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36.2026.4

Assicuratore ha rifiutato il versamento di indennità giornaliere perché riteneva adempiute le condizioni dell'art. 40 LCA. In seguito a perizia giudiziaria riconosciute prestazioni parziali all'assicurato calcolate secondo la LADI perché incapace al lavoro dopo il licenziamento

Ticino ·TCA · 2026-07-13 · Italiano TI
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Sachverhalt

sarebbero stati segnalati.

Egli non poteva avere l’intenzione di indurre in errore l’assicuratore malattie.

Può qui rimanere aperta la questione di sapere se quanto accaduto avrebbe invece potuto essere considerata una frode nei confronti della ________. Infatti, per l’art. D2 CGA della convenuta (“frodi nelle giustificazioni”), la CV1 non è vincolata al contratto di assicurazione se viene fornita una giustificazione fraudolenta in relazione ad un altro contratto di assicurazione presso la CV1.

La ________ non è contemplata.

2.10.3.  Alla luce di quanto sopra, i requisiti oggettivi e soggettivi costitutivi della frode ai sensi dell’art. 40 LCA non sono adempiuti e l’assicuratore non poteva di conseguenza disdire il contratto nei confronti dell’attore.

Va ora esaminato se l’assicurato ha diritto ad indennità giornaliere ed in quale misura.

2.11.  In una sentenza 4A_459/2025 del 9 febbraio 2026, al consid. 4.2.1 il Tribunale federale ha rammentato che“secondo la regola generale dell'art. 8 CC, che vale anche nell'ambito del contratto di assicurazione, l'avente diritto deve provare i fatti che " giustificano la pretesa assicurativa " (cfr. la nota marginale in tedesco dell'art. 39 LCA), segnatamente l'esistenza di un contratto d'assicurazione, l'insorgere di un caso di assicurazione e l'estensione della pretesa. All'assicuratore incombe invece l'onere di provare i fatti che gli permettono di ridurre o rifiutare la prestazione contrattuale o che rendono il contratto d'assicurazione non vincolante nei confronti dell'avente diritto (DTF 148 III 105 consid. 3.3.1). In una lite sulle prestazioni contrattuali l'assicurato e l'assicuratore hanno ciascuno il proprio tema probatorio e devono recare al riguardo la prova principale. Ciò vale anche quando i temi probatori si contrappongono nella stessa causa. In relazione all'avverarsi del caso assicurativo, la giurisprudenza presume che, in particolare nell'assicurazione contro il furto, di regola sussista una difficoltà probatoria, tale da giustificare una riduzione del grado di prova richiesto a quello della verosimiglianza preponderante (art. 40 LCA; DTF 148 III 105 consid. 3.3.1; 130 III 321 consid. 3.1 e 3.3). Nei casi assicurativi come quello in esame, invece, per l'incapacità lavorativa sostenuta non si applica il grado probatorio della verosimiglianza preponderante, ma quello della prova piena (DTF 148 III 105 consid. 3.3.1; sentenze 4A_478/2024 del 4 dicembre 2024 consid. 4.3, con rinvii; 4A_67/2022 dell'11 aprile 2022 consid. 4.2)”.

2.12.  In concreto, chiamato a stabilire l’evoluzione del grado di incapacità lavorativa dovuta a malattia di AT1 dal 20 ottobre 2025, nella perizia del 24 aprile 2026, il dr. med. _________ ha confermato che l’attore è stato inabile al lavoro al 100% dal 20 ottobre 2025 al 7 novembre 2025 e dal 12 novembre 2025 al 6 gennaio 2026 (doc. XXXIV, pag. 29).

Egli è inoltre stato inabile al lavoro al 50% dal 7 gennaio 2026 al 20 marzo 2026 (doc. XXXIV, pag. 29).

Per il periodo successivo l’attore, cui incombe l’onere probatorio (cfr. consid. 2.8) non ha prodotto ulteriori certificati di incapacità lavorativa.

Da parte sua il perito ha accertato che dal 24 aprile 2026 l’interessato è in grado sia di esercitare al 100% attività leggere e confacenti al suo stato di salute secondo le limitazioni ivi descritte che l’attività di responsabile dell’officina secondo le mansioni indicate dal datore di lavoro (doc. XXXIV, pag. 26, 27 e 29 e 30).

In queste condizioni, rammentato che la polizza assicurativa prevede il versamento delle indennità dopo un periodo di attesa di 30 giorni (cfr. doc. A2) e che la convenuta, pur contestando genericamente ed integralmente la petizione in merito al calcolo delle indennità giornaliere presentata dall’attore (cfr. risposta, pag. 11 ad 54-60), non afferma che dopo un ripristino della capacità lavorativa, in caso di ricaduta, il termine ricomincia a decorrere dall’inizio (cfr. petizione pag. 17 n. 57; cfr. anche art. M 1.3 CGA secondo cui in caso di ricaduta il termine di attesa viene a cadere e le indennità già pagate sono computate alla durata delle prestazioni. La ricomparsa di una malattia non è considerata ricaduta se vi è stata una capacità di guadagno ininterrotta per più di 365 giorni), in concreto il periodo indennizzabile è il seguente:

2.13.  Per quanto concerne l’ammontare dell’indennità giornaliera cui ha diritto l’attore, questo Tribunale, accertato che nel caso di specie ci si trova in presenza di un’assicurazione di danno (cfr. art. K1 CGA il cui tenore è citato nel consid. 2.5) e che l’assicurato è stato licenziato prima di diventare inabile al lavoro, evidenzia che la prestazione dovuta corrisponde al massimo a quella che avrebbe potuto conseguire quale disoccupato (cfr. DTF 141 III 241, DTF 147 III 73; STF 4A_417/2023 del 1° ottobre 2024, consid. 6.3 e sentenza cantonale su rinvio della Camera delle assicurazioni sociali, Corte di giustizia del Canton Ginevra, ATAS/392/2025 del 26 maggio 2025; STF 9C_24/2013 del 25 marzo 2013, consid. 7).

La giurisprudenza trae origine dalla DTF 102 V 83, dove l’allora Tribunale federale delle assicurazioni ha stabilito che l’'assicurazione contro le malattie copre di massima, mediante indennità giusta l'art. 12bis cpv. 1 LAMI, anche la perdita di prestazioni assicurative per disoccupazione subita dall'assicurato il cui contratto di lavoro scade durante la malattia.

In quel caso l’assicurato, coniugato, era stato assunto presso una fabbrica di orologi che ha dovuto lasciare durante il periodo di prova perché la sua vista non gli permetteva di lavorare con componenti troppo piccole. Il 27 gennaio 1975 l’interessato ha dimissionato per il 31 dello stesso mese ed il 28 gennaio si è ammalato con conseguente incapacità lavorativa fino al 2 marzo 1975. Il 1° aprile 1975 ha ritrovato un impiego.

Egli aveva annunciato il caso al proprio assicuratore e si era iscritto presso la Cassa cantonale di disoccupazione, che gli ha riconosciuto le prestazioni dal 3 al 31 marzo per un’indennità di fr. 59.90 al giorno.

L’assicuratore malattie gli aveva riconosciuto tre indennità dal 29 al 31 gennaio 1975 di fr. 40 al giorno. Per il periodo dal 1° febbraio al 2 marzo 1975 l’indennità è stata ridotta al minimo previsto dagli statuti, ossia fr. 4 al giorno, poiché, secondo l’assicuratore, anche senza malattia l’assicurato sarebbe rimasto senza lavoro e non avrebbe guadagnato alcunché.

Il Tribunale cantonale ha accolto il ricorso dell’assicurato che chiedeva il versamento di fr. 40 al giorno ed ha rinviato gli atti all’assicuratore affinché decidesse conformemente ai considerandi.

Il Tribunale federale ha respinto il ricorso affermando che:

In una STF 9C_24/2013 del 25 marzo 2013, concernente un caso di una frontaliera, il cui rapporto di lavoro il 30 settembre 2011 era stato sciolto con effetto al 31 ottobre 2011, poi dichiarata (totalmente) inabile al lavoro dal 6 ottobre 2011 a seguito di una malattia (depressione post partum, episodio depressivo F32.2), che si è protratta fino al 30 giugno 2012 e alla quale, non avendo  comprovato l'esistenza di un ulteriore danno dopo il 31 marzo 2012, data alla quale il licenziamento sarebbe diventato effettivo in virtù delle speciali disposizioni a protezione dei lavoratori, dal 1° aprile al 30 giugno 2012 (fine dell'incapacità lavorativa) le indennità di malattia sarebbero state corrisposte in base a quanto l'assicurata avrebbe potuto percepire (50% del salario) in Italia secondo il trattamento speciale previsto per i lavoratori frontalieri italiani in Svizzera caduti in disoccupazione (decisione 5 luglio 2012 e decisione su opposizione 27 luglio 2012), il Tribunale federale ai consid. 6.4 e 6.5 ha affermato:

In una STF 4A_424/2020 del 19 giugno 2021, pubblicata in DTF 147 III 73, il Tribunale federale ha giudicato il caso di un assicurato, licenziato il 12 febbraio 2018 con effetto al 31 agosto 2018, esonerato dalle sue mansioni dal 1° aprile 2018 ed inabile al lavoro dal 27 luglio 2018, che conseguiva un reddito di fr. 219'500 lordi.

Per il calcolo dell’indennità giornaliera per la perdita di guadagno l’assicuratore ha preso in considerazione un danno pari al 70% del guadagno massimo assicurato secondo la LADI, pari a fr. 148'200, per un importo di fr. 103'700 (cfr. consid. A: “[…]Für die Berechnung des Taggeldanspruchs ging sie davon aus, dass die Verhältnisse vor der Erkrankung massgebend seien, also die zuvor erfolgte Kündigung mit Verlust der Stelle. Es gebe keine Hinweise, wonach der Versicherte nach der Beendigung seines Arbeitsverhältnisses bei der C.________ AG einen neuen Arbeitgeber gehabt hätte, wenn er nicht krank geworden wäre. Der Versicherte wäre also auch ohne Erkrankung arbeitslos geworden. Daher sei ihm ein Schaden in der Höhe der Taggelder der Arbeitslosenversicherung entstanden, nämlich 70 % des maximal arbeitslosenversicherungsrechtlich versicherten Jahreslohns von Fr. 148'200.--, ausmachend Fr. 103'740.--.Dem opponierte der Versicherte und machte geltend, die Taggelder seien auf der Basis des bei der C.________ AG versicherten Verdienstes auszurichten”.).

Il Tribunale federale ha confermato la sentenza cantonale che ha tutelato l’agire dell’assicuratore.

Nella sentenza cantonale del 10 marzo 2020 della Camera Civile del Tribunale cantonale di Basilea-Campagna (731 19 147/40) emerge che dopo la scadenza del termine di carenza di 90 giorni l’assicuratore dal 25 ottobre 2018 ha versato“auf der Basis eines maximal versicherten Verdienstes von Fr. 148'200.—Taggelder an den Versicherten aus” (consid. A). L’assicuratore ha informato l’assicurato che dal 1° settembre 2018 “ledliglich noch der arbeitsversicherungserechtliche Maximallohn in der Höhe Fr. 148'200.—versichert sei, weil die Afulösung seine Arbeitsverhältnisses bei B. noch vor Eintritt seiner seither krankheitsbedingten Arbeitsunfähigkeit erfolgt sei () Der Nachweis, ohne Erkrankung eine andere Erwerbstätigkeit ausgeübt zu haben, könne nicht erbracht werden, weshalb an der kürzung des versicherten Verdienst per 1. September 2018 im Umfang von 70% des arbeitslosenversicherungsrechtlich versicherten Jahreslohnes von Fr. 148'200.-- festgehalten werde” (consid. B).

Nella risposta l’assicuratore aveva affermato che “da er (ndr: l’assicurato) ab 1. September 2018 jedoch grundsätzlich Anspruch auf eine ALV-Entschädigung gehabt hätte, wenn er nicht erkrankt wäre, könne er lediglich verlangen, dass er den krankheitsbedingten Erwerbsausfall im Umfang der entgangenen Arbeitslosenentschädigung ersetzt bekomme”.

Al consid. 4.2 i giudici basilesi hanno rilevato che l’assicuratore “hat ihre Taggelder für die strittige Periode ab 25.Oktober 2018 bisher auf der Basis des maximal versicherten ALV-Lohnes von Fr. 148'200.- augerichtet () Da er ab 1. September 2018 grundsätzlich Anspruch auf eine Entschädigung der ALV besessen hätte, wenn er nicht erkrankt wäre, könne er lediglich verlangen, dass ihm der krankheitsbedingte Erwerbsausfall im Umfang der entgangenen Arbeitslosenentschädigung ersetzt bekomme. Sein Taggeld sei deshalb auf 70% des maximal versicherten ALV-Lohnes zu plafonieren ()”.

Il Tribunale cantonale ha confermato quanto stabilito dall’assicuratore, aggiungendo al consid. 5.5 che “zu berücksichtigen ist ein weiterer Aspekt: Der vogliegende Kollektivversicherungssvertrag zwischen der ehemaligen Arbeitgeberin des Klägers und der Beklagten bezweckte dessen Schutz vor den wirtschaftlichen Folgen einer krankheitsbedingten Arbeitsunfähigkeit. Vorliegend war die entsprechende Lohnausfallversicherung als Schadenversicherung ausgestaltet (oben, E. 4.3 a.A.). Mit Blick auf den Grundsatz, wonach stets die versicherte Person die Beweiselast für ihren Erwerbsausfall zu tragen hat (BGE 141 III 241 E. 3.2.2), resultiert demnach, dass für die Bemessung der schadensverursachenden Erwerbseinbusse grundsätzlich die Einkommenssituation ohne Erkrankung mit derjenigen nach Eintritt der Krankheit des Versicherten zu vergleichen ist. Die Beklagte schuldet dem Kläger mit anderen Worten nur dann ein über 70% des versicherten Verdienstes des maximal versicherten ALV-Lohnes von Fr. 148'200.-- hinasugegendes Taggeld, wenn der Versicherte umfangmässig auch die ausgebliebene Lohnhöhe im Zusammenhang mit einer allfälligen Folgebeschäftigung mit überwiegender Warscheinliechkeit zu belegen in der Lage ist”.

In una successiva STF 4A_417/2023 del 1° ottobre 2024 il Tribunale federale, al consid. 6.3, ha affermato:

La Camera delle assicurazioni sociali della Corte di Giustizia del Canton Ginevra, chiamata a calcolare le indennità giornaliere dovute all’assicurato la cui polizza prevedeva un’indennità giornaliera del 90% del salario assicurato (cfr. sentenza cantonale ATAS/494/2023 del 26 giugno 2023, consid. 7), nella successiva sentenza del 26 maggio 2025 (ATAS/392/2025), ha affermato:

2.14.  In concreto, alla luce della giurisprudenza suesposta, le indennità giornaliere dell’attore devono essere calcolate fondandosi sulle indennità contro la disoccupazione alle quali l’assicurato avrebbe avuto diritto se non fosse stato ammalato (STF 4A_417/2023 del 1° ottobre 2024, consid. 6.3 e sentenza della Camera delle assicurazioni sociali della Corte di Giustizia del Canton Ginevra, del 26 maggio 2025, ATAS/392/2025, consid. 3 e seguenti).

Ai sensi dell’art. 9 cpv. 1 LADI (RS 837.0), per la riscossione della prestazione e per il periodo di contribuzione vigono termini quadro biennali, sempre che la legge non disponga altrimenti.

L’art. 9 cpv. 2 LADI prevede che il termine quadro per la riscossione decorre dal primo giorno nel quale sono adempiuti tutti i presupposti per il diritto alla prestazione.

Secondo l’art. 9 cpv. 3 LADI il termine quadro per il periodo di contribuzione decorre due anni prima di tale giorno.

Per l’art. 13 cpv. 1 LADI ha adempiuto il periodo di contribuzione colui che, entro il termine quadro (art. 9 cpv. 3) ha svolto durante almeno 12 mesi un’occupazione soggetta a contribuzione.

Ai sensi dell’art. 21 LADI l’indennità di disoccupazione è pagata come indennità giornaliera. Per una settimana sono pagate cinque indennità giornaliere.

L’art. 22 cpv. 1 LADI prevede che l’indennità giornaliera intera ammonta all’80 per cento del guadagno assicurato. L’assicurato riceve inoltre un supplemento che corrisponde agli assegni familiari ai sensi dell’articolo 3 capoverso 1 della legge del 24 marzo 2006 sugli assegni familiari convertiti in un importo giornaliero cui avrebbe diritto nell’ambito di un rapporto di lavoro.

Questo supplemento è pagato soltanto se:

a. gli assegni familiari non sono versati all’assicurato durante la disoccupazione; e

b. per lo stesso figlio non sussiste alcun diritto di una persona che eserciti un’attività lucrativa.

Secondo l’art. 22 cpv. 2 LADI ricevono un’indennità giornaliera pari al 70 per cento del guadagno assicurato gli assicurati che:

a. non hanno un obbligo di mantenimento nei confronti di figli di età inferiore ai 25 anni;

b. beneficiano di un’indennità giornaliera intera, il cui importo supera i 140 franchi; e

c. non riscuotono una rendita di invalidità corrispondente almeno a un grado di invalidità del 40 per cento.

L’art. 23 cpv. 1 LADI prevede che è considerato guadagno assicurato il salario determinante nel senso della legislazione sull’AVS, normalmente riscosso durante un periodo di calcolo nel corso di uno o più rapporti di lavoro, compresi gli assegni contrattuali periodici che non siano indennità per inconvenienti connessi al lavoro. L’importo massimo del guadagno assicurato (art. 18 LPGA) corrisponde a quello dell’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni. Il guadagno non è considerato assicurato se non raggiunge un limite minimo. Il Consiglio federale stabilisce il periodo di calcolo e il limite minimo.

Per l’art. 37 cpv. 1 OADI (RS 837.02) il guadagno assicurato è calcolato in base al salario medio degli ultimi sei mesi di contribuzione (art. 11) che precedono il termine quadro per la riscossione della prestazione.

Ai sensi dell’art. 37 cpv. 2 OADI il guadagno assicurato è calcolato in base al salario medio degli ultimi 12 mesi di contribuzione che precedono il termine quadro per la riscossione della prestazione se tale salario è più elevato del salario medio di cui al capoverso 1.

L’importo massimo del guadagno assicurato ai sensi dell’art. 18 LPGA corrisponde a quello dell’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni (art. 23 cpv. 1, seconda frase LADI), che ammonta a fr. 148'200 all’anno (art. 22 cpv. 1 OAINF).

2.15.  In concreto dalle tavole processuali emerge che l’attore, nato nel 1966, separato, con due figli nati nel 2004 (apprendista) e nel 2006 (università di _________, da settembre gli corrisponde fr. 800 al mese [doc. 21-21]) in formazione (cfr. doc. A 21-20), di cui il primo abita presso di lui ed il secondo presso la madre (doc. 21-5), dal 1984 al 1986 ha lavorato come apprendista poi come operaio presso il _________, in seguito dal 1996 al 2019 ha aperto un’attività in proprio. A decorrere dal 2019 fino al 2024 ha cambiato attività diventando autista di _________ per ________, guidando tratti in città rispettivamente da ________ a ________ e viceversa senza percorsi nelle valli (cfr. perizia [doc. XXXIV] pag. 17 [“Nel 2024 i dolori sono peggiorati {…} il trattamento consisteva in analgesia e riposo, probabilmente anche fisioterapia, dolori cervicali e lombari che sono persistiti circa 1-2 mesi, a quel momento ricorda che era autista per________{…}” e 19 [“A decorrere dal 2019 fino al 2024 {…} autista di________per________{…}”).

