l'assicurato che anche dopo essere stato licenziato vuole e si adopera per continuare la sua attività é inidoneo al collocamento. L'indennità di disoccupazione non ha lo scopo di finanziare la perdita di lavoro delle persone che esercitano un'attività indipendente e di sottrarle ai rischi connessi
Erwägungen (2 Absätze)
E. 15 Idoneità
al collocamento
Secondo la giurisprudenza del
Tribunale federale, l’idoneità al collocamento comporta in particolare anche la
disponibilità dell’assicurato a essere collocato, vale a dire la sua volontà di
accettare un lavoro adeguato e di seguire le istruzioni degli organi dell’AD in
materia di ricerca di un posto di lavoro, assegnazione a un posto di lavoro o a
un programma di lavoro temporaneo (PLT) ecc. E' pertanto decisivo il
comportamento dell’assicurato. L’idoneità al collocamento che è stata negata
può quindi essere nuovamente ottenuta se l’assicurato modifica radicalmente il
suo comportamento e non solo se accetta di partecipare a un provvedimento
isolato. E' quanto intende esprimere la nuova nozione di «provvedimenti di
reintegrazione» che comprende tutti i provvedimenti (compresi i colloqui di
consulenza e di controllo)."
(cfr. FF N 23 del 12 giugno
2001, pag. 2002
2.3. Fondamentale
presupposto per il riconoscimento del diritto all'indennità di disoccupazione
è, tra l'altro, che l'assicurato sia idoneo al collocamento (cfr. art. 8 cpv. 1
lett. f LADI).
L'idoneità
al collocamento deve essere valutata da un duplice punto di vista.
Oggettivamente
l'assicurato deve essere idoneo al collocamento per le sue condizioni fisiche e
mentali (cfr. DLA 2001 consid. 1 pag. 146; DLA 1998 consid. 3a pag. 101-102,
DLA 1998 consid. 1a pag. 265, DLA 1995 pag. 173, DLA 1995 pag. 63; DTF 125 V
51, consid. 6a pag. 58 e DTF 123 V 214, consid. 3 pag. 216, entrambe con
riferimenti; U. Stauffer "Die Arbeitslosen-versicherung", Schultess
Polygraphischer Verlag, Zurigo 1984, pag. 34 - 41 e, per il vecchio diritto:
DTF 110 V 208 consid. 1).
Soggettivamente
la sua situazione personale deve essere tale da non impedirgli praticamente di
essere collocato. Ciò implica dunque, oltre che la volontà, anche la
disponibilità dell'assicurato a cercare ed accettare un'occupazione adeguata ai
sensi dell'art. 16 LADI, senza restringere oltremodo le possibilità di
collocamento, ponendo ad esempio condizioni di orario, di durata ed altre
ancora più strettamente legate alla sua persona (cfr. DLA 2001 consid. 1 pag.
146; DLA 1998 consid. 3a pag. 101-102, DLA 1998 consid. 1b pag. 265, DLA 1995
pag. 54; DLA 1993/1994 pag. 222; DTF 125 V 51, consid. 6a pag. 58 e DTF 123 V
214, consid. 3 pag. 216, entrambe con riferimenti; DTF 120 V 388; DTF 115 V
436; DLA 1993/94, pag. 54; DLA 1992 pag. 123; DLA 1992 pag. 127; DLA 1992 pag.
131-132; DLA 1992 pag. 135-136; DTF 112 V 137 consid. 3; DTF 112 V 217 consid.
la; DLA 1986 n. 21; DLA 1986 n. 26; per il vecchio diritto cfr. DTF 109 V 275
consid. 2.a, 108 V 101; DLA 1977 n. 15, 1979 n. 7, 1980 n. 24, 38, 40, 1982 n.
2).
L'assicurato dimostra una sufficiente
disponibilità al collocamento quando può dedicare un ragionevole tempo
all'esercizio di un'attività lucrativa e quando il numero di datori di lavoro
in grado di assumerlo non è eccessivamente esiguo (cfr. DTF 113 V 137 consid. 3
= DLA 1986 n. 20).
Vi è
invece inidoneità al collocamento, ad esempio, quando un assicurato per motivi
personali o familiari non può o non vuole impegnare la sua capacità lavorativa
come normalmente lo pretende un datore di lavoro.
Assicurati
che, a causa di ulteriori impegni o di particolari circostanze personali,
vogliono lavorare soltanto durante certi giorni o durante un certo numero di
ore settimanali, possono essere riconosciuti idonei al collocamento soltanto
molto condizionatamente.
Quando
l'assicurato è talmente limitato nella scelta di un occupazione da rendere
molto incerto il ritrovamento di un posto di lavoro occorre pronunciare
l'inidoneità al collocamento. Il motivo della limitazione nelle possibilità di
lavoro non ha nessuna importanza (DLA 1998 consid. 3a pag. 101-102, DLA 1998
consid. 1b pag. 265, DLA 1995 pag. 59; DTF 120 V 388, DLA 1992 pag. 123, DTF
112 V 137 consid. 3, DTF 112 V 217, DLA 1986 n. 21 e n. 26; per il vecchio
diritto cfr.: DTF 110 V 208, 109 V 275 consid. 2; DLA 1982 n. 10, 1980 n. 38,
1979 n. 7, 1977 n. 16 e n. 27).
L'idoneità
al collocamento dell'assicurato non deve inoltre essere ostacolata dal mancato
rispetto di norme di diritto pubblico (cfr. Stauffer, op.cit., pag. 37 e pag.
53-56).
Riguardo
a quest'ultimo aspetto va sottolineato che se e fintanto che l'assicurato non
beneficia di un'autorizzazione di lavoro l'idoneità al collocamento, e, di
conseguenza, il diritto all'indennità di disoccupazione, deve essere negato
(cfr. SVR 2001 ALV Nr. 3, pag. 5, DTF 125 V 465; DTF 120 V 379 - 380; DTF 120 V
395; DLA 1993/1994, pag. 12; vedi inoltre Nussbaumer, op. cit., cifra marginale
217, pag. 87 e Gerhards, "Kommentar zum
Arbeitslosenversicherungsgesetz", Vol. I, note 10 e 55 all'art. 15).
L'Alta
Corte ha ribadito la propria giurisprudenza sopra esposta e, confermando il
precedente giudizio di questo Tribunale, in una sentenza del 21 agosto 2003
nella causa C., C 3/03, ha, tra l'altro, osservato che:
"
(…)
Giusta l'art. 8 cpv. 1 lett. f LADI l'assicurato
ha diritto all'indennità di disoccupazione se, adempiute altre condizioni
previste dalla legge, egli è idoneo al collocamento. L'art. 15 cpv. 1 LADI
sancisce che il disoccupato è idoneo al collocamento se è disposto, capace ed
autorizzato ad accettare un'occupazione adeguata. L'idoneità al collocamento
comprende pertanto due elementi: da un lato, l'assicurato deve essere in grado
di fornire un lavoro - più particolarmente di esercitare un'attività lucrativa
salariata - senza essere impedito per ragioni inerenti alla sua persona; da un
altro lato, egli deve essere disposto ad accettare un'occupazione adeguata ai
sensi dell'art. 16 LADI, ciò che implica non solo la volontà di assumere una
simile attività quando l'occasione si presenta, ma pure una disponibilità
sufficiente per quanto riguarda il tempo che egli può consacrare ad un impiego
offerto e per quel che concerne il numero dei potenziali datori di lavoro (DTF
125 V 58 consid. 6a, 123 V 216 consid. 3 con riferimento). L'esercizio durevole
di un'attività indipendente, rispettivamente l'esame delle possibilità di
farlo, non esclude a priori il diritto a indennità di disoccupazione. In
effetti, tale agire è compatibile con l'obbligo legale di ridurre il danno se
l'assicurato intraprende sforzi sufficienti per trovare un impiego salariato.
