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36.2025.4

Assicurata frontaliera, con attività indipendente, ha esercitato il diritto d'opzione in favore del sistema sanitario italiano e chiede il rimborso delle prestazioni mediche fruite in Svizzera. Ricorso trasmesso da altro Cantone al TCA. Irricevibile per incompetenza territoriale TCA

Ticino · 2025-03-31 · Italiano TI
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Erwägungen (3 Absätze)

E. 3 Questa disposizione non si applica al domicilio d’affari.” A norma dell’art. 24 CC: " 1 Il domicilio di una persona, stabilito che sia, continua a sussistere fino a che essa non ne abbia acquistato un altro. 2 Si considera come domicilio di una persona il luogo dove dimora, quando non possa essere provato un domicilio precedente o quando essa abbia abbandonato il suo domicilio all’estero senza averne stabilito un altro nella Svizzera.” La nozione di domicilio presuppone la realizzazione di due condizioni cumulative: la prima, oggettiva, di residenza effettiva, e la seconda, soggettiva, dell'intenzione di stabilirsi durevolmente. Quest'ultima condizione è tuttavia unicamente di rilievo nella misura in cui risulta riconoscibile. Determinante è il luogo in cui si trova il centro degli interessi. Quest'ultimo si trova abitualmente nel luogo di abitazione, vale a dire dove si dorme, si trascorre il tempo libero, dove si trovano gli effetti personali, dove solitamente esiste un allacciamento telefonico e un recapito postale. L'intenzione, riconoscibile all'esterno, deve essere orientata nel senso di una residenza durevole. Tuttavia, l'intenzione di lasciare più tardi un luogo, non esclude la possibilità di stabilirvi il domicilio. Valore indiziario per la risoluzione della questione rivestono l'annuncio e il deposito dei documenti, l'esercizio dei diritti politici, il pagamento delle imposte, eventuali autorizzazioni di polizia degli stranieri ecc. (cfr. STF 9C_705/2020 del 16 aprile 2021 consid. 5.1.; STF 2C_935/2018 del 18 giugno 2019 consid. 4.2.; DTF 141 V 530 consid. 5.2.; STF C 101/04 del 9 maggio 2007, pubblicata parzialmente in DTF 133 V 367; DTF 127 V 237 consid. 1 pag. 238; 125 V 76 consid. 2a pag. 77 con riferimenti; cfr. pure la sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni P 21/04 dell'8 agosto 2005, consid. 4.1.1, pubblicata in SVR 2006 EL no. 7 pag. 25). In una STF 9C_574/2021, 9C_575/2021 del 21 giugno 2022, nell’ambito dell’assicurazione delle cure medico-sanitarie, il Tribunale federale ha rammentato che anche nell’ambito di fattispecie internazionali il domicilio nelle assicurazioni sociali si determina in applicazione del CCS e non della legge federale sul diritto internazionale privato: " 8.2. Anders als die Vorbringen der Beschwerdeführer suggerieren, bestimmt das Bundesgericht den Wohnsitz in sozialversicherungsrechtlichen Streitigkeiten seit je her auch in internationalen Sachverhalten anhand der Normen des ZGB (vgl. BGE 135 V 249 E. 4.4; 129 V 77 E. 4.2; Urteile 9C_546/2017 vom 30. April 2018; 9C_600/2017 vom 9. August 2018 E. 2.2; 9C_10/2016 vom 16. Februar 2016). All diese Urteile, auf welche auch die Vorinstanz Bezug genommen hat, ergingen in Rechtsgebieten, wo das ATSG anwendbar ist. Folglich verfängt der - im Übrigen unzutreffende - Einwand der Beschwerdeführer nicht, die Urteile würden allesamt nicht den Krankenversicherungsbereich betreffen. Es besteht kein Anlass, von der bisherigen Rechtsprechung abzuweichen. So bestimmt das öffentliche Recht den Wohnsitzbegriff in seinem Bereich autonom (vgl. BGE 137 II 122 E. 3.5; DANIEL STAEHELIN, a.a.O. N. 3 zu Art. 23 ZGB ). Art. 13 Abs. 1 ATSG verweist ausdrücklich auf die Art. 23-26 ZGB , nicht aber auf die Normen des IPRG (vgl. dazu auch UELI KIESER, Kommentar zum ATSG, 4. Aufl. 2020, N. 14 zu Art. 13 ATSG ). Wie die Vorinstanz richtig erwogen hat, lassen sich auch den Materialien (vgl. Parlamentarische Initiative Allgemeiner Teil Sozialversicherung Bericht der Kommission des Ständerats vom 27. September 1990, BBl 1991 II 185 ff. sowie Bericht der Kommission des Nationalrates vom 26. März 1999, BBl 1999 IV 4523 ff.) keine Hinweise darauf entnehmen, dass mit der Formulierung von Art. 13 ATSG in Bezug auf internationale Sachverhalte die Sachnorm von Art. 20 IPRG mitgemeint sein sollte. Auch das KVG enthält keine Regelungen, welche den gegenteiligen Schluss nahelegten (vgl. Botschaft vom 6. November 1991 über die Revision der Krankenversicherung, BBl 1992 I 93 ff.).” In una STF 2C_373/2021 del 22 febbraio 2022, consid. 5.6, citata dalla ricorrente, nell’ambito di un non rinnovo di un permesso di corta durata, l’Alta Corte ha affermato: " 5.6. Zuzustimmen ist der Vorinstanz allerdings insoweit, als nicht jede körperliche Anwesenheit einer Person in der Schweiz bedeutet, dass sie hier ständigen Aufenthalt hätte. Wie sich aus Art. 2 Abs. 1 lit. c der Verordnung (EWG) Nr. 1251/70 ergibt, geht der Unionsverordnungsgeber

