Erwägungen (11 Absätze)
E. 1 Si richiama qui la STCA 36.2025.59. Detta sentenza è stata acquisita agli atti, come richiesto dallassicurato, ma non lo sono stati i documenti di causa siccome, a crescita in giudicato di quel giudizio, sono stati resi alle parti. Si osserva comunque che il credito posto alla base di quella pretesa della Cassa è diverso da quello qui allesame siccome riferito ad altro periodo.
E. 2 Il presente giudizio (non diversamente da quello relativo allincarto 36.2025.59) è emanato monocraticamente. Si dà qui per interamente riprodotto il considerando 1 della citata decisione. In sostanza va rammentato come in base allart. 49 cpv. 2 LOG ed ampiamente ammesso dalla costante giurisprudenza del Tribunale federale e dalla dottrina (Ivano Ranzanici: La possibilità concessa dall'art. 49 cpv. 2 LOG alla Sezione di diritto pubblico del Tribunale di Appello di emanare giudizi monocratici alla luce della recente giurisprudenza federa-le, in RtiD I - 2016, pagg. 307 e segg.) al Tribunale Cantonale delle Assicurazioni è possibile emanare monocraticamente i suoi giudizi a fronte di fattispecie che non presentino difficoltà giuridiche o fattuali, nellacquisizione probatoria o nella valutazione delle prove. In concreto il tema è quello dellincasso di premi, spese amministrative, interessi moratori e spese esecutive. Come indicato nella STCA 36.2025.59 citata questi temi sono stati già ampiamente esaminati in diritto dalla giurisprudenza federale, da quella di questa Corte e dalla dottrina. In casu la fattispecie non presenta difficoltà probatorie. Il giudizio può essere emesso monocraticamente.
E. 3 Il ricorrente evidenzia nel suo esposto di non avere esercitato compiutamente il suo diritto di essere sentito, richiama lincarto 36.2025.59 e postula la concessione del termine di replica, e meglio come formulato nel doc. I.
Per l'art. 29 cpv. 2 Cost. fed., le parti hanno diritto di essere sentite. Tale diritto ha valenza formale. La sua violazione conduce di massima, indipendentemente dalla fondatezza delle censure di merito, all'accoglimento del ricorso e all'annullamento della decisione impugnata (DTF 144 I 11 consid. 5.3 pag. 17 con rinvio alla DTF 137 I 195 consid. 2.2 pag. 197; STF 9C_569/ 2020 del 4 gennaio 2022, consid. 3). Il diritto di essere sentito serve da un lato all'accertamento dei fatti e da un altro lato comprende la facoltà per l'interessato di esprimersi prima della resa di una decisione, che interviene a modificare la posizione giuridica dell'interessato, segnatamente se il provvedimento si rivela sfavorevole nei suoi confronti. Egli ha diritto di consultare l'incarto, di offrire mezzi di prova su punti rilevanti, di esigerne l'assunzione (partecipando alla stessa) e di potersi esprimere sulle relative risultanze. Il diritto di essere sentito, quale diritto di cooperare alla procedura comprende tutte le facoltà che devono essere concesse a una parte, in modo tale che essa in una procedura possa difendere efficacemente la sua tesi. Perché ciò possa essere realizzato, la parte ha anche il diritto di essere informata previamente e in maniera adeguata dall'autorità sulla procedura per quanto attiene alle tappe decisive per il giudizio. Non è possibile in maniera generale e astratta stabilire in quale misura si estende questo diritto, ma occorre soppesare le circostanze concrete (DTF 144 I 11 consid. 5.3 pag. 17; 135 II 286 consid. 5.1 pag. 293; 135 I 279 consid. 2.3 pag. 282; DTF 132 V 368 consid. 3.1 pag. 370 e sentenze ivi citate).
Largomento non è di rilievo. De facto gli atti della procedura prodotti dalla Cassa, posti a disposizione del ricorrente (doc. IV), appaiono completi e il signor RI1 ha potuto esprimersi in merito compiutamente. Egli ha fatto valere le sue ragioni, in maniera esaustiva, davanti a questa Corte. Gli atti della procedura 36.2025.59 sono stati resi, come indicato, alle rispettive parti che li hanno prodotti a crescita in giudicato della STCA 36.2025.59, mentre la sentenza è stata acquisita. Gli atti resi non contenevano nulla di rilevante per la procedura qui allesame, trattandosi di premi riferiti a mesi diversi. Con la risposta di causa lassicuratore ha prodotto il dossier necessario e riferito al credito vantato. Al ricorrente è stato concesso di esprimersi sulla risposta di causa, gli atti gli sono stati messi a disposizione e gli è stata riconosciuta la possibilità di domandare lacquisizione di nuove prove. Egli non indica quali altri elementi documentali gli siano stati preclusi (almeno per il loro genere) e quale pregiudizio sarebbe derivato da un mancato accesso. Lassicurato è stato messo nella condizione, con il doc. IV del 2 settembre 2026, di attivamente e consapevolmente partecipare alla procedura. La pretesa violazione del diritto di essere sentito è priva di fondamento.
nel merito
E. 4 Tema sottoposto a giudizio è sapere se, correttamente o meno, la Cassa possa imporre allassicurato ricorrente il pagamento dei premi da aprile a novembre 2025, previa deduzione della RIPAM riconosciutagli, e se siano corrette le spese amministrative pretese, gli interessi di mora stabiliti e la richiesta di pagamento a CO1 delle spese esecutive.
E. 5 Come indicato nella STCA 36.2025.59 in base allart. 61 cpv. 1 LAMal, l'assicuratore stabilisce l'ammontare dei premi dei propri assicurati. Sempreché la legge non preveda eccezioni, l'assicuratore riscuote dai propri assicurati premi uguali. Per lart. 64a cpv. 1 LAMal, se l'assicurato non paga premi o partecipazioni ai costi entro la scadenza prevista, l'assicuratore, dopo almeno un sollecito scritto, deve diffidarlo assegnandogli un termine supplementare di 30 giorni e indicandogli le conseguenze della mora (cpv. 2). Giusta lart. 64a cpv. 2 LAMal se, nonostante la diffida, l'assicurato non paga i premi, le partecipazioni ai costi e gli interessi di mora entro il termine assegnato, l'assicuratore deve richiedere l'esecuzione. Il Cantone può esigere che l'assicuratore comunichi all'autorità cantonale competente il nome dei debitori escussi. Lart. 90 OAMal dispone che i premi devono essere pagati in anticipo e di regola mensilmente. A norma dellart. 105a OAMal, il tasso degli interessi di mora sui premi scaduti secondo l'art. 26 cpv. 1 LPGA è del 5% all'anno. In caso di mancato pagamento dei premi e delle partecipazioni ai costi, l'assicuratore invia la diffida al più tardi entro tre mesi dall'esigibilità degli stessi. Egli la presenta separatamente da eventuali altri pagamenti in arretrato (art. 105b cpv. 1 OAMal). Se l'assicurato causa per propria colpa spese che avrebbero potuto essere evitate con un pagamento tempestivo, l'assicuratore può riscuotere adeguate spese amministrative, se una misura siffatta è prevista dalle disposizioni generali sui diritti e sugli obblighi dell'assicurato (art. 105b cpv. 2 OAMal). In questo senso la dot-trina appena citata (Ivo Bühler e Cliff Egle BSK KVG/KVAG ad art. 64a n. 13). Per maggiori specifiche si rinvia alla STCA 36.2025.59 nota alle parti.
