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36.2026.17

Assicurato in mora con i premi di cassa malati contesta l'ammontare dell'importo residuo dovuto. Conferma dell'ammontare dei premi ma non dell'importo per spese amministrative e diffida. Interessi dovuti. Rigetto opposizione precetto esecutivo

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Erwägungen (1 Absätze)

E. 38.2024.27 del 17 giugno 2024 consid. 2.7.; STCA 38.2023.53 del 16 ottobre 2023 consid. 2.8.; STCA 38.2022.55 del 12 settembre 2022 consid. 2.8.).

Dispositiv
  1. dichiara e pronuncia Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni Il giudice delegato                                        Il segretario di Camera Ivano Ranzanici                                           Gianluca Menghetti
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Incarto n.36.2026.17

cs

Lugano

1° giugno 2026

In nomedella Repubblica e CantoneTicino

Il giudice delegato

del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Ivano Ranzanici, PhD

con redattore:

Christian Steffen, cancelliere

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 16/17 aprile 2026 di

RI1,______

contro

la decisione su opposizione del 16 marzo 2026 emanata da

CO1,______

in materia di assicurazione sociale contro le malattie

ritenutoin fatto

consideratoin diritto

in ordine

nel merito

In concreto CO1 ha prodotto le disposizioni d’esecuzione in complemento alla LAMal secondo le quali “in caso di mora nel pagamento vengono addebitate spese di sollecito e costi amministrativi”. Esse prevedono inoltre che le spese bancarie o postali possono essere addebitate all’assicurato, così come le commissioni derivanti da pagamenti di premi presso lo sportello postale (doc. 1).

A fronte di un credito iniziale di CHF 2'412.60 (603.15 X 4), poi ridotto a CHF 456.20 (114.05 X 4) in seguito al versamento dei sussidi, la richiesta di un importo complessivo di CHF 240 appare decisamente elevata, inadeguata e sproporzionata (cfr. STCA 36.2025.59 del 29 gennaio 2026 con rinvio aGebhard Eugster: Rechtsprechung des Bundesgerichtes zum KVG, 2a edizione, Schulthess Zurigo, 2018 n. 4 ad art. 64a pag. 601) anche alla luce dell’onere complessivo derivato all’amministrazione.

“premio di febbraio 2025 di CHF 114.05 interesse al 5% dal 1° febbraio 2025;

premio di marzo 2025 di CHF 114.05 interesse al 5% dal 1° marzo 2025;

premio di aprile 2025 di CHF 114.05 interesse al 5% dal 1° aprile 2025;

premio di maggio 2025 di CHF 114.05 interesse al 5% dal 1° maggio 2025”.

In effetti il Tribunale federale, in una sentenza 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 consid. 4.4.1., ha evidenziato che“() eliminando il principio della gratuità generalizzata di cui all'art. 61 lett. a LPGA, il legislatore federale non ha voluto imporre in maniera generalizzata per tutta la Svizzera l'applicazione di spese giudiziarie al di fuori del campo di applicazione dell'art. 61 lett. f bis LPGA, ma ha lasciato ai Cantoni la libertà di disciplinare la questione. Nulla impedisce a un Cantone in tale contesto di prevedere la gratuità della procedura integralmente o soltanto per alcune controversie (FF 2018 1334; BU 2018 S 668 segg; BU 2019 N 329 segg.). Se però un Cantone desidera imporre spese al di fuori del campo di applicazione dell'art. 61 lett. f bis LPGA, trattandosi di un tributo causale, deve prevedere una base legale formale chiara ed esplicita (art. 127 Cost.;DTF 145 I 52consid. 5.2;143 I 227consid. 4.3.1;124 I 241consid. 4a, con riferimenti;Ueli Kieser, Kommentar zum Bundesgesetz über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts ATSG, 2020, n. 209 ad art. 61 LPGA).”

Nel Cantone Ticino, come rilevato dall’Alta Corte nella citata STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 consid. 4.4.3.,“vige tuttora il principio della gratuità generalizzata (art. 29 cpv. 1 Lptca/TI)”.

Sul tema cfr. pure STF 9C_369/2022 del 19 settembre 2022; STF 9C_368/2021 del 2 giugno 2022; SVR 2022 KV Nr. 18 (STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022); STF 9C_394/2021 del 3 gennaio 2022;Ares Bernasconi, Actualités du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les tribunaux cantonaux des assurances selon la révision de la LPGA du 21 juin 2019, in RSAS 2/2022 pag. 107.

Questa situazione perdurerà anche in futuro. Infatti in data 21 aprile 2026 il Gran Consiglio ha respinto, con 40 voti contrari e 21 favorevoli, le conclusioni della Commissione giustizia e diritti che invitava ad accettare il controprogetto del Consiglio di Stato ad un’iniziativa parlamentare (cfr. Messaggio Nr. 8480 del Consiglio di Stato del 21 agosto 2024 «Rapporto sull’iniziativa parlamentare presentata il 4 maggio 2021 nella forma elaborata da Lara Filippini e Sabrina Aldi per la modifica dell'art. 29 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni (Lptca) del 23 giugno 2008 (Implementazione della revisione LPGA alle spese giudiziarie dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni) e controprogetto»; Rapporto Nr. 8480 R del 16 marzo 2026 della Commissione giustizia e diritti sull’iniziativa parlamentare 4 maggio 2021 presentatanella forma elaborata da Lara Filippini e Sabrina Aldi).

Ne discende che nel presente caso non si riscuotono spese giudiziarie (cfr. STF 9C_65/2025 del 29 gennaio 2026, destinata alla pubblicazione nella raccolta ufficiale; STCA 38.2025.16 dell’11 giugno 2025 consid. 2.7.; STCA 38.2025.10 del 19 maggio 2025 consid. 2.15.; STCA 38.2024.27 del 17 giugno 2024 consid. 2.7.; STCA 38.2023.53 del 16 ottobre 2023 consid. 2.8.; STCA 38.2022.55 del 12 settembre 2022 consid. 2.8.).

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il giudice delegato                                        Il segretario di Camera

Ivano Ranzanici                                           Gianluca Menghetti