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36.2026.10

Richiesta di versamento di indennità giornaliere (LCA). Differenza tra assicurazione di somma e assicurazione di danno. Interpretazione del contratto, delle condizioni generali e della polizza. Decorrenza degli interessi di mora

Ticino · 2026-07-08 · Italiano TI
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Dispositiv
  1. dichiara e pronuncia Contro il presente giudizio è dato ricorso in materia civile alTribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione. L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta. Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni Il presidente                                                 Il segretario di Camera Daniele Cattaneo                                         Gianluca Menghetti
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Raccomandata

Incarto n.36.2026.10

cs

Lugano

8 luglio 2026

In nomedella Repubblica e CantoneTicino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Ivano Ranzanici, Andrea Pedroli (in sostituzione di Raffaele Guffi astenuto)

redattore:

Christian Steffen, cancelliere

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sulla petizione del 12 febbraio 2026 di

dr.ssa med.AT1,______

contro

CV1,______

in materia di assicurazione contro le malattie

ritenutoin fatto

consideratoin diritto

La durata del pagamento del salario dipende dalla durata del rapporto di lavoro (art. 324a cpv. 2 CO; sui criteri usualmente applicati dai tribunali in questi casi, cfr.Adrian Von Kaenel, op. cit., pag. 116 seg.).

Salvo pattuizione contraria, l'obbligo di pagamento del salario in caso di malattia cessa con la fine del rapporto di lavoro (Hans-Rudolf Müller, Grundlagen der Krankentaggeldversicherung nach VVG, in: Krankentaggeldversicherung: Arbeits- und versicherungsrechtliche Aspekte, Zurigo2007, pag. 19-45, in particolare pag. 20).

Queste norme configurano il regime legale di base a tutela del lavoratore, gli garantiscono una protezione minima alla quale non può essere derogato a suo svantaggio (art. 362 cpv. 1 CO; cfr. DTF 131 III 263 consid. 2.2 pag. 628).

L'art. 324a cpv. 4 CO prevede la possibilità di derogare al regime di base legale appena descritto mediante accordo scritto, contratto normale o contratto collettivo che sancisca un ordinamento almeno equivalente per il lavoratore (sentenza 4A_92/2020 del 5 agosto 2020, consid. 3.1.1; 4A_563/2019 del 14 luglio 2020 pubblicata in DTF 146 III 339 consid. 5.2.3 che citaIvano Ranzanici, Les effets de l’incapacité de travailler pour cause d’une maladie successive à la résolution du contrat de travail, in: Regards croisés sur le droit du travail:Liber Amicorumpour Gabriel Aubert, 2015, pag. 271 e seguenti, in particolare pag. 272-274; sull'aspetto dell'equivalenza si veda ancheAdrian Von Kaenel, op. cit., pag. 120 segg. e la DTF 141 III 112 consid. 4.1-4.3). Si tratta, di regola, di un regime che comporta una riduzione delle prestazioni del datore di lavoro durante il periodo minimo previsto dalla legge, ma compensa questa riduzione mediante l'estensione del periodo durante il quale il datore di lavoro procede al versamento (Gabriel Aubert, in: Commentaire romand, n. 50 ad art. 324a CO).

La deroga al regime di base deve essere pattuita in forma scritta.

Trattandosi di un accordo che concerne i diritti minimi del lavoratore, esso deve menzionare i punti essenziali del regime convenzionale, quali ad esempio la percentuale del guadagno assicurato, i rischi coperti, la durata delle prestazioni, se del caso la durata del periodo di attesa. Qualora – come spesso accade nella pratica - il datore di lavoro stipuli un'assicurazione d'indennità giornaliere in caso di malattia, l'accordo indica anche le modalità di finanziamento dei premi assicurativi; per il resto può rinviare alle condizioni generali di assicurazione o a un altro documento tenuto a disposizione del lavoratore (DTF 131 III 623 consid. 2.5.1 con numerosi riferimenti dottrinali).

2.5.   In concreto le parti hanno concluso un contratto di assicurazione collettiva per la perdita di guadagno in caso di malattia (doc. XII/2).

L’attrice rivendica prestazioni dal 22 maggio 2023 al 31 dicembre 2023, rilevando che si tratta di una ricaduta dell’incapacità lavorativa iniziata l’11 dicembre 2022 (doc. I, pag. 4, doc. OO e doc. 1/16).

La polizza assicurativa concernente il citato periodo prevede che il rischio assicurato è il “______ (eccetto ______, via ______” (doc. XII/2 e doc. C) e prevede quanto segue:

Secondo l’art. 1 CC sono assicurate le indennità giornaliere in caso d’incapacità al lavoro in seguito ad una malattia e che abbiano come conseguenza una perdita di guadagno.

Ai sensi dell’art. 2.1 CC con caso di malattia si intende ogni incapacità al lavoro in seguito ad una malattia. Il caso inizia con il certificato medico attestante l’incapacità al lavoro.

Per l’art. 2.2 CC è considerato come nuovo caso di malattia se la persona assicurata riprende dopo un periodo d’incapacità al lavoro il lavoro completamente per almeno un giorno e che non si tratti di una ricaduta.