Determinante è, come già detto, se la persona interessata va ritenuta o meno idonea
al collocamento. Essa non va considerata tale se tra l'altro non ha intenzione
oppure non è in grado di esercitare un'attività dipendente, in quanto ha
intrapreso - o intende intraprendere - un'attività indipendente, nella misura
in cui non può più essere collocata quale dipendente, non lo desideri oppure
non possa offrire ad un datore di lavoro tutta la disponibilità normalmente
esigibile. L'idoneità al collocamento va ammessa con particolare riserva se, a
causa di altri obblighi o di circostanze personali speciali, l'assicurato
intende esercitare un'attività lucrativa solo durante determinati orari della
giornata o della settimana. Un disoccupato va infatti considerato inidoneo al
collocamento se la possibilità di trovare un impiego è molto incerta a causa
del limite troppo grande posto nella scelta dei posti di lavoro (DTF 112 V 327
consid. 1a e riferimenti ivi citati). Detta idoneità deve in particolare essere
negata quando l'esercizio dell'attività indipendente o le pratiche per dar
avvio alla stessa sono talmente estesi da non poter più essere svolti al di
fuori del normale orario di lavoro; tale principio non è tuttavia applicabile
qualora l'occupazione in questione è esercitata in vista dell'ottenimento di un
guadagno intermedio ai sensi dell'art. 24 LADI. In tale ipotesi, a titolo di
attività indipendenti entrano in linea di conto unicamente occupazioni
transitorie, limitate nel tempo e che necessitano di investimenti limitati
(sentenza del 17 dicembre 2002 in re F. consid. 1, C 88/02). (…)"
(cfr. STFA del 21 agosto 2003 nella causa C., C
3/03, consid. 3)
Il TFA ha
pure stabilito che l'idoneità al collocamento non è soggetta a graduazioni nel
senso che esisterebbero situazioni intermedie tra l'idoneità al collocamento e
l'inidoneità al collocamento (idoneità parziale). E' invece dal profilo della
perdita di lavoro computabile (art. 11 cpv. 1 LADI) che occorre esaminare in
che misura una persona assicurata è disposta o in grado di assumere
un'occupazione adeguata a tempo pieno (cfr. DLA 2001 N. 5, consid. 2, pag. 78;
DTF 126 V 124, consid. 2, pag. 126, DTF 125 V 51, consid. 6a, pag. 58 e
riferimenti).
2.4. In un'altra
sentenza relativa ad un caso ticinese, l'Alta Corte ha ricordato che:
"
(…)
4.
4.1 Secondo la giurisprudenza, il lavoratore che
gode di una situazione professionale analoga a quella di un datore di lavoro
non ha diritto all'indennità di disoccupazione se, malgrado sia stato
formalmente licenziato dalla ditta, continua a determinarne le scelte oppure a
influenzarle in maniera determinante. Se così non fosse, tramite una
disposizione relativa all'indennità di disoccupazione verrebbe elusa la
regolamentazione in materia di indennità per lavoro ridotto, in particolare
l'art. 31 cpv. 3 lett. c LADI (DTF 123 V 237 seg. consid. 7b/bb; sentenza del
E. 16 dicembre 2003 in re E., C 301/02, consid. 2.1; DLA 2000 no. 14 pag. 67).
Giusta tale disposizione non hanno infatti diritto all'indennità per lavoro
ridotto le persone che, come soci, compartecipi finanziari o membri di un
organo decisionale supremo dell'azienda, determinano o possono influenzare
risolutivamente le decisioni del datore di lavoro, come anche i loro coniugi
occupati nell'azienda (si veda in proposito DTF 120 V 525 consid. 3b). In tal
senso esiste quindi uno stretto parallelismo tra il diritto alle indennità per
lavoro ridotto e quello a indennità di disoccupazione.
4.2 Diversa è invece la situazione nel caso in
cui il lavoratore dipendente, che si trova in una posizione assimilabile a
quella del datore di lavoro, lascia definitivamente la ditta a seguito della
sua chiusura. Lo stesso discorso vale se la ditta continua ad esistere, ma il
dipendente, tuttavia, in seguito alla disdetta del suo contratto, interrompe
ogni legame con la società. In tal caso egli può di principio pretendere indennità
di disoccupazione (DTF 123 V 238 seg.; SVR 2001 ALV no. 14 pag. 41 seg. consid.
2a; DLA 2000 no. 14 pag. 70 consid. 2; sentenza del 22 novembre 2002 in re R.,
C 37/02, consid. 3).
4.3 Al riguardo questa Corte ha inoltre
ripetutamente statuito che il fatto di subordinare il versamento di indennità
di disoccupazione all'interruzione di ogni legame con la società di cui la
persona interessata era alle dipendenze può apparire rigoroso a seconda delle
circostanze del caso concreto. Nondimeno, non si devono dimenticare i motivi
che giustificano questa condizione, segnatamente il controllo della perdita di
lavoro del disoccupato, che è uno dei presupposti necessari per percepire le
indennità di disoccupazione (art. 8 cpv. 1 lett. b LADI). Se infatti un tale
controllo può essere facilmente eseguito nel caso di un dipendente che perde il
lavoro, perlomeno parzialmente, ciò non è il caso per quanto concerne le
persone che occupano una posizione dirigenziale che, malgrado siano state
formalmente licenziate, continuano a svolgere un'attività per conto della
società nella quale lavoravano. Grazie alla posizione di cui beneficiano
all'interno della ditta possono in effetti influenzare la perdita di lavoro che
subiscono, ciò che rende la loro disoccupazione difficilmente controllabile
(sentenza del 14 aprile 2003 in re F., C 92/02, consid. 4).
Inoltre, fintanto che un dirigente mantiene dei
legami con la sua società, non soltanto è impossibile controllare la perdita di
lavoro che subisce, ma esiste pure la possibilità che egli decida di perseguire
lo scopo sociale (DLA 2002 no. 28 pag. 183; sentenza del 22 novembre 2002 in re
R., C 37/02). In tal caso, eccezion fatta per un esame a posteriori delle
circostanze - che è contrario al principio secondo cui questo esame ha luogo
nel momento in cui si statuisce sul diritto dell'assicurato -, è quindi
impossibile determinare se le condizioni legali sono adempiute. Del resto con
la citata condizione non viene perseguito l'abuso in sé stesso, bensì il
rischio d'abuso (sentenza del 14 aprile 2003 in re F., C 92/02, consid. 4).
(…)." (cfr. STFA del 7 giugno 2004 nella
causa C., C 87/02)
Dopo
avere dunque ammesso in quel caso l'esistenza dei presupposti dell'art. 8 cpv.
1 lett. a e lett. b LADI, la nostra Massima Istanza ha esaminato quello
dell'idoneità al collocamento (8 cpv. 1 lett. f LADI). L'Alta Corte si è
confermata nella propria giurisprudenza e ha ribadito che:
"
(…)
6.
6.1Come già detto nel considerando 3, giusta
l'art. 8 cpv. 1 lett. f LADI l'assicurato ha diritto all'indennità di
disoccupazione se, adempiute le ulteriori condizioni previste dalla legge, egli
è idoneo al collocamento. L'art. 15 cpv. 1 LADI, nel tenore vigente sino al 30
giugno 2003, stabilisce che il disoccupato è idoneo al collocamento se è
disposto, capace ed autorizzato ad accettare un'occupazione adeguata.
L'idoneità al collocamento comprende pertanto due elementi: da un lato,
l'assicurato deve essere in grado di fornire un lavoro - più particolarmente di
esercitare un'attività lucrativa salariata - senza essere impedito per ragioni
inerenti alla sua persona; dall'altro, egli deve essere disposto ad accettare
un'occupazione adeguata ai sensi dell'art. 16 LADI, ciò che implica non solo la
volontà di assumere una simile attività quando l'occasione si presenta, ma pure
una disponibilità sufficiente per quanto riguarda il tempo che egli può
consacrare ad un impiego offerto e per quel che concerne il numero dei
potenziali datori di lavoro (DTF 125 V 58 consid. 6a, 123 V 216 consid. 3 con
riferimento).
6.2 Per quanto riguarda la disponibilità, da un
punto di vista temporale, a svolgere attività lavorativa, il Tribunale federale
delle assicurazioni ha già sentenziato che un assicurato che per motivi
familiari o personali non può o non vuole offrire ad un datore di lavoro tutta
la disponibilità normalmente esigibile non può di principio essere considerato
idoneo al collocamento. L'idoneità va pertanto ammessa con molto riserbo nel
caso in cui, a causa per esempio di altri obblighi o circostanze personali particolari,
un assicurato desidera svolgere un'attività lucrativa solo durante determinate
ore della giornata o della settimana rispettivamente all'infuori dell'orario
lavorativo del coniuge. Un disoccupato dev'essere infatti considerato inidoneo
al collocamento nel caso in cui la scelta dei posti di lavoro è talmente
limitata da rendere alquanto incerta la possibilità di trovare un impiego (DTF
123 V 216 consid. 3, 120 V 388 consid. 3a con riferimenti; cfr. pure DLA 1991
no. 2 pag. 20 consid. 3a, 1977 no. 27 pag. 141). Determinanti sono a tal
proposito le prospettive concrete di trovare un'occupazione sul mercato
generale del lavoro concernente il richiedente, tenuto conto della situazione
congiunturale concreta e di tutte le ulteriori circostanze, in particolare
anche del tipo di attività svolta (DLA 1991 no. 3 pag. 24 consid. 3a; cfr. pure
sentenza del 2 settembre 2003 in re S., C 108/03, consid. 1.3).