Dal 1° marzo 2025 al 31 ottobre 2025 ha lavorato presso il ________per un salario mensile di fr. 5'855 lordi oltre alla tredicesima di fr. 487.90 (cfr. doc. A22).

Dopo uno stage di 3 settimane, a partire dall’inizio aprile 2026, dal 22 aprile 2026 è stato assunto dal _________ cfr. al 50% come capo officina (perizia [doc. XXXIV] pag. 19).

Considerato pertanto che l’attore ha svolto per almeno 12 mesi un’attività soggetta a contribuzione negli ultimi due anni prima di avere diritto alle prestazioni (dal 2019 fino al 2024 autista per ________ e dal 1° marzo 2025 al 31 ottobre 2025 capoofficina) e che ha un obbligo di mantenimento, il diritto all’indennità giornaliera è pari all’80% del guadagno assicurato (cfr. art. 22 cpv. 1 LADI), che, conformemente all’art. 37 cpv. 1 OADI ammonta a fr. 5'855 al mese (cfr. doc. A22) oltre alla tredicesima di fr. 487.90 (cfr. doc. A1). L’assicurato non sostiene infatti che il salario conseguito negli ultimi 12 mesi è più elevato (cfr. art. 37 cpv. 2 OADI).

Come rammentato anche nella sentenza ATAS/392/2025 del 26 maggio 2025 della Camera delle assicurazioni sociali del Canton Ginevra, l’indennità giornaliera di disoccupazione ammonta all’80% del guadagno assicurato mensile diviso per 21.7 (cfr. art. 40a OADI secondo il quale il guadagno giornaliero è determinato dividendo il guadagno mensile per 21.7).

Tuttavia, contrariamente alle indennità di disoccupazione le indennità giornaliere per malattia sono dovute per ogni giorno civile (cfr. informazione per i clienti, punto 2 e art. M2.1 CGA; sentenza ATAS/392/2025 del 26 maggio 2025 della Camera delle assicurazioni sociali del Canton Ginevra).

Di conseguenza, nel caso di specie, la prestazione ammonta a fr. 166.80 al giorno (5’855 x 13 : 100 X 80 : 365; cfr. anche sentenza ATAS/392/2025 del 26 maggio 2025 della Camera delle assicurazioni sociali del Canton Ginevra, consid. 4.3).

Rammentato che di principio il Tribunale non può attribuire più di quanto richiesto (cfr. art. 58 cpv. 1 CPC), la domanda dell’attore di condannare l’assicuratore al versamento di fr. 6'171.60, per il periodo dal 1° dicembre 2025 (e dunque non dal 23 novembre 2025 visto l’importo complessivo domandato) al 6 gennaio 2026 (166.80 X 37 giorni; cfr. punto 58, pag. 17 della petizione e punto 1.2, pag. 19 della petizione [richiesta di giudizio]), va accolta.

Per il periodo dal 7 gennaio 2026 al 20 marzo 2026, quando l’assicurato è stato incapace al lavoro al 50%, la convenuta va condannata al pagamento di fr. 6'088.20 ([25 + 28 + 20 = 73] X 83.40 (ossia 166.80 : 2 [art. M 1.2 CGA]).

In una successiva sentenza 8C_385/2020 del 4 novembre 2020, al consid. 5.1 il Tribunale federale ha così riassunto la giurisprudenza:

Nella sentenza 4A_228/2019 del 2 settembre 2019, il TF ha affermato:

Va qui rammentato che conformemente alla costante giurisprudenza, il giudice può rinunciare ad assumere una prova se egli ha formato il proprio convincimento sulla base di altri elementi di fatto all’incarto e se egli possa ritenere senza arbitrio che la nuova prova non muterebbe il suo personale convincimento (apprezzamento anticipato delle prove; DTF 142 III 360, consid. 4.1.1; cfr. sentenza 4A_106/2025 del 4 agosto 2025, consid. 3 e 5.4; sentenza 4A_172/2022 del 31 agosto 2022, consid. 2.4; sentenza 4A_491/2020 dell’11 aprile 2022, consid. 7.2; sentenza 4A_587/2015 del 15 febbraio 2017, consid. 3.1; sentenza 5A_34/2013 del 9 settembre 2013, consid. 2.3 con riferimento alla sentenza 4A_228/2012 del 28 agosto 2012, consid. 2.3 non pubblicato in DTF 138 III 625; cfr. anche sentenza 4A_675/2016 del 15 dicembre 2016, consid. 2; sentenza 4A_391/2016 dell’8 novembre 2016, consid. 3.1-3.3; sentenza 5A_404/2014 del 29 luglio 2015, consid. 2.3.2; sentenza 4A_175/2015 del 4 maggio 2015).

2.18.  Non vanno prelevate spese processuali (art. 114 lett. e CPC).

In concreto, secondo quanto chiesto in petizione, il valore di causa è costituito dall’importo di fr. 6'171.60 oltre ai fr. 83.40 dal 7 gennaio 2026 “fino a pieno recupero della capacità lavorativa dell’attore e nei limiti della durata delle prestazioni di 730 giorni sull’arco di 900 giorni ()”. Nelle arringhe finali l’attore ha confermato la richiesta di condanna dell’assicurato “a far tempo dallo scadere del periodo di attesa e fino al pieno recupero della capacità lavorativa” senza quantificarlo oltre.

Considerato che secondo l’attore, oltre ai trenta giorni di periodo di attesa, fino al 6 gennaio sono trascorsi ulteriori 37 giorni, (ossia complessivamente 67), l’indennizzo al 50% poteva teoricamente scadere dopo ulteriori 663 giorni (730 – 67), per un eventuale importo complessivo a suo favore di fr. 55'294.20 (83.40 x 663).

Il valore di causa ammonta pertanto a fr. 61'465.80 (55'294.20 + 6'171.60).

All’assicurato, parzialmente vincente in causa e rappresentato da un avvocato, vanno assegnate le ripetibili, calcolate conformemente a quanto previsto dall’art. 11 del Regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d’ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili del 19 dicembre 2007 (RL 178.310), secondo cui per le cause aventi un valore determinato o determinabile oltre i fr. 50'000.-- sino a fr. 100'000.-- le ripetibili sono stabilite mediante l’applicazione di una percentuale variabile tra l’8% ed il 15%.

Egli avrebbe diritto a fr. 4'917 di ripetibili (8% di fr. 61'465.80).

Tuttavia, l’assicurato è vincente in causa nella misura di circa il 20% (12'259.80su61'465.80), la convenuta per il restante 80%.

L’assicuratore dovrebbe versare all’attore un importo arrotondato di fr. 983 (20% di fr. 4'917).

Anche alla convenuta, essendo parzialmente vincente in causa per l’80% e rappresentata da un avvocato esterno, vanno riconosciute le ripetibili (STF 4A_473/2022 del 19 gennaio 2023, consid. 4.4 e contrario con riferimenti; cfr. sentenza 4A_194/2010 del 17 novembre 2010, consid. 2.2.1 non pubblicato in DTF 137 III 47 e sentenza 4A_535/2015 del 1° giugno 2016, consid. 6.4; cfr. anche STCA 36.2025.28 del 23 luglio 2025, STCA 36.2022.19 del 2 giugno 2022; STCA 36.2020.56 del 25 gennaio 2021; STCA 36.2020.24 del 17 agosto 2020; STCA 36.2019.89 del 13 novembre 2019; STCA 36.2017.109 del 5 marzo 2018; STCA 36.2017.68 del 23 aprile 2018; cfr. art. 95 cpv. 1 lett. b CPC; cfr. ancheViktor Rüegg/Michael Rüegg, Basler Kommentar, ZPO, Basilea 2017, 3a edizione, n. 18 ad art. 95 CPC, pag. 645 e n. 1 ad art. 114 CPC, pag. 701).

Il rappresentante di CV1 ha chiesto, senza però produrre il resoconto dettagliato citato nelle arringhe finali, il versamento di fr. 6'764.20 a titolo di ripetibili. Tuttavia, come visto, per il calcolo delle ripetibili occorre applicare il Regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d’ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili del 19 dicembre 2007.

L’assicuratore avrebbe pertanto diritto ad un importo arrotondato di fr. 3'933 (80% di fr. 4'917).

Ne segue, in parziale compensazione delle ripetibili, che l’attore verserà fr. 2'950 alla convenuta (3'933 – 983).

2.19.  Per quanto concerne l’ammissibilità di un ricorso al TF in funzione del valore litigioso della causa, con sentenza 4A_83/2013 del 20 giugno 2013 (cfr. anche STF 4A_273/2021 del 17 aprile 2023, consid. 1), l’Alta Corte ha affermato che:

"() Esso è ammissibile a prescindere dal valore litigioso (di soli fr. 1'120.--) poiché, come afferma correttamente la ricorrente, nel Cantone Ticino le controversie tra assicurati e assicuratori concernenti le assicurazioni complementari all’assicurazione contro le malattie sono di competenza del Tribunale cantonale delle assicurazioni in prima e unica istanza (art. 74 cpv. 1 lett. b LTF; art. 7 CPC; art. 75 della legge ticinese di applicazione della LAMal del 26 giugno 1997 [RL/TI 6.4.6.1]; DTF 138 III 799 consid. 1.1).”

Secondo l'art. 49 cpv. 2 LSA, i tribunali svizzeri devono trasmettere gratuitamente all'autorità di sorveglianza una copia di tutte le sentenze concernenti disposizioni del diritto in materia di contratto d'assicurazione per la pubblicazione periodica (art. 49 cpv. 1 LSA). S'impone perciò di notificare all'autorità di sorveglianza, una volta cresciuta in giudicato, anche la presente sentenza in forma elettronica e senza il nominativo dell’attore.

Erwägungen (1 Absätze)

E. 50 % dal 07.01.2026.

Il 20.3.2026 lo specialista in reumatologia dr. med. ________ ha affermato di aver visitato l’attore, ponendo le diagnosi di poliartrite reumatoide sieronegativa: poliartriti periferiche a mano dx, polso destro; ginocchia sx > dx, poliartralgie infiammatorie periferiche. Ha precisato che l'evoluzione clinica era stata contraddistinta da un problema lombare in un paziente che riferiva di avere avuto un'ernia lombare per la quale aveva assunto molti AINS con risoluzione di tutti i dolori e fastidi infiammatori, tuttavia, da fine ottobre 2025, interrompendo gli AINS, il paziente riferiva la comparsa delle poliartralgie infiammatorie con tumefazioni alle mani, resistenti alla terapia con Etanercept. L'iniezione del 23.2.2026 era risultata nuovamente efficace e a quel momento stava bene. Risultava in inabilità lavorativa al 50 % e avrebbe ripreso a lavorare come capo officina dal 01.04.2026.

Nella perizia del 24 aprile 2026 il dr. med. ________, specialista FMH in reumatologia, nell’anamnesi secondo la “presentazione del periziando”, ha indicato:

Circa la valutazione della capacità lavorativa, il perito ha affermato:

Chiamato a precisare, dal lato reumatologico, qual è l’evoluzione del grado di incapacità lavorativa dovuta a malattia di AT1 nella sua attività di responsabile dell'officina della ________dal 20 ottobre 2025, il perito, dr. med. _________, ha affermato che sono “stati certificati i periodi d'inabilità lavorativa seguenti dovuti alle problematiche muscolo-scheletriche: nell'ottobre 2025 dal 20.10.2025 al 24.10.2025 al 100 % da parte dello specialista in medicina interna generale Dr. ________, dal 25.10.2025 al 31.10.2025 al 100 %, certificato retroattivo annullante gli attestati precedenti, da parte del Dr. ________, specialista in medicina interna, nel mese di novembre 2025 un'inabilità lavorativa al 100 % dal 1.11 al 7.11.2025 attestata dalla Dr.ssa ________, dal 12.11.2025 al 23.11.2025 al 100 % attestata dall'ospedale regionale di ________; a fine novembre-dicembre 2025 è stata certificata un'inabilità lavorativa del 100 % dal 24.11.2025 al 7.12.2025 da parte del medico curante Dr. ________, successivamente dall'8.12.2025 al 6.1.2026 sempre al 100 %; da gennaio a marzo 2026 è stata attestata un'inabilità lavorativa del 50 % dal 7.1 al 6.2.2026 da parte del medico curante Dr. ________, del 50 % dal 7.2.2026 al 7.3.2026 certificata dal Dr. ________, dall'8.3.2026 al 20.3.2026 al 50 % certificata dal Dr. ________; i periodi d'inabilità lavorativa circoscritti, contenuti agli atti, attestati dai medici curanti, per le patologie di stretta competenza reumatologica, possono essere confermati dal sottoscritto” (pag. 29 perizia).

Inoltre, richiesto di stabilire se l’attività svolta nei giorni 1° e 2 novembre 2025 da AT1, registrata dalla videosorveglianza della ________e contenuta nella chiavetta USB di cui al doc. A18 prodotto dall'attore, è compatibile con la patologia (radicolopatia lombare destra da ernia discale L5-S1 - ICD-10 M54.16; ernia discale L5-S1 con sequestro ICD-10 M51.26 - anterolistesi L5 su SI su lisi istmica ICD-10 M43.16) e con le restrizioni (impossibilità di portare carichi, impossibilità a mantenere la stazione eretta per periodi prolungati) attestate dal medico curante, dr. med. ________, e comunicate all'assicuratore con il rapporto medico del 2 dicembre 2025 di cui al doc. A12, il perito, dr. med. _________, ha affermato che l'attività “svolta nei giorni 1 e 2.11.2025 non è compatibile con le restrizioni (limiti funzionali e di carico) ritenuti in sede peritale che ricalcano anche in parte i limiti indicati dal medico di famiglia, poi comunicati all'assicuratore con rapporto medico del 2.12.2025” (pag. 30 perizia).

Dal 1° gennaio 2025 è entrata in vigore una modifica dell’art. 177 CPC, secondo il quale sono documenti gli atti idonei a provare fatti giuridicamente rilevanti, come scritti, disegni, piani, fotografie, film, registrazioni sonore, archivi elettronici e simili,nonché le perizie private delle parti.

Nel Messaggio concernente la modifica del Codice di diritto processuale civile svizzero (Migliorare la praticabilità e l’applicazione del diritto), pubblicato in FF 2020, pag. 2407 e seguenti, in particolare pag. 2459 – 2460, figura (sul tema cfr. anche: Laura Kunz/ Pia Meier: Das Arbeits(un)fähigkeitszeugnis, in: Jusletter 13 novembre 2023, pag. 32):

La modifica si applica a tutte le procedure pendenti al 1° gennaio 2025 (art. 407f CPC; cfr. Raphael Kathriner, Aktuelle Fragen zur arbeitsplatzbezogenen Arbeitsunfähigkeit in: plädoyer 6/2024, pag. 42 e seguenti, in particolare pag. 46).

Secondo la dottrina con la modifica di legge una differenziazione tra perizie private in senso stretto e altri referti medici sarebbe difficilmente attuabile. La nuova regola del CPC deve essere compresa nel senso che anche certificati medici non motivati devono essere ritenuti quali prove. Il loro valore probatorio può tuttavia variare notevolmente e va preso in conto nell’ambito dell’apprezzamento delle prove. La dottrina ritiene inoltre che le linee guida per la valutazione delle prove valide per le assicurazioni sociali potranno essere riprese nell’ambito del diritto civile (Raphael Kathriner, op. cit, pag. 46).

In una STF 4A_42/2026 del 22 aprile 2026 destinata a pubblicazione il Tribunale federale, a proposito del nuovo art. 177 CPC, ha stabilito che tutti i certificati medici sono documenti ai sensi dell’art. 168 cpv. 1 let. b CPC, affermando:

2.9.  Per quanto concerne la perizia, l’art. 183 cpv. 1 CPC prevede cheil giudice può, ad istanza di parte o d’ufficio, chiedere una o più perizie. Sente dapprima le parti.

Ai periti si applicano i motivi di ricusazione previsti per chi opera in seno a un’autorità giudiziaria (art. 183 cpv. 2 CPC).

Qualora faccia capo a conoscenze specialistiche interne al tribunale, il giudice deve preventivamente informarne le parti e dar loro la possibilità di esprimersi (art. 183 cpv. 3 CPC).

Secondo l’art. 184 cpv. 1 CPC, il perito è tenuto alla verità e deve presentare tempestivamente la propria perizia.

Ai sensi dell’art. 185 cpv. 1 CPC il giudice dà al perito le istruzioni necessarie e gli illustra, per scritto o nel corso dell’udienza, i quesiti sottopostigli.

Dà modo alle parti di esprimersi sui quesiti sottoposti al perito e di proporre modifiche od aggiunte (art. 185 cpv. 2 CPC).

Mette a disposizione del perito gli atti necessari e gli assegna un termine per la presentazione della perizia (art. 185 cpv. 3 CPC).

Per l’art. 186 cpv. 4 CPC il giudice dà modo alle parti di chiedere la delucidazione o un completamento della perizia.

In caso di perizia giudiziaria, ilgiudice

- di regola - non si scosta, senza motivi imperativi dalle conclusioni del perito medico, il cui ruolo consiste, appunto, nella messa a disposizione della giustizia della propria scienza medica per fornire un'interpretazione scientifica dei fatti considerati (DTF 125 V 352 consid. 3b/aa e riferimenti ivi menzionati).

Il giudice può disattendere le conclusioni del perito giudiziario se quest’ultimo non risponde alle domande che gli vengono poste, non giustifica le sue conclusioni, nel caso in cui il rapporto peritale contenesse delle contraddizioni, se la perizia presenta dei difetti così evidenti da poter essere riconosciuti anche senza una conoscenza speciale oppure sulla base di una controperizia richiesta dal medesimo tribunale, che porti a un diverso risultato (cfr. DTF 141 IV 369, consid. 6.1, sentenza 8C_104/2007 del 28 marzo 2008).

Il giudice può scostarsene anche nel caso in cui, fondan­dosi sulla diversa opinione di altri esperti, ritiene di avere sufficienti motivi per mettere in dubbio l'esattezza della perizia giudiziaria.

2.10.  In concreto, la convenuta sostiene che l’attore ha commesso una frode, affermando in particolare che “per quanto attiene alla sua incapacità lavorativa e le sue limitazioni fisiche consideriamo che” AT1 “non poteva ignorare la falsità delle informazioni forniteci” (doc. A14).

Questo Tribunale, per i motivi che seguono, deve concludere che nella presente fattispecie non sono adempiute le condizioni oggettive e soggettive di una frode ai sensi dell’art. 40 LCA.

2.10.1.  Per quanto concerne l’aspetto oggettivo, dalle tavole processuali emerge che AT1, per il tramite del proprio datore di lavoro, con la notifica di malattia del 18 novembre 2025 (doc. A8), ha, sin dall’inizio, trasmesso a CV1 tutti gli attestati di incapacità lavorativa emessi dal curante, dr. med. ________ e dalla dr.ssa med. ________ e, sempre per il tramite del datore di lavoro, la convenuta è stata messa a conoscenza della circostanza che l’attore in data 1 e 2 novembre 2025 ha svolto, presso la ________, un’attività che avrebbe potuto essere in contrasto con le attestazioni rilasciate dai medici.

