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38.2007.8

Sospensione di 16 giorni dal diritto all'indennità di disoccupazione per abbandono di POT subito dopo averlo iniziato.

Ticino · 1998-02-02 · Italiano TI
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Erwägungen (1 Absätze)

E. 16 al. 2,

let. c LACI [ch 7.4.1]. Aussi la liberté de choisir sa profession

n'existe-t-elle pas lorqu'un PET est assigné.

Pour un programmeur de formation employé à

l'utilisation d'une machine de microfilmage, un PET dans le domaine de la

protection de l'environnement ne porte atteinte ni à sa dignité, ni à sa

liberté personnelle, lorsqu'il dispose d'assez de temps pour poursuivre ses

recherches d'emploi et qu'il peut mettre fin au PET dès qu'il en trouve un.

S'agissant des stages professionnels, les critères sont plus nombreux (v.

l'art.

64a al. 3 LACI en correlation avec l'art. 16 al. 2, let. c, e, f,

g et h LACI)"

2.5.   Secondo

l'art. 30 cpv. 3 LADI la durata della sospensione è determinata in base alla

gravità della colpa e ammonta, per ogni motivo di sospensione a 60 giorni al

massimo o, nel caso di cui al capoverso 1 lettera g, a 25 giorni.

La

sospensione del diritto a indennità va da 1 a 15 giorni in caso di colpa lieve,

da 16 a 30 giorni in caso di colpa mediamente grave e da 31 a 60 in caso di

colpa grave (cfr. art. 45 cpv. 2 OADI).

La sua

durata è determinata secondo la gravità della colpa (cfr. art. 30 cpv. 3 LADI),

soggiace in altre parole al principio della proporzionalità (cfr. DTF 123 V

50).

In virtù

dell'art. 45 cpv. 2 bis OADI, se l'assicurato è ripetutamente sospeso dal

diritto all'indennità entro il termine quadro per la riscossione della

prestazione, la durata della sospensione è prolungata in modo adeguato.

L'art. 45

cpv. 3 OADI stabilisce che la colpa grave è data se l'assicurato ha abbandonato

senza valido motivo un impiego idoneo senza garanzia di uno nuovo o ha rifiutato

un lavoro idoneo.

2.6.   Per quanto concerne l'entità della sanzione, il TFA in una

sentenza C 252/01 del 25 febbraio 2003, si è pronunciato su un ricorso

dell'Ufficio cantonale del lavoro (dal 1° gennaio 2002: Sezione del lavoro) del

Cantone Ticino inoltrato contro una decisione del TCA in cui la sanzione

inflitta a un'assicurata che si era rifiutata di partecipare a un programma

occupazionale di sei mesi era stata ridotta da 21 giorni a 12 giorni di

sospensione dal diritto all'indennità di disoccupazione, in quanto

l'amministrazione non aveva tenuto conto degli importanti oneri familiari e

della necessità per l'assicurata di riorganizzarsi la vita per il periodo

limitato di sei mesi.

L'Alta

Corte, benché il principio stesso della sospensione non fosse più controverso,

ha rilevato che l'occupazione temporanea prospettata all'interessata della

durata di sei mesi al 50% era stata giustamente considerata adeguata e conforme

all'età, alla situazione personale e allo stato di salute dell'assicurata, poiché

essa, pur lavorando al mattino al 50% quale impiegata di banca e dovendosi

occupare della figlia di due anni, oltre che del marito preparandogli il

pranzo, era comunque alla ricerca di un'occupazione a tempo pieno.

Il TFA ha

accolto il ricorso dell'UCL, ritenendo che nella fattispecie, a prescindere

dall'eventuale legittimità e portata delle direttive del SECO, il cui utilizzo

non dispenserebbe comunque dall'esaminare l'esistenza di eventuali motivi

plausibili atti a escludere ogni forma di colpa e dal tenere conto delle

singole particolarità del caso, la sospensione inflitta dall'UCL di 21 giorni

non appariva eccessiva. Nemmeno erano ravvisabili circostanze particolari che

avrebbero giustificato una riduzione, tali da rendere lieve la colpa dell'assicurata.