- und ihm folgend die Vertragsparteien des FZA, die diese Verordnung durch die Verweisung in Art. 4 Abs. 2 Anhang I FZA zum Bestandteil des FZA erhoben haben - nämlich davon aus, dass Personen, die lediglich zur Arbeit im Beschäftigungsstaat anwesend sind und regelmässig täglich (Grenzgänger) oder wöchentlich (Wochenaufenthalter) in einen anderen Staat zurückkehren, in letzterem Staat ständigen Aufenthalt (bzw. in der deutschen Fassung: Wohnsitz) haben. Daraus folgt im Umkehrschluss, dass Grenzgänger und Wochenaufenthalter im Beschäftigungsstaat keinen ständigen Aufenthalt begründen, obschon sie sich tagsüber bzw. unter der Woche dort aufhalten. Dies steht auch im Einklang mit dem Zweck des Kriteriums der Aufenthaltsdauer. Denn damit soll dem sozialen Bedürfnis der Wanderarbeitnehmer, nach dem Ausscheiden aus dem Erwerbsleben im gewohnten Lebensumfeld verbleiben zu können, entsprochen ( BGE 144 II 121 E. 3.5.3 mit Hinweisen; Urteil 2C_940/2019 vom 8. Juni 2020 E. 7.1.2.5) bzw. sichergestellt werden, dass der verbleibewillige Wanderarbeitnehmer im Aufnahmestaat verwurzelt, mit diesem substanziell verbunden und dort hinreichend integriert ist (vgl. Urteil des EuGH Givane u.a. , Randnr. 29 und 46).” 2.5.  In concreto la ricorrente chiede che l’Istituzione comune LAMal ripristini il rimborso delle cure mediche usufruite in Svizzera ai sensi dell’art. 19 cpv. 1 OAMal, paghi le prestazioni già usufruite dal 1° settembre 2024 e garantisca il pagamento per il futuro fino a che sia risolta la vertenza con le autorità italiane competenti. Ella chiede che le sia garantita la continuità delle cure. Come già stabilito nella STCA 36.2015.37 del 6 novembre 2015 e nella sentenza C-3207/2017 del 30 marzo 2020 del TAF, non trovandoci in una delle fattispecie elencate nell’art. 90a cpv. 1 LAMal in combinazione con l’art. 18 cpv. 2bis LAMal (domanda di esenzione dall’obbligo assicurativo di beneficiari di rendite e dei loro familiari che risiedono in uno Stato membro dell’UE, in Islanda, in Norvegia o nel Regno Unito), 18 cpv. 2ter LAMal (assegnazione a un assicuratore di beneficiari di rendite e di loro familiari che risiedono in uno Stato membro dell’Unione europea, in Islanda, in Norvegia o nel Regno Unito e che non hanno assolto tempestivamente l’obbligo di assicurazione) o 18 cpv. 2 quinques LAMal (riduzione dei premi conformemente all’articolo 66a) e non trattandosi di una controversia con un altro assicuratore o fornitore di prestazioni (art. 22 OAMal), per stabilire la competenza occorre applicare l’art. 58 LPGA . Nel caso di specie dagli accertamenti effettuati da questo Tribunale è emerso che la ricorrente non è mai stata domiciliata in Ticino, ma ha sempre e soltanto beneficiato di un permesso per frontalieri di tipo “G”, il quale le è stato revocato l’8 agosto 2019, con una decisione contro la quale è pendente un ricorso, che ha effetto sospensivo, al Tribunale cantonale amministrativo (cfr. consid. 1.10 e documenti citati). La ricorrente dispone di un indirizzo a __________. Tuttavia, ciò non significa ancora che ella abbia costituito un domicilio nel nostro Cantone. Infatti, come emerge dal sito internet del Canton Ticino (https://www4.ti.ch/di/spop/ stranieri/richiesta-nuovo-g), il lavoratore frontaliere può soggiornare in un Comune del Cantone, ma deve rientrare almeno una volta a settimana nel suo Paese di domicilio. In tal caso, il frontaliere che non rientra giornalmente al proprio domicilio, deve notificare la propria presenza al Comune in cui pernotta in Svizzera. Ciò è quanto fatto dalla ricorrente, che dispone di un permesso di soggiorno settimanale presso il Comune di __________ (doc. I, pag. 3: “ […] Ich bin in die Schweiz eingereist, um als selbständige Grenzgängerin zu arbeiten. Ich bin beim Einwohnerkontrollamt in __________ als Wochenaufenthalterin registriert ”; sottolineatura del redattore). D’altra parte non vi sono indizi per un domicilio nel nostro Paese. Ella non ha chiesto un permesso di domicilio in Svizzera, non ha chiesto di essere affiliata alla LAMal, non afferma di avere delle relazioni personali, rispettivamente familiari a __________, ha mantenuto il suo domicilio a __________ ed è cittadina italiana coniugata dal 1997 con una persona non domiciliata in Ticino (cfr. estratto MOVPOP). Inoltre, la ricorrente non ha inoltrato un ricorso al Tribunale delle assicurazioni del Canton Ticino, ciò che per lei sarebbe stato più agevole, essendo italiana, ma lo ha presentato, in tedesco, al Tribunale delle assicurazioni del Canton Soletta, sede dell’organo di esecuzione (Istituzione comune LAMal), conformemente a quanto prevede l’art. 58 cpv. 2 seconda frase LPGA. Non vi è pertanto alcun elemento oggettivo né soggettivo che possa far propendere per la costituzione del domicilio in Ticino. Il solo fatto che sia stata sottoposta a degli interventi sanitari urgenti, che abbia usufruito delle cure a domicilio e