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36.2026.6

Accertata una denegata giustizia. Ripetibili a favore del ricorrente rappresentato da un avvocato

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Dispositiv
  1. dichiara e pronuncia Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni Il giudice delegato                                        Il segretario di Camera Ivano Ranzanici, PhD                                   Gianluca Menghetti
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Incarto n.36.2026.6

cs

Lugano

24 marzo 2026

In nomedella Repubblica e CantoneTicino

Il giudice delegato

del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Ivano Ranzanici, PhD

con redattore:

Christian Steffen, cancelliere

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 4 febbraio 2026 di

RI1,______

contro

CO1,______

in materia di assicurazione sociale contro le malattie

ritenutoin fatto

consideratoin diritto

in ordine

nel merito

Non va poi dimenticato che in unaSTF 8C_162/2022 del 9 agosto 2022, al consid.5.4, il Tribunale federale ha affermato che “[…] S'agissant de la période d'inactivité de l'intimée entre l'arrêt cantonal du 3 décembre 2020 et le 18 mai 2021, il importe peu de savoir si elle constitue un simple "temps mort" ou si elle est due à une surcharge de travail de l'intimée - les deux hypothèses ne s'excluant d'ailleurs pas -,au vu de sa brièveté, qui est insuffisante pour retenir un déni de justice […]”(sottolineatura del redattore).

Con STF 9C_65/2025 del 29 gennaio 2026, destinata a pubblicazione, il Tribunale federale al consid. 3.3.1 ha affermato che la giurisprudenza federale non prevede termini assoluti ma richiedeun apprezzamento globale di ogni situazione concreta e dunque esclude una qualsivoglia generalizzazione automatica.

L’Alta Corte ha confermato la sentenza cantonale nella misura in cui ha negato la presenza di un diniego/ritardo di giustizia,“considerata la complessità del caso, in cui vi sono due sentenze cantonali di rinvio per accertamenti sia di natura valetudinaria che economica, per i quali l'amministrazione si è sempre premurata di considerare le obiezioni e le richieste della ricorrente. () Anche se può sembrare eccessivo il tempo dall'inizio della prima domanda di prestazioni nel febbraio 2014, l'amministrazione non è rimasta inattiva nel senso ritenuto idoneo a giustificare un eventuale diniego/ritardo di giustizia (cfr. l'esposizione dei fatti A.c). Non si realizza diniego o ritardo di giustizia solo per il fatto che la ricorrente non abbia ottenuto quanto voluto nei termini da lei auspicati”.

5.  Con giudizio 9C_220/2022 dell’11 agosto 2022 la nostra Massima Istanza, contestualmente a un ricorso del 27 aprile 2022 per denegata giustizia, ha stralciato la causa dai ruoli, poiché il 5 maggio 2022 il Tribunale cantonale - al quale l’assicurato aveva ricorso il 17 febbraio 2020 contro una decisione su opposizione del 17 gennaio 2020 con cui la Cassa di compensazione aveva sospeso la sua domanda di prestazioni complementari in attesa dei chiarimenti circa il suo domicilio, ritenuto che non beneficiava di uno statuto di soggiorno legale in Svizzera - aveva emesso la sentenza.

Il TF ha, comunque, osservato che, alla luce degli elementi del caso concreto e delle misure istruttorie relative allo statuto di soggiorno del ricorrente, un lasso di tempo di ventisei mesi tra il deposito del ricorso cantonale (il 17 febbraio 2020) e l’emissione della sentenza cantonale (il 5 maggio 2022), rispettivamente di meno di un mese tra la fine dello scambio degli allegati (il 14 aprile 2022) e l’emanazione del giudizio cantonale, non andava considerato a tal punto eccessivo da costituire una violazione del principio di celerità. Visto che la censura di ritardo inammissibile si rivelava infondata, all’assicurato, patrocinato da un avvocato, è stato negato il diritto a ripetibili.

Inoltre in una sentenza 9C_216/2024 del 30 aprile 2025, concernente un assicurato sottoposto a una perizia pluridisciplinare da parte dell’Ufficio AI al quale è stato negato il diritto a prestazioni dell’assicurazione invalidità, l’Alta Corte ha stabilito al consid. 2 che la durata complessiva di un anno e mezzo del procedimento (dall’inoltro del ricorso del 4 ottobre 2022 all’emanazione della sentenza del 3 aprile 2024) dinanzi a un Tribunale cantonale, il quale, ad eccezione della richiesta dell’anticipo delle spese e dell’udienza pubblica del 21 marzo 2024, era rimasto completamente inattivo, non eccedeva manifestamente quanto ritenuto usuale per una procedura di media complessità.