Al

riguardo la nostra Massima Istanza ha osservato:

"

(…)

3.2

Ora, a prescindere dall'eventuale legittimità e portata

delle direttive del seco - questione che è stata lasciata aperta nella sentenza

citata del 21 maggio 2002  in re W. -,                                     il

cui utilizzo non dispenserebbe comunque dall'esaminare preliminarmente

l'esistenza di eventuali "motivi plausibili" atti ad escludere ogni

forma di colpa (art. 30 cpv. 1 lett. d LADI; DLA 2000 no. 21 pag. 101 e 1999,

no. 9 pag. 42) e, lasciando un margine di apprezzamento di 5 giorni (cfr.

Prassi

-ML/AD

99/1 foglio A/1),

consentirebbe - indipendentemente da quanto affermato in sede di istruttoria

cantonale dalla rappresentante dell'Ufficio ricorrente - di ­tenere conto delle

singole particolarità del caso, la sospensione decretata dall'UCL nei confronti

di D.S. non appare eccessiva alla luce della giurisprudenza appena esposta.

3.3

Né sono ravvisabili circostanze particolari che

giustificherebbero una riduzione nella misura stabilita dalla Corte cantonale,

tali da rendere lieve la colpa dell'assicurata.

In particolare, non può essere considerato un motivo di riduzione

della colpa il fatto che l'occupazione temporanea proposta - peraltro ritenuta

adeguata (art. 72a cpv. 2 in relazione con l'art. 16 cpv. 2 lett. c LADI) pure

dalla precedente istanza - mal si sarebbe conciliata con gli importanti oneri

familiari ed avrebbe di conseguenza obbligato l'assicurata a riorganizzare la

propria vita per sei mesi. A tale valutazione si oppone infatti non solo la

considerazione che

D.S. era, per propria decisione, alla ricerca - da ormai un anno e

sette mesi - di un'attività a tempo pieno (al 100 %) e pertanto, beneficiando

di prestazioni corrispondenti al grado di disoccupazione annunciato, avrebbe

anche potuto dare prova di maggiore disponibilità e capacità organizzativa

(cfr. sentenza citata del 29 gennaio 2001 in re R., consid. 3b), ma anche il

fatto che il programma occupazionale assegnato presso la Magistri Ticinesi

avrebbe comunque previsto la possibilità di adattare gli orari di lavoro alle

esigenze del caso. Ora, avendo mancato di presentarsi al colloquio prestabilito

ed essendosi rifiutata di perlomeno tentare di intraprendere l'attività

proposta, l'interessata ha vanificato, per propria colpa, questa opportunità

(cfr. sentenza 12 febbraio 2001 in re B., C 446/99, C 448/99 e C 382/00,

consid. 2b, come pure sentenza 29 gennaio 2001 in re R., C 412/99, consid. 3b).

3.4

Considerato l'insieme delle circostanze come pure

l'atteggiamento palesato dall'assicurata, che non solo non ha fornito la benché

minima prova in merito all'asserito contrattempo meccanico che le avrebbe

impedito di recarsi all'appuntamento del 9 ottobre 2000, ma nemmeno, si è

preoccupata, per quanto riferito dal responsabile del programma occupazionale e

per quanto da lei stessa ammesso nello scritto di risposta 27 novembre 2000

all'UCL, di

.

avvisare e giustificare (tempestivamente) l'assenza ed

eventualmente richiedere un nuovo appuntamento, non si giustificava di

stravolgere l'apprezzamento effettuato dall'amministrazione e di sanzionare la

violazione dell'obbligo di ridurre il danno di cui si è resa responsabile D.S.

mediante una sospensione del diritto all'indennità per colpa lieve.

4.

In tali condizioni, potendosi addirittura domandare se il

comportamento di D.S. non configurasse un comportamento gravemente colposo

passibile di sanzione ancora più severa, il ricorso di diritto amministrativo

si appalesa fondato, mentre la pronuncia querelata deve essere annullata."

(cfr. STFA 25.2.2003 nella causa UCL c/ D.S., C

262/01)

2.7.   Nell'evenienza

concreta all'assicurata è stato assegnato un programma d'occupazione temporaneo

(POT) denominato __________ dove avrebbe dovuto effettuare le seguenti attività

"addetta sartoria, lavanderia, assemblaggio" (cfr. Doc. 7/6 - 7/7).

Questo

provvedimento relativo al mercato del lavoro, previsto inizialmente con un

grado di occupazione dell'80 % è poi stato ridotto al 30 %, dopo che

l'assicurata ha reperito un lavoro al 50% (orario di lavoro: dalle 13

30

– alle 18

00

; cfr. Doc. 7/8).

