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38.2005.50

Un'assicurata,benché svolgesse un POT,doveva presenziare all'incontro informativo fissato in precedenza.La relativa assenza,considerato poi che essa non ha risposto prontamente alla richiesta di giustificazione,va sanzionata. Sospensione di 5 giorni ridotta a 3:è il primo comportamento sanzionabile.

Ticino · 2005-10-19 · Italiano TI
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Un'assicurata,benché svolgesse un POT,doveva presenziare all'incontro informativo fissato in precedenza.La relativa assenza,considerato poi che essa non ha risposto prontamente alla richiesta di giustificazione,va sanzionata. Sospensione di 5 giorni ridotta a 3:è il primo comportamento sanzionabile.

Erwägungen (1 Absätze)

E. 17 L'assicurato ha pure affermato che, benché gli fosse stata consegnata brevi

manu una comunicazione scritta, a seguito di un cambiamento del consulente del

personale, non era stato adeguatamente informato circa la data

dell'appuntamento.

Il TFA ha

accolto il ricorso dell'assicurato contro la sospensione di 10 giorni dal

diritto all'indennità di disoccupazione, poiché nonostante la disattenzione,

egli aveva provato con il suo comportamento generale di prendere molto sul

serio i suoi obblighi di disoccupato e di beneficiario di prestazioni. Infatti

oltre ad aver presenziato a tutti i colloqui del 1998, egli aveva sempre

adempiuto diligentemente i suoi doveri di controllo fin dal primo termine

quadro, iniziato il 1° settembre 1993. Pertanto, a mente del TFA, anche la

circostanza che l'assicurato era stato sospeso nel febbraio 1998 per aver

rifiutato un'occupazione adeguata, era in questo contesto irrilevante.

In una

sentenza del 4 marzo 2003 nella causa W., C 100/02, ha stabilito che

l’amministrazione, infliggendo a un assicurato 5 giorni di sospensione per non

avere potuto partecipare a una seduta informativa, in quanto si era presentato

con venti minuti di ritardo, non aveva abusato del proprio potere di

apprezzamento.

L'Alta

Corte, in una sentenza del 4 dicembre 2003 nella causa S. (C 206/03), ha

confermato la sospensione di 6 giorni inflitta ad un assicurato che non si era

presentato a un colloquio di consulenza il 13 febbraio 2003, al quale era stato

convocato per iscritto l'11 dicembre 2002. La circostanza addotta

dall'assicurato a sua discolpa, relativa al fatto che durante le feste

natalizie del 2002, trascorse in Spagna, lo avessero derubato, oltre che dei

soldi e delle carte di credito, anche della sua agenda, non è infatti stata

ritenuta una valida giustificazione, in quanto egli, dopo il furto, avrebbe

dovuto e potuto informarsi presso l'ufficio di collocamento in merito ai suoi

appuntamenti e provvedere al fine di presenziarvi. Inoltre il 6 gennaio 2003

all'assicurato era comunque stato inviato per posta A un ulteriore avviso

riguardante il colloquio del 13 febbraio 2003.

Infine in

una sentenza del 18 luglio 2005 nella causa Office régional de placement de Delémont

c/ V. (C 123/04), il TFA, nel caso di un assicurato che non si era presentato a

un colloquio presso l’ufficio regionale di collocamento a causa di una dimenticanza,

ha confermato che nella fattispecie una sospensione del diritto alle indennità

non era giustificata.

Infatti,

nonostante nel termine quadro per la riscossione delle prestazioni l’assicurato

avesse già ricevuto un avvertimento avendo compromesso la propria assunzione, il

suo comportamento nell’ultimo anno precedente la mancata partecipazione all’incontro

con l’amministrazione era sempre stato irreprensibile. Inoltre il giorno

seguente l’appuntamento, il medesimo si era scusato spontaneamente per la sua

assenza.

Dal canto

suo, questo Tribunale ha sempre regolarmente confermato le decisioni degli URC

con le quali venivano sospesi dal diritto all'indennità di disoccupazione degli

assicurati che senza valide giustificazioni non avevano presenziato a dei

colloqui di consulenza e di controllo (cfr. D. Cattaneo, Alcuni compiti degli

Uffici regionali di collocamento alla luce della giurisprudenza, Appunti

sociali, fascicolo n. 3., Pregassona 2000, pag. 50 segg.).

Infatti,

non sono quasi mai state ritenute valide dal TCA, giustificazioni addotte dagli

assicurati per non aver partecipato a colloqui di consulenza del tipo: "mi

sono dimenticato/a dell'appuntamento" (cfr. STCA del 2 maggio 2000 nella

causa L.P.); "ho confuso le date" (cfr. STCA del 21 settembre 1999

nella causa E.G.L.) oppure "c'è stato un malinteso" (cfr. STCA del 21

settembre 1999 nella causa M.C.).

In una

sentenza del 14 luglio 1999 nella causa M.P., il TCA, dopo aver appurato in

udienza che ogni mese ha luogo un colloquio di consulenza con la collocatrice ed

uno di controllo (effettuato agli sportelli) e che il calendario di controllo

viene consegnato agli assicurati sin dal momento in cui si iscrivono per il

collocamento, ha confermato la sanzione di 10 giorni inflitta ad un assicurato

che non si era puntualmente presentato in quanto la visita del proprio cane da

parte di un veterinario si è protratta più del previsto. Inoltre egli avrebbe

avuto problemi a reperire un parcheggio.

Il TCA

non ha ritenuto valida la giustificazione di un'assicurata che non si è

presentata ad un colloquio perché stava svolgendo una prova per un nuovo

lavoro. Il TCA ha considerato che l'assicurata doveva comunque avvertire

tempestivamente e direttamente la sua consulente della mancata partecipazione

all'incontro, illustrandone i motivi (cfr. STCA del 6 aprile 2000 nella causa

M.D.).

Il

Tribunale è giunto alla stessa conclusione (sanzione confermata) nel caso di un

assicurato che non si è presentato in quanto stava facendo un trasloco

(stralcio del 30 marzo 2000 nella causa A.I.).