6.3 Il lavoratore in posizione professionale
analoga a quella di un datore di lavoro non ha in via di massima diritto,
ritenuta l'inidoneità al collocamento, a indennità di disoccupazione. Ciò vale
segnatamente quando l'assicurato intende intraprendere un'attività indipendente
e se le pratiche per avviare simile attività sono talmente avanzate da impedire
in sostanza l'esercizio di ogni altro lavoro, rispettivamente nel caso in cui
egli ha potuto determinare personalmente fino a quale momento sarebbe
sussistito il rapporto di lavoro in qualità di dipendente (DTF 112 V 327
consid. 1a e riferimenti; sentenza del 20 ottobre 2000 in re C., C 26/00,
consid. 1; DLA 1993/1994 no. 30 pag. 216 consid. 3b). Neppure può essere
considerato idoneo al collocamento colui che, come amministratore unico della
ditta o come amministratore di fatto della stessa, assume, pur non qualificando
la propria attività quale acquisizione di clienti, tutti compiti suscettibili
di mantenere il buon funzionamento di un'impresa (cfr. DTF 112 V 327 consid. 1a
e sentenze ivi citate; DLA 1998 no. 32 pag. 176 consid. 2; sentenze del 20
ottobre 2000 in re C., C 26/00, consid. 1 e del 23 dicembre 1999 in re F., C
341/98, consid. 2; cfr. pure DTF 123 V 236 consid. 7).
6.4 Se, per contro, l'interessato può esercitare
tale attività al di fuori dell'orario normale di lavoro, è idoneo al
collocamento. Il fatto che l'assicurato cerchi di attuare un'attività
indipendente è infatti di per sé conciliabile con l'obbligo di ridurre il
danno, se egli intraprende sforzi sufficienti per trovare un impiego. Quali
attività indipendenti intermedie entrano quindi in linea di conto quelle di
natura transitorie, limitate nel tempo e che comportano investimenti minimi
(DLA 2002 no. 5 pag. 55 consid. 2b e dottrina citata).
(…)." (cfr. STFA del 7 giugno 2004 nella
causa C., C 87/02)
Il TFA ha
concluso che, in quel caso l'assicurato era idoneo al collocamento in quanto
l'attività indipendente da lui svolta dopo il licenziamento comportava la
conclusione della sua precedente attività e non la continuazione della stessa.
2.5. Sulla questione
a sapere se un assicurato può determinare o influenzare risolutivamente le
decisioni del datore di lavoro ai sensi dell'art. 31 cpv. 3 lett. c LADI, in
una sentenza del 2 giugno 2004 nella causa N., (C 219/03), il TFA ha, tra
l'altro, osservato che:
"
(…)
2.4 Nach der Rechtsprechung muss bei
Arbeitnehmern, bei denen sich aufgrund ihrer Mitwirkung im Betrieb die Frage
stellt, ob sie einem obersten betrieblichen Entscheidungsgremium angehören und
ob sie in dieser Eigenschaft massgeblich Einfluss auf die
Unternehmensentscheidungen nehmen können, jeweils geprüft werden, welche
Entscheidungsbefugnisse ihnen aufgrund der internen betrieblichen Struktur
zukommen. Amtet ein Arbeitnehmer als Verwaltungsrat, so ist eine massgebliche
Entscheidungsbefugnis im Sinne von Art. 31 Abs. 3 lit. c AVIG bereits ex lege
(vgl. Art. 716-716b OR) gegeben. Handelt es sich um einen mitarbeitenden
Verwaltungsrat, so greift der persönliche Ausschlussgrund des Art. 31 Abs. 3
lit. c AVIG ohne weiteres Platz, und es bedarf diesfalls keiner weiteren
Abklärungen im Sinne von BGE 120 V 525 f. Erw. 3b (BGE 122 V 272 Erw. 3 mit
Hinweisen). Gemäss ARV 1996/1997 Nr. 10 S. 52 Erw. 3a und b spielen die
Aufgabenbereiche und die interne Aufgabenteilung ebenso wenig eine Rolle wie
der Umfang der Beteiligung. In jenem Fall wurde eine Anspruchsberechtigung
verneint, obwohl das Leistungen beanspruchende Verwaltungsratsmitglied nur
Kollektivunterschrift besass und lediglich mit 2 % am Aktienkapital beteiligt
war.
(…)." (cfr. STFA del 2 giugno 2004 nella
causa N., C 219/03)
In questo
contesto va ancora rilevato che, sempre secondo la giurisprudenza federale, la
posizione di socio gerente di una Sagl é equiparabile a quella di un membro del
consiglio di amministrazione di una SA (cfr. STFA del 22 novembre 2002 nella
causa R., C 37/02 e STFA del 30 agosto 2001 nella causa B., C 71/01).
2.6. Nella
presente fattispecie questo Tribunale rileva innanzitutto che, prima di
emettere la decisione con la quale ha stabilito che l'assicurato é ritenuto
inidoneo al collocamento dal 1° aprile 2004, l'amministrazione gli ha
sottoposto gli argomenti sollevati dalla Cassa nel suo "Caso sottoposto
per decisione" e le proprie costatazioni rendendolo espressamente attento
che si prospettava una decisione di inidoneità al collocamento e di conseguenza
il rifiuto delle indennità di disoccupazione (cfr. doc. 5 riprodotto al consid.
1.1).
L’assicurato
ha preso posizione in merito (cfr. doc. A/3 riprodotto al consid. 1.1).
Pertanto
l'amministrazione ha rispettato il diritto di essere sentito dell'assicurato
sancito dall'art. 29 cpv. 2 Costituzione federale (cfr. inoltre l'art. 42 della
legge sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali [LPGA] e
STFA del 23 giugno 2003 nella causa S., C 49/93, consid. 3.2; STFA del 22
aprile 2003 nella causa J., C87/01, consid. 3;
STFA del 6 agosto 2002
nella causa C, C 91/02, consid. 1a;
RAMI 2002 pag. 77, consid.
3d, pag. 83; SVR 2002 ALV Nr. 4 pag. 9; DTF 126 V 130 = SVR 2001 ALV Nr. 12
pag. 37).
2.7. Dagli atti
di causa risulta che l'assicurato si è iscritto al collocamento il 1° aprile
2004 (cfr. doc. 7).
L'ultimo
datore di lavoro dell'assicurato è stata la __________ SA di __________ presso
la quale l’assicurato ha lavorato dal 25 aprile 1988 al 31 marzo 2004 (cfr.
doc. 6/A e 7).
Con
lettera raccomandata a mano del 31 dicembre 2003 la ditta ha significato
all’assicurato la disdetta del rapporto di lavoro con effetto al 31 marzo 2004
causa “(…) cessazione attività. (…).” (cfr. doc. 6/E).
Dall’estratto
del Registro di commercio risulta che l’assicurato ha una procura collettiva a
due e che sua moglie, __________, è amministratrice unica con diritto di firma
individuale della __________ SA, il cui nuovo recapito è ora in __________
(cfr. doc. 8).
Dalle
osservazioni dell’assicurato del 5 maggio 2004 risulta che egli ha chiesto le
indennità di disoccupazione solo per tre mesi in quanto ha già trovato una
nuova sede dove trasferire la sua attività dal mese di luglio 2004 (cfr. doc.
A3).
Nella sua
opposizione del 13 maggio 2004 l’assicurato ha, in particolare, affermato che:
“(…) faccio opposizione alla vs decisione di non idoneità al collocamento a
partire dal 1. aprile 2004, visto che per questi tre mesi dovrei trovare un
altro posto di lavoro che per me è impossibile, in quanto dal 1. luglio io
dovrei ripartire con la mia vecchia attività. (…).” (cfr. doc. 2).
Anche nel
proprio ricorso l’assicurato, oltre a confermare di avere ripreso lavorare in
luglio, ha, tra l’altro, ribadito che “(…) ho solamente chiesto i tre mesi che
mi rimanevano scoperti dal trasloco forzato della mia attività. Trasloco dovuto
in quanto sfrattato dal proprietario dello stabile. (…).” (cfr. doc. I).
