Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Incarto n.38.2005.92
dc/gm
Lugano
15 marzo 2006
In nomedella Repubblica e CantoneTicino
Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
visto il ricorso del 7 novembre 2005 interposto da
RI 1
contro
la decisione su opposizione del 6 ottobre 2005 emanata da
Cassa CO 1
in materia di assicurazione contro la disoccupazione
letti ed esaminati gli atti;
richiamato il verbale d'udienza del 15 marzo 2006 (cfr. Doc. X);
ritenuto che, al termine dell'udienza, il presidente del TCA ha proposto la seguente soluzione transattiva:
" - la decisione su opposizione del 6 ottobre 2005 è annullata;
- gli atti sono rinviati all'amministrazione per nuovi accertamenti;
- non vengono assegnate ripetibili.
rilevato che le parti hanno accettato seduta stante tale proposta;
ricordato che secondo l'art. 50 LPGA:
"1Le controversie nellambito delle assicurazioni sociali possono essere composte con transazione.
2Lassicuratore è tenuto a comunicare la transazione sotto forma di decisione impugnabile.
3I capoversi 1 e 2 sono applicabili per analogia alla procedura di opposizione e nella procedura di ricorso."
precisato che, nel caso concreto, la transazione può essere omologata in quanto conforme alla situazione di fatto e di diritto e di conseguenza può essere emessa una decisione di stralcio della causa (cfr. DTF 131 V 417; STFA del 15 giugno 2005 nella causa L., U 50/03; STFA del 10 marzo 2003 nella causa C., C 176/00; STFA del 17 marzo 2003 nella causa J., C 278/01; RAMI 2004 pag. 286-287; STFA del 9 aprile 2003 nella causa B., B 55/02; SVR 2000 AHV Nr. 23; SVR 2000 AHV Nr. 15; Pratique VSI 1999 pag. 213; SVR 1996 AHV Nr. 74);
viste le disposizioni della Legge di procedura 6.4.1961;
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Il presidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Daniele Cattaneo