In altri

casi il TCA ha stabilito che spetta all'assicurato organizzarsi in modo tale da

potere ricevere le convocazioni tempestivamente inviate dall'URC (cfr. STCA del

24 settembre 1999 nella causa G.B.; STCA del 21 aprile 1999 nella causa C.Z.).

In una

sentenza dell'8 gennaio 1996 nella causa M.S. il TCA ha confermato la sanzione

di 5 giorni inflitta ad un assicurato che non si era presentato a una riunione

informativa, in quanto, a seguito di un infortunio, poteva muoversi solo con le

stampelle. Il Tribunale ha in particolare precisato che poiché l'ordine

dell'UCL riguardava la semplice partecipazione ad una seduta informativa egli

non poteva dunque giustificare la mancata presenza con motivi di salute.

D'altra parte l'assicurato non aveva neppure avvisato telefonicamente il

collocatore circa l'impossibilità di presenziare al colloquio (cfr. STCA del 17

agosto 1993 nella causa M.M.).

Inoltre,

in una sentenza del 31 luglio 2000 nella causa L.I., questa Corte ha confermato

la sanzione inflitta ad un assicurato il quale non si è presentato ad un

colloquio affermando, dopo aver ricevuto la "Richiesta di

giustificazioni" da parte dell'URC, di avere avuto problemi con la sua

auto mentre si trovava fuori __________. In effetti, benché sia stato invitato

dal TCA a fornire maggiori dettagli sui problemi che avrebbe avuto, non ha

risposto alle precise domande che gli sono state formulate e di conseguenza non

ha così reso credibile le giustificazioni addotte. L'assicurato si era,

peraltro, già nel passato dimenticato di un colloquio.

2.4.   Secondo

l'art. 30 cpv. 3 LADI la durata della sospensione è determinata in base alla

gravità della colpa e ammonta, per ogni motivo di sospensione a 60 giorni al

massimo o, nel caso di cui al capoverso 1 lettera g, a 25 giorni.

La

sospensione del diritto all'indennità va da 1 a 15 giorni in caso di colpa

lieve, da 16 a 30 giorni in caso di colpa mediamente grave e da 31 a 60 in caso

di colpa grave (cfr. art. 45 cpv. 2 OADI).

La sua

durata è determinata secondo la gravità della colpa (cfr. art. 30 cpv. 3 LADI),

soggiace in altre parole al principio della proporzionalità (cfr. DTF 123 V

150).

In virtù

dell'art. 45 cpv. 2 bis OADI, se l'assicurato è ripetutamente sospeso dal

diritto all'indennità entro il termine quadro per la riscossione della

prestazione, la durata della sospensione è prolungata in modo adeguato.

L'art. 45

cpv. 3 OADI stabilisce che la colpa grave è data se l'assicurato ha abbandonato

senza valido motivo un impiego idoneo senza garanzia di uno nuovo o ha rifiutato

un lavoro idoneo.

2.5.   Riguardo

alla durata della sospensione il TFA ha dichiarato contrarie alla legge le

direttive dell'UFSEL concernenti i giorni di sospensione da applicare per la

mancata presenza a un colloquio (per un diverso parere, cfr. D. Cattaneo, op.

cit., pag. 53-54).

In una

sentenza del 22 dicembre 1998 nella causa C.,

(C

268/98), non pubblicata, l'Alta Corte in particolare ha rilevato:

"

(…)

Aus dem Umstand, dass die

Beratungs- und Kontrollgespräche zweimal im Monat und damit rechnerisch rund

alle zwei Wochen stattfinden, kann nicht gefolgert werden, dass pro verpassten RAV-Termin

eine Einstellung von gründsätzlich zehn Tagen Dauer anzuordnen ist. Mit seiner

Betrachtungsweise verkennt das BWA nämlich, dass sich die Einstellungsdauer

gemäss Gesetz nach wie vor nach dem Verschulden bemisst (Art. 30 Abs. 3 Satz 3

AVIG). Es geht daher nicht an, die Dauer nach Massgabe des theoretisch zwischen

zwei RAV-Terminen liegenden Zeitabstandes festzulegen. Insofern ist die Weisung

in ALV-P 97/1, Blatt 10, nicht bundesrechtskonform."

(STFA del 22 dicembre 1998

nella causa C., C 268/98 Hm)

Il

Tribunale federale delle assicurazioni ha riconfermato questa giurisprudenza

nella già menzionata sentenza del 2 settembre 1999 nella causa R., pubblicata

in DLA 2000 pag. 101 e segg.

2.6.

Nell'evenienza

concreta l'assicurata, il 14 marzo 2005, è stata convocata a un incontro

informativo fissato per il 7 aprile 2005 alle ore 8:30 presso la Sala

parrocchiale del Comune di __________. Sulla convocazione è stato precisato che

tale seduta avrebbe impegnato la ricorrente per due ore circa, che la presenza

allo stesso era obbligatoria e che ogni assenza ingiustificata avrebbe comportato

la sospensione dal diritto alle indennità di disoccupazione (cfr.

Fascicolo atti n.

2).

L’insorgente, però, il 7

aprile 2005 non si è presentata all’appuntamento.

Il suo consulente del

personale, conseguentemente, con decisione formale del 19 aprile 2005 l’ha

sospesa dal diritto alle indennità di disoccupazione per 5 giorni (cfr.

Fascicolo atti n.

3; consid. 1.1.).

Questo provvedimento è

stato confermato con decisione su opposizione del 24 maggio 2005 (cfr. doc. A1;

consid. 1.3.).

Prima di

emanare la decisione formale, e meglio l’8 aprile 2005, l'URC, tramite l’invio

di una ”Richiesta di giustificazione”, ha invitato la ricorrente a motivare,

entro il 18 aprile 2005, la propria assenza alla giornata informativa D&D,

sottolineando inoltre che "giusta l'art. 30 cpv. 1 lett. d LADI tale

comportamento può comportare una sospensione dal diritto alle indennità di

disoccupazione" (cfr. Fascicolo atti n. 3).