Nello scritto del 15 dicembre 2025 (doc. A14), la convenuta afferma infatti che “mediante notifica dell’avviso di malattia del 18 novembre 2025”, “la ________ha comunicato al nostro servizio sinistri di ________ la sua inabilità lavorativa al 100% a partire dal 20 ottobre 2025, allegando dei certificati medici attestante l’incapacità lavorativa completa fino al 7 novembre 2025”, ossia: inabilità dal 20.10.2025 al 24.10.2025, datato 21.10.2025, Dott. ________; inabilità dal 25.10.2025 al 02.11.2025, datato 24.10.2025, Dott. ________; inabilità dal 01.11.2025 al 07.11.2025, datato 28.10.2025 Dott.ssa ________ e inabilità dal 25.10.2025 al 31.10.2025, datato 4.11.2025, Dott. ________, “Annulla e sostituisce il precedente”, precisando che “il suo medico curante ha rettificato la sua inabilità lavorativa il 04.11.2025 retroattivamente e limitandola al 31.10.2025.” CV1 ha poi aggiunto che sempre “nel corso del mese di novembre” ha ricevuto la segnalazione da parte del ________che “lei avrebbe trascorso la giornata intera del 01.11.2025 e mezza giornata il 02.11.2025 presso l’officina del garage dove avrebbe svolto molteplici attività in netto contrasto con la patologia da lei annunciata. Tale situazione le è stata contestata ufficialmente dal ________con lettera raccomandata del 03.11.2025. In seguito a questi eventi, abbiamo approfondito la questione e abbiamo potuto visionare più registrazioni della videosorveglianza interna (installazione a lei nota) che effettivamente mostra che lei ha svolto attività fisiche pesanti e mantenuto per lunghi periodi la posizione eretta. Questa evidenza non è compatibile con la patologia riscontrata dal Dott. ________”.

La notifica di malattia del 18 novembre 2025 è avvenuta per il tramite del datore di lavoro, il quale ha trasmesso sia la documentazione medica contrastante prodotta dall’assicurato, sia lo scritto del 3 novembre 2025 e poi i filmati del 1° e 2 novembre

2025. All’assicuratore non è stato nascosto quanto accaduto durante il citato week end, né sono stati celati i certificati medici, apparentemente contraddittori, emessi dal dr. med. ________ e dalla dr.ssa med. ________.

L’assicuratore è stato avvisato sin da subito che l’attore aveva svolto un’attività nel primo week end di novembre 2025 e che quanto effettuato nel corso di questi due giorni avrebbe potuto essere un impedimento al versamento delle prestazioni.

A differenza dei casi esposti da questo Tribunale al consid. 2.6., dove la condizione oggettiva dell’art 40 LCA è stata ritenuta adempiuta poiché la persona assicurata non aveva avvisato l’assicuratore circa l’attività che aveva svolto in un periodo in cui era ritenuta incapace al lavoro, nel caso di specie l’attore ha eseguito un’attività quando la notifica di malattia alla convenuta non era ancora stata inoltrata e l’assicuratore è stato subito reso edotto di queste circostanze.

CV1, nello scritto del 15 dicembre 2025, afferma poi che le attività fisiche pesanti e la posizione eretta mantenuta per lunghi periodi, così come emerso dalle videoregistrazioni messe a disposizione dal datore di lavoro non sono compatibili “con la patologia riscontrata dal Dott. ________. Precisiamo che nel documento “Primo rapporto medico, compilato il 02.12.2025 dal suo medico curante, egli ha indicato quali restrizioni “Impossibilità a portare carichi, impossibilità a mantenere la stazione eretta per periodi prolungati”. Gli elementi raccolti sono in piena contraddizione con gli atti medici in nostro possesso e con le limitazioni che lei avrebbe dovuto rispettare”. Il curante ha inoltre attestato, in quell’occasione ed il 15 dicembre 2025 un’incapacità lavorativa totale dal 20 ottobre 2025 fino al 6 gennaio 2026.

Tuttavia, in presenza di tali attestazioni e del filmato con l’attività svolta dall’attore nel primo week end di novembre, ossia fatti, va nuovamente sottolineato, che l’attore non ha nascosto ma che sono stato dichiarati, per il tramite del datore di lavoro, sarebbe semmai spettato all’assicuratore effettuare i necessari accertamenti per stabilire la presenza o meno di un’effettiva incapacità lavorativa e segnatamente la compatibilità o meno dell’attività svolta dall’attore con quanto ripreso dalla videosorveglianza (STF 4A_273/2018 dell’11 giugno 2019, consid. 3.2.3.2. e 3.2.3.3).

In una STF 4A_273/2018 dell’11 giugno 2019, il Tribunale federale, nell’’ambito di una richiesta di indennità giornaliere rette dal diritto privato ha rammentato che nell’ambito del diritto delle assicurazioni sociali la giurisprudenza ha stabilito il principio secondo cui un rapporto di sorveglianza non costituisce, da solo, il fondamento per costatare i fatti relativi allo stato di salute o alla capacità di lavoro della persona assicurata. Può semmai fornire dei punti di partenza o portare a determinate ipotesi. Solo la valutazione da parte di un medico del materiale della sorveglianza può apportare le dovute conoscenze sui fatti pertinenti (STF 4A_273/2018 dell’11 giugno 2019 consid. 3.2.3.2, con riferimenti, in particolare alla DTF 137 I 327, consid. 7.1). L’esigenza di un apprezzamento medico sul risultato dell’osservazione permette di evitare una valutazione superficiale e sbrigativa della documentazione fornita dal detective privato. Nella DTF 137 I 327 il Tribunale federale ha sottolineato che il materiale della sorveglianza non costituisce di principio una base sufficiente per cessare il versamento delle prestazioni; occorre anche una valutazione medica dello stato di salute ed un apprezzamento della capacità di lavoro (STF 4A_273/2018 dell’11 giugno 2019, consid. 3.2.3.2.).

In concreto, l’assicuratore non ha effettuato alcun esame medico specifico sull’attore e non ha stabilito se quanto emergeva dalla videosorveglianza del garage fosse compatibile o meno con l’incapacità lavorativa attestata dalla dr.ssa med. ________ e dal dr. med. ________ e con le limitazioni poste da quest’ultimo.

A supplire a tale accertamento lacunoso è dovuto intervenire questo Tribunale, affidando l’allestimento di una perizia al dr. med. _________, FMH reumatologia, di cui si dirà qui di seguito.

In concreto, in ogni caso, nella misura in cui l’attore, per il tramite del proprio datore di lavoro, sin da subito, e non solo in un secondo tempo, ha prodotto tutti i certificati medici emessi dal curante, dr. med. ________, e dalla dr.ssa med. ________, nonché lo scritto del 3 novembre 2025 e poi i filmati dell’attività svolta il 1° ed il 2 novembre 2025, la condizione oggettiva della frode non è adempiuta.

La circostanza che il 2 dicembre 2025 ed il 15 dicembre 2025 il dr. med. ________, abbia nuovamente attestato un’inabilità lavorativa completa e continua sin dal 20 ottobre 2025 non modifica questa valutazione, sia perché l’assicuratore era in possesso già di tutti i documenti e filmati, sia perché dalla perizia è emerso che la questione medica non era di evidente risoluzione e che anche l’1 ed il 2 novembre 2025 l’assicurato era incapace al lavoro.

Il dr. med. ________, chiamato ad illustrare “l’evoluzione delgrado di incapacità lavorativa dovuta a malattia di AT1 nella sua attività di responsabile dell'officina della ________dal 20 ottobre 2025”, dopo aver elencato i certificati di inabilità lavorativa prodotti dalle parti, ha affermato che “i periodi d'inabilità lavorativa circoscritti, contenuti agli atti, attestati dai medici curanti, per le patologie di stretta competenza reumatologica,possono essere confermati dal sottoscritto”(doc. XXXIV, pag. 29, sottolineatura del redattore).

A questo proposito il perito ha citato ”i periodi d'inabilità lavorativa seguenti dovuti alle problematiche muscolo-scheletriche: nell'ottobre 2025 dal 20.10.2025 al 24.10.2025 al 100 % da parte dello specialista in medicina interna generale Dr. ________, dal 25.10.2025 al 31.10.2025 al 100 %, certificato retroattivo annullante gli attestati precedenti, da parte del Dr. ________, specialista in medicina interna, nel mese di novembre 2025 un'inabilità lavorativa al 100 % dal 1.11 al 7.11.2025 attestata dalla Dr.ssa ________, dal 12.11.2025 al 23.11.2025 al 100 % attestata dall'ospedale regionale di ________; a fine novembre-dicembre 2025 è stata certificata un'inabilità lavorativa del 100 % dal 24.11.2025 al 7.12.2025 da parte del medico curante Dr. ________, successivamente dall'8.12.2025 al 6.1.2026 sempre al 100 %; da gennaio a marzo 2026 è stata attestata un'inabilità lavorativa del 50 % dal 7.1 al 6.2.2026 da parte del medico curante Dr. ________, del 50 % dal 7.2.2026 al 7.3.2026 certificata dal Dr. ________, dall'8.3.2026 al 20.3.2026 al 50 % certificata dal Dr. ________”.

Lo specialista ha pertanto stabilito che anche il 1° e 2 novembre 2025 l’attore era incapace al lavoro.

Certo, egli ha poi affermato che “l'attività svolta nei giorni 1 e 2.11.2025 non è compatibile con le restrizioni (limiti funzionali e di carico) ritenuti in sede peritale che ricalcano anche in parte i limiti indicati dal medico di famiglia, poi comunicati all'assicuratore con rapporto medico del 2.12.2025”.

Ciò significa tuttavia, da una parte che le limitazioni poste dal medico curante, dr. med. ________ il 2 dicembre 2025, sono state confermate dal perito, dr. med. _________ e non possono di conseguenza essere ritenute false o inesatte.

D’altra parte, la circostanza che l’attore abbia svolto delle attività, per un periodo di tempo limitato, non compatibili con il suo stato di salute, non vuol dire che egli fosse abile al lavoro, ma che ha profuso degli sforzi superiori a quelli che sarebbero stati nelle sue facoltà.

Egli ha sforzato il suo corpo effettuando movimenti inadatti al suo stato valetudinario.

Le mansioni svolte il 1° e 2 novembre 2025, come evidenzia il perito, “sia per le posizioni di lavoro, sia per i carichi sollevati e trasportati, anche ad un ritmo ridotto, possono causare una riesacerbazione della sintomatologia algica, portando così a periodi d’inabilità lavorativa ripetitivi e protratti nel tempo, di conseguenza un’attività così configurata, potenzialmente peggiorante lo stato di salute, è controindicata” (perizia, doc, XXXIV, pag. 27).

Ciò a confermare da una parte che le limitazioni indicare dal dr. med. ________ il 2 dicembre 2025 erano corrette e che l’interessato il 1° e 2 novembre 2025 era inabile al lavoro.

Quanto alla circostanza, non tematizzata dalle parti, le quali non hanno comunque chiesto alcuna delucidazione né complemento peritale, secondo cui la descrizione delle mansioni da parte del datore di lavoro e dell’assicurato divergono, va evidenziato che essa non modifica l’esito della procedura.

Da una parte il perito ha comunque confermato la completa incapacità lavorativa di responsabile di officina dell’attore nel periodo litigioso (domande 2 e 4 della perizia), indicando che l’interessato, se si prendessero in considerazione le mansioni descritte dal datore di lavoro, sarebbe abile al lavoro dal 24 aprile 2026, ossia comunque da un periodo successivo a quello in esame (pag. 27 della perizia). D’altra parte, l’assicuratore sostiene che l’attore ha commesso una frode poiché “per quanto attiene alla sua incapacità lavorativa e le sue limitazioni fisiche consideriamo che” AT1 “non poteva ignorare la falsità delle informazioni forniteci” (doc. A14). Ciò, come visto, è stato smentito dal perito.

Alla luce di tutto quanto sopra esposto, le condizioni oggettive della frode non sono adempiute.

2.10.2.  A maggior ragione, non può essere assolto il requisito soggettivo dell’art. 40 LCA. Considerato che l’attore era consapevole che il garage aveva delle telecamere, avendovi anche lavorato quale responsabile dell’officina, e che comunque già con lettera del 3 novembre 2025 era stato messo al corrente dal datore che era stato filmato mentre svolgeva determinate attività nel week end del 1° e 2 novembre 2025 e che questa fattispecie era stata segnalata alla ________, sapeva anche che nella notifica all’assicuratore malattia questi fatti sarebbero stati segnalati.

Egli non poteva avere l’intenzione di indurre in errore l’assicuratore malattie.

Può qui rimanere aperta la questione di sapere se quanto accaduto avrebbe invece potuto essere considerata una frode nei confronti della ________. Infatti, per l’art. D2 CGA della convenuta (“frodi nelle giustificazioni”), la CV1 non è vincolata al contratto di assicurazione se viene fornita una giustificazione fraudolenta in relazione ad un altro contratto di assicurazione presso la CV1.

La ________ non è contemplata.

2.10.3.  Alla luce di quanto sopra, i requisiti oggettivi e soggettivi costitutivi della frode ai sensi dell’art. 40 LCA non sono adempiuti e l’assicuratore non poteva di conseguenza disdire il contratto nei confronti dell’attore.

Va ora esaminato se l’assicurato ha diritto ad indennità giornaliere ed in quale misura.

2.11.  In una sentenza 4A_459/2025 del 9 febbraio 2026, al consid. 4.2.1 il Tribunale federale ha rammentato che“secondo la regola generale dell'art. 8 CC, che vale anche nell'ambito del contratto di assicurazione, l'avente diritto deve provare i fatti che " giustificano la pretesa assicurativa " (cfr. la nota marginale in tedesco dell'art. 39 LCA), segnatamente l'esistenza di un contratto d'assicurazione, l'insorgere di un caso di assicurazione e l'estensione della pretesa. All'assicuratore incombe invece l'onere di provare i fatti che gli permettono di ridurre o rifiutare la prestazione contrattuale o che rendono il contratto d'assicurazione non vincolante nei confronti dell'avente diritto (DTF 148 III 105 consid. 3.3.1). In una lite sulle prestazioni contrattuali l'assicurato e l'assicuratore hanno ciascuno il proprio tema probatorio e devono recare al riguardo la prova principale. Ciò vale anche quando i temi probatori si contrappongono nella stessa causa. In relazione all'avverarsi del caso assicurativo, la giurisprudenza presume che, in particolare nell'assicurazione contro il furto, di regola sussista una difficoltà probatoria, tale da giustificare una riduzione del grado di prova richiesto a quello della verosimiglianza preponderante (art. 40 LCA; DTF 148 III 105 consid. 3.3.1; 130 III 321 consid. 3.1 e 3.3). Nei casi assicurativi come quello in esame, invece, per l'incapacità lavorativa sostenuta non si applica il grado probatorio della verosimiglianza preponderante, ma quello della prova piena (DTF 148 III 105 consid. 3.3.1; sentenze 4A_478/2024 del 4 dicembre 2024 consid. 4.3, con rinvii; 4A_67/2022 dell'11 aprile 2022 consid. 4.2)”.

2.12.  In concreto, chiamato a stabilire l’evoluzione del grado di incapacità lavorativa dovuta a malattia di AT1 dal 20 ottobre 2025, nella perizia del 24 aprile 2026, il dr. med. _________ ha confermato che l’attore è stato inabile al lavoro al 100% dal 20 ottobre 2025 al 7 novembre 2025 e dal 12 novembre 2025 al 6 gennaio 2026 (doc. XXXIV, pag. 29).

Egli è inoltre stato inabile al lavoro al 50% dal 7 gennaio 2026 al 20 marzo 2026 (doc. XXXIV, pag. 29).

Per il periodo successivo l’attore, cui incombe l’onere probatorio (cfr. consid. 2.8) non ha prodotto ulteriori certificati di incapacità lavorativa.

Da parte sua il perito ha accertato che dal 24 aprile 2026 l’interessato è in grado sia di esercitare al 100% attività leggere e confacenti al suo stato di salute secondo le limitazioni ivi descritte che l’attività di responsabile dell’officina secondo le mansioni indicate dal datore di lavoro (doc. XXXIV, pag. 26, 27 e 29 e 30).

In queste condizioni, rammentato che la polizza assicurativa prevede il versamento delle indennità dopo un periodo di attesa di 30 giorni (cfr. doc. A2) e che la convenuta, pur contestando genericamente ed integralmente la petizione in merito al calcolo delle indennità giornaliere presentata dall’attore (cfr. risposta, pag. 11 ad 54-60), non afferma che dopo un ripristino della capacità lavorativa, in caso di ricaduta, il termine ricomincia a decorrere dall’inizio (cfr. petizione pag. 17 n. 57; cfr. anche art. M 1.3 CGA secondo cui in caso di ricaduta il termine di attesa viene a cadere e le indennità già pagate sono computate alla durata delle prestazioni. La ricomparsa di una malattia non è considerata ricaduta se vi è stata una capacità di guadagno ininterrotta per più di 365 giorni), in concreto il periodo indennizzabile è il seguente:

2.13.  Per quanto concerne l’ammontare dell’indennità giornaliera cui ha diritto l’attore, questo Tribunale, accertato che nel caso di specie ci si trova in presenza di un’assicurazione di danno (cfr. art. K1 CGA il cui tenore è citato nel consid. 2.5) e che l’assicurato è stato licenziato prima di diventare inabile al lavoro, evidenzia che la prestazione dovuta corrisponde al massimo a quella che avrebbe potuto conseguire quale disoccupato (cfr. DTF 141 III 241, DTF 147 III 73; STF 4A_417/2023 del 1° ottobre 2024, consid. 6.3 e sentenza cantonale su rinvio della Camera delle assicurazioni sociali, Corte di giustizia del Canton Ginevra, ATAS/392/2025 del 26 maggio 2025; STF 9C_24/2013 del 25 marzo 2013, consid. 7).

La giurisprudenza trae origine dalla DTF 102 V 83, dove l’allora Tribunale federale delle assicurazioni ha stabilito che l’'assicurazione contro le malattie copre di massima, mediante indennità giusta l'art. 12bis cpv. 1 LAMI, anche la perdita di prestazioni assicurative per disoccupazione subita dall'assicurato il cui contratto di lavoro scade durante la malattia.

In quel caso l’assicurato, coniugato, era stato assunto presso una fabbrica di orologi che ha dovuto lasciare durante il periodo di prova perché la sua vista non gli permetteva di lavorare con componenti troppo piccole. Il 27 gennaio 1975 l’interessato ha dimissionato per il 31 dello stesso mese ed il 28 gennaio si è ammalato con conseguente incapacità lavorativa fino al 2 marzo 1975. Il 1° aprile 1975 ha ritrovato un impiego.

Egli aveva annunciato il caso al proprio assicuratore e si era iscritto presso la Cassa cantonale di disoccupazione, che gli ha riconosciuto le prestazioni dal 3 al 31 marzo per un’indennità di fr. 59.90 al giorno.

L’assicuratore malattie gli aveva riconosciuto tre indennità dal 29 al 31 gennaio 1975 di fr. 40 al giorno. Per il periodo dal 1° febbraio al 2 marzo 1975 l’indennità è stata ridotta al minimo previsto dagli statuti, ossia fr. 4 al giorno, poiché, secondo l’assicuratore, anche senza malattia l’assicurato sarebbe rimasto senza lavoro e non avrebbe guadagnato alcunché.

