Erwägungen (10 Absätze)
E. 2.1 Oggetto del contendere è la questione di sapere se la nozione di buona fede di cui allart. 46 cpv. 2 LCAMal corrisponde a quella dellart. 25 cpv. 1 LPGA e se linteressata ha diritto alla riduzione dei premi dellassicurazione malattie per il periodo dal mese di gennaio 2021 al mese di dicembre 2023.
E. 2.2 Nelle STCA 36.2024.2 e 36.2023.3 del 3 giugno 2024 e 14 dicembre 2023, oltre che in altri giudizi relativi alla RIPAM (acronimo che sta per riduzione dei premi dellassicurazione obbligatoria delle cure medico sanitarie), sono evocati i capisaldi che reggono la materia. La legislazione cantonale relativa alla riduzione dei premi ha subito importanti modifiche entrate in vigore, in particolare, nel 2012 e nel 2015. Detti cambiamenti hanno mutato i paradigmi delle norme previgenti.
Il legislatore ha stabilito un sistema di attribuzione dei sussidi, conformemente al dettato degli art. 65 e seg. LAMal, teso a rendere più efficace laiuto sociale. La precedente normativa aveva mostrato lacune. Con la novella il Parlamento ha inteso ottemperare gli obiettivi di politica sociale cantonale voluti con ladozione della LAPS, ossia la Legge sullarmonizzazione delle prestazioni sociali del 5 giugno 2000 (in questo senso il Messaggio 15 settembre 2009 del Consiglio di Stato accompagnante il disegno di legge di modifica della LCAMal, a pagina 7, ed il relativo Rapporto della Commissione della gestione e delle finanze dell8 giugno 2010 a pagina 1, per maggiori dettagli si veda: Ivano Ranzanici, La riduzione dei premi dell'assicurazione malattia, Limiti della normativa vigente e proposte alla luce anche dell'esperienza ticinese, Zurigo - Basilea - Ginevra 2016, capitolo 14, p. 357 e ss.). In particolare, il Consiglio di Stato, con il disegno di legge, e il Gran Consiglio, promulgando le norme, hanno previsto di rendere il sistema della RIPAM affine ai criteri scelti dalla Laps e quindi distanziarsi dal reddito imponibile cantonale quale base per la determinazione del diritto al sussidio per approdare al criterio del reddito disponibile, maggiormente indipendente da scelte di politica fiscale. Daltro canto, lesecutivo prima, ed il legislativo poi, hanno voluto maggiormente considerare il contesto famigliare in cui lassicurato vive passando da una valutazione riferita alle persone sole ed alle famiglie (definite in maniera restrittiva, si veda in merito lart. 25 v. LCAMal) allunità di riferimento definita nel nuovo art. 26 LCAMal.
Le norme più recenti tendono a conseguire una migliore aderenza del sistema di concessione della RIPAM alla realtà sociale e vogliono, come detto, considerare maggiormente la diversa capacità, in specie delle famiglie, di finanziare i premi in funzione delle loro dimensioni. Il sistema da ultimo adottato non tende però solo ad evitare gli effetti indesiderati del precedente ma anche a tenere conto della reale situazione dellofferta assicurativa nellambito dellassicurazione di base con lintroduzione del premio medio di riferimento che sostituisce la nozione di media cantonale ponderata precedentemente ritenuta.
Il Cantone gode, nella concretizzazione di quanto in materia di RIPAM prevede la LAMal, di ampio margine di valutazione ed apprezzamento (Ivano Ranzanici, op. cit., capitoli 6.1.2.4. [p. 156] e 8 [p. 195 e ss.], in particolare capitolo 8.4.5. [p. 207 e ss.]; su questo aspetto cfr. anche la STF 8C_8/2026 dell8 giugno 2026, consid. 7.1 destinata a pubblicazione) ed è vincolato in particolare da quanto impone lart. 65 cpv. 1bis LAMal secondo cui, per i redditi medi e bassi, i Cantoni riducono di almeno l80% i premi dei minorenni e del 50% dei giovani adulti in periodo di formazione (oltre allobbligo dinformazione della popolazione in merito al diritto di ottenere la riduzione dei premi e lo scambio di dati tra Cantoni ed assicuratori), e da quanto prevede lart. 65 cpv. 3 LAMal. Spetta, infatti, ai Cantoni definire quali siano i potenziali beneficiari della RIPAM, e quindi definire gli assicurati di condizione economica modesta. Il diritto cantonale è un diritto autonomo come rammenta il Tribunale Federale nella sua costante giurisprudenza (DTF 122 I 343, 125 V 185,134 I 313 e 145 I 26 c. 3.2. e 3.3.) e compete al Cantone non solo fissare le procedure ma decidere il modello da applicare per pervenire alla riduzione dei premi (STF 8C_8/2026 dell8 giugno 2026, consid. 7.1 e seguenti, destinata a pubblicazione).
Con le norme introdotte nel 2012 uno degli intenti del legislatore è stato quello di conseguire una maggiore equità orizzontale nellaccesso al sistema di riduzione dei premi, in modo da rispecchiare maggiormente la capacità diversa delle famiglie, in funzione della loro dimensione, di finanziare i premi, nonché quello di eliminare gli effetti indesiderati presenti nel previgente sistema (i cosiddetti effetti soglia) e da ultimo quello di avvicinarsi maggiormente alla reale situazione dellofferta assicurativa con lintroduzione del premio medio di riferimento (con) miglioramento anche nella trasparenza del sistema cantonale che evidenzierà meglio la differenza fra il premio che dovrebbe pagare lassicurato e il premio realmente pagato (Rapporto, loc. cit.). Importante è ancora rilevare che, nel suo Messaggio di accompagnamento del disegno di legge, lesecutivo cantonale ha posto laccento sulla volontà di modificare in parte la cerchia dei beneficiari potenziali della RIPAM e lentità dellaiuto sociale per certe fasce di assicurati.
E. 2.3 Per quanto concerne il diritto alla RIPAM con effetto retroattivo, lart. 53 LCAMal in vigore fino al 31 dicembre 2011 prevedeva che il diritto al beneficio di un sussidio nella forma retroattiva decade dopo cinque anni a partire dallanno in cui tale diritto si verifica (cpv. 1). Costituisce eccezione lapplicazione del sussidio retroattivo nellambito delle procedure di revisione delle prestazioni complementari AVS/AI (cpv. 2).
Lart. 54 LCAMal, in vigore fino al 31 dicembre 2011, precisava che il sussidio retroattivo è oggetto di richiesta scritta da parte dellassicurato allistanza designata dal Consiglio di Stato (cpv. 1). Tale richiesta deve specificare le motivazioni del ritardo (cpv. 2). È riservato lart. 53 cpv. 2, dove il sussidio viene applicato dufficio (cpv. 3).
Il 1° gennaio 2012 è entrata in vigore una modifica della LCAMal.
La Sezione II regola la riduzione dei premi per gli anni precedenti quello di competenza.
Il nuovo art. 46 LCAMal prevede che il diritto alla riduzione dei premi nella forma retroattiva decade dopo cinque anni a partire dal momento della richiesta (cpv. 1). In caso di soppressione delle prestazioni complementari AVS/AI, il diritto alla riduzione dei premi è definito nella forma ordinaria (cpv. 2). Tale diritto è escluso se allassicurato non è riconosciuta la situazione di buona fede (cpv. 3).
Per lart. 47 LCAMal, la richiesta di riduzione retroattiva deve essere presentata in forma scritta da parte dellassicurato, salvo nei casi di soppressione delle prestazioni complementari AVS/AI.
Secondo lart. 48 cpv. 1 LCAMal listanza di riduzione retroattiva deve indicare i motivi dellimpedimento ad agire nei termini stabiliti dalla legge o dal regolamento.
Essa è accolta solo se suffragata da motivi fondati (cpv. 2).
Secondo il Messaggio n. 6264 del 15 settembre 2009 relativo alla Modifica della Legge di applicazione della Legge federale sullassicurazione malattie (LCAMal) del 26 giugno 1997, pag. 53:
" () Il nuovo ordinamento riflette lattuale regolamentazione di cui agli artt. 53 a 56. Lart. 46 cpv. 1 precisa meglio i termini di perenzione, nel senso che i medesimi sono conteggiati a partire dal momento della richiesta da parte dellutente. Il capoverso 2 regola la situazione in cui allassicurato viene soppressa la PC AVS/AI. In questo caso si procederà con lordine di restituzione dei premi LAMal indebitamente percepiti (rif.: art. 49 cpv. 1). Le situazioni di specie possono essere di due tipi: allassicurato a cui è soppressa la PC AVS/AI (i) può essere riconosciuta la buona fede, oppure (ii) la situazione di buona fede non è data. In base a quanto precede si determinano due particolarità: a) nel caso in cui la perdita della PC è contraddistinta comunque dalla buona fede dellassicurato: al medesimo sarà riconosciuta, retroattivamente, la RP nella forma ordinaria; ossia ai sensi degli artt. 33 a 39 della legge (come si verifica allo stato attuale). In pratica si considererà il caso di specie alla stregua di una richiesta ordinaria di RP nella forma retroattiva. In concreto lordine di restituzione sarà costituito dal premio netto (premio lordo ./. RP nella forma ordinaria); b) nel caso in cui la perdita della PC non fosse contraddistinta dalla situazione di buona fede da parte dellassicurato: il diritto alla RP decade in toto. La novità proposta risiede proprio nel fatto che non sarà più conteggiato alcun importo di RP nel caso in cui lassicurato è estromesso dal diritto alle PC per responsabilità propria (ad esempio se non ha dichiarato capitali propri, oppure se ha fornito informazioni inveritiere, a proprio vantaggio, al momento dellistanza PC). Per contro, se lassicurato che perde la PC è in buona fede, appare giustificata lapplicazione della RP nella forma ordinaria, con effetto retroattivo. In questo caso, come già si verifica ai sensi del diritto vigente, la medesima viene conteggiata dufficio, senza dunque esigere una formale richiesta da parte dellinteressato (art. 47).
E. 2.4 La dottrina (Ivano Ranzanici, La riduzione dei premi dell'assicurazione malattia, Limiti della normativa vigente e proposte alla luce anche dell'esperienza ticinese, Zurigo - Basilea - Ginevra 2016, pag. 467 seguenti), rammenta che:
" () la modifica delle norme relative alla riduzione dei premi nel cantone Ticino ha toccato solo marginalmente le richieste di RIPAM relative agli anni antecedenti a quello di competenza, la regolamentazione della matteria riflette infatti gli art. art. 53 a 56 vLCAMal in vigore sino a fine 2011, salvo qualche complemento a loro precisazione. Lart. 46 LCAMal regola in maniera più precisa il computo dei termini di perenzione del diritto al versamento di sussidi retroattivi, fissandolo in 5 anni a contare dalla data di presentazione dellistanza. Con il nuovo sistema infatti le domande di riduzione del premio possono essere formulate anche nel corso dellanno di competenza (art. 25 cpv. 3 LCAMal). Ne consegue che anche il dies ad quo per la decorrenza del termine di perenzione doveva essere adattato. Anche per le richieste retroattive la forma è quella scritta e la richiesta deve emanare da uno dei componenti lUR interessata fatta salva leccezione della revoca delle prestazioni complementari ove il Servizio prestazioni della Cassa procede dufficio ed il diritto al sussidio è definito nella forma ordinaria. In questultima costellazione, comunque, il diritto alla riduzione del premio è negato se non possa essere ammessa la buona fede dellassicurato. Tale buona fede si riferisce, di tutta evidenza, allottenimento ed ai motivi di soppressione, delle prestazioni complementari. Il legislatore ha qui richiamato i principi contenuti allart. 25 cpv. 1 LPGA per cui una prestazione indebitamente riscossa non deve essere restituita nellipotesi in cui lassicurato sia in buona fede e se con la restituzione verrebbe a trovarsi in grave difficoltà. Per Kieser Ein gutgläubiger Bezug einer Sozialversicherungsleistung liegt vor, wenn das Bewusstsein über den unrechtmässigen Leistungsbezug fehlt, sofern dieses Fehlen in einer objektiven Betrachtungsweise unter den konkret gegebenen Umständen entschuldbar ist.
Il legislatore ticinese fa chiaramente riferimento a questo concetto allart. 46 cpv. 2 2a frase LCAMal. Se nellambito della soppressione delle prestazioni complementari allassicurato non può essere riconosciuto di non avere avuto la consapevolezza dellerroneità della decisione con cui egli era stato posto al beneficio delle prestazioni, e che questassenza di consapevolezza sia oggettivamente ammissibile, lesame del diritto alla RIPAM per via ordinaria decade, anche se dovessero oggettivamente sussistere i presupposti per una riduzione del premio. La conseguenza è drastica nei suoi effetti, forse eccessiva se si pensa che il nuovo ordinamento prevede la richiesta della RIPAM da parte dellUR. Lesclusione del diritto al sussidio in assenza di buona fede, secondo il meccanismo voluto con la riforma, si ripercuote sullintera unità di riferimento, risultato questo che rischia di riverberarsi su incolpevoli assicurati. Come per il previgente ordinamento listanza di riduzione riferita ai premi degli anni precedenti quello di competenza deve contenere e rendere verosimili adeguati motivi giustificativi che hanno impedito lassicurato, o lUR interessata, di agire nei termini. Solo a fronte di motivi fondati listanza può essere accolta, la negligenza è esplicitamente esclusa. Per essere riconosciuta una riduzione nella forma retroattiva occorrono dunque ragioni oggettive che abbiano impedito il rispetto dei tempi dinoltro della richiesta. Alla luce della giurisprudenza del TCA in materia, riferita al previgente diritto, si tratta di prova difficile da apportare siccome la procedura è in se semplice, non abbisogna di complesse acquisizione di documenti, e comporta un onere amministrativo contenuto per gli assicurati.
E. 2.5 Per costante giurisprudenza federale la legge va interpretata in primo luogo procedendo dalla sua lettera (interpretazione letterale; cfr. STF 8C_667/2025 del 7 maggio 2026, consid. 7.2.1, destinata a pubblicazione).
Tuttavia, se il testo non è perfettamente chiaro, se più interpretazioni del medesimo sono possibili, dev'essere ricercata la vera portata della norma, prendendo in considerazione tutti gli elementi d'interpretazione, segnatamente i lavori preparatori (interpretazione storica), lo scopo perseguito dal legislatore (interpretazione teleologica), nonché la relazione con altri disposti (interpretazione sistematica). Occorre prendere la decisione materialmente corretta nel contesto normativo, orientandosi verso un risultato soddisfacente sotto il profilo della ratio legis. Il Tribunale federale non privilegia un criterio d'interpretazione in particolare; per accedere al senso di una norma preferisce, pragmaticamente, ispirarsi a un pluralismo interpretativo (STF 8C_667/2025 del 7 maggio 2026, consid. 7.2.1, destinata a pubblicazione, con rinvii a DTF 150 V 198 consid. 7.2.3; 149 V 185 consid. 5.3; 147 V 55 consid. 5.1).
E. 2.6 In concreto, dalla lettura dellart. 46 cpv. 2 LCAMal, nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2012, traspare in maniera evidente che il legislatore ha inteso escludere dal diritto ad ottenere la riduzione del premio dellassicurazione malattie a titolo retroattivo i beneficiari delle prestazioni complementari ai quali non può essere riconosciuta la buona fede.
La novella legislativa è stata introdotta al fine di impedire che un assicurato al quale sono state soppresse con effetto retroattivo le prestazioni complementari perché sono state ottenute violando il principio della buona fede, possa ottenere in altro modo la riduzione del premio dellassicurazione malattie (Messaggio n. 6264, pag. 53: La novità proposta risiede proprio nel fatto che non sarà più conteggiato alcun importo di RP nel caso in cui lassicurato è estromesso dal diritto alle PC per responsabilità propria (ad esempio se non ha dichiarato capitali propri, oppure se ha fornito informazioni inveritiere, a proprio vantaggio, al momento dellistanza PC)).