L’insorgente

non ha risposto entro il termine stabilito dall’amministrazione.

Soltanto

dopo avere ricevuto la decisione formale di sanzione, la stessa ha inviato all’URC

uno scritto del seguente tenore:

"

in data 7 aprile 2005 avrei dovuto presenziare

alla giornata informativa, non ero al corrente dell’obbligatorietà, dato che

frequento il posto occupazionale a __________ (__________). Ciò mi ha fatto

pensare che l’ufficio interessato ne era al corrente e che la mia assenza era

automaticamente giustificata, non che questa assenza mi avrebbe portato a delle

penalità, non sapendo che in questo caso avrei potuto assentarmi dal posto

occupazionale, senza avere nessun problema.” (Doc. A2)

Il

collocatore, il 27 aprile 2005, sottolineando il fatto che la sua lettera fosse

giunta in ritardo, ha comunicato all’assicurata di non poter accettare i motivi

della sua assenza e di non procedere quindi alla modifica della decisione di

sospensione del 19 aprile 2005 (cfr. Fascicolo atti n. 3).

Al

riguardo, il TCA rileva che l'URC, trasmettendo alla ricorrente la

"Richiesta di giustificazione" citata, le ha dato l'opportunità di

giustificare il suo comportamento e di esprimersi in merito al ventilato

provvedimento nei suoi confronti.

Di

conseguenza l'amministrazione ha rispettato il diritto di essere sentito

dell'assicurata (cfr. DTF 126 V 130ss.), ancor prima della procedura di

opposizione (cfr. art. 42 LPGA; STFA del 23 giugno 2003 nella causa S., C

44/03; STFA del 22 dicembre 2003 nella causa J., H 272/03).

2.7.   Nel caso di

specie è incontestato che l'insorgente non si è presentata all’incontro

informativo D&D del 7 aprile 2005.

E’ poi

comprovata la circostanza che quel giorno, sia la mattina che il pomeriggio,

l’assicurata si trovava a __________ presso la __________, dove stava svolgendo

un programma occupazionale assegnatole dall’URC il 1° aprile 2005 (cfr.

Fascicolo atti n. 3).

Ciò è

stato, infatti, attestato dalla __________ stessa (cfr. Fascicolo atti n. 3).

A tale

proposito va segnalato che un assicurato, nonostante l’obbligo di partecipare a

un programma occupazionale temporaneo impartitogli dall’autorità competente,

deve, da un lato, continuare a cercare lavoro (cfr. art. 17 cpv. 1 LADI),

dall’altro, presenziare ai colloqui di consulenza e controllo. Questi obblighi

vengono regolati dall’amministrazione nel provvedimento di assegnazione del

programma occupazionale (cfr. Circolare relativa alle misure inerenti al

mercato del lavoro edita dal SECO, ottobre 2004, p.to G61, G62).

Il TCA

ritiene, in modo più generale, che un assicurato che partecipa a un programma

occupazionale debba ossequiare le prescrizioni degli uffici competenti. Lo

stesso deve perciò anche presenziare a un’eventuale seduta informativa, nel

caso in cui non vi abbia partecipato precedentemente all’assegnazione del POT.

In

concreto la ricorrente era già stata convocata a delle sedute informative per

il 12 ottobre 2004, il 9 dicembre 2004, il 14 dicembre 2004 e il 3 febbraio

2005.

A tutti

questi incontri essa non ha, tuttavia, presenziato a causa di malattia (cfr.

Fascicolo atti n. 2, 3).

Di

conseguenza l’assicurata, il 7 aprile 2005, benché dovesse lavorare presso __________,

quale partecipante di un programma occupazionale assegnatole dall’URC, era

tenuta, di principio, a presenziare all’incontro informativo che, peraltro,

sarebbe durato soltanto due ore circa con inizio alle 8:30.

2.8.   Come

stabilito dalla giurisprudenza federale (consid. 2.3.), in ben precise

situazioni, una semplice disattenzione permette di mandare un assicurato esente

da sanzioni. Occorre in particolare che il suo comportamento generale dimostri

che prende sul serio i suoi obblighi di disoccupato e di beneficiario di

prestazioni.

L’insorgente,

in casu, non ha invocato altri motivi per non avere partecipato alla seduta del

7 aprile 2005 se non quello di essere già occupata con il programma

occupazionale.

La

giustificazione addotta dall’assicurata, sulla base delle considerazioni

esposte sopra (cfr. consid. 2.7.), non costituisce una valida motivazione della

sua assenza all’incontro D & D.

La

ricorrente, poi, doveva o almeno avrebbe dovuto essere al corrente del proprio

obbligo di presenziare all’appuntamento, in quanto sulla decisione di

assegnazione del POT è stato espressamente indicato che durante la

frequentazione del programma di occupazione temporanea gli assicurati sono

tenuti ad adempiere l’obbligo di controllo come stabilito dal consulente del

personale URC (cfr. Fascicolo atti n. 3).

La

ricorrente è stata convocata all’incontro del 7 aprile 2005 già il 14 marzo

2005. Allorché, dunque, essa ha ricevuto l’assegnazione del POT, il 1° aprile

2005 (cfr. consid. 2.7.), l’istruzione di seguire la seduta relativa ai diritti

e doveri quale disoccupata le era già stata impartita.

Conseguentemente

l’insorgente, dagli atti intimatile, avrebbe dovuto comprendere, da una parte,

che era tenuta a seguire la seduta D&D, dall’altra, che poteva assentarsi

per un paio d’ore dal programma occupazionale.

Nell’ipotesi

in cui essa avesse nutrito dei dubbi circa la possibilità di assentarsi dal

POT, avendo comunque ricevuto da parte dell’URC l’ordine di partecipare

all’incontro informativo, avrebbe dovuto perlomeno richiedere al suo

collocatore delucidazioni in merito.