E. 6 In concreto lassicuratore vanta in primis un credito per premi arretrati da aprile a novembre 2025. Lassicurato non ha contestato lammontare dei premi (come nel caso trattato nella STCA 36.2025.59) che, per la copertura e la franchigia scelta dallassicurato nel 2025, ammontava a CHF 404.55 mensili (doc. 2). Il signor RI1 ha beneficiato della RIPAM 2025 (doc. 3) per CHF 2'421,60 annui, ossia CHF 201,80 mensili. Ne viene che il premio netto 2025 dedotta la RIPAM assommava a:
CHF 404,55 CHF 201.80 = CHF 202.75.
La Cassa ha determinato correttamente il premio mensile al netto della RIPAM dovuto dallassicurato. Lassicurato non ha sostenuto di avere soluto, tempestivamente, detti premi (da aprile a novembre 2025). Il debito per i premi è quindi fissato in:
CHF 202,75 x 8 mesi = CHF 1622
importo che è pienamente confermato in questa sede.
E. 7 CO1 impone il versamento di interessi moratori al 5% sul debito. In merito al tema degli interessi si faccia riferimento alla STCA 36.2025.59 nota alle parti (e richiamata dallassicurato) dove si rammenta che il tasso degli interessi di mora sui premi scaduti secondo l'art. 26 cpv. 1 LPGA è del 5% all'anno. Questi interessi non decorrono dalla diffida dellassicurato ma dal:
" ab dem Folgetag des vom Krankenversicherer gesetzten oder kraft Reglement geltenden Zahlungstermins (Fälligkeitstag) geschuldet, ab welchem sich der Prämienschuldner in Verzug befindet. Die Verzugszinspflicht entsteht jedoch nicht etwa erst mit Zustellung der Mahnung oder der Zahlungsaufforderung (Art. 64a Abs. 1) oder gar erst mit Ablauf der darin gesetzten Zahlungsfristen (SBVR Soziale Sicherheit-Eugster, Rz 1326), sondern beginnt bereits mit Ablauf der ordentlichen (ersten) Zahlungsfrist zu laufen. Bei periodisch anfallen-den Forderungen wie der OKP-Prämien rechtfertigt es sich aus Praktikabilitätsgründen, für den Beginn des Verzugszinses den mittleren Verfall festzulegen, wobei eine kulanterweise über den ursprünglichen Fälligkeitstag hinausgehende Zahlungsfrist nicht massgebend ist (VersGer SG, 5. 11. 2012, KV 2012/3, E. 8.1.2 m. H. auf BGE 131 III 12 E. 9.5)."
(Ivo Bühler e Cliff Egle BSK KVG/KVAG ad art. ad art. 64a n. 10)
In concreto gli interessi sui premi rimasti insoluti sono dovuti a contare dal giorno della loro scadenza, siccome i premi debbono esser pagati ad inizio mese, gli interessi debbono essere riconosciuti da tale data per ogni premio di cui lassicuratore chiede il pagamento (analogamente a quanto deciso con la STCA 36.2025.59 considerando 8). Ne deriva che:
· premio aprile 2025 di CHF 202,75 interesse al 5% dal 1° aprile 2025 al 30 aprile 2025 su CHF 202.75;
· premio maggio 2025 di CHF 202,75 interesse al 5% dal 1° maggio sino al 31 maggio 2025 su CHF 405.50;
· premio marzo 2025 di CHF 202.75 interesse al 5% dal 1° giugno 2025 al 30 giugno 2025 su 608,25;
· premio luglio 2025 di CHF 202.75 interesse al 5% dal 1° luglio 2025 al 31 luglio 2025 su CHF 811;
· premio agosto 2025 di CHF 202.75 interesse al 5% dal 1° agosto 2025 al 31 agosto 2025 su CHF 1'013,75;
· premio settembre 2025 di CHF 202.75 interesse al 5% dal 1° settembre 2025 al 30 settembre 2025 su CHF 1'216,50;
· premio ottobre 2025 di CHF 202.75 interesse al 5% dal 1° ottobre 2025 al 31 ottobre 2025 su CHF 1'419,25;
· premio di novembre 2025 di CHF 202.75 interesse al 5% dal 1° novembre 2025 su CHF 1'622.
E. 8 La Cassa domanda, inoltre, le spese amministrative che ha dovuto sopportare per procedere allincasso del proprio credito, spese che cifra in CHF 195 complessivamente. In merito alle spese di natura amministrativa si faccia riferimento a quanto esposto nella STCA 36.2025.59 consid. 5 ed a quanto indicato in precedenza. In concreto la Cassa ha prodotto agli atti le disposizioni che le consentono di prelevare le spese amministrative (doc. 1). Come ricorda G. Eugster (in Rechtsprechung des Bundesgerichts zum KVG, 2 ed., Schulthess ed. Zurigo, 2018, pag. 601, n. 4) le spese percepibili debbono comunque essere commisurate allentità del debito dellassicurato. Egli passa in rassegna la giuri-sprudenza federale in materia evidenziando come spese che si situano deutlich weniger als 10% der Ausstände beliefen, wurden als gerade noch Verhältnismäßig erachtet. Lautore evoca poi casi in cui il principio di equivalenza tra ammontare die premi e spese amministrative non è stato rispettato. Egli soggiunge che:
Mahnspesen von CHF 480 (zuzüglich Bearbeitungskosten, CHF 90) bei Prämienausständen von CHF 1025.25, von CHF 280 (zuzüglich Bearbeitungskosten, CHF 100) bei Prämienausständen von CHF 735.60 sowie Mahnspesen von CHF 280 (zuzüglich Bearbeitungskosten, CHF 100), bei Prämienausständen von CHF 549.95 verletzen das Äquivalenz-prinzip klar. Die vorinstanzlich vorgenommene Reduktion der Mahnkosten auf CHF 120 bzw. CHF 240 wurden als gerade noch tragbar erachtet (BGer 9C_874/2015 E. 4.2.3). Mahngebühren und Umtriebsspesen können betrieben werden (statt vieler: EVG K 144/03 = SVR 2006 KV Nr. 1; K 24/06 E. 3.2; K 12/05 E. 3.1).