Infine,
nel suo ulteriore scritto del 13 settembre 2004 al TCA l’assicurato ha, in
particolare, ancora precisato che “(…) la ditta non si è solo trasferita da __________
a __________, ma ha rischiato di chiudere definitivamente e di conseguenza di
dichiarare fallimento a causa di terze persone. Difatti, il proprietario dello
stabile __________ dove era ubicata l’officina, non ha rinnovato il contratto
d’affitto, sfrattandoci e lasciandoci senza sede a partire dal mese di aprile
2004. Nei tre mesi seguenti abbiamo continuato a cercare un luogo idoneo dove
trasferire la ns attività (potete immaginare come non sia facile trasferire
un’officina intera!). Siamo stati molto fortunati nel trovare in poco tempo
l’attuale sito (…).” (cfr. doc. V).
Da quanto
appena esposto questo Tribunale deve concludere che l’assicurato sin dalla sua
iscrizione al collocamento, meglio (il 1° aprile 2004), non era idoneo al
collocamento.
Infatti,
anche dopo aver ricevuto la disdetta del rapporto di lavoro l’assicurato non ha
mai inteso interrompere definitivamente la sua attività.
Tant’è
che, dopo che il proprietario dello stabile __________ non ha rinnovato il
contratto d’affitto, egli si è subito adoperato per cercare un nuovo luogo
idoneo dove trasferire l’officina.
Inoltre,
l’assicurato non era disposto ad accettare un altro lavoro visto che dal 1°
luglio 2004 doveva ripartire con la sua vecchia attività.
Già per
questa ragione, conformemente alla giurisprudenza citata (cfr. consid. 2.3), la
decisione impugnata va dunque confermata.
Secondo
la nostra Massima Istanza il lavoratore in posizione professionale analoga a
quella di un datore di lavoro non ha, in via di massima, diritto a indennità di
disoccupazione (cfr. la STFA citata in esteso al consid. 2.4).
Nel caso
concreto, come visto sopra, l’assicurato si è iscritto in disoccupazione dopo
essere stato licenziato da una SA sua datrice di lavoro nella quale sua moglie
ha rivestito e tuttora riveste la carica di amministratrice unica con diritto
di firma individuale.
Secondo
questo Tribunale, anche per questo motivo è a ragione che all’assicurato è
stato negato al diritto all'indennità di disoccupazione.
Il TCA
rileva infine che da un punto di vista delle esigenze relative al requisito
assicurativo dell’idoneità al collocamento la situazione dell’assicurato alle
dipendenze di una SA nella quale egli occupa una posizione analoga a quella di un
datore di lavoro è paragonabile a quella di un indipendente (cfr. per un caso
di un assicurato alle dipendenze di una Sagl di cui è socio e gerente la STFA
del 20 ottobre 2000 nella causa C., C 27/00 e le sentenze non pubblicate STFA
del 6 giugno 2000 nella causa B., C 407/99; STFA del 15 ottobre 1998 nella
causa D, C 213/98 e STFA del 15 maggio 1997 nella causa R., C 67/96 ivi
citate).
Ora,
anche se il trasferimento dell’attività non é stato deciso dall’assicurato, ma
causato da terzi (cfr. doc. I e V), le indennità di disoccupazione non hanno lo
scopo di finanziare la perdita di lavoro delle persone che esercitano
un’attività indipendente e di sottrarle ai rischi di perdite ivi connessi (cfr.
DLA 2000 N. 5 pag. 22).
In simili
circostanze, visto tutto quanto precede, la decisione impugnata va dunque
confermata.
Dispositiv
- dichiara e pronuncia Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni Il presidente Il segretario Daniele Cattaneo Fabio Zocchetti
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Tessin Tribunale cantonale delle assicurazioni 27.01.2005 38.2004.55 Tessin Tribunale cantonale delle assicurazioni 27.01.2005 38.2004.55 Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 27.01.2005 38.2004.55
l'assicurato che anche dopo essere stato licenziato vuole e si adopera per continuare la sua attività é inidoneo al collocamento. L'indennità di disoccupazione non ha lo scopo di finanziare la perdita di lavoro delle persone che esercitano un'attività indipendente e di sottrarle ai rischi connessi
Raccomandata Incarto n. 38.2004.55 FS Lugano 27 gennaio 2005 In nome della Repubblica e Cantone del Ticino Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni Giudice Daniele Cattaneo con redattore: Francesco Storni, vicecancelliere segretario: Fabio Zocchetti statuendo sul ricorso del 26 luglio 2004 di RI 1 contro la decisione su opposizione del 15 luglio 2004 emanata da Sezione del lavoro Ufficio giuridico, 6501 Bellinzona 1 Caselle in materia di assicurazione contro la disoccupazione ritenuto, in fatto 1.1. Il 19 aprile 2004 la Cassa Disoccupazione __________ ha sottoposto per decisione (cfr. art. 81 cpv. 2 LADI) alla Sezione del lavoro Ufficio giuridico il seguente caso concernente il sig. RI 1: " L’assicurato citato in oggetto si è iscritto alla nostra Cassa Disoccupazione in data 1. aprile 2004. Dalla documentazione in nostro possesso, e più precisamente dall’estratto del registro di commercio, risulta che la Società presso la quale il Sig. RI 1 è stato dipendente, era amministrata dalla moglie dell’assicurato il quale disponeva di una procura con firma collettiva. Questioni che devono formare oggetto di una decisione Visto quanto sopra, chiediamo al Vostro Lodevole Ufficio se il sig. RI 1 può beneficiare delle prestazioni dell’assicurazione contro la disoccupazione.” (cfr. doc. A/5) Con decisione del 7 maggio 2004 la Sezione del lavoro Ufficio giuridico ha stabilito che l'assicurato é ritenuto inidoneo al collocamento a decorrere dal 1° aprile 2004, argomentando: " (…) Nel caso in esame l’assicurato, verniciatore d’automobili, ha compiuto il periodo di contribuzione presso la __________ SA di __________, società della quale la moglie è amministratrice unica. L’attività sarà trasferita presso una nuova sede a partire dal mese di luglio 2004. Visto quanto sopra, ritenuto che la giurisprudenza presume una partecipazione del coniuge alla capacità di disporre dell’azienda, con conseguente analogia alla posizione di datore di lavoro deve essere ritenuto inidoneo al collocamento a far tempo dalla data di iscrizione in disoccupazione (1° aprile 2004). Le osservazioni formulate con lettera del 3 maggio 2004 non permettono di giungere ad una diversa conclusione. Si rende attento l’assicurato che l’introduzione di una eventuale opposizione non modifica gli obblighi di controllo per la durata della stessa. (…).” (cfr. doc. A/4) In precedenza, il 26 aprile 2004, l'ispettore __________ della Sezione del lavoro Ufficio giuridico aveva scritto all'assicurato una lettera del seguente tenore: " Egregio signor RI 1, il 19.04.2004 la Cassa disoccupazione __________ ci ha sottoposto per decisione la pratica inerente la sua richiesta di prestazioni contro la disoccupazione dal 1° aprile 2004. Dalla documentazione in nostro possesso risulta che lei ha compiuto il periodo di contribuzione presso la ditta __________ SA di __________, società della quale sua moglie risulta essere amministratrice unica. Si ritiene pertanto che abbia un interesse commerciale nell’attività dell’azienda, che sia impegnato a cercare sbocchi economici alla stessa e non sia quindi disponibile per il mercato del lavoro alle condizioni normalmente richieste da un datore di lavoro. Visto quanto precede si prospetta una decisione di inidoneità al collocamento e di conseguenza il rifiuto delle indennità di disoccupazione a far tempo dal 1° aprile 2004. La invitiamo a formulare eventuali osservazioni scritte, entro 10 giorni dal ricevimento della presente. Non ricevendo alcuna risposta entro il termine fissato procederemo all’emissione di una decisione in base agli atti in nostro possesso. (…).” (cfr. doc. 5) Con lettera del 3 maggio 2004 l’assicurato ha osservato che: " (…) Con la presente chiedo gentilmente di analizzare ulteriormente la mia situazione, in quanto io risulto essere dipendente della __________ SA e quindi stipendiato. Di conseguenza avendo pagato tutti gli oneri sociali compresa l’AD per 20 anni chiedo che mi venga concesso ciò che mi è di diritto. Come già discusso con la vostra collega __________ di __________ il periodo di disoccupazione che vi chiedo di coprire è di soli tre mesi, in quanto ho già trovato una nuova sede dove trasferire la mia attività a partire dal mese di luglio. Vi rendo presente che sono sposato e ho una bambine e le spese fisse ogni mese ci sono sempre. (…).” (cfr. doc. A/3) 1.2. A seguito dell'opposizione interposta dall'assicurato (cfr. doc. 2), la Sezione del lavoro Ufficio giuridico, in data 15 luglio 2004, ha emanato una decisione su opposizione con la quale ha confermato la sua decisione e, in particolare, ha rilevato che: " (…) 3 Nel caso in esame, dai documenti agli atti emerge che il signor RI 1 ha lavorato presso la __________ di __________ dal 25 aprile 1988 al 31 marzo 2004, che amministratrice unica, con firma individuale, di questa società è la signora __________, moglie dell’opponente, mentre quest’ultimo dispone dal mese di gennaio 1997 di una procura collettiva a due. D’altra parte, nel suo scritto 3 maggio 2004 all’UG l’assicurato ha dichiarato aver trovato una nuova sede ove trasferire la sua attività a contare dal mese di luglio 2004. Ora, visto quanto procede, osservato in particolare come nel caso concreto non vi sia né abbandono definitivo della società __________ SA da parte dell’assicurato, né chiusura della ditta, ma solamente trasferimento dell’attività della stessa (la sede della società è infatti stata trasferita lo sorso mese di maggio da __________ a __________; cfr. estratto registro di commercio), considerato inoltre come la giurisprudenza presume una partecipazione del coniuge alla capacità di disporre dell’azienda, con conseguente analogia alla posizione del datore di lavoro (cfr. Prassi ML/AD 2003/4, foglio 4/3), l’assicurato non può dunque essere considerato idoneo al collocamento.