Secondo

il TCA questa impostazione è corretta alla luce del principio secondo cui

l'esercizio di un'attività lucrativa è in ogni caso prioritaria rispetto alla

partecipazione ad una misura finanziata dall'assicurazione contro la

disoccupazione (cfr. DTF 125 V 91-92; SVR 2000 ALV Nr. 14 "

l'occupazione

temporanea giusta quanto suesposto ha, secondo l'art. 72a cpv. 1 LADI,

carattere sussidiario, nel senso segnatamente che essa entra in considerazione

solo qualora non sia possibile assegnare un'occupazione adeguata, adempiente

essa tutti i criteri, inclusi quelli relativi alla rimunerazione (cfr.

Nussbaumer in op. cit,, cifra marg. 666; sentenza non ancora pubblicata 21

giugno 1999 in re G., C 279/98)

" e Th. Nussbaumer,

"Arbeitslosenversicherung" in SBVR – Soziale Sicherheit, Ed. Helbing

& Lichtenhahn, Basilea-Ginevra-Monaco 2006, pag. 2395, nr. 715).

In tale

contesto va sottolineato che, come ha correttamente indicato l'amministrazione

(cfr. consid. 1.7), l'assicurato è tenuto a frequentare un provvedimento relativo

al mercato del lavoro quando gli orari dello stesso sono, come nel caso

presente, compatibili con l'esercizio di un'attività lucrativa (cfr. in questo

senso la sentenza C 262/01 del 25 febbraio 2003 riprodotta al consid. 2.6

relativa ad un'assicurata che lavorava al 50% e che avrebbe dovuto frequentare

un programma d'occupazione nel rimanente 50%).

E' vero

che nella sentenza pubblicata in DTF 135 V 362 l'Alta Corte ha deciso che non vi

era più la possibilità di assegnare un programma d'occupazione ad un assicurato

che lavorava solo a tempo parziale (cfr. DTF 125 V 363: "

Seit März 1997

erzielt G. bei der Firma C. AG teilzeitlich eine Zwischenverdienst

" e

125 V 367: "

Bei dieser Rechst – und Sachlage blieb im vorliegenden Fall

seit März 1997 kein Raum, dem Beschäftigung zuzuweisen

"), è altrettanto

vero però che in quel caso l'assicurato aveva degli orari di lavoro irregolare,

talvolta doveva prestare la sua attività al mattino, talvolta al pomeriggio

(cfr. la sentenza del 2 febbraio 1998 del Tribunale delle assicurazioni del Canton

Nidwaldo, pag. 4:

Im Rahmen seiner Teilzeitstelle bei der X.________

arbeitet der Beschwerdeführer von Montag bis Freitag jeweils stundeweisen am

Morgen und am Nachmittag, so dass aufgurnd dieser Arbeitszeiten unter dem

Gesichtspunkt der Vermittlungsfähigkeit gemäss Art. 15

Arbeitslosenversicherungsgesetz im übrigen davon ausgegangen werden muss, dass

eine ergänzende und seine restliche Arbeitszeit arbeitsmaktlich somit nicht

verwertbar ist.

")

L'assicurata

era dunque tenuta per principio ad accettare il programma di occupazione al

30%, sebbene avesse reperito (dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 10.20, cfr.

Doc. 7/6) un'occupazione al 50% al pomeriggio.

Infatti se

un assicurato rivendica delle prestazioni dell'assicurazione contro la

disoccupazione per coprire una perdita di lavoro per la quale non esercita

un'attività lucrativa è tenuta per principio anche a seguire i provvedimenti

inerenti al mercato del lavoro che gli vengono assegnati.

La

ricorrente non fa peraltro valere dei motivi atti a rendere il programma

d'occupazione non conforme all'età, alla situazione personale o al suo stato di

salute (cfr. art. 64 c cpv. 2 LADI; 16 cpv. 2 lett. c LADI e consid. 2.2).

La

consulente del personale __________ dell'URC di __________ ha così illustrato

gli scopi del programma di occupazione:

"

Riattivare l'assicurata dopo un periodo di

assenza dal mondo del lavoro, al fine di riacquisire i normali ritmi

lavorativi, promuovere la flessibilità e la modalità professionale.