In concreto la Cassa vanta un credito di CHF 1'622, le spese di CHF 195 in totale appaiono rispettose dei precetti appena esposte. Pur situandosi al 12% della somma del credito complessivo derivante dai premi, non va dimenticato che in discussione non vi è un unico credito riferito a tale importo ma 8 crediti per i premi mensili che hanno imposto allamministrazione un maggiore impegno e costo. Le spese appaiono così adeguate e proporzionate e sono quindi dovute.
E. 9 Le spese esecutive vere e proprie (esatte da CO1) non formano invece oggetto della sentenza di rigetto, ma seguono le sorti dell'esecuzione per la quale è stato concesso il rigetto (STFA K 114/03 del 22 luglio 2005; STCA del 14 settembre 2004, 36.2004.79; RAMI 2003 KV 251 pag. 226 consid. 4; SZS 2001 pag. 568 consid. 5 con riferimenti; Panchaud/Caprez La mainlevée de l'opposition, § 164, pag. 414; K. Ammon/F. Walther, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkurs-rechts, 7a ed., Berna 2003, pag. 114, § 18 N 25: "Nicht zulässig wäre dagegen ein auf die Betreibungskosten beschränkter Rechtsvorschlag; denn für diese haftet der Schuldner von Gesetzes wegen (SchKG 68). Will er die Kosten-festsetzung rügen, muss er das mit Beschwerde an die Aufsichtsbehörde tun (BGE 85 III 128)"). Non essendo dunque oggetto della procedura di rigetto dell'opposizione, sull'importo relativo a queste spese non è ammissibile pronunciare il rigetto (STFA K 114/03 del 22 luglio 2005, STFA K 68/04 del 26 agosto 2004; STF K 144/03 del 18 giugno 2004). Il TCA non può dunque pronunciare il rigetto per le spese esecutive di CHF 74 accollate all'assicurato con la decisione qui impugnata che va quindi modificata in tal senso.
E. 10 Il ricorrente domanda, in maniera invero poco chiara e senza confrontarsi con la documentazione prodotta da CO1 accertamenti in tema di RIPAM, fatture e procedure dincasso, indica la necessità di estratti conto annuali che non permetterebbero di conciliare in modo univoco il credito litigioso con le singole fatture. Ora gli atti prodotti con la risposta di causa appaiono completi, esaustivi e chiari. Il credito deriva da premi per 8 mesi (da aprile a novembre 2025) il cui importo è determinato in base alle polizze (e non è contestato dallassicurato), le spese amministrative sono percepibili in base al doc. 1, solleciti e ingiunzioni di pagamenti sono consegnate agli atti. La documentazione è quindi completa ed è stata posta a disposizione dellassicurato (doc. IV). Non sono quindi raccolte prove ulteriori, infatti, conformemente, alla costante giurisprudenza, qualora l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduca l'amministrazione o il giudice, in base a un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori non potrebbero modificare il risultato (valutazione anticipata delle prove), si rinuncerà ad assumere altre prove (cfr. STF 8C_789/2023 dell8 gennaio 2025 consid. 4.2.3.; STF 9C_357/2023 del 17 agosto 2023 consid. 4.2.1.; STF 9C_689/2020 del 1° marzo 2022 consid. 4.2.; STF 8C_199/2021 del 14 dicembre 2021 consid. 5.2.; STF 9C_779/2020 del 7 maggio 2021 consid. 5.2.; STF 8C_611/2019 dell11 maggio 2020 consid. 5.2.; STF 8C_139/2019 del 18 giugno 2019 consid. 3.3.; STF 9C_847/2017 del 31 maggio 2018 consid. 5.1.; STF 9C_35/2018 del 29 marzo 2018 consid. 6; STF 9C_588/2017 del 21 novembre 2017 consid. 7.2.; STF 9C_775/2016 del 2 giugno 2017 consid. 6.4.; STF 8C_794/2016 del 28 aprile 2017 consid. 4.2.; STF 9C_737/2012 del 19 marzo 2013; STF 8C_556/2010 del 24 gennaio 2011 consid. 9), senza che ciò costituisca una lesione del diritto di essere sentito sancito dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (cfr. DTF 124 V 94 consid. 4b; 122 V 162 consid. 1d e sentenza ivi citata).
Con il suo doc. V, verosimilmente allestito con il sussidio di uno dei diffusi sistemi di AI, lassicurato non reca nessuna nuova censura (ribadendo pedissequamente quanto già invocato in precedenza ed analizzato nelle considerazioni precedenti) e neppure le contestazioni già mosse con il gravame sono meglio approfondite o sviluppate. A livello della richiesta di assunzione di prove non precedentemente domandate, il doc. V non fornisce alcuna offerta nuova, ribadendo le richieste del gravame. La domanda di una formazione storica e lesigibilità di ogni posta del credito appare generica e non sostanziata documentalmente, la domanda è defatigatoria e priva di sostrato siccome non è spiegato il rilievo ai fini del giudizio di tale accertamento. Le omissioni rimproverate alla Cassa ed il richiamo alla prova non si confrontano con la documentazione prodotta agli atti (non risulta che lassicurato sia comparso per un esame della documentazione degli atti allinserto) che dimostrano adeguatamente (come indicato) laffiliazione allassicuratore da cui deriva lobbligo di pagare i premi.
Il signor RI1 non si rapporta allonere probatorio a lui incombente ossia quello di avere adeguatamente adempiuto lobbligo legale di onorare i premi assicurativi, laffermazione apodittica secondo cui il precedente 36.2025.59 non copre aprile-novembre e non sostituisce il nuovo credito, oltre che lapalissiana, è priva di rilievo ai fini del giudizio, perlomeno lassicurato nulla dice in merito. Egli rileva poi il concetto di colpa dellart. 105b cpv. 2 OAMal. La lettura della STCA 36.2025.59 avrebbe permesso allassicurato di comprendere questo aspetto. Si evidenzia che la STCA citata non è stata impugnata dal ricorrente. Nella sua esposizione doc. V il signor RI1 evidenzia che il suo domicilio successivamente al 31 dicembre 2025 sarebbe allestero, aspetto non oggetto della decisione e quindi non rientrante nella fattispecie oggetto di giudizio. Lesponente ritiene necessario acquisire agli atti tutte le fatture originarie con data di emissione e scadenza, non indicando le ragioni per le quali la documentazione prodotta agli atti non avrebbe valore probatorio. Egli considera necessario ottenere ogni registrazione interna concernente rimborsi, compensazioni, storni, annullamenti, sospensioni o rettifiche di richieste di pagamento ma non argomenta la sua richiesta, non produce documentazione tale da rendere verosimile il pagamento del credito dellassicuratore mediante, ad esempio, una compensazione accettata dalla Cassa, rispettivamente il versamento di anticipi liberi da porre in deduzione del credito dellamministrazione. La domanda di prova, generica, non è ammissibile siccome il contrario significherebbe porre a carico del giudice la determinazione dei motivi del gravame e la loro giustificazione, compito che, invece, spetta al ricorrente che è soggetto attivo della procedura ed cui non basta limitarsi a generiche richieste.