Con STCA 35.2023.30 del 22 maggio 2023, la cui causa al TF è stata stralciata dai ruoli con giudizio 8C_389/2023 del 21 agosto 2023 a seguito del ritiro del ricorso, questa Corteha, del resto, ritenuto che non fossero dati gli estremi per riconoscere una denegata/ritardata giustizia a carico di un assicuratore LAINF, in quanto nel periodo che si estendeva tra la crescita in giudicato della sentenza di rinvio del TCA e l’inoltro del ricorso per denegata/ritardata giustizia erano trascorsi cinque mesi, nei quali la procedura non era stata contrassegnata da inammissibili “tempi morti”.

Il Tribunale federale, per contro, in un giudizio 9C_831/2008 del 12 dicembre 2008, con cui ha stralciato dai ruoli il ricorso per denegata giustizia in relazione a pretese nell’ambito dell’assicurazione per l’invalidità, avendo la Corte cantonale emanato la relativa sentenza ha deciso, nel contesto dell’esame del diritto a ripetibili, che alla luce dell’insieme delle circostanze la durata della procedura, rispettivamente il tempo occorso al Tribunale cantonale per statuire (due anni), in quel caso concreto, non potevano più essere considerati ragionevoli, benché un termine di ventiquattro mesi rappresenti una situazione limite.

L’Alta Corte, con sentenza 9C_91/2025 del 7 marzo 2025, pubblicata in SVR 2025 IV Nr. 44 pag. 164, ha, poi, ammesso l’esistenza di una ritardata giustizia nel caso di un Tribunale cantonale che, sempre nel settore dell’assicurazione per l’invalidità, dopo che gli atti della causa, sulla quale si era già chinato nel 2018, gli erano stati rinviati dall’Alta Corte nel febbraio 2021, era rimasto inattivo per più di due anni.

Una ritardata giustizia è stata, altresì, riconosciuta da questo Tribunale con sentenza 35.2024.28 del 27 maggio 2024, in quanto l’assicuratore, benché fosse chiamato a decidere su una questione ben circoscritta e nemmeno particolarmente complessa (esistenza, o meno, di una copertura assicurativa per gli infortuni non professionali e, quindi, determinazione delle ore lavorate dall’assicurata settimanalmente), nel lasso di tempo di poco più di sei mesi intercorso tra la data in cui era stata interposta l’opposizione contro la decisione formale del 18 agosto 2023 (18 settembre 2023) e l’inoltro del ricorso per denegata/ritardata giustizia (20 marzo 2024), non aveva compiuto alcun atto istruttorio volto a chiarire l’oggetto della lite e non si era determinato in merito alla vertenza.

6.  In concreto, chiamato a dirimere la presente evenienza, il TCA rileva innanzitutto che in assenza di una decisione su opposizione impugnabile non può esprimersi in merito alla richiesta di condannare l’assicuratore al pagamento di fr. 9'047.40 a titolo di prestazioni, peraltro non più fatta valere con le osservazioni dell’11 marzo 2026 (doc. V, pag. 3). Infatti, l’oggettodel ricorso per denegata giustizia non si estende agli aspetti materiali della controversia, in particolare alle prestazioni assicurative, ma concerne unicamente la questione della denegata o ritardata giustizia (STF 8C_323/2025 del 22 settembre 2025 con rinvio alle STF 8C_162/2022 del 9 agosto 2022 consid. 4.2, in SVR 2023 UV n. 6 pag. 18; 9C_366/2016 dell'11 agosto 2016 consid. 3). Su questo punto il ricorso è di conseguenza irricevibile.

In secondo luogo questo Tribunale costata, come rilevato nei fatti, che l’assicuratore, pendente causa, il 27 febbraio 2026, ha emanato una decisione formale relativa alla richiesta di rimborso di fr. 9'047.40 per le cure prestate al ricorrente dal dr. med. dent. ______ (cfr. consid. R e doc. 2).

La causa riguardante il ricorso perdenegata giustizia va pertanto stralciata dai ruoli(in questo senso, cfr. ordinanza del TF 9C_541/2015 del 12 novembre 2015; STCA 35.2021.6 dell’8 marzo 2021).

Con il ricorso, l’avv. RA1 ha tuttavia postulato l’assegnazione di un’indennità per ripetibili (doc. I, pag. 9).

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il giudice delegato                                        Il segretario di Camera

Ivano Ranzanici, PhD                                   Gianluca Menghetti