Durante questo periodo verranno in particolar

modo incoraggianti l'impegno personale, la collaborazione con gli altri, la

motivazione, nonché il rispetto delle principali regole del mondo del lavoro

(puntualità, precisione, organizzazione, ecc.). (...)" Doc. 7/6)

Secondo

questo Tribunale, ritenuto il lungo periodo di disoccupazione e la durata

limitata del provvedimento inerente al mercato del lavoro e considerato che

l'impiego è stato reperito dopo l'assegnazione del programma di occupazione (infatti

l'assicurata si è annunciata in disoccupazione il 20 luglio 2005, il 22

settembre 2006 le è stato assegnato il programma d'occupazione all'80% a

partire dal 2 ottobre 2006 e il 28 settembre la ricorrente ha trovato un

impiego a metà tempo a partire dal 29 settembre 2006), la circostanza che

l'assicurata ritenga inutile il programma di occupazione vista la sua

formazione professionale non è atta a giustificare l'abbandono del provvedimento.

Per il

resto valgono per il caso presente le considerazioni fatte dal TCA nella sentenza

riprodotta al consid. 2.4.

Irrilevanti sono infine le

considerazioni dell'assicurata riguardo agli altri partecipanti al corso (cfr.

STFA C 152/04 del 2 dicembre 2004).

Di

conseguenza trovandoci in presenza dell'abbandono di un provvedimento inerente

al mercato del lavoro il TCA non può che confermare la sanzione fondata

sull'art. 30 cpv. 1 lett. d LADI.

La durata

della sospensione (16 giorni di penalità) si rivela proporzionata alla gravità

della colpa (cfr. consid.

2.6 e SECO "Circulaire relative à l'indemnité

de chômage", janvier 2007, D 723.C)

per cui la decisione

su opposizione deve essere confermata.

Dispositiv
  1. dichiara e pronuncia Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni Il presidente                                                           Il segretario Daniele Cattaneo                                                  Fabio Zocchetti
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Incarto n.38.2007.8

DC/gm

Lugano

31 luglio 2007

In nomedella Repubblica e CantoneTicino

Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Daniele Cattaneo

statuendo sul ricorso del 18 gennaio 2007 di

RI 1

contro

la decisione su opposizione del 3 gennaio 2007 emanata da

Sezione del lavoro Ufficio giuridico,6501 Bellinzona 1 Caselle

in materia di assicurazione contro la disoccupazione

ritenuto,in fatto

in diritto

Nel merito

B. Rubin ("Assurance-chômage", Ed.Schulthess Juristiche Medien AG, Zurigo-Basilea-Ginevra 2006, pag. 425) ricorda inoltre che:

E' vero che nella sentenza pubblicata in DTF 135 V 362 l'Alta Corte ha deciso che non vi era più la possibilità di assegnare un programma d'occupazione ad un assicurato che lavorava solo a tempo parziale (cfr. DTF 125 V 363: "Seit März 1997 erzielt G. bei der Firma C. AG teilzeitlich eine Zwischenverdienst" e 125 V 367: "Bei dieser Rechst – und Sachlage blieb im vorliegenden Fall seit März 1997 kein Raum, dem Beschäftigung zuzuweisen"), è altrettanto vero però che in quel caso l'assicurato aveva degli orari di lavoro irregolare, talvolta doveva prestare la sua attività al mattino, talvolta al pomeriggio (cfr. la sentenza del 2 febbraio 1998 del Tribunale delle assicurazioni del Canton Nidwaldo, pag. 4:Im Rahmen seiner Teilzeitstelle bei der X.________ arbeitet der Beschwerdeführer von Montag bis Freitag jeweils stundeweisen am Morgen und am Nachmittag, so dass aufgurnd dieser Arbeitszeiten unter dem Gesichtspunkt der Vermittlungsfähigkeit gemäss Art. 15 Arbeitslosenversicherungsgesetz im übrigen davon ausgegangen werden muss, dass eine ergänzende und seine restliche Arbeitszeit arbeitsmaktlich somit nicht verwertbar ist.")

L'assicurata era dunque tenuta per principio ad accettare il programma di occupazione al 30%, sebbene avesse reperito (dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 10.20, cfr. Doc. 7/6) un'occupazione al 50% al pomeriggio.

Irrilevanti sono infine le considerazioni dell'assicurata riguardo agli altri partecipanti al corso (cfr. STFA C 152/04 del 2 dicembre 2004).

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                           Il segretario

Daniele Cattaneo                                                  Fabio Zocchetti