Dispositiv
- dichiara e pronuncia Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni Il giudice delegato Il segretario di Camera Ivano Ranzanici, PhD Gianluca Menghetti
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Incarto n.36.2026.6
cs
Lugano
24 marzo 2026
In nomedella Repubblica e CantoneTicino
Il giudice delegato
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici, PhD
con redattore:
Christian Steffen, cancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 4 febbraio 2026 di
RI1,______
contro
CO1,______
in materia di assicurazione sociale contro le malattie
ritenutoin fatto
consideratoin diritto
in ordine
nel merito
Non va poi dimenticato che in unaSTF 8C_162/2022 del 9 agosto 2022, al consid.5.4, il Tribunale federale ha affermato che [ ] S'agissant de la période d'inactivité de l'intimée entre l'arrêt cantonal du 3 décembre 2020 et le 18 mai 2021, il importe peu de savoir si elle constitue un simple "temps mort" ou si elle est due à une surcharge de travail de l'intimée - les deux hypothèses ne s'excluant d'ailleurs pas -,au vu de sa brièveté, qui est insuffisante pour retenir un déni de justice [ ](sottolineatura del redattore).
Con STF 9C_65/2025 del 29 gennaio 2026, destinata a pubblicazione, il Tribunale federale al consid. 3.3.1 ha affermato che la giurisprudenza federale non prevede termini assoluti ma richiedeun apprezzamento globale di ogni situazione concreta e dunque esclude una qualsivoglia generalizzazione automatica.
LAlta Corte ha confermato la sentenza cantonale nella misura in cui ha negato la presenza di un diniego/ritardo di giustizia,considerata la complessità del caso, in cui vi sono due sentenze cantonali di rinvio per accertamenti sia di natura valetudinaria che economica, per i quali l'amministrazione si è sempre premurata di considerare le obiezioni e le richieste della ricorrente. () Anche se può sembrare eccessivo il tempo dall'inizio della prima domanda di prestazioni nel febbraio 2014, l'amministrazione non è rimasta inattiva nel senso ritenuto idoneo a giustificare un eventuale diniego/ritardo di giustizia (cfr. l'esposizione dei fatti A.c). Non si realizza diniego o ritardo di giustizia solo per il fatto che la ricorrente non abbia ottenuto quanto voluto nei termini da lei auspicati.
5. Con giudizio 9C_220/2022 dell11 agosto 2022 la nostra Massima Istanza, contestualmente a un ricorso del 27 aprile 2022 per denegata giustizia, ha stralciato la causa dai ruoli, poiché il 5 maggio 2022 il Tribunale cantonale - al quale lassicurato aveva ricorso il 17 febbraio 2020 contro una decisione su opposizione del 17 gennaio 2020 con cui la Cassa di compensazione aveva sospeso la sua domanda di prestazioni complementari in attesa dei chiarimenti circa il suo domicilio, ritenuto che non beneficiava di uno statuto di soggiorno legale in Svizzera - aveva emesso la sentenza.
Il TF ha, comunque, osservato che, alla luce degli elementi del caso concreto e delle misure istruttorie relative allo statuto di soggiorno del ricorrente, un lasso di tempo di ventisei mesi tra il deposito del ricorso cantonale (il 17 febbraio 2020) e lemissione della sentenza cantonale (il 5 maggio 2022), rispettivamente di meno di un mese tra la fine dello scambio degli allegati (il 14 aprile 2022) e lemanazione del giudizio cantonale, non andava considerato a tal punto eccessivo da costituire una violazione del principio di celerità. Visto che la censura di ritardo inammissibile si rivelava infondata, allassicurato, patrocinato da un avvocato, è stato negato il diritto a ripetibili.
Inoltre in una sentenza 9C_216/2024 del 30 aprile 2025, concernente un assicurato sottoposto a una perizia pluridisciplinare da parte dellUfficio AI al quale è stato negato il diritto a prestazioni dellassicurazione invalidità, lAlta Corte ha stabilito al consid. 2 che la durata complessiva di un anno e mezzo del procedimento (dallinoltro del ricorso del 4 ottobre 2022 allemanazione della sentenza del 3 aprile 2024) dinanzi a un Tribunale cantonale, il quale, ad eccezione della richiesta dellanticipo delle spese e delludienza pubblica del 21 marzo 2024, era rimasto completamente inattivo, non eccedeva manifestamente quanto ritenuto usuale per una procedura di media complessità.
Con STCA 35.2023.30 del 22 maggio 2023, la cui causa al TF è stata stralciata dai ruoli con giudizio 8C_389/2023 del 21 agosto 2023 a seguito del ritiro del ricorso, questa Corteha, del resto, ritenuto che non fossero dati gli estremi per riconoscere una denegata/ritardata giustizia a carico di un assicuratore LAINF, in quanto nel periodo che si estendeva tra la crescita in giudicato della sentenza di rinvio del TCA e linoltro del ricorso per denegata/ritardata giustizia erano trascorsi cinque mesi, nei quali la procedura non era stata contrassegnata da inammissibili tempi morti.
Il Tribunale federale, per contro, in un giudizio 9C_831/2008 del 12 dicembre 2008, con cui ha stralciato dai ruoli il ricorso per denegata giustizia in relazione a pretese nellambito dellassicurazione per linvalidità, avendo la Corte cantonale emanato la relativa sentenza ha deciso, nel contesto dellesame del diritto a ripetibili, che alla luce dellinsieme delle circostanze la durata della procedura, rispettivamente il tempo occorso al Tribunale cantonale per statuire (due anni), in quel caso concreto, non potevano più essere considerati ragionevoli, benché un termine di ventiquattro mesi rappresenti una situazione limite.
LAlta Corte, con sentenza 9C_91/2025 del 7 marzo 2025, pubblicata in SVR 2025 IV Nr. 44 pag. 164, ha, poi, ammesso lesistenza di una ritardata giustizia nel caso di un Tribunale cantonale che, sempre nel settore dellassicurazione per linvalidità, dopo che gli atti della causa, sulla quale si era già chinato nel 2018, gli erano stati rinviati dallAlta Corte nel febbraio 2021, era rimasto inattivo per più di due anni.
Una ritardata giustizia è stata, altresì, riconosciuta da questo Tribunale con sentenza 35.2024.28 del 27 maggio 2024, in quanto lassicuratore, benché fosse chiamato a decidere su una questione ben circoscritta e nemmeno particolarmente complessa (esistenza, o meno, di una copertura assicurativa per gli infortuni non professionali e, quindi, determinazione delle ore lavorate dallassicurata settimanalmente), nel lasso di tempo di poco più di sei mesi intercorso tra la data in cui era stata interposta lopposizione contro la decisione formale del 18 agosto 2023 (18 settembre 2023) e linoltro del ricorso per denegata/ritardata giustizia (20 marzo 2024), non aveva compiuto alcun atto istruttorio volto a chiarire loggetto della lite e non si era determinato in merito alla vertenza.
6. In concreto, chiamato a dirimere la presente evenienza, il TCA rileva innanzitutto che in assenza di una decisione su opposizione impugnabile non può esprimersi in merito alla richiesta di condannare lassicuratore al pagamento di fr. 9'047.40 a titolo di prestazioni, peraltro non più fatta valere con le osservazioni dell11 marzo 2026 (doc. V, pag. 3). Infatti, loggettodel ricorso per denegata giustizia non si estende agli aspetti materiali della controversia, in particolare alle prestazioni assicurative, ma concerne unicamente la questione della denegata o ritardata giustizia (STF 8C_323/2025 del 22 settembre 2025 con rinvio alle STF 8C_162/2022 del 9 agosto 2022 consid. 4.2, in SVR 2023 UV n. 6 pag. 18; 9C_366/2016 dell'11 agosto 2016 consid. 3). Su questo punto il ricorso è di conseguenza irricevibile.
In secondo luogo questo Tribunale costata, come rilevato nei fatti, che lassicuratore, pendente causa, il 27 febbraio 2026, ha emanato una decisione formale relativa alla richiesta di rimborso di fr. 9'047.40 per le cure prestate al ricorrente dal dr. med. dent. ______ (cfr. consid. R e doc. 2).
La causa riguardante il ricorso perdenegata giustizia va pertanto stralciata dai ruoli(in questo senso, cfr. ordinanza del TF 9C_541/2015 del 12 novembre 2015; STCA 35.2021.6 dell8 marzo 2021).
Con il ricorso, lavv. RA1 ha tuttavia postulato lassegnazione di unindennità per ripetibili (doc. I, pag. 9).
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il giudice delegato Il segretario di Camera
Ivano Ranzanici, PhD Gianluca Menghetti