Il signor RI1 domanda lacquisizione delle clausole delle condizioni che permettano a CO1 di incassare le spese. Si vedano in merito le argomentazioni che precedono e quelle contenute nel giudizio nellincarto 36.2025.59. Egli chiede il prospetto analitico degli interessi, senza invocare un errore nel calcolo degli stessi, con adeguata motivazione, da parte dellassicuratore. In merito si vedano le conclusioni esposte in precedenza (punto 6). La richiesta di documenti e registrazioni contabili o amministrative rilevanti che abbiano inciso sulla determinazione del saldo e sulle spese amministrative, nella misura in cui facciano parte dellincarto o siano utilizzati a fondamento della pretesa, è pure generica e priva di adeguato sostrato. La documentazione relativa alla quantificazione dei premi, alla loro esigibilità dopo la fatturazione, il richiamo, e le ingiunzioni di pagamento, sono agli atti. Lassicurato non dice in cosa questa documentazione sarebbe carente, inadatta a dimostrare il credito, controvertibile o contraddittoria. Da ultimo lassicurato domanda di potersi esprimere su ogni documento prodotto dallassicuratore, senza indicare dove questo suo diritto sarebbe stato precluso o limitato, se non per scelta propria.
Le richieste non meritano accoglimento.
E. 11 Lart. 61 lett. fbis LPGA prevede che per le controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato. Non vengono qui accollate spese allassicurato sostanzialmente soccombente perché la LAMal non le prevede (in questo senso la STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 consid. 4.4.1.). Si rammenta che nel Cantone Ticino, come rilevato dallAlta Corte nella citata STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 consid. 4.4.3., vige tuttora il principio della gratuità generalizzata (art. 29 cpv. 1 Lptca/TI). Sul tema cfr. pure STF 9C_369/2022 del 19 settembre 2022; STF 9C_368/2021 del 2 giugno 2022; SVR 2022 KV Nr. 18 (STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022); STF 9C_394/2021 del 3 gennaio 2022; Ares Bernasconi Actualités du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les tribunaux cantonaux des assurances selon la révision de la LPGA du 21 juin 2019, in RSAS 2/2022 pag. 107.
Non sono attribuite ripetibili, il ricorrente solo minimamente vincente in causa non è patrocinato e non le ha postulate.
Dispositiv
- Il ricorso è parzialmente accolto. Di conseguenza: 1.1. RI1, ______, è condannato a pagare allassicuratore CO1, ______, i seguenti importi: 1.1.1. CHF 1622 per premi dei mesi da aprile a novembre 2025 (compresi). 1.1.2. Gli interessi moratori al 5% da corrispondere come segue: · premio aprile 2025 di CHF 202,75 interesse al 5% dal 1° aprile 2025 al 30 aprile 2025 su CHF 202.75; · premio maggio 2025 di CHF 202,75 interesse al 5% dal 1° maggio sino al 31 maggio 2025 su CHF 405.50; · premio marzo 2025 di CHF 202.75 interesse al 5% dal 1° giugno 2025 al 30 giugno 2025 su 608,25; · premio luglio 2025 di CHF 202.75 interesse al 5% dal 1° luglio 2025 al 31 luglio 2025 su CHF 811; · premio agosto 2025 di CHF 202.75 interesse al 5% dal 1° agosto 2025 al 31 agosto 2025 su CHF 1'013,75; · premio settembre 2025 di CHF 202.75 interesse al 5% dal 1° settembre 2025 al 30 settembre 2025 su CHF 1'216,50; · premio ottobre 2025 di CHF 202.75 interesse al 5% dal 1° ottobre 2025 al 31 ottobre 2025 su CHF 1'419,25; · premio di novembre 2025 di CHF 202.75 interesse al 5% dal 1° novembre 2025 su CHF 1'622. 1.1.3. Le spese amministrative stabilite con la decisione su opposizione per complessivi CHF 195. 1.2. Per gli importi di cui al punto 1.1. è rigettata in via definitiva lopposizione interposta al PE _______ del 20 aprile 2026 emesso dallUE di ______.
- Non si percepiscono tasse e spese e non sono attribuite ripetibili.
- Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione. L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta. Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni Il giudice delegato Il segretario di Camera Ivano Ranzanici Gianluca Menghetti
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Raccomandata
Incarto n. 36.2026.39
IR/sc
Lugano
11 settembre 2026
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il giudice delegato
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici, PhD
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 23 luglio 2026 formulato da
RI1, ______
contro
la decisione su opposizione del 30 giugno 2026 emanata da
CO1, ______
in materia di assicurazione sociale contro le malattie
considerato in fatto
A. Con decisione resa su opposizione il 30 giugno 2026 (doc. A) lassicuratore sociale contro le malattie CO1 (CO1, assicuratore, Cassa o amministrazione qui di seguito), ha confermato la sua decisione formale del precedente 3 giugno 2026 (doc. 13) con cui ha imposto ad RI1, ______, il pagamento di premi arretrati (aprile-novembre 2025), spese amministrative e di esecuzione, previa deduzione dei sussidi cantonali, per CHF 1956,95 in uno con il rigetto dellopposizione formulata al precetto esecutivo (PE qui di seguito) ______ del 20 aprile 2026 (doc. 12) fatto spiccare a carico dellassicurato ed a cui questi si era opposto . Il PE indica in particolare il credito derivante da premi per le fatture del 31 luglio, 4 agosto, 1° settembre e 29 settembre 2025 per CHF 1'622 oltre interessi al 5% dal 20 aprile 2026 (data del PE) maggiorati di CHF 55,95 per gli interessi maturati sino al 19 aprile 2026, le tasse di ingiunzione per CHF 45 e le spese amministrative cifrate in CHF 150.
La Cassa, considerando laffiliazione del signor RI1 (doc. 2, polizza assicurativa) e lobbligo legale di versare i premi LAMal mensilmente, il premio al lordo della RIPAM in CHF 404,55 ed un aiuto sociale di CHF 201.80 mensili (doc. 3 decisione RIPAM del signor RI1 2025) per un premio di CHF 202,76, ed il mancato versamento dei premi per i mesi da aprile a novembre 2025 (8 mesi x 202,75 = 1'622), ne ha imposto il pagamento in uno, come indicato, con le spese amministrative siccome il credito oggetto di richiamo, quindi di sollecito e da ultimo di ingiunzione di pagamento (plico doc. 4).