Il Tribunale cantonale ha accolto il ricorso dell’assicurato che chiedeva il versamento di fr. 40 al giorno ed ha rinviato gli atti all’assicuratore affinché decidesse conformemente ai considerandi.

Il Tribunale federale ha respinto il ricorso affermando che:

In una STF 9C_24/2013 del 25 marzo 2013, concernente un caso di una frontaliera, il cui rapporto di lavoro il 30 settembre 2011 era stato sciolto con effetto al 31 ottobre 2011, poi dichiarata (totalmente) inabile al lavoro dal 6 ottobre 2011 a seguito di una malattia (depressione post partum, episodio depressivo F32.2), che si è protratta fino al 30 giugno 2012 e alla quale, non avendo  comprovato l'esistenza di un ulteriore danno dopo il 31 marzo 2012, data alla quale il licenziamento sarebbe diventato effettivo in virtù delle speciali disposizioni a protezione dei lavoratori, dal 1° aprile al 30 giugno 2012 (fine dell'incapacità lavorativa) le indennità di malattia sarebbero state corrisposte in base a quanto l'assicurata avrebbe potuto percepire (50% del salario) in Italia secondo il trattamento speciale previsto per i lavoratori frontalieri italiani in Svizzera caduti in disoccupazione (decisione 5 luglio 2012 e decisione su opposizione 27 luglio 2012), il Tribunale federale ai consid. 6.4 e 6.5 ha affermato:

In una STF 4A_424/2020 del 19 giugno 2021, pubblicata in DTF 147 III 73, il Tribunale federale ha giudicato il caso di un assicurato, licenziato il 12 febbraio 2018 con effetto al 31 agosto 2018, esonerato dalle sue mansioni dal 1° aprile 2018 ed inabile al lavoro dal 27 luglio 2018, che conseguiva un reddito di fr. 219'500 lordi.

Per il calcolo dell’indennità giornaliera per la perdita di guadagno l’assicuratore ha preso in considerazione un danno pari al 70% del guadagno massimo assicurato secondo la LADI, pari a fr. 148'200, per un importo di fr. 103'700 (cfr. consid. A: “[…]Für die Berechnung des Taggeldanspruchs ging sie davon aus, dass die Verhältnisse vor der Erkrankung massgebend seien, also die zuvor erfolgte Kündigung mit Verlust der Stelle. Es gebe keine Hinweise, wonach der Versicherte nach der Beendigung seines Arbeitsverhältnisses bei der C.________ AG einen neuen Arbeitgeber gehabt hätte, wenn er nicht krank geworden wäre. Der Versicherte wäre also auch ohne Erkrankung arbeitslos geworden. Daher sei ihm ein Schaden in der Höhe der Taggelder der Arbeitslosenversicherung entstanden, nämlich 70 % des maximal arbeitslosenversicherungsrechtlich versicherten Jahreslohns von Fr. 148'200.--, ausmachend Fr. 103'740.--.Dem opponierte der Versicherte und machte geltend, die Taggelder seien auf der Basis des bei der C.________ AG versicherten Verdienstes auszurichten”.).

Il Tribunale federale ha confermato la sentenza cantonale che ha tutelato l’agire dell’assicuratore.

Nella sentenza cantonale del 10 marzo 2020 della Camera Civile del Tribunale cantonale di Basilea-Campagna (731 19 147/40) emerge che dopo la scadenza del termine di carenza di 90 giorni l’assicuratore dal 25 ottobre 2018 ha versato“auf der Basis eines maximal versicherten Verdienstes von Fr. 148'200.—Taggelder an den Versicherten aus” (consid. A). L’assicuratore ha informato l’assicurato che dal 1° settembre 2018 “ledliglich noch der arbeitsversicherungserechtliche Maximallohn in der Höhe Fr. 148'200.—versichert sei, weil die Afulösung seine Arbeitsverhältnisses bei B. noch vor Eintritt seiner seither krankheitsbedingten Arbeitsunfähigkeit erfolgt sei () Der Nachweis, ohne Erkrankung eine andere Erwerbstätigkeit ausgeübt zu haben, könne nicht erbracht werden, weshalb an der kürzung des versicherten Verdienst per 1. September 2018 im Umfang von 70% des arbeitslosenversicherungsrechtlich versicherten Jahreslohnes von Fr. 148'200.-- festgehalten werde” (consid. B).

Nella risposta l’assicuratore aveva affermato che “da er (ndr: l’assicurato) ab 1. September 2018 jedoch grundsätzlich Anspruch auf eine ALV-Entschädigung gehabt hätte, wenn er nicht erkrankt wäre, könne er lediglich verlangen, dass er den krankheitsbedingten Erwerbsausfall im Umfang der entgangenen Arbeitslosenentschädigung ersetzt bekomme”.

Al consid. 4.2 i giudici basilesi hanno rilevato che l’assicuratore “hat ihre Taggelder für die strittige Periode ab 25.Oktober 2018 bisher auf der Basis des maximal versicherten ALV-Lohnes von Fr. 148'200.- augerichtet () Da er ab 1. September 2018 grundsätzlich Anspruch auf eine Entschädigung der ALV besessen hätte, wenn er nicht erkrankt wäre, könne er lediglich verlangen, dass ihm der krankheitsbedingte Erwerbsausfall im Umfang der entgangenen Arbeitslosenentschädigung ersetzt bekomme. Sein Taggeld sei deshalb auf 70% des maximal versicherten ALV-Lohnes zu plafonieren ()”.

Il Tribunale cantonale ha confermato quanto stabilito dall’assicuratore, aggiungendo al consid. 5.5 che “zu berücksichtigen ist ein weiterer Aspekt: Der vogliegende Kollektivversicherungssvertrag zwischen der ehemaligen Arbeitgeberin des Klägers und der Beklagten bezweckte dessen Schutz vor den wirtschaftlichen Folgen einer krankheitsbedingten Arbeitsunfähigkeit. Vorliegend war die entsprechende Lohnausfallversicherung als Schadenversicherung ausgestaltet (oben, E. 4.3 a.A.). Mit Blick auf den Grundsatz, wonach stets die versicherte Person die Beweiselast für ihren Erwerbsausfall zu tragen hat (BGE 141 III 241 E. 3.2.2), resultiert demnach, dass für die Bemessung der schadensverursachenden Erwerbseinbusse grundsätzlich die Einkommenssituation ohne Erkrankung mit derjenigen nach Eintritt der Krankheit des Versicherten zu vergleichen ist. Die Beklagte schuldet dem Kläger mit anderen Worten nur dann ein über 70% des versicherten Verdienstes des maximal versicherten ALV-Lohnes von Fr. 148'200.-- hinasugegendes Taggeld, wenn der Versicherte umfangmässig auch die ausgebliebene Lohnhöhe im Zusammenhang mit einer allfälligen Folgebeschäftigung mit überwiegender Warscheinliechkeit zu belegen in der Lage ist”.

In una successiva STF 4A_417/2023 del 1° ottobre 2024 il Tribunale federale, al consid. 6.3, ha affermato:

La Camera delle assicurazioni sociali della Corte di Giustizia del Canton Ginevra, chiamata a calcolare le indennità giornaliere dovute all’assicurato la cui polizza prevedeva un’indennità giornaliera del 90% del salario assicurato (cfr. sentenza cantonale ATAS/494/2023 del 26 giugno 2023, consid. 7), nella successiva sentenza del 26 maggio 2025 (ATAS/392/2025), ha affermato:

2.14.  In concreto, alla luce della giurisprudenza suesposta, le indennità giornaliere dell’attore devono essere calcolate fondandosi sulle indennità contro la disoccupazione alle quali l’assicurato avrebbe avuto diritto se non fosse stato ammalato (STF 4A_417/2023 del 1° ottobre 2024, consid. 6.3 e sentenza della Camera delle assicurazioni sociali della Corte di Giustizia del Canton Ginevra, del 26 maggio 2025, ATAS/392/2025, consid. 3 e seguenti).

Ai sensi dell’art. 9 cpv. 1 LADI (RS 837.0), per la riscossione della prestazione e per il periodo di contribuzione vigono termini quadro biennali, sempre che la legge non disponga altrimenti.

L’art. 9 cpv. 2 LADI prevede che il termine quadro per la riscossione decorre dal primo giorno nel quale sono adempiuti tutti i presupposti per il diritto alla prestazione.

Secondo l’art. 9 cpv. 3 LADI il termine quadro per il periodo di contribuzione decorre due anni prima di tale giorno.

Per l’art. 13 cpv. 1 LADI ha adempiuto il periodo di contribuzione colui che, entro il termine quadro (art. 9 cpv. 3) ha svolto durante almeno 12 mesi un’occupazione soggetta a contribuzione.

Ai sensi dell’art. 21 LADI l’indennità di disoccupazione è pagata come indennità giornaliera. Per una settimana sono pagate cinque indennità giornaliere.

L’art. 22 cpv. 1 LADI prevede che l’indennità giornaliera intera ammonta all’80 per cento del guadagno assicurato. L’assicurato riceve inoltre un supplemento che corrisponde agli assegni familiari ai sensi dell’articolo 3 capoverso 1 della legge del 24 marzo 2006 sugli assegni familiari convertiti in un importo giornaliero cui avrebbe diritto nell’ambito di un rapporto di lavoro.

Questo supplemento è pagato soltanto se:

a. gli assegni familiari non sono versati all’assicurato durante la disoccupazione; e

b. per lo stesso figlio non sussiste alcun diritto di una persona che eserciti un’attività lucrativa.

Secondo l’art. 22 cpv. 2 LADI ricevono un’indennità giornaliera pari al 70 per cento del guadagno assicurato gli assicurati che:

a. non hanno un obbligo di mantenimento nei confronti di figli di età inferiore ai 25 anni;

b. beneficiano di un’indennità giornaliera intera, il cui importo supera i 140 franchi; e

c. non riscuotono una rendita di invalidità corrispondente almeno a un grado di invalidità del 40 per cento.

L’art. 23 cpv. 1 LADI prevede che è considerato guadagno assicurato il salario determinante nel senso della legislazione sull’AVS, normalmente riscosso durante un periodo di calcolo nel corso di uno o più rapporti di lavoro, compresi gli assegni contrattuali periodici che non siano indennità per inconvenienti connessi al lavoro. L’importo massimo del guadagno assicurato (art. 18 LPGA) corrisponde a quello dell’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni. Il guadagno non è considerato assicurato se non raggiunge un limite minimo. Il Consiglio federale stabilisce il periodo di calcolo e il limite minimo.

Per l’art. 37 cpv. 1 OADI (RS 837.02) il guadagno assicurato è calcolato in base al salario medio degli ultimi sei mesi di contribuzione (art. 11) che precedono il termine quadro per la riscossione della prestazione.

Ai sensi dell’art. 37 cpv. 2 OADI il guadagno assicurato è calcolato in base al salario medio degli ultimi 12 mesi di contribuzione che precedono il termine quadro per la riscossione della prestazione se tale salario è più elevato del salario medio di cui al capoverso 1.

L’importo massimo del guadagno assicurato ai sensi dell’art. 18 LPGA corrisponde a quello dell’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni (art. 23 cpv. 1, seconda frase LADI), che ammonta a fr. 148'200 all’anno (art. 22 cpv. 1 OAINF).

2.15.  In concreto dalle tavole processuali emerge che l’attore, nato nel 1966, separato, con due figli nati nel 2004 (apprendista) e nel 2006 (università di _________, da settembre gli corrisponde fr. 800 al mese [doc. 21-21]) in formazione (cfr. doc. A 21-20), di cui il primo abita presso di lui ed il secondo presso la madre (doc. 21-5), dal 1984 al 1986 ha lavorato come apprendista poi come operaio presso il _________, in seguito dal 1996 al 2019 ha aperto un’attività in proprio. A decorrere dal 2019 fino al 2024 ha cambiato attività diventando autista di _________ per ________, guidando tratti in città rispettivamente da ________ a ________ e viceversa senza percorsi nelle valli (cfr. perizia [doc. XXXIV] pag. 17 [“Nel 2024 i dolori sono peggiorati {…} il trattamento consisteva in analgesia e riposo, probabilmente anche fisioterapia, dolori cervicali e lombari che sono persistiti circa 1-2 mesi, a quel momento ricorda che era autista per________{…}” e 19 [“A decorrere dal 2019 fino al 2024 {…} autista di________per________{…}”).

Dal 1° marzo 2025 al 31 ottobre 2025 ha lavorato presso il ________per un salario mensile di fr. 5'855 lordi oltre alla tredicesima di fr. 487.90 (cfr. doc. A22).

Dopo uno stage di 3 settimane, a partire dall’inizio aprile 2026, dal 22 aprile 2026 è stato assunto dal _________ cfr. al 50% come capo officina (perizia [doc. XXXIV] pag. 19).

Considerato pertanto che l’attore ha svolto per almeno 12 mesi un’attività soggetta a contribuzione negli ultimi due anni prima di avere diritto alle prestazioni (dal 2019 fino al 2024 autista per ________ e dal 1° marzo 2025 al 31 ottobre 2025 capoofficina) e che ha un obbligo di mantenimento, il diritto all’indennità giornaliera è pari all’80% del guadagno assicurato (cfr. art. 22 cpv. 1 LADI), che, conformemente all’art. 37 cpv. 1 OADI ammonta a fr. 5'855 al mese (cfr. doc. A22) oltre alla tredicesima di fr. 487.90 (cfr. doc. A1). L’assicurato non sostiene infatti che il salario conseguito negli ultimi 12 mesi è più elevato (cfr. art. 37 cpv. 2 OADI).

Come rammentato anche nella sentenza ATAS/392/2025 del 26 maggio 2025 della Camera delle assicurazioni sociali del Canton Ginevra, l’indennità giornaliera di disoccupazione ammonta all’80% del guadagno assicurato mensile diviso per 21.7 (cfr. art. 40a OADI secondo il quale il guadagno giornaliero è determinato dividendo il guadagno mensile per 21.7).

Tuttavia, contrariamente alle indennità di disoccupazione le indennità giornaliere per malattia sono dovute per ogni giorno civile (cfr. informazione per i clienti, punto 2 e art. M2.1 CGA; sentenza ATAS/392/2025 del 26 maggio 2025 della Camera delle assicurazioni sociali del Canton Ginevra).

Di conseguenza, nel caso di specie, la prestazione ammonta a fr. 166.80 al giorno (5’855 x 13 : 100 X 80 : 365; cfr. anche sentenza ATAS/392/2025 del 26 maggio 2025 della Camera delle assicurazioni sociali del Canton Ginevra, consid. 4.3).

Rammentato che di principio il Tribunale non può attribuire più di quanto richiesto (cfr. art. 58 cpv. 1 CPC), la domanda dell’attore di condannare l’assicuratore al versamento di fr. 6'171.60, per il periodo dal 1° dicembre 2025 (e dunque non dal 23 novembre 2025 visto l’importo complessivo domandato) al 6 gennaio 2026 (166.80 X 37 giorni; cfr. punto 58, pag. 17 della petizione e punto 1.2, pag. 19 della petizione [richiesta di giudizio]), va accolta.

Per il periodo dal 7 gennaio 2026 al 20 marzo 2026, quando l’assicurato è stato incapace al lavoro al 50%, la convenuta va condannata al pagamento di fr. 6'088.20 ([25 + 28 + 20 = 73] X 83.40 (ossia 166.80 : 2 [art. M 1.2 CGA]).

In una successiva sentenza 8C_385/2020 del 4 novembre 2020, al consid. 5.1 il Tribunale federale ha così riassunto la giurisprudenza:

Nella sentenza 4A_228/2019 del 2 settembre 2019, il TF ha affermato:

Va qui rammentato che conformemente alla costante giurisprudenza, il giudice può rinunciare ad assumere una prova se egli ha formato il proprio convincimento sulla base di altri elementi di fatto all’incarto e se egli possa ritenere senza arbitrio che la nuova prova non muterebbe il suo personale convincimento (apprezzamento anticipato delle prove; DTF 142 III 360, consid. 4.1.1; cfr. sentenza 4A_106/2025 del 4 agosto 2025, consid. 3 e 5.4; sentenza 4A_172/2022 del 31 agosto 2022, consid. 2.4; sentenza 4A_491/2020 dell’11 aprile 2022, consid. 7.2; sentenza 4A_587/2015 del 15 febbraio 2017, consid. 3.1; sentenza 5A_34/2013 del 9 settembre 2013, consid. 2.3 con riferimento alla sentenza 4A_228/2012 del 28 agosto 2012, consid. 2.3 non pubblicato in DTF 138 III 625; cfr. anche sentenza 4A_675/2016 del 15 dicembre 2016, consid. 2; sentenza 4A_391/2016 dell’8 novembre 2016, consid. 3.1-3.3; sentenza 5A_404/2014 del 29 luglio 2015, consid. 2.3.2; sentenza 4A_175/2015 del 4 maggio 2015).

2.18.  Non vanno prelevate spese processuali (art. 114 lett. e CPC).

In concreto, secondo quanto chiesto in petizione, il valore di causa è costituito dall’importo di fr. 6'171.60 oltre ai fr. 83.40 dal 7 gennaio 2026 “fino a pieno recupero della capacità lavorativa dell’attore e nei limiti della durata delle prestazioni di 730 giorni sull’arco di 900 giorni ()”. Nelle arringhe finali l’attore ha confermato la richiesta di condanna dell’assicurato “a far tempo dallo scadere del periodo di attesa e fino al pieno recupero della capacità lavorativa” senza quantificarlo oltre.

Considerato che secondo l’attore, oltre ai trenta giorni di periodo di attesa, fino al 6 gennaio sono trascorsi ulteriori 37 giorni, (ossia complessivamente 67), l’indennizzo al 50% poteva teoricamente scadere dopo ulteriori 663 giorni (730 – 67), per un eventuale importo complessivo a suo favore di fr. 55'294.20 (83.40 x 663).

Il valore di causa ammonta pertanto a fr. 61'465.80 (55'294.20 + 6'171.60).

All’assicurato, parzialmente vincente in causa e rappresentato da un avvocato, vanno assegnate le ripetibili, calcolate conformemente a quanto previsto dall’art. 11 del Regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d’ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili del 19 dicembre 2007 (RL 178.310), secondo cui per le cause aventi un valore determinato o determinabile oltre i fr. 50'000.-- sino a fr. 100'000.-- le ripetibili sono stabilite mediante l’applicazione di una percentuale variabile tra l’8% ed il 15%.

Egli avrebbe diritto a fr. 4'917 di ripetibili (8% di fr. 61'465.80).

Tuttavia, l’assicurato è vincente in causa nella misura di circa il 20% (12'259.80su61'465.80), la convenuta per il restante 80%.

L’assicuratore dovrebbe versare all’attore un importo arrotondato di fr. 983 (20% di fr. 4'917).

Anche alla convenuta, essendo parzialmente vincente in causa per l’80% e rappresentata da un avvocato esterno, vanno riconosciute le ripetibili (STF 4A_473/2022 del 19 gennaio 2023, consid. 4.4 e contrario con riferimenti; cfr. sentenza 4A_194/2010 del 17 novembre 2010, consid. 2.2.1 non pubblicato in DTF 137 III 47 e sentenza 4A_535/2015 del 1° giugno 2016, consid. 6.4; cfr. anche STCA 36.2025.28 del 23 luglio 2025, STCA 36.2022.19 del 2 giugno 2022; STCA 36.2020.56 del 25 gennaio 2021; STCA 36.2020.24 del 17 agosto 2020; STCA 36.2019.89 del 13 novembre 2019; STCA 36.2017.109 del 5 marzo 2018; STCA 36.2017.68 del 23 aprile 2018; cfr. art. 95 cpv. 1 lett. b CPC; cfr. ancheViktor Rüegg/Michael Rüegg, Basler Kommentar, ZPO, Basilea 2017, 3a edizione, n. 18 ad art. 95 CPC, pag. 645 e n. 1 ad art. 114 CPC, pag. 701).

