Erwägungen (1 Absätze)
E. 16 al. 2,
let. c LACI [ch 7.4.1]. Aussi la liberté de choisir sa profession
n'existe-t-elle pas lorqu'un PET est assigné.
Pour un programmeur de formation employé à
l'utilisation d'une machine de microfilmage, un PET dans le domaine de la
protection de l'environnement ne porte atteinte ni à sa dignité, ni à sa
liberté personnelle, lorsqu'il dispose d'assez de temps pour poursuivre ses
recherches d'emploi et qu'il peut mettre fin au PET dès qu'il en trouve un.
S'agissant des stages professionnels, les critères sont plus nombreux (v.
l'art.
64a al. 3 LACI en correlation avec l'art. 16 al. 2, let. c, e, f,
g et h LACI)"
2.5. Secondo
l'art. 30 cpv. 3 LADI la durata della sospensione è determinata in base alla
gravità della colpa e ammonta, per ogni motivo di sospensione a 60 giorni al
massimo o, nel caso di cui al capoverso 1 lettera g, a 25 giorni.
La
sospensione del diritto a indennità va da 1 a 15 giorni in caso di colpa lieve,
da 16 a 30 giorni in caso di colpa mediamente grave e da 31 a 60 in caso di
colpa grave (cfr. art. 45 cpv. 2 OADI).
La sua
durata è determinata secondo la gravità della colpa (cfr. art. 30 cpv. 3 LADI),
soggiace in altre parole al principio della proporzionalità (cfr. DTF 123 V
50).
In virtù
dell'art. 45 cpv. 2 bis OADI, se l'assicurato è ripetutamente sospeso dal
diritto all'indennità entro il termine quadro per la riscossione della
prestazione, la durata della sospensione è prolungata in modo adeguato.
L'art. 45
cpv. 3 OADI stabilisce che la colpa grave è data se l'assicurato ha abbandonato
senza valido motivo un impiego idoneo senza garanzia di uno nuovo o ha rifiutato
un lavoro idoneo.
2.6. Per quanto concerne l'entità della sanzione, il TFA in una
sentenza C 252/01 del 25 febbraio 2003, si è pronunciato su un ricorso
dell'Ufficio cantonale del lavoro (dal 1° gennaio 2002: Sezione del lavoro) del
Cantone Ticino inoltrato contro una decisione del TCA in cui la sanzione
inflitta a un'assicurata che si era rifiutata di partecipare a un programma
occupazionale di sei mesi era stata ridotta da 21 giorni a 12 giorni di
sospensione dal diritto all'indennità di disoccupazione, in quanto
l'amministrazione non aveva tenuto conto degli importanti oneri familiari e
della necessità per l'assicurata di riorganizzarsi la vita per il periodo
limitato di sei mesi.
L'Alta
Corte, benché il principio stesso della sospensione non fosse più controverso,
ha rilevato che l'occupazione temporanea prospettata all'interessata della
durata di sei mesi al 50% era stata giustamente considerata adeguata e conforme
all'età, alla situazione personale e allo stato di salute dell'assicurata, poiché
essa, pur lavorando al mattino al 50% quale impiegata di banca e dovendosi
occupare della figlia di due anni, oltre che del marito preparandogli il
pranzo, era comunque alla ricerca di un'occupazione a tempo pieno.
Il TFA ha
accolto il ricorso dell'UCL, ritenendo che nella fattispecie, a prescindere
dall'eventuale legittimità e portata delle direttive del SECO, il cui utilizzo
non dispenserebbe comunque dall'esaminare l'esistenza di eventuali motivi
plausibili atti a escludere ogni forma di colpa e dal tenere conto delle
singole particolarità del caso, la sospensione inflitta dall'UCL di 21 giorni
non appariva eccessiva. Nemmeno erano ravvisabili circostanze particolari che
avrebbero giustificato una riduzione, tali da rendere lieve la colpa dell'assicurata.
Al
riguardo la nostra Massima Istanza ha osservato:
"
(…)
3.2
Ora, a prescindere dall'eventuale legittimità e portata
delle direttive del seco - questione che è stata lasciata aperta nella sentenza
citata del 21 maggio 2002 in re W. -, il
cui utilizzo non dispenserebbe comunque dall'esaminare preliminarmente
l'esistenza di eventuali "motivi plausibili" atti ad escludere ogni
forma di colpa (art. 30 cpv. 1 lett. d LADI; DLA 2000 no. 21 pag. 101 e 1999,
no. 9 pag. 42) e, lasciando un margine di apprezzamento di 5 giorni (cfr.