4. Le motivazioni sollevate con l’opposizione in esame non permettono di giungere a una conclusione diversa rispetto a quanto stabilito con la decisione contestata. (…).” (cfr. doc. A/1) 1.3. Contro questa decisione l’assicurato ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA nel quale rileva che: " (…) Con la presente non voglio contestare la decisione presa dall’ufficio giuridico della sezione del lavoro poiché sono consapevole che legalmente non ho diritto all’indennità di disoccupazione. Chiedo pertanto di affrontare il mio caso dal lato umano, poiché quando mi sono presentato dinnanzi agli uffici della Cassa di Disoccupazione __________ ho solamente chiesto i tre mesi che mi rimanevano scoperti dal trasloco forzato della mia attività. Trasloco dovuto in quanto sfrattato dal proprietario dello stabile. Potete ben immaginare a quante difficoltà economiche sono andato in contro. Come già scritto in precedenza alla Sezione del Lavoro di Bellinzona, vi rendo noto che per 20 anni ho sempre pagato tutti gli oneri sociali compresa la AD, non avendone mai usufruito. A luglio, inizio del mio nuovo posto di lavoro, ho pagato di nuovo come __________ SA di __________ gli oneri sociali compresa la AD. Mi sembra un controsenso … Vogliate prendere atto di quanto scritto sopra e trarre le vostre conclusioni, sempre però guardando il lato umano. (…).” (cfr. doc. I) 1.4. Nella sua risposta del 3 settembre 2004 la Sezione del lavoro Ufficio giuridico ha chiesto di respingere il ricorso e si è riconfermata nelle proprie allegazioni (cfr. doc. III). 1.5. Con lettera del 13 settembre 2004, oltre a produrre i doc. da B/1 a B/3, l’assicurato ha scritto al TCA quanto segue: " (…) Con la presente lettera intendo mettere in chiaro alcune cose che riguardano la mia attività. Il sottoscritto RI 1 ha sì lavorato presso la __________ Sa dal 25 aprile 1988 al 31 marzo 2004, ma la ditta si trovava a __________ e non a __________. Mia moglie __________ è amministratrice unica della società dal mese di gennaio 1997, anno in cui io ho rilevato metà della Sa, di conseguenza io dispongo di una procura collettiva a due con il mio socio subentrato un paio d’anni più tardi, con la vendita totale dell’attività da parte dell’ex proprietario. Leggendo le motivazioni che respingono la mia idoneità alla disoccupazione scritte dall’Ufficio giuridico della Sezione del Lavoro, vorrei contestare il fatto che la ditta non si è solo trasferita da __________ a __________, ma ha rischiato di chiudere definitivamente e di conseguenza di dichiarare fallimento a causa di terze persone. Difatti, il proprietario dello stabile __________ dove era ubicata l’officina, non ha rinnovato il contratto d’affitto, sfrattandoci e lasciandoci senza sede a partire dal mese di aprile
2004. Nei tre mesi seguenti abbiamo continuato a cercare un luogo idoneo dove trasferire la ns attività (potete immaginare come non sia facile trasferire un’officina intera!). Siamo stati molto fortunati nel trovare in poco tempo l’attuale sito, ma mi chiedo cosa sarebbe accaduto se non l’avessimo trovato … invece di soli tre mesi senza stipendio, avrei dovuto chiudere l’attività e cercare sicuramente un nuovo posto di lavoro e di conseguenza chiedere un’assicurazione disoccupazione per chissà quanto mesi a seguire. Quello che cerco di spiegare è che il trasferimento dell’attività non è stato deciso da noi in quanto proprietari, ma causato da terzi. In allegato vi invio copie dei pagamenti effettuati degli oneri sociali, compresa la AD, che ho pagato nonostante il rifiuto da parte dell’assicurazione disoccupazione di pagarmi i soli tre mesi che ho chiesto. (…).” (cfr. doc. V) Il doc. V unitamente agli allegati è stato notificato alla Sezione del lavoro Ufficio giuridico che si è riconfermata nelle proprie allegazioni (cfr. doc. VI e VII). in diritto In ordine 2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98). Nel merito 2.2. Oggetto della presente vertenza è la questione di sapere se l'assicurato deve essere o meno ritenuto idoneo al collocamento. In tale contesto va ricordato che il 1° luglio 2003 è entrata in vigore la terza revisione della LADI, accettata dal popolo il 24 novembre 2002 (cfr. FF N.14 del 9 aprile 2002 pag. 2502 segg., RU N. 24 del 24 giugno 2003 pag. 1728 segg.). Il nuovo tenore dell'art. 15 cpv. 1 LADI non ha modificato i presupposti necessari per poter considerare un assicurato idoneo al collocamento e quindi la giurisprudenza sviluppata in precedenza mantiene tutta la sua validità. Infatti, secondo l'art. 15 cpv. 1 LADI, nel tenore in vigore fino al 30 giugno 2003, "Il disoccupato è idoneo al collocamento se è disposto, capace e autorizzato ad accettare un'occupazione adeguata.". A questa formulazione il nuovo testo, in vigore dal 1° luglio 2003, aggiunge solo "(…) e a partecipare a provvedimenti di reintegrazione". Inoltre, nel Messaggio concernente la revisione della legge federale sull'assicurazione contro la disoccupazione del 28 febbraio 2001, il Consiglio federale, circa l'art. 15 LADI, ha rilevato che: " Art . 15 Idoneità al collocamento Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, l’idoneità al collocamento comporta in particolare anche la disponibilità dell’assicurato a essere collocato, vale a dire la sua volontà di accettare un lavoro adeguato e di seguire le istruzioni degli organi dell’AD in materia di ricerca di un posto di lavoro, assegnazione a un posto di lavoro o a un programma di lavoro temporaneo (PLT) ecc. E' pertanto decisivo il comportamento dell’assicurato. L’idoneità al collocamento che è stata negata può quindi essere nuovamente ottenuta se l’assicurato modifica radicalmente il suo comportamento e non solo se accetta di partecipare a un provvedimento isolato. E' quanto intende esprimere la nuova nozione di «provvedimenti di reintegrazione» che comprende tutti i provvedimenti (compresi i colloqui di consulenza e di controllo)." (cfr. FF N 23 del 12 giugno 2001, pag. 2002 2.3. Fondamentale presupposto per il riconoscimento del diritto all'indennità di disoccupazione è, tra l'altro, che l'assicurato sia idoneo al collocamento (cfr. art. 8 cpv. 1 lett. f LADI). L'idoneità al collocamento deve essere valutata da un duplice punto di vista. Oggettivamente l'assicurato deve essere idoneo al collocamento per le sue condizioni fisiche e mentali (cfr. DLA 2001 consid. 1 pag. 146; DLA 1998 consid. 3a pag. 101-102, DLA 1998 consid. 1a pag. 265, DLA 1995 pag. 173, DLA 1995 pag. 63; DTF 125 V 51, consid. 6a pag. 58 e DTF 123 V 214, consid. 3 pag. 216, entrambe con riferimenti; U. Stauffer "Die Arbeitslosen-versicherung", Schultess Polygraphischer Verlag, Zurigo 1984, pag. 34 - 41 e, per il vecchio diritto: DTF 110 V 208 consid. 1). Soggettivamente la sua situazione personale deve essere tale da non impedirgli praticamente di essere collocato. Ciò implica dunque, oltre che la volontà, anche la disponibilità dell'assicurato a cercare ed accettare un'occupazione adeguata ai sensi dell'art. 16 LADI, senza restringere oltremodo le possibilità di collocamento, ponendo ad esempio condizioni di orario, di durata ed altre ancora più strettamente legate alla sua persona (cfr. DLA 2001 consid. 1 pag. 146; DLA 1998 consid. 3a pag. 101-102, DLA 1998 consid. 1b pag. 265, DLA 1995 pag. 54; DLA 1993/1994 pag. 222; DTF 125 V 51, consid. 6a pag. 58 e DTF 123 V 214, consid. 3 pag. 216, entrambe con riferimenti; DTF 120 V 388; DTF 115 V 436; DLA 1993/94, pag. 54; DLA 1992 pag. 123; DLA 1992 pag. 127; DLA 1992 pag. 131-132; DLA 1992 pag. 135-136; DTF 112 V 137 consid. 3; DTF 112 V 217 consid. la; DLA 1986 n. 21; DLA 1986 n. 26; per il vecchio diritto cfr. DTF 109 V 275 consid. 