L’art. 2.3 CC prevede che è considerata come ricaduta se la persona assicurata in seguito alla stessa malattia è nuovamente in incapacità lavorativa entro 12 mesi dopo che aveva ripreso completamente il lavoro dopo la scadenza del termine d’attesa.

L’ammontare dell’indennità giornaliera si basa sul grado d’incapacità al lavoro attestato medicalmente. Un’incapacità al lavoro inferiore al 25% non dà diritto all’indennità giornaliera (art. 5.1 CC).

L’art. 6 CC regola il calcolo dell’indennità giornaliera.

L’art. 6.1 CC prevede le norme applicabili in caso di “indennità giornaliera in percentuale del salario”.

La base per il calcolo delle indennità giornaliere si basa sul salario AVS che la persona assicurata ha percepito dallo stipulante il mese prima dell’inizio del caso di malattia o della ricaduta. Vengono anche considerati gli elementi salariali sui quali esiste un diritto giuridico. In particolar modo le retribuzioni regolari dove l’ammontare è stato stabilito secondo contratto di lavoro, come per il 13° salario mensile.

“Non considerate vengono le retribuzioni uniche speciali non dipendenti dal rendimento come le gratificazioni, premi di fedeltà, regali per gli anni di servizio, ecc. “

“L’indennità giornaliera si basa in ogni caso sulla perdita di guadagno effettiva che la persona assicurata subisce a causa del caso di malattia.”

Questo salario viene convertito per un anno intero e diviso per 365. In caso di salari fissi, anche questi verranno divisi per 365. L’indennità giornaliera così calcolata viene versata per ogni giorno civile.

Se il guadagno è sottoposto a forti variazioni (p. es. persone retribuite a provvigioni, lavoro ausiliario irregolare), per il calcolo dell’indennità giornaliera il salario percepito negli ultimi 12 mesi prima dell’inizio della malattia viene diviso per 365. Si ha una forte variazione quando l’indennità giornaliera così calcolata diverge di almeno il 10% dall’indennità giornaliera calcolata secondo le disposizioni di cui ai paragrafi precedenti.

All’art. 6.2 CC figura invece che l’indennità giornaliera fissa è definita nel contratto.

L’art. 7 CC indica le modalità di calcolo in caso di prestazioni di terzi (sovraindennizzo) e non si applica alle assicurazioni con indennità giornaliera fissa o salari prefissati.

Va ancora rilevato che per quanto concerne il pagamento dei premi l’art. 13.1 CG prevede che per il loro calcolo sono determinanti in caso di assicurazione in base ai salari (a) il salario AVS a persona e all’anno, a meno che non esistano altre convenzioni. I salari pagati a persone non soggette all’AVS devono essere considerati pure in base alle norme AVS e in caso di assicurazione in base a delle indennità giornaliere fisse o salari prefissati (b) se sono concordate somme di salario fisse, valgono queste. In caso di calcolo dei premi per un periodo inferiore ai 12 mesi per ogni persona assicurata, è determinante il numero dei giorni in base al calendario civile.

Secondo l’art. 13 cpv. 2 CG se sono concordati premi anticipati, lo stipulante comunica alla Società i dati necessari per il calcolo dei premi. Basandosi su questi dati verranno calcolati gli importi definitivi dei premi. I dati necessari sono da dichiarare all’assicuratore tramite il modulo di dichiarazione messo a disposizione allegando una copia del conteggio AVS oppure inviando i dati per invio telematico (). Per il cpv. 3 se lo stipulante non osserva il proprio dovere di notifica entro il termine fissato dall’assicuratore, questo determina l’ammontare dei premi dovuti attraverso una stima.

2.6.  In concreto, la convenuta non contesta l’incapacità lavorativa dell’attrice dal 22 maggio 2023 al 31 dicembre 2023 (cfr. verbale di udienza, doc. XI: “[…]Precisa inoltre che non ha mai contestato l’incapacità lavorativa della dr.ssa AT1 motivo per cui non vede la rilevanza dell’audizione dei medici […]”; scritto del 15 maggio 2026 del Giudice delegato del TCA alle parti, doc. XV: “[…] la malattia che ha colpito la dott.ssa AT1 in uno con le conseguenze della stessa non sono elementi contestati dall’assicuratore (come emerge dal verbale di udienza) […]” e conclusioni della convenuta, doc. XXV: “[… ] la sola incapacità lavorativa, quand’anche sussistente sul piano medico, è del tutto insufficiente a fondare un obbligo indennitario in capo alla convenuta […]”).

Le parti divergono invece in merito alla natura del contratto. Secondo l’attrice si tratta di un’assicurazione di somma, secondo la convenuta di un’assicurazione contro i danni.

2.7.  L’assicurazione d’indennità giornaliera in caso di malattia può essere stipulata nella forma di un’assicurazione di somma fissa o di un’assicurazione contro i danni (DTF 146 III 339, consid. 5.2.3 e seguenti; sentenza 4A_53/2007 del 26 settembre 2007, consid. 4.4.2).