Il rappresentante di CV1 ha chiesto, senza però produrre il resoconto dettagliato citato nelle arringhe finali, il versamento di fr. 6'764.20 a titolo di ripetibili. Tuttavia, come visto, per il calcolo delle ripetibili occorre applicare il Regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d’ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili del 19 dicembre 2007.

L’assicuratore avrebbe pertanto diritto ad un importo arrotondato di fr. 3'933 (80% di fr. 4'917).

Ne segue, in parziale compensazione delle ripetibili, che l’attore verserà fr. 2'950 alla convenuta (3'933 – 983).

2.19.  Per quanto concerne l’ammissibilità di un ricorso al TF in funzione del valore litigioso della causa, con sentenza 4A_83/2013 del 20 giugno 2013 (cfr. anche STF 4A_273/2021 del 17 aprile 2023, consid. 1), l’Alta Corte ha affermato che:

"() Esso è ammissibile a prescindere dal valore litigioso (di soli fr. 1'120.--) poiché, come afferma correttamente la ricorrente, nel Cantone Ticino le controversie tra assicurati e assicuratori concernenti le assicurazioni complementari all’assicurazione contro le malattie sono di competenza del Tribunale cantonale delle assicurazioni in prima e unica istanza (art. 74 cpv. 1 lett. b LTF; art. 7 CPC; art. 75 della legge ticinese di applicazione della LAMal del 26 giugno 1997 [RL/TI 6.4.6.1]; DTF 138 III 799 consid. 1.1).”

Secondo l'art. 49 cpv. 2 LSA, i tribunali svizzeri devono trasmettere gratuitamente all'autorità di sorveglianza una copia di tutte le sentenze concernenti disposizioni del diritto in materia di contratto d'assicurazione per la pubblicazione periodica (art. 49 cpv. 1 LSA). S'impone perciò di notificare all'autorità di sorveglianza, una volta cresciuta in giudicato, anche la presente sentenza in forma elettronica e senza il nominativo dell’attore.

Dispositiv
  1. dichiara e pronuncia Contro il presente giudizio è dato ricorso in materia civile alTribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione. L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta. Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni Il presidente                                                 La segretaria Daniele Cattaneo                                         Stefania Cagni
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Raccomandata

Incarto n.36.2026.4

cs

Lugano

13 luglio 2026

In nomedella Repubblica e CantoneTicino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattore:

Christian Steffen, cancelliere

segretaria:

Stefania Cagni

statuendo sulla petizione del 28 gennaio 2026 di

AT1,_______

contro

CV1,_______

in materia di assicurazione contro le malattie

dr.med._________,Via Nassa 27,6900Lugano

ritenutoin fatto

in diritto

Per l’art. 88 CPC con l’azione di accertamento l’attore chiede che sia accertata giudizialmente l’esistenza o l’inesistenza di un diritto o di un rapporto giuridico determinato.

Affinché l’azione di accertamento ai sensi dell’art. 88 CPC sia ricevibile, l’attore deve avere un interesse di fatto o di diritto degno di protezione alla constatazione immediata della situazione di diritto (cfr. art. 59 cpv. 2 lett. a CPC; cfr. STF 4A_479/2021 del 29 aprile 2022, consid. 1; STF 4A_679/2016 del 22 maggio 2017, consid. 2.1; STF 4A_688/2016 del 5 aprile 2017, consid. 3; cfr. anche STF 4A_618/2017 dell’11 gennaio 2018, consid. 5.2 e 8C_246/2018 del 16 gennaio 2019, consid. 6.3.1).

Secondo la giurisprudenza (cfr. STF 4A_688/2016 del 5 aprile 2017, consid. 3.1) occorre (1) che vi sia un’incertezza circa i diritti dell’attore (2) che la fine dell’incertezza sia giustificata nel senso che non si può esigere dall’attore che tolleri ancora a lungo la persistenza dell’incertezza perché è d’impedimento nella sua libertà di decisione (3) che l’incertezza possa essere tolta tramite l’accertamento giudiziario (4) che un’azione condannatoria (o esecutiva: “Leistungsklage”) o formatrice (o in modificazione del diritto: “Gestaltungsklage”) che gli permetterebbe d’ottenere direttamente il rispetto del suo diritto o l’esecuzione dell’obbligazione non sia possibile (cfr. DTF 135 III 375 consid. 2.2 con i rinvii).

Ne segue che nella misura in cui l’attore chiede che venga accertata la validità del contratto di assicurazione collettiva d’indennità giornaliera LCA, polizza _________, stipulato tra la ________e CV1, con conseguente obbligo di versare le indennità giornaliere all’attore a far tempo dallo scadere del periodo di attesa, la petizione è irricevibile.

La durata del pagamento del salario dipende dalla durata del rapporto di lavoro (art. 324a cpv. 2 CO; sui criteri usualmente applicati dai tribunali in questi casi, cfr.Adrian Von Kaenel, op. cit., pag. 116 seg.).

Salvo pattuizione contraria, l'obbligo di pagamento del salario in caso di malattia cessa con la fine del rapporto di lavoro (Hans-Rudolf Müller, Grundlagen der Krankentaggeldversicherung nach VVG, in: Krankentaggeldversicherung: Arbeits- und versicherungsrechtliche Aspekte, Zurigo2007, pag. 19-45, in particolare pag. 20).

Queste norme configurano il regime legale di base a tutela del lavoratore, gli garantiscono una protezione minima alla quale non può essere derogato a suo svantaggio (art. 362 cpv. 1 CO; cfr. DTF 131 III 263 consid. 2.2 pag. 628).

L'art. 324a cpv. 4 CO prevede la possibilità di derogare al regime di base legale appena descritto mediante accordo scritto, contratto normale o contratto collettivo che sancisca un ordinamento almeno equivalente per il lavoratore (sentenza 4A_92/2020 del 5 agosto 2020, consid. 3.1.1; 4A_563/2019 del 14 luglio 2020 pubblicata in DTF 146 III 339 consid. 5.2.3 che citaIvano Ranzanici, Les effets de l’incapacité de travailler pour cause d’une maladie successive à la résolution du contrat de travail, in: Regards croisés sur le droit du travail:Liber Amicorumpour Gabriel Aubert, 2015, pag. 271 e seguenti, in particolare pag. 272-274; sull'aspetto dell'equivalenza si veda ancheAdrian Von Kaenel, op. cit., pag. 120 segg. e la DTF 141 III 112 consid. 4.1-4.3). Si tratta, di regola, di un regime che comporta una riduzione delle prestazioni del datore di lavoro durante il periodo minimo previsto dalla legge, ma compensa questa riduzione mediante l'estensione del periodo durante il quale il datore di lavoro procede al versamento (Gabriel Aubert, in: Commentaire romand, n. 50 ad art. 324a CO).

La deroga al regime di base deve essere pattuita in forma scritta.

Trattandosi di un accordo che concerne i diritti minimi del lavoratore, esso deve menzionare i punti essenziali del regime convenzionale, quali ad esempio la percentuale del guadagno assicurato, i rischi coperti, la durata delle prestazioni, se del caso la durata del periodo di attesa. Qualora – come spesso accade nella pratica - il datore di lavoro stipuli un'assicurazione d'indennità giornaliere in caso di malattia, l'accordo indica anche le modalità di finanziamento dei premi assicurativi; per il resto può rinviare alle condizioni generali di assicurazione o a un altro documento tenuto a disposizione del lavoratore (DTF 131 III 623 consid. 2.5.1 con numerosi riferimenti dottrinali).

Secondo l’art. K.1 CGA le assicurazioni infortuni e malattia valgono come assicurazioni danni.

Per l’art. M 1.1 CGA l’indennità giornaliera viene erogata per ogni giorno civile di incapacità al lavoro almeno del 25 per cento accertata dal medico. Il diritto inizia dopo la scadenza del periodo di attesa contrattuale. Il periodo di attesa decorre dal giorno dell’accertamento medico dell’incapacità al lavoro, al più presto tuttavia sette giorni prima della prima visita medica. Si considerano giorni di attesa i giorni con un’incapacità al lavoro almeno del 25 per cento, certificata dal medico.

Ai sensi dell’art. M1.2 CGA in caso di incapacità al lavoro parziale la CV1 corrisponde l’indennità giornaliera proporzionalmente al grado di incapacità al lavoro. In caso di incapacità al lavoro inferiore al 25 per cento non vi è diritto a nessuna indennità giornaliera.

Secondo l’art. M 1.3 CGA la CV1 versa l’indennità giornaliera per la durata specificata nella polizza, al massimo tuttavia sino al raggiungimento dell’età finale. I giorni di incapacità al lavoro parziale sono considerati giorni interi per il calcolo della durata delle prestazioni.

Per l’art. D2 CGA in caso di frodi nelle giustificazioni (art. 40 LCA) la CV1 non è vincolata al contratto nei confronti dell’avente diritto. La CV1 non è inoltre vincolata al presente contratto di assicurazione se viene fornita una giustificazione fraudolenta in relazione a un altro contratto di assicurazione presso la CV1.

2.7.  Nel caso di specie, dalle tavole processuali emerge che l’attore è stato assunto dalla ________il 28 marzo 2025, come “responsabile officina meccanica” per un salario mensile lordo di fr. 5'855, oltre alla tredicesima (doc. A1).

Il 25 settembre 2025 il contratto di lavoro è stato disdetto con effetto al 30 ottobre 2025 (cfr. doc. A3).

Circa l’aspetto medico, come emerge anche dal riassunto degli atti effettuato dal perito, dr. med. _________, FMH reumatologia, incaricato da questo Tribunale di allestire un referto in ambito reumatologico, per quanto concerne il periodo in esame, il 21 ottobre 2025 il dr. med. ________, specialista in medicina interna generale, curante dall’attore, ha attestato un'inabilità lavorativa del 100 % dal 20.10.2025 al 24.10.2025 per infortunio con l’indicazione che "annulla e sostituisce il precedente certificato di malattia rilasciato in data 20.10.2025" (doc. 4-34).

Il 22 ottobre 2025 il datore di lavoro ha notificato alla ________ l’infortunio subito dall’attore, indicando le ore 10.00 del 18 ottobre 2025 quale data dell’evento ed affermando che durante il lavoro presso la _________, trasportando un portabici dalla sala vendita all'officina, l’attore aveva accusato una fitta alla schiena che inizialmente non sembrava cosa grave, ma che con il passare dei giorni è peggiorata costringendolo, lunedì 20 ottobre, durante la pausa pranzo, a recarsi presso lo studio del dr. med. ________, il quale, dopo una visita, l'ha curato con una prima infusione con un doppio antidolorifico intravena (doc. A4-37/38). Si trattava di una probabile protrusione di un disco intravertebrale con schiacciamento del nervo con perdita progressiva di sensibilità alla gamba destra e forti dolori.

Nella lettera di dimissione del 22 ottobre 2025 del pronto soccorso dell'Ospedale di ________ con diagnosi di lombalgia a destra non deficitaria, figura che l’attore era giunto per lombalgia a destra presente dal giovedì precedente dopo aver sollevato un peso. L’attore riferiva di essersi recato lunedì dal medico curante che aveva eseguito un'infusione e prescritto terapia con Inflamac e Pregabalina con minimo beneficio, era in programma una risonanza magnetica della colonna il 25.10.2025. Era pure in terapia con Enbrel per artrite reumatoide. All'esame clinico i medici documentavano una manovra di Lasègue negativa sia nella variante diretta sia inversa, i riflessi osteotendinei patellare ed achilleo erano ipoelicitabili a destra, la forza e mobilità era conservata, ma limitata da componente algica, la sensibilità tattile della regione laterale del piede e della gamba destra era ridotta; l’attore riusciva a stare sulle punte e sui talloni; otteneva un trattamento analgesico e miorilassante e veniva dimesso dal pronto soccorso lo stesso giorno (doc. A5).

Il 24 ottobre 2025 il medico curante, dr. med. ________, ha certificato un'inabilità lavorativa dell’attore del 100 % dal 25 ottobre al 2 novembre 2025 (doc. A4-32).

Il 25 ottobre 2025 l’assicurato è stato sottoposto ad una risonanza magnetica della colonna lombare da parte dell'istituto ________ (doc. A4-31).

Il radiologo ha descritto una lisi istmica bilaterale con anterolistesi di L5 su S1, all'altezza L3-L4, ha visto un modesto bulging discate dorsale ad ampio raggio con leggero impegno dei canali neuroforaminali ma senza evidenti conflitti radicolari, all’altezza L4-L5 ha notato un modesto bulging discale dorsale ad ampio raggio con ipertrofia dei legamenti gialli con stenosi neuroforaminale soprattutto a destra, ma senza evidenti conflitti radicolari, all'altezza L5-S1 vi era una protrusione discale dorsale ad ampio raggio con associato sequestro del disco con risalita craniale che determinava una compressione a livello recessale della radice discendente di L5 e meno pronunciata di S1 a destra. Il sequestro del disco misurava circa 11x4 mm. Vi era una lieve diminuzione di ampiezza del canale neuroforaminale bilateralmente, si notavano segni degenerativi moderati delle faccette articolari posteriori del tratto L3-S1 con segni di attivazione all'altezza L5-S1, vi erano segni di leggera osteocondrosi Modic l a L3-L4.

Il 28 ottobre 2025 la dr.ssa med. ________, specialista in medicina interna generale, ha attestato una completa inabilità lavorativa dal 01.11.2025 al 07.11.2025 per infortunio (doc. A4-20). Il certificato è stato caricato nel portale clienti della ________ il 31 ottobre 2025 alle 7.09 (doc. A4-21).

Il 4 novembre 2025 la ________ ha ricevuto una telefonata dal datore di lavoro, così riassunta dalla funzionaria dell’assicuratore contro gli infortuni:

Lo stesso giorno, alle 17.00 nel portale clienti della ________, da parte del datore di lavoro, è stato caricato un certificato medico del 4 novembre 2025 del dr. med. ________ che attesta un’incapacità lavorativa del 100% dal 25 ottobre 2025 al 31 ottobre 2025 per infortunio con l’indicazione che “annulla e sostituisce il precedente” (doc. A4-16 e A4-17). Tale certificato è stato consegnato nel pomeriggio del 4 novembre 2025 al datore di lavoro (cfr. doc. A7-4, e-mail delle 7.50 del 5 novembre 2025).

Il 4 novembre 2025 alle 17.16 l’attore ha scritto al datore di lavoro in relazione alla raccomandata del 3 novembre 2025, sostenendo che conteneva delle inesattezze e che “infatti, nel pomeriggio era programmata la visita c/o il mio medico di base che ha certificato la fine della mia inabilità il 31.10.2025 (certificato consegnato al mio responsabile d’officina ________). Pertanto, la mia presenza attiva in officina non è da considerarsi durante il periodo di inabilità” (doc. A7-5).

Sempre il 4 novembre 2025 la ________ ha emesso un documento con il riepilogo di tutte le risposta fornite dall’attore nel “modulo per caso di infortunio”, indicando in calce al medesimo: data e ora di spedizione: 04.11.2025 17:27 (doc. A4/14-15).

Nel modulo figura che il disturbo alla salute deriva dall’avere sollevato in data 16 ottobre 2025 qualcosa di pesante, da solo: “nel sollevare e trasportare un portabici a causa della sua forma e dimensione ho sforzato in modo anomalo la schiena e ho sentito una fitta nella zona lombare”. Il carico pesava circa 15 kg ed a causa dell'evento è stato inabile al lavoro. Dal 1.11.2025 è tornato abile al lavoro in misura completa, ma la cura medica non è terminata ed è seguito dall'Ospedale ________. Infine, l’attore ha precisato che “probabilmente vi è stato fraintendimento della comunicazione telefonica col datore di lavoro, l'evento si è verificato giovedì 16.11.2025 e non il 18.11" (doc. A4/14-15).

Il 12 novembre 2025 l'ambulatorio terapia del dolore ospedale ________ ha certificato un'inabilità lavorativa del 100 % dal 12.11.2025 al 23.11.2025 (doc. A9) ed il giorno seguente ha scritto al dr. med. ________, informandolo che l’attore era stato visto il 12.11.2025 per una lombosciatalgia a destra ingravescente con deficit di sensibilità e modesta iposensibilità del piede destro, in paziente affetto da artrite reumatoide in terapia immunosoppressiva con Enbrel e Metotressato; le diagnosi principali erano quelle di radicolopatia lombare destra da ernia discale L5-S1, di ernia discale L5-S1 con sequestro, di anterolistesi L5 su S1 su lisi istmica; come comorbidità e altre diagnosi i medici elencavano un'artrite reumatoide in trattamento immunosoppressivo. Illustravano anche l'esito di una risonanza magnetica lombare del 03.11.2025, ossia una protrusione discale dorsale L5-S1 con sequestro di 11x4 mm e compressione recessale della radice di L5, meno pronunciata di S1 a destra, vi era una lisi istmica bilaterale con anterolistesi di L5 su SI, una spondilosi e faccettopatia lombare L3-S1, un'osteocondrosi Madie l a livello di L3-L4.

Nei dati anamnestici figura che l’attore era meccanico d'auto di lunga data e riferiva comparsa di un intenso dolore lombare irradiato all'arto inferiore destro fino al piede in seguito ad uno sforzo lavorativo prolungato con movimentazione di carichi, l'episodio aveva comportato importante limitazione funzionale ed insonnia con dolore descritto come crampo-scossa e perdita di sensibilità lungo il versante laterale della gamba destra. Dalla documentazione emergeva una pregressa lombalgia cronica su quadro di degenerazione discale. Si indicava che la riacutizzazione in questione aveva richiesto di una terapia con analgesici ed antiinfiammatori senza beneficio significativo. La risonanza magnetica lombare aveva evidenziato una protrusione discale L5-S1 con sequestro discale e compressione recessale delle radici di L5 ed S1 a destra, in presenza di lisi istmica bilaterale da anterolistesi L5 su 1. L’attore assumeva una terapia cronica per artrite reumatoide (Enbrel, Metotressato) e ipertensione, riferiva utilizzo irregolare di Pregabalin a basso dosaggio (25 mg) che veniva ottimizzato a 75 mg ogni 12 ore. Si proponeva dunque, come trattamento di prima scelta, un'infiltrazione periradicolare selettiva a livello L5 a destra sotto guida fluoroscopica, contestualmente veniva ottimizzata la terapia farmacologica con Pregabalin 75 mg mattina e sera per il dolore neuropatico e si sospendeva il Tramadol per inefficacia.

Il 18 novembre 2025 il datore di lavoro ha notificato la malattia alla convenuta (doc. A8), indicando nel 31 ottobre 2025 la fine del contratto di lavoro e nel 20 ottobre 2025 l’inizio dell’incapacità lavorativa.

Il 21 novembre 2025 il dr. med. ________, ha attestato un'inabilità lavorativa del 100 % dal 24.11 al 7.12.2025 (doc. A10).