che sia ricoverata presso l’Ospedale __________ non è infatti sufficiente per ritenere che abbia costituito domicilio in Svizzera. In caso contrario ella avrebbe del resto dovuto affiliarsi alla LAMal (art. 3 LAMal) e non avrebbe potuto rimanere affiliata al sistema sanitario italiano. Compete infatti al Comune di domicilio verificare l’affiliazione alla LAMal e segnalare la fattispecie alla Cassa cantonale di compensazione per un’eventuale affiliazione d’ufficio (cfr. art. 6 LAMal e art. 3 LCAMal con rinvio all’art. 1 RLCAMal). Di conseguenza, in assenza di un domicilio in Svizzera e considerato che dagli atti non emerge che la ricorrente abbia avuto un datore di lavoro nel nostro Cantone, anche perché è una lavoratrice indipendente (cfr. doc. I, pag. 3, punto 5/1: “ […] Ich bin in die Schweiz eingereist, um als selbstständige Grenzgängerin zu arbeiten […] ”, sottolineatura del redattore), competente per decidere la controversia ai sensi dell’art. 58 cpv. 2 seconda frase LPGA è il Tribunale cantonale delle assicurazioni in cui ha sede l’organo di esecuzione. In concreto l’organo di esecuzione è l’Istituzione comune LAMal con sede a Olten (Canton Soletta). Competente è di conseguenza il Tribunale delle assicurazioni del Canton Soletta a cui gli atti vanno immediatamente ritrasmessi (art. 58 cpv. 3 LAMal). Va ancora abbondanzialmente evidenziato che l’Istituzione comune LAMal, dopo essere stata interpellata dal Giudice delegato del TCA, ha affermato che “ Solo alla fine di febbraio è stato comunicato (ndr: dalle competenti autorità italiane) che le prestazioni utilizzate potevano essere fatturate tramite la tessera europea di assicurazione malattia (TEAM) ” (consid. 1.16) e che “ tutte le fatture della Signora RI 1 sono state pagate sulla base dell’EHIC (Tessera Europea di Assicurazione Malattia) ” (consid. 1.17). L’amministrazione ha pertanto, perlomeno in parte, dato seguito alle richieste dell’insorgente. 2.6.  La ricorrente chiede di essere messa al beneficio dell’assistenze giudiziaria con gratuito patrocinio. Secondo l’art. 61 lett. f bis LPGA in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato. Trattandosi di prestazioni LAMal non è stato previsto di prelevare le spese . Sul tema cfr. anche STF 9C_369/2022 del 19 settembre 2022; STF 9C_368/2021 del 2 giugno 2022; SVR 2022 KV Nr. 18 (STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022); STF 9C_394/2021 del 3 gennaio 2022; STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 (al riguardo cfr. Ares Bernasconi , Actualités du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les tribunaux cantonaux des assurances selon la révision de la LPGA du 21 juin 2019, in SZS/RSAS 2/2022 pag. 107); Messaggio Nr. 8480 del Consiglio di Stato del 21 agosto 2024 «Rapporto sull’iniziativa parlamentare presentata il 4 maggio 2021 nella forma elaborata da Lara Filippini e Sabrina Aldi per la modifica dell'art. 29 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni (Lptca) del 23 giugno 2008 (Implementazione della revisione LPGA alle spese giudiziarie dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni) e controprogetto» . Ne segue che la sua richiesta deve essere intesa come domanda di assunzione delle spese di gratuito patrocinio. Ai sensi dell’art. 61 lett. f LPGA nella procedura giudiziaria cantonale deve essere garantito il diritto di farsi patrocinare. Se le circostanze lo giustificano, il ricorrente può avere diritto al gratuito patrocinio. L'art. 28 cpv. 2 Lptca stabilisce che la disciplina della difesa d'ufficio e del gratuito patrocinio è retta della Legge sull’assistenza giudiziaria e sul patrocinio d’ufficio [LAG], nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2011. I presupposti (cumulativi) per la concessione dell’assistenza giudiziaria sono in principio dati se l’istante si trova nel bisogno, se l’intervento dell’avvocato è necessario o perlomeno indicato e se il processo non è palesemente privo di esito positivo (DTF 125 V 202 consid. 4a, 372 consid. 5b e riferimenti). Nel caso di specie tutte e tre le condizioni sono manifestamente adempiute. La ricorrente, per i motivi esposti nel decreto dell’11 marzo 2025 di nomina a patrocinatore d’ufficio dell’avv. __________, necessita di un legale (doc. XIV). Considerato che nel frattempo l’Istituzione comune LAMal ha dichiarato di aver pagato tutte le fatture trasmesse dall’insorgente sulla base della tessera d’assicurazione europea e che l’incarto è stato trasmesso per competenza a questo TCA dal Tribunale delle assicurazioni del Canton Soletta e non dalla medesima insorgente, il ricorso non poteva dirsi sin dall’inizio privo di esito favorevole. Dagli atti emerge inoltre una situazione di indigenza dell’interessata la quale ha chiesto un permesso per frontaliera G UE/AELS per un’attività indipendente, che tuttavia non può svolgere a causa del suo stato di salute. Inoltre ella ha indicato che da