Lart. 46 LCAMal è stato adottato dal Gran Consiglio senza apportare alcuna modifica (cfr. BU 2010/45; cfr. anche il Rapporto n. 6264 R dell8 giugno 2010 della Commissione della gestione e delle finanze sul messaggio 15 settembre 2009 concernente la modifica della Legge di applicazione della Legge federale sullassicurazione malattie (LCAMal) del 26 giugno 1997 dove nel Commento alle singole disposizioni (n. 11) non figura alcuna presa di posizione specifica in merito allart. 46 LCAMal).
Il legislatore ticinese non ha introdotto alcuna nozione autonoma di diritto cantonale del concetto di buona fede. Né dalla lettera della norma, né dai lavoratori preparatori, emerge infatti la volontà di definire in maniera diversa la buona fede rispetto a quanto prevede il diritto federale.
Al contrario, nel Messaggio n. 6264 del 15 settembre 2009 relativo alla Modifica della Legge di applicazione della Legge federale sullassicurazione malattie (LCAMal) del 26 giugno 1997, a pag. 53 figura che il capoverso 2 (ndr: dellart. 46) regola la situazione in cui allassicurato viene soppressa la PC AVS/AI. In questo caso si procederà con lordine di restituzione dei premi LAMal indebitamente percepiti (rif.: art. 49 cpv. 1). Le situazioni di specie possono essere di due tipi: allassicurato a cui è soppressa la PC AVS/AI (i) può essere riconosciuta la buona fede, oppure (ii) la situazione di buona fede non è data (sottolineatura del redattore).
Ora, lart. 49 LCAMal, cui fa riferimento il Messaggio, al cpv. 2 prevede che per la restituzione o il condono dellobbligo di restituzione è applicabile per analogia la legge sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali del 6 ottobre 2000 (LPGA), ossia il diritto federale, ed in particolare lart. 25 LPGA, il cui capoverso 1 prevede che le prestazioni indebitamente riscosse devono essere restituite. La restituzione non deve essere richiesta se linteressato era in buona fede e verrebbe a trovarsi in gravi difficoltà.
Il concetto di buona fede di cui allart. 46 cpv. 2 LCAMal è pertanto il medesimo di quello figurante nellart. 25 cpv. 1 LPGA.
Questa conclusione trova conferma anche nella dottrina (Ivano Ranzanici, op. cit., pag. 467 seguenti: [ ] Tale buona fede si riferisce, di tutta evidenza, allottenimento ed ai motivi di soppressione, delle prestazioni complementari. Il legislatore ha qui richiamato i principi contenuti allart. 25 cpv. 1 LPGA per cui una prestazione indebitamente riscossa non deve essere restituita nellipotesi in cui lassicurato sia in buona fede e se con la restituzione verrebbe a trovarsi in grave difficoltà [ ]).
Ciò è conforme anche allo scopo della norma, che vuole impedire ad un assicurato che ha ricevuto le prestazioni complementari violando il principio della buona fede, di ottenere la riduzione dei premi dellassicurazione malattie a titolo retroattivo. Sarebbe infatti scioccante che un assicurato che deve restituire le prestazioni complementari, compresi i premi dellassicurazione malattie, la cui domanda di condono è stata respinta perché la sua buona fede non è stata riconosciuta, possa ottenere a titolo retroattivo la riduzione dei premi assicurativi al contrario di un cittadino che ha avuto il solo torto di dimenticarsi di inoltrare listanza tempestivamente (su questo aspetto cfr. lart. 25 cpv. 2 LCAMal secondo cui per gli assicurati tassati in via ordinaria se listanza è presentata entro la fine dellanno che precede lanno di competenza la riduzione dei premi inizia a decorrere dal 1° gennaio dellanno di competenza. Per il cpv. 3 se listanza è presentata dopo il termine di cui al cpv. 2, ma nellanno di competenza, il diritto alla riduzione dei premi per gli assicurati tassati in via ordinaria è dato solo a partire dal mese seguente la presentazione).
Le ipotesi riportate nel citato Messaggio in relazione alla buona fede e citate dallinsorgente (La novità proposta risiede proprio nel fatto che non sarà più conteggiato alcun importo di RP nel caso in cui lassicurato è estromesso dal diritto alle PC per responsabilità propria [se lassicurato se non ha dichiarato capitali propri, oppure se ha fornito informazioni inveritiere, a proprio vantaggio, al momento dellistanza PC]), non modificano linterpretazione della norma, anche perché lelenco è stato redatto a titolo esemplificativo (ad esempio ) e non esaustivo.
Alla luce di tutto quanto sopra esposto, interpretando lart. 46 cpv. 2 LCAMal conformemente alla lettera della norma, ai lavori preparatori (Messaggio e Rapporto), alla sistematica (relazione con lart. 49 cpv. 2 LCAMal) ed al suo scopo, si giunge allunivoca conclusione che la nozione di buona fede di cui allart. 46 cpv. 2 LCAMal corrisponde necessariamente a quella del diritto federale di cui allart. 25 cpv. 1 LPGA.
Occorre ora esaminare quali sono le conseguenze nel caso concreto.
E. 2.7 Nella presente fattispecie con decisione dell11 gennaio 2021 lUfficio AI, in seguito alla STCA 32.2020.20 del 16 settembre 2020, ha riconosciuto alla ricorrente la garanzia per la prima formazione professionale. Il versamento effettivo della retta, a dire dellinteressata, è avvenuto a partire dallautunno 2021 (cfr. reclamo dellassicurata, doc. 7).
Il 26 gennaio 2022 linsorgente ha comunicato al Servizio delle prestazioni complementari la decisione dellUAI e liter inerente alleffettivo pagamento della retta, rispettivamente alla restituzione alla medesima di quanto da lei nel frattempo anticipato alla ______ (cfr. reclamo dellassicurata, doc. 7 e ricorso doc. I).
Dopo numerosi scambi di corrispondenza tra la rappresentante dellinsorgente e il Servizio PC, il 21 dicembre 2023 lamministrazione ha, infine, emanato la decisione di restituzione delle prestazioni complementari, compresi i premi dellassicurazione malattie, per il periodo fino a luglio 2023, ossia fino al termine della formazione.
Il 18 ottobre 2024 il Servizio PC ha poi emanato una decisione negativa per il periodo dal mese di agosto 2023. Contro questa decisione è stata inoltrata unopposizione.
Da rilevare anche che la ricorrente, con le osservazioni del 18 maggio 2026, ha affermato: che lassicurata, a partire da gennaio 2021, fosse cosciente che il suo diritto a PC sarebbe mutato e possibilmente venuto a cadere, non è però contestato. Infatti lassicurata, nella pratica PC, non ha chiesto un condono della restituzione (doc. V).
Spetta pertanto a questo Tribunale, nellambito della presente procedura, esaminare se i presupposti per ritenere linteressata in buona fede, sono soddisfatti.
E. 2.8 Per lart. 25 cpv. 1 LPGA le prestazioni indebitamente riscosse devono essere restituite. La restituzione non deve essere chiesta se linteressato era in buona fede e verrebbe a trovarsi in gravi difficoltà.
La buona fede presuppone che l'assicurato ignori, al momento in cui riceve una prestazione, che la stessa gli è versata indebitamente. Di detta ignoranza egli non si può prevalere se la stessa è stata determinata da sua negligenza.
La giurisprudenza ha precisato che la buona fede, intesa come presupposto del condono, deve essere esclusa qualora i fatti che hanno determinato l'obbligo di restituire (come, ad esempio, la violazione dell'obbligo di annunciare o di informare) siano imputabili a comportamento doloso o negligenza grave.
Viceversa, l'assicurato può prevalersi della buona fede quando l'atto o l'omissione colpevole siano costitutivi solo di una violazione lieve dell'obbligo di annunciare o di informare (cfr. STF 8C_264/2024 del 14 novembre 2024 consid. 4.2.; STF 8C_107/2023 del 5 luglio 2023 consid. 3.1.; 3.2.; STF 8C_347/2019 del 17 agosto 2020 consid. 4; STF 9C_16/2019 del 25 aprile 2019 consid. 4; STF 9C_463/2016 del 12 luglio 2017 consid., 2.1.; STF 8C_373/2016 del 29 marzo 2017 consid. 4, pubblicata in DLA 2017 N. 5 pag. 144; STF 8C_79/2017 del 30 giugno 2017 consid. 4.1.; DTF 138 V 218 consid. 4; STF 8C_865/2008 del 27 gennaio 2009 consid. 4; STFA del 16 giugno 2003 nella causa C., C 130/02, consid. 2.3; DLA 2003 N. 29, consid. 1.2, pag. 260; DLA 2002 N. 38, consid. 2a, pag. 258; DLA 2001 N. 18, consid. 3a, pag. 161-162; DLA 1998 N. 14, consid. 4a, pag. 73; DLA 1992 N. 7, consid. 2b, pag. 103; DTF 112 V 97, consid. 2c, pag. 103, DTF 110 V 176, consid. 3c, pag. 180).
Il grado di diligenza richiesto viene valutato in base a un parametro oggettivo, anche se non si può ignorare ciò che è soggettivamente possibile e ragionevole per la persona interessata, ovvero la capacità di giudizio, lo stato di salute, il livello di istruzione, ecc. (cfr. STF 8C_264/2024 del 14 novembre 2024 consid. 4.2.; DTF 138 V 218 consid. 4).
Si è in presenza di una negligenza grave allorquando un avente diritto non si attiene a ciò che può essere ragionevolmente preteso da una persona capace di discernimento in una situazione identica e nelle medesime circostanze (cfr. STF 8C_107/2023 del 5 luglio 2023 consid. 3.1.; STF 8C_347/2019 del 17 agosto 2020 consid. 4; STF 9C_16/2019 del 25 aprile 2019 consid. 4; STF 8C_373/2016 del 29 marzo 2017, pubblicata in DLA 2017 N. 5 pag. 144; DTF 110 V 176 consid. 3d).
Inoltre, la buona fede deve essere negata se colui che si è arricchito, al momento del versamento, poteva attendersi di dover restituire, in quanto sapeva o doveva sapere, facendo prova dellattenzione richiesta, che la prestazione era indebita (art. 3 cpv. 2 CC; STF 8C_163/2024 dell11 ottobre 2024 consid. 5.2.1.; STF 8C_399/2021 del 5 ottobre 2021 consid. 4.; STF 9C_795/2020 del 10 marzo 2021 consid. 4.2.; DTF 130 V 414 consid. 4.3 e i riferimenti ivi menzionati).
In merito all'obbligo di comunicare ogni cambiamento nelle assicurazioni sociali secondo la norma generale dell'art. 31 LPGA, Ueli Kieser, Kommentar zum Bundesgesetz über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts ATSG, 4a ed. 2020, n. 21 pag. 633 ad art. 31, ha affermato che, di principio, la comunicazione del cambiamento deve avvenire quando se ne viene a conoscenza e comunque immediatamente dopo la sua realizzazione e consiste in una dichiarazione una tantum dell'interessato all'assicuratore (DTF 118 V 214 consid. 2b). Se, in un caso concreto, si può ipotizzare un miglioramento dello stato di salute al più tardi a partire da un determinato momento e, inoltre, è un miglioramento costante e stabile, non si deve attendere un periodo di tre mesi, che è determinante nel caso di miglioramenti instabili (STF 8C_232/2016 consid. 4.4).
Nella STFA P 27/05 del 14 marzo 2006, la Corte federale ha ritenuto che per una persona assicurata l'avere annunciato alla Cassa di compensazione nel gennaio 2001 che il 7 novembre 1998 aveva ereditato della sostanza non rispettava la condizione dell'art. 24 OPC-AVS/AI di comunicare senza ritardo le modifiche personali o economiche. Infatti, la corrispondente notifica era stata effettuata sette mesi dopo la divisione ereditaria e tre mesi dopo l'iscrizione nel registro fondiario del trapasso della proprietà ereditata.
Nemmeno un ritardo di alcune settimane è stato considerato giustificato dall'Alta Corte (STF P 64/06 del 30 ottobre 2007).
L'assicurata ha informato il 16 marzo 2006 la Cassa cantonale di compensazione che il 23 gennaio 2006 l'istituto di previdenza presso cui era affiliata le aveva riconosciuto il diritto a delle prestazioni d'invalidità. Le era dunque stata versata una rendita mensile di Fr. 395 dal mese di marzo 2006 e un importo di Fr. 14'931 per le rendite retroattive per il periodo dal 6 gennaio 2003 al 28 febbraio 2006. Il Tribunale cantonale ha negato la buona fede dell'assicurata avendo avvertito la Cassa del versamento retroattivo delle prestazioni della previdenza professionale soltanto un mese e mezzo dopo avere ricevuto e speso l'ammontare dell'istituto di previdenza (cfr. consid. 2).
Il Tribunale federale ha ammesso la buona fede della ricorrente per il periodo dal 1° gennaio 2003 al 31 gennaio 2006. Durante questo periodo, l'assicurata effettivamente riceveva solo la sua rendita AI e non aveva ancora ricevuto nessun importo dalla previdenza professionale, cosicché le prestazioni complementari le erano state versate a buon diritto (cfr. consid. 7.1). La situazione era invece differente per le prestazioni complementari concesse per i mesi di febbraio e marzo 2006, visto che l'assicurata si è vista attribuire da allora un reddito supplementare di cui poteva facilmente rendersi conto che era di natura tale da influenzare il suo diritto alle prestazioni. Le incombeva, perciò, di comunicare immediatamente questo cambiamento di situazione alla Cassa invece di attendere diverse settimane prima di segnalarlo (art. 24 OPC-AVS/AI).
Questo comportamento, ha concluso l'Alta Corte, costituisce una colpa grave, che esclude la sua buona fede e, quindi, anche il condono dell'obbligo di restituzione dei due importi per febbraio (Fr. 188) e marzo (Fr. 188) (cfr. consid. 7.2).
Al consid. 6.1 il TF aveva precisato che la condition de la bonne foi doit être réalisée dans la période où lassuré concerné a reçu les prestations indues dont la restitution est exigée.
In una STF 8C_766/2007 del 17 aprile 2008, consid. 4.1 il TF ha riconosciuto la buona fede del ricorrente, che aveva segnalato alla Cassa di ricevere una rendita AI con scritto del 23 luglio 2003, per il periodo dal 1° maggio 2002 al 31 maggio 2003, poiché solo con decisione del 6 maggio 2003 gli era stata riconosciuta una rendita intera con effetto retroattivo.
Va ancora evidenziato che in una successiva STF 8C_888/2008 del 19 agosto 2009, il Tribunale federale ha nuovamente applicato la giurisprudenza di cui alla STF P 64/06 del 30 ottobre 2007.