Il 24 novembre 2025 l'ambulatorio terapia del dolore dell'ospedale ________ ha scritto al dr. med. ________, informandolo di aver visitato l’attore il 20.11.2025, in quanto era stato inviato per esecuzione di un'infiltrazione periradicolare L5 a destra programmata in seguito alla valutazione specialistica del 12.11.2025 per lombosciatalgia acuta ingravescente con deficit sensitivo e lieve ipoestensibilità del piede destro, in un contesto di artrite reumatoide in terapia immunosoppressiva. Il quadro clinico era compatibile con una radicolopatia L5 a destra in paziente con ernia discale L5-S1 sequestrata e anterolistesi istmica, responsabile della sintomatologia dolorosa acuta e dei disturbi sensitivi riferiti. Si procedeva con infiltrazione periradicolare selettiva L5 a destra sotto guida fluoroscopica con 2 ml di Lidocaina 2 % e Kenacort 80 mg.

Il 2 dicembre 2025 il dr. med. ________, specialista in medicina interna generale di ________ ha redatto il documento intitolato “primo rapporto medico” per la CV1, indicando quale data della prima consultazione il 20.10.2025 e precisando che si trattava di un infortunio (doc. A12).

Nei dati anamnestici il curante ha scritto che dal 16.10.2025 era comparso un dolore lombare irradiato alla coscia della gamba destra dopo movimentazione ripetuta di carichi pesanti; il trattamento eseguito era una terapia analgesica ed antiinfiammatoria ed un'infiltrazione periradicolare della radice di L5 a destra.

Alla domanda "quali malattie ed infortuni subiti in passato influenzano la guarigione?", ha risposto: "nota artrite reumatoide".

Come diagnosi con effetti sull'inabilità lavorativa ha indicato una radicolopatia lombare a destra da ernia discale L5-S1, un'ernia discale L5-S1 con sequestro, un'anterolistesi di L5 su S1 su lisi istmica.

Alla domanda: "restrizioni oggettive in merito all'attività attuale" ha risposto: "impossibilità a portare carichi, impossibilità a mantenere la stazione eretta per periodi prolungati".

Alla questione di sapere quale fosse lo sviluppo del disturbo e lo stato attuale soggettivo, ha indicato: "Dolore lombare con irradiazione alla faccia laterale della coscia della gamba e del piede destro" ed oggettivamente descriveva una lombalgia deficitaria da radicolopatia L5-S1 a destra.

Circa l’incapacità lavorativa ha attestato un'inabilità del 100% dal 20.10.2025 al 7.12.2025 con presumibile ripresa dell'attività tra 4 settimane al 50 %.

Il 5 dicembre 2025 il dr. med. ________ ha attestato un'inabilità lavorativa del 100 % dall'8.12.2025 al 6.1.2026 (doc. A11).

Il 15 dicembre 2025 il medico curante ha redatto un attestato medico per la convenuta, scrivendo che la cura era iniziata “dal 20.10.2025” ed ha posto la diagnosi di radicolopatia lombare destra da ernia discale L5-S1, ernia discale L5-S1 con sequestro, anterolistesi L5-S1 su lisi istmica (doc. A13).

Il dr. med. ________ ha aggiunto che “dal giorno 16.10.2025 comparsa importante sintomatologia algica lombare con irradiazione gamba destra a seguito di sforzo fisico, sollevamento di un peso”.

Alla domanda: "malattie, lesioni o infermità precedenti hanno un influsso sull'affezione?" ha risposto: "nota alterazione degenerativa del rachide" ed ha confermato trattarsi di un infortunio a carico della LAINF.

Infine, ha elencato i seguenti periodi di incapacità lavorativa al 100%:

dal 20.10.2025 al 24.10.2025,

dal 25.10.2025 al 02.11.2025,

dal 24.11.2025 al 7.12.2025,

dall'8.12.2025 al 6.1.2026.

Sempre il 15 dicembre 2025, la convenuta ha scritto all’attore, affermando:

Il 7 gennaio 2026 il dr. med. ________ ha attestato un'inabilità lavorativa del 50% dal 7.01.2026 al 6.02.2026.

Il 4 febbraio 2026 la Clinica di ________ ha scritto al curante riferendo di aver valutato il periziando il 2.2.2026 che nell'ultimo periodo riferiva un netto peggioramento clinico con comparsa di intenso dolore lombare irradiato all'arto inferiore destro in un territorio di L5-S1. Il medico segnalava che non vi erano a quel momento deficit neurologici; una risonanza magnetica aveva documentato di un'ernia discale espulsa L5-S1 congrua con i sintomi.

Il 6 febbraio 2026 il curante ha attestato una capacità lavorativa del 50 % dal 7.02.2026 al 7.03.2026 ed il 5 marzo 2026 del 50 % dall’8.03.2026 al 20.03.2026.

Il 5 marzo 2025 (recte: 2026) il dr. med. ________, ha allestito un nuovo “primo rapporto medico” per la CV1, prodotto nell’ambito dell’udienza preliminare innanzi al TCA, indicando che la prima consultazione era avvenuta il 20.10.2025 alle ore 13.30 presso il suo studio medico; nei dati anamnestici ha precisato che dal 16.10.2025 era comparsa un'importante sintomatologia algica lombare con irradiazione all'arto inferiore destro, l’attore aveva già necessitato in passato di cure per questo tipo di disturbo il 6.8.2024; le terapie fino a quel momento eseguite consistevano in terapia analgesica, antiinfiammatori, fisioterapia, infiltrazione periradicolare L5 a destra; l’attore lamentava dolore lombare irradiato all'arto inferiore destro con disestesie, parestesie e deficit stenico; alla domanda quali malattie influenzassero la guarigione il medico rispondeva "le note alterazioni degenerative del rachide". Le visite mediche e gli approcci diagnostici erano avvenuti in ambito della terapia del dolore, neurochirurgia e reumatologia con risonanza magnetica del rachide; le diagnosi con effetti sull'inabilità lavorativa erano una radicolopatia L5-S1 a destra, un'ernia discale L5-S1, un'anterolistesi L5-S1, come diagnosi senza effetti sull'inabilità lavorativa elencava un'artrite reumatoide; per quanto riguardava le restrizioni oggettive in merito all'attività svolta, il medico scriveva che in fase acuta vi era impossibilità a mantenere la stazione eretta per periodi prolungati, un grave disturbo della deambulazione; il trattamento consisteva in fisioterapia, analgesia al bisogno; eventualmente sarebbe stata necessaria una nuova infiltrazione periradicolare oppure un intervento chirurgico. Per quanto riguardava lo sviluppo del disturbo e lo stato attuale, vi era stata una regressione della sintomatologia algica con aumento dell'autonomia, oggettivamente permaneva una sfumata radicolopatia L5-S1 a destra (disestesie e parestesie).

Circa l'incapacità lavorativa, il dr. med. ________ ha attestato una percentuale del 100% dal 20.10.2025 al 24.10.2025, del 100 % dal 25.10.2025 al 31.10.2025, del 100 % dal 12.11.2025 al 23.11.2025, del 100 % dal 24.11.2025 al 7.12.2025, del 100 % dal 08.12.2025 al 06.01.2026, del 50 % dal 07.01.2026 al 06.02.2026, del 50 % dal 07.02.2026 al 07.03.2026, la ripresa del lavoro prima della fine della settimana era possibile, la ripresa dell'attività lavorativa era possibile al 50 % dal 07.01.2026.

Il 20.3.2026 lo specialista in reumatologia dr. med. ________ ha affermato di aver visitato l’attore, ponendo le diagnosi di poliartrite reumatoide sieronegativa: poliartriti periferiche a mano dx, polso destro; ginocchia sx > dx, poliartralgie infiammatorie periferiche. Ha precisato che l'evoluzione clinica era stata contraddistinta da un problema lombare in un paziente che riferiva di avere avuto un'ernia lombare per la quale aveva assunto molti AINS con risoluzione di tutti i dolori e fastidi infiammatori, tuttavia, da fine ottobre 2025, interrompendo gli AINS, il paziente riferiva la comparsa delle poliartralgie infiammatorie con tumefazioni alle mani, resistenti alla terapia con Etanercept. L'iniezione del 23.2.2026 era risultata nuovamente efficace e a quel momento stava bene. Risultava in inabilità lavorativa al 50 % e avrebbe ripreso a lavorare come capo officina dal 01.04.2026.

Nella perizia del 24 aprile 2026 il dr. med. ________, specialista FMH in reumatologia, nell’anamnesi secondo la “presentazione del periziando”, ha indicato:

Circa la valutazione della capacità lavorativa, il perito ha affermato:

Chiamato a precisare, dal lato reumatologico, qual è l’evoluzione del grado di incapacità lavorativa dovuta a malattia di AT1 nella sua attività di responsabile dell'officina della ________dal 20 ottobre 2025, il perito, dr. med. _________, ha affermato che sono “stati certificati i periodi d'inabilità lavorativa seguenti dovuti alle problematiche muscolo-scheletriche: nell'ottobre 2025 dal 20.10.2025 al 24.10.2025 al 100 % da parte dello specialista in medicina interna generale Dr. ________, dal 25.10.2025 al 31.10.2025 al 100 %, certificato retroattivo annullante gli attestati precedenti, da parte del Dr. ________, specialista in medicina interna, nel mese di novembre 2025 un'inabilità lavorativa al 100 % dal 1.11 al 7.11.2025 attestata dalla Dr.ssa ________, dal 12.11.2025 al 23.11.2025 al 100 % attestata dall'ospedale regionale di ________; a fine novembre-dicembre 2025 è stata certificata un'inabilità lavorativa del 100 % dal 24.11.2025 al 7.12.2025 da parte del medico curante Dr. ________, successivamente dall'8.12.2025 al 6.1.2026 sempre al 100 %; da gennaio a marzo 2026 è stata attestata un'inabilità lavorativa del 50 % dal 7.1 al 6.2.2026 da parte del medico curante Dr. ________, del 50 % dal 7.2.2026 al 7.3.2026 certificata dal Dr. ________, dall'8.3.2026 al 20.3.2026 al 50 % certificata dal Dr. ________; i periodi d'inabilità lavorativa circoscritti, contenuti agli atti, attestati dai medici curanti, per le patologie di stretta competenza reumatologica, possono essere confermati dal sottoscritto” (pag. 29 perizia).

Inoltre, richiesto di stabilire se l’attività svolta nei giorni 1° e 2 novembre 2025 da AT1, registrata dalla videosorveglianza della ________e contenuta nella chiavetta USB di cui al doc. A18 prodotto dall'attore, è compatibile con la patologia (radicolopatia lombare destra da ernia discale L5-S1 - ICD-10 M54.16; ernia discale L5-S1 con sequestro ICD-10 M51.26 - anterolistesi L5 su SI su lisi istmica ICD-10 M43.16) e con le restrizioni (impossibilità di portare carichi, impossibilità a mantenere la stazione eretta per periodi prolungati) attestate dal medico curante, dr. med. ________, e comunicate all'assicuratore con il rapporto medico del 2 dicembre 2025 di cui al doc. A12, il perito, dr. med. _________, ha affermato che l'attività “svolta nei giorni 1 e 2.11.2025 non è compatibile con le restrizioni (limiti funzionali e di carico) ritenuti in sede peritale che ricalcano anche in parte i limiti indicati dal medico di famiglia, poi comunicati all'assicuratore con rapporto medico del 2.12.2025” (pag. 30 perizia).

Dal 1° gennaio 2025 è entrata in vigore una modifica dell’art. 177 CPC, secondo il quale sono documenti gli atti idonei a provare fatti giuridicamente rilevanti, come scritti, disegni, piani, fotografie, film, registrazioni sonore, archivi elettronici e simili,nonché le perizie private delle parti.

Nel Messaggio concernente la modifica del Codice di diritto processuale civile svizzero (Migliorare la praticabilità e l’applicazione del diritto), pubblicato in FF 2020, pag. 2407 e seguenti, in particolare pag. 2459 – 2460, figura (sul tema cfr. anche: Laura Kunz/ Pia Meier: Das Arbeits(un)fähigkeitszeugnis, in: Jusletter 13 novembre 2023, pag. 32):

La modifica si applica a tutte le procedure pendenti al 1° gennaio 2025 (art. 407f CPC; cfr. Raphael Kathriner, Aktuelle Fragen zur arbeitsplatzbezogenen Arbeitsunfähigkeit in: plädoyer 6/2024, pag. 42 e seguenti, in particolare pag. 46).

Secondo la dottrina con la modifica di legge una differenziazione tra perizie private in senso stretto e altri referti medici sarebbe difficilmente attuabile. La nuova regola del CPC deve essere compresa nel senso che anche certificati medici non motivati devono essere ritenuti quali prove. Il loro valore probatorio può tuttavia variare notevolmente e va preso in conto nell’ambito dell’apprezzamento delle prove. La dottrina ritiene inoltre che le linee guida per la valutazione delle prove valide per le assicurazioni sociali potranno essere riprese nell’ambito del diritto civile (Raphael Kathriner, op. cit, pag. 46).

In una STF 4A_42/2026 del 22 aprile 2026 destinata a pubblicazione il Tribunale federale, a proposito del nuovo art. 177 CPC, ha stabilito che tutti i certificati medici sono documenti ai sensi dell’art. 168 cpv. 1 let. b CPC, affermando:

2.9.  Per quanto concerne la perizia, l’art. 183 cpv. 1 CPC prevede cheil giudice può, ad istanza di parte o d’ufficio, chiedere una o più perizie. Sente dapprima le parti.

Ai periti si applicano i motivi di ricusazione previsti per chi opera in seno a un’autorità giudiziaria (art. 183 cpv. 2 CPC).

Qualora faccia capo a conoscenze specialistiche interne al tribunale, il giudice deve preventivamente informarne le parti e dar loro la possibilità di esprimersi (art. 183 cpv. 3 CPC).

Secondo l’art. 184 cpv. 1 CPC, il perito è tenuto alla verità e deve presentare tempestivamente la propria perizia.

Ai sensi dell’art. 185 cpv. 1 CPC il giudice dà al perito le istruzioni necessarie e gli illustra, per scritto o nel corso dell’udienza, i quesiti sottopostigli.

Dà modo alle parti di esprimersi sui quesiti sottoposti al perito e di proporre modifiche od aggiunte (art. 185 cpv. 2 CPC).

Mette a disposizione del perito gli atti necessari e gli assegna un termine per la presentazione della perizia (art. 185 cpv. 3 CPC).

Per l’art. 186 cpv. 4 CPC il giudice dà modo alle parti di chiedere la delucidazione o un completamento della perizia.

In caso di perizia giudiziaria, ilgiudice

- di regola - non si scosta, senza motivi imperativi dalle conclusioni del perito medico, il cui ruolo consiste, appunto, nella messa a disposizione della giustizia della propria scienza medica per fornire un'interpretazione scientifica dei fatti considerati (DTF 125 V 352 consid. 3b/aa e riferimenti ivi menzionati).

Il giudice può disattendere le conclusioni del perito giudiziario se quest’ultimo non risponde alle domande che gli vengono poste, non giustifica le sue conclusioni, nel caso in cui il rapporto peritale contenesse delle contraddizioni, se la perizia presenta dei difetti così evidenti da poter essere riconosciuti anche senza una conoscenza speciale oppure sulla base di una controperizia richiesta dal medesimo tribunale, che porti a un diverso risultato (cfr. DTF 141 IV 369, consid. 6.1, sentenza 8C_104/2007 del 28 marzo 2008).

Il giudice può scostarsene anche nel caso in cui, fondan­dosi sulla diversa opinione di altri esperti, ritiene di avere sufficienti motivi per mettere in dubbio l'esattezza della perizia giudiziaria.

2.10.  In concreto, la convenuta sostiene che l’attore ha commesso una frode, affermando in particolare che “per quanto attiene alla sua incapacità lavorativa e le sue limitazioni fisiche consideriamo che” AT1 “non poteva ignorare la falsità delle informazioni forniteci” (doc. A14).

Questo Tribunale, per i motivi che seguono, deve concludere che nella presente fattispecie non sono adempiute le condizioni oggettive e soggettive di una frode ai sensi dell’art. 40 LCA.

2.10.1.  Per quanto concerne l’aspetto oggettivo, dalle tavole processuali emerge che AT1, per il tramite del proprio datore di lavoro, con la notifica di malattia del 18 novembre 2025 (doc. A8), ha, sin dall’inizio, trasmesso a CV1 tutti gli attestati di incapacità lavorativa emessi dal curante, dr. med. ________ e dalla dr.ssa med. ________ e, sempre per il tramite del datore di lavoro, la convenuta è stata messa a conoscenza della circostanza che l’attore in data 1 e 2 novembre 2025 ha svolto, presso la ________, un’attività che avrebbe potuto essere in contrasto con le attestazioni rilasciate dai medici.

Nello scritto del 15 dicembre 2025 (doc. A14), la convenuta afferma infatti che “mediante notifica dell’avviso di malattia del 18 novembre 2025”, “la ________ha comunicato al nostro servizio sinistri di ________ la sua inabilità lavorativa al 100% a partire dal 20 ottobre 2025, allegando dei certificati medici attestante l’incapacità lavorativa completa fino al 7 novembre 2025”, ossia: inabilità dal 20.10.2025 al 24.10.2025, datato 21.10.2025, Dott. ________; inabilità dal 25.10.2025 al 02.11.2025, datato 24.10.2025, Dott. ________; inabilità dal 01.11.2025 al 07.11.2025, datato 28.10.2025 Dott.ssa ________ e inabilità dal 25.10.2025 al 31.10.2025, datato 4.11.2025, Dott. ________, “Annulla e sostituisce il precedente”, precisando che “il suo medico curante ha rettificato la sua inabilità lavorativa il 04.11.2025 retroattivamente e limitandola al 31.10.2025.” CV1 ha poi aggiunto che sempre “nel corso del mese di novembre” ha ricevuto la segnalazione da parte del ________che “lei avrebbe trascorso la giornata intera del 01.11.2025 e mezza giornata il 02.11.2025 presso l’officina del garage dove avrebbe svolto molteplici attività in netto contrasto con la patologia da lei annunciata. Tale situazione le è stata contestata ufficialmente dal ________con lettera raccomandata del 03.11.2025. In seguito a questi eventi, abbiamo approfondito la questione e abbiamo potuto visionare più registrazioni della videosorveglianza interna (installazione a lei nota) che effettivamente mostra che lei ha svolto attività fisiche pesanti e mantenuto per lunghi periodi la posizione eretta. Questa evidenza non è compatibile con la patologia riscontrata dal Dott. ________”.

La notifica di malattia del 18 novembre 2025 è avvenuta per il tramite del datore di lavoro, il quale ha trasmesso sia la documentazione medica contrastante prodotta dall’assicurato, sia lo scritto del 3 novembre 2025 e poi i filmati del 1° e 2 novembre

2025. All’assicuratore non è stato nascosto quanto accaduto durante il citato week end, né sono stati celati i certificati medici, apparentemente contraddittori, emessi dal dr. med. ________ e dalla dr.ssa med. ________.

L’assicuratore è stato avvisato sin da subito che l’attore aveva svolto un’attività nel primo week end di novembre 2025 e che quanto effettuato nel corso di questi due giorni avrebbe potuto essere un impedimento al versamento delle prestazioni.