Prassi
-ML/AD
99/1 foglio A/1),
consentirebbe - indipendentemente da quanto affermato in sede di istruttoria
cantonale dalla rappresentante dell'Ufficio ricorrente - di tenere conto delle
singole particolarità del caso, la sospensione decretata dall'UCL nei confronti
di D.S. non appare eccessiva alla luce della giurisprudenza appena esposta.
3.3
Né sono ravvisabili circostanze particolari che
giustificherebbero una riduzione nella misura stabilita dalla Corte cantonale,
tali da rendere lieve la colpa dell'assicurata.
In particolare, non può essere considerato un motivo di riduzione
della colpa il fatto che l'occupazione temporanea proposta - peraltro ritenuta
adeguata (art. 72a cpv. 2 in relazione con l'art. 16 cpv. 2 lett. c LADI) pure
dalla precedente istanza - mal si sarebbe conciliata con gli importanti oneri
familiari ed avrebbe di conseguenza obbligato l'assicurata a riorganizzare la
propria vita per sei mesi. A tale valutazione si oppone infatti non solo la
considerazione che
D.S. era, per propria decisione, alla ricerca - da ormai un anno e
sette mesi - di un'attività a tempo pieno (al 100 %) e pertanto, beneficiando
di prestazioni corrispondenti al grado di disoccupazione annunciato, avrebbe
anche potuto dare prova di maggiore disponibilità e capacità organizzativa
(cfr. sentenza citata del 29 gennaio 2001 in re R., consid. 3b), ma anche il
fatto che il programma occupazionale assegnato presso la Magistri Ticinesi
avrebbe comunque previsto la possibilità di adattare gli orari di lavoro alle
esigenze del caso. Ora, avendo mancato di presentarsi al colloquio prestabilito
ed essendosi rifiutata di perlomeno tentare di intraprendere l'attività
proposta, l'interessata ha vanificato, per propria colpa, questa opportunità
(cfr. sentenza 12 febbraio 2001 in re B., C 446/99, C 448/99 e C 382/00,
consid. 2b, come pure sentenza 29 gennaio 2001 in re R., C 412/99, consid. 3b).
3.4
Considerato l'insieme delle circostanze come pure
l'atteggiamento palesato dall'assicurata, che non solo non ha fornito la benché
minima prova in merito all'asserito contrattempo meccanico che le avrebbe
impedito di recarsi all'appuntamento del 9 ottobre 2000, ma nemmeno, si è
preoccupata, per quanto riferito dal responsabile del programma occupazionale e
per quanto da lei stessa ammesso nello scritto di risposta 27 novembre 2000
all'UCL, di
.
avvisare e giustificare (tempestivamente) l'assenza ed
eventualmente richiedere un nuovo appuntamento, non si giustificava di
stravolgere l'apprezzamento effettuato dall'amministrazione e di sanzionare la
violazione dell'obbligo di ridurre il danno di cui si è resa responsabile D.S.
mediante una sospensione del diritto all'indennità per colpa lieve.
4.
In tali condizioni, potendosi addirittura domandare se il
comportamento di D.S. non configurasse un comportamento gravemente colposo
passibile di sanzione ancora più severa, il ricorso di diritto amministrativo
si appalesa fondato, mentre la pronuncia querelata deve essere annullata."
(cfr. STFA 25.2.2003 nella causa UCL c/ D.S., C
262/01)
2.7. Nell'evenienza
concreta all'assicurata è stato assegnato un programma d'occupazione temporaneo
(POT) denominato __________ dove avrebbe dovuto effettuare le seguenti attività
"addetta sartoria, lavanderia, assemblaggio" (cfr. Doc. 7/6 - 7/7).
Questo
provvedimento relativo al mercato del lavoro, previsto inizialmente con un
grado di occupazione dell'80 % è poi stato ridotto al 30 %, dopo che
l'assicurata ha reperito un lavoro al 50% (orario di lavoro: dalle 13
30
– alle 18
00
; cfr. Doc. 7/8).