Va ancora evidenziato che l’interpretazione delle clausole contrattuali secondo il principio dell’affidamento non tiene conto di come il lavoratore, che non è giuridicamente parte al contratto, comprenda la norma (sentenza 4A_92/2020 del 5 agosto 2020, consid. 3.3.1); occorre determinare come un destinatario di buona fede possa e debba comprendere le clausole (sentenza 4A_92/2020 del 5 agosto 2020, consid. 3.3.1).

2.9.  In concreto occorre innanzitutto esaminare se è possibile determinare la reale e concorde volontà delle parti al momento della conclusione del contratto.

In concreto, considerato che anche nel caso di specie alla luce dell’attitudine dell’assicuratore, che ha negato il diritto alle prestazioni facendo valere l’assenza di un danno, malgrado si tratti di un’assicurazione di somma, la fissazione di un termine per l’adempimento del contratto non era necessaria, gli interessi di mora vanno calcolati secondo una data media, ossia dall’11 settembre 2023 dopo 112 giorni (223 : 2).

2.15.  Quali prove l’attrice ha chiesto l’audizione testimoniale delle sue due collaboratrici, oltre che dei medici che l’hanno curata e l’allestimento di una perizia contabile (doc. XI).

Alla luce dell’esito della petizione, a lei favorevole, l’acquisizione delle prove appare superflua.

Del resto, trattandosi di un’assicurazione di somma non occorre accertare il danno economico e dunque la perizia contabile e l’audizione delle due dipendenti non modificherebbe comunque l’esito della procedura.

Circa la deposizione dei medici curanti, la stessa convenuta ha affermato che “non ha mai contestato l’incapacità lavorativa della dr.ssa AT1 motivo per cui non vede la rilevanza dell’audizione dei medici” (doc. XI).

In queste condizioni questo Tribunale rinuncia all’assunzione di ulteriori prove.

Va qui rammentato che conformemente alla costante giurisprudenza, il giudice può rinunciare ad assumere una prova se egli ha formato il proprio convincimento sulla base di altri elementi di fatto all’incarto e se egli possa ritenere senza arbitrio che la nuova prova non muterebbe il suo personale convincimento (apprezzamento anticipato delle prove; DTF 142 III 360, consid. 4.1.1; cfr. sentenza 4A_42/2026 del 22 aprile 2026, consid. 1.4.2 destinata a pubblicazione; sentenza 4A_106/2025 del 4 agosto 2025, consid. 3 e 5.4; sentenza 4A_172/2022 del 31 agosto 2022, consid. 2.4; sentenza 4A_491/2020 dell’11 aprile 2022, consid. 7.2; sentenza 4A_587/2015 del 15 febbraio 2017, consid. 3.1; sentenza 5A_34/2013 del 9 settembre 2013, consid. 2.3 con riferimento alla sentenza 4A_228/2012 del 28 agosto 2012, consid. 2.3 non pubblicato in DTF 138 III 625; cfr. anche sentenza 4A_675/2016 del 15 dicembre 2016, consid. 2; sentenza 4A_391/2016 dell’8 novembre 2016, consid. 3.1-3.3; sentenza 5A_404/2014 del 29 luglio 2015, consid. 2.3.2; sentenza 4A_175/2015 del 4 maggio 2015).

2.16.  Non vanno prelevate spese processuali (art. 114 lett. e CPC).

All’assicurata, rappresentata da un avvocato, vanno assegnate le ripetibili, chesono di principio calcolate conformementea quanto previsto dall’art. 11 del Regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d’ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili del 19 dicembre 2007 (RL 178.310).

In concreto il valore di causa è di fr. 38'489.80.

Secondo il citato regolamento per le cause aventi un valore oltre i fr. 20'000.-- sino a fr. 50'000.-- le ripetibili sono stabilite mediante l’applicazione di una percentuale variabile tra il 10% ed il 20%.

La convenuta è di conseguenza condannata a versare fr. 4’000 di ripetibili (IVA inclusa) all’attrice.

2.17.  Per quanto concerne l’ammissibilità di un ricorso al TF in funzione del valore litigioso della causa, con sentenza 4A_83/2013 del 20 giugno 2013 (cfr. anche STF 4A_42/2026 del 22 aprile 2026 destinata a pubblicazione, consid. 1.1; STF 4A_273/2021 del 17 aprile 2023, consid. 1), l’Alta Corte ha affermato che:

Secondo l'art. 49 cpv. 2 LSA, i tribunali svizzeri devono trasmettere gratuitamente all'autorità di sorveglianza una copia di tutte le sentenze concernenti disposizioni del diritto in materia di contratto d'assicurazione per la pubblicazione periodica (art. 49 cpv. 1 LSA). S'impone perciò di notificare all'autorità di sorveglianza, una volta cresciuta in giudicato, anche la presente sentenza in forma elettronica e senza il nominativo dell’attrice.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

Contro il presente giudizio è dato ricorso in materia civile alTribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione. L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                 Il segretario di Camera

Daniele Cattaneo                                         Gianluca Menghetti