B. Il signor RI1 era già stato oggetto di una procedura dincasso per i premi da gennaio a marzo 2025 sfociata in una sentenza di questa Corte, emessa monocraticamente, il 29 gennaio 2026 con cui il debito per premi e spese amministrative era stato ammesso, ma le spese di sollecito, ingiunzione e per la procedura in seno allassicuratore ridotto, alla luce della giurisprudenza e della dottrina in materia, da CHF 240 (riferito ad un debito complessivo di CHF 608.25), a CHF 60 (pari al 10% del debito circa). Nellambito di quella procedura (formante lincarto TCA 36.2025.59) la sentenza esponeva in maniera chiara la materia, gli obblighi di assicurato ed assicuratore ed i diritti reciproci. Al testo di quel giudizio si rimanda integralmente e le relative considerazioni, nella misura in cui appaia necessario, saranno riperse letteralmente qui di seguito.
C. Mediante ricorso del 23 luglio 2026 il signor RI1 contesta il provvedimento dellassicuratore davanti a questa Corte (doc. I) lamentando una ricostruzione contabile non sufficientemente verificabile, postulando accertamenti sulla RIPAM, contestando le spese amministrative sulla scorta della precedente sentenza di questa Corte, obiettando in merito al calcolo degli interessi di mora, lamentando poi una violazione del diritto di essere sentito (chiedendo cioè la trasmissione al Tribunale cantonale delle assicurazioni da parte dellassicuratore dellintero incarto) e domanda di replicare nonché lacquisizione di documentazione concernente la RIPAM che gli è stata riconosciuta. Nelle sue conclusioni lassicurato domanda lannullamento della decisione impugnata, laccertamento in maniera separata di capitale dovuto ed interessi maturati, escludere dal credito le spese esecutive e ridurre (se non eliminare) le spese amministrative, richiamare lincarto 36.2025.59 concedendo accesso allassicurato e concedendogli di replicare in merito, adottare eventuali misure provvisionali e statuire sulle spese giudiziarie secondo diritto. Lassicuratore, invitato a prendere posizione ed a produrre lintero incarto (doc. II del 27 luglio 2026) ha trasmesso dettagliata, specifica, minuziosa e lunga risposta di causa (doc. III) i cui argomenti, laddove necessario, saranno ripresi in corso di motivazione. CO1 chiede la reiezione del gravame.
Alle parti è stata concessa la possibilità di ulteriormente esprimersi e di domandare lacquisizione di prove non postulate in precedenza (doc. IV del 3 settembre 2026). Il ricorrente ha trasmesso alla Corte un lungo scritto, ripetitivo rispetto alle richieste già formulate con il gravame, con cui postula una serie di accertamenti (doc. V e pag. 4 ad XII) che ricalcano quelle già richieste con lallegato di ricorso, la Cassa non ha postulato alcuna prova ed alla stessa è stata concessa la possibilità di esprimersi in merito allallegato del ricorrente (doc. VI). Il Tribunale cantonale delle assicurazioni non ha acquisito ulteriori prove.
considerato in diritto
in ordine
1. Si richiama qui la STCA 36.2025.59. Detta sentenza è stata acquisita agli atti, come richiesto dallassicurato, ma non lo sono stati i documenti di causa siccome, a crescita in giudicato di quel giudizio, sono stati resi alle parti. Si osserva comunque che il credito posto alla base di quella pretesa della Cassa è diverso da quello qui allesame siccome riferito ad altro periodo.
2. Il presente giudizio (non diversamente da quello relativo allincarto 36.2025.59) è emanato monocraticamente. Si dà qui per interamente riprodotto il considerando 1 della citata decisione. In sostanza va rammentato come in base allart. 49 cpv. 2 LOG ed ampiamente ammesso dalla costante giurisprudenza del Tribunale federale e dalla dottrina (Ivano Ranzanici: La possibilità concessa dall'art. 49 cpv. 2 LOG alla Sezione di diritto pubblico del Tribunale di Appello di emanare giudizi monocratici alla luce della recente giurisprudenza federa-le, in RtiD I - 2016, pagg. 307 e segg.) al Tribunale Cantonale delle Assicurazioni è possibile emanare monocraticamente i suoi giudizi a fronte di fattispecie che non presentino difficoltà giuridiche o fattuali, nellacquisizione probatoria o nella valutazione delle prove. In concreto il tema è quello dellincasso di premi, spese amministrative, interessi moratori e spese esecutive. Come indicato nella STCA 36.2025.59 citata questi temi sono stati già ampiamente esaminati in diritto dalla giurisprudenza federale, da quella di questa Corte e dalla dottrina. In casu la fattispecie non presenta difficoltà probatorie. Il giudizio può essere emesso monocraticamente.
3. Il ricorrente evidenzia nel suo esposto di non avere esercitato compiutamente il suo diritto di essere sentito, richiama lincarto 36.2025.59 e postula la concessione del termine di replica, e meglio come formulato nel doc. I.
Per l'art. 29 cpv. 2 Cost. fed., le parti hanno diritto di essere sentite. Tale diritto ha valenza formale. La sua violazione conduce di massima, indipendentemente dalla fondatezza delle censure di merito, all'accoglimento del ricorso e all'annullamento della decisione impugnata (DTF 144 I 11 consid. 5.3 pag. 17 con rinvio alla DTF 137 I 195 consid. 2.2 pag. 197; STF 9C_569/ 2020 del 4 gennaio 2022, consid. 3). Il diritto di essere sentito serve da un lato all'accertamento dei fatti e da un altro lato comprende la facoltà per l'interessato di esprimersi prima della resa di una decisione, che interviene a modificare la posizione giuridica dell'interessato, segnatamente se il provvedimento si rivela sfavorevole nei suoi confronti. Egli ha diritto di consultare l'incarto, di offrire mezzi di prova su punti rilevanti, di esigerne l'assunzione (partecipando alla stessa) e di potersi esprimere sulle relative risultanze. Il diritto di essere sentito, quale diritto di cooperare alla procedura comprende tutte le facoltà che devono essere concesse a una parte, in modo tale che essa in una procedura possa difendere efficacemente la sua tesi. Perché ciò possa essere realizzato, la parte ha anche il diritto di essere informata previamente e in maniera adeguata dall'autorità sulla procedura per quanto attiene alle tappe decisive per il giudizio. Non è possibile in maniera generale e astratta stabilire in quale misura si estende questo diritto, ma occorre soppesare le circostanze concrete (DTF 144 I 11 consid. 5.3 pag. 17; 135 II 286 consid. 5.1 pag. 293; 135 I 279 consid. 2.3 pag. 282; DTF 132 V 368 consid. 3.1 pag. 370 e sentenze ivi citate).