Secondo
il TCA questa impostazione è corretta alla luce del principio secondo cui
l'esercizio di un'attività lucrativa è in ogni caso prioritaria rispetto alla
partecipazione ad una misura finanziata dall'assicurazione contro la
disoccupazione (cfr. DTF 125 V 91-92; SVR 2000 ALV Nr. 14 "
l'occupazione
temporanea giusta quanto suesposto ha, secondo l'art. 72a cpv. 1 LADI,
carattere sussidiario, nel senso segnatamente che essa entra in considerazione
solo qualora non sia possibile assegnare un'occupazione adeguata, adempiente
essa tutti i criteri, inclusi quelli relativi alla rimunerazione (cfr.
Nussbaumer in op. cit,, cifra marg. 666; sentenza non ancora pubblicata 21
giugno 1999 in re G., C 279/98)
" e Th. Nussbaumer,
"Arbeitslosenversicherung" in SBVR – Soziale Sicherheit, Ed. Helbing
& Lichtenhahn, Basilea-Ginevra-Monaco 2006, pag. 2395, nr. 715).
In tale
contesto va sottolineato che, come ha correttamente indicato l'amministrazione
(cfr. consid. 1.7), l'assicurato è tenuto a frequentare un provvedimento relativo
al mercato del lavoro quando gli orari dello stesso sono, come nel caso
presente, compatibili con l'esercizio di un'attività lucrativa (cfr. in questo
senso la sentenza C 262/01 del 25 febbraio 2003 riprodotta al consid. 2.6
relativa ad un'assicurata che lavorava al 50% e che avrebbe dovuto frequentare
un programma d'occupazione nel rimanente 50%).
E' vero
che nella sentenza pubblicata in DTF 135 V 362 l'Alta Corte ha deciso che non vi
era più la possibilità di assegnare un programma d'occupazione ad un assicurato
che lavorava solo a tempo parziale (cfr. DTF 125 V 363: "
Seit März 1997
erzielt G. bei der Firma C. AG teilzeitlich eine Zwischenverdienst
" e
125 V 367: "
Bei dieser Rechst – und Sachlage blieb im vorliegenden Fall
seit März 1997 kein Raum, dem Beschäftigung zuzuweisen
"), è altrettanto
vero però che in quel caso l'assicurato aveva degli orari di lavoro irregolare,
talvolta doveva prestare la sua attività al mattino, talvolta al pomeriggio
(cfr. la sentenza del 2 febbraio 1998 del Tribunale delle assicurazioni del Canton
Nidwaldo, pag. 4:
Im Rahmen seiner Teilzeitstelle bei der X.________
arbeitet der Beschwerdeführer von Montag bis Freitag jeweils stundeweisen am
Morgen und am Nachmittag, so dass aufgurnd dieser Arbeitszeiten unter dem
Gesichtspunkt der Vermittlungsfähigkeit gemäss Art. 15
Arbeitslosenversicherungsgesetz im übrigen davon ausgegangen werden muss, dass
eine ergänzende und seine restliche Arbeitszeit arbeitsmaktlich somit nicht
verwertbar ist.
")
L'assicurata
era dunque tenuta per principio ad accettare il programma di occupazione al
30%, sebbene avesse reperito (dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 10.20, cfr.
Doc. 7/6) un'occupazione al 50% al pomeriggio.
Infatti se
un assicurato rivendica delle prestazioni dell'assicurazione contro la
disoccupazione per coprire una perdita di lavoro per la quale non esercita
un'attività lucrativa è tenuta per principio anche a seguire i provvedimenti
inerenti al mercato del lavoro che gli vengono assegnati.
La
ricorrente non fa peraltro valere dei motivi atti a rendere il programma
d'occupazione non conforme all'età, alla situazione personale o al suo stato di
salute (cfr. art. 64 c cpv. 2 LADI; 16 cpv. 2 lett. c LADI e consid. 2.2).
La
consulente del personale __________ dell'URC di __________ ha così illustrato
gli scopi del programma di occupazione:
"
Riattivare l'assicurata dopo un periodo di
assenza dal mondo del lavoro, al fine di riacquisire i normali ritmi
lavorativi, promuovere la flessibilità e la modalità professionale.