L’assicurata

del resto già nel 2003 aveva ricorso all’assicurazione contro la

disoccupazione, per cui la stessa doveva essere consapevole dell’importanza che

assumono gli appuntamenti con l’amministrazione.

La

ricorrente, per di più, nemmeno ha risposto all’esplicita “Richiesta di

giustificazione” dell’8 aprile 2005, inviatale dall’URC, bensì ha motivato il

suo comportamento unicamente dopo l’emanazione della decisione formale di

sospensione del 19 aprile 2005 (cfr. consid. 2.6., fascicolo atti n. 3; doc.

A2).

Sulla

base della giurisprudenza citata (cfr. consid. 2.3.), nel caso di specie è pertanto

configurabile un comportamento che deve essere sanzionato ai sensi dell’art. 30

cpv. 1 lett. d LADI.

2.9.   Per quanto

attiene all’entità della sanzione, va rilevato che dagli atti emerge che

l’assenza all’incontro informativo del 7 aprile 2005 è stato l’unico

comportamento passibile di sanzione commesso dall’assicurata sia nel periodo di

disoccupazione iniziato alla fine di agosto 2004, che nei periodi antecedenti

del 2003 e 2004, più precisamente dal 5 maggio al 30 giugno 2003, dal 1° al 30

settembre 2003 e dal 26 maggio al 30 giugno 2004 (cfr. Fascicolo atti n. 1, 3).

Infatti

l’URC, il 6 e il 12 ottobre 2005, rispondendo a questa Corte, ha indicato che

alla ricorrente precedentemente al mese di aprile 2005 non sono mai state

irrogate sospensioni da parte delle autorità che applicano la LADI (cfr.

consid. 1.6.; doc. V, VI, VII, VIII).

In

relazione alla mancata partecipazione agli incontri informativi del 12 ottobre

2004 e del 9 dicembre 2004, l’URC ha emesso semplicemente dei provvedimenti di

00 giorni di sanzione, in quanto l’assicurata ha documentato il motivo

dell’assenza, ossia la malattia, con certificati medici (cfr. Fascicolo atti n.

3).

Pertanto,

a mente del TCA, la sospensione di 5 giorni inflitta all’insorgente dall’URC di

__________, non rispetta il principio di proporzionalità e deve, alla luce

della giurisprudenza federale menzionata sopra (cfr. consid. 2.3.), essere, quindi,

ridotta a 3 giorni.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Tessin Tribunale cantonale delle assicurazioni 19.10.2005 38.2005.50 Tessin Tribunale cantonale delle assicurazioni 19.10.2005 38.2005.50 Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 19.10.2005 38.2005.50

Un'assicurata,benché svolgesse un POT,doveva presenziare all'incontro informativo fissato in precedenza.La relativa assenza,considerato poi che essa non ha risposto prontamente alla richiesta di giustificazione,va sanzionata. Sospensione di 5 giorni ridotta a 3:è il primo comportamento sanzionabile.