2.a, 108 V 101; DLA 1977 n. 15, 1979 n. 7, 1980 n. 24, 38, 40, 1982 n. 2). L'assicurato dimostra una sufficiente disponibilità al collocamento quando può dedicare un ragionevole tempo all'esercizio di un'attività lucrativa e quando il numero di datori di lavoro in grado di assumerlo non è eccessivamente esiguo (cfr. DTF 113 V 137 consid. 3 = DLA 1986 n. 20). Vi è invece inidoneità al collocamento, ad esempio, quando un assicurato per motivi personali o familiari non può o non vuole impegnare la sua capacità lavorativa come normalmente lo pretende un datore di lavoro. Assicurati che, a causa di ulteriori impegni o di particolari circostanze personali, vogliono lavorare soltanto durante certi giorni o durante un certo numero di ore settimanali, possono essere riconosciuti idonei al collocamento soltanto molto condizionatamente. Quando l'assicurato è talmente limitato nella scelta di un occupazione da rendere molto incerto il ritrovamento di un posto di lavoro occorre pronunciare l'inidoneità al collocamento. Il motivo della limitazione nelle possibilità di lavoro non ha nessuna importanza (DLA 1998 consid. 3a pag. 101-102, DLA 1998 consid. 1b pag. 265, DLA 1995 pag. 59; DTF 120 V 388, DLA 1992 pag. 123, DTF 112 V 137 consid. 3, DTF 112 V 217, DLA 1986 n. 21 e n. 26; per il vecchio diritto cfr.: DTF 110 V 208, 109 V 275 consid. 2; DLA 1982 n. 10, 1980 n. 38, 1979 n. 7, 1977 n. 16 e n. 27). L'idoneità al collocamento dell'assicurato non deve inoltre essere ostacolata dal mancato rispetto di norme di diritto pubblico (cfr. Stauffer, op.cit., pag. 37 e pag. 53-56). Riguardo a quest'ultimo aspetto va sottolineato che se e fintanto che l'assicurato non beneficia di un'autorizzazione di lavoro l'idoneità al collocamento, e, di conseguenza, il diritto all'indennità di disoccupazione, deve essere negato (cfr. SVR 2001 ALV Nr. 3, pag. 5, DTF 125 V 465; DTF 120 V 379 - 380; DTF 120 V 395; DLA 1993/1994, pag. 12; vedi inoltre Nussbaumer, op. cit., cifra marginale 217, pag. 87 e Gerhards, "Kommentar zum Arbeitslosenversicherungsgesetz", Vol. I, note 10 e 55 all'art. 15). L'Alta Corte ha ribadito la propria giurisprudenza sopra esposta e, confermando il precedente giudizio di questo Tribunale, in una sentenza del 21 agosto 2003 nella causa C., C 3/03, ha, tra l'altro, osservato che: " (…) Giusta l'art. 8 cpv. 1 lett. f LADI l'assicurato ha diritto all'indennità di disoccupazione se, adempiute altre condizioni previste dalla legge, egli è idoneo al collocamento. L'art. 15 cpv. 1 LADI sancisce che il disoccupato è idoneo al collocamento se è disposto, capace ed autorizzato ad accettare un'occupazione adeguata. L'idoneità al collocamento comprende pertanto due elementi: da un lato, l'assicurato deve essere in grado di fornire un lavoro - più particolarmente di esercitare un'attività lucrativa salariata - senza essere impedito per ragioni inerenti alla sua persona; da un altro lato, egli deve essere disposto ad accettare un'occupazione adeguata ai sensi dell'art. 16 LADI, ciò che implica non solo la volontà di assumere una simile attività quando l'occasione si presenta, ma pure una disponibilità sufficiente per quanto riguarda il tempo che egli può consacrare ad un impiego offerto e per quel che concerne il numero dei potenziali datori di lavoro (DTF 125 V 58 consid. 6a, 123 V 216 consid. 3 con riferimento). L'esercizio durevole di un'attività indipendente, rispettivamente l'esame delle possibilità di farlo, non esclude a priori il diritto a indennità di disoccupazione. In effetti, tale agire è compatibile con l'obbligo legale di ridurre il danno se l'assicurato intraprende sforzi sufficienti per trovare un impiego salariato. Determinante è, come già detto, se la persona interessata va ritenuta o meno idonea al collocamento. Essa non va considerata tale se tra l'altro non ha intenzione oppure non è in grado di esercitare un'attività dipendente, in quanto ha intrapreso - o intende intraprendere - un'attività indipendente, nella misura in cui non può più essere collocata quale dipendente, non lo desideri oppure non possa offrire ad un datore di lavoro tutta la disponibilità normalmente esigibile. L'idoneità al collocamento va ammessa con particolare riserva se, a causa di altri obblighi o di circostanze personali speciali, l'assicurato intende esercitare un'attività lucrativa solo durante determinati orari della giornata o della settimana. Un disoccupato va infatti considerato inidoneo al collocamento se la possibilità di trovare un impiego è molto incerta a causa del limite troppo grande posto nella scelta dei posti di lavoro (DTF 112 V 327 consid. 1a e riferimenti ivi citati). Detta idoneità deve in particolare essere negata quando l'esercizio dell'attività indipendente o le pratiche per dar avvio alla stessa sono talmente estesi da non poter più essere svolti al di fuori del normale orario di lavoro; tale principio non è tuttavia applicabile qualora l'occupazione in questione è esercitata in vista dell'ottenimento di un guadagno intermedio ai sensi dell'art. 24 LADI. In tale ipotesi, a titolo di attività indipendenti entrano in linea di conto unicamente occupazioni transitorie, limitate nel tempo e che necessitano di investimenti limitati (sentenza del 17 dicembre 2002 in re F. consid. 1, C 88/02). (…)" (cfr. STFA del 21 agosto 2003 nella causa C., C 3/03, consid. 3) Il TFA ha pure stabilito che l'idoneità al collocamento non è soggetta a graduazioni nel senso che esisterebbero situazioni intermedie tra l'idoneità al collocamento e l'inidoneità al collocamento (idoneità parziale). E' invece dal profilo della perdita di lavoro computabile (art. 11 cpv. 1 LADI) che occorre esaminare in che misura una persona assicurata è disposta o in grado di assumere un'occupazione adeguata a tempo pieno (cfr. DLA 2001 N. 5, consid. 2, pag. 78; DTF 126 V 124, consid. 2, pag. 126, DTF 125 V 51, consid. 6a, pag. 58 e riferimenti). 2.4. In un'altra sentenza relativa ad un caso ticinese, l'Alta Corte ha ricordato che: " (…) 4. 4.1 Secondo la giurisprudenza, il lavoratore che gode di una situazione professionale analoga a quella di un datore di lavoro non ha diritto all'indennità di disoccupazione se, malgrado sia stato formalmente licenziato dalla ditta, continua a determinarne le scelte oppure a influenzarle in maniera determinante. Se così non fosse, tramite una disposizione relativa all'indennità di disoccupazione verrebbe elusa la regolamentazione in materia di indennità per lavoro ridotto, in particolare l'art. 31 cpv. 3 lett. c LADI (DTF 123 V 237 seg. consid. 7b/bb; sentenza del 16 dicembre 2003 in re E., C 301/02, consid. 2.1; DLA 2000 no. 14 pag. 67). Giusta tale disposizione non hanno infatti diritto all'indennità per lavoro ridotto le persone che, come soci, compartecipi finanziari o membri di un organo decisionale supremo dell'azienda, determinano o possono influenzare risolutivamente le decisioni del datore di lavoro, come anche i loro coniugi occupati nell'azienda (si veda in proposito DTF 120 V 525 consid. 3b). In tal senso esiste quindi uno stretto parallelismo tra il diritto alle indennità per lavoro ridotto e quello a indennità di disoccupazione. 4.2 Diversa è invece la situazione nel caso in cui il lavoratore dipendente, che si trova in una posizione assimilabile a quella del datore di lavoro, lascia definitivamente la ditta a seguito della sua chiusura. Lo stesso discorso vale se la ditta continua ad esistere, ma il dipendente, tuttavia, in seguito alla disdetta del suo contratto, interrompe ogni legame con la società. In tal caso egli può di principio pretendere indennità di disoccupazione (DTF 123 V 238 seg.; SVR 2001 ALV no. 14 pag. 41 seg. consid. 