A differenza dei casi esposti da questo Tribunale al consid. 2.6., dove la condizione oggettiva dell’art 40 LCA è stata ritenuta adempiuta poiché la persona assicurata non aveva avvisato l’assicuratore circa l’attività che aveva svolto in un periodo in cui era ritenuta incapace al lavoro, nel caso di specie l’attore ha eseguito un’attività quando la notifica di malattia alla convenuta non era ancora stata inoltrata e l’assicuratore è stato subito reso edotto di queste circostanze.

CV1, nello scritto del 15 dicembre 2025, afferma poi che le attività fisiche pesanti e la posizione eretta mantenuta per lunghi periodi, così come emerso dalle videoregistrazioni messe a disposizione dal datore di lavoro non sono compatibili “con la patologia riscontrata dal Dott. ________. Precisiamo che nel documento “Primo rapporto medico, compilato il 02.12.2025 dal suo medico curante, egli ha indicato quali restrizioni “Impossibilità a portare carichi, impossibilità a mantenere la stazione eretta per periodi prolungati”. Gli elementi raccolti sono in piena contraddizione con gli atti medici in nostro possesso e con le limitazioni che lei avrebbe dovuto rispettare”. Il curante ha inoltre attestato, in quell’occasione ed il 15 dicembre 2025 un’incapacità lavorativa totale dal 20 ottobre 2025 fino al 6 gennaio 2026.

Tuttavia, in presenza di tali attestazioni e del filmato con l’attività svolta dall’attore nel primo week end di novembre, ossia fatti, va nuovamente sottolineato, che l’attore non ha nascosto ma che sono stato dichiarati, per il tramite del datore di lavoro, sarebbe semmai spettato all’assicuratore effettuare i necessari accertamenti per stabilire la presenza o meno di un’effettiva incapacità lavorativa e segnatamente la compatibilità o meno dell’attività svolta dall’attore con quanto ripreso dalla videosorveglianza (STF 4A_273/2018 dell’11 giugno 2019, consid. 3.2.3.2. e 3.2.3.3).

In una STF 4A_273/2018 dell’11 giugno 2019, il Tribunale federale, nell’’ambito di una richiesta di indennità giornaliere rette dal diritto privato ha rammentato che nell’ambito del diritto delle assicurazioni sociali la giurisprudenza ha stabilito il principio secondo cui un rapporto di sorveglianza non costituisce, da solo, il fondamento per costatare i fatti relativi allo stato di salute o alla capacità di lavoro della persona assicurata. Può semmai fornire dei punti di partenza o portare a determinate ipotesi. Solo la valutazione da parte di un medico del materiale della sorveglianza può apportare le dovute conoscenze sui fatti pertinenti (STF 4A_273/2018 dell’11 giugno 2019 consid. 3.2.3.2, con riferimenti, in particolare alla DTF 137 I 327, consid. 7.1). L’esigenza di un apprezzamento medico sul risultato dell’osservazione permette di evitare una valutazione superficiale e sbrigativa della documentazione fornita dal detective privato. Nella DTF 137 I 327 il Tribunale federale ha sottolineato che il materiale della sorveglianza non costituisce di principio una base sufficiente per cessare il versamento delle prestazioni; occorre anche una valutazione medica dello stato di salute ed un apprezzamento della capacità di lavoro (STF 4A_273/2018 dell’11 giugno 2019, consid. 3.2.3.2.).

In concreto, l’assicuratore non ha effettuato alcun esame medico specifico sull’attore e non ha stabilito se quanto emergeva dalla videosorveglianza del garage fosse compatibile o meno con l’incapacità lavorativa attestata dalla dr.ssa med. ________ e dal dr. med. ________ e con le limitazioni poste da quest’ultimo.

A supplire a tale accertamento lacunoso è dovuto intervenire questo Tribunale, affidando l’allestimento di una perizia al dr. med. _________, FMH reumatologia, di cui si dirà qui di seguito.

In concreto, in ogni caso, nella misura in cui l’attore, per il tramite del proprio datore di lavoro, sin da subito, e non solo in un secondo tempo, ha prodotto tutti i certificati medici emessi dal curante, dr. med. ________, e dalla dr.ssa med. ________, nonché lo scritto del 3 novembre 2025 e poi i filmati dell’attività svolta il 1° ed il 2 novembre 2025, la condizione oggettiva della frode non è adempiuta.

La circostanza che il 2 dicembre 2025 ed il 15 dicembre 2025 il dr. med. ________, abbia nuovamente attestato un’inabilità lavorativa completa e continua sin dal 20 ottobre 2025 non modifica questa valutazione, sia perché l’assicuratore era in possesso già di tutti i documenti e filmati, sia perché dalla perizia è emerso che la questione medica non era di evidente risoluzione e che anche l’1 ed il 2 novembre 2025 l’assicurato era incapace al lavoro.

Il dr. med. ________, chiamato ad illustrare “l’evoluzione delgrado di incapacità lavorativa dovuta a malattia di AT1 nella sua attività di responsabile dell'officina della ________dal 20 ottobre 2025”, dopo aver elencato i certificati di inabilità lavorativa prodotti dalle parti, ha affermato che “i periodi d'inabilità lavorativa circoscritti, contenuti agli atti, attestati dai medici curanti, per le patologie di stretta competenza reumatologica,possono essere confermati dal sottoscritto”(doc. XXXIV, pag. 29, sottolineatura del redattore).

A questo proposito il perito ha citato ”i periodi d'inabilità lavorativa seguenti dovuti alle problematiche muscolo-scheletriche: nell'ottobre 2025 dal 20.10.2025 al 24.10.2025 al 100 % da parte dello specialista in medicina interna generale Dr. ________, dal 25.10.2025 al 31.10.2025 al 100 %, certificato retroattivo annullante gli attestati precedenti, da parte del Dr. ________, specialista in medicina interna, nel mese di novembre 2025 un'inabilità lavorativa al 100 % dal 1.11 al 7.11.2025 attestata dalla Dr.ssa ________, dal 12.11.2025 al 23.11.2025 al 100 % attestata dall'ospedale regionale di ________; a fine novembre-dicembre 2025 è stata certificata un'inabilità lavorativa del 100 % dal 24.11.2025 al 7.12.2025 da parte del medico curante Dr. ________, successivamente dall'8.12.2025 al 6.1.2026 sempre al 100 %; da gennaio a marzo 2026 è stata attestata un'inabilità lavorativa del 50 % dal 7.1 al 6.2.2026 da parte del medico curante Dr. ________, del 50 % dal 7.2.2026 al 7.3.2026 certificata dal Dr. ________, dall'8.3.2026 al 20.3.2026 al 50 % certificata dal Dr. ________”.

Lo specialista ha pertanto stabilito che anche il 1° e 2 novembre 2025 l’attore era incapace al lavoro.

Certo, egli ha poi affermato che “l'attività svolta nei giorni 1 e 2.11.2025 non è compatibile con le restrizioni (limiti funzionali e di carico) ritenuti in sede peritale che ricalcano anche in parte i limiti indicati dal medico di famiglia, poi comunicati all'assicuratore con rapporto medico del 2.12.2025”.

Ciò significa tuttavia, da una parte che le limitazioni poste dal medico curante, dr. med. ________ il 2 dicembre 2025, sono state confermate dal perito, dr. med. _________ e non possono di conseguenza essere ritenute false o inesatte.

D’altra parte, la circostanza che l’attore abbia svolto delle attività, per un periodo di tempo limitato, non compatibili con il suo stato di salute, non vuol dire che egli fosse abile al lavoro, ma che ha profuso degli sforzi superiori a quelli che sarebbero stati nelle sue facoltà.

Egli ha sforzato il suo corpo effettuando movimenti inadatti al suo stato valetudinario.

Le mansioni svolte il 1° e 2 novembre 2025, come evidenzia il perito, “sia per le posizioni di lavoro, sia per i carichi sollevati e trasportati, anche ad un ritmo ridotto, possono causare una riesacerbazione della sintomatologia algica, portando così a periodi d’inabilità lavorativa ripetitivi e protratti nel tempo, di conseguenza un’attività così configurata, potenzialmente peggiorante lo stato di salute, è controindicata” (perizia, doc, XXXIV, pag. 27).

Ciò a confermare da una parte che le limitazioni indicare dal dr. med. ________ il 2 dicembre 2025 erano corrette e che l’interessato il 1° e 2 novembre 2025 era inabile al lavoro.

Quanto alla circostanza, non tematizzata dalle parti, le quali non hanno comunque chiesto alcuna delucidazione né complemento peritale, secondo cui la descrizione delle mansioni da parte del datore di lavoro e dell’assicurato divergono, va evidenziato che essa non modifica l’esito della procedura.

Da una parte il perito ha comunque confermato la completa incapacità lavorativa di responsabile di officina dell’attore nel periodo litigioso (domande 2 e 4 della perizia), indicando che l’interessato, se si prendessero in considerazione le mansioni descritte dal datore di lavoro, sarebbe abile al lavoro dal 24 aprile 2026, ossia comunque da un periodo successivo a quello in esame (pag. 27 della perizia). D’altra parte, l’assicuratore sostiene che l’attore ha commesso una frode poiché “per quanto attiene alla sua incapacità lavorativa e le sue limitazioni fisiche consideriamo che” AT1 “non poteva ignorare la falsità delle informazioni forniteci” (doc. A14). Ciò, come visto, è stato smentito dal perito.

Alla luce di tutto quanto sopra esposto, le condizioni oggettive della frode non sono adempiute.

2.10.2.  A maggior ragione, non può essere assolto il requisito soggettivo dell’art. 40 LCA. Considerato che l’attore era consapevole che il garage aveva delle telecamere, avendovi anche lavorato quale responsabile dell’officina, e che comunque già con lettera del 3 novembre 2025 era stato messo al corrente dal datore che era stato filmato mentre svolgeva determinate attività nel week end del 1° e 2 novembre 2025 e che questa fattispecie era stata segnalata alla ________, sapeva anche che nella notifica all’assicuratore malattia questi fatti sarebbero stati segnalati.

Egli non poteva avere l’intenzione di indurre in errore l’assicuratore malattie.

Può qui rimanere aperta la questione di sapere se quanto accaduto avrebbe invece potuto essere considerata una frode nei confronti della ________. Infatti, per l’art. D2 CGA della convenuta (“frodi nelle giustificazioni”), la CV1 non è vincolata al contratto di assicurazione se viene fornita una giustificazione fraudolenta in relazione ad un altro contratto di assicurazione presso la CV1.

La ________ non è contemplata.

2.10.3.  Alla luce di quanto sopra, i requisiti oggettivi e soggettivi costitutivi della frode ai sensi dell’art. 40 LCA non sono adempiuti e l’assicuratore non poteva di conseguenza disdire il contratto nei confronti dell’attore.

Va ora esaminato se l’assicurato ha diritto ad indennità giornaliere ed in quale misura.

2.11.  In una sentenza 4A_459/2025 del 9 febbraio 2026, al consid. 4.2.1 il Tribunale federale ha rammentato che“secondo la regola generale dell'art. 8 CC, che vale anche nell'ambito del contratto di assicurazione, l'avente diritto deve provare i fatti che " giustificano la pretesa assicurativa " (cfr. la nota marginale in tedesco dell'art. 39 LCA), segnatamente l'esistenza di un contratto d'assicurazione, l'insorgere di un caso di assicurazione e l'estensione della pretesa. All'assicuratore incombe invece l'onere di provare i fatti che gli permettono di ridurre o rifiutare la prestazione contrattuale o che rendono il contratto d'assicurazione non vincolante nei confronti dell'avente diritto (DTF 148 III 105 consid. 3.3.1). In una lite sulle prestazioni contrattuali l'assicurato e l'assicuratore hanno ciascuno il proprio tema probatorio e devono recare al riguardo la prova principale. Ciò vale anche quando i temi probatori si contrappongono nella stessa causa. In relazione all'avverarsi del caso assicurativo, la giurisprudenza presume che, in particolare nell'assicurazione contro il furto, di regola sussista una difficoltà probatoria, tale da giustificare una riduzione del grado di prova richiesto a quello della verosimiglianza preponderante (art. 40 LCA; DTF 148 III 105 consid. 3.3.1; 130 III 321 consid. 3.1 e 3.3). Nei casi assicurativi come quello in esame, invece, per l'incapacità lavorativa sostenuta non si applica il grado probatorio della verosimiglianza preponderante, ma quello della prova piena (DTF 148 III 105 consid. 3.3.1; sentenze 4A_478/2024 del 4 dicembre 2024 consid. 4.3, con rinvii; 4A_67/2022 dell'11 aprile 2022 consid. 4.2)”.

2.12.  In concreto, chiamato a stabilire l’evoluzione del grado di incapacità lavorativa dovuta a malattia di AT1 dal 20 ottobre 2025, nella perizia del 24 aprile 2026, il dr. med. _________ ha confermato che l’attore è stato inabile al lavoro al 100% dal 20 ottobre 2025 al 7 novembre 2025 e dal 12 novembre 2025 al 6 gennaio 2026 (doc. XXXIV, pag. 29).

Egli è inoltre stato inabile al lavoro al 50% dal 7 gennaio 2026 al 20 marzo 2026 (doc. XXXIV, pag. 29).

Per il periodo successivo l’attore, cui incombe l’onere probatorio (cfr. consid. 2.8) non ha prodotto ulteriori certificati di incapacità lavorativa.

Da parte sua il perito ha accertato che dal 24 aprile 2026 l’interessato è in grado sia di esercitare al 100% attività leggere e confacenti al suo stato di salute secondo le limitazioni ivi descritte che l’attività di responsabile dell’officina secondo le mansioni indicate dal datore di lavoro (doc. XXXIV, pag. 26, 27 e 29 e 30).

In queste condizioni, rammentato che la polizza assicurativa prevede il versamento delle indennità dopo un periodo di attesa di 30 giorni (cfr. doc. A2) e che la convenuta, pur contestando genericamente ed integralmente la petizione in merito al calcolo delle indennità giornaliere presentata dall’attore (cfr. risposta, pag. 11 ad 54-60), non afferma che dopo un ripristino della capacità lavorativa, in caso di ricaduta, il termine ricomincia a decorrere dall’inizio (cfr. petizione pag. 17 n. 57; cfr. anche art. M 1.3 CGA secondo cui in caso di ricaduta il termine di attesa viene a cadere e le indennità già pagate sono computate alla durata delle prestazioni. La ricomparsa di una malattia non è considerata ricaduta se vi è stata una capacità di guadagno ininterrotta per più di 365 giorni), in concreto il periodo indennizzabile è il seguente:

2.13.  Per quanto concerne l’ammontare dell’indennità giornaliera cui ha diritto l’attore, questo Tribunale, accertato che nel caso di specie ci si trova in presenza di un’assicurazione di danno (cfr. art. K1 CGA il cui tenore è citato nel consid. 2.5) e che l’assicurato è stato licenziato prima di diventare inabile al lavoro, evidenzia che la prestazione dovuta corrisponde al massimo a quella che avrebbe potuto conseguire quale disoccupato (cfr. DTF 141 III 241, DTF 147 III 73; STF 4A_417/2023 del 1° ottobre 2024, consid. 6.3 e sentenza cantonale su rinvio della Camera delle assicurazioni sociali, Corte di giustizia del Canton Ginevra, ATAS/392/2025 del 26 maggio 2025; STF 9C_24/2013 del 25 marzo 2013, consid. 7).

La giurisprudenza trae origine dalla DTF 102 V 83, dove l’allora Tribunale federale delle assicurazioni ha stabilito che l’'assicurazione contro le malattie copre di massima, mediante indennità giusta l'art. 12bis cpv. 1 LAMI, anche la perdita di prestazioni assicurative per disoccupazione subita dall'assicurato il cui contratto di lavoro scade durante la malattia.

In quel caso l’assicurato, coniugato, era stato assunto presso una fabbrica di orologi che ha dovuto lasciare durante il periodo di prova perché la sua vista non gli permetteva di lavorare con componenti troppo piccole. Il 27 gennaio 1975 l’interessato ha dimissionato per il 31 dello stesso mese ed il 28 gennaio si è ammalato con conseguente incapacità lavorativa fino al 2 marzo 1975. Il 1° aprile 1975 ha ritrovato un impiego.

Egli aveva annunciato il caso al proprio assicuratore e si era iscritto presso la Cassa cantonale di disoccupazione, che gli ha riconosciuto le prestazioni dal 3 al 31 marzo per un’indennità di fr. 59.90 al giorno.

L’assicuratore malattie gli aveva riconosciuto tre indennità dal 29 al 31 gennaio 1975 di fr. 40 al giorno. Per il periodo dal 1° febbraio al 2 marzo 1975 l’indennità è stata ridotta al minimo previsto dagli statuti, ossia fr. 4 al giorno, poiché, secondo l’assicuratore, anche senza malattia l’assicurato sarebbe rimasto senza lavoro e non avrebbe guadagnato alcunché.

Il Tribunale cantonale ha accolto il ricorso dell’assicurato che chiedeva il versamento di fr. 40 al giorno ed ha rinviato gli atti all’assicuratore affinché decidesse conformemente ai considerandi.

Il Tribunale federale ha respinto il ricorso affermando che:

In una STF 9C_24/2013 del 25 marzo 2013, concernente un caso di una frontaliera, il cui rapporto di lavoro il 30 settembre 2011 era stato sciolto con effetto al 31 ottobre 2011, poi dichiarata (totalmente) inabile al lavoro dal 6 ottobre 2011 a seguito di una malattia (depressione post partum, episodio depressivo F32.2), che si è protratta fino al 30 giugno 2012 e alla quale, non avendo  comprovato l'esistenza di un ulteriore danno dopo il 31 marzo 2012, data alla quale il licenziamento sarebbe diventato effettivo in virtù delle speciali disposizioni a protezione dei lavoratori, dal 1° aprile al 30 giugno 2012 (fine dell'incapacità lavorativa) le indennità di malattia sarebbero state corrisposte in base a quanto l'assicurata avrebbe potuto percepire (50% del salario) in Italia secondo il trattamento speciale previsto per i lavoratori frontalieri italiani in Svizzera caduti in disoccupazione (decisione 5 luglio 2012 e decisione su opposizione 27 luglio 2012), il Tribunale federale ai consid. 6.4 e 6.5 ha affermato:

In una STF 4A_424/2020 del 19 giugno 2021, pubblicata in DTF 147 III 73, il Tribunale federale ha giudicato il caso di un assicurato, licenziato il 12 febbraio 2018 con effetto al 31 agosto 2018, esonerato dalle sue mansioni dal 1° aprile 2018 ed inabile al lavoro dal 27 luglio 2018, che conseguiva un reddito di fr. 219'500 lordi.

Per il calcolo dell’indennità giornaliera per la perdita di guadagno l’assicuratore ha preso in considerazione un danno pari al 70% del guadagno massimo assicurato secondo la LADI, pari a fr. 148'200, per un importo di fr. 103'700 (cfr. consid. A: “[…]Für die Berechnung des Taggeldanspruchs ging sie davon aus, dass die Verhältnisse vor der Erkrankung massgebend seien, also die zuvor erfolgte Kündigung mit Verlust der Stelle. Es gebe keine Hinweise, wonach der Versicherte nach der Beendigung seines Arbeitsverhältnisses bei der C.________ AG einen neuen Arbeitgeber gehabt hätte, wenn er nicht krank geworden wäre. Der Versicherte wäre also auch ohne Erkrankung arbeitslos geworden. Daher sei ihm ein Schaden in der Höhe der Taggelder der Arbeitslosenversicherung entstanden, nämlich 70 % des maximal arbeitslosenversicherungsrechtlich versicherten Jahreslohns von Fr. 148'200.--, ausmachend Fr. 103'740.--.Dem opponierte der Versicherte und machte geltend, die Taggelder seien auf der Basis des bei der C.________ AG versicherten Verdienstes auszurichten”.).