Durante questo periodo verranno in particolar
modo incoraggianti l'impegno personale, la collaborazione con gli altri, la
motivazione, nonché il rispetto delle principali regole del mondo del lavoro
(puntualità, precisione, organizzazione, ecc.). (...)" Doc. 7/6)
Secondo
questo Tribunale, ritenuto il lungo periodo di disoccupazione e la durata
limitata del provvedimento inerente al mercato del lavoro e considerato che
l'impiego è stato reperito dopo l'assegnazione del programma di occupazione (infatti
l'assicurata si è annunciata in disoccupazione il 20 luglio 2005, il 22
settembre 2006 le è stato assegnato il programma d'occupazione all'80% a
partire dal 2 ottobre 2006 e il 28 settembre la ricorrente ha trovato un
impiego a metà tempo a partire dal 29 settembre 2006), la circostanza che
l'assicurata ritenga inutile il programma di occupazione vista la sua
formazione professionale non è atta a giustificare l'abbandono del provvedimento.
Per il
resto valgono per il caso presente le considerazioni fatte dal TCA nella sentenza
riprodotta al consid. 2.4.
Irrilevanti sono infine le
considerazioni dell'assicurata riguardo agli altri partecipanti al corso (cfr.
STFA C 152/04 del 2 dicembre 2004).
Di
conseguenza trovandoci in presenza dell'abbandono di un provvedimento inerente
al mercato del lavoro il TCA non può che confermare la sanzione fondata
sull'art. 30 cpv. 1 lett. d LADI.
La durata
della sospensione (16 giorni di penalità) si rivela proporzionata alla gravità
della colpa (cfr. consid.
2.6 e SECO "Circulaire relative à l'indemnité
de chômage", janvier 2007, D 723.C)
per cui la decisione
su opposizione deve essere confermata.
Dispositiv
- dichiara e pronuncia Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni Il presidente Il segretario Daniele Cattaneo Fabio Zocchetti
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Incarto n.38.2007.8
DC/gm
Lugano
31 luglio 2007
In nomedella Repubblica e CantoneTicino
Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
statuendo sul ricorso del 18 gennaio 2007 di
RI 1
contro
la decisione su opposizione del 3 gennaio 2007 emanata da
Sezione del lavoro Ufficio giuridico,6501 Bellinzona 1 Caselle
in materia di assicurazione contro la disoccupazione
ritenuto,in fatto
in diritto
Nel merito
B. Rubin ("Assurance-chômage", Ed.Schulthess Juristiche Medien AG, Zurigo-Basilea-Ginevra 2006, pag. 425) ricorda inoltre che:
E' vero che nella sentenza pubblicata in DTF 135 V 362 l'Alta Corte ha deciso che non vi era più la possibilità di assegnare un programma d'occupazione ad un assicurato che lavorava solo a tempo parziale (cfr. DTF 125 V 363: "Seit März 1997 erzielt G. bei der Firma C. AG teilzeitlich eine Zwischenverdienst" e 125 V 367: "Bei dieser Rechst und Sachlage blieb im vorliegenden Fall seit März 1997 kein Raum, dem Beschäftigung zuzuweisen"), è altrettanto vero però che in quel caso l'assicurato aveva degli orari di lavoro irregolare, talvolta doveva prestare la sua attività al mattino, talvolta al pomeriggio (cfr. la sentenza del 2 febbraio 1998 del Tribunale delle assicurazioni del Canton Nidwaldo, pag. 4:Im Rahmen seiner Teilzeitstelle bei der X.________ arbeitet der Beschwerdeführer von Montag bis Freitag jeweils stundeweisen am Morgen und am Nachmittag, so dass aufgurnd dieser Arbeitszeiten unter dem Gesichtspunkt der Vermittlungsfähigkeit gemäss Art. 15 Arbeitslosenversicherungsgesetz im übrigen davon ausgegangen werden muss, dass eine ergänzende und seine restliche Arbeitszeit arbeitsmaktlich somit nicht verwertbar ist.")
L'assicurata era dunque tenuta per principio ad accettare il programma di occupazione al 30%, sebbene avesse reperito (dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 10.20, cfr. Doc. 7/6) un'occupazione al 50% al pomeriggio.
Irrilevanti sono infine le considerazioni dell'assicurata riguardo agli altri partecipanti al corso (cfr. STFA C 152/04 del 2 dicembre 2004).
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario
Daniele Cattaneo Fabio Zocchetti