E. 3.1 Gemäss Art. 90a Abs. 1 KVG entscheidet das Bundesverwaltungsgericht - in Abweichung von Art. 58 Abs. 2 ATSG (SR 830.1) - über Beschwerden gegen die aufgrund von Art. 18 Abs. 2bis und 2ter erlassenen Verfügungen und Einspracheentscheide der gemeinsamen Einrichtung. Es entscheidet auch über Beschwerden gegen die aufgrund von Art. 18 Abs. 2quinquies erlassenen Verfügungen der gemeinsamen Einrichtung. Gleichzeitig wird in Art. 18 Abs. 8 KVG festgehalten, dass auf Beschwerden an das Bundesverwaltungsgericht gegen Verfügungen der gemeinsamen Einrichtung nach den Abs. 2bis, 2ter und 2quinquies Art. 85bis Abs. 2 und 3 AHVG (SR 831.10) sinngemäss anwendbar ist. Art. 85bis Abs. 1 AHVG besagt, dass über Beschwerden von Personen im Ausland in Abweichung von Art. 58 Abs. 2 ATSG das Bundesverwaltungsgericht entscheidet.

E. 5 mesi non riesce più a pagare l’affitto (doc. XII) e di rischiare di non poter più essere curata nel nostro Paese. Non risulta la presenza di una sostanza.