Il Tribunale federale ha confermato la sentenza cantonale che ha tutelato l’agire dell’assicuratore.

Nella sentenza cantonale del 10 marzo 2020 della Camera Civile del Tribunale cantonale di Basilea-Campagna (731 19 147/40) emerge che dopo la scadenza del termine di carenza di 90 giorni l’assicuratore dal 25 ottobre 2018 ha versato“auf der Basis eines maximal versicherten Verdienstes von Fr. 148'200.—Taggelder an den Versicherten aus” (consid. A). L’assicuratore ha informato l’assicurato che dal 1° settembre 2018 “ledliglich noch der arbeitsversicherungserechtliche Maximallohn in der Höhe Fr. 148'200.—versichert sei, weil die Afulösung seine Arbeitsverhältnisses bei B. noch vor Eintritt seiner seither krankheitsbedingten Arbeitsunfähigkeit erfolgt sei () Der Nachweis, ohne Erkrankung eine andere Erwerbstätigkeit ausgeübt zu haben, könne nicht erbracht werden, weshalb an der kürzung des versicherten Verdienst per 1. September 2018 im Umfang von 70% des arbeitslosenversicherungsrechtlich versicherten Jahreslohnes von Fr. 148'200.-- festgehalten werde” (consid. B).

Nella risposta l’assicuratore aveva affermato che “da er (ndr: l’assicurato) ab 1. September 2018 jedoch grundsätzlich Anspruch auf eine ALV-Entschädigung gehabt hätte, wenn er nicht erkrankt wäre, könne er lediglich verlangen, dass er den krankheitsbedingten Erwerbsausfall im Umfang der entgangenen Arbeitslosenentschädigung ersetzt bekomme”.

Al consid. 4.2 i giudici basilesi hanno rilevato che l’assicuratore “hat ihre Taggelder für die strittige Periode ab 25.Oktober 2018 bisher auf der Basis des maximal versicherten ALV-Lohnes von Fr. 148'200.- augerichtet () Da er ab 1. September 2018 grundsätzlich Anspruch auf eine Entschädigung der ALV besessen hätte, wenn er nicht erkrankt wäre, könne er lediglich verlangen, dass ihm der krankheitsbedingte Erwerbsausfall im Umfang der entgangenen Arbeitslosenentschädigung ersetzt bekomme. Sein Taggeld sei deshalb auf 70% des maximal versicherten ALV-Lohnes zu plafonieren ()”.

Il Tribunale cantonale ha confermato quanto stabilito dall’assicuratore, aggiungendo al consid. 5.5 che “zu berücksichtigen ist ein weiterer Aspekt: Der vogliegende Kollektivversicherungssvertrag zwischen der ehemaligen Arbeitgeberin des Klägers und der Beklagten bezweckte dessen Schutz vor den wirtschaftlichen Folgen einer krankheitsbedingten Arbeitsunfähigkeit. Vorliegend war die entsprechende Lohnausfallversicherung als Schadenversicherung ausgestaltet (oben, E. 4.3 a.A.). Mit Blick auf den Grundsatz, wonach stets die versicherte Person die Beweiselast für ihren Erwerbsausfall zu tragen hat (BGE 141 III 241 E. 3.2.2), resultiert demnach, dass für die Bemessung der schadensverursachenden Erwerbseinbusse grundsätzlich die Einkommenssituation ohne Erkrankung mit derjenigen nach Eintritt der Krankheit des Versicherten zu vergleichen ist. Die Beklagte schuldet dem Kläger mit anderen Worten nur dann ein über 70% des versicherten Verdienstes des maximal versicherten ALV-Lohnes von Fr. 148'200.-- hinasugegendes Taggeld, wenn der Versicherte umfangmässig auch die ausgebliebene Lohnhöhe im Zusammenhang mit einer allfälligen Folgebeschäftigung mit überwiegender Warscheinliechkeit zu belegen in der Lage ist”.

In una successiva STF 4A_417/2023 del 1° ottobre 2024 il Tribunale federale, al consid. 6.3, ha affermato:

La Camera delle assicurazioni sociali della Corte di Giustizia del Canton Ginevra, chiamata a calcolare le indennità giornaliere dovute all’assicurato la cui polizza prevedeva un’indennità giornaliera del 90% del salario assicurato (cfr. sentenza cantonale ATAS/494/2023 del 26 giugno 2023, consid. 7), nella successiva sentenza del 26 maggio 2025 (ATAS/392/2025), ha affermato:

2.14.  In concreto, alla luce della giurisprudenza suesposta, le indennità giornaliere dell’attore devono essere calcolate fondandosi sulle indennità contro la disoccupazione alle quali l’assicurato avrebbe avuto diritto se non fosse stato ammalato (STF 4A_417/2023 del 1° ottobre 2024, consid. 6.3 e sentenza della Camera delle assicurazioni sociali della Corte di Giustizia del Canton Ginevra, del 26 maggio 2025, ATAS/392/2025, consid. 3 e seguenti).

Ai sensi dell’art. 9 cpv. 1 LADI (RS 837.0), per la riscossione della prestazione e per il periodo di contribuzione vigono termini quadro biennali, sempre che la legge non disponga altrimenti.

L’art. 9 cpv. 2 LADI prevede che il termine quadro per la riscossione decorre dal primo giorno nel quale sono adempiuti tutti i presupposti per il diritto alla prestazione.

Secondo l’art. 9 cpv. 3 LADI il termine quadro per il periodo di contribuzione decorre due anni prima di tale giorno.

Per l’art. 13 cpv. 1 LADI ha adempiuto il periodo di contribuzione colui che, entro il termine quadro (art. 9 cpv. 3) ha svolto durante almeno 12 mesi un’occupazione soggetta a contribuzione.

Ai sensi dell’art. 21 LADI l’indennità di disoccupazione è pagata come indennità giornaliera. Per una settimana sono pagate cinque indennità giornaliere.

L’art. 22 cpv. 1 LADI prevede che l’indennità giornaliera intera ammonta all’80 per cento del guadagno assicurato. L’assicurato riceve inoltre un supplemento che corrisponde agli assegni familiari ai sensi dell’articolo 3 capoverso 1 della legge del 24 marzo 2006 sugli assegni familiari convertiti in un importo giornaliero cui avrebbe diritto nell’ambito di un rapporto di lavoro.

Questo supplemento è pagato soltanto se:

a. gli assegni familiari non sono versati all’assicurato durante la disoccupazione; e

b. per lo stesso figlio non sussiste alcun diritto di una persona che eserciti un’attività lucrativa.

Secondo l’art. 22 cpv. 2 LADI ricevono un’indennità giornaliera pari al 70 per cento del guadagno assicurato gli assicurati che:

a. non hanno un obbligo di mantenimento nei confronti di figli di età inferiore ai 25 anni;

b. beneficiano di un’indennità giornaliera intera, il cui importo supera i 140 franchi; e

c. non riscuotono una rendita di invalidità corrispondente almeno a un grado di invalidità del 40 per cento.

L’art. 23 cpv. 1 LADI prevede che è considerato guadagno assicurato il salario determinante nel senso della legislazione sull’AVS, normalmente riscosso durante un periodo di calcolo nel corso di uno o più rapporti di lavoro, compresi gli assegni contrattuali periodici che non siano indennità per inconvenienti connessi al lavoro. L’importo massimo del guadagno assicurato (art. 18 LPGA) corrisponde a quello dell’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni. Il guadagno non è considerato assicurato se non raggiunge un limite minimo. Il Consiglio federale stabilisce il periodo di calcolo e il limite minimo.

Per l’art. 37 cpv. 1 OADI (RS 837.02) il guadagno assicurato è calcolato in base al salario medio degli ultimi sei mesi di contribuzione (art. 11) che precedono il termine quadro per la riscossione della prestazione.

Ai sensi dell’art. 37 cpv. 2 OADI il guadagno assicurato è calcolato in base al salario medio degli ultimi 12 mesi di contribuzione che precedono il termine quadro per la riscossione della prestazione se tale salario è più elevato del salario medio di cui al capoverso 1.

L’importo massimo del guadagno assicurato ai sensi dell’art. 18 LPGA corrisponde a quello dell’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni (art. 23 cpv. 1, seconda frase LADI), che ammonta a fr. 148'200 all’anno (art. 22 cpv. 1 OAINF).

2.15.  In concreto dalle tavole processuali emerge che l’attore, nato nel 1966, separato, con due figli nati nel 2004 (apprendista) e nel 2006 (università di _________, da settembre gli corrisponde fr. 800 al mese [doc. 21-21]) in formazione (cfr. doc. A 21-20), di cui il primo abita presso di lui ed il secondo presso la madre (doc. 21-5), dal 1984 al 1986 ha lavorato come apprendista poi come operaio presso il _________, in seguito dal 1996 al 2019 ha aperto un’attività in proprio. A decorrere dal 2019 fino al 2024 ha cambiato attività diventando autista di _________ per ________, guidando tratti in città rispettivamente da ________ a ________ e viceversa senza percorsi nelle valli (cfr. perizia [doc. XXXIV] pag. 17 [“Nel 2024 i dolori sono peggiorati {…} il trattamento consisteva in analgesia e riposo, probabilmente anche fisioterapia, dolori cervicali e lombari che sono persistiti circa 1-2 mesi, a quel momento ricorda che era autista per________{…}” e 19 [“A decorrere dal 2019 fino al 2024 {…} autista di________per________{…}”).

Dal 1° marzo 2025 al 31 ottobre 2025 ha lavorato presso il ________per un salario mensile di fr. 5'855 lordi oltre alla tredicesima di fr. 487.90 (cfr. doc. A22).

Dopo uno stage di 3 settimane, a partire dall’inizio aprile 2026, dal 22 aprile 2026 è stato assunto dal _________ cfr. al 50% come capo officina (perizia [doc. XXXIV] pag. 19).

Considerato pertanto che l’attore ha svolto per almeno 12 mesi un’attività soggetta a contribuzione negli ultimi due anni prima di avere diritto alle prestazioni (dal 2019 fino al 2024 autista per ________ e dal 1° marzo 2025 al 31 ottobre 2025 capoofficina) e che ha un obbligo di mantenimento, il diritto all’indennità giornaliera è pari all’80% del guadagno assicurato (cfr. art. 22 cpv. 1 LADI), che, conformemente all’art. 37 cpv. 1 OADI ammonta a fr. 5'855 al mese (cfr. doc. A22) oltre alla tredicesima di fr. 487.90 (cfr. doc. A1). L’assicurato non sostiene infatti che il salario conseguito negli ultimi 12 mesi è più elevato (cfr. art. 37 cpv. 2 OADI).

Come rammentato anche nella sentenza ATAS/392/2025 del 26 maggio 2025 della Camera delle assicurazioni sociali del Canton Ginevra, l’indennità giornaliera di disoccupazione ammonta all’80% del guadagno assicurato mensile diviso per 21.7 (cfr. art. 40a OADI secondo il quale il guadagno giornaliero è determinato dividendo il guadagno mensile per 21.7).

Tuttavia, contrariamente alle indennità di disoccupazione le indennità giornaliere per malattia sono dovute per ogni giorno civile (cfr. informazione per i clienti, punto 2 e art. M2.1 CGA; sentenza ATAS/392/2025 del 26 maggio 2025 della Camera delle assicurazioni sociali del Canton Ginevra).

Di conseguenza, nel caso di specie, la prestazione ammonta a fr. 166.80 al giorno (5’855 x 13 : 100 X 80 : 365; cfr. anche sentenza ATAS/392/2025 del 26 maggio 2025 della Camera delle assicurazioni sociali del Canton Ginevra, consid. 4.3).

Rammentato che di principio il Tribunale non può attribuire più di quanto richiesto (cfr. art. 58 cpv. 1 CPC), la domanda dell’attore di condannare l’assicuratore al versamento di fr. 6'171.60, per il periodo dal 1° dicembre 2025 (e dunque non dal 23 novembre 2025 visto l’importo complessivo domandato) al 6 gennaio 2026 (166.80 X 37 giorni; cfr. punto 58, pag. 17 della petizione e punto 1.2, pag. 19 della petizione [richiesta di giudizio]), va accolta.

Per il periodo dal 7 gennaio 2026 al 20 marzo 2026, quando l’assicurato è stato incapace al lavoro al 50%, la convenuta va condannata al pagamento di fr. 6'088.20 ([25 + 28 + 20 = 73] X 83.40 (ossia 166.80 : 2 [art. M 1.2 CGA]).

In una successiva sentenza 8C_385/2020 del 4 novembre 2020, al consid. 5.1 il Tribunale federale ha così riassunto la giurisprudenza:

Nella sentenza 4A_228/2019 del 2 settembre 2019, il TF ha affermato:

Va qui rammentato che conformemente alla costante giurisprudenza, il giudice può rinunciare ad assumere una prova se egli ha formato il proprio convincimento sulla base di altri elementi di fatto all’incarto e se egli possa ritenere senza arbitrio che la nuova prova non muterebbe il suo personale convincimento (apprezzamento anticipato delle prove; DTF 142 III 360, consid. 4.1.1; cfr. sentenza 4A_106/2025 del 4 agosto 2025, consid. 3 e 5.4; sentenza 4A_172/2022 del 31 agosto 2022, consid. 2.4; sentenza 4A_491/2020 dell’11 aprile 2022, consid. 7.2; sentenza 4A_587/2015 del 15 febbraio 2017, consid. 3.1; sentenza 5A_34/2013 del 9 settembre 2013, consid. 2.3 con riferimento alla sentenza 4A_228/2012 del 28 agosto 2012, consid. 2.3 non pubblicato in DTF 138 III 625; cfr. anche sentenza 4A_675/2016 del 15 dicembre 2016, consid. 2; sentenza 4A_391/2016 dell’8 novembre 2016, consid. 3.1-3.3; sentenza 5A_404/2014 del 29 luglio 2015, consid. 2.3.2; sentenza 4A_175/2015 del 4 maggio 2015).

2.18.  Non vanno prelevate spese processuali (art. 114 lett. e CPC).

In concreto, secondo quanto chiesto in petizione, il valore di causa è costituito dall’importo di fr. 6'171.60 oltre ai fr. 83.40 dal 7 gennaio 2026 “fino a pieno recupero della capacità lavorativa dell’attore e nei limiti della durata delle prestazioni di 730 giorni sull’arco di 900 giorni ()”. Nelle arringhe finali l’attore ha confermato la richiesta di condanna dell’assicurato “a far tempo dallo scadere del periodo di attesa e fino al pieno recupero della capacità lavorativa” senza quantificarlo oltre.

Considerato che secondo l’attore, oltre ai trenta giorni di periodo di attesa, fino al 6 gennaio sono trascorsi ulteriori 37 giorni, (ossia complessivamente 67), l’indennizzo al 50% poteva teoricamente scadere dopo ulteriori 663 giorni (730 – 67), per un eventuale importo complessivo a suo favore di fr. 55'294.20 (83.40 x 663).

Il valore di causa ammonta pertanto a fr. 61'465.80 (55'294.20 + 6'171.60).

All’assicurato, parzialmente vincente in causa e rappresentato da un avvocato, vanno assegnate le ripetibili, calcolate conformemente a quanto previsto dall’art. 11 del Regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d’ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili del 19 dicembre 2007 (RL 178.310), secondo cui per le cause aventi un valore determinato o determinabile oltre i fr. 50'000.-- sino a fr. 100'000.-- le ripetibili sono stabilite mediante l’applicazione di una percentuale variabile tra l’8% ed il 15%.

Egli avrebbe diritto a fr. 4'917 di ripetibili (8% di fr. 61'465.80).

Tuttavia, l’assicurato è vincente in causa nella misura di circa il 20% (12'259.80su61'465.80), la convenuta per il restante 80%.

L’assicuratore dovrebbe versare all’attore un importo arrotondato di fr. 983 (20% di fr. 4'917).

Anche alla convenuta, essendo parzialmente vincente in causa per l’80% e rappresentata da un avvocato esterno, vanno riconosciute le ripetibili (STF 4A_473/2022 del 19 gennaio 2023, consid. 4.4 e contrario con riferimenti; cfr. sentenza 4A_194/2010 del 17 novembre 2010, consid. 2.2.1 non pubblicato in DTF 137 III 47 e sentenza 4A_535/2015 del 1° giugno 2016, consid. 6.4; cfr. anche STCA 36.2025.28 del 23 luglio 2025, STCA 36.2022.19 del 2 giugno 2022; STCA 36.2020.56 del 25 gennaio 2021; STCA 36.2020.24 del 17 agosto 2020; STCA 36.2019.89 del 13 novembre 2019; STCA 36.2017.109 del 5 marzo 2018; STCA 36.2017.68 del 23 aprile 2018; cfr. art. 95 cpv. 1 lett. b CPC; cfr. ancheViktor Rüegg/Michael Rüegg, Basler Kommentar, ZPO, Basilea 2017, 3a edizione, n. 18 ad art. 95 CPC, pag. 645 e n. 1 ad art. 114 CPC, pag. 701).

Il rappresentante di CV1 ha chiesto, senza però produrre il resoconto dettagliato citato nelle arringhe finali, il versamento di fr. 6'764.20 a titolo di ripetibili. Tuttavia, come visto, per il calcolo delle ripetibili occorre applicare il Regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d’ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili del 19 dicembre 2007.

L’assicuratore avrebbe pertanto diritto ad un importo arrotondato di fr. 3'933 (80% di fr. 4'917).

Ne segue, in parziale compensazione delle ripetibili, che l’attore verserà fr. 2'950 alla convenuta (3'933 – 983).

2.19.  Per quanto concerne l’ammissibilità di un ricorso al TF in funzione del valore litigioso della causa, con sentenza 4A_83/2013 del 20 giugno 2013 (cfr. anche STF 4A_273/2021 del 17 aprile 2023, consid. 1), l’Alta Corte ha affermato che:

"() Esso è ammissibile a prescindere dal valore litigioso (di soli fr. 1'120.--) poiché, come afferma correttamente la ricorrente, nel Cantone Ticino le controversie tra assicurati e assicuratori concernenti le assicurazioni complementari all’assicurazione contro le malattie sono di competenza del Tribunale cantonale delle assicurazioni in prima e unica istanza (art. 74 cpv. 1 lett. b LTF; art. 7 CPC; art. 75 della legge ticinese di applicazione della LAMal del 26 giugno 1997 [RL/TI 6.4.6.1]; DTF 138 III 799 consid. 1.1).”

Secondo l'art. 49 cpv. 2 LSA, i tribunali svizzeri devono trasmettere gratuitamente all'autorità di sorveglianza una copia di tutte le sentenze concernenti disposizioni del diritto in materia di contratto d'assicurazione per la pubblicazione periodica (art. 49 cpv. 1 LSA). S'impone perciò di notificare all'autorità di sorveglianza, una volta cresciuta in giudicato, anche la presente sentenza in forma elettronica e senza il nominativo dell’attore.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

Contro il presente giudizio è dato ricorso in materia civile alTribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione. L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                 La segretaria

Daniele Cattaneo                                         Stefania Cagni