurato di essere assegnato ad un altro tipo di programma (ad esempio : effettuare traslochi). Questa soluzione si giustifica tanto più se si considerano la durata limitata della misura (quattro mesi, cfr. STCA 38. 2010.81 del 16 febbraio 2011; STCA 38.2009.90 del 21 gennaio 2010) e il fatto che __________ si trovava in disoccupazione da due anni. Il TCA rileva inoltre che, per costante giurisprudenza, eventuali problemi di salute, che possono rendere inadeguata l'occupazione (cfr. art. 16 cpv. 2 lett. c LADI), devono essere comprovati da adeguati attestati medici (cfr. STFA I 550/00 del 18 aprile 2002; STFA I 11/01 del 28 giugno 2001; STFA C 12/96 del 10 settembre 1996; DLA 2000 pag. 38, consid. 2a, pag. 40; DTF 125 V 351, consid. 3a pag. 352; DTF 124 V 234, consid. 4b/bb/ e riferimenti pag. 238; STCA 38.01.126 del 6 novembre 2001; STCA 38.01.90 del 19 febbraio 2001; STCA 38.99.227 del 17 aprile 2000; STCA 38.99.92 del 6 maggio 1999; STCA 38.96.304 del 15 maggio 1997; STCA 38.96.216 del 13 febbraio 1997). Questo Tribunale, viste le affermazioni del medico curante, ritiene che nel caso concreto le condizioni di salute non impedivano all’assicurato di frequentare il provvedimento inerente al mercato del lavoro che gli è stato assegnato. Il TCA non ha poi motivi di dubitare della versione fornita dai responsabili del programma d’occupazione secondo cui l’interruzione del POT, già pochi giorni dopo il suo inizio, è da ascrivere al comportamento dell’assicurato che sin da subito ha manifestato insofferenza per la tipologia e per le modalità con le quali era strutturato il provvedimento inerente al mercato del lavoro (cfr. consid. 2.5). In particolare, come ricordato dall’Alta Corte nella sentenza C 307/02 del 27 gennaio 2004 consid. 2.3.1 riprodotta al consid. 2.3, occorre considerare che un organizzatore abituale di programmi d’occupazione è in condizione di giudicare con cognizione di causa quanto ci si può ragionevolmente attendere da un partecipante al provvedimento inerente al mercato del lavoro. Significativa è peraltro la circostanza che l’assicurato stesso ammette la legittimità della sanzione (cfr. consid.1.2 e 1.3), limitandosi a contestare la durata della sospensione dal diritto all’indennità di disoccupazione, ritenendola eccessiva. Sennonché l’entità della sanzione (12 giorni di sospensione per colpa lieve) è conforme ai criteri fissati dalla giurisprudenza federale (cfr. consid. 2.4). Di conseguenza la decisione su opposizione del 20 aprile 2011 deve essere confermata. Per questi motivi dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto .
2. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione. L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta. Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni Il presidente Il segretario Daniele Cattaneo Fabio Zocchetti