Raccomandata Incarto n. 38.2005.50 rs Lugano 19 ottobre 2005 In nome della Repubblica e Cantone Ticino Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni Giudice Daniele Cattaneo con redattore: Raffaella Sartoris, vicecancelliera segretario: Fabio Zocchetti statuendo sul ricorso del 9 giugno 2005 di RI 1 contro la decisione su opposizione del 24 maggio 2005 emanata da Ufficio regionale di collocamento, _________ in materia di assicurazione contro la disoccupazione ritenuto, in fatto 1.1.   Il 19 aprile 2005 l’Ufficio regionale di collocamento (di seguito URC) di __________ ha sospeso l’assicurata per 5 giorni dal diritto all’indennità di disoccupazione a partire dall’8 aprile 2005, argomentando: " L’assicurata non si è presentata alla giornata informativa D&D a cui era stata convocata per il 07 di aprile alle ore 08:30. Alla richiesta di giustificare la sua assenza, inviatale l’otto di aprile, l’assicurata non ha fatto seguito. Visto quanto sopra, all’assicurata viene intimata, come previsto dalla disposizioni LADI, una sanzione di cinque giorni.” (Doc. 3) 1.2.   Contro questa decisone l’assicurata ha inoltrato una tempestiva opposizione del seguente tenore: " (…) Non ho potuto partecipare alla giornata informativa, come avevo già indicato verbalmente allo sportello dei vostri uffici, in quanto dal 4.4.2005 sono occupata presso un programma occupazionale. Come a vostra conoscenza quest’attività lavorativa è stata da voi assegnatami ed al momento di tale assegnazione non mi era stato comunicato che potevo assentarmi dal posto di lavoro. Mi è stato comunicato unicamente che dovevo segnalare le mie assenze in caso di malattia o infortunio. (…)” (Doc. A3) 1.3.   Con decisione su opposizione del 24 maggio 2005 l’URC ha confermato il contenuto del suo primo provvedimento del 19 aprile 2005 (cfr. doc. A1). 1.4.   L’assicurata, il 9 giugno 2005, ha impugnato la decisione su opposizione dinanzi al TCA, esprimendosi come segue: " (…) In particolare vi faccio notare come non mi sento responsabile dei danni causati alla disoccupazione in quanto ritengo che le mie osservazioni chiariscano quanto accaduto.” (Doc. I) 1.5.   L’URC, in risposta, ha postulato un’integrale reiezione dell’impugnativa con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. III). 1.6.   Pendente causa questa Corte ha chiesto all’URC se l’assicurata, nei periodi in cui ha ricorso all’assicurazione contro la disoccupazione precedentemente alla fattispecie del mese di aprile 2005, era già stata sospesa da parte dell’URC, della Cassa competente o della Sezione del lavoro a causa di un comportamento sanzionabile (cfr. doc. V, VII). Con scritto del 6 e del 12 ottobre 2005 l’amministrazione ha risposto negativamente al quesito postole dal TCA (cfr. doc.VI, VIII). 1.7.   I doc. V, VI, VII e VIII sono stati trasmessi per conoscenza all’assicurata (cfr. doc IX). in diritto In ordine 2.1.   La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98). Nel merito 2.2.   Secondo l’art. 17 cpv. 3 LADI il disoccupato è segnatamente obbligato, su istruzione dell’ufficio del lavoro competente, a partecipare a sedute informative. Se l'assicurato non osserva le prescrizioni di controllo o le istruzioni del servizio competente, egli è sospeso dal diritto all'indennità giusta l'art. 30 cpv. 1 lett. d LADI. 2.3.   In una sentenza del 2 settembre 1999 nella causa R., pubblicata in DLA 2000 pag. 101 segg., il TFA ha avuto occasione di ricordare i criteri da applicare per stabilire se e quando un assicurato deve essere sospeso per non aver partecipato a un colloquio di consulenza o di controllo. I medesimi criteri sono applicabili per analogia pure alla mancata presenza a una seduta informativa. Le principali sentenze dell'Alta Corte possono essere così riassunte. Nella decisione dell'8 giugno 1998 nella causa F., C 30/98, non pubblicata, la nostra Massima Istanza, pronunciandosi in merito al ricorso di un'assicurata contro una sanzione di 5 giorni di sospensione dal diritto all'indennità di disoccupazione inflittale per non aver presenziato a un colloquio di consulenza, ha stabilito che essa, avendo semplicemente confuso la data dell'appuntamento, non ha osservato quanto impostole dall'ufficio competente soltanto per errore e non per indifferenza o disinteresse. Presentandosi in un altro giorno ha dimostrato, comunque, di aver preso seriamente il colloquio concordato. Pertanto, ritenuto pure che per il resto il suo comportamento è sempre stato puntuale e corretto, l'Alta Corte ha annullato la penalità. In una successiva sentenza del 22 dicembre 1998 nella causa C., C 268/98, non pubblicata, il TFA ha nuovamente precisato che benché i colloqui di controllo e di consulenza abbiano certamente un significato importante, ciò non basta per concludere che la dimenticanza di un appuntamento è sempre punibile. Secondo la giurisprudenza federale è dato un comportamento sanzionabile quando un assicurato non presenzia a un colloquio per indifferenza o disinteresse, ma non quando egli non rispetta la data fissata per errore o per disattenzione e, presentandosi più tardi, dimostra che prende seriamente l'appuntamento. In quell'occasione la nostra Massima Istanza ha quindi annullato la sanzione, poiché l'assicurato che si era addormentato e di conseguenza non era intervenuto ad un colloquio previsto alle ore 8.30 della mattina, ma immediatamente dopo il suo risveglio aveva avvisato telefonicamente l'Ufficio di collocamento scusandosi per la mancata presenza. Per il resto, aveva sempre avuto un atteggiamento corretto e puntuale. Per contro, in una sentenza del 22 dicembre 1998 nella causa R., C 336/98, il TFA ha confermato la sospensione di 1 giorno inflitta ad un assicurato che aveva dimenticato l'appuntamento con l'Ufficio regionale di collocamento e non si era scusato subito dopo aver realizzato la sua manchevolezza, ma ha atteso una precisa richiesta da parte del servizio competente per esporre le proprie motivazioni. Considerando in ogni caso che egli è sempre stato corretto e puntuale e che inoltre si trattava del primo comportamento sanzionabile, l'Alta Corte ha ritenuto che la penalità della durata minima di 1 giorno, decisa dall'istanza precedente, fosse giustificata. In un'altra sentenza del 22 dicembre 1998 nella causa F., C 327/98, non pubblicata, il TFA ha annullato una decisione di sospensione di 3 giorni, ritenendo più adeguata una sanzione di 10 giorni. Un'assicurata non si era presentata a un colloquio di consulenza, poiché lei e il marito avevano confuso le date degli appuntamenti. Secondo l'Alta Corte tale circostanza non legittima l'assenza a un colloquio, per cui il comportamento dell'assicurata è sanzionabile. Una penalità più severa si giustificava, inoltre, poiché un mese prima dei fatti in questione l'assicurata era già stata sospesa per 5 giorni per non aver presenziato ad un appuntamento. Nella sentenza sopra citata del 2 settembre 1999 nella causa R., pubblicata in DLA 2000 pag. 101 segg., il Tribunale federale delle assicurazioni si è chinato sul caso di un assicurato che non aveva partecipato a un colloquio di controllo fissato per il giorno di venerdì 11 dicembre 1998. Visto che i precedenti appuntamenti avevano sempre avuto luogo l'ultimo giovedì del mese tra le ore 18.00 e le 19.00 l'assicurato aveva supposto che per il mese di dicembre, a causa delle feste natalizie, il colloquio si sarebbe svolto giovedì

17. L'assicurato ha pure affermato che, benché gli fosse stata consegnata brevi manu una comunicazione scritta, a seguito di un cambiamento del consulente del personale, non era stato adeguatamente informato circa la data dell'appuntamento. Il TFA ha accolto il ricorso dell'assicurato contro la sospensione di 10 giorni dal diritto all'indennità di disoccupazione, poiché nonostante la disattenzione, egli aveva provato con il suo comportamento generale di prendere molto sul serio i suoi obblighi di disoccupato e di beneficiario di prestazioni. Infatti oltre ad aver presenziato a tutti i colloqui del 1998, egli aveva sempre adempiuto diligentemente i suoi doveri di controllo fin dal primo termine quadro, iniziato il 1° settembre 1993. Pertanto, a mente del TFA, anche la circostanza che l'assicurato era stato sospeso nel febbraio 1998 per aver rifiutato un'occupazione adeguata, era in questo contesto irrilevante. In una sentenza del 4 marzo 2003 nella causa W., C 100/02, ha stabilito che l’amministrazione, infliggendo a un assicurato 5 giorni di sospensione per non avere potuto partecipare a una seduta informativa, in quanto si era presentato con venti minuti di ritardo, non aveva abusato del proprio potere di apprezzamento. L'Alta Corte, in una sentenza del 4 dicembre 2003 nella causa S. (C 206/03), ha confermato la sospensione di 6 giorni inflitta ad un assicurato che non si era presentato a un colloquio di consulenza il 13 febbraio 2003, al quale era stato convocato per iscritto l'11 dicembre 2002. La circostanza addotta dall'assicurato a sua discolpa, relativa al fatto che durante le feste natalizie del 2002, trascorse in Spagna, lo avessero derubato, oltre che dei soldi e delle carte di credito, anche della sua agenda, non è infatti stata ritenuta una valida giustificazione, in quanto egli, dopo il furto, avrebbe dovuto e potuto informarsi presso l'ufficio di collocamento in merito ai suoi appuntamenti e provvedere al fine di presenziarvi. Inoltre il 6 gennaio 2003 all'assicurato era comunque stato inviato per posta A un ulteriore avviso riguardante il colloquio del 13 febbraio 2003. Infine in una sentenza del 18 luglio 2005 nella causa Office régional de placement de Delémont c/ V. (C 123/04), il TFA, nel caso di un assicurato che non si era presentato a un colloquio presso l’ufficio regionale di collocamento a causa di una dimenticanza, ha confermato che nella fattispecie una sospensione del diritto alle indennità non era giustificata. Infatti, nonostante nel termine quadro per la riscossione delle prestazioni l’assicurato avesse già ricevuto un avvertimento avendo compromesso la propria assunzione, il suo comportamento nell’ultimo anno precedente la mancata partecipazione all’incontro con l’amministrazione era sempre stato irreprensibile. Inoltre il giorno seguente l’appuntamento, il medesimo si era scusato spontaneamente per la sua assenza. Dal canto suo, questo Tribunale ha sempre regolarmente confermato le decisioni degli URC con le quali venivano sospesi dal diritto all'indennità di disoccupazione degli assicurati che senza valide giustificazioni non avevano presenziato a dei colloqui di consulenza e di controllo (cfr. D. Cattaneo, Alcuni compiti degli Uffici regionali di collocamento alla luce della giurisprudenza, Appunti sociali, fascicolo n. 3., Pregassona 2000, pag. 50 segg.). Infatti, non sono quasi mai state ritenute valide dal TCA, giustificazioni addotte dagli assicurati per non aver partecipato a colloqui di consulenza del tipo: "mi sono dimenticato/a dell'appuntamento" (cfr. STCA del 2 maggio 2000 nella causa L.P.); "ho confuso le date" (cfr. STCA del 21 settembre 1999 nella causa E.G.L.) oppure "c'è stato un malinteso" (cfr. STCA del 21 settembre 1999 nella causa M.C.). In una sentenza del 14 luglio 1999 nella causa M.P., il TCA, dopo aver appurato in udienza che ogni mese ha luogo un colloquio di consulenza con la collocatrice ed uno di controllo (effettuato agli sportelli) e che il calendario di controllo viene consegnato agli assicurati sin dal momento in cui si iscrivono per il collocamento, ha confermato la sanzione di 10 giorni inflitta ad un assicurato che non si era puntualmente presentato in quanto la visita del proprio cane da parte di un veterinario si è protratta più del previsto. Inoltre egli avrebbe avuto problemi a reperire un parcheggio. Il TCA non ha ritenuto valida la giustificazione di un'assicurata che non si è presentata ad un colloquio perché stava svolgendo una prova per un nuovo lavoro. Il TCA ha considerato che l'assicurata doveva comunque avvertire tempestivamente e direttamente la sua consulente della mancata partecipazione all'incontro, illustrandone i motivi (cfr. STCA del 6 aprile 2000 nella causa M.D.). Il Tribunale è giunto alla stessa conclusione (sanzione confermata) nel caso di un assicurato che non si è presentato in quanto stava facendo un trasloco (stralcio del 30 marzo 2000 nella causa A.I.). In altri casi il TCA ha stabilito che spetta all'assicurato organizzarsi in modo tale da potere ricevere le convocazioni tempestivamente inviate dall'URC (cfr. STCA del 24 settembre 1999 nella causa G.B.; STCA del 21 aprile 1999 nella causa C.Z.). In una sentenza dell'8 gennaio 1996 nella causa M.S. il TCA ha confermato la sanzione di 5 giorni inflitta ad un assicurato che non si era presentato a una riunione informativa, in quanto, a seguito di un infortunio, poteva muoversi solo con le stampelle. Il Tribunale ha in particolare precisato che poiché l'ordine dell'UCL riguardava la semplice partecipazione ad una seduta informativa egli non poteva dunque giustificare la mancata presenza con motivi di salute. D'altra parte l'assicurato non aveva neppure avvisato telefonicamente il collocatore circa l'impossibilità di presenziare al colloquio (cfr. STCA del 17 agosto 1993 nella causa M.M.). Inoltre, in una sentenza del 31 luglio 2000 nella causa L.I., questa Corte ha confermato la sanzione inflitta ad un assicurato il quale non si è presentato ad un colloquio affermando, dopo aver ricevuto la "Richiesta di giustificazioni" da parte dell'URC, di avere avuto problemi con la sua auto mentre si trovava fuori __________. In effetti, benché sia stato invitato dal TCA a fornire maggiori dettagli sui problemi che avrebbe avuto, non ha risposto alle precise domande che gli sono state formulate e di conseguenza non ha così reso credibile le giustificazioni addotte. L'assicurato si era, peraltro, già nel passato dimenticato di un colloquio. 2.4.   Secondo l'art. 30 cpv. 3 LADI la durata della sospensione è determinata in base alla gravità della colpa e ammonta, per ogni motivo di sospensione a 60 giorni al massimo o, nel caso di cui al capoverso 1 lettera g, a 25 giorni. La sospensione del diritto all'indennità va da 1 a 15 giorni in caso di colpa lieve, da 16 a 30 giorni in caso di colpa mediamente grave e da 31 a 60 in caso di colpa grave (cfr. art. 45 cpv. 2 OADI). La sua durata è determinata secondo la gravità della colpa (cfr. art. 30 cpv. 3 LADI), soggiace in altre parole al principio della proporzionalità (cfr. DTF 123 V 150). In virtù dell'art. 45 cpv. 2 bis OADI, se l'assicurato è ripetutamente sospeso dal diritto all'indennità entro il termine quadro per la riscossione della prestazione, la durata della sospensione è prolungata in modo adeguato. L'art. 45 cpv. 3 OADI stabilisce che la colpa grave è data se l'assicurato ha abbandonato senza valido motivo un impiego idoneo senza garanzia di uno nuovo o ha rifiutato un lavoro idoneo. 