Largomento non è di rilievo. De facto gli atti della procedura prodotti dalla Cassa, posti a disposizione del ricorrente (doc. IV), appaiono completi e il signor RI1 ha potuto esprimersi in merito compiutamente. Egli ha fatto valere le sue ragioni, in maniera esaustiva, davanti a questa Corte. Gli atti della procedura 36.2025.59 sono stati resi, come indicato, alle rispettive parti che li hanno prodotti a crescita in giudicato della STCA 36.2025.59, mentre la sentenza è stata acquisita. Gli atti resi non contenevano nulla di rilevante per la procedura qui allesame, trattandosi di premi riferiti a mesi diversi. Con la risposta di causa lassicuratore ha prodotto il dossier necessario e riferito al credito vantato. Al ricorrente è stato concesso di esprimersi sulla risposta di causa, gli atti gli sono stati messi a disposizione e gli è stata riconosciuta la possibilità di domandare lacquisizione di nuove prove. Egli non indica quali altri elementi documentali gli siano stati preclusi (almeno per il loro genere) e quale pregiudizio sarebbe derivato da un mancato accesso. Lassicurato è stato messo nella condizione, con il doc. IV del 2 settembre 2026, di attivamente e consapevolmente partecipare alla procedura. La pretesa violazione del diritto di essere sentito è priva di fondamento.
nel merito
4. Tema sottoposto a giudizio è sapere se, correttamente o meno, la Cassa possa imporre allassicurato ricorrente il pagamento dei premi da aprile a novembre 2025, previa deduzione della RIPAM riconosciutagli, e se siano corrette le spese amministrative pretese, gli interessi di mora stabiliti e la richiesta di pagamento a CO1 delle spese esecutive.
5. Come indicato nella STCA 36.2025.59 in base allart. 61 cpv. 1 LAMal, l'assicuratore stabilisce l'ammontare dei premi dei propri assicurati. Sempreché la legge non preveda eccezioni, l'assicuratore riscuote dai propri assicurati premi uguali. Per lart. 64a cpv. 1 LAMal, se l'assicurato non paga premi o partecipazioni ai costi entro la scadenza prevista, l'assicuratore, dopo almeno un sollecito scritto, deve diffidarlo assegnandogli un termine supplementare di 30 giorni e indicandogli le conseguenze della mora (cpv. 2). Giusta lart. 64a cpv. 2 LAMal se, nonostante la diffida, l'assicurato non paga i premi, le partecipazioni ai costi e gli interessi di mora entro il termine assegnato, l'assicuratore deve richiedere l'esecuzione. Il Cantone può esigere che l'assicuratore comunichi all'autorità cantonale competente il nome dei debitori escussi. Lart. 90 OAMal dispone che i premi devono essere pagati in anticipo e di regola mensilmente. A norma dellart. 105a OAMal, il tasso degli interessi di mora sui premi scaduti secondo l'art. 26 cpv. 1 LPGA è del 5% all'anno. In caso di mancato pagamento dei premi e delle partecipazioni ai costi, l'assicuratore invia la diffida al più tardi entro tre mesi dall'esigibilità degli stessi. Egli la presenta separatamente da eventuali altri pagamenti in arretrato (art. 105b cpv. 1 OAMal). Se l'assicurato causa per propria colpa spese che avrebbero potuto essere evitate con un pagamento tempestivo, l'assicuratore può riscuotere adeguate spese amministrative, se una misura siffatta è prevista dalle disposizioni generali sui diritti e sugli obblighi dell'assicurato (art. 105b cpv. 2 OAMal). In questo senso la dot-trina appena citata (Ivo Bühler e Cliff Egle BSK KVG/KVAG ad art. 64a n. 13). Per maggiori specifiche si rinvia alla STCA 36.2025.59 nota alle parti.
6. In concreto lassicuratore vanta in primis un credito per premi arretrati da aprile a novembre 2025. Lassicurato non ha contestato lammontare dei premi (come nel caso trattato nella STCA 36.2025.59) che, per la copertura e la franchigia scelta dallassicurato nel 2025, ammontava a CHF 404.55 mensili (doc. 2). Il signor RI1 ha beneficiato della RIPAM 2025 (doc. 3) per CHF 2'421,60 annui, ossia CHF 201,80 mensili. Ne viene che il premio netto 2025 dedotta la RIPAM assommava a:
CHF 404,55 CHF 201.80 = CHF 202.75.
La Cassa ha determinato correttamente il premio mensile al netto della RIPAM dovuto dallassicurato. Lassicurato non ha sostenuto di avere soluto, tempestivamente, detti premi (da aprile a novembre 2025). Il debito per i premi è quindi fissato in:
CHF 202,75 x 8 mesi = CHF 1622
importo che è pienamente confermato in questa sede.
7. CO1 impone il versamento di interessi moratori al 5% sul debito. In merito al tema degli interessi si faccia riferimento alla STCA 36.2025.59 nota alle parti (e richiamata dallassicurato) dove si rammenta che il tasso degli interessi di mora sui premi scaduti secondo l'art. 26 cpv. 1 LPGA è del 5% all'anno. Questi interessi non decorrono dalla diffida dellassicurato ma dal:
" ab dem Folgetag des vom Krankenversicherer gesetzten oder kraft Reglement geltenden Zahlungstermins (Fälligkeitstag) geschuldet, ab welchem sich der Prämienschuldner in Verzug befindet. Die Verzugszinspflicht entsteht jedoch nicht etwa erst mit Zustellung der Mahnung oder der Zahlungsaufforderung (Art. 64a Abs. 1) oder gar erst mit Ablauf der darin gesetzten Zahlungsfristen (SBVR Soziale Sicherheit-Eugster, Rz 1326), sondern beginnt bereits mit Ablauf der ordentlichen (ersten) Zahlungsfrist zu laufen. Bei periodisch anfallen-den Forderungen wie der OKP-Prämien rechtfertigt es sich aus Praktikabilitätsgründen, für den Beginn des Verzugszinses den mittleren Verfall festzulegen, wobei eine kulanterweise über den ursprünglichen Fälligkeitstag hinausgehende Zahlungsfrist nicht massgebend ist (VersGer SG, 5. 11. 2012, KV 2012/3, E. 8.1.2 m. H. auf BGE 131 III 12 E. 9.5)."
(Ivo Bühler e Cliff Egle BSK KVG/KVAG ad art. ad art. 64a n. 10)
In concreto gli interessi sui premi rimasti insoluti sono dovuti a contare dal giorno della loro scadenza, siccome i premi debbono esser pagati ad inizio mese, gli interessi debbono essere riconosciuti da tale data per ogni premio di cui lassicuratore chiede il pagamento (analogamente a quanto deciso con la STCA 36.2025.59 considerando 8). Ne deriva che:
· premio aprile 2025 di CHF 202,75 interesse al 5% dal 1° aprile 2025 al 30 aprile 2025 su CHF 202.75;
· premio maggio 2025 di CHF 202,75 interesse al 5% dal 1° maggio sino al 31 maggio 2025 su CHF 405.50;
· premio marzo 2025 di CHF 202.75 interesse al 5% dal 1° giugno 2025 al 30 giugno 2025 su 608,25;
· premio luglio 2025 di CHF 202.75 interesse al 5% dal 1° luglio 2025 al 31 luglio 2025 su CHF 811;
· premio agosto 2025 di CHF 202.75 interesse al 5% dal 1° agosto 2025 al 31 agosto 2025 su CHF 1'013,75;
· premio settembre 2025 di CHF 202.75 interesse al 5% dal 1° settembre 2025 al 30 settembre 2025 su CHF 1'216,50;
· premio ottobre 2025 di CHF 202.75 interesse al 5% dal 1° ottobre 2025 al 31 ottobre 2025 su CHF 1'419,25;
· premio di novembre 2025 di CHF 202.75 interesse al 5% dal 1° novembre 2025 su CHF 1'622.