Dispositiv
  1. dichiara e pronuncia § Gli atti vanno trasmessi al Tribunale delle assicurazioni del Canton Soletta, Amthaus 1, Postfach 157, 4502 Soletta. Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni Il presidente                                                 Il segretario di Camera Daniele Cattaneo                                         Gianluca Menghetti
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Raccomandata

Incarto n.36.2025.4

cs

Lugano

31 marzo 2025

In nomedella Repubblica e CantoneTicino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattore:

Christian Steffen, cancelliere

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 23 gennaio 2025 di

RI 1(con recapito in __________)

rappr. da: avv. __________

contro

Istituzione comune LAMal,4600 Olten

in materia di assicurazione sociale contro le malattie

ritenutoin fatto

consideratoin diritto

La nozione di domicilio presuppone la realizzazione di due condizioni cumulative: la prima, oggettiva, di residenza effettiva, e la seconda, soggettiva, dell'intenzione di stabilirsi durevolmente. Quest'ultima condizione è tuttavia unicamente di rilievo nella misura in cui risulta riconoscibile. Determinante è il luogo in cui si trova il centro degli interessi. Quest'ultimo si trova abitualmente nel luogo di abitazione, vale a dire dove si dorme, si trascorre il tempo libero, dove si trovano gli effetti personali, dove solitamente esiste un allacciamento telefonico e un recapito postale. L'intenzione, riconoscibile all'esterno, deve essere orientata nel senso di una residenza durevole. Tuttavia, l'intenzione di lasciare più tardi un luogo, non esclude la possibilità di stabilirvi il domicilio. Valore indiziario per la risoluzione della questione rivestono l'annuncio e il deposito dei documenti, l'esercizio dei diritti politici, il pagamento delle imposte, eventuali autorizzazioni di polizia degli stranieri ecc. (cfr. STF 9C_705/2020 del 16 aprile 2021 consid. 5.1.; STF 2C_935/2018 del 18 giugno 2019 consid. 4.2.; DTF 141 V 530 consid. 5.2.; STF C 101/04 del 9 maggio 2007, pubblicata parzialmente in DTF 133 V 367; DTF 127 V 237 consid. 1 pag. 238; 125 V 76 consid. 2a pag. 77 con riferimenti; cfr. pure la sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni P 21/04 dell'8 agosto 2005, consid. 4.1.1, pubblicata in SVR 2006 EL no. 7 pag. 25).

In una STF 9C_574/2021, 9C_575/2021 del 21 giugno 2022, nell’ambito dell’assicurazione delle cure medico-sanitarie, il Tribunale federale ha rammentato che anche nell’ambito di fattispecie internazionali il domicilio nelle assicurazioni sociali si determina in applicazione del CCS e non della legge federale sul diritto internazionale privato:

In una STF 2C_373/2021 del 22 febbraio 2022, consid. 5.6, citata dalla ricorrente, nell’ambito di un non rinnovo di un permesso di corta durata, l’Alta Corte ha affermato:

2.6.  La ricorrente chiede di essere messa al beneficio dell’assistenze giudiziaria con gratuito patrocinio.

Secondo l’art. 61 lett. fbisLPGA in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

I presupposti (cumulativi) per la concessione dell’assistenza giudiziaria sono in principio dati se l’istante si trova nel bisogno, se l’intervento dell’avvocato è necessario o perlomeno indicato e se il processo non è palesemente privo di esito positivo (DTF 125 V 202 consid. 4a, 372 consid. 5b e riferimenti).

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

§ Gli atti vanno trasmessi al Tribunale delle assicurazioni del Canton Soletta, Amthaus 1, Postfach 157, 4502 Soletta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                 Il segretario di Camera

Daniele Cattaneo                                         Gianluca Menghetti