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36.2025.59

Pagamento dei premi. Mora. Incasso. Spese

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Incarto n.36.2025.59

IR/sc

Lugano

29 gennaio 2026

In nomedella Repubblica e CantoneTicino

Il giudice delegato

del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Ivano Ranzanici, PhD

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 24 novembre 2025 formulato da

RI1,______

contro

la decisione su opposizione del 3 novembre 2025 emanata da

CO1,______

in materia di assicurazione sociale contro le malattie

consideratoin fatto

consideratoin diritto

in ordine

1.   Come evidenziato dalla costante prassi di questa Corte, si vedano tra le tante le STCA 36.2024.20 del 23 settembre 2024 rispettivamente la STCA 36.2025.52 del 7 gennaio 2026, la vertenza all’esame ha per oggetto il pagamento di premi arretrati dovuti all’assicuratore sociale contro le malattie. La procedura non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell'istruttoria o della valutazione delle prove, qui in effetti non assunte). Il Tribunale può quindi deciderla nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'art. 49 cpv. 2 LOG come ampiamente ammesso dalla costante giurisprudenza del Tribunale federale. Su questi temi si vedaIvano Ranzanici:La possibilità concessa dall'art. 49 cpv. 2 LOG alla Sezione di diritto pubblico del Tribunale di Appello di emanare giudizi monocratici alla luce della recente giurisprudenza federale, in RtiD I - 2016, pagg. 307 e segg. Il tema del debito riferito ai premi ed alle partecipazioni è stato più volte affrontato da questa Corte e dal TF nonché dalla dottrina, oltre alle due sentenze ricordate in entrata si vedano anche le STCA 36.2023.5 del 2 ottobre 2023 (ed ai giudizi del TF conseguenti al ricorso formulato dall’assicurato: STF 9C_694/2023, 9C_695/2023, 9C_696/2023, 9C_697/2023, 9C_698/2023, 9C_699/2023, del 30 luglio 2024), 36.2022.24 dell’11 luglio 2022, 36.2022.5 del 11 marzo 2022 e 36.2022.35 del 22 ottobre 2022 (e giurisprudenza ivi citata). Altro aspetto che è pure stato analizzato ed approfondito adeguatamente dalla giurisprudenza e dalla dottrina è quello della possibilità per l’assicuratore di percepire spese amministrative in caso di mora del debitore rispettivamente interesse moratori sull’importo del credito. Il presente giudizio, nel rispetto della chiara volontà del legislatore ticinese espressa all’art. 49 LOG, può quindi essere emanato monocraticamente. Il fatto che (anche, come altri in precedenza) questo giudizio si estenda su più pagine (criterio in passato ritenuto, con altri, rilevante dal TF per determinare la possibilità di un giudizio monocratico, si vedano le STF 1C_858/2013 consid. 3.4 e 9C_699/2014 consid. 7.2.) non deriva dalla complessità degli aspetti giuridici o dell’istruttoria da condurre, bensì dalla volontà di completa esposizione dei fatti e del diritto applicabile.

nel merito

2.Per riprendere quanto i concetti esposti nelle decisioni 23 settembre 2024, inc. 36.2024.20, e 11 luglio 2022, inc. 36.2022.24, oltre a quelle già citate, a norma dell’art. 61 cpv. 1 LAMal, l'assicuratore stabilisce l'ammontare dei premi dei propri assicurati. Sempreché la legge non preveda eccezioni, l'assicuratore riscuote dai propri assicurati premi uguali. L’art. 64 cpv. 1 LAMal prevede che gli assicurati partecipino ai costi delle prestazioni ottenute. Secondo l’art. 64 cpv. 2 LAMal la partecipazione ai costi comprende (let. a) un importo fisso per anno (franchigia) e (let. b) il 10% dei costi eccedenti la franchigia (aliquota percentuale).

Secondol’art. 64a cpv. 1 LAMal, se l'assicurato non paga premi o partecipazioni ai costi entro la scadenza prevista, l'assicuratore, dopo almeno un sollecito scritto, deve diffidarlo assegnandogli un termine supplementare di 30 giorni e indicandogli le conseguenze della mora (cpv. 2).Giusta l’art. 64a cpv. 2 LAMal se, nonostante la diffida, l'assicurato non paga i premi, le partecipazioni ai costi e gli interessi di mora entro il termine assegnato, l'assicuratore deve richiedere l'esecuzione. Il Cantone può esigere che l'assicuratore comunichi all'autorità cantonale competente il nome dei debitori escussi. L’art. 90 OAMal dispone che i premi devono essere pagati in anticipo e di regola mensilmente. A norma dell’art. 105a OAMal, il tasso degli interessi di mora sui premi scaduti secondo l'art. 26 cpv. 1 LPGA è del 5% all'anno. Questi interessi non decorrono dalla diffida dell’assicurato ma dal:

In caso di mancato pagamento dei premi e delle partecipazioni ai costi, l'assicuratore invia la diffida al più tardi entro tre mesi dall'esigibilità degli stessi. Egli la presenta separatamente da eventuali altri pagamenti in arretrato (art. 105b cpv. 1 OAMal). Se l'assicurato causa per propria colpa spese che avrebbero potuto essere evitate con un pagamento tempestivo, l'assicuratore può riscuotere adeguate spese amministrative, se una misura siffatta è prevista dalle disposizioni generali sui diritti e sugli obblighi dell'assicurato (art. 105b cpv. 2 OAMal). In questo senso la dottrina appena citata (Ivo BühlereCliff EgleBSK KVG/KVAGad art. 64a n. 13) che rileva come:

Dottrina che richiama, a titolo d’esempio, le CGA di CSS. Sempre su questo tema, per il rilievo del medesimo in concreto, va evidenziato che nella STF 8C_870/2015 consid. 4 del 4 febbraio 2016 l’Alta Corte ha (confermando la precedente STF 2C_717/2015 consid.7.1) che:

Mentre la dottrina citata più sopra (Ivo BühlereCliff EgleBSK KVG/KVAG ad art. 64a n. 14) evidenzia come:

Non si dimentichi che l’onere della prova dell’avvenuta notifica di una diffida e prima di un richiamo è dell’assicuratore (in questo senso STCA 36.2024.35 e 37 del 16 dicembre 2024) che deve rendere verosimile la notifica (si veda ancora la dottrina citata:Ivo BühlereCliff EgleBSK KVG/KVAG ad art. 64a n. 43: “Im Zweifelsfall muss der Versicherer die formgültige Zustellung von Mahnungen oder der Zahlungsaufforderung nach dem Beweisgrad der überwiegenden Wahrscheinlichkeit erbringen”).

Alla luce di quanto precede e di quanto ritengono dottrina e giurisprudenza per procedere mediante incasso forzato di premi e partecipazioni, sono necessari almeno “zwei Schriftstücke” (Ivo BühlereCliff Egle,BSK KVG/KVAG citato ad art. 64a n. 45) siccome l’assicurato deve sempre sapersi orientare in merito allo stadio in cui si trova la procedura. Non è necessario che l’assicuratore utilizzi i termini impiegati dal legislatore (sollecito, ingiunzione di pagamento o richiamo od altro sinonimo che tende a ricordare la giacenza del debito e la necessità di onorarlo possono essere usati, purché siano chiari in merito allo stadio della procedura). Per l’art. 105b cpv. 1 OAMal la diffida deve essere inviata al più tardi entro 3 mesi (lasso che non costituisce un termine di perenzione del diritto dell’assicuratore).

Come questa Corte ha già avuto modo di rilevare, quando non vi sia contezza di una notifica di un sollecito o di una diffida (siccome l’assicuratore non l’abbia reso verosimile) la conseguenza è che il credito della Cassa non potrà fare oggetto della procedura esecutiva ma potrà unicamente, se reso verosimile, essere riconosciuto in sede di giudizio come evocato nella STCA 36.2024.35 e 37 del 16 dicembre 2024 consid. 2.17 (giudizio emesso dal Tribunale cantonale delle assicurazioni nella sua composizione completa) rispettivamente come ritenuto nella STCA 36.2025.52 del 7 gennaio 2026. La dottrina (Ivo BühlereCliff Eglein BSK KVG/KVAG, ad art. 64a n. 52) rammenta come:

"Art. 105b Procedura di diffida

“(…)

2Se l’assicurato causa per propria colpa spese che avrebbero potuto essere evitate con un pagamento tempestivo, l’assicuratore può riscuotere adeguate spese amministrative, se una misura siffatta è prevista dalle disposizioni generali sui diritti e sugli obblighi dell’assicurato. Il DFI ne stabilisce gli importi massimi.”

Su questi temi si veda ancheGebhard Eugster, Krankenversicherung, in: Soziale Sicherheit, SBVR Bd. XIV, 3. ed. 2016, pag. 607 n. 656 e la STF 9C_317/2019 del 24 settembre 2019. Allo stadio attuale non risulta pubblicata nella raccolta sistematica del diritto federale una specifica Ordinanza del DFI successiva alla modifica della OAMal (art. 105b cpv. 2) che delega appunto il DFI a fissare importi massimi. Il TF fa accenno alla nuova normativa delegata al DFI nella STF 9C_170/2024 dell’11 giugno 2024 ed in un ulteriore giudizio (del 7 marzo 2025 che dichiara irricevibile un gravame) nella STF 9C_99/2025 senza rilievo particolare per il tema.

Nella DTF 125 V 276, l'allora TFA (dal 1° gennaio 2007: TF) ha ricordato che pure sotto l'imperio della nuova LAMal un assicuratore contro le malattie può esigere il pagamento in adeguata misura delle spese di diffida così come di spese supplementari cagionate da mora dell'assicurato al momento del versamento dei premi e della partecipazione ai costi, in quanto tali spese (al-le quali si sarebbe ovviato in caso di versamento tempestivo) siano addebitabili a colpa dell'interessato e le disposizioni generali sui diritti e gli obblighi degli assicurati contemplino una regolamentazione al riguardo. Questo principio è stato inserito nell'art. 105b cpv. 3 OAMal nella versione in vigore fino al 31 di-cembre 2011 (in precedenza, fino al 31 luglio 2007 figurava nell'art. 90 cpv. 5 OAMal) e nell’art. 105b cpv. 2 OAMal dal 1° gennaio 2012, secondo il quale se l'assicurato causa per propria colpa spese che avrebbero potuto essere evitate con un pagamento tempestivo, l'assicuratore può riscuotere adeguate spese amministrative, se una misura siffatta è prevista dalle disposizioni generali sui diritti e sugli obblighi dell'assicurato.

Ne discende che le spese amministrative devono essere ammesse. Le stesse, come indicato, devono però essere adeguate e proporzionali. In concreto l’importo richiesto non è giustificato dall’assicuratore, è manifestamente sproporzionato e deve essere conseguentemente ridotto. A fronte di un credito di CHF 608,25 può essere ritenuto adeguato un costo amministrativo complessivo di CHF 60.

premio di gennaio 2025 di CHF 202,90 interesse al 5% dal 1° gennaio 2025;

premio di febbraio 2025 di CHF 202,90 interesse al 5% dal 1° febbraio e

premio di marzo 2025 di CHF 202.90 interesse al 5% dal 1° marzo 2025.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il giudice delegato                                        Il segretario di Camera

Ivano Ranzanici, PhD                                   Gianluca Menghetti