2a; DLA 2000 no. 14 pag. 70 consid. 2; sentenza del 22 novembre 2002 in re R., C 37/02, consid. 3). 4.3 Al riguardo questa Corte ha inoltre ripetutamente statuito che il fatto di subordinare il versamento di indennità di disoccupazione all'interruzione di ogni legame con la società di cui la persona interessata era alle dipendenze può apparire rigoroso a seconda delle circostanze del caso concreto. Nondimeno, non si devono dimenticare i motivi che giustificano questa condizione, segnatamente il controllo della perdita di lavoro del disoccupato, che è uno dei presupposti necessari per percepire le indennità di disoccupazione (art. 8 cpv. 1 lett. b LADI). Se infatti un tale controllo può essere facilmente eseguito nel caso di un dipendente che perde il lavoro, perlomeno parzialmente, ciò non è il caso per quanto concerne le persone che occupano una posizione dirigenziale che, malgrado siano state formalmente licenziate, continuano a svolgere un'attività per conto della società nella quale lavoravano. Grazie alla posizione di cui beneficiano all'interno della ditta possono in effetti influenzare la perdita di lavoro che subiscono, ciò che rende la loro disoccupazione difficilmente controllabile (sentenza del 14 aprile 2003 in re F., C 92/02, consid. 4). Inoltre, fintanto che un dirigente mantiene dei legami con la sua società, non soltanto è impossibile controllare la perdita di lavoro che subisce, ma esiste pure la possibilità che egli decida di perseguire lo scopo sociale (DLA 2002 no. 28 pag. 183; sentenza del 22 novembre 2002 in re R., C 37/02). In tal caso, eccezion fatta per un esame a posteriori delle circostanze - che è contrario al principio secondo cui questo esame ha luogo nel momento in cui si statuisce sul diritto dell'assicurato -, è quindi impossibile determinare se le condizioni legali sono adempiute. Del resto con la citata condizione non viene perseguito l'abuso in sé stesso, bensì il rischio d'abuso (sentenza del 14 aprile 2003 in re F., C 92/02, consid. 4). (…)." (cfr. STFA del 7 giugno 2004 nella causa C., C 87/02) Dopo avere dunque ammesso in quel caso l'esistenza dei presupposti dell'art. 8 cpv. 1 lett. a e lett. b LADI, la nostra Massima Istanza ha esaminato quello dell'idoneità al collocamento (8 cpv. 1 lett. f LADI). L'Alta Corte si è confermata nella propria giurisprudenza e ha ribadito che: " (…) 6. 6.1Come già detto nel considerando 3, giusta l'art. 8 cpv. 1 lett. f LADI l'assicurato ha diritto all'indennità di disoccupazione se, adempiute le ulteriori condizioni previste dalla legge, egli è idoneo al collocamento. L'art. 15 cpv. 1 LADI, nel tenore vigente sino al 30 giugno 2003, stabilisce che il disoccupato è idoneo al collocamento se è disposto, capace ed autorizzato ad accettare un'occupazione adeguata. L'idoneità al collocamento comprende pertanto due elementi: da un lato, l'assicurato deve essere in grado di fornire un lavoro - più particolarmente di esercitare un'attività lucrativa salariata - senza essere impedito per ragioni inerenti alla sua persona; dall'altro, egli deve essere disposto ad accettare un'occupazione adeguata ai sensi dell'art. 16 LADI, ciò che implica non solo la volontà di assumere una simile attività quando l'occasione si presenta, ma pure una disponibilità sufficiente per quanto riguarda il tempo che egli può consacrare ad un impiego offerto e per quel che concerne il numero dei potenziali datori di lavoro (DTF 125 V 58 consid. 6a, 123 V 216 consid. 3 con riferimento). 6.2 Per quanto riguarda la disponibilità, da un punto di vista temporale, a svolgere attività lavorativa, il Tribunale federale delle assicurazioni ha già sentenziato che un assicurato che per motivi familiari o personali non può o non vuole offrire ad un datore di lavoro tutta la disponibilità normalmente esigibile non può di principio essere considerato idoneo al collocamento. L'idoneità va pertanto ammessa con molto riserbo nel caso in cui, a causa per esempio di altri obblighi o circostanze personali particolari, un assicurato desidera svolgere un'attività lucrativa solo durante determinate ore della giornata o della settimana rispettivamente all'infuori dell'orario lavorativo del coniuge. Un disoccupato dev'essere infatti considerato inidoneo al collocamento nel caso in cui la scelta dei posti di lavoro è talmente limitata da rendere alquanto incerta la possibilità di trovare un impiego (DTF 123 V 216 consid. 3, 120 V 388 consid. 3a con riferimenti; cfr. pure DLA 1991 no. 2 pag. 20 consid. 3a, 1977 no. 27 pag. 141). Determinanti sono a tal proposito le prospettive concrete di trovare un'occupazione sul mercato generale del lavoro concernente il richiedente, tenuto conto della situazione congiunturale concreta e di tutte le ulteriori circostanze, in particolare anche del tipo di attività svolta (DLA 1991 no. 3 pag. 24 consid. 3a; cfr. pure sentenza del 2 settembre 2003 in re S., C 108/03, consid. 1.3). 6.3 Il lavoratore in posizione professionale analoga a quella di un datore di lavoro non ha in via di massima diritto, ritenuta l'inidoneità al collocamento, a indennità di disoccupazione. Ciò vale segnatamente quando l'assicurato intende intraprendere un'attività indipendente e se le pratiche per avviare simile attività sono talmente avanzate da impedire in sostanza l'esercizio di ogni altro lavoro, rispettivamente nel caso in cui egli ha potuto determinare personalmente fino a quale momento sarebbe sussistito il rapporto di lavoro in qualità di dipendente (DTF 112 V 327 consid. 1a e riferimenti; sentenza del 20 ottobre 2000 in re C., C 26/00, consid. 1; DLA 1993/1994 no. 30 pag. 216 consid. 3b). Neppure può essere considerato idoneo al collocamento colui che, come amministratore unico della ditta o come amministratore di fatto della stessa, assume, pur non qualificando la propria attività quale acquisizione di clienti, tutti compiti suscettibili di mantenere il buon funzionamento di un'impresa (cfr. DTF 112 V 327 consid. 1a e sentenze ivi citate; DLA 1998 no. 32 pag. 176 consid. 2; sentenze del 20 ottobre 2000 in re C., C 26/00, consid. 1 e del 23 dicembre 1999 in re F., C 341/98, consid. 2; cfr. pure DTF 123 V 236 consid. 7). 6.4 Se, per contro, l'interessato può esercitare tale attività al di fuori dell'orario normale di lavoro, è idoneo al collocamento. Il fatto che l'assicurato cerchi di attuare un'attività indipendente è infatti di per sé conciliabile con l'obbligo di ridurre il danno, se egli intraprende sforzi sufficienti per trovare un impiego. Quali attività indipendenti intermedie entrano quindi in linea di conto quelle di natura transitorie, limitate nel tempo e che comportano investimenti minimi (DLA 2002 no. 5 pag. 55 consid. 2b e dottrina citata). (…)." (cfr. STFA del 7 giugno 2004 nella causa C., C 87/02) Il TFA ha concluso che, in quel caso l'assicurato era idoneo al collocamento in quanto l'attività indipendente da lui svolta dopo il licenziamento comportava la conclusione della sua precedente attività e non la continuazione della stessa. 2.5. Sulla questione a sapere se un assicurato può determinare o influenzare risolutivamente le decisioni del datore di lavoro ai sensi dell'art. 31 cpv. 3 lett. c LADI, in una sentenza del 2 giugno 2004 nella causa N., (C 219/03), il TFA ha, tra l'altro, osservato che: " (…) 2.4 Nach der Rechtsprechung muss bei Arbeitnehmern, bei denen sich aufgrund ihrer Mitwirkung im Betrieb die Frage stellt, ob sie einem obersten betrieblichen Entscheidungsgremium angehören und ob sie in dieser Eigenschaft massgeblich Einfluss auf die Unternehmensentscheidungen nehmen können, jeweils geprüft werden, welche Entscheidungsbefugnisse ihnen aufgrund der internen betrieblichen Struktur zukommen. Amtet ein Arbeitnehmer als Verwaltungsrat, so ist eine massgebliche Entscheidungsbefugnis im Sinne von Art. 31 Abs. 3 lit. c AVIG bereits ex lege (vgl. Art. 716-716b OR) gegeben. Handelt es sich um einen mitarbeitenden Verwaltungsrat, so greift der persönliche Ausschlussgrund des Art. 31 Abs. 3 lit. c AVIG ohne weiteres Platz, und es bedarf diesfalls keiner weiteren Abklärungen im Sinne von BGE 120 V 525 f. Erw. 3b (BGE 122 V 272 Erw. 3 mit Hinweisen). Gemäss ARV 1996/1997 Nr. 10 S. 52 Erw. 3a und b spielen die Aufgabenbereiche und die interne Aufgabenteilung ebenso wenig eine Rolle wie der Umfang der Beteiligung. In jenem Fall wurde eine Anspruchsberechtigung verneint, obwohl das Leistungen beanspruchende Verwaltungsratsmitglied nur Kollektivunterschrift besass und lediglich mit 2 % am Aktienkapital beteiligt war. (…)." (cfr. STFA del 2 giugno 2004 nella causa N., C 219/03) In questo contesto va ancora rilevato che, sempre secondo la giurisprudenza federale, la posizione di socio gerente di una Sagl é equiparabile a quella di un membro del consiglio di amministrazione di una SA (cfr. STFA del 22 novembre 2002 nella causa R., C 37/02 e STFA del 30 agosto 2001 nella causa B., C 71/01). 2.6. Nella presente fattispecie questo Tribunale rileva innanzitutto che, prima di emettere la decisione con la quale ha stabilito che l'assicurato é ritenuto inidoneo al collocamento dal 1° aprile 2004, l'amministrazione gli ha sottoposto gli argomenti sollevati dalla Cassa nel suo "Caso sottoposto per decisione" e le proprie costatazioni rendendolo espressamente attento che si prospettava una decisione di inidoneità al collocamento e di conseguenza il rifiuto delle indennità di disoccupazione (cfr. doc. 5 riprodotto al consid. 1.1). L’assicurato ha preso posizione in merito (cfr. doc. A/3 riprodotto al consid. 1.1). Pertanto l'amministrazione ha rispettato il diritto di essere sentito dell'assicurato sancito dall'art. 29 cpv. 2 Costituzione federale (cfr. inoltre l'art. 42 della legge sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali [LPGA] e STFA del 23 giugno 2003 nella causa S., C 49/93, consid. 3.2; STFA del 22 aprile 2003 nella causa J., C87/01, consid. 3; STFA del 6 agosto 2002 nella causa C, C 91/02, consid. 1a; RAMI 2002 pag. 77, consid. 3d, pag. 83; SVR 2002 ALV Nr. 4 pag. 9; DTF 126 V 130 = SVR 2001 ALV Nr. 12 pag. 37). 2.7. Dagli atti di causa risulta che l'assicurato si è iscritto al collocamento il 1° aprile 2004 (cfr. doc. 7). L'ultimo datore di lavoro dell'assicurato è stata la __________ SA di __________ presso la quale l’assicurato ha lavorato dal 25 aprile 1988 al 31 marzo 2004 (cfr. doc. 6/A e 7). Con lettera raccomandata a mano del 31 dicembre 2003 la ditta ha significato all’assicurato la disdetta del rapporto di lavoro con effetto al 31 marzo 2004 causa “(…) cessazione attività. (…).” (cfr. doc. 6/E). Dall’estratto del Registro di commercio risulta che l’assicurato ha una procura collettiva a due e che sua moglie, __________, è amministratrice unica con diritto di firma individuale della __________ SA, il cui nuovo recapito è ora in __________ (cfr. doc. 8). Dalle osservazioni dell’assicurato del 5 maggio 2004 risulta che egli ha chiesto le indennità di disoccupazione solo per tre mesi in quanto ha già trovato una nuova sede dove trasferire la sua attività dal mese di luglio 2004 (cfr. doc. A3). Nella sua opposizione del 13 maggio 2004 l’assicurato ha, in particolare, affermato che: “(…) faccio opposizione alla vs decisione di non idoneità al collocamento a partire dal 1. aprile 2004, visto che per questi tre mesi dovrei trovare un altro posto di lavoro che per me è impossibile, in quanto dal 1. luglio io dovrei ripartire con la mia vecchia attività. (…).” (cfr. doc. 2). Anche nel proprio ricorso l’assicurato, oltre a confermare di avere ripreso lavorare in luglio, ha, tra l’altro, ribadito che “(…) ho solamente chiesto i tre mesi che mi rimanevano scoperti dal trasloco forzato della mia attività. Trasloco dovuto in quanto sfrattato dal proprietario dello stabile. (…).” (cfr. doc. I). Infine, nel suo ulteriore scritto del 13 settembre 2004 al TCA l’assicurato ha, in particolare, ancora precisato che “(…) la ditta non si è solo trasferita da __________ a __________, ma ha rischiato di chiudere definitivamente e di conseguenza di dichiarare fallimento a causa di terze persone. Difatti, il proprietario dello stabile __________ dove era ubicata l’officina, non ha rinnovato il contratto d’affitto, sfrattandoci e lasciandoci senza sede a partire dal mese di aprile
2004. Nei tre mesi seguenti abbiamo continuato a cercare un luogo idoneo dove trasferire la ns attività (potete immaginare come non sia facile trasferire un’officina intera!). Siamo stati molto fortunati nel trovare in poco tempo l’attuale sito (…).” (cfr. doc. V). Da quanto appena esposto questo Tribunale deve concludere che l’assicurato sin dalla sua iscrizione al collocamento, meglio (il 1° aprile 2004), non era idoneo al collocamento. Infatti, anche dopo aver ricevuto la disdetta del rapporto di lavoro l’assicurato non ha mai inteso interrompere definitivamente la sua attività. Tant’è che, dopo che il proprietario dello stabile __________ non ha rinnovato il contratto d’affitto, egli si è subito adoperato per cercare un nuovo luogo idoneo dove trasferire l’officina. Inoltre, l’assicurato non era disposto ad accettare un altro lavoro visto che dal 1° luglio 2004 doveva ripartire con la sua vecchia attività. Già per questa ragione, conformemente alla giurisprudenza citata (cfr. consid. 2.3), la decisione impugnata va dunque confermata. Secondo la nostra Massima Istanza il lavoratore in posizione professionale analoga a quella di un datore di lavoro non ha, in via di massima, diritto a indennità di disoccupazione (cfr. la STFA citata in esteso al consid. 2.4). Nel caso concreto, come visto sopra, l’assicurato si è iscritto in disoccupazione dopo essere stato licenziato da una SA sua datrice di lavoro nella quale sua moglie ha rivestito e tuttora riveste la carica di amministratrice unica con diritto di firma individuale. Secondo questo Tribunale, anche per questo motivo è a ragione che all’assicurato è stato negato al diritto all'indennità di disoccupazione. Il TCA rileva infine che da un punto di vista delle esigenze relative al requisito assicurativo dell’idoneità al collocamento la situazione dell’assicurato alle dipendenze di una SA nella quale egli occupa una posizione analoga a quella di un datore di lavoro è paragonabile a quella di un indipendente (cfr. per un caso di un assicurato alle dipendenze di una Sagl di cui è socio e gerente la STFA del 20 ottobre 2000 nella causa C., C 27/00 e le sentenze non pubblicate STFA del 6 giugno 2000 nella causa B., C 407/99; STFA del 15 ottobre 1998 nella causa D, C 213/98 e STFA del 15 maggio 1997 nella causa R., C 67/96 ivi citate). Ora, anche se il trasferimento dell’attività non é stato deciso dall’assicurato, ma causato da terzi (cfr. doc. I e V), le indennità di disoccupazione non hanno lo scopo di finanziare la perdita di lavoro delle persone che esercitano un’attività indipendente e di sottrarle ai rischi di perdite ivi connessi (cfr. DLA 2000 N. 5 pag. 22). In simili circostanze, visto tutto quanto precede, la decisione impugnata va dunque confermata. Per questi motivi dichiara e pronuncia 1.- Il ricorso é respinto . 2.- Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato. 3.- Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione. L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta. terzi implicati Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni Il presidente Il segretario Daniele Cattaneo Fabio Zocchetti