8. La Cassa domanda, inoltre, le spese amministrative che ha dovuto sopportare per procedere allincasso del proprio credito, spese che cifra in CHF 195 complessivamente. In merito alle spese di natura amministrativa si faccia riferimento a quanto esposto nella STCA 36.2025.59 consid. 5 ed a quanto indicato in precedenza. In concreto la Cassa ha prodotto agli atti le disposizioni che le consentono di prelevare le spese amministrative (doc. 1). Come ricorda G. Eugster (in Rechtsprechung des Bundesgerichts zum KVG, 2 ed., Schulthess ed. Zurigo, 2018, pag. 601, n. 4) le spese percepibili debbono comunque essere commisurate allentità del debito dellassicurato. Egli passa in rassegna la giuri-sprudenza federale in materia evidenziando come spese che si situano deutlich weniger als 10% der Ausstände beliefen, wurden als gerade noch Verhältnismäßig erachtet. Lautore evoca poi casi in cui il principio di equivalenza tra ammontare die premi e spese amministrative non è stato rispettato. Egli soggiunge che:
Mahnspesen von CHF 480 (zuzüglich Bearbeitungskosten, CHF 90) bei Prämienausständen von CHF 1025.25, von CHF 280 (zuzüglich Bearbeitungskosten, CHF 100) bei Prämienausständen von CHF 735.60 sowie Mahnspesen von CHF 280 (zuzüglich Bearbeitungskosten, CHF 100), bei Prämienausständen von CHF 549.95 verletzen das Äquivalenz-prinzip klar. Die vorinstanzlich vorgenommene Reduktion der Mahnkosten auf CHF 120 bzw. CHF 240 wurden als gerade noch tragbar erachtet (BGer 9C_874/2015 E. 4.2.3). Mahngebühren und Umtriebsspesen können betrieben werden (statt vieler: EVG K 144/03 = SVR 2006 KV Nr. 1; K 24/06 E. 3.2; K 12/05 E. 3.1).
In concreto la Cassa vanta un credito di CHF 1'622, le spese di CHF 195 in totale appaiono rispettose dei precetti appena esposte. Pur situandosi al 12% della somma del credito complessivo derivante dai premi, non va dimenticato che in discussione non vi è un unico credito riferito a tale importo ma 8 crediti per i premi mensili che hanno imposto allamministrazione un maggiore impegno e costo. Le spese appaiono così adeguate e proporzionate e sono quindi dovute.
9. Le spese esecutive vere e proprie (esatte da CO1) non formano invece oggetto della sentenza di rigetto, ma seguono le sorti dell'esecuzione per la quale è stato concesso il rigetto (STFA K 114/03 del 22 luglio 2005; STCA del 14 settembre 2004, 36.2004.79; RAMI 2003 KV 251 pag. 226 consid. 4; SZS 2001 pag. 568 consid. 5 con riferimenti; Panchaud/Caprez La mainlevée de l'opposition, § 164, pag. 414; K. Ammon/F. Walther, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkurs-rechts, 7a ed., Berna 2003, pag. 114, § 18 N 25: "Nicht zulässig wäre dagegen ein auf die Betreibungskosten beschränkter Rechtsvorschlag; denn für diese haftet der Schuldner von Gesetzes wegen (SchKG 68). Will er die Kosten-festsetzung rügen, muss er das mit Beschwerde an die Aufsichtsbehörde tun (BGE 85 III 128)"). Non essendo dunque oggetto della procedura di rigetto dell'opposizione, sull'importo relativo a queste spese non è ammissibile pronunciare il rigetto (STFA K 114/03 del 22 luglio 2005, STFA K 68/04 del 26 agosto 2004; STF K 144/03 del 18 giugno 2004). Il TCA non può dunque pronunciare il rigetto per le spese esecutive di CHF 74 accollate all'assicurato con la decisione qui impugnata che va quindi modificata in tal senso.
10. Il ricorrente domanda, in maniera invero poco chiara e senza confrontarsi con la documentazione prodotta da CO1 accertamenti in tema di RIPAM, fatture e procedure dincasso, indica la necessità di estratti conto annuali che non permetterebbero di conciliare in modo univoco il credito litigioso con le singole fatture. Ora gli atti prodotti con la risposta di causa appaiono completi, esaustivi e chiari. Il credito deriva da premi per 8 mesi (da aprile a novembre 2025) il cui importo è determinato in base alle polizze (e non è contestato dallassicurato), le spese amministrative sono percepibili in base al doc. 1, solleciti e ingiunzioni di pagamenti sono consegnate agli atti. La documentazione è quindi completa ed è stata posta a disposizione dellassicurato (doc. IV). Non sono quindi raccolte prove ulteriori, infatti, conformemente, alla costante giurisprudenza, qualora l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduca l'amministrazione o il giudice, in base a un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori non potrebbero modificare il risultato (valutazione anticipata delle prove), si rinuncerà ad assumere altre prove (cfr. STF 8C_789/2023 dell8 gennaio 2025 consid. 4.2.3.; STF 9C_357/2023 del 17 agosto 2023 consid. 4.2.1.; STF 9C_689/2020 del 1° marzo 2022 consid. 4.2.; STF 8C_199/2021 del 14 dicembre 2021 consid. 5.2.; STF 9C_779/2020 del 7 maggio 2021 consid. 5.2.; STF 8C_611/2019 dell11 maggio 2020 consid. 5.2.; STF 8C_139/2019 del 18 giugno 2019 consid. 3.3.; STF 9C_847/2017 del 31 maggio 2018 consid. 5.1.; STF 9C_35/2018 del 29 marzo 2018 consid. 6; STF 9C_588/2017 del 21 novembre 2017 consid. 7.2.; STF 9C_775/2016 del 2 giugno 2017 consid. 6.4.; STF 8C_794/2016 del 28 aprile 2017 consid. 4.2.; STF 9C_737/2012 del 19 marzo 2013; STF 8C_556/2010 del 24 gennaio 2011 consid. 9), senza che ciò costituisca una lesione del diritto di essere sentito sancito dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (cfr. DTF 124 V 94 consid. 4b; 122 V 162 consid. 1d e sentenza ivi citata).
Con il suo doc. V, verosimilmente allestito con il sussidio di uno dei diffusi sistemi di AI, lassicurato non reca nessuna nuova censura (ribadendo pedissequamente quanto già invocato in precedenza ed analizzato nelle considerazioni precedenti) e neppure le contestazioni già mosse con il gravame sono meglio approfondite o sviluppate. A livello della richiesta di assunzione di prove non precedentemente domandate, il doc. V non fornisce alcuna offerta nuova, ribadendo le richieste del gravame. La domanda di una formazione storica e lesigibilità di ogni posta del credito appare generica e non sostanziata documentalmente, la domanda è defatigatoria e priva di sostrato siccome non è spiegato il rilievo ai fini del giudizio di tale accertamento. Le omissioni rimproverate alla Cassa ed il richiamo alla prova non si confrontano con la documentazione prodotta agli atti (non risulta che lassicurato sia comparso per un esame della documentazione degli atti allinserto) che dimostrano adeguatamente (come indicato) laffiliazione allassicuratore da cui deriva lobbligo di pagare i premi.
Il signor RI1 non si rapporta allonere probatorio a lui incombente ossia quello di avere adeguatamente adempiuto lobbligo legale di onorare i premi assicurativi, laffermazione apodittica secondo cui il precedente 36.2025.59 non copre aprile-novembre e non sostituisce il nuovo credito, oltre che lapalissiana, è priva di rilievo ai fini del giudizio, perlomeno lassicurato nulla dice in merito. Egli rileva poi il concetto di colpa dellart. 105b cpv. 2 OAMal. La lettura della STCA 36.2025.59 avrebbe permesso allassicurato di comprendere questo aspetto. Si evidenzia che la STCA citata non è stata impugnata dal ricorrente. Nella sua esposizione doc. V il signor RI1 evidenzia che il suo domicilio successivamente al 31 dicembre 2025 sarebbe allestero, aspetto non oggetto della decisione e quindi non rientrante nella fattispecie oggetto di giudizio. Lesponente ritiene necessario acquisire agli atti tutte le fatture originarie con data di emissione e scadenza, non indicando le ragioni per le quali la documentazione prodotta agli atti non avrebbe valore probatorio. Egli considera necessario ottenere ogni registrazione interna concernente rimborsi, compensazioni, storni, annullamenti, sospensioni o rettifiche di richieste di pagamento ma non argomenta la sua richiesta, non produce documentazione tale da rendere verosimile il pagamento del credito dellassicuratore mediante, ad esempio, una compensazione accettata dalla Cassa, rispettivamente il versamento di anticipi liberi da porre in deduzione del credito dellamministrazione. La domanda di prova, generica, non è ammissibile siccome il contrario significherebbe porre a carico del giudice la determinazione dei motivi del gravame e la loro giustificazione, compito che, invece, spetta al ricorrente che è soggetto attivo della procedura ed cui non basta limitarsi a generiche richieste.
Il signor RI1 domanda lacquisizione delle clausole delle condizioni che permettano a CO1 di incassare le spese. Si vedano in merito le argomentazioni che precedono e quelle contenute nel giudizio nellincarto 36.2025.59. Egli chiede il prospetto analitico degli interessi, senza invocare un errore nel calcolo degli stessi, con adeguata motivazione, da parte dellassicuratore. In merito si vedano le conclusioni esposte in precedenza (punto 6). La richiesta di documenti e registrazioni contabili o amministrative rilevanti che abbiano inciso sulla determinazione del saldo e sulle spese amministrative, nella misura in cui facciano parte dellincarto o siano utilizzati a fondamento della pretesa, è pure generica e priva di adeguato sostrato. La documentazione relativa alla quantificazione dei premi, alla loro esigibilità dopo la fatturazione, il richiamo, e le ingiunzioni di pagamento, sono agli atti. Lassicurato non dice in cosa questa documentazione sarebbe carente, inadatta a dimostrare il credito, controvertibile o contraddittoria. Da ultimo lassicurato domanda di potersi esprimere su ogni documento prodotto dallassicuratore, senza indicare dove questo suo diritto sarebbe stato precluso o limitato, se non per scelta propria.
Le richieste non meritano accoglimento.
11. Lart. 61 lett. fbis LPGA prevede che per le controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato. Non vengono qui accollate spese allassicurato sostanzialmente soccombente perché la LAMal non le prevede (in questo senso la STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 consid. 4.4.1.). Si rammenta che nel Cantone Ticino, come rilevato dallAlta Corte nella citata STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 consid. 4.4.3., vige tuttora il principio della gratuità generalizzata (art. 29 cpv. 1 Lptca/TI). Sul tema cfr. pure STF 9C_369/2022 del 19 settembre 2022; STF 9C_368/2021 del 2 giugno 2022; SVR 2022 KV Nr. 18 (STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022); STF 9C_394/2021 del 3 gennaio 2022; Ares Bernasconi Actualités du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les tribunaux cantonaux des assurances selon la révision de la LPGA du 21 juin 2019, in RSAS 2/2022 pag. 107.
Non sono attribuite ripetibili, il ricorrente solo minimamente vincente in causa non è patrocinato e non le ha postulate.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è parzialmente accolto. Di conseguenza:
1.1. RI1, ______, è condannato a pagare allassicuratore CO1, ______, i seguenti importi:
1.1.1. CHF 1622 per premi dei mesi da aprile a novembre 2025 (compresi).
1.1.2. Gli interessi moratori al 5% da corrispondere come segue:
· premio aprile 2025 di CHF 202,75 interesse al 5% dal 1° aprile 2025 al 30 aprile 2025 su CHF 202.75;
· premio maggio 2025 di CHF 202,75 interesse al 5% dal 1° maggio sino al 31 maggio 2025 su CHF 405.50;
· premio marzo 2025 di CHF 202.75 interesse al 5% dal 1° giugno 2025 al 30 giugno 2025 su 608,25;
· premio luglio 2025 di CHF 202.75 interesse al 5% dal 1° luglio 2025 al 31 luglio 2025 su CHF 811;
· premio agosto 2025 di CHF 202.75 interesse al 5% dal 1° agosto 2025 al 31 agosto 2025 su CHF 1'013,75;
· premio settembre 2025 di CHF 202.75 interesse al 5% dal 1° settembre 2025 al 30 settembre 2025 su CHF 1'216,50;
· premio ottobre 2025 di CHF 202.75 interesse al 5% dal 1° ottobre 2025 al 31 ottobre 2025 su CHF 1'419,25;
· premio di novembre 2025 di CHF 202.75 interesse al 5% dal 1° novembre 2025 su CHF 1'622.
1.1.3. Le spese amministrative stabilite con la decisione su opposizione per complessivi CHF 195.
1.2. Per gli importi di cui al punto 1.1. è rigettata in via definitiva lopposizione interposta al PE _______ del 20 aprile 2026 emesso dallUE di ______.
2. Non si percepiscono tasse e spese e non sono attribuite ripetibili.
3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il giudice delegato Il segretario di Camera
Ivano Ranzanici Gianluca Menghetti