2.5.   Riguardo alla durata della sospensione il TFA ha dichiarato contrarie alla legge le direttive dell'UFSEL concernenti i giorni di sospensione da applicare per la mancata presenza a un colloquio (per un diverso parere, cfr. D. Cattaneo, op. cit., pag. 53-54). In una sentenza del 22 dicembre 1998 nella causa C., (C 268/98), non pubblicata, l'Alta Corte in particolare ha rilevato: " (…) Aus dem Umstand, dass die Beratungs- und Kontrollgespräche zweimal im Monat und damit rechnerisch rund alle zwei Wochen stattfinden, kann nicht gefolgert werden, dass pro verpassten RAV-Termin eine Einstellung von gründsätzlich zehn Tagen Dauer anzuordnen ist. Mit seiner Betrachtungsweise verkennt das BWA nämlich, dass sich die Einstellungsdauer gemäss Gesetz nach wie vor nach dem Verschulden bemisst (Art. 30 Abs. 3 Satz 3 AVIG). Es geht daher nicht an, die Dauer nach Massgabe des theoretisch zwischen zwei RAV-Terminen liegenden Zeitabstandes festzulegen. Insofern ist die Weisung in ALV-P 97/1, Blatt 10, nicht bundesrechtskonform." (STFA del 22 dicembre 1998 nella causa C., C 268/98 Hm) Il Tribunale federale delle assicurazioni ha riconfermato questa giurisprudenza nella già menzionata sentenza del 2 settembre 1999 nella causa R., pubblicata in DLA 2000 pag. 101 e segg. 2.6. Nell'evenienza concreta l'assicurata, il 14 marzo 2005, è stata convocata a un incontro informativo fissato per il 7 aprile 2005 alle ore 8:30 presso la Sala parrocchiale del Comune di __________. Sulla convocazione è stato precisato che tale seduta avrebbe impegnato la ricorrente per due ore circa, che la presenza allo stesso era obbligatoria e che ogni assenza ingiustificata avrebbe comportato la sospensione dal diritto alle indennità di disoccupazione (cfr. Fascicolo atti n. 2). L’insorgente, però, il 7 aprile 2005 non si è presentata all’appuntamento. Il suo consulente del personale, conseguentemente, con decisione formale del 19 aprile 2005 l’ha sospesa dal diritto alle indennità di disoccupazione per 5 giorni (cfr. Fascicolo atti n. 3; consid. 1.1.). Questo provvedimento è stato confermato con decisione su opposizione del 24 maggio 2005 (cfr. doc. A1; consid. 1.3.). Prima di emanare la decisione formale, e meglio l’8 aprile 2005, l'URC, tramite l’invio di una ”Richiesta di giustificazione”, ha invitato la ricorrente a motivare, entro il 18 aprile 2005, la propria assenza alla giornata informativa D&D, sottolineando inoltre che "giusta l'art. 30 cpv. 1 lett. d LADI tale comportamento può comportare una sospensione dal diritto alle indennità di disoccupazione" (cfr. Fascicolo atti n. 3). L’insorgente non ha risposto entro il termine stabilito dall’amministrazione. Soltanto dopo avere ricevuto la decisione formale di sanzione, la stessa ha inviato all’URC uno scritto del seguente tenore: " in data 7 aprile 2005 avrei dovuto presenziare alla giornata informativa, non ero al corrente dell’obbligatorietà, dato che frequento il posto occupazionale a __________ (__________). Ciò mi ha fatto pensare che l’ufficio interessato ne era al corrente e che la mia assenza era automaticamente giustificata, non che questa assenza mi avrebbe portato a delle penalità, non sapendo che in questo caso avrei potuto assentarmi dal posto occupazionale, senza avere nessun problema.” (Doc. A2) Il collocatore, il 27 aprile 2005, sottolineando il fatto che la sua lettera fosse giunta in ritardo, ha comunicato all’assicurata di non poter accettare i motivi della sua assenza e di non procedere quindi alla modifica della decisione di sospensione del 19 aprile 2005 (cfr. Fascicolo atti n. 3). Al riguardo, il TCA rileva che l'URC, trasmettendo alla ricorrente la "Richiesta di giustificazione" citata, le ha dato l'opportunità di giustificare il suo comportamento e di esprimersi in merito al ventilato provvedimento nei suoi confronti. Di conseguenza l'amministrazione ha rispettato il diritto di essere sentito dell'assicurata (cfr. DTF 126 V 130ss.), ancor prima della procedura di opposizione (cfr. art. 42 LPGA; STFA del 23 giugno 2003 nella causa S., C 44/03; STFA del 22 dicembre 2003 nella causa J., H 272/03). 2.7.   Nel caso di specie è incontestato che l'insorgente non si è presentata all’incontro informativo D&D del 7 aprile 2005. E’ poi comprovata la circostanza che quel giorno, sia la mattina che il pomeriggio, l’assicurata si trovava a __________ presso la __________, dove stava svolgendo un programma occupazionale assegnatole dall’URC il 1° aprile 2005 (cfr. Fascicolo atti n. 3). Ciò è stato, infatti, attestato dalla __________ stessa (cfr. Fascicolo atti n. 3). A tale proposito va segnalato che un assicurato, nonostante l’obbligo di partecipare a un programma occupazionale temporaneo impartitogli dall’autorità competente, deve, da un lato, continuare a cercare lavoro (cfr. art. 17 cpv. 1 LADI), dall’altro, presenziare ai colloqui di consulenza e controllo. Questi obblighi vengono regolati dall’amministrazione nel provvedimento di assegnazione del programma occupazionale (cfr. Circolare relativa alle misure inerenti al mercato del lavoro edita dal SECO, ottobre 2004, p.to G61, G62). Il TCA ritiene, in modo più generale, che un assicurato che partecipa a un programma occupazionale debba ossequiare le prescrizioni degli uffici competenti. Lo stesso deve perciò anche presenziare a un’eventuale seduta informativa, nel caso in cui non vi abbia partecipato precedentemente all’assegnazione del POT. In concreto la ricorrente era già stata convocata a delle sedute informative per il 12 ottobre 2004, il 9 dicembre 2004, il 14 dicembre 2004 e il 3 febbraio 2005. A tutti questi incontri essa non ha, tuttavia, presenziato a causa di malattia (cfr. Fascicolo atti n. 2, 3). Di conseguenza l’assicurata, il 7 aprile 2005, benché dovesse lavorare presso __________, quale partecipante di un programma occupazionale assegnatole dall’URC, era tenuta, di principio, a presenziare all’incontro informativo che, peraltro, sarebbe durato soltanto due ore circa con inizio alle 8:30. 2.8.   Come stabilito dalla giurisprudenza federale (consid. 2.3.), in ben precise situazioni, una semplice disattenzione permette di mandare un assicurato esente da sanzioni. Occorre in particolare che il suo comportamento generale dimostri che prende sul serio i suoi obblighi di disoccupato e di beneficiario di prestazioni. L’insorgente, in casu, non ha invocato altri motivi per non avere partecipato alla seduta del 7 aprile 2005 se non quello di essere già occupata con il programma occupazionale. La giustificazione addotta dall’assicurata, sulla base delle considerazioni esposte sopra (cfr. consid. 2.7.), non costituisce una valida motivazione della sua assenza all’incontro D & D. La ricorrente, poi, doveva o almeno avrebbe dovuto essere al corrente del proprio obbligo di presenziare all’appuntamento, in quanto sulla decisione di assegnazione del POT è stato espressamente indicato che durante la frequentazione del programma di occupazione temporanea gli assicurati sono tenuti ad adempiere l’obbligo di controllo come stabilito dal consulente del personale URC (cfr. Fascicolo atti n. 3). La ricorrente è stata convocata all’incontro del 7 aprile 2005 già il 14 marzo

2005. Allorché, dunque, essa ha ricevuto l’assegnazione del POT, il 1° aprile 2005 (cfr. consid. 2.7.), l’istruzione di seguire la seduta relativa ai diritti e doveri quale disoccupata le era già stata impartita. Conseguentemente l’insorgente, dagli atti intimatile, avrebbe dovuto comprendere, da una parte, che era tenuta a seguire la seduta D&D, dall’altra, che poteva assentarsi per un paio d’ore dal programma occupazionale. Nell’ipotesi in cui essa avesse nutrito dei dubbi circa la possibilità di assentarsi dal POT, avendo comunque ricevuto da parte dell’URC l’ordine di partecipare all’incontro informativo, avrebbe dovuto perlomeno richiedere al suo collocatore delucidazioni in merito. L’assicurata del resto già nel 2003 aveva ricorso all’assicurazione contro la disoccupazione, per cui la stessa doveva essere consapevole dell’importanza che assumono gli appuntamenti con l’amministrazione. La ricorrente, per di più, nemmeno ha risposto all’esplicita “Richiesta di giustificazione” dell’8 aprile 2005, inviatale dall’URC, bensì ha motivato il suo comportamento unicamente dopo l’emanazione della decisione formale di sospensione del 19 aprile 2005 (cfr. consid. 2.6., fascicolo atti n. 3; doc. A2). Sulla base della giurisprudenza citata (cfr. consid. 2.3.), nel caso di specie è pertanto configurabile un comportamento che deve essere sanzionato ai sensi dell’art. 30 cpv. 1 lett. d LADI. 2.9.   Per quanto attiene all’entità della sanzione, va rilevato che dagli atti emerge che l’assenza all’incontro informativo del 7 aprile 2005 è stato l’unico comportamento passibile di sanzione commesso dall’assicurata sia nel periodo di disoccupazione iniziato alla fine di agosto 2004, che nei periodi antecedenti del 2003 e 2004, più precisamente dal 5 maggio al 30 giugno 2003, dal 1° al 30 settembre 2003 e dal 26 maggio al 30 giugno 2004 (cfr. Fascicolo atti n. 1, 3). Infatti l’URC, il 6 e il 12 ottobre 2005, rispondendo a questa Corte, ha indicato che alla ricorrente precedentemente al mese di aprile 2005 non sono mai state irrogate sospensioni da parte delle autorità che applicano la LADI (cfr. consid. 1.6.; doc. V, VI, VII, VIII). In relazione alla mancata partecipazione agli incontri informativi del 12 ottobre 2004 e del 9 dicembre 2004, l’URC ha emesso semplicemente dei provvedimenti di 00 giorni di sanzione, in quanto l’assicurata ha documentato il motivo dell’assenza, ossia la malattia, con certificati medici (cfr. Fascicolo atti n. 3). Pertanto, a mente del TCA, la sospensione di 5 giorni inflitta all’insorgente dall’URC di __________, non rispetta il principio di proporzionalità e deve, alla luce della giurisprudenza federale menzionata sopra (cfr. consid. 2.3.), essere, quindi, ridotta a 3 giorni. Per questi motivi dichiara e pronuncia 1.-   Il ricorso è parzialmente accolto . La decisione del 24 maggio 2005 emessa dall'URC di __________ è riformata nel senso che l’assicurata è sospesa dal diritto alle indennità di disoccupazione per 3 giorni . 2.-   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato. 3.-   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione. L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta. terzi implicati Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni Il presidente                                                           Il segretario Daniele Cattaneo                                                  Fabio Zocchetti