In quel caso il Tribunale federale ha riconosciuto la buona fede di un assicurato che beneficiava di prestazioni complementari, per il periodo dal 1° agosto 2002 al mese di settembre 2005 compreso, poiché il 1° settembre 2005 la SUVA aveva emesso una decisione tramite la quale gli aveva riconosciuto a titolo retroattivo una rendita completiva (6.2.1 Den Beschwerdeführern ist beizupflichten, dass sie den Teil der zu Unrecht bezogenen EL, welcher auf die rückwirkend seit 1. August 2002 zugesprochene SUVA-Komplementärrente entfiel, bis zum Zeitpunkt der Zustellung dieser SUVA-Rentenverfügung vom 1. September 2005 gutgläubig bezogen. Denn solange sie keine Kenntnis von dieser SUVA-Rentenverfügung hatten, konnten sie davon ausgehen, sie erhielten die EL in diesem Umfang zu Recht. Es sind keine besonderen Umstände ersichtlich, die zu einer gegenteiligen Auffassung zu führen vermögen; es kann nicht gesagt werden, K.________ hätte die Sach- und Rechtslage erkennen müssen, wegen des Erlöschens des Anspruchs auf die IV-Zusatzrente für seine Ehefrau würde ihm rückwirkend ab 1. August 2002 eine SUVA-Komplementärrente zugesprochen, weshalb ihm die ausbezahlten EL unter Umständen nicht oder zumindest nicht im gewährten Umfang zustünden (vgl. Urteil P 7/04 vom 24. November 2005 E. 4.2.3, worin besondere Umstände für die Verneinung des guten Glaubens des EL-Bezugs bei rückwirkender Zusprache einer IV-Rente angenommen wurden). Die EL-Auszahlung an K.________ erfolgte aufgrund der Akten jeweils monatlich im voraus. Die Zustellung der SUVA-Rentenverfügung vom 1. September 2005 erfolgte im Verlauf des September 2005. Unter diesen Umständen kann davon ausgegangen werden, dass K.________ beim EL-Bezug in Bezug auf die SUVA-Rente bis und mit September 2005 gutgläubig war; sottolineature del redattore).
Considerato che lassicurato aveva informato il servizio PC della decisione del 1° settembre 2005 solo nel corso del mese di gennaio 2006, Il Tribunale federale ha invece ritenuto che linteressato non potesse più essere in buona fede durante quel periodo (consid. 6.2.2: Die Beschwerdeführer bestreiten nicht, dass ihnen die Pflicht bekannt war, der Beschwerdegegnerin Änderungen in den persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnissen sofort melden zu müssen. Die Meldung hat unverzüglich nach Eintritt der Änderung zu erfolgen (BGE 118 V 214 E. 2b S. 219). Wenn K.________ die Zusprechung der SUVA-Komplementärrente, die ihm seit Zustellung der SUVA-Verfügung vom 1. September 2005 im September 2005 bekannt war, der Beschwerdegegnerin erst im Januar 2006 meldete, war dies klar verspätet, weshalb von einer grobfahrlässigen Meldepflichtverletzung auszugehen ist. Unbehelflich ist der Einwand der Beschwerdeführer, sie hätten nicht abschätzen können, ob sich aus der SUVA-Komplementärrente eine Einkommensverbesserung ergebe. Denn dies zu prüfen war Sache der Beschwerdegegnerin. Folglich ist hinsichtlich der SUVA-Komplementärrente ab Oktober 2005 (E. 6.2.1 hievor) bis und mit Januar 2006 (vgl. E. 6.2.3 hienach) die Gutgläubigkeit des K.________ beim EL-Bezug zu verneinen).
Infine, il Tribunale federale ha invece ritenuto nuovamente data la buona fede dellinteressato dal mese di febbraio 2006 al mese di giugno 2006 (fine del periodo della richiesta di restituzione), poiché nel mese di gennaio del medesimo anno lassicurato aveva notificato la decisione al Servizio PC (consid. 6.2.3: Für den Zeitraum ab der Meldung der SUVA-Komplementärrente an die Beschwerdegegnerin im Januar 2006 kann die Gutgläubigkeit während des EL-Bezugs nicht verneint werden, zumal für diesen Zeitraum ein vorwerfbares Verhalten derselben aus den Akten nicht hervorgeht und auch nicht geltend gemacht wird. Da die EL-Auszahlung monatlich im voraus erfolgte (vgl. E. 6.2.1 hievor), die Meldung der SUVA-Verfügung aber erst im Verlauf des Januar 2006 stattfand, ist die Gutgläubigkeit für die in den Monaten Februar 2006 bis Juni 2006 (Ende der Rückforderungszeitspanne) bezogenen EL anzunehmen; sottolineature del redattore).
E. 2.9 Alla luce di quanto sopra, determinante per stabilire il periodo durante il quale la buona fede va ammessa, è la data dellemissione della decisione con la quale viene riconosciuta la prestazione retroattiva, e non linizio del versamento effettivo della medesima, ritenuto che il mese della decisione va considerato nel periodo della buona fede (STF P 64/06 del 30 ottobre 2007, consid. 7.1, STF 8C_766/2007 consid. 4.1 e STF 8C_888/2008 consid. 6.2.1 e 6.2.2).
In concreto, pertanto, la decisione della Cassa deve essere modificata nel senso che anche per il mese di gennaio 2021 (mese dellemanazione della decisione dellAI [cfr. ricorso, doc. I, pag. 2 e decisione su reclamo, doc. 8, punto 2]) la ricorrente ha diritto alla riduzione dei premi (STF P 64/06 del 30 ottobre 2007, consid. 7.1 e STF successiva STF 8C_888/2008 consid. 6.2.1), mentre la buona fede non può essere ritenuta da febbraio 2021 (mese seguente lemanazione della decisone dellAI) a gennaio 2022 (mese della comunicazione dellinsorgente al Servizio PC della decisione dell11 gennaio 2021 dellUfficio AI [cfr. ricorso, doc. I, pag. 3]; STF 8C_888/2008 consid. 6.2.2), poiché la ricorrente ha tardato, circa un anno, a notificare la decisione dellUAI con la quale le sono state riconosciute le spese della prima formazione (cfr. STF 8C_888/2008 consid. 6.2.2).
Per il periodo dal mese di febbraio 2022 al mese di dicembre 2023, malgrado quanto stabilito dal TF al consid. 6.2.3 della STF 8C_888/2008 del 19 agosto 2009 (cfr. supra consid. 2.8 in fine), nel caso concreto la buona fede non può essere riconosciuta poiché lassicurata ha ammesso esplicitamente di essere stata consapevole che in seguito al riconoscimento della indennità AI, le prestazioni complementari sarebbero state ridotte e finanche soppresse (cfr., fra i tanti passaggi, ricorso, doc. I, pag. 3: [ ] Pur consapevole che la sua situazione verso la PC sarebbe cambiata, che probabilmente il diritto a prestazioni sarebbe venuto a cadere e che quindi avrebbe dovuto da un lato restituire limporto mensile percepito fino a quel momento e che stava ancora percependo e dallaltro pagare retroattivamente i premi dellassicurazione malattia, durante tutta la durata della trattazione della pratica lassicurata non poteva fare altro che attendere la decisione formale PC [ ]).
Ora, in una STF 8C_264/2024 del 14 novembre 2024, che concerneva il caso di un assicurato al beneficio di prestazioni complementari che aveva ereditato una sostanza, subito notificata alla Cassa PC, la quale era stata più volte sollecitata ad evadere la richiesta di ricalcolo e che era cosciente che la sua prestazione sarebbe stata modificata, malgrado il riprovevole atteggiamento dellamministrazione che ha ritardato oltre misura il ricalcolo delle prestazioni, lAlta Corte, in una, rigorosa, giurisprudenza, ha confermato lassenza di buona fede affermando che la sentenza cantonale non era arbitraria in merito alla consapevolezza del ricorrente e che lapprezzamento delle prove non era insostenibile:
" () I primi giudici hanno ritenuto la piena consapevolezza del ricorrente circa l'erroneità della decisione fondandosi in particolare sulle sue ripetute segnalazioni all'amministrazione. Che egli fosse consapevole di tale errore trovava pure conferma nelle testimonianze assunte durante il procedimento. Tale constatazione vincola il Tribunale federale, posto che, come visto (consid. 4.2 supra), si riferisce ad una questione di fatto e non appare manifestamente inesatta nella fattispecie. In effetti, non è arbitrario ritenere che il timore di dover restituire delle prestazioni, in queste circostanze, ne fondi la consapevolezza. Inoltre, contrariamente a quanto sostenuto nel ricorso, il ritardo della Cassa, senz'altro grave e sul quale si è già esaurientemente espressa la Corte ticinese, non permette di rendere insostenibile l'apprezzamento delle prove in questione. Lo stesso vale per l'argomento secondo cui il valore venale degli immobili di proprietà del ricorrente sia emerso soltanto da una perizia dell'Ufficio stima competente esperita appositamente, dal momento che egli stesso si era accorto già in precedenza che la nuova sostanza, spontaneamente comunicata dal ricorrente, non era stata computata nei conteggi delle prestazioni complementari. Questa circostanza, del resto, neppure risulta contestata nel ricorso.
Risultando inadempiuto già il primo dei due presupposti cumulativi dell'art. 25 cpv. 1 LPGA, non occorre pronunciarsi sul grave onere preteso dal ricorrente.
In concreto, di conseguenza, sulla base della STF 8C_264/2024 del 14 novembre 2024, la piena consapevolezza della ricorrente, da lei stessa ammessa, non le permette di far valere la buona fede per il periodo successivo al mese di gennaio 2022, malgrado la STF 8C_888/2008, consid. 6.2.3 e malgrado la Cassa PC abbia impiegato un tempo spropositato (cfr. liter descritto nel reclamo, doc. 7, pag. 2, 3 e 4, citato al consid. 1.4) per ricalcolare la prestazione dopo che linteressata aveva segnalato il cambiamento della sua situazione economica (a questo proposito si segnala la STF 8C_690/2025 del 16 giugno 2026: in quel caso i giudici cantonali avevano stabilito che la domanda di restituzione delle PC indebitamente percepite si fondava su un motivo di revisione procedurale, ossia la scoperta di un fatto nuovo e meglio il percepimento di una rendita argentina, sin dal 2010, non dichiarata. La Corte cantonale aveva stabilito che il termine di 90 giorni per mettere in atto la revisione procedurale non era stata rispettata dalla Cassa ed aveva di conseguenza annullato la restituzione. In effetti il Servizio PC aveva appreso il 27 aprile 2023 del versamento della rendita di cui linteressato beneficiava dal 2010, ed il 2 giugno 2023 la Cassa aveva ricevuto i giustificativi di versamento. Malgrado ciò, la Cassa aveva atteso fino al 14 dicembre 2023 per chiedere ulteriori giustificativi e portare avanti la procedura, ossia ben oltre i 90 giorni dal 27 aprile 2023, rispettivamente dal 2 giugno 2023. Inoltre, dopo aver ricevuto gli ulteriori giustificativi richiesti in data 19 gennaio 2024, ha atteso fino al 6 novembre 2024 per emettere la decisione di restituzione. Il TF ha respinto il ricorso della Cassa PC che affermava di aver emesso la decisione entro i 3 anni previsti dallart. 25 cpv. 2 LPGA e che sosteneva che comunque vi erano gli estremi per una riconsiderazione. LAlta Corte ha rilevato che [ ] Une reconsidération (art. 53 al. 2 LPGA) implique que la décision d'octroi des prestations fût fondée sur une application erronée du droit, compte tenu des faits connus à l'époque et des moyens de preuve alors à disposition de l'autorité (application initiale erronée du droit; ATF 146 V 364 consid. 4.2; arrêt 8C_108/2022 du 22 septembre 2022 consid. 3.2). Or, en l'espèce, le caractère indu des prestations réclamées ne repose pas sur une application erronée du droit mais sur la découverte d'un fait nouveau, soit l'existence d'une rente de vieillesse de la sécurité sociale argentine. C'est donc bien sous l'angle de la révision procédurale (inexactitude initiale sur les faits) que la restitution des prestations entrait en ligne de compte. Pour le reste, le raisonnement des premiers juges sur le non respect du délai de 90 jours, applicable en vertu des art. 55 al. 1 LPGA et 67 al. 1 PA, ne prête pas le flanc à la critique et l'on peut y renvoyer (art. 109 al. 3 LTF)).
Proprio la consapevolezza del fatto che la sua prestazione sarebbe stata ridotta e finanche soppressa, avrebbe semmai dovuto indurre la ricorrente ad immediatamente inoltrare una domanda di riduzione dei premi dellassicurazione malattie allamministrazione competente, chiedendo di tenerla in sospeso in attesa della decisione delle PC in merito ad uneventuale restituzione anche dei premi di cassa malati.
E. 2.10 In queste condizioni il ricorso va parzialmente accolto limitatamente al mese di gennaio 2021. Per il resto il ricorso va respinto.
Alla ricorrente, patrocinata in causa, vanno assegnate ripetibili parziali.
Non sono percepite tasse e spese (art. 29 cpv. 1 Lptca).
Dispositiv
- Il ricorso è parzialmente accolto. § La decisione su reclamo è modificata nel senso che la Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG emanerà una decisione formale, soggetta a reclamo, concernente il calcolo della RIPAM spettante alla ricorrente per il periodo da agosto 2019 a gennaio 2021. Per il periodo da febbraio 2021 a dicembre 2023 la richiesta di RIPAM è respinta.
- Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato. La Cassa verserà alla ricorrente fr. 200 (IVA inclusa) a titolo di ripetibili parziali.
- Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione. L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta. Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni Il presidente Il segretario di Camera Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Raccomandata
Incarto n. 36.2026.24
cs
Lugano
14 settembre 2026
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattore:
Christian Steffen, cancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso dell11 maggio 2026 di
RI1, ______
rappr. da: RA1, ______
contro
la decisione su reclamo del 18 marzo 2026 emanata da
Cassa cantonale di compensazione - Ufficio delle prestazioni, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione sociale contro le malattie
ritenuto, in fatto
1.1. RI1, nata nel 2000, in seguito alla soppressione del diritto alle prestazioni complementari, il 26 aprile 2024 ha inoltrato le richieste di riduzione di premio dellassicurazione malattie (RIPAM) con effetto retroattivo per il periodo dal 1° agosto 2019 al 31 dicembre 2023.
1.2. Con scritto del 13 novembre 2024 la Cassa cantonale di compensazione, Ufficio delle prestazioni, ha respinto le domande, affermando che non può essere riconosciuta la buona fede ai sensi dellart. 46 cpv. 2 LCAMal, poiché:
" () ha omesso di informare il suddetto Servizio (ndr: PC) che nelle tabelle di calcolo allegate alle decisioni erano inserite le spese per il ricovero in istituto, che tuttavia le venivano già riconosciute in modo più sostanzioso dallUfficio invalidità (come indicato sulle stesse il calcolo è da verificare. Si prega di comunicarci eventuali differenze o dati mancanti con i rispettivi giustificativi entro 30 giorni), perciò avrebbe dovuto segnalare lerrore. Inoltre, non ha segnalato laumento di capitali ed il salario percepito durante i mesi in cui non era considerata apprendista. (doc. 4)
1.3. Il 5 febbraio 2025, così richiesta da RI1, la Cassa ha emanato una decisione formale tramite la quale ha confermato la reiezione delle richieste, affermando che:
" () la situazione di buona fede non è riconosciuta, poiché non ha segnalato tempestivamente al Servizio prestazioni complementari che nelle tabelle di calcolo allegate alle decisioni erano inserite le spese per il ricovero in istituto, che tuttavia le venivano già riconosciute dallAssicurazione invalidità; (doc. 6)
1.4. Con reclamo del 7 marzo 2025 RI1, rappresentata dalla RA1, ha contestato la predetta decisione, rammentando liter che ha portato alla soppressione delle prestazioni complementari con effetto retroattivo, nel seguente modo:
" ()Per determinare se all'assicurata va riconosciuta la buona fede rispetto alle prestazioni complementari che ella ha ricevuto a partire da agosto 2019, giova rammentare l'istoriato della sua pratica PC:
26.7.2019: lassicurata inoltra la richiesta PC.
7.1.2020: viene emanata la decisione PC, con diritto a prestazioni a far capo dall'1.2.2018; si tratta di un calcolo per persona a domicilio.
19.2.2020: inoltro dell'opposizione contro tale decisione. L'assicurata, infatti, ha nel frattempo intrapreso, a partire da agosto 2020, una prima formazione professionale presso la ______, una struttura protetta. Si chiede quindi che la prestazione venga stabilita conformemente ai parametri validi per persone in istituto, poiché la retta viene pagata dall'assicurata stessa.
In questo momento è pendente, presso il Tribunale cantonale delle assicurazioni, un ricorso contro la decisione AI di non riconoscere all'assicurata il diritto alla prima formazione (ricorso inoltrato il 12.2.2020)
2.3.2020: viene emanata una nuova decisione PC, con la quale, a partire da agosto 2020, la prestazione si fonda su un calcolo per persone in istituto.
16.9.2020: il TCA accoglie il ricorso e stabilisce che lassicurata ha diritto da parte dellAI al riconoscimento della prima formazione.
11.1.2021: viene emanata da parte dell'AI la garanzia di riconoscimento della prima formazione. A causa di problemi di comunicazione tra l'Ufficio AI del Canton Ticino e l'Ufficio AI del Canton ______, soltanto nell'
autunno 2021 inizia il versamento effettivo della retta da parte dell'assicurazione invalidità. Fino a questo momento, quindi, lassicurata continua a sostenere i costi della retta di tasca propria. Purtroppo da parte dell'Ufficio AI non avviene nessuna comunicazione alla sottoscritta in merito al momento in cui inizia il versamento effettivo. In agosto 2021 avevo contattato il consulente AI, chiedendo di chiarire come mai l'istituzione di formazione non avesse ancora ricevuto il pagamento e di tenermi informata. Sempre in agosto 2021 avevo contattato il signor ______, responsabile della ______, chiedendo di informarmi non appena avesse ricevuto il versamento. Ne l'AI né il signor ______ mi hanno avvisata a tale proposito. E soltanto nel corso del mese di
dicembre 2021 che, grazie alla comunicazione da parte dell'assicurata che la ______ le aveva rimborsato la retta da ella versata fino a quel momento, apprendo che l'assicurazione invalidità doveva aver iniziato nel frattempo a versare la retta all'istituzione di formazione.
26.01.2022: la sottoscritta informa la PC rispetto alla decisione AI e all'iter legato all'effettivo versamento della retta risp. alla restituzione all'assicurata dell'importo da ella anticipato.
05.05.2022: con mail alla PC chiedo se è già stato valutato lo scritto del 26 gennaio 2022.
31.05.2022: non avendo ricevuto risposta, contatto la PC telefonicamente; mi viene riferito che proprio quel giorno sono arrivati i documenti che l'Ufficio PC aveva richiesto all'assicurata.
La lettera con la quale era stata richiesta la documentazione non era stata spedita all'assicurata, malgrado la procura presente agli atti.
07.06.2022: la PC richiede all'assicurata ulteriori documenti, relativi alla retta fatturata all'AI da parte dell'istituto.
Anche questa lettera non viene inviata in copia alla sottoscritta, malgrado la procura presente agli atti.
26.07.2022: la sottoscritta telefona alla PC chiedendo a che punto è la pratica. Vengo informata della richiesta di documenti di inizio giugno. Chiedo una copia, vengo invitata ad inviare nuovamente la procura dell'assicurata.
26.07.2022: invio alla PC per mail la procura con la richiesta di ricevere una copia della lettera di inizio giugno.
18.08.2022: non avendo ricevuto un riscontro alla mail di fine luglio, chiedo nuovamente per mail una copia della lettera di inizio giugno
19.08.2022: ricevo finalmente una copia dello scritto del 7.6.2022 e il
22.08.2022: contatto per mail la mamma della signora RI1, la quale mi informa di aver spedito addirittura due volte la documentazione e di aver chiesto alla PC di venir contattata nel caso non si fosse trattato dei documenti corretti.
29.08.2022: chiedo per mail all'Ufficio PC se i documenti inviati dall'assicurata sono corretti e sufficienti
02.09.2022: la PC mi informa che tutti i documenti sono stati ricevuti nel corso del mese di agosto e che stanno valutando il tutto.
27.10.2022: informo la PC che lassicurata ha terminato a fine luglio il suo apprendistato, che purtroppo non ha superato gli esami pratici, che è previsto che li recupererà alla fine dell'anno scolastico 2022/2023, che l'ufficio AI sta valutando l'eventuale presa a carico dei costi del prolungo della prima formazione. Invio copia del contratto di lavoro e del contratto di abitazione.
10.01.2023: contatto per mail la PC chiedendo a che punto è la pratica. Con mail del
05.05.2023 il signor ______ della PC mi chiede di essere contattato telefonicamente.
08.05.2023: telefono al signor ______, il quale mi riferisce che sta valutando il caso, in particolare rispetto alla spesa di pigione per la camera in Ticino. Riferisce che contatterà i genitori dell'assicurata e chiederà loro una copia del modulo 7 della tassazione;
15.05.2023: invio per mail alla PC la garanzia AI dell' 11.5.2023, con la quale viene garantito il prolungo della prima formazione dal 1.3.2023 al 31.7.2023
23.10.2023: chiedo per mail all'Ufficio PC se ci sono sviluppi in merito al ricalcolo della prestazione.
15.12.2023: dalla PC vengo informata telefonicamente che non potrà essere riconosciuto il costo per l'appartamento in Ticino;
21.12.2023: viene emanata la decisione di restituzione PC, retroattiva ad agosto 2019 e fino a luglio 2023, quando è terminata la prima formazione dell'assicurata. Per il periodo a partire da agosto 2023, la PC procede ad un riesame della pratica, mantenendo però il diritto alla prestazione complementare.
Anche questa decisione viene notificata all'assicurata invece che alla sottoscritta, malgrado la procura agli atti. Soltanto il 29 gennaio 2024 vengo messa a conoscenza della decisione.
26.02.2024: inoltro la richiesta di RIPAM retroattiva ad agosto 2019, causa soppressione della prestazione complementare.
18.10.2024: la PC emana una decisione negativa anche per il periodo a partire da agosto 2023 con richiesta di restituzione della prestazione versata fino a quel momento. Viene inoltrata un'opposizione, tutt'ora pendente.
3.
In concreto, in gennaio/marzo 2020 lassicurata aveva ottenuto il diritto a PC perché le sue uscite erano superiori alle sue entrate. Ella stava infatti pagando personalmente la retta dell'istituzione presso la quale stava svolgendo l'apprendistato. Questa situazione non è cambiata né con la sentenza del Tribunale cantonale che ha accolto il ricorso e ha stabilito il suo diritto all'assunzione da parte dell'AI dei costi della prima formazione e neppure dopo che l'Ufficio AI ha emanato la rispettiva garanzia. Soltanto quando l'assicurazione invalidità ha finalmente iniziato a pagare la retta, la sua situazione economica è diventata tale da non più rientrare nei parametri per avere diritto alla PC.
L'assicurata ha avvisato l'Ufficio PC degli sviluppi della situazione, in gennaio 2022. Dal momento in cui la PC è venuta a conoscenza del fatto che la retta veniva ormai pagata dall'assicurazione invalidità fino al momento in cui ha proceduto al ricalcolo della prestazione, sopprimendone il diritto, sono trascorsi ben 2 anni, durante i quali lassicurata, di fatto, non ha potuto fare altro se non attendere che l'istruttoria seguisse il suo corso. Durante questo periodo lassicurata ha sempre informato la PC sui diversi sviluppi nella sua situazione personale e ha fornito i documenti richiesti.
4.
Di fronte a tale situazione, la tesi sostenuta dalla PC che non vi era buona fede perché lassicurata non avrebbe informato tempestivamente che nelle tabelle di calcolo erano inserite spese per la retta dell'istituto che le venivano già pagate da parte dell'AI è evidentemente infondata.
L'assicurata ha informato la PC non appena il pagamento della retta da parte dell'AI ha effettivamente iniziato a decorrere; fino a quel momento ella ha dovuto pagare i costi della retta di tasca propria e le tabelle di calcolo corrispondevano pertanto alla sua effettiva situazione finanziaria.
Non appena la situazione finanziaria è mutata, lassicurata ha informato la PC.
Si rammenta a tale proposito la recente STCA 33.2024.9 del 21 ottobre 2024 consid. 2.4. con riferimento alla STF P64/06 del 30 ottobre 2007. In quest'ultima sentenza, "lassicurata ha informato il 16 marzo 2006 la Cassa cantonale di compensazione che il 23 gennaio 2006 l'istituto di previdenza presso cui era affiliata le aveva riconosciuto il diritto a delle prestazioni d'invalidità. Le era dunque stata versata una rendita mensile di Fr. 395 dal mese di marzo 2006 e un importo di Fr. 14'931 per le rendite retroattive per il periodo dal 6 gennaio 2003 al 28 febbraio 2006 (...) Il Tribunale federale ha ammesso la buona fede della ricorrente per il periodo dal 1° gennaio 2003 al 31 gennaio 2006. Durante questo periodo effettivamente riceveva solo la sua rendita AI e non aveva ancora ricevuto nessun importo della previdenza professionale, cosicché le prestazioni complementari le erano state versate a buon diritto.
1.5. Con decisione su reclamo del 18 marzo 2026 la Cassa ha parzialmente accolto le censure dellassicurata, accogliendo le richieste per il periodo dal mese di agosto 2019 al mese di dicembre 2020 e respingendo le domande per gli anni 2021, 2022 e 2023 (doc. 1).
Lamministrazione ha affermato:
" () Come esposto al precedente considerando, la buona fede deve essere negata non solo in caso di violazione dellobbligo di comunicazione, ma anche quando lassicurata sapeva o avrebbe dovuto sapere dellillegittimità delle prestazioni percepite.
Nel caso concreto, lUAI, con decisione dell11 gennaio 2021, ha riconosciuto la presa a carico dei costi della prima formazione professionale retroattivamente ad agosto 2019. Tale decisione è stata notificata al rappresentante legale dellassicurata.
Al più tardi da tale momento, il diritto alla copertura delle rette da parte dellAI era giuridicamente certo. Lassicurata era pertanto in grado di comprendere che la propria situazione economica era mutata in modo rilevante ai fini delle PC e che vi sarebbe pertanto stato un ricalcolo delle medesime (con la pretesa restituzione dellindebito): lonere rappresentato dalle rette dellistituto protetto non gravava più su di lei, bensì era stato assunto dallAI.
Tale circostanza costituiva infatti un elemento determinante nel calcolo delle PC ed era manifestamente suscettibile di incidere sul diritto alla prestazione. Ne consegue che, al più tardi a partire dalla decisione AI dell11 gennaio 2021, lassicurata doveva rendersi conto che il presupposto economico su cui si fondava il riconoscimento delle PC era venuto meno, incidendo direttamente sul suo diritto alla prestazione.
Pertanto, la buona fede può essere riconosciuta solo fino alla data della decisione AI dell11 gennaio 2021. Dopo tale data, la consapevolezza dellassicurata sulla modifica delle condizioni economiche comporta la perdita della buona fede, indipendentemente dal momento in cui leffettivo versamento da parte dellAI ha avuto luogo. Largomento, per altro non comprovato secondo cui solo nel dicembre 2021 lassicurata avrebbe appreso del pagamento effettivo delle rette da parte dellAI è pertanto ininfluente ai fini della presente valutazione.
8.
Va poi osservato che lobbligo di informare non dipende infatti dallesecuzione materiale del versamento, bensì [dal] momento in cui lassicurato è in grado di riconoscere che la propria situazione economica è mutata in modo rilevante ai fini del diritto alle prestazioni sociali. Peraltro con ogni decisione PC lassicurata è stata resa attenta di tale obbligo di comunicare immediatamente ogni cambiamento delle condizioni personali e/o economiche.
Incombeva pertanto allassicurata lobbligo di informare senza ritardo il SPC del mutamento intervenuto. La comunicazione è invece avvenuta soltanto il 26 gennaio 2022, ossia oltre un anno dopo lemanazione della decisione AI. Un ritardo di tale durata eccede manifestamente il concetto di comunicazione senza indugio di cui allart. 24 OPC-AVS/AI.
Dalle informazioni acquisite risulta inoltre che il SPC ha dovuto rivolgersi direttamente allUAI per ottenere i necessari chiarimenti in merito alla presa a carico delle rette. Solo nel mese di dicembre 2023 è stato possibile disporre di un quadro chiaro e completo della situazione per il periodo compreso tra agosto 2019 e luglio 2023. Per il periodo successivo, a partire da agosto 2023, le informazioni determinanti sono pervenute in data 11 giugno 2024, consentendo di completare lesame e ladeguamento delle prestazioni anche per il periodo seguente.
9.
Visto quanto precede, si deve concludere che la buona fede della signora RI1 può essere riconosciuta unicamente per il periodo antecedente alla decisione AI dell11 gennaio 2021. Per il periodo successivo, la buona fede non può invece essere ammessa, poiché lassicurata era in grado di riconoscere che la presa a carico delle rette da parte dellAI incideva direttamente sul diritto delle PC.
Ne consegue che, per il periodo successivo all11 gennaio 2021, non risultano adempiuti i presupposti per la concessione della RIPAM retroattiva ai sensi dellart. 46 cpv. 2 LCAMal.
Per contro, con riferimento al periodo sino a dicembre 2020, la RIPAM non può essere rifiutata già sulla base della sola condizione relativa alla buona fede. La Cassa è pertanto tenuta a pronunciarsi per la prima volta mediante un calcolo delle prestazioni ai sensi dellart. 65 LAMal. A garanzia della possibilità per lassicurata di esprimersi su tali nuove valutazioni già in sede amministrativa, verrà emanata in merito una separata decisione formale, soggetta a reclamo, concernente il calcolo vero e proprio delle riduzioni di premio eventualmente spettanti allassicurata. (doc. 8)
1.6. RI1, sempre rappresentata dalla RA1, è insorta al TCA contro la predetta decisione su reclamo, chiedendone la riforma nel senso che allassicurata è riconosciuto il diritto al calcolo della riduzione del premio dellassicurazione malattie anche per il periodo gennaio 2021 dicembre 2023 (doc. I).
La ricorrente afferma che con decisione del 9 gennaio 2020 è stata posta al beneficio delle prestazioni complementari, retroattivamente dal 1° febbraio 2018. Il calcolo della prestazione è stato effettuato considerandola quale persona a domicilio, per un importo a suo favore di fr. 1'094 oltre al pagamento forfettario dellassicurazione malattia.
Il 19 febbraio 2020 lassicurata ha contestato tale valutazione ed ha chiesto che a partire da agosto 2019 venisse considerata quale persona in istituto, avendo iniziato una formazione come agricoltrice AFC presso la ______ a ______ nel Canton ______, assumendone personalmente i costi, poiché lUfficio AI non aveva riconosciuto la presa a carico della formazione professionale.
Con decisione del 2 marzo 2020 lamministrazione ha accolto la richiesta e riconosciuto un importo di fr. 1'715 oltre al pagamento del premio forfettario dellassicurazione malattie.
Con STCA 32.2020.20 del 16 settembre 2020 il TCA ha accolto un ricorso di RI1 contro una decisione dellUfficio AI, stabilendo che lassicurata ha diritto alla prima formazione quale AFC in agricoltura conformemente ai considerandi.
Con decisione dell11 gennaio 2021 lUfficio AI ha preso a carico i costi della prima formazione professionale e quindi anche della retta del centro di formazione.
Linteressata afferma che a causa di problemi di comunicazione tra lUfficio AI del Canton Ticino e lUfficio AI del Canton ______ solo nellautunno 2021 è iniziato il versamento effettivo della retta da parte dellassicurazione invalidità, retta fino a quel momento anticipata dallassicurata. Il 26 gennaio 2022 linteressata ha informato la Cassa circa la decisione dellUAI e liter che ne era seguito.
Pur consapevole che la sua situazione verso la PC sarebbe cambiata, che probabilmente il diritto a prestazioni sarebbe venuto a cadere e che quindi avrebbe dovuto da un lato restituire limporto mensile percepito fino a quel momento e che stava ancora percependo e dallaltro pagare retroattivamente i premi dellassicurazione malattia, durante tutta la durata della trattazione della pratica lassicurata non poteva fare altro che attendere la decisione formale PC. Essendo il costo dellassicurazione malattia già assunto dalla PC, una richiesta di RIPAM non poteva infatti ancora essere inoltrata.
Con decisione del 21 dicembre 2023, lUfficio PC ha soppresso il diritto alle prestazioni complementari da agosto 2019 a luglio 2023.
La ricorrente afferma che linterpretazione che lamministrazione ha fatto del concetto di buona fede ai sensi dellart. 46 cpv. 2 LCAMal, ossia che lassicurata era cosciente che il riconoscimento della prima formazione (e quindi del pagamento della retta) da parte dellAI avrebbe portato ad un ricalcolo della prestazione complementare, porta ad una penalizzazione arbitraria degli assicurati in situazioni come quella oggetto del ricorso e non corrisponde alla volontà del legislatore.
Secondo lassicurata la decisione del 2 marzo 2020 era corretta e corrispondeva alla reale situazione finanziaria in quel momento, avendo fornito tutte le informazioni in modo preciso e veritiero. Il ricalcolo e la soppressione della PC sono avvenuti poiché allassicurata è stata riconosciuta una prestazione retroattiva (assunzione dei costi della prima formazione da parte dellAI). Lassicurata ha comunicato allUfficio PC il riconoscimento di tale nuova prestazione e, nel corso della pratica di revisione che è seguita a tale comunicazione, ha fornito tutte le informazioni richieste in modo completo e veritiero. La decisione di ricalcolo e soppressione delle prestazioni complementari è giunta 2 anni dopo la comunicazione di cui sopra. Lassicurata era sì cosciente che il suo diritto sarebbe mutato (e che forse sarebbe venuto a cadere) ma, essendo ancora beneficiaria di prestazioni complementari non aveva nessuna possibilità di poter chiedere la riduzione del premio dellassicurazione malattie. Infatti, durante tutta la fase di trattazione della pratica PC una sua richiesta di RIPAM sarebbe stata respinta, essendo il premio dellassicurazione malattia già interamente coperto dalla prestazione complementare.
Per linsorgente ci si trova in una situazione in cui linterpretazione dellart. 46 LCAMal operato dalla Cassa porta al rifiuto di una RIPAM retroattiva anche se la persona assicurata, nei confronti delle prestazioni complementari, ha adempiuto tutti i suoi obblighi di informazione e comunicazione e deve attendere però la decisione di soppressione della PC per poter inoltrare la domanda di RIPAM retroattiva. Ciò, secondo lassicurata, non può essere il senso dellart. 46 cpv. 2 LCAMal.
Per linsorgente il testo dellart. 46 cpv. 2 LCAMal non risponde alla domanda fondamentale di come debba essere interpretato il concetto di buona fede. Di primo acchito si potrebbe pensare che vada interpretato sulla base degli stessi principi validi per lart. 25 LPGA. La buona fede non è adempiuta non solo quando alla persona assicurata può essere imputata una colpa o una negligenza grave ma anche quando ella sa che sta percependo (pur senza sua responsabilità) una prestazione che non gli è dovuta e che dovrà quindi in futuro restituire.
Tuttavia, la ricorrente sostiene che tale interpretazione porterebbe ad una penalizzazione arbitraria della persona assicurata che, senza che le possa essere imputata alcuna colpa né negligenza, neppure lieve, non potrebbe ricevere la RIPAM retroattiva. Sussisterebbero pertanto motivi fondati per ritenere che la lettera non riproduca il vero senso della disposizione e dunque occorre ricostruire la vera volontà del legislatore. Dopo aver citato lart. 53 LCAMal nel tenore in vigore fino al 31 dicembre 2011 e lart. 46 in vigore dal 1° gennaio 2012, la ricorrente riprende un passaggio del Messaggio n. 6264 e sostiene che la volontà del legislatore era quella di privare del diritto alla RIPAM retroattiva quegli assicurati ai quali poteva venir imputata una responsabilità propria nellottenimento di una prestazione complementare in realtà non dovuta. Quindi in situazioni dove la persona assicurata tramite un proprio comportamento scorretto aveva volutamente e coscientemente ottenuto prestazioni complementari alle quali non avrebbe avuto diritto se avesse agito correttamente.
Il legislatore quali comportamenti scorretti ha menzionato il fornire informazioni non complete o non veritiere, il sottacere informazioni rilevanti, lessere cosciente (o del doverne essere applicando la dovuta diligenza) che la decisione PC non è corretta a causa di un errore commesso dalla PC (non indotto dallassicurato) e il non informare la PC di tale errore. In tutte queste situazioni la persona assicurata ha una responsabilità propria rispetto allerroneità della decisione PC e al fatto di ricevere una prestazione complementare non dovuta.
Per linsorgente non vi è invece alcuna responsabilità in merito allerroneità della decisione PC e alla prestazione che sta percependo la persona che fornisce in modo completo e veritiero le informazioni necessarie per il calcolo della prestazione, verifica che la decisione sia corretta e informa la PC di quei cambiamenti che portano ad una modifica della prestazione di diritto.
In questi casi la soppressione retroattiva del diritto a prestazioni complementari avviene non a causa di un comportamento scorretto dellassicurato ma per una questione di tempistiche, non influenzabili dallassicurato stesso. Poiché lassicurato è estromesso dal diritto alle prestazioni complementari non per responsabilità propria, non sussiste il motivo per non riconoscergli la riduzione retroattiva del premio.
Per la ricorrente, sotto questo aspetto il concetto di buona fede ai sensi dellart. 46 cpv. 2 LCAMal si scosta da quello dellart. 25 LPGA, rispetto al quale solo la consapevolezza di ricevere una prestazione non dovuta è sufficiente per non potersi appellare, nel momento in cui lassicurazione richiede la restituzione della prestazione versata indebitamente, alla buona fede.
La differenza si spiega dal fatto che si tratta di due prestazioni diverse, che vengono erogate da assicurazioni e uffici diversi. Se la prestazione complementare che lassicurato riceve è errata perché uno dei parametri di calcolo è mutato a suo favore (ad esempio gli è stata riconosciuta retroattivamente una rendita o aumentata unaltra prestazione oppure la pigione e lo stipendio sono cambiati a suo favore, egli ha informato lUfficio PC e la soppressione della prestazione complementare avviene retroattivamente perché tra il momento della mutazione del parametro di calcolo e il momento in cui lUfficio PC emana la decisione trascorre del tempo, ciò non può andare a scapito dellassicurato.
1.7. Con risposta del 1° giugno 2026 la Cassa propone la reiezione del ricorso (doc. III). Secondo lamministrazione la tesi secondo cui il concetto di buona fede di cui allart. 46 cpv. 2 LCAMal sarebbe autonomo e distinto rispetto a quello dellart. 25 LPGA non può essere condivisa. Non vi sono elementi per ritenere la creazione di una nozione cantonale speciale di buona fede slegata dai principi generali del diritto delle assicurazioni sociali. Il concetto di buona fede di cui allart. 46 cpv. 2 LCAMal si riferisce allottenimento ed ai motivi di soppressione delle prestazioni complementari. Il legislatore ha qui richiamato espressamente i principi sviluppati nellambito dellart. 25 LPGA. La buona fede non si esaurisce nella sola assenza di dichiarazioni false o incomplete, ma costituisce un concetto più ampio, comprendente anche la consapevolezza del mutamento o della futura assenza del diritto. La buona fede deve essere negata se colui che si è arricchito, al momento del versamento, poteva attendersi di dover restituire, in quanto sapeva o doveva sapere, facendo prova dellattenzione richiesta, che la prestazione era indebita (STCA 39.2025.8 del 20 ottobre 2025, consid. 2.6 e riferimenti). Nemmeno il riferimento al Messaggio consente di sostenere la tesi della ricorrente. Gli esempi hanno natura meramente esplicativa e non esaustiva. Il Messaggio non afferma che la buona fede vada negata esclusivamente in presenza di comportamento fraudolento o mendace.
Se il legislatore avesse inteso limitare lesclusione della RIPAM retroattiva ai soli casi di comportamento doloso o fraudolento, avrebbe potuto prevederlo espressamente. In concreto la ricorrente stessa ammette di essere stata cosciente che il riconoscimento dellAI relativo ai costi della prima formazione avrebbe comportato un ricalcolo delle PC e che il diritto alle medesime sarebbe probabilmente venuto a cadere retroattivamente. Ella ammette di essere stata cosciente del fatto che avrebbe dovuto restituire importi mensili percepiti sino a quel momento e che stava ancora percependo e dallaltra pagare retroattivamente i premi dellassicurazione malattia fino ad allora coperti dalle PC. Per la Cassa è quindi pacifico che perlomeno dal momento del riconoscimento dellAI e comunque dalla decisione dell11 gennaio 2021 la ricorrente fosse consapevole dellesistenza di una concreta possibilità di soppressione retroattiva delle PC e conseguentemente delleventualità dei premi assunti tramite PC dovessero essere restituiti. Determinante è il momento in cui lassicurata era oggettivamente in grado di riconoscere che la presa a carico della retta da parte dellAI incideva direttamente sul diritto alle PC, trattandosi di un elemento determinante nel relativo calcolo e manifestamente suscettibile di influire sul diritto alla prestazione.
Lamministrazione evidenzia inoltre che le STCA 33.2024.9 del 21 ottobre 2024 e la STF P 64/06 del 30 ottobre 2007 citate dalla ricorrente si fondano proprio sulla nozione di buona fede ai sensi dellart. 25 LPGA. La giurisprudenza federale ha precisato che la buona fede viene meno quando lassicurato sa o deve sapere che un mutamento della propria situazione economica è suscettibile di incidere sul diritto alle prestazioni percepite e che lobbligo di informare sorge nel momento in cui tale mutamento è riconoscibile; la relativa comunicazione deve quindi intervenire immediatamente rispettivamente senza indugio. La medesima logica è stata applicata dalla Cassa che ha tenuto conto della distinzione temporale sviluppata dalla giurisprudenza, riconoscendo la buona fede sino al momento della decisione AI dell11 gennaio 2021, ossia sino al momento in cui è stata emanata la decisione AI con cui è stata riconosciuta retroattivamente la presa a carico dei costi della prima formazione a decorrere dallagosto 2019. Da tale momento il diritto alle prestazioni AI e lincidenza economica della stessa sulla situazione reddituale dellassicurata risultavano sufficientemente concreti e riconoscibili. Lassicurata era pertanto in grado di comprendere che il diritto alle PC avrebbe potuto essere modificato o soppresso retroattivamente. Ciononostante, il mutamento della situazione reddituale è stato comunicato al Servizio PC soltanto nel gennaio 2022, ossia oltre un anno dopo lemanazione della decisione AI. Non è decisivo il momento delleffettivo pagamento materiale delle rette da parte dellAI, bensì il momento in cui lassicurata era oggettivamente in grado di riconoscere il carattere rilevante del mutamento intervenuto nella propria situazione economica. Lobbligo di informare non dipende infatti dallesecuzione materiale del versamento, ma dalla conoscibilità del fatto suscettibile di incidere sul diritto alle prestazioni. Peraltro, con ogni decisione relativa alle PC, lassicurata è stata espressamente resa attenta dellobbligo di comunicare immediatamente ogni cambiamento delle condizioni personali ed economiche. Incombeva pertanto allassicurata lobbligo di informare senza ritardo il Servizio PC del mutamento intervenuto. La Cassa non condivide neppure la tesi secondo cui il tempo successivamente impiegato dal Servizio PC per completare gli accertamenti e procedere al ricalcolo delle prestazioni sarebbe suscettibile di ripristinare la buona fede dellassicurata. La valutazione della buona fede va infatti effettuata con riferimento al comportamento dellassicurata e al momento in cui ella ha acquisito la conoscenza del mutamento rilevante della propria situazione economica, non invece in funzione della durata della successiva procedura amministrativa di accertamento e ricalcolo delle prestazioni (durata che dipende anche dalla necessità di acquisire informazioni complete presso altri enti assicurativi).
1.8. Con osservazioni del 18 maggio 2026 la ricorrente ribadisce la sua posizione (doc. V). Ella afferma di essere stata cosciente del fatto che da gennaio 2021 il suo diritto sarebbe mutato e possibilmente venuto a cadere: tantè che nella pratica PC non ha chiesto un condono della restituzione. Contestata non è la consapevolezza dellassicurata che il diritto a PC sarebbe venuto a cadere a causa del riconoscimento da parte dellAI dei costi della prima formazione (e quindi anche del costo della retta), ma se tale consapevolezza comporta o meno che viene a cadere il diritto retroattivo alla riduzione del premio dellassicurazione malattia (RIPAM).
Per lassicurata senza la possibilità di chiedere la RIPAM retroattivamente, la persona beneficiaria di PC non appena riceve un progetto di decisione di aumento della rendita AI dovrebbe, per evitare il rischio di non poter poi più, in un secondo momento, chiedere la riduzione del premio, inoltrare una domanda cautelativa di RIPAM, chiedendo alla Cassa di tenerla in sospeso fino allemanazione della decisione di restituzione PC che seguirà tale modifica. Altrimenti, in caso contrario, non potrà più chiedere la RIPAM retroattiva. Lassicurata si chiede per quale motivo in tal caso una persona che per una modifica della sua situazione finanziaria come quelle descritte precedentemente dovrebbe perdere il diritto a richiedere una RIPAM retroattiva solo perché la decisione PC non viene emessa simultaneamente alla decisione di aumento della rendita AI o di riconoscimento di una rendita LPP retroattiva o della firma del contratto di lavoro o del momento in cui diventa erede. Per linsorgente il legislatore ha dato una risposta alla domanda con lart. 46 cpv. 2 LCAMal. Il diritto a richiedere una RIPAM retroattiva viene a cadere nei casi in cui lassicurato è estromesso dal diritto alle PC per responsabilità propria, ossia a causa di un comportamento scorretto dellassicurato. Secondo la ricorrente la sola consapevolezza durante la trattazione della revisione della prestazione da parte dellUfficio PC che tale prestazione verrà a cadere non rientrava per il legislatore nel concetto di responsabilità propria. Ciò perché altrimenti in tutti i casi in cui la decisione PC non avviene simultaneamente alla modifica dei parametri di calcolo, il diritto a richiedere la RIPAM retroattiva verrebbe a cadere.
Secondo linsorgente, circa il ritardo nella comunicazione verso le PC e ai suoi effetti nellambito della RIPAM, esso potrebbe portare, analogamente alla dottrina e giurisprudenza federale (DTF 137 V 273) che riguarda gli interessi di mora e lobbligo di collaborare ai sensi dellart. 26 cpv. 2 LPGA, a far venir meno il diritto alla RIPAM per il periodo da gennaio 2021 a dicembre 2021, ma non per il periodo successivo. Il tempo che lUfficio PC ha necessitato per procedere al riesame della pratica non è infatti stato influenzato dal momento della comunicazione da parte dellassicurata e sarebbe stato identico (perlomeno né lUfficio PC né la Cassa di compensazione hanno mai sostenuto il contrario) anche se lassicurata avesse avvisato in modo più tempestivo dellavvenuto riconoscimento da parte dellAI dei costi della prima formazione professionale. In queste condizioni occorre riconoscere il diritto alla RIPAM da gennaio 2021 a dicembre 2023, in via eventuale da gennaio 2022 a dicembre 2023.
1.9. Con osservazioni del 3 luglio 2026 la Cassa ha contestato la presa di posizione della ricorrente (doc. VII), rilevando che il Tribunale federale ha ribadito che linosservanza dellobbligo di notifica esclude la buona fede ogni volta che lomissione non sia riconducibile ad una colpa del tutto lieve (STF 8C_640/2023 del 19 aprile 2024). La buona fede può essere esclusa quando lassicurato, pur essendo consapevole dellesistenza di circostanze suscettibili di incidere sul diritto alle prestazioni, omette di collaborare con lamministrazione (STF 8C_507/2024 del 29 aprile 2025).
Chiunque beneficia di prestazioni sociali deve segnalare senza ritardo qualsiasi mutamento delle proprie condizioni economiche e personali suscettibili di modificare il diritto a prestazioni. Per cui se lassicurato comunica tempestivamente il mutamento rilevante, leventuale durata successiva della procedura e di ricalcolo delle PC non è, di per sé, suscettibile di far venir meno la buona fede.
In concreto la fattispecie è diversa. Lassicurata ha ricevuto la decisione AI l11 gennaio 2021 e, con essa, ha acquisito la conoscenza effettiva di un mutamento suscettibile di incidere sul proprio diritto alle PC. Essa stessa ammette nel proprio gravame di essere stata consapevole che il riconoscimento da parte dellAI della presa a carico della retta avrebbe potuto comportare la soppressione retroattiva delle PC, la conseguente restituzione delle prestazioni percepite e lassunzione retroattiva dei premi dellassicurazione malattia sino ad allora coperti dalle PC. Ciononostante, la decisione dellAI è stata comunicata al Servizio PC soltanto il 26 gennaio 2022, ossia oltre un anno dopo la sua emanazione.
La Cassa contesta poi linterpretazione dellinsorgente che restringe la nozione di responsabilità propria ai soli casi in cui levento generatore della soppressione delle PC sia, di per sé, illecito o abusivo. In concreto linteressata era consapevole che il riconoscimento delle prestazioni dellAI costituiva una circostanza rilevante.
Infine, lamministrazione respinge anche la domanda in via subordinata. Linteressata ha informato il Servizio PC solo un anno dopo lemissione della decisione dellAI. La buona fede è esclusa sin dallinizio quando i fatti che determinano lobbligo di restituzione sono imputabili ad un comportamento doloso o ad una grave negligenza. Per la Cassa una volta venuta meno la buona fede a causa della violazione gravemente negligente dellobbligo di informazione, il successivo decorso della procedura amministrativa non è suscettibile di ripristinarla.
1.10. Con scritto del 20 luglio 2026 (doc. IX), trasmesso per conoscenza alla Cassa il 21 luglio 2026 (doc. X), la ricorrente si è nuovamente espressa in merito, ribadendo la differenza tra la buona fede in ambito PC e in ambito RIPAM. In particolare, secondo linsorgente, dal momento in cui la persona assicurata comunica allUfficio PC che la sua situazione è cambiata e ha perciò fatto il necessario per permettere il ricalcolo della prestazione e il proseguo della pratica PC non è più nelle sue mani e la persona assicurata non ha più nessun mezzo per poterne influenzare la durata, la RIPAM retroattiva non può più essere legata al sussistere o meno della buona fede in ambito PC.
considerato in diritto
2.1. Oggetto del contendere è la questione di sapere se la nozione di buona fede di cui allart. 46 cpv. 2 LCAMal corrisponde a quella dellart. 25 cpv. 1 LPGA e se linteressata ha diritto alla riduzione dei premi dellassicurazione malattie per il periodo dal mese di gennaio 2021 al mese di dicembre 2023.
2.2. Nelle STCA 36.2024.2 e 36.2023.3 del 3 giugno 2024 e 14 dicembre 2023, oltre che in altri giudizi relativi alla RIPAM (acronimo che sta per riduzione dei premi dellassicurazione obbligatoria delle cure medico sanitarie), sono evocati i capisaldi che reggono la materia. La legislazione cantonale relativa alla riduzione dei premi ha subito importanti modifiche entrate in vigore, in particolare, nel 2012 e nel 2015. Detti cambiamenti hanno mutato i paradigmi delle norme previgenti.
Il legislatore ha stabilito un sistema di attribuzione dei sussidi, conformemente al dettato degli art. 65 e seg. LAMal, teso a rendere più efficace laiuto sociale. La precedente normativa aveva mostrato lacune. Con la novella il Parlamento ha inteso ottemperare gli obiettivi di politica sociale cantonale voluti con ladozione della LAPS, ossia la Legge sullarmonizzazione delle prestazioni sociali del 5 giugno 2000 (in questo senso il Messaggio 15 settembre 2009 del Consiglio di Stato accompagnante il disegno di legge di modifica della LCAMal, a pagina 7, ed il relativo Rapporto della Commissione della gestione e delle finanze dell8 giugno 2010 a pagina 1, per maggiori dettagli si veda: Ivano Ranzanici, La riduzione dei premi dell'assicurazione malattia, Limiti della normativa vigente e proposte alla luce anche dell'esperienza ticinese, Zurigo - Basilea - Ginevra 2016, capitolo 14, p. 357 e ss.). In particolare, il Consiglio di Stato, con il disegno di legge, e il Gran Consiglio, promulgando le norme, hanno previsto di rendere il sistema della RIPAM affine ai criteri scelti dalla Laps e quindi distanziarsi dal reddito imponibile cantonale quale base per la determinazione del diritto al sussidio per approdare al criterio del reddito disponibile, maggiormente indipendente da scelte di politica fiscale. Daltro canto, lesecutivo prima, ed il legislativo poi, hanno voluto maggiormente considerare il contesto famigliare in cui lassicurato vive passando da una valutazione riferita alle persone sole ed alle famiglie (definite in maniera restrittiva, si veda in merito lart. 25 v. LCAMal) allunità di riferimento definita nel nuovo art. 26 LCAMal.
Le norme più recenti tendono a conseguire una migliore aderenza del sistema di concessione della RIPAM alla realtà sociale e vogliono, come detto, considerare maggiormente la diversa capacità, in specie delle famiglie, di finanziare i premi in funzione delle loro dimensioni. Il sistema da ultimo adottato non tende però solo ad evitare gli effetti indesiderati del precedente ma anche a tenere conto della reale situazione dellofferta assicurativa nellambito dellassicurazione di base con lintroduzione del premio medio di riferimento che sostituisce la nozione di media cantonale ponderata precedentemente ritenuta.
Il Cantone gode, nella concretizzazione di quanto in materia di RIPAM prevede la LAMal, di ampio margine di valutazione ed apprezzamento (Ivano Ranzanici, op. cit., capitoli 6.1.2.4. [p. 156] e 8 [p. 195 e ss.], in particolare capitolo 8.4.5. [p. 207 e ss.]; su questo aspetto cfr. anche la STF 8C_8/2026 dell8 giugno 2026, consid. 7.1 destinata a pubblicazione) ed è vincolato in particolare da quanto impone lart. 65 cpv. 1bis LAMal secondo cui, per i redditi medi e bassi, i Cantoni riducono di almeno l80% i premi dei minorenni e del 50% dei giovani adulti in periodo di formazione (oltre allobbligo dinformazione della popolazione in merito al diritto di ottenere la riduzione dei premi e lo scambio di dati tra Cantoni ed assicuratori), e da quanto prevede lart. 65 cpv. 3 LAMal. Spetta, infatti, ai Cantoni definire quali siano i potenziali beneficiari della RIPAM, e quindi definire gli assicurati di condizione economica modesta. Il diritto cantonale è un diritto autonomo come rammenta il Tribunale Federale nella sua costante giurisprudenza (DTF 122 I 343, 125 V 185,134 I 313 e 145 I 26 c. 3.2. e 3.3.) e compete al Cantone non solo fissare le procedure ma decidere il modello da applicare per pervenire alla riduzione dei premi (STF 8C_8/2026 dell8 giugno 2026, consid. 7.1 e seguenti, destinata a pubblicazione).
Con le norme introdotte nel 2012 uno degli intenti del legislatore è stato quello di conseguire una maggiore equità orizzontale nellaccesso al sistema di riduzione dei premi, in modo da rispecchiare maggiormente la capacità diversa delle famiglie, in funzione della loro dimensione, di finanziare i premi, nonché quello di eliminare gli effetti indesiderati presenti nel previgente sistema (i cosiddetti effetti soglia) e da ultimo quello di avvicinarsi maggiormente alla reale situazione dellofferta assicurativa con lintroduzione del premio medio di riferimento (con) miglioramento anche nella trasparenza del sistema cantonale che evidenzierà meglio la differenza fra il premio che dovrebbe pagare lassicurato e il premio realmente pagato (Rapporto, loc. cit.). Importante è ancora rilevare che, nel suo Messaggio di accompagnamento del disegno di legge, lesecutivo cantonale ha posto laccento sulla volontà di modificare in parte la cerchia dei beneficiari potenziali della RIPAM e lentità dellaiuto sociale per certe fasce di assicurati.
2.3. Per quanto concerne il diritto alla RIPAM con effetto retroattivo, lart. 53 LCAMal in vigore fino al 31 dicembre 2011 prevedeva che il diritto al beneficio di un sussidio nella forma retroattiva decade dopo cinque anni a partire dallanno in cui tale diritto si verifica (cpv. 1). Costituisce eccezione lapplicazione del sussidio retroattivo nellambito delle procedure di revisione delle prestazioni complementari AVS/AI (cpv. 2).
Lart. 54 LCAMal, in vigore fino al 31 dicembre 2011, precisava che il sussidio retroattivo è oggetto di richiesta scritta da parte dellassicurato allistanza designata dal Consiglio di Stato (cpv. 1). Tale richiesta deve specificare le motivazioni del ritardo (cpv. 2). È riservato lart. 53 cpv. 2, dove il sussidio viene applicato dufficio (cpv. 3).
Il 1° gennaio 2012 è entrata in vigore una modifica della LCAMal.
La Sezione II regola la riduzione dei premi per gli anni precedenti quello di competenza.
Il nuovo art. 46 LCAMal prevede che il diritto alla riduzione dei premi nella forma retroattiva decade dopo cinque anni a partire dal momento della richiesta (cpv. 1). In caso di soppressione delle prestazioni complementari AVS/AI, il diritto alla riduzione dei premi è definito nella forma ordinaria (cpv. 2). Tale diritto è escluso se allassicurato non è riconosciuta la situazione di buona fede (cpv. 3).
Per lart. 47 LCAMal, la richiesta di riduzione retroattiva deve essere presentata in forma scritta da parte dellassicurato, salvo nei casi di soppressione delle prestazioni complementari AVS/AI.
Secondo lart. 48 cpv. 1 LCAMal listanza di riduzione retroattiva deve indicare i motivi dellimpedimento ad agire nei termini stabiliti dalla legge o dal regolamento.
Essa è accolta solo se suffragata da motivi fondati (cpv. 2).
Secondo il Messaggio n. 6264 del 15 settembre 2009 relativo alla Modifica della Legge di applicazione della Legge federale sullassicurazione malattie (LCAMal) del 26 giugno 1997, pag. 53:
" () Il nuovo ordinamento riflette lattuale regolamentazione di cui agli artt. 53 a 56. Lart. 46 cpv. 1 precisa meglio i termini di perenzione, nel senso che i medesimi sono conteggiati a partire dal momento della richiesta da parte dellutente. Il capoverso 2 regola la situazione in cui allassicurato viene soppressa la PC AVS/AI. In questo caso si procederà con lordine di restituzione dei premi LAMal indebitamente percepiti (rif.: art. 49 cpv. 1). Le situazioni di specie possono essere di due tipi: allassicurato a cui è soppressa la PC AVS/AI (i) può essere riconosciuta la buona fede, oppure (ii) la situazione di buona fede non è data. In base a quanto precede si determinano due particolarità: a) nel caso in cui la perdita della PC è contraddistinta comunque dalla buona fede dellassicurato: al medesimo sarà riconosciuta, retroattivamente, la RP nella forma ordinaria; ossia ai sensi degli artt. 33 a 39 della legge (come si verifica allo stato attuale). In pratica si considererà il caso di specie alla stregua di una richiesta ordinaria di RP nella forma retroattiva. In concreto lordine di restituzione sarà costituito dal premio netto (premio lordo ./. RP nella forma ordinaria); b) nel caso in cui la perdita della PC non fosse contraddistinta dalla situazione di buona fede da parte dellassicurato: il diritto alla RP decade in toto. La novità proposta risiede proprio nel fatto che non sarà più conteggiato alcun importo di RP nel caso in cui lassicurato è estromesso dal diritto alle PC per responsabilità propria (ad esempio se non ha dichiarato capitali propri, oppure se ha fornito informazioni inveritiere, a proprio vantaggio, al momento dellistanza PC). Per contro, se lassicurato che perde la PC è in buona fede, appare giustificata lapplicazione della RP nella forma ordinaria, con effetto retroattivo. In questo caso, come già si verifica ai sensi del diritto vigente, la medesima viene conteggiata dufficio, senza dunque esigere una formale richiesta da parte dellinteressato (art. 47).
2.4. La dottrina (Ivano Ranzanici, La riduzione dei premi dell'assicurazione malattia, Limiti della normativa vigente e proposte alla luce anche dell'esperienza ticinese, Zurigo - Basilea - Ginevra 2016, pag. 467 seguenti), rammenta che:
" () la modifica delle norme relative alla riduzione dei premi nel cantone Ticino ha toccato solo marginalmente le richieste di RIPAM relative agli anni antecedenti a quello di competenza, la regolamentazione della matteria riflette infatti gli art. art. 53 a 56 vLCAMal in vigore sino a fine 2011, salvo qualche complemento a loro precisazione. Lart. 46 LCAMal regola in maniera più precisa il computo dei termini di perenzione del diritto al versamento di sussidi retroattivi, fissandolo in 5 anni a contare dalla data di presentazione dellistanza. Con il nuovo sistema infatti le domande di riduzione del premio possono essere formulate anche nel corso dellanno di competenza (art. 25 cpv. 3 LCAMal). Ne consegue che anche il dies ad quo per la decorrenza del termine di perenzione doveva essere adattato. Anche per le richieste retroattive la forma è quella scritta e la richiesta deve emanare da uno dei componenti lUR interessata fatta salva leccezione della revoca delle prestazioni complementari ove il Servizio prestazioni della Cassa procede dufficio ed il diritto al sussidio è definito nella forma ordinaria. In questultima costellazione, comunque, il diritto alla riduzione del premio è negato se non possa essere ammessa la buona fede dellassicurato. Tale buona fede si riferisce, di tutta evidenza, allottenimento ed ai motivi di soppressione, delle prestazioni complementari. Il legislatore ha qui richiamato i principi contenuti allart. 25 cpv. 1 LPGA per cui una prestazione indebitamente riscossa non deve essere restituita nellipotesi in cui lassicurato sia in buona fede e se con la restituzione verrebbe a trovarsi in grave difficoltà. Per Kieser Ein gutgläubiger Bezug einer Sozialversicherungsleistung liegt vor, wenn das Bewusstsein über den unrechtmässigen Leistungsbezug fehlt, sofern dieses Fehlen in einer objektiven Betrachtungsweise unter den konkret gegebenen Umständen entschuldbar ist.
Il legislatore ticinese fa chiaramente riferimento a questo concetto allart. 46 cpv. 2 2a frase LCAMal. Se nellambito della soppressione delle prestazioni complementari allassicurato non può essere riconosciuto di non avere avuto la consapevolezza dellerroneità della decisione con cui egli era stato posto al beneficio delle prestazioni, e che questassenza di consapevolezza sia oggettivamente ammissibile, lesame del diritto alla RIPAM per via ordinaria decade, anche se dovessero oggettivamente sussistere i presupposti per una riduzione del premio. La conseguenza è drastica nei suoi effetti, forse eccessiva se si pensa che il nuovo ordinamento prevede la richiesta della RIPAM da parte dellUR. Lesclusione del diritto al sussidio in assenza di buona fede, secondo il meccanismo voluto con la riforma, si ripercuote sullintera unità di riferimento, risultato questo che rischia di riverberarsi su incolpevoli assicurati. Come per il previgente ordinamento listanza di riduzione riferita ai premi degli anni precedenti quello di competenza deve contenere e rendere verosimili adeguati motivi giustificativi che hanno impedito lassicurato, o lUR interessata, di agire nei termini. Solo a fronte di motivi fondati listanza può essere accolta, la negligenza è esplicitamente esclusa. Per essere riconosciuta una riduzione nella forma retroattiva occorrono dunque ragioni oggettive che abbiano impedito il rispetto dei tempi dinoltro della richiesta. Alla luce della giurisprudenza del TCA in materia, riferita al previgente diritto, si tratta di prova difficile da apportare siccome la procedura è in se semplice, non abbisogna di complesse acquisizione di documenti, e comporta un onere amministrativo contenuto per gli assicurati.
2.5. Per costante giurisprudenza federale la legge va interpretata in primo luogo procedendo dalla sua lettera (interpretazione letterale; cfr. STF 8C_667/2025 del 7 maggio 2026, consid. 7.2.1, destinata a pubblicazione).
Tuttavia, se il testo non è perfettamente chiaro, se più interpretazioni del medesimo sono possibili, dev'essere ricercata la vera portata della norma, prendendo in considerazione tutti gli elementi d'interpretazione, segnatamente i lavori preparatori (interpretazione storica), lo scopo perseguito dal legislatore (interpretazione teleologica), nonché la relazione con altri disposti (interpretazione sistematica). Occorre prendere la decisione materialmente corretta nel contesto normativo, orientandosi verso un risultato soddisfacente sotto il profilo della ratio legis. Il Tribunale federale non privilegia un criterio d'interpretazione in particolare; per accedere al senso di una norma preferisce, pragmaticamente, ispirarsi a un pluralismo interpretativo (STF 8C_667/2025 del 7 maggio 2026, consid. 7.2.1, destinata a pubblicazione, con rinvii a DTF 150 V 198 consid. 7.2.3; 149 V 185 consid. 5.3; 147 V 55 consid. 5.1).
2.6. In concreto, dalla lettura dellart. 46 cpv. 2 LCAMal, nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2012, traspare in maniera evidente che il legislatore ha inteso escludere dal diritto ad ottenere la riduzione del premio dellassicurazione malattie a titolo retroattivo i beneficiari delle prestazioni complementari ai quali non può essere riconosciuta la buona fede.
La novella legislativa è stata introdotta al fine di impedire che un assicurato al quale sono state soppresse con effetto retroattivo le prestazioni complementari perché sono state ottenute violando il principio della buona fede, possa ottenere in altro modo la riduzione del premio dellassicurazione malattie (Messaggio n. 6264, pag. 53: La novità proposta risiede proprio nel fatto che non sarà più conteggiato alcun importo di RP nel caso in cui lassicurato è estromesso dal diritto alle PC per responsabilità propria (ad esempio se non ha dichiarato capitali propri, oppure se ha fornito informazioni inveritiere, a proprio vantaggio, al momento dellistanza PC)).
Lart. 46 LCAMal è stato adottato dal Gran Consiglio senza apportare alcuna modifica (cfr. BU 2010/45; cfr. anche il Rapporto n. 6264 R dell8 giugno 2010 della Commissione della gestione e delle finanze sul messaggio 15 settembre 2009 concernente la modifica della Legge di applicazione della Legge federale sullassicurazione malattie (LCAMal) del 26 giugno 1997 dove nel Commento alle singole disposizioni (n. 11) non figura alcuna presa di posizione specifica in merito allart. 46 LCAMal).
Il legislatore ticinese non ha introdotto alcuna nozione autonoma di diritto cantonale del concetto di buona fede. Né dalla lettera della norma, né dai lavoratori preparatori, emerge infatti la volontà di definire in maniera diversa la buona fede rispetto a quanto prevede il diritto federale.
Al contrario, nel Messaggio n. 6264 del 15 settembre 2009 relativo alla Modifica della Legge di applicazione della Legge federale sullassicurazione malattie (LCAMal) del 26 giugno 1997, a pag. 53 figura che il capoverso 2 (ndr: dellart. 46) regola la situazione in cui allassicurato viene soppressa la PC AVS/AI. In questo caso si procederà con lordine di restituzione dei premi LAMal indebitamente percepiti (rif.: art. 49 cpv. 1). Le situazioni di specie possono essere di due tipi: allassicurato a cui è soppressa la PC AVS/AI (i) può essere riconosciuta la buona fede, oppure (ii) la situazione di buona fede non è data (sottolineatura del redattore).
Ora, lart. 49 LCAMal, cui fa riferimento il Messaggio, al cpv. 2 prevede che per la restituzione o il condono dellobbligo di restituzione è applicabile per analogia la legge sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali del 6 ottobre 2000 (LPGA), ossia il diritto federale, ed in particolare lart. 25 LPGA, il cui capoverso 1 prevede che le prestazioni indebitamente riscosse devono essere restituite. La restituzione non deve essere richiesta se linteressato era in buona fede e verrebbe a trovarsi in gravi difficoltà.
Il concetto di buona fede di cui allart. 46 cpv. 2 LCAMal è pertanto il medesimo di quello figurante nellart. 25 cpv. 1 LPGA.
Questa conclusione trova conferma anche nella dottrina (Ivano Ranzanici, op. cit., pag. 467 seguenti: [ ] Tale buona fede si riferisce, di tutta evidenza, allottenimento ed ai motivi di soppressione, delle prestazioni complementari. Il legislatore ha qui richiamato i principi contenuti allart. 25 cpv. 1 LPGA per cui una prestazione indebitamente riscossa non deve essere restituita nellipotesi in cui lassicurato sia in buona fede e se con la restituzione verrebbe a trovarsi in grave difficoltà [ ]).
Ciò è conforme anche allo scopo della norma, che vuole impedire ad un assicurato che ha ricevuto le prestazioni complementari violando il principio della buona fede, di ottenere la riduzione dei premi dellassicurazione malattie a titolo retroattivo. Sarebbe infatti scioccante che un assicurato che deve restituire le prestazioni complementari, compresi i premi dellassicurazione malattie, la cui domanda di condono è stata respinta perché la sua buona fede non è stata riconosciuta, possa ottenere a titolo retroattivo la riduzione dei premi assicurativi al contrario di un cittadino che ha avuto il solo torto di dimenticarsi di inoltrare listanza tempestivamente (su questo aspetto cfr. lart. 25 cpv. 2 LCAMal secondo cui per gli assicurati tassati in via ordinaria se listanza è presentata entro la fine dellanno che precede lanno di competenza la riduzione dei premi inizia a decorrere dal 1° gennaio dellanno di competenza. Per il cpv. 3 se listanza è presentata dopo il termine di cui al cpv. 2, ma nellanno di competenza, il diritto alla riduzione dei premi per gli assicurati tassati in via ordinaria è dato solo a partire dal mese seguente la presentazione).
Le ipotesi riportate nel citato Messaggio in relazione alla buona fede e citate dallinsorgente (La novità proposta risiede proprio nel fatto che non sarà più conteggiato alcun importo di RP nel caso in cui lassicurato è estromesso dal diritto alle PC per responsabilità propria [se lassicurato se non ha dichiarato capitali propri, oppure se ha fornito informazioni inveritiere, a proprio vantaggio, al momento dellistanza PC]), non modificano linterpretazione della norma, anche perché lelenco è stato redatto a titolo esemplificativo (ad esempio ) e non esaustivo.
Alla luce di tutto quanto sopra esposto, interpretando lart. 46 cpv. 2 LCAMal conformemente alla lettera della norma, ai lavori preparatori (Messaggio e Rapporto), alla sistematica (relazione con lart. 49 cpv. 2 LCAMal) ed al suo scopo, si giunge allunivoca conclusione che la nozione di buona fede di cui allart. 46 cpv. 2 LCAMal corrisponde necessariamente a quella del diritto federale di cui allart. 25 cpv. 1 LPGA.
Occorre ora esaminare quali sono le conseguenze nel caso concreto.
2.7. Nella presente fattispecie con decisione dell11 gennaio 2021 lUfficio AI, in seguito alla STCA 32.2020.20 del 16 settembre 2020, ha riconosciuto alla ricorrente la garanzia per la prima formazione professionale. Il versamento effettivo della retta, a dire dellinteressata, è avvenuto a partire dallautunno 2021 (cfr. reclamo dellassicurata, doc. 7).
Il 26 gennaio 2022 linsorgente ha comunicato al Servizio delle prestazioni complementari la decisione dellUAI e liter inerente alleffettivo pagamento della retta, rispettivamente alla restituzione alla medesima di quanto da lei nel frattempo anticipato alla ______ (cfr. reclamo dellassicurata, doc. 7 e ricorso doc. I).
Dopo numerosi scambi di corrispondenza tra la rappresentante dellinsorgente e il Servizio PC, il 21 dicembre 2023 lamministrazione ha, infine, emanato la decisione di restituzione delle prestazioni complementari, compresi i premi dellassicurazione malattie, per il periodo fino a luglio 2023, ossia fino al termine della formazione.
Il 18 ottobre 2024 il Servizio PC ha poi emanato una decisione negativa per il periodo dal mese di agosto 2023. Contro questa decisione è stata inoltrata unopposizione.
Da rilevare anche che la ricorrente, con le osservazioni del 18 maggio 2026, ha affermato: che lassicurata, a partire da gennaio 2021, fosse cosciente che il suo diritto a PC sarebbe mutato e possibilmente venuto a cadere, non è però contestato. Infatti lassicurata, nella pratica PC, non ha chiesto un condono della restituzione (doc. V).
Spetta pertanto a questo Tribunale, nellambito della presente procedura, esaminare se i presupposti per ritenere linteressata in buona fede, sono soddisfatti.
2.8. Per lart. 25 cpv. 1 LPGA le prestazioni indebitamente riscosse devono essere restituite. La restituzione non deve essere chiesta se linteressato era in buona fede e verrebbe a trovarsi in gravi difficoltà.
La buona fede presuppone che l'assicurato ignori, al momento in cui riceve una prestazione, che la stessa gli è versata indebitamente. Di detta ignoranza egli non si può prevalere se la stessa è stata determinata da sua negligenza.
La giurisprudenza ha precisato che la buona fede, intesa come presupposto del condono, deve essere esclusa qualora i fatti che hanno determinato l'obbligo di restituire (come, ad esempio, la violazione dell'obbligo di annunciare o di informare) siano imputabili a comportamento doloso o negligenza grave.
Viceversa, l'assicurato può prevalersi della buona fede quando l'atto o l'omissione colpevole siano costitutivi solo di una violazione lieve dell'obbligo di annunciare o di informare (cfr. STF 8C_264/2024 del 14 novembre 2024 consid. 4.2.; STF 8C_107/2023 del 5 luglio 2023 consid. 3.1.; 3.2.; STF 8C_347/2019 del 17 agosto 2020 consid. 4; STF 9C_16/2019 del 25 aprile 2019 consid. 4; STF 9C_463/2016 del 12 luglio 2017 consid., 2.1.; STF 8C_373/2016 del 29 marzo 2017 consid. 4, pubblicata in DLA 2017 N. 5 pag. 144; STF 8C_79/2017 del 30 giugno 2017 consid. 4.1.; DTF 138 V 218 consid. 4; STF 8C_865/2008 del 27 gennaio 2009 consid. 4; STFA del 16 giugno 2003 nella causa C., C 130/02, consid. 2.3; DLA 2003 N. 29, consid. 1.2, pag. 260; DLA 2002 N. 38, consid. 2a, pag. 258; DLA 2001 N. 18, consid. 3a, pag. 161-162; DLA 1998 N. 14, consid. 4a, pag. 73; DLA 1992 N. 7, consid. 2b, pag. 103; DTF 112 V 97, consid. 2c, pag. 103, DTF 110 V 176, consid. 3c, pag. 180).
Il grado di diligenza richiesto viene valutato in base a un parametro oggettivo, anche se non si può ignorare ciò che è soggettivamente possibile e ragionevole per la persona interessata, ovvero la capacità di giudizio, lo stato di salute, il livello di istruzione, ecc. (cfr. STF 8C_264/2024 del 14 novembre 2024 consid. 4.2.; DTF 138 V 218 consid. 4).
Si è in presenza di una negligenza grave allorquando un avente diritto non si attiene a ciò che può essere ragionevolmente preteso da una persona capace di discernimento in una situazione identica e nelle medesime circostanze (cfr. STF 8C_107/2023 del 5 luglio 2023 consid. 3.1.; STF 8C_347/2019 del 17 agosto 2020 consid. 4; STF 9C_16/2019 del 25 aprile 2019 consid. 4; STF 8C_373/2016 del 29 marzo 2017, pubblicata in DLA 2017 N. 5 pag. 144; DTF 110 V 176 consid. 3d).
Inoltre, la buona fede deve essere negata se colui che si è arricchito, al momento del versamento, poteva attendersi di dover restituire, in quanto sapeva o doveva sapere, facendo prova dellattenzione richiesta, che la prestazione era indebita (art. 3 cpv. 2 CC; STF 8C_163/2024 dell11 ottobre 2024 consid. 5.2.1.; STF 8C_399/2021 del 5 ottobre 2021 consid. 4.; STF 9C_795/2020 del 10 marzo 2021 consid. 4.2.; DTF 130 V 414 consid. 4.3 e i riferimenti ivi menzionati).
In merito all'obbligo di comunicare ogni cambiamento nelle assicurazioni sociali secondo la norma generale dell'art. 31 LPGA, Ueli Kieser, Kommentar zum Bundesgesetz über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts ATSG, 4a ed. 2020, n. 21 pag. 633 ad art. 31, ha affermato che, di principio, la comunicazione del cambiamento deve avvenire quando se ne viene a conoscenza e comunque immediatamente dopo la sua realizzazione e consiste in una dichiarazione una tantum dell'interessato all'assicuratore (DTF 118 V 214 consid. 2b). Se, in un caso concreto, si può ipotizzare un miglioramento dello stato di salute al più tardi a partire da un determinato momento e, inoltre, è un miglioramento costante e stabile, non si deve attendere un periodo di tre mesi, che è determinante nel caso di miglioramenti instabili (STF 8C_232/2016 consid. 4.4).
Nella STFA P 27/05 del 14 marzo 2006, la Corte federale ha ritenuto che per una persona assicurata l'avere annunciato alla Cassa di compensazione nel gennaio 2001 che il 7 novembre 1998 aveva ereditato della sostanza non rispettava la condizione dell'art. 24 OPC-AVS/AI di comunicare senza ritardo le modifiche personali o economiche. Infatti, la corrispondente notifica era stata effettuata sette mesi dopo la divisione ereditaria e tre mesi dopo l'iscrizione nel registro fondiario del trapasso della proprietà ereditata.
Nemmeno un ritardo di alcune settimane è stato considerato giustificato dall'Alta Corte (STF P 64/06 del 30 ottobre 2007).
L'assicurata ha informato il 16 marzo 2006 la Cassa cantonale di compensazione che il 23 gennaio 2006 l'istituto di previdenza presso cui era affiliata le aveva riconosciuto il diritto a delle prestazioni d'invalidità. Le era dunque stata versata una rendita mensile di Fr. 395 dal mese di marzo 2006 e un importo di Fr. 14'931 per le rendite retroattive per il periodo dal 6 gennaio 2003 al 28 febbraio 2006. Il Tribunale cantonale ha negato la buona fede dell'assicurata avendo avvertito la Cassa del versamento retroattivo delle prestazioni della previdenza professionale soltanto un mese e mezzo dopo avere ricevuto e speso l'ammontare dell'istituto di previdenza (cfr. consid. 2).
Il Tribunale federale ha ammesso la buona fede della ricorrente per il periodo dal 1° gennaio 2003 al 31 gennaio 2006. Durante questo periodo, l'assicurata effettivamente riceveva solo la sua rendita AI e non aveva ancora ricevuto nessun importo dalla previdenza professionale, cosicché le prestazioni complementari le erano state versate a buon diritto (cfr. consid. 7.1). La situazione era invece differente per le prestazioni complementari concesse per i mesi di febbraio e marzo 2006, visto che l'assicurata si è vista attribuire da allora un reddito supplementare di cui poteva facilmente rendersi conto che era di natura tale da influenzare il suo diritto alle prestazioni. Le incombeva, perciò, di comunicare immediatamente questo cambiamento di situazione alla Cassa invece di attendere diverse settimane prima di segnalarlo (art. 24 OPC-AVS/AI).
Questo comportamento, ha concluso l'Alta Corte, costituisce una colpa grave, che esclude la sua buona fede e, quindi, anche il condono dell'obbligo di restituzione dei due importi per febbraio (Fr. 188) e marzo (Fr. 188) (cfr. consid. 7.2).
Al consid. 6.1 il TF aveva precisato che la condition de la bonne foi doit être réalisée dans la période où lassuré concerné a reçu les prestations indues dont la restitution est exigée.
In una STF 8C_766/2007 del 17 aprile 2008, consid. 4.1 il TF ha riconosciuto la buona fede del ricorrente, che aveva segnalato alla Cassa di ricevere una rendita AI con scritto del 23 luglio 2003, per il periodo dal 1° maggio 2002 al 31 maggio 2003, poiché solo con decisione del 6 maggio 2003 gli era stata riconosciuta una rendita intera con effetto retroattivo.
Va ancora evidenziato che in una successiva STF 8C_888/2008 del 19 agosto 2009, il Tribunale federale ha nuovamente applicato la giurisprudenza di cui alla STF P 64/06 del 30 ottobre 2007.
In quel caso il Tribunale federale ha riconosciuto la buona fede di un assicurato che beneficiava di prestazioni complementari, per il periodo dal 1° agosto 2002 al mese di settembre 2005 compreso, poiché il 1° settembre 2005 la SUVA aveva emesso una decisione tramite la quale gli aveva riconosciuto a titolo retroattivo una rendita completiva (6.2.1 Den Beschwerdeführern ist beizupflichten, dass sie den Teil der zu Unrecht bezogenen EL, welcher auf die rückwirkend seit 1. August 2002 zugesprochene SUVA-Komplementärrente entfiel, bis zum Zeitpunkt der Zustellung dieser SUVA-Rentenverfügung vom 1. September 2005 gutgläubig bezogen. Denn solange sie keine Kenntnis von dieser SUVA-Rentenverfügung hatten, konnten sie davon ausgehen, sie erhielten die EL in diesem Umfang zu Recht. Es sind keine besonderen Umstände ersichtlich, die zu einer gegenteiligen Auffassung zu führen vermögen; es kann nicht gesagt werden, K.________ hätte die Sach- und Rechtslage erkennen müssen, wegen des Erlöschens des Anspruchs auf die IV-Zusatzrente für seine Ehefrau würde ihm rückwirkend ab 1. August 2002 eine SUVA-Komplementärrente zugesprochen, weshalb ihm die ausbezahlten EL unter Umständen nicht oder zumindest nicht im gewährten Umfang zustünden (vgl. Urteil P 7/04 vom 24. November 2005 E. 4.2.3, worin besondere Umstände für die Verneinung des guten Glaubens des EL-Bezugs bei rückwirkender Zusprache einer IV-Rente angenommen wurden). Die EL-Auszahlung an K.________ erfolgte aufgrund der Akten jeweils monatlich im voraus. Die Zustellung der SUVA-Rentenverfügung vom 1. September 2005 erfolgte im Verlauf des September 2005. Unter diesen Umständen kann davon ausgegangen werden, dass K.________ beim EL-Bezug in Bezug auf die SUVA-Rente bis und mit September 2005 gutgläubig war; sottolineature del redattore).
Considerato che lassicurato aveva informato il servizio PC della decisione del 1° settembre 2005 solo nel corso del mese di gennaio 2006, Il Tribunale federale ha invece ritenuto che linteressato non potesse più essere in buona fede durante quel periodo (consid. 6.2.2: Die Beschwerdeführer bestreiten nicht, dass ihnen die Pflicht bekannt war, der Beschwerdegegnerin Änderungen in den persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnissen sofort melden zu müssen. Die Meldung hat unverzüglich nach Eintritt der Änderung zu erfolgen (BGE 118 V 214 E. 2b S. 219). Wenn K.________ die Zusprechung der SUVA-Komplementärrente, die ihm seit Zustellung der SUVA-Verfügung vom 1. September 2005 im September 2005 bekannt war, der Beschwerdegegnerin erst im Januar 2006 meldete, war dies klar verspätet, weshalb von einer grobfahrlässigen Meldepflichtverletzung auszugehen ist. Unbehelflich ist der Einwand der Beschwerdeführer, sie hätten nicht abschätzen können, ob sich aus der SUVA-Komplementärrente eine Einkommensverbesserung ergebe. Denn dies zu prüfen war Sache der Beschwerdegegnerin. Folglich ist hinsichtlich der SUVA-Komplementärrente ab Oktober 2005 (E. 6.2.1 hievor) bis und mit Januar 2006 (vgl. E. 6.2.3 hienach) die Gutgläubigkeit des K.________ beim EL-Bezug zu verneinen).
Infine, il Tribunale federale ha invece ritenuto nuovamente data la buona fede dellinteressato dal mese di febbraio 2006 al mese di giugno 2006 (fine del periodo della richiesta di restituzione), poiché nel mese di gennaio del medesimo anno lassicurato aveva notificato la decisione al Servizio PC (consid. 6.2.3: Für den Zeitraum ab der Meldung der SUVA-Komplementärrente an die Beschwerdegegnerin im Januar 2006 kann die Gutgläubigkeit während des EL-Bezugs nicht verneint werden, zumal für diesen Zeitraum ein vorwerfbares Verhalten derselben aus den Akten nicht hervorgeht und auch nicht geltend gemacht wird. Da die EL-Auszahlung monatlich im voraus erfolgte (vgl. E. 6.2.1 hievor), die Meldung der SUVA-Verfügung aber erst im Verlauf des Januar 2006 stattfand, ist die Gutgläubigkeit für die in den Monaten Februar 2006 bis Juni 2006 (Ende der Rückforderungszeitspanne) bezogenen EL anzunehmen; sottolineature del redattore).
2.9. Alla luce di quanto sopra, determinante per stabilire il periodo durante il quale la buona fede va ammessa, è la data dellemissione della decisione con la quale viene riconosciuta la prestazione retroattiva, e non linizio del versamento effettivo della medesima, ritenuto che il mese della decisione va considerato nel periodo della buona fede (STF P 64/06 del 30 ottobre 2007, consid. 7.1, STF 8C_766/2007 consid. 4.1 e STF 8C_888/2008 consid. 6.2.1 e 6.2.2).
In concreto, pertanto, la decisione della Cassa deve essere modificata nel senso che anche per il mese di gennaio 2021 (mese dellemanazione della decisione dellAI [cfr. ricorso, doc. I, pag. 2 e decisione su reclamo, doc. 8, punto 2]) la ricorrente ha diritto alla riduzione dei premi (STF P 64/06 del 30 ottobre 2007, consid. 7.1 e STF successiva STF 8C_888/2008 consid. 6.2.1), mentre la buona fede non può essere ritenuta da febbraio 2021 (mese seguente lemanazione della decisone dellAI) a gennaio 2022 (mese della comunicazione dellinsorgente al Servizio PC della decisione dell11 gennaio 2021 dellUfficio AI [cfr. ricorso, doc. I, pag. 3]; STF 8C_888/2008 consid. 6.2.2), poiché la ricorrente ha tardato, circa un anno, a notificare la decisione dellUAI con la quale le sono state riconosciute le spese della prima formazione (cfr. STF 8C_888/2008 consid. 6.2.2).
Per il periodo dal mese di febbraio 2022 al mese di dicembre 2023, malgrado quanto stabilito dal TF al consid. 6.2.3 della STF 8C_888/2008 del 19 agosto 2009 (cfr. supra consid. 2.8 in fine), nel caso concreto la buona fede non può essere riconosciuta poiché lassicurata ha ammesso esplicitamente di essere stata consapevole che in seguito al riconoscimento della indennità AI, le prestazioni complementari sarebbero state ridotte e finanche soppresse (cfr., fra i tanti passaggi, ricorso, doc. I, pag. 3: [ ] Pur consapevole che la sua situazione verso la PC sarebbe cambiata, che probabilmente il diritto a prestazioni sarebbe venuto a cadere e che quindi avrebbe dovuto da un lato restituire limporto mensile percepito fino a quel momento e che stava ancora percependo e dallaltro pagare retroattivamente i premi dellassicurazione malattia, durante tutta la durata della trattazione della pratica lassicurata non poteva fare altro che attendere la decisione formale PC [ ]).
Ora, in una STF 8C_264/2024 del 14 novembre 2024, che concerneva il caso di un assicurato al beneficio di prestazioni complementari che aveva ereditato una sostanza, subito notificata alla Cassa PC, la quale era stata più volte sollecitata ad evadere la richiesta di ricalcolo e che era cosciente che la sua prestazione sarebbe stata modificata, malgrado il riprovevole atteggiamento dellamministrazione che ha ritardato oltre misura il ricalcolo delle prestazioni, lAlta Corte, in una, rigorosa, giurisprudenza, ha confermato lassenza di buona fede affermando che la sentenza cantonale non era arbitraria in merito alla consapevolezza del ricorrente e che lapprezzamento delle prove non era insostenibile:
" () I primi giudici hanno ritenuto la piena consapevolezza del ricorrente circa l'erroneità della decisione fondandosi in particolare sulle sue ripetute segnalazioni all'amministrazione. Che egli fosse consapevole di tale errore trovava pure conferma nelle testimonianze assunte durante il procedimento. Tale constatazione vincola il Tribunale federale, posto che, come visto (consid. 4.2 supra), si riferisce ad una questione di fatto e non appare manifestamente inesatta nella fattispecie. In effetti, non è arbitrario ritenere che il timore di dover restituire delle prestazioni, in queste circostanze, ne fondi la consapevolezza. Inoltre, contrariamente a quanto sostenuto nel ricorso, il ritardo della Cassa, senz'altro grave e sul quale si è già esaurientemente espressa la Corte ticinese, non permette di rendere insostenibile l'apprezzamento delle prove in questione. Lo stesso vale per l'argomento secondo cui il valore venale degli immobili di proprietà del ricorrente sia emerso soltanto da una perizia dell'Ufficio stima competente esperita appositamente, dal momento che egli stesso si era accorto già in precedenza che la nuova sostanza, spontaneamente comunicata dal ricorrente, non era stata computata nei conteggi delle prestazioni complementari. Questa circostanza, del resto, neppure risulta contestata nel ricorso.
Risultando inadempiuto già il primo dei due presupposti cumulativi dell'art. 25 cpv. 1 LPGA, non occorre pronunciarsi sul grave onere preteso dal ricorrente.
In concreto, di conseguenza, sulla base della STF 8C_264/2024 del 14 novembre 2024, la piena consapevolezza della ricorrente, da lei stessa ammessa, non le permette di far valere la buona fede per il periodo successivo al mese di gennaio 2022, malgrado la STF 8C_888/2008, consid. 6.2.3 e malgrado la Cassa PC abbia impiegato un tempo spropositato (cfr. liter descritto nel reclamo, doc. 7, pag. 2, 3 e 4, citato al consid. 1.4) per ricalcolare la prestazione dopo che linteressata aveva segnalato il cambiamento della sua situazione economica (a questo proposito si segnala la STF 8C_690/2025 del 16 giugno 2026: in quel caso i giudici cantonali avevano stabilito che la domanda di restituzione delle PC indebitamente percepite si fondava su un motivo di revisione procedurale, ossia la scoperta di un fatto nuovo e meglio il percepimento di una rendita argentina, sin dal 2010, non dichiarata. La Corte cantonale aveva stabilito che il termine di 90 giorni per mettere in atto la revisione procedurale non era stata rispettata dalla Cassa ed aveva di conseguenza annullato la restituzione. In effetti il Servizio PC aveva appreso il 27 aprile 2023 del versamento della rendita di cui linteressato beneficiava dal 2010, ed il 2 giugno 2023 la Cassa aveva ricevuto i giustificativi di versamento. Malgrado ciò, la Cassa aveva atteso fino al 14 dicembre 2023 per chiedere ulteriori giustificativi e portare avanti la procedura, ossia ben oltre i 90 giorni dal 27 aprile 2023, rispettivamente dal 2 giugno 2023. Inoltre, dopo aver ricevuto gli ulteriori giustificativi richiesti in data 19 gennaio 2024, ha atteso fino al 6 novembre 2024 per emettere la decisione di restituzione. Il TF ha respinto il ricorso della Cassa PC che affermava di aver emesso la decisione entro i 3 anni previsti dallart. 25 cpv. 2 LPGA e che sosteneva che comunque vi erano gli estremi per una riconsiderazione. LAlta Corte ha rilevato che [ ] Une reconsidération (art. 53 al. 2 LPGA) implique que la décision d'octroi des prestations fût fondée sur une application erronée du droit, compte tenu des faits connus à l'époque et des moyens de preuve alors à disposition de l'autorité (application initiale erronée du droit; ATF 146 V 364 consid. 4.2; arrêt 8C_108/2022 du 22 septembre 2022 consid. 3.2). Or, en l'espèce, le caractère indu des prestations réclamées ne repose pas sur une application erronée du droit mais sur la découverte d'un fait nouveau, soit l'existence d'une rente de vieillesse de la sécurité sociale argentine. C'est donc bien sous l'angle de la révision procédurale (inexactitude initiale sur les faits) que la restitution des prestations entrait en ligne de compte. Pour le reste, le raisonnement des premiers juges sur le non respect du délai de 90 jours, applicable en vertu des art. 55 al. 1 LPGA et 67 al. 1 PA, ne prête pas le flanc à la critique et l'on peut y renvoyer (art. 109 al. 3 LTF)).
Proprio la consapevolezza del fatto che la sua prestazione sarebbe stata ridotta e finanche soppressa, avrebbe semmai dovuto indurre la ricorrente ad immediatamente inoltrare una domanda di riduzione dei premi dellassicurazione malattie allamministrazione competente, chiedendo di tenerla in sospeso in attesa della decisione delle PC in merito ad uneventuale restituzione anche dei premi di cassa malati.
2.10. In queste condizioni il ricorso va parzialmente accolto limitatamente al mese di gennaio 2021. Per il resto il ricorso va respinto.
Alla ricorrente, patrocinata in causa, vanno assegnate ripetibili parziali.
Non sono percepite tasse e spese (art. 29 cpv. 1 Lptca).
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è parzialmente accolto.
§ La decisione su reclamo è modificata nel senso che la Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG emanerà una decisione formale, soggetta a reclamo, concernente il calcolo della RIPAM spettante alla ricorrente per il periodo da agosto 2019 a gennaio 2021. Per il periodo da febbraio 2021 a dicembre 2023 la richiesta di RIPAM è respinta.
2. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato. La Cassa verserà alla ricorrente fr. 200 (IVA inclusa) a titolo di